Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Le leggi - L. 4 agosto 2016, n. 163 - Modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012
Riferimenti:
L N. 163 DEL 04-SET-16   L N. 196 DEL 31-DIC-09
L N. 243 DEL 24-DIC-12   AC N. 3828-A/XVII
AC N. 2648-A/XVII   AC N. 2897-A/XVII
AC N. 3828/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 452    Progressivo: 2
Data: 19/09/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   L 2009 0196
L 2012 0243   L 2016 0163
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

Progetti di legge

 

 

 

Le leggi

Legge 4 agosto 2016, n. 163

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 452/2

 

 

 

19 settembre 2016


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: BI0338b.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§  Nota introduttiva e sintesi delle modifiche. 3

§  Articolo 1 (Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio) 13

§  Articolo 2 (Bilancio di previsione) 21

§  Articolo 3 (Copertura finanziaria delle leggi) 39

§  Articolo 4 (Classificazione delle spese) 46

§  Articolo 5 (Assestamento e variazioni di bilancio) 50

§  Articolo 6 (Impegni e pagamenti) 53

§  Articolo 7 (Modifica all'articolo 38‑bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di principi contabili) 56

§  Articolo 8 (Definizione dei saldi di cassa) 58

§  Articolo 9 (Conto riassuntivo del Tesoro) 59

§  Articolo 10 (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) 61

§  Articolo 11 (Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni) 63

§  Articolo 12 (Entrata in vigore del Cronoprogramma) 64

§  Articolo 13 (Procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti) 66

§  Articolo 14 (Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile) 70

§  Articolo 15 (Proroga del termine per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria) 72

§  Articolo 16 (Copertura finanziaria) 73

Testo a fronte

Testo a fronte L. n. 196/2009 – L. n. 196/2009 come modificata dalla L. n. 163 del 2016  77

 

 


Schede di lettura

 


Nota introduttiva e sintesi delle modifiche

 

1. La necessità dell’intervento di modifica della legge n.196/2009

La legge 4 agosto 2016, n.163 si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nell’introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (in quanto da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste “il contenuto della legge di bilancio”, come previsto espressamente dal sesto comma del nuovo articolo 81 introdotto della legge costituzionale medesima.

È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l’appunto, le disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne dettava la legge di contabilità n.196 del 2009 finora vigente, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell’articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio “non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell’articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L’innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, costituito dalla legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

In tal senso si esprime l’articolo 15 della legge n. 243/2012, il cui primo comma prevede che il disegno di legge di bilancio rechi “disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria”, nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.

L’implementazione di questi contenuti – nonché delle altre disposizioni recate dall’articolo - nella disciplina contabile ordinaria viene demandata dallo stesso articolo 15 ad apposita legge dello Stato, con la quale si dovranno conseguentemente apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla finora vigente legge di contabilità e finanza pubblica: ciò in quanto la legge n. 196 del 2009, sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, rifletteva ancora un impianto di base che risaliva ad un’epoca anteriore – quanto al riferimento costituzionale - all’introduzione delle nuove regole di bilancio ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012.

L’aggiornamento delle regole contabili previste dall’attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce pertanto l’oggetto della legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. L’integrazione persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

 

2. I contenuti dell’intervento normativo: sintesi delle principali modifiche

Una unica legge di bilancio

In estrema sintesi, e rinviandosi per il resto alla illustrazione degli articoli, nella proposta in esame, il primo elemento da segnalare è che la legge di bilancio e la legge di stabilità previste nella L. n. 196/2009 vengono ora a costituire un unico provvedimento, costituito dalla (nuova) legge di bilancio, che è riferita ad un periodo triennale ed  articolata in due sezioni, secondo quanto dispone ora l’articolo 21 della legge di contabilità.

La prima sezione, dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, svolge, essenzialmente, le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda, dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, assolve le funzione del disegno di legge di bilancio.

La prima sezione della legge

In particolare la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa, oltre ad indicare il livello massimo del ricorso al mercato e del saldo netto da finanziare[1], contiene, per ciascun anno del triennio, le misure quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF ed i loro eventuali adeguamenti risultanti dalla Nota di aggiornamento. Tali misure, precisa la nuova disciplina, devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione, attraverso la modifica, la soppressione o l’integrazione dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti, ovvero attraverso nuovi interventi.

Tale precisazione mira ad evitare che le disposizioni della prima sezione possano apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Si sottolinea, infine, che non sono riproposte, quale contenuto esclusivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio, le disposizioni di variazione degli importi delle leggi di spesa permanente, delle autorizzazioni di spesa corrente nonché delle leggi di spese pluriennali in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della ex legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova disciplina, tali determinazioni sono “spostate” nell’ambito della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge di contabilità.

La seconda sezione della legge

La seconda sezione della legge di bilancio, disciplinata anche essa nel suo contenuto dall’articolo 21 della legge n. 196, riprende, in sostanza, i contenuti del bilancio di previsione, come già definiti dall’articolo 21 finora vigente della legge di contabilità.

Tale sezione contiene in particolare le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, comprensive:

§  dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno;

§  delle rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23.

Data la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, la seconda sezione evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, la seconda sezione viene tuttavia ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

Ciò in particolare ai sensi del comma 3 dell’articolo 23, che, come sopra detto, affida a tale sezione le variazioni  delle tabelle C, D,  ed  E finora operate dalla legge di stabilità.

Rispetto alla ex legge di bilancio, la seconda sezione presenta novità anche per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, nei quali viene eliminata la presentazione della scheda illustrativa dei singoli programmi di spesa. La soppressione di tale schede programmi è sostanzialmente finalizzata ad evitare la duplicazione delle informazioni riferite ai dati di bilancio, che risultano ora già previste in altri documenti informativi, ed in particolare, nelle note integrative[2] dei singoli stati di previsione della spesa, a seguito delle modifiche recentemente apportate dal D.Lgs. n. 90/2016 al comma 11 dell’articolo 21 della legge n. 196/2009.

 

La relazione tecnica al disegno di bilancio

Viene esteso il contenuto della relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità ed ora invece riferito alla complessiva legge di bilancio, vale a dire ricomprensiva anche delle disposizioni recate dalla seconda sezione della stessa. Viene infatti espressamente previsto che il nuovo disegno di legge di bilancio sia corredato da una relazione tecnica nella quale sono indicati: la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione; i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione; elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento del DEF.

La previsione in base alla quale la relazione tecnica deve contenere elementi di valutazione che diano conto della suddetta coerenza va messa in relazione sia con il nuovo vincolo ora previsto dall’articolo 21, secondo cui le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF, sia con il fatto che la legge n.243 del 2012 non prevede una disposizione per la copertura della legge di bilancio, facendo invece riferimento al vincolo costituito dall’equilibrio di bilancio, che si realizza (articolo 14) in corrispondenza di un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

 

La nota tecnico-illustrativa

Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine essa espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.

La maggiore flessibilità di bilancio

Le modifiche concernono anche il processo di formazione del bilancio, che nel nuovo testo dell’articolo 23 della legge di contabilità risulta ampliato quanto alla flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del bilancio medesimo. In particolare: a) viene eliminato il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro può effettuare in sede di formulazione degli stati di previsione della spesa; b) si prevede che all’interno di ciascuno stato di previsione, possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi (laddove il previgente testo dell’articolo 23, comma 3, riconosceva tale possibilità solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti; c) si prevede altresì che possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti, di cui al medesimo articolo 23; possono essere infine rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

In relazione a tale maggiore flessibilità si prevede nel contempo di dare esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate ai sensi del nuovo articolo 23, mediante appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.

 

I nuovi  termini di presentazione dei documenti di bilancio

La proposta di legge muta i tempi di presentazione di alcuni dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto finora disciplinato dall’articolo 7 della legge di contabilità. In particolare viene posposta al 27 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e al 20 ottobre, rispetto attuale data del 15 ottobre, il termine per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre) ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell’ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione.

 

 

Presentazione alle Camere entro la data del:

Legge 196/2009 previgente

Legge n.196/2009 vigente

Nota di aggiornamento DEF

20 settembre

27 settembre

Doc. programmatico di bilancio

Non previsto

15 ottobre

Disegno di legge di bilancio

15 ottobre

20 ottobre

 

I nuovi contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF

La nuova legge interviene, ampliandoli, anche sui contenuti dei documenti programmatici di bilancio.

Per quanto riguarda il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina - recata dall’articolo 6 della legge n. 243/2012 - che concerne l’ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall’obiettivo programmatico debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede ora che qualora nell’imminenza della presentazione del DEF ovvero della Nota di aggiornamento si verifichino gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 suddetto, la relazione di possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF ovvero come annesso alla Nota.

Si interviene inoltre sul contenuto della seconda sezione del DEF laddove la disciplina finora vigente disponeva che questa dovesse anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto che le informazioni in questione debbano concernere anche l’ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.

Ancora, e sempre con riguardo ai contenuti del DEF vengono ora ricompresi tra i contenuti informativi del Documento di economia e finanza quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile) disponendosi che in apposito allegato al Documento siano riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito (dall’articolo 14 della legge n. 163/2016) presso l’ISTAT medesimo.

Per quanto concerne la Nota di aggiornamento, se ne arricchisce il contenuto, prevedendo tra l’altro che essa rechi l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Modifiche alle modalità di copertura

Viene riformulata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, precisandosi che in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, la nuova formulazione elimina però il riferimento alle clausole di salvaguardia, stabilendo che per la compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi della nuova disciplina ora introdotta mediante i commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17. Da segnalare che la nuova formulazione della lettera a) in commento esclude dalla disciplina della copertura finanziaria ora dettata la nuova legge di bilancio, ciò in quanto quest’ultima, va rammentato, non richiede più (a differenza della legge di stabilità, ora inglobata nell’unica legge di bilancio) un prospetto di copertura, poiché (come già prima detto) soggiace ora, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 243/2012 medesima, ad una regola di equilibrio che corrisponde  al valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Viene inoltre a quelle già previste una nuova modalità di copertura, disponendo che alla stessa possa procedersi anche mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa. Tale fattispecie intende presumibilmente far riferimento alle circostanze in cui al fine del conseguimento di risorse utilizzabili a copertura non si possa operare direttamente su autorizzazioni di spesa, ma sia tuttavia possibile intervenire su fattori – anche diversi da norme legislative - che incidono sugli andamenti della spesa.

Sempre in tema di copertura finanziaria viene escluso l’utilizzo, a finalità di copertura di leggi di spesa, di risorse autorizzate da determinate disposizioni legislative, quali quelle derivanti dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF di competenza statale e quelle relative all’istituto del cinque per mille dell’IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

Superamento delle clausole di salvaguardia

In relazione alla eliminazione della clausola di salvaguardia effettuata sulla nuova lettera a) dell’articolo 17 sopra illustrata, viene introdotta al medesimo articolo (commi da 12-bis a 12-quater) una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi, alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si dovrà provvedere con la legge di bilancio.

La legge di assestamento

Il carattere sostanziale della legge di bilancio non viene esteso a quella di assestamento, ribadendosi, nelle modifiche apportate all’articolo 33 della legge di contabilità, che le previsioni di bilancio contenute nel disegno di legge di assestamento sono formulate a legislazione vigente. Ne sono tuttavia aumentati i margini di flessibilità – consentendosi ora che nel ddl. medesimo possano essere proposte variazioni compensative anche tra unità di voto diverse, ed inoltre si prevede che, come già operato per il nuovo disegno dio legge di bilancio, esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del DEF.

 

L’indagine conoscitiva delle Commissioni bilancio

Prima di passare all’esame del contenuto delle singole disposizioni recate dalla legge in esame, va rammentato come essa faccia per molti aspetti riferimento a quanto emerso nel corso dell’indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Nell’esporre le risultanze dell’indagine, il documento conclusivo approvato in data 10 novembre 2015[3] segnalava, unitamente ai principali aspetti che erano emersi, come il processo di riforma dell’ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della governance della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 - che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio - e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessitasse di essere portato al più presto a compimento attraverso l’introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.

3. I decreti legislativi “cassa” e “struttura” del bilancio e la legge n.164 del 2016 di modifica della legge n. 243 del 2012

 

Va da ultimo segnalato come il processo di costruzione delle nuove regole di bilancio perseguito dalla legge n.163/2016 qui in commento ricomprenda anche due decreti legislativi attuativi di due distinte deleghe a suo tempo disposte dalla stessa legge n. 196/2009 - costituite la prima dalla delega sul completamento della struttura del bilancio dello Stato prevista dall’articolo 40 e la seconda dalla delega sulla disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa – che hanno anche essi in più parti modificato la legge di contabilità in prossimità del nuovo intervento di modifica ora operato dalla legge in esame.

Si tratta dei seguenti due provvedimenti:

§  decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40 della legge n. 196/2009;

§  decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante il riordino della disciplina del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42 della legge n. 296/2009.

 

I decreti legislativi “struttura” e “cassa” del bilancio

In particolare il D.Lgs. n. 90/2016 ha innovato in più parti il testo della legge di contabilità n. 196/2009 ridefinendo la struttura del bilancio dello Stato, prevedendo:

§  la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese nel cui ambito, tra l'altro, l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili è sostituita da una nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;

§  la modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio, nonché di quelle allegate al rendiconto;

§  l'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria, nonché del piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali, entrambi redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;

§  la modifica, infine, delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilità ordinaria.

Quanto al D.Lgs. n.93/2016, anche esso ha apportato numerose modifiche alla legge di contabilità, disponendo:

§  norme volte alla razionalizzazione dell’accertamento delle entrate e degli impegni delle spese, con imputazione di questi ultimi agli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili;

§  modifiche alla normativa in tema di accertamento e mantenimento in bilancio dei residui passivi, inserendo a tal fine i due nuovi articoli 34-bis e ter nella legge medesima;

§  il rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, in particolare ridisciplinando, rispetto a quanto ora previsto, l’ obbligo  per i dirigenti responsabili di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma);

§  la previsione del raccordo tra il bilancio statale e le gestione di tesoreria, mediante apposito allegato al rendiconto in cui vanno riportate a fini conoscitivi indicazioni sull’intermediazione della tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale.

 

Costituisce parte integrante di tale processo, benché operante al di fuori del testo della legge di contabilità n. 196 del 2009, la legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha modificato la legge “rinforzata”  n. 243 del 2012 mediante la quale, come detto all’inizio di questa nota, sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012. La legge n. 164, i cui contenuti ovviamente in questa sede non si illustrano, modifica in particolare gli articoli da 9 a 12 della legge n. 243 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare - in vista della imminente applicazione alla sessione di bilancio 2017 delle nuove regole da essa dettate - talune prescrizioni  della legge n. 243 che presentano alcune difficoltà di attuazione.

 


Articolo 1
(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)

 

 

L’articolo 1 interviene sugli articoli da 6 a 10-bis, 12 e 14 della legge di contabilità, recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, operando un ampio novero di modifiche che di seguito si illustrano secondo i differenti ambiti di intervento.

 

Accesso alle banche dati

I commi 1 e 2 dell’articolo modificano l’articolo 6 della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, nel quale si dispone che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica le Camere hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. L’intervento recato dai commi in questione consiste nel disporre che tale accesso, oltre a concernere tutte le informazioni risultanti da tali banche, ha altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Viene inoltre specificato che i software utilizzati ai fini della pubblicazione della legge di bilancio e di quelle di assestamento e rendiconto (di cui rispettivamente agli articoli 21, 33 e 35 della legge di contabilità), nonché dei corrispondenti disegni di legge, siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi degli articolo 68 e 69 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Tali articoli prevedono che per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi[4]. Quanto alla riutilizzabilità degli stessi, i medesimi articoli dispongono che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

 

Modifiche ai termini di presentazione dei documenti di bilancio

Quanto alle disposizioni che intervengono sui documenti che compongono il ciclo di bilancio, viene in primo luogo in rilievo il comma 3, che modificando l’articolo 7 della legge n. 196/2009 si prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza debba essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre, come finora previsto. Tale modifica è da ricondurre alla circostanza che, come anche emerso nel corso dell’indagine conoscitiva richiamata in premessa del presente dossier, il vigente termine del 20 settembre non consente di riportare nella Nota di aggiornamento i dati di finanza pubblica a consuntivo aggiornato sulla base di quelli riportati nella seconda notifica sull’indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche, che viene effettuata dall’ISTAT alla Commissione europea in prossimità del termine del 30 settembre.

Ancora, ed in tal caso al fine di tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo europeo, il comma 5 novella l’articolo 9 della legge n. 196 del 2009, in materia di rapporti con l’Unione europea in tema di finanza pubblica, inserendo dopo il comma 1 del suddetto articolo – in cui si dispone che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma siano presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile – un nuovo comma (1-bis) mediante cui si dispone che entro la data del 15 ottobre sia presentato alla Commissione europea ed all’Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB).

Tale Documento è stato finora trasmesso alla suddetta data in base all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013, nel quale si prevede che ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettano alla Commissione e all'Eurogruppo il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.

La norma introdotta prevede altresì la trasmissione alle Camere di tale Documento entro il medesimo termine, in modo da colmare una lacuna dell’ordinamento contabile finora vigente, che non prevedeva tale trasmissione (benché la stessa sia stata di fatto finora effettuata in base al suddetto  articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013).

Allo stesso tempo, e in relazione al posporsi del termine di presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, il medesimo comma 3 dell’articolo 1 in esame modifica, sempre all’articolo 7 della legge di contabilità, il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, attualmente previsto per il 15 di ottobre, posticipandolo al 20 ottobre.

Sulla base delle suesposte modifiche risultano modificati alcuni dei termini del ciclo di bilancio, come riepiloga la tabella che segue, che compara i nuovi termini della legge n. 196/2009 con quelli precedenti le modifiche ora apportate dalla legge n. 163/2016.

 

I nuovi termini di presentazione della manovra

 

 

Presentazione alle Camere entro la data del:

l. 196/2009 previgente

l. 196/2009 vigente

Nota di aggiornamento DEF

20 settembre

27 settembre

Doc. programmatico di bilancio

Non previsto*

15 ottobre

Disegno di legge di bilancio

15 ottobre

20 ottobre

*Trasmesso comunque entro il 15 ottobre a norma dell’art.6 del reg.(UE) n.473/2013.

 

I nuovi contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF

La nuova legge interviene, ampliandoli, anche sui contenuti dei documenti programmatici di bilancio.

In primo luogo, per quanto riguarda il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina - recata dall’articolo 6 della legge n. 243/2012 - che concerne l’ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall’obiettivo programmatico (o aggiornare il piano di rientro in corso vero tale obiettivo ovvero ricorrere all’indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie) debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede ora che qualora nell’imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell’articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF (comma 6, lettera e) dell’articolo 1 in esame, che inserisce all’articolo 10 della legge di contabilità il comma 5-bis). Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell’imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede (comma 7, lettera d), che sostituisce il comma 6 dell’articolo 10-bis della legge n. 196/2009) che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota.

La finalità delle due modifiche è finalizzata a non vincolare temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF - consentendo invece che si possa intervenire anche “nell’imminenza” della presentazione degli stessi - la possibilità di assumere eventuali misure necessarie a fronteggiare gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 della legge n. 243/2012[5].

Poiché, inoltre, come detto, il nuovo comma 6 ora introdotto sostituisce il previgente comma 6 all’articolo 10-bis della legge n. 196/2009, risulta in tal modo eliminata l’analoga relazione ivi prevista, che risulta riassorbita nei contenuti della relazione disciplinata dall’articolo 6 della legge n. 243/2012.

In secondo luogo, con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove l’articolo 10, comma 3, lettera f) dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto che le informazioni in questione debbano concernere anche l’ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.

Ancora, e sempre con riguardo ai contenuti del DEF vengono inseriti due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell’articolo 10 della legge di contabilità, mediante i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento di economia e finanza quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile).

In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’economia sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di riforma), previsti nel DEF (comma 10-bis). Si segnala che il suddetto Comitato viene istituito e disciplinato dall’articolo 14 della proposta di legge in esame.

Si prevede inoltre (comma 10-ter), che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’economia da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Com’è noto l’Istat dal 2013 edita un Rapporto annuale sul benessere equo e sostenibile (BES), l‘ultimo dei quali, relativo al 2015, è stato pubblicato il 2 dicembre  di tale anno. Come precisato dall’Istituto nella presentazione dello stesso[6], la terza edizione del Rapporto offre un quadro integrato dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali che hanno caratterizzato l'evoluzione del nostro Paese negli anni recenti, assumendo come punto di partenza la multidimensionalità del benessere e analizzando un ampio numero di indicatori.

Per quanto concerne la Nota di aggiornamento, all’articolo 10-bis della legge di contabilità viene aggiunta, al comma 1, la lettera c-bis che, con l’evidente finalità di arricchire il contenuto della Nota, prevede che essa rechi l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Può rilevarsi come la modifica in questione, combinandosi al posponimento dal 20 al 27 settembre del termine di presentazione della Nota, risulti finalizzata a perseguire la finalità di consentire agli attori istituzionali coinvolti nel processo di formazione del bilancio di acquisire informazioni sull’articolazione della manovra con un livello di maggior dettaglio rispetto a quello attualmente assicurato dalla Nota di aggiornamento. Ciò anche con riferimento alle funzioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, ai fini della validazione da parte dello stesso del quadro macroeconomico programmatico in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui tale quadro fa parte, alle autorità europee.

Disposizioni con finalità di aggiornamento e manutenzione del testo

La legge n. 163/2016 apporta poi alla legge di contabilità diverse modifiche di natura prevalentemente testuale, nelle quali rileva principalmente la necessità da un lato di eliminarne alcuni aspetti divenuti di fatto non più attuali e, d’altro lato, di adeguarne il testo al superamento della legge di stabilità, ora incorporata nella nuova legge di bilancio.

Quanto alle disposizioni di coordinamento, al comma 3 dell’articolo 1 in esame si sopprime il riferimento alla legge di stabilità contenuto, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell’articolo 7. Per le medesime ragioni, il comma 4 interviene sull’articolo 8 della legge di contabilità, in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, al fine di renderlo coerente con le innovazioni apportate alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. In particolare, vengono sostituiti i riferimenti al Patto di stabilità interno con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali e si abrogano i commi 3 e 4 del richiamato articolo 8, non più attuali a seguito dell’approvazione della legge n. 243/2012.

I predetti commi prevedevano infatti il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza, nonché, per la spesa in conto capitale, la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

Analogamente, la lettera f) del successivo comma 6 modifica il comma 6 dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009, concernente il Documento di economia e finanza sostituendo ivi il riferimento alla legge di stabilità con quello alla nuova legge di bilancio.

Tra le modifiche di coordinamento normativo introdotte dall’articolo 1 vanno, altresì, annoverate quelle volte a coordinare la legislazione vigente non già con le modifiche introdotte dalla presente legge n. 163/2016, bensì con quelle inserite nell’ordinamento dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, in relazione al principio dell’equilibrio dei bilanci. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che collegano gli obiettivi di finanza pubblica e le misure per realizzarli contenute nel DEF (di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009), al conseguimento dell’obiettivo di medio termine, previsto dall’articolo 3 della legge n. 243 del 2012, conformemente alle regole europee, e che collegano altresì l’eventuale aggiornamento di tali obiettivi, disposto dalla Nota di aggiornamento, al medesimo obiettivo di medio termine.

Altra disposizione che ha finalità prevalente di manutenzione del testo e di coordinamento con le nuove regole nel frattempo intervenute dopo l’entrata in vigore delle legge di contabilità è quella in cui si sopprime la lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 della citata legge n. 196, la quale dispone che, nell’ambito dei contenuti della seconda sezione del DEF, vi sia anche, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Documento, “l’individuazione di regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche”. Tale lettera viene soppressa, anche in relazione alla circostanza che anche su tale materia sono da tempo vigenti specifiche regole europee di finanza pubblica. Con le medesime finalità viene soppressa la lettera d) del comma 1 dell’articolo 10-bis, che in merito ai contenuti della Nota richiama, tra l’altro, il contenuto del Patto di stabilità interno, da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012. Nella medesima direzione, abrogandosi l’articolo 12 della legge di contabilità viene soppressa la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, strumento informativo che nel corso del tempo ha perso significatività in presenza dei nuovi corredi informativi recati dai documenti di finanza pubblica.

Disposizioni in materia di contabilità e monitoraggio dei conti pubblici

Da ultimo, con l’articolo 1 in commento si interviene (comma 9) sui commi 4 ed 8 dell’articolo 14 della legge di contabilità in materia di monitoraggio dei conti pubblici. In particolare:

§  si modifica, semplificandone i contenuti informativi, la vigente disciplina della Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche recata dal comma 4 del suddetto articolo, prevedendo che entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre la Ragioneria generale dello Stato presenti alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

Rispetto agli attuali contenuti vengono eliminati l’aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori, le indicazioni sulla consistenza del debito pubblico e quelle sulla consistenza e sullo smaltimento dei residui.

§  si integrano le previsioni contenute nel successivo comma 8, laddove la legge n.196/2009 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni recate da altri commi dell’articolo 14, nei quali si prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Il medesimo comma dispone altresì che analogamente il Ministro provveda, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. Le modifiche apportate dispongono ora che a tali modifiche ed integrazioni non debba invece procedersi qualora si debbano recepire gli aggiornamenti del piano dei conti previsto dalla nuova disciplina sull’armonizzazione contabile, prescrivendo a tal fine che quando si effettuano tali aggiornamenti si operino contestualmente anche le conseguenti modifiche alla codifica SIOPE.

La nuova disciplina dell’armonizzazione contabile cui si riferisce la norma è quella recata dal D.Lgs. n. 118 del 2011 per le amministrazioni territoriali e dal D.Lgs. n. 91/2011 per le altre amministrazioni. In entrambe il piano dei conti è previsto dall’articolo 4. Ivi si stabilisce che per le amministrazioni territoriali il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Tale piano deve risultare raccordato con quello previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 91/2011, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.

 

 

Il “ciclo” del monitoraggio dei risultati di spesa nella L. n.196/2009

Benché non oggetto di modifiche dalla legge n. 163/2016 in commento, va segnalato come nella legge di contabilità la questione del monitoraggio degli obiettivi di spesa sia stata recentemente disciplinata mediante l’introduzione dell’articolo 22-bis ad opera del decreto legislativo n. 90/2016 di riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel quale si prevede – ai fini del monitoraggio dei risultati dell’azione di spesa – un ciclo di programmazione finanziaria così articolato:

§  entro il 31 maggio, con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia (previa deliberazione del CDM), sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero, riferiti al successivo triennio;

§  ai fini del conseguimento dei suddetti obiettivi i Ministri propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio;

§  dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono entro il 1°marzo di ciascun anno in appositi accordi le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, ed il relativo cronoprogramma degli interventi;

§  sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia entro il 15 luglio, quest’ultimo informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi;

§  entro il 1° marzo ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

 

In relazione alla suddetta nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

 


 

Articolo 2
(
Bilancio di previsione)

 

 

L’articolo 2 interviene sul disegno di legge di bilancio, disponendo la confluenza in esso del contenuto dell’ex disegno di legge di stabilità, ai fini della definizione di un documento unico di bilancio, sulla base delle disposizioni recate dall’articolo 15 della legge n. 243 del 2012[7], che ha previsto l'unificazione delle due leggi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In particolare, l’articolo modifica ed integra in più punti l’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo appunto alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità e la seconda sezione assolve quelle dell’ex disegno di legge di bilancio.

In ragione di quanto sopra detto, il comma 1 provvede pertanto ad abrogare l’articolo 11 della legge di contabilità, concernente la disciplina della legge di stabilità, i cui contenuti sono ripresi, con alcune modifiche, nell’articolo 21 della legge n. 196/2009, nell’ambito della prima sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.

Viene inoltre integrato in più punti l’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, allo scopo di ridefinire le regole di flessibilità che riguardano la seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.

La struttura della nuova legge di bilancio

Il comma 3 dell’articolo in esame, integrando l’articolo 21 della legge n. 196/2009, definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che il disegno di legge di bilancio sia riferito ad un periodo triennale e sia articolato in due sezioni.

La prima sezione, dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, svolge, essenzialmente, le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda, dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, assolve le funzione del disegno di legge di bilancio.

Pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione, la seconda sezione viene tuttavia ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente (cfr. nuovo comma 3 dell’articolo 23 della legge di contabilità, come integrato dal comma 6 dell’articolo 2 in esame).

 

Il contenuto della prima sezione (ex legge di stabilità)

La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 introdotti dal comma 3, lettera b) dell’articolo in esame - riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196, riguardante la disciplina della legge di stabilità. In conformità al disposto dell’articolo 15 della legge n. 243/2012, in tale sezione sono contenute le disposizioni in materia di entrata e di spesa destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.

In particolare, il nuovo comma 1‑bis dell’articolo 21 stabilisce che la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio, le misure quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF ed i loro eventuali aggiornamenti risultanti dalla relativa Nota di aggiornamento.

 

Il nuovo comma 1‑ter dell’articolo 21 individua in modo tassativo il contenuto della prima sezione, rappresentato da:

a)  la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare (SNF) in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche;

Rispetto al dettato dell’ex articolo 11, comma 3, lett. a), della legge di contabilità - che prevedeva la determinazione dei livelli massimi dei suddetti saldi solo in termini di competenza, con specifica indicazione delle eventuali regolazioni pregresse - viene eliminato il riferimento alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, delle quali viene data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12‑quater dell’articolo 21 della legge n. 196.

b)  norme in materia di entrata e di spesa tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tali norme, precisa la disposizione, devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione, attraverso la modifica, la soppressione o l’integrazione dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti, ovvero attraverso nuovi interventi;

Il dettato della lettera b) mira ad evitare che le disposizioni della prima sezione possano apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Per quanto concerne le entrate, la disposizione presenta un contenuto analogo a quello dell’abrogato articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 196/2009, rispetto al quale è stato tuttavia eliminato il riferimento espresso alle variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché alle altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi; ciò in quanto tale riferimento è ora assorbito dal più generale riferimento alla modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate medesime.

Con riferimento alle spese, il successivo comma 1-quater specifica che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica determinati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

Si evidenzia qui che non viene riproposta la disposizione di cui all’abrogato articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196/2009, ai sensi della quale la (ex) legge di stabilità indica le sole norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Pertanto la legge di bilancio potrà avere anche un carattere espansivo.

Sul punto giova ricordare, come segnalato nell'audizione della Corte dei Conti[8], che di fatto la legge di stabilità, nonostante l'impostazione restrittiva della legge di contabilità, "è stata utilizzata nelle ultime sessioni in senso espansivo, con ciò ponendo la questione della sua coerenza con la legge di contabilità. Tale problema è stato poi risolto nella prassi tenendo conto del nuovo quadro ordinamentale di riferimento che, in accordo con gli obiettivi programmatici, consente che con tale strumento (legge di stabilità) venga attuata una politica di peggioramento dei saldi tendenziali, al verificarsi di determinate condizioni (ciclo negativo, eventi eccezionali, clausole di riforme strutturali, fattori rilevanti e via dicendo). La mancata indicazione di un segno come vincolo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio (restrizione ovvero espansione) si muove dunque in conformità con l’evoluzione dell’ordinamento sull’argomento, laddove la norma di chiusura è costituita dal vincolo della coerenza con i saldi programmatici, tenuto conto dei tendenziali".

c)  norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

La disposizione riproduce il contenuto della lettera b‑bis) del comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 196, introdotta dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 160 del 2015[9].

Tale provvedimento ha previsto inoltre la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali da allegare allo stato di previsione dell'entrata (nuovo art. 11‑bis della legge n. 196) e di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, da presentare contestualmente alla Nota di Aggiornamento del DEF;

d)  la determinazione degli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le relative tabelle;

A tale proposito, la norma non innova la normativa vigente;

e)  l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

Anche per questo aspetto la norma non innova la normativa vigente;

f)   eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi, la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica;

La norma riproduce sostanzialmente la normativa vigente, con l’aggiunta delle misure correttive relative agli scostamenti rispetto all’andamento degli oneri, per gli esercizi successivi a quello in corso, derivanti dall’attuazione di leggi recanti previsioni di spesa; tale aggiunta viene effettuata in conformità alla nuova procedura prevista, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime, dai commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17 della legge di contabilità, introdotti dalle lettere a), c) e d) del comma 1 del successivo articolo 3 della presente legge, alla cui illustrazione di rinvia.

g)  norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

La norma non innova sostanzialmente la legislazione vigente, provvedendo a eliminare i riferimenti al Patto di stabilità interno, da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012, nonché al Patto di convergenza previsto dalla legge sul federalismo fiscale (legge 42/2009).

Sempre sul piano del contenuto, inoltre, è confermata, dal nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, l’esclusione dalla prima sezione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, terzo periodo, della legge n. 243 del 2012, nonché dalla legge di contabilità con riferimento alla ex legge di stabilità (art. 11, co. 3, alinea).

Sono altresì escluse le norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Tale espresso divieto ribadisce quanto implicitamente previsto alla lettera b) del nuovo comma 1-ter dell’articolo 21, in precedenza già illustrato, che enuclea il contenuto proprio della prima sezione, di cui si è detto in precedenza, secondo la quale le norme della prima sezione possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti gli stanziamenti.

 

Si sottolinea, infine, che non sono riproposte, quale contenuto esclusivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio, le disposizioni di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196, che prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio, tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione.

 

Il contenuto della seconda sezione (ex legge di bilancio)

La seconda sezione è disciplinata nel suo contenuto dal nuovo comma 1‑sexies dell’articolo 21 della legge n. 196, che riprende, in sostanza, i contenuti del bilancio di previsione, come già definiti dall’articolo 21 della legge di contabilità.

La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, comprensive:

§  dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno;

§  delle rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23.

 

Vista la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, la seconda sezione evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Ciò in conformità con quanto disposto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 243/2012, il quale prevede espressamente che alle previsioni a legislazione vigente, che subiscono le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio, debba essere in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile.

 

Il superamento delle spese "rimodulabili" e "non rimodulabili",

Le spese per oneri inderogabili e di fabbisogno sono quelle così definite dalle lettere a) e c) del comma 5 dell’articoli 21, come riformulato dal D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Si rammenta qui che con il citato D.Lgs. n. 90/2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.

Il comma 5 dell’articolo 21 è stato pertanto riformulato, nel senso di prevedere che nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

§  oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

§  fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

 

Si ricorda, altresì, che è stato riformulato il comma 4 dell'articolo 21, al fine di prevedere che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa venga data indicazione, per ciascun programma, della quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno.

Si sottolinea, peraltro, che la nuova ripartizione delle spese rispecchia, nella sostanza, i contenuti della precedente classificazione, posto che, in base alle definizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 21, ora soppressi, la spesa rimodulabile coincideva con quella classificata come fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno e quella non rimodulabile con gli oneri inderogabili.

 

Nell’insieme, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio mantiene i contenuti del bilancio di previsione, come ridefiniti dall’articolo 21 della legge di contabilità in conseguenza della riforma operata in attuazione della delega prevista dall’articolo 40 della medesima legge n. 196/2009, mediante il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, senza integrazioni rilevanti.

 

In base al comma 2 dell’articolo 21, riformulato dal D.Lgs. n. 90/2016, la seconda sezione espone per l’entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare, corrispondenti, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ai programmi di spesa, intesi come aggregati omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, diretti al perseguimento degli obiettivi delle missioni.

Rispetto al precedente disegno di legge di bilancio - a seguito dello snellimento della struttura del bilancio determinato dal D.Lgs. n. 90/2016 medesimo, che ha comportato il venir meno delle allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome[10] - la seconda sezione è costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

 

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato
attuato con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90

Si rammenta qui che gli articoli da 1 a 3 del citato D.Lgs. n. 90/2012 hanno recato numerose modifiche agli articoli della legge di contabilità che disciplinano il bilancio di previsione dello Stato – in particolare gli articoli 21 e 25 - ai fini del completamento della riforma in senso funzionale della struttura del bilancio dello Stato, organizzata per missioni e programmi. In estrema sintesi, si è provveduto:

§  alla ridefinizione dei programmi di spesa al fine di rendere più stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite, stabilendo altresì una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile, con la previsione dell’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa;

§  all'introduzione delle azioni in luogo dei capitoli, quali ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione delle risorse dedicate, nell'ambito di un programma, al raggiungimento di una stessa finalità. Poiché l'introduzione delle azioni comporta un ampio rifacimento di tutti i sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato, nelle more di tale passaggio l'unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione resta il capitolo di spesa e le sue eventuali articolazioni in piani gestionali. Dal 2017 è prevista una applicazione sperimentale delle azioni, che si affiancheranno, con carattere meramente conoscitivo, ai preesistenti capitoli di spesa. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti della Relazione sull'efficacia dell'introduzione delle azioni, che viene predisposta annualmente dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, e trasmessa alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto (con riferimento all'esercizio 2017, in sede di rendiconto 2017). Sulla base dei risultati forniti nella Relazione, stante il completamento dell'adeguamento dei sistemi informativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verrà fissato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione in sostituzione dei capitoli;

§  a snellire il processo di composizione e di definizione dei documenti di bilancio, attraverso il riordino degli elementi conoscitivi (Note integrative), delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato. In particolare, oltre ad aver eliminato dal corpus del documento di bilancio le appendici relative alle amministrazioni autonome (Fondo edifici di culto e Archivi notarili), prima allegate ai Ministeri dell’interno e della giustizia, sono stati scorporati dal disegno di legge di bilancio anche alcune relazioni che costituivano allegati delle Amministrazioni interessate, al fine di renderli documenti a se stanti, da presentare annualmente al Parlamento in concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio. Si tratta dei seguenti allegati:

-   Relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, prima ricompresa nell'ambito della Nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

-   Tabella dei cambi di finanziamento, prima allegata allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per la quale è ora prevista la pubblicazione annuale sul sito web istituzionale del Ministro;

-   Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi del Ministero della difesa, prima allegate all’omonimo Ministero;

-   Relazione sull'applicazione della normativa della circolazione in ambito internazionale e sull'attuazione della direttiva CEE e del relativo regolamento in Italia e negli Stati membri, prima allegata allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.

 

Per quel che concerne gli elementi informativi che ciascuno stato di previsione della spesa deve riportare, si evidenzia che il comma 3, lettera e), della legge in esame elimina la presentazione della scheda illustrativa dei singoli programmi di spesa, di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 21 della legge di contabilità.

La soppressione delle schede illustrative dei programmi è sostanzialmente finalizzata ad evitare la duplicazione delle informazioni riferite ai dati di bilancio, che, a seguito del complesso processo di razionalizzazione della documentazione che compone il disegno di legge di bilancio, avviato con le disposizioni recate dal menzionato D.Lgs. n. 90/2016, risultano ora già previste in altri documenti informativi, ed in particolare, nelle note integrative dei singoli stati di previsione della spesa, come modificate dall’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. medesimo, come illustra il riquadro che segue

 

 

Le note integrative

La struttura e i contenuti delle note integrative del bilancio di previsione sono stati modificati dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 90/2016, anche per conformarsi all’introduzione del nuovo livello delle spese costituito dalle “azioni”, quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa, che specifica la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma. In base alla nuova formulazione del comma 11 dell'articolo 21 della legge n. 196/2009, la nota integrativa al bilancio di previsione per la spesa espone:

§  le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel DPCM relativo alla definizione degli obiettivi di spesa dei singoli Ministeri, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016;

§  il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, indicando, per ciascuna unità, le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, nonché i riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni;

§  il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unità elementari di bilancio, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi conseguente alla revisione della struttura delle note integrative, il piano degli obiettivi continuerà a fare riferimento ai programmi di spesa; il pieno adeguamento nel senso della riforma – con la formulazione degli obiettivi con riferimento a ciascuna azione - dovrà comunque avvenire entro i termini utili per la predisposizione del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2018 (art. 2, co. 5, D.Lgs. n. 90/2016).

In coerenza con quanto previsto per le note integrative al disegno di legge di bilancio, è stata rivista anche la struttura della Nota integrativa allegata al rendiconto generale dello Stato, riformulando il comma 2 dell'articolo 35 della legge n. 196 (art. 2, co. 6, D.Lgs n. 90/2016). La Nota integrativa della spesa allegata al rendiconto, riformulata con riferimento alle azioni sottostanti, illustra:

§  i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio;

§  l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa al bilancio di previsione, motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

 

Per evitare la sovrapposizione di informazioni, il D.Lgs. n. 90 ha eliminato altresì, tra gli elementi informativi contenuti negli stati di previsione:

§  le schede illustrative dei capitoli recanti i fondi settoriali, ;

§  la Relazione sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, presentata dal Ministro dello sviluppo economico ed allegata al disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi del comma 13 dell'articolo 21.

Tali informazioni infatti, sono già contenute nell'analoga Relazione allegata al DEF, prevista dall'articolo 11, comma 7, della legge n. 196/2009, che viene presentata alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

In base alla normativa vigente, pertanto, ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi:

§  nota integrativa;

§  elenco, per ogni programma, delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all’articolo 38-ter (vedi al riguardo quanto illustrato nella scheda relativa all’articolo 7);

§  riepilogo, per ogni programma, delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

§  budget dei costi della relativa amministrazione[11], che riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

Di tali elementi informativi ne è richiesto l’aggiornamento al momento dell’approvazione della legge di bilancio.

Con riferimento al prospetto di riconciliazione del budget dei costi, l’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge in esame ne prevede altresì l’aggiornamento anche sulla base del disegno di legge di assestamento.

Per lo stato di previsione dell’entrata è previsto, oltre alla nota integrativa, un allegato recante un rapporto annuale sulle spese fiscali.

Con riferimento al contenuto della seconda sezione, va rilevato, infine, che il nuovo comma 11-ter dell'articolo 21 (inserito dal comma 3, lettera f) dell’articolo in esame) prevede che nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

Tale previsione era contenuta in una apposita norma della ex legge di bilancio, ed è quindi trasferita tra i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio (da qui deriva, per motivi di mero coordinamento, l'abrogazione del comma 16 dell'articolo 21, ad opera della lettera h) del comma 3 della legge in esame).

La Nota di variazioni

Il comma 3, lettera g), dell’articolo in esame riformula la disposizione del comma 12 dell’articolo 21, relativo alla Nota di variazioni.

Il nuovo comma 12 prevede che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio siano incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un’apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale del provvedimento.

Per ciascuna delle predette unità di voto, la norma precisa che la nota deve evidenziare altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

La relazione tecnica

La lettera g) del comma 3 dell’articolo in esame riformula, con riferimento al nuovo disegno di legge di bilancio unificato, le disposizioni di disciplina della relazione tecnica già contenute nella legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità (ex articolo 11, comma 10), a tal fine introducendo i nuovi commi 12-bis e 12-ter nell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

In particolare, il nuovo comma 12-bis dell’articolo 21 prevede che il nuovo disegno di legge di bilancio sia corredato da una relazione tecnica nella quale sono indicati:

a)  la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b)  i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c)  elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento del DEF.

Il comma, in sostanza, è volto a prevedere l’obbligo di presentazione della relazione tecnica non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall’articolo 15, comma 7, della legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

Come sottolineato dalla Corte dei conti nella audizione già citata, la modifica de qua va valutata positivamente, "rendendo chiari in dettaglio (e quindi ricostruibili) i criteri di costruzione dei tendenziali". La Corte ha in particolare osservato che "una Relazione tecnica di dettaglio sulla componente a legislazione vigente del bilancio (per “programma”, per esempio) permetterebbe di meglio comprendere: 1) i criteri seguiti nella costruzione della previsione (con la connessa possibilità di verificarne l’affidabilità); 2) quanta parte della futura legislazione onerosa vi sia eventualmente incorporata; 3) di conseguenza, la sussistenza o meno di effettivi spazi di copertura nei casi in cui si utilizzino a tale scopo i "tendenziali"; 4) la sostenibilità tanto delle clausole di salvaguardia che insistano su programmi di spesa, quanto delle stesse clausole di invarianza".

 

La previsione in base alla quale la relazione tecnica deve contenere anche elementi di valutazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l’indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di Aggiornamento del DEF, va messa in relazione sia con quanto previsto dall’articolo 21, comma 1‑quater (introdotto dalla precedente lettera b) del comma 3 in esame), il quale dispone che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, sia con il fatto che l’abrogazione dell’articolo 11 della legge di contabilità determina anche l’eliminazione del riferimento alla copertura finanziaria dell’ex legge di stabilità (disciplinato al comma 6 dell’ex articolo 11), posto che per la legge di bilancio non è previsto un autonomo prospetto di copertura.

Sul punto va peraltro ricordato che la legge n. 243 del 2012 non prevede esplicitamente una disposizione per la copertura della legge di bilancio. L’articolo 14 della legge, infatti, regola solo il principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato che viene assicurato in corrispondenza di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Dal punto di vista tecnico, conseguentemente, non sarà necessario prevedere, come accade per l’attuale legge di stabilità, un autonomo prospetto di copertura che assicuri, in termini di saldo netto da finanziare, la compensazione delle innovazioni disposte dalla prima sezione per le partite correnti.

Anche su tale aspetto va richiamato quanto sottolineato dalla Corte dei conti nella sua audizione, nella quale, nel concordare sui suddetti presupposti, ha posto in evidenza la "linea di continuità con l'ordinamento in vigore" della nuova disciplina, essendo già previsto "il vincolo di coerenza tra la sessione di bilancio e i relativi strumenti legislativi, da un lato, e gli obiettivi programmatici previamente approvati, dall’altro (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009)", condividendo pertanto "la scelta della proposta di legge di non riproporre la copertura in esame della prima sezione della legge di bilancio".

Come segnalato sul punto nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva più volte citata, ciò non implica tuttavia l’eliminazione del divieto di dequalificazione della spesa nel corso dell’esame della manovra, posto che la coerenza del saldo netto con i saldi programmatici della pubblica amministrazione dipende non solo dall’ammontare della manovra, ma anche dalla sua composizione, e in particolare dalla ripartizione degli oneri tra oneri correnti e oneri di conto capitale. Appare quindi necessario – si rileva nelle conclusioni medesime - continuare a prevedere regole che escludano la possibilità di un peggioramento del saldo di parte corrente nel corso dell’esame parlamentare, assumendo come punto di riferimento, ai fini della determinazione dell’ammontare di tale peggioramento, non già il saldo corrente dell’esercizio precedente, come avviene a legislazione vigente, ma quello risultante dalla proposta del Governo, stante la coerenza di quest’ultima con i documenti programmatici.

È stato altresì previsto (comma 12-quater dell’articolo 21) che della coerenza tra il saldo netto da finanziare e gli obiettivi programmatici per la Pubblica Amministrazione, si dia conto anche nella Nota tecnico-illustrativa, con elementi di dettaglio.

Alla relazione tecnica sono allegati, a fini conoscitivi (comma 12-ter):

§  il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell’ambito della prima sezione;

§  un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative disposte nell’ambito della seconda sezione (ai sensi dell’articolo 23, comma 3, come modificato dalla legge in esame).

 

I due prospetti evidenziano gli effetti finanziari con riferimento ai tre saldi contabili (saldo netto, fabbisogno ed indebitamento).

Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

Al riguardo si rammenta che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, previsto dalla disposizione in esame, corrisponde al prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra, già previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 196, che costituiva un allegato al disegno di legge di stabilità e non della sua Relazione tecnica.

La nota tecnico-illustrativa

La lettera g) del comma 3 dell’articolo in esame riformula la disposizione che prevede la presentazione, in allegato al disegno di legge di bilancio, di una nota tecnico-illustrativa - già prevista nella legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità (ex articolo 11, comma 9) - con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni.

In base al nuovo comma 12‑quater, essa indica:

a)  elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10‑bis, comma 1, della legge n. 196, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b)  i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c)  le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge n. 196 e del conto di cassa delle medesime P.A., integrate con gli effetti delle modifiche proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

Il comma 12‑quinquies dispone che la suddetta nota tecnico-illustrativa sia aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La soppressione del bilancio pluriennale

Il comma 4 dell’articolo in esame abroga l'articolo 22 della legge n. 196 del 2009, recante il bilancio pluriennale.

Si rileva che il nuovo disegno di legge di bilancio, in quanto articolato in due sezioni e riferito ad un periodo triennale, ne assorbe sostanzialmente i contenuti.

Maggiore flessibilità del bilancio

Il comma 6 dell’articolo 2 integra in più punti l’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando l'ambito applicativo della flessibilità in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse.

In particolare, la lettera a) del comma 6, modificando il comma 1 dell’ articolo 23, elimina il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro può effettuare in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ai fini della programmazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Dicastero, laddove il previgente testo riconosceva ai Ministri tale facoltà soltanto fra programmi della stessa missione di spesa.

 

La lettera b) del comma 6, che sostituisce il comma 3 dell’articolo 23 della legge di contabilità relativo alle rimodulazioni di spesa di fattore legislativo, prevede che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, all’interno di ciascuno stato di previsione, possano essere:

§  rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi (laddove il previgente testo dell’articolo 23, comma 3, riconosceva tale possibilità solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

Si tratta di una facoltà che è già stata concessa alle amministrazioni centrali, in deroga alle norme di contabilità, dapprima per il triennio 2011-2013 (art. 2, comma 1, D.L n. 78/2010), poi estesa agli esercizi 2014 e 2015 (art. 9, comma 10, D.L. n. 150/2013) e infine all’esercizio 2016 dall’articolo 10, comma 11, del D.L. n. 192/2014.

§  rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti, di cui al comma 1‑ter del medesimo articolo 23 (introdotto dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, attuativo della delega in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa), restando anche in questo caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Il comma 1-ter dell’articolo 23 della legge di contabilità stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.

Tale facoltà di rimodulazione delle dotazioni finanziarie del bilancio dello Stato è già stata concessa alle amministrazioni dal D.L. n. 95/2012, il quale, in relazione all'obbligo posto a carico dei dirigenti di predisporre, in sede di gestione, un piano finanziario dei pagamenti, ha contestualmente previsto, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità di rimodulare, con legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, al fine di adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa del piano dei pagamenti ed avvicinare, in tal modo, la fase dell’assunzione dell’impegno a quella della disposizione del pagamento. Tale facoltà è stata prorogata al 2016 dall’articolo 10, comma 10, lett. b) del D.L. n. 192/2014.

§  rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, sia di parte corrente che a carattere pluriennale in conto capitale, prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi dell’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e) ed f) della legge n. 196.

 

La lettera c) del comma 6 dell’articolo in esame - introducendo il comma 3‑ter dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009 - prevede esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate ai sensi del nuovo articolo 23 della legge di contabilità, in appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.

Tali allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

L’evidenza contabile opera sia se si tratti di modifiche di carattere compensativo - come peraltro già previsto dalla normativa contabile previgente (Allegato 1 a ciascuno stato di previsione della spesa) - sia che si tratti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, previsti dalla nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 23 della legge di contabilità. Pertanto le variazioni delle autorizzazioni legislative di spesa prima esposte nelle tabelle della legge di stabilità non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e manterrebbero una evidenza contabile solo per finalità conoscitive in appositi allegati.

La lettera c) del comma 6 dell’articolo in esame, inoltre, prevede altresì che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti (nuovo comma 3‑bis dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009).

Bilancio di genere

Il comma 7 dell’articolo in esame reca modifiche all'articolo 38‑septies della legge n. 196 del 2009 (introdotto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 90/2016), che disciplina il bilancio di genere. Le modifiche sono volte:

§  a precisare che la metodologia per la redazione del bilancio di genere, che dovrà essere definita con apposito D.P.C.M., deve tenere conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali;

§  a prevede una relazione al Parlamento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze sulla sperimentazione e, successivamente, sugli esiti dell’adozione definitiva del bilancio di genere (nuovo comma 3-bis dell’articolo 38-septies).

 

L’articolo 38-septies richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

La norma prevede che la metodologia generale per la redazione di tale tipologia di bilancio dovrà essere definita tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90. Le amministrazioni centrali dello Stato devono fornire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni necessarie, secondo gli schemi contabili, gli indicatori statistici e le modalità di rappresentazione stabilite dalla stessa RGS.

Modifiche formali e di coordinamento

Oltre alle disposizioni sopra illustrate, l’articolo 2 apporta alla legge di contabilità diverse modifiche di natura prevalentemente testuale, nelle quali rileva principalmente la necessità di adeguarne il testo al superamento della legge di stabilità, ora incorporata nella nuova legge di bilancio.

In tal senso interviene il comma 5, che reca una modifica formale all’articolo 22‑bis della legge n. 196 in materia di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, eliminando per motivi di coordinamento il riferimento al disegno di legge di stabilità.

Altra disposizione che ha finalità prevalente di coordinamento con il nuovo impianto della legge di contabilità è quella contenuta nel comma 8, il quale reca modifiche di carattere formale all’articolo 52 della legge di contabilità, precisando che ogni richiamo contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla legge finanziaria e di stabilità di stabilità deve intendersi riferito alla legge di bilancio. Il comma abroga inoltre la disposizione che prevede l'istituzione di una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT, costituita al fine di valutare le informazioni da far confluire nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, Relazione soppressa dall’articolo 1.

Infine, la lettera d) del comma 6, al fine di tener conto della soppressione del disegno di legge di stabilità, reca l’abrogazione del comma 5, dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, che stabiliva che la legge di bilancio era formata apportando agli schemi degli stati di previsione dell’entrata e della spesa le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

 

Tra le modifiche formali e di coordinamento introdotte dall’articolo 2 va altresì ricordato il comma 2, il quale interviene sull’articolo 18 della legge di contabilità, relativo alla disciplina dei fondi speciali. In particolare viene sostituito, nel comma 1 dell'articolo 18, ove ricorra, il riferimento alla legge di stabilità con quello alla prima sezione della nuova legge di bilancio.

Sono poi introdotte ulteriori modifiche formali al comma 3 dell’articolo 18, relativamente alle spese corrispondenti ad obblighi internazionali, per le quali viene precisato che la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio a cui si riferisce per le leggi approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l’anno successivo.

Peraltro già la versione previgente prevedeva che la copertura per adempimento di obblighi internazionali resti valida per i provvedimenti che risultino presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Viene inoltre ribadito che le nuove o maggiori spese derivanti dagli obblighi internazionali sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei saldi (ossia il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in aumento dei quali vengono portate le nuove o maggiori spese cui si riferiscono gli slittamenti di copertura a valere sui fondi speciali).


 

Articolo 3
(Copertura finanziaria delle leggi)

 

 

L’articolo 3 interviene sull’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall’articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. In particolare, la norma in esame:

§  reca alcune modifiche alle modalità di copertura previste dal comma 1 dell’articolo 17, nonché alle clausole di neutralità finanziaria;

§  elimina le clausole di salvaguardia, prevedendo contestualmente nuovi meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni);

§  vieta l’utilizzo delle risorse dell’otto per mille e del cinque per mille quale fonte di copertura;

§  detta alcune disposizioni di coordinamento normativo rese necessarie dal nuovo articolo 81 della Costituzione[12].

 

Si rammenta che i due temi delle clausole di salvaguardia e dell’utilizzo del cinque e dell’otto per mille sono stati affrontati nel corso dell’indagine conoscitiva della V Commissione sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio; nel documento conclusivo[13], infatti, era stato rilevato quanto segue: “L’attuazione dei principi fissati dall’articolo 15 della legge n. 243 del 2012 sul contenuto della legge di bilancio potrebbe essere l’occasione, attraverso modifiche e integrazioni alla legge di contabilità, per affrontare alcuni temi emersi in sede parlamentare nel corso dell’esame dei profili finanziari di provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il primo tema si riferisce all’opportunità di escludere, in via generale, la possibilità di ricorrere a coperture a valere su specifiche autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere destinate a finalità indicate dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale […]. Il secondo tema riguarda, invece, le clausole di salvaguardia finanziaria […]”.

 

Modifiche alle modalità di copertura

L’articolo 3 in esame provvede previamente (lettera a) a sostituire la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, precisando che in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del periodo successivo. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, la nuova formulazione elimina il riferimento alle clausole di salvaguardia, stabilendo che per la compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, introdotti dall’articolo 3 in commento (cfr.ultra).

La nuova lettera a) dell’articolo 17 fa inoltre salvo rispetto alla disciplina della copertura finanziaria dettata dall’articolo 17:

§  sia quanto previsto in tema di scostamenti dovuti ad eventi eccezionali come previsti dall’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, per cui ricorrono ovviamente le procedure specifiche ivi dettate (che qui non si dettagliano)[14], tra cui la possibilità di ricorrere ad indebitamento;

§  sia la nuova legge di bilancio di cui all’articolo 21 della legge di contabilità: ciò in quanto quest’ultima, va rammentato, non richiede più (a differenza della legge di stabilità, ora inglobata nell’unica legge di bilancio) un prospetto di copertura, in quanto soggiace ora, ai sensi dell’articolo 14 della legge n.243 medesima, ad una regola di equilibrio che corrisponde  al valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Con la successiva lettera b) dell’articolo 3 in esame, si introducono due modifiche alla tipologia delle coperture finanziarie previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge di contabilità.

La prima modifica aggiunge a quelle già previste[15] una nuova modalità di copertura, disponendo che alla stessa possa procedersi anche mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa. Tale fattispecie intende presumibilmente far riferimento alle circostanze in cui al fine del conseguimento di risorse utilizzabili a copertura non si possa operare direttamente su autorizzazioni di spesa, ma sia tuttavia possibile intervenire su fattori – anche diversi da norme legislative - che incidono sugli andamenti della spesa.

Con la seconda modifica si interviene su una delle modalità di copertura già previste, vale a dire quella della lettera b), laddove, nel prevedersi la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, si dispone che ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si debba procedere alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura. Tale disposizione viene integrata prevedendosi ora che caso di riduzione di autorizzazioni legislative di spesa affluite la Tesoreria statale, la congruità della copertura proposta è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri.

Modifiche alle clausole di neutralità finanziaria.

Con la lettera d) si interviene sulle clausole di neutralità finanziaria, come finora previste nel comma 7 dell’articolo 17, nel quale, si rammenta, si prevede che per le disposizioni corredate di tali clausole la relazione tecnica debba riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La legge n. 163 in commento aggiunge ora un comma 6-bis, in cui si prevede che, sempre per le disposizioni corredate delle clausole medesime, la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, viene precisato, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

Conseguentemente, con la successiva lettera e) si sopprimono le disposizioni contenute al comma 7, quarto e quinto periodo, relative al contenuto della relazione tecnica per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria.

Eliminazione delle clausole di salvaguardia e nuove regole sugli oneri che eccedono le  previsioni

In relazione all’eliminazione della clausola di salvaguardia effettuata sulla lettera a) dell’articolo 17, in esame, viene introdotta al medesimo articolo una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia.

Secondo la normativa finora vigente ad opera dell’articolo 17 della legge di contabilità, ciascuna legge onerosa indica espressamente la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, oppure le relative previsioni di spesa: in tale secondo caso, essa definisce una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che, eventualmente, eccedano le previsioni medesime. La clausola di salvaguardia deve essere effettiva ed automatica e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

La nuova procedura sostituisce il meccanismo delle clausole di salvaguardia, definendo una nuova disciplina secondo cui:

§  nel caso di leggi i cui oneri siano individuati mediante previsioni di spesa affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri, sulla base degli elementi di informazione trasmessi dal Ministero competente al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa (comma 12);

§  qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti, quanto all’esercizio in corso, ai sensi del nuovo comma 12-bis, il Ministro dell'economia, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21[16]. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere, su proposta del Ministro dell’economia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa[17]. Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti (anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi), alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati;

§  qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio con tali misure, il comma 12-ter dispone che si debba provvedere ai sensi del comma 13 dell’articolo 17 in esame;

Tale comma dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione[18].

§  quanto agli esercizi successivi a quello in corso, ai sensi del nuovo comma 12-quater si provvede con la legge di bilancio, attraverso le misure correttive di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera f) (introdotto dall’articolo 2 della legge n.163/2016 in commento), in virtù del quale la prima sezione della medesima include eventuali misure correttive delle leggi che abbiano fatto registrare scostamenti dalle previsioni e degli effetti finanziari derivanti da sentenze definitive), adottando prioritariamente le correzioni sul lato della spesa.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità – già prevista in base alla disciplina  finora recata dal comma 13  dell’articolo 17 articolo 17, non modificato – di ricorrere a iniziative legislative allorché l'attuazione di una legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni suscettibili di determinare maggiori oneri.

Va segnalato come la nuova procedura recata dai commi da 12-bis a 12-quater sia volta a sanare talune criticità insite nella procedura vigente ed emerse nell'ambito dell’indagine conoscitiva, già più volte citata, sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, laddove si è posto l'accento sul fatto che le clausole di salvaguardia nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di superamento delle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte. In particolare, si è rilevato che la predetta rideterminazione dei parametri attraverso provvedimenti di carattere amministrativo suscita non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché è suscettibile di determinare una situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefìci concessi per legge, che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi.

 

Divieto di utilizzo delle risorse derivanti dall’otto e dal cinque per mille Irpef

L’articolo 3 in esame introduce poi un nuovo comma 1.1 all’articolo 17, volto ad escludere l’utilizzo, a finalità di copertura finanziaria di leggi di spesa, di risorse autorizzate da determinate disposizioni legislative, quali quelle derivanti dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF di competenza statale e quelle relative all’istituto del cinque per mille dell’IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

In particolare, il nuovo comma dispone che non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, le risorse:

§  derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale.

Si ricorda che la disciplina dell’otto per mille IRPEF si fonda sulle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la quale ha stabilito, all’articolo 47, che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata in parte, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Con successivi interventi normativi, l’opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose, che in questa sede non si dettagliano. La quota dell’otto per mille del reddito IRPEF è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse. L’articolo 48 della legge n. 222/1985 prevede che la quota dell’otto per mille di competenza dello Stato è utilizzata per interventi di carattere straordinario nei seguenti settori: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. Dal 2014 è prevista una ulteriore finalità relativa ad interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica (art. 1, co. 206, L. n. 147/2013).

In merito alla disposizione in esame, va segnalato come una delle maggiori criticità emerse nell’esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985 sia connesso proprio all’utilizzo delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, finalità attinenti prevalentemente alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi ovvero il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. La quota dell’otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti. Tale differenza deriva dalla circostanza che l’importo derivante dalle scelte del contribuente viene, in corso di esercizio, decurtato ai sensi di disposizioni legislative, che ne dispongono la destinazione ad altre finalità;

§  le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Il 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto a partire dal 2006, con l'istituzione di un apposito Fondo da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L’istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, che definiscono il relativo ammontare, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015, confermandone a regime la disciplina, recata dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 nonché l’applicazione delle norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.

Per quanto concerne il criterio di riparto del beneficio, la normativa dà facoltà al contribuente di scegliere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille della propria IRPEF ad una delle finalità cui il beneficio è destinato (eventualmente, direttamente ad un soggetto specifico, attraverso l’indicazione del codice fiscale del soggetto). La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

Quanto ai tempi della procedura di riparto del contributo del 5 per mille, a causa della complessità procedura sottesa all’esame dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi ricorsi che questi possono presentare, essa si svolge di media nell’arco di due anni. Ciò ha indotto il legislatore ha disporre in via permanente, il mantenimento in bilancio delle somme stanziate e non utilizzate (impegnate) ai fini dell’utilizzo nell'esercizio successivo.

Come precisato testualmente nel comma 1.1, il divieto di utilizzo delle risorse del 5 per mille risulta limitato alle sole somme effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Tale precisazione sembra da ricondurre alla possibilità che in taluni esercizi finanziari – ad esempio nel caso del riparto del cinque per mille del 2011, riferito alle dichiarazioni dell’anno di imposta 2010 – la somma effettivamente utilizzata sulla base delle scelte dei contribuenti possa risultare inferiore all’importo complessivo delle risorse stanziate dall’autorizzazione legislativa di spesa.

Disposizioni di coordinamento con l’articolo 81 Cost.

Da ultimo, alla luce del nuovo testo dell’articolo 81 dettato dalla L.Cost. n. 1/2012, l’articolo 3 reca disposizioni di coordinamento in ordine alla norma costituzionale che impone l’obbligo di copertura delle leggi di spesa sostituendo, rispettivamente:

§  il riferimento all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuto nel comma 13 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, con il generico riferimento all’articolo 81;

§  il riferimento all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuto nel comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 196 del 2009, con il riferimento ora al terzo comma del medesimo articolo 81.


 

Articolo 4
(Classificazione delle spese)

 

 

L’articolo 4 integra la disciplina concernente la classificazione economica delle spese del bilancio dello Stato recata dall’articolo 25 della legge n. 196/2016 e modifica l’articolo 30 della stessa legge di contabilità, in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente, in modo funzionale alla nuova struttura unificata del disegno di legge di bilancio.

Classificazione economica delle spese del bilancio dello Stato

La disciplina concernente la classificazione economica delle spese del bilancio dello Stato prevista dall’articolo 25 (classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato) della legge n. 196 del 2009 viene integrata dal comma 1 dell’articolo 4 in esame, ivi aggiungendo il comma 3‑bis, laddove si prevede che, ai fini della classificazione economica, le spese del bilancio dello Stato debbano essere ripartite in titoli, a seconda che siano di natura economica corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti.

 

L’integrazione apportata era già ampiamente riflessa nella normativa previgente sulla classificazione di bilancio, dovendo l'impianto degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, secondo gli aggregati per "Missioni e Programmi", giocoforza, già coordinarsi con la vigente disciplina delle procedure di gestione e rendicontazione della normativa di contabilità generale dello Stato che è ispirata dalla classificazione in chiave economico-funzionale degli stanziamenti.

Si ricorda infatti che il comma 3 dell’articolo 25 della legge di contabilità, già stabiliva che le spese del bilancio dello Stato fossero esposte - ad integrazione della classificazione per missioni e programmi prevista al comma 2 - anche secondo le tradizionali classificazioni "economica e funzionale", dovendo conformarsi ai criteri comunemente adottati in Contabilità Nazionale, sulla base della disciplina comunitaria, per il consolidamento dei conti economici del settore della pubblica amministrazione, secondo le coordinate ed i protocolli disciplinari ivi espressamente richiamati dai successivi commi 4 e 5[19].

La distinzione delle spese in ragione della loro natura economica era peraltro già presente anche nell’ambito dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato, in cui le spese del bilancio dello Stato - nello specifico, l'Allegato A/3 relativo all’analisi economica delle spese finali, nella loro ripartizione in titoli (Titolo I: spese correnti, Titolo II: spese in conto capitale; Il Titolo III: Rimborso delle passività finanziarie) - venendo contenuta anche all’interno dei singoli stati di previsione, nell’ambito degli appositi riepiloghi delle dotazioni di ciascun programma di spesa, che devono essere redatti ai sensi dell’articolo 21, comma 11, punto d), della stessa legge n. 196/2009.

 

La classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato

Sulla classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato è intervenuto recentemente il D.Lgs. n. 90/2016, di riforma della struttura del bilancio dello Stato, e in particolare l'articolo 2, che mira ad introdurre le azioni, quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli. Più in particolare, è stato introdotto nell'articolo 25 il termine di "unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione" in luogo di "capitoli di spesa", quale terminologia applicabile sia al caso attuale in cui il capitolo di spesa continua ancora a rappresentare l'unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione, sia in prospettiva quando tale unità potrà essere rappresentata dall'azione. La nuova esposizione delle voci di bilancio riflette dunque la seguente classificazione di tre livelli:

§  missioni;

§  programmi;

§  unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Fino all’introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno altresì suddivisi in "azioni" (quale livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, ai sensi del nuovo articolo 25-bis), suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.

Le azioni costituiranno le unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione soltanto in un secondo momento. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni, che presuppone un periodo di sperimentazione che prende avvio con riferimento all’esercizio 2017, sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'efficacia delle azioni, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017. Con successivo decreto del Ministro dell'economia sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente

Le norme contabili in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente recate dall’articolo 30 della legge di contabilità vengono modificate dal comma 3 dell’articolo in esame, in modo funzionale alla nuova struttura unificata del disegno di legge di bilancio e alle nuove disposizioni contabili.

In particolare, la lettera a) – che modifica il comma 6 dell’articolo 30 - rinvia, per quel che concerne la quantificazione dell’onere annuo delle leggi di spesa a carattere permanente, alla seconda sezione della nuova legge di bilancio, nell’ambito della quale sarà d'ora innanzi possibile procedere a modificazioni degli stanziamenti di bilancio relativi a spese sia di parte corrente sia di conto capitale già previste dalla legislazione vigente. Di conseguenza, il riferimento all’articolo 11, comma 3, lettera d) viene sostituito da quello all’articolo 23, comma 3, lettera b), introdotto dalla presente legge, ai sensi del quale si rende dunque possibile procedere, nell'ambito della seconda sezione, a rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di spesa di parte corrente e in conto capitale, previsti dalla legislazione vigente.

 

Leggi di spesa pluriennale

Sull’articolo 30 della legge di contabilità (legge n. 196/2009) è intervenuto l’articolo 2, del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 (con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017).

La nuova formulazione dell’articolo prevede che le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Con la legge di bilancio, nell’ambito della seconda sezione, le suddette quote possono essere rimodulate nel triennio in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data evidenza delle rimodulazioni proposte.

Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e i relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. È inoltre aggiunto che le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, che risultino non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti.

In sostanza, il citato D.Lgs. ha riformulato la disciplina degli stanziamenti riferibili alle leggi pluriennali di spesa ridefinendone i canoni della rimodulabilità nel triennio in gestione. La norma risponde chiaramente all'obiettivo di corrispondere agli stanziamenti di competenza maggior flessibilità e aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa, conferendo la facoltà di uniformarli a questi ultimi, rafforzando il ruolo programmatorio del bilancio di cassa. Per le leggi di spesa pluriennali, dunque, le amministrazioni potranno adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli pagamenti che si prevede di effettuare attraverso lo strumento della rimodulazione "orizzontale" nei diversi anni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge, utilizzando a tale scopo, in sede di proposta, il Cronoprogramma dei pagamenti.

Il D.Lgs. ha inoltre introdotto la possibilità che le somme delle leggi pluriennali stanziate annualmente rimaste non utilizzate alla fine dell'esercizio, possano essere reiscritte, in sede di legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi, in relazione ai pagamenti previsti in tali esercizi nel cronoprogramma. Tale ultima novità va letta congiuntamente alla soppressione della disposizione (contenuta nel comma 11 dell'articolo 30 della legge di contabilità) che ad oggi conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze, la facoltà di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

L’obiettivo delle richiamate norme è quello di evitare il verificarsi di non volute economie di bilancio o perenzioni amministrative di somme impegnate e non pagate ed i conseguenti lunghi tempi per la reiscrizione dei residui passivi perenti

 

La lettera b) del comma 2 abroga il comma 7 dell’articolo 30 della citata legge n. 196, laddove si prevedeva un apposito allegato "informativo" illustrativo dei residui c.d. di "stanziamento", anche in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina dei residui passivi dall'articolo 6 dal D.Lgs. n. 93/2016 (di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa), che dovrebbe portare ad un sostanziale superamento di tale istituto contabile.

I residui di stanziamento, si ricorda, corrispondono a spese - in generale, spese in conto capitale - per le quali è autorizzata la conservazione in bilancio, nel conto dei residui, anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, tali spese non sono state impegnate. Per tali residui, la normativa contabile ancora vigente, contenuta nell’articolo 36 del Regio Decreto n. 2440 del 1923, stabilisce che le somme stanziate per spese in conto capitale che non risultino impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali "residui", non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Relativamente alla disciplina dei residui passivi, si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 93/2016 ha abrogato gli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440[20] - che disciplinavano, rispettivamente, i termini di conservazione dei residui di parte corrente e di conto capitale e la procedura per l'accertamento di tali residui – riscrivendo la nuova normativa direttamente nell’ambito della legge di contabilità, ai nuovi articoli 34-bis e 34-ter.

Una breve sintesi della nuova normativa sui residui passivi è esposta in un riquadro in calce alla scheda di lettura dell’articolo 13 della presente legge, cui si rinvia.

Per quanto riguarda, in particolare, i residui di stanziamento, la nuova disciplina contenuta nel comma 3 dell’articolo 34-bis della legge n. 196/2009 riproduce in maniera pressoché identica le norme già previste dall'articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923. La normativa viene tuttavia integrata prevedendosi, per le leggi pluriennali, che in alternativa alla facoltà di conservazione in bilancio per un anno, lo stanziamento non impegnato possa, con la legge di bilancio, essere iscritto nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti.


 

Articolo 5
(Assestamento e variazioni di bilancio)

 

 

L’articolo 5 interviene sull’articolo 33 della legge n. 196 del 2009, relativo all’assestamento di bilancio.

 

In particolare, con la lettera a) si modifica il comma 1 dell’articolo 33 precisando che le previsioni di bilancio contenute nel disegno di legge di assestamento sono formulate a legislazione vigente, al fine di ribadire che il citato disegno di legge non può innovare la legislazione vigente.

Sul punto si ricorda come in tal senso si è espresso il documento conclusivo della più volte citata indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni Bilancio delle due Camere, nel quale si osservava come il carattere sostanziale da attribuirsi alla legge di bilancio non possa essere esteso alla legge di assestamento, la quale verrebbe dunque ad assumere caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della nuova legge di bilancio.

La lettera b) riformula il comma 3 dell’articolo 33 della legge di contabilità, al fine di aumentare i margini di flessibilità in sede di assestamento, prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche tra unità di voto diverse (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell’ambito dei programmi di una medesima missione), fermo restando, anche in assestamento, la preclusione all’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

In merito, si ricorda, che già a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 90/2016 sul medesimo articolo 33, comma 3, la possibilità di effettuare variazioni compensative in sede di assestamento era stata ampliata, in linea con quanto ora previsto dalla legge in esame, tra programmi anche di missioni diverse.

È inoltre introdotta, con la lettera c), la previsione, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, che il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del DEF. Tale relazione è aggiornata all’atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento (nuovo comma 4-septies dell’articolo 33).

Si dispone infine che il budget dei costi, contenuto nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, previsto dall’articolo 21, comma 11, lettera f) della legge di contabilità, sia aggiornato anche sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell’esame parlamentare.

Si rammenta che il budget dei costi è uno dei documenti che devono essere presentati in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

 

Maggiori ambiti di flessibilità nella fase gestionale

Si rammenta che il D.Lgs. n. 90/2016 ha introdotto maggiori ambiti di flessibilità anche nella fase gestionale del bilancio, con l'obiettivo, da un lato, di consentire alle amministrazioni la possibilità di modulare le risorse assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa e, dall’altro, di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e velocizzare i pagamenti in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti.

La flessibilità di tipo gestionale – disciplinata dal nuovo comma 4 e dal comma 4-bis dell'articolo 33 come riformulato dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 90/2016 – pur rimanendo limitata soltanto tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, con esclusione dei fattori legislativi – viene ora affidata direttamente al Ministro competente (in luogo del Ministro dell'economia), richiedendosi soltanto una verifica preventiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e concessa anche con riferimento all'ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa rappresentato dalle azioni. Al Ministro competente sono altresì riservate le proposte di variazioni compensative di sola cassa  tra unità elementari di bilancio, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti.

Al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, è invece riservata la facoltà di disporre variazioni di bilancio inerenti gli stanziamenti di spesa iscritti nelle categorie dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi.

Si tratta, peraltro, in alcuni casi, della messa a regime di disposizioni di flessibilità già previste a legislazione vigente in deroga alla allora vigente normativa contabile, come nel caso delle variazioni compensative tra gli stanziamenti delle categorie economiche 2 e 21, già sperimentata nel 2014 e 2015 al fine di consentire alle Amministrazioni di razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi e di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio[21], ovvero delle variazioni compensative in termini di sola cassa, tutt'ora vigenti[22].

 

Più in particolare, i 5 nuovi commi con i quali viene sostituito il previgente comma 4 dell'articolo 33, consentono variazioni compensative:

a.   tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma, nell'ambito di uno stesso stato di previsione da parte del Ministro competente, con proprio decreto da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, con esclusione delle spese predeterminate per legge e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili. Resta precluso, secondo quanto già previsto dalla legislazione previgente, l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (nuovo comma 4 dell'art. 33);

b.   tra gli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con decreti direttoriali previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con esclusione delle spese predeterminate per legge e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili. Anche in questo caso è ribadito il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti (comma 4-bis dell'art. 33);

c.   tra gli stanziamenti di bilancio iscritti nella categoria 2 "Consumi intermedi" e nella Categoria 21 "Investimenti fissi lordi", nell'ambito di ciascuno stato di previsione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, con esclusione degli stanziamenti riguardanti le spese predeterminate per legge e fermo restando il divieto di utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (comma 4-ter dell'art. 33). Solo nel caso in cui le variazioni compensative abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti (comma 4-quater dell'art. 33);

d.   di sola cassa, tra unità elementari di bilancio di uno stesso stato di previsione, con decreto del Ministro competente da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale facoltà è concessa al fine di  preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti (comma 4-quinqies dell'art. 33);

e.   variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa necessarie alla ripartizione, anche tra amministrazioni diverse, dei Fondi da ripartire istituiti per legge, da operare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4-sexies dell'art. 33).


 

Articolo 6
(
Impegni e pagamenti)

 

 

L’articolo 6 modifica ed integra l’articolo 34 della legge n. 196/2009, come riformulato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 93/2016, relativo alle procedure per l’impegno e il pagamento delle somme iscritte in bilancio, al fine di garantire adeguata pubblicità periodica alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.

In particolare, alla lettera a), il dispositivo modifica il comma 2 dell’articolo 34 precisando che, con riferimento all'assunzione di impegni per somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate, la pubblicità sul complesso degli impegni di spesa assunti, già prevista dalla norma vigente, venga data non contestualmente all'assunzione dell'impegno ma mediante divulgazione periodica.

La modifica è diretta quindi a garantire l’informazione sul complesso degli impegni assunti (e dei relativi stanziamenti di bilancio utilizzati per la copertura finanziaria delle relative obbligazioni assunte), evitando al tempo stesso che le Amministrazioni interessate siano tenute a fornire una specifica pubblicità al momento di ogni singolo impegno di spesa assunto, come prevedeva la formulazione previgente della norma.

 

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 34 prevede che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, nonché nel rispetto delle leggi vigenti. È stabilito poi che l'assunzione degli impegni, oltre alla sussistenza della occorrente copertura finanziaria, è possibile solo quando siano individuati quattro elementi costitutivi ivi indicati:

1.   la ragione del debito;

2.   l'importo ovvero gli importi da pagare;

3.   l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento;

4.   il soggetto creditore univocamente individuato.

L'ultimo requisito, l'individuazione univoca del soggetto creditore, può essere tralasciato, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi, nei casi di trasferimenti di somme a diverse amministrazioni pubbliche per i quali l'esatta individuazione del creditore sia possibile solo a seguito del completamento di un iter procedurale normativamente previsto.

 

 

Con la lettera b), la modifica al comma 7 dell’articolo 34 è poi volta a che l’obbligo, già previsto dalla norma previgente, di dare pubblicità ai piani finanziari di pagamento avvenga con cadenza periodica.

Il comma 7 dell'articolo 34 stabilisce che al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese.

Con tale comma si è confermato quanto già introdotto in via provvisoria dall'articolo 6, commi 10, 11 e 12 del D.L. 95 del 2012, circa l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa.

 

Impegni e pagamenti

L’articolo 3 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 ha rivisto, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018, la nozione di impegno contenuta nell'articolo 34 della legge di contabilità anche allo scopo di ridurre il fenomeno di formazione dei residui, ivi aggiungendovi anche le definizioni concernenti la nozione di pagamento.

Si prevede che, con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate, gli impegni di spesa vengono assunti nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Già all'atto della formalizzazione dell'impegno contabile, si richiede l'individuazione delle annualità in cui avverranno i relativi pagamenti, che formeranno oggetto del cronoprogramma. Viene rafforzato il concetto di impegno attraverso:

§  un nuovo meccanismo di registrazione contabile per l'imputazione in bilancio degli impegni assunti a seguito di obbligazioni contratte con il pagamento dilazionato nel corso di più anni finanziari, prevedendo che le risorse di competenza vengano impegnate sul bilancio pluriennale in relazione alle scadenze di pagamento in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata diviene esigibile;

§  l'individuazione puntuale di elementi essenziali quali: la ragione del debito, l'importo da pagare, gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato, che ne costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo atto;

§  la disciplina dell'impegno connesso ai trasferimenti di risorse ad amministrazioni pubbliche, rendendo meno cogente, in questo caso, l'individuazione esatta del creditore, in considerazione della complessità delle procedure finalizzate all'individuazione univoca, come nei casi di delibere CIPE e di passaggi alle Conferenze unificate o Stato-Regioni.

Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, si richiede che l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo per la gestione integrata delle scritture contabili, degli ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il piano finanziario dei pagamenti, la cui predisposizione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, della legge di contabilità già con riferimento al bilancio per il 2017, dovrà riportare, quando entrerà in vigore la suddetta nuova disciplina degli impegni, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potrà  accedere alle risorse dei fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa.

 

 


 

Articolo 7
(
Modifica all'articolo 38‑bis, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di principi contabili
)

 

 

L'articolo 7 prevede che l’allegato relativo ai principi contabili generali a cui deve conformarsi l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato (secondo l'articolo 38-bis, comma 3, della legge n. 196/2009, sul sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale) diventi parte integrante della legge di contabilità n. 196/2009.

 

Si tratta di ventiquattro principi contabili, definiti in conformità ai medesimi principi come riportati nel decreto legislativo n. 91 del 2011 di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, e sono costituiti dai seguenti: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza/comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, equilibri di bilancio, competenza finanziaria, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla forma. Tale allegato, nella normativa previgente, era definito come parte integrante del decreto legislativo 90/2016.

 

La contabilità integrata

Il D.Lgs. n. 90/2016 ha introdotto il sistema della contabilità integrata con l’articolo 8, inserendo all’interno della legge n. 196/2009 gli articoli da 38-bis a 38-sexies.

Di fatto, nelle more dell'attuazione della delega, un sistema di contabilità integrata è stato, di fatto, parzialmente anticipato dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, che hanno reso obbligatorio dal 2013 l'utilizzo delle funzionalità economico-patrimoniali del sistema informativo SICOGE (sistema di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale) per tutte le amministrazioni centrali. Dal 2013 il sistema SICOGE per la parte economico-patrimoniale, è stato esteso a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, senza l'adozione contestuale del piano dei conti integrato (di cui al D.P.R. n. 132/2013) quale strumento funzionale alla contabilità integrata, utilizzando, per la parte relativa ai costi di gestione, il Piano dei conti dell'esistente contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali, redatto in coerenza con i principi contabili nazionali, integrato da alcuni conti necessari per le scritture in partita doppia.

Il primo di tali articoli – 38-bis – prevede che, al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato debbano adottare, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

La nuova contabilità economico patrimoniale concorre a realizzare un sistema di contabilità "integrata" rispetto a quella finanziaria: un sistema, vale a dire, in cui ciascun evento gestionale con rilevanza contabile viene contestualmente registrato sia nelle scritture finanziarie (ad esempio in termini di entrate e spese) che, per l'appunto, in quelle economico patrimoniali (ad esempio come costi e ricavi).

Al fine di garantire l'uniforme attuazione, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo SICOGE messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica.

Entro il 31 ottobre 2016 dovranno essere definiti tramite regolamento i principi contabili applicati, che, analogamente a quelli generali, potranno essere modificati anche a seguito di una sperimentazione disciplinata dall’articolo 38-sexies.

Con l'articolo 38-ter si provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito, "da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione", che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno adottare. L'articolo 38-quater introduce nella contabilità integrata in esame la transazione contabile elementare, stabilendo che "ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare". Viene precisato che ogni transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

L'articolo 38-quinquies stabilisce che in base agli esiti della sperimentazione la codificazione SIOPE delle amministrazioni. centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria. Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), si rammenta, è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, ed è disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge di contabilità 196/2009. Il SIOPE risponde anche all'esigenza di superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti le differenze tra i sistemi contabili ancora adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche.

 


 

Articolo 8
(
Definizione dei saldi di cassa)

 

 

L’articolo 8 abroga il comma 3 dell’articolo 44 (Definizione dei saldi di Cassa) della legge n. 196/2009 laddove la norma prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione ed i criteri metodologici per il calcolo degli stessi. Tale decreto non è stato ad oggi ancora emanato.

 

L’articolo 44 della legge di contabilità reca la definizione del saldo di cassa del settore statale e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche.

Il primo è definito come risultante del consolidamento tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale: esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

Il secondo rappresenta la risultante del consolidamento dei flussi di cassa tra i diversi sottosettori del comparto.


 

Articolo 9
(
Conto riassuntivo del Tesoro)

 

 

L’articolo 9 interviene sull’ articolo 44-bis, comma 3, della legge n. 196/2009, laddove è prevista la revisione del Conto riassuntivo del Tesoro, e, in particolare, al fine di integrarne le informazioni con l'indicazione dei parametri indispensabili al raccordo dei dati delle gestioni del bilancio con quelli di "tesoreria" e la copertura del fabbisogno.

In proposito, va rammentato che il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, emanato in attuazione della delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ha disposto all’articolo 7 la revisione del conto riassuntivo del Tesoro, a partire da quello che verrà elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017 (nuovo articolo 44-bis della legge n. 196/2009). Tale revisione è prevista allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni riportate in tale documento mediante l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli di tesoreria.

La previgente versione del comma 3 dell’articolo 44-bis prevedeva che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedesse all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale fossero integrati con quelli dei flussi prodotti dalla gestione di tesoreria, e raccordati poi con il dato del debito statale, con il saldo di cassa del settore statale. La modifica introdotta dalla norma in esame stabilisce il raccordo dei dati citati con le sole emissioni "nette" di titoli di Stato e gli altri strumenti a breve e lungo termine, rispetto agli andamenti del saldo di cassa del settore statale.

 

Gestioni di Bilancio e di Tesoreria

Il fabbisogno di cassa del settore statale viene definito dalla legge di contabilità (articolo 44, comma 1), sotto il profilo della sua "formazione", come il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale, esprimendo - sotto il profilo della sua "copertura" - la quota complessiva da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

La novella in esame esplicita il vincolo "informativo" in capo al Dipartimento della R.G.S. circa la rappresentazione nel Conto riassuntivo degli effetti d'impatto che i flussi (di cassa) generati dal bilancio, avrebbero nel periodo prodotto sulle emissioni "nette" e sui flussi generati dalla politica del debito pubblico.

La questione, di intrinseca complessità tecnica, ma di fondamentale importanza anche per la valutazione dei flussi monetari prodotti dalla gestione del bilancio ai fini delle risultanze valevoli ai sensi del SEC2010, è in estrema sintesi quella di fornire periodicamente nel Conto riassuntivo Tesoro dati contabili conoscitivi circa i riflessi che gli andamenti della "liquidità" del settore statale - di cui la componente riferibile al bilancio è come noto solo una "parte" - siano in grado di riflettersi su flussi e variazioni generate nell'ammontare e nella tempistica delle emissioni e dei rimborsi prodotti dal debito e, in particolare, per la componente riferibile al solo emittente Stato.

Il Conto riassuntivo Tesoro espone infatti mensilmente la sintesi dei rapporti reciproci tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria, stabilendo in che misura l’una finanzia l’altra, e fornendo un quadro analitico degli elementi che hanno contribuito nel periodo di riferimento alla formazione del disavanzo di cassa del Tesoro, nonché la dimostrazione del modo in cui le posizioni debitorie della tesoreria finanziano il disavanzo della gestione di bilancio o, viceversa, e di come gli incassi di bilancio, inclusa l’accensione di prestiti patrimoniali, finanziano eventualmente il "disavanzo" della gestione di tesoreria[23].

Più nel dettaglio, sul piano della sua rappresentazione tecnico contabile, la gestione di tesoreria è rappresentata sulla base dei concetti contabili del debito e del credito verso terzi, tipici della gestione "bancaria". La tesoreria viene cioè configurata a seconda dei casi come soggetto debitore o creditore di entità terze anche tra loro differenti, ivi compreso il bilancio. I conti accesi in tesoreria a soggetti vari (titolari di contabilità speciali, enti locali in regime di tesoreria unica, enti del comparto sanitario o previdenziale) sono ad esempio genericamente configurati come debiti della tesoreria, utilizzando il concetto giuridico contabile per il quale le banche sono debitrici nei confronti dei propri depositanti. Allo stesso modo la gestione di Tesoreria è debitrice del saldo del conto Disponibilità del Tesoro. Il credito della Tesoreria si forma, invece, ogni qualvolta la stessa anticipi somme destinate ad essere successivamente ripianate dal bilancio o da altri conti della medesima tesoreria. I pagamenti effettuati dalla tesoreria in conto sospeso sono, in effetti, anticipazioni della stessa tesoreria, che si generano qualora il soggetto effettivamente debitore (ad es. il bilancio dello Stato) non eroga direttamente quanto dovuto ma ricorre ad un anticipo a valere sul conto Disponibilità che viene scritturato nel conto sospeso e diviene un credito in attesa di regolazione contabile a "carico" del bilancio. Nel momento in cui quest’ultimo erogherà i fondi a ripianamento, si produrrà la corretta imputazione contabile del pagamento.

 


 

Articolo 10
(
Gestioni delle amministrazioni statali presso
il sistema bancario e postale
)

 

 

L’articolo 10 inserisce l’articolo 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) nella legge n. 196/2009, relativo alla disciplina delle gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni che siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale.

Il nuovo dispositivo stabilisce che l’apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell’amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. È stabilito un meccanismo di silenzio-assenso per cui, in caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta al Dipartimento della R.G.S., l’autorizzazione è da ritenersi concessa, ivi prevedendosi che gli interessi comunque realizzati su tali depositi siano versati all’entrata del bilancio dello Stato. È poi disposto che in caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi che intervengano in assenza di apposita previsione normativa o dell’autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti debbano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il "funzionario delegato di spesa" sono soggetti a sanzione pecuniaria in misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all’entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

Viene poi introdotto, per le amministrazioni dello Stato, l’obbligo di trasmissione annuale al Ministero dell’economia – il 31 gennaio - l’elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità, nonché le relative giacenze al 31 dicembre dell’anno precedente. È poi prevista la trasmissione trimestrale (l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre) della rendicontazione dei flussi finanziari e delle giacenze conti correnti bancari e postali, con riferimento, rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi ed all’anno precedente. Per assicurare tali obblighi di trasmissione, la norma dispone che il mancato adempimento nei termini rileva ai fini della valutazione della performance individuale e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto di tali procedure di cui e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.

L’articolo 10 in esame dispone altresì, con norma transitoria recata dal comma 2 dello stesso, che per l’anno 2016, la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze delle informazioni sia effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (pubblicata in G.U. il 25 agosto 2016)

Infine il comma 3 dell’articolo medesimo interviene sull’articolo 346 del Regio Decreto n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) che disciplina la materia delle procedure di pagamento mediante ordinatori secondari di spesa, ivi sopprimendo i commi 4-13 che disciplinano l'eccezionale apertura di posizioni bancarie intestate al funzionario delegato.

 

In sostanza l’articolo 10 appare finalizzato al contenimento delle gestioni statali ad oggi operanti al di fuori del bilancio dello Stato ed anche dal sistema di tesoreria unica (cd. gestioni erariali per l'appunto "fuori bilancio"), limitando tale fenomeno ai soli casi effettivamente motivati e, soprattutto, espressamente autorizzati dal Dipartimento della R.G.S..

Ad oggi, alle amministrazioni dello Stato è consentito, sia pure in presenza di eccezionali circostanze, in forza di norme dell'articolo 346 del R.C.G.S. detenere risorse erariali anche su conti correnti bancari o postali, con l'effetto, comune alle posizioni c.d. di tesoreria, di contribuire ad attenuare la significatività delle risultanze della gestione ordinaria di bilancio, trattandosi di flussi di risorse non riconducibili, almeno in via immediata, alle dinamiche di cassa che vengono registrate dal bilancio annuale.

L'elenco di tali gestioni forma oggetto di un apposito Allegato unito allo stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze previsto nel bilancio 2016, elaborato ai sensi dell’articolo 31‑bis della legge n. 196/2009, integrando le gestioni contabili (conti correnti o contabilità speciali) aperte presso la Tesoreria dello Stato.

 


 

Articolo 11
(
Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 11 prevede una precisazione di carattere tecnico-informatico mediante una modifica all’articolo 48, comma 1, della legge di contabilità, relativo al ricorso al mercato finanziario delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla semplificazione dell’invio e della ricezione dei dati relativi ai contratti stipulati per operazioni di finanziamento che prevedono quale soggetto debitore un’Amministrazione pubblica.

Più in particolare, si richiede che sia specificato che i dati devono essere in formato elaborabile nell’apposita clausola inserita all’interno dei contratti stipulati per finanziamenti che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica per richiedere l’invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia del perfezionamento dell’operazione di finanziamento.

 

L'articolo 48 della legge di contabilità prevede in capo agli istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, il perfezionamento delle operazioni finanziarie nelle quali sia costituita come parte debitrice un’amministrazione pubblica. Tale obbligo costituisce una clausola del relativo contratto di finanziamento la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell’importo dell’operazione.

La ragione sostanziale della disposizione, ovvero l'invio delle informazioni in formato elaborabile, appare quella di consentire da parte del Dipartimento della R.G.S. il monitoraggio puntuale e tempestivo delle operazioni finanziarie accese a totale carico delle pubbliche amministrazioni, al fine di controllarne l'immediato impatto sulla evoluzione del debito pubblico (e sul deficit, per la parte relativa agli interessi).

 


 

Articolo 12
(Entrata in vigore del Cronoprogramma)

 

 

L’articolo 12 interviene sul decreto legislativo n. 93/2016, che ha potenziato la funzione del bilancio di cassa, al fine di modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte per il piano finanziario dei pagamenti (cd. Cronoprogramma), per la formazione delle previsioni di bilancio. L’entrata in vigore viene anticipata dal 1° gennaio 2017 al 16 giugno 2016. Si precisa inoltre che tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.

 

Il Cronoprogramma

Si ricorda che le modifiche alla legge n. 196/2009, introdotte dall’articolo 1, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 93/2016, di cui si anticipa l'entrata in vigore riguardano il Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma.

In particolare, il comma 1 ha inserito dopo il comma 1 dell'articolo 23 (Formazione del bilancio) della legge n. 196 un comma 1‑ter, finalizzato alla gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi per la predisposizione di ciascuna unità elementare di bilancio. Tale nuovo comma prevede che le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 93/2016 ha invece precisato al comma 2, dell'articolo 23, della legge n. 196, che il Ministro dell'economia e delle finanze nel valutare successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, oltre a tenere conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, deve prendere in considerazione anche la coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione.

Il comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 93/2016 ha aggiunto un comma 5‑bis all'articolo 23, della legge n. 196, volto a precisare che il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.

Si ricorda che con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2010 è stata avviata la sperimentazione per gli esercizi 2011 e 2012, relativamente alla prima attivazione dei piani cronologici dei pagamenti per le sole amministrazioni ivi individuate (Difesa, Interno e Infrastrutture).

In seguito il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'articolo 6, commi 10, 11 e 12, aveva già introdotto l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa, anticipando, in via sperimentale, una delle deleghe contenute nell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009.

Con l'istituzionalizzazione del Cronoprogramma in sede di formulazione delle previsioni di spesa, le amministrazioni dovranno porre maggiore attenzione anche alle previsioni di cassa, presentando al momento della predisposizione del disegno di legge del bilancio triennale un cronoprogramma, redatto a livello di unità di gestione del bilancio, relativo alle previsioni di competenza e di cassa per il triennio successivo, ivi distinguendo le risorse di cassa destinate a pagamenti in conto residui da quelle destinate a pagamenti in conto competenza. Ciò al fine di rafforzare concretamente l'attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti. In fase di gestione, il dirigente dovrà provvedere, a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa, ad aggiornare contestualmente il piano finanziario dei pagamenti.


 

Articolo 13
(P
rocedure di reiscrizione dei residui passivi perenti)

 

 

L’articolo 13 modifica l’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270[24], che disciplina la procedura per la reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti qualora il capitolo di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

La modifica apportata dall’articolo esame dispone che, in tali ipotesi, le relative somme, trasferite dagli appositi Fondi di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti, siano assegnate ad un capitolo di nuova istituzione, nell’ambito della pertinente unità di voto (Programma di spesa), o a nuovo articolo di un capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo nel frattempo soppresso.

In sostanza, la modifica è volta a prevede quindi che l’imputazione della somma già oggetto di perenzione e oggetto di nuova iscrizione in bilancio, avvenga, per chiarezza espositiva dei dati di bilancio, in un capitolo o articolo di nuova istituzione, anziché essere assegnata un capitolo già esistente del competente centro di responsabilità, come in precedenza previsto.

 

Si ricorda che ai sensi della normativa ancora vigente, contenuta nell’articolo 36 del Regio Decreto n. 2440 del 1923[25] (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i residui cd. “propri”, ovvero corredati da impegni di spesa, relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale non ancora pagate, sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate.

Decorsi i suddetti termini, tali residui sono eliminati dal conto del bilancio, in quanto, per l'appunto, "perenti" ai fini amministrativi ed oggetto di stralcio dalle scritture di contabilità finanziaria[26]. Dal momento che a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni "giuridici" di spesa, il relativo importo, che viene eliminato dal conto del bilancio, viene contestualmente trasferito alle scritture di contabilità patrimoniale, costituendo debito nel conto del patrimonio.

La normativa vigente di C.G.S. prevede, pertanto, che le somme eliminate dal conto del bilancio possano essere reiscritte in bilancio - con riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle relative somme prelevate dagli appositi Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti, istituiti ai sensi dell’articolo 27 della legge di contabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia - qualora il creditore ne richieda il pagamento, una volta accertata la fondatezza della pretesa[27].

Il trasferimento di somme dai suddetti Fondi speciali e la loro corrispondente iscrizione sull’apposito capitolo di provenienza dell’amministrazione competente hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e finanze, da registrare alla Corte dei conti (art. 27, comma 2, L. n. 196/2009).

 

La nuova disciplina sulla formazione e il mantenimento in bilancio
dei residui passivi

La disciplina sulla formazione e sulla conservazione in bilancio dei residui passivi, attualmente contenuta principalmente nell’articolo 36 del Regio decreto n. 2440 del 1923, è stata rivista dal D.Lgs. n. 93/2016, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 42 della legge n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa, anche alla luce delle novità introdotte nella nuova disciplina dell'impegno contabile delle somme stanziate in conto competenza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 34 della legge di contabilità (novellato dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 93).

In particolare, il D.Lgs. n. 93/2016 ha disposto l'abrogazione degli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) - che disciplinavano, rispettivamente, i termini di conservazione dei residui di parte corrente e di conto capitale e la procedura per l'accertamento di tali residui – riscrivendo la nuova disciplina direttamente nell’ambito della legge di contabilità, ai nuovi articoli 34-bis e 34-ter.

La nuova normativa sui residui passivi acquista peraltro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. medesimo.

In estrema sintesi, il nuovo articolo 34-bis conferma la disposizione generale per cui, al termine dell'esercizio, gli stanziamenti di spesa di parte corrente sprovvisti di formale impegno contabile, costituiscono "economie" di bilancio, a meno che non sia disposto diversamente da specifiche disposizioni normative.

Per i residui “propri” relativi alle spese correnti, l’art. 34-bis conferma la possibilità del loro mantenimento in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate, con l'eccezione rappresentata dai residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, per i quali il termine di conservazione è portato a tre anni[28] (co. 2). Superati i predetti termini, tali residui costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Con riferimento ai residui propri relativi a spese in conto capitale, i termini di conservazione in bilancio (ora fissati in due esercizi finanziari successivi alla loro iscrizione in bilancio nell’articolo 36 del regio decreto del 1923) sono portati a tre anni[29]. Oltre tale termine, i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi; le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi (co. 4).

Per le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio (c.d. residui di stanziamento) è consentito il loro mantenimento in bilancio nei limiti di un solo anno dopo l’esercizio di iscrizione in bilancio, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, nel qual caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno, come peraltro già previsto dalla normativa contabile (co. 3). La norma consente inoltre, rispetto a quella attuale, una alternativa alla facoltà di conservazione in bilancio dei residui per un ulteriore anno, prevedendo che lo stanziamento non impegnato possa, con la legge di bilancio essere iscritto nella competenza dell'esercizio successivo, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, come previsto per le leggi pluriennali di spesa (art. 30, co. 2).

L’articolo 34-bis introduce una novità riferita ai residui generati dalle leggi relative a contributi pluriennali, di cui all'articolo 30, comma 3, che consiste nella possibilità di utilizzare le somme relative a contributi pluriennali, iscritte nel conto dei residui, non più dovute al creditore originario, a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione all'utilizzo è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell'operazione con il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si confermano, infine, le disposizioni che prevedono l'esposizione contabile di tutti i residui di bilancio (propri e impropri) in appositi conti da allegare al Rendiconto generale dello Stato; e la separazione della gestione dei residui da quella della competenza.

L’articolo 34-ter reca le disposizioni per l’accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi. La norma disciplina i contenuti formali che devono recare i decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da produrre a cura dei ministeri per ciascun capitolo, da trasmettere alla Corte dei conti tramite gli uffici della R.G.S., recanti l'importo di cui si chiede la conservazione in conto residui, completo di un allegato relativamente ai residui di stanziamento da reiscrivere nella competenza nel nuovo esercizio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-bis, con annessa l'elencazione – per anno di provenienza - di tutti gli stanziamenti reiscritti nella competenza in virtù della norma citata.

I commi 4 e 5, inoltre, stabiliscono la facoltà, per le amministrazioni coinvolte nelle procedure di accertamento ai fini della compilazione del Rendiconto, di procedere, contestualmente alla definizione dei residui provenienti dall'esercizio scaduto, anche al riaccertamento dei residui già andati in perenzione (cioè già transitati nella contabilità patrimoniale) ai fini della verifica dei presupposti indicati all'articolo 34,comma 2, della legge di contabilità.


 

Articolo 14
(
Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile)

 

 

L’articolo 14 prevede l’istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Tale Comitato è:

§  istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’economia e le finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

§  presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato;

§  composto dal Presidente dell’ISTAT, dal Governatore della Banca d’Italia (o loro rappresentanti delegati), da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca;

§  incaricato di selezionare e definire, sulla base dell’esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

 

Tali indicatori saranno successivamente adottati con decreto del MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari.

La norma contiene, ai commi 3 e 4, una clausola di neutralità finanziaria che prevede che la gratuità della partecipazione al Comitato e l’utilizzo delle risorse dell’ISTAT per il suo funzionamento.

 

Si rammenta che – come prima  esposto nell’illustrare l’articolo 1 - il comma 6, lettera g)  dello stesso ha introdotto, all’interno dell’articolo 10 della legge di contabilità (sul DEF), due nuovi commi (10-bis e 10-ter) che prevedono la redazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, di due documenti:

§  un apposito allegato al DEF, che riporti l’andamento, nell’ultimo triennio, di tali indicatori, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento;

§  una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sull’evoluzione dell’andamento degli indicatori di BES, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

 

Il benessere equo e sostenibile

Da oltre cinquant’anni è in atto in ambito internazionale un dibattito sul c.d. “superamento del PIL” come unico indicatore di misurazione del benessere, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Sono stati pertanto proposti indicatori di benessere, di sostenibilità ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi, quali strumenti da tenere in considerazione nell’elaborazione, nell’adozione e nella valutazione delle politiche pubbliche, al fine di integrare l’uso degli indicatori macroeconomici, ritenuti non più sufficienti a misurare il grado di benessere di una comunità e a orientare, perciò, le politiche pubbliche.

In ambito internazionale si possono segnalare quelli utilizzati da istituzioni quali l’ONU, l’UE e l’OCSE. In ambito nazionale, da alcuni anni è stato avviato il progetto BES, tramite un’iniziativa congiunta del CNEL e dell’ISTAT, al fine di fornire un significativo contributo in questa direzione.

Tale progetto è finalizzato all’individuazione delle misure più idonee a rappresentare il progresso del Paese e dei territori verso l’incremento del benessere dei cittadini. Esso considera 12 dimensioni (articolate in 130 indicatori) - Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi - selezionate attraverso un processo di condivisione democratica promosso in Italia da CNEL e ISTAT che si sono impegnati ad elaborare uno strumento capace di misurare gli elementi fondanti del benessere in Italia e nei suoi territori.

Dal progetto scaturisce ogni anno un rapporto, giunto alla sua terza edizione con il “Rapporto BES 2015”.

Il CNEL e l’ISTAT hanno dato vita anche al «BES delle province» per la costruzione di indicatori territoriali per la governance di area vasta e il progetto «UrBES», promosso dalla rete delle città metropolitane dell’Associazione nazionale dei comuni italiani insieme con l’ISTAT, propone un sistema di indicatori del benessere per le città metropolitane e per alcuni comuni capoluogo.


 

Articolo 15
(
Proroga del termine per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

 

 

L’articolo 15 posticipa di un anno – al 31 dicembre 2017 - i termini per l’esercizio della delega relativa all’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all’articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato e fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge del D.L. n. 66/2014.

 

Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014 interviene, ai commi 2-10, sui termini di delega recati dalla legge di contabilità n. 196/2009 il cui termine di esercizio era già scaduto al 1° gennaio 2014. Per tale motivo, i commi citati non si sono limitati a modificare il termine di attuazione delle suddette deleghe, ma hanno riformulato nel loro complesso le norme di delega, rinviando poi, per i principi e criteri direttivi, a quelli stabiliti dei rispettivi articoli della suddetta legge di contabilità.

Per quel che concerne l’adozione del decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, i principi e criteri direttivi sono quelli previsti dall’articolo 50, comma 2, della legge di contabilità medesima:

a)   la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, coordinando le disposizioni in materia di responsabilità dei dirigenti; la riorganizzazione dei conti di tesoreria ed il loro raccordo con gli schemi di classificazione del bilancio dello Stato;

b)   la razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica; l’adeguamento della disciplina contabile e della normativa di finanza pubblica in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa;

c)   la modifica o l’abrogazione delle norme preesistenti incompatibili con la legge di contabilità.

Lo schema di decreto legislativo è inviato alla Camera e al Senato per l’espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, decorsi i sessanta giorni, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, nell’ipotesi in cui non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere e rende comunicazioni in merito; decorsi trenta giorni, il decreto può essere adottato in via definitiva, ed entro i dodici messi successivi all’entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive.

 


 

Articolo 16
(
Copertura finanziaria)

 

 

L’articolo 16 reca la copertura finanziaria del provvedimento in esame prevedendo che agli oneri derivanti dalla legge in esame, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

§  quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188[30], della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato;

§  quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» indicate nella tabella allegata alla deliberazione del CIPE n. 114/2015 del 23 dicembre 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016), che reca la programmazione delle risorse relative al Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020;

Si rammenta che con delibera n. 114 del 23 dicembre 2015 il CIPE ha approvato il “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”, assegnando ad esso un importo complessivo di 142,2 milioni a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a valere sulla voce “risorse residue a disposizione” della tabella allegata alla delibera n. 10/2015, con la quale sono state programmate le risorse di cofinanziamento nazionale relative al ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020.

§  quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 


Testo a fronte

 


Testo a fronte L. n. 196/2009 – L. n. 196/2009
come modificata dalla L. n. 163 del 2016

Come già detto nella parte introduttiva del presente dossier, sulla legge n. 196/2009 sono recentemente intervenuti i decreti legislativi che hanno riformato la struttura del bilancio dello Stato (D.Lgs. n. 90/2016) e potenziato la funzione del bilancio di cassa (D.Lgs. n. 93/2016).

La tabella che segue ha lo scopo di evidenziare le modifiche apportate sulla legge di contabilità, come integrata dai suddetti decreti legislativi, dalla legge in esame.

 

Si segnala che tale tabella non riporta l’intero testo della legge di contabilità ma soltanto le parti modificate dalla legge in esame o comunque novellate dai citati decreti legislativi.

 


Legge n. 196/2009

Legge n. 196/2009
come modificata dalla L. 163/2016

Articolo 6
(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

Articolo 6
(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.

 

2‑bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

Articolo 7
(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria
e di bilancio)

Articolo 7
(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria
e di bilancio)

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) abrogata;

 

 

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).

Articolo 8
(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

Articolo 8
(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF.

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10‑bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 1‑ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10‑bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. Abrogato

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10‑bis e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

4. Abrogato

Articolo 9
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)

Articolo 9
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)

1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

 

1‑bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.

2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

Articolo 10
(Documento di
economia e finanza)

Articolo 10
(Documento di
economia e finanza)

1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

c‑bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);

 

 

 

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

 

 

 

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario;

l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

c‑bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario;

l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10‑bis;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10‑bis;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) abrogata;

 

 

 

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull’ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

 

5‑bis. Qualora, nell’imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 21, comma 1‑bis, secondo periodo, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

10‑bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

 

10‑ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10‑bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

Articolo 10‑bis
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza)

Articolo 10‑bis
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza)

1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

 

 

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;

 

 

 

 

 

 

 

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;

c‑bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).

d) abrogata

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

5‑bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

5‑bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

6. Qualora, nell’imminenza della presentazione della nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF.

 

7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.

7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.

Articolo 11
(Manovra di finanza pubblica)

Articolo 11
(Manovra di finanza pubblica)

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10‑bis, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

Abrogato

(cfr. i nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21)

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

 

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le norme necessarie alla eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali e le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; (35)

b‑bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; (36)

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10‑bis, comma 1, lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

 

3‑bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), sono attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

 

5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

 

6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

 

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

 

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.

 

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

 

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10‑bis, comma 3, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

 

Articolo 12
(Relazione generale sulla situazione economica del Paese)

Articolo 12
(Relazione generale sulla situazione economica del Paese)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

Abrogato

Articolo 14
(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

Articolo 14
(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1‑bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1‑bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 3, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

 

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6‑bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6‑bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

Articolo 17
(Copertura finanziaria delle leggi)

Articolo 17
(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

 

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

 

 

 

 

 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

 

 

 

 

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall’articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12‑bis, 12‑ter e 12‑quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a‑bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

 

1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

1‑bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1‑bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

 

6‑bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 10 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

 

12‑bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12‑quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

 

12‑ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio con le misure di cui al comma 12‑bis, si provvede ai sensi del comma 13.

 

12‑quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1‑ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

Articolo 18
(Fondi speciali)

Articolo 18
(Fondi speciali)

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

1. La prima sezione della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell’esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l’anno ed entrati in vigore entro l’anno successivo nonché per le leggi approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l’anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1‑ter, lettera a).

Articolo 19
(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

Articolo 19
(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

Articolo 21
(Bilancio di previsione)

Articolo 21
(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF.

1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni.

Cfr. abrogato art. 11, commi 1 e 2

1‑bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10‑bis.

 

 

 

Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. b‑bis)

 

 

 

 

Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. c)

 

 

Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. l)

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. abrogato art. 11, comma 3, lett. m)

1‑ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Cfr. abrogato art. 11, comma 7

1‑quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

 

1‑quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

 

1‑sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

2‑bis. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

2‑bis. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

2‑ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell’attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.

2‑ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell’attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22‑bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

 

 

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4 e 5. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale;

c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all’articolo 38‑ter;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) soppressa

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22‑bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti. Per ciascuna unità elementare di bilancio sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unità elementare di bilancio, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

b) abrogata;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all’articolo 38‑ter;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

 

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

11‑bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

11‑bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

Cfr. abrogato comma 16

11‑ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10‑bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

Cfr. abrogato art. 11, comma 10

12‑bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10‑bis, comma 1.

Cfr. abrogato art. 11, comma 4

12‑ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12‑bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

Cfr. abrogato art. 11, comma 9

12‑quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10‑bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

 

12‑quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12‑quater è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

13.

Comma abrogato dal D.L. 90/2016

 

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10‑bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

16. Abrogato.

Vedi ora comma 11‑ter

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.

Articolo 22
(Bilancio pluriennale)

Articolo 22
(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, ed è presentato al Parlamento con riferimento a un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF- bilancio pluriennale programmatico.

Abrogato

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

 

Articolo 22‑bis
(Programmazione finanziaria e
accordi tra Ministeri)

Articolo 22‑bis
(Programmazione finanziaria e
accordi tra Ministeri)

1. Nell’ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo.

1. Nell’ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilità e con il disegno di legge di bilancio.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

3. Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali e pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

3. Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali e pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze entro il 15 luglio.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze entro il 15 luglio.

5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell’esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.

5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell’esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.

Articolo 23
(Formazione del bilancio)

Articolo 23
(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell’articolo 22‑bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

1. Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell’articolo 22‑bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.

1‑bis. Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse, a decorrere dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio di cui all’articolo 33, comma 1.

1‑bis. Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse, a decorrere dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio di cui all’articolo 33, comma 1.

1‑ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

1‑ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1‑ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b).

 

3‑bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

 

3‑ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

5. Abrogato

5‑bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente comma 1‑ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.

5‑bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente comma 1‑ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.

Articolo 24
(Integrità, universalità ed unità
del bilancio)

Articolo 24
(Integrità, universalità ed unità
del bilancio)

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.

5‑bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

5‑bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

Articolo 25
(Classificazione delle entrate e delle spese)

Articolo 25
(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell’approvazione parlamentare, come definiti all’articolo 21, comma 2, secondo periodo;

c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2‑bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, quarto periodo;

b) programmi, ai fini dell’approvazione parlamentare, come definiti all’articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo;

c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2‑bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli.

2‑bis. Fino alla conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell’articolo 25‑bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l’oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

2‑ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2‑bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie.

2‑bis. Fino alla conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell’articolo 25‑bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l’oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

2‑ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2‑bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

 

3‑bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

Articolo 25‑bis
(Introduzione delle azioni)

Articolo 25‑bis
(Introduzione delle azioni)

1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.

1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni.

2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.

2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma.

3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;

b) specificano la finalità della spesa in termini di:

1) settori o aree omogenee di intervento;

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

3) tipi di attività omogenee;

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;

b) specificano la finalità della spesa in termini di:

1) settori o aree omogenee di intervento;

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

3) tipi di attività omogenee;

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.

5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38‑ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.

5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38‑ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall’esercizio 2017 fino alla conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall’articolo 25, comma 2‑bis.

7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall’esercizio 2017 fino alla conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall’articolo 25, comma 2‑bis.

8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all’articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito l’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.

8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all’articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito l’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.

Articolo 27
(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

Articolo 27
(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

Articolo 30
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

Articolo 30
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1‑ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1‑ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell’apposito allegato di cui al comma 1.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell’apposito allegato di cui al comma 1.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

Abrogato.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11.

Comma abrogato dal D.L. 93/2016

 

Articolo 33
(Assestamento e variazioni di bilancio)

Articolo 33
(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi anche di missioni diverse con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell’ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell’ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4‑bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4‑bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4‑ter. Nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4‑ter.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente

4‑ter. Nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4‑quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente

4‑ter.1. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4‑ter abbiano ad oggetto spese concernenti l’acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell’ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti.

4‑quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4‑ter abbiano ad oggetto spese concernenti l’acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell’ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti.

4‑quater. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4‑quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4‑quinquies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell’esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

4‑sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell’esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.

 

4‑septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

 

4‑octies. Il budget di cui all’articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell’esame parlamentare.

Articolo 34
(Impegno e pagamento)

Articolo 34
(Impegno e pagamento)

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, con contestuale, specifica pubblicità nonché nel rispetto delle leggi vigenti. L’assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l’importo ovvero gli importi da pagare, l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L’assunzione dell’impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all’esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L’assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l’importo ovvero gli importi da pagare, l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L’assunzione dell’impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all’esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

3. Per le spese afferenti all’acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto

3. Per le spese afferenti all’acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto

4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:

a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito dell’adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:

a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito dell’adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all’assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese, di tale piano viene data pubblicità.

7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all’assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica.

8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l’ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l’ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell’ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad esso collegato.

9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell’ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad esso collegato.

10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull’applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l’aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l’amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull’applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l’aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l’amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

11. A partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l’utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati.

11. A partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l’utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati.

12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici.

12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici.

Articolo 34‑bis
(Conservazione dei residui passivi)

Articolo 34‑bis
(Conservazione dei residui passivi)

1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell’esercizio costituiscono economie di bilancio.

1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell’esercizio costituiscono economie di bilancio.

2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti all’esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti all’esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.

3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.

4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L’autorizzazione all’utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi della legislazione vigente.

5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L’autorizzazione all’utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi della legislazione vigente.

6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato.

6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato.

7. La gestione dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

7. La gestione dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Articolo 34‑ter
(Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi)

Articolo 34‑ter
(Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi)

1. Decorso il termine dell’esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all’esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.

1. Decorso il termine dell’esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all’esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.

2. Ai fini dell’adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.

2. Ai fini dell’adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.

3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell’amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.

3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell’amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.

4. Contestualmente all’accerta­mento di cui comma 2, nell’ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

4. Contestualmente all’accerta­mento di cui comma 2, nell’ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Articolo 35
(Risultanze della gestione)

Articolo 35
(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa.

Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell’esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa.

Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell’esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Articolo 38‑bis
(Sistema di contabilità integrata finanziaria economico–patrimoniale)

Articolo 38‑bis
(Sistema di contabilità integrata finanziaria economico–patrimoniale)

1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell’ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell’ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

2. Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l’uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.

2. Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l’uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.

3. L’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l’armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies e delle eventuali modifiche connesse all’esercizio della delega di cui all’articolo 42.

3. L’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge, definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l’armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies e delle eventuali modifiche connesse all’esercizio della delega di cui all’articolo 42.

4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies.

4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies.

Articolo 38‑ter
(Piano dei conti integrato)

Articolo 38‑ter
(Piano dei conti integrato)

1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui all’articolo 38‑bis, persegue le seguenti finalità:

2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui all’articolo 38‑bis, persegue le seguenti finalità:

a) l’armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;

a) l’armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;

b) l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;

b) l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;

c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;

c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;

d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata

d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite:

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite:

a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall’elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;

a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall’elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;

b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;

b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;

c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;

c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;

4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies.

4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies.

Articolo 38‑quater
(Transazione contabile elementare e sua codificazione)

Articolo 38‑quater
(Transazione contabile elementare e sua codificazione)

1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.

1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.

2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 38‑quinquies
(Adeguamento SIOPE)

Articolo 38‑quinquies
(Adeguamento SIOPE)

1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui al successivo articolo 38‑sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria.

1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui al successivo articolo 38‑sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.

Articolo 38‑sexies
(Sperimentazione)

Articolo 38‑sexies
(Sperimentazione)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 38‑ter, comma 3, è disciplinata un’attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell’adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 25‑bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all’articolo 38‑quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 38‑ter, comma 3, è disciplinata un’attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell’adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 25‑bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all’articolo 38‑quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.

Articolo 38‑septies
(Bilancio di genere)

Articolo 38‑septies
(Bilancio di genere)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

3‑bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell’adozione definitiva.

Articolo 41

(Rapporto sulla spesa delle
Amministrazioni dello Stato)

Abrogato dal D.L. 90/2016

 

Articolo 44
(Definizione dei saldi di cassa)

Articolo 44
(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

3. Abrogato.

Articolo 44‑bis
(Revisione del Conto riassuntivo
del Tesoro)

Articolo 44‑bis
(Revisione del Conto riassuntivo
del Tesoro)

1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest’ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.

2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest’ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.

3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l’estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.

3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l’estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale.

Articolo 44‑ter
(Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)

Articolo 44‑ter
(Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 2‑bis, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo necessario all’estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 2‑bis, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo necessario all’estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.

2‑bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 4‑ter e 4‑quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.

2‑bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 4‑ter e 4‑quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.

3. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità.

3. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità.

4. A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 e dall’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 e dall’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61‑bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

5. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61‑bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4‑ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4‑ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

7. Non è consentita l’apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell’articolo 40, comma 2.

7. Non è consentita l’apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell’articolo 40, comma 2.

 

Articolo 44‑quater
(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)

 

1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intedersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

 

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Articolo 47‑bis
(Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato)

Articolo 47‑bis
(Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato)

1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell’articolo 31‑bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l’intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell’anno oggetto del rendiconto.

1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell’articolo 31‑bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l’intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell’anno oggetto del rendiconto.

Articolo 48
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)

Articolo 48
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)

1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.

1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica e in formato elaborabile, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro.

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro.

Articolo 52
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

Articolo 52
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 è presentata entro il 30 settembre.

3. Abrogato

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 



[1]     In coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato della P.A.

[2]     Cfr. ultra, all’articolo 2

[3]     https://www.camera.it/temiap/2016/09/14/OCD177-2337.pdf

[4]     Specificano inoltre che sono dati di tipo aperto quei dati che presentano le seguenti caratteristiche:1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, e sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

[5]     Si rammenta che in base a quanto riporta l’articolo 6, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

[6]     http://www.istat.it/it/archivio/175169

[7]     L’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della legge di bilancio, rinvia per le relative modalità di attuazione ad una successiva legge dello Stato, oggetto appunto della presente legge. In particolare, l’articolo 15 definisce il nuovo disegno di legge di bilancio come il documento che reca le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.

[8]     Cfr. Audizione presso le Commissioni Bilancio riunite del 26 maggio 2016. https://www.camera.it/temiap/2016/09/14/OCD177-2337.pdf

[9]     D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”

[10]    L’articolo 3 del D.Lgs. n. 90/2016 ha modificato il comma 10 dell'articolo 21 della legge n. 196 al fine di eliminare le appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome (Fondo edifici di culto e Archivi notarili) quali parti costituenti il disegno di legge del bilancio di previsione. Si è voluto evitare, in tal modo, che i bilanci preventivi e consuntivi delle sopracitate amministrazioni autonome costituiscano parte integrante dei bilanci preventivi e consuntivi delle Amministrazioni vigilanti, definendo un nuovo iter autonomo rispetto al disegno di legge di bilancio per la loro approvazione e successiva presentazione al Parlamento. A tal fine, si è provveduto ad apportare modifiche ed integrazioni ad una serie di disposizioni che disciplinano il funzionamento amministrativo e contabile delle Amministrazioni autonome in questione.

[11]    Si ricorda che il budget economico è stato introdotto nel 1997, con l’introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo in aggiunta a quella finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi (valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari (spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento. Fino al 2011, il budget ha costituito un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al disegno di legge di bilancio (Doc. CLVIII).

[12]    Di cui alle legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1.

[13]    Approvato nella seduta del 10 novembre 2015.

[14]    E che in sintesi prevedono, al comma 3,  che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Tali procedure, precisa il successivo comma 6, si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali suddetti.

[15]    Che, si rammenta in sintesi, sono costituite dalle seguenti: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;  b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

[16]    Vincoli costituiti dalle spese qualificate dal comma 5 dell’articolo 21 in termini di oneri inderogabili.

[17]    Fermi anche in tal caso i vincoli costituiti dagli oneri inderogabili.

[18]    Il testo vigente del comma contiene ancora il riferimento al quarto comma dell’articolo 81, ma tale riferimento viene ora aggiornato all’intero articolo 81 dalla lettera  c-bis) dell’articolo 3 in commento.

[19]    L'impianto normativo in vigore precedentemente già prevedeva quindi la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. In appendice a tale quadro contabile, sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.

[20]    Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

[21]    Dall'articolo 50, comma 2, del D.L. n. 66/2014.

[22]    Ai sensi dell'articolo 10, comma 10, lett. a), del D.L. n. 192/2014.

[23]    Cfr. BANCA D'ITALIA, Quaderni su Tematiche Istituzionali," Banca d'Italia e Tesoreria dello Stato, vicende storiche, riforme e prospettive.", Edizione 2010.

[24]    Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).

[25]    Si segnala che la disciplina sulla formazione e sul mantenimento in bilancio dei residui passivi è stata interamente rivista dall’articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, attuativo della delega legislativa contenuta all’articolo 42 della legge n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Il D.Lgs. n. 93 ha abrogato l’articolo 36 del R.D. n. 2440 del 1923 riscrivendo la nuova disciplina direttamente nell’ambito della legge di contabilità, ai nuovi articoli 34-bis e 34-ter. La nuova disciplina sui residui passivi acquista peraltro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. medesimo (cfr. il riquadro in calce alla scheda di lettura).

[26]    La perenzione amministrativa è un istituto della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. Le somme eliminate possono però riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto). Quella della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore in quale, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito.

[27]    L’articolo 2 del D.P.R. n. 270/2001 prevede che entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

[28]    Secondo la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, l'esigenza di differimento a tre anni per i trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche nasce dalle peculiari procedure di liquidazione e di pagamento dei trasferimenti correnti di che trattasi. Normalmente, tali procedure richiedono tempi tecnici che vanno oltre il biennio previsto dalla attuale normativa. La norma tende ad evitare, per tale tipologia di spesa, la perenzione amministrativa e di conseguenza la complessa procedura della reiscrizione in bilancio.

[29]    L'esigenza di posticipare di un anno l'attuale termine di mantenimento in bilancio di tali residui, nasce dalla constatazione che per gli impegni assunti per spese di investimento le successive attività di liquidazione e di pagamento si concretizzano in periodi di tempo considerevolmente lunghi a causa della complessità delle opere, dei lavori o delle forniture, evitando dunque, anche per tale tipologia di spesa, l'accumulo di residui perenti.

[30]    Il comma 188 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.