Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | Aspetti del federalismo fiscale in Francia, Germania e Spagna | ||||||
Serie: | Appunti Numero: 59 | ||||||
Data: | 26/03/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale |
Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
A P P U N T I |
Appunto
15/2014 26 marzo 2014
Aspetti del federalismo fiscale in
Francia, Germania e Spagna
Francia
1.
Il sistema
degli enti territoriali e i poteri fiscali locali
In Francia gli enti territoriali
sono denominati “collectivités territoriales” e la Costituzione
ne definisce la struttura e le competenze nel suo Titolo XII (art. 72 - art.
75-1 Cost.).
Il sistema costituzionale delle
autonomie territoriali è stato configurato nelle sue linee essenziali attuali
con
L’art.
72 Cost. dispone, in particolare, che “le collettività territoriali della
Repubblica sono i comuni, i dipartimenti, le regioni, le collettività a
statuto speciale e le collettività
d’Oltremare disciplinate dall’art.
Attualmente le collettività
territoriali sono articolate come segue:
-
36.767 comuni;
-
101 dipartimenti (di cui
-
26 regioni;
-
1 collettività a statuto speciale (Nouvelle-Caledonie);
-
5 collettività d’Oltremare (Polinésie
française, Wallis e Futuna, Saint-Pierre-et- Miquelon, Saint-Barthélémy,
Saint-Martin).[1]
Ai sensi dell’art.
72-2 Cost., è inoltre
specificato che “le collettività territoriali beneficiano di risorse di cui
esse possono disporre liberamente nelle condizioni fissate dalla legge. Esse
possono ricevere tutto o parte del gettito delle imposte di ogni natura. La legge
può autorizzarle a fissarne l’imponibile e il tasso nei limiti che determina”.
L’art.72-2 Cost. ha dunque posto il principio dell’autonomia finanziaria delle collettività territoriali, riconoscendo
agli enti locali un potere fiscale
che risulta comunque circoscritto.
Il dettato costituzionale non
riconosce, infatti, alle collettività territoriali la facoltà di decidere
l’istituzione, la modifica o la soppressione di un’imposta locale, in quanto il
potere decisionale in materia resta prerogativa dello Stato.
Il potere fiscale delle collettività territoriali si sostanzia nella
facoltà di stabilire l’importo delle
imposte locali, così come il tasso
delle imposizioni, nel quadro di limiti specifici stabiliti dalla legge e
precisati, all’occorrenza, da disposizioni regolamentari. Il potere fiscale
degli enti locali è dunque esercitato nei limiti stabiliti dal Parlamento e dal
Governo.
Anche la gestione dell’imponibile e
la riscossione delle imposte locali non sono gestite direttamente dalle
collettività territoriali. È infatti previsto che sia la “Direzione generale
delle finanze pubbliche”, incardinata presso il Ministero dell’economia, ad
assicurare le missioni di gestione dell’imponibile, controllo e informazione,
nonché la riscossione delle imposte locali.
Nel 2004 due provvedimenti
legislativi hanno comunque promosso un certo potenziamento dell’autonomia
finanziaria delle collettività territoriali:
Con la legge organica n.
La legge n.
Modelli di “raggruppamenti di
comuni” sono ad esempio “gli enti pubblici di cooperazione intercomunale”
(EPCI) e gli “enti misti” (syndicats
mixtes), definiti all’art.
L5111-1 del Codice generale delle collettività territoriali.
Nell’aprile 2013, il Presidente della Repubblica Hollande ha inoltre
annunciato una nuova riforma per rafforzare il decentramento. L’intervento è
stato declinato in tre progetti di legge presentati al Senato il
-
un progetto di
legge recante l’istituzione di un nuovo soggetto, “le metropoli”, approvato definitivamente dal Parlamento nel dicembre
2013 e divenuto
- un progetto di legge recante una riforma delle competenze delle regioni e dei dipartimenti: projet de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires. Nel testo è previsto in particolare un ruolo di coordinamento delle regioni per promuovere lo sviluppo delle imprese ed un ruolo di coordinamento dei dipartimenti per favorire il superamento delle diseguaglianze di sviluppo all’interno del territorio. Il progetto è all’esame del Senato (cfr. iter legislativo);
-
un progetto di
legge volto a promuovere lo sviluppo di una rinnovata politica ambientale a
livello locale, favorire l’integrazione comunitaria e rafforzare la democrazia
partecipativa: projet de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. Il
progetto è all’esame del Senato (cfr.
iter
legislativo).
Maggiori informazioni sui progetti di decentramento
promossi da Hollande sono riportate sulla pagina
web dedicata alle lois de
décentralisation, all’interno del sito del Ministero per
2. I tributi degli enti locali
La fiscalità locale si compone di imposte
dirette, che assicurano i tre quarti delle entrate fiscali dei bilanci locali,
e imposte indirette.
Le imposte locali sono percepite o
da un solo livello di governo o da più livelli di governo locale.
a. Le imposte
dirette
Le imposte dirette si suddividono, in primo luogo, in due categorie.
Nella prima categoria rientrano le tre imposte sulle proprietà immobiliari:
-
la tassa fondiaria sui terreni edificati (taxe foncière sur les propriétés bâties –
TFPB), disciplinata dal Code général
des impôts (CGI), artt.
1380 e ss. In relazione ad essa il codice generale delle imposte dispone che
i contribuenti che sono proprietari, su tali terreni, della propria abitazione
principale possano godere di uno sgravio fiscale, qualora il loro reddito non
sia superiore ad un determinato importo (Code
général des impôts, art.
1391 B ter);
-
la tassa fondiaria sui terreni non edificati
(taxe foncière sur les propriétés non
bâties – TFPNB), disciplinata dal CGI,
art.
1393 e ss.;
-
la tassa di abitazione (taxe d’habitation), disciplinata dal Code général des impôts, art.
1407 e ss., posta a carico del proprietario o dell’inquilino di un locale
ad uso abitativo.
La prima e la terza imposta (TFPB e taxe d’habitation) sono
percepite in parte dai Comuni e “raggruppamenti comunali”, in parte dai
Dipartimenti; la seconda, invece (TFPNB),
è percepita unicamente da Comuni e “raggruppamenti comunali”.
Nella seconda categoria rientrano
alcune imposte per le imprese, tra
cui si annoverano innanzitutto: la cotisation
foncière des entreprises (CFE) e la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Queste due imposte, che sono
anche qualificate insieme come contribution
économique territoriale (CET), hanno preso il posto della precedente taxe professionnelle, soppressa con la
legge finanziaria per il 2010 (cfr. Loi
n. 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 , art.2).
Tra le imposte per le imprese percepite
dalle collettività territoriali rientrano, inoltre, le impositions forfetaires sur les entreprises de réseaux (IFER) e la taxe sur les surfaces commerciales
(TASCOM).
In particolare, si rileva che al pagamento del “contributo fondiario delle imprese” (cotisation foncière des entreprises - CFE
) - tassa disciplinata dall’art.
1447 e ss. del CGI - sono tenute,
in linea di principio e salvo i diversi casi di esonero e di riduzione della
base imponibile, tutte le persone fisiche e le società che esercitano
un’attività professionale autonoma e indipendente al 1° gennaio 2010. L’impresa
è obbligata al pagamento della CFE in
ogni comune in cui dispone di locali o terreni. I comuni sono i soli
beneficiari dei proventi di questa tassa.
Sono invece obbligati al pagamento del “contributo sul valore aggiunto
dell’attività delle imprese” (cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE), salvo i diversi casi di
esonero, le persone fisiche e le società che esercitino in Francia un’attività
professionale autonoma a titolo abituale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione e
realizzino una cifra d’affari superiore a 152.500 euro.
Le
collettività territoriali percepiscono inoltre “altre imposte dirette” di diverso genere, come ad esempio: la
“tassa sul prelievo dei rifiuti ” (taxe
d’ènlevement des ordures ménagères), il “canone comunale e dipartimentale
per le miniere” (redevance communale et
départementale des mines), la “tassa per i marciapiedi” (taxe de trottoirs).
b. Le imposte indirette
I comuni, i dipartimenti e le
regioni percepiscono una molteplicità di imposte
indirette. Tra queste si segnalano, a titolo di esempio: la “tassa sui
certificati di immatricolazione dei veicoli a motore” (taxe sur les cartes grises), percepita dalle regioni; la “tassa
sulle patenti di guida” (taxe sur les
permis de conduire), ugualmente percepita dalle regioni; la “tassa di
soggiorno” (taxe de séjour),
percepita dai comuni; la “tassa sull’elettricità” (taxe sur l’électricité), percepita in parte dai comuni, in parte
dai dipartimenti.
Tra le imposte indirette rientrano anche
diverse “tasse urbanistiche”, tra le quali: la “tassa locale di impianto” (taxe locale d’équipement) sulle nuove
costruzioni, percepita dai comuni; la “tassa sui diritti di registrazione sulle
variazioni degli immobili”, percepita dai dipartimenti e della quale i comuni
percepiscono “un’imposta addizionale”. I comuni e i dipartimenti percepiscono
inoltre “un’imposta addizionale” della tassa sulla cessione dei fondi di
commercio, percepita dallo Stato. I dipartimenti e le regioni percepiscono infine
una parte del gettito dell’imposta statale sui prodotti petroliferi (taxe intérieure sur les produits pétroliers
– TIPP-).
Con riguardo sia alle imposte
dirette che a quelle indirette, si segnala inoltre che nel Codice
generale delle imposte è possibile reperire la normativa relativa alle
diverse tasse, suddivisa per livello di governo:
-
“imposizioni comunali”: artt. 1379 - 1585
I, CGI;
-
“imposizioni
dipartimentali”: artt. 1586 – 1595 ter, CGI;
-
“imposizioni
regionali e della collettività territoriale della Corsica”: artt. 1599 bis –
1599 vicies, CGI.
Una presentazione del gettito delle imposte locali nel 2011 è disponibile sull’ultimo
numero della pubblicazione “Les
collectivités locales en chiffres” (2013), a cura della Direzione generale
delle collettività territoriali (Ministero dell’interno)[3].
3. I meccanismi di solidarietà fiscale orizzontale
Al fine di promuovere una riduzione
delle diseguaglianze tra le diverse aree del territorio nazionale e
un’armonizzazione delle diverse forme di sviluppo locale, sono stati promossi
nell’ordinamento francese alcuni meccanismi di perequazione fiscale tra gli enti territoriali.
L’obiettivo della riduzione delle
diseguaglianze nel territorio attraverso misure fiscali ha inoltre assunto dal
2003 un valore costituzionale, in quanto il comma 5 dell’ art.
72-2 Cost. dispone che “la legge prevede dei dispositivi di perequazione
destinati a favorire l’uguaglianza tra le collettività”.
Tra i meccanismi creati, si segnala
ad esempio l’istituzione di alcuni “fondi
di perequazione”.
In particolare, si segnala l’istituzione,
risalente al 1975, dei “fondi dipartimentali di perequazione della tassa
professionale”, attualmente disciplinati dall’art.
1648 A del CGI.
Si segnala inoltre la creazione dei “fonds nationaux de péréquation de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises”, previsti dall’art.
L3335-1 del Code général des
collectivités territoriales.
Per un approfondimento sulla materia della
solidarietà fiscale in Francia, è consultabile la scheda dedicata alla “péréquation
horizontale”, pubblicata sul portale governativo dedicato alle
collettività territoriali (Le portail de
l’Etat au service des collectivités).
4. Le sovvenzioni dello Stato agli enti
territoriali
Lo Stato concorre al finanziamento
delle collettività territoriali prevedendo ogni anno specifiche sovvenzioni
disposte nel piano di bilancio (le budget
de l’Etat). Tali sovvenzioni sono destinate a finanziare diverse politiche
locali e possono essere suddivise in due categorie: la prima riguarda le dotazioni per il funzionamento degli
enti territoriali; la seconda concerne le sovvenzioni
per le spese di realizzazione di infrastrutture
locali.
Nella prima categoria va
evidenziata, in primo luogo, la “dotazione
globale di funzionamento” (dotation
globale de fonctionnement – DGF-), che, istituita nel 1979, costituisce il
principale contributo dello Stato alle collettività territoriali. Ogni anno la
legge finanziaria (loi de finances)
determina, per un esercizio finanziario, la natura e lo stanziamento di tale
dotazione. Nel 2004 è stata profondamente modificata la struttura della
dotazione, nonché la portata del suo importo. Esso è, infatti, passato dai
18,81 miliardi di euro del 2003 ai 36,83 miliardi di euro per il 2004. Nel 2012 l’importo della DFG è stato di 41,4 miliardi di euro.
Merita inoltre di essere segnalata
in tale categoria la “dotazione speciale
insegnanti” (dotation spéciale
instituteus), che nel 2012 è stata pari a 24 milioni di euro.
Con riferimento alla seconda
categoria, si segnala anzitutto la “dotazione
globale per le attrezzature” (dotation
globale d’équipement – DGE-), che nel
Si evidenzia, infine, che lo Stato
ha istituito diverse “dotations de
compénsations”, vale a dire stanziamenti assegnati alle collettività
territoriali per assicurare loro le risorse necessarie per gestire le nuove
competenze trasferite dallo Stato.
Per un approfondimento sulla materia degli
stanziamenti statali per le collettività territoriali, sul sito “Service public”,
gestito dalla Direction de l’information
légale et administrative (Dila)[4],
è pubblicata la scheda informativa “Quelles sont les dotation de l’Etat aux
collectivités?”.
Germania
1. Le competenze della Federazione e
dei Länder in materia fiscale
Il
sistema tributario tedesco è articolato su tre diversi piani corrispondenti a
ciascuno dei livelli di governo previsti dalla carta costituzionale:
La
ripartizione delle competenze legislative in materia impositiva tende quindi a
precisare la natura di Stato unitario dal punto di vista fiscale.
La destinazione del gettito tributario
avviene secondo regole costituzionali diverse da quelle che disciplinano il
potere normativo in materia di tributi. Il principio sancito dagli artt. 106 e 106a della Legge
fondamentale è quello che ogni livello di governo debba disporre di risorse
finanziarie per lo svolgimento dei propri compiti e la tutela della propria
autonomia. A garanzia dell’autonomia finanziaria dei Länder è stata quindi introdotta la previsione costituzionale che
gli introiti di determinate imposte vengano attribuiti alla Federazione, ai Länder o a entrambi i livelli di
governo.
Oltre
ai monopoli fiscali (Finanzmonopole), le
imposte attribuite interamente alla
Federazione (art. 106, comma 1) sono: i dazi doganali (Zölle); le imposte di consumo (Verbrauchersteuern),
ove non spettino ai Länder, a questi
e alla Federazione in compartecipazione oppure ai Comuni; l’imposta per la
circolazione stradale delle merci (Straßengüterverkehrsteuer),
il bollo auto (Kraftfahrzeugsteuer) e
altre imposte relative a mezzi di circolazione motorizzati; le imposte sui
trasferimenti di capitale (Kapitalverkehrsteuer),
sulle assicurazioni (Versicherungsteuer)
e l’imposta di bollo sulle cambiali (Wechselsteuer);
le imposte straordinarie sul patrimonio; le addizionali sulle entrate derivanti
dai redditi delle persone fisiche e delle società; le imposte dovute nel quadro
delle disposizioni della Comunità europea.
I tributi propri spettanti ai Länder (art. 106, comma 2)
comprendono: l’imposta sul patrimonio (Vermögensteuer);
l’imposta sulle successioni (Erbschaftsteuer);
altre imposte di circolazione, diverse da quelle spettanti alla Federazione o
in compartecipazione con essa; l’imposta sulla birra (Biersteuer); l’imposta sulle case da gioco. A questo sistema di
ripartizione c.d. “separato”, si affianca quello definito “collegato”, in cui
il gettito delle tre imposte più importanti – l’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Einkommensteuer),
l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Körperschaftsteuer) e l’imposta sul giro d’affari, simile
all’imposta sul valore aggiunto (Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer)
– viene suddiviso tra
I Comuni ricevono una parte dell’ammontare
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, che deve essere ripartita
dai Länder a loro favore sulla base
del principio della capacità contributiva dei loro abitanti (art. 106, comma
5). Per la normativa di dettaglio, la disposizione costituzionale rinvia ad una
legge federale approvata anche dal Bundesrat,
tenuto conto dei fabbisogni di ciascun livello e delle esigenze perequative, la
quale può stabilire che i Comuni fissino aliquote di riscossione per la parte
di spettanza comunale. Grazie a questa imposta compartecipata, il gettito da
ripartire tra Federazione, Länder e
Comuni può essere determinato periodicamente e adeguato allo sviluppo del
quadro economico. L’allocazione delle entrate derivanti dall’imposta sul valore
aggiunto risponde quindi al principio della distribuzione secondo i bisogni e
costituisce il primo strumento di perequazione, a differenza dell’imposta sul
reddito che segue invece il principio dell’origine locale dei tributi in base
al quale ad ogni Land spetta una
parte del gettito nella misura in cui tali imposte vengono riscosse dalle
autorità finanziarie nel loro territorio (art. 107, comma 1).
Gli introiti derivanti dall’Iva vengono distribuiti in parte sulla base della
popolazione e in parte sulla base della capacità fiscale: il 75% viene
distribuito sulla base della popolazione e una quota non superiore al 25% del
gettito spetta ai Länder con un
reddito pro-capite inferiore al 92% della media degli altri Länder. Ai Comuni, infine, spetta il
gettito derivante da imposte reali, imposte locali di consumo e di lusso, una
quota (15%) delle imposte sui redditi, una quota (12%) delle ritenute alla
fonte su interessi e, dal 1° gennaio 1998, anche una quota (2,2%) dell’Iva, che
per il
2. Autonomia amministrativa e
autonomia finanziaria
Il modello tedesco di federalismo è
un modello cooperativo, che presuppone
un coinvolgimento di tutti i livelli di governo nello svolgimento di una
determinata attività pubblica. Il federalismo cooperativo attuato in Germania
prevede quindi una distribuzione orizzontale delle funzioni e dei compiti tra
Federazione, Länder ed enti locali. La
realizzazione di un sufficiente grado di uniformità nel Paese, caratterizzato
da forti peculiarità locali, richiede solidarietà fra i diversi livelli di
governo e trasferimenti di funzioni. La continua e costante collaborazione tra
A
seguito della riforma federale del 2006, con la quale sono stati riequilibrati
i rapporti tra Federazione e Länder,
spetta ora a questi ultimi regolare il finanaziamento delle competenze locali
assegnate a livello federale. La riforma ha quindi contribuito a realizzare un notevole livello di integrazione tra Land ed enti locali: le decisioni
relative al trasferimento di competenze ai comuni devono essere prese a livello
regionale e non possono più essere oggetto di una legge federale. Anche se, dal
punto di vista tributario, la competenza legislativa rimane appannaggio del
Governo federale e gli enti subnazionali non godono di una forma rilevante di
autonomia, essi sono particolarmente attivi per quanto riguarda l’accertamento
e la riscossione delle imposte sul territorio.
Lo
stretto legame tra autonomia amministrativa e autonomia finanziaria per quanto
concerne gli enti territoriali si riscontra già nell’art. 28, comma 2
della Legge fondamentale che, in primo luogo, garantisce ai Comuni il diritto
di regolare, sotto la propria responsabilità, tutti gli affari della comunità
locale nell’ambito delle leggi. Anche i consorzi di Comuni (Gemeindeverbände) hanno il diritto di
autonomia amministrativa nei limiti delle competenze loro attribuite dalle
leggi. Le disposizioni costituzionali estendono poi la garanzia dell’autonomia
amministrativa anche ai fondamenti dell’autonomia finanziaria, nel senso che è
riconosciuto il diritto dei comuni ad una risorsa fiscale basata sul potenziale
economico e, parimenti, il diritto di fissarne l’aliquota impositiva.
Al fine di poter agire liberamente i Comuni necessitano di risorse proprie. Le loro risorse sono
definite nel quadro globale della ripartizione delle finanze pubbliche tra i
diversi livelli di potere pubblico. Le due principali
imposte comunali sono l’imposta sull’attività industriale e commerciale (Gewerbesteuer) e l’imposta fondiaria (Grundsteuer), di cui i Comuni possono liberamente
determinare i tassi. Oltre che (marginalmente) dai propri tributi, i Comuni
sono finanziati anche dai trasferimenti
erogati dal Land di appartenenza,
in base ad un complesso meccanismo di perequazione finanziaria (Finanzausgleich) comunale. Tale
meccanismo prevede la ripartizione di fondi finanziari forniti dal Land con successiva assegnazione ai
Comuni. Ogni Land ha però regole e
parametri propri che mirano a realizzare in ciascuna realtà specifica gli obiettivi
stabiliti a livello costituzionale, ovvero l’autonomia comunale, l’uniformità
delle condizioni di vita e l’efficienza amministrativa. I mezzi finanziari a
disposizione della perequazione comunale sono costituti da un elemento
obbligatorio, cioè le quote delle imposte compartecipate che il Land riceve, e da un elemento
facoltativo, a discrezione di ciascun Land,
cioè le quote di proprie imposte che il Land
può decidere di mettere a disposizione dei Comuni che rientrano nell sua
giurisdizione. I trasferimenti effettuati dai Länder in favore dei Comuni sono di due tipi: trasferimenti
generali e trasferimenti vincolati. I primi, in particolare, sono costituiti da
trasferimenti perequativi generali assegnati sulla base dell’indice di capacità
tributaria e l’indice di fabbisogno dei singoli Comuni.
L’indice
di capacità tributaria si ottiene dalla somma del gettito pro-capite di tributi
propri del Comune e delle entrate pro-capite delle imposte nazionali in
partecipazione. L’indice di fabbisogno del singolo Comune risulta invece dal
prodotto tra il valore di base fissato ogni anno dal Land e la popolazione. Il raffronto tra l’indice di capacità
finanziaria e l’indice di fabbisogno determina il diritto del Comune ad
ottenere il trasferimento perequativo qualora il fabbisogno sia superiore alla
capacità finanziaria. I trasferimenti vincolati costituiscono invece canali di
finanziamento settoriali e selettivi.
Entrate dei
Comuni suddivisi per Land nel 2011
(in euro per abitante)[5]
|
Assia |
Baden Wurtt. |
Bassa Sassonia |
Baviera |
Brandeburgo |
Mecklemburg Pomerania |
Renania settentr. -Vestfalia |
Renan. Palat. |
Saarland |
Sassonia |
Sassonia Anhalt |
Schles. Holst. |
Turingia |
Imposte
e tributi |
1.087 |
1.052 |
839 |
1.075 |
571 |
507 |
1.007 |
825 |
804 |
610 |
553 |
823 |
532 |
Proventi
di attività economiche |
136 |
173 |
114 |
193 |
98 |
143 |
153 |
151 |
104 |
132 |
126 |
125 |
121 |
Entrate
da interessi |
14 |
17 |
14 |
18 |
11 |
6 |
18 |
8 |
15 |
17 |
4 |
9 |
8 |
Assegnazioni
e sussidi correnti |
1.316 |
1.283 |
1.449 |
1.233 |
1.803 |
1.631 |
1.468 |
1.393 |
1.241 |
1.388 |
1.712 |
1.363 |
1.482 |
Altre
entrate correnti |
413 |
270 |
305 |
282 |
287 |
211 |
488 |
202 |
140 |
205 |
207 |
323 |
185 |
Detrazioni |
-613 |
-326 |
-538 |
-530 |
-606 |
-389 |
-597 |
-540 |
-582 |
-342 |
-651 |
-465 |
-305 |
Entrate di parte corrente |
2.354 |
2.469 |
2.182 |
2.271 |
2.165 |
2.109 |
2.537 |
2.039 |
1.723 |
2.009 |
1.950 |
2.178 |
2.024 |
Alienazione
di beni patrimoniali |
40 |
124 |
46 |
84 |
31 |
40 |
41 |
45 |
17 |
27 |
25 |
59 |
32 |
Trasferimenti
patrimoniali |
144 |
116 |
100 |
179 |
274 |
252 |
151 |
141 |
105 |
262 |
273 |
117 |
199 |
Assunzione
di mutui e prestiti |
27 |
16 |
15 |
7 |
5 |
2 |
16 |
72 |
55 |
1 |
26 |
5 |
1 |
Riscossione
di crediti nel settore pubblico |
14 |
3 |
4 |
2 |
- |
20 |
1 |
13 |
2 |
0 |
7 |
25 |
5 |
Detrazioni |
-12 |
-5 |
-26 |
-6 |
-9 |
-6 |
-12 |
-7 |
-6 |
-24 |
-27 |
-8 |
-8 |
Entrate in conto capitale |
213 |
254 |
140 |
266 |
302 |
309 |
198 |
264 |
174 |
267 |
304 |
198 |
229 |
Entrate totali nette |
2.567 |
2.723 |
2.322 |
2.537 |
2.467 |
2.418 |
2.735 |
2.303 |
1.897 |
2.276 |
2.254 |
2.377 |
2.253 |
Spagna
1. Le Comunità autonome
Lo Stato spagnolo è “organizzato territorialmente
in Comuni, Province e Comunità autonome.
Tutti questi enti godono di autonomia nella gestione dei propri interessi”
(art. 137 della Costituzione spagnola del 1978).
Le Comunità autonome hanno un ampio margine di
autonomia, che consente a ciascuna di esse di adottare le competenze ritenute
necessarie in determinate materie (art. 148 della Costituzione)[6].
Numerose materie sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 149
della Costituzione)[7].
L’art. 157, comma 1, elenca le risorse delle Comunità autonome, costituite da:
-
le imposte
cedute in tutto o in parte dallo Stato; le addizionali su imposte statali e
altre forme di partecipazione alle entrate dello Stato;
-
le loro
imposte, tasse e contributi speciali;
-
i
trasferimenti di un fondo di compensazione interterritoriale e altre
assegnazioni a carico dei bilanci generali dello Stato;
-
gli utili
derivanti dal loro patrimonio ed entrate di diritto privato;
-
i proventi
delle operazioni di credito.
Le Comunità autonome non possono in nessun caso
adottare misure tributarie nei riguardi di beni situati fuori del loro
territorio o che ostacolino la libera circolazione di merci o servizi (art.
157, comma 2). Mediante legge organica si può regolare l’esercizio delle
competenze finanziarie elencate al comma 1 dell’art. 157, le norme intese a
risolvere i conflitti che possono insorgere e le possibili forme di
collaborazione finanziaria tra le Comunità autonome e lo Stato (art. 157, comma
3).
L’art. 158 della Costituzione prevede che i bilanci
generali dello Stato possono stabilire uno stanziamento in favore delle
Comunità autonome in funzione del volume dei servizi e delle attività statali
da esse svolti, nonché della garanzia di un livello minimo nella prestazione
dei servizi pubblici fondamentali su tutto il territorio spagnolo (comma 1). Al
fine di correggere squilibri economici interterritoriali e rendere operante il
principio di solidarietà, opera un Fondo di compensazione destinato a spese
d’investimento, le cui risorse, quando ne sia il caso, sono distribuite dalle Cortes Generales fra le Comunità
autonome e le Province (comma 2).
La legge organica prevista in materia di
finanziamento delle Comunità autonome è costituita dalla Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas, ripetutamente modificata. L’art. 4 della legge elenca le entrate delle Comunità autonome, che
comprendono:
-
entrate
patrimoniali e di diritto privato;
-
imposte proprie,
tasse e contributi speciali;
-
tributi
ceduti, totalmente o parzialmente, dallo Stato;
-
addizionali su
imposte dello Stato;
-
partecipazioni
a entrate dello Stato;
-
i proventi
delle operazioni di credito;
-
i proventi di
multe e sanzioni nell’ambito della propria competenza.
A partire dagli anni ’90 sono state attuate alcune
riforme del sistema fiscale, ispirate ai principi del federalismo fiscale, che
hanno ridotto la dipendenza delle Comunità dai trasferimenti statali.
L’autonomia finanziaria è stata ampliata con la cessione di maggiori tributi
statali, inclusi i relativi poteri impositivi. I tributi ceduti sono di
titolarità nazionale, ma lo Stato ha effettuato una cessione alle Comunità di
alcune competenze.
In aggiunta ai principi costituzionali
dell’autonomia finanziaria delle Comunità autonome, del coordinamento con la
finanza statale e della solidarietà tra i cittadini, sanciti dall’art. 156
della Costituzione e sviluppati dalla legge organica 8/1980,
-
la garanzia di
un livello base equivalente nel finanziamento dei servizi pubblici
fondamentali, indipendentemente dalla Comunità autonoma di residenza;
-
la
corresponsabilità delle Comunità autonome e dello Stato, in accordo con le loro
competenze in materia di entrate e di spese pubbliche.
L’attuazione del primo principio si realizza
mediante la creazione del Fondo di
garanzia dei servizi pubblici fondamentali (Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales), che ha il
fine di assicurare alle diverse Comunità le medesime risorse per abitante, con
riguardo a servizi pubblici fondamentali come l’istruzione, la sanità e i
servizi sociali essenziali.
L’introduzione del nuovo fondo determina la
modifica del preesistente Fondo di Sufficienza (Fondo de Suficiencia), che viene destinato a coprire la differenza
tra le necessità di spesa di ogni singola Comunità e la somma di tutte le loro
risorse tributarie e dei trasferimenti che esse ricevono dal Fondo di garanzia
dei servizi pubblici fondamentali; è cambiata anche la denominazione del fondo,
rinominato Fondo di sufficienza globale
(Fondo de Suficiencia Global), in
quanto destinato ad assicurare le necessità di finanziamento delle Comunità in
relazione a tutte le competenze esercitate.
Il principio della corresponsabilità fiscale tra
Stato e Comunità autonome riceve invece un’ulteriore spinta dall’aumento della quota di tributi statali
ceduti alle Comunità autonome e dal conseguente ampliamento delle
competenze normative ad esse assegnate. In particolare:
-
la cessione
parziale dell’IRPF (Impuesto sobre
-
la cessione
parziale dell’IVA (Impuesto sobre el
Valor Añadido) passa dal 35% al 50%
(ad eccezione delle Isole Canarie);
-
la percentuale
di cessione delle diverse Imposte di Fabbricazione (Impuestos Especiales de Fabricación) passa dal 40% al 58% (accise sui tabacchi, sugli
alcolici e gli altri prodotti intermedi e sugli idrocarburi).
Un altro punto degno di menzione nella legge
organica 3/2009 è costituito dalla definizione delle incompatibilità tra tributi locali e statali: non si fa più
riferimento alla “materia imponibile”, ma più limitatamente al “fatto
imponibile”, al fine di ridurre la conflittualità tra Stato e Comunità autonome
nella ripartizione dei tributi.
A sua volta la legge 22/2009, oltre a completare e
a trattare in dettaglio, per la sua parte, i punti della riforma esposti, ha
disciplinato due nuovi fondi di convergenza autonomica (fondos de convergencia autonómica), creati con risorse aggiuntive
dello Stato, sempre al fine di garantire l’uguaglianza tra i cittadini e
favorire l’equilibrio economico e territoriale delle Comunità autonome.
In dettaglio, sono stati istituiti:
-
il Fondo di competitività (Fondo de Competitividad), inteso a
rafforzare l’equità e l’efficienza nel finanziamento delle necessità dei
cittadini e a ridurre le differenze nelle risorse pro capite tra le Comunità,
incentivando al contempo l’autonomia e la capacità fiscale delle regioni;
-
il Fondo di cooperazione (Fondo de Cooperación), che ha il fine
ultimo di equilibrare e armonizzare lo
sviluppo regionale, stimolando la crescita della ricchezza e la convergenza
tra le Comunità autonome in termini di reddito.
La legge 22/2009, infine, con riguardo alla
cessione di altri tributi statali, ha introdotto alcune modifiche relative
all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e gli atti giuridici documentati,
alla tassa sulle riffe, tombole, scommesse e combinazioni aleatorie,
all’imposta sull’elettricità e all’imposta speciale su determinati mezzi di
trasporto.
In attuazione del nuovo sistema di finanziamento
regionale, si è resa quindi necessaria l’approvazione nel 2010 di quindici
leggi di modifica degli statuti di
autonomia delle singole Comunità autonome[10], al fine di recepire il
nuovo regime generale di cessione dei
tributi dello Stato, che prevede l’aumento della quota di gettito ceduto
alle Comunità autonome in relazione ad alcune imposte (cfr. le cessioni
parziali di alcune imposte, sopra indicate in dettaglio).
È stato infine ceduto interamente alle Comunità
autonome il gettito relativo alle seguenti imposte: imposta sul patrimonio,
imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui trasferimenti patrimoniali e
gli atti giuridici documentati, imposta speciale sull’elettricità, imposta
speciale su determinati mezzi di trasporto (ad eccezione delle Canarie),
imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi (ad eccezione
delle Canarie), tributi su giochi e scommesse.
Per quanto riguarda la quantificazione delle
risorse dello Stato e delle Comunità autonome, nel Bilancio generale dello
Stato per il 2014 (Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014) le
risorse statali (ingresos
del Estado) sono quantificate in euro
130.026.033.530.
I dati sui bilanci delle Comunità autonome sono invece
rinvenibili interrogando, sul sito del Ministero delle finanze e delle
pubbliche amministrazioni, la banca dati Acceso
a datos de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas.
L’interrogazione relativa alle risorse delle
Comunità autonome nel loro complesso risulta per il 2013 di euro 165.727.127.000,74. Si riportano
di seguito i dati relativi ad alcune delle Comunità più importanti, con
riferimento all’anno 2013:
Catalogna euro
29.996.817.358,97
Andalusia euro
30.706.702.826
Madrid euro
19.193.694.761
Comunità Valenciana euro
13.018.440.710
Galizia euro
9.479.889.414
2. Le Province
Il livello territoriale successivo a quello delle
Comunità autonome è costituito dalle Province[11].
Si rammenta inoltre che l’art. 142. della
Costituzione prevede che le finanze locali debbano poter disporre dei mezzi
sufficienti per l’esercizio delle funzioni che la legge affida ai rispettivi
organi di gestione e che siano alimentate essenzialmente da tributi propri e
dalla partecipazione a quelli dello Stato e delle Comunità autonome.
-
assicurare la
prestazione integrale e adeguata nella totalità del territorio provinciale dei
servizi di competenza comunale;
-
partecipare al
coordinamento dell’amministrazione locale con quelle della Comunità autonoma e
dello Stato (art. 32 della Legge 7/1985).
Le competenze proprie della Deputazione attribuite
da leggi dello Stato o delle Comunità autonome devono in ogni caso comprendere:
-
il
coordinamento dei servizi comunali per la garanzia della citata prestazione
integrale e adeguata dei servizi;
-
l’assistenza e
cooperazione giuridica, economica e tecnica ai comuni, specialmente a quelli
con minore capacità economica e di gestione; in ogni caso è garantita ai comuni
con meno di 1.000 abitanti la prestazione dei servizi di segreteria;
-
la prestazione
di servizi pubblici di carattere sovracomunale, la promozione e, se del caso, il
coordinamento della prestazione unificata di servizi dei comuni del rispettivo
ambito territoriale. In particolare,
-
la
cooperazione nella promozione dello sviluppo economico e sociale e nella pianificazione
nel territorio provinciale, in accordo con le competenze delle altre
amministrazioni pubbliche;
-
l’esercizio di
funzioni di coordinamento nei casi previsti di mancato rispetto dell’obiettivo
di stabilità di bilancio o dell’obiettivo di debito pubblico o in materia di
costi;
-
l’assistenza
nella prestazione dei servizi di gestione di riscossione dei tributi e dei
servizi di sostegno alla gestione finanziaria dei comuni con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti;
-
la prestazione
dei servizi di amministrazione elettronica e la contrattazione centralizzata
nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
-
il
monitoraggio dei costi effettivi dei servizi prestati dai comuni della
Provincia. Quando
-
il
coordinamento, mediante accordo con la rispettiva Comunità autonoma, della
prestazione del servizio di manutenzione e pulizia dei consultori medici nei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 36 della Legge 7/1985).
Quanto ai meccanismi di finanziamento degli enti locali a carico del bilancio generale dello
Stato, essi comprendono:
-
la partecipazione
ai tributi dello Stato;
-
la cooperazione
economica locale;
-
gli aiuti al
trasporto collettivo urbano;
-
le compensazioni
a enti locali per benefici fiscali in tributi locali concessi dallo Stato o in
virtù di accordi internazionali;
-
sovvenzioni e
aiuti vari.
La norma fondamentale in materia di finanziamento
agli enti locali è costituita dal Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de
L’art. 2 enumera le entrate degli enti locali,
prevedendo:
-
le entrate
derivanti dal proprio patrimonio e altre di diritto privato;
-
i tributi
propri classificati in tasse, contributi speciali e imposte e addizionali su
imposte delle Comunità autonome o di altri enti locali;
-
la
partecipazione ai tributi dello Stato e delle Comunità autonome;
-
le
sovvenzioni;
-
i proventi da
prezzi pubblici;
-
i proventi
delle operazioni di credito;
-
i proventi
delle multe e delle sanzioni nell’ambito delle proprie competenze;
-
le altre
prestazioni di diritto pubblico.
3. I Comuni
Il Comune
(Municipio) è l’ente locale di base
per l’organizzazione territoriale dello Stato[13],
ha personalità giuridica e piena capacità per il raggiungimento dei suoi scopi
(art. 11 della Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).
Il Comune, per la gestione dei suoi interessi e
nell’ambito delle proprie competenze, può promuovere attività e prestare i
servizi pubblici che contribuiscono a soddisfare le necessità e le aspirazioni
della comunità locale. Il comune esercita in ogni caso competenze proprie, nei
termini previsti dalla legislazione dello Stato e delle Comunità autonome, nelle
seguenti materie:
-
urbanistica:
pianificazione, gestione, esecuzione e disciplina urbanistica; protezione e
gestione del patrimonio storico; promozione e gestione di alloggi sociali con criteri
di sostenibilità finanziaria; conservazione e ripristino degli edifici;
-
ambiente
urbano: in particolare, parchi e giardini pubblici, gestione dei rifiuti solidi
urbani e protezione contro l’inquinamento acustico, luminoso e atmosferico
nelle zone urbane;
-
rifornimento
di acqua potabile a domicilio e smaltimento e trattamento delle acque reflue;
-
infrastruttura
viaria;
-
valutazione e
informazione di situazioni di necessità sociale e attenzione immediata alla
persone in situazione o a rischio di esclusione sociale;
-
polizia
locale, protezione civile, prevenzione e spegnimento di incendi;
-
traffico,
stazionamento di veicoli e mobilità; trasporto collettivo urbano;
-
informazione e
promozione dell’attività turistica di interesse e ambito locale;
-
fiere, mercati
e commercio ambulante;
-
protezione
della salute pubblica;
-
cimiteri e
attività funerarie;
-
promozione
dello sport e installazioni sportive e di occupazione del tempo libero;
-
promozione
della cultura e strutture culturali;
-
partecipazione
alla vigilanza dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e cooperazione con le
amministrazioni educative corrispondenti nel conseguimento degli spazi
necessari per la costruzione di nuove scuole; conservazione, mantenimento e
vigilanza degli edifici locali destinati a centri pubblici di istruzione
infantile, primaria o speciale;
-
promozione della
partecipazione dei cittadini nell’uso efficiente e sostenibile delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni.
Le competenze comunali nelle predette materie sono
determinate per legge dovendo valutare la convenienza dell’installazione di
servizi locali in conformità ai principi di decentralizzazione, efficienza,
stabilità e sostenibilità finanziaria. Tale legge deve essere accompagnata da
una relazione economica che illustri l’impatto sulle risorse finanziarie delle
amministrazioni pubbliche interessate e il conseguimento dei principi di
stabilità, sostenibilità finanziaria ed efficienza del servizio o
dell’attività. La legge deve prevedere la dotazione di risorse necessarie per assicurare
la sufficienza finanziaria degli enti locali senza che ne derivi, in nessun
caso, un maggior costo per le amministrazioni pubbliche. La legge determina la
competenza comunale propria, garantendo che non si produca un’attribuzione
simultanea della stessa competenza ad altra amministrazione pubblica (art. 25
della Legge 7/1985)[14].
L’art. 26 della Legge 7/1985 dispone che i comuni
devono prestare, in ogni caso, i seguenti servizi:
-
in tutti i
comuni: illuminazione stradale, cimiteri, raccolta di rifiuti, pulizia
stradale, approvvigionamento domestico di acqua potabile, rete fognaria,
accesso ai centri abitati e pavimentazione delle strade pubbliche;
-
nei comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, inoltre: parchi pubblici, biblioteca
pubblica e trattamento dei rifiuti;
-
nei comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti, inoltre: protezione civile,
valutazione e informazione di situazioni di necessità sociale e attenzione
immediata a persone in situazione o a rischio di esclusione sociale, prevenzione
e spegnimento di incendi e impianti sportivi di uso pubblico;
-
nei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, inoltre: trasporto collettivo urbano
di viaggiatori e ambiente urbano.
Nei comuni con popolazione inferiore a 20.000
abitanti è
-
raccolta e
trattamento di rifiuti;
-
fornitura di
acqua potabile a domicilio e smaltimento e trattamento delle acque reflue;
-
pulizia
stradale;
-
accesso ai
centri urbani;
-
pavimentazione
delle strade urbane;
-
illuminazione
pubblica.
Per coordinare tale prestazione di servizi
Per ridurre i costi effettivi dei servizi il
Ministero decide sulla proposta formulata, dopo relazione obbligatoria della
Comunità autonoma che esercita la tutela finanziaria. Se il comune assicura
SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera
tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it
[1] Diréction générale des collectivités locales, “Les collectivités locales en chiffres
2013”, p. 18.
[2] Ulteriori informazioni sulle due tasse del
contributo economico territoriale sono reperibili nelle pagine web dedicate a La
cotisation foncière des entreprises e alla cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises sul
sito dell’Agence
pour la creation d’entreprises - APCE.
[3] Diréction générale des collectivités locales, “Les collectivités locales en
chiffres 2013”, p. 55.
[4]
[5] Fonte: Bertelsmann
Stiftung (Hrsg.), Kommunaler
Finanzreport 2013 (tabella a p. 63). Se si vuole ottenere il dato delle
entrate totali nette complessive per
ciascun Land, basta naturalmente
moltiplicare l’importo per abitante (indicato in tabella) per il dato relativo
all’intera popolazione, ricavabile da una pagina
del portale ufficiale delle statistiche tedesche.
[6] Tra queste materie rientrano: organizzazione delle
istituzioni di autogoverno; variazioni dei confini municipali compresi nel loro
territorio e, in generale, le funzioni che spettano allo Stato nei confronti
degli enti locali e il cui trasferimento sia autorizzato dalla legislazione
sugli enti locali; ordinamento del territorio, urbanistica e abitazione; opere
pubbliche di interesse della Comunità autonoma sul proprio territorio; ferrovie
e strade il cui tracciato si svolga interamente sul territorio della Comunità
autonoma e, nello stesso ambito, i trasporti svolti con questi mezzi o via
cavo; porti di rifugio, porti e aeroporti sportivi e, in generale, quelli non
addetti ad attività commerciali; agricoltura e allevamento, in conformità
all’ordinamento generale dell’economia; boschi e migliorie forestali; gestione
della tutela ambientale; progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti
idraulici, canali e sistemi di irrigazione d’interesse della Comunità autonoma;
pesca nelle acque interne, pesca dei frutti di mare e acquacoltura, caccia e
pesca fluviale; mercati locali; aiuto allo sviluppo economico della Comunità
autonoma nel quadro degli obiettivi indicati dalla politica economica
nazionale; artigianato; musei, biblioteche, conservatori musicali d’interesse
della Comunità autonoma; patrimonio artistico d’interesse delle Comunità
autonome; aiuto alla cultura, alla ricerca e, se del caso, all’insegnamento
della lingua della Comunità autonoma; promozione e controllo del turismo nel
proprio ambito territoriale; promozione dello sport e della conveniente
utilizzazione del tempo libero; assistenza sociale; sanità e igiene.
[7] Tra queste materie vi sono: disciplina delle
condizioni fondamentali che garantiscano l’eguaglianza di tutti gli spagnoli
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri costituzionali;
nazionalità, immigrazione, emigrazione, statuto degli stranieri, diritto di
asilo; relazioni internazionali; difesa e Forze armate; amministrazione della
giustizia; legislazione commerciale, penale e penitenziaria; legislazione
processuale; legislazione del lavoro; legislazione civile; legislazione sulla
proprietà intellettuale e industriale; regime doganale e tariffario; commercio
estero; sistema monetario, valute, cambio e convertibilità, basi
dell’ordinamento creditizio, banca e assicurazioni; legislazione su pesi e
misure; principi fondamentali e coordinamento della pianificazione generale
dell’attività economica; finanza e debito pubblico; sviluppo e coordinamento
generale della ricerca scientifica e tecnica; fondamenti e coordinamento
generale della sanità, legislazione sui prodotti farmaceutici; legislazione
fondamentale e regime economico della sicurezza sociale; basi del regime
giuridico delle amministrazioni pubbliche e del regime statutario dei pubblici
funzionari; procedimento amministrativo comune; legislazione
sull’espropriazione forzata; legislazione di base sui contratti e sulle
concessioni amministrative e sulle responsabilità delle pubbliche
amministrazioni; pesca marittima; marina mercantile e immatricolazione del
naviglio; porti di interesse generale; aeroporti di interesse generale;
controllo dello spazio aereo, traffico e trasporti aerei, servizio
meteorologico e immatricolazione degli aeromobili; ferrovie e trasporti via
terra che attraversino il territorio di più di una Comunità autonoma, regime
generale delle comunicazioni; traffico e circolazione di veicoli a motore; poste
e telecomunicazioni; cavi aerei, sottomarini e radiocomunicazioni; legislazione
fondamentale sulla protezione ambientale; legislazione fondamentale su boschi,
miglioramenti forestali e pascoli; opere pubbliche di interesse generale o la
cui realizzazione interessi più di una Comunità autonoma; principi fondamentali
del regime minerario ed energetico; regime della produzione, commercio,
detenzione e uso di armi ed esplosivi; norme fondamentali del regime della
stampa, radio e televisione, e in generale di tutti i mezzi di comunicazione
sociale; difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo
dalle esportazioni e spoliazioni; musei, biblioteche e archivi spettanti allo
Stato; pubblica sicurezza; disciplina delle condizioni per il conseguimento,
rilascio e omologazione dei titoli accademici e professionali.
[8] In
Spagna vi sono 17 Comunità autonome: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole
Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Catalogna,
Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia,
[9] Non sono comprese nella disciplina le Comunità
autonome dei Paesi baschi e della Navarra, a cui si applicano dei regimi
speciali.
[10] Si tratta delle leggi da 16/2010 a 30/2010,
pubblicate sul Bollettino ufficiale dello Stato del
[11] Le Province della Spagna sono 50.
Alcune Comunità autonome sono composte da una sola provincia: Asturie, Isole
Baleari, Cantabria,
[12]
[13] In Spagna esistono 8.117 comuni secondo i dati
dell’Istituto nazionale di statistica.
[14] L’art. 25 della Legge 7/1985 è stato da ultimo
modificato dalla Ley 27/2013, 27
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de