Il nuovo testo presentato dal Governo, che reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 61 del 2012 consta di due articoli.
- all' articolo 1, il comma 1 reca la definizione dell'oggetto del provvedimento;
- il comma 2, sopprime il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 61 relativo alla applicazione delle disposizioni su Roma Capitale alla città metropolitana di Roma Capitale - si è resa necessaria al fine di rendere coerente la norma con la soppressione del comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012;
- il comma 3 reca una disciplina transitoria rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3 del D.Lgs. n. 61, che hanno definito una nuova disciplina della programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, conseguente all'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della legge n. 396 del 1990 su Roma Capitale. A tale articolo viene aggiunto un comma 6-bis nel quale si dispone che, nelle more della nuova disciplina programmatoria, l'eventuale rimodulazione è adottata dall'ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui la rimodulazione comporti modifiche o sostituzioni di progetti inseriti nel programma, essa è approvata mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale. Rispetto a tale formulazione il nuovo testo prevede il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze nella definizione del decreto concernente tali rimodulazioni, nonché una disposizione di garanzia sugli effetti sulla finanza pubblica;
- il comma 4, nel novellare l'articolo 10 del D.Lgs. n. 61, vi aggiunge un comma 1-bis, che reca disposizioni in tema di poteri emergenziali conferiti al sindaco di Roma Capitale ai sensi della normativa in materia di protezione civile. Il parere approvato dalla Commissione bicamerale prevedeva che, in caso di stato di emergenza per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, all'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma Capitale si provvede, nel rispetto dei limiti e criteri indicati dal decreto con cui è dichiarato lo stato di emergenza, mediante ordinanze emanate dal Sindaco di Roma Capitale. Si stabiliva altresì che, in tale ipotesi, lo stato di emergenza permanesse fino al momento in cui, venendo meno i presupposti che lo avevano determinato, esso fosse espressamente revocato con deliberazione del Consiglio dei ministri. Quest'ultima previsione, come espressamente indicato, rappresentava una deroga al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per il quale la dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i novanta giorni e può essere prorogata soltanto previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo ha riformulato il testo, riconoscendo al sindaco di Roma Capitale il potere di adottare ordinanze, anche in deroga alla normativa vigente, per l'attuazione di interventi riguardanti situazioni di emergenza connessi al traffico, alla mobilità o all'inquinamento atmosferico o acustico, in esecuzione di un di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale;
- il comma 5 integra quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 61, prevedendo che gli obiettivi del patto di stabilità interno determinati per Roma Capitale con la procedura sopra richiamata possano essere comunque ridefiniti nell'ambito del patto regionale cosiddetto integrato, vale a dire nell'ambito del patto che la Regione Lazio, al pari delle altre regioni, potrà concordare con lo Stato a decorrere dall'anno 2014 (secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 434 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228);
- il comma 6, abroga la norma transitoria contenuta all'articolo 31, comma 22, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) – relativa alla procedura concordata per la definizione del concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno – in quanto ora disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 61 del 2012;
- il comma 7, novellando l'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 61, interviene sulle disposizioni concernenti le modalità del finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale. Il testo originariamente presentato dal Governo (Atto 513) abrogava le previsioni del comma 3 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 61, volte a prevedere l'erogazione diretta a Roma Capitale delle risorse statali relative a interventi speciali e al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il parere della Commissione bicamerale richiedeva invece che il testo del comma 3 del citato articolo 12 non fosse abrogato, ma sostituito integralmente con una disposizione con cui si prevede l'erogazione diretta a Roma Capitale della quota di risorse ad essa spettante nell'ambito dei finanziamenti statali per il trasporto pubblico locale. L'erogazione diretta di risorse statali a Roma Capitale, pertanto, non viene interamente abrogata, ma, piuttosto che essere riferita al complesso dei livelli essenziali delle prestazioni, viene limitata alle risorse relative al trasporto pubblico locale. Il Governo ha riformulato il testo prevedendo:
- il finanziamento diretto a Roma Capitale degli oneri del trasporto pubblico locale, senza includere quello ferroviario;
- una intesa tra Roma Capitale e la Regione Lazio per la determinazione della quota regionale da erogare direttamente a Roma Capitale;
- nelle more dell'intesa, l'erogazione delle risorse in favore della Regione;
- che l'intesa dovrà rideterminare anche gli obiettivi del patto di stabilità interno della regione Lazio e di Roma Capitale al fine di garantire la neutralità finanziaria.
- l'articolo 2 stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, relativa al piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale siano assicurati dall'Avvocatura dello Stato, in conformità con quanto previsto dal regio decreto n. 1611 del 1933. Contestualmente, in considerazione dell'entità e della specificità del contenzioso in questione, si dispone che prosegua, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.
Riepilogando, rispetto al testo definito dalla Commissione bicamerale, nel presente schema trasmesso alle Camere sono state novellate le seguenti disposizioni modificative del D.Lgs n. 61 del 2012:
- all'articolo 3, comma 6-bis, concernente le rimodulazioni dei programmi di interventi per Roma Capitale previsti dalla legge n. 396 del 1990, è stato previsto il concerto del MEF in tali rimodulazioni, nonché una disposizione di garanzia sugli effetti sulla finanza pubblica (art. 1, co. 3);
- all'articolo 10 sono state riformulate le disposizioni in tema di poteri emergenziali conferiti al sindaco di Roma Capitale ai sensi della normativa in materia di protezione civile (art. 1, co. 4);
- all'articolo 12, comma 3, sono state novellate le disposizioni concernenti le modalità del finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale (art. 1, co. 7).
Si riporta di seguito un raffronto tra il testo risultante dal parere espresso dalla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e il testo approvato definitivamente dal Governo.
Parere 19 dicembre 2012
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Testo C.d.M. 18 gennaio 2013
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Articolo 1
(Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)
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Articolo 1
(Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)
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1. Il presente decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009. n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
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1. Il presente decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
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1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso.
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2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso.
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1-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."»
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3. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere."»
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1-quater. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma Capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma Capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.
1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992."
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4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto infine il seguente comma:
«1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale , per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale. »
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2. AI comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del piano territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183."
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5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
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2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo è inserito il seguente:
"2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato."
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6 . Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo è inserito il seguente:
"2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato."
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3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:
"3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al presente comma sono erogate direttamente a Roma Capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni."
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7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è sostituito dal seguente:
«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma Capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma Capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.».
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Articolo 2
(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale)
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Articolo 2
(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale)
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1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
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1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
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2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.
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2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.
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| Disciplina transitoria sullo sviluppo infrastrutturale Poteri emergenziali del sindaco di Roma Capitale Erogazione a Roma Capitale delle risorse per il trasporto pubblico locale Rappresentanza in giudizio della gestione commissariale Differenze rispetto al parere parlamentare
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