Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Schema di D.Lgs, recante modifica al D.Lgs. 334/1999, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze - Atto n. 68
Riferimenti:
SCH.DEC 68/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 72
Data: 20/01/2014
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DISASTRI
SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea


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Attuazione direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze

20 gennaio 2014
Elementi per l'istruttoria normativa


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Impatto sui destinatari delle norme|


La direttiva 2012/18/UE

La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, reca una revisione della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. direttiva Seveso II), resasi necessaria a seguito delle modifiche apportate al sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento.

Ai sensi dell'art. 31, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 maggio 2015. Lo stesso articolo tuttavia prevede un termine più ravvicinato (14 febbraio 2014) limitatamente al recepimento dell'art. 30 che riguarda il trattamento degli oli combustibili densi. Viene altresì previsto che le disposizioni dell'articolo 30 siano applicate a decorrere dal 15 febbraio 2014.

Tale modifica comporta una integrazione dell'allegato I, parte 1, della direttiva Seveso, relativo alle sostanze pericolose. Più in particolare, l'elenco delle sostanze specificate nella parte 1 viene integrato inserendo anche gli oli combustibili densi nella sezione riguardante i prodotti petroliferi.

In tal modo per gli oli combustibili densi, come per gli altri prodotti petroliferi già compresi nell'elenco, la quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva Seveso sarà di 2.500 tonnellate e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, sarà di 25.000 tonnellate.

Gli altri prodotti petroliferi per i quali sono già valide queste soglie sono: benzine e nafte, cheroseni (compresi i jet fuel), gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli).

Gli obblighi imposti dalla direttiva Seveso

Con la modifica operata dall'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE, dunque, le quantità limite di applicazione risultano elevate di parecchio, con conseguente probabile riduzione di oneri per numerosi stabilimenti (si tratta soprattutto di centrali termoelettriche).

Si ricorda infatti che la direttiva Seveso prevede l'obbligo

La direttiva Seveso è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 334/1999, che dispone i citati obblighi agli articoli 6, 7 e 8.

Riguardo all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, il D.Lgs. 334/1999 impone al gestore degli stabilimenti di trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco componente per territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, una notifica in forma di autocertificazione.

Riguardo alla prevenzione degli incidenti, l'articolo 7 prevede che il gestore degli stabilimenti deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Il documento deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida stabilite con DM 9 agosto 2000.

Il rapporto di sicurezza è disciplinato dall'articolo 8 del D.Lgs. 334/1999.

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di due articoli finalizzati al recepimento dell'art. 30 della direttiva 2012/18/UE.

A tal fine l'art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in titolo novella la sezione "prodotti petroliferi" della parte 1 dell'allegato I al D.Lgs. 334/1999 aggiungendovi, alla lettera d), gli oli combustibili densi.

Si ricorda che l'allegato I definisce l'ambito di applicazione del D.Lgs. 334/1999. L'art. 2, comma 1, di tale decreto, dispone infatti che lo stesso si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
L'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 334/1999, definisce «sostanze pericolose» quelle "sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente".

Attualmente gli oli combustibili densi rientrano nella parte 2 dell'allegato I, nella quale sono comprese le categorie di sostanze e i preparati non indicati in modo specifico nella parte 1. In particolare, tali oli rientrano nella categoria 9 - sostanze pericolose per l'ambiente in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:

i) R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici" (con quantità limite di 100 tonnellate per l'applicazione degli articoli 6 e 7, e di 200 tonnellate per l'articolo 8);

ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico" (con quantità limite di 200 tonnellate per l'applicazione degli articoli 6 e 7, e di 500 tonnellate per l'articolo 8).

In proposito si ricorda quanto riportato nel recente rapporto ISPRA dal titolo "Mappatura dei pericoli di incidente rilevante in Italia - Edizione 2013", ove si legge che il numero delle centrali termoelettriche sottoposte alla direttiva Seveso si era più che dimezzato dal 2004 al 2010, ma nel 2011 si è avuta una inversione di tendenza a causa della nuova classificazione dell'Olio Combustibile Denso (OCD), presente in molti depositi (tra cui appunto quelli a servizio delle centrali termoelettriche). Dalla "letteratura scientifica è infatti emerso, e confermato dall'autoclassificazione da parte dei gestori (vedi classificazione riportata nel documento 20100720-CONCAWE C&L UP DATE versione 2.0, del 20 luglio 2010, prodotto dell'associazione delle industrie petrolifere europee) che l'OCD deve essere classificato con le frasi R50/53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico); ne deriva che i gestori che detengono quantitativi di OCD superiori a 100 tonnellate risultano sottoposti agli obblighi della Direttiva Seveso".

A seguito della modifica prevista dalla direttiva e dallo schema in esame agli oli combustibili densi si applicheranno, pertanto, le soglie dei prodotti petroliferi, ovvero le quantità limite di 2.500 tonnellate (per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/99) e di 25.000 tonnellate (per l'applicazione dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo).

Le soglie citate sono previste dalle colonne 2 e 3 della tabella riportata nella parte 1 dell'allegato I in corrispondenza della riga relativa ai prodotti petroliferi, che già contiene:
a) benzine e nafte;
b) cheroseni (compresi i jet fuel);
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli).

Il comma 2 del medesimo articolo prevede l'applicazione della citata disposizione a decorrere dal 15 febbraìo 2014.

L'articolo 2 reca una clausola di invarianza della spesa in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema in titolo è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), nonché dell'analisi tecnico-normativa (A.T.N.),

Lo schema è stato assegnato con "riserva" in quanto la Conferenza unificata non si è ancora espressa sul provvedimento.


Conformità con la norma di delega

La delega per il recepimento della direttiva 2012/18/UE è stata concessa al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che contiene, nell'allegato B, la citata direttiva.
L'art. 1, comma 1, della L. 96/2013 dispone infatti che il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31-32 della L. 234/2012 (che detta le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.
Lo schema di decreto in titolo è volto a recepire il suddetto articolo 30 mediante specifica novella al D.Lgs. 334/1999 di attuazione della direttiva 96/82/CE. La relazione illustrativa sottolinea che, pur trattandosi di una modifica tecnica degli allegati, poichè la stessa ha "riflessi sul campo di applicazione della disciplina in questione, non è apparso possibile recepire la disposizione in via amministrativa secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del citato decreto n. 334 del 1999, che consente, appunto, di trasporre con decreto eventuali direttive tecniche di modifica degli allegati".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Incidenza sull'ordinamento giuridico


Impatto sui destinatari delle norme

Nell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) si specifica che la modifica legislativa avrà impatto sugli stabilimenti (in prevalenza centrali termoelettriche) in cui sono presenti oli combustibili densi, con conseguente riduzione degli oneri per i gestori, considerato che, per effetto delle nuove soglie, risulteranno soggetti agli obblighi di cui al decreto legislativo n.334 del 1999 gli stabilimenti in cui tali sostanze risultano presenti in quantità superiori a 2500/25000 tonnellate, invece che superiori a 100/200 tonnellate (con frase di rischio R5O) o 200/500 (con frase di rischio R51/53), come attualmente previsto.

Secondo quanto rilevato nella predetta analisi, a fronte dell'intervento normativo oggetto dello schema di decreto legislativo, sembra prevedibile anche una corrispondente diminuzione degli adempimenti (nonché dei relativi costì) a carico dei diversi soggetti pubblici coinvolti nell'applicazione deIle misure previste dallo stesso decreto. n.334/99 per il controllo dei rischi di incidenti rilevanti (autorità di controIlo, vale a dire vigili del fuoco -CTR, e regioni; prefetture relativamente alla pianificazione d'emergenza esterna e comuni con riguardo all'informazione della popolazione).