Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari - Atto del Governo 424 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 424/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 426
Data: 03/07/2017
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

3 luglio 2017
Atti del Governo


Indice

Contenuto|


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nella L. n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014), secondo quanto disposto dall'art. 1 e dall'allegato B, al punto 45), riguardante la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle norme stabilite dalla direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

La scadenza della delega conferita dalla citata Legge di delegazione europea 2014 (L. n. 114/2015) è fissata al 15 giugno 2017, ossia entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento della direttiva (fissato al 15 agosto 2017), previsto dall'art. 31 della L. n. 234/2012 prima delle modifiche introdotte dall'art. 29, co. 1,della L. n. 115/2015.

Tale norma ha invece previsto l'adozione, da parte del Governo, dei decreti legislativi di recepimento entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento delle direttive.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 31, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada successivamente alla scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

La direttiva 2014/87/Euratom richiede agli Stati membri di istituire un quadro legislativo nazionale che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme. Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevengano eventuali conflitti di interesse.

 In tale ambito, le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del D.Lgs. 45/2014, dall'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Si ricorda che con il decreto legislativo 45/2014 è stata attuata la direttiva 2011/70/Euratom che ha istituito un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori, l'ambiente, dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti. L'articolo 6 del citato decreto legislativo istituisce l'ISIN quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.
Con l'adozione della direttiva 2009/71/Euratom, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, l'Unione europea è diventata il primo importante attore in ambito internazionale ad essersi dotato di norme di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti nel settore dell'energia nucleare. Dal 2011, inoltre, sono stati raggiunti ulteriori obiettivi a livello UE, al fine di garantire l'applicazione dei più alti livelli di sicurezza e protezione della popolazione. La direttiva 2009/71/Euratom introduceva l'obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati dall'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) (Fundamental safety principles -Iaea Safety Standard series SF-1 (2006). 

Nei Considerando della Direttiva  2014/87 sono esplicitate le ragioni delle modifiche alla Direttiva 2009/71/Euratom,: dopo l'incidente di Fukushima (Giappone) nel 2011 l'UE ha cominciato a ripensare alle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Sono stati svolti per questo le valutazioni globali del rischio e della sicurezza delle centrali nucleari («test di resistenza») che hanno messo in luce i possibili miglioramenti nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare adottate dai paesi partecipanti. In particolare si punta a:
- rafforzare le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sulla separazione funzionale delle autorità di regolamentazione competenti;
- incoraggiare una stretta cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti di regolamentazione, in particolare verificando l'acquisizione di adeguati livelli di competenza da parte del personale impegnato negli impianti nucleari;
- assicurare la trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare: le informazioni alla popolazione dovrebbero essere rese più specifiche;
- assicurare che le centrali nucleari dovrebbero essere progettate, costruite e utilizzate con l'obiettivo di prevenire gli incidenti e, qualora si verifichi un incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare contaminazioni all'esterno del sito;
- includere obiettivi UE di alto livello in materia di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari);
- le valutazioni della sicurezza nucleare dovrebbero essere eseguite dai titolari delle licenze sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione nazionale competente e potrebbero essere impiegate per stimare il rischio di un grave incidente, come disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per la sicurezza degli impianti nucleari, il Consiglio sottolinea la necessità di rispettare il concetto di«difesa in profondità» strutturata in cinque livelli e sviluppare il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli di mettere in discussione la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della sicurezza nucleare; le capacità del personale di segnalare prontamente eventuali problemi di sicurezza, l'individuazione degli insegnamenti tratti dal continuato esercizio e la segnalazione sistematica di qualsiasi deviazione dalle normali misure o condizioni di esercizio relative alla gestione di incidenti che può incidere sulla sicurezza nucleare.
Tra gli importanti elementi che contribuiscono a conseguire una marcata cultura della sicurezza nucleare vi sono in particolare: sistemi di gestione efficienti, istruzione, formazione e misure adeguati forniti dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna e soluzioni efficaci alle questioni sollevate.
Secondo il Consiglio è opportuno disporre misure più specifiche per la gestione degli incidenti e la risposta alle emergenze sul sito ai fini della prevenzione e dell'attenuazione degli incidenti. Tali misure dovrebbero rispettare e non pregiudicare le disposizioni pertinenti della direttiva 2013/59/Euratom.
Il titolare della licenza dovrebbe stabilire procedure, orientamenti e misure per affrontare gli incidenti, compresi gli incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative, inclusi piena potenza, arresto e stati transitori, in modo da garantire coerenza e continuità tra tutte le suddette procedure e misure e assicurare che esse siano esercitate, riesaminate e aggiornate. Tali provvedimenti dovrebbero anche stabilire un livello sufficiente di personale, apparecchiature e di altre risorse necessarie. È opportuno infine definire una struttura organizzativa caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra gli organismi preposti alla risposta.

La direttiva 2014/87/Euratom introduce infatti nuove norme sui titolari delle licenze, che sono direttamente responsabili della sicurezza degli impianti nucleari. Essi devono elaborare e presentare dettagliati piani di sicurezza, devono verificare periodicamente le misure di sicurezza adottate, devono stabilire efficaci misure di emergenza, devono investire adeguate risorse materiali e umane nel settore della sicurezza. Le nuove disposizioni della direttiva  impongono agli Stati di regolamentare il quadro della sicurezza nucleare con misure sulla capacità e competenza degli operatori coinvolti; gli Stati devono introdurre norme sulla trasparenza e l'informazione, devono provvedere affinché gli impianti nucleari siano progettati, costruiti, utilizzati e disattivati con l'obiettivo primario della sicurezza. Inoltre, è richiesto che gli Stati membri provvedano circa la valutazione iniziale e la revisione periodica degli impianti, nonché la risposta alle emergenze che insorgano nei siti nucleari. Infine, la direttiva richiede che ogni dieci anni almeno gli Stati dispongano verifiche di autovalutazione del quadro normativo e delle misure sulle autorità di regolamentazione. La direttiva modifica, altresì, le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della direttiva 2009/71/Euratom, relative all'autorità di regolamentazione competente, al fine di: 1) rafforzare le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom per quanto attiene all'autonomia dell'autorità di regolamentazione nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di garantire l'effettiva indipendenza di tale autorità nel processo decisionale-regolatorio; b) assicurare l'adozione di decisioni di regolamentazione e di esecuzione in materia di sicurezza nucleare, fondate su considerazioni tecniche di sicurezza non suscettibili di condizionamenti esterni, in particolare legati a mutate condizioni politiche, economiche c sociali; c) dotare l'autorità stessa delle adeguate risorse finanziarie, delle competenze giuridiche e del personale in grado di svolgere correttamente ed efficacemente i propri compiti; d) prevenire a risolvere possibili conflitti di interesse; e) assicurare la necessaria informazione in materia di sicurezza nucleare, in modo autonomo e indipendente, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori quali la sicurezza.


Definizioni (art. 1, comma 1)

Il comma 1 è volto a recepire nella normativa nazionale (modificando e integrando l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 230/1995) le nuove definizioni di "incidente", "inconveniente", "funzionamento anomalo", "base di progetto", "incidente di riferimento di progetto" e "gravi condizioni", dettate dall'art. 1, punto 3), della direttiva, che modifica l'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom. In particolare, viene modificata la definizione di "incidente"  e sono inserite le definizioni di "inconveniente", "funzionamento anomalo", "base di progetto", "incidente base di progetto" e "gravi condizioni"

La lettera i) del comma 2 dell'articolo 4 attualmente definisce "incidente" un evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti.

Si osserva che la nuova lettera i-quinquies) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995, inserita dalla norma in esame, fa riferimento alla definizione di "incidente base di progetto" a cui nella direttiva corrisponde la definizione di "incidente di riferimento di progetto". 

Vengono inoltre introdotte le definizioni di "difesa in profondità" e "cultura della sicurezza nucleare", della cui importanza si fa menzione nelle premesse della direttiva.

Nei considerando 17° e 18° delle citate premesse, viene affermato che "il concetto di «difesa in profondità» è fondamentale per la sicurezza degli impianti nucleari ed è alla base dell'attuazione di obiettivi di sicurezza nucleare di alto livello. L'applicazione dei principi di «difesa in profondità», come riconosciuto dalle norme e dagli obiettivi internazionali e dalla WENRA (l'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale), garantisce che le attività di sicurezza siano sottoposte, per quanto ragionevolmente possibile, a livelli indipendenti di disposizioni, in modo che, se dovesse verificarsi un guasto, esso sarebbe individuato, compensato o corretto da misure adeguate. L'efficacia dei diversi livelli di protezione è un elemento essenziale della «difesa in profondità» per prevenire gli incidenti e attenuare eventuali conseguenze. La «difesa in profondità» è generalmente strutturata in cinque livelli. Qualora uno di essi si riveli inefficace, subentra il livello successivo. L'obiettivo del primo livello di protezione è prevenire il funzionamento anomalo e i guasti di sistema. Se esso fallisce, il funzionamento anomalo è controllato o i guasti sono individuati dal secondo livello di protezione. Qualora il secondo livello non sia efficace, il terzo garantisce il proseguimento delle funzioni di sicurezza tramite l'attivazione di sistemi di sicurezza specifici e di altri dispositivi di sicurezza. Qualora il terzo fallisca, il quarto limita la progressione dell'incidente tramite la gestione dello stesso, al fine di impedire o attenuare gravi situazioni di incidente con rilasci esterni di materiali radioattivi. L'ultimo obiettivo (quinto livello di protezione) è l'attenuazione delle conseguenze radiologiche di rilasci esterni significativi tramite risposta all'emergenza esterna al sito. Unitamente alla difesa in profondità, un'efficace cultura della sicurezza nucleare è considerata un fattore fondamentale per il raggiungimento di un alto livello della sicurezza nucleare e del suo miglioramento continuo. Gli indicatori di un'efficace cultura della sicurezza nucleare comprendono in particolare: l'impegno a tutti i livelli del personale e dei dirigenti di un'organizzazione per la sicurezza nucleare e il suo miglioramento continuo; la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli di mettere in discussione la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della sicurezza nucleare; le capacità del personale di segnalare prontamente eventuali problemi di sicurezza, l'individuazione degli insegnamenti tratti dal continuato esercizio e la segnalazione sistematica di qualsiasi deviazione dalle normali misure o condizioni di esercizio relative alla gestione di incidenti che può incidere sulla sicurezza nucleare. Tra gli importanti elementi che contribuiscono a conseguire una marcata cultura della sicurezza nucleare vi sono in particolare: sistemi di gestione efficienti, istruzione, formazione e misure adeguati forniti dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna e soluzioni efficaci alle questioni sollevate". 
Le definizioni adottate dallo schema in esame sono ricavate dalle definizioni di "defence in depth" e "safety culture", contenute nel glossario dei termini tecnici (IAEA Safety glossary - Terminolology used in nuclear safety and radiation protection - 2016 revision) dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AlEA).

Viene altresì introdotta la definizione di "piano operativo", con la quale viene indicato un documento predisposto dal titolare dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare, che descrive le finalità e le modalità di svolgimento di talune operazioni connesse alla disattivazione, nonché la loro conformità agli obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti nell'autorizzazione.

Tale definizione non trova rispondenza nella direttiva ma è funzionale alle novelle recate dai successivi commi dell'articolo in esame (si veda in particolare il nuovo comma 4-bis dell'art. 56 del D.Lgs. 230/1995, introdotto dal comma 10).


Funzioni ispettive (art. 1, commi 2-3)

Il comma 2 apporta alcune integrazioni all'art. 10 del D.Lgs. 230/1995.

In particolare, viene specificato che le funzioni ispettive attribuite all'ISIN riguardano tutta la normativa in materia nucleare e quindi, oltreché l'osservanza del D.Lgs. 230/1995 e della legge n. 1860/1962, anche il D.Lgs. 52/2007 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, il D.Lgs. 31/2010 sulla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e la legge n. 58/2015, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, anche al fine di consentire all'ISIN di accertare le eventuali violazioni delle prescrizioni di tale normativa (lett. a) e b), che modifica i commi 1 e 3 del citato articolo 10).

Si fa notare che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 230/1995, oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, le funzioni ispettive per l'osservanza del medesimo decreto nonché, per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori.
L'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 45/2014, ha però stabilito che ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99, e nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.

 

Vengono inoltre introdotti specifici obblighi di collaborazione in capo agli esercenti le attività soggette alla vigilanza, o a chi li rappresenta sul posto affinché forniscano tutte le informazioni richieste nel corso delle ispezioni, consentano l'accesso agli impianti e non oppongano il segreto industriale (lett. c), che aggiunge il comma 3-bis al citato articolo 10).

Il comma 3 dell'articolo 10, richiamato nella nuova disposizione, prevede che gli ispettori hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono: a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto; b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione; c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature; d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del decreto, nonché - in base all'integrazione disposta dallo schema in esame - delle norme del comma 1.

Si prevede altresì che gli esiti delle attività ispettive siano comunicati non solo agli organi di vigilanza competenti per territorio, come prevede il testo vigente, ma anche all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, il nulla osta  la licenza di esercizio per gli eventuali provvedimenti conseguenti (lett. d), che modifica il comma 6 del citato articolo 10).

Si fa notare che l'art. 1, punto 5), della direttiva (che modifica l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/71/Euratom), stabilisce che gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, che deve prevedere, in particolare, la ripartizione delle responsabilità e il coordinamento tra gli organismi statali competenti; requisiti nazionali di sicurezza nucleare, riguardanti tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari; un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza; un sistema di controlli normativi della sicurezza nucleare eseguiti dall'autorità di regolamentazione competente; azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionate, comprese, se del caso, azioni correttive o la sospensione dell'esercizio e la modifica o revoca di una licenza.

Il comma 3, che introduce il comma 5-bis all'art. 35 del D.Lgs. 230/1995, prevede che le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo provvedano alla trasmissione all'ISIN, con cadenza annuale, di un rapporto che dia conto delle violazionirilevate nel corso delle attività ispettive, condotte sul territorio nazionale da altri organi di vigilanza, e dei conseguenti provvedimenti adottati.

Il comma 1 dell'articolo 35 prevede che, fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.

Tale disposizione, come viene espressamente dichiarato dalla stessa, è finalizzata a garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie per la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, da trasmettere al Governo e al Parlamento ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera h), del D.Lgs. 45/2014.

Il compito di presentare a Parlamento e Governo la citata relazione è affidato, dalla menzionata disposizione, al direttore dell'ISIN, che ha la rappresentanza legale dell'ISIN.
In risposta all'interrogazione 5-10714, in data 2 marzo 2017, il sottosegretario di Stato all'ambiente ha ricordato che "i decreti concernenti la nomina del Direttore e dei componenti della Consulta, sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e, allo stato, risultano in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, non appena si concluderà la procedura di pubblicazione, si provvederà alla conseguente riorganizzazione interna dell'Ispra, al fine di assicurare all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e di Radioterapie (ISIN) le condizioni di operatività previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Ad ogni modo, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare riguardante lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA per il triennio 2016-2018, l'istituto è chiamato ad assicurare la completa attuazione degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 45 del 2014 e, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'ISIN, continua a svolgere le funzioni dell'ispettorato mediante le proprie strutture competenti nei settori nucleari, rischio tecnologico e industriale".
I citati decreti di nomina non sono stati ancora pubblicati.

Documentazione di sicurezza nucleare (art. 1, comma 4)

Il comma 4 integra l'art. 36 del D.Lgs. 230/1995 con la previsione dell'obbligo, per il richiedente l'autorizzazione alla costruzione/esercizio di impianti nucleari (disciplinata dall'art. 6 e seguenti della legge n. 1860/1962), di integrare la documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, con elaborati tecnici idonei a dimostrare la sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.

Si tratta di una disposizione che riprende l'art. 1, punto 7), della direttiva, che modifica l'articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom.

Nuovi obblighi di sicurezza (art. 1, comma 5)

Il comma 5 introduce, nel testo del D.Lgs. 230/1995, i nuovi articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater, che recepiscono le norme dettate dall'art. 1, punto 8), della direttiva, che inseriscono gli articoli da 8-bis a 8-quater nella direttiva 2009/71/Euratom.

L'articolo 37-bis stabilisce gli obiettivi generali della sicurezza nucleare da perseguire in fase di progettazione, ubicazione, costruzione, esercizio, utilizzo e disattivazione degli impianti nucleari al fine di prevenire incidenti ed attenuarne le conseguenze, nonché di evitare rilasci radioattivi intervenendo già nella fase iniziale del rilascio stesso. In linea con quanto disposto dalla direttiva, tali obiettivi:

- si applicano agli impianti nucleari per i quali è rilasciata per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014;

- sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili.

L'articolo 37-ter individua invece la difesa in profondità quale misura che il titolare deve applicare per conseguire gli obiettivi di sicurezza nucleare dell'impianto, specificandone le finalità, nonché le ulteriori misure che il titolare e l'ISIN devono porre in essere per promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare.

Nel dettaglio, il comma 1 dispone che - ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati dal precedente articolo 37-bis - il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attuare la difesa in profondità, ove applicabile, al fine di assicurare: a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale; b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti; c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti; d) il controllo degli incidenti base di progetto; e) il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite; f) la predisposizione di misure organizzative.
Tale disposizione è pressoché identica a quella dettata dal primo paragrafo del citato art. 8-ter della direttiva 2009/71/Euratom. L'unica differenza risiede nel fatto che lo schema in esame, quando si parla di incidenti gravi, chiarisce che sono da considerarsi gravi quelli qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite. Si ricorda in proposito che gli incidenti nelle centrali nucleari sono classificati su una scala da 0 a 7 (cosiddetta scala INES, acronimo di International Nuclear Event Scale, o scala internazionale degli eventi nucleari) introdotta dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (International Atomic Energy Agency - IAEA) con lo scopo di classificare incidenti nucleari e rendere immediatamente percepibile al pubblico, in maniera corretta, la gravità di incidenti di tipo nucleare, senza fare riferimento a dati tecnici di più difficile comprensione. 
Il successivo coma 2 dispone che l'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare e che tali misure comprendono in particolare: a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza; b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza; c) l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione. 

L'articolo 37-quater disciplina la valutazione iniziale e le revisioni periodiche della sicurezza degli impianti nucleari, da effettuare tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali. Si prevede, in particolare, che il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare.


Ulteriori disposizioni (art. 1, commi 6-8)

Ulteriori disposizioni sono contenute nel comma 6,  che modifica l'articolo 46 del D.Lgs. 230/1995, chiarendo che l'obbligo di presentazione del regolamento di esercizio è necessario anche per l'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari (di cui alla lettera g) dell'art. 7) e per quello dei complessi nucleari sottocritici (di cui alla lettera b) dell'art. 7).

Il comma 7 integra l'articolo 47 del D.Lgs. 230/1995, prevedendo che nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali è compreso il piano di emergenza interna, che deve stabilire le procedure di gestione dell'impianto in situazioni di emergenza, nonché le relative misure applicabili, in coordinamento con la pianificazione di emergenza (disciplinata dalla sezione I del capo X del medesimo decreto legislativo).

Si prevede inoltre che nel manuale di operazione devono essere stabilite le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta cura l'informazione tempestiva ai lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti.

Il comma 8 apporta una modifica di coordinamento all'art. 49, conseguente all'integrazione operata dal comma precedente.

Il comma 8 infatti precisa, anche all'interno dell'art. 49, che il piano di emergenza interna dell'impianto è incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali. L'articolo 49 elenca le funzioni del Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto, tra le quali rientra l'elaborazione del piano di emergenza (comma 3, lett. e), su cui interviene la norma in esame).

Disposizioni in materia di licenza di esercizio e di autorizzazioni (art. 1, commi 9-12)

Il comma 9 integra il contenuto dell'art. 50 del D.Lgs. n. 230/1995 e, in particolare, il comma 2 (art. 1, co. 9, lett. a) e il comma 4 (art. 1, co. 9, lett. b).

Più in dettaglio, l'art. 50 del D. Lgs. n. 230/1995, inserito nel Capo VII dedicato agli impianti, disciplina la licenza di esercizio, che, ai sensi del co. 1, è accordata per fasi successive di esercizio, correlative all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare. In particolare, l'art. 1, co. 9, lett. a) dello schema di decreto legislativo in commento integra la documentazione a corredo dell'istanza, presentata al Ministero dello sviluppo economico, tesa a ottenere la licenza di esercizio di ciascuna fase, prevedendo che tale istanza sia corredata, oltre che dei certificati di esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della dimostrazione che le caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e condizioni, anche di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione, da aggiornare con cadenza almeno quinquennale e, in particolare, quando lo richiedano circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi.

Tale disposizione, come evidenziato nella Relazione illustrativa, trae origine dalla Raccomandazione R16, presente nel rapporto dell'IRRS (lntegrated Regulatory Review Service) dell'AlEA, derivante dall'esame internazionale inter pares condotto ai sensi dell'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/71/Euratom. Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di aggiornamento periodico, esso trova fondamento negli IAEA Safety Standards -Decommissioning of Facilities.

Si osserva che il co. 2 dell'art. 50 reca ancora la denominazione "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato": si segnala pertanto l'opportunità di sostituire tale denominazione con l'espressione "Ministero dello sviluppo economico", ai sensi dell'art. 1, co. 12, del D.L. n. 181/2006 (L. n. 233/2006), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri".

Il comma 9 modifica altresì, alla lettera b), il co. 4 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 230/1995, prevedendo il parere del'ISIN nella procedura di approvazione, da parte del MISE, del piano preliminare delle operazioni di disattivazione e dei suoi successivi aggiornamenti.

Si ricorda che il co. 4, nella sua formulazione vigente, pone in capo al Ministero dello sviluppo economico il potere di rilascio della licenza di esercizio, condizionata all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA (ora ISPRA), che vigila sull'osservanza delle stesse.

Si osserva che anche il co. 4 dell'art. 50 del  D.Lgs. n. 230/1995 menziona l'espressione "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia", che sembrerebbe opportuno sostituire con la denominazione "Ministero dello sviluppo economico".

Il comma 10 aggiunge due commi all'art. 56 del D.Lgs. n. 230/1995, relativo al procedimento autorizzativo di disattivazione degli impianti  e, in particolare, il comma 3-bis (art. 1, co. 10, lett. a) e il comma 4-bis (art. 1, co. 10, lett. b).

In particolare, il comma 3-bis pone in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione. Il Ministero assicura altresì che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto.

Si rileva che tale disposizione è ricollegabile all'art. 1, punto 7), della direttiva oggetto di recepimento, ai sensi del quale "gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia adeguate opportunità di partecipare effettivamente ai processi decisionali concernenti la concessione di licenze per gli impianti nucleari, in base alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia".
Si segnala inoltre che l'art. 56, nella formulazione vigente, prevede che i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e la regione o provincia autonoma interessata, trasmettano all'ANPA (ora ISPRA) le proprie eventuali osservazioni sulla documentazione ricevuta in ordine all'autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari e che l'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle citate amministrazioni, predisponga e trasmetta alle stesse amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare. Le predette amministrazioni, non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione, trasmettono le loro osservazioni finali all'ANPA, la quale, sentita la Commissione tecnica, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere, con l'indicazione delle eventuali prescrizioni (co. 3).  L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico (la norma vigente menziona ancora l'espressione "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato") ed è  condizionata all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA (co. 4).

Il comma 4-bis, inserito dallo schema di decreto legislativo in commento (art. 1, co. 10, lett. b), dispone in ordine al contenuto dell'autorizzazione, la quale deve altresì definire le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, per le quali il titolare dell'autorizzazione per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati, ovvero i piani operativi, che devono essere sottoposti all'ISIN, ai fini dell'approvazione, prima della attuazione degli stessi.

Si rileva che tale disposizione è ricollegabile all'art. 3, comma 1, punto 4), della Direttiva 2009/71/Euratom (non modificato dalla direttiva oggetto di recepimento), nel quale si definisce "licenza" qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazionedi un impianto nucleare. Analogamente, tale disposizione appare perfettamente in linea con il considerando 15) della direttiva oggetto di recepimento, il quale, facendo riferimento alle fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari, vi ricomprende espressamente la disattivazione degli impianti nucleari.
 Il comma 11 introduce modifiche all'articolo 57 del d.lgs n. 230/1995, specificando gli adempimenti da porre in essere al termine delle operazioni di disattivazione dell'impianto.

Si modifica l'art. 57 del D. Lgs. n. 230/1995, che regola il rapporto conclusivo, trasmesso dal titolare dell'autorizzazione al termine delle operazioni di cui all'art. 56,  atto a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito. In primo luogo, si prevede un ampliamento della platea dei destinatari del citato rapporto: all'originario unico destinatario di tale rapporto, l'ANPA (ora ISPRA), si aggiungono il Ministero dello sviluppo economico e  le altre amministrazioni di cui all'art. 55, ossia i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata. In secondo luogo, mentre la norma, nella sua formulazione vigente, ammette la trasmissione da parte del titolare dell'autorizzazione, di uno o più rapporti,  la norma in commento prevede la trasmissione ai sopra citati soggetti di un solo rapporto conclusivo atto a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito (art. 1, co. 11, lett. a).

L'art. 1, co. 11, lett. b) aggiunge al co. 1 dell'art. 57 del d.lgs n. 230/1995 il co. 1-bis, che pone in capo all'ISIN il compito di predisporree trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni sopra citate, sulla base della vigilanza svolta e all'esito dell'esame della documentazione trasmessa dal titolare dell'autorizzazione e concernente le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto del sito, una relazione contenente le proprie valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni.

  Il comma 12 introduce modifiche all'art. 58 del D.lgs n. 230/1995, volte a razionalizzare la procedura conseguente agli inadempimenti delle prescrizioni autorizzative e alle difformità rispetto ai progetti approvati, attraverso l'applicazione di misure progressive (diffida, sospensione, revoca dei provvedimenti autorizzativi) in ragione della gravità delle inosservanze riscontrate.

La norma in commento modifica il co. 1 dell'art. 58, che prevede attualmente in capo al titolare dei provvedimenti autorizzativi, l'obbligo di eseguire i progetti, come approvati dall'ISPRA. In particolare:

- ricomprende tra i progetti alla cui esecuzione il titolare dei provvedimenti autorizzativi è tenuto, anche i progetti particolareggiati di cui all'art. 41 e i piani operativi;

Si ricorda in proposito che iprogetti particolareggiati di costruzione  di cui all'art. 41 riguardano le parti costitutive dell'impianto che l' ISPRA ritiene rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.

- sostituisce l'ISPRA con l'ISIN come soggetto abilitato ad approvare i progetti alla cui esecuzione è tenuto il titolare dei provvedimenti autorizzativi (art. 1, co. 12, lett. b);

- sostituisce il co. 2, relativo alla procedura prevista in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o di difformità dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN. In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, l'ISIN:

  • contesta all'esercente le inosservanze e le difformità accertate;
  • ove necessario, assegna un termine di trenta giorni per fornire le proprie giustificazioni;
  • diffida l'esercente, decorso tale termine, qualora ritenga incomplete o comunque insufficienti le giustificazioni fornite, assegnandogli un termine entro il quale le inosservanze devono essere eliminate, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

 Sostanzialmente, pertanto, la norma in commento modifica il soggetto abilitato a contestare le inosservanze e le difformità accertate, individuato nell'ISIN (art. 1, co. 12, lett. c).

La norma, nella sua formulazione vigente, attribuisce tale potere al Ministro dello sviluppo economico (permane ancora, nel testo, la denominazione "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"), il quale, con proprio decreto,  sentita l'ANPA (oggi ISPRA), può imporre al titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o all'esercente di adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche delle opere di esecuzione, ovvero all'osservanza delle prescrizioni.

La lett. d) sostituisce il co. 3, prevedendo il potere dell'ISIN, in caso di inutile decorso dei termini di cui al co. 2, di informarne il Ministro dello sviluppo economico, il quale, con proprio decreto, sentito l'ISIN, procede alla sospensione dei provvedimenti autorizzatori per il periodo di tempo necessario ad eliminare le inosservanze.

La norma, nella sua formulazione vigente, individua in capo al Ministro dello sviluppo economico (permane ancora, nel testo, la denominazione "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato")tale potere di sospensione, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, dell'autorizzazione, del nulla osta o della licenza di esercizio, in un più limitato novero di casi, ossia nel caso di inottemperanza agli adempimenti e qualora ricorrano motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

La lett. e) sostituisce il co. 4, modificando la procedura prevista in materia di revoca del provvedimento autorizzativo: in particolare, si prevede il potere di revoca, da parte di Ministro dello sviluppo economico,
del provvedimento di autorizzazione, ove ricorra una delle seguenti ipotesi:

- qualora motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di difformità dell'esecuzione dei progetti;

- qualora, anche dopo il periodo di sospensione, le inosservanze non siano state eliminate: in tal caso, si prevede il potere dell'ISIN di informare il Ministro dello sviluppo economico, il quale, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e con le altre amministrazioni interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito l'ISIN.

Il co. 4, nella sua formulazione vigente, limita il potere di revoca da parte del Ministro dello sviluppo economico, del nulla osta o della licenza di esercizio (permane ancora, nel testo, la denominazione "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato") ai casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2 (ossia adempimenti alle modifiche delle opere di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni).

La lett. f) sopprime il co. 5, il quale pone in capo al Ministro dello sviluppo economico (permane ancora, nel testo, la denominazione "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"), prima dell'adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, l'obbligo di sentire la Commissione tecnica, di cui all'articolo 9, per gli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37 e, nei casi di revoca, di procedere di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e le altre amministrazioni interessate, sentita l'ANPA (ora ISPRA).

Si segnala al riguardo che l'art. 9, che ha istituito, presso l'ANPA (ora ISPRA), la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, composta da sedici esperti in questioni di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, è stato abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. n. 31/2010, come modificato dall'art. 31 del D. Lgs. n. 41/2011 e sostituito dall'art. 5 del D.L. n. 34/2011.

La lett. g) interviene con modifiche formali sul comma 6 dell'art. 58, al fine di ricomprendere anche i provvedimenti di diffida tra i provvedimenti nei quali sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione (la norma, nella formulazione vigente, prevede che tali disposizioni "devono essere indicate" nei menzionati provvedimenti).

Analoga modifica formale interviene sulla rubrica dell'articolo, al fine di ricomprendervi, oltre alle norme in materia di inosservanza delle prescrizioni, di sospensioni e di revoche, anche quelle relative alle diffide (art. 1, co. 12, lett. a).


Responsabilità e gestione della sicurezza (art. 1, commi 13-14)

Il comma 13, che modifica l'articolo 58-bis del D.Lgs. 230/1995, prevede che la responsabilità del titolare per la sicurezza nucleare comprenda anche la responsabilità per le attività dell'appaltatore e del subappaltatore, le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare dell'impianto (lettera a), che modifica il comma 1 dell'articolo 58-bis).

Il comma 1 dell'articolo 58-bis, che viene integrato dalla norma in esame, prevede che il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e che allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tale responsabilità non può essere delegata.

Sono inoltre disciplinati, in conformità alla nuova direttiva, gli obblighi del titolare ai fini della sicurezza nucleare, per quanto riguarda: la verifica periodica della sicurezza degli impianti, l'attuazione di idonei sistemi di gestione, la previsione di efficaci procedure e misure di emergenza, nonché la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie (lettera b), che modifica il comma 2 dell'articolo 58-bis).

Le modifiche e integrazioni operate dal comma 13 consentono di rendere il dettato dell'art. 58-bis in linea con le norme recate dall'art. 6 della direttiva 2009/71/EURATOM, come riscritto dall'art. 1, punto 7), della direttiva oggetto di recepimento.

Ulteriori disposizioni dettate dal comma 13 riguardano la specificazione delle caratteristiche delle procedure e delle misure di emergenza di cui sopra, che devono essere coerenti con le altre procedure operative, riguardare incidenti e incidenti gravi, stabilire misure per ricevere assistenza esterna, essere riesaminate e aggiornate periodicamente (nuovo comma 2-bis dell'art. 58-bis, introdotto dalla lettera c) del comma in esame).

La lettera d) del comma 13 provvede invece a sopprimere il comma 3 del citato art. 58-bis, che impone al titolare dell'autorizzazione di prevedere e mantenere adeguate risorse umane e finanziarie. Tale soppressione è conseguente allo spostamento delle citate disposizioni all'interno del nuovo testo del comma 2 dell'art. 58-bis, come riscritto dalla lettera b) del comma in esame.

Il comma 14 modifica l'articolo 58-terdel D.Lgs. 230/1995, al fine di prevedere che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad accrescere le capacità (nella norma vigente si fa riferimento all'esperienza) e le competenze del proprio personale (che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito.

Le modifiche e integrazioni operate dal comma 14 consentono di rendere il dettato dell'art. 58-ter in linea con le norme recate dall'art. 7 della direttiva 2009/71/EURATOM, come riscritto dall'art. 1, punto 7), della direttiva oggetto di recepimento, in base al quale gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure concernenti l'istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alle emergenze sul sito.


Trasparenza e relazioni (art. 1, commi 15-16)

Il comma 15 modifica l'articolo 58-quater del D.Lgs. 230/1995, attraverso l'introduzione di misure per garantire che l'informazione sulla regolamentazione della sicurezza nucleare e sulle normali condizioni di esercizio venga fornita ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare.

Viene altresì previsto che l'ISIN concluda accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati ai Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell'ambiente, e dell'interno, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'art. 8 della direttiva 2009/71/EURATOM, come riscritto dall'art. 1, punto 7), della direttiva oggetto di recepimento, prevede che gli Stati membri assicurano che le necessarie informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e alle parti interessate nelle vicinanze di un impianto nucleare. Tale obbligo implica che l'autorità di regolamentazione competente e i titolari delle licenze sono tenuti, nei rispettivi settori di competenza, a fornire nel quadro della loro politica di comunicazione:
a) informazioni sulle normali condizioni di esercizio degli impianti nucleari ai lavoratori e alla popolazione; e
b) informazioni tempestive in caso di inconvenienti e incidenti ai lavoratori e alla popolazione e alle autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare.
Lo schema modifica il testo vigente al fine di aggiungere (in recepimento della lettera a) testé menzionata) il riferimento alle normali condizioni di esercizio degli impianti, così da allineare la norma nazionale a quella europea.
La relazione illustrativa sottolinea che "restano comunque salve le procedure, anche informative, che coinvolgono la popolazione e gli Stati membri interessati, da attuare in caso di inconveniente o incidente ai sensi della vigente normativa di cui al capo X del decreto legislativo" n. 230/1995.
Tra le disposizioni contenute nel citato capo X, si segnalano:
- l'art. 122, comma 2, che dispone che il direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto, alla regione o provincia autonoma interessata, al comandante provinciale dei vigili del fuoco ed all'ANPA, nonché agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, di qualsiasi incidente nucleare che comporti pericolo per la pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano di emergenza esterna, specificando l'entità prevedibile dell'incidente;
- l'art. 126-ter, che disciplina la collaborazione con altri Stati. Il comma 1 di tale articolo dispone che, nella predisposizione dei piani di intervento, "si tiene altresì conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea", mentre il comma 2 prevede che il Dipartimento della protezione civile stabilisca "opportuni contatti di collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze verificatesi nel territorio nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione di detti Stati";
- l'art. 135, comma 1, in base al quale l'informazione diffusa in caso di emergenza radiologica viene comunicata "dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile alla Commissione europea ed agli Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, n. 89/618/EURATOM, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica". 

Andrebbe valutato se integrare le disposizioni vigenti alla luce di quanto prevede la lettera b) dell'art. 8 della direttiva 2009/71/EURATOM, come modificata dalla direttiva oggetto di recepimento.

Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 58-quinquies del D.Lgs. 230/1995, con le quali si prevede l'obbligo di trasmettere, entro il 22 luglio 2020, una relazione alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva, redatta sulla base dei dati forniti dall'ISIN.

In realtà tale obbligo è già previsto dalla norma vigente, ma viene aggiornata la scadenza, in linea con il disposto dell'art. 1, punto 10), della direttiva, che modifica l'articolo 9 della direttiva 2009/71/EURATOM.

Sono, altresì, aggiunti (all'articolo 58-quinquies) i nuovi commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies che disciplinano in dettaglio la procedura di revisione tra pari, per realizzare un efficace confronto tra le diverse autorità di regolamentazione degli Stati membri su specifiche tematiche correlate alla sicurezza nucleare, in linea con le norme recate dall'art. 8-sexies della direttiva 2009/71/EURATOM, come riscritto dall'art. 1, punto 9), della direttiva oggetto di recepimento.

Il nuovo articolo 3-quater dispone che l'ISIN, su base coordinata con gli altri Stati membri dell'UE, provvede a:
- effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;
- invitare tutti gli altri Stati membri dell'UE, e la Commissione in qualità di osservatore, ad effettuare un esame inter pares della citata valutazione nazionale;
- proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares;
- pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili.
In base al nuovo comma 3-quinquies, le attività citate (cioè quelle indicate dal comma 3-quater) sono avviate nel 2017 e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni 6 anni.
Il nuovo comma 3-sexies dispone che, in caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, l'esame inter pares di cui al comma 3-quater è organizzato senza indebito ritardo.

Sanzioni e contravvenzioni (art. 1, commi 17-19)

Il comma 17 introduce uno specifico reato contravvenzionaleper il caso di chi impedisce o ostacola, anche attraverso la mancata esibizione dei documenti richiesti, l'effettuazione delle ispezioni da parte dell'ISIN (nuovo art. 135-bis del D.Lgs. 230/1995). In tali fattispecie, si prevede l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 30.000 a 100.000 euro.

Il comma 18 modifica e integra l'art. 138 del D.Lgs. 230/1995, da un lato aggiornando in euro gli importi delle sanzioni, precedentemente espressi in lire, dall'altro introducendo nuovi illeciti:

- per alcune ipotesi di esercizio degli impianti in assenza di licenza o di disattivazione degli stessi senza la relativa autorizzazione, attualmente non previste;

- per il caso di esecuzione di progetti particolareggiati e piani operativi senza l'approvazione dell'ISIN o in difformità da quanto prescritto.

Nel dettaglio, il nuovo comma 2-bis dell'art. 138 (introdotto dalla lettera c) del comma in esame) stabilisce che il titolare dell'autorizzazione che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi, senza l'approvazione dell'ISIN, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.
In base al nuovo comma 3-bis dell'art. 138 (introdotto dalla lettera e) del comma in esame) il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 48, commi 3 e 4, è punito con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da tremila euro a quindicimila euro.

I richiamati commi dell'art. 48 obbligano il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta a stabilire, con ordine di servizio affisso nel luogo di lavoro, i turni nominativi del personale indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento, nonché a comunicare copia dell'ordine di servizio (e delle eventuali variazioni) al prefetto, all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA. 

Si fa notare che, nel testo vigente, la sanzione relativa al mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 48, commi 3-4, è contemplata dal comma 3 dell'art. 138. Per tale motivo la lettera d) del comma in esame provvede a sopprimere la parte del comma 3 citato ove si disciplina la sanzione in questione.

Il successivo comma 3-ter (anch'esso introdotto dalla lettera e) del comma in esame) dispone che il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che realizza i progetti particolareggiati di costruzione dell'impianto, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro.
Il successivo comma 3-quater (anch'esso introdotto dalla lettera e) del comma in esame) prevede che il titolare dell'autorizzazione alla disattivazione che realizza i progetti particolareggiati e i piani operativi (relativi ad operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), in difformità da quanto approvato dall'ISIN, è punito con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da ottomila euro a trentamila euro.
Si fa altresì notare che la lettera a) del comma in esame modifica il comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 230/1995, che sanziona chi pone in esercizio gli impianti senza la relativa licenza, al fine di estendere la medesima sanzione anche a chi esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione.

Un'ulteriore estensione risiede nel riferimento agli impianti: rispetto al testo vigente, che fa riferimento alla messa in esercizio senza licenza degli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica (cioè quelli di cui all'art. 37, comma 1), la novella in esame estende la sanzione a tutti gli impianti contemplati dagli articoli 36-37 (quindi agli impianti nucleari di qualsiasi tipo), nonché agli articoli 51-52 (reattori di ricerca e depositi e complessi nucleari sottocritici).

La lettera a) prescrive altresì che la medesima pena, prevista per chi pone in esercizio l'impianto senza la relativa licenza, si applica anche a chi pone in esercizio gli impianti (ribadendo che con il termine "impianti" si fa riferimento a tutti quelli previsti dagli artt. 36, 37, 51 e 52) o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o revocate.

Il comma 19 integra l'articolo 143 del D.Lgs. 230/1995, prevedendo la possibilità di applicare l'istituto dell'estinzione del reato previo adempimento di prescrizioni, di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ad alcune contravvenzioni introdotte nel succitato art. 138 dal precedente comma; si fa in particolare riferimento ai nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, relativamente alla non ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 48, commi 3-4, nonché alla realizzazione dei progetti particolareggiati e dei piani operativi in difformità da quanto previsto dall'ISIN. In base al procedimento richiamato, l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e il pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda estinguono il reato.

Si ricorda che il richiamato Capo II del d.lgs. n. 758 del 1994 disciplina l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e si applica alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. La disciplina della quale si estende ora l'applicazione - peraltro sempre con riferimento a contravvenzioni punite con pena alternativa - prevede che l'organo di vigilanza debba impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione della condotta un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma mai superiore a 6 mesi. Nel frattempo, il procedimento penale resta sospeso. Trascorso il termine fissato, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità prescritte e, in caso positivo, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. Il pagamento della somma estingue il reato.
Si ricorda, inoltre, che un procedimento analogo è stato inserito nel cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. da 318-bis a 318-octies) per l'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, dalla legge n. 68 del 2015.

ISIN (art. 2)

L'articolo 2 modifica in più punti l'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. L'art. 1, punto 6), della direttiva 2014/87/Euratom prevede, infatti, che gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori.

Nella relazione illustrativa viene segnalato che la necessità di un rafforzamento dell'autonomia dell'ISIN è emersa anche all'esito della recente verifica effettuata in Italia nel dicembre del 2016 dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), finalizzata ad una revisione del sistema nazionale di regolamentazione e controllo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a fronte degli standard della IAEA. 
Riguardo alle richiamate disposizioni della direttiva, si ricorda che in base al citato punto 6), che modifica i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 della direttiva 2009/71/Euratom, gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che l'autorità di regolamentazione competente:
a) sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare e non solleciti né accetti, nell'esercizio delle sue funzioni di regolamentazione, istruzioni da alcun altro organismo o organizzazione;
b) adotti le sue decisioni in materia di regolamentazione nel rispetto di requisiti solidi e trasparenti legati alla sicurezza nucleare;
c) riceva stanziamenti di bilancio adeguati che consentano l'espletamento delle sue funzioni di regolamentazione definite dal quadro nazionale e sia responsabile per l'esecuzione della dotazione finanziaria assegnata;
d) impieghi un numero adeguato di personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie per adempiere ai propri obblighi. Può impiegare risorse e competenze scientifiche e tecniche esterne a sostegno delle sue funzioni di regolamentazione;
e) definisca procedure per la prevenzione e la risoluzione di eventuali conflitti di interessi;
f) fornisca informazioni relative alla sicurezza nucleare senza autorizzazione di qualsiasi organismo o organizzazione, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.
Il punto 6) prevede altresì che gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata delle competenze giuridiche necessarie per adempiere ai suoi obblighi.
Prima di proseguire occorre richiamare brevemente la disciplina recata dall'art. 6 del D.Lgs. 45/2014. Tale articolo (al comma 1) ha individuato l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione ed affidato a tale Ispettorato (al comma 2) una serie di funzioni e compiti. All'istituzione dell'ISIN, in base al successivo comma 20, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3 dell'art. 6 dispone che sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta (costituita da tre esperti, per quanto previsto dal comma 6) che durano in carica sette anni, non rinnovabili. Le funzioni e i compiti di tali organi sono disciplinati nei successivi commi 4 e 6. 
Viene altresì stabilito che l'ISIN:
- è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza (comma 8);
- ha autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale (comma 11).
Ulteriori disposizioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014 disciplinano, tra l'altro, i mezzi finanziari (di cui si occupano i commi 15 e 17) e l'organizzazione dell'Ispettorato. Riguardo a quest'ultimo aspetto, il comma 12 prevede che, entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri all'Ispettorato, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operatività in base ai principi e requisiti indicati nel medesimo comma. Entro 90 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, lo stesso (in base al comma 14) trasmette ai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, affinché possano formulare le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato.
Sull'attuazione delle disposizioni citate, il sottosegretario all'ambiente, in risposta all'interrogazione 5-10714, ha fatto presente che "i decreti concernenti la nomina del Direttore e dei componenti della Consulta, sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e, allo stato, risultano in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, non appena si concluderà la procedura di pubblicazione, si provvederà alla conseguente riorganizzazione interna dell'Ispra, al fine di assicurare all'ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e di Radioterapie (ISIN) le condizioni di operatività previste dall'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Ad ogni modo, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare riguardante lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'ISPRA per il triennio 2016-2018, l'istituto è chiamato ad assicurare la completa attuazione degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 45 del 2014 e, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'ISIN, continua a svolgere le funzioni dell'ispettorato mediante le proprie strutture competenti nei settori nucleari, rischio tecnologico e industriale. Inoltre, è chiamata a fornire il proprio contributo alla costituzione e all'avvio dell'ISIN, adottando le azioni necessarie in coerenza con i principi di autonomia e indipendenza previsti dalla Direttiva Euratom, anche nella determinazione delle tariffe da applicare e delle modalità di versamento dei diritti da parte degli esercenti ed operatori interessati".

In particolare, la lettera a) integra il disposto del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014, al fine di prevedere, in linea con la direttiva (v. punto 6), lettera f)), che le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia siano fornite dall'ISIN, senza alcuna autorizzazione di altri organismi o enti, fatte salve eventuali esigenze di segretezza.

La norma richiama in proposito la disciplina sulle classifiche di segretezza, prevista dall'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai sensi del quale le classifiche (segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato) sono attribuite dall'originatore dell'informazione, a seconda della gravità del danno che la rivelazione non autorizzata della stessa causerebbe alla sicurezza dello Stato, per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS), che viene rilasciato dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe).

La lettera b)aggiunge agli organi dell'ISIN, già previsti dal comma 3 dell'art. 6 in questione, anche il collegio dei revisori.

La disciplina attuale prevede che le funzioni di revisione siano svolte dal Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA. Tale disposizione è soppressa a seguito della riscrittura del comma 16 operata dalla successiva lettera h).

La lettera c), attraverso una integrazione al comma 7 dell'art. 6, chiarisce la posizione del direttore dell'ISIN che, se appartenente ai ruoli della P.A., è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico. Ne viene altresì disciplinato il trattamento economico, che deve essere comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del D.L. 201/2011, con oneri a carico dell'ISIN.

Il collocamento fuori ruolo, a differenza del comando e del distacco, pone l'impiegato fuori dai quadri organici dell'amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l'utilizzazione dell'impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d'impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. L'istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della L. 3/1957.Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
In particolare, l'articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'impiegato.
Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale presta servizio.
Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

L'aspettativa consiste, in generale, nella sospensione, nella maggioranza dei casi senza corresponsione di retribuzione, di un rapporto alle dipendenze della P.A. In alcuni casi, tuttavia, per espressa previsione è mantenuta l'anzianità di servizio. Al dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa, per specifici motivi (determinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva), con il diritto di riprendere il posto di lavoro al termine dell'aspettativa stessa.

Gli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. n. 201/2001 (e le previsioni dell'art. 1, co. 471-474, L. n. 147/2013, che sono intervenute sulla materia) hanno disposto che il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione costituisca parametro massimo di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate.Successivamente, l'articolo 13 del D.L. 66/2014 ha stabilito che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo, di cui ai richiamati articoli 23-bis e 23-ter fosse pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

La lettera d) interviene sul comma 8 dell'art. 6, che attualmente prevede che l'ISIN sia dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità - integrando la dotazione di personale con un ulteriore contingente di non più di 30 unità dotate di provata esperienza giuridico-amministrativa, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale.

La relazione illustrativa sottolinea, in proposito, che tale norma "accoglie ... la specifica raccomandazione rivolta al Governo dalla IAEA, a conclusione della missione IRRS a dicembre 2016, di dotare l'ISIN di sufficienti risorse umane competenti per lo svolgimento in maniera adeguata e nei tempi richiesti delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e che completi la strategia nazionale per il decommissioning delle installazioni nucleari e la gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi, ivi incluso lo smaltimento. 
La lettera e) riscrive il comma 11 dell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014.
La modifica conferma l'attribuzione all'ISIN di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa e della responsabilità della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale. Nel contempo la disposizione viene integrata al fine di precisare che l'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, e la sfera di autonomia si estende all'ambito organizzativo, nonchè a quelli gestionale e contabile. Viene altresì precisato che la citata responsabilità è attribuita nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente.
L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è inserito nella Tabella "A" allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

La legge 29 ottobre 1984, n. 720 ha istituito il sistema di tesoreria unica, definendo i criteri per l'individuazione degli enti sottoposti al sistema.Gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nell'articolo 1 della legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981. Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali "fruttifere" vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali "infruttifere". Con decreti del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere. Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato, da ultimo, stabilito nella misura dello 0,001% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'articolo unico, del D.M. 9 giugno 2016. Con il D.M. 13 gennaio 2014 è stato fissato un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato. I tesorieri sono tenuti ad eseguire i pagamenti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

Con riferimento alla sede di ISIN presso immobili demaniali si ricorda che è compito dell'Agenzia del Demanio quello di provvedere ai fabbisogni allocativi delle Amministrazioni statali, realizzando operazioni di razionalizzazione attraverso usi governativi, permute, locazioni e, infine, acquisti di immobili qualora nel patrimonio non vi siano beni con le caratteristiche richieste.

Si segnala che recentemente in tutta Italia l'Agenzia ha avviato diverse operazioni di c.d. Federal Building, attualmente 34: grandi edifici, come ex-caserme o ex-carceri, verranno riqualificati per realizzare, in un'unica sede, poli amministrativi in cui raggruppare gli uffici pubblici e accorpare così i servizi ai cittadini.

La nuova disposizione prevede, inoltre, che all'interno dell'Istituto sia istituito un organismo indipendente di valutazione della performance (cd. OIV), che ai sensi del D.Lgs. 150/2009 è nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per svolgere in modo indipendente funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance.
Si prevede inoltre l'assoggettamento dell'ISIN al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, che svolge la Corte dei Conti ex art. 3, co. 4, legge n. 20/1994, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni. All'interno della struttura viene previsto il Collegio dei revisori che si compone di tre membri effettivi, scelti tra soggetti aventi specifica professionalità e competenza in materia di controllo e contabilità pubblica. Tale organo viene nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Per quanto non disciplinato espressamente, la disposizione prevede infine il rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni dettate in generale sugli enti pubblici non economici dalla legge 20 marzo 1975 n. 70, nonchè quelle sugli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza, riordinati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

La lettera f) modifica il comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014 stabilendo che la convenzione non onerosa con l'ISPRA preveda il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di tutte le dotazioni necessarie per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia introdotti dal nuovo testo del comma 11, in luogo dei principi e requisiti attualmente contemplati dal medesimo comma 12.

La lettera g), integra il comma 15 dell'art. 6 del D.Lgs. 45/2014 relativo ai mezzi finanziari a disposizione dell'ISIN. La lettera in esame dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere assicurato il versamento all'entrata del bilancio dell'ISIN di un gettito annuo - pari a 3,81 milioni di euro - corrispondente ad una quota degli introiti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, con contestuale riduzionedi una somma di pari importo della quota (di gettito della componente A2) erogata alla Sogin S.p.A..

La relazione tecnica al provvedimento in esame afferma che tale disposizione emendativa del comma 15 costituisce copertura dei nuovi costi determinati dalle previsioni di cui dall'articolo 2, comma 1 lettere b), c), d), ed e), sopra descritte (incremento di personale unito ad una piena operatività e funzionalità dell'ISIN). La modifica, afferma sempre la relazione, determina dunque una rimodulazione della ripartizione delle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 (che, per quota parte pari a 3,81 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 non sono più destinati alla Sogin S.p.A., bensì all'ISIN).

Il comma 15 dell'articolo 6 delD.Lgs. n. 45/2014 prevede che i mezzi finanziari dell'ISIN siano costituiti, perl'avvio della sua ordinaria attività, dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate all'avvio delle attività della ex Agenzia per la sicurezza nucleare (i cui compiti e funzioni sono stati assunti dall'ISIN ai sensi della legge n. 45/2014), dalle risorse finanziarie già assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA (il cui organico è confluito in ISIN ai sensi della stessa legge n. 45/2014), e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 45 stesso.
Il comma 17 dispone che per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per ciò che riguarda la componente tariffaria A2, essa è destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano), cd. decommissioning, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società a totale partecipazione diretta statale Sogin S.p.A. (cfr. articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 25/2003). Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è trasferito su un apposito Conto di gestione (Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue) istituito presso la CSEA(Cassa per i servizi energetici ed ambientali).
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, una parte del gettito della componente A2, viene destinato al bilancio dello Stato. Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto che - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - sia assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica A2 di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. n. 314/2003 (aliquota A2 concernente misure di compensazione territoriale per i territori in cui sono allocati rifiuti radioattivi) nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, come definito dai decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. n. 79/2011. Questa ultima norma demanda infatti ad appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il MEF, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
La successiva legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) , all'articolo 1, comma 493, facendo salvo quanto sopra, ha disposto che,a decorrere dall'anno 2006, siano assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

La lettera h) modifica il comma 16 dell'art. 6, per specificare che gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo nonché per effettuare rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni e i controlli da parte dell'ISIN sono a carico del soggetto richiedente o dell'esercente o del titolare dell'impianto o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo.

Inoltre, in considerazione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria rivestita dagli ispettori dell'ISIN (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 230/1995), viene chiarito che le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.

Si fa notare che una disposizione pressochè identica è contenuta nell'art. 15, comma 5, della legge n. 132/2016 di riforma delle agenzie ambientali (recante, più precisamente, "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"). 

Andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento con la disposizione citata contenuta nella L. 132/2016, nonché di indicare un termine  per l'adozione del decreto ministeriale.

La lettera i) integra il comma 18, al fine di estendere all'ISIN l'obbligo di assicurare la formazione e il mantenimento delle competenze del proprio personaleanche in materia di preparazione alle emergenze sui siti nucleari. 

La lettera l) modifica il comma 20 dell'art. 6, al fine di specificare che le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per provvedere all'istituzione dell'ISIN sono quelle indicate nei commi (8, 12, 15, 16 e 17) del medesimo articolo, come modificati dall'articolo in esame. La norma vigente invece reca una clausola di invarianza finanziaria, in base quale alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Disposizioni transitorie e finali (art. 3)

L'articolo 3 dello schema di D.Lgs., al comma 1, disciplina il termine di presentazione del piano preliminare delle operazioni di disattivazione dell'impianto, per i titolari di licenza di esercizio o di autorizzazione che non abbiano presentato - alla data di entrata in vigore del decreto in esame - l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione stessa.

Tali soggetti devono presentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'istanza preliminare.

Tale previsione, afferma la relazione illustrativa al provvedimento in esame, trova fondamento nei IAEA Safety Standards.

Il comma 2  prevede l'adozione di un regolamento di adeguamento del D.P.R. n. 1450 del 1970, recante "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari"alle disposizioni di cui al decreto legislativo in esame.

Il D.P.R. n. 1450 del 1970 attualmente si applica all'esercizio tecnico di alcuni· impianti nucleari, quali: gli impianti nucleari di potenza, gli impianti nucleari di ricerca, gli impianti nucleari per il trattamento di combustibili irradiati e gli impianti per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari. Il Regolamento prevede in particolare un attestato di idoneità per la direzione tecnica degli impianti nucleari e il rilascio, per coloro che vengono riconosciuti idonei alla conduzione tecnica degli impianti nucleari, nei modi previsti dal regolamento stesso, di una «patente di abilitazione», di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi. L'aspirante alla patente di abilitazione deve essere in possesso di adeguata preparazione, di attitudine e di specifica capacità pratica in rapporto alle mansioni, per l'espletamento delle quali egli chiede il rilascio della patente. Tali requisiti devono essere accertati mediante esami, ai quali l'aspirante deve essere sottoposto secondo le norme del  regolamento. Per l'ammissione agli esami, l'aspirante deve avere effettuato un tirocinio presso un impianto tecnicamente analogo, sotto la guida di un supervisore per le patenti di primo grado e la guida di un operatore per le patenti di secondo grado, ovvero una specifica attività sostitutiva del tirocinio.

Il regolamento dovrà essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, su proposta del Ministro dello svuiluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del teriirotio e del mare, il Ministro del Lavoro, e il Ministro dell'Istruzione università e ricerca scientifica, sentito l'ISIN.

In particolare, con il regolamento, dovranno essere disciplinate le modalità di riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito,

Con lo stesso decreto dovranno inoltre essere disciplinate le verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari, atteso, evidenzia la relazione illustrativa, che la direttiva impone di adottare misure volte a garantire  l'istruzione e la formazione permanente del personale che ha la responsabilità della sicurezza nucleare degli impianti.

Si osserva che il comma 2 dell'articolo 3 dispone genericamente l'adozione di un regolamento correttivo del D.P.R. senza richiamare la procedura prevista per l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo di cui all'articolo 17, comma 1 della legge n. 400/1988.