Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Schema di d.lgs. recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Atto del Governo 57 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 78 | ||||
Data: | 06/02/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Schema di d.lgs. recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
6 febbraio 2014
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Lo schema di decreto è volto a recepire la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante "rifusione", la precedente direttiva 2002/95/CE. Tale direttiiva è stata attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151.
Lo schema di decreto recepisce inoltre le due direttive delegate 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE con riguardo alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio.
La delega per il recepimento della direttiva 2011/65/UE è prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96, in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B della predetta legge di delegazione.
La Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2, acronimo di Restrictions on Hazardous Substances) reca norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, come specificato nel considerando 2) della direttiva.
Rispetto alla precedente RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 si presenta come una direttiva a sé stante (e non più interconnessa alla direttiva RAEE, cioè la direttiva 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): rispetto alla precedente formulazione sono stati infatti eliminati i collegamenti alla direttiva RAEE, ad esempio per quanto riguarda l'elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito nell'allegato I della nuova direttiva. A tale riguardo, si segnala che il campo di applicazione della nuova direttiva è sostanzialmente ampliato con l'aggiunta di una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre dieci categorie (open scope).
Le categorie di AEE disciplinate dalla RoHS 2 sono le seguenti:
1) grandi elettrodomestici;
2) piccoli elettrodomestici;
3) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
4) apparecchiature di consumo;
5) apparecchiature di illuminazione;
6) strumenti elettrici ed elettronici;
7) giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport;
8) dispositivi medici;
9) strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
10) distributori automatici;
11) altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate.
Si segnala, infine, che è in corso di esame parlamentare lo schema di decreto legislativo (A.G. n. 69) per il recepimento della direttiva 2012/19/UE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
ContenutoLo schema di decreto legislativo in titolo, come specificato nell'articolo 1 che riprende il considerando n. 1) e l'articolo 1 della direttiva, detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Le misure adottate sono volte a ridurre i problemi di gestione dei rifiuti (RAEE) associati al loro contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, cromo, ecc.) e dei ritardanti di fiamma. Pertanto, il decreto dispone un progressivo divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di AEE contenenti determinate sostanze pericolose, disponendo, in casi specifici, deroghe temporanee per i prodotti non a norma con il decreto. Nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 si stima che i costi effettivi generati dalla messa in conformità delle apparecchiature per !'industria sarebbero compresi fra l'1% e il 4% del fatturato. Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10% del fatturato (prodotto nuovo) o all'1-10% (modifica di un prodotto esistente). Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto.
I benefici per l'ambiente dovrebbero essere significativi: nei dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio sono utilizzate diverse tonnellate di metalli pesanti vietati dalla direttiva (oltre 1.400 tonnellate di piombo, circa 2,2 tonnellate di cadmio), che rappresentano lo 0,2-0,3% del peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In caso di gestione scorretta dei rifiuti, queste sostanze possono essere immesse nell'ambiente (solo il 49,7% dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2% dei rifiuti di strumenti di controllo e monitoraggio è raccolto separatamente).
Gli attuali controIli degli Stati membri hanno infine dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44%.
Per quanto riguarda l'esperienza italiana, l'analisi di impatto della regolamentazione riporta i seguenti dati della Guardia di Finanza rilevati, attraverso le informazioni pervenute dalla Guardia di finanza nel mese di ottobre 2012, per lo stesso anno di riferimento:
- valore in euro dei sequestri di materiale elettrico ed elettronico: 8.687.612; - interventi effettuati dalla polizia ambientale nel 2012: 3.321; - verbali redatti a seguito di ispezione: 4.135; - violazioni riscontrate: 3.422. Lo schema di decreto si compone di venticinque articoli e sei allegati, ed è suddiviso in cinque capi. In primo luogo, si impone la restrizione all'uso di determinate sostanze, e si prevede un meccanismo di aggiornamento continuo del catalogo delle sostanze vietate e delle correlate esenzioni (Capo I, disposizioni generali, artt. 1-6). Successivamente vengono disciplinati gli obblighi dei fabbricanti, dei mandatari, degli importatori e dei distributori (Capo II, obblighi degli operatori economici, artt. 7-12) e si prevede l'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità, al fine di garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta l'Unione (Capo III, conformità delle AEE, artt. 13-18). Infine, vengono individuate funzioni e competenze amministrative di vigilanza e sanzione (Capo IV, vigilanza e sanzioni, artt. 19-21). L'ultimo capo (Capo V, disposizioni finali, artt. 22-25) reca, tra l'altro, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni e la norma transitoria che consente di commercializzare fino al 22 luglio 2019 le apparecchiature che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio, n.151, ma che risultano non conformi al presente decreto. Gli allegati elencano: I - le categorie di AEE disciplinate dal decreto precedentemente elencate; II - le sostanze con restrizioni d'uso e i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei; III - le applicazioni esentate dalle restrizioni d'uso; IV - le applicazioni che beneficiano di un'esenzione dalla restrizione specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo; V - la domanda di concessione, revoca e proroga di esenzioni; VI - la dichiarazione UE di conformità. Il presente schema di decreto legislativo sostituisce integralmente l'articolo 5 del decreto legislativo n. 151/2005 e il relativo allegato 5 (che elenca le applicazioni esentate dal divieto, con le relative scadenze), come sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il citato articolo 5 vieta, a decorrere dal 1° luglio 2006, l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, fatta eccezione per le esenzioni elencate nell'allegato 5. Si ricorda che la nuova direttiva RoHs 2, recepita dal presente decreto, riprende tutte le categorie già presenti nell'allegato 1A, ma aggiunge una categoria open scope che comprende tutte le AEE non elencate in precedenza, ampliando dunque il campo di applicazione. Come si accennava in premessa, il presente schema di decreto legislativo "scorpora" la normativa relativa alle AEE dal d.lgs. 151/2005, che quindi reca la disciplina relativa ai RAEE (in attesa dell'aggiornamento conseguente al recepimento della nuova normativa europea in materia). Capo I - Disposizioni generaliDefinizione AEELe AEE sono definite come (art. 3, comma 1, lett.a) le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua. Tale definizione riprende quella dettata dalla direttiva e ricalca quella recata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 151/2005, che però fa ovviamente riferimento alle sole AEE che rientrano nell'allegato 1A in cui non è presente la categoria residuale open scope; per tale ragione, l'ambito di applicazione della disciplina risulta ampliato. In proposito, si fa presente peraltro che il considerando n. 12) della direttiva fa presente l'opportunità di includere nella direttiva medesima un certo numero di definizioni al fine di precisarne l'ambito di applicazione e integrare la definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante la definizione di «apparecchiatura dipendente» onde coprire il carattere polivalente di alcuni prodotti, allorché le funzioni previste delle AEE devono essere determinate sulla base delle caratteristiche oggettive, come ad esempio il design del prodotto e la sua commercializzazione.Per tale ragione, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 specifica, in linea con quanto previsto dalla direttiva, ai fini della definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche", che la locuzione "che dipendono", in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste. In proposito, nell'analisi di impatto della regolamentazione si riportano le osservazioni dell'ANIE che segnala come, in conseguenza dell'applicazione della locuzione "che dipendono", verrebbero inclusi "anche prodotti, quali tosaerba a motore con accensione elettrica, scarpe, armadi e zaini con all'interno luci o altri dispositivi elettronici, che in precedenza non erano considerati AEE ai fini della RoHS". La medesima analisi fa presente che tale considerazione -così come le altre osservazioni pervenute dagli altri operatori del settore -è stata valutata in sede di stesura dell'intervento regolatorio, ma non è stato possibile modificare la definizione riportata nel testo ufficiale della direttiva
Probabilmente in ragione di questo ampliamento del campo di applicazione, viene previsto un elenco più dettagliato di Esclusioniesclusioni al comma 2 dell'articolo 2. Sono infatti espressamente escluse alcune apparecchiature in ragione degli interessi cui le stesse sono preordinate (sicurezza nazionale, ricerca scientifica, tipologia di destinazione industriale, sviluppo di forme energetiche rinnovabili, specifica destinazione medica). Il D.Lgs. 151/2005 tra le esclusioni riporta (articolo 2, comma 3) le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari, che corrisponde alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2, dello schema in esame.
L'articolo 3 dello schema inoltre reca le ulteriori definizioni, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, che riprendono le corrispondenti definizioni della direttiva.
All'articolo 4 viene anzitutto posto il Divieto di immissione AEE divieto di immissione sul mercato delle AEE (compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità) che contengano le sostanze di cui all'allegato II (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati -PBB, eteri di difenile polibromurato- PBDE), oltre i valori massimi tollerati. Nello stesso articolo:
Nel considerando 4) della direttiva, si ricorda che la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, attribuisce massima priorità alla prevenzione nel quadro della normativa sui rifiuti. La prevenzione è definita, tra l'altro, in termini di misure volte a ridurre il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Capo II - Obblighi degli operatori economiciA differenza delle precedenti direttive, che erano maggiormente concentrate sulla disciplina dei RAEE, quella attualmente in recepimento pone l'accento su tutta la catena produttiva delle AEE, prevedendo obblighi in capo agli operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) al fine di garantire che le AEE che circolano all'interno del mercato dell'Unione Europea rispondano ai requisiti imposti dalla direttiva. Tali responsabilità investono la sfera della produzione, importazione e distribuzione dei prodotti dal punto di vista dell'adeguatezza del prodotto stesso e della documentazione di accompagnamento. Tutti gli operatori della filiera sono coinvolti nel processo di controllo della conformità dei prodotti e intervengono, se necessario, con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'autorità di vigilanza qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto. Capo III - Conformità delle AEEIl Capo III riguarda le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione relativa alle AEE:
Capo IV -Vigilanza e sanzioniLe funzioni di autorità di Vigilanza vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del presente decreto sono svolte congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di Commercio, e della Guardia di Finanza, nonché dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Il d.lgs. 151/2005, all'articolo 15, prevede che il Comitato si avvalga dell'ISPRA relativamente a una serie di funzioni ivi elencate tra le quali, riguardo alle AEE, quelle per la vigilanza affinché le apparecchiature rechino i prescritti identificativi e affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni. La norma dello schema in esame invece non specifica le funzioni che l'ISPRA dovrà svolgere; la relazione illustrativo sottolinea che l'istituto supporterà l'autorità di vigilanza quanto alla valutazione del rischio ambientale dei prodotti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di vigilanza e delle eventuali misure restrittive da adottare. L'articolo 21 elenca una serie di Sanzionisanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori economici che non ottemperano ad alcuni obblighi disciplinati in recepimento della direttiva provvedendo a graduare le sanzioni a seconda delle singole fattispecie; rispetto all'articolo 16 del d.lgs. 151/2005, lo schema di decreto prevede una maggiore articolazione delle fattispecie in relazione al maggiore livello di dettaglio e di specificazione della nuova disciplina prevista per le AEE. Le sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro a seconda della gravità delle violazioni previste, sono irrogate dalle Camere di Commercio competenti per territorio (articolo 21, comma 12). Capo V - Disposizioni finaliIn questo capo si rinvengono disposizioni relative:
In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di abrogare ulteriori disposizioni del d.lgs. 151/2005, che fanno riferimento alla disciplina delle AEE, ai fini di maggiore coordinamento: a titolo esemplificativo si segnalano le previsioni contenute nell'articolo 16 relativamente alle sanzioni in materia di AEE. Si segnala, comunque, che il d.lgs. 151/2005 sarà abrogato in conseguenza del recepimento della direttiva 2012/19/UE oggetto dello schema di decreto legislativo n. 69 in corso di esame parlamentare.
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Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.), nonché dell'analisi tecnico-normativa. Allo schema è allegata, inoltre, una tabella di concordanza tra le disposizioni previste nello schema e quelle della direttiva da recepire in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della L. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Lo schema è stato assegnato con "riserva" in quanto la Conferenza unificata non si è ancora espressa sul provvedimento. |
Conformità con la norma di delegaLa delega per il recepimento della direttiva 2011/65/UE è stata concessa al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che contiene, nell'allegato B, la citata direttiva.
L'art. 1, comma 1, della L. 96/2013 dispone infatti che il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31-32 della L. 234/2012 (che detta le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteRileva la materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. |
Compatibilità comunitaria |
Procedure di contenziosoLa Commissione europea il 20 novembre 2013 ha emesso nei confronti dell’Italia un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 TFUE (nell’ambito della procedura di infrazione n. 2013/148, avviata il 20 marzo 2013 con una lettera di messa in mora), per il mancato recepimento della direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il cui termine di recepimento era il 2 gennaio 2013. La Commissione europea ha, altresì, avviato due procedure di infrazione per il mancato recepimento della direttiva delegata 2012/51UE (procedura 2013/150) e della direttiva delegata 2012/50/UE (2013/149). Entrambe le procedure sono allo stato di parere motivato. |
Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europeaSi segnala che la Commissione europea ha presentato nel febbraio 2013 una proposta di regolamento (COM(2013)75) in materia di vigilanza del mercato dei prodotti non alimentari, che modifica, tra le altre, anche la direttiva 2011/65/UE, di cui allo schema di decreto in esame. La proposta fa parte del "Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato", che comprende anche una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e un piano d'azione pluriennale per la vigilanza del mercato che copre il periodo 2013-2015.
L'obiettivo generale della proposta di regolamento è semplificare il quadro di vigilanza del mercato dell'Unione, ridurre il numero di atti legislativi recanti norme di vigilanza del mercato, eliminare le sovrapposizioni integrare il sistema RAPEX e le procedure di valutazione dell'Unione, rendere la normativa più accessibile e di più facile consultazione.
Sulla proposta, discussa dal Consiglio il 3 dicembre 2013, è atteso il voto del Parlamento europeo, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il prossimo aprile.
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Impatto sui destinatari delle normeL'analisi di impatto della regolamentazione quantifica gli obblighi informativi a carico degli operatori economici di cui agli articoli da 7 a 12 dello schema di decreto ai sensi dell'Allegato A del D.P.C.M. 25 gennaio 2013, che reca le linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi. L'analisi riporta un costo medio totale annuale OI (onere informativo) è pari a 310,60 euro specificando che il numero annuo di adempimenti ed i costi amministrativi annuali potranno essere calcolati a consuntivo del primo anno di applicazione dell'intervento regolatorio sulla base delle segnalazioni pervenute alle amministrazioni pubbliche interessate, da parte degli operatori del settore. |