Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Allegati al DEF 2013 - Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 7 | ||
Data: | 19/04/2013 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | Comm. spec. per l'esame dei prog. di legge recanti misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione |
![]() |
Allegati al DEF 2013 - Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
19 aprile 2013
|
Indice |
L'evoluzione recente del contesto normativo|Il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto|Il raggiungimento dell'obiettivo della Decisione "effort sharing"| |
Il Documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39 :
I settori "non ETS ( Emission Trading System )" sono quelli non regolati dalla direttiva 2009/29/UE e sono identificabili approssimativamente con i settori agricolo, trasporti, residenziale e civile.
L'evoluzione recente del contesto normativoIl Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) è entrato in vigore nel febbraio 2005 e regolamenta le emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012. Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas-serra, primo tra tutti l'anidride carbonica (CO2). Il Protocollo di Kyoto è stato ratificato dall'UE (che si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas-serra dell'8% rispetto ai livelli del 1990) e successivamente dai suoi Stati Membri. La percentuale fissata a livello europeo è stata ripartita in maniera differenziata tra gli Stati Membri. In tale contesto l'Italia (che ha provveduto alla ratifica con la L. 120/2002) si è impegnata a ridurre entro il 2012 le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990. Poiché il Protocollo di Kyoto regolamenta le emissioni solo per il periodo 2008-2012,a livello internazionale si è ritenuto necessario avviare il negoziato per giungere all'adozione di uno strumento legalmente vincolante per la riduzione delle emissioni di gas-serra per il periodo successivo al 2012. Nel corso della 18a conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 18) e dell'8a conferenza delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 8), conclusasi a Doha (Qatar) l'8 dicembre 2012, l'impegno per la prosecuzione oltre il 2012 delle misure previste dal Protocollo è stato assunto solamente da un gruppo di Paesi (tra i quali UE, Australia, Svizzera e Norvegia), che rappresentano appena il 15% circa delle emissioni globali di gas-serra. I 200 paesi partecipanti hanno invece lanciato, a partire dal 1° gennaio 2013, un percorso finalizzato al raggiungimento, entro il 2015, di un nuovo accordo che dovrà entrare in vigore nel 2020. L'impegno sottoscritto dall'UE per il periodo successivo al 2012 coincide con quello già assunto unilateralmente con l'adozione del "pacchetto clima-energia", che prevede una riduzione delle emissioni di gas-serra del 20% al 2020 rispetto ai livelli del 1990. Analogamente a quanto avvenuto nel primo periodo di impegno di Kyoto, la Commissione UE ha avviato il processo per ripartire formalmente tra gli Stati Membri le percentuali nell'ambito del secondo periodo di impegno. L'obiettivo indicato dal "pacchetto clima-energia" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. In particolare si ricordano, per il loro impatto sul sistema produttivo nonchè sulla finanza pubblica: - la direttiva 2009/29/CE (recepita con il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30), che ha aggiornato la precedente direttiva 2003/87/CE che aveva disciplinato a partire dal 2005 il sistema europeo di scambio di quote d'emissione (EU Emission Trading System - EU ETS ). In estrema sintesi, il funzionamento dell'EU ETS è il seguente:
- la Decisione 406/2009 del 23 aprile 2009 ("effort sharing"), che ha ripartito tra gli Stati Membri l'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni di gas-serra per i settori non-ETS, cioè non regolati dalla direttiva 2009/29/CE. Per l'Italia l'obiettivo di riduzione è del 13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.
| Il Protocollo di KyotoIl periodo post-2012 Gli impegni assunti dall'UE La direttiva emission trading La decisione effort sharing |
Il raggiungimento dell'obiettivo di KyotoIl citato obiettivo di riduzione assunto dall'Italia (-6,5% rispetto al 1990) nel primo periodo di impegno di Kyoto equivale ad un livello di emissioni pari a 483,3 MtCO2eq. all'anno nel periodo 2008-2012. Nell'Allegato viene evidenziato un gap medio annuo di circa 21,04 MtCO2eq. Si ricorda che nell'Allegato dello scorso anno il gap medio annuo era stato quantificato in circa 25 MtCO2eq. Nell'allegato dell'anno precedente tale valore era ancora più elevato e pari a 33,5 MtCO2eq. Dalla tavola seguente (che rappresenta una rielaborazione della Tavola 1 dell'Allegato in cui viene corretto l'errato valore di 17,4 relativo al gap per il 2011) si evince che il gap medio annuo nel periodo 2008-2012 è leggermente inferiore e pari a 20,64 MtCO2Eq.
(*) Nell'allegato viene sottolineato che il contributo emissivo dei settori ETS al totale nazionale è pari a 201,6 MtCO2/anno, ossia pari al numero totale di quote assegnate attraverso la Decisione di Assegnazione 2008-2012. Tale contributo è costante nel periodo poiché nel caso in cui le emissioni dei settori ETS risultassero inferiori alle quote a essi assegnate, i gestori degli impianti potrebbero vendere le quote in eccesso sul mercato europeo con un beneficio economico per l'impresa, e quindi non contribuirebbero ulteriormente al raggiungimento dell' obiettivo di riduzione dell'Italia. Analogamente nel caso in cui i settori emettessero in misura superiore alle quote a essi assegnate, i gestori degli impianti dovrebbero acquistare quote di emissione sul mercato europeo non determinando un aggravio del gap emissivo dell'Italia. (**) al netto di CERs/ERUs già acquistati. CERs è l'acronimo di Certified Emissions Reductions (Riduzioni di emissioni certificate), mentre ERUs di Emissions Reduction Units (Unità di riduzione di emissioni). Si tratta di crediti di emissione che sono generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato alla riduzione di emissioni rispettivamente o in un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione.
Nell'allegato viene ricordato che il Ministero dell'ambiente, entro il 30 novembre 2013, sulla base dell'inventario nazionale delle emissioni di gas-serra per l'anno 2011 e della stima aggiornata per il 2012, presenterà al CIPE:
Lo stesso allegato sottolinea che:
Si ricorda che nell'Allegato presentato nel 2011 veniva giudicato inevitabile il ricorso all'acquisto delle quote necessarie a colmare il gap emissivo, per una spesa che veniva stimata tra i 271 e i 335 Meuro annui. L'importo era ottenuto moltiplicando il gap medio annuo dall'obiettivo di Kyoto (allora stimato in 33,5 MtCO2eq) per il prezzo unitario delle quote, che oscillava tra 8 e 10 euro/tCO2. Considerando il nuovo gap (pari a 20,64 MtCO2Eq) e l'attuale prezzo del carbonio (4,33 euro/tCO2), la citata stima potrebbe essere aggiornata a 89,4 milioni di euro annui.
L'allegato ricorda altresì che la verifica degli adempimenti di Kyoto sarà svolta dal Compliance Committee (istituito nell'ambito del Protocollo) a seguito della notifica dell'Italia dell'inventario nazionale delle emissioni di gas-serra per l'anno 2012 (notifica che deve avvenire entro il 15 aprile 2014). A seguito della notifica il Segretariato della Convenzione verificherà la correttezza dell'inventario e, a partire dalla data di conclusione della verifica, l'Italia avrà 100 giorni di tempo per regolarizzare la propria situazione. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, il Protocollo prevede una serie di sanzioni consistenti in una riduzione delle unità assegnate per un quantitativo pari all'ammontare di quote in eccesso aumentato del 30%, nonché nell'obbligo di adottare un piano nazionale "correttivo" e nella sospensione della possibilità di trasferire le unità di riduzione generate attraverso i meccanismi flessibili del Protocollo. | La distanza dall'obiettivo di KyotoLe azioni per il rispetto dell'obiettivo Verifica del Compliance Committee Le sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo |
Il raggiungimento dell'obiettivo della Decisione "effort sharing"La Decisione n. 406/2009 regolamenta le emissioni di gas serra dei settori non ETS definendo obiettivi di riduzione annuali legalmente vincolanti per il periodo 2013-2020 differenziati per ciascuno Stato Membro.
La Tavola 3 dell'Allegato (che qui si riproduce) riporta, per i settori non ETS, una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013, 2015 e 2020 che tiene conto:
La tavola evidenzia che la piena attuazione degli impegni considerati nello "scenario con misure" (c.m.) consente di adempiere agli obiettivi di cui alla Decisione 406/2009/CE. Per tale motivo nel documento viene evidenziata la "necessità di assicurare la piena attuazione delle misure di cui agli allegati 2 e 3. In caso contrario, le emissioni effettive potrebbero discostarsi sensibilmente da quelle previste". Oltre alle misure indicate, nel documento vengono richiamate le seguenti ulteriori misure previste dalla delibera CIPE recante il "Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas serra per il periodo 2013-2020" (adottata nella seduta dell'8 marzo 2013 e non ancora pubblicata in G.U.), al fine - dichiarato nel documento - di porre l'Italia su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi annuali vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE e compatibile con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia al 2050:
Il cd. "Conto termico " ( D.M. 28 dicembre 2012 ) si pone il duplice obiettivo di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili termiche, il nuovo sistema promuoverà interventi di piccole dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre, fino ad ora poco supportati da politiche di sostegno. L'incentivo coprirà mediamente il 40% dell'investimento e sarà erogato in 2 anni (5 anni per gli interventi più onerosi). Per quel che riguarda invece gli incentivi all'efficienza energetica per la P.A., il provvedimento mira a superare le restrizioni fiscali e di bilancio che non hanno finora consentito alle amministrazioni di sfruttare pienamente le potenzialità di risparmio derivanti da interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Con il D.M. 28 dicembre 2012 , pubblicato sulla G.U. del 2 gennaio 2013, sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi previsto dal decreto legislativo 28/2011. Si mira a raggiungere una riduzione di energia primaria di circa 25 Mtep, nel quadriennio 2013-2016, e un contenimento delle emissioni di CO2 pari a 15 milioni di tonnellate l'anno, introducendo un pacchetto di misure finalizzate a facilitare la realizzazione di nuovi progetti di efficienza energetica. Tra queste la semplificazione dell'iter di accesso al meccanismo, l'approvazione di nuove schede per la valutazione dei risparmi nei settori industriale,civile e trasporti, l'ampliamento dei soggetti che possono presentare progetti, la previsione di incentivi per la realizzazione di iinterventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas secondo quanto specificato nel decreto.
Si ricorda, in proposito, che l'art. 19, comma 5, del citato decreto destina i proventi delle aste, per il 50% (in attuazione del D.L. 72/2010), al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012, e per il restante 50% alle attività volte (principalmente) a contrastare i cambiamenti climatici elencate dal comma 6, che sono le stesse previste dall'art. 10, par. 3, della direttiva 2003/87/CE. L'art. 7 della decisione 406/2009 prevede, per il mancato rispetto degli obblighi imposti ai settori "non ETS", le seguenti sanzioni (analoghe a quelle previste dal Protocollo di Kyoto) in capo allo Stato membro inadempiente: una riduzione dell'assegnazione di emissioni dell'anno successivo pari all'ammontare delle emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08; l'obbligo di predisporre un piano d'azione correttivo e la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell'assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei diritti derivanti dai meccanismi flessibili. La Decisione n. 406/2009 regolamenta le emissioni di gas serra dei settori non ETS definendo obiettivi di riduzione annuali legalmente vincolanti per il periodo 2013-2020 differenziati per ciascuno Stato Membro.
La Tavola 3 dell'Allegato (che qui si riproduce) riporta, per i settori non ETS, una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013, 2015 e 2020 che tiene conto:
La tavola evidenzia che la piena attuazione degli impegni considerati nello "scenario con misure" (c.m.) consente di adempiere agli obiettivi di cui alla Decisione 406/2009/CE. Per tale motivo nel documento viene evidenziata la "necessità di assicurare la piena attuazione delle misure di cui agli allegati 2 e 3. In caso contrario, le emissioni effettive potrebbero discostarsi sensibilmente da quelle previste". Oltre alle misure indicate, nel documento vengono richiamate le seguenti ulteriori misure previste dalla delibera CIPE recante il "Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas serra per il periodo 2013-2020" (adottata nella seduta dell'8 marzo 2013 e non ancora pubblicata in G.U.), al fine - dichiarato nel documento - di porre l'Italia su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi annuali vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE e compatibile con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia al 2050:
Il cd. "Conto termico " ( D.M. 28 dicembre 2012 ) si pone il duplice obiettivo di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili termiche, il nuovo sistema promuoverà interventi di piccole dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre, fino ad ora poco supportati da politiche di sostegno. L'incentivo coprirà mediamente il 40% dell'investimento e sarà erogato in 2 anni (5 anni per gli interventi più onerosi). Per quel che riguarda invece gli incentivi all'efficienza energetica per la P.A., il provvedimento mira a superare le restrizioni fiscali e di bilancio che non hanno finora consentito alle amministrazioni di sfruttare pienamente le potenzialità di risparmio derivanti da interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Con il D.M. 28 dicembre 2012 , pubblicato sulla G.U. del 2 gennaio 2013, sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi previsto dal decreto legislativo 28/2011. Si mira a raggiungere una riduzione di energia primaria di circa 25 Mtep, nel quadriennio 2013-2016, e un contenimento delle emissioni di CO2 pari a 15 milioni di tonnellate l'anno, introducendo un pacchetto di misure finalizzate a facilitare la realizzazione di nuovi progetti di efficienza energetica. Tra queste la semplificazione dell'iter di accesso al meccanismo, l'approvazione di nuove schede per la valutazione dei risparmi nei settori industriale,civile e trasporti, l'ampliamento dei soggetti che possono presentare progetti, la previsione di incentivi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas secondo quanto specificato nel decreto.
Si ricorda, in proposito, che l'art. 19, comma 5, del citato decreto destina i proventi delle aste, per il 50% (in attuazione del D.L. 72/2010), al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012, e per il restante 50% alle attività volte (principalmente) a contrastare i cambiamenti climatici elencate dal comma 6, che sono le stesse previste dall'art. 10, par. 3, della direttiva 2003/87/CE. L'art. 7 della decisione 406/2009 prevede, per il mancato rispetto degli obblighi imposti ai settori "non ETS", le seguenti sanzioni (analoghe a quelle previste dal Protocollo di Kyoto) in capo allo Stato membro inadempiente: una riduzione dell'assegnazione di emissioni dell'anno successivo pari all'ammontare delle emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08; l'obbligo di predisporre un piano d'azione correttivo e la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell'assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei diritti derivanti dai meccanismi flessibili. | Le stimePiano Nazionale di riduzione dei gas-serra per il 2013-2020 Sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi Le stime Piano Nazionale di riduzione dei gas-serra per il 2013-2020 Sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi |