Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo - Atto del Governo 318 - Schede di lettura | ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 316 | ||||
Data: | 25/07/2016 | ||||
Descrittori: |
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo
25 luglio 2016
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Indice |
Premessa|Contenuto|Relazioni e pareri allegati| |
PremessaLa direttiva da recepireLa direttiva n. 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (art. 1). La direttiva si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero. La direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 190/210) stabilisce che, al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, sia applicato l'approccio ecosistemico, che richiede che la pressione collettiva delle attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di non risentire dei cambiamenti indotti dall'uomo. In questo campo opera anche il regolamento (UE) n. 1255/2011, che prevede la concessione di finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere. La direttiva 2014/89/UE prevede che ogni Stato membro sia tenuto ad elaborare ed attuare la pianificazione dello spazio marittimo (art. 4) per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 (contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico), in particolare, mediante appositi piani di gestione dello spazio marittimo. Circa il contenuto specifico dei piani di gestione dello spazio marittimo, l'articolo 8 dispone che gli Stati membri prendano in considerazione le interazioni delle attività e degli usi e gli interessi possibili. Lo stesso articolo fornisce un elenco indicativo delle attività e degli usi che possono essere considerati (che possono includere: zone di acquacoltura; zone di pesca; impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico; zone di addestramento militare; siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette; zone di estrazione di materie prime; ricerca scientifica; tracciati per cavi e condutture sottomarini; turismo; patrimonio culturale sottomarino). Ulteriore obbligo è quello di assicurare la partecipazione del pubblico (art. 9) e di garantire l'aggiornamento dei piani almeno ogni dieci anni. Particolare importanza viene data alla necessità di una buona organizzazione nell'utilizzo e nella condivisione dei dati necessari per i piani di gestione (art. 10). Agli Stati membri che condividono un bacino marino viene richiesto inoltre di promuovere un'efficace collaborazione transfrontaliera, nonché la cooperazione con i paesi terzi (come definito dagli artt. 11 e 12). Ogni Stato membro, in base all'art. 13, deve designare la/le autorità competenti per l'attuazione della direttiva e trasmetterne l'elenco alla Commissione (insieme ad alcune informazioni indicate in allegato alla direttiva). Gli altri Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo e tutti gli aggiornamenti entro tre mesi dalla loro pubblicazione. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 18 settembre 2016 (art. 15). Entro lo stesso termine devono essere designate le autorità competenti previste dall'art. 13. I piani di gestione dello spazio marittimo indicati all'art. 4 devono invece essere stabiliti non oltre il 31 marzo 2021. La delega per il recepimentoLa delega per il recepimento della direttiva è stata concessa dalla legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015, entrata in vigore il 15 agosto 2015). La direttiva 2014/89/UE è; infatti inclusa nell'allegato B, che elenca le direttive per le quali è concessa la delega. Il termine di scadenza della delega è fissato al 18 luglio 2016, vale a dire entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla direttiva stessa, secondo quanto previsto dalla formulazione dell'art. 31 della L. 234/2012 in vigore prima delle modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. b), della L. 29 luglio 2015, n. 115. Tali modifiche infatti non si applicano alle leggi di delega entrate in vigore prima del 18 agosto 2015, cioè prima della data di entrata in vigore della L. 115/2015. Si ricorda altresì che l'art. 31, comma 3, ultimo periodo, della L. 234/2012, dispone che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Ne risulta quindi che il termine di scadenza della delega è prorogato al 18 ottobre 2016. |
Contenuto |
Articoli 1-5Lo schema in esame, che si compone di 12 articoli, è principalmente finalizzato a promuovere la crescita sostenibile delle attività marittime e l'uso sostenibile delle risorse marine tramite la creazione di un quadro che consenta di attuare efficacemente la pianificazione dello spazio marittimo nelle acque nazionali, risolvendo così i problemi, presenti e futuri, derivanti dall'uso crescente e non coordinato delle zone marittime, che porta ad un'eccessiva concorrenza per lo spazio marittimo e a uno sfruttamento inefficiente e non sostenibile delle risorse marine. Art. 1 (Finalità)Tali finalità sono enunciate dall'articolo 1 (che recepisce il corrispondente articolo della direttiva) che prevede l'istituzione di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (v. infra) al fine di promuovere:
Ciò, secondo il medesimo articolo 1, dovrà avvenire:
Nel 7° considerando della direttiva 2014/89/UE viene sottolineato che la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 («UNCLOS») stabilisce nel preambolo che i problemi legati all'uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione degli obblighi e dell'utilizzo dei diritti concessi nell'ambito dell'UNCLOS nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati membri nel rispetto dei loro obblighi.
La Convenzione UNCLOS di Montego Bay è entrata in vigore nel novembre 1994 ed è stata ratificata da oltre 150 Paesi e dall'UE. L'Italia ha provveduto alla ratifica con la legge 2 dicembre 1994, n. 689).
Le "interazioni terra-mare" sono definite dall'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto come "interazioni in cui fenomeni naturali o attività umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui fenomeni naturali od attività umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri".
Art. 2 (Ambito di applicazione)L'articolo 2, in linea con le norme dettate dal corrispondente articolo della direttiva, delimita l'ambito di applicazione del decreto alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo (i concetti di "acque marine" e di "regione del Mare Mediterraneo" sono definiti dal successivo articolo 3, al cui commento si rinvia). Sono escluse dall'ambito di applicazione:
Art. 3 (Definizioni)Le definizioni funzionali alla comprensione dei termini utilizzati dallo schema in esame sono contenute nell'articolo 3. Una prima definizione rilevante è quella di acque marine, che comprendono:
La norma richiamata include, tra le acque marine, "acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica".
La norma richiamata definisce le acque costiere includendovi "le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione". A loro volta le acque di transizione sono definite, dalla lettera h) del comma 1 del medesimo articolo 54, come "i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce".
La lettera c) elenca le regioni marine europee, tra le quali rientra la "regione del Mare Mediterraneo" che, ai sensi della successiva lettera d), include le "acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Barcellona. La Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo (comunemente nota come Convenzione di Barcellona, in quanto adottata nella città catalana il 16 febbraio 1976) è stata ratificata dall'Italia con la legge 25 gennaio 1979, n. 30. L'art. 1 di tale convenzione contiene una definizione identica a quella contemplata dalla lettera d) in esame. Le modifiche alla Convenzione adottate nel 1995 sono state ratificate dall'Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175.
La lettera e) richiama le "sottoregioni marine" in cui, in base alla direttiva 2008/56/UE (recepita con il D.Lgs. 190/2010), si suddivide la regione del Mare Mediterraneo. Delle definizioni di cui alle lettere b) ed f) si è dato conto nel commento degli articoli 1 e 4. Art. 4 (Obiettivi della PSM)L'articolo 4 individua gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo. Prima di analizzare il disposto dell'art. 4 occorre richiamare il concetto di "pianificazione dello spazio marittimo" (d'ora in poi indicata con l'acronimo PSM), definito, dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto, come "un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali". Tale definizione riprende quella dettata dalla direttiva. In base al comma 1 dell'articolo in esame, l'obiettivo della PSM è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi. Si tratta di finalità mutuate dall'art. 5 della direttiva.
In linea con l'art. 5, paragrafo 1, della direttiva, il comma 2 prevede l'elaborazione e attuazione della PSM mediante l'approccio ecosistemico e tenendo conto: Tali disposizioni riproducono, in parte, quanto contenuto nell'art. 4, paragrafo 5, della direttiva, nonché nell'art. 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva medesima. Art. 5 (Attuazione della PSM)L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure da seguire per l'attuazione della PSM. Il comma 1, in linea con l'art. 8 della direttiva, dispone che la PSM è attuata mediante piani di gestione dello spazio marittimo, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi delle acque marine, presenti e futuri (la norma fornisce un elenco indicativo delle attività e degli usi, citando le zone di acquacoltura, di pesca, gli impianti per l'estrazione di idrocarburi, le rotte di trasporto, le zone protette, ecc., che riprende quello contemplato dal paragrafo 2 dell'art. 8 della direttiva). Il comma 2 prevede l'elaborazione di un piano di gestione dello spazio marittimo per ogni area marittima individuata dalle linee guida emanate dal Tavolo interministeriale di coordinamento istituito dall'art. 6. Sul contenuto dei piani di gestione, ulteriori indicazioni vengono fornite sia dal comma 2 che dal comma 3. In base a tali disposizioni il piano di gestione dello spazio marittimo include:
Relativamente alle procedure per l'approvazione e l'aggiornamento, i commi 5 e 6 dispongono che i piani di gestione dello spazio marittimo sono:
Si fa notare che le disposizioni procedurali dettate dall'articolo in esame non trovano corrispondenza con quelle della direttiva. Ciò poiché la direttiva "non interferisce con le competenze degli Stati membri in materia di definizione e determinazione, nell'ambito delle relative acque marine, dell'estensione e della copertura dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo" (art. 2, par. 3) e "non pregiudica la competenza degli Stati membri quanto alla determinazione del modo in cui i diversi obiettivi si riflettono e trovano riscontro nel rispettivo piano o nei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo" (art. 5, par. 3). |
Articoli 6-12Art. 6 (Tavolo interministeriale di coordinamento)L'articolo 6 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Tavolo interministeriale a cui è affidata l'attività di coordinamento relativa alla pianificazione dello spazio marittimo. Il Tavolo interministeriale di coordinamento è composto da un rappresentante per ognuna delle seguenti Amministrazioni:
La presidenza del tavolo interministeriale è affidata ad un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. In linea con la clausola di invarianza finanziaria, contenuta nel comma 4, le Amministrazioni interessate debbono provvedere agli adempimenti derivanti dal Tavolo interministeriale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Anche per questo, per i componenti del tavolo interministeriale, non è previsto alcun tipo di compenso o emolumento o gettone di presenza. Al tavolo interministeriale viene affidato il compito di coordinamento:
In merito alla definizione delle linee guida relative agli indirizzi per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, tali piani di gestione dello spazio marittimo dovranno includere anche la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste. Le linee guida, definite nell'ambito del Tavolo interministeriale, dovranno infine essere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione. Art. 7 (Comitato tecnico)L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Comitato tecnico a cui è affidato il compito di elaborare, per ogni area marittima individuata nelle linee guida, i piani di gestione dello spazio marittimo. La presidenza del Comitato è affidata ad un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato è composto da rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:
Ai lavori del Comitato tecnico, oltre ai rappresentanti permanenti può partecipare, in qualità di osservatore, anche un rappresentante del Ministero della difesa. Può essere inoltre prevista la partecipazione di ulteriori osservatori che rappresentino altre Amministrazioni, qualora vengano trattate tematiche di competenza di tali Amministrazioni. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, inoltre, anche i rappresentanti di enti ed istituti di ricerca o di associazioni riconosciute di categoria. Così come già previsto per il Tavolo interministeriale di coordinamento, di cui all'articolo 6, è prevista, anche in questo caso, una clausola di invarianza finanziaria. Le Amministrazioni interessate, pertanto, dovranno provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per l'assolvimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni che vi prendono parte, nonché, a titolo gratuito, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle Amministrazioni che compongono il Comitato stesso. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di assicurare il pieno raccordo tra l'attività del Comitato e quella del Tavolo interministeriale, è previsto che il Comitato stesso informi, con cadenza annuale, il Tavolo interministeriale sullo stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Art. 8 (Autorità competente)In base all'articolo 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorità competente ai sensi del decreto in esame. In tal senso, oltre a quanto previsto dagli artt. da 9 a 11 (in materia di pubblicità e condivisione dei dati nonché cooperazione tra Stati), esso provvede alle seguenti attività:
A tale riguardo, sembrerebbe opportuno chiarire che l'attività di ricognizione in materia di pianificazione e gestione degli usi e spazi marittimi è effettuata sulla base di tutti i diversi livelli di regolazione esistenti, sia a livello europeo sia con riferimento al livello internazionale, sostituendo la congiunzione 'o' con la 'e' nella dizione della disposizione.
Art. 9 (Partecipazione del pubblico)L'articolo 9 reca disposizioni in materia di partecipazione del pubblico, prevedendo che questa sia assicurata dall'Autorità competente sin dalle fasi iniziali dell'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, attraverso l'informazione e la consultazione di tutte le parti coinvolte e dei soggetti interessati, oltreché delle autorità competenti per materia e della popolazione interessata. Vengono richiamate le parti I e II del cd. codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152 del 2006, relative, rispettivamente alle disposizioni comuni e ai principi generali in materia ambientale, nonché alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale. Si ricorda, al riguardo, come, in materia di accesso all'informazione e partecipazione, il recente D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con cui è stato modificato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, abbia dettato norme generali in materia di pubblicità e trasparenza nella PA, prevedendo una nuova forma di generale accesso ai dati e documenti pubblici, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti delle pubbliche amministrazioni di cui non sia prevista l'espressa pubblicazione.
In materia di utilizzo e condivisione dei dati, l'Art. 10 (Utilizzo e condivisione dei dati)articolo 10, al comma 1, pone poi in capo all'Autorità competente il coordinamento della definizione, gestione e aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo. Tale sistema contiene, tra l'altro, i dati ambientali, sociali ed economici riferiti agli usi e alle attività di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, nonché i dati fisici relativi alle zone marine. Il comma 2 dell'articolo 10 prevede che le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurano la collaborazione, garantendo l'accesso ai dati all'Autorità competente, con la specificazione nella norma che ciò avvenga nel rispetto dei profili sensibili. La Relazione illustrativa afferma che 'Il momento della pianificazione deve basarsi su dati ed elementi scientifici certi in modo da individuare le problematiche specifiche per area da affrontare'. Si segnala che la direttiva cui si dà attuazione prevede al riguardo l'obbligo di organizzare ed utilizzare i dati rilevanti per la pianificazione dello spazio marittimo dettando disposizioni sull'organizzazione dello scambio delle relative informazioni. In materia di dati disponibili, la relazione illustrativa allo schema di decreto rileva come molti dei dati in questione siano già disponibili presso gli elencati pertinenti strumenti dei vari Ministeri interessati, richiamando, nello specifico:
Si specifica nella relazione che è previsto quale principio e criterio per il recepimento della citata normativa europea il pieno coordinamento dell'acquisizione e utilizzo dei dati e lo scambio delle informazioni, anche a livello transnazionale, tra la strategia marina e la pianificazione spaziale marittima, inclusi i dati che si riferiscono alla VAS.
Art. 11 (Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi)L'articolo 11 disciplina l'attività di cooperazione nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi con gli Stati membri e gli Stati terzi che l' Autorità competente dovrà svolgere d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, sentito il Comitato tecnico. In particolare, nella cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini, si prevede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della direttiva 2014/89/UE, la necessità di garantire la coerenza ed il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina. Tale cooperazione deve tenere conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale e deve essere realizzata tramite le strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, reti o strutture di autorità competenti degli Stati membri o altri analoghi metodi, ad esempio, nel quadro di strategie per i bacini marittimi.
In proposito il considerando numero 20 della recependa direttiva, fra l'altro, precisa che" Date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell'ambito della presente direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli la forma che questi meccanismi di cooperazione dovrebbero assumere".
Infine, la disposizione, riprendendo quanto stabilito all'articolo 12 dalla recependa direttiva, prevede che la cooperazione con i Paesi terzi debba essere svolta in conformità al diritto e alle convenzioni internazionali, anche attraverso l 'utilizzo delle sedi internazionali e della cooperazione istituzionale regionale. Art. 12 (Clausola di invarianza finanziaria)L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto legislativo, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione. Allo schema è, altresì, allegata la tabella di concordanza, che riporta le disposizioni dello schema e le corrispondenti norme della direttiva 2014/89/UE. |