Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Sistemi anticontraffazione per l'identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia - A.C. 1454 e abb. - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1454/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 414
Data: 18/03/2016
Descrittori:
DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI   FALSITA'
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


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Sistemi anticontraffazione per l'identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia

18 marzo 2016
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

La proposta di legge A.C. 1454 e abbinate (testo unificato) consta di cinque articoli e ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la proposta di legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori (art.1).

Le disposizioni più rilevanti sono gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità mediante l'uso di codici non replicabili e la previsione di contributi per l'introduzione dei medesimi sistemi.
L'articolo 2, in particolare, prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.
Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Sotto il profilo tecnico il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile (e le sue future evoluzioni) e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici.
Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche delle applicazioni volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili.
Sempre il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema.
Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare che, come tutti i sistemi volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti (tramite le loro associazioni).


L'articolo 3 prevede contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative, nonché a imprese agricole e della pesca.
Gli importi sono concessi entro i limiti del regime "de minimis" (ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi. Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale, o prestazioni di garanzie, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 1407 del 2013 , sul regime de minimis. Per le imprese agricole e della pesca, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e  dal Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014).
I contributi sono concessi fino ad una quota pari a 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della L.190/2014, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni prevedendosi, comunque, il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea quale condizione per l'applicazione della disciplina di cui si tratta.

Si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 1535 del 2015 che sancisce l'obbligo, in capo agli Stati membri, di comunicare immediatamente alla Commissione "ogni progetto di regola tecnica", salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma europea o internazionale. Secondo la citata direttiva si intende per regola tecnica: "una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
i)  le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
ii)  gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
iii)  le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.
La procedura di cui alla direttiva 1535 del 2015 prevede che gli Stati membri rinviino l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto medesimo. Il termine è di sei mesi se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di ricezione della comunicazione del progetto di regola tecnica, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.I termini di sospensione sono ancora più lunghi (12 mesi) nel caso in cui la Commissione comunica, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia ovvero rilevi che la materia forma già oggetto di una proposta di direttiva, regolamento decisione. Il termine si allunga a 18 mesi se il Consiglio esprime una posizione in prima lettura sulla proposta. Gli obblighi citati cessano nel caso di comunicazione agli Stati membri della rinuncia al progetto ovvero nel caso di adozione di atti vincolanti da parte delle istituzioni europee.
II Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 febbraio 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, della legge n. 317/1986, che è stata attivata la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, prevista dalla medesima legge n. 317 del 1986, in ordine al testo di cui si tratta.


L'articolo 4 contiene la disciplina delle sanzioni, stabilendo che, salvo il fatto costituisca più grave reato, sia punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale - che sanziona il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci - "chiunque appone a prodotti destinati al commercio i codici di cui alla presente legge che contengano riferimenti non corrispondenti al vero, ovvero pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i medesimi prodotti".
L'articolo 4-bis prevede la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione X ha iniziato l'esame della proposta di legge A.C. 1454 di cui si tratta il 18 dicembre 2013. La proposta di legge è stata oggetto di una approfondita istruttoria che ha impegnato a lungo la Commissione anche al fine di superare possibili incompatibilità tra le disposizioni proposte e la disciplina europea.

L'istruttoria è stata avviata nella seduta dell'11 marzo 2014, nella quale  è stato nominato un comitato ristretto. In tale sede si è proceduto alle audizioni dei rappresentanti di R.e.te Imprese Italia e Confimi Impresa (seduta dell'11 aprile 2014) nonché di Alleanza Cooperative, Istituto per la tutela dei produttori italiani e Federconsumatori (seduta del 28 aprile 2014).

Ad esito dell'esame condotto, nella seduta del 15 ottobre 2014 è stato adottato un testo base che presentava alcune modifiche rispetto al testo della proposta di legge sulla quale era stato avviato l'esame.

Nella seduta del 22 gennaio 2015 a seguito di una serie di rilievi del Governo sul testo, si decide di ritornare in comitato ristretto per modificare il testo medesimo.

A seguito del lavoro del comitato ristretto (che si riunisce nelle sedute del 27 gennaio 2015 e del 23 settembre dello stesso anno), nella seduta del 30 settembre 2015 viene adottato un nuovo testo unificato. Nella medesima seduta viene abbinata la proposta di legge A.C. 2868, Allasia.

Nella successiva seduta del 7 ottobre 2015 è abbinata  anche la proposta di legge A.C. 2522 d'iniziativa del deputato Quintarelli e viene svolto un dibattito cui interviene anche il Sottosegretario allo sviluppo economico, on. Vicari, che chiarisce la posizione del Governo rispetto al testo.

Nella seduta del 28 ottobre 2015 è infine abbinata la proposta di legge A.C. 3320 d'iniziativa del deputato Borghese mentre nelle successive sedute del 4, e del 12 novembre 2015 si procede all'esame degli emendamenti.
 Nella seduta del 22 dicembre 2015 si procede all'esame dei pareri resi sul testo dalle Commissioni, in sede consultiva (su cui v. infra). Infine nella seduta del 21 gennaio vengono votati alcuni emendamenti che recepiscono alcune condizioni ed osservazioni presentate dalle Commissioni e viene conferito il mandato a riferire oralmente per l'Assemblea.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il testo è stato sottoposto a parere di 8 Commissioni oltre alla Commissione per le questioni regionali.

In sede consultiva le Commissioni Affari costituzionali, Lavoro, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole. La Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole con la condizione (recepita) di riformulare il testo dell'articolo 4, relativo alle sanzioni.

La Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con tre condizioni (tutte recepite) relative alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 3, alla sostituzione della parola "agevolazioni", con la parola "contributi", ovunque ricorrente, e con l'inserimento di una disposizione (art. 4-bis) contenente la clausola di invarianza finanziaria.

Allo stesso modo sono state recepite le due osservazioni sul testo formulate dalla Commissione Trasporti. Con riferimento alle quattro condizioni e alle cinque osservazioni formulate dalla Commissione Agricoltura sono state accolte due condizioni.