Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - A.C. 2994 e abb.-A | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 286 Progressivo: 1 | ||
Data: | 13/05/2015 | ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
13 maggio 2015
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Indice |
Contenuto| |
ContenutoIl disegno di legge, ampiamente modificato durante l'esame in sede referente, si compone di 8 Capi, per complessivi 27 articoli (24 nel testo originario). In questa sede si dà conto sinteticamente del contenuto di ciascun articolo, evidenziando le modifiche più significative intervenute durante l'esame parlamentare. Per una illustrazione ampia del contenuto originario del disegno di legge, si rinvia al dossier n. 286 del 1° aprile 2015, mentre per il dettaglio delle modifiche si rinvia al dossier n. 286/2 del 13 maggio 2015.
Il Capo I, composto solo dall'art. 1, individua l'oggetto della legge. In particolare, la nuova formulazione precisa che l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 21 della L. 59/1997) è finalizzato, fra l'altro, alll'innalzamento delle competenze degli studenti, alla prevenzione e al recupero di abbandono e dispersione scolastica, nonché alla garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al DPR 275/1999.
Il Capo II è composto dagli artt. 2-7. In particolare, l'art. 2, modificato, affida al dirigente scolastico (di cui il ddl originario prevedeva un rafforzamento delle funzioni), la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali. Inoltre, confermando la novità dell''istituzione dell'organico dell'autonomia, precisa che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Sempre in base alle modifiche intervenute durante l'esame in sede referente, il (nuovo) Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale - POF) è predisposto (già) conoscendo le risorse finanziarie e di organico disponibili (determinate con decreto, rispettivamente, ministeriale e, ai sensi dell'art. 8, co. 2, interministeriale): in conseguenza di tale novità, è eliminata la verifica da parte del Ministero sui singoli piani ai fini della conferma delle risorse e della dotazione organica effettivamente disponibili e la conseguente, eventuale, necessità di aggiornamento degli stessi da parte delle istituzioni scolastiche, prevista dal ddl originario. Ora si prevede che la proposta di Piano è verificata dall'Ufficio scolastico regionale in termini di compatibilità economico finanziaria e (solo) gli esiti della verifica sono trasmessi al MIUR. Sempre durante l'esame in sede referente è stato previsto che il Piano triennale è rivedibile annualmente ed è elaborato (non più dal dirigente scolastico, ma) dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato dal consiglio di circolo o di istituto. Inoltre, è stato specificato che il Piano contiene - oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita - anche le stesse previsioni per il personale ATA. L'individuazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi formativi che durante l'esame in sede referente sono stati ampliati, includendovi, fra l'altro, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano ed inglese), nello spettacolo dal vivo e nella storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento. L'art. 2 reca, inoltre, disposizioni sull'insegnamento, nella scuola primaria, di inglese, musica ed educazione motoria e prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolasticheper 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021. Durante l'esame in sede referente, infine, sono stati introdotti ulteriori contenuti, relativi: all'utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive; all'istruzione degli adulti; al riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità; all'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact ai titoli di studio universitari; all'incremento delle risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); alla efficacia degli atti adottati dal MIUR in assenza del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nelle more della ridefinizione delle procedure per la sua rielezione.
L'art. 3, modificato, prevede l'attivazione, (solo) nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (invece che nell'intero percorso secondario di secondo grado), di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Gli stessi insegnamenti possono essere attivati anche da reti di scuole e possono essere individuati docenti cui affidare il coordinamento delle relative attività. Inoltre, istituisce il Curriculum dello studente – di cui, come previsto a seguito dell'esame in sede referente, si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato - che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze formative in ambito extrascolastico. Dispone, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto – come previsto durante l'esame parlamentare - con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni. Ulteriori contenuti, inseriti durante l'esame in sede referente, riguardano lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole secondarie e il sostegno di eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera nelle attività e nei progetti di orientamento per la prosecuzione degli studi o l'accesso al mondo del lavoro.
L'art. 4, modificato, intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei), prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché, in base alle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, all'estero - e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata. Per le finalità indicate, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle stesse, autorizza la spesa di 100 milioni di euro dal 2016. Durante l'esame in sede referente è stata soppressa la previsione in base alla quale, a decorrere dall'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, gli studenti potevano svolgere, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. E' stata, invece, prevista la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Inoltre, sono state introdotte disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. In particolare è stato previsto, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possono concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale è sostenuta sulla base di piani di intervento: questi ultimi devono essere adottati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e, al fine di garantire agli studenti iscritti ai relativi percorsi pari opportunità rispetto agli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni recate dalla legge. Al riguardo si ricorda che, per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.
In particolare, ai sensi del d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l'articolazione di percorsi di durata triennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
In seguito, l'art. 2, co. 3, del DPR 87/2010 ha disposto che, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni, gli istituti professionali (del sistema di istruzione statale) possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell'offerta delle istituzioni formative del sistema IeFP, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali.
In base all'intesa raggiunta in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 per l'approvazione di linee guida finalizzate alla realizzazione di raccordi fra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi IeFP (linee guida poi adottate con DM 18 gennaio 2011), ciascuna regione stabilisce i percorsi che gli istituti professionali possono erogare in regime sussidiario.
Il nuovo art. 5 novella l'art. 135 del d.lgs. 297/1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
Il nuovo art. 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS). A seguito della sua introduzione è stata soppressa, all'art. 21 (ora, 23), co. 2, la lett. h), che recava una delega nella stessa materia. In particolare, l'art. 6 riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi previsti per l'esercizio della delega, mentre per altri - anche in tal caso con alcune modifiche - prevede l'intervento di regolamenti ministeriali, ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d'intesa con la Conferenza unificata. Introduce, inoltre, nuovi contenuti riguardanti le attività di certificazione energetica degli edifici e le imprese abilitate all'esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici.
Il nuovo art. 7 (art. 5 del ddl) prevede che il MIUR adotta il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività. Durante l'esame in sede referente sono stati ricondotti agli obiettivi del Piano i principi e criteri direttivi previsti dall'art. 21 (ora, 23), co. 2, lett. m), per l'esercizio di una delega (con conseguente soppressione della stessa lett. m), tra i quali la definizione delle finalità dell'identità e del profilo digitale di studenti e personale della scuola e delle relative modalità di gestione. Al riguardo, la I Commissione ha segnalato l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità. Durante l'esame in sede referente, in particolare, sono stati aggiunti gli enti pubblici e le Camere di commercio fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione dei laboratori ed è stato specificato che la responsabilità relativa alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi fa capo ai soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico. Per l'attuazione delle finalità indicate, nel 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro.
Il Capo III è composto dagli artt. 8-15. In particolare, il nuovo art. 8 (art. 6 del ddl, ampiamente modificato), prevede che l'organico dell'autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa ed è assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Dall'a.s. 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica i criteri per il riparto dei posti comuni e per il potenziamento fra le regioni. Prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. Nel corso dell'esame è stato previsto che l'ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del MIUR e sentiti le regioni e gli enti locali e sono stati indicati i criteri da seguire. E' stato, inoltre, previsto che, per l'a.s. 2015/2016 - che rappresenta un anno di transizione - gli ambiti hanno estensione provinciale. L'organico dell'autonomia è ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale. Per l'a.s. 2015/2016, esso comprende l'organico di diritto, l'organico di fatto e quello per il potenziamento, che deve includere il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale. Una ulteriore novità intervenuta durante l'esame in sede referente riguarda la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale, sulla base di linee guida emanate dal MIUR entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico. Sempre durante l'esame in sede referente è stato chiarito che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. E' stato, inoltre, previsto che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell'a.s. 2016/2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dall'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali. Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il nuovo art. 9 (art. 7 del ddl, ampiamente modificato), reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti. Al riguardo, l'elemento di maggiore novità derivato dall'esame in sede referente è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il nuovo testo precisa meglio che, nel caso di più proposte di incarico, è il docente a dover optare; che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. A tal fine, si fa riferimento anche allo svolgimento di colloqui; che, l'Ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e, comunque, in caso di inerzia dei dirigenti scolastici; che l'utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente possegga titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico. Si conferma, inoltre, che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni. Scompare, invece, la previsione secondo cui il personale dell'organico dell'autonomia "è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (quarto periodo del co. 3 dell'art. 6 del ddl). Ulteriore novità è stata costituita dalla previsione che il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti (anziché fino a 3 docenti, come previsto dal ddl), che lo coadiuvano. Altre novità hanno riguardato gli incrementi del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e l'individuazione di alcune soluzioni in relazione a contenziosi pendenti riferiti a precedenti procedure concorsuali per dirigente scolastico. E' stato, inoltre, previsto che la valutazione degli stessi dirigenti da parte del Nucleo per la valutazione (art. 25 d.lgs. 165/2001) debba essere coerente con l'"incarico triennale" e con il profilo professionale del dirigente scolastico e connessa alla retribuzione di risultato. Conseguentemente, è stata soppressa la lett. d) dell'art. 21 (ora, 23), co. 2, del ddl, che recava una delega al Governo in materia analoga. Occorrerebbe esplicitare meglio se si intenda fissare in tre anni, in via legislativa, la durata degli incarichi dei dirigenti scolastici. Si ricorda, infatti, che l'art. 11 del CCNL personale Area V della Dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003 (sottoscritto l'11 aprile 2006), mantenuto in vita dal CCNL quadriennio normativo 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 (sottoscritto il 15 luglio 2010), ha disposto – in conformità con quanto prevede l'art. 19 del d.lgs. 165/2001 – che gli incarichi hanno la durata minima di 3 anni e massima di 5.
Il nuovo art. 10 (art. 8 del ddl, ampiamente modificato, autorizza, anzitutto, il MIUR ad attuare, per l'a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo a.s, l'attribuzione di un incarico annuale. Ai fini del piano straordinario, il numero dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa – che riguardano solo la scuola primaria e secondaria – deve essere determinato (si intenderebbe: dal MIUR) entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni dei Dirigenti scolastici. Inoltre, confermando (in generale) la previsione del ddl secondo cui l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avverrà esclusivamente mediante concorsi pubblici, durante l'esame in sede referente è stato previsto che per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento (che non perderanno più efficacia dal 1° settembre 2015, come, invece, previsto per quelle relative alla scuola secondaria), la disposizione secondo cui l'accesso ha luogo per il 50% mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie citate (art. 399, co. 1, del d.lgs. 297/1994). Per lo svolgimento dei concorsi sono state modificate alcune regole. In particolare, i concorsi - che continueranno ad essere per titoli ed esami - saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale. Potranno accedere alle procedure solo i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento. Conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso (non vi è più, dunque, il riferimento ai "posti eventualmente disponibili"). Il numero degli idonei non vincitori non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi. Le graduatorie avranno validità al massimo triennale (con decorrenza dall'a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse) e perderanno comunque efficacia all'atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Sempre durante l'esame in sede referente, sono intervenute due ulteriori novità. Anzitutto, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016, ferma restando la procedura di autorizzazione (art. 39, L. 449/1997) degli idonei non vincitori del concorso del 2012 (non già assunti), nel limite dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. Inoltre, è stata prevista l'indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, con previsione di attribuzione di un maggior punteggio: al titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria); al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.
Il nuovo art. 11 (art. 9 del ddl, modificato) concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. In sede referente è stato previsto che il dirigente scolastico – cui il testo del ddl affida la valutazione del periodo – debba sentire, a tal fine, il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'art. 11 del d.lgs. 297/1994 - come modificato dall'art. 13 del testo in commento - e, conseguentemente, sono stati eliminati il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, nonché la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. I criteri della valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il nuovo art. 12 (art. 10 del ddl, modificato) prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.
Il nuovo art. 13 (art. 11 del ddl, modificato), prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti (anziché sentito il Consiglio di istituto) ed effettuando una motivata valutazione. Con riferimento al Comitato, in particolare, si prevede una durata per tre anni scolastici (anziché per uno), l'ingresso di rappresentanti dei genitori e degli studenti, l'individuazione dei membri da parte del Consiglio di istituto, l'integrazione con il tutor per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova. Il nuovo art. 14 (art. 12 del ddl, modificato), relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, è stato modificato durante l'esame in sede referente prevedendo che i 36 mesi, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, l'art. 14 istituisce il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Il nuovo art. 15 (art. 13 del ddl, modificato) prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. Durante l'esame in sede referente, inoltre, è stato confermato anche per l'a.s. 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall'art. 26, co. 8, primo periodo, della L. 448/1998.
Il Capo IV è costituito dal nuovo art. 16 (art. 14 del ddl, modificato), che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché, a decorrere dall'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile. Durante l'esame parlamentare è stato inoltre previsto che, con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili. Conseguentemente, è stata soppressa la lett. b) dell'art. 21 (ora, 23), che reca una delega in materia di rafforzamento dell'autonomia scolastica e ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche. Sembrerebbe opportuno specificare che si provvede ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988.
Il Capo V è costituito dagli artt. 17-19, recanti agevolazioni fiscali. In particolare il nuovo art. 17 (art. 15 del ddl, modificato) include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF. Durante l'esame parlamentare sono state previste apposite risorse per la liquidazione del cinque per mille in favore delle istituzioni scolastiche, nella misura di 50 milioni di euro annui a partire dal 2017.
Il nuovo art. 18 (art. 16 del ddl, modificato) istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65% per 2015 e 2016 e del 50% per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
Il nuovo art. 19 (art. 17 del ddl, modificato) introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a € 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.
Il capo VI è costituito dagli artt. 20-22, riguardanti l'edilizia scolastica. In particolare, il nuovo art. 20 (art. 18 del ddl, modificato) prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, "previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni"; le proposte sono sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le stesse, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni; l'esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative; la stessa Commissione (sembrerebbe) "individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR".
Il nuovo art. 21 (art. 19 del ddl, modificato) prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica - al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Prevede, inoltre, l'accelerazione di alcune procedure, la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica, nonché alcune modifiche alla disciplina dell'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale destinata all'edilizia scolastica. Durante l'esame in sede referente, in particolare, è stato aumentato (da 40) a 50 milioni di euro l'importo dei contributi pluriennali previsti dall'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) per la stipula, da parte delle regioni, di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili scolastici, universitari e AFAM, ed è stata estesa alle stesse Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula dei mutui.
Il nuovo art. 22 (art. 20 del ddl, modificato) prevede lo stanziamento di € 40 mln per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
Il Capo VII è composto solo dall'art. 23 (art. 21 del ddl, modificato), che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione. Durante l'esame in sede referente sono state soppresse – oltre che le deleghe di cui già si è dato conto (autonomia scolastica, dirigenti scolastici, ITS, ausili digitali per la didattica) anche quelle concernenti la governance della scuola e gli organi collegiali. Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare – a fronte della previsione del ddl di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale – è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente. Altre modifiche intervenute durante l'esame in sede referente hanno riguardato la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. In particolare, è stato previsto che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue, che occorre rivedere i criteri di "inserimento nei ruoli per il sostegno didattico", al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno (l'intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere dei ruoli separati per i docenti di sostegno), che occorre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola. Con riferimento alla delega relativa al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, è stato previsto che lo stesso è riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali). Inoltre, è stato specificato che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo. E' stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della "creatività connessa alla sfera estetica". Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata (anziché della Conferenza Stato-regioni).
Il Capo VIII è composto dagli artt. 24-27. Il nuovo art. 24 (art. 22 del ddl, modificato) prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola (in relazione all'adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell'organico dell'autonomia per l'a.s. 2015/2016). Dispone, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci.
Il nuovo art. 25 (art. 23 del ddl, non modificato) abroga alcune disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte. Il nuovo art. 26 (art. 24 del ddl, modificato) reca disposizioni finanziarie.
Il nuovo art. 27 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dispone, inoltre, l'immediata entrata in vigore della legge.
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