Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Scadenze istituzionali europee dopo le elezioni
Serie: Bollettino commissioni    Numero: 23
Data: 30/05/2014
Descrittori:
ORGANI DELL' UNIONE EUROPEA     

30 maggio 2014

 

n. 23

Scadenze istituzionali europee
dopo le elezioni

 

 


Ricostituzione del Parlamento europeo

Tra il 22 e il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni per rinnovo del Parlamento europeo (PE) che sarà composto, come stabilito dal Trattato di Lisbona, da 751 deputati, di cui 73 assegnati all’Italia.

Nella precedente legislatura europea (2009-2014) il PE era composto da 766 deputati. La riduzione del numero degli europarlamentari discende dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. A differenza di altri paesi, la riduzione del numero complessivo non ha comportato conseguenze per il numero di europarlamentari eletti in Italia.

La sessione costitutiva del Parlamento europeo si svolgerà a Strasburgo dall’1° al 3 luglio 2014.

Nel corso di questa sessione, indicativamente il 2 luglio, la Presidenza italiana dovrebbe presentare alla plenaria del Parlamento europeo il programma della Presidenza del Consiglio dell’UE per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014.

La successiva riunione plenaria del Parlamento europeo è prevista dal 14 al 17 luglio 2014.

 

Costituzione dei gruppi

L’articolo 30 del regolamento del PE prevede che i deputati possano organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico. Ogni gruppo politico deve essere composto da un numero minimo di 25 deputati, eletti in almeno un quarto degli Stati membri (7 stati membri).

Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto della soglia richiesta, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:  i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri; il gruppo esista da più di un anno.

Elezione del Presidente del PE

In occasione della riunione costitutiva, l’Assemblea provvederà all’elezione del Presidente del PE, dei 14 vicepresidenti e dei 5 questori. Tali cariche hanno una durata di due anni e mezzo.

Per l’elezione del Presidente, l’articolo 16 del regolamento del PE prevede che se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

Per i vicepresidenti, l’articolo 17 del regolamento del PE prevede siano eletti al primo scrutinio, con una unica scheda e nell'ordine numerico dei voti riportati eletti i vicepresidenti,  i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

Per i questori si segue la stessa procedura di elezione dei vicepresidenti.

Costituzione delle Commissioni parlamentari

Le riunioni costitutive delle Commissioni parlamentari, nel corso delle quali si procederà alla nomina dei rispettivi Presidenti ed uffici di Presidenza, dovrebbero svolgersi a Bruxelles dal 7 al 10 luglio 2014. Le commissioni parlamentati del PE sono 20.

Ogni Commissione elegge tra i suoi membri un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

L’articolo 204 del regolamento del PE stabilisce che quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario o su richiesta di almeno un sesto dei membri della commissione, l'elezione si svolge a scrutinio segreto. In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, compresi i voti favorevoli e contrari. In caso di più candidature al primo turno, l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi; al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano. In via di prassi, le Presidenze delle Commissioni parlamentari sono distribuite in modo proporzionale tra i diversi gruppi politici con l’applicazione del metodo d’Hondt. All’interno di ciascun gruppo politico le Presidenze sono poi assegnate tenendo conto della consistenza delle rispettive delegazioni nazionali.

elezione del Presidente della Commissione europea e nomina  della Commissione europea

Elezione del Presidente

L’articolo 17, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che il Consiglio europeo, - tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate - deliberando a maggioranza qualificata, proponga al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione, che è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono (376 voti). L’articolo 117 del regolamento del PE prevede che il voto avvenga a scrutinio segreto.

Il medesimo articolo del regolamento del PE prevede che, dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, esso sia invitato a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento europeo.

Si ricorda che fino al 31 ottobre 2014 per il calcolo della maggioranza qualificata in seno al Consiglio si utilizzerà il sistema di voto ponderato introdotto dal Trattato di Nizza, che su un totale di 352 voti prevede che la maggioranza qualificata sia raggiunta con 260 voti favorevoli, di almeno 15 Stati membri (a Germania, Francia, Italia e Regno Unito sono attribuiti 29 voti ciascuno). Inoltre, fino al 31 ottobre 2014, uno Stato membro può chiedere la conferma che i voti favorevoli rappresentano almeno il 62% della popolazione totale dell'UE. Se così non dovesse essere, la decisione non è adottata.

A partire dal 1° novembre 2014 entrerà in vigore un sistema che si fonda sul principio della doppia maggioranza di Stati e di popolazione, in base alla quale la maggioranza qualificata è definita come il 55% degli Stati membri dell’Unione (72% se il Consiglio delibera non su proposta della Commissione europea), con un minimo di 15 Stati membri, che rappresentino almeno il 65% della popolazione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno 4 membri del Consiglio, in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. Fino al 31 marzo 2017 un membro del Consiglio può comunque chiedere che le deliberazioni a maggioranza qualificata del Consiglio si svolgano secondo il sistema di voto ponderato in vigore fino al 31 ottobre 2014.

Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

Si ricorda che i partiti politici europei – dando seguito alla risoluzione approvata dal PE il 4 luglio 2013 - in  vista del rinnovo del Parlamento europeo hanno designato i candidati alla carica di Presidente della Commissione europea; si tratta di: Jean Claude Junker per il gruppo PPE, Martin Schulz per il gruppo S&D, Alexis Tsipras per il gruppo GUE/NGL, Guy Verhofstadt per il gruppo ALDE, José Bové e Ska Keller per il gruppo VERDI/ALE.

Designazione dei commissari

Il Consiglio dell’UE, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione europea, sulla base delle proposte presentate dagli Stati membri.

L’articolo 118 del regolamento del PE prevede che i candidati siano invitatati a comparire dinanzi alle varie Commissioni parlamentari secondo le loro competenze. Le audizioni sono pubbliche.

Nomina della Commissione europea

Il collegio della Commissione europea nel suo complesso è soggetto, ai sensi dell’articolo 17 del TUE, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. L’articolo 118 del regolamento del PE prevede che tale voto avvenga a maggioranza dei voti espressi e per appello nominale.

Il medesimo articolo del Regolamento del PE prevede, inoltre, che i candidati alla carica di commissario europeo siano sottoposti ad audizioni pubbliche presso le Commissioni parlamentari del PE, secondo la competenza del portafoglio loro assegnato e che debbano formulare una dichiarazione e rispondere a domande.

A seguito di tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

Prossime scadenze

Il mandato dell’attuale Commissione europea scade il 31 ottobre 2014.

La sera del 27 maggio si è svolta una riunione informale del Consiglio europeo per valutare i risultati delle elezioni del PE. il Consiglio europeo ha dato mandato al Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, di condurre consultazioni con il Parlamento europeo per l’elezione del Presidente della Commissione europea e consultazioni bilaterali con i Capi di Stato e di Governo sulle future priorità dell’UE e sulla agenda strategica.

Peraltro, la mattina del 27 maggio la Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo si è riunita ed a maggioranza ed ha dato mandato al candidato del PPE alla Presidenza della Commissione europea, Jean Claude Junker, di verificare l’esistenza di una maggioranza a suo favore all’interno del PE. Si sono espressi a favore tutti gli attuali gruppi politici del PE, ad eccezione del Gruppo europeo dei conservatori e riformisti (ECR) e del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia (EFD).

Il Consiglio europeo dovrebbe continuare la discussione sulla designazione del Presidente della Commissione europea in occasione della riunione del 26  e 27 giugno 2014.

Secondo notizie riportate dalla stampa, nel caso in cui il Consiglio europeo del 26 e 27 giugno non arrivi ad un accordo sulla designazione del candidato alla Presidenza della Commissione europea potrebbe essere convocato nel mese di luglio un Consiglio europeo straordinario (che si svolgerebbe dunque nell’ambito della Presidenza italiana del Consiglio dell’UE).

Le ipotesi che allo stato attuale appaiono più plausibili prevedono che:

·   il voto del Parlamento europeo sull’elezione del Presidente della Commissione europea potrebbe svolgersi in occasione di una delle sessioni plenarie del Parlamento europeo di luglio (1-3 luglio o 14 – 17 luglio);

·   le audizioni dei Commissari designati presso le competenti commissioni parlamentari del PE si svolgeranno nel corso del mese di settembre;

·   il voto per l’approvazione della Commissione europea nel suo complesso da parte del Parlamento dovrebbe aver luogo in una delle sessioni plenarie previste nel mese di ottobre (8 e 9 ottobre e 20-23 ottobre).

 

Nomina dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la sicurezza

Ai sensi dell’articolo 18 del TUE, l’Alto rappresentante è nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata e con l’accordo del Presidente della Commissione europea, con un mandato di 5 anni.

L’Alto Rappresentante guida la politica estera e di sicurezza dell’Unione, è di diritto uno dei vicepresidenti della Commissione europea.

L’attuale Alto Rappresentante è Catherine Ashton (Regno unito), il suo mandato scade il 31 ottobre 2014.

Nomina del Presidente della Consiglio europeo

Il Presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta.

Il mandato del’attuale Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy (Belgio), scade il 30 novembre 2014.

 

Nomina del Presidente dell’Eurogruppo

In base alle disposizioni introdotte dal Protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo - che riunisce i ministri degli Stati membri che aderiscono all’Euro - allegato ai Trattati, i Ministri delle finanze dei Paesi dell’Eurozona, riuniti nell’Eurogruppo, eleggono a maggioranza semplice un Presidente per un periodo di due anni e mezzo.

L’attuale Presidente dell’Eurogruppo è Jeroen Dijsselbloem, Ministro delle finanze olandese,  che è stato nominato il 21 gennaio 2013 e il cui mandato scade il 20 luglio 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII legislatura – Documentazione per le Commissioni – Attività  dell’ UE, n. 23, 30 maggo 2014

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 06 6760.2145 - * cdrue@camera.it)