Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - A.C. 2093-B
Riferimenti:
AC N. 2093-B/XVII   AC N. 2093-A/XVII
AC N. 2093/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 135    Progressivo: 5
Data: 17/11/2015
Descrittori:
AMBIENTE   RISPARMIO ENERGETICO
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

17 novembre 2015
Elementi per l'istruttoria legislativa


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Contenuto

Il disegno di legge è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame al Senato, che è intervenuto su numerosi articoli approvati in prima lettura dalla Camera e ne ha aggiunto di nuovi.

Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, sono stati stralciati taluni articoli approvati dalla Camera, che sono confluiti in autonomi disegni di legge e che riguardavano la disciplina di gestione degli imballaggi e di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 del testo approvato dalla Camera). 

Di seguito si dà conto in sintesi del contenuto delle modifiche apportate dal Senato rinviando per un'analisi più approfondita al dossier n. 135/4.


Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile

L'articolo 1 interviene in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, consentendo all'autorità marittima il recupero delle spese sostenute nei confronti dei proprietari del carico delle navi che abbiano agito con dolo o colpa, anche utilizzando navi inadeguate alla qualità e quantità del carico trasportato. Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo è stato integrato disponendo che, per tali finalità, il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare, confermandone la riassegnazione in parti uguali al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, ma precisando che le somme in questione siano riassegnate al Ministero dell'ambiente per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. La disciplina vigente (contenuta nell'articolo 6, comma 17, del D.Lgs. n. 156/2006) prevede invece che le somme siano riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino.

L'articolo 3, che reca disposizioni finalizzate a garantire l'aggiornamento (previsto dall'art. 34, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ma fino ad oggi mai effettuato), con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, è stato integrato dal Senato al fine di prevedere che la citata Strategia sia integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.

L'articolo4, introdotto nel corso dell'esame al Senato,apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), contenuta nell'articolo 37 della legge n. 99/2009.

Più in particolare, la norma, attraverso un'integrale sostituzione dell'articolo 37, provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del CDA con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il CDA propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Risultano ulteriormente specificati, sulla base dell'articolo qui in commento, i compiti dell'ENEA, quale Agenzia nel settore dell'efficienza energetica (D.Lgs. n. 115/2008).

Si osserva che il comma 6 non indica la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale di nomina del CDA di ENEA. Andrebbe altresì chiarita la relazione tra il comma 9, che dispone che con D.M. si individuino la dotazione delle risorse umane, nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, e il comma 11, che stabilisce che - nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca - sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle "previste attività".

L'articolo 5, comma 1, è stato modificato al Senato inserendo,nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile, due ulteriori forme di trasporto, ossia le iniziative di piedibus e di car-sharing, e prevedendo che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. In sede di esame al Senato, è stato aggiunto, inoltre, un periodo che prevede che nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti. Il comma 2, nel demandare a due decreti ministeriali la definizione del programma sperimentale nazionale, precisa, sulla base di una modifica inserita al Senato, che i progetti devono essere presentati mediante procedure di evidenza pubblica. Su tali schemi di decreti, da predisporre, come specificato al Senato, sentita la Conferenza unificata, dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno essere espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali idecreti sono comunque adottati.

Il comma 3 dell'articolo 5, introdotto al Senato, assegna alla regione Emilia-Romagna, un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti dei centri abitati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona.

 

I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina del c.d. infortunio in itinere, rientrante nella categoria generale dell'assicurazione sugli infortuni sui luoghi di lavoro. In sostanza, i commi in esame provvedono a chiarire che i casi in cui l'evento infortunistico si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro siano sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili.

 

L'articolo 5, comma 6, prevede l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del mobility manager, fatte salve, tra l'altro, l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale (comma 3). La norma prevede, inoltre, uno stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite (commi 1 e 2).

Il comma 1  dell'articolo 7 prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, mentre al comma 2 si prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2.065 euro.

Il comma 3 prevede che, fermo restando i divieti sopra esaminati ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori, individuando le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, vietare l'allevamento e l'introduzione della specie cinghiale (Sus scrofa).

Si fa presente che il comma 3, rinviando alle regioni l'individuazione delle aree di propria competenza nelle quali è fatto divieto di allevare i cinghiali, andrebbe coordinato con il divieto, previsto dai commi 1 e 2, di immissione e foraggiamento dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, escluse le aziende faunistiche venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie.

Il comma 4 aggiunge un comma 6-bis all'articolo 19-bis della legge 157/1992, che disciplina i casi e le modalità con le quali è possibile derogare ai divieti di caccia stabiliti dalla normativa europea e nazionale, prevedendo che le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno(Sturnus vulgaris), consentono l'esercizio dell'attività di prelievo se praticata in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Si rileva, al riguardo, che l'articolo 19-bis è configurato in termini generali ed è, quindi, suscettibile, al pari dell'art. 9 della direttiva 2009/147, di essere applicato a tutte le specie tutelate; con la modifica in esame si introdurrebbe, invece, un regime speciale e specifico per lo storno.

Il comma 5 dispone alcune modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 157/1992. Le lettere a) e b) riscrivono il comma 2 prevedendo che le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le nutrie e le specie arvicole, pur escluse dall'ambito della legge 157/1992, vengano ricomprese nelle specie alloctone per le quali può essere prevista l'eradicazione o il controllo della popolazione. Con la lettera c) del comma 5 si prevede che l'autorizzazione rilasciata per gli appostamenti fissi costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti, che devono avere natura precaria e non comportare l'alterazione dello stato dei luoghi.

 

L'articolo 10 reca alcune modifiche al d.lgs. 30/2013, con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/UE, la quale ha modificato la precedente direttiva 2003/87/UE al fine di perfezionare ed estendere il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS). Nel corso dell'esame al Senato, sono state eliminate diverse disposizioni, che sono state recentemente inserite nel decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, recante disposizioni correttive ed integrative al citato d.lgs. 30/2013. E' stata, altresì, introdotta una nuova disposizione volta ad includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, anche la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001.


Procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario

L'articolo 8 contiene disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Nel corso dell'esame al Senato l'unica modifica ha riguardato gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA). Per tali interventi viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.

Durante l'esame al Senato l'articolo 9, che prevede la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale, è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.

 


Energia

L'articolo 12, comma 1, lettera c), introduce all'articolo 10 del D.Lgs. n. 115/2008 un comma 2-bisil quale dispone che aisistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) - alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione - spettano i titoli di efficienza energetica (TEE), alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specificaschedaadottatadal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Il comma 1 dell'articolo 13amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR), di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1, annesso al D.M. 6 luglio 2012. Nel corso dell'esame al Senato tale ampliamento è stato esteso ai sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e ai sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. E' stato, altresì, chiarito dal Senato che la finalità del comma in esame è anche quella di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare.

Ai sensi del comma 2, introdotto al Senato, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l'autorizzazione unica ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa ad adeguare la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

L'articolo 14, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, contenuta nell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003. In particolare, il comma 1, introduce nella norma testé citata un nuovo comma 4-bis.1 riguardante l'attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale. In particolare, il nuovo comma 4-bis.1 dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 15, introdotto al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011. L'articolo 25, comma 1, dispone che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si applica il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal medesimo D.Lgs. n. 28. La norma di interpretazione autentica qui introdotta dispone che per gli impiantidi cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2009), il citato articolo 25, comma 1, si interpreta nel senso che, al 31 dicembre 2012, ai fini della verifica circa il possesso del requisiti temporale ivi indicato, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.


Acquisti "verdi"

Durante l'esame al Senato, l'articolo 17, che prevede che il possesso di determinate registrazioni e certificazioni ambientali costituisca titolo preferenziale nella formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, è stato modificato, con l'aggiunta - oltre al possesso del marchio Ecolabel e della registrazione Emas - del possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e della certificazioneISO 50001 relativa ad un sistema di gestione dell'energia. Al Senato è stata inoltre soppressa la parte della disposizione che ne prevedeva l'applicazione, prioritariamente, nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L'articolo 18 prevede, con l'introduzione dell'art. 68-bis nel Codice dei contratti pubblici, l'obbligatorietà dell'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP), per le seguenti categorie di forniture e affidamenti: lampade e moduli per l'illuminazione pubblica, attrezzature per l'ufficio e servizi energetici per gli edifici. L'articolo è stato modificato durante l'esame al Senato al fine di inserire, nella categoria relativa all'illuminazione pubblica, anche l'acquisto degli alimentatori elettronici. E' stato inoltre aggiunto un nuovo comma 2 all'articolo 18, che prevede una clausola di invarianza finanziaria per l'applicazione delle disposizioni ivi previste.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea.

 

Il comma 1 dell'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy". Le modalità di funzionamento dello schema sono demandate a un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ulteriori modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato riguardano le finalità dello schema nazionale volontario e del relativo regolamento attraverso l'introduzione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista della qualità del paesaggio, alla lettera c) del comma 3, e la soppressione della lettera d), che prevedeva l'aumento del livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini.

L'articolo 23, che prevede interventi volti a favorire l'acquisto di prodotti derivanti da materiale "post consumo", è stato modificato al Senato allargando l'applicazione delle norme previste anche ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

In particolare, con le modifiche al nuovo art. 206-ter del D.Lgs. 152/2006, aggiunto dall'articolo 23, il recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemballaggio dei prodotti complessi è incluso tra le attività imprenditoriali incentivate e le imprese di produzione operanti in tale settore vengono incluse nell'elenco dei soggetti con cui è possibile stipulare accordi e contratti di programma. È stato inoltre stabilito di dare priorità alle imprese che producono prodotti con beni provenienti dai rifiuti. Il novero dei soggetti abilitato a stipulare i predetti accordi è inoltre esteso a tutte le associazioni senza fini di lucro, nonché alle associazioni di promozione sociale, alle imprese artigiane e alle imprese individuali. E' inclusa tra le attività incentivabili anche la commercializzazione di prodotti derivanti da materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita (UNI 10667-13:2013), dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione. E' precisato inoltre che nella stipula degli accordi e dei contratti di programma devono essere prioritariamente privilegiati il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e i sistemi produttivi con minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

Il Senato ha esteso al recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemballaggio dei prodotti complessi quanto previsto dai nuovi articoli da 206-quater a 206-sexies, aggiunti al d.lgs. 152/2006 dall'articolo 23 in esame, che disciplinano rispettivamente: il livello degli incentivi e le percentuali minime di materiale, presenti nei manufatti, per i quali sono erogati gli incentivi previsti (206-quater); gli incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti (art. 206-quinquies); le azioni premianti per l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali negli interventi sugli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche (art. 206-sexies).

Durante l'esame al Senato è stata, infine, soppressa la norma transitoria prevista nel comma 4 dell'art. 206-sexies, che, nelle more del riordino della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995), imponeva alla P.A. di prevedere nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica (e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione) degli edifici scolastici, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici come definiti nella norma Uni 11367/2010 e riportati nell'allegato L-ter anch'esso soppresso.


Gestione dei rifiuti

L'articolo 25, che prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti, è stato modificato comprendendo nell'ambito di tali rifiuti anche i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario. Il testo approvato dalla Camera escludeva, invece, i prodotti assorbenti per la persona.

L'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola. Tali correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

L'articolo 27, comma 1, volto a individuare porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti, è stato modificato dal Senato includendo in tali operazioni i rifiuti raccolti nelle attività di gestione delle aree marine protette e inserendo gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi di programma previsti per l'individuazione dei predetti porti.

L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Il comma 3, che riguarda l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato al fine di differire al 31 dicembre 2016 il termine per l'inoltro della richiesta di inquadramento. Le modifiche apportate al comma 4, che interviene sulla disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, sono volte a fornire precisazioni in merito alle informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la proroga (contenuta nel comma 5 del testo approvato dalla Camera) riguardante l'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, in quanto sul punto è intervenuto l'art. 9, comma 3, del D.L. 192/2014 (c.d. milleproroghe). Nel corso del medesimo esame è stato inserito il nuovo comma 6, che semplifica, per gli imprenditori agricoli, le procedure relative alla tenuta e alla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.

Durante l'esame al Senato, l'articolo 30, che prevede per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame che non provvedono al loro trattamento un obbligo di consegna a determinati soggetti e che stabilisce, altresì, l'applicazione del regime ordinario in materia di trasporto dei rifiuti in caso di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, è stato modificato estendendo il campo di applicazione di tali norme anche ai rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

L'articolo 32, che interviene sulle misure per aumentare la raccolta differenziata dei comuni, è stato modificato al Senato attraverso:

  • la sostituzione della lettera b), al fine di applicare l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. ecotassa) direttamente a carico dei comuni che non hanno raggiunto le percentuali indicate dalla legge a livello di ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune;
  • l'aggiunta della lettera d), al fine di richiamare, nel comma 6 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede la possibilità per le Regioni di disporre con legge l'indicazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti, il rispetto comunque degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio di rifiuti la cui realizzazione deve essere valutata secondo la metodologia prevista dalla decisione 2011/753/UE;
  • la modifica del comma 2, al fine di raddoppiare da 12 a 24 mesi il termine massimo per l'adeguamento delle situazioni pregresse per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa.

L'articolo 33, introdotto al Senato, consente ai comuni, con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, che sostituisce la vigente imposta di sbarco. L'importo del contributo è pari a 2,5 euro e può essere elevato dai comuni, a specifiche condizioni, fino a un massimo di 5 euro. L'alinea del comma 1 dell'articolo 33 specifica che l'intervento è finalizzato a sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e di salvaguardia ambientale nelle isole minori.

 

L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della c.d. ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'art. 3 della L. 549/1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico (comma 1) e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo (comma 2).

L'articolo 35 modifica il comma 40 dell'art. 3 della L. 549/1995, che nel testo vigente assoggetta al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20%, anche i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, nonché per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, così come per i fanghi anche palabili. La modifica è finalizzata a precisare che l'ecotassa, nella misura ridotta, si applica in ogni caso a tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

 

L'articolo 36, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013).

L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. Il comma 1, che prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti (ovvero della tariffa in base alla quale è corrisposta la tassa) per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale, ed il comma 2, che introduce norme volte a semplificare il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di prossimità o di comunità, sono stati modificati al fine di estendere il loro campo di applicazione anche ai residui naturali non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche. La disposizione relativa alle procedure per l'autorizzazione del c.d. compostaggio di comunità è stata integrata dal Senato al fine di prevedere il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e la predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale. E' stata invece soppressa quella parte del comma 1 che autorizzava tout court il compostaggio domestico con l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 38, introdotto durante l'esame al Senato, persegue finalità analoghe a quelle del precedente articolo 37, ma con strumenti in parte differenti.

Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38.

Il comma 1 infatti prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Viene altresì introdotta nel testo del cd Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) la definizione di "compostaggio di comunità" ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di auto compostaggio.

L'articolo 39, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina, in via sperimentale, l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente), al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. Le principali modifiche apportate dal Senato hanno riguardato la precisazione del fatto che la sperimentazione avverrà su base volontaria del singolo esercente e che avrà una durata di dodici mesi. E' stato altresì ampliato il campo di applicazione della disposizione a tutti i "punti di consumo" e soppresso il comma che prevedeva riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Il comma 4, che demanda a un decreto interministeriale di natura regolamentare la disciplina delle modalità della sperimentazione, è stato modificato al Senato: è stato infatti introdotto un termine per l'emanazione del decreto, che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione ed è stata altresì sostituita l'ultima parte della disposizione prevedendo, tra l'altro, che, al termine della fase sperimentale, si provveda ad una valutazione, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, per decidere se confermare edestendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

Il Senato ha modificato l'articolo 40, che prevede l'introduzione di misure volte al contrasto del fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni nel cd. Codice dell'Ambiente, al fine di ridefinire le fattispecie dei divieti legati all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare attraverso la previsione del divieto di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e del divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni in cui sono incluse le gomme da masticare (nuovo articolo 233-ter del d.lgs. 152/2006), nel suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Il Senato ha modificato, inoltre, il regime sanzionatorio confermando la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro, applicata però all'abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni, e aumentando la medesima sanzionefino al doppio, per l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo.

Il Senato ha infine modificato l'utilizzo del 50% delle risorse provenienti dalle sanzioni amministrative che affluiscono nell''apposito Fondo del Ministero dell'Ambiente, limitandolo alle attività per contrastare l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo, e ha modificato l'utilizzo del restante 50% delle risorse assegnate ai comuni destinandolo anche alle campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni.

L'articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori. Tale articolo è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, con l'aggiunta di un comma 4 che contiene una serie di modifiche al D.Lgs. 49/2014 con cui è stata recepita la disciplina in materia di RAEE dettata dalla direttiva 2012/19/UE. Tali modifiche sono per lo più di carattere interpretativo o mirate alla correzioni di refusi. Fa eccezione la lettera c) del comma 4, che detta una disposizione transitoria secondo cui, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dal D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Un'altra modifica degna di nota, benché di carattere interpretativo, è quella che - con riferimento all'obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità - chiarisce che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certificazione EMAS (lettere a e b).

L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate ledisposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea nelleordinanzecontingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti (attraverso una modifica del primo periodo del comma 1 dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006).

 

Durante l'esame al Senato, l'articolo 45, che consente l'introduzione di incentivi economici, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni, è stato modificato - al comma 1 – prevedendo che i comuni beneficino dei predetti incentivi attuando misure di prevenzione, sulla base dei principi e degli interventi anche dei programmi regionali, ovvero riducendo i rifiuti residuali e gli scarti. E' stato soppresso l'obbligo del conseguimento degli obiettivi minimi di riciclo previsto per legge da parte dei comuni.

Al Senato è stato poi modificato il comma 2, inserendo un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti, e prevedendo, in alternativa alla suddetta adozione, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati.

Infine, è stato aggiunto al Senato il comma 3, che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione da parte delle regioni, finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti e ad affidare ad università od istituti scientifici, mediante convenzioni, studi o ricerche di supporto all'attività degli enti locali allo scopo di favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani.

 

L'articolo 47, aggiunto durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina degli obiettivi dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica al fine di:

  • modificare i termini per l'elaborazione e l'approvazione del programma e per il perseguimento degli obiettivi, che decorrono dalla data di entrata in vigore della disposizione (nuovo comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003);
  • prevedere che il programma preveda prioritariamente la prevenzione dei rifiuti (nuovo comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003);
  • precisare che è nel momento del maggior afflusso di presenze territoriali che va fatto il calcolo sulla popolazione, per calibrare gli obiettivi del Programma per le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% (nuovo comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003).

L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'art. 187 del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) , al fine di:

-   consentirne l'effettuazione anche in assenza di autorizzazione;

-  prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

 

L'articolo 50, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, introduce, al comma 1, una disciplina per l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 298-bis del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente).

L'articolo 60 - che detta disposizioni finalizzate ad assicurare, agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali – è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, con l'inserimento di una disposizione contenuta nel comma 3 relativa alla tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi (nuovo comma 3-bis dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente). Tale norma prevede la possibilità di tenere i citati registri presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.

L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'art. 40, comma 8, del D.L. 201/2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento e che la normativa in questione si applica anche alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

In considerazione dell'estensione dell'ambito di applicazione della disposizione alle imprese agricole, andrebbe valutato se anche l'ultimo periodo del nuovo comma 8, che fa riferimento ai "soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO", debba applicarsi anche alle medesime imprese agricole.


Interventi riguardanti i siti di interesse nazionale (SIN) e la bonifica dall'amianto

L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla in un nuovo articolo 306-bis all'interno della parte sesta del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

L'articolo 56 istituisce, ai commi 1-6, un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive; per beneficiare del credito d'imposta gli interventi dovranno avere un importo unitario di almeno 20.000 euro. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Il comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

L'articolo 78, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 5-bis della legge 84/1994).


Difesa del suolo

L'articolo 51 contiene disposizioni che intervengono sulla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 2, che reca la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, al fine di consentire che il Ministero dell'ambiente si avvalga dell'ISPRA nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle autorità di bacino distrettuali e che possano essere invitati taluni soggetti alla conferenza istituzionale e alla conferenza permanente, che sono organi dell'autorità di bacino. Gli interventi al comma 9 sono per lo più modifiche di coordinamento. Le ulteriori modifiche di carattere sostanziale da parte del Senato interessano il comma 10, al fine di: specificare che la finalità della predisposizione di programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico è quella di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali; chiarire che tali programmi devono essere predisposti dalle autorità di bacino, nell'ambito del Piano di gestione, in concorso con gli altri enti competenti; specificare gli obiettivi e il contenuto dei programmi medesimi.

L'articolo 52, comma 1, che reca misure per la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità del permesso di costruire, è stato modificato prevedendo:

- l'aggiornamento al 2016 dell'annualità dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro e della relativa copertura finanziaria (comma 2 del nuovo art. 72-bis);

- l'adozione ogni dodici mesi, da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dell'elenco, sulla base del quale vengono ammessi a finanziamento gli interventi (comma 4 del nuovo art. 72-bis).

L'articolo 52, comma 2, modificato al Senato, prevede che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili:

- diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

- o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

L'articolo 52, comma 3, aggiunto al Senato, prevede che i commissari straordinari, nominati al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore (attraverso una modifica del comma 7 dell'articolo 7 del D.L. 133/2014).

L'articolo 54, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso (comma 2).

L'articolo 55, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede - al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali – l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e demanda ad un apposito D.P.C.M. (da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge) la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo medesimo.


Risorse idriche

L'articolo 58, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico. Tra le modifiche operate dal Senato si segnala, tralasciando quelle di carattere formale, l'eliminazione della parte della disposizione che prevedeva che gli interventi finanziabili facessero anche riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico, nonché lo spostamento al 2016 della decorrenza dell'istituzione del Fondo. E' stato inoltre specificato che la componente della tariffa del servizio idrico integrato destinata ad alimentare il citato Fondo dovrà essere indicata separatamente in bolletta. Con una disposizione integrativa, finalizzata ad assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, è stato inserito l'obbligo, in capo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, sia del provvedimento recante le modalità di gestione del Fondo in questione, sia delle informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

L'articolo 59 disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Tale articolo non ha subito modifiche sostanziali. L'intervento operato dal Senato è infatti limitato a configurare la disposizione in esame come novella al cd. Codice dell'ambiente (nuovo articolo 68-bis del D.Lgs. 152/2006).

L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio dei propri poteri regolatori e sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. - direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Tali direttive dovranno, in particolare, contemperare due esigenze: da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall'altro, garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per l'utenza morosa. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.

I commi 1-3 dell'articolo 62, modificati nel corso dell'esame al Senato, riguardano la misura del sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM). Si dispone in particolare che l'applicazione del sovracanone BIM è dovuto nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (e non già elettrica, come nel testo approvato in prima lettura dalla Camera) (comma 1).

Si dispone la decorrenza dell'obbligo di pagamento dei sovracanoni per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015 (comma 2), e si prevede inoltre che i sovracanoni BIM siano dovuti anche se non funzionali alla prosecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani (comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 62, introdotto nel corso dell'esame al Senato, indica le condizioni al verificarsi (contestuale) delle quali sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale secondo cui l'ambito territoriale ottimale (ATO), in cui deve avvenire la gestione unica del servizio idrico, non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella attualmente prevista, che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.


Ulteriori disposizioni

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall'art. 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

L'articolo 53, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare la portata della disposizione in commento anche tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 28 del disegno di legge, che esclude i residui di lavorazione di materiali lapidei dalla definizione di materiali da scavo e che non è stato modificato dal Senato, e del fatto che la disciplina sui sottoprodotti è di derivazione europea.

L'articolo 64 inserisce quattro commi (da 1-bis ad 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (il D.lgs n.259/2003), in base ai quali i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 36/2001 (quindi delle ARPA), purché i loro pareri siano resi nei termini previsti da alcune norme vigenti richiamate nell'articolo.

L'articolo 65, volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, è stato modificato dal Senato prevedendo che  lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognaturasia ammesso (per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate) ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore dell'ambitonon ravvisino criticità nel sistema di depurazione.

L'articolo 66, che disciplina l'individuazione di appositi spazi presso e nei centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del d.lgs. 152/2006) per lo scambio di beni usati tra privati cittadini, è stato modificato al Senato. Sopprimendo il riferimento agli enti strumentali, presente nel testo approvato dalla Camera, la modifica introdotta dal Senato consente l'individuazione dei citati spazi solo ai Comuni.

 

Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 67 al fine di integrare la composizione del Comitato per il capitale naturale prevedendo la partecipazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Le modifiche del Senato all'articolo 70, comma 2 riguardano taluni principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel medesimo articolo contenuta. Le modifiche riguardano i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e d), concernenti la definizione e l'attivazione del sistema di PSEA e la remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, e l'aggiunta del criterio di cui alla lettera l) volto a ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

Il comma 3 dell'articolo 71, modificato al Senato, prevede che la costituzione di oil-free zone è promossa dai comuni interessati anche tramite le unionio le convenzioni fra i medesimi comuni. Si prevede inoltre, al comma 5, che le regioni e le province autonome disciplinino l'organizzazione delle medesime con riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato specificato al Senato - la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

L'articolo 72, che disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane, è stato modificato al Senato con riguardo agli ambiti di intervento del predetto piano. In particolare, sono stati inseriti, tra le fonti rinnovabili per la produzione di energia, il biogas e il biometano, e al novero degli ambiti del piano per lo sviluppo sostenibile è stato aggiunto lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

L'articolo 73, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria per gli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio). Per tali impianti è esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli "Apparecchi indicatori") del medesimo allegato.

L'articolo 74, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico (nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, contenuto nel D.P.R. n.327/2001).

L'articolo 75, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

L'articolo 76, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della L. 161/2014 (Legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. L'introduzione di tale articolo è contestuale alla soppressione dell'articolo 56 del testo approvato dalla Camera, che conteneva disposizioni pressoché identiche a quelle del citato art. 19 della L. 161/2014.

L'articolo 77, introdotto dal Senato, prevede l'impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.


Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge presentato dal Governo era corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi dell'impatto della regolamentazione.


Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario in considerazione del fatto che le disposizioni si configurano in prevalenza come novelle a norme di rango primario, prevalentemente volte a modificare il decreto legislativo n. 152/2006, che raggruppa in un unico testo gran parte delle disposizioni vigenti in materia ambientale (cd. Codice dell'ambiente).


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure in alcuni ambiti rientranti nella predetta materia tra i quali la disciplina delle aree marine protette, degli impianti termici civili (sentenza n. 250/2009), della gestione dei rifiuti (si vedano ex multis sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008).

Relativamente a singole disposioni o a specifici ambiti del disegno di legge rilevano inoltre:

- le materie di competenza legislativa esclusiva dell'ordinamento civile e dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui alle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

- le materie assegnate alla competenza concorrente di Stato e regioni concernenti il governo del territorio e l'istruzione elencate nel terzo comma del medesimo articolo 117.

Relativamente agli articoli, che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel d.lgs. 163/2006, si segnala che la sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007 ha ricondotto i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale (tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione).


Compatibilità comunitaria


Procedure di contenzioso

Si segnala che lo scorso 23 settembre la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, in materia di immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori. Il termine per il recepimento è scaduto il 1° luglio 2015.

Si segnala che il 22 ottobre scorso la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2015_2165) per aver violato gli articoli 28, 30 e 33 della direttiva 2008/98/UE relativa ai rifiuti, con riferimento ai piani di gestione di tutte le regioni, ad eccezione di Lazio, Marche, Puglia e Umbria.


Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Con riferimento alle disposizioni che introducono incentivi per l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati di cui all'articolo 23 del disegno di legge, si segnala che la finalità di promuovere il riciclaggio dei rifiuti, secondo la gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento) è stata ribadita, da ultimo, dal Settimo Programma di Azione in materia di ambiente fino al 2020, approvato con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 ed entrato in vigore lo scorso gennaio.


Incidenza sull'ordinamento giuridico


Coordinamento con la normativa vigente

Con riferimento all'articolo 73, che provvede a escludere taluni impianti alimentati da gas combustibili dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 285 del decreto legislativo n. 152/2006, che prescrive il rispetto dei predetti requisiti.

Andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di un coordinamento delle nuova lettera d) del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 con il comma 6 di tale articolo, ove non si fa riferimento a criteri ma a norme tecniche.


Collegamento con lavori legislativi in corso

In materia di gestione delle risorse idriche, si ricorda che è in corso di esame presso l'VIII Commissione (ambiente) la proposta di legge n. 2212 recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

Si segnala che in materia di mobilità (ciclistica e car pooling) sono in corso di esame alcuni provvedimenti legislativi. In particolare:

- nel testo unificato C. 1512 e abb. recante modifiche al codice della strada, adottato come testo base dalla IX Commissione della Camera, sono contenute norme in tema di mobilità ciclistica;

- principi di delega in materia ciclistica sono contenuti nel testo unificato dei progetti di legge delega per la riforma del codice della strada (T. U. C. 731 e C. 1588), approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2014 ed ora all'esame del Senato (S. 1683);

- la proposta di legge C. 2305  e abb. "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" è in corso di esame in IX Commissione della Camera;

- la proposta di legge C. 2436 "Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati" (car pooling), è in corso di esame in IX Commissione alla Camera.

Relativamente alle norme in materia di "acquisti verdi", si segnala, infine, che è in corso di esame parlamentare il  disegno di legge, che delega il Governo all'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni e al riordino della relativa normativa (A.C. 3194-A).


Formulazione del testo

Si osserva che la rubrica dell'articolo 2 sembra fare riferimento non solo alle modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma anche alle disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore idrocarburi che erano oggetto del comma 2 dell'articolo 2 del testo proposto dalla 13a Commissione del Senato e soppresso nel corso dell'esame in Assemblea.

Si osserva che il comma 2 dell'articolo 15 andrebbe più propriamente configurato come una novella all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239

Si segnala che, nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 60 è stato aggiunto un comma 3, che però non riguarda la tariffa sociale del servizio idrico integrato, come indicato nella rubrica del medesimo articolo.