Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Riordino camere di commercio - Atto del Governo 327
Riferimenti:
SCH.DEC 327/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 326
Data: 19/09/2016
Descrittori:
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 124 DEL 07-AGO-15     

Riordino camere di commercio

 

Atto del Governo n. 327

 

Settembre 2016

 

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche nel settore delle attività produttive e in quello dell'agricoltura

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Dossier n. 373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento attività produttive

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Atti del Governo n. 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Introduzione. 3

Il contenuto della delega di riforma delle camere di commercio. 7

Schede di lettura. 9

Articolo 1 (Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) 11

Articolo 2 (Disposizioni di attuazione) 16

Articolo 3 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale) 25

Articolo 4 (Disposizioni finali e transitorie) 31

Articolo 5 (Abrogazioni) 33

Articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria) 35

Allegati 37

Testo a fronte della legge n. 580 del 1993 con le modifiche proposte dall'A.G. n. 327. 39

Testo a fronte con le abrogazioni contenute nell'articolo 5 dello schema di decreto. 87

 


Introduzione

 

L'atto del governo n. 327, contiene uno schema di decreto legislativo recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

Lo schema di decreto, adottato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 25 agosto 2016, costituisce attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 10 della legge n. 124 del 2015.

Tale delega, contenuta nella legge di riordino complessivo della pubblica amministrazione (cosiddetta legge Madia), mira ad una riforma articolata del sistema delle camere di commercio.

 

Il provvedimento introduce una serie di importanti novità con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all’organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva.

Lo schema di decreto, in particolare, dà attuazione ad una serie di principi contenuti nella legge delega.

 

Tra questi si ricordano:

 

ü  l'obbligo di accorpamento delle camere di commercio al fine di ridurre il numero delle camere stesse ad un massimo di 60;

ü  la delimitazione delle competenze camerali evitando duplicazioni e sovrapposizioni con competenze di altri enti;

ü  la riduzione delle unioni regionali;

ü  la previsione di una gratuità delle cariche degli organi diversi dai revisori dei conti delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali.

 

Per quanto concerne le funzioni delle camere di commercio (in merito alle quali si dirà più ampiamente nella illustrazione dell'articolo 1), si evidenzia che vengono confermate una serie di funzioni "tradizionali" delle camere di commercio.

 

Tra queste si segnalano:

 

ü  la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;

ü  la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;

ü  il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.


    Lo schema di decreto introduce poi una serie di nuove funzioni o un rafforzamento di funzioni già presenti.

 

Tra queste si segnalano:

 

ü  l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);

ü  l'individuazione, a determinate condizioni, delle camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della pubblica amministrazione;

ü  la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;

ü  il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività promozionali direttamente svolte all'estero.

 

Lo schema di decreto, inoltre, prevede che le camere di commercio possano svolgere delle attività in convenzione con enti pubblici e privati in diversi ambiti.

 

Tra questi si segnalano:

 

ü  la digitalizzazione delle imprese;

ü  la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni);

ü  la mediazione e l'arbitrato (forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

 

Si prevede, inoltre, che le camere di commercio possano svolgere, a determinate condizioni, attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato.

 

Lo schema di decreto interviene sulle norme vigenti mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge n. 580 del 1993, così come modificata, in particolare, dal decreto legislativo n. 23 del 2010, che aveva in precedenza riordinato il sistema delle camere di commercio.

 

Per consentire una lettura più agevole delle modifiche apportate dallo schema di decreto alla legge n. 580 del 1993, è stato predisposto un testo a fronte, contenuto nell'allegato 1 del presente dossier.

Lo schema di decreto si compone di 6 articoli.

 

L'articolo 1 contiene la ridefinizione dei compiti e delle funzioni delle camere di commercio, le dispositivi sulla vigilanza amministrativo contabile, la disciplina delle Unioni regionali, del Consiglio, della Giunta e del Collegio dei revisori dei conti. Specifiche norme riguardano poi il finanziamento delle camere di commercio, il personale delle camere e la figura del segretario generale.

 

L'articolo 2 fissa in sessanta giorni il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto di definizione delle indennità spettanti ai revisori dei conti delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali.

L'articolo 3 contiene una serie di nuove disposizioni transitorie relative alla riduzione del numero delle camere di commercio, alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare e delle aziende speciali e alla riduzione del personale.

 

L'articolo 4 prevede ulteriori norme transitorie volte a completare il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo.

 

L'articolo 5 individua una serie di abrogazioni espresse di alcune disposizioni legislative e regolamentari che attribuivano alle camere di commercio dei compiti che sono stati considerati non essenziali o comunque già attribuiti ad altre pubbliche amministrazioni.

 

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 

Si ricorda da ultimo che, in base a quanto previsto dalla legge delega, sullo schema di decreto dovrà essere acquisito, oltre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La delega stessa prevede inoltre che, qualora il Governo non si uniformi al parere reso in sede parlamentare, l'ulteriore testo venga trasmesso nuovamente ai due rami del Parlamento affinché le Commissioni parlamentari competenti esprimano il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione. Una volta reso questo ulteriore parere, o in assenza dello stesso, il decreto potrà comunque essere adottato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni numeri sul sistema delle Camere di commercio:

(dati ufficiali Unioncamere al 31 dicembre 2015)

 

 

Camere di commercio:

 

ü  104 Camere di commercio;

 

ü   76 camere hanno meno di 75.000 imprese ed unità locali (fra queste, 39 con meno di 40.000 imprese e unità locali);

 

ü  complessivamente i consiglieri effettivamente presenti negli organi camerali al 31 dicembre 2015 erano 2.629, di cui un terzo ricopriva il ruolo di componente di giunta;

 

ü  complessivamente il personale in servizio presso le camere di commercio alla data del 31 dicembre 2015 era di 7.069 unità di personale a tempo indeterminato e di 317 unità di personale a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile;

Unioni regionali:

 

ü  18 Unioni regionali con personale in servizio complessivamente pari a 239 unità a tempo indeterminato e 63 unità a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile; 

Aziende speciali:

 

ü  105 Aziende speciali attive con personale in servizio complessivamente pari a 1.229 unità a tempo indeterminato e 213 unità a tempo determinato o in servizio con altre forme di lavoro flessibile, nonché 111 unità di personale in distacco totale o parziale dalle camere di commercio associate; 

Principali Società partecipate:

 

ü  10 società di sistema, con oltre 900 dipendenti e 64 società con partecipazione superiore al 40% con ulteriori 1.100 dipendenti complessivi.

 

 

 



Il contenuto della delega di riforma delle camere di commercio

 

L’articolo 10 della legge n. 124 del 2015 del 2015 ha previsto una delega per l’adozione di un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

I principi e criteri direttivi individuati al comma 1 sono i seguenti:

 

ü  la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese di cui all' articolo 18 della legge n. 580 del 1993, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che reca la riduzione del diritto annuale stesso, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio (lett. a)).

 

ü  la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali; si individua un puntuale numero massimo (60) e una puntuale soglia dimensionale minima (75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese), ponendo al contempo il criterio di almeno una camera di commercio in ogni Regione - con possibilità altresì di istituire una camera di commercio in ogni Provincia autonoma e Città metropolitana. Si prevede inoltre che il legislatore delegato tenga conto delle "specificità geo-economiche" dei territori, nonché definisca le condizioni in presenza delle quali possano essere istituite le unioni regionali o interregionali. Fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, è previsto che il legislatore delegato preveda i presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane (di cui all'articolo 1, comma 3, L. 56/2014), e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; infine si prevede che vi siano misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (lett. b)).

 

ü  la ridefinizione dei compiti e delle funzioni con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, nonché attribuendo specifiche competenze al sistema camerale, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni. Sotto il profilo della limitazione alle partecipazioni societarie, essa è intesa come progressiva eliminazione di quelle non essenziali (lett. c)).

 

ü  il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione registro delle imprese, con particolare riguardo alla promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, con funzioni di coordinamento da attribuire al Ministero dello sviluppo economico (lett. d)).

 

ü  la previsione che il Ministero dello sviluppo economico (sentita Unioncamere) definisca standard nazionali di qualità delle prestazioni camerali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi, ad un sistema di monitoraggio (lett. e));

 

ü  la riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali, tale da incidere sui criteri di elezione (onde assicurare una adeguata consultazione delle imprese) e sul limite ai mandati; ulteriore criterio direttivo consiste nel riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, nonché nella definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali (lett. f));

 

ü  introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge (lett. g)) e tale da assicurare la sostenibilità finanziaria, i progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma. (lett. h)).

 

 

 

 

 

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Modifiche alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

 

 

L'articolo 1 dello schema di decreto contiene la parte più corposa delle novità introdotte con la riforma delle camere di commercio.

 In particolare vengono inserite diverse modifiche alla legge n. 580 del 1993 che, per comodità di lettura, vengono di seguito riportate suddivise per ambiti tematici.

 

 

RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO (Art. 1, comma 1, lettera a))

 

Lo schema di decreto legislativo prevede una sensibile riduzione del numero delle camere di commercio e degli organismi ad esse collegati (aziende speciali e unioni regionali). In particolare, in attuazione di quanto specificamente previsto dalla legge delega, il numero delle camere di commercio non potrà superare il numero massimo di 60. Per perseguire questo obiettivo, lo schema di decreto disciplina, al successivo articolo 3, il percorso funzionale alla riduzione del numero delle camere stesse.

 

L'articolo 1 stabilisce che in ciascuna regione vi dovrà essere la presenza di almeno una camera di commercio, mentre la soglia dimensionale di ciascuna camera viene individuata in 75.000 imprese e unità locali.
Lo stesso articolo  interviene sulla disciplina degli accorpamenti, originariamente già prevista nella
legge n. 580 del 1993, stabilendo che i consigli di due o più camere di commercio possono, con delibera da adottarsi con maggioranza dei due terzi dei componenti, avviare il percorso di accorpamento tra le camere stesse. Le delibere devono essere poi portate all'attenzione del Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancisce l'istituzione della nuova camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali.


Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che sancisce l'accorpamento tra le camere di commercio, dovrà essere nominato anche un commissario ad acta (scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche) a cui è affidato il compito di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di porre in essere tutti gli atti propedeutici per la costituzione del nuovo ente.

 

Nel caso in cui siano in corso eventuali procedure di rinnovo degli organi, qualora due o più camere di commercio avviino il relativo accorpamento, le procedure di rinnovo degli organi vengono sospese con una prorogatio degli organi in carica fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio.

 

L'articolo 1, inoltre, specifica che le camere di commercio, che operano nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento, debbano garantire l'equilibrio economico delle nuove camere di commercio.

 

Per fornire un rapido confronto in merito al numero delle camere di commercio presenti negli altri Paesi europei, nei quali è prevista l’iscrizione obbligatoria delle imprese ad appositi registri, si rinvia al quadro sottostante che tiene conto della situazione al 30 giugno 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI E FUNZIONI (Art. 1, comma 1, lettera b))

 

Lo schema di decreto, come già accennato nella parte introduttiva, conferma una serie di compiti, per così dire "tradizionali", già assegnati alle camere di commercio.

Tra questi vi sono:

 

ü i compiti in materia di pubblicità legale mediante la tenuta del registro delle imprese;

ü tutte le funzioni specificamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica;

ü la vigilanza e il controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale;

ü le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe;

ü il rilascio dei certificati di origine delle merci e i documenti per l'esportazione.

 

 

In merito al registro delle imprese si ricorda che la tenuta del registro stesso rientra tra le funzioni storicamente assegnate alle camere di commercio.

 

Il registro delle imprese rappresenta una sorta di anagrafe delle imprese. Al suo interno, infatti, si trovano i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale.

Il registro fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa.

Per questo la funzione principale del registro è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

La pubblicità legale dell'impresa, conferita dall'iscrizione nel registro, prevede diverse forme:



ü  pubblicità costitutiva: riguarda i casi in cui l'iscrizione di un determinato atto nel registro è requisito necessario ed indispensabile affinché l'atto produca i propri effetti giuridici tra le parti (ad es. atto costitutivo di società di capitali);

ü  pubblicità dichiarativa: concerne i casi in cui l'iscrizione nel registro rende opponibile ai terzi l'atto del quale è stata data pubblicità, prescindendo dalla effettiva conoscenza che i terzi ne abbiano;

ü  pubblicità notizia: riguarda i casi in cui l'iscrizione nel registro ha una finalità di certificazione anagrafica e di informazione al pubblico.

 

 

Si ricorda che il testo originario della delega, contenuto nel disegno di legge presentato in Parlamento dal Governo, prevedeva l'affidamento della tenuta del registro delle imprese al Ministero dello sviluppo economico. Il testo della delega e' stato successivamente modificato, nel corso dell'esame parlamentare in Senato, con la previsione che la tenuta del registro continui a permanere in capo alle camere di commercio.

Coerentemente con i principi della delega, quindi, lo schema di decreto legislativo ribadisce tra le funzioni delle camere quella della tenuta del registro delle imprese.

 

È previsto poi un rafforzamento di altre competenze tra cui:

 

ü la formazione e la gestione del fascicolo informatico di impresa;

ü le funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative relative alle attività di impresa, qualora queste funzioni vengano delegate su base legale o convenzionale;

ü le competenze in tema di orientamento al lavoro anche rafforzando la collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti, in raccordo con il Governo, le regioni e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

ü la tenuta del registro alternanza scuola-lavoro;

ü il sostegno all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro mediante azioni di supporto nella transizione tra il mondo della scuola e dell'università e quello del lavoro.

 

 

Per quanto concerne le funzioni di punto unico di accesso telematico qualora le funzioni  vengano delegate su base legale o convenzionale, si ricorda che la riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), prevista dall’art. 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dal d.P.R. n. 160 del 2010, ha mantenuto l’attribuzione al Comune della funzione di SUAP, indicando le modalità con cui questa può essere esercitata:

 

ü  in delega o in convenzione con la camera di commercio competente per territorio;

ü  in forma indipendente o associata (a livello comunale o regionale).

La riforma si prefiggeva due obiettivi sostanziali:

 

1)     avviare l’operatività degli sportelli presso tutti i Comuni del territorio nazionale, al fine di garantire a tutte le imprese i benefici di questo strumento di semplificazione;

2)    garantire modalità e comportamenti standard nell’organizzazione ed erogazione dei servizi, facendo perno sulle tecnologie digitali con lo scopo di rendere tempestivo ed efficace il rapporto amministrativo Imprese-PA.

Attualmente, i 3.368 Comuni che hanno scelto la strada della delega o della convenzione con la Camera di Commercio sono organizzati in modo da permettere ai propri uffici di esercitare in piena autonomia la funzione amministrativa dello Sportello, avendo a disposizione una piattaforma digitale della quale non devono farsi carico dal punto di vista della manutenzione, dell’aggiornamento e della gestione tecnologica.

Il SUAP digitale erogato dai Comuni in collaborazione con le Camere di commercio non svolge la funzione di sportello fisico (che continua ad essere gestito dal Comune limitatamente ai servizi informativi). La piattaforma, infatti, rappresenta un  front office web per l’impresa che in modo diretto, trasparente e guidato può adempiere agli obblighi amministrativi  e, al contempo di “scrivania virtuale” dedicata al responsabile del procedimento del Comune che nella piattaforma digitale trova gli strumenti necessari per il completamento della pratica.

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, le competenze relative al mercato del lavoro, è utile ricordare che la recente riforma della scuola (legge n. 107 del 2015) ha istituito il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio.

 

Il registro è composto da:

ü  un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza;

ü  una sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro.

Si ricorda che la suddetta legge stabilisce inoltre la possibilità, anche per le camere di commercio, di partecipare ai laboratori territoriali per l’occupabilità di cui le scuole possono dotarsi, con lo scopo, tra l'altro, di avvicinare la didattica ai settori strategici del made in Italy e di favorire il collocamento o la riqualificazione di giovani non occupati.

 

Si ricorda inoltre che, in base all’art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le camere possono svolgere anche funzioni di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro in “regime particolare di autorizzazione”.

L’art. 2, comma 2, lettera n) della legge n. 580 del 1993, come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 2010, ha previsto inoltre che le camere svolgano nuove e specifiche funzioni nel campo della “cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni”.

Infine, il decreto-legge n. 104 n. 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, recante: “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, all’art. 8, dedicato ai “Percorsi di orientamento per gli studenti”, integrando il testo del decreto legislativo n. 21 del 2008, ha indicato le Camere di commercio tra gli enti chiamati a contribuire a quest’attività prevedendone il coinvolgimento attivo nella stipula di specifiche convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative e dei percorsi orientativi per studenti delle istituzioni scolastiche e universitarie.

 

 

Tra le nuove competenze si segnala la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del turismo in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti.

 

In merito, invece, ai profili dell'internazionalizzazione, lo schema di decreto precisa che le camere di commercio possano svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali. Vengono però escluse tutte le attività promozionali direttamente svolte all'estero.

 

Il decreto lascia poi la possibilità alle camere di commercio di svolgere attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato.

Tuttavia lo svolgimento di tali attività è limitato solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

 

Si segnala, infine, che lo schema di decreto prevede la possibilità per le camere di commercio di costituire delle aziende speciali per l'espletamento delle funzioni e delle finalità istituzionali loro assegnate.

Tuttavia la costituzione di nuove aziende speciali dovrà essere previamente approvata dal Ministero dello sviluppo economico che già svolge funzioni di vigilanza sull'attività delle camere di commercio.

La costituzione di tali aziende speciali, inoltre, dovrà avvenire in linea con  quanto previsto dal decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica e nel pieno rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario.

 

 

VIGILANZA E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE (ART. 1, comma 1, lettera d))

 

Tra le novità contenute nello schema di decreto vi è l'istituzione di un apposito Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale.

Il Comitato, composto da cinque membri scelti tra esperti di elevata professionalità che abbiano maturato comprovate esperienze in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione delle performance, è composto da:

 

ü  un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente;

ü  un membro designato dal Ministero dello Sviluppo economico;

ü  un membro designato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

ü  un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni;

ü   un membro designato da Unioncamere.

Il Comitato, che ha sede presso il Ministero dello Sviluppo economico, ed opera senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica, dovrà redigere annualmente un rapporto sui risultati dell'attività delle camere di commercio individuando quali sono le camere che hanno raggiunto livelli di eccellenza e che possono quindi vedersi riconoscere una premialità, ricavata nell'ambito delle risorse finanziarie del fondo perequativo, sul quale si dirà in seguito nella parte dedicata al finanziamento.

Ai fini delle proprie valutazioni il Comitato deve tener conto delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole camere e dell'efficacia dei programmi e delle attività svolte anche in forma associata.

 

 

UNIONI REGIONALI (ART. 1, COMMA 1, LETTERA f))

 

Lo schema di decreto interviene anche con riguardo alle Unioni regionali.

 

A tale proposito si evidenzia che uno dei principi della legge delega prevedeva di far venir meno l'obbligatorietà di costituire delle Unioni regionali.

 

Si ricorda che le Unioni regionali sono considerate sostanzialmente i referenti principali delle camere di commercio nei confronti delle Regioni. La loro attività, infatti, ha come scopo il coordinamento delle attività delle singole camere sul piano regionale e la loro rappresentanza verso le Regioni e il sistema degli enti locali per la definizione di questioni di interesse comune.  Tra le competenze, inoltre, rientrano la promozione e la realizzazione di iniziative e servizi, strutture e infrastrutture per lo sviluppo dell'economia regionale in tutti i settori di competenza delle camere di commercio.

 

 

Lo schema di decreto prevede sostanzialmente due novità.

L'Unione regionale, infatti, potrà essere costituita solo nelle regioni in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e a condizione che tutte le camere della regione aderiscano alla stessa associazione.

Nel caso in cui non vi sia la presenza di unioni regionali, le funzioni di rappresentanza e lo svolgimento dei compiti tradizionalmente attribuiti alle unioni regionali vengono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione.

 

 

 

 

UNIONCAMERE (ART. 1, COMMA 1, lettera g))

 

Lo schema di decreto contiene anche alcune disposizioni relative all'Unioncamere.

 

Si ricorda che l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano.

A Unioncamere spetta il compito di realizzare e gestire servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del sistema attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte.

 

Lo schema di decreto prevede che Unioncamere supporti il Ministero dello sviluppo economico nella definizione degli standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio sia con riguardo a ciascuna funzione fondamentale esercitata dalle camere sia in merito ai servizi resi.

 

 

CONSIGLIO E GIUNTA (ART. 1, COMMA 1, lettere i) ed h))

 

Lo schema di decreto contiene diverse novità sia per quanto riguarda i consigli che le giunte delle camere di commercio.

 

In particolare, viene prevista una sensibile riduzione del numero dei componenti del consiglio.

Sono infatti ridefinite le fasce di imprese che debbono essere prese come riferimento per individuare il numero dei consiglieri delle singole camere di commercio.

Con la riforma si passa dalle attuali tre fasce a due, così come rappresentato nello schema sottostante.

 

 

Riduzione del numero dei Consiglieri

 

 

 

n° Consiglieri

n° imprese per camere di commercio

Ieri

Domani

Fino a 80.000

25

16

Oltre 80.000

30

22

 

La riduzione complessiva dei consiglieri emerge in maniera particolarmente rilevante anche in considerazione della riduzione complessiva del numero delle camere di commercio che dovranno passare dalle originarie 105 del 2014 al numero massimo di 60, con la conseguente eliminazione dei precedenti consigli.

Per quanto attiene alle funzioni, è stata eliminata la competenza del consiglio in merito alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio e delle aziende speciali, in considerazione del fatto che lo schema di decreto, attuando uno specifico punto della delega, ha previsto la gratuità degli incarichi stessi.

Per quanto concerne le fasi di costituzione del consiglio viene stabilito come parametro, al fine del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria, il numero delle imprese che risultano iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno che precede la pubblicazione dell'avviso di costituzione del nuovo consiglio, a condizione che le imprese in questione abbiano pagato nell'ultimo biennio almeno una quota annuale di adesione.

Tale novità, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, mira a contrastare eventuali fenomeni elusivi della normativa attraverso l'acquisizione di iscritti attraverso il pagamento di quote irrisorie o simboliche.

Per quanto riguarda la giunta, invece, il numero di componenti è previsto in 5 e 7 per le due fasce dimensionali in cui sono suddivise le camere di commercio.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, tale disposizione comporterà la riduzione complessiva da circa 1000 a circa 300 del numero dei componenti di giunta.

La disciplina dell'elezione della giunta dovrà poi tenere conto anche di uno dei criteri contenuti nella delega, individuando soluzioni idonee al fine di migliorare la rappresentatività della giunta rispetto alle imprese dei territori.

Per quanto concerne il mandato dei membri della giunta, lo schema di decreto riduce da due volte a una volta il limite al rinnovo dei mandati.

Tale limite riguarda anche la figura del presidente.

 

 

FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO (ART. 1, COMMA 1, lettera r))

 

Lo schema di decreto interviene in merito al finanziamento delle camere di commercio elencando le diverse tipologie di finanziamento.

Tra queste:

 

ü il cosiddetto diritto annuale;

ü i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi;

ü le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

ü i diritti di segreteria;

ü i contributi volontari, i lasciti e le donazioni;

ü altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate poste a carico dei soggetti interessati. Tali costi dovranno comunque rispecchiare l'effettivo servizio reso.

 

Per quanto concerne il cosiddetto diritto annuale, si ricorda che si tratta di un tributo dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

L'attuale normativa prevede infatti che i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali, iscritte o annotate nel registro delle imprese, sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa.

Tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono invece tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

 

Si ricorda che l'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, ha previsto una riduzione del diritto annuale, rispetto ai valori del 2014 pari a:

ü 2015: meno 35%;

ü 2016: meno 40%;

ü 2017: meno 50%.

 

 

Tabella ricavata dal comunicato stampa del Ministero dello sviluppo economico, reperibile al seguente link:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Riordino_Camere_di_commercio_2016_rev.pdf

Lo schema di decreto tiene conto, nelle parti relative al finanziamento, di quanto già previsto in merito alla riduzione del diritto annuale da parte del succitato decreto-legge.

Lo schema di decreto, al contempo, interviene anche in merito ai cosiddetti diritti di segreteria prevedendo che la determinazione degli importi dei diritti di segreteria avvenga sulla base di costi standard e non più sui costi medi.

Tali importi dovranno essere modificati e aggiornati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia delle finanze tenendo conto, per l'appunto, dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

Le modifiche introdotte dallo schema di decreto pertanto consentono che l'individuazione del fabbisogno del sistema camerale - per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche che la legge attribuisce alle camere di commercio - avvenga tenendo conto dei costi standard.

Per quanto attiene, invece, al fabbisogno relativo allo svolgimento di funzioni promozionali, il fabbisogno stesso deve essere valutato non tenendo conto dei costi storici, ma degli ambiti prioritari di intervento che dovranno essere valutati dal Ministero dello sviluppo economico in sede di esame annuale del fabbisogno da parte del Ministero stesso.

Tra le novità introdotte dal decreto, infine, si segnala la possibilità che il cosiddetto fondo perequativo sostenga la realizzazione di programmi del sistema camerale riconoscendo una premialità alle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza verificati in occasione del controllo annuale delle performance da parte dell'apposito Comitato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

A tale proposito si ricorda che il fondo perequativo delle camere di commercio ha come obiettivo quello di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle funzioni attribuite al sistema delle camere di commercio favorendo il conseguimento di un equilibrio economico soddisfacente, il miglioramento dei servizi resi e un maggiore grado di efficienza.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE (ART. 1, COMMA 1, lett. t))

 

Lo schema di decreto interviene anche in merito alla figura del segretario generale della camera di commercio.

 

In particolare, si prevede che l'incarico di segretario generale possa essere conferito, a seguito di apposita procedura comparativa tra coloro che sono iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Il decreto specifica che la durata dell'incarico non può essere superiore a quattro anni e può essere confermato per ulteriori due anni solamente una volta. In caso di rinnovo non è necessario far ricorso ad una nuova procedura comparativa, ma è sufficiente una valutazione della giunta camerale.

È previsto, inoltre, che l'individuazione del segretario generale avvenga sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, in linea con quanto previsto dalla normativa sulla dirigenza pubblica.

Lo schema di decreto ribadisce che il trattamento economico è soggetto al limite del cosiddetto "tetto agli stipendi" dei dipendenti pubblici.

Viene infine affidato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, l'individuazione di diverse fasce economiche che dovranno evidentemente tenere conto delle diverse dimensioni delle camere di commercio.

 

 


Articolo 2
(Disposizioni di attuazione)

 

 

L'articolo 2 reca alcune disposizioni di attuazione.

In particolare, viene fissato il termine di sessanta giorni per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui dovranno essere individuate le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali.

 

Si ricorda, invece, che tutti gli altri incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti debbono essere svolti a titolo gratuito.

 

In questa parte lo schema di decreto dà quindi attuazione ad un espresso principio contenuto nella legge delega.

 

Il decreto interministeriale in questione dovrà inoltre contestualmente individuare anche i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle Unioni regionali.

 

A tale proposito lo schema di decreto ribadisce che tali trattamenti dovranno rispettare quanto già previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 con cui è stato definito il cosiddetto "tetto agli stipendi".


Articolo 3
(Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)

 

 

L'articolo 3 reca disposizioni per la riduzione del numero delle camere di commercio attraverso gli accorpamenti, nonché misure volte a razionalizzare il numero delle sedi e il personale.

 

In particolare si prevede, al comma 1, che entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta con cui vengono rideterminate le circoscrizioni territoriali, al fine di ridurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60.

 

Si ricorda che tale limite numerico era stato espressamente indicato dal legislatore in occasione dell'approvazione della delega.

 

In linea con quanto già stabilito dalla legge delega, lo schema di decreto contiene una serie di criteri a cui dovranno attenersi le camere di commercio in vista degli accorpamenti.

 

Tra questi si segnalano:

 

ü l'accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali;

ü la possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane e le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari. In questi casi però vi dovrà essere una comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico;

ü la necessità di tenere conto degli accorpamenti che siano stati già deliberati alla data di entrata in vigore della legge delega (legge n. 124 del 2015). In questi casi le camere che hanno già adottato le delibere di accorpamento potranno essere soggette ad ulteriori e diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio.

 

Lo schema di decreto precisa che dovrà comunque essere garantita la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Viene inoltre assicurato il mantenimento di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana.

 

La proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali dovrà essere accompagnata, secondo quanto previsto dal comma 2, da un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali.

A tale proposito, lo schema di decreto prevede l'individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio attraverso una razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate.

 

All'interno del piano in questione dovranno essere indicate anche le modalità e i termini per la dismissione o la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, degli immobili che non sono più ritenuti essenziali per le finalità istituzionali dell'ente.

 

Dovrà poi essere contestualmente trasmesso un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, attraverso degli accorpamenti in modo da assicurare che lo svolgimento dei compiti istituzionali, attraverso le aziende speciali, avvenga in forma maggiormente coordinata ed efficace attraverso un numero di aziende inferiori a quello attuale.

 

Il comma 3, stabilisce inoltre che la proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali dovrà prevedere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa con particolare riguardo a:

 

ü il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in linea con le funzioni attribuite alle camere di commercio con lo schema di decreto;

ü la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente;

ü la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio anche attraverso processi di mobilità del personale stesso tra le diverse camere.

 

Il comma 4 prevede che il piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, da parte di Unioncamere, venga adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tutto questo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione del piano da parte di Unioncamere.

 

Nello stesso comma si prevede che il provvedimento del Ministro dello sviluppo economico debba essere comunque adottato anche nel caso di assenza di una proposta.

 

Lo schema di decreto prevede, quindi, una sorta di "potere sostitutivo" nel caso di inerzia o di assenza di una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali da parte del sistema camerale.

Di seguito vengono riportate in forma schematica: il quadro con la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali (situazione al 1°settembre 2016); la classifica per regione e tipologia del numero di imprese registrate; la situazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene ai profili relativi al personale, il comma 6 prevede che le camere di commercio, debbano comunicare l'elenco del personale eventualmente in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

Tale comunicazione dovrà avvenire una volta trasmesso il piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3.

 

Il comma 7 stabilisce che, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco del personale soprannumerario, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, effettui una ricognizione presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le università, le agenzie e gli enti pubblici economici al fine di ricollocare il personale in questione.

A tal fine le amministrazioni coinvolte dovranno comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili rispetto alla loro dotazione organica in modo che il Dipartimento stesso pubblichi, sul proprio sito istituzionale, l'elenco dei posti comunicati, procedendo conseguentemente all'assegnazione del personale con priorità per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia.

Lo stesso comma 7 precisa che al personale trasferito dovrà essere applicato il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.

 

Il comma 8 stabilisce che al personale soprannumerario, che non sia stato completamente ricollocato all'esito della procedura di mobilità, entro il 31 dicembre 2019, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Il comma 9, infine, prevede che, fino al completamento delle procedure di mobilità, individuate dall'articolo in questione, le camere di commercio non possano, a pena di nullità, procedere all'assunzione o all'impiego di nuovo personale.

 

 

 


Articolo 4
(Disposizioni finali e transitorie)

 

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.
In particolare, il comma 1 richiama, in materia di finanziamento, le riduzioni che erano state già individuate con il
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014.

 

Il comma in questione, infatti, stabilisce che le variazioni del diritto annuale, conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno delle camere di commercio, valutate in termini medi ponderati, debbano comunque assicurare la seguente riduzione rispetto agli importi vigenti nel 2014:

ü  2016: riduzione del 40%

ü  2017: riduzione del 50%.

Il comma 2, invece, interviene in materia di personale specificando che, al fine di consentire il riassorbimento del personale risultato eccedente a seguito dell'avvio del processo di riorganizzazione, le unioni regionali e le aziende speciali, non possono procedere all'assunzione  o all'impiego di nuovo personale ad eccezione, per l'appunto, del personale eccedente.

Tale divieto è previsto fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 3 stabilisce che alle modifiche statutarie e ai rinnovi degli organi si applicano i termini già previsti dalle norme transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 23 del 2010 che, come accennato in precedenza, aveva a sua volta riformato la legge n. 580 del 1993.

 

Il comma 4 precisa che le disposizioni relative al Consiglio (articolo 10, comma 1, della legge legge n. 580 del 1993, così come modificato dallo schema di decreto) trovano applicazione, per le nuove camere istituite a seguito del processo di accorpamento, a partire dal primo rinnovo successivo alla costituzione della nuova camera.

 

Lo stesso comma, inoltre, prevede per le camere di commercio accorpate, anche qualora il processo di accorpamento sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione, la possibilità di prevedere all'interno dei propri statuti una anticipazione degli effetti del decreto, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata all'interno del consiglio delle diverse basi associative.

 

Il comma 5 ribadisce l'applicazione alle società partecipate delle norme contenute nel decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, previsto dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.

 

Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che gli atti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, adottati dalle camere di commercio, siano trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico che può verificare la corrispondenza di tali atti con le disposizioni contenute nella riforma delle camere di commercio. In questa parte lo schema di decreto prevede un potere sostitutivo del Ministero stesso qualora non vi sia una corrispondenza tra gli atti di razionalizzazione e l'impianto della riforma e le camere di commercio non si adeguino alle indicazioni ministeriali.

 

Il comma 6 contiene una serie di disposizioni per rafforzare il cosiddetto fascicolo informatico d’impresa. Si prevede, infatti, che tutti gli enti che siano titolari di procedimenti amministrativi relativi ad attività di impresa hanno l'obbligo di comunicare in via telematica le loro determinazioni conclusive del procedimento alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede.

 

L'individuazione delle modalità operative di tale obbligo saranno poi definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione, sentite le amministrazioni interessate.

 

 


Articolo 5
(Abrogazioni)

 

L'articolo 5 reca una serie di abrogazioni espresse di alcune disposizioni legislative e regolamentari.

A seguito della riforma, infatti, si è ritenuto di procedere ad un aggiornamento della normativa in modo da eliminare alcuni compiti precedentemente attribuiti alle camere di commercio che risultavano non più in linea con la riforma o che venivano svolti in tutto in parte da altre pubbliche amministrazioni.

Per agevolare la lettura delle abrogazioni previste, si rinvia al testo a fronte contenuto nell'allegato 2 del presente dossier.


Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

 

L'articolo 6 contiene la clausola generale di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto in questione non debbano derivare nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In base a quanto emerge dalla relazione tecnica, che accompagna il provvedimento, il complessivo equilibrio economico finanziario del sistema camerale dovrebbe essere garantito dalla effettiva realizzazione dei risparmi di spesa che derivano dalle misure poste in essere con la riforma.

 

Tra queste, si ricordano:

 

ü la riduzione del numero delle camere di commercio;

ü le misure di razionalizzazione delle sedi;

ü la riduzione delle aziende speciali e delle unioni regionali.

 

La spesa per il personale, secondo le stime riportate nei documenti di accompagnamento del provvedimento, dovrebbe poi essere in riduzione in virtù dei processi di mobilità che dovranno essere attuati a seguito della riorganizzazione e, soprattutto, del blocco del turnover.

 

L'insieme di queste misure, sempre secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe prevedere un contenimento generale dei costi che produrrà i suoi effetti sulla valutazione del fabbisogno complessivo del sistema camerale e quindi sull'onere che grava sulle imprese a titolo di diritto annuale.


Allegati



 

Testo a fronte della legge n. 580 del 1993 con le modifiche proposte dall'A.G. n. 327

 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580

Modifiche proposte

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 1

(Natura e sede)

Art. 1

(Natura e sede)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della  Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle  imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

1. Identico.

2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  di  seguito  denominata: "Unioncamere", nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. Identico.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed   ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell’individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante dall’ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155.

4.  La  costituzione  di  nuove  province  non  determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico.

Abrogato

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

 

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l’equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.

 

5-bis. Agli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali, si applica il comma 737 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l’espletamento del proprio incarico.

 

5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall’adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell’insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

Art. 2

(Compiti e funzioni)

Art. 2

(Compiti e funzioni)

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

Abrogato

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell’articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all’avvio ed all’esercizio delle attività dell’impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

cfr., oltre, lett. h), i), l)

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e la tutela del ''Made in Italy'', raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

 

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. Con riferimento alle funzioni di cui alle lettere d) e d bis) del presente articolo  sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività  promozionali direttamente svolte all’estero.

 

per la nuova lettera e) si veda oltre a fronte con la lettera n) del testo vigente del presente comma

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato;

 

 

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, in particolare negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all’orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento.

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese;

cfr. lett. e) del nuovo testo

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

 

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui all’articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l’impiego, in raccordo con l’ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

 

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.

Abrogato

 

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica  adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a società, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Abrogato

 

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

7. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

8. Identico.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

9. Identico.

Art. 3

(Potestà statutaria e regolamentare)

Art. 3

(Potestà statutaria e regolamentare)

1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

d) le forme di partecipazione.

1. Identico.

2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.

2. Identico.

3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Identico.

4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Identico.

 

4-bis) I regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 4

(Vigilanza)

Art. 4

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:

a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;

b) alle regioni nelle materie di propria competenza.

2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

Articolo identico

Art. 4-bis

(Vigilanza amministrativo-contabile)

Art. 4-bis

(Vigilanza amministrativo-contabile)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.

1. Identico.

2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.

2. Identico.

 

2-bis. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per  le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalla legge.

 

2-ter.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

 

2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico:

a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell’efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;

b) dell’efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni.

 

2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell’attività camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere.

 

2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all’articolo 18, comma 9.

Art. 5

(Scioglimento dei consigli)

Art. 5

(Scioglimento dei consigli)

1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.

1. Identico.

2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata:

a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1;

d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1.

2. Identico.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

3. Identico.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.

4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 5-bis

(Relazione sull'attività)

Art. 5-bis

(Relazione sull'attività)

1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale.

Articolo identico

Art. 6

(Unioni regionali)

Art. 6

(Unioni regionali)

1. Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.

1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il  perseguimento  degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio  associate  ed assicurano  il  coordinamento  dei  rapporti  con  le  Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati.

 

1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico,  che dimostri l’economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

 

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione.  Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse.

2. L'attività delle unioni regionali è disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare.

2. Identico.

3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere.

3. Identico (salvo correzione formale)

4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.

4. Identico.

5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse.

5. Identico.

6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.

6. Identico.

7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.

7. Identico.

Art. 7

(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Art. 7

(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

1. L’Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica  adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Identico.

3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.

3. Identico.

4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.

4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.

5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Identico.

6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

6. Identico.

7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.

7. Identico.

8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonché ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

8. Identico.

Art. 8

(Registro delle imprese)

Art. 8

(Registro delle imprese)

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

1. Identico.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve  le  disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia,  nonché  gli  atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia,  sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6-bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di  impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell’Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell’ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell’articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L’atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell’incarico dirigenziale conferito dalle camere di commercio di appartenenza.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

5. Identico.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

 

6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

 

6-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

(Organi)

Art. 9

(Organi)

1. Sono organi delle camere di commercio:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

 

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Art. 10

(Consiglio)

Art. 10

(Consiglio)

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;

b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

2. Identico.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

3. Identico.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

4. Identico.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

5. Identico.

6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.

6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.  e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 11

(Funzioni del consiglio)

Art. 11

(Funzioni del consiglio)

1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

1. Identico:

a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i  regolamenti;

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

b) identica;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;

d) identica;

e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

e) abrogata.

 

 

 

Art. 12

(Costituzione del consiglio)

Art. 12

(Costituzione del consiglio)

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.

1. Identico.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all’articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell’ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall’articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono presentati con modalità idonee. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell’ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

3. E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte.

3. E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a piu' associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

5. Identico.

6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.

6. Identico.

7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

7. Identico.

8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

8. Identico.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

Art. 13

(Requisiti per la nomina e cause ostative)

Art. 13

(Requisiti per la nomina e cause ostative)

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;

d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

Articolo identico

Art. 14

(Giunta)

Art. 14

(Giunta)

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima[1].

 

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell’articolo 10 e pari 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della  lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza  dei  settori  dell'industria,  del  commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per un sola volta.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

3. Identico.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

5. Identico:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;

a) identica;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

b) delibera, nei limiti fissati dall’articolo 2,  commi 4 e 5, sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di commercio.

6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

6. Identico.

7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

 

7. Identico.

Art. 15

(Riunioni e deliberazioni)

Art. 15

(Riunioni e deliberazioni)

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre  per  l'approvazione  della  relazione  previsionale  e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. Identico.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

3. Identico.

4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

4. Identico.

Art. 16

(Presidente)

Art. 16

(Presidente)

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.

1. Identico.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

2. Identico.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e puo' essere rieletto per una sola volta.

Art. 17

(Collegio dei revisori dei conti)

Art. 17

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

2. Identico.

3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

3. Identico.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali e delle unioni regionali.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

5. Identico.

6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.

6. Identico.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.

7. Identico.

8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

8. Identico.

Art. 18

(Finanziamento delle camere di commercio)

Art. 18

(Finanziamento delle camere di commercio)

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

1. Identico:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

a) identica;

b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

b) identica;

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

c) abrogata;

d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) identica;

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

e) identica;

f) altre entrate e altri contributi.

f) altre entrate derivanti da prestazioni e  controlli da eseguire  ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea e determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

Abrogato

3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal medesimo Ministero, ai sensi del comma 2, dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

4. Identico:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è  tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi del dell’articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

 

a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all’articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante  applicazione  di  diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.

5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali.

5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le  organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali.

6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

6. Identico.

7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.

7. Identico.

8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni e nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l’Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l’Unioncamere, nonché i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.

10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.

Abrogato

Art. 19

(Personale delle camere di commercio)

Art. 19

(Personale delle camere di commercio)

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

2. Identico.

Art. 20

(Segretario generale)

Art. 20

(Segretario generale)

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel  suo  complesso  e  ha  la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2. L’incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L’individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, in coerenza con l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. L’incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.

3. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.

3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all’esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell’incarico di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della  camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

4. L’elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;

a) identica;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell’ultimo decennio in  qualifiche dirigenziali.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.

5. Identico.

6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.

6. Identico.

7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.

7. Identico.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

7. Identico.

Art. 21

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.

Articolo abrogato

Art. 22

Uso della denominazione "camera di commercio"

Art. 22

Uso della denominazione "camera di commercio"

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

1. Identico.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.582 (lire cinque milioni) ad un massimo di euro 5.164 (lire dieci milioni) e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l’uso della denominazione "camera di commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento.  In  caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

Art. 23

Riordinamento di uffici

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

a) determinare, secondo i criteri di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;

b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 18;

c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'art. 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:

a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;

b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.

Articolo abrogato

Art. 24

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'art. 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'art. 10, comma 2.

3. In sede di prima applicazione dell'art. 14, il numero minimo dei componenti della giunta e elevato a sei.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Articolo abrogato

 


 Testo a fronte con le abrogazioni contenute nell'articolo 5 dello schema di decreto


 

Articolo 5

(Abrogazioni)

 

 

Legge 14 novembre 1995, n. 481

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

Testo vigente

Modifiche proposte

Articolo 2

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

Articolo 2

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità

1. Identico.

(...)

(...)

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti:

24. Identico:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

a) identica;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

Legge 18 giugno 1998, n. 192

Disciplina della subfornitura nelle attività produttive

Articolo 10

Conciliazione e arbitrato

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.

3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.

Articolo abrogato

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Articolo 61

Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

Articolo 61

Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree

1. Identico.

(...)

(...)

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.

3. Identico.

(...)

(...)

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo

Articolo 37

Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo.

Articolo 37

Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo.

(...)

(...)

Articolo 37-bis

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

Articolo 37-bis

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

(...)

(...)

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni.

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano.

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Articolo 2

(...)

2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali.

Articolo 2

(...)

Abrogato

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Articolo 14

Riduzione delle spese di personale

(...)

5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012». L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 14

Riduzione delle spese di personale

(...)

5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».

Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 3

Disposizioni transitorie

Articolo 3

Disposizioni transitorie

(...)

(...)

6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Abrogato

7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.

Abrogato

D.M. 2 agosto 1995, n. 413

Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit

TITOLO II
Sezione Ecolabel

(...)

Articolo 5

Compiti dell'ANPA

1. L'attività di supporto tecnico dell'ANPA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

TITOLO II
Sezione Ecolabel

(...)

Articolo 5

Compiti dell'ANPA

1. Identico:

a) istruttoria tecnico amministrativa delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

a) identica;

b) predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

b) identica;

c) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte;

c) identica;

d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato, ex art. 5 del regolamento comunitario Ecolabel;

d) identica;

e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri;

e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti;

f) promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 880/92 del Consiglio.

f) identica.

TITOLO III
Sezione ecoaudit

(...)

Articolo 12

Compiti dell'ANPA

1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 11, si avvale dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, la quale in particolare:

TITOLO III
Sezione ecoaudit

(...)

Articolo 12

Compiti dell'ANPA

1. Identico:

a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit;

a) identica;

b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri.

b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti.

 

 



[1] Il comma 1 è da ritenersi in parte abrogato per contrasto con il disposto dell’articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che recita“per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio”.