Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Schema di D.P.C.M. sulla ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - A.G. 421
Riferimenti:
SCH.DEC 421/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 422
Data: 13/06/2017
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 232 DEL 11-DIC-16     


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Schema di D.P.C.M. sulla ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016

13 giugno 2017
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232(legge di bilancio per il 2017), che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

 

Si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un precedente schema di D.P.C.M. (A.G. 409) - sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 - con riferimento alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie.

A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016.

 

Si segnala, inoltre, che la dotazione complessiva del Fondo il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall'articolo 25 del D.L. n. 50/2017 (A.S. 2853) (attualmente all'esame del Parlamento), il quale è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo:

  • il comma 140-bis attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato;
  • il comma 140-ter attribuisce al MIUR una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

 

Considerate le variazioni sopra richiamate, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

 

(milioni di euro)

Fondo investimenti

2017

2018

2019

2020-2032

Totale

Dotazione iniziale

1.900

3.150

3.500

3.000

47.550

I Ripartizione: Programma periferie

-270

-270

-260

 

-800

Assegnazione alle regioni

-400

 

 

 

-400

Assegnazione al MIUR

-64

-118

-80

-44,1

-306

Dotazione residua

1.166

2.762

3.160

2.956

46.044

 

Si segnala che una ulteriore riduzione è prevista dal D.L. n. 13/2017, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti.

 

Infine, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti (si veda, nel paragrafo successivo, l'illustrazione del comma 2 dello schema in esame).


Contenuto

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50/2017 e con il D.P.C.M. relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo.

La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.

Nella tavola che segue sono pertanto riportate anche le indicazioni contenute nella sola relazione illustrativa in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate.

Al riguardo, nel rilevare che, in coerenza di quanto prescrive il comma 140 sopra illustrato, lo schema di decreto in esame suddivide l'assegnazione delle risorse con riferimento a ciascuno dei dieci settori di spesa individuati dalla norma, si osserva nel contempo come il comma 140 medesimo prescriva altresì che debbano anche essere indicati "gli interventi da finanziare ed i relativi importi" di destinazione delle risorse medesime: andrebbe pertanto valutato se le indicazioni fornite su tale punto dallo schema di decreto - vale a dire il riferimento degli importi ai singoli Ministeri di spesa e la indicazione nella relazione illustrativa della tipologia di interventi per i quali i Ministeri stessi dovranno impiegare le risorse assegnate – rispondano a quanto previsto dal comma suddetto.

 

 Infine, il comma 2 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico dì progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Si segnala che, relativamente all'aggiornamento dei dati, la norma fa riferimento ai soggetti attuatori degli interventi "relativi al citato Programma", di cui non vi è traccia nel dispositivo del decreto.

Ai fini della corretta formulazione del comma 2, si valuti l'opportunità di espungere tali parole dal testo.

 

Il citato decreto legislativo n. 229/2011 - che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1) - introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.
Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).