Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale - Testo unificato A.C. 75 e abb. - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 75/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 155    Progressivo: 1
Data: 03/03/2016
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


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Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

2 marzo 2016
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

La proposta di legge "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale"  A.C. 75 Realacci e abbinate ha l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale. Nonostante la crescente diffusione dell'attività di commercio equo e solidale, in Italia il settore non è infatti ancora stato oggetto di un provvedimento normativo ad hoc, dotato di carattere di organicità.

Il fenomeno del commercio equo e solidale, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale. La possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
L'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi – mediante la riduzione o l'abbattimento per l'appunto dei dazi doganali - a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale, ma può esplicarsi per altre funzioni, e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale.
Va ricordato che il settore ha risposto all'avvertita esigenza di una cornice regolamentare attraverso forme di autodisciplina, che hanno condotto, per varie strade, all'elaborazione di normative di carattere "volontario". Una prima via ha condotto all'elaborazione, su scala europea e nazionale, delle c.d. Carte dei criteri, ovvero documenti volti ad individuare una serie di requisiti necessari per connotare determinati soggetti quali organizzazioni del commercio equo e, di conseguenza, consentire la loro iscrizione in appositi registri. Tale approccio si è rivelato particolarmente idoneo a regolamentare la commercializzazione dei prodotti del commercio equo attraverso il c.d. percorso integrato (o filiera integrale), nel quale i prodotti sono importati da organizzazioni del Cees e distribuiti soprattutto in negozi specializzati (Worldshops o Botteghe del mondo). Una seconda via che è stata percorsa ha portato invece alla stesura di norme volontarie armonizzate relative a sistemi di certificazione, in base ai quali i prodotti del commercio equo vengono etichettati da organismi certificatori privati specializzati, in questo modo garantendo la conformità dei prodotti medesimi a determinati standard e il rispetto, nella catena di produzione, dei principi propri del settore in discorso. In questa seconda prospettiva, si deve anzitutto qui ricordare il sistema di certificazione istituito da FLO – Fairtrade Labelling Organizations International -, che attribuisce l'etichetta "Fairtrade" ai prodotti ritenuti conformi ai c.d. Fairtrade standards.
La promozione di regimi commerciali equi ed etici rappresenta peraltro uno degli obiettivi della nuova strategia in materia di commercio e investimenti, presentata dalla Commissione europea ad ottobre 2015. A tal fine, tra le altre iniziative la Commissione preannuncia che affronterà in modo più sistematico la questione del commercio equo ed etico nel prossimo riesame della strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio e svilupperà attività di sensibilizzazione nell'UE, segnatamente in collaborazione con le autorità locali. La sollecitazione verso un approccio ambizioso sul tema è venuta anche dal Parlamento europeo, che nella risoluzione approvata a novembre 2014, ha richiesto un riesame della strategia dell'UE in materia di politiche dello sviluppo sostenibile.
Nella comunicazione Commercio, crescita e sviluppo del 27 gennaio 2012, la Commissione ha rilevato che gli incentivi al commercio possono provenire non solo dall'azione dei governi, ma anche da uno spostamento del mercato verso prodotti più sostenibili. I regimi sostenibili privati (come ad esempio quelli equi, etici e dei prodotti biologici) possono rivelarsi uno strumento efficace per favorire la crescita sostenibile e inclusiva nei paesi in via di sviluppo. Questo per i produttori può essere infatti un modo efficace per differenziare il loro prodotto, avere un maggior potere negoziale e ottenere aumenti di prezzo. La Commissione invita dunque le autorità pubbliche a promuovere tali iniziative. Da parte sua la Commissione sta rafforzando il sostegno ai produttori dei Paesi in via di sviluppo perché prendano parte a regimi di commercio sostenibile mobilitando ulteriormente la cooperazione, comprese le misure di aiuto per il commercio, e incoraggiando la promozione del commercio equo ed etico da parte dei paesi partner. L'UE sostiene inoltre gli attori non statali nelle iniziative di sensibilizzazione e nelle attività educative negli Stati membri e promuove le iniziative volontarie promosse dai soggetti interessati in favore di produzioni e pratiche commerciali sostenibili. Il ruolo del commercio equo e solidale nello sviluppo sostenibile è stato oggetto di una precedente comunicazione del 2009, preparata in consultazione con il Parlamento europeo e i soggetti interessati in cui la Commissione: riconosce il significativo sviluppo del commercio equo e solidale e sottolinea l'importanza del mercato europeo (che all'epoca aveva un valore annuale di 1,5 miliardi di euro ); riconosce che il commercio equo e gli altri regimi sostenibili sono essenzialmente meccanismi volontari e dinamici, che si sviluppano parallelamente alla consapevolezza e alle esigenze delle società e dei consumatori. Tale regimi dovrebbero applicare standard e criteri in modo trasparente per consentire scelte ben informate. La Commissione ritiene tuttavia che un eccesso di criteri regolamentari e standard potrebbe limitare il dinamismo delle iniziative private nel settore.

L'articolo 1disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta,  si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

A tale fine sono previsti:

  • procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale
  • strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.

 

L'articolo 2 contiene le definizioni. Particolarmente rilevanti quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali.

Per accordo di commercio equo e solidale si intende un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche, in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali.

     L'accordo prevede inoltre di norma che l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e     adeguate forme di garanzia e di controllo.

Viene altresì definita la «filiera del commercio equo e solidale» ossia l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale chiarendo anche le condizioni alle quali la filiera è definita «integrale». Ciò avviene quando l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale e la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale.

Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale.

L'articolo 3 definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività (sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti e i movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti). Le organizzazioni citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Tra le altre attività adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale nonché sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. Tali organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano quindi i soggetti "di primo livello" nell'ambito del sistema previsto dal testo.

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. A questo scopo devono avere un sistema di controllo e un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo. Gli enti rappresentativi a fronte di verifiche periodiche, successive all'iscrizione al registro di filiera, rilasciano un attestato se la verifica si conclude positivamente. Qualora l'ente rappresentativo rilevi criticità indica le necessarie misure correttive e decorso un termine per l'adeguamento, comunque non superiore a centoventi giorni. Nei casi più gravi - ovvero qualora le violazioni persistano - provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. Tali soggetti rappresentano pertanto il "secondo livello" nell'ambito del sistema previsto dal testo.

L'articolo 5 disciplina infine gli enti di promozione del commercio equo e solidale ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Anche tali enti svolgono ulteriori attività quali sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale, attività di promozione dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale che hanno ottenuto in licenza i marchi citati e attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti nonché attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità. Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio dei marchi sono affidati per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale e nei siti web degli enti è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

E' infine previsto il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi. Le organizzazioni e gli enti di cui agli articoli sopra descritti pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità evidenziando anche – nel caso degli enti di cui si tratta – se per lo svolgimento delle proprie attività si avvalgono o meno di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o meno riferite a norme tecniche adottate da enti di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 , del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità. Il sistema prevede che l'organismo nazionale di accreditamento  (in Italia, Accredia) che  abbia ricevuto domanda da un organismo di valutazione della conformità (ossia un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni) valuta se quest'ultimo sia competente a svolgere una determinata attività di valutazione della conformità. In caso affermativo, l'organismo nazionale di accreditamento rilascia un certificato di accreditamento.
Gli enti di normazione europea di cui al Regolamento (UE) n. 1025/2012 (rectius organizzazioni di normazione europea) sono il CEN, il Cenelec e l'ETSI. Il CEN (Comitato europeo di normazione) è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche (EN) in Europa, il Cenelec (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) svolge le medesime funzioni con riferimento alla normativa elettrotecnica, mentre l'ETSI (Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni) è l'organismo di normazione nel settore delle telecomunicazioni.

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; b) organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale. Con l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, al momento della prima iscrizione o anche successivamente, le imprese iscritte nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale» nel REA (Repertorio economico amministrativo). I dati relativi alle organizzazioni del commercio equo e solidale sono raccolti dagli enti rappresentativi che aggiornano periodicamente tale elenco e lo trasmettono alla citata Commissione, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco. Allo stesso modo gli enti di promozione del commercio equo e solidale comunicano alla Commissione l'elenco dei licenziatari dei marchi.

 

L'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione (è composta i 9 membri), includendo nella Commissione, oltre ai soggetti istituzionali, anche rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, di cui assicura la piena consultabilità, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere.

In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale (articolo 17).

E' previsto che le controversie relative a provvedimenti della Commissione e degli enti in tema di iscrizione, revoca e cancellazione siano devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge e che in ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

 

L'articolo 9 rappresenta la norma centrale dell'intera proposta. Tale disposizione stabilisce infatti che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce equitable». In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza  dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.

Conseguentemente è fatto divieto dell'uso delle denominazioni di enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, organizzazioni del commercio equo e solidale e di enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale o di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata.

Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale. Tali condotte rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista.

L'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. Se l'Autorità ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Viene fatta salva la la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore e dei marchi d'impresa, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
Tale disposizione, unitamente a quanto stabilito dagli articoli precedenti lascia ritenere che tale disciplina rientri nell'ambito di applicazione della normativa europea in tema di regolamentazioni tecniche, recentemente riformata ed oggi riferibile al Direttiva (UE) 1535 del 2015.
L'articolo 5 di tale direttiva sancisce l'obbligo, in capo agli Stati membri, di comunicare immediatamente alla Commissione "ogni progetto di regola tecnica", salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma europea o internazionale. Secondo la citata direttiva si intende per regola tecnica: "una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
i)  le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
ii)  gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
iii)  le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.
La procedura di cui alla direttiva 1535 del 2015 prevede che gli Stati membri rinviino l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto medesimo. Il termine è di sei mesi se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di ricezione della comunicazione del progetto di regola tecnica, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.I termini di sospensione sono ancora più lunghi (12 mesi) nel caso in cui la Commissione comunica, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia ovvero rilevi che la materia forma già oggetto di una proposta di direttiva, regolamento decisione. Il termine si allunga a 18 mesi se il Consiglio esprime una posizione in prima lettura sulla proposta. Gli obblighi citati cessano nel caso di comunicazione agli Stati membri della rinuncia al progetto ovvero nel caso di adozione di atti vincolanti da parte delle istituzioni europee.

L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendo le iniziative divulgative degli operatori del commercio equo e solidale, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti.

Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime de minimis; concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo.

Lo Stato e le regioni promuovono infine forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

I criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno sono definiti in via regolamentare.

L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.

Oltre a tali disposizioni generali l'articolo 3 prevede per le organizzazioni del commercio equo e solidale istituite in forma di cooperativa

l'applicazione delle disposizioni in materia di cooperative sociali e in materia di impresa sociale e alle associazioni le norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e in materia di associazioni di promozione sociale (art. 3).

La legge n. 381 del 1991 disciplina le cooperative sociali prevedendo uno specifico regime tributario di esenzione (articolo 7, comma 1), con riferimento al trasferimento a beneficio delle citate cooperative di beni per successione o donazione. Inoltre le cooperative sociali beneficiano della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
Il D.Lgs. 155/2006 detta la disciplina delle imprese sociali, ovvero delle organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata ai fini di utilità sociale ed in assenza di scopo di lucro.
Il decreto legislativo n. 460/1997 prevede una serie di agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (relativamente all'imposta di bollo, concessioni governative, successioni e donazioni, tributi locali, imposta di registro, imposta sugli spettacoli).
La legge n. 383/2000 dispone agevolazioni tributarie e creditizie in favore delle associazioni di promozione sociale.

L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.

  

L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge. Tale regolamento stabilisce:

   a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

   b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;

   c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale;

   d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10;

   e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;

   f)  le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale;

   g) le modalità attuative del regime transitorio.

 

L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione:

   a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

   b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;

   c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. Le regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'Elenco nazionale. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 17).

Sulla materia del commercio equo e solidale sono diverse le regioni che sono intervenute con una specifica disciplina normativa dedicata. La prima disposizione che disciplina interamente la materia è la legge regionale n. 37 del 2005 della regione Toscana (sostanzialmente ricalcata dalla legge regionale n. 7 del 2006 della regione Abruzzo). Tale legge si connota per la forte rilevanza attribuita al sistema di autoregolamentazione cui le organizzazioni di settore hanno negli ultimi anni dato vita. In forza di un richiamo esplicito ad Agices (Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale), Rioces (il registro AGICES delle organizzazioni equo-solidali) e alla Carta italiana dei Criteri viene, infatti, formulata sia la definizione dei soggetti del commercio eque e solidale e la determinazione dei loro criteri di riconoscimento, sia la determinazione dei criteri di riconoscimento dei prodotti. Ci si sottrae così ad un tentativo di definizione dell'attività di commercio equo e solidale, richiamandosi, anche a questo scopo, alle previsioni delle norme volontarie. La legge regionale n. 3 del 2007, della regione Umbria presenta un'impostazione leggermente diversa in quanto si propone l'individuazione e definizione delle organizzazioni delle organizzazioni che, in ambito regionale avrebbero beneficiato della legge, ma fa comunque riferimento alla Carta dei Criteri di Agices. Tale legge contiene una definizione, pur lacunosa, di commercio equo e solidale.
Richiama maggiormente la struttura della proposta di legge in esame la legge regionale n. 32 del 2007 della regione Liguria che prevede l'istituzione di un elenco regionale che comprende gli enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equosolidale (IFAT a livello internazionale e AGICES a livello italiano) e le organizzazioni da essi accreditate, sia gli enti affiliati a FLO che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso un marchio di garanzia (in Italia Fairtrade Transfair Italia), così come la legge regionale n. 26 del 2009 della regione Piemonte che, oltre a ricalcare il medesimo schema prevede alcune agevolazioni analoghe a quelle introdotte dalla presente proposta di legge (contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime de de minimis). Anche la regione Veneto (legge regionale n. 6 del 2010) introduce un elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, l'iscrizione nel quale è presupposto per l'accesso ai benefici riconosciuti dalla legge medesima. Presentano un impianto simile la legge regionale della regione Friuli Venezia-Giulia n. 23 del 2014, la legge regionale n. 32 del 2014 della regione Puglia e la recente legge della regione Lombardia n. 9 del 2015.
La legge regionale 26/2009 della regione Emilia Romagna riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale sostenendo, economicamente con specifici contributi e prevede iniziative finalizzate al perseguimento di una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili nonché diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che presentino una serie di caratteristiche a garanzia dei consumatori stessi, coerenti con quelle definite a livello internazionale e nazionale dagli organismi di settore. La legge regionale n. 8 del 2008 della regione Marche riconosce la possibilità di iscriversi al registro regionale "soggetti, senza scopo di lucro, che svolgono attività stabilmente sul territorio regionale da almeno un anno ed il cui fatturato provenga, per più del 50 per cento, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale".
Nella regione Lazio norme in materia di riconoscimento del commercio equo e solidale sono state introdotte nell'ambito della legge regionale n. 20 del 2009 concernente "Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio".
Le disposizioni citate presentano leggere differenze rispetto al testo all'esame soprattutto con riferimento ai soggetti rientranti nell'ambito del commercio equo e solidale.

Andrebbe valutato il coinvolgimento istituzionale delle regioni in relazione ai procedimenti previsti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17 infine contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, sono dettate disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione dell'Elenco nazionale. Si stabilisce altresì che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'iter in Commissione è iniziato il 7 maggio 2014 con la relazione sulle proposte di legge A.C. 241 e A.C. 811, di contenuto identico, e la proposta A. C. 75. Successivamente, nella seduta del 22 gennaio 2015, è stata abbinata anche la proposta A.C. 2726,  che presentava un impianto sostanzialmente analogo.

Due delle proposte di legge in esame, A.C. 241 e l'identica A.C. 811, riproducono il contenuto di una proposta di legge (A.C. 5184) presentata nella XVI legislatura alla Camera da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari, il cui esame era stato avviato dalla X Commissione della Camera congiuntamente a quello delle proposte di legge A.C. 58 e A.C. 3746.

Nella seduta del 14 maggio 2014 è stata avviata la discussione ed è stata avanzata la proposta di elaborare un testo unificato delle tre proposte di legge all'epoca abbinate.

Nella seduta del 16 luglio 2014 è stata deliberata la proposta di istituire un comitato ristretto. Nell'ambito del comitato ristretto si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti di Fairtrade Italia e AGICES nella seduta del 29 ottobre 2014.

Nella seduta del 18 novembre dello stesso anno è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame quello della proposta di legge n. 241. Successivamente è stata avviata un'intensa attività istruttoria volta a precisare e migliorare i contenuti del testo, che ha portato, nella seduta del 27 gennaio 2016, all'adozione di un nuovo testo unificato. Nella seduta del 18 febbraio 2016 sono stati infine votati gli emendamenti proposti al testo unificato.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni II, III, VIII e XIV hanno espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge nella seduta dell'1 marzo 2016. Le Commissioni VII, XI, XII e XIII hanno altresì espresso parere favorevole nella seduta del 2 marzo 2016. La Commissione I ha espresso parere favorevole con un'osservazione diretta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. La Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con due condizioni e un'osservazione. In particolare la prima condizione prevede l'invito ad integrare la composizione della commissione di cui all'articolo 7 con rappresentanti delle regioni. La seconda condizione chiede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento di emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 13. L'osservazione chiede di valutare l'opportunità di introdurre forme di coordinamento tra l'elenco nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6 e gli albi, elenchi regionali e registri del commercio equo e solidale richiamati dall'articolo 14, comma 3.

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