Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Consiglio europeo straordinario - Bruxelles, 29 aprile 2017
Serie: Documentazione per l'Assemblea - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 18
Data: 26/04/2017
Descrittori:
CONSIGLIO EUROPEO     

26 aprile 2017

 

n. 18

Consiglio europeo straordinario
Bruxelles, 29 aprile 2017

Il Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017 (Articolo 50 del TUE), nel formato UE 27, in base all’ordine del giorno, dovrebbe adottare gli orientamenti per i negoziati sulla Brexit. Gli orientamenti definiranno il quadro dei negoziati e delineeranno le posizioni e i principi generali dell'UE nel corso dei negoziati. Il progetto di orientamenti proposto dal Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, è stato presentato agli Stati membri il 31 marzo 2017.

 


Il Regno Unito è diventato membro dell’Unione europea il 1° gennaio 1973. La sua partecipazione all’UE è sempre stata contrassegnata da una vivace dialettica che si è tradotta, tra le altre cose, nella mancata adesione del Regno Unito al sistema Schengen e all’euro, come anche in una serie di clausole di esenzione (cosiddette clausole di opting out) che consentivano al Regno Unito medesimo di non partecipare ad alcuni impegni comuni. Inoltre, dal 1984 il Regno Unito ha beneficiato del cosiddetto sconto, cioè di un rimborso parziale dei trasferimenti effettuati all’Unione europea in eccesso rispetto alle risorse assegnate.

Esito del referendum

Il 23 giugno 2016 si è svolto il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea.

I votanti sono stati 33.578.016 (72,2% dei 46.501.241 aventi diritto). I voti favorevoli alla Brexit sono stati 17.410.742 (51,9%), i contrari 16.141.241 (48,1%); le schede nulle sono state 26.033.

Il risultato del voto non è stato univoco: risalta l’orientamento largamente favorevole alla permanenza nell’UE registrato in Scozia e nell’Irlanda del Nord (vedi paragrafo “Sviluppi in Scozia e in Irlanda del Nord”).

In particolare:

·        Inghilterra: 53% favorevoli alla Brexit, 47% contrari;

·        Galles: 53% favorevoli alla Brexit, 47% contrari;

·        Irlanda del Nord: 44% favorevoli alla Brexit, 56% contrari;

·        Scozia: 38% favorevoli alla Brexit, 62% contrari.

Si ricorda che il referendum aveva natura consultiva, ma il Governo inglese si era impegnato ad attenersi al suo esito.

Rapporti commerciali UE-Regno Unito

Per quanto concerne i rapporti commerciali tra l’UE e il Regno Unito, secondo le cifre riportate nel Libro bianco, nel 2015 il Regno Unito ha esportato nell’UE beni e servizi per un valore di 230 miliardi di sterline e importato merci e servizi per un valore di 291 miliardi di sterline. Il deficit complessivo di 61 miliardi di sterline è composto da deficit di esportazioni del Regno Unito di merci pari a 89 miliardi di sterline e surplus di esportazione di servizi per un valore di 28 miliardi di sterline. Sempre secondo i dati forniti nel Libro bianco, il Regno Unito ha il deficit commerciale più grande con la Germania (circa 25 miliardi di sterline), mentre l’Italia risulta essere il partner commerciale del Regno Unito per quanto riguarda l’export con 11 miliardi di euro, pari al 3% dell’export totale e l’partner commerciale per quanto riguarda l’import con 22,5 miliardi di euro pari al 3,9% dell’import totale.

L’avvio della procedura

Il Governo del Regno Unito ha proceduto alla notifica formale del processo di recesso dall’UE il 29 marzo 2017 con una lettera del Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, indirizzata al Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk.

Nella lettera si annunciava che il Governo avrebbe presentato al Parlamento un progetto di legge (Great Repeal Bill) volto ad abrogare l’European Communities Act del 1972, che ha regolato l’applicazione del diritto comunitario nel Regno Unito, e a convertire il diritto dell’UE esistente in legislazione del Regno Unito (il Governo del Regno Unito ha poi pubblicato il 30 marzo 2017, come annunciato nella lettera di notifica del recesso, il Libro bianco sul Great Repeal Bll)[1].

La lettera indica poi la volontà del Regno Unito di concordare con l’UE una partnership speciale ed approfondita, sia in ambito economico che di sicurezza e di lotta al terrorismo, contemporaneamente ai negoziati per il recesso del Regno Unito dall’UE.

Nella lettera si indicano, inoltre, i seguenti principi per il negoziato:

•   i negoziati dovrebbero essere intrapresi in modo costruttivo sulla base di un principio di leale cooperazione: il Regno Unito rispetterà la posizione dell’UE sull’indivisibilità del mercato unico e non cercherà di negoziare una partecipazione ad esso;

•   i negoziati dovrebbero dare priorità ad un accordo sui diritti dei cittadini coinvolti direttamente dal recesso del Regno Unito dall’UE, sia dei cittadini degli altri Stati membri residenti nel Regno Unito, sia dei cittadini del Regno Unito residenti negli altri Stati membri;

In base al Libro bianco sulla Brexit presentato dal Governo del Regno Unito, i cittadini di Paesi dell’UE residenti nel Regno Unito sono circa 2,8 milioni (di cui circa 900.000 polacchi, pari al 30% e circa 200.000 italiani, pari a circa il 7%). I cittadini inglese residenti nei paesi dell’UE sono circa 1 milione (di cui circa 300.000 in Spagna, pari a circa il 33%, 150.00 in Francia, pari al 15%, 100.000 in Germania, pari al 10% e circa 25.000 in Italia, circa il 2,5%).

•   al fine di minimizzare le possibili incertezze tra un regime ed un altro, in particolare per i cittadini e le imprese, occorrerebbe definire quanto prima regimi transitori;

•   particolare attenzione sarà data alla specificità delle relazioni tra l’UE e l’Irlanda al fine di mantenere la Common Travel Area ed evitare il ritorno a confini fisici tra i due paesi e non mettere in pericolo il processo di pace in Nord Irlanda;

•   nella prospettiva di un’ampia ed ambiziosa area di libero scambio tra l’UE e il Regno Unito, che sarà senza precedenti e che coprirà in particolare settori cruciali come i servizi finanziari, cui il Regno Unito tiene particolarmente, occorrerebbe dare priorità alla gestione dei rispettivi quadri regolamentari, al fine di mantenere un ambiente commerciale aperto ed equo, ed ai modi con i quali risolvere eventuali dispute;

•   UE e Regno Unito devono continuare a lavorare insieme per la promozione e la difesa dei valori europei.

Il processo di uscita del Regno Unito dall’UE dovrebbe quindi presumibilmente concludersi entro il 29 marzo del 2019 (a meno che il Consiglio europeo non decida all’unanimità di prorogare tale termine).

La procedura negoziale

In base all’articolo 50 del TUE, il Paese che decide di recedere deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale paese, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione.

E’ comunque stabilito, quale norma di chiusura, che in mancanza di accordo tra il Consiglio e lo Stato membro interessato, i Trattati cessino di essere applicabili a tale Stato due anni dopo la notifica del recesso (ossia il 29 marzo 2019). Il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato interessato, può peraltro decidere all’unanimità di prorogare tale termine.

L’accordo volto a definire le modalità del recesso è concluso a nome dell'UE dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

In tal caso, si richiede una maggioranza qualificata più elevata di quella prevista in via ordinaria (pari al 55% dei membri del Consiglio): la maggioranza richiesta, infatti, è pari ad almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti (20 su 27 Stati membri), che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati (288 milioni su un totale dei 444 milioni dei 27 Stati membri).

Lo Stato membro che recede non può partecipare alle deliberazioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio dell’UE che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 50 del TUE.

L’articolo 50 del TUE non contiene disposizioni sui membri eletti al PE dello Stato membro recedente. In quanto rappresentanti di tutti i cittadini dell’UE e non solo dei cittadini dello Stato membro dove sono stati eletti; la tesi prevalente sostiene che tali deputati continuino a partecipare a pieno titolo ai lavori del PE fino al completamento del processo di recesso.

Secondo alcuni osservatori, sarebbe auspicabile che i negoziati per il recesso siano completati con ampio anticipo rispetto al maggio/giugno 2019 quando si prevede lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024.

A differenza del processo di adesione, il recesso di uno Stato membro non necessita di essere ratificato da parte dei singoli Stati membri. Non di meno, dovranno invece essere sottoposti a ratifica da parte di tutti gli Stati membri le modifiche dei Trattati europei e di altri Trattati internazionali che si renderanno necessarie in conseguenza del recesso.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 e dell’articolo 218 del TFUE, relativo alla conclusioni di accordi tra l’Unione e i paesi terzi, l’accordo di recesso è distinto dall’accordo che definisce le future relazioni tra lo Stato recedente e l’UE.

Mentre il primo accordo è un accordo tra l’UE e uno dei suoi Stati membri, da considerarsi non misto (quindi non sottoposto a ratifica da parte dei Parlamenti nazionali degli Stati membri), il secondo accordo è tra l’UE e uno Stato ormai terzo, soggetto alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell’UE: si trattarebbe, infatti, di un Trattato misto, in quanto coinvolgerebbe le competenze dell’UE e degli Stati membri.

Secondo alcuni osservatori, la formulazione dell’articolo 50 del TUE che prevede che l’accordo di recesso sia negoziato e concluso tenendo conto del quadro delle future relazioni dello Stato che recede con l’Unione, implicherebbe che al momento della conclusione dell’accordo di recesso il quadro delle future relazioni sia già stato definito.

Un’altra questione lasciata aperta dall’articolo 50 del TUE è se la decisione di uno Stato membro di notificare l’intenzione di recedere, debba essere considerata come irrevocabile, oppure se al termine dei due anni iniziali e in presenza di un accordo ritenuto non soddisfacente dallo Stato che recede e/o in un mutato contesto politico, lo Stato membro possa decidere di revocare la decisione di intenzione di recedere.

Lo svolgimento dei negoziati

I team negoziali

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha nominato il 27 luglio 2016 Michel Barnier, negoziatore capo incaricato di guidare la task force della Commissione che dovrà preparare e condurre i negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE.

Barnier riferirà direttamente al Presidente e avrà a sua disposizione i migliori esperti della Commissione. Sarà affiancato da un gruppo di direttori generali che si occupano di temi attinenti i negoziati.

Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha poi istituito formalmente la task force di funzionari della Commissione per gestire i negoziati ex art. 50’ del TUE, a capo della quale è stata nominata Sabine Weyand (Germania), attuale vice direttore generale della Direzione generale per la politica commerciale della Commissione europea.

Il Consiglio dell’UE ha istituito una propria task force per i negoziati sulla Brexit a capo della quale ha nominato Didier Seeuws.

Il Parlamento europeo ha nominato l’on. Guy Verhofstard (BE, Gruppo ALDE), capo negoziatore per il Parlamento europeo per i negoziati sulla Brexit.

Si ricorda, infatti che ai sensi dell’articolo 50 del TUE, l’accordo per il recesso di uno Stato membro dall’UE richiede anche l’approvazione del Parlamento europeo.

Ordine dei negoziati

Michel Barnier, in un intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017, ha indicato che prima di avviare negoziati sul futuro delle relazioni tra l’UE e il Regno Unito, occorrerà concludere i negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’UE, respingendo così l’ipotesi sostenuta dal Governo inglese di condurre in parellelo i due negoziati.

Priorità negoziali

Barnier, sempre nell’intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017, ha indicato le seguenti priorità da conseguire nella fase iniziale dei negoziati:

·        garantire i diritti dei cittadini europei, sia dei cittadini degli altri Stati membri residenti nel Regno Unito, sia dei cittadini del Regno Unito residenti negli altri Stati membri, per quanto riguarda in particolare i diritti di residenza, acceso al mercato del lavoro, assistenza sociale e previdenziale, accesso all’istruzione;

·        eliminare gli elementi di incertezza per quanti riguarda tutti i programmi finanziati a carico del bilancio dell’UE a beneficio delle autorità regionali e locali. A tale proposito Barnier, ha indicato che occorrerà regolare le questioni finanziarie relative all’uscita del Regno Unito da tali programmi, tenendo presente la necessità di onorare gli impegni finanziari decisi a 28 Stati membri, (si ricorda al proposito che l’attuale quadro finanziario pluriennale dell’UE, concordato a 28 Stati membri scade il 31 dicembre 2020 e che il costo per il Regno Unito per onorare tutti gli impegni finanziari per il suo contributo al bilancio dell’UE è stato stimato tra i 40 e i 60 miliardi di euro;

·        definire gli elementi di incertezza relativi ai nuovi confini esterni dell’UE e in particolare a quelli tra il Regno Unito e l’Irlanda.

L’accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito

Barnier, sempre nell’intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017, ha indicato che l’accordo sulla futura relazione tra l’UE e il Regno Unito:

·        dovrà essere considerato un accordo “misto” e quindi sottoposto alla ratifica da parte di tutti i Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE;

·        comprenderà come elemento centrale un accordo di libero scambio che dovrà essere negoziato tenendo presente che si tratterà di un accordo senza precedenti, poiché il Regno Unito, a differenza di altri Stati terzi con i quali l’UE ha firmato accordi di libero scambio (come Corea e Canada), ha già una perfetta integrazione con l’UE in termini di standard e norme. È però naturale che il Regno Unito godrà di condizioni meno favorevoli di uno Stato membro.

Politica di difesa

Barnier, sempre nell’intervento al Comitato delle regioni del 22 marzo 2017, ha indicato che nell’ambito delle inziative avviate a livello europeo in materia di rafforzamento della politica di difesa, e considerato il ruolo sempre molto attivo del Regno Unito sia nell’ambito della NATO, sia nella cooperazione in tale ambito con alcuni Stati membri, dovrà essere mantenuta la possibiltà di una cooperazione bilaterale con il Regno Unito.

Regimi transitori

Barnier ha indicato che saranno necessari un certo numero di regimi transitori che però dovranno avere una durata strettamente limitata ed essere sottoposti al diritto dell’UE.

La Posizione delle Istituzioni dell’UE

La dichiarazione del Vertice dei 27 Capi di Stato e di Governo del 15 dicembre 2016

In occasione della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dei 27 Stati membri svoltasi a margine del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 è stata adottata una dichiarazione relativa alle procedure per condurre i negoziati con il Regno Unito, una volta che questo avrà notificato ai sensi dell’art. 50 del TUE l’intenzione di uscire dall’UE.

La dichiarazione prevede in particolare che:

·        qualsiasi accordo dovrà basarsi su una combinazione equilibrata di diritti e obblighi, e che l'accesso al mercato unico presuppone l'accettazione di tutte e quattro le libertà[2];

·        a seguito dell'adozione degli orientamenti, il Consiglio europeo inviterà il Consiglio "Affari generali" a procedere all'adozione della decisione che autorizza l'apertura dei negoziati e adotta le direttive di negoziato;

·        il Consiglio sarà invitato a nominare la Commissione europea come negoziatore dell'Unione;

·        nell'arco di tempo fra le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio e il Coreper, assistiti da un gruppo di lavoro ad hoc con presidenza permanente, garantiranno che i negoziati siano condotti conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive di negoziato del Consiglio;

·        i membri del Consiglio europeo, del Consiglio e dei suoi organi preparatori che rappresentano il Regno Unito non parteciperanno né alle discussioni né alle decisioni relative a tale Stato;

·        rappresentanti dei 27 capi di Stato o di Governo (sherpa/rappresentanti permanenti) saranno associati alla preparazione del Consiglio europeo, secondo necessità. I rappresentanti del Parlamento europeo saranno invitati a dette riunioni preparatorie;

·        il negoziatore dell'Unione sarà invitato a informare periodicamente il Parlamento europeo per tutta la durata dei negoziati.

La bozza di linee guida per il quadro dei negoziati del Consiglio europeo

Il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha inviato il 31 marzo ai Governi degli Stati membri una prima bozza di linee guida in vista del Consiglio europeo straordinario convocato il prossimo 29 aprile per l’adozione delle linee guida negoziali.

Una volta approvate le linee guida negoziali da parte del Consiglio europeo, la Commissione europea presenterà il 3 maggio una proposta di raccomandazione sulle direttive di negoziato che dovranno essere approvate dal Consiglio dell’UE nel corso del mese di maggio.

Il 19 aprile 2017 il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha affermato che i negoziati non inizieranno prima dello svolgimento delle elezioni politiche anticipate che, come annunciato dal Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, si terranno l’8 giugno 2017.

Il Parlamento europeo ha approvato il 5 aprile 2017 una risoluzione sui negoziati con il Regno Unito.

Nella bozza delle linee guida si indica che:

Principi base del negoziato

·        i negoziati procederanno con un approccio per fasi, dando priorità ad un recesso ordinato del Regno Unito dall’UE, volto a ridurre al minimo gli elementi di incertezza e gli inconvenienti dovuti al recesso. Il periodo di due anni per concludere i negoziati, previsto dall’articolo 50 del TFUE, scadrà il 29 marzo 2019;

·        l’UE agirà nei negoziati come unità, in modo costruttivo e in vista di raggiungere un risultato positivo, ma allo stesso tempo si preparerà ad una situazione in cui i negoziati dovessero fallire. Non vi saranno negoziati separati tra il Regno Unito e singoli Stati membri dell’UE;

·        ogni accordo con il Regno Unito dovrà essere basato su un equilibrio tra diritti ed obblighi. Si ribadisce l’integrità del mercato interno e l’indivisibilità della sue 4 libertà fondamentali;

·        i negoziati verranno condotti in modo unitario, sulla base del principio che niente è concordato se non è concordato tutto;

·        la prima fase dei negoziati sarà dedicata: a) alla definizione delle modalità di recesso del Regno Unito per quanto riguarda tutti i diritti e le obbligazioni che derivano da impegni assunti in quanto Stato membro dell’UE; b) a fornire la massica chiarezza e certezza giuridica ai cittadini, alle imprese ed ai partner internazionali sugli effetti del recesso del Regno Unito.

·        la seconda fase dei negoziati sarà dedicata ad una intesa complessiva sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito quadro, atteso che un accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito potrà essere concluso solo quando il Regno Unito sarà diventato uno Stato terzo;

·        spetterà al Consiglio europeo di determinare, sulla base di sufficiente progressi conseguiti, di decidere il passaggio dei negoziati dalla prima fase, relativa all’accordo di recesso, alla seconda fase, relativa al quadro del futuro accordo;

·        dovranno essere previsti regimi transitori, di durata limitata, che possano servire da “ponte” in vista del quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito;

·        linee guida potranno essere aggiornate nel corso dei negoziati.

Prima fase dei negoziati

·        sarà prioritario concordare garanzie reciproche e non discriminatorie a tutela dei cittadini dell’UE e del Regno Unito e delle loro famiglie coinvolti direttamente nel processo di recesso del Regno Unito dall’UE;

·        si dovranno poi prevenire eventuali vuoti legislativi e incertezze giuridiche che si potrebbero creare una volta che i Trattati non si applicheranno più al Regno Unito, in riferimento alle attività commerciali ed alle obbligazioni e impegni connesse con programmi finanziati dall’UE;

·        dovranno inoltre essere regolate in un unico accordo finanziario tutte le obbligazioni, comprensive degli aspetti legali e oneri di bilancio, che l’UE e il Regno Unito hanno contratto prima della data del recesso;

·        in relazione alla specifiche circostanze della situazione in Irlanda, dovranno essere concordate delle soluzioni flessibili che consentano di evitare la creazione di un confine con barriere fisiche nel rispetto dell’integrità dell’ordine legale dell’UE. A tal fine l’UE dovrà riconoscere gli attuali accordi bilaterali tra il Regno Unito e l’Irlanda che siano compatibili con il diritto dell’UE. Ugualmente dovrà essere fatto con riguardo alla area di sovranità del Regno Unito a Cipro[3];

·        dovrà essere garantito che il Regno Unito rispetti, per la sua parte, gli impegni e le obbligazioni derivanti da accordi internazionali contratti dall’UE a 28 Stati membri;

·        dovranno essere definiti degli accordi per facilitare il trasferimento delle Agenzie dell’UE con sede nel Regno Unito[4], la cui collocazione futura sarà definita dai 27 Stati membri;

·        la Corte di giustizia dell’UE dovrà rimanere competente e giudicare tutte le procedure pendenti alla data del recesso del Regno Unito dall’UE che coinvolgono il Regno Unito, le persone fisiche e quelle giuridiche nel Regno Unito;

·        l’accordo di recesso dovrà contenere meccanismi per la risoluzione di controversie che potrebbero sorgere dalla sua applicazione ed interpretazione, e procedure istituzionali per l’adozione di misure che si rendessero necessarie per situazioni o fattispecie non previste e non regolate dall’accordo di recesso.

Discussione sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito

·        il Consiglio europeo si dichiara pronto a concordare un ambizioso accordo di libero scambio con il Regno Unito, che potrà essere finalizzato e concluso una volta che il Regno Unito non sarà più membro dell’UE;

·        ogni futuro accordo di libero scambio non potrà equivalere alla partecipazione al mercato Unito o a sua parti, dovrà contenere salvaguardie nei confronti di ingiustificati vantaggi competitivi, attraverso forme di dumping fiscale, sociale o ambientale.

Al riguardo, si segnala il timore del Regno Unito circa l’ampiezza di tale accordo di libero scambio che, oltre ai beni, non includerebbe anche i servizi;

·        l’UE è aperta a stabilire cooperazioni in altre aree, oltre quella commerciale, e in particolare nella lotta contro il terrorismo e il crimine internazionale e nell’ambito della sicurezza e difesa;

·        la cooperazione futura tra UE e Regno Unito dovrà includere meccanismi appropriati di risoluzioni di controversie che non intacchino l’autonomia dell’UE e le sue procedure decisionali;

·        dopo il recesso del Regno Unito, nessun accordo tra l’UE e il Regno Unito si potrà applicare al territorio di Gibilterra senza l’accordo tra il Regno Unito e la Spagna.

Principio di leale cooperazione

Fino a che non è completato il processo di recesso:

·        il Regno Unito rimane membro a pieno titolo dell’UE, sottoposto a tutti i diritti e gli obblighi del Trattato e del diritto dell’UE, incluso il principio di leale cooperazione[5];

·        tutti gli affari correnti dell’UE devono procedere, per quanto possibile, a 28 Stati membri.

Sviluppi in Scozia e Irlanda del Nord

Il Primo Ministro scozzese, Nicola Sturgeon, leader del Scottish National Party ha annunciato il 13 marzo 2017 l’intenzione di svolgere un nuovo referendum in Scozia, sull’indipendenza dal Regno Unito e volto a far rimanere la Scozia nell’UE. Nella intenzioni del Primo Ministro scozzese il referendum dovrebbe svolgersi tra l’autunno del 2018 e la primavera del 2019 (lo svolgimento del referendum deve comunque essere autorizzato dal Governo del Regno Unito, sulla base di pronunce del Parlamento scozzese e delle due Camera del Parlamento del Regno Unito). Il Primo ministro May in dichiarazione rese alla stampa ha indicato di essere contraria allo svolgimento di un nuovo referendum prima dell’uscita del Regno Unito dall’UE.

Il Parlamento scozzese ha approvato (69 voti favorevoli, 59 contrari) il 28 marzo 2017 la proposta di svolgere un referendum sull’indipendenza dal Regno Unito.

Si ricorda che un primo referendum sull'indipendenza della Scozia si è svolto il 18 settembre 2014. L'esito del referendum ha visto la vittoria degli unionisti con il 55,3% dei votanti, contro il 44,7% a favore.

In Irlanda del Nord, a seguito delle elezioni politiche svoltesi lo scorso 2 marzo, il Sinn Fein, il partito cattolico indipendentista rifiuta di ricostituire un Governo congiunto con il DUP, Partito Unionista, e minaccia di chiedere un referendum per la riunificazione con l’Irlanda. Secondo gli accordi di pace del 1998, in caso di esito positivo di un eventuale referendum, la Gran Bretagna sarebbe costretta ad accettare la riunificazione tra l’Irlanda del nord e l’Irlanda.

Nel caso in cui l’Irlanda del Nord si riunificasse con l’Irlanda, essa entrerebbe di diritto a far parte dell’UE, in quanto l’Irlanda ne fa già parte.

Ulteriori sviluppi nelle Istituzioni dell’UE

A seguito dell’esito del referendum, il Commissario europeo britannico, competente per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, Hill, si è dimesso dall’incarico il 25 giugno 2016. Il portafoglio di competenze di Hill sono state trasferite al Vicepresidente della Commissione europea, Dombrovskis, responsabile per l’euro e il dialogo sociale.

Il Governo del Regno Unito ha designato l’8 luglio 2016 come nuovo Commissario europeo Julian King, ambasciatore del Regno Unito presso la Francia. Al nuovo commissario britannico è stata attribuita la competenza per la sicurezza dell’Unione e in particolare per l’attuazione della Agenda europea per la sicurezza, adottata dalla Commissione europea il 28 aprile scorso.

A seguito della comunicazione del Governo del Regno Unito della rinuncia ad esercitare il previsto turno di Presidenza del Consiglio dell’UE per il secondo semestre del 2017, il Consiglio dell’UE ha adottato il 26 luglio 2016 una decisione che modifica l’ordine dell’esercizio della Presidenza del Consiglio dell’UE, anticipando di un semestre l’ordine previsto. Di conseguenza, il turno del secondo semestre del 2017 sarà esercitato dall’Estonia (che originariamente avrebbe dovuto esercitare il proprio turno di Presidenza nel semestre successivo, il primo semestre del 2018).

La decisione stabilisce il nuovo ordine di esercizio della Presidenza del Consiglio dell’UE dal 1° luglio del 2017 al 31 dicembre del 2030. Da ultimo, si segnala che dovrà essere definitivo un accordo nell’ambito del Consiglio europeo sul trasferimento delle Agenzie europee che attualmente hanno sede nel Regno Unito; si tratta in particolare della Autorità bancaria europea e dell’Agenzia europea per i medicinali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XVII legislatura –– Documentazione per l’Assemblea, n. 18, 26 aprile 2017

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 06 6760.2145 - * cdrue@camera.it)

 



[1] Il progetto di legge per l’autorizzazione al Governo a procedere alla notifica ex art. 50 del TUE è stato approvato definitivamente dal Parlamento del Regno Unito il 13 marzo 2017, senza emendamenti. La House of Commons ha costituito una Commissione parlamentare sull’uscita del Regno Unito dall’UE.

 

[2] Libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.

[3] Si tratta dei Territori Britannici d'Oltremare a Cipro, occupati da basi militari del Regno Unito.

[4] L’Autorità Bancaria Europea e l’Autorità europea del farmaco entrambe con sede a Londra.

[5] L’articolo 4 , paragrafo 3 del TUE recita “In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione”.