Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) - Atto del Governo 305 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 302 | ||
Data: | 31/05/2016 | ||
Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||
Altri riferimenti: |
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (incarichi direttoriali
negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) (A.G. n. 305) Schede di lettura giugno 2016
Servizio
Studi
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lavoro e della salute
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Dossier n. 335
Servizio
Studi
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Atti del Governo n. 302
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di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
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utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Lo schema di decreto legislativo in esame è
stato predisposto ai sensi dei princìpi e criteri direttivi di delega di cui
all'art. 11, comma 1, lettera p),
della L. 7 agosto 2015, n. 124, nonché della procedura di delega di cui al
comma 1, alinea, ed al comma 2 del medesimo art. 11.
Le norme di delega suddette concernono -
nell'àmbito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza
pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici - la revisione
delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende
del Servizio sanitario nazionale. In particolare, l'esercizio della delega
concerne la definizione di princìpi "fondamentali" (per la
legislazione regionale) relativi agli incarichi di direttore generale, di
direttore amministrativo e di direttore sanitario degli enti ed aziende del
Servizio sanitario nazionale, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari,
qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.
Si segnala che, in base alla suddetta
procedura di delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri (espressi
sullo schema di decreto) dalle Commissioni parlamentari competenti, deve trasmettere
nuovamente i testi alle Camere "con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione", ai fini dell'eventuale espressione di un secondo parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Riguardo ai princìpi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega, si rinvia alle parti della scheda concernenti i
singoli articoli dello schema.
Articolo
1 - Idoneità per gli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del
Servizio sanitario nazionale
L'articolo
1 dello schema riguarda le procedure per la costituzione e l'aggiornamento
di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi di direttore generale negli
enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
In conformità alla suddetta disciplina di
delega, si prevede (comma 2)
l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di
soggetti idonei alla nomina di direttore generale (presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed aziende del Servizio
sanitario nazionale), aggiornato con cadenza biennale. Si specifica che tale
elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul
sito internet del Ministero della
salute.
Si ricorda che la disciplina statale vigente[1] prevede invece la costituzione di elenchi regionali di idonei, previo
avviso pubblico e selezione, con l'obbligo, per la regione[2], di attribuire l'incarico ad un soggetto inserito in un elenco (di
qualsiasi regione).
In conformità ai princìpi di delega, l'articolo 1 dello schema dispone, ai
fini della redazione e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale, l'istituzione
di una commissione (comma 3).
Riguardo alla composizione di quest'ultima, la norma di delega prevede la
composizione paritetica di rappresentanti dello Stato e delle regioni. In
merito, il comma 3 del presente articolo 1 dispone che essa sia composta
da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro
della salute - di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra magistrati
ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato -, uno designato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Potrebbe essere ritenuto
opportuno valutare se tale composizione soddisfi appieno il carattere
paritetico richiesto dalla disciplina di delega nonché stabilire in termini più
espliciti se il presidente rientri nell'àmbito dei cinque membri[3].
Il medesimo comma 3 specifica che la commissione è nominata con decreto del
Ministro della salute ed è rinnovata ogni due anni, che i membri della commissione
possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario
alla formazione dell'elenco (il quale ha anch'esso, come detto, una cadenza di
aggiornamento biennale) e all'espletamento delle attività "connesse e conseguenziali";
in fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi del successivo comma 4, la commissione procede, entro 120 giorni dal suo
insediamento, alla formazione dell'elenco nazionale di idonei, mediante - come
contemplato dalla disciplina di delega -
una selezione per titoli, oggetto di avviso pubblico.
Il medesimo comma 4 individua i titoli ed i requisiti per l'ammissione alla
selezione, in attuazione del principio di delega, che fa riferimento al
"possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata
esperienza dirigenziale". In particolare, riguardo al diploma di laurea ed
all'esperienza dirigenziale, le lettere a) e b)
del comma 4 sono sostanzialmente
identiche all'attuale disciplina statale[4] per l'ammissione alla selezione per gli elenchi regionali di idonei,
ad eccezione della circostanza che il requisito della diretta responsabilità
dirigenziale pregressa deve riguardare, secondo lo schema, le "risorse
umane, tecniche e finanziarie", mentre la norma vigente consente che
l'oggetto sia costituito anche da una soltanto delle suddette tipologie di
risorse. Potrebbe essere opportuna una definizione
più esplicita di tale profilo. La successiva lettera c) introduce (in
via concorrente e non alternativa, rispetto agli altri titoli) il requisito
dell'attestato rilasciato all'esito di un corso (rientrante nelle fattispecie
di corso ivi poste) di formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. In merito, la normativa vigente[5] richiede, invece, lo svolgimento di tale corso, da parte del direttore
generale, entro i diciotto mesi successivi alla nomina.
In connessione con l'istituzione dell'elenco
nazionale, si sopprime il rinvio - posto dalla norma vigente (ed oggetto di
abrogazione)[6] - ad eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione.
Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, lo
schema esclude dalla selezione i soggetti che abbiano un'età pari o superiore a
65 anni (comma 4).
Il successivo comma 5 specifica che i requisiti in oggetto devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione, reca alcune norme sulle modalità di redazione di
quest'ultima e prevede il versamento di un contributo pari a 30 euro, non
rimborsabile, per la partecipazione alla procedura di selezione. I relativi
introiti sono destinati alle spese necessarie per il supporto allo svolgimento
delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei in esame.
Il comma
6 concerne i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio, mentre il
comma 7 prevede che siano inseriti
nell'elenco i candidati con punteggio non inferiore a 75 punti (il massimo è
pari a 100 punti). Tali criteri, modalità e parametri non sono oggetto di
specifici princìpi di delega né sono oggetto dell'attuale normativa statale.
Ai sensi del comma 8, non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro
che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore
generale per violazione degli obblighi di trasparenza, di cui al successivo articolo 2, comma 2 (riguardo a
quest'ultima fattispecie, cfr. le parti della scheda relative al comma 2 ed al comma 5 dell'articolo 2,
mentre per il reinserimento nell'elenco per le altre fattispecie di decadenza,
cfr. l'articolo 2, comma 7).
Articolo
2 - Conferimento degli incarichi di direttore generale negli enti ed aziende del
Servizio sanitario nazionale e valutazione e verifica del loro operato
Il comma
1 dell'articolo 2 dello schema
disciplina le procedure per il conferimento - da parte della regione[7] - dell'incarico di direttore generale (di un'azienda sanitaria locale,
un'azienda ospedaliera o un altro ente o azienda del Servizio sanitario
nazionale), nell'àmbito dell'elenco degli idonei di cui al precedente articolo 1. In conformità alla
disciplina di delega, si prevedono la diramazione di un avviso pubblico, da
parte della regione, e la conseguente costituzione di una prima rosa di
candidati, rappresentata da tutti gli iscritti all'elenco che abbiano
manifestato interesse. Nell'àmbito di tale rosa, ai sensi del medesimo comma 1, è individuata una terna,
mediante una valutazione per titolo e colloquio, da parte di una commissione
regionale, composta da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti e da un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali. Nella terna non possono essere inseriti coloro che abbiano
ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso il medesimo
ente o azienda.
Nell'àmbito della terna proposta, la nomina
deve ricadere sul soggetto che presenti i requisiti maggiormente coerenti con
le caratteristiche dell'incarico da attribuire (comma 1 citato).
Il primo
periodo del successivo comma 2
specifica che il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore
generale è motivato e pubblicato sul sito internet
della regione e dell'azienda o ente interessato. Il secondo periodo del comma 2 conferma
la norma statale vigente[8] sull'assegnazione e l'aggiornamento, da parte della regione, nei
confronti del direttore generale, degli obiettivi di salute e di funzionamento
dei servizi, integrando tale principio con il riferimento agli obiettivi di
trasparenza, intesi "a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione
e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di
bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo
aggregato che analitico" (riguardo agli obiettivi per il direttore
generale, cfr. anche sub il
successivo comma 3). Il terzo periodo del comma 2 conferma la norma statale vigente, secondo la quale la
durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque
anni. Sotto il profilo della tecnica
redazionale, sembrerebbe preferibile non riprodurre tale norma, in quanto il
successivo articolo 9, comma 2, fa
esplicitamente salvo il comma 8 dell'art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale contiene (tra le altre)
la suddetta disposizione.
Il quarto
periodo del comma 2 del presente
articolo 2 specifica che alla
scadenza dell'incarico di direttore generale, ovvero nelle ipotesi di decadenza
e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina,
mentre il quinto periodo prevede
che, in caso di commissariamento dell'ente o azienda del Servizio sanitario
nazionale, il commissario sia scelto nell'àmbito dell'elenco nazionale di
idonei di cui al precedente articolo 1.
Il comma
3 demanda ad un accordo, da sancire in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri e delle
procedure per la valutazione e la verifica delle attività dei direttori
generali, con particolare riferimento ai parametri ed agli obblighi ivi
individuati alle lettere da a) ad e). Riguardo ad essi, la lettera
a) è sostanzialmente identica
alla norma statale vigente[9], relativa alla valutazione ed alla verifica del rispetto degli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi (con la differenza che,
nella disposizione vigente, l'accordo su tali criteri di valutazione e verifica
è concluso nella sola sede della Conferenza delle regioni e delle province
autonome). Le successive lettere da b) ad e) fanno, invece, riferimento a: la garanzia dei livelli
essenziali di assistenza ed i risultati del programma nazionale valutazione
esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; l'obbligo di adozione,
da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, dei
provvedimenti di competenza nei confronti del medico per i casi di un
comportamento prescrittivo non conforme alla disciplina statale
sull'appropriatezza prescrittiva per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale[10]; gli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento
ai dati di bilancio sulle spese ed ai costi del personale; gli ulteriori
adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Tali parametri e riferimenti si pongono anche
in attuazione della disciplina di delega, la quale prevede che la verifica e la valutazione dell'attività dei direttori generali
"tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio
economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali
di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali".
Il primo
periodo del successivo comma 4
reca una nuova disciplina sulla procedura di prima valutazione e prima verifica
del direttore generale (da operarsi sulla base degli obiettivi e degli obblighi
di cui ai commi 2 e 3). Resta fermo
che la procedura è svolta dalla regione, sentiti i soggetti ivi individuati[11]. Rispetto alla norma statale vigente[12]: si prevede che la procedura si svolga dopo 24 mesi dalla nomina,
anziché dopo 18 mesi (l'elevamento a 24 mesi è richiesto dalla disciplina di
delega); non si pone più un termine per l'adozione del provvedimento (di
decadenza o di conferma) - termine pari a 3 mesi (decorrente dalla scadenza del
suddetto periodo di 18 mesi) nella normativa vigente -; si specifica che, in
caso di esito negativo, il provvedimento di decadenza è preceduto da una fase
di contestazione al direttore generale, nel rispetto del principio del
contraddittorio. Considerato che la nuova
norma fa riferimento all'eventuale provvedimento di decadenza e che il
precedente comma 2, primo periodo,
pone l'obbligo di motivazione sia per i provvedimenti di decadenza sia per
quelli di conferma e che il quarto
periodo dello stesso comma 2 fa
riferimento all'ipotesi di "mancata conferma", potrebbe essere
ritenuto opportuno esplicitare anche nel presente comma 4 che, in caso di esito positivo, deve essere adottato un
provvedimento motivato di conferma nonché chiarire le conseguenze dell'ipotesi
di mancata adozione di un qualsiasi provvedimento (positivo o negativo) - adozione
per la quale, peraltro, la nuova norma non prevede più alcun termine temporale
-.
Il secondo
periodo del comma 4 specifica
che la suddetta procedura di valutazione e verifica si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del
direttore generale. Potrebbe essere ritenuto
opportuno valutare se sussistano le ragioni per il mantenimento di tale norma
(analoga ad una già vigente[13] ed oggetto di abrogazione), in
quanto il successivo comma 5 sembra
disciplinare in maniera esaustiva i successivi eventuali procedimenti di valutazione.
Il terzo
periodo del comma 4 prevede che,
a fini di monitoraggio, le regioni trasmettano all'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali una relazione biennale sulle attività di valutazione
dei direttori generali e sui relativi esiti.
Il comma
5, da un lato, conferma le attuali procedure[14] per gli altri provvedimenti di decadenza del direttore generale
(integrandole con il riferimento al principio della contestazione e del
contraddittorio), dall'altro modifica le fattispecie che dànno luogo ai
medesimi provvedimenti - fermo restando che il comma 7-bis del citato art. 3-bis
del D.Lgs. n. 502, esplicitamente fatto salvo
dall'articolo 2, comma 6, e dall'articolo 9, comma 2, dello schema,
prevede che l'accertamento, da parte della regione[15], del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali
costituisca per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e
comporti la decadenza automatica dello stesso -. Le fattispecie di cui al
presente comma 5 sono relative a: 1)
gravi e comprovati motivi (tale locuzione è conforme alla disciplina di delega,
mentre la norma statale vigente[16], letteralmente, adopera esclusivamente l'aggettivo "gravi");
2) grave disavanzo (in conformità sia alla disciplina di delega sia alla
normativa vigente)[17]; 3) manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di
buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (tali locuzioni sono
conformi alla disciplina di delega, mentre la norma vigente, letteralmente, non
reca l'aggettivo "manifesta" e non fa riferimento ai regolamenti); 4)
violazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni
vigenti. Sembrerebbe opportuna una
definizione più chiara di quest'ultima fattispecie, considerato, da un lato,
che essa non è prevista dalla disciplina di delega e dalla normativa vigente e,
dall'altro, che potrebbe essere ritenuta, almeno in parte, già compresa nelle
fattispecie di cui al precedente punto n. 3), nonché tenendo conto che il
precedente articolo 1, comma 8, nell'escludere
la possibilità di reinserimento nell'elenco nazionale dei soggetti decaduti per
violazione degli obblighi di trasparenza, richiama l'articolo 2, comma 2, che fa riferimento agli obiettivi di
trasparenza e non agli obblighi di trasparenza in generale, i quali ultimi sono
invece richiamati dal successivo articolo
4, comma 1, primo periodo.
Il comma
6 del presente articolo 2 -
oltre a far salvo il comma 7-bis
dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 (cfr., in merito, sub
il precedente comma 5) - fa salvo
l'art. 52, comma 4, lettera d), della
L. 27 dicembre 2002, n. 289, che richiede l'adozione, da parte delle regioni,
di provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori
generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle
aziende sanitarie ed ospedaliere.
Il comma
7 dispone che tutti i provvedimenti di decadenza siano comunicati al
Ministero della salute e (come prevede anche la disciplina di delega)
comportino la cancellazione del soggetto dall'elenco nazionale degli idonei,
fermo restando il reinserimento in caso di superamento di una successiva
selezione. Quest'ultima possibilità, come detto, è esclusa, ai sensi del
precedente articolo 1, comma 8, per
il caso di decadenza per violazione degli obblighi di trasparenza.
Articolo
3 - Direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie
L'articolo
3 conferma che le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche per i direttori generali delle
aziende ospedaliero-universitarie e che, per la relativa nomina, come già
previsto dalle disposizioni vigenti[18], è richiesta l'intesa del presidente della regione con il rettore
dell'università.
Articolo
4 - Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore
sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari negli enti ed aziende del
Servizio sanitario nazionale
L'articolo
4 concerne la procedura per il conferimento dei seguenti incarichi negli
enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale: direttore amministrativo;
direttore sanitario; direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura
sia prevista dalla legislazione regionale.
Si prevede, in conformità alla disciplina di
delega, la costituzione di elenchi regionali di idonei, previo avviso pubblico
e selezione per titoli e colloquio. In merito all'obbligo, per il direttore
generale, di attribuire l'incarico ad un soggetto inserito nell'elenco, l'articolo 4 consente che la scelta
ricada anche su soggetti compresi in elenchi di altre regioni - possibilità che
non è esplicitamente né contemplata né esclusa dalla disciplina di delega -.
Si ricorda che nella disciplina statale
vigente, non si prevedono elenchi ai fini della nomina (da parte del direttore
generale) del direttore amministrativo e di quello sanitario, nonché
dell'eventuale direttore dei servizi socio-sanitari[19].
Come già prevede la disciplina di delega, la
selezione (come detto, per titoli e colloquio) per gli elenchi regionali di
idonei è operata da una commissione nominata dalla regione, composta da esperti
di qualificate istituzioni scientifiche e - come specifica il presente articolo 4 - di comprovata professionalità
e competenza nelle materie oggetto degli incarichi.
In base al medesimo articolo 4, la valutazione dei titoli formativi e professionali,
scientifici e di carriera, presentati dai candidati, è operata secondo
specifici criteri, indicati nell'avviso pubblico e definiti, entro 120 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ferme restando le
norme statali vigenti sui requisiti per il direttore amministrativo e il
direttore sanitario e fatti salvi gli eventuali requisiti ulteriori, stabiliti
dalle regioni sulla base delle suddette norme.
Gli elenchi regionali sono aggiornati ogni
due anni (come prevede anche la disciplina di delega).
L'articolo
4 conferma i limiti minimi e massimi di durata - pari, rispettivamente, a 3
ed a 5 anni - per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore
sanitario ed estende i medesimi limiti per l'incarico di direttore dei servizi
socio-sanitari; l'attuale legislazione statale non prevede limiti minimi o
massimi. Potrebbe essere ritenuto
opportuno valutare se quest'ultima estensione rientri nell'àmbito della delega,
la quale, per le tre tipologie di incarichi in oggetto, fa riferimento soltanto
alla selezione di idoneità ed alle fattispecie di decadenza nonché chiarire se
i limiti trovino applicazione anche per gli incarichi di direttore dei servizi
socio-sanitari conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Sotto
il profilo formale, inoltre, sembrerebbe preferibile, per gli incarichi di
direttore amministrativo e di direttore sanitario, non riprodurre la norma sui
limiti di durata nel presente articolo 4,
considerato che essi sono già stabiliti dal comma 8 del citato art. 3-bis del D.Lgs. n. 502, comma che è fatto salvo
dal successivo articolo 9, comma 2.
L'articolo
4 prevede altresì, in conformità alla disciplina di delega, la decadenza
per le tre tipologie di incarichi in oggetto,
in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon
andamento e di imparzialità della amministrazione; sembrerebbe opportuno, anche ai fini di una piena conformità con la
formulazione della norma di delega, che il riferimento alla manifesta
violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della
amministrazione sia posto in termini disgiuntivi rispetto alla fattispecie
precedente, anziché in termini di congiunzione. La decadenza, come
specifica l'articolo 4, è dichiarata
dal direttore generale, con provvedimento motivato, previa contestazione e nel rispetto
del principio del contraddittorio. Si ricorda che l'attuale norma statale
demanda invece alle regioni di definire la disciplina delle cause di
risoluzione del rapporto per le tre tipologie di incarichi in oggetto; considerato che tale disposizione di rinvio
è stabilita nel citato comma 8 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 - comma che è fatto salvo dal successivo articolo 9, comma 2 -, sembrerebbe
opportuno chiarire se, nel nuovo contesto normativo, le regioni possano
contemplare ulteriori ipotesi di cessazione del rapporto.
Articolo
5 - Incompatibilità degli incarichi di cui al presente decreto legislativo
L'articolo
5 estende ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove
esistenti, ai direttori dei servizi socio-sanitari il principio di incompatibilità
già vigente per i direttori generali (degli enti ed aziende del Servizio
sanitario nazionale) con qualsiasi altro rapporto di lavoro, dipendente o
autonomo. L'attuale disciplina statale prevede, per i direttori amministrativi
ed i direttori sanitari, che il rapporto di lavoro sia esclusivo e che
determini, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa, mentre
non pone norme per i direttori dei servizi socio-sanitari. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se la materia dell'incompatibilità
rientri nell'àmbito della delega. In merito, il parere espresso dal Consiglio
di Stato sul presente schema (ed allegato al medesimo) sostiene che lo schema
dovrebbe limitarsi ad un mero rinvio alle norme già vigenti, in quanto la materia
non è compresa nei princìpi e criteri direttivi di delega; qualora si segua
tale indicazione, occorrerebbe, come rileva il medesimo parere, espungere dalle
abrogazioni di cui all'articolo 9, comma
1, la norma vigente[20], relativa ai direttori
generali, sull'incompatibilità
con qualsiasi altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo (norma inserita,
da parte dello schema, tra quelle da abrogare in considerazione
dell'assorbimento da parte del presente articolo
5).
Articolo
6 - Disposizioni transitorie
L'articolo
6 specifica che, fino all'istituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi
regionali di cui, rispettivamente, agli articoli
1 e 4, si applicano, per il conferimento degli incarichi di cui al presente
decreto legislativo, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore di
quest'ultimo. Sembrerebbe opportuno
chiarire se, per gli incarichi di cui all'articolo
4, tale norma transitoria continui ad operare, per la singola regione,
anche qualora altre regioni abbiano già istituito elenchi di idonei.
Articolo
7 - Competenze legislative delle regioni e delle province autonome
Ai sensi dell'articolo 7, le norme del presente decreto costituiscono princìpi
fondamentali (in conformità con la formulazione adoperata dalla norma di
delega) per la disciplina delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art.
117 della Costituzione (il quale annovera nell'àmbito della legislazione
concorrente tra Stato e regioni, tra le altre, la materia della tutela della
salute). Il medesimo articolo 7
specifica che le disposizioni di cui al decreto in esame si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome secondo le procedure
previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Si
segnala che nella rubrica dell'articolo
7 occorrerebbe inserire un riferimento alle regioni a statuto ordinario.
Articolo
8 - Disposizioni finanziarie
Il
comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che la partecipazione alla commissione
nazionale di cui all' articolo 1 ed
alle commissioni regionali di cui agli articoli
2 e 4 è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il
comma 2 reca la clausola di
invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 9 - Abrogazioni e norme
di salvezza
Il comma
1 dell'articolo 9 reca alcune
norme di abrogazione esplicita. Poiché
esse decorrono dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sarebbe opportuno chiarire
se le modifiche, di cui all'articolo 2,
alla disciplina sugli obiettivi dei direttori generali e sulle procedure di
valutazione e verifica dei medesimi entrino in vigore, in tutto o in parte, in
via immediata o solo a decorrere dalla suddetta istituzione dell'elenco.
Il comma
2 dell'articolo 9 fa salve
alcune disposizioni vigenti.
Sotto
il profilo redazionale, si segnala che la rubrica dell'articolo 9 fa riferimento soltanto alle abrogazioni.
[1] Cfr. l'art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
[2] La nomina avviene d'intesa con il rettore, nel caso in cui essa concerna l'incarico di direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie, come confermato ora dal successivo articolo 3 dello schema.
[3] Cfr. il parere del Consiglio di Stato (allegato allo schema) per un dubbio su quest'ultimo aspetto.
[4] Cfr. il comma 3 del citato art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
[5] Cfr. il comma 4 del citato art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni - comma che viene esplicitamente abrogato dall'articolo 9, comma 1, del presente schema, a decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 -.
[6] Di cui al citato comma 3 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni - comma che viene esplicitamente abrogato dall'articolo 9, comma 1, del presente schema, a decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 -.
[7] In alcuni punti, i commi 1 e 2 del presente articolo 2 fanno riferimento anche alle province autonome. Si segnala, al riguardo, che la soppressione di tali riferimenti, nei due commi, costituisce una delle modifiche proposte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle quali il Ministero della salute ha espresso il proprio assenso (cfr. la documentazione allegata allo schema).
[8] Di cui al comma 5 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
[9] Di cui al citato comma 5 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
[10] Cfr., in materia, l'art. 9-quater del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, il comma 6.
[11] Riguardo a questi ultimi, il primo periodo del comma 4 ed il quinto periodo del comma 5 confermano la disciplina vigente.
[12] Di cui al comma 6 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992 - comma che viene esplicitamente abrogato dall'articolo 9, comma 1, del presente schema, a decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 -.
[13] Norma di cui al comma 6 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992 - comma che, come detto, viene abrogato dall'articolo 9, comma 1, del presente schema, a decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 -.
[14] Di cui al comma 7 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992.
[15] L'art. 1, comma 568, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che la verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali sia effettuata nell'àmbito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005.
[16] Di cui al comma 7 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992 - comma che viene esplicitamente abrogato dall'articolo 9, comma 1, del presente schema, a decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 -.
[17] Cfr., in merito, anche sub il comma 6 dell'articolo 2 dello schema.
[18] Cfr. il comma 3 del citato art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
[19] Cfr., in merito, l'art. 3, commi 1-quinquies e 7, e l'art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
[20] Di cui al comma 10 del citato art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992.