Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione - Atto del Governo 222 - Schede di let
Riferimenti:
L N. 114 DEL 09-LUG-15   SCH.DEC 222/XVII
Serie: Atti del Governo    Numero: 223
Data: 19/11/2015
Descrittori:
APPARECCHI ELETTRICI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
SMALTIMENTO DI RIFIUTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea


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Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.

19 novembre 2015
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|


Premessa

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014). L'allegato B di tale legge prevede, infatti, tra l'altro, il recepimento della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione.

La direttiva 2013/56/UELa direttiva 2013/56/UE interviene, in primo luogo, sulle deroghe previste nella direttiva 2006/66, finalizzate ad escludere determinati prodotti dall'applicazione del divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, contenenti più dello 0,0005% di mercurio in peso e di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti oltre lo 0,002% di cadmio in peso. Tuttavia, la direttiva 2013/56 ha introdotto un regime temporale transitorio per la commercializzazione di tali prodotti esclusi dall'applicazione del suddetto divieto: fino al 1° ottobre 2015, viene consentita l'immissione sul mercato delle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso e, fino al 31 dicembre 2016, delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili.

In secondo luogo, la direttiva prevede che le pile e gli accumulatori non in regola, ma legalmente introdotti sul mercato prima della data di applicazione dei divieti di immissione sul mercato previsti, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Un'ulteriore novità recata dalla direttiva 2013/56 riguarda l'obbligo a carico dei produttori di progettare gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori, qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale.

Le predette innovazioni sono richiamate in corrispondenza con l'analisi delle disposizioni dello schema di decreto.

L'articolo 3 della direttiva 2013/56, che è entrata in vigore il 30 dicembre 2013, prevede, infine, che gli Stati membri si adeguino alla direttiva entro il 1° luglio 2015. A decorrere dalla medesima data, l'articolo 2 della direttiva 2013/56 prevede l'abrogazione della decisione 2009/603/CE, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE, ora riportati nell'Allegato IV aggiunto alla direttiva 2006/66.

Si ricorda che la La direttiva 2006/66/CEdirettiva 2006/66/CE riguarda i prodotti del mercato delle batterie "primarie" ("non ricaricabili") e "secondarie" ("ricaricabili", più propriamente definite "accumulatori") che può essere suddiviso in due gruppi principali: il settore "portatile", nel quale le batterie generalmente pesano meno di 1 kg ed il settore "industriale e da autotrazione", nel quale le batterie generalmente pesano più di 1 kg. La direttiva 2006/66/CE stabilisce principalmente le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, le deroghe previste e le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori. Essa si applica, fatte salve le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati, con alcune eccezioni correlate alla sicurezza dello Stato e a fini spaziali.
La direttiva 2006/66 è stata attuata dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, successivamente modificato dal D.lgs. 21/2011, intervenuto per introdurre le modiche recate dalla direttiva 2008/103/CE e dalla decisione della Commissione 2009/603/CE.
Da ultimo, l'articolo 21 della legge 97/2013 (legge europea 2013) ha novellato il decreto legislativo 188/2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/CE, necessaria per rispondere ai rilievi della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della medesima direttiva, assunta con decisione del 27 gennaio 2012 (procedura di infrazione n. 2011/2218).

Contenuto

Lo schema di decreto è composto da due articoli, che rispettivamente modificano in più punti il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che ha attuato la direttiva 2006/66/CE, e contengono disposizioni transitorie e finali.

Il D.Lgs. n. 188 del 2008, composto da ventinove articoli e cinque allegati, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, Il D.Lgs. n. 188 del 2008nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio. In particolare, il decreto si applica alle pile e agli accumulatori, definiti come una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati, fatta salva la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al d.lgs. 209/2003, e alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche contenuta nel d.lgs. 151/2005. L'articolo 2 del decreto n. 188 contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione del decreto medesimo, tra le quali le definizioni di pile o accumulatori portatili, di pile a bottone, di pile o accumulatori industriali, di batterie o accumulatori per veicoli. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto medesimo le pile e gli accumulatori utilizzati in: a)  apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari; b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

Lo schema prevede principalmente l'eliminazione delle deroghe - previste nel D.Lgs n. 188 del 2008 - ai divieti di immissione sul mercato per le pile a bottone contenenti mercurio (fino al 2 per cento in peso) e per le pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili contenenti cadmio, introducendo, tuttavia, un regime temporale transitorio per la commercializzazione di tali prodotti (rispettivamente, fino al 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016), e stabilendo, altresì, una procedura volta a riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi derivanti dalle tariffe a carico dei produttori di pile e accumulatori per la copertura degli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatoriall'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e delle attività dell'ISPRA. 

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema è volto a Soppressione delle deroghe ai divieti di immissione sul mercatolimitare le deroghe ai divieti di immissione sul mercato di talune pile o accumulatori attraverso la:

  • soppressione del comma 2 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 188 del 2008, che esclude le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso dal divieto di immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 188/2008);
  • soppressione della lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 188 del 2008, che esclude le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili dal divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. 188/2008).

La soppressione delle predette deroghe, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/66/CE, come modificata dalla direttiva 2013/56/UE, va letta congiuntamente con le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 in base ai quali:

- l'esclusione delle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso dal divieto di immissione sul mercato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 188/2008 si applica fino al 1° ottobre 2015;

- l'esclusione delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili dal divieto di immissione sul mercato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 188 del 2008, si applica fino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE, come modificato dalla direttiva 2013/56/UE, consente la prosecuzione della commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dellePile e accumulatori già immessi sul mercato pile e degli accumulatori, che non soddisfano i requisiti previsti dal citato decreto legislativo n.188, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei divieti di cui al citato articolo 3 del medesimo decreto legislativo (aggiungendo un comma 2-bis all'articolo 5 del d.lgs. 188/2008). E' fatto salvo il comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 188/2088, che vieta l'immissione sul mercato, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, delle pile e degli accumulatori che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto n. 188.
Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 188/2006, in caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevede che le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi. Il comma 4 dell'articolo 5 demanda, altresì, a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico (che non risulta emanato) l'individuazione delle autorità competenti al ritiro.
L'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo provvede all'attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2006/66/CE, come modificata dalla direttiva 2013/56/UE  (sostituendo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008), al fine di:
a) Rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatoriintrodurre l'obbligo per il produttore di progettare gli apparecchi in modo da consentire la facile rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori in essi incorporati, da parte di professionisti qualificati indipendenti dai produttori, nel caso in cui tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale;
b) corredare gli apparecchi, in cui sono incorporati pile o accumulatori, di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. La previsione di istruzioni per l'utilizzatore finale è già prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 188/2008, la norma in commento provvede a estendere tale previsione anche ai professionisti qualificati indipendenti in conseguenza di quanto disposto in precedenza a proposito della progettazione degli apparecchi.

L'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto fissa un termine di sei mesi, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, per consentire ai produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori di conformarsi all'obbligo di fornire istruzioni sulla corretta rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori ai professionisti qualificati indipendenti, oltreché agli utilizzatori finali.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs n. 188 del 2008 ha previsto un termine di sei mesi a decorrere dalla sua data di entrata in vigore per l'adeguamento alle disposizioni riguardanti le istruzioni per gli utilizzatori finali.
L'articolo 1, comma 1, lettera i), dello schema di decreto legislativo disciplina L'obbligo di iscrizione telematica al Registrol'obbligo di iscrizione telematica al Registro nazionale presso la Camera di commercio competente, a cui sono soggetti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato nazionale pile e accumulatori, precisando che i produttori soddisfano tale obbligo di registrazione un'unica volta. La norma, che sostituisce il primo periodo dell'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 188 del 2008, provvede a dare attuazione a quanto disposto dall'Allegato IV della direttiva 2006/66 aggiunto dalla direttiva 2013/56/UE, il quale, tra l'altro, prevede che i produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato membro nel cui mercato immettono per la prima volta pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale e all'atto della registrazione ricevono un numero di registrazione.
Il contenuto del citato Allegato IV è stato introdotto nell'Allegato III del D.Lgs 188/2008 dall'articolo 1, comma 16, del citato D.Lgs 21/2011.  
Si segnala che l'articolo 1, comma 16, del d.lgs 21/2011 ha inserito nel d.gs. 188/2008 l'Allegato III, che disciplina le modalità di iscrizione al Registro nazionale.
L'art. 14 del D.Lgs 188/2008, che istituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, prevede - al comma 2 - che il produttore di pile e accumulatori soggetto al suddetto finanziamento può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.
L'articolo 1, comma 1, lettera I), dello schema di decreto interviene sul regime sanzionatorio al fine di tenere conto della soppressione della deroga al divieto di immissione sul mercato - di cui al comma 2 dell'articolo 3 del d.lgs. 188/2008 - relativa alle pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2% in peso. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 25, comma 4, del D.Lgs. n.188 del 2008, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n.188 del 2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La disposizione vigente fa "salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3": considerato che il comma 2 dell'articolo 3 del d.lgs. 188/2008 è soppresso dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del presente schema, la modifica al comma 4 dell'articolo 25 è volta a fare salve solo le eccezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. 188/2006, che escludono dai divieti di immissione sul mercato le pile e gli accumulatori portatili destinati a essere utilizzati in sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza, e attrezzature mediche.
Disposizioni finanziarie L'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1), dello schema di decreto interviene sulle disposizioni finanziarie contenute nel comma 5 dell'articolo 27 del D.Lgs n. 188 del 2008, che viene pertanto sostituito. Il nuovo comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle tariffe per la copertura degli oneri previsti al comma 4 del medesimo articolo 27, relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e alle attività dell'ISPRA (gestione del registro, dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio). Rispetto al testo vigente, non viene più previsto il concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Nella relazione illustrativa si sottolinea che "si tratta di un intervento di semplificazione volto ad uniformare le modalità di finanziamento del comune organo di controllo, rappresentato dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e sui rifiuti deIle pile e degli accumulatori".
In tal senso si ricorda che l'art. 41, comma 5, del D.Lgs n. 49 del 2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplina l'emanazione di un decreto (che non risulta ancora emanato) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, per stabilire le tariffe per la copertura degli oneri previsti al comma 4 (attività di monitoraggio dell'ISPRA sulla raccolta differenziata e sugli obiettivi di recupero dei RAEE, funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE).

L'articolo 2, comma 4, dello schema prevede che il citato decreto sia adottato entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore e che, fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 188 del 2008 (la norma fa riferimento al Comitato, ma il richiamato articolo 16 disciplina l'istituzione del Centro di coordinamento) si provvede in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi del citato articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Si segnala che anche il vigente comma 5 dell'articolo 25 del d.lgs. 188/2008 fa riferimento a una disciplina transitoria, fino all'adozione del decreto ministeriale, per la copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
L'art. 16 del d.lgs n. 188 del 2008 prevede l'istituzione del Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva. Gli articoli 17 e 18 disciplinano rispettivamente i compiti e l'organizzazione del Centro di coordinamento. In particolare, il Centro di coordinamento provvede:
a)  ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'articolo 22;
b)  ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;
c)  ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento; 
d)  a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici;
e)  a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.

L'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2), dello schema di decreto, attraverso l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 27 del d.lgs n.188 del 2008, prevede la riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività citate all'articolo 27, comma 4, del D.Lgs n. 188 del 2008. Il Ministro dell'ambiente provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri.

Lo schema, interviene, infine, sul d.lgs. 188/2008 al fine di espungere i riferimenti al decreto legislativo n.151 del 2005, in quanto è stato abrogato in gran parte dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, con cui è stata attuata la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

L'art.  42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 49 del 2014 ha abrogato il D.Lgs. n. 151 del 2005, ad eccezione dell'art. 6, comma 1-bis, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 13, comma 8, dell'art. 15, commi 1 e 4, e dell'art. 20, comma 4.

In tal senso, le lettere a), b), e), g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema novellano rispettivamente l'articolo 1, comma 3, l'articolo 2, comma 1, lettera m), l'articolo 8, comma 1, l'articolo 10, comma 1, lettera b), e l'articolo 13, comma 8, del D.Lgs n. 188 del 2008 al fine di sostituire il riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2005 con il riferimento al D.Lgs. n. 49 del 2014.

 


Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, l'analisi tecnico-normativa, l'analisi di impatto della regolamentazione, nonché la tavola di concordanza che riporta le disposizioni della direttiva 2013/56/UE e i corrispondenti articoli dello schema di decreto.


Conformità con la norma di delega

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014), delega il Governo ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato B alla legge.

L'articolo 31 della citata legge disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe prevedendo che il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Si consideri, in proposito, che la legge di delegazione europea 2014 è entrata in vigore il 15 agosto 2015 e che il disegno di legge è stato trasmesso al Parlamento il 28 ottobre 2015.

L'articolo 32  elenca i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, tra i quali quelli riguardanti la semplificazione dei procedimenti e il divieto di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (cd. gold plating)


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia della tutela dell'ambiente, che è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.


Compatibilità comunitaria


Procedure di contenzioso

Il 23 settembre 2015 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2015_0439) per mancato recepimento della direttiva in questione. Il termine previsto per il recepimento era il 1° luglio 2015.