Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Schema D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Atto del Governo 69 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 80 | ||||
Data: | 12/02/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea |
Schema D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
12 febbraio 2014
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ContenutoLo schema di decreto si compone di 42 articoli , ricompresi in 6 Titoli, e 10 allegati.
Nel Titolo I sono disciplinati nei sette articoli seguenti i principi generali sulla gestione dei RAEE.
Finalità (art. 1)L'articolo 1 individua, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2012/19, che richiama gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, le finalità del decreto nell'adozione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE.
Tempi di operatività e campo di applicazione (art. 2)L'articolo 2 suddivide in due periodi i tempi di operatività delle disposizioni del decreto in conformità all'articolo 2 ed agli Allegati I, II, III e IV della direttiva:
a) il primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto (la direttiva indica il 13 agosto 2012) fino al 14 agosto 2018, per le categorie di AEE che, rispetto alla legislazione vigente del decreto legislativo 151/2005, includono nei RAEE i pannelli fotovoltaici;
b) il secondo periodo decorre dal 15 agosto 2018.
Nel primo periodo (transitorio) il campo di applicazione - individuato dalle categorie di AEE descritte nell'Allegato I ed elencate indicativamente nell'Allegato II - è pressoché analogo a quello vigente: un confronto tra i vigenti allegati 1A e 1B del D.Lgs. 151/2005 e gli allegati I e II dello schema, evidenzia che l'unica differenza di rilievo risiede nell'inserimento esplicito dei pannelli fotovoltaici nella categoria 4.9.
Nel secondo periodo (a regime), viene invece previsto un campo di applicazione aperto a tutte le AEE immesse sul mercato (classificate nelle sei categorie riportate nell'allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV), con specifiche esclusioni disciplinate dal successivo articolo 3.
Esclusioni (art. 3)L'articolo 3, come anticipato, specifica, in conformità con l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva, le condizioni di esclusione dall'applicazione delle norme, combinandole con i previsti tempi di operatività. In particolare, sono riportate le esclusioni che operano sin dal momento dell'entrata in vigore del decreto, e le ulteriori esclusioni che si applicano dal 15 agosto 2018, cioè "a regime".
L'articolo in esame non trova corrispondenza nel testo vigente del D.Lgs. 151/2005. Ciò si spiega poiché, nel momento in cui il campo di applicazione viene esteso a tutte le AEE, una chiara ed univoca definizione dei casi di esclusione diviene elemento fondamentale per l'individuazione del campo di applicazione.
Definizioni (art. 4)L'articolo 4 reca le definizioni contenute nella direttiva e introduce alcune definizioni già presenti nel D.Lgs. 152/2006 (recante norme in materia ambientale, cd. Codice dell'ambiente) e nei decreti ministeriali 185/2007 e 65/2010 riguardanti i sistemi di gestione dei RAEE. Nello specifico, non sono più previste le definizioni di "reimpiego" e di "recupero di energia", precedentemente riportate nell'articolo 3 del D.Lgs. 151/2005, non menzionate nella direttiva.
Degna di rilievo appare la modifica della definizione di "produttore", volta a ricomprendere anche i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo che vendono sul mercato nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Tale novella, in linea con la direttiva, consente di tener conto del caso sempre più frequente di acquisti on line direttamente da imprese estere.
RAEE dual useAltra importante novità è la modifica della definizione di RAEE domestici. Se da un lato viene confermata l'attuale definizione, secondo cui sono tali quelli originati da nuclei domestici, nonché quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi ai primi per natura e quantità, dall'altro tale definizione viene integrata al fine di ricomprendervi anche i c.d. RAEE dual use, vale a dire i rifiuti di AEE che potrebbero essere usate (la lettera l) riporta invece la parola "usati", che sembrerebbe opportuno correggere) sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Eco-design (art. 5)L'articolo 5 prevede, in coerenza con il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (D.M. 7 ottobre 2013) e con l'articolo 4 della direttiva, l'emanazione di un decreto interministeriale diretto a:
a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE;
c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
Le misure previste tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al D.Lgs. 15/2011, di attuazione della direttiva 125/2009.
Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo (artt. 6-7)L'articolo 6 individua, in linea con l'art. 6 della direttiva, nelle operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo le azioni prioritarie per la gestione dei RAEE. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità previsti, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità indicate dall'art. 19.
L'articolo 7 disciplina la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo dei RAEE, definendo le modalità e gli strumenti operativi con cui si realizza la primaria preparazione per il riutilizzo rispetto alle altre forme di gestione dei RAEE, come disposto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva. Viene quindi previsto che:
Nel Titolo II, suddiviso nei Capi I, II e III, sono contenuti 15 articoli, in cui sono presenti le disposizioni per la gestione dei RAEE rivolte ai produttori e ai distributori. In particolare per i produttori sono stabiliti obblighi previsti nella direttiva, in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore. Dal 2016, tali disposizioni sulla gestione dei RAEE si applicano a tutti i produttori, indipendentemente dalla natura domestica o professionale dell'AEE immessa sul mercato.
Nel Capo I sono disciplinati in tre articoli i sistemi di gestione dei RAEE.
Obblighi dei produttori di AEE (art. 8)L'articolo 8 stabilisce, come indicato agli articoli 11, par. 1, 12, par. 3 e 14, par.1, della direttiva:
- l'obbligo per il produttore di AEE di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio previsti dall'Allegato V per i RAEE;
- l'introduzione della possibilità, per il produttore, di adempiere agli obblighi in forma individuale o collettiva (consortile);
- la comunicazione del contributo annuale, al Ministero dell'ambiente, da parte dei produttori di AEE, sostenuto per gli obblighi dì raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente schema;
Eco-contributo (c.d. visible fee)- la facoltà di applicare nel prezzo di vendita al distributore il contributo annuale e di indicarlo separatamente nel prezzo finale del prodotto.
Con riferimento a tale disposizione si fa notare che essa ricalca quanto previsto dalle norme vigenti con riferimento ai RAEE storici: l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 151/2005, come modificato dal comma 2-bis, dell’art. 1, del D.L. 1/2013, prevede la possibilità di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) provenienti dai nuclei domestici.
Sistemi individuali e collettivi (artt. 9-10)L'articolo 9 disciplina, come previsto dall'articolo 12, par. 3 della direttiva, nel dettaglio le modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi individuali di gestione dei RAEE derivanti dalle proprie AEE, operante su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'operatività del sistema è richiesto un riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente, per valutarne l'efficacia, l'effettività, l'economicità e la trasparenza.
L'articolo 10 disciplina invece i sistemi collettivi, prevedendo l'obbligatorietà della forma consortile, la personalità giuridica di diritto privato, l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione. Anche per i sistemi collettivi è prevista una forma di controllo preliminare, mediante l'approvazione dello statuto in conformità ad uno statuto tipo predisposto dal Ministero dell'ambiente, con obblighi di comunicazione e di relazione. L'approvazione dello statuto da parte del Ministero dell'ambiente è requisito necessario per l'iscrizione del sistema collettivo al Registro nazionale.
Nel Capo II sono presenti nove articoli che disciplinano le norme sul deposito preliminare alla raccolta, nonché su raccolta, trattamento adeguato e recupero.
Raccolta differenziata dei RAEE (artt. 11-13)L'articolo 11 definisce, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva, le modalità e le condizioni di ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.
La principale novità introdotta dall'articolo in esame è senz'altro rappresentata dall'introduzione del ritiro "uno contro zero" per i RAEE di piccolissime dimensioni, che si affianca al ritiro "uno contro uno" di RAEE equivalenti, già previsto dalla normativa vigente e confermato dallo schema in esame.
Nel dettaglio la nuova disciplina prevede i seguenti obblighi per i distributori:
L'articolo 11 introduce altresì (al comma 2) norme volte a disciplinare le modalità per il deposito preliminare alla raccolta, organizzato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi, dettando disposizioni analoghe a quelle dell'art. 22 della L. 97/2013, che viene quindi conseguentemente abrogato dall'art. 42 dello schema in esame. Con riferimento alle disposizioni del comma 2, si fa notare che lo schema prevede che i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi, anziché con cadenza mensile come previsto dalla normativa vigente. Tale modifica risponde ad una considerazione esposta nelle premesse del parere della Commissione sul disegno di legge europea 2013 approvato nella seduta del 30 luglio 2013. In tale parere, si ravvisava inoltre l'opportunità di valutare il raggruppamento presso più luoghi esterni non solo per ragioni di logistica, ma anche di minore impatto ambientale. La formulazione della lettera b) del comma 2 dello schema, che riproduce la lettera c) del comma 2 dell'articolo 22, fa riferimento all'effettuazione del deposito preliminare alla raccolta in un luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 65/2010 che recava la disciplina previgente. Inoltre il primo periodo del comma 2 prevede che il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE sia effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi (la norma vigente fa riferimento invece ad "altro luogo").
L'articolo 12 prevede l'attivazione di specifiche misure ed azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE domestici e di recupero, stabilite all'articolo 5 della direttiva. La raccolta è affidata ai centri di raccolta comunali ed ai sistemi di raccolta o di restituzione organizzati direttamente dai produttori.
Il comma 3 dell'art. 12, che recepisce una disposizione innovativa della direttiva (art. 5, par. 1), dispone che la raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria:
L'articolo 13 stabilisce le modalità per la raccolta differenziata dei RAEE professionali, obbligando i produttori ad organizzare e gestire adeguati sistemi di raccolta, sostenendone i relativi costi. Tale norma, in linea con l'art. 5, par. 5, della direttiva, conferma nella sostanza quanto già previsto dal vigente comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 151/2005.
Obiettivi minimi di raccolta (art. 14)L'articolo 14 specifica, in linea con l'art. 7 della direttiva, gli obiettivi di raccolta differenziata annuali, prevedendo tre successioni temporali:
In attesa che la Commissione europea definisca una metodologia comune per calcolare il volume di RAEE prodotti sul mercato nazionale, il comma 2 consente al Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, di definire una metodologia di calcolo da applicarsi sull'intero territorio nazionale. Il successivo comma 3 affida all'ISPRA il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta.
Ritiro dei RAEE (artt. 15-16)L'articolo 15 disciplina, come previsto dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva, le modalità per il ritiro (da parte dei produttori) dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali, al fine di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei citati RAEE. Le modalità di ritiro sono definite nelle apposite convenzioni stipulate tra produttori e responsabili della raccolta in caso di ritiro effettuato con sistema individuale o dal Centro di Coordinamento qualora si tratti di sistemi collettivi.
In particolare, con un accordo di programma tra il Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e l'ANCI sono definiti, tra l'altro, anche gli oneri per lo svolgimento delle attività di raccolta nella forma di "premi di efficienza" che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività.
L'articolo 16 disciplina, come indicato all'art. 8, par. 1 della direttiva, il ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori, che possono portarli ai centri di raccolta di cui all'art. 12, secondo le modalità indicate dal D.M. 25 settembre 2007, n. 185, o agli impianti di trattamento adeguato, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla disciplina generale sui rifiuti recata dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
Come stabilito nell'articolo 15, anche l'art. 16 prevede un apposito accordo di programma per l'individuazione delle modalità di ritiro e di raccolta dei RAEE conferiti ai distributori e dei rispettivi oneri.
Trattamento dei RAEE (artt. 17-18)L'articolo 17 disciplina il trasporto e l'avvio al trattamento dei RAEE raccolti, in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE. Tali modalità sono imposte per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. L'articolo vieta lo smaltimento dei RAEE che non siano stati sottoposti al preventivo trattamento e, a tal fine, impone l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 8, par. 1, della direttiva.
L'articolo 18 definisce, come indicato all'art. 8 della direttiva, il trattamento adeguato per tutti i RAEE ed individua le modalità e le condizioni minime in presenza delle quali un'operazione di trattamento può qualificarsi adeguata. I requisiti tecnici e le modalità di gestione e di stoccaggio sono indicate negli Allegati VII e VIII. A tal fine viene prevista l'istituzione, da parte dei produttori, di sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche disponibili di trattamento, recupero e riciclaggio (già prevista dal vigente art. 8 del D.Lgs. 151/2005). Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e del regolamento CE n. 842/2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Viene altresì prevista l'emanazione (senza che però vi sia l'indicazione di un termine temporale per provvedervi) di decreti del Ministro dell'ambiente finalizzati a:
Obiettivi di recupero e riciclaggio (art. 19)L'articolo 19 stabilisce gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio individuati dall'articolo 11 della direttiva. Per conseguire i suddetti obiettivi i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero tutti i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.
Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui all'Allegato V è calcolato, per ciascuna categoria di RAEE, dividendo il peso dei RAEE in entrata negli impianti di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'art. 18, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.
La tabella seguente sintetizza gli obiettivi previsti dall'allegato V e le scadenze temporali entro cui devono essere raggiunti:
![]() Si fa notare che gli obiettivi previsti dall'Allegato V fino al 14 agosto 2015 sono analoghi a quelli previsti dal vigente art. 9 del D.Lgs. 151/2005.
La novità rispetto al testo vigente è quindi caratterizzata dall'aumento degli obiettivi minimi da conseguire, nonché dalla sostituzione di obiettivi di riciclaggio con obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
Al fine di garantire l'acquisizione ufficiale dei suddetti dati, i titolari degli impianti comunicano annualmente con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla L. 70/1994, o tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità previste.
Nel Capo III sono presenti tre articoli volti a disciplinare le autorizzazioni, le spedizioni e la vendita a distanza per i RAEE e gli AEE.
Autorizzazioni (art. 20)L'articolo 20 disciplina, come previsto dall'articolo 9, par. 1, 2 e 3 della direttiva, le autorizzazioni per gli impianti di trattamento dei RAEE, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dettate dalla disciplina generale sui rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/2006).
Viene altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto volto a disciplinare le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate.
Le autorizzazioni e le procedure semplificate, disciplinate nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, devono prevedere, in particolare, le condizioni necessarie per garantire che gli impianti garantiscano il rispetto delle prescrizioni stabilite negli Allegati VII e VIII.
Le ispezioni da parte degli organi competenti sono effettuate, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno; già il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8 del d.lgs. 151/2005 fa riferimento a una frequenza almeno annuale dell'attività ispettiva. Le Province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni svolte all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente per la successiva comunicazione alla Commissione europea.
Spedizioni all'estero (art. 21)L'articolo 21 disciplina, come stabilito all'articolo 10, par. 1 e 2, della direttiva, le condizioni per le spedizioni all'estero dei RAEE, che consentono ai RAEE esportati di essere conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 19 del decreto in esame. Tali disposizioni, contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 21, in realtà non modificano in maniera radicale la sostanza di quanto previsto dai vigenti commi 9 e 10 dell'art. 8 del d.lgs. 151/2005.
Decisamente più innovativa appare la norma recata dal comma 3 dell'art. 21 che, in attuazione dell'art. 23, paragrafo 2, della direttiva, rende obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi previsti nell'Allegato VI per tutte le spedizioni all'estero di AEE usate, al fine di non eludere la normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e porre un rimedio alla piaga delle esportazioni illegali di RAEE. Al fine di evitare spedizioni indesiderate di AEE non funzionanti, l’Allegato VI - di nuova introduzione - pone dei requisiti minimi (costituiti da documenti ed azioni) per le spedizioni al fine di distinguere AEE usate e RAEE.
Obblighi per la vendita a distanza (art. 22)L'articolo 22 stabilisce gli obblighi inerenti la vendita a distanza di AEE, previsti dall'articolo 16, par. 1 della direttiva, per il produttore e per il distributore.
Per il produttore che non abbia sede nel territorio italiano, e che fornisce AEE sul territorio nazionale, è previsto l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 30 (comma 1).
Il comma 2 prevede disposizioni finalizzate a garantire l'adempimento, da parte del distributore, dell'obbligo del ritiro gratuito "uno contro uno".
Si fa notare che il testo vigente già contempla la norma dei produttori che forniscono AEE avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza, tramite un rinvio alle modalità definite in apposito decreto interministeriale che, a tutt'oggi, non è stato emanato.
Nel Titolo III sono presenti tre articoli volti a disciplinare il finanziamento delle attività di ritiro e trasporto dei RAEE.
Finanziamento dei RAEE (artt. 23-25)L'articolo 23 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE (storici e non) provenienti dai nuclei domestici, previste dall'art. 12 della direttiva. Il finanziamento delle operazioni è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi.
Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (quindi "non storici"), i produttori possono adempiere in base alle seguenti modalità:
a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi.
Con riferimento ai RAEE storici (RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato fino al 13 agosto 2005), si fa notare che il comma 1 dell'art. 23 reca una disposizione che nella sostanza riproduce quella contenuta nel vigente comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 151/2005, ad eccezione dell'ultimo periodo di tale comma, che riguarda le modalità di adempimento dell'obbligo di finanziamento delle operazioni di ritiro e trasporto attraverso l'istituzione dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, che non viene riprodotto nel testo dello schema.
L'art. 23, comma 4, rinvia alle disposizioni attuative dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 151/2005 (che non viene abrogato dallo schema in esame), emanate con il D.M. 12 maggio 2009, per le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse.
L'articolo 24 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE professionali, previsto dall'art. 13 della direttiva. Ai sensi dei commi 1 e 2, che sostanzialmente riproducono i commi 2 e 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 151:
L'articolo 25 definisce le garanzie finanziarie da versare da parte del produttore all'atto di immissione di AEE sul mercato, estendendo, come prevede l'art. 12, par. 3, della direttiva, tale istituto anche nei casi in cui il produttore adempia ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo.
Relativamente alle modalità di versamento delle garanzie, lo schema in esame prevede quanto contenuto nel testo vigente (artt. 11, comma 2, e 12, comma 5, del d.lgs. 151/2005), che rinvia alle modalità previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni verso lo Stato) o a modalità equivalenti definite con decreto interministeriale da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.
Nel Titolo IV sono presenti sette articoli che disciplinano le informazioni per la gestione dei RAEE.
Obblighi di informazione per i produttori (artt. 26-28)L'articolo 26 definisce, come stabilito dall'articolo 14, par. 2 della direttiva, gli obblighi di informazione agli utilizzatori da parte dei produttori di AEE, prevedendo tra l'altro l'indicazione di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e le possibilità di consegna gratuita al distributore dei RAEE nei casi "uno contro uno" e "uno contro zero", nonché il significato del simbolo riportato nell'Allegato IX e il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, riciclaggio o recupero dei RAEE.
Con riferimento all'allegato IX si fa notare che il simbolo per la marcatura delle AEE non è identico a quello previsto dal corrispondente allegato della direttiva, il quale si limita ad indicare un contenitore di spazzatura mobile barrato. Il simbolo previsto dallo schema in esame aggiunge al simbolo previsto dalla direttiva una barra orizzontale nera che dovrebbe indicare AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
L'articolo 27 individua, come previsto dall'articolo 15, par. 1, della direttiva, ulteriori obblighi di informazione (gratuita), da parte dei produttori, agli impianti di trattamento e riciclaggio, relativamente alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato dei RAEE.
Le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato per ogni nuova tipologia di AEE, secondo specifiche modalità (manuali o strumenti elettronici, anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento). L'articolo 28 contiene la disciplina, introdotta dagli articoli 14 e 15 della direttiva, che prevede l'obbligo, per il produttore, di indicare sulle AEE:
Registro nazionale (art. 29)L'articolo 29 reca la disciplina del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, in conformità all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva, già previsto dal decreto n. 185/2007. Tra le novità introdotte si segnalano le seguenti:
Rappresentante autorizzato (art. 30)L'articolo 30 introduce (in attuazione dell'art. 17 della direttiva) e disciplina la figura giuridica e le funzioni del rappresentante autorizzato del produttore, responsabile per l'adempimento degli obblighi posti a carico del produttore stesso.
Monitoraggio e scambi di informazioni (artt. 31-32)L'articolo 31 disciplina il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e le comunicazioni alla Commissione europea, come stabilito dall'articolo 16, par. 4 e 5, della direttiva. In continuità con la disciplina vigente, l'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi con una relazione annuale al Ministero dell'ambiente, il quale invia alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE, entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione riguarda il periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.
L'articolo 32 prevede lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa tra le competenti autorità degli Stati membri dell'UE, come disposto nell'articolo 18 della direttiva. Tali scambi, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica. La cooperazione comprende, altresì, il diritto di accesso ai documenti e alle pertinenti informazioni, anche sugli esiti di ispezioni.
Nel Titolo V sono presenti cinque articoli che disciplinano le attività di coordinamento, controllo e vigilanza.
Centro di coordinamento (artt. 33-34)L'articolo 33 disciplina le funzioni del Centro di Coordinamento, già previsto dall'art. 13, comma 8, del D.Lgs 151/2005, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del D.M. 185/2007, secondo la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato, che riunisce tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. La nuova disciplina presenta alcune novità:
Il Centro di Coordinamento svolge in sostanza un ruolo di garante dell'omogeneità e uniformità della gestione dei RAEE sul territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento dei gestori dei RAEE e la raccolta dei dati e delle informazioni, che completano l'attività svolta dall'ISPRA. L'articolo 34 prevede l'acquisizione annuale delle seguenti informazioni, da parte del Centro di coordinamento:
Tali informazioni possono essere utilizzate anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'UE ai sensi dell'art. 7, par. 2, della direttiva.
Comitati di vigilanza e indirizzo (artt. 35-36)L'articolo 35 disciplina l'attività del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, già istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 151/2005, e ridefinito dall'articolo 19 del D.Lgs. 188/2008, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.
Si ricorda che il citato art. 19 ha attribuito al Comitato anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti.
L'articolo in esame non modifica i compiti e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato, già previste dal decreto ministeriale 185/2007. In particolare, il Comitato di vigilanza, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime sull'applicabilità del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate negli Allegati II e IV, e con apposita delibera stabilisce i criteri di determinazione delle quote di mercato dei produttori, definite in collaborazione con il Centro di coordinamento. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it.
L'articolo 36 disciplina l'organizzazione del Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE, già istituito ai sensi degli articoli 13 e 15 del D.M. 185/2007, che viene ricostituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare, il Comitato di indirizzo coordina le varie categorie rappresentate e l'attività del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo.
Ispezioni (art. 37)L'articolo 37 disciplina le attività di ispezione e monitoraggio, svolte dalle autorità competenti, come stabilito dall'art. 23 della direttiva, che comprendono:
Nel Titolo VI sono presenti cinque articoli riguardanti le sanzioni e le disposizioni transitorie.
Sanzioni (art. 38)L'articolo 38 disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti nel presente decreto, introducendo (ai commi 9-12) ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste dal vigente D.Lgs. 151/2005. Le nuove sanzioni riguardano:
L'accertamento, l'irrogazione e i proventi delle sanzioni, destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, contenute nel presente decreto, sono di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi degli articoli 262 e 263 del D.Lgs. 152/2006 (comma 13).
La sanzione prevista dall'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 151/2005 non viene riprodotta nel testo in commento in quanto fa riferimento all'osservanza di obblighi previsti dall'art. 5 del citato decreto legilativo che confluisce nel nuovo schema di decreto sulle AEE, atto del Governo n. 57 (si veda in proposito quanto ricordato in premessa).
Altre disposizioni (artt. 39-41)Gli articoli 39 e 41 recano rispettivamente la disciplina per la modifica degli allegati e le disposizioni finanziarie, riprendendo quanto già previsto dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 151/2005.
L'articolo 40 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, è previsto che, fino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, i medesimi sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti. Si fa presente che l'articolo 24, par. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 14 febbraio 2014 e che comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Abrogazioni (art. 42)L'articolo 42 reca le abrogazioni delle seguenti disposizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
Lo schema in esame sostituisce il vigente D.Lgs. 151/2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione di alcune norme che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio tuttora vigente e dell'articolo 20, comma 4, le cui motivazioni della mancata abrogazione sono descritte nella relazione illustrativa e riguardano l'esigenza di garantire continuità alla normativa in materia di "RAEE storici".
Come già anticipato in premessa, lo schema di decreto ricomprende (e conseguentemente abroga) le disposizioni dettate in materia di RAEE dall'art. 21, comma 1, della L. 96/2010, dall'art. 22, commi 2-5, della L. 97/2013, e alcune disposizioni del decreto n. 185/2007.
AllegatiRelativamente agli allegati, oltre a quanto segnalato nel commento dei vari articoli, si fa notare che gli Allegati da I a VI e l'Allegato X recepiscono quanto previsto dai medesimi allegati della direttiva.
Gli Allegati VII e VIII riprendono i rispettivi Allegati VII e VIII della direttiva, includendovi le previsioni cautelative già contenute negli Allegati 3 e 2 del D. Lgs. 151/2005.
L'Allegato IX, recante il simbolo per la marcatura delle AEE, riprende l'Allegato IX della direttiva in forma più dettagliata. |
Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), nonché dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.). Allo schema di decreto è, altresì, allegato il parere della Conferenza unificata di cui si è dato conto nella descrizione del contenuto. Allo schema è allegata, infine, una tabella di concordanza tra le disposizioni in esso previste e quelle della direttiva da recepire in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della L. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). |
Conformità con la norma di delegaLa delega per il recepimento della direttiva 2012/19/UE è stata concessa al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che contiene, nell'allegato B, la citata direttiva.
L'art. 1, comma 1, della L. 96/2013 dispone infatti che il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31-32 della L. 234/2012 (che detta le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.
Lo schema di decreto è stato adottato il 13 dicembre 2013 sulla base di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 31 in base al quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dal comma 3 del medesimo articolo 31 in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteRileva la materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. |
Compatibilità comunitariaNella descrizione del contenuto si è dato conto delle varie disposizione dello schema che provvedono a recepire la direttiva 2012/19/UE. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoL'analisi sull'impatto della regolamentazione elenca gli obblighi informativi di nuova introduzione e una stima dei relativi costi amministrativi. La relazione precisa, inoltre, che le modifiche all'ambito di applicazione previste dalla direttiva 2012/19/UE e recepite con lo schema di decreto tendono ad estendere gradualmente gli effetti delle disposizioni a tutte le AEE determinando pertanto l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a conformarsi alle prescrizioni del decreto. |