Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Riordino camere di commercio - Atto del Governo 327-bis
Riferimenti:
SCH.DEC 327-BIS/XVII   SCH.DEC 327/XVII
Serie: Atti del Governo    Numero: 326    Progressivo: 1
Data: 16/11/2016
Descrittori:
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 124 DEL 07-AGO-15     

 

 

Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura

 

Atto del Governo 327-bis

 

Novembre 2016

 

 

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche nel settore delle attività produttive e in quello dell'agricoltura

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 373/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento attività produttive

Tel. 06 6760-9574 - st_attprod@camera.it -  @CD_attProd

Atti del Governo n. 326/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


I N D I C E

 

1. Il nuovo schema di decreto di riforma delle camere di commercio.. 3

2. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere espresso dalla 10a Commissione del Senato nella seduta del 3 novembre 2016. 5

3. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere della X Commissione della Camera espresso nella seduta del 3 novembre 2016. 23

4. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO: LE OSSERVAZIONI ACCOLTE. 35

5. il parere della conferenza stato-regioni 37

6. Testo a fronte della legge n. 580 del 1993 con le modifiche proposte dall'A.G. n. 327 e dall'A.G. n. 327-bis

6. Testo a fronte della legge n. 580 del 1993 con le modifiche proposte dall'A.G. n. 327 e dall'A.G. n. 327-bis. 39

 

 


1. Il nuovo schema di decreto di riforma delle camere di commercio

 

L'atto del governo n. 327-bis, contiene un nuovo schema di decreto legislativo recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Il nuovo schema di decreto è stato adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 novembre scorso, a seguito dell’acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Il nuovo testo è stato trasmesso al Parlamento il 12 novembre 2016 per l’espressione di un ulteriore parere.

A tale riguardo si ricorda, infatti, come la legge delega prevede che, qualora il Governo non si uniformi al parere reso in sede parlamentare, l'ulteriore testo venga trasmesso nuovamente ai due rami del Parlamento affinché le Commissioni parlamentari competenti esprimano il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione.

Una volta reso questo ulteriore parere, o in assenza dello stesso, il decreto potrà comunque essere adottato.

 

Per quanto riguarda il precedente iter si ricorda che:

 

ü  il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il primo schema di decreto;

ü  il 29 settembre la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte di emendamenti nn. 4, 12 e 15;

ü  il 20 ottobre 2016 il Consiglio di Stato, Sezione Normativa – Commissione Speciale, ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni;

ü  il 3 novembre 2016 le Commissioni 10° del Senato e X della Camera hanno espresso, entrambe, dei pareri favorevoli con condizioni ed osservazioni.

Al fine di assicurare una lettura più agevole di quanto il nuovo schema di decreto ha recepito, il presente dossier reca due distinti schemi nei quali è stata inserita una  rappresentazione grafica dell’esito di ciascuna delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, con l’indicazione, laddove presenti nella relazione illustrativa del provvedimento, delle ragioni in base alle quali il Governo ha ritenuto di discostarsi dai pareri parlamentari.

 

Altri due distinti paragrafi, invece, sono dedicati all’esito dei pareri forniti dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata.

 

Da ultimo è stato predisposto un testo a fronte volto ad evidenziare le novità apportate dall’atto del Governo in esame, rispetto alla legge n. 580 del 1993 e allo schema di decreto legislativo precedentemente trasmesso alle Camere.

 

 Per quanto concerne lo schema di decreto giova ricordare che il provvedimento costituisce attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 10 della legge n. 124 del 2015.

Tale delega, contenuta nella legge di riforma complessiva della pubblica amministrazione (cosiddetta legge Madia) mira ad una riforma articolata del sistema delle camere di commercio.


Il provvedimento introduce una serie di importanti novità con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all’organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva. Su questo, come sugli altri aspetti, si rinvia al
dossier relativo all’A.G. 327.


Lo schema di decreto, così come l’atto precedentemente trasmesso, dà attuazione ad una serie di principi contenuti nella legge delega.

 

Tra questi si ricordano:

ü  l'obbligo di accorpamento delle camere di commercio al fine di ridurre il numero delle camere stesse ad un massimo di 60;

ü  la delimitazione delle competenze camerali evitando duplicazioni e sovrapposizioni con competenze di altri enti;

ü  la riduzione delle unioni regionali;

ü  la previsione di una gratuità delle cariche degli organi diversi dai revisori contabili delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali.




2. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere espresso dalla 10a Commissione del Senato nella seduta del 3 novembre 2016

 

 

ü    recepito

·                 parzialmente recepito

·  non recepito

 

* Si segnala che le motivazioni contenute nella colonna di destra sono state ricavate da quanto emerge nella relazione illustrativa contenuta nell'atto del Governo.

 

Condizioni:

 

 

a) che le Camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l’organizzazione dei servizi alle imprese. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), sostituire il numero 8), con il seguente: «8) Il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per il cofinanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento".»

 

·

 

b) che le entrate e i contributi finora attribuiti alle CCIAA rimangano disponibili come fonte di finanziamento e che le medesime CCIAA siano esentate dalle vigenti misure di risparmio connesse alla spending review,a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale; che sia eliminato, al fine di garantire una flessibilità al sistema, il previsto divieto di aumento del diritto annuale; che si preveda la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle Camere di commercio. A tal fine:

1) All'articolo 4:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis) Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 della presente legge.»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera r):

a) al numero 4), dopo le parole: «al comma 4» aggiungere le seguenti: «, dopo le parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base" sono inserite le seguenti: "al rapporto del comitato indipendente di valutazione di cui al comma 2-quinquies dell’articolo 4-bis e" e»;

b) dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Qualora, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo, e in esito alle procedure di cui al comma precedente, la misura del diritto annuale comporti il superamento del limite posto dall’articolo 28, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il relativo decreto di determinazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato."»

·

Non accolte prioritariamente per mancanza di copertura finanziaria e per evitare un sostanziale ripristino di ulteriori oneri per le imprese

 

c) che sia prevista:

1) la possibilità per il personale delle Camere di commercio che risulti in eccedenza all’esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Qualora al termine di tale percorso, dovessero risultare ancora in soprannumero alcune unità, sia prevista la possibilità del pre-pensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l’eventuale personale soprannumerario di Camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;

 

·

Parzialmente accolta limitatamente alla possibilità di risoluzione consensuale del rapporto con oneri a carico del sistema camerale

 

 

 

 

2) la possibilità per il personale delle aziende speciali in eccedenza che sia introdotta l’estensione del sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione ma a un livello nazionale, che in questo caso sarebbe negoziale composto da Unioncamere e organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in modo da assicurare la riuscita del disegno di assorbimento delle eccedenze; la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l’eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;

 

ü     

accolta tramite il richiamo della disciplina delle società partecipate

 

 

d) che sia salvaguardata, nell’ambito della riduzione del numero delle Camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall’ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 2, lettera a), al primo periodo, dopo le parole: «delle sedi secondarie e delle sedi distaccate» sono aggiunte le seguenti: «che dovranno garantire la necessaria prossimità dell’Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione già sedi di Camera di commercio.»;

 

·

Non accolta in quanto ritenuta in controtendenza con le esigenze di riduzione dei costi

 

 

 

e) che siano previsti, anche temporalmente, due piani distinti anziché un unico piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: «La proposta di cui al comma 1 prevede,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei 60 giorni successivi alla emanazione del decreto di cui al comma 4, l’Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico,»;

2) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

3) il comma 4, è sostituto dal seguente: «4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi ai termini di cui ai commi 1 e 2, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all’istituzione delle nuove Camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati anche in assenza delle proposte di cui ai commi 1 e 2, ove siano trascorsi inutilmente i termini ivi previsti, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.»;

 

·

Non accolta perchè ritarderebbe il completamento della riforma

 

 

f) che siano previste competenze in ambito ambientale da parte delle Camere di commercio: A tal fine:

All’articolo 1, comma 1, alinea b), punto 2) dopo la lettera d-bis), inserire la seguente: «d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;»

 

ü  

Accolta

 

g) che sia assicurata l'integrità delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio delle città metropolitane e che le stesse possano essere modificate esclusivamente previa deliberazione dei consigli delle medesime.

 

·

Non accolta in considerazione della soglia, fissata dal legislatore, del numero massimo di 60 Camere di commercio

 

 

 

Osservazioni:

 

 

a) che si preveda la possibilità per le Camere di commercio di procedere alla revisione periodica dell’ammontare dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e che l'individuazione del fabbisogno camerale, per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche, avvenga tenendo conto dei costi standard. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 3), al comma 3, dopo la parola «aggiornati» valuti di inserire la seguente: «periodicamente»;

 

 ·

 

 

b) che la realizzazione del front office degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all’utenza sia curata per tutti i Comuni dalle Camere di commercio, fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di sostituire la lettera b) con la seguente: «b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati e documenti relativi alla costituzione all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico attraverso l’accesso con SPID alla piattaforma digitale unica di servizio denominata impresainungiorno.gov.it attivando apposita delega o convenzione con i Comuni titolari degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Il Ministero dello sviluppo economico d’intesa con AGID fissa i livelli di servizio del SUAP digitale prevedendo sistemi di pagamento elettronici. Le Camere di commercio assicurano l’accesso digitale gratuito dei Comuni al singolo fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.»;

 

·

Non accolta in quanto è necessario un confronto con tutti gli attori del sistema

 

c) al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), comma 2, al secondo periodo le parole: «sono presentati con modalità idonee» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l’identificazione»;

 

ü   

 

 

d) che sia inserita la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni, pur nei limiti delle risorse disponibili nelle singole Camere. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire dopo la lettera g) la seguente lettera: «g-bis) attività oggetto di accordi o convenzioni con le Regioni in materia di promozione del territorio e dell'economia locale e di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), e ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, esclusivamente in cofinanziamento»;

 

·

 

 

e) che sia definita con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle Camere di commercio relativa alla "assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato" al fine di evitare conflitti con i soggetti che già prestano questi servizi, individuando le materie nelle quali tale possibilità è garantita;

 

ü  

 

 

f) l'inserimento del riferimento al "Made in Italy" tra le funzioni delle Camere inerenti alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, al rilascio di certificato di origine delle merci. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera c), dopo le parole: «della fede pubblica» le seguenti parole: «, tutela del made in Italy,»;

 

·

 

 

 

g) che venga rivista la collocazione attuale della "risoluzione alternativa delle controversie", che lo schema di riforma colloca fra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata), in quanto i relativi costi dovrebbero essere coperti da tariffe e diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative. A tal fine:

1) All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera c), dopo le parole: «disciplina della metrologia legale,» le seguenti: «risoluzione alternativa delle controversie»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di sopprimere alla lettera g) le seguenti parole: «, della risoluzione alternativa delle controversie»;

 

·

 

 

h) che, in occasione dell'elezione della giunta camerale, ciascun consigliere possa esprimere un numero di preferenze non superiore a due. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera n), dopo il numero 1), valuti di aggiungere il seguente: «1-bis) Al comma 1, terzo periodo, le parole: "non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due".»;

 

·

Non accolta in quanto l'indicazione di due preferenze anche per le giunte a cinque potrebbe alterare il meccanismo che garantisce una rappresentanza equilibrata dei diversi settori

 

 

i) che si individuino adeguatamente, con il decreto interministeriale attuativo, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2-bis, valuti di sostituire le parole: «delle spese sostenute» con le seguenti: «dei costi sopportati»;

 

·

Non accolta perché non conforme al criterio di delega

 

l) che ai fini di salvaguardare il personale interessato dalla riduzione del numero delle Camere di commercio si preveda il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3, comma 3, valuti di inserire dopo le parole: «prevede, infine,» le seguenti parole: «sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,»;

 

·

 

 

m) che si valorizzi il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza – oggi del giudice del registro – a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti nonché a prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese le posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l’omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l’omessa iscrizione della PEC prevedendo, a tutela dei terzi, che tali decisioni sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l’esercizio della vigilanza. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), valuti di inserire la seguente:

«h-bis) Dopo l’articolo 8, è inserito il seguente: "Articolo 8-bis (Semplificazione delle procedure per le imprese e valorizzazione del registro delle imprese).

1. Il provvedimento conclusivo di ogni procedura d’ufficio disciplinata dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 e dall’ultimo comma dell’articolo 2490 del codice civile, nonché ogni altro provvedimento che concluda una procedura d’ufficio avviata dal registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore del registro delle imprese stesso.

2. Il conservatore del registro delle imprese procede alla cancellazione dell'imprenditore individuale deceduto che non sia stato cancellato dal registro delle imprese stesso a cura degli eredi.

3. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’accertamento di tre anni di inattività e l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per tre anni consecutivi, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;

c) l'omessa iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Ove sia accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, il conservatore del registro delle imprese iscrive la causa di scioglimento nel registro delle imprese con propria determinazione e provvede a comunicarne l’avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione gli amministratori possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e richiesta di iscrizione di tutti gli atti non iscritti e depositati, ai sensi della legge.

5. Il conservatore del registro delle imprese, decorso il termine di cui al comma precedente, verifica l’esistenza di beni intestati alla società iscritti in pubblici registri. In presenza di beni iscritti in pubblici registri, il conservatore richiede al Tribunale per le imprese la nomina di un liquidatore. In assenza di beni iscritti in pubblici registri ovvero al termine della procedura di liquidazione degli stessi, il conservatore provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

6. Ogni determinazione del conservatore è comunicata agli interessati e al giudice del registro che esercita la vigilanza entro otto giorni dalla sua adozione."»;

 

·

 

 

n) che sia soppressa la previsione legislativa che impone alle Camere di commercio di destinare una somma pari a 70 milioni di euro per un triennio fino al 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi. Stante il taglio lineare del diritto annuale del 40 per cento nel 2016 rispetto al 2014, e dunque di oltre 330 milioni di euro, risulta particolarmente oneroso per il sistema camerale continuare a garantire in questa misura il supporto ai Confidi, come fatto negli anni passati. Il sostegno ai Confidi, anche con l'abrogazione di questa norma, rimarrebbe comunque tra gli obiettivi del sistema camerale e dunque le Camere verserebbero ugualmente delle somme significative a favore dei confidi ma senza il vincolo della misura dei 70 milioni. A tal fine:

All'articolo 5, dopo il comma 8, valuti che sia inserito il seguente: «8-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 1, il comma 55 è abrogato.»

 

·

 

 

o) che, nel rispetto del principio di delega, si preveda che le Camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali. Occorre altresì prevedere che nel caso di mancata costituzione dell’unione, le Camere di commercio siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera f), valuti di sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le Camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre Camere di commercio e in cui tutte le Camere presenti aderiscano a tali associazioni allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le Camere di commercio possono associarsi in Unioni interregionali, costituite da Camere di commercio di almeno due regioni limitrofe. Le unioni regionali e interregionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di commercio associate assicurando il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposto solo con il consenso unanime dei soggetti associati.

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali o interregionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e l’efficacia dell’azione amministrativa.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed interregionali, in presenza di più Camere, le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalle Camere presenti in regione, in coordinamento tra le stesse.".»;

 

·

 

 

p) che la procedura di accorpamento per la Camera di commercio di Matera venga posticipata a partire dalla data del 1° gennaio 2020, in quanto Matera sarà la Capitale europea della cultura per il 2019, motivo per cui si rende necessario il mantenimento della stessa nella sua autonomia funzionale fino alla conclusione di tale evento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 1, valuti di inserire dopo la lettera f), la seguente lettera: «f-bis) necessità di avviare le procedure di accorpamento della Camere di commercio di Matera dal 1° gennaio 2020.»;

 

·

Non accolta in considerazione del limite delle 60 camere previste dal legislatore

 

q) se all'articolo 1, comma 1, lettera a) n. 4), non ritenga di dover riformulare il comma 5-bis nel seguente modo: «5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle Camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.»;

 

ü  

 

 

r) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), un criterio o parametro di riferimento finalizzato a stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento di terzi perché si realizzi il presupposto del ricorso, per la quota restante, all'impiego delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 580 del 1993;

 

ü  

 

 

s) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 1), punto 1.2 che: 1) la definizione delle tariffe avvenga sempre nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo o, in altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai costi effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate; 2)  le entrate derivanti da tariffa affluiscano ad apposita contabilità separata istituita presso le singole Camere di commercio che le applicano allo scopo di separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici da  quelle cui corrispondono servizi di mercato, contribuendo per tale via a rendere trasparenti i flussi finanziari legati ai due circuiti di approvvigionamento di risorse, nonché per giustificare più facilmente all'occorrenza che i livelli tariffari siano effettivamente orientati al costo; 3) sia indicato esplicitamente a chi spetta predeterminare, approvandole, le tariffe contemplate nel medesimo punto 1.2;

 

ü  

 

 

t) l'opportunità di indicare, all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), chi provvede ad adottare gli "indicatori di efficienza e di equilibrio economico" nel corpo delle lettere d) ed e) del comma in rassegna, tenendo conto dell'estrema importanza di tali indicatori e quali debbano essere i fattori-indice minimi ed essenziali che devono comporre gli indicatori in questione;

 

ü  

 

 

u) l'opportunità di inserire all’articolo 4, comma 4, i seguenti periodi: «Al fine di rendere conformi gli accorpamenti già  deliberati dalle Camere di commercio su base volontaria con i criteri disposti dal decreto legislativo per la predisposizione del piano di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nei casi in cui il processo non abbia ancora condotto alla costituzione degli organi della nuova Camera di commercio e, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,  almeno una delle Camere coinvolte abbia deliberato di recedere dall'accorpamento, il processo di accorpamento è interrotto e si rinvia al piano di cui all'articolo 3 per verificare la rispondenza ai criteri di accorpamento previsti dal decreto legislativo, con particolare riguardo a quelli relativi all'equilibrio economico e finanziario.».

 

·

Non accolta in quanto in controtendenza con il processo di riforma

 

v) l'opportunità di prevedere la presenza del Conservatore del Registro delle imprese anche in Regioni in cui non è presente il Tribunale delle Imprese e, pertanto, che vi sia almeno un conservatore del Registro in ciascuna regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, dopo le parole: «da un unico conservatore» valuti di inserire le seguenti: «, garantendo la presenza di un conservatore in ogni Regione, ».

 

·

 

 

z) l’opportunità di integrare l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all’estero  di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

 

 

·

 

 

aa) l’opportunità di integrare le disposizioni recate dall’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

 

·

 

 

bb) l’opportunità di integrare le disposizioni recate dall’attuale formulazione dell’articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili, nonché in riferimento all’articolo 4, comma 5, di integrarne l’attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie;

 

·

Non accolta in quanto si è ritenuto sufficiente fare riferimento ai principi contabili vigenti

 

cc) l’opportunità di integrare, in riferimento all’articolo 3, comma 2, lettera b), l’attuale formulazione, prevedendo un cronoprogramma del processo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all’articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

 

·

 

 

dd) l’opportunità di prevedere, alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, nell’ambito del provvedimento in esame, specifiche disposizioni in materia di monitoraggio della riforma, di  sicurezza e uniformità dei processi informatici e di neutralità e accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

 

·

 

 

ee) che sia prevista la possibilità di differire i termini relativi alla procedura di accorpamento delle Camere di commercio ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi sismici;

 

·

non accolta in ragione del limite inderogabile del numero di 60 camere stabilito dal legislatore

 

 

ff) che, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di autonome di Trento e Bolzano, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si provvede alla riorganizzazione delle Camere di commercio nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti;

 

·

 

 

gg) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera r), capoverso articolo 18, comma 7, stabilendo, nella fase a regime, che la destinazione delle risorse del fondo di perequazione, sviluppo, e premialità, sia riservata per una parte alle CCIAA in rigidità di bilancio e per la restante parte per progetti di sviluppo del sistema camerale  e come criterio premiale agli enti che raggiungono livelli di eccellenza".

 

·

non accolta perché dal processo di riforma ci si attende un superamento delle condizioni che generano rigidità di bilancio

 

 

 


3. Schema con le indicazioni di quanto recepito del parere della X Commissione della Camera espresso nella seduta del 3 novembre 2016

 

 

ü  recepito

·       parzialmente recepito

     ·  non recepito

 

* Si segnala che le motivazioni contenute nella colonna di destra sono state ricavate da quanto emerge nella relazione illustrativa contenuta nell'atto del Governo.

 

Condizioni:

 

 

a) posto che l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – recata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 8, capoverso articolo 18 – non risulta esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e considerato altresì, come anche emerge dalla A.I.R. di accompagnamento del testo del provvedimento, il rilievo per la riforma del sistema camerale del «(...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa», nonché valutato quanto osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del parere reso dalla Conferenza Unificata, circa il rapporto tra regioni ed enti camerali a supporto delle imprese e delle economie territoriali, riveda il Governo la suddetta abrogazione, prevedendo la possibilità per gli enti camerali di procedere – per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese, e sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, eventualmente anche prevedendo che una parte minoritaria dell'aumento, non superiore al cinque per cento, sia consentita solo agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale;

 

 

·

 

 

b) anche in vista dell'approvazione della prossima legge di bilancio e in considerazione dell'entità del processo di riduzione delle entrate camerali, esoneri il Governo gli enti del sistema camerale dal versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in ragione delle vigenti disposizioni di legge per il contenimento della spesa concernenti i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, finalizzando l'impiego di detti risparmi all'esercizio delle funzioni di promozione del territorio e dell'economia di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo in esame, eventualmente collegando in via prioritaria il riconoscimento, anche parziale, del suddetto esonero all'avanzamento dei processi di accorpamento degli enti camerali e agli enti il cui raggiungimento di livelli di eccellenza sia attestato dal Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale; 

 

·

non accolta per mancanza di copertura

 

c) poiché l'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone, nell'ambito dell'elencazione dei principi e dei criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo concernente il sistema camerale, che la riforma del diritto annuale a carico delle imprese si realizzi «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», e posto che il citato articolo 28 dispone, al comma 1, la riduzione dell'importo, come determinato per l'anno 2014, del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nella misura del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento, a decorrere dal 2017, «nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nonché, al comma 2, la fissazione di tariffe e diritti di segreteria sulla base di costi standard definiti «secondo criteri di efficienza da conseguire attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata», riveda il Governo – stante la complessiva riforma del sistema camerale operata attraverso lo schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, considerato, in tale contesto, l'impianto riformato (anche nel rispetto del richiamato comma 2 dell'articolo 28) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di finanziamento delle camere di commercio – l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo, laddove si dispone che «le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014», così introducendo un vincolo normativo non più transitorio, ma a regime e non modificabile attraverso il decreto ministeriale di determinazione della misura del diritto annuale quali che siano le risultanze della rinnovata metodologia di individuazione del fabbisogno del sistema camerale, e preveda altresì il Governo che, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamento tra le camere di commercio, la decisione di variazione del diritto annuale non conforme all'obiettivo di riduzione dell'importo del 50 per cento rispetto al 2014 possa essere comunque adottata, ove ne risulti la necessità dalla misurazione del fabbisogno, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, secondo la procedura di cui al testo novellato del già richiamato articolo 18, comma 4 e comma 5, e previa acquisizione dei pareri del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari; 

 

·

 

 

d) rammentato che l'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone esplicitamente l'introduzione di «una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...)», preveda il Governo: 

1) specifiche modalità di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del processo di definizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, di cui all'articolo 3, comma 1, e dei connessi piani di razionalizzazione delle sedi e di razionalizzazione organizzativa, di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 del citato articolo; 

2) in riferimento all'articolo 3, comma 6 e comma 7, la possibilità di un ricollocamento dell'eventuale personale soprannumerario delle camere di commercio e delle unioni regionali (considerato tra l'altro, al riguardo di dette unioni, il parere del Consiglio di Stato n. 2614 del 17 settembre 2015) presso un più ampio perimetro di amministrazioni pubbliche, e non limitato al solo dieci per cento delle facoltà di assunzione consentite per dette amministrazioni ed ai soli anni 2017 e 2018; 

 

·

non accolta in ragione della differenza ordinamentale tra personale delle aziende speciali e delle unioni regionali (soggetti a norme di diritto privato) e il personale camerale, disciplinato da norme di diritto pubblico

 

3) la possibilità del collocamento a riposo per il personale delle camere di commercio e delle unioni regionali, che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, eventualmente anche definendo modalità di concorso dello stesso sistema camerale alla copertura dell'onere finanziario per la contribuzione del periodo intercorrente tra il pensionamento anticipato ed il momento del pensionamento definito in base alle richiamate disposizioni del dicembre 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio ed unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. una tantum e della mancante contribuzione previdenziale; 

ü     

Accolta con la previsione dell'uscita volontaria del personale in esubero che nel termine di 3 anni maturi il diritto al pensionamento

 

4) anche alla luce delle considerazioni sul punto di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, l'estensione all'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali del sistema camerale degli ammortizzatori sociali previsti per le società a partecipazione pubblica dal decreto legislativo n. 175 del 2016, e la loro attivazione attraverso un tavolo negoziale nazionale; 

 

·

 

5) la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale

soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una c.d. una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;

 

ü     

 

 

 

Osservazioni:

 

 

a) anche alla luce delle considerazioni in tema di digitalizzazione e semplificazione di cui ai rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera b), prevedendo, in relazione alle funzioni dell'ente camerale di punto unico d'accesso telematico alle vicende amministrative dell'attività d'impresa, l'accesso con SPID alla piattaforma digitale denominata impresainungiorno.gov.it sulla base di apposita delega o convenzione tra i comuni titolari dei SUAP ed il sistema camerale, nonché la determinazione, da parte del MISE d'intesa con AGID, dei livelli di servizio del SUAP digitale, il ricorso a sistemi di pagamento elettronici e, ancora, l'accesso digitale gratuito dei comuni medesimi al fascicolo elettronico d'impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti; 

 

·

non accolta in quanto necessario un confronto con tutti gli attori del sistema

 

b) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento; 

 

·

 

 

c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, prevedendo, dopo la lettera d-bis), l'inserimento della lettera d-ter) concernente competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa, nonché funzioni di supporto alle micro, piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 

 

ü     

 

 

d) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera f), concernente funzioni relative ad «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», procedendo all'indicazione di limiti e modalità per lo svolgimento di dette funzioni in regime di corretta concorrenza, a partire dall'obbligo di separazione contabile e dal principio di orientamento al costo di cui alle considerazioni in tema di attività in regime di libera concorrenza, sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato;

 

·

accolta limitatamente all'obbligo di separazione contabile

 

e) valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), procedendo alla spostamento della collocazione delle competenze in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell'area delle funzioni di regolazione del mercato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera c);

 

·

 

 

f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, introducendo la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relativi alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni; 

 

·

 

 

g) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2-bis, prevedendo – nel contesto della generale gratuità degli incarichi negli organi degli enti del sistema camerale diversi dai collegi dei revisori – la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non soltanto dei criteri per il rimborso delle spese, ma anche per il ristoro dei costi sostenuti per lo svolgimento di detti incarichi; 

 

·

non accolta in quanto ritenuta non conforme ai criteri di delega

 

h) anche alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 4-bis, comma 2-quater, prevedendo elementi di riferimento e forme di consultazione utili alla predisposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di determinazione dei criteri posti a base dell'azione di valutazione e misurazione del Comitato indipendente di valutazione delleperformance del sistema camerale, nonché, ancora, l'opportunità di procedere ad analoga integrazione in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2, capoverso articolo 7, comma 4, laddove si delinea la definizione, da parte del MISE e con il supporto di Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio; 

 

·

non accolta in quanto rischia di appesantire la procedura per l'emanazione del decreto ministeriale

 

i) anche alla luce delle considerazioni sul punto sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 8, in materia di registro delle imprese, così da affidare al conservatore unico, in presenza di indicatori oggettivi, il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle società private; valuti inoltre il Governo impatto e funzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, capoverso articolo 8, comma 4, nel territorio della regione Valle d'Aosta ove non vi è sede del tribunale delle imprese

 

·

non accolta in quanto già è possibile per la camera della valle d'aosta la nomina di un dirigente delegato del conservatore

 

l) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2, capoverso articolo 11, comma 1, letterac), allo scopo di chiarire e valorizzare il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese nel processo di «previa adeguata consultazione delle imprese» ai fini della predisposizione del «programma pluriennale di attività della camera di commercio»;

 

·

 

 

m) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

 

·

 

 

n) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 12, in materia di costituzione dei consigli camerali, prevedendo il deposito in apposita banca dati del sistema camerale – accessibile dalle parti del procedimento, dalla regione e dal MISE – della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività; 

 

·

 

 

o) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), capoverso articolo 14, comma 1, indicando che ciascun consigliere può esprimere fino a due preferenze; 

 

·

Non accolta in quanto l'indicazione di due preferenze anche per le giunte a cinque potrebbe alterare il meccanismo che garantisce una rappresentanza equilibrata dei diversi settori

 

 

p) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, prevedendo un adeguato apprezzamento del principio di continuità territoriale nei processi di accorpamento degli enti camerali; 

 

·

 

 

q) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), prevedendo, ai fini della predisposizione della proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali di cui al citato articolo, specifiche procedure di verifica degli accorpamenti tra enti camerali già deliberati e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto, con l'insediamento dei nuovi organi, altresì indicando eventuali, motivate ragioni sospensive di detti accorpamenti; 

 

·

Non accolta in quanto in controtendenza con il processo di autoriforma

 

r) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili; valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 5, allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie. 

 

·

Non accolta in quanto si è ritenuto sufficiente  fare riferimento ai principi contabili vigenti

 

s) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, commi da 1 a 3, prevedendo che non vi sia contestualità tra la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1 ed i piani di razionalizzazione di cui ai commi 2 e 3, che, opportunamente, potrebbero fare invece temporalmente seguito, con adeguato intervallo di approfondimento e ai fini della loro più mirata predisposizione, alla richiamata proposta; 

 

·

Non accolta in quanto ritarderebbe il completamento della riforma

 

t) valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), prevedendo espressamente che, nel processo di razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate, si tenga comunque adeguatamente conto delle esigenze di prossimità dei servizi erogati dall'ente camerale nella circoscrizione territoriale; 

 

·

Non accolta in quanto in controtendenza con la riduzione dei costi

 

u) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, valuti ancora il Governo, in particolare, l'opportunità di prevedere, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, specifiche disposizioni in materia di:
          1) sistema di monitoraggio della riforma; 
          2) sicurezza ed uniformità dei processi informatici; 
          3) neutralità ed accessibilità della rete informatica del sistema camerale; 

 

·

 

 

v) alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi sui singoli articoli del parere della Sezione Normativa del Consiglio di Stato, valuti inoltre il Governo, in particolare, l'opportunità di: 
          1) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4, capoverso articolo 1, comma 5-bis, in materia di neutralità fiscale, sostituirne l'attuale formulazione con la più ampia formula esentativa proposta nella suddetta sede; 
          2) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera g), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo criteri o parametri di riferimento per l'apprezzamento della quota di cofinanziamento di terzi delle attività oggetto di convenzione, quota assunta a presupposto del concorrente ricorso al diritto annuale, nonché chiarendo tanto il carattere meramente esemplificativo degli ambiti di attività in convenzione citati, quanto la possibilità di un autonomo esercizio delle attività menzionate da parte delle camere; 
          3) in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera r), n. 1, capoverso articolo 18, comma 1, n. 1.2, in materia di entrate per prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, integrarne l'attuale formulazione, indicando il soggetto responsabile dell'approvazione delle previste tariffe; 
          4) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), in materia di indicatori di efficienza e di equilibrio economico per le circoscrizioni territoriali camerali confinarie e montane, integrarne conseguentemente l'attuale formulazione; 
          5) in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), integrarne l'attuale formulazione, prevedendo una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo; 

 

ü     

Accolta

 

z) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia dell'autonomia funzionale della camera di commercio di Matera fino a tutto l'anno 2019, anno in cui la città sarà Capitale europea della cultura.

 

·

Non accolta in considerazione del limite di 60 camere poste dal legislatore

 

 

 

 

 


4. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO: LE OSSERVAZIONI ACCOLTE

 

 

Il Consiglio di Stato, come accennato in precedenza, ha espresso, sullo schema di decreto originariamente presentato, il proprio parere favorevole con delle osservazioni il 20 ottobre 2016.

Le osservazioni del Consiglio di Stato contenevano anche una serie di rilievi di drafting che sono stati recepiti nel nuovo schema di decreto.

Si riportano di seguito le principali integrazioni apportate all'atto del governo in esame volte a recepire alcune delle osservazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato.

 

Tra queste si segnalano:

ü  l’esenzione da ogni tipo di imposta indiretta o tassa, ad eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, degli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale. Rientrano all'interno di tale categoria anche gli atti di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni che siano legati alle procedure di accorpamento delle Camere di commercio o alla modifica delle circoscrizioni territoriali;

ü  per quanto attiene le società, viene richiamato in forma espressa il decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica che nel frattempo è entrato in vigore;

ü  viene precisato che l'approvazione della partecipazione di una camera di commercio a una o più società spetta al Ministro dello sviluppo economico e non, come precedentemente indicato in forma generica, al Ministero; analogamente viene prevista in capo al Ministro l'approvazione della costituzione di un'azienda speciale camerale;

ü  in materia tariffaria si è previsto che le entrate affluiscano ad una apposita contabilità separata istituita presso le Camere di commercio che applicano tali tariffe;

ü  per quanto riguarda l’aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe, tale potestà viene posta in capo al Ministro dello sviluppo economico e non, come originariamente previsto, in capo al Ministero;

ü  in merito ai cosiddetti indicatori di efficienza e di equilibrio economico è stato sostituito il riferimento agli indicatori con quello di criteri di efficienza ed economicità che dovranno essere verificati nell'ambito del controllo affidato al Ministero dello sviluppo economico. A tale proposito è utile ricordare che tali criteri assumono particolare importanza visto che dagli stessi dipende, stando a quanto previsto nello schema di decreto, la possibilità di istituire una camera di commercio nonché la possibilità di mantenere una Camera di Commercio nelle province montane e nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari;

ü  viene, infine, precisato che le disposizioni relative ai consigli delle Camere di commercio (articolo 10, comma 1 della legge n. 580 del 1993) trovano applicazione per le nuove camere di commercio, istituite a seguito di accorpamento, a decorrere dal primo rinnovo dei consigli successivo alla loro costituzione.


5. il parere della conferenza stato-regioni

 

La Conferenza Unificata ha espresso il proprio parere, sull'originario schema di decreto legislativo, il 29 settembre 2016.

Il parere favorevole era condizionato all'accoglimento di una serie di proposte che non sono state però recepite dal Governo.


Si riportano di seguito le tre condizioni poste dalla Conferenza Unificata nel proprio parere:

 

ü  si chiedeva di inserire una previsione espressa che consentisse l'esercizio di funzioni e compiti da parte delle Camere di commercio, in relazione alla promozione dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le regioni, prevedendo, per tali attività, un regime di cofinanziamento;

 

ü  veniva richiesto di prevedere che l'aumento del diritto annuale potesse essere disposto esclusivamente per cofinanziare progetti che fossero condivisi con le regioni. Tale proposta non è stata accolta dal Governo perché, come emerge dalla relazione illustrativa, si è ritenuto di mantenere in capo ad Unioncamere la potestà di sottoporre il Ministero dello sviluppo economico una proposta di eventuale aumento del diritto annuale per la realizzazione di progetti di interesse nazionale;

ü  da ultimo si chiedeva, come forma di incentivo per l'accorpamento di quattro o più Camere di commercio, la possibilità di mantenere nei bilanci delle Camere stesse i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle misure relative al contenimento delle spese.

 

Si segnala infine che, come indicato nella relazione illustrativa, il Governo ha ritenuto di non accogliere la proposta formulata, in sede di Conferenza Unificata, dalla Regione Trentino Alto-Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano con cui si chiedeva l'introduzione di una clausola di salvaguardia delle prerogative della Regione e delle Province Autonome affinché la riorganizzazione delle Camere di commercio potesse avvenire nel rispetto delle norme regionali e provinciali vigenti.

 


6. Testo a fronte della legge n. 580 del 1993 con le modifiche proposte dall'A.G. n. 327 e dall'A.G. n. 327-bis


Testo a fronte della legge n. 580 del 1993 con le modifiche proposte dall'A.G. n. 327 e dall'A.G. n. 327-bis

 

 

Nella colonna di sinistra è riportata la legge n. 580 del 1993.

Nella colonna centrale sono indicate le modifiche proposte alla legge n. 580 del 1993 dallo schema di decreto legislativo trasmesso originariamente alle Camere.

Nella colonna di destra, infine, sono riportate le ulteriori novità inserite dal più recente schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento (con il carattere giallo sono evidenziate le novità rispetto al testo dell’A.G. 327).

 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580

Modifiche proposte dall'A.G. n. 327

Modifiche proposte dall'A.G. n. 327-bis

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 1

(Natura e sede)

Art. 1

(Natura e sede)

Art. 1

(Natura e sede)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della  Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle  imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

1. Identico.

1. Identico.

2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  di  seguito  denominata: "Unioncamere", nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell’individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante dall’ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155.

3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell'individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155.

4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.

Abrogato

Abrogato

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

 

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l’equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.

 

5-bis. Agli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali, si applica il comma 737 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

 

5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l’espletamento del proprio incarico.

5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.

 

5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall’adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell’insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

Art. 2

(Compiti e funzioni)

Art. 2

(Compiti e funzioni)

Art. 2

(Compiti e funzioni)

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

Abrogato

Abrogato

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell’articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all’avvio ed all’esercizio delle attività dell’impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

cfr., oltre, lett. h), i), l)

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e la tutela del ''Made in Italy'', raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

 

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. Con riferimento alle funzioni di cui alle lettere d) e d bis) del presente articolo  sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività  promozionali direttamente svolte all’estero.

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

 

 

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

 

per la nuova lettera e) si veda oltre a fronte con la lettera n) del testo vigente del presente comma

per la nuova lettera e) si veda oltre a fronte con la lettera n) del testo vigente del presente comma

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato;

 

 

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'art. 18 comma 1 lettera b).

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, in particolare negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all’orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento.

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese;

cfr. lett. e) del nuovo testo

cfr. lett. e) del nuovo testo

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

 

 

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui all’articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l’impiego, in raccordo con l’ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

 

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.

Abrogato

 

Abrogato

 

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica  adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a società, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Abrogato

 

Abrogato

 

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

8. Identico.

8. Identico.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

9. Identico.

9. Identico.

Art. 3

(Potestà statutaria e regolamentare)

Art. 3

(Potestà statutaria e regolamentare)

Art. 3

(Potestà statutaria e regolamentare)

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

d) le forme di partecipazione.

1. Identico.

1. Identico.

2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.

2. Identico.

2. Identico.

3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Identico.

3. Identico.

4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Identico.

4. Identico.

 

4-bis) I regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 4

(Vigilanza)

Art. 4

(Vigilanza)

Art. 4

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:

a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;

b) alle regioni nelle materie di propria competenza.

2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

Articolo identico

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Art. 4-bis

(Vigilanza amministrativo-contabile)

Art. 4-bis

(Vigilanza amministrativo-contabile)

Art. 4-bis

(Vigilanza amministrativo-contabile)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.

1. Identico.

1. Identico.

2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.

2. Identico.

2. Identico.

 

2-bis. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalla legge.

2-bis. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalla legge.

 

2-ter.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti ai elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

 

2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico:

a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell’efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;

b) dell’efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;

b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

 

2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell’attività camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.

2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.

 

2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all’articolo 18, comma 9.

2-sexies. II Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 18, comma 9.

Art. 5

(Scioglimento dei consigli)

Art. 5

(Scioglimento dei consigli)

Art. 5

(Scioglimento dei consigli)

1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.

1. Identico.

1. Identico.

2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata:

a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1;

d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1.

2. Identico.

2. Identico.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

3. Identico.

3. Identico.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 5-bis

(Relazione sull'attività)

Art. 5-bis

(Relazione sull'attività)

Art. 5-bis

(Relazione sull'attività)

1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale.

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Art. 6

(Unioni regionali)

Art. 6

(Unioni regionali)

Art. 6

(Unioni regionali)

1. Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.

1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il  perseguimento  degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio  associate  ed assicurano  il  coordinamento  dei  rapporti  con  le  Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati.

1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il  perseguimento  degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio  associate  ed assicurano  il  coordinamento  dei  rapporti  con  le  Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati.

 

1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico,  che dimostri l’economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico,  che dimostri l’economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

 

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione.  Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione.  Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.

2. L'attività delle unioni regionali è disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare.

2. Identico.

2. Identico.

3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere.

3. Identico (salvo correzione formale)

3. Identico (salvo correzione formale)

4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.

4. Identico.

4. Identico.

5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse.

5. Identico.

5. Identico.

6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.

6. Identico.

6. Identico.

7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.

7. Identico.

7. Identico.

Art. 7

(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Art. 7

(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Art. 7

(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

1. L’Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica  adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

l. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Identico.

2. Identico.

3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.

3. Identico.

3. Identico.

4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.

4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.

4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.

5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Identico.

5. Identico.

6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

6. Identico.

6. Identico.

7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.

7. Identico.

7. Identico.

8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonché ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

8. Identico.

8. Identico.

Art. 8

(Registro delle imprese)

Art. 8

(Registro delle imprese)

Art. 8

(Registro delle imprese)

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

1. Identico.

1. Identico.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve  le  disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia,  nonché  gli  atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia,  sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve  le  disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia,  nonché  gli  atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia,  sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6-bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di  impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.

3. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6-bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di  impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell’Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell’ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell’articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L’atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell’incarico dirigenziale conferito dalle camere di commercio di appartenenza.

4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell’Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell’ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell’articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L’atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell’incarico dirigenziale conferito dalle camere di commercio di appartenenza.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

5. Identico.

5. Identico.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

 

6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

 

6-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni e integrazioni.

6-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

(Organi)

Art. 9

(Organi)

Art. 9

(Organi)

1. Sono organi delle camere di commercio:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

 

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Art. 10

(Consiglio)

Art. 10

(Consiglio)

Art. 10

(Consiglio)

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;

b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;

b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

3. Identico.

3. Identico.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

4. Identico.

4. Identico.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

5. Identico.

5. Identico.

6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.

6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.

6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.  e possono essere rinnovati per una sola volta.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.  e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 11

(Funzioni del consiglio)

Art. 11

(Funzioni del consiglio)

Art. 11

(Funzioni del consiglio)

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

1. Identico:

1. Identico:

a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i  regolamenti;

a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i  regolamenti;

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

b) identica;

b) identica;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;

d) identica;

d) identica;

e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

e) abrogata.

 

 

 

e) abrogata.

 

Art. 12

(Costituzione del consiglio)

Art. 12

(Costituzione del consiglio)

Art. 12

(Costituzione del consiglio)

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.

1. Identico.

1. Identico.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all’articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell’ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall’articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono presentati con modalità idonee. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell’ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma l, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma l sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

3. E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

3. E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.

3. E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

5. Identico.

5. Identico.

6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.

6. Identico.

6. Identico.

7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

7. Identico.

7. Identico.

8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

8. Identico.

8. Identico.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

Art. 13

(Requisiti per la nomina e cause ostative)

Art. 13

(Requisiti per la nomina e cause ostative)

Art. 13

(Requisiti per la nomina e cause ostative)

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;

d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

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Art. 14

(Giunta)

Art. 14

(Giunta)

Art. 14

(Giunta)

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima[1].

 

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell’articolo 10 e pari 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della  lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza  dei  settori  dell'industria,  del  commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell’articolo 10 e pari 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della  lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza  dei  settori  dell'industria,  del  commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

3. Identico.

3. Identico.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

5. Identico:

5. Identico:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;

a) identica;

a) identica;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

b) delibera, nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5, sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

b) delibera, nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 4 e 5, sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.

6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

6. Identico.

6. Identico.

7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

 

7. Identico.

7. Identico.

Art. 15

(Riunioni e deliberazioni)

Art. 15

(Riunioni e deliberazioni)

Art. 15

(Riunioni e deliberazioni)

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre  per  l'approvazione  della  relazione  previsionale  e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre  per  l'approvazione  della  relazione  previsionale  e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

3. Identico.

3. Identico.

4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

4. Identico.

4. Identico.

Art. 16

(Presidente)

Art. 16

(Presidente)

Art. 16

(Presidente)

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per una sola volta.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per una sola volta.

Art. 17

(Collegio dei revisori dei conti)

Art. 17

(Collegio dei revisori dei conti)

Art. 17

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

2. Identico.

2. Identico.

3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

3. Identico.

3. Identico.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali e delle unioni regionali.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali e delle unioni regionali.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

5. Identico.

5. Identico.

6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.

6. Identico.

6. Identico.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.

7. Identico.

7. Identico.

8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

8. Identico.

8. Identico.

Art. 18

(Finanziamento delle camere di commercio)

Art. 18

(Finanziamento delle camere di commercio)

Art. 18

(Finanziamento delle camere di commercio)

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

1. Identico:

1. Identico:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

a) identica;

a) identica;

b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

b) identica;

b) identica;

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

c) abrogata;

c) abrogata;

d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) identica;

d) identica;

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

e) identica;

e) identica;

f) altre entrate e altri contributi.

f) altre entrate derivanti da prestazioni e  controlli da eseguire  ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea e determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

f) altre entrate derivanti da prestazioni e  controlli da eseguire  ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

Abrogato

Abrogato

3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal  Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

4. Identico:

4. Identico:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è  tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi del dell’articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è  tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi del dell’articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

 

a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all’articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all’articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante  applicazione  di  diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante  applicazione  di  diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.

5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.

5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le  organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.

5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le  organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.

6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

6. Identico.

6. Identico.

7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.

7. Identico.

7. Identico.

8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni e nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l’Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l’Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.

9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l’Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l’Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.

10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.

Abrogato

Abrogato

Art. 19

(Personale delle camere di commercio)

Art. 19

(Personale delle camere di commercio)

Art. 19

(Personale delle camere di commercio)

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

2. Identico.

2. Identico.

Art. 20

(Segretario generale)

Art. 20

(Segretario generale)

Art. 20

(Segretario generale)

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel  suo  complesso  e  ha  la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel  suo  complesso  e  ha  la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2. L’incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L’individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, in coerenza con l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. L’incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.

2. L’incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L’individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, in coerenza con l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. L’incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.

3. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.

3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all’esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell’incarico di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della  camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all’esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell’incarico di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della  camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

4. L’elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

4. L’elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;

a) identica;

a) identica;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell’ultimo decennio in  qualifiche dirigenziali.

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell’ultimo decennio in  qualifiche dirigenziali.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.

5. Identico.

5. Identico.

6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.

6. Identico.

6. Identico.

7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.

7. Identico.

7. Identico.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

8. Identico.

8. Identico.

Art. 21

(Disposizioni in materia di responsabilità)

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.

Articolo abrogato

Articolo abrogato

Art. 22

(Uso della denominazione "camera di commercio")

Art. 22

(Uso della denominazione "camera di commercio")

Art. 22

(Uso della denominazione "camera di commercio")

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

1. Identico.

1. Identico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.582 (lire cinque milioni) ad un massimo di euro 5.164 (lire dieci milioni) e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l’uso della denominazione "camera di commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento.  In  caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l’uso della denominazione "camera di commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento.  In  caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

Art. 23

(Riordinamento di uffici)

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

a) determinare, secondo i criteri di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;

b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 18;

c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'art. 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:

a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;

b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.

Articolo abrogato

Articolo abrogato

Art. 24

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'art. 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'art. 10, comma 2.

3. In sede di prima applicazione dell'art. 14, il numero minimo dei componenti della giunta e elevato a sei.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Articolo abrogato

Articolo abrogato

 

 

 



[1] Il comma 1 è da ritenersi in parte abrogato per contrasto con il disposto dell’articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che recita“per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio”.