Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Riparto Fondo di cui all'art. 1, comma 140, L. 11 dicembre 2016 - A.G. 409
Riferimenti:
SCH.DEC 409/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 407
Data: 26/04/2017
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 232 DEL 11-DIC-16     


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Riparto Fondo di cui all'art. 1, comma 140, L. 11 dicembre 2016 n. 232

26 aprile 2017
Schede di lettura


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede inoltre che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto,  decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Di tale fondo, lo schema in esame predispone una prima ripartizione, con riferimento alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie.

Con riferimento specifico al programma di riqualificazione delle periferie, la stessa legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede, al successivo comma 141 che - in aggiunta alle risorse già stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate in sede di riparto del Fondo di cui al comma 140 - con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano destinate ulteriori finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In attuazione di ciò, il CIPE, con delibera 3 marzo 2017, ha deliberato l'assegnazione di 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" (vedi paragrafo successivo), ripartite per 603,90 milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Mezzogiorno e per 194,27 milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Centro Nord.

Infine, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del D.Lgs. 229/2011 (si veda, nel paragrafo successivo, l'illustrazione del comma 5 dello schema in esame).


Contenuto

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvede, al comma 1, ad una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019) in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015).

Il Programma straordinario per le periferie
La citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha stabilito procedure finalizzate alla predisposizione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978). Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016, allocata sul capitolo 2097 del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 974).
Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (in attuazione dei commi 975-976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti e istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato della selezione dei progetti medesimi.
Con il successivo D.P.C.M. 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario (120 progetti). In particolare, l'art. 1 del D.P.C.M. 6 dicembre 2016 prevede che i primi 24 progetti della graduatoria, pubblicata in allegato al decreto, sono finanziati mediante le risorse stanziate dalla citata legge di stabilità 2016, attraverso la stipula della relativa convenzione/accordo di programma, mentre gli ulteriori progetti in graduatoria sono finanziati mediante le risorse successivamente disponibili.
Con riferimento alla graduatoria dei progetti, si fa notare che lo stanziamento complessivo richiesto per la realizzazione di tutti i 120 progetti, è pari complessivamente a 2.061,3 milioni di euro, di cui:
  • 501,9 milioni di euro, relativi ai primi 24 progetti della graduatoria;
  • 1.559,4 milioni, necessari per la realizzazione degli altri 96 progetti. 
Al finanziamento del complesso dei progetti, che necessita quindi di oltre 2 miliardi di euro, si provvede dunque tramite tre tranche di risorse, stanziate:
  • per 500 milioni, dalla legge di stabilità per il 2016;
  • per 798,17 milioni, dalla deliberazione del CIPE del 3 marzo 2017, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione dellaa programmazione 2014-2020, in attuazione del comma 141 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;
  • per 800 milioni, derivanti da riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, ai sensi dello schema di decreto in esame.
Il comma 2 dispone che le suddette risorse autorizzate dallo schema in esame (800 milioni) sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione (iscritto sul cap. 8000//MEF) e gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n.190 del 2014, relative alla programmazione e all'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e ai relativi piani operativi e piani stralcio.
In merito si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 703-706, legge n. 190/2014) ha introdotto disposizioni che hanno profondamente innovato i principali elementi di governance e di procedura per la programmazione delle risorse per il ciclo 2014-2020, prevedendone l'impiego per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, in linea con le attività di programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei, da ripartire tra gli interventi con delibere CIPE sulla base di specifici Piani operativi (nelle more dell'individuazione dei piani operativi, il CIPE ha provveduto alle assegnazioni mediante l'approvazione di piani stralcio, su proposta dall'Autorità politica per la coesione, per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori). E' stata inoltre modificata la procedura contabile di trasferimento delle risorse del FSC: le risorse - allocate nello stato di previsione del MEF (cap. 8000) - assegnate al piano stralcio e ai piani operativi approvati sono trasferite in apposita contabilità speciale presso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche nazionali, che si aggiunge alle altre contabilità speciali attraverso le quali il Fondo gestisce le risorse nazionali e dell'Unione europea dei fondi strutturali. 
Al riguardo, va considerato che mentre la prima tranche di risorse stanziate in favore del Programma straordinario per la riqualificazione delle periferie (vale a dire, i 500 milioni autorizzati dalla legge 208/2015) è stata iscritta sull'apposito capitolo 2097 del MEF (ora soppresso, in quanto lo stanziamento era annuale e riferito solo al 2016), le successive due tranches  vengono a far capo al capitolo 8000 del MEF, relativo al Fondo Sviluppo e coesione (i 798,17 milioni deliberati dal CIPE per appostazione diretta e gli 800 milioni di cui allo schema in esame per successivo trasferimento).
In proposito, tenuto anche conto che il successivo comma 3 dello schema in esame detta specifiche regole che presiedono all'erogazione delle risorse in questione, sarebbe opportuno un chiarimento circa le ragioni del richiamo alle procedure previste dal comma 703 della legge n. 190/2014 - relative alla programmazione, utilizzo ed erogazione del FSC 2014-2020 - per quanto riguarda la gestione delle risorse destinate al finanziaemnto del Programma straordinario di riqualificazione delle periferie.
Il comma 3 prevede che le erogazioni in favore delle Amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto siano effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del citatao D.P.C.M. 6 dicembre 2016, come sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 2017.
Le norme dei decreti citati indicano i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei progetti e le condizioni necessarie per l'erogazione delle diverse quote di finanziamento.
In particolare, il comma 3 prevede una quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, che viene erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica.
Le successive quote di finanziamento sono previste in base allo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi. In particolare, il comma 4 dispone che la quota di finanziamento, pari al 30%, sia erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La quota di finanziamento, pari ad un ulteriore 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento.
La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate (comma 5).

Ai sensi del comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i progetti, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del già citato D.P.C.M. 6 dicembre 2016, con il quale è stata approva la graduatoria del Programma straordinario, per la stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Infine, il comma 5 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 della 'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Il citato decreto- che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1) - introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.
Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).
Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico dì progetto (CUP), individuabili come facenti parte del citato Programma straordinario, e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Si segnala infine che l'articolo 25 del D.L. n. 50/2017 (A.C. 4444) è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 in relazione al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con due nuovi commi, operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo
  • il comma 140-bis, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota del Fondo pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo una tabella di ripartizione allegata, per investimenti per le medesime finalità;
  • il comma 140-ter, che attribuisce al MIUR una quota del Fondo (pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020) per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.