Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Stato di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in materia di efficienza energetica | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 222 Progressivo: 1 | ||
Data: | 12/04/2017 | ||
Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Stato di
attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo |
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n. 222/1 |
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12 aprile 2017 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento attività produttive ( 066760-3403 – * st_attprod@camera.it - @CD_Attprod |
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File:
AP0058a
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INDICE
§
IL DECRETO
LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102
§
Gli obiettivi di risparmio energetico per
l’Italia
§
I contenuti del D.Lgs. n. 102/2014 come
modificato dal D.Lgs. n. 141/2016
Il Decreto Legislativo 102/2014[1] ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva
2012/27/UE stabilendo
un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza tese
al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico.
Il Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica – PAEE 2014 - che richiama a sua volta la Strategia energetica nazionale-SEN (adottata con D.M. 8 marzo 2013) - propone di risparmiare (nel periodo 2011-2020) 15,5 Mtep di energia finale annui (20 Mtep di energia primaria), raggiungendo al 2020 un livello di consumi circa il 24% inferiore rispetto allo scenario di riferimento europeo, basato su un’evoluzione ‘inerziale’ del sistema.
Al 2020, il consumo atteso dal PAEE in termini energia primaria è dunque di 158 Mtep e di 124 Mtep in energia finale.
Il D.Lgs. n. 104/2014, all’articolo 3, recepisce l’obiettivo in questione, recando al suo interno misure di risparmio ed efficientamento. Le misure sono anche ed in primo luogo funzionali a dare recepimento agli obiettivi europei di risparmio energetico fissati nella Direttiva 2012/27/UE.
Ai sensi di tale direttiva vige, nel periodo 2014-2020:
· l’obiettivo minimo di risparmio energetico di 25,8 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020 (articolo 7)(cfr. infra).
Si ricorda, in proposito, che nel Documento inviato alla Commissione europea sulla Applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del 4 dicembre 2013, l’Italia evidenzia che l’articolo 7, paragrafo 2, della medesima Direttiva, consente di fissare l’obiettivo cumulato di risparmio su un valore minimo di risparmio di energia finale pari a 25,58 Mtep[2]. Nel documento, l’Italia si propone di raggiungere i risparmi di energia finale per mezzo di tre meccanismi fondamentali, già attivati:
o lo schema d’obbligo dei certificati bianchi (o Titoli di efficienza energetica – TEEE, D.M. 28 dicembre 2012, di cui si prevede un potenziamento nel D.Lgs. n. 102/2014 cfr. infra);
o le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, compreso quello pubblico, esistente (da ultimo prorogate con la legge di bilancio 2017);
o il Conto termico per l’incentivazione delle rinnovabili termiche e degli interventi di efficientamento energetico nelle Pubbliche Amministrazioni (Il "Nuovo conto termico" adottato con Decreto interministeriale del 16 febbraio 2016).
A fronte di un obiettivo minimo di risparmio di 25,58 Mtep di energia finale, i meccanismi proposti dall’Italia conducono comunque ad un risparmio cumulato di 25,83 Mtep, di cui circa il 62% ottenuto con il regime d’obbligo dei certificati bianchi.
Si consideri, comunque, che al conseguimento degli obiettivi italiani concorrono ulteriori misure quali quelle relative alla riqualificazione energetica degli edifici privati, attraverso la disciplina dell'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) che sostituisce il precedente attestato di certificazione energetica (articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche).
Per quanto riguarda l’obiettivo minimo di risparmio energetico di 25,8 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020 ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva, la tabella successiva riporta i risparmi conseguiti negli anni 2014 e 2015 (stimati) attraverso le misure notificate.
La Relazione sull’efficienza energetica 2016 inviata dal MISE alla Commissione europea afferma che i risultati ottenuti nell’anno 2015 sono in linea con il trend di risparmi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo al 2020. I dati contenuti dal MISE nella predetta Relazione sono stati pubblicati dall’ENEA nell'ultimo Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2016 di giugno 2016 (da tale rapporto è tratta la tabella precedente) e nella Relazione sulla situazione energetica nazionale 2016, a cura dello stesso MISE.
· l’obbligo di riqualificazione energetica del 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà della P.A (articolo 5)[3].
La
Tabella 3.22 riporta lo stato di adempimento dell’obbligo in questione.
Il D.Lgs. n. 102/2014 contiene una serie di misure eterogenee e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. Il successivo D.Lgs. n. 141/2016 ha apportato varie modifiche agli articoli 2, 6-12, 14-17 del D.Lgs. n. 102 al fine di rispondere ai rilievi della Commissione europea circa il non corretto recepimento della Direttiva 2012/27/UE, mantenendo comunque fermo l’obiettivo di risparmio per l’Italia al 2020, fissato all’articolo 3 del D.Lgs. n. 102.
Il D.Lgs. n. 141/2016 ha anche integrato le definizioni contenute nel D. Lgs. n. 102/2014, introducendo in particolare quella di "audit energetico" o diagnosi energetica, intesa come procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (nuova lettera b-bis nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 102).
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 102/2014 – non modificato dal D.Lgs. n. 141/2016 - contiene misure di promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici ed, in particolare:
· attribuisce all’ENEA il compito di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, da sottoporre al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata
· prevede la costituzione di una cabina di regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione.
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2014 contiene il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio della pubblica amministrazione. In tali misure, si inserisce anche, all’articolo 6, l’adeguamento dei criteri e delle procedure per l’acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica. Il D.Lgs. n. 102 prevede, in particolare, che le PP.AA. centrali si attengano al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica (fissati nell'allegato 1), in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi. Il D. Lgs. n. 141/2016 ha introdotto la precisazione che il rispetto dei requisiti di efficienza per gli immobili è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica (nuovo comma 1-bis introdotto nell’articolo 6 del D.lgs. n. 102).
Il Decreto legislativo n. 102 prevede, all’articolo 7, il potenziamento dell’efficacia del meccanismo dei certificati bianchi - attraverso la previsione della revisione delle sue linee guida - e del conto termico, quali misure per l’attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
In particolare, il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti.
In attuazione di quanto sopra previsto, il D.M. 11 gennaio 2017 ha stabilito:
a) gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica;
b) gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;
c) le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi.
Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento del regime obbligatorio. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MISE introdurrà, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.
Quanto alle Regioni, è previsto l’obbligo di pubblicare in modalità open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal D.Lgs. sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi del regime obbligatorio.
Relativamente al meccanismo dei certificati bianchi, il D.Lgs. n. 141/2016 ha introdotto la previsione che il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblichi i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi; ed in capo ai soggetti obbligati ha posto specifici obblighi di informazione (nuovi commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 102/2014).
Il D.Lgs. n. 141/2016 ha inoltre precisato che nel calcolo dell'obiettivo di risparmio previsto dal regime obbligatorio, si applicano le specifiche modalità previste dall'articolo 7, comma 2, lett. a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, esclusivamente i risparmi che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.
L’articolo 8 del D.Lgs.
n. 102/2014 prevede, a decorrere dal 2015, obblighi
di diagnosi energetiche periodiche (entro il 5 dicembre 2015 e
successivamente ogni 4 anni) per grandi
aziende ed energivori nei siti produttivi localizzati sul territorio
nazionale. Entro il 30 giugno di ogni
anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente, lo stato di attuazione dell'obbligo di
diagnosi energetica e un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche
complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.
Il D.Lgs. n. 141/2016
ha aggiunto che le diagnosi
energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei
risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici
qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga (nuovo
comma 1-bis all’articolo 8 del D.Lgs. n. 102); nonché la previsione che
l'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato
su criteri trasparenti e non discriminatori.
Infine, per le PMI il D.Lgs. n. 102 – sempre all’articolo 8 - stabilisce
che entro il 31 dicembre 2014, e (secondo quanto introdotto dal D.Lgs. n.
141/2016) successivamente con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero
dello sviluppo economico, pubblichi un bando per il cofinanziamento di
programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione
conformi alle norme ISO 50001. Gli incentivi sono concessi alle imprese
beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito
della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento
energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della
certificazione ISO 50001.
Il D.Lgs. n. 102/2014 contiene poi, all’articolo 9, interventi per una migliore e più trasparente misurazione e fatturazione dei consumi energetici (anche attraverso l’ausilio di contatori intelligenti evoluti), con l’attribuzione all’AEEGSI di adottare provvedimenti in tal senso.
L’articolo 9 è stato modificato in più punti dal D.Lgs. n. 141/2016 e successivamente dal D.L. n. 244/2016 (cd. D.L. Milleproroghe, articolo 6, comma 10, lettera a)) il quale comunque ha prorogato al 30 giugno 2017 la scadenza del 31 dicembre 2016 per l'adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
In particolare, il citato articolo 9, come integrato dal D.Lgs. n. 141/2016 e dal D.L. n. 244/2016, prevede, al comma 5, il contenimento dei costi energetici mediante la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun immobile, con le seguenti modalità:
· se il riscaldamento o il raffrescamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio avviene tramite una fonte centralizzata, che sia anche teleriscaldamento o tele raffrescamento, è obbligatorio provvedere all'installazione entro il 30 giugno 2017 di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore, il tutto a cura degli esercenti dell'attività di misura (lettera a));
· nei condomini e negli edifici polifunzionali, che sfruttano una rete centralizzata o teleriscaldamento o teleraffreddamento, che alimentano una pluralità di edifici, è obbligatorio entro il 30 giugno 2017 installare dei sotto-contatori, a cura dei proprietari, per misurare effettivamente il consumo di calore o raffrescamento per ciascuna unità immobiliare(lettera b));
· nel caso l'installazione di sotto-contatori non siano possibili, per costo o per motivi tecnici, è possibile ricorrere all'installazione di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, al fine di quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo riscaldante(lettera c));
· per la corretta suddivisione delle spese connesse all'individuale consumo di calore, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Dove tale criterio non sia applicabile, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In questo caso, gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
Le norme sopra descritte sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali dove si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese (lettera d)).
Le sanzioni per chi non installa entro il termine il sotto-contatore varia da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare; chi non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è soggetto ad una sanzione che varia da 500 a 2500 euro. Il condominio che non ripartisce le spese a regola di legge, è soggetto ad una sanzione che varia da 500 a 2500 euro (articolo 16).
All’AEEGSI è demandata,
dall’articolo 11, l’adozione di provvedimenti per il superamento della struttura della
tariffa elettrica progressiva
rispetto ai consumi, con l’adeguamento delle componenti della stessa ai costi
dell’effettivo servizio e si prevede
l’intervento dell’AEEGSI per l’introduzione - nella regolazione della
remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione,
trasporto e distribuzione - di misure
per eliminare eventuali componenti che
possono pregiudicare l'efficienza.
Si prevede, inoltre, dal parte del GSE, la
valutazione del potenziale nazionale di
applicazione della cogenerazione ad alto
rendimento, del teleriscaldamento
e teleraffreddamento
efficienti (articolo 10).
Viene poi istituito il Fondo per l'efficienza energetica, finalizzato a dare supporto alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione ed agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi (articolo 15). Il D.Lgs. n. 141/2016 è intervenuto sulle modalità di alimentazione del Fondo disponendo che in esso possano confluire ulteriori risorse a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, non diversamente impegnate e previa verifica delle disponibilità. Il Fondo non è comunque ancora operativo.
Vi sono poi norme per
la diffusione delle informazioni e per
la formazione di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, ed in
particolare un programma triennale di formazione ed informazione, volto a
promuovere l’uso efficiente dell’energia attraverso misure di sensibilizzazione
delle PMI all’esecuzione di diagnosi energetiche e all’utilizzo di strumenti
incentivanti (articoli 12-14). Il D.Lgs. n. 141/2016 ha introdotto una norma
programmatica secondo la quale lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche
con il supporto dell'ANCI, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine
regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la
massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di
orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di
informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica
(articolo 14, comma 12-bis).
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
N. |
FONTE |
ORGANO |
TERMINE O PERIODICITÀ |
ADEMPIMENTO |
ADEMPIMENTO EFFETTUATO |
1 |
Art. 2,co. 2 lett. o) ed ee) |
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare |
Decreto con il quale sono approvati i criteri
ambientali minimi (CAM) ai sensi del PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione) |
D.M. 11
aprile 2008, modificato dal D.M. 10 aprile 2013 e ss. DD.MM. di fissazione
dei criteri ambientali minimi (D.M. 22
febbraio 2011 Allegati 3 e 4, D.M. 13 dicembre 2013 Allegato 2, D.M. 23
dicembre 2013 e, in particolare D.M. 7 marzo 2012 “Adozione dei criteri ambientali minimi da
inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di
servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza
motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento”) |
|
2 |
Art.3 |
Ministro dello sviluppo economico |
|
Fissazione dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio
energetico cui concorrono le misure del decreto, in coerenza con la Strategia
energetica Nazionale |
Per obiettivi nazionali generali: Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza
Energetica – PAEE 2014 (par. 2.1)approvato da
ultimo con D.M. 17 luglio 2014, in coerenza con la SEN (D.M. 8 marzo 2013) Ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del D.Lgs.
102/2014, ENEA sta predisponendo una proposta
di aggiornamento del PAEE che, entro il 2017 dovrà essere approvata dal
Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la conferenza Unificata. Il Governo ha affermato che è in atto una procedura
di riforma della SEN. (Cfr. Audizione del Ministro dello sviluppo economico,
Carlo Calenda, e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, sulla revisione della
Strategia energetica nazionale (SEN) presso le commissioni riunite VIII e X
della Camera, di mercoledì 1
marzo 2017). |
3 |
Art. 4 co. 1 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata |
ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per
l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1, elabora una
proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della
prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento
all’approvazione del MISE e del Ministero dell’Ambiente. |
Sulla base delle linee programmatiche delineate nel
Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica - PAEE 2014, è stato
predisposto da ENEA, su indirizzo del Mise, il documento recante la “Strategia per la Riqualificazione
Energetica del Parco Immobiliare Nazionale” novembre 2015 (c.d. STREPIN).
Detto documento, previamente condiviso a livello tecnico con il coordinamento
energia-ambiente delle Regioni e con il MATTM, è stato sottoposto a
consultazione pubblica sul sito Mise dal 13 novembre al 4 dicembre 2015. Lo
schema di decreto interministeriale di approvazione del documento è
attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti.(MATTM, MIT,
MIUR) Come previsto dall’articolo 4 della Direttiva
Efficienza Energetica, la Strategia
sarà allegata al prossimo Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE
2017) |
|
4 |
Art. 4 co. 4 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare |
Decreto che stabilisce il funzionamento della cabina
di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. |
D.M. 9
gennaio 2015 “Individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia
istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica
degli edifici pubblici”. |
|
5 |
Art. 5 co. 2 e 5 |
Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e in collaborazione con Agenzia del demanio |
Annuale 30 novembre |
Il MISE predispone ogni anno, a decorrere dal 2014,
un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale
indicata al comma 1 (il comma 1 prevede che a partire dal 2014 e fino al
2020, e nell'ambito della cabina di regia, non appena istituita, siano
realizzati attraverso le misure dell’articolo 5 in esame la riqualificazione
energetica degli edifici delle P.A. centrali almeno pari al 3 per cento annuo
della superficie coperta utile climatizzata o interventi che, in alternativa,
comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno
0,04 Mtep) Il MISE promuove, altresì, le attività di
informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle PP.AA
interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. |
D.M. 16
settembre 2016 (pubblicato in G.U. del 9 novembre 2016) Modalità di
attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, cd. D.M. PREPAC. A valle dell’emanazione di detto provvedimento, con Decreto interministeriale 5 dicembre 2016 sono stati
approvati i programmi di riqualificazione energetica degli edifici della PA
centrale relativamente agli anni 2014 e 2015. Il programma coinvolge complessivamente 68 progetti
per quasi 73 milioni di euro. I progetti presentati dalle PA centrali nel 2016
sono attualmente in fase di istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro
ENEA-GSE. ENEA e GSE forniscono altresì informazioni e
assistenza tecnica alle amministrazioni che ne facciano richiesta. |
6 |
Art. 5 co. 2, ult. periodo |
Stati membri |
|
Inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati,
predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE,
contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli
immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio |
L’inventario, predisposto ai sensi dell’articolo 5
della Direttiva 2012/27/UE, è implementato a cura dell’Agenzia del Demanio a partire dalle informazioni disponibili
nell’applicativo IPer
gestito dall’Agenzia stessa. L’analisi dei contenuti riportati
nell’inventario sono stati resi pubblici nell’ambito della Relazione annuale sull’efficienza
energetica di cui
all’articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE, pubblicata sul sito internet della
Commissione Europea. L’Agenzia del Demanio cura l’aggiornamento continuo
dell’inventario e a partire dal mese di luglio 2015 sono stati censiti anche
gli edifici con superficie coperta superiore a 250 mq. |
7 |
Art. 5 co. 3 |
Pubbliche amministrazioni centrali |
entro
|
Predispongono proposte di intervento per la
riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche
avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni
successivi, al Ministero dello sviluppo economico. |
Si veda, supra, n. 5 (comma 2 e 5, articolo 5) relativo al D.M.“PREPAC” |
8 |
Art. 5 co. 5 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia e
delle finanze |
18 agosto 2014 |
Decreto che definisce le modalità per l'esecuzione
del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione di cui al comma 2. |
D.M. 16
settembre 2016, cd. D.M. PREPAC modalità di attuazione del
programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della pubblica amministrazione centrale. Si veda, supra, n. 5 (comma 2 e 5, articolo 5). |
9 |
Art. 5 co. 14 |
Pubbliche amministrazioni centrali anche avvalendosi del supporto |
31 dicembre2015 Annuale |
Predispongono e comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello
sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di
cui al comma 1 (si tratta dell’obiettivo di riqualificazione energetica
almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata
o che, in alternativa, o di risparmio energetico cumulato nel periodo
2014-2020 di almeno 0,04 Mtep) |
Il Rapporto non
è disponibile in assenza delle comunicazioni da parte delle PA centrali
sullo stato di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1. Tuttavia, una
stima della superficie degli edifici della PA centrale oggetto di riqualificazione energetica
è puntualmente riportata nella Relazione
annuale sull’efficienza energetica che deve essere predisposta entro
la fine di aprile di ogni anno e che quest’anno costituirà parte del PAEE
2017. |
10 |
Art.5, co.15, secondo periodo |
ENEA |
17 ottobre
2014 |
Le imprese fornitrici di energia per utenze
intestate a una P.A. centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio
2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi
annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e
relativi all'anno precedente. L'ENEA rende disponibile un portale informatico
per l'inserimento delle informazioni sul suo sito istituzionale. |
L’ENEA, su indirizzo MISE, ha predisposto un
questionario recante le informazioni da richiedere alle imprese che
effettuano la fornitura di energia per utenze intestate alla PA centrale. Il
questionario è stato sottoposto ed approvato dal MISE, ed è alla base del
portale informatico, regolarmente predisposto da ENEA. L’ENEA informa di essere in attesa del via libera del MiSE per rendere disponibile on-line il portale. |
11 |
Art.6, co.2 e 8-9 |
CONSIP |
|
La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di
beni e servizi ai requisiti minimi di efficienza energetica. Tutte le
stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo. Le PP.AA, comprese le Regioni, le Province Autonome
di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno per le competenze, adeguano i
propri ordinamenti ai principi dell’ articolo 6. |
Consip - Gara Servizio Integrato Energia |
12 |
Art. 7 co. 5 primo periodo e secondo |
Ministero dello sviluppo economico con il supporto dell'ENEA e del GSE - Gestore dei
servizi energetici |
Biennale 31 dicembre 2016 |
Il MISE redige un Rapporto sullo stato di
conseguimento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia
finale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020
(obbligo previsto dal comma 1) |
Nel Rapporto
MISE “Situazione energetica nazionale nel
2015” pubblicato a giugno 2016 sono forniti i dati
relativi ai Risparmi energetici
annuali conseguiti (Mtep/anno), anni 2012-2014,
stime 2015 e attesi al 2020 Nell’ambito del meccanismo dei “certificati bianchi”
di cui al D.M. 28 dicembre 2012 il GSE pubblica annualmente un Rapporto
annuale sul meccanismo. Inoltre, nell’ambito della Relazione annuale sull’efficienza
energetica inviata alla Commissione europea ad aprile 2016 di cui all’articolo 17,
co. 2 del D.Lgs. 102/2014, viene fornito un rapporto sullo stato di
raggiungimento dell’obiettivo. La prossima relazione annuale sarà ricompresa
nell’ambito del PAEE 2017. La relazione deve essere inviata ogni anno alla Commissione
entro il 30 aprile. |
13 |
Art. 7 co. 5 terzo periodo |
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita
l’AEEGSI |
16 novembre 2014(12) entro 120
giorni dall'emanazione del decreto |
Il MISE aggiorna le linee guida per la preparazione,
esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione di criteri e delle
modalità per il rilascio dei certificati bianchi, di cui all'art. 6, co. 2,
del D.M. 28 dicembre 2012. |
D.M. 11
gennaio 2017 pubblicato in G.U. 3 marzo 2017. Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi
finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare: a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020
attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli
obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri
strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica; b) determina gli obblighi annui di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei
distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020; c) stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del
decreto legislativo n. 102 del 2014, le nuove
Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei
progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle
modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi. |
14 |
Art. 7, co. 6 |
GSE |
|
In deroga all'articolo 6, comma 1 del Conto termico,
il GSE predispone specifiche modalità che consentano, alle Pubbliche
Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo previsto dallo
stesso Conto termico attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato
di avanzamento lavori |
Il GSE ha definito le modalità per l’accesso agli incentivi da parte
delle Amministrazioni Pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’art.7, comma 6 e pubblicato un relativo documento su proprio sito
istituzionale nella sezione “guide” del Conto termico La materia è stata integrata nella disciplina del D.M. 16 febbraio 2016 c.d. “nuovo conto termico”. |
15 |
Art. 8 co. 5 |
ENEA |
|
Istituisce e gestisce una banca dati delle imprese
soggette a diagnosi energetica. L’articolo prevede infatti l'obbligo per le grandi
imprese e per le imprese a forte consumo di energia di effettuare la diagnosi
energetica ,entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni
quattro anni (co. 1 e 3). |
ENEA ha costituito per le comunicazioni delle
imprese il portale AUDIT102 http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/portale-audit102 Si veda anche la Convenzione
stipulata tra ENEA e MISE per l’attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 8 e 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di diagnosi
energetiche, informazione e formazione. |
16 |
Art.8 Co.6 |
ENEA |
Annuale |
L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la
conformità delle diagnosi alle prescrizioni dell’articolo 8, tramite una
selezione annuale di una percentuale almeno pari al 3% della popolazione
delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3 (vedi sopra). ENEA
svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa.
L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ. |
ENEA nel 2016 ha verificato quali sono stati i
soggetti obbligati che non hanno inviato la documentazione richiesta entro il
termine del 5 dicembre 2015. ENEA nel 2016 ha avviato i controlli di conformità
delle oltre 15.000 diagnosi ricevute |
17 |
Art. 8 co. 8 |
ENEA |
Annuale A decorrere dall'anno 2016. 30 giugno |
ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico
e al Ministero dell'ambiente, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai
commi 1 e 3 (vedi sopra) e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività
diagnostiche svolte e sui risultati raggiunti. |
ENEA informa di aver elaborato il Report richiesto
nei tempi prestabiliti, e di averlo consegnato in bozza al MiSE. A breve, vi sarà la trasmissione del documento in
forma ufficiale |
18 |
Art. 8 co. 9 |
Ministero dello sviluppo economico di concerto con Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare |
31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020 |
Il MISE pubblica un bando per il cofinanziamento di
programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione
di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di
gestione conformi alle norme ISO 50001. |
Un comunicato
stampa del MISE del 22 dicembre 2015 informa dell’approvazione (con Decreto
21 dicembre 2015, Allegato
A - Elenco dei programmi assegnatari di contributo) dei
programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche e l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme
ISO 50001 nelle PMI. Le risorse messe a disposizione dallo Stato nel 2015
per il cofinanziamento dei programmi ammontano a circa 10 milioni di euro. Considerando
anche le risorse che vengono allocate dalle Regioni, la disponibilità ammonta
a 20 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per
la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di
gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. Al bando 2015 hanno risposto 15 regioni; sono stati
ammessi a cofinanziamento i programmi di 14 di esse per oltre 9 milioni di
euro. Con 6 regioni è stata stipulata apposita convenzione
per la gestione del programma e risulta che alcune di esse abbiano lanciato
bandi destinati alle PMI operanti sul territorio per la realizzazione di
diagnosi energetiche o per l’adozione di sistemi di gestione conformi alle
norme ISO 50001( Piemonte, Lombardia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) Un ulteriore comunicato
del MISE del 4 agosto 2016 informa della pubblicazione del Bando 2016 del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente che mette a
disposizione delle Regioni e Province autonome ulteriori 15 milioni di euro per il cofinanziamento di nuovi programmi
volti ad incentivare gli audit
energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia
conformi alle norme ISO 50001. Con D.M. 21 dicembre 2016 sono stati
approvati i programmi relativi alla seconda annualità, presentati da 11
regioni per un totale di circa 8 milioni di euro. |
19 |
Art. 9 co. 1 e 2 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
Settore elettrico e del gas naturale 19 luglio 2015 Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto Settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento
e i consumi di acqua calda per uso domestico 19 luglio 2016 Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto |
Adotta i provvedimenti di individuazione delle
modalità con le quali gli esercenti l'attività di misura: a) forniscono ai
clienti finali di energia elettrica e gas, tele riscaldamento, tele
raffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che
riflettono il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo
di utilizzo dell'energia; b) forniscono ai predetti clienti finali contatori
individuali di cui sopra in sostituzione di quelli esistenti anche in
occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti
ristrutturazioni |
SETTORE
GAS: Delibera
631/2013/R/gas, recante Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in
servizio degli smart meter gas Delibera 554/2015/R/gas aggiorna sino al 2018 gli
obblighi di messa in servizio degli smart meter gas, e stabilisce le penali che le imprese
distributrici devono versare per il mancato rispetto degli obblighi di
installazione e messa in servizio per l'anno 2014. SETTORE
ELETTRICO: Delibera
292/2006 e successive modifiche e integrazioni per i contatori telegestiti 1G (prima generazione) Documento per la consultazione 416/2015/R/EEL per i
contatori telegestiti 2G (seconda generazione) Delibera 87/2016/R/eel,
che definisce le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti
in bassa tensione e performance dei
relativi sistemi di smart metering di
seconda generazione (2G) nel settore elettrico. A seguito di diverse procedure di consultazione,
l’AEEGSI ha emanato la delibera 646/2016 in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in
bassa tensione e altre disposizioni in materia di messa in servizio dei
sistemi di smart metering di
seconda generazione. Delibera
222/2017/R/eel del 07 aprile 2017 Sistemi di smart metering di
seconda generazione (2G): decisione sul piano di messa in servizio e sulla
richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime
specifico di e-distribuzione S.p.a. SETTORE
TELERISCALDAMENTO: Documento per la consultazione 252/2016/R/tlr finalizzato alla regolazione definitiva in materia di
contatori di fornitura, contatori individuali e metodologia di analisi
costi-benefici per l’installazione di questi ultimi entro il luglio 2016. Il d. lgs. 18 luglio 2016,
n. 141/2016 ha introdotto sostanziali modifiche e integrazioni all’art. 9 del
d.lgs. n. 102/2016 per effetto delle quali i contatori individuali non
sono più di competenza dell’AEEGSI e le tempistiche del provvedimento in
materia di contatori di fornitura e servizio di misura devono essere
necessariamente riconsiderate. |
20 |
Art.9, co.3 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
19 luglio 2016 Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto |
Tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della
Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei
sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in
qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi |
e relativa Scheda
tecnica sui sistemi di “smart metering” Il documento
per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito
alla definizione delle specifiche funzionali dei contatori intelligenti di
seconda generazione di energia elettrica in bassa tensione (smart meter 2G),
che l'Autorità deve predisporre. Cfr. anche delibera 87/2016//R/eel. A seguito di diverse procedure di consultazione,
l’AEEGSI ha emanato la delibera 646/2016 in materia di riconoscimento dei costi per la misura
dell'energia elettrica in bassa tensione e altre disposizioni in materia di
messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione. |
21 |
Art. 9 co. 6 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico |
19 luglio 2015 Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto |
Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il
gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalità con cui, se tecnicamente possibile le imprese emettono fatture
che contengono dati precisi sul consumo energetico. |
|
22 |
Art.9, co. 7 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
19 gennaio 2016 Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto |
Individua, con uno o più provvedimenti, le modalità
con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal
fatto che i contatori intelligenti siano installati o meno, provvedono
affinché: a) le informazioni sulla fatturazione energetica e
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta
formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato
dal cliente finale stesso; b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di
ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia
fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo di
compilazione della fattura; c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali informazioni minime per presentare un resoconto globale dei
costi energetici c-bis) in
occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai
clienti finali, nonché nei siti web
destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di
vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di
assistenza ai consumatori riconosciuti
e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi
internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle
misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro
consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull'utilizzo di
apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle
stesse. |
Bolletta
2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i
consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane IN
VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016 Bolletta
2.0: approvazione del Glossario e definizione del
livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei
regimi di tutela. Modifiche alla deliberazione 501/2014/R/com
– approvato con delibera
200/2015/R/com. IN VIGORE
DALL’1 GENNAIO 2016 Bolletta
2.0 per i regimi di tutela: approvazione della guida
alla lettura della bolletta e dei criteri per la definizione del modello
della bolletta sintetica – approvato con delibera
330/2015/R/com. IN VIGORE
DALL’1 GENNAIO 2016 Bolletta
2.0: quantificazione dello sconto per le bollette in
formato elettronico dirette ai clienti serviti in regimi di tutela. Modifiche
ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 501/2014/R/com e 200/2015/R/com. IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2016 AEEGSI
Determinazione n. 1/dcca/2016 Bolletta 2.0 tutela: modalità operative per
gli esercenti i regimi di tutela ai fini della pubblicazione della guida alla
lettura delle voci di spesa Delibera
143/2016/R/com, che apporta integrazioni e
modifiche alla regolazione della Bolletta 2.0, inerenti l'aggregazione degli importi, ed
al Glossario per i clienti di gas naturale. |
23 |
Art.9, co. 7, lett. c-bis) |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
26 agosto 2016 30 giorni
dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 141/2016 |
L’elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza
ai consumatori riconosciuti e delle
agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove
i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza
energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia,
nonché indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al
fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto
dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ed è
aggiornato, se del caso, con cadenza annuale. |
|
24 |
Art.9, co. 8-bis |
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico |
31
dicembre 2016 |
La ripartizione dei costi relativi alle informazioni
sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento
nei condomini e negli edifici polifunzionali è effettuata senza scopo di
lucro. L'Autorità stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori
del servizio |
Delibera 617/2016/R/tlr che avvia un procedimento per la definizione dei
costi connessi con la suddivisione delle spese di riscaldamento e di
raffrescamento negli edifici con più unità immobiliari, ai sensi di quanto
disposto dal d. lgs. n. 102/2014, come integrato
dal d. lgs. n. 141/2016. L'ambito di applicazione
del procedimento include sia gli edifici allacciati a reti di
teleriscaldamento e di teleraffrescamento, sia gli
edifici serviti da altri sistemi centralizzati per la climatizzazione e
l'acqua igienico sanitaria. Delibera 768/2016/E/tlr, con la quale si è intimato ad alcuni fornitori del
servizio di suddivisione delle spese di climatizzazione e di acqua igienico
sanitaria negli edifici, di fornire, informazioni e dati in relazione, in
particolare, ai costi del servizio offerto, prevedendo che, a fronte
dell'eventuale inottemperanza, l'AEEGSI avrebbe avviato i previsti
procedimenti sanzionatori. |
25 |
Art. 10 co. 1 e 3 |
Ministero dello sviluppo economico sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e Conferenza unificata |
31 dicembre 2015 |
Approva il rapporto del GSE da predisporre entro il
30 ottobre 2015 contenente una valutazione del potenziale nazionale di
applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del
teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti che comprenda le informazioni
di cui all'Allegato 3. Tale rapporto - che viene notificato alla
Commissione europea - è articolato territorialmente per regioni e province
Autonome. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione è aggiornata
e notificata ogni 5 anni. |
In attuazione della norma in esame, a dicembre 2015 è stato predisposto dal
GSE lo studio “Valutazione del potenziale
nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del
teleriscaldamento efficiente” Il suddetto studio è stato inviato alla Commissione
europea e contestualmente è stato avviato il confronto con il coordinamento
regionale e con il MATTM al fine dell’acquisizione dei relativi pareri. |
26 |
Art.10,co.4 |
GSE e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
|
Sono definite le modalità tecniche per la fornitura
delle informazioni al GSE relative agli impianti di cogenerazione desunte
dalla banca dati Anagrafica Accise e le procedure operative per assicurare il
reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla
cogenerazione che deve essere predisposta dal GSE e nella banca dati
dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
E’ stata predisposta una prima versione di banca
dati, creata per l’anno 2013, integrando le informazioni già nella
disponibilità del GSE e quelle fornite da Terna, Regioni e Associazioni
Categoria. Le informazioni ivi contenute sono state inviate ai
rappresentanti delle Regioni. |
27 |
Art. 10 co. 5 e 6 |
Ministero dello sviluppo economico, sentito Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con Conferenza |
Decreto di individuazione delle misure da adottare
entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e
criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto
rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento
efficienti. Il D.M. definisce le soglie, per l'esenzione dei
singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c)
e d) . Il D.M. individua le modalità con cui le
amministrazioni territoriali concorrono agli obiettivi di potenziamento della
cogenerazione. Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale
dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le
modifiche adottate. |
Si veda n. 25 (art.10, co. 1 e 3) relativamente alla
presentazione dello Studio sul potenziale nazionale della cogenerazione ad
alto rendimento. In particolare, il comunicato
stampa del GSE di febbraio 2016, informa che il documento suddetto è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo
Economico e sarà finalizzato in seguito al confronto attualmente in corso
tra le Amministrazioni coinvolte Il MISE informa che, a valle dello studio effettuato
dal GSE, verranno definite, con il coinvolgimento delle Regioni, idonee
misure al fine di sfruttare il potenziale di cogenerazione ad alto rendimento
e teleriscaldamento evidenziate nel rapporto. Il decreto ha natura eventuale, pertanto esso verrà
adottato, con il coinvolgimento delle Regioni, laddove fosse necessario
definire misure ad hoc per lo
sfruttamento del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e
teleriscaldamento evidenziate nel rapporto e non aggredito mediate altri
strumenti già vigenti. |
|
28 |
Art. 10 co. 10 |
Ministero dello sviluppo economico |
Il MISE trasmette alla Commissione europea una
notifica motivata della decisione di esentare singoli impianti dall'obbligo
di applicare “le opzioni” di cui all'articolo 10 anche quando i benefici
siano superiori ai costi. La trasmissione avviene entro tre mesi dalla
adozione della decisione |
Secondo quanto specificato dal MISE, la norma, in
generale, è volta alla promozione dell’utilizzo del potenziale nazionale di
cogenerazione e teleriscaldamento. A tal fine, sulla base dello Studio “Valutazione del
potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e
del teleriscaldamento efficiente”, predisposto da GSE ai sensi del comma 1
dell’art. 10 e inviato alla Commissione europea e successivamente aggiornato
in base alle richieste avanzate dalle regioni verranno definite, ove ritenute
necessarie, le misure volte a sfruttare il potenziale individuato nel
Rapporto citato. La norma richiede che l’analisi costi- benefici
debba essere effettuata anche con riferimento al singolo impianto ai fini del
rilascio del provvedimento autorizzativo e laddove i benefici derivanti dallo
sfruttamento del calore superino i relativi costi, sorge l’obbligo di attuare
detta opzione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 10, comma 10,
qualora sussistano i motivi ivi elencati, le autorità competenti a rilasciare
il provvedimento autorizzativo, possono esentare singoli impianti
dall’applicazione dell’ opzione considerata, anche quando il beneficio sia
superiore al costo. In tal caso, ai sensi del medesimo comma, il Mise, sulla
base delle motivazione fornite dall’autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione, informa la Commissione. Quindi, come specificato dalla norma stessa, la
notifica è del tutto eventuale ed il Mise è tenuta ad effettuarla solo sulla
base delle indicazioni delle autorità competenti (generalmente le Regioni o
soggetti da esse delegati). |
|
29 |
Art. 10 co. 17 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico |
19 luglio 2016 |
L’Autorità adotta uno o più provvedimenti al fine di
promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento
e della concorrenza nei settori di cui alle lettere da a) a e)
del comma 17. |
Si veda la Delibera
7 agosto 2014, n. 411/2014/R/com, la Delibera
29 gennaio 2015, n. 19/2015/R/tlr e la Delibera
9 luglio 2015, n. 339/2015/R/tlr Delibera 578/2015/R/tlr che avvia una raccolta di dati e di informazioni
sulle modalità di determinazione e di aggiornamento dei prezzi nel settore
del teleriscaldamento e del teleraffrescamento. Delibera 252/2016/R/tlr che illustra gli orientamenti dell'AEEGSI in materia
di regolazione della misura e della contabilizzazione individuale dei consumi
di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria negli edifici
allacciati a reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Delibera 574/2016/E/tlr che avvia un’indagine conoscitiva in materia di
sistemi di misura e di qualità delle attività di distribuzione, di misura e
di vendita, nell’ambito del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Delibera 562/2016/R/tlr che avvia
un’indagine conoscitiva in materia di modalità e contributi per
l’allacciamento e disconnessione dell’utenza alle reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento. Documento per
la consultazione 46/2017/R/tlr, con il quale si
illustrano i primi orientamenti per la regolazione di alcuni profili della
qualità contrattuale del servizio di pubblica utilità di “telecalore”
(teleriscaldamento e teleraffrescamento). |
30 |
Art. 11, co.1, lettera a) |
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico |
30 giugno
2015 |
Provvede ad introdurre - previa valutazione dei
potenziali di aumento dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il
gas e l'energia elettrica - nella regolazione della remunerazione delle
attività di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e
distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono
pregiudicare l'efficienza, promuovere la responsabilizzazione degli operatori
di rete verso lo sfruttamento del potenziale esistente, introdurre nelle
infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e
efficienti in termini di costi, di cui tener conto nella programmazione degli
interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture (lettera a)) Le successive lettere da b) ad f) introducono
una serie di ulteriori interventi, in alcuni casi eventuali |
Delibera 377/2015 “Revisione
dei fattori percentuali convenzionali di perdita e del meccanismo di
perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica”. La delibera
completa la disciplina delle perdite sulle reti di distribuzione dell'energia
elettrica, rivedendo i fattori percentuali convenzionali di perdita a
decorrere dall'1 gennaio 2016 e innovando il meccanismo di perequazione delle
perdite da applicare alle imprese di distribuzione, a partire dal 2016, con
riferimento alle perdite di competenza dell'anno 2015. |
31 |
Art. 11 co. 1 e 2 |
Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico |
Annuale a decorrere dall'anno 2015 31 dicembre |
Redige una relazione sulle modalità di attuazione
del comma 1 (Attuazione delle misure finalizzate a massimizzare
l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione
dell'energia) dell'articolo 11 e la sottopone al Ministero dello sviluppo
economico e alle competenti Commissioni parlamentari. |
Deliberazione 412/2014/R/EFR del 7
agosto 2014, l'AEEGSI dà "Avvio di procedimento per
l'adozione di provvedimenti, ai fini dell'attuazione di disposizioni del
decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza energetica", fra
cui, l'articolo 11, comma 1 Secondo le informazioni ricevute dall’AEEGSI, la
Relazione sarà presentata una volta disciplinate le misure previste dal comma
1 dell'articolo 11. |
32 |
Art. 11 co. 3, primo periodo |
Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i
servizi idrici |
|
Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai
clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite,
con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e
adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo
criteri di gradualità |
Deliberazione 412/2014/R/EFR del 7
agosto 2014, l'AEEGSI dà "Avvio di procedimento per
l'adozione di provvedimenti, ai fini dell'attuazione di disposizioni del
decreto legislativo 102/2014 in materia di efficienza energetica", fra
cui, l'articolo 11, comma 3 Documento per la consultazione 34/2015/R/EEL
del 5 febbraio 2015 Riforma delle tariffe di rete e delle componenti
tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti
domestici di energia elettrica Opzioni di regolazione e prima analisi di impatto ai
fini delle proposte in tema di bonus sociale come previsto dall’articolo 11,
comma 3, del d.lgs.102/2014 Segnalazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e
delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in merito alla
disciplina del bonus elettrico e gas 582/2015/R/eel. La delibera avvia la graduale riforma delle
tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica, definita in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 102/2014; la riforma prende avvio dal 1 gennaio 2016 e arriverà a
regime al 1 gennaio 2018. Per l'anno 2016, al fine di tutelare i clienti in
disagio economico, vengono altresì definiti criteri di aggiornamento delle
compensazioni di spesa tali da controbilanciare completamente gli incrementi
di spesa annua eventualmente derivanti dall'avvio della riforma tariffaria. Delibera
782/2016/R/ee, che attua
quanto disposto dalla delibera 582/2015/R/eel, in
merito al secondo step della graduale riforma delle
tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica, definendo le
strutture tariffarie applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2017 e i dettagli
operativi delle misure introdotte per facilitare i clienti domestici nella
ricerca del livello ottimale di potenza contrattualmente impegnata. Delibera
1/2017 che, coerentemente con le disposizioni emanate con
il decreto del MISE del 29 dicembre 2016, ridetermina per l'anno 2017 le
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per
clienti economicamente svantaggiati. In attuazione del medesimo decreto, il
provvedimento apporta altresì le prime modifiche e le integrazioni al TIBEG
(Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della
spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia
elettrica e gas che contiene la disciplina dei bonus elettrico e gas per i
clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico). |
33 |
Art. 11 co. 3, terzo periodo |
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità
per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici |
|
Il Ministro dello sviluppo economico, in relazione
alla valutazione ex-ante dell'impatto
conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a
fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la
determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica, di cui al D.M. 28 dicembre 2007, recante determinazione
dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per
la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e
per i clienti in gravi condizione di salute |
Segnalazione 18 giugno 2015 287/2015/I/com, con la quale l’AEEGSI evidenzia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e ai Ministri competenti alcuni aggiustamenti alla
disciplina dei bonus elettrico e gas con particolare riferimento ai criteri
di definizione del bonus elettrico a fronte delle modifiche previste alla
tariffa di distribuzione per i clienti domestici, alla compensazione degli
ulteriori consumi elettrici per i clienti senza bonus gas, alla
semplificazione nella individuazione delle
forniture da agevolare. Delibera
582/2015/R/eel, che avvia la
graduale riforma delle tariffe applicate ai clienti domestici di energia
elettrica, definisce per l'anno 2016, al fine di tutelare i clienti in
disagio economico, i criteri di aggiornamento delle compensazioni di spesa
tali da controbilanciare completamente gli incrementi di spesa annua
eventualmente derivanti dall'avvio della riforma tariffaria. Delibera
1/2017 che, coerentemente con le disposizioni emanate con
decreto del MISE del 29 dicembre 2016, ridetermina per l'anno 2017 gli ammontari delle compensazioni della spesa sostenuta per
la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati. In
attuazione del medesimo decreto, il provvedimento apporta altresì le prime
modifiche e le integrazioni al TIBEG (Testo integrato delle modalità
applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti
domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas che contiene
la disciplina dei bonus elettrico e gas per i clienti domestici in condizione
di disagio economico e/o fisico) |
34 |
Art. 12,co.1 |
Accredia, Ministero
dello Sviluppo economico, Ministero dell’Ambiente |
31
dicembre 2014 |
ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario
collegamento con la normativa tecnica di settore, sottopone al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, per l'approvazione,
gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme
tecniche in materia di società di servizi energetici - ESCO, esperti in
gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, e alle disposizioni
del presente decreto, che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano
affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di
efficienza energetica. Essi sono resi pubblici. |
Per l’approvazione degli schemi di certificazione e
accreditamento, di cui al presente comma, vedi il Decreto direttoriale 12 maggio 2015. e i relativi allegati Riguardo la norma
tecnica per la certificazione dell’auditor
energetico, predisposta da Accredia ai sensi del
comma 3, si è in attesa delle valutazioni del MATTM, coinvolto
nell’approvazione dello schema stesso. |
35 |
Art.12, co-2 e3 |
UNI-CEI, In collaborazione con CTI ed ENEA |
23
novembre 2015 entro 180 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto |
Elabora: - norme tecniche in materia di diagnosi energetiche
rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in
conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto in esame. - norme tecniche per la certificazione volontaria
degli auditor energetici nei
settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di
elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli
edifici |
Si rinvia al seguente link del sito istituzionale
ACCREDIA http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=2035&ID_AREA=10 ENEA informa di aver supportato il CTI in tutte le
attività previste, all’interno dei gruppi di lavoro istituiti all’uopo |
36 |
Art.12, co-4 |
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome |
Nelle more
dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 12 |
La Conferenza definisce e rende disponibili
programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori
residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di
elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli
edifici |
Si veda punto 34 |
37 |
Art. 12, co.6 |
ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE
e il CTI |
31
dicembre 2014 |
Definisce uno protocollo per l'iscrizione ai
seguenti elenchi a) società di servizi energetici - ESCO certificate
UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dell'Energia certificati
secondo la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certificate ISO 50001; d) auditor energetici certificati ai sensi del comma 3 del presente articolo. |
ENEA ha definito il previsto protocollo con
ACCREDIA. In fase di pubblicazione sul sito ENEA l’elenco di EGE, ESCo e organizzazioni
certificate ISO 50001 Per quanto riguarda la figura dell’auditor, si è in attesa della
pubblicazione da parte del MISE dei relativi criteri di accreditamento |
38 |
Art. 13 co. 1 |
ENEA in collaborazione con le associazioni di categoria,
in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazioni dei
consumatori e con le Regioni |
31 dicembre 2014 triennale |
Predispone un Programma triennale di informazione e
formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente
dell'energia. |
Convenzione
stipulata tra ENEA e MISE per l’attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 8 e 13 Il programma di informazione e formazione, come
previsto dall’articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 102/2014, è stato stato redatto e sottoposto al MISE e al MATTM e
costituisce parte integrante della suddetta convenzione. Come previsto dalla convenzione, entra 60 giorni dal
termine del primo anno di attività è stata consegnata al MiSE
la consuntivazione tecnico-economica della prima annualità di attività
implementate e, contestualmente, sottoposto ad approvazione il piano di attività
previste per la seconda annualità. |
39 |
Art. 14, co.4 |
ENEA, in collaborazione con le Regioni |
19 ottobre 2014 entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione |
Integra il contratto-tipo per il miglioramento del
rendimento energetico degli edifici ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2005 e
ss.mod, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8. |
ENEA informa di aver predisposto delle linee guida
per la redazione e un modello contrattuale EPC, che sono state trasmesse
ufficialmente al MiSE ad aprile 2016. Sul modello è stato avviato un confronto con i
principali stakeholders
di settore che, anche alla luce del nuovo Codice degli Appalti, ha portato
alla predisposizione da parte di ENEA di nuove linee guida, trasmesse
ufficialmente al MiSE a marzo 2017 |
40 |
Art. 14 co. 5 |
Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con
Conferenza unificata |
15 gennaio 2015 entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto |
Decreto con il quale sono approvate linee guida per
semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in
ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per
l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché
per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica
degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e
delle sanzioni |
Lo schema di decreto è attualmente in fase di concertazione con i Ministeri coinvolti |
41 |
Art. 14,co.10 |
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il
Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con
la Conferenza unificata |
16
novembre 2014 Entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto |
I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e
all'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. n. 192/2005 (Adozione di criteri
generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica - D.M. MISE) sono adottati (entro la data indicata a
fianco) favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di
regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e
l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. |
D.M.
26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici" nel rispetto dei criteri generali di
cui all’articolo 4, comma 1, del D. Leg.vo 19
agosto 2005, n. 192, come riportati nell’Allegato 1 del decreto (Criteri
generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) (C.d.
"Decreto Metodologie") D.M.
26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento
per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
energetica negli edifici" (C.d. "Decreto Relazione tecnica") D.M.
26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici" (C.d. "Decreto
Linee guida"). |
42 |
14, co. 12-bis |
Stato, regioni e enti locali, anche con il supporto
dell'ANCI |
|
Favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine
regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, attraverso la
massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di
orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di
informazioni chiare e precise per la promozione dell'efficienza energetica |
(norma programmatica) |
43 |
Art. 15 co. 5 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata |
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto 17 ottobre 2014 |
Decreto di natura non regolamentare con il quale
sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di
funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, nonché le modalità
di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al
sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni |
Il MiSE e il Ministero
dell'Ambiente hanno predisposto uno schema di decreto, recante le priorità, i
criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di
intervento del predetto Fondo, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e
le relative prime dotazioni dello stesso. Il citato schema di decreto è in concertazione
presso le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di adozione del
provvedimento (lo stesso Ministero dell'ambiente e il Ministero
dell'economia). Il ritardo rispetto al termine dato dal decreto
legislativo deriva – secondo il MISE - dalla naturale complessità di
funzionamento di un Fondo che, volutamente, è stato concepito per offrire al
settore dell'efficienza energetica una molteplicità di strumenti finanziari
di sostegno, adatti a integrare varie tipologie di progetti e di soggetti. Da
qui, una maggiore necessità di articolazione delle regole di funzionamento,
rispetto a quello che sarebbe stato sufficiente per intervenire, ad esempio,
solo con un contributo in conto capitale. Il secondo aspetto che ha causato un rallentamento
ha riguardato la necessità di identificare un soggetto gestore del fondo, in
grado di portare rapidamente ad operatività lo strumento (risposta
del Governo del 1 ottobre 2015 alla Interrogazione n.5-06543 Vallascas) Successivamente,
è stato individuato il soggetto gestore del fondo nel GSE. Lo schema di decreto è attualmente in fase
di concertazione formale con i Ministeri coinvolti. A seguito
dell’emanazione del nuovo codice degli appalti pubblici si è resa
necessaria un’ulteriore verifica circa la possibilità di procedere con l’affidamento diretto al GSE. In parallelo è proseguito il perfezionamento dello
schema di decreto con il coinvolgimento del MATTM in qualità di
Amministrazione co-proponente. |
44 |
Art. 15 co. 7 |
Ministro dell'economia e delle finanze |
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto 17 ottobre 2014 |
Decreto di natura non regolamentare che definisce
criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato sugli interventi
del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. |
Si tratta di un decreto MEF da emanare in
connessione al decreto di cui al punto precedente. |
45 |
Art. 17 co. 1 |
Ministro dello sviluppo economico di concerto con Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Ministro dell'economia e delle finanze e
con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con Conferenza
unificata, e su proposta dell'ENEA |
2014 Triennale |
Approva e trasmette alla Commissione europea una
relazione che comprende il Piano d'azione italiano per l'efficienza
energetica (PAEE), che comprende: a) misure significative per il miglioramento
dell'efficienza energetica; b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi
quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché
negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3; c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria
previsto al 2020 c-bis) un
esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei
servizi energetici |
PAEE
Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica di Luglio 2014 Enea sta
predisponendo l’aggiornamento 2017 del PAAE previsto dalla norma ( cfr punto 1) |
46 |
Art. 17 co. 2 |
Ministero dello sviluppo economico su proposta dell' ENEA |
30 aprile 2014 Annuale |
Approva e trasmette alla Commissione europea una
relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi
di efficienza energetica di cui all'art. 3. |
Relazione
annuale sull’efficienza energetica di luglio 2014 Relazione
annuale sull’efficienza energetica di aprile 2015 Relazione
annuale sull’efficienza energetica di aprile 2016 La Relazione
annuale 2017 verrà inserita nel PAEE 2017 |
47 |
Art. 17 co. 3 |
Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE |
30 aprile 2014 Annuale |
Approva e trasmette alla Commissione europea una
relazione annuale sulla cogenerazione contenente statistiche sulla produzione
nazionale di energia elettrica e sulla capacità di cogenerazione di calore e
di energia, nonché sui risparmi che ne derivano |
Relazione
sulla cogenerazione in Italia 2014 (anno produzione 2012) e 2015
(anno di produzione 2013). Relazione
annuale sulla cogenerazione in italia - 2016 (anno di
produzione 2014). La
Relazione annuale 2017 verrà inserita nel PAEE 2017 |
48 |
Art. 19 co. 1 |
Ministro dello sviluppo economico e Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
Decreto che aggiorna gli allegati che costituiscono
parte integrante del decreto legislativo. |
L’allegato 1 è
stato parzialmente modificato da D.Lgs. n. 141/2016 |
[1] “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
[2] L’obiettivo cumulato di energia (25,58 Mtep) da conseguire nel periodo 2014-2020 ha la seguente ripartizione:
[3] Nello specifico l’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE fissa l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di riqualificare annualmente il 3% della superficie utile coperta e climatizzata degli edifici di proprietà e occupati dalla pubblica amministrazione centrale dello Stato. La quota del 3% e calcolata sugli immobili con superficie utile totale superiore a 500 m2. Tale soglia deve essere abbassata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015.