Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - A.C. 2994-B
Riferimenti:
AC N. 2994-B/XVII   AC N. 2994/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 286    Progressivo: 3
Data: 29/06/2015
Descrittori:
FORMAZIONE E SCUOLA PROFESSIONALE   ISTRUZIONE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


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Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

29 giugno 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Attribuzione di poteri normativi|Collegamento con lavori legislativi in corso|


Contenuto

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2015 (A.S. 1934), è stato ulteriormente modificato durante l'esame al Senato, concluso il 25 giugno 2015.

A fronte di 24 articoli originari, e di 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo ora pervenuto dal Senato è composto di un unico articolo con 212 commi, corredato dalla tabella 1.

In questa sede si dà conto sinteticamente del contenuto del testo, evidenziando le modifiche più significative intervenute durante l'esame al Senato, tra le quali il piano di assunzioni, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari. Per le singole modifiche apportate dal Senato - in raffronto con il testo approvato dalla Camera - si rinvia allo stampato dell'A.C. 2994-B.

Inoltre, per una illustrazione ampia del contenuto originario del disegno di legge - corredata di analisi normative - si rinvia al dossier n. 286 del 1° aprile 2015, mentre per il dettaglio delle modifiche intervenute durante l'esame in Commissione in prima lettura alla Camera si rinvia al dossier n. 286/2 del 13 maggio 2015.

 

I co. 1-4 (art. 1 A.S. 1934, rispetto al Oggetto della leggequale durante l'esame al Senato sono intervenute alcune modifiche) individuano l'oggetto della legge, consistente nel dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 21 della L. 59/1997) al fine, fra l'altro, dell'innalzamento delle competenze degli studenti, della prevenzione e del recupero di abbandono e dispersione scolastica, nonché della garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'istruzione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al DPR 275/1999.

 

I co. 5-7 (fino a co. 27, art. 2 A.S. 1934, rispetto al quale durante l'esame al Senato sono intervenute alcune modifiche) prevedono l'istituzione dell'organico dell'autonomia, che riguarda l'intera istituzione scolastica o l'intero istituto comprensivo e i cui docenti concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

La individuazione del fabbisogno di posti del medesimo Espansione dell'offerta formativaorganico è affidata alle scuole ed è finalizzata al raggiungimento di vari obiettivi formativi, tra i quali il potenziamento delle competenze linguistiche, anche in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano ed inglese), lo spettacolo dal vivo e la storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento. Sull'offerta formativa interviene anche il co. 10, relativo alla realizzazione di iniziative in materia di tecniche di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Al piano triennale dell'offerta formativa (chePiano triennale dell'offerta formativa sostituisce l'attuale Piano annuale - POF) sono dedicati i co. 12-17, nonché 19: in particolare, esso è predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento ed è rivedibile annualmente. Oltre che il fabbisogno di posti nell'organico dei docenti, esso indica anche il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA, la programmazione delle attività formative riferite alle due categorie, i piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle scuole nell'ambito della fse di autovalutazione (ai sensi dell'art. 6 del DPR 80/2013), nonché la definizione delle risorse occorrenti

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato dal consiglio di istituto. L'Ufficio scolastico regionale verifica che il piano rispetti il limite dell'organico assegnato a ogni scuola e trasmette gli esiti della verifica al MIUR.

I co. 11 e 25 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolasticheriguardano il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche: in particolare il co. 25, nel testo come modificato dal Senato, incrementa il Fondo di € 123,9 mln nel 2016 ed € 126 mln annui dal 2016 al 2021, mentre il co. 11, inserito durante l'esame al Senato, dispone che dall'a.s. 2015/2016 la quota del Fondo corrispondente al periodo settembre-dicembre dell'a.s. di riferimento è erogata alle scuole entro il mese di settembre. Contestualmente, è comunicata, in via provvisoria, la quota relativa al periodo gennaio-agosto, che deve essere erogata entro il mese di febbraio dell'anno successivo (la tempistica di asegnazione ed erogazione delle risorse sarà comunque determinata con il decreto che modificherà il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - v. co. 143). Prevede, altresì, che i criteri di riparto del Fondo saranno ridefiniti con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il co. 20 riguardaInglese, musica ed educazione motoria nella scuola primaria l'insegnamento di inglese, musica ed educazione motoria nella scuola primaria, ambiti per i quali prevede l'utilizzo di docenti abilitati all'insegnamento nel medesimo ordine di scuola in possesso di competenze certificate, nonché di docenti abilitati all'insegnamento anche in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti. A questi ultimi deve essere assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di formazione, di cui al co. 124.

 

Tra le ulteriori disposizioni riferibili all'art. 2 dell'A.S. 1934, al Senato sono state modificate quelle relative a: bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti alle scuole (co. 9); istruzione degli adulti (co. 23: al riguardo, in particolare, è stato previsto che eventuali modifiche al DPR 263/2012 potranno essere apportate solo all'esito di un monitoraggio dei percorsi erogati dai Centri per l'istruzione degli adulti); equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact ai titoli di studio universitari (co. 21).

 

Non sono, invece, state modificate le disposizioni riguardanti: convenzioni delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli-Venezia Giulia con i centri musicali di lingua slovena, di cui all'art. 15, co. 2, della L. 38/2001 (co. 8); utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive (co. 22); riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità (co. 24); incremento delle risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM-co. 26); efficacia degli atti adottati dal MIUR in assenza del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nelle more della ridefinizione delle procedure per la sua rielezione (co. 27).

 I co. 28-32 (art. 3 A.S. 1934, rispetto alCurriculum dello studente quale, durante l'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche, anche collocando in tale sede parte dei contenuti dell'art. 7) riguardano il percorso formativo dello studente: in particolare, prevedono l'attivazione, nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Inoltre, istituiscono il Curriculum dello studente – di cui si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato - che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze formative in ambito extrascolastico.

Dispongono, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni.

 

I co. 33-44 (art. 4 A.S. 1934, rispetto al quale, durante l'esame al Scuola e mondo del lavoroSenato, sono intervenute alcune modifiche) intendono rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introducono una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei), prevedono la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali, i luoghi della cultura e - a seguito delle modifiche apportate dal Senato -, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - e dispongono che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, all'estero e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata. Per le finalità indicate, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle stesse, è autorizzata la spesa di € 100 mln dal 2016.

Prevedono, altresì, la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro e una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Con riferimento a quest'ultimo profilo, dispongono, fra l'altro, nel testo come modificato dal Senato, che l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale è definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Si tratta di una previsione da valutare alla luce del riparto di competenze definito dalla Costituzione, che assegna alla regioni la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale.

 

I co. 45-52 (fino a co. 55, art. 6 A.S. 1934, rispetto al quale, Istituti tecnici superioridurante l'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) riguardano gli Istituti tecnici superiori (ITS), con previsioni relative, fra l'altro, a: titoli di studio necessari per l'accesso ai percorsi degli stessi, introduzione, dal 2016, di un meccanismo premiale per l'assegnazione di parte delle risorse finanziarie; semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi; disponibilità di un patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica (patrimonio che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, è stato ridotto da 100.000 a 50.000 euro); criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea; possibilità, per un ITS, di attivare corsi in filiere diverse, purché abbia un patrimonio non inferiore a € 100.000.

 

I co. 53-55 recano ISIA e ISSMautorizzazioni di spesa per gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati).

 

I co. 56-62 (art. 7 A.S. 1934, parte dei cui Piano nazionale scuola digitalecontenuti sono ora collocati nel co. 28) riguardano l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. In particolare, prevedono che il MIUR adotta il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività e possono individuare docenti cui affidare il relativo coordinamento. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.

Inoltre, dispongono che le Laboratori territoriali per l'occupabilitàscuole possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.

Per l'attuazione delle finalità indicate, nel 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro.

 I co. 63-77 (art. 8 A.S. 1934, rispetto al quale, durante l'esame al Organico dell'autonomiaSenato, sono intervenute varie modifiche) riguardano l'organico dell'autonomia – costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa - che è tenuto ad assicurare "prioritariamente" la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Dall'a.s. 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica i criteri per il riparto dei posti fra le regioni.

Durante l'esame al Senato, in particolare, sono state posticipate alcune previsioni temporali. Si tratta di quelle relative a:

−    ruoli regionali del personale docente, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti (ora previsti a decorrere dall'a.s. 2016-2017);

−    definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - da parte degli uffici scolastici regionali, su indicazione del MIUR e sentiti le regioni e gli enti locali, sulla base dei criteri indicati (da effettuare entro il 30 giugno 2016, invece che entro il 31 marzo 2016). Rimane fermo che, entro lo stesso termine del 30 giugno 2016, devono essere costituite reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. In particolare, gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete, i piani di formazione del personale scolastico e le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

−    ripartizione dell'organico dell'autonomia fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale (ora previsto a decorrere dall'a.s. 2016-2017).

Inoltre, durante l'esame al Senato, è stato previsto che, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte con l'organico dell'autonomia, nel caso delle inderogabili necessità previste dal DPR 81/2009 (v., in particolare, art. 4, relativo all'incremento del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria in caso di aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni), dall'a.s. 2016/2017 è costituito ogni anno, con decreto interministeriale MIUR-MEF, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del MIUR, un ulteriore contingente di posti (ad esclusione dei posti di sostegno in deroga), che non fanno parte dell'organico dell'autonomia, né sono disponibili per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. I relativi posti sono coperti a valere sulle graduatorie di personale che aspira alla stipula di contratti a tempo determinato o con l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti la cui efficacia è limitata ad un anno scolastico.

Con riferimento ai docenti già assunti in ruolo a tempo Docenti già assunti in ruoloindeterminato alla data di entrata in vigore della legge, resta ferma la previsione, inserita durante l'esame alla Camera, relativa alla conservazione della titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Inoltre, durante l'esame al Senato è stato previsto che ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 con il meccanismo di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994 (v. infra) continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo d.lgs. in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva (v., in particolare, art. 436 d.lgs. 297/1994). E' stato, altresì, previsto che i docenti assunti ai sensi del co. 98, lett. b) e c) (in deroga all'art. 399 citato: v. infra), sono assegnati agli ambiti territoriali a decorrere dall'a.s. 2016/2017.

Per quanto concerne il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell'a.s. 2016/2017, è stata confermata la previsione di assegnazione agli ambiti territoriali, senza però più prevedere la domanda dell'interessato per un ambito territoriale. E' stato, infine, confermato che, dall'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali.

Non sono intervenute modifiche per le ulteriori previsioni riguardanti l'organico dei posti di sostegno, le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

I co. 78-94 (art. 9 A.S. 1934, rispetto al quale, durante Competenze del dirigente scolasticol'esame al Senato, sono intervenute varie modifiche) reca disposizioni inerenti il dirigente scolastico che, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento.

Con riferimento alla novità relativa al conferimento di incarichi triennali ai docenti, durante l'esame al Senato è stato previsto che la stessa si avvii a decorrere dall'a.s. 2016/2017, prioritariamente su posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili, tenendo conto – oltre che delle candidature presentate dagli stessi docenti, come già risultante dal testo approvato in prima lettura alla Camera – anche delle precedenze nell'assegnazione della sede previste, per i soggetti con disabilità, dalla L. 104/1992. Inoltre, è stato puntualizzato che l'incarico è rinnovato, purché in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.

Un'ulteriore novità riguarda l'utilizzazione di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, possibile, nel testo modificato dal Senato, solo purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati nella classe di concorso necessaria.

Rimane fermo che: nel caso di più proposte di incarico, è il docente a scegliere, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una; gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche prevedendo lo svolgimento di colloqui; in caso di inerzia dei dirigenti scolastici o di docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta, è l'Ufficio scolastico regionale a provvedere d'ufficio; il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni e può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano.

Rimangono, altresì, ferme le novità riguardanti gli incrementi del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e le soluzioni individuate durante l'esame in prima lettura alla Camera in relazione a contenziosi pendenti riferiti a precedenti procedure concorsuali per dirigente scolastico.

Ulteriori novità intervenute durante l'esame al Senato riguardano, invece, la valutazione dei dirigenti scolastici – connessa alla retribuzione di risultato - per la quale si richiama ora l'art. 25, co. 1, del d.lgs. 165/2001 (in base al quale i dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati e sono valutati tenendo conto delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale). Inoltre, è stato specificato che, nell'individuazione degli indicatori per la valutazione (che, in base all'art. 3 del DPR 80/2013 devono essere definiti dall'INVALSI), si tiene conto del contributo del dirigente per il perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione e dei criteri specificamente indicati, riguardanti, fra l'altro, competenze gestionali ed organizzative per il raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale, anche con riferimento agli ambiti collegiali, contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti, direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Con riferimento al nucleo di valutazione, – che, in base all'art. 25, co. 1, del d.lgs. 165/2001 è presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa - durante l'esame al Senato è stato previsto che lo stesso può essere articolato con una diversa composizione "in relazione al procedimento e agli oggetti della valutazione".

Ulteriori novità sono intervenute con riferimento all'attribuzione di incarichi temporanei di durata non superiore a 3 anni per le funzioni ispettive: in particolare, è stato previsto che gli stessi sono conferiti previo avviso pubblico e mediante valutazione comparativa dei curricula.

 

I co 95-114 riguardano il contenuto dell'art. 10 dell'A.S. 1934, ampiamente modificato durante l'esame al Senato.

In particolare, i co. 95-104 riguardano il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado.

Le modifiche riguardano, fra l'altro, l'inclusione nel piano straordinario anche degli idonei del concorso del 2012, l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, a decorrere dall'a.s. 2016-2017, solo con il possesso dell'abilitazione (scompare, dunque, la terza fascia), la previsione di concorsi dedicati per insegnanti di sostegno.

Più nel dettaglio, i co. 95-97 prevedono che il MIUR è Piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015-2016autorizzato ad attuare il piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/2016 solo dopo aver proceduto, per il medesimo a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento (art. 399, d.lgs. 297/1994).

In base alla relazione tecnica presentata al Senato con riferimento al maxiemendamento 1.1000, in questa fase saranno coperti 21.880 posti, corrispondenti a quelli lasciati liberi dal personale docente - sia su posto comune che su posto di sostegno - cessato dal servizio al 1° settembre 2015.

Il piano straordinario, dunque, è finalizzato innanzitutto a coprire i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni effettuate secondo la procedura ordinaria. In base alla stessa relazione tecnica, si tratta di ulteriori 10.849  posti già esistenti nell'organico di diritto, ma non occupati, sia comuni che di sostegno.

Per lo stesso a.s., inoltre, il MIUR è autorizzato a coprire – secondo quanto indicato in Tabella 1 – ulteriori 48.812 posti destinati alle finalità di potenziamento dell'offerta formativa (di cui al co. 7) e di copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (di cui al co. 85), nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori 6.446 per posti di potenziamento per il sostegno.

Più nello specifico, la Tabella 1 reca la ripartizione del numero complessivo di posti tra gradi di istruzione, tipologie di posto e regioni (in proporzione alla popolazione scolastica statale, e tenuto conto della presenza di aree interne, montane o di piccole isole, di aree a bassa densità demografica, a forte processo migratorio, o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica). Alla ripartizione tra classi di concorso provvede, invece, ciascun Ufficio scolastico regionale, tenuto conto del fabbisogno espresso dalle scuole.

Solo a decorrere dall'a.s. 2016/2017, questi ulteriori posti confluiranno nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento.

Conseguentemente, per l'a.s. 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze annuali e alle supplenze fino al termine delle attività didattiche di competenza del dirigente scolastico (art. 40, co. 9, L. 449/1997) e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Inoltre, a decorrere dal medesimo a.s. 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi e saltuarie.

Il piano straordinario è rivolto agli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito – dunque, vincitori e, ora, anche idonei – del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'aggiornamento per il triennio 2014-2017), in entrambi i casi avendo a riferimento la data di entrata in vigore della legge.

La relazione tecnica citata ricorda anche che nell'a.s. 2015/2016 sarà completato il piano di assunzioni di docenti di sostegno previsto dall'art. 15 del D.L. 104/2013. In particolare, rimangono da assumere 8.895 docenti per la terza annualità del piano, nonchè 5.852 docenti per la seconda annualità, che non si è potuto assumere nell'a.s. 2014/2015 per insufficienza di aspiranti nelle graduatorie.
Complessivamente, dunque, in base alla stessa relazione tecnica, le assunzioni di docenti per l'a.s. 2015/2016 saranno pari a 102.734 unità.

Il co. 104 dispone l'esclusione dal piano straordinario dei docenti già assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato e di coloro che non abbiano sciolto la riserva per il conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015.

I co. 98-101 definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi.

Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto (all'esito delle ordinarie procedure di immissione in ruolo propedeutiche all'avvio del piano straordinario), ancora secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994, di competenza degli Uffici scolastici regionali. Tale fase si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015.

Con riguardo alle fasi successive, e dunque con esclusivo riferimento a coloro che non risultano destinatari di proposta di assunzione nella prima fase, è necessario:

  •  presentare apposita domanda di assunzione (co. 97); 
  • esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale, nonché, se si è in possesso di relativa specializzazione, tra posti di sostegno e posti comuni.
    Inoltre, sempre a differenza di quanto avviene per la prima fase, si procede (in deroga all'art. 399 del d.lgs. 297/1994) dando priorità agli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012 (rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento).
    Nello specifico, la seconda fase consiste nella copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto, all'esito della prima fase, in ambito nazionale, mentre nella terza fase si procede alla copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1, sempre a livello nazionale.
    La decorrenza giuridica delle assunzioni derivanti dalla seconda e terza fase è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro è dalla presa di servizio presso la sede assegnata.
    Infatti, per tali fasi, le assegnazioni delle sedi avvengono:
  • al termine della relativa fase, se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi o saltuarie;
  • al 1° luglio 2016 (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio), se i destinatari sono titolari di supplenze sino al termine della attività didattiche;
  • al 1° settembre 2016, se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali.

I co. 102-103 prevedono che termini e modalità di svolgimento del piano sono resi noti con apposito avviso pubblicato in GU.

In particolare, prevedono l'accettazione espressa della proposta di assunzione, entro 10 giorni dalla sua recezione, da parte dei soggetti interessati alla seconda e terza fase.
Dispongono, inoltre, che i soggetti che non accettano la proposta di assunzione non possono essere destinatari di ulteriori proposte ai sensi del piano straordinario, né le sopravvenute disponibilità di posti possono essere riassegnate.

In tDisposizioni in materia di graduatorieema di graduatorie dispongono il co. 95 (in parte) e i co. 105-107. In particolare:

  • le graduatorie di merito dei concorsi banditi prima del 2012 sono soppresse all'esito delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;
  • la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto – comprendente i soggetti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento – del personale docente "ed educativo" continua ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge (non assunti a seguito del piano straordinario);
  • a decorrere dall'a.s. 2016/2017, nelle graduatorie di circolo e di istituto si accede solo con un titolo di abilitazione.

Il co. 108 concerne, Piano straordinario di mobilitàanzitutto, il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, che sarà avviato per l'a.s. 2016/2017. Il piano straordinario è rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 che, a domanda, partecipano alla mobilità, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale – anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (art. 399, co. 3, d.lgs. 297/1994) –, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016, cioè assegnati a soggetti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nella seconda e terza fase del piano straordinario di assunzioni (i quali potranno, invece, partecipare successivamente, per l'a.s. 2016/2017, alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale).

Inoltre, prevede che, limitatamente all'a.s. 2015/2016, i medesimi docenti (assunti entro l'a.s. 2014/2015), possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale (sempre in deroga al citato vincolo triennale), nel limite dei posti disponibili e autorizzati.

I co. 109-113 Accesso ai ruolidispongono in materia di accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale, prevedendo che, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, il medesimo accesso continua ad avvenire secondo quanto dispone l'art. 399 del d.lgs. 297/1994 (50% e 50%).

Per ciò che concerne i concorsi pubblici, si dispone innanzitutto che questi sono per titoli ed esami e nazionali, indetti su base regionale, con cadenza triennale.

Con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, si stabilisce che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto (anche di sostegno) – ad eccezione del personale educativo, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni vigenti per l'accesso –, possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione. Non può partecipare, invece, il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

Sembrerebbe opportuno chiarire le ragioni di questa esclusione dalla partecipazione.

Per i posti di sostegno sono banditi concorsi specifici, ai quali possono partecipare solo i candidati abilitati in possesso anche del relativo titolo di specializzazione. In particolare, si prevede lo svolgimento di prove concorsuali distinte per i diversi ordini e gradi di scuola (inclusa la scuola dell'infanzia), cui fanno seguito distinte graduatorie di merito.

Ulteriori disposizioni stabiliscono, in particolare, che:

  • i posti messi a concorso tengono conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani triennali dell'offerta formativa;
  • il Ministero può disporre l'aggregazione territoriale dei concorsi in ragione dell'esiguo numero di posti conferibili (e non più dell'esiguo numero dei candidati);
  • l'attribuzione di punteggi legati all'inclusione in precedenti graduatorie di merito diviene facoltativa;
  • le graduatorie di merito sono composte da un numero di candidati pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento, e hanno validità al massimo triennale (con decorrenza dall'a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse), perdendo comunque efficacia all'atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo;
  • per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami è dovuto un diritto di segreteria, il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi; le somme riscosse sono versate allo Stato per essere riassegnate al MIUR per lo svolgimento della procedura concorsuale.

Con riguardo alla procedura per le assunzioni, si stabilisce che, Procedura per le assunzioni sia i candidati che si collocano in una posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi – limitatamente al numero di posti messi a concorso –, sia i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento, sono destinatari di proposta di incarico e sono tenuti ad esprimere, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale ricompreso nella regione per cui hanno concorso, ovvero nella provincia in cui sono iscritti.

Peraltro, per i soli candidati vincitori di concorsi si precisa che la rinuncia all'assunzione o la mancata accettazione della proposta senza validi motivi comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito.

Invece, per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, si ribadisce solo che non è consentita la permanenza di docenti che abbiano già stipulato contratto a tempo indeterminato (art. 1, co. 4-quinquies, D.L. 134/2009-L. 167/2009).

Il co. 114 prevede l'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di Concorso entro il 1° dicembre 2015un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.

In particolare, il bando prevede l'attribuzione di un maggior punteggio:

  • al titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria); 
  • al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.

 

I co. 115-120 (art. 11 A.S. 1934, rispetto al quale, durante Periodo di formazione e prova dei docentil'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) riguardano il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. La valutazione di tale periodo è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'art. 11 del d.lgs. 297/1994 - come modificato dal co. 129 del testo in commento - sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Durante l'esame al Senato, la previsione di dispensa dal servizio in caso di valutazione negativa è stata sostituita con la previsione, in tale circostanza, di un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile.

 

I co. 121-125 (art. 12 A.S. 1934, rispetto al quale, Formazione dei docentidurante l'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) prevedono, anzitutto, l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevedono, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione: sulla base del Piano, nonché in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento, le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione è autorizzata la spesa di € 40 mln annui dal 2016.

 

I co. 126-130 (art. 13 A.S. 1934, rispetto al quale, durante Valorizzazione del merito dei docentil'esame al Senato, sono intervenute varie modifiche) riguardano la valorizzazione del merito dei docenti. In particolare, prevedono l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione.

Durante l'esame al Senato, la composizione del Comitato - che ha la durata di tre anni scolastici - è stata modificata rispetto a quanto deliberato dalla Camera, in particolare elevando (da 2) a 3 unità la componente docente, prevedendo la presenza di un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, e disponendo che i rappresentanti dei genitori e, per il secondo ciclo, degli studenti, sono scelti dal consiglio di istituto. Genitori e studenti, nonché il componente esterno, non partecipano al Comitato nel caso di espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (mentre vi partecipa il docente cui sono affidate funzioni di tutor). Inoltre, sempre durante l'esame al Senato, sono stati specificati gli elementi sulla cui base il Comitato deve individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, in particolare inserendo i riferimenti al successo formativo e scolastico degli studenti e alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

Infine, sempre al Senato, è stato previsto che, al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al MIUR una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione, da parte di un Comitato tecnico-scientifico, di linee guida valide a livello nazionale, da rivedere periodicamente.

 

I co. 131-132 (art. 14 A.S. 1934, rispetto al quale, durante l'Limite di durata dei contratti di lavoro a tempo determinatoesame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) riguardano i contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo. In particolare, durante l'esame al Senato è stato ulteriormente spostato in avanti il termine a partire dal quale gli stessi contratti non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi, fissandolo al 1° settembre 2016 (mentre il testo approvato dalla Camera faceva riferimento alla data di entrata in vigore della legge). Inoltre, istituiscono il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al riguardo, durante l'esame al Senato è stato previsto che l'accesso al Fondo deve avvenire nel rispetto della disciplina generale sull'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 14, D.L. 669/1996-L. 30/1997).

I co. 133-135 (art. 15 A.S. 1934, rispetto al quale, Personale scolastico in posizione di comando o altrodurante l'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) riguardano comandi, distacchi e fuori ruolo del personale scolastico. In particolare, prevedono, anzitutto, che il personale che si trovi in tale posizione alla data di entrata in vigore della legge può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. Prevedono, altresì, la conferma anche per l'a.s. 2015/2016 del contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall'art. 26, co. 8, primo periodo, della L. 448/1998. Infine, durante l'esame al Senato è stato previsto che il divieto di comando, distacco, fuori ruolo del medesimo personale scolastico dal 1° settembre 2015 (art. 1, co. 331, della L. 190/2014), non si applica nell'a.s. 2015/2016.

 

I co. 136-141 (fino a co.144, art. 16 A.S. 1934, Portale unico dei dati della scuolarispetto al quale, durante l'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) riguardano l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola nel quale devono essere pubblicati, fra l'altro, i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'"Anagrafe degli studenti", gli incarichi di docenza, i piani triennali dell'offerta formativa, i materiali didattici e le opere autoprodotti dalle scuole ai sensi dell'art. 15 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).

 

I co. 142-143 riguardano Interventi in materia amministrativo-contabilel'avvio, a decorrere dall'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile. Prevedono, inoltre, che, con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al D.L. 1 febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

 

Il co. 144 autorizza la spesa di 8 Risorse per il sistema di valutazione delle scuolemilioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 per il potenziamento del sistema di valutazione delle scuole previsto dal DPR 80/2013. Le risorse sono destinate, prioritariamente, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

 

I co. 145-150 (art. 17 A.S. 1934, School bonusrispetto al quale, durante l'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) istituiscono, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65% per il 2015 e il 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. Durante l'esame al Senato è stato specificato che:

-       le spese sono ammesse al credito nel limite dell'importo massimo di € 100.000 per ogni periodo di imposta;

-       il credito è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con modalità definite con decreto interministeriale, affinché siano riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR, per l'erogazione alle scuole beneficiarie; il 10% delle erogazioni è destinata alle scuole che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media nazionale;

-       al credito d'imposta si applicano gli ordinari limiti di fruizione (è stata, infatti, soppressa la previsione di esclusione della fattispecie in esame dall'applicazione di detti limiti).

 

Il co. 151 (fino al co. 152, art. 18 A.S. 1934, rispetto al quale, Detraibilità spese per frequenza scolasticadurante l'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) introduce una detrazione IRPEF del 19%, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, relativa alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado. In particolare, durante l'esame al Senato è stato previsto che la detrazione spetta anche a chi ha sostenuto i relativi oneri nell'interesse dei familiari a carico.

 

Il co. 152 prevede l'avvio dPiano straordinario verifica requisiti parità scolasticaa parte del MIUR, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica. Prevede, altresì, la presentazione annuale al Parlamento, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di una relazione sugli esiti delle attività di verifica.

 

I co. 153-158 (art. 19 A.S. 1934, rispetto al quale, Scuole innovativedurante l'esame al Senato, non sono intervenute modifiche), riguardano la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse INAIL – fino a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017 – di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013.

 

I co. 159-176 (art. 20 A.S. 1934, rispetto al quale, Piano nazionale edilizia scolastica 2015-2017durante l'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) recano disposizioni attinenti la composizione e le competenze dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, sono affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi, nonché di diffusione della cultura della sicurezza – e prevedono un piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica 2015-2017 (reso disponibile sul sito del MIUR il 4 giugno 2015), al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate.

Recano, inoltre, fra l'altro: misure per l'accelerazione di procedure; una riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica; disposizioni in materia di utilizzo della quota dell'otto per mille relativa all'edilizia scolastica e in materia di stipula di mutui (in particolare, per quest'ultimo profilo, è disposto l'aumento [da 40] a 50 milioni di euro, dal 2016, dell'importo dei contributi pluriennali previsti dall'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ed è estesa alle Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate direttamente alla stipula dei mutui).

Infine, durante l'esame al Senato è stato previsto che, per consentire la regolare conclusione delle attività didattiche anche nell'a.s. 2015/2016, nei territori in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, fino alla data di effettiva attivazione della convenzione, e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016, le scuole provvedono all'acquisto dei medesimi servizi dai raggruppamenti e dalle imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014.

Qui le informazioni dettagliate sulla convenzione CONSIP.

 

I co. 177-179 (art. 21 A.S. 1934, rispetto al quale, durante Indagini diagnostiche solail'esame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) prevedono lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici. Al Senato, rispetto al testo approvato dalla Camera, è stato soppresso il riferimento, fra gli interventi da effettuare conseguentemente alle indagini, a quelli necessari a seguito dei sopralluoghi eseguiti fra il 2009 e il 2011, ai sensi dell'art. 8, co. 6, della L. 131/2003 e dell'Intesa raggiunta in Conferenza unificata il 28 gennaio 2009, per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici.

 

I co. 180-185 (art. 22 A.S. 1934, rispetto al quale, durante l'Delegheesame al Senato, sono intervenute alcune modifiche) delegano il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata, decreti legislativi finalizzati alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, nonché alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. In particolare, le ulteriori deleghe – a seguito della soppressione, già durante l'esame in prima lettura alla Camera, di quelle relative ad autonomia scolastica, dirigenti scolastici, ITS, ausili digitali per la didattica, governance della scuola e organi collegiali – riguardano:

−    l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare è previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente; nella sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente;

−    la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Al riguardo si prevede, tra l'altro, la ridefinizione del ruolo dei docenti di sostegno, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria, la revisione dei criteri di "inserimento nei ruoli per il sostegno didattico" , finalizzata a garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno, la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione degli studenti disabili e con disturbi specifici di apprendimento, volta ad individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare, la garanzia dell'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola;

−    la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale;

−    l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, costituito dai servizi educativi dell'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, attraverso, fra l'altro, la definizione dei LEP, la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato, l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale. Al riguardo, durante l'esame al Senato, è stato inserito fra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quello relativo alla copertura dei posti nella scuola dell'infanzia anche avvalendosi delle graduatorie ad esaurimento riferite a tale grado di istruzione;

−    la garanzia dell'effettività del diritto allo studio, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che dovranno riguardare sia i servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia i servizi strumentali. Durante l'esame al Senato è stato inoltre previsto il potenziamento della Carta dello studente;

−    la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica e il sostegno della "creatività connessa alla sfera estetica";

−    la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all'estero, al fine di realizzare un effettivo coordinamento fra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero;

−    la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e delle modalità di svolgimento degli esami di Stato sia per il primo che per il secondo ciclo.

 

I co. 186-191, inseriti durante l'esame al Senato, Ordinamento scolastico Bolzanoriguardano alcuni aspetti dell'ordinamento scolastico nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplinato in modo specifico in ragione della presenza nel territorio provinciale di tre gruppi linguistici riconosciuti (tedesco, italiano e ladino).

In particolare, prevedono che la Provincia autonoma, in considerazione della particolare situazione culturale-linguistica, è competente a:

  • personalizzare, attraverso linee guida, i percorsi didattici e formativi per la scuola materna, elementare e secondaria;
Disposizione pressoché identica è già presente nell'art. 9 del DPR 89/1983;
  • gli esami di Stato (con propria legge, sentito il MIUR, e con proprie linee guida);
  • la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità di svolgimento e i contenuti della prova di accesso (d'intesa con l'Università e il Conservatorio di musica siti nella provincia).
Al riguardo si ricorda che l'art. 15, co. 25, del DPR 249/2010 prevede che per la formazione degli insegnanti delle scuole funzionanti, fra l'altro, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con le stesse Province al fine dell'adattamento delle disposizioni previste dal DPR alle particolari situazioni linguistiche.

La Provincia autonoma, inoltre, è delegata ad esercitare tutte le funzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati dai Paesi membri dell'Unione europea, per l'accesso alle classi di concorso esistenti nella stessa (co. 187).

Con riferimento al personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole statali, spetta alla Provincia autonoma – anziché al MIUR - la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari, evidentemente civili.

 

I co. 192-196 (fino a co. 198, art. 23 A.S. 1934, rispetto al quale, durante l'esame al Senato, non sono intervenute sostanziali modifiche) prevedono deroghe, in Derogheparticolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola (in relazione all'adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell'organico dell'autonomia per l'a.s. 2015/2016). Dispongono, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci.

 

I co. 197-198 dispongono l'emanazione, Scuole Friuli Venezia Giuliaentro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto ad adeguare le disposizioni della stessa legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento a: abilitazione, reclutamento, formazione iniziale e aggiornamento del personale docente; modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali. A tali fini, il MIUR si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

 

I co. 199-200 (art. 24 A.S. 1934, Abrogazionirispetto al quale, durante l'esame al Senato, non sono intervenute modifiche) abrogano (solo) alcune delle disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte.

 

I co. 201-210 (art. 25 A.S. 1934, rispetto al quale, Disposizioni finanziariedurante l'esame al Senato, sono intervenute varie modifiche) recano disposizioni finanziarie. In particolare, durante l'esame al Senato è stato introdotto il co. 203, che incrementa le risorse destinate al finanziamento della Scuola nazionale dell'Amministrazione (iscritte nel bilancio di previsione del MEF al cap. 5217 e trasferite nel bilancio della Presidenza del Consiglio al cap. 828, pari, per il 2015, a € 1,4 mln) di € 1 mln per il 2015 ai fini dell'espletamento del concorso per dirigenti scolastici.

 

Il co. 211 (con il co. 212, art. 26, A.S. 1934, rispetto al quale, durante Clausola di salvaguardial'esame al Senato, non sono intervenute modifiche) reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il co. 212 Entrata in vigoredispone l'immediata entrata in vigore della legge.


Relazioni allegate o richieste

Al disegno di legge erano allegate le relazioni illustrativa e tecnica e l'analisi tecnico-normativa.

Successivamente, il Governo ha trasmesso anche l'analisi di impatto della regolamentazione.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell'istruzione.

La Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali (art. 117, secondo comma, lett. n), e alla competenza concorrente tra Stato e regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma).

La Corte Costituzionale, nella sentenza 279/2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del d.lgs. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro competenziale delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.
In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l'indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato, nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali.
La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 200/2009, concernente l'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla L. 53/2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i princípi della valutazione complessiva del sistema, i princípi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e quelle sull'assetto degli organi collegiali.
La stessa sentenza 200/2009 inoltre, con riferimento agli ambiti attribuibili alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ha osservato che "la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti per raggiungere detti obiettivi". Alla luce di questa ripartizione la Corte, anche nella sentenza 92/2011, ha riconosciuto spettare al legislatore regionale il dimensionamento della rete scolastica sul territorio.
 

Per le norme che intervengono sulla disciplina del personale scolastico può richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (art. 117, secondo comma, lett. g)).

 

Rilevano, altresì, le materie "sistema tributario e contabile dello Stato", e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni", anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), e m) e la materia "governo del territorio", assegnata alla competenza concorrente (art. 117, terzo comma).


Attribuzione di poteri normativi

Oltre ai decreti legislativi previsti dai co. 180 e ss., in numerosi casi la definizione delle modalità applicative è demandata ad atti normativi secondari di varia tipologia, per i quali a volte non è indicato il termine di adozione.


Collegamento con lavori legislativi in corso

La 7^ Commissione del Senato aveva avviato l'esame dell'A.S. 1260 e abb, relativo all'istituzione di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.