Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - A.G. 401 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 401/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 399
Data: 05/04/2017
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   L 2015 0114
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

5 aprile 2017
Atti del Governo


Indice

Premessa - La normativa europea e la legge di delega|Contenuto|


Premessa - La normativa europea e la legge di delega

La normativa europea

La direttiva 2014/52/UE - che modifica la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA) e a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 16 maggio 2017 - è entrata in vigore il 15 maggio 2014 e risulta composta da cinque articoli e da un allegato.

Lo scopo principale delle modifiche recate dalla direttiva 2014/52/UE è rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell' Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale (considerando 3). 

Le principali novità riguardano:

  • la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale;
  • l'obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative europee diverse dalla direttiva 2014/52/UE;
  • la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse;
  • le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
  • le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico.

La direttiva 2014/52/UE (art. 3) prevede inoltre un regime transitorio per i progetti per i quali il processo decisionale è stato avviato prima del 16 maggio 2017, continuando ad essere assoggettati alla direttiva 2011/92/UE.

In conseguenza delle modifiche recate dalla direttiva 2014/52/UE, si prevede:

  • l'inserimento del nuovo Allegato II A, recante le informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'Allegato II per cui gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione;
  • la rielaborazione degli Allegati III e IV, recanti, rispettivamente, i criteri di selezione intesi a stabilire se i progetti indicati nell'Allegato II debbano essere sottoposti a VIA e le informazioni per il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale;
  • l'esclusione dal proprio campo di applicazione di progetti (o di parte di progetti) aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale o gli interventi di protezione civile, se consentito dalla legislazione nazionale dei singoli Stati membri.

Particolare rilievo assume inoltre la nuova definizione di "valutazione di impatto ambientale", intesa come processo che comprende: la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, da parte del committente, lo svolgimento delle consultazioni con il pubblico, le autorità locali e/o quelle degli Stati membri transfrontalieri, l'esame del rapporto di valutazione ambientale e delle informazioni fornite dal committente o dalle Autorità consultate e la conclusione dell'Autorità competente, accompagnata dalla relativa decisione debitamente motivata.

Rilevanti sono inoltre le modifiche recate all'articolo 4 sulla valutazione, all'articolo 6 sulle informazioni e l'inserimento dell'articolo 9-bis sulla separazione funzionale tra Autorità competente e Autorità committente.

In particolare, le integrazioni apportate all'articolo 4 (nuovi paragrafi da 3 a 6) stabiliscono che: qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri, si deve tener conto dei criteri di selezione di cui all'Allegato III; gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti devono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione;  qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione, il committente deve fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative europee diverse dalla direttiva 2014/52; gli Stati membri devono garantire che l'Autorità competente adotti una propria determinazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del committente (termine prorogabile soltanto in casi eccezionali). 

Tra le innovazioni riguardanti l'articolo 6 si prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.

Infine, l'articolo 9-bis, stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché l'Autorità competente o le Autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi.

Per un approfondimento sul nuovo testo della direttiva VIA si segnalano i seguenti documenti pubblicati dall'ISPRA dopo la pubblicazione della direttiva 2014/52/UE:

Analisi della nuova direttiva 2014/52/UE in materia di VIA;

- Tabella comparativa tra direttiva 2011/92/UE e direttiva 2014/52/UE;

- Elementi di criticità e indicazioni per il recepimento.


La legge delega

La delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva in materia di VIA (termine fissato al 16 maggio 2017) è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'art. 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa, volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE.

Tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014 (in quanto la direttiva 2014/52/UE  è inclusa nell'allegato B della legge), tra i quali si richiamano quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

Per quanto riguarda i termini per l'esercizio delle deleghe, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Il citato articolo 32 elenca i principi e i criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, tra i quali rientrano la massima semplificazione dei procedimenti, la parità di trattamento, il divieto di introduzione o mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (divieto di gold plating).

In particolare:

  • la lettera a) dell'art. 14 pone i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
  • la lettera b) indica il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di VIA, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation), e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
  • la lettera c) prevede la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
  • la lettera d) disciplina il criterio della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di VIA, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decretolegislativo è composto da 27 articoli, prevalentemente volti a novellare gli articoli della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 (c.d. Codice dell'ambiente, d'ora in avanti indicato per comodità di lettura come "Codice").


Contenuto


Articolo 1 - Finalità (art. 4 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 1 provvede a modificare l'art. 4, commi 1 e 4,  del Codice dell'ambiente recante le finalità del medesimo, allo scopo di recepire la direttiva 2014/52/UE che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, prende in considerazione nuovi temi, quali quello della biodiversità, della tutela del paesaggio e della vulnerabilità e resistenza dei progetti rispetto ad incidenti e a calamità naturali.

Al comma 1 viene quindi sostituita la lettera b) al fine di introdurre tra le finalità del Codice dell'ambiente il recepimento della direttiva 2014/52/UE. Viene inserita una nuova formulazione dei fattori oggetto della valutazione di impatto ambientale che ricalca quella contenuta nella direttiva 2014/52/UE. Rispetto a fattori già previsti dal decreto vigente vengono introdotti: la popolazione e la salute umana, la biodiversità - con particolare riferimento alle specie e agli habitat protetti - il paesaggio e la vulnerabilità dei progetti ai rischi di gravi incidenti e calamità naturali. La norma contiene inoltre una nuova definizione di "impatti ambientali",  che comprende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui fattori elencati. Di conseguenza, è abrogata la precedente definizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera c) del Codice dell'ambiente, come espressamente previsto dall'articolo 26 dello schema in esame.

 Si ricorda che, in base alla Direttiva (art. 3), la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/UEE e della direttiva 2009/147/UE; territorio, suolo, acqua, aria e clima beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d). Fra gli effetti su tali fattori rientrano poi gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.

Articolo 2 - Definizioni (art. 5 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 2 modifica l'art. 5, comma 1, del Codice dell'ambiente al fine di recepire le nuove definizioni previste dalla direttiva 2014/52/UE.

In particolare, in linea con la suddetta direttiva, viene sostituita la lettera b) al fine di  introdurre una definizione più articolata di "valutazione di impatto ambientale" (o "VIA"), intesa come l'intero processo volto al rilascio del provvedimento relativo agli impatti ambientali di un progetto ai fini dell'autorizzazione dello stesso. Tale processo comprende quindi l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale, le consultazioni, la valutazione dello studio e delle eventuali informazioni supplementari, gli esiti delle consultazioni, fino a giungere all'adozione di un provvedimento di VIA sugli impatti ambientali del progetto e la sua integrazione nel provvedimento di autorizzazione del progetto stesso.

E' inserita poi la lettera b-bis) che, per dare seguito all'inserimento all'art.4 del Codice dell'ambiente della salute umana quale fattore  oggetto di VIA, introduce la  definizione di "valutazione di impatto sanitario" (o "VIS") con la quale si intende un elaborato predisposto dal proponente sulla base di linee guida adottate dal Ministero della salute al fine di stimare gli effetti di un progetto sulla salute umana. Analogamente, in linea con l'inserimento della tutela della biodiversità quale ulteriore fattore oggetto di VIA, la lettera b-ter) inserisce la definizione di "valutazione di incidenza", che identifica un procedimento preventivo al quale sottoporre tutti i progetti che, sia singolarmente che congiuntamente, possono incidere in modo significativo su un sito o area geografica proposto come sito Natura 2000.

Si ricorda che la rete Natura 2000 è stata istituita dalla direttiva 92/43/UEE "Habitat" e rappresenta il principale strumento dell'UE per la conservazione della biodiversità. La rete Natura 2000 è costituita da siti mirati per la conservazione degli habitat e specie elencati. Tali Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono identificati dagli Stati membri e vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/UEE "Uccelli".

 E' inoltre sostituita la lettera g), recante la definizione di "progetto" prevedendo, ai fini dei procedimenti di VIA, la possibilità da parte dei proponenti di presentare degli elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del "progetto di fattibilità" di cui all'art. 23, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Alternativamente, il livello di dettaglio dovrà comunque consentire una valutazione degli impatti ambientali conformemente a quanto definito dalla procedura di cui all'art. 9 dello schema di decreto in esame, che riscrive l'articolo 20 del D.Lgs. 152/06, relativamente alla definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA. La vigente definizione di progetto prevede, invece, che, ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del previgente codice dei contratti pubblici, che disciplinava i contenuti dei due progetti.

La nuova disciplina dei contratti pubblici interviene sull'articolazione dei livelli progettuali sostituendo il progetto preliminare con il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
L'art. 23, comma 6 del D.Lgs 50/16  prevede che il "progetto di fattibilità" sia redatto sulla base di indagini geologiche, geofisiche, di verifiche preventive e di studi sull'impatto ambientale ed evidenzi le aree interessate, le occorrenti misure di salvaguardia, indicando le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e le esigenze di mitigazione dell'impatto ambientale dell'infrastruttura da realizzare.
Si segnala che è in corso di esame parlamentare lo schema di decreto legislativo recante correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 50 del 2016 (A.G. 397), nel cui ambito è oggetto di modifica il comma 6 dell'articolo 23 del Codice dei contratti pubblici ed è integrato il comma 5 del medesimo articolo 23, consentendo di redigere il progetto di fattibilità in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive.

Con riferimento al progetto di fattibilità, andrebbe valutato se richiamare anche il comma 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

E' inserita poi la lettera g-bis) che introduce la definizione di "studio preliminare ambientale", con il quale si intende un documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, che contiene informazioni sulle caratteristiche del progetto e dei suoi probabili impatti sull'ambiente, redatto secondo le indicazioni stabilite dall'allegato IV-bis dello schema di decreto in esame, che recepisce l'allegato II.A introdotto ex novo dalla direttiva 2014/52/UE.

Quest'ultimo reca le informazioni da fornire nella procedura di screening per i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (descrizione delle caratteristiche fisiche del progetto, della sua localizzazione, dei probabili effetti sull'ambiente risultanti da residui, emissioni, produzione di rifiuti e dall'uso delle risorse naturali, in particolare, suolo, territorio, acqua e biodiversità).

 Vengono sostituite le lettere i), m) n) e o) al fine di modificare le definizioni rispettivamente di "studio di impatto ambientale", "verifica di assoggettabilità a via di un progetto", "provvedimento di assoggettabilità a VIA di un progetto" e "provvedimento di VIA". In particolare, la nuova definizione di  "studio di impatto ambientale", oltre a disporre che si tratta di un documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, reca  un esplicito rimando all'allegato VII del Codice dell'ambiente, che lo schema in esame provvede a modificare al fine di recepire l'allegato IV della direttiva 2014/52/UE. La definizione vigente fa riferimento, invece, all'elaborato che integra il progetto definitivo. Nel definire il "provvedimento di assoggettabilità a VIA di un progetto" e il "provvedimento di VIA" la norma specifica, inoltre, che essi riguardano l'istituto della valutazione dell'impatto ambientale e che tali atti, oltre ad essere obbligatori e vincolanti, devono essere motivati.

Le lettere o-ter) e o-quater) inseriscono le definizioni di "condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" e di "condizione ambientale del provvedimento di VIA", con le quali si intendono le prescrizioni vincolanti che definiscono i requisiti del progetto al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente.

Ciò al fine di allinearsi al nuovo articolo 8-bis introdotto dalla direttiva 2014/52/UE che fa riferimento alle condizioni ambientali quali prescrizioni che possono accompagnare la decisione motivata emessa dall'autorità competente al termine del processo di VIA.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8-bis della Direttiva, la decisione di concedere l'autorizzazione comprende, infatti, almeno, tra le informazioni indicate:la conclusione motivata (di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva medesima) (lett. a); le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio (lett. b).
Posto che la citata direttiva sembra prevedere le condizioni ambientali solo in riferimento alla decisione di VIA, nel caso del provvedimento che chiude la verifica di assoggettabilità a VIA viene specificato che esse possano essere impartite solo se lo richiede il proponente nel caso in cui tale provvedimento sia negativo.

Infine, viene introdotta la lettera o-quinquies) recante la definizione di "autorizzazione" e viene sostituita la  lettera p) al fine di allineare sul piano terminologico la definizione  di  "autorità competente" a quelle di "provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" e di "provvedimento di VIA".


Articolo 3 - Progetti assoggettati a VIA o screening di VIA (art. 6 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 3 sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06.

Il comma 5 specifica che la valutazione di impatto ambientale si applica solo ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi.

La legislazione vigente prevede, invece,  che la valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti 'significativi' e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

I commi 6 e 7 specificano le tipologie di progetti sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA (comma 6) e alla procedura di VIA  (comma 7).  Al presente documento è allegato un testo a fronte delle disposizioni nazionali ed europee che individuano i progetti assoggettati a VIA o a screening di VIA.

Il comma 8 conferma quanto attualmente previsto per i progetti di cui all'allegato III del D.Lgs. 152/06 (progetti di competenza delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) che ricadono nelle aree naturali protette, stabilendo che le soglie dimensionali, ove previste, siano ridotte del cinquanta per cento.

Il comma 9 introduce l'istituto del pre-screening stabilendo che il proponente, ove presuma che le modifiche o le estensioni dei progetti specificati non producano impatti ambientali negativi, possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo,  una valutazione preliminare volta ad individuare la 'eventuale procedura da avviare'. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, l'autorità competente comunicherà l'esito delle proprie valutazioni, che avranno carattere non vincolante, indicando se il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA oppure direttamente alla procedura di VIA. Si ricorda che l'art. 25 del presente schema rinvia ad un decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per l'individuazione dei contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo.

Appare opportuno chiarire la formulazione della norma, laddove essa attribuisce natura non vincolante, presumibilmente, alle valutazioni del proponente: più propriamente, la norma al periodo che precede tratta di elementi informativi forniti dal proponente, mentre la 'valutazione' è rimessa alla amministrazione.

I commi 10 e 11 disciplinano le esenzioni in materia di VIA per alcune tipologie di progetti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/52/UE.

In particolare, il comma 10, recependo l'art.1, paragrafo 1)  lettera b) della direttiva, che modifica l'art. 1 della direttiva 2011/92/UE, prevede la possibilità, dopo una valutazione caso per caso, di non applicare la direttiva a progetti, o parte di progetti, che hanno come scopo non solo la difesa nazionale, come già previsto dal vigente comma 10 dell'art. 6 del  D.Lgs. 152/06, ma anche che abbiano l'unico obiettivo di  risposta alle emergenze di protezione civile, qualora la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. La decisione sarà affidata al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anziché con il Ministero della difesa, come attualmente previsto dalla norma vigente.

Il comma 11 stabilisce che, fatte salve le disposizioni in materia di consultazioni transfrontaliere di cui all'art. 32 del D.Lgs. 152/06, il Ministero dell'ambiente, in casi eccezionali e dopo aver ricevuto il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni in materia di VIA, qualora ritenga che esse pregiudichino le finalità del progetto, purché siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. La norma specifica che, in tali casi, il Ministro dell'ambiente:

  1. esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
  2. mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le inforrnazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
  3. informa la Commissione Europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustifica l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.
 
Si osserva che l'articolo 1, paragrafo 2) della direttiva 2014/52/UE, prevede: alla lettera b), (che novella il paragrafo 4 dell'art. 2 della direttiva 2011/92/UE), che fatto salvo l'articolo 7 in materia di progetti con impatti transfrontalieri, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva V.I.A., qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva stessa; alla lettera c), che per i progetti adottati mediante atto legislativo nazionale specifico gli Stati membri possano disporre l'esenzione dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva, informando ogni due anni la Commissione europea in merito alle decisioni in tal senso.

Articolo 4 - Competenze in materia di VAS e di AIA (art. 7 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 4 modifica l'art. 7 del Codice dell'ambiente espungendo ogni riferimento alla VIA, poiché esso attualmente si riferisce anche agli istituti della VAS (valutazione ambientale strategica) e dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) che non sono oggetto della delega.

Le modifiche mirano quindi a specificare ed esplicitare il riferimento ai due suddetti istituti, sia nella rubrica dell'articolo, che viene modificata in "Competenze in materia di VAS e AIA", che nei commi 5, 6 e 7, mentre le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono disciplinate dal nuovo art.7-bis inserito dall'art. 5 dello schema di decreto.


Articolo 5 - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 7-bis D.Lgs. 152/06)

L'articolo 5 mira ad inserire nel Codice dell'ambiente l'articolo 7-bis relativo alle competenze di materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinando sia quelle statali che regionali, di carattere tanto normativo quanto amministrativo.

Il comma 1 specifica che le due procedure devono essere effettuate a diversi livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti ed evitando duplicazioni.

I commi 2 e 3 distinguono i progetti di competenza statale da quelli di competenza regionale. In particolare, il comma 2 prevede che sono sottoposti a VIA statale i progetti di cui all'Allegato II e  a procedura di assoggettabilità a VIA i progetti elencati nel nuovo Allegato II-bis. 

Il comma 3 definisce i progetti sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, elencati rispettivamente negli allegati III e IV, come modificati dall'art. 22 dello schema in esame. Per una disamina delle innovazioni introdotte nei predetti allegati dallo schema in esame, si rinvia alla sezione riguardante l'articolo 22 dello schema.

Il comma 4, che disciplina le competenze amministrative a livello statale, stabilisce che per il procedimento di VIA l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare che, relativamente alle attività istruttorie, agisce in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per quanto riguarda il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA il comma prevede che questo sia adottato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare secondo le forme e le modalità di cui agli art. 25, comma 2 e 27, comma 8  del Codice dell'ambiente, come modificati dagli articoli 14 e 16 dello schema in esame.

Il comma 5 conferma l'attuale previsione in base alla quale l'autorità competente a livello regionale è la pubblica amministrazione preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente in base alle leggi regionali o delle province autonome.

Il comma 6, recependo l'art. 1 paragrafo 9 della direttiva 2014/52/UE che inserisce nella direttiva 2011/92/Ue l'art. 9-bis in materia di confitto di interessi,  stabilisce che, nel caso in cui l'autorità competente nei procedimenti di VIA o di assoggettabilità a VIA coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime dovranno separare in modo appropriato e nell'ambito dell'organizzazione delle proprie competenze amministrative le funzioni confliggenti che riguardano l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto.

Il comma 7 disciplina la conformità delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale agli articoli da 19 a 26  e da 28 a 29 del Codice dell'ambiente, come modificati dagli articoli da 8 a 15 e  17 e 18 dello schema in esame.

Gli articoli da 19 a 26 del Codice dell'ambiente disciplinano l'intera procedura di VIA (modalità di svolgimento del procedimento, studi di impatto ambientale, presentazione delle istanze, consultazioni, valutazione dello studio di impatto ambientale, decisione finale) mentre gli articoli 28 e 29 recano disposizioni in materia di monitoraggio, controlli e sanzioni.

Inoltre, il comma 7 specifica che il procedimento di VIA deve rispettare il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'art. 14, comma 4, secondo le modifiche apportate dall'art. 24 dello schema in esame.

Nel testo vigente l'art. 14, comma 4 prevede che qualora un progetto sia sottoposto a una valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, licenze, pareri, ecc. devono essere acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'art. 25 del Codice dell'ambiente. Lo schema in esame modifica tale norma al fine di coordinarla con le nuove disposizioni introdotte nel Codice dallo schema in esame.

Il comma 8, coerentemente con i commi 2 e 3, provvede a rimodulare le competenze normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, affidando loro il potere di disciplinare esclusivamente, e nel rispetto della legislazione europea e statale, l'organizzazione e le modalità di esercizio delle loro funzioni amministrative, con possibilità di delegare tali funzioni ad enti territoriali sub-regionali. Potranno inoltre stabilire regole particolari ed ulteriori in materia di  semplificazione dei procedimenti, consultazione del pubblico e coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, senza tuttavia poter derogare ai termini procedimentali previsti dagli art. 19, 23, 24 e 25 del Codice dell'ambiente, come modificati dallo schema in esame.

Tali termini riguardano i provvedimenti di VIA, la presentazione delle istanze, la consultazione del pubblico e la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione.

Il comma 9 stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2017, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano informino con cadenza biennale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti di VIA e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, e definisce  la tipologia di informazioni da fornire.

Il comma 10  reca i termini con cui il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare informerà la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE, ossia ogni 6 anni a decorrere dal 16 maggio 2017.


Articolo 6 - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VA (art. 8 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 6  sostituisce integralmente l'articolo 8 del Codice dell'ambiente, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS

L'articolo 1, par. 5, punto 3, lett. b), della direttiva 2014/52/UE, prevede che "al fine di garantire che i rapporti di valutazione di impatto ambientale siano completi e di qualità (...) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale".

 Si ricorda che l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, ha disciplinato la composizione, l'organizzazione e le funzioni, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che accorpava la Commissione per la valutazione di impatto ambientale (istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67) e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale per le grandi opere (istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). L'art. 7, comma 1, del D.L. 90/2008 ha ridotto da 60 a 50 i componenti della Commissione e, da ultimo, l'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.L. 91/2014 ha ulteriormente ridotto il numero dei componenti della Commissione a quaranta e ha previsto che i componenti debbano essere in possesso di diploma di laurea, non triennale e avere un'adeguata esperienza professionale di almeno 5 anni. I predetti riferimenti normativi sono abrogati dall'articolo 26 dello schema in esame,

Rispetto al testo vigente, che incarica la Commissione tecnica di assicurare il supporto tecnico - scientifico per l'attuazione della Parte II ("Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), articoli 4-52), il comma 1 del nuovo testo specifica che la Commissione fornisce supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui alla Parte II, Titoli II ("La valutazione ambientale strategica", articoli 11-18) e III ("La valutazione d'impatto ambientale", articoli 19-29). Il supporto viene previsto "nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato".

Il comma 1 specifica ulteriormente il numero massimo di componenti della Commissione (quaranta Commissari, inclusi il Presidente e il Segretario) e la pone alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente.

Il comma 2 specifica i requisiti professionali dei Commissari (laurea di vecchio ordinamento, laura specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni all'atto della nomina). Possono essere estranei all'amministrazione e sono individuati senza obbligo di procedure concorsuali, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Dei requisiti, nonché della specifica competenza, si deve dare conto nella nomina, adottata dal Ministro dell'ambiente. L'incarico di Commissario è rinnovabile una sola volta.

Per i Commissari che siano dipendenti pubblici si applica la normativa in vigore in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi (ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante il T.U. pubblico impego). Il compenso è definito "esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale.

Il comma 3 prevede che a supporto della Commissione operi uno specifico Comitato tecnico istruttorio, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I 30 componenti sono individuati tra dipendenti pubblici con almeno cinque anni di anzianità di servizio; il Ministro dell'ambiente nomina i componenti, previa designazione di otto unità da parte del Ministro per la salute,  tra gli appartenenti al ruolo del proprio Dicastero o dell'Istituto superiore di sanità; i restanti sono individuati da parte del Ministro dell'ambiente tra gli appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche ed enti di ricerca, all'Ispra e all'Enea. Ove necessario, il relativo personale è collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione; il relativo posto è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza.

Per l'articolazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione e del Comitato il comma 4 rinvia a uno o più decreti del Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'economia e della salute.

A decorrere dall'anno 2017 i costi del funzionamento di questi organi - compresi i compensi per i componenti - sono determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 5). I costi non devono essere, comunque, superiori all'ammontare delle tariffe specificate nell'articolo 33. I relativi importi andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In linea generale, i compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti; con particolare riferimento al personale assegnato al Comitato tecnico istruttorio, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale restano in carico all'amministrazione di appartenenza.

Il comma 6 conferma l'applicabilità, per i commissari, delle norme in tema di conflitto di interessi contenute nell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione di quest'ultimo, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, "il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data di accertamento", con segnalazione all'ordine professionale di appartenenza "per le conseguenti determinazioni". 

Alle regioni ed alle province autonome il comma 7 impone di accertarsi che l'autorità competente disponga, a sua volta, di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di "adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza", nel caso di progetti per cui la VIA spetti alle regioni e alle Province autonome.

Si osserva che la norma, nel sostituire l'articolo 8 del Codice, non sembra riprodurre il disposto del comma 2, in base al quale la Commissione  assicura il supporto tecnico-scientifico in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo. Andrebbe, pertanto, valutato se inserire tale norma nell'articolo in esame.


Articolo 7 - Coordinamento procedure (art. 10 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 7 sostituisce la rubrica dell'articolo 10 ("Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti") con la dicitura: "Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale" (comma 1, lettera a).

La lettera b) sostituisce il comma 1 dell'articolo 10 con una norma ai sensi della quale l'autorizzazione integrata ambientale, per i progetti in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, può essere rilasciata solo dopo che l'autorità competente abbia stabilito che i progetti medesimi non vadano effettivamente assoggettati a VIA.

Si ricorda che il comma 1 vigente prevede che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del codice stesso.Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, in materia di valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di assoggettabilità, l'autorita' competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

 

Si segnala che l'articolo 26 del documento in esame stabilisce l'abrogazione dei commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 

Al comma 4 dell'articolo 10 viene, infine, proposta la modifica di un riferimento normativo interno all'articolo 19 del Codice dell'ambiente, al fine di identificare il richiamo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (lettera c). In virtù di tale modifica, conseguente alle mdifiche apportate dallo schema in esame agli artt. 19 e 20 del Codice,  il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotto nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS).


Articolo 8 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 8 riscrive l'articolo 19 del Codice, collocando in esso la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA), attualmente contenuta nel testo vigente dell'art. 20 del Codice medesimo.

Di seguito si illustrano le disposizioni contenute nei commi del nuovo testo dell'art. 19 del Codice. 

Le fasi del procedimento (commi 1-5)

Il comma 1 incarica il proponente di trasmettere all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, assieme alla copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori (si veda, per maggiori dettagli, la disamina relativa all'articolo 21 delo schema in esame). Il contenuto dello studio preliminare ambientale deve essere conforme all'Allegato IV-bis alla parte seconda del Codice dell'ambiente ("Contenuti dello studio preliminare ambientale), per cui si rinvia alla disamina dell'articolo 22 del testo in esame. La norma vigente prevede, invece, che il proponente trasmette all'autorità competente, oltre allo studio preliminare ambientale, il progetto preliminare.

Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente sul sito web dell'autorità competente, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente (comma 2). Dell'avvenuta pubblicazione l'autorità dà quindi comunicazione, per via telematica, a tutte le Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati (comma 3).

La verifica della circostanza se il progetto comporti possibili impatti ambientali è condotta dall'autorità competente. Quest'ultima opera sulla base dei criteri illustrati nell'Allegato V (introdotto dall'articolo 22 del testo in esame, e per il quale, si rinvia alla relativa scheda) della parte seconda del Codice dell'ambiente oltre che dei risultati di eventuali valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali (comma 4).

Si noti che tali disposizioni, unitamente a quelle contenute nel comma 9 che richiamano i criteri e le soglie contenuti nel D.M. Ambiente 30 marzo 2015, sono finalizzate al recepimento delle seguenti norme - contenute nei paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 4 della direttiva VIA - come riscritte dalla direttiva 2014/52/UE:
  • il paragrafo 3, secondo cui "qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III (che corrisponde all'allegato V alla parte II del Codice, n.d.r.). Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5";
  • il paragrafo 4, secondo cui "qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione ..., il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. Il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva. Il committente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente;
  • il paragrafo 5, secondo cui "l'autorità competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal committente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva". 

Eventuali chiarimenti o integrazioni possono essere richiesti, per una sola volta, entro trenta giorni dal ricevimento dello studio preliminare; in tal caso, i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni, non prorogabili; qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e si procede all'archiviazione della domanda medesima (comma 5).

Si fa notare che, rispetto alla procedura vigente, nel testo in esame viene soppressa la fase della consultazione del pubblico.

I commi 2, 3 e 4 del testo vigente dell'art. 20 del Codice prevedono infatti, tra l'altro, che nell'avviso sono indicate una serie di informazioni, tra cui "le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni" e che, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso citato, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni, di cui dovrà tener conto l'autorità competente.

I termini per la conclusione del procedimento (commi 6 e 11)

I termini per l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del procedimento di screening di VIA sono fissati entro:

  1. sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web dello studio preliminare ambientale;
  2. trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti od integrazioni eventualmente richiesti.

In circostanze eccezionali - legate alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto - è previsto che l'Autorità competente proroghi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In questo caso è compito dell'Autorità proponente comunicare "tempestivamente" al proponente per iscritto "le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento" (comma 6).

Si fa notare che tali disposizioni appaiono in linea con quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 6, della direttiva VIA (come riscritto dalla direttiva 2014/52/UE), il quale stabilisce che "gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie ..." e che "in casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista".

Il comma 11 specifica la natura perentoria per le pubbliche amministrazioni dei termini citati. La mancata o tardiva emanazione dei relativi provvedimenti costituisce infatti elemento di valutazione della performance individuale, di responsabilità disciplinare e amministrativo - contabile (articolo 2, commi da 9 a 9-quater, legge 7 agosto 1990, n. 241). Si configura inoltre obbligo di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (articolo 2-bis). In caso di violazione dei termini troverebbero infine applicazione i poteri amministrativi sostitutivi.

La decisione conclusiva del procedimento e la sua motivazione (commi 7, 8 e 10)

Ad esito della propria istruttoria, e qualunque sia la decisione assunta, l'Autorità competente dovrà specificare i "motivi principali" che ne sono alla base. I criteri a cui fare riferimento sono quelli elencati nel citato Allegato V del Codice dell'ambiente (commi 7 e 8). Il relativo provvedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità competente (comma 10).

In caso di decisione di non assoggettare un determinato progetto al procedimento di VIA, l'Autorità competente specifica, ove richiesto dal proponente, "le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi". In questo caso dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza (comma 7).

Le disposizioni commentate appaiono in linea con quelle recate dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva VIA (come riscritto dalla direttiva 2014/52/UE), il quale dispone che "la determinazione è resa pubblica e:
  1. qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III; ovvero
  2. qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato III, e, ove proposto dal committente, specifica le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente".

Criteri e soglie da applicare nello svolgimento dello screening di VIA (comma 9)

Il comma 9 ribadisce quanto già stabilito dal nuovo testo dell'art. 6, comma 6, lettere c) e d), del Codice (come riscritto dall'art. 3 del presente schema), vale a dire che la verifica di assoggettabilità a VIA statale e regionale per i progetti rispettivamente elencati dagli allegati II-bis e IV deve avvenire in base ai criteri e alle soglie definiti dal D.M. Ambiente 30 marzo 2015, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome" e pubblicato nella G.U. n.84 dell'11 aprile 2015.

Si ricorda che il citato D.M. 30 marzo 2015 è stato adottato in attuazione dell'art. 15 del D.L. 91/2014, che ha dettato una serie di disposizioni (riguardanti, tra l'altro, anche il procedimento di screening di VIA) finalizzate a migliorare il recepimento delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, superando così il contenzioso avviato in sede europea (procedura di infrazione 2009/2086). In seguito all'emanazione di tale decreto, il Ministero dell'ambiente ha diramato un comunicato per dare notizia della chiusura, da parte dell'UE, della procedura di infrazione 2009/2086.

Articolo 9 - Dettaglio elaborati progettuali (art. 20 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 9 sostituisce integralmente l'articolo 20 del Codice dell'ambiente, in cui si specifica (comma 1) che il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'Autorità competente. Questa è finalizzata a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine trasmette all'Autorità competente, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali adeguata alle caratteristiche del progetto da realizzare.

Il comma 2 specifica che l'Autorità competente - basandosi sulla documentazione trasmessa dal proponente - comunica a quest'ultimo l'esito delle proprie valutazioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Spetta all'Autorità competente assicurare che "il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali".

Si ricorda che l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2014/52/UE, punto n. 2, prevede che, su richiesta del committente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni che il committente dovrà riportare nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Il parere sarà basato anche sulle informazioni fornite dallo stesso committente, tra l'altro relative alle caratteristiche peculiari del progetto ed al suo probabile impatto sull'ambiente. Prima di pronunciarsi, è previsto che l'Autorità competente consulti le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità ambientale o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Un analogo parere può anche essere richiesto dagli Stati membri alle Autorità competenti anche indipendentemente dalla richiesta del committente.

Articolo 10 - Contenuti studio impatto ambientale (art. 21 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 10 - che sostituisce integralmente l'articolo 21 del Codice dell'ambiente - disciplina una fase di consultazione eventuale tra il proponente, l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale.

La relativa procedura è per molti versi simile a quella dettata dall'articolo 9 per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA.

L'avvio della fase di consultazione è definito come una "facoltà" del proponente ed è finalizzata a "definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale" (comma 1).

L'iter della fase di consultazione è il seguente:

  1. trasmissione all'autorità competente, in formato elettronico, degli elaborati progettuali, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale (comma 1);
  2. pubblicazione della documentazione sopra elencata - esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente - sul sito web dell'autorità competente. Di tale pubblicazione l'Autorità competente fornisce comunicazione, per via telematica, a tutte le Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati (comma 2);
  3. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito, l'Autorità competente esprime un parere - che verrà a sua volta pubblicato sul suo sito web - sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere sarà basato sulla documentazione trasmessa dal proponente ma anche sulla consultazione con le Amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati (comma 3).

Articolo 11 - Studio di Impatto Ambientale (art. 22 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 11 modifica l'articolo 22 del Codice, che disciplina la predisposizione dello studio di impatto ambientale e i suoi contenuti, al fine di recepire le modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE agli articoli 4 e 5 della direttiva VIA.

Il nuovo testo dell'art. 22 del Codice conferma, ai commi 1 e 2, quanto previsto dalla disposizione vigente (rispettivamente dai commi 2 e 1), secondo cui, in particolare, lo studio di impatto ambientale (d'ora in poi SIA) è predisposto a cura e spese del proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII.

Il nuovo testo del comma 3 disciplina i contenuti minimi dello SIA.

Come si desume dal testo a fronte di seguito riportato, le modifiche previste dal nuovo testo rispetto al testo vigente (indicate in neretto) sono finalizzate ad allineare la disposizione a quella prevista dall'art. 5, paragrafo 1, della direttiva VIA (come riscritto dalla direttiva 2014/52/UE). Il testo a fronte evidenzia altresì le differenze tra il nuovo testo del comma 3 e il citato paragrafo 1 dell'art. 5 della direttiva VIA (riportate in rosso).


Il nuovo testo del comma 4 è modificato al fine di recepire il dettato della lettera e) del paragrafo 1 dell'art. 5 della direttiva VIA (come riscritto dalla direttiva 2014/52/UE), come evidenziato alla fine del testo a fronte testé riportato. La parte restante del comma 4 conferma sostanzialmente le disposizioni contenute nel vigente comma 5, precisando che la sintesi non tecnica delle informazioni contenute nello SIA deve essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Il comma 5 introduce disposizioni, che non sembrano trovare corrispondenza nel testo vigente, ad eccezione della norma (recata dalla lettera b) del comma in esame) che conferma il disposto del vigente comma 4 relativamente alla facoltà, per il proponente, di accedere a dati e informazioni disponibili presso la P.A., secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Le innovazioni rispetto al testo vigente (che corrispondono alle disposizioni recate dalla lettere a) e c) del comma in esame), riguardano l'obbligo, per il proponente, di:

  • tener conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
Si fa notare che tale disposizione appare in linea con il disposto dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva VIA (come modificato dalla direttiva 2014/52/UE), secondo cui il committente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla direttiva. La finalità di evitare duplicazioni di valutazioni è invece prevista dall'art. 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva VIA (come modificato dalla direttiva 2014/52/UE) ove si precisa che, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale.
  • curare che l'esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo SIA.
Si segnala, in proposito, il disposto dell'art. 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva VIA (come modificato dalla direttiva 2014/52/UE), in base al quale, al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità, il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti.

Articoli 12-14 - Il nuovo procedimento di VIA (artt. 23-27 D.Lgs. 152/06)

Gli articoli 12, 13 e 14 modificano la disciplina del procedimento di VIA contenuta nel testo vigente degli artt. 23-27 del Codice.

La nuova disciplina si applica, in maniera diretta, solamente ai procedimenti di VIA di competenza statale. Ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 7-bis (introdotto dall'art. 5 dello schema in esame), infatti, qualora un progetto sia sottoposto a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del Codice. Lo stesso comma stabilisce che il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che viene modificato dall'art. 24 dello schema in esame.

Il successivo comma 8 dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, ma precisa altresì, tra l'altro, che:

  • tale potestà normativa è comunque esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel Codice, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati;
  • in ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi fissati dagli artt. 19, 23, 24 e 25 del Codice (come modificati dallo schema in esame).  

Ciò premesso, si dà conto della nuova disciplina del procedimento di VIA previsto dagli articoli 12, 13 e 14 dello schema in esame.

Presentazione dell'istanza e fase di verifica della documentazione (art. 12)

L'articolo 12 modifica l'art. 23 del Codice, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti.

L'impianto del testo vigente viene sostanzialmente confermato. Non mancano però le novità.

Una prima novità si rinviene al comma 1 e riguarda la documentazione da allegare all'istanza. Oltre al diverso contenuto progettuale, che discende dalla nuova definizione di progetto prevista dallo schema in esame (in luogo del progetto definitivo deve essere incluso nell'istanza un elaborato progettuale di fattibilità, in virtù del disposto della nuova lettera g) del comma 1 dell'art. 5 del Codice, riscritto dall'art. 2 dello schema in esame), le novità recate dal comma 1 consistono nel disporre che fanno parte dell'istanza i seguenti documenti, attualmente non contemplati espressamente dal testo vigente:

  • le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
  • la copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per la copertura dei costi connessi all'espletamento dell'istruttoria (disciplinato dall'art. 33 del Codice, come modificato dall'art. 21 dello schema in esame).
Si fa notare che la disposizione secondo cui è allegata all'istanza di VIA anche la valutazione di impatto sanitario (VIS) - ma nei soli casi disciplinati dal comma 2 - riproduce la norma dettata dall'art. 26, comma 5-bis, del testo vigente del Codice (introdotta nel testo del Codice dall'art. 9 della L. 221/2015, c.d. collegato ambientale).
La norma in questione si riferisce ai progetti di cui al punto 1) dell'allegato II (vale a dire quelli riguardanti raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazìone e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassiticazlone di gas naturale liquefatto) e a quelli relativi ad impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (inclusi tra quelli elencati al punto 2) dell'allegato II).
La norma specifica che la VIS dovrà essere predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità.

La disposizione dettata dal comma 1 stabilisce altresì che la trasmissione dell'istanza e di tutta la documentazione di cui si compone deve avvenire in formato elettronico, confermando quanto disposto dal vigente comma 3 dell'art. 23 del Codice. La norma in esame, tuttavia, non riproduce la parte del comma 3 che prevede, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, che la documentazione stessa sia deposita anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. 

 

Talune innovazioni introdotte nell'art. 23 sembrano finalizzate alla semplificazione degli adempimenti a carico del proponente e all'accelerazione della procedura, mediante l'indicazione di tempi certi, più brevi e perentori.

Si tratta di finalità coerenti con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della L. 114/2015, che prevede la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il nuovo testo, infatti, non riproduce la disposizione dettata dal vigente comma 2, in base alla quale all'istanza è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. 

Il nuovo testo del comma 4 prevede, in sostituzione di tale norma, che, una volta che l'autorità competente abbia verificato la completezza dei documenti, sia la stessa autorità a comunicare per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web

Si fa notare, in proposito, che l'art. 24, comma 3, del nuovo testo, dispone che i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici, che hanno ricevuto la citata comunicazione, sono acquisiti per via telematica entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico (previsto dal comma 2 del nuovo testo dell'art. 24).
La norma dettata dal comma 4 sembra coerente con il paragrafo 1 dell'art. 6 della direttiva VIA (modificato dalla direttiva 2014/52/UE), che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione e prevede che queste autorità ricevono le informazioni raccolte.

Si noti che il comma 4 prevede inoltre che la medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato in caso di impatti transfrontalieri.

Con riferimento alle comunicazioni previste dal comma 4, potrebbe essere opportuno precisare che le stesse devono avvenire "contestualmente" alla pubblicazione dei documenti che compongono l'istanza, a cui l'autorità competente è tenuta immediatamente al termine delle verifiche di cui al comma precedente, considerato che il nuovo comma 1 dell'art. 24 (modificato dall'art. 13 dello schema in esame) prevede che contestualmente all'invio di tali comunicazioni venga pubblicato un avviso da cui decorrono i termini per la conclusione del procedimento di VIA. 

Per quanto riguarda l'indicazione di tempi certi, più brevi o perentori, le novità sono contenute nel nuovo testo del comma 3 che:

  • dimezza il termine per la verifica della completezza della documentazione, disponendo che l'autorità competente vi provveda entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, anziché nei 30 giorni previsti dal testo vigente del comma 4. Il nuovo testo dispone altresì, integrando quanto previsto dal testo vigente, che la verifica in questione comprende anche una valutazione sull'eventuale presenza di impatti transfrontalieri;
  • nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, viene confermato che l'autorità competente assegna al proponente un termine per la presentazione della documentazione integrativa non superiore a 30 giorni, precisando però che tale termine è da intendersi come perentorio;
  • viene introdotto un termine di 15 giorni (dalla presentazione della documentazione integrativa) entro cui l'autorità competente deve effettuare la verifica dei documenti integrativi trasmessi.

Si fa notare che la somma dei termini contemplati dal nuovo testo, pari a 60 giorni (15+30+15), è uguale a quella prevista dal testo vigente (30+30), il quale però non fissa un termine per l'espletamento della verifica dei documenti integrativi.

Si segnala, infine, che - al comma 4 - si introduce una previsione in base alla quale è esclusa la pubblicazione nel sito web di eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente.

Si tratta di una norma coerente con il primo paragrafo dell'art. 10 della direttiva VIA (riscritto dalla direttiva 2014/52/UE), in base al quale le disposizioni della direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.
Fase di consultazione e di acquisizione dei pareri (art. 13)

L'articolo 13 modifica l'art. 24 del Codice, che disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA.

L'impianto del testo vigente viene sostanzialmente confermato. Le innovazioni sono principalmente volte ad incidere sulla certezza dei tempi e sulla velocizzazione delle procedure, perseguita sia attraverso la riduzione dei termini previsti dal testo vigente che attraverso l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa contemplati dal medesimo testo vigente.

Si ricorda che il criterio di delega di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della L. 114/2015, prevede la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il nuovo testo del comma 1 stabilisce che della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'art. 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente e non anche (come prevede il testo vigente) a mezzo stampa. Conseguentemente non viene riprodotto nel nuovo articolo 24 il testo vigente del comma 2 che disciplina le modalità di pubblicazione a mezzo stampa. 

Si osserva che non appare chiaro a quale termine temporale si riferisca l'avverbio "contestualmente" e andrebbe valutato se fare riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 23, comma 4, con cui si conclude la fase di verifica della documentazione presentata dal proponente.  

La disposizione in esame appare in linea con il dettato dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva VIA (come modificato dalla direttiva 2014/52/UE), in base al quale per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale ..., e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni.
L'art. 6, paragrafo 5, della direttiva VIA (come modificato dalla direttiva 2014/52/UE) prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato.

Lo stesso comma 1 dispone che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA

Si fa notare che la disposizione in esame sostituisce quella dettata dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, secondo cui è invece dalla data della presentazione dell'istanza che decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione finale sul provvedimento di VIA.

Con riferimento ai contenuti dell'avviso al pubblico, il nuovo comma 2 integra il dettato del testo vigente al fine di precisare che l'avviso medesimo deve contenere anche l'indicazione:

  • della tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
  • dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, relative agli impatti transfrontalieri;
  • delle specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
  • dell'eventuale necessità della valutazione di incidenza (VINCA).
Sono invece confermati rispetto al testo vigente, quali contenuti dell'avviso, l'indicazione: del proponente; della denominazione del progetto; dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA; della localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali; delle modalità per la consultazione della documentazione; dei termini per la partecipazione del pubblico.

Con riferimento ai termini per lo svolgimento delle fasi successive alla pubblicazione dell'avviso al pubblico, il comma 3:

  • conferma il disposto del vigente comma 4, che consente al pubblico di presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
Si fa notare che l'art. 6, paragrafo 7, della direttiva VIA (aggiunto dalla direttiva 2014/52/UE) stabilisce che i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale non possono essere inferiori a 30 giorni.
  • introduce un nuovo periodo volto a prevedere che entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 23, comma 4;
  • introduce un ulteriore periodo che concede al proponente la facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti, ma entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti precedenti.
Tale ultima disposizione sembra sostituire quella dettata dal comma 8 del testo vigente, in base al quale il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Lo stesso comma dispone che il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

Il comma 4 conferma quanto previsto dal testo vigente del comma 6, che consente all'autorità competente di far svolgere la consultazione nelle forme dell'inchiesta pubblica, integrando tale disposizione con l'aggiunta di un termine massimo di 90 giorni (in modo da garantire l'equivalenza, anche in termini di tempistica, con la consultazione ordinaria disciplinata dal comma 3).

Il comma 5 disciplina il caso in cui, all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, sia necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita. Rispetto al testo vigente del comma 9:

  • si prevede di un termine (pari a 30 giorni, successivi alla conclusione della consultazione o alla presentazione delle controdeduzioni) entro il quale l'autorità competente stabilisce un termine (non superiore ad ulteriori 30 giorni) per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati;
  • si precisa che il termine (di massimo trenta giorni) per la trasmissione dei progetti o dei documenti modificati o integrati non è prorogabile.
Il testo vigente del comma 9 si limita a prevedere che l'autorità competente fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni (senza indicare la tempistica per la fissazione di tale termine). Inoltre il termine di quarantacinque giorni è considerato prorogabile "su istanza del proponente per giustificati motivi". 

Il comma 5 inserisce altresì una ulteriore disposizione (non presente nel testo vigente del comma 9) in base alla quale, nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Il comma 6 disciplina invece il caso in cui le modifiche apportate siano sostanziali.

Anche in questo caso, rispetto al testo vigente (del comma 9-bis) vengono introdotti termini temporali per lo svolgimento della procedura. Mentre il testo vigente prevede  che, nel caso in questione, l'autorità competente pubblica un nuovo avviso, il nuovo testo del comma 6 prevede che:

  • l'autorità competente, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, richieda al proponente la trasmissione di un nuovo avviso al pubblico;
  • il proponente trasmetta il nuovo avviso (che sarà poi pubblicato dall'autorità competente sul suo sito webentro i successivi 15 giorni.

L'ultimo periodo del comma 6 dispone che, in relazione alle modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione, si procede ad una consultazione con termini dimezzati per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici. La norma prevede che si applica "quanto disposto dal (citato) comma 3". 

In proposito, si fa notare che la locuzione "in relazione alle modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione" non appare chiara. Qualora la ratio della norma in esame fosse quella di limitare la consultazione integrativa alle sole parti modificate (come pare presumibile), andrebbe valutata l'opportunità di una formulazione analoga a quella vigente, la quale chiarisce che il supplemento di consultazione avviene "in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati". 

Si osserva inoltre che non appare chiara la parte della disposizione, che prescrive l'applicazione di "quanto disposto dal comma 3", e segnatamente se tale applicazione sia volta solamente a consentire l'acquisizione di nuove osservazioni e pareri, oppure riguardi anche l'ultimo periodo del comma 3, che consente al proponente di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. Si segnala, al riguardo, che in tal caso non sembrerebbe operare il dimezzamento dei termini, considerato che la norma in esame prescrive che "si applica quanto disposto dal comma 3 con termini ridotti alla metà per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4".

Il nuovo comma 7 introduce una disposizione che non sembra trovare corrispondenze nel testo vigente e che disciplina i termini per le consultazioni e l'acquisizione dei pareri nel caso di progetti aventi impatti transfrontalieri.

In tal caso, il comma 7 stabilisce che i termini indicati decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dall'art. 32. 

Il comma 8 prevede, in linea con quanto disposto dal testo vigente (del comma 10), che tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell'art. 32 sono pubblicati tempestivamente (l'avverbio è aggiunto dal nuovo testo del comma 8) dall'autorità competente sul proprio sito web.

Fase della valutazione e della decisione (art. 14)

L'articolo 14 modifica il testo dell'art. 25 del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relativo alla valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione,facendo confluire nel nuovo testo anche il contenuto di alcune disposizioni attualmente contenute negli articoli 26 e 27 del Codice medesimo e relative alla decisione (cioè al provvedimento di VIA) e all'informazione sulla decisione adottata.

Il nuovo testo dell'art. 25 disciplina quindi l'adozione, i contenuti e i termini per l'adozione del provvedimento di VIA e le forme di pubblicità dello stesso, nonché l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.

L'articolo 25 si apre con le disposizioni dettate dal nuovo comma 1, che confermano sostanzialmente quanto previsto dal testo vigente (art. 25, commi 1, 2 e 3-bis, del Codice), in base alle quali l'autorità competente (nel seguito indicata con l'acronimo AC) valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli artt. 24 e 32. Lo stesso comma 1 dispone che, qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti o esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione.

Lo schema in esame, al comma 2, introduce talune innovazioni sostanziali rispetto alla disciplina vigente.

I commi 2 e 3 disciplinano il procedimento da seguire, rispettivamente, nel caso di progetti di competenza statale (comma 2) o regionale (comma 3)

Nel caso di progetti di competenza regionale, viene ribadito quanto già anticipato dal nuovo art. 7-bis, comma 7, del Codice, stabilendo che l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'art. 24 dello schema in esame (al cui commento si rinvia).  

Soffermandosi sulle disposizioni dettate per i progetti di competenza statale dal comma 2, si evidenziano le seguenti differenze e analogie rispetto al testo vigente:

♦ una prima differenza si riscontra nei termini di conclusione del procedimento, che la norma vigente (art. 26, comma 1, del Codice) ancora alla data di presentazione dell'istanza (fissando un termine di 150 giorni), mentre il nuovo testo previsto dalla norma in esame fa decorrere i termini dalla conclusione della fase di consultazione (che, lo si ricorda, è disciplinata dall'art. 24 del Codice);

Per un confronto più approfondito sui termini complessivi della procedura si rinvia al commento al diagramma di flusso riportato nel seguito.

 una seconda differenza risiede nei tempi concessi per il prolungamento dell'istruttoria, che vengono dimezzati (30 giorni anziché i 60 giorni previsti dall'art. 26, comma 1, del Codice);

♦ viene riprodotta la disposizione (dettata dall'art. 26, comma 2, del Codice) che demanda l'adozione del provvedimento di VIA al Consiglio dei ministri nei casi di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento stesso; viene però modificato il termine concesso al Consiglio dei Ministri per deliberare, che è pari a 30 giorni, e viene soppressa la parte della disposizione in cui si richiede, per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, la previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.

In merito alle disposizioni relative alla pubblicità della decisione finale, si fa notare che il nuovo testo del comma 6 dell'art. 25 prevede la pubblicazione del provvedimento di VIA solamente sul sito web dell'autorità competente, a differenza del testo vigente dell'art. 27 del Codice (che prevede sia la pubblicazione su internet che sulla Gazzetta ufficiale, per i progetti di competenza statale, o sul Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza). 

Si fa notare che il paragrafo 1 dell'art. 9 della direttiva VIA (modificato dalla direttiva 2014/52/UE) dispone che non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico.

Si valuti l'opportunità di inserire un termine per la pubblicazione al fine di garantire che essa avvenga "prontamente", come previsto dalla direttiva.

Si ricorda che sul sito web del Ministero dell'ambiente è attivo il Portale delle valutazioni ambientali (VIA e VAS).

 

Riguardo all'efficacia temporale del provvedimento, il nuovo comma 6 prevede che essa sia definita nel provvedimento stesso (tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente) e comunque non inferiore a 3 anni. Il testo vigente (art. 26, comma 6, del Codice) prevede invece che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

Viene inoltre riprodotta la disposizione (attualmente contenuta nell'art. 26, comma 6, del Codice) che consente all'autorità competente di deliberare, su istanza del proponente, una specifica proroga della durata del provvedimento.

Il paragrafo 6 dell'art. 8-bis della direttiva VIA (introdotto dalla direttiva 2014/52/UE) prevede che gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente.

Il nuovo comma 4 dispone che il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Si fa notare che tale disposizione, da un lato conferma quanto previsto dal comma 1 (secondo cui l'autorità competente conclude il procedimento di VIA con un provvedimento espresso e motivato) del testo vigente dell'art. 26 del Codice, e dall'altro consente di recepire in maniera puntuale il dettato del paragrafo 1 dell'art. 9 della direttiva VIA (introdotto dalla direttiva 2014/52/UE).

Il successivo comma 5 disciplina ulteriormente il contenuto del provvedimento, stabilendo che esso comprende le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

  • le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
  • le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi;
  • le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali negativi. La lettera c) stabilisce altresì che la tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. AI fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Si tratta di disposizioni che in parte confermano quanto previsto dal comma 5 (che contiene norme sostanzialmente identiche a quelle della lettera a) del nuovo comma 5) del testo vigente dell'art. 26 del Codice e che, soprattutto, consentono di recepire il dettato dell'art. 8-bis della direttiva VIA (introdotto dalla direttiva 2014/52/UE).

Il paragrafo 1 di tale art. 8-bis dispone infatti che la decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:

  • la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente;
  • le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 
Il successivo paragrafo 4 contiene una disposizione sostanzialmente identica a quella recata dalla citata lettera c) del nuovo comma 5.

Una rilevante novità è poi quella introdotta dal comma 8, in base al quale tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della L. 241/1990.

L'articolo 2 della L. 241/1990, che pone la disciplina generale sui termini del procedimento amministrativo, stabilisce ai commi da 9 a 9-quater le previsioni in materia di responsabilità per l'inerzia dell'amministrazione e dei rimedi per superarla.
In particolare, il comma 9 dell'art. 2 della legge 241, come riformulato dal DL 5/2012, precisa che l'inerzia dell'amministrazione costituisce elemento ai fini della valutazione della responsabilità disciplinare, della performance individuale e della responsabilità amministrativo-contabile. Le fattispecie di responsabilità sorgono non solo nell'ipotesi di mancata emanazione del provvedimento nei termini, ma altresì in caso di tardiva adozione del provvedimento. La responsabilità non è limitata al dirigente, ma si estende anche al funzionario inadempiente.
I successivi commi da 9-bis a 9-quater, introdotti dal D.L. 5/2012 prevedono e disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione. Ai sensi del comma 9-bis nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. La medesima disposizione stabilisce in proposito alcuni criteri suppletivi ove l'organo di governo non provveda all'individuazione: infatti, in tal caso, il potere sostitutivo si intende attribuito al dirigente generale. In mancanza di questi, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. A seguito di un'ulteriore novella introdotta dall'art. 13, co. 01, del D.L. 83/2012, tali informazioni sono oggetto di un obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale dell'amministrazione. In caso di ritardo, il titolare del potere sostitutivo comunica senza indugio il nominativo del responsabile per valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza a tali disposizioni, assume, oltre alla propria responsabilità, anche quella del responsabile.
Il comma 9-ter garantisce al privato in attesa del provvedimento dell'amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, la possibilità di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo affinché concluda il procedimento medesimo o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario.
In ogni caso, il provvedimento finale dovrà essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. In tal modo, l'introduzione a regime di un potere sostitutivo attribuisce al privato in attesa del provvedimento, prima di ricorrere all'azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia dell'effettività dell'azione amministrativa. Tra gli oneri incombenti in capo al titolare del potere sostitutivo, secondo quanto previsto dal comma 9-quater, vi è quello di comunicare all'organo di governo entro il 30 gennaio di ogni anno, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge e o dai regolamenti.
L' articolo 2-bis della legge 241 (introdotto dall'articolo 7 della legge 69/2009) prevede, a carico di tutte le amministrazioni pubbliche, l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Le controversie in materia di mancato rispetto dei termini, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni.
Si segnala che il paragrafo dell'art. 8-bis della direttiva VIA (introdotto dalla direttiva 2014/52/UE), prevede che gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti la decisione finale "entro un periodo di tempo ragionevole". 

Si dà conto, infine, della disposizione dettata dal comma 7, che sembra non trovare una corrispondenza nel testo vigente del Codice, in base alla quale, nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

Si tratta di una disposizione che appare in linea con il disposto dell'art. 9, paragrafo 2, della direttiva VIA (non modificato dalla direttiva 2014/52/UE), che stabilisce che l'autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo (in estrema sintesi quelle relative al contenuto della decisione e alle condizioni che eventualmente l'accompagnano, nonché alle principali motivazioni e alle considerazioni su cui la decisione è basata).
Il nuovo procedimento di VIA previsto dagli artt. 12, 13 e 14 dello schema in esame

Nel diagramma di flusso seguente (dove l'autorità competente viene indicata con l'acronimo AC) sono schematizzati tutti i principali passaggi procedurali del nuovo procedimento di VIA delineato dagli articoli 12-14 dello schema in esame. Per semplificare la lettura del diagramma, non si dà quasi mai conto delle disposizioni che riguardano le procedure e la tempistica prevista nel caso di impatti transfrontalieri. 

Ad un confronto tra la tempistica riportata nella tabella e la disposizione vigente dettata dall'art. 26, comma 1, del Codice (in base alla quale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 relativo alla fase di consultazione, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza), la durata del nuovo procedimento previsto dallo schema in esame sembrerebbe maggiore rispetto a quella attuale. La durata massima della procedura di competenza statale, in base alle novelle dettate dagli articoli 12-14 in esame, è di 420 giorni, che sale a 450 nel caso sia necessario l'esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri. La durata minima è di 195 giorni.

Va però evidenziato che le novelle previste dagli articoli 12-14 sembrano volte, tra l'altro, ad introdurre termini nella direzione di una maggiore certezza della tempistica delle varie fasi procedimentali.

Si consideri, in proposito, che nella relazione illustrativa si precisa che "allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni ... Nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni". Tali elementi di informazione sono ulteriormente esplicitati nell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).


Articolo 15 - Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori (art. 26 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 15 sostituisce l'art. 26 del Codice, che nel testo vigente disciplina, nell'ambito della procedura di VIA, i termini relativi alla conclusione del procedimento, le eventuali integrazioni alla documentazione presentata, le modalità per l'accesso alla documentazione per il pubblico e il contenuto del provvedimento di VIA. I contenuti del testo vigente sono modificati ad opera degli articoli da 12 a 14 dello schema in esame, che modificano il procedimento di VIA (v. supra). 

Il comma 1 del nuovo articolo 26 dispone che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

Si segnala che l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva VIA (riscritto dalla direttiva 2014/52) prevede che la valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della direttiva.

Il comma 2 del nuovo articolo 26, che recepisce l'art. 8-bis della direttiva VIA inserito dalla direttiva 2014/52, prevede che l'autorizzazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

  1. il provvedimento di VIA;
  2. le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 26, che recepisce l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva VIA (come modificato dalla direttiva 2014/52), della decisione per la concessione o il rigetto dell'autorizzazione è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto, consentendo altresì  l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

  1. il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
  2. le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 24, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32 in merito alle consultazioni transfrontaliere, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Articolo 16 - Provvedimento unico in materia ambientale (art. 27 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 16 introduce una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli artt. 12-14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato "provvedimento unico in materia ambientale", d'ora in poi indicato con l'acronimo PUA) tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.

Per garantire una valutazione coordinata dei vari titoli abilitativi e autorizzativi e la loro confluenza in un unico provvedimento autorizzatorio viene utilizzato lo strumento della conferenza di servizi decisoria (vale a dire lo stesso strumento previsto per il procedimento unico di VIA regionale dall'art. 24 dello schema).

Le nuove disposizioni introdotte dallo schema in esame sono il risultato dell'innesto della disciplina della conferenza di servizi utilizzata per la VIA regionale all'interno del procedimento di VIA statale delineato dagli artt. 12-14 dello schema.

Mentre nell'art. 24 la norma prevede che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nell'articolo in esame:

- viene precisato che autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, o atti di assensi che confluiscono nel "provvedimento unico" sono quelli in materia ambientale;

Si ricorda, in proposito, quanto previsto dal criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 114/2015, che prevede la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale.

- vengono elencate le autorizzazioni, il cui rilascio è compreso nell'ambito del "provvedimento unico in materia ambientale".

Le nuove disposizioni (che non trovano corrispondenza nella disciplina vigente) vengono collocate nel nuovo articolo 27 del Codice.

Si fa notare che le disposizioni del testo vigente dell'art. 27 riguardano infatti le informazioni sulla decisione relativa al provvedimento di VIA e la sua pubblicazione. Tali disposizioni vengono trasposte (con le opportune modifiche) all'interno del nuovo articolo 25 del Codice, come modificato dall'art. 14 dello schema.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni dettate dal nuovo articolo 27 del Codice.

Il provvedimento unico ambientale (PUA) e i titoli abilitativi o autorizzativi in esso compresi (comma 1, primo periodo, e comma 2)

Il primo periodo del comma 1 prevede - nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale -  la possibilità per il proponente di richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico ambientale (PUA) comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto.


Titoli abilitativi o autorizzativi compresi nel PUA (comma 2)

In base al comma 2, il PUA comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

a) autorizzazione integrata ambientale, AIA (Titolo III-bis, parte seconda del Codice);

Il Titolo III-bis della parte seconda del Codice raggruppa le disposizioni riguardanti l'AIA. La procedura per il rilascio dell'AIA (art. 29-quater) prevede la comunicazione della data di avvio del procedimento da parte dell'autorità competente al gestore, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ed entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento è prevista la pubblicazione dell'annuncio da parte della autorità competente. Entro i trenta giorni successivi, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA.  In tale ambito sono acquisite le necessarie prescrizioni del sindaco, la proposta dell'ISPRA, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle ARPA, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

b) autorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 del Codice);

L'art. 104 del Codice vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e prevede, in deroga a tale divieto, che l'autorità competente, dopo indagine preventiva, possa autorizzare tali scarichi alle condizioni e nelle ipotesi disciplinate dalla norma richiamata nell'articolo in esame. 

c) autorizzazione per immersione in mare da attività di escavo e di posa di cavi e condotte (art. 109 del Codice);

L'art. 109 del Codice, al comma 5-bis (inserito dall'art. 8, comma 1, lett. b), della L. 28 dicembre 2015, n. 221, cd. collegato ambientale) prevede che, per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali previste sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di VIA. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a VIA, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

d) autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. 42/2004);

L'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che l'amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione, entro 40 giorni l'amministrazione trasmette alla competente Soprintendenza la documentazione dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. Il soprintendente rende il parere, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione, che diviene immediatamente efficace. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con il D.P.R. 31/217 è stato adottato il regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

e) autorizzazione culturale (art. 21 del D.Lgs. 42/2004);

In merito all'autorizzazione di beni culturali (art. 21 del D.Lgs. 42/2004), tranne determinati interventi subordinati ad autorizzazione del Ministero dei beni culturali, si demanda alla Soprintendenza il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art.21, c.4) previa presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art.21, c.5). Ai sensi dell'art. 22, comma 1, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. L'art. 24 stabilisce che per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato. L'art. 25 stabilisce che nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21Per i progetti di opere da sottoporre a VIA, sulla base della modifica dell'articolo 26 del Codice dei beni culturali operata dall'articolo 26 dello schema in esame,si esprime il Ministero nell'ambito delle nuove procedure disciplinate dal medesimo schema.

f)  autorizzazione sul vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 e D.P.R. 616/1977);

L'art. 61 del d.lgs. 152/2006, confermando quanto previsto dal'art. 69 del D.P.R. 616/1977, prevede che le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni.

g) nulla osta di fattibilità per la realizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati alla c.d. normativa Seveso (art. 17, comma 2, del D. Lgs. 105/2015);

L'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 105/2015, per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate, prevede che il Comitato tecnico regionale (CTR), dopo l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il divieto di inizio di attività. Il comma 3, non richiamato nella norma, prevede che, in tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.

h) autorizzazione antisismica (art. 94 del D.P.R. 380/2001).  

 Sull'autorizzazione antisismica (art. 94 del D.P.R. 380/2001), nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 

Le fasi del procedimento (comma 1, secondo e terzo periodo, commi 3-8)

1) L'istanza per l'avvio del procedimento e contenuti progettuali necessari (comma 1, secondo e terzo periodo, e comma 3) 

Al fine di ottenere il rilascio del PUA, il proponente presenta un'istanza di VIA (ai sensi dell'art. 23 del Codice), integrata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, necessari per consentire all'autorità competente lo svolgimento della relativa istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutti i titoli elencati nel comma 2 (secondo periodo del comma 1).

Il terzo periodo del comma 1 prevede, altresì, l'applicazione per tale istanza della disciplina prevista all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), in merito alla denuncia dei lavori e alla presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche.

Ai sensi dell'art. 93, nelle zone sismiche previste chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il comma 3 prevede, inoltre, che, qualora sia necessaria l'AIA, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali allegati all'istanza devono contenere anche le informazioni previste ai commi 1-3 dell'articolo 29-ter del D.Lgs. 152/2006, che elencano specifici contenuti presenti nell'istanza per l'AIA.

2) Verifica (ed eventuale integrazione) della documentazione presentata (commi 4 e 5)

Le disposizioni relative alla fase della verifica documentale, dettate dai commi 4 e 5 riprendono l'analoga disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 23, comma 3, del Codice.

Vi sono però alcune differenze.

In primo luogo, l'invio della documentazione inclusa nell'istanza non viene inoltrata (come prevede la procedura ordinaria di VIA statale prevista dall'art. 23 citato) "a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto", ma "a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale".

Si rinvia in proposito all'osservazione relativa ai commi 6 e 7.

In secondo luogo, la verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione non viene svolta solo dall'autorità competente (come avviene nella procedura ordinaria di VIA statale), ma anche, per i profili di rispettiva competenza, dalle amministrazioni e dagli enti che hanno ricevuto la documentazione medesima.

Per quanto riguarda i tempi, si prevede che la predetta attività di verifica si svolga entro trenta gioni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente.

3) Consultazione del pubblico (commi 6 e 7)

Anche relativamente alla fase della consultazione del pubblico, le disposizioni dettate dall'articolo in esame (contenute nei commi 6 e 7) riprendono l'analoga disciplina dettata dal nuovo testo del Codice (nello specifico, dall'art. 24, commi 3, 5 e 6).

Rispetto alla procedura ordinaria, non è prevista la fase di acquisizione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto. La mancata previsione della fase di acquisizione dei pareri sembrerebbe motivata dallo svolgimento della conferenza di servizi. 

  Considerato che la documentazione è inviata agli enti e alle amministrazioni competenti in materia ambientale , come evidenziato ai commi 4-5, andrebbe comunque valutato se si determini, nel procedimento in esame, la mancata acquisizione dei pareri rivolti all'autorità competente da parte di enti ed amministrazioni "potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto", oltre alla materia ambientale, come previsto nella procedura ordinaria.

Si fa notare che le disposizioni contemplate dall'articolo in esame sembrerebbero riprendere la ratio del testo vigente del comma 3 dell'art. 25 del Codice, che è quello di innestare nel procedimento di VIA statale, qualora occorra l'acquisizione di altri assensi e atti autorizzativi, lo svolgimento di una conferenza di servizi.
L'art. 25, comma 3, del Codice, dispone infatti, attualmente, tra l'altro, che "il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi indetta a tal fine dall'autorità competente".
Come si nota, nella formulazione attualmente vigente compare la precisazione "in materia ambientale". 

 4) Conferenza di servizi (comma 8, primo periodo)

Ai sensi del comma 8 - fatto salvo il rispetto dei termini previsti in caso di consultazioni transfrontaliere - entro dieci giorni dalla scadenza della fase di consultazione, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. 

5) Adozione del provvedimento di VIA (comma 8, quinto e sesto periodo)

Il quarto periodo del comma 8 dispone che la decisione di rilasciare i titoli abilitativi e autorizzativi (elencati dal comma 2) è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 25 del Codice.

I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo (vale a dire 60 giorni per emanare il provvedimento di VIA e, nell'ambito di questi, 30 giorni per acquisire il concerto del MIBACT), sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di 30 giorni concesso (dall'art. 25, comma 2, quinto periodo) al Consiglio per deliberare.

Si fa notare che la previsione che la decisione di rilasciare i titoli abilitativi sia assunta sulla base del provvedimento di VIA è analoga a quella contemplata dall'art. 24 dello schema in esame.

6) Conclusione della conferenza ed emanazione del PUA (comma 8, secondo, terzo, quarto e quinto periodo)

La conclusione della conferenza - che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, in ossequio alle disposizioni dell'art. 14-ter della L. 241/1990 - deve avvenire entro 210 giorni.

Potrebbe essere opportuno specificare la decorrenza del termine per la conclusione della dei lavori della conferenza, che, in assenza di indicazioni, dovrebbe intendersi riferito alla data di inizio dei lavori della conferenza medesima. 

La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

   La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il PUA, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel PUA.
Si tratta di disposizioni analoghe a quelle dettata dall'art. 24 dello schema in esame, che modifica l'articolo 14, comma 14, della L. 241/90.
Contenuti del (PUA) (commi 3 e 9)

Il comma 3 dispone, tra l'altro, che qualora sia necessaria l'AIA, il PUA (al fine di poterla comprendere al suo interno) deve contenere le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies, sulle misure incluse nell'AIA e sulle misure relative alle migliori tecniche disponibili e alle norme di qualità ambientale.

Il comma 9 specifica che, per le condizioni e le misure supplementari relative all'AIA contenute nel PUA, le modalità di rinnovo, riesame, controllo e le relative sanzioni sono indicate negli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordeciesper gli altri titoli abilitativi di cui al comma 2, le suddette modalità sono indicate dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia. 

Perentorietà dei termini e adozione del provvedimento di VIA (comma 8, sesto e settimo periodo)

Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della L. 241/1990.

Si prevede, inoltre, che i termini per l'adozione del provvedimento di VIA (di cui all'articolo 25, comma 2, quarto periodo, modificato dall'articolo 16 dello schema) sono ridotti della metà, quindi il Ministro dell'ambiente provvede, entro il termine di 30 giorni) all'adozione del provvedimento, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ove sia inutilmente decorso il termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di 30 giorni.

Disposizioni di applicazione (comma 10)

In base al comma 10, le disposizioni dell'articolo in esame si applicano in deroga alle discipline dei vari procedimenti assorbiti dal PUA solo per il primo rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi sostituiti dal PUA (cioè quelli elencati dal comma 2).

La ragione sembra da ricercarsi nel fatto che tali titoli hanno diverse scadenze temporali.

Articolo 17 - Monitoraggio (art. 28 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 17, che sostituisce l'art. 28 del Codice, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

In tale ambito, l'art. 8-bis nella direttiva VIA (inserito dalla direttiva 2014/52) prevede che gli Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla direttiva medesima e da normative nazionali.

In primo luogo, il nuovo art. 28 prevede che il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA (comma 1). 

Sono disciplinate altresì le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive, già previste dal vigente articolo 28. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi del sistema nazionale a rete delle agenzie ambientali, come stabilito dall'articolo 3 della legge n. 132 del 2016, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici (comma 2).

In caso di verifica positiva, è prevista la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente della documentazione sulla verifica da parte della medesima autorità competente (comma 2).

Si prevede inoltre,  a supporto delle medesime attività di verifica, nel caso di progetti di competenza statale rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, la possibilità da parte dell'autorità competente di istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori Ambientali, finalizzati  a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza (comma 2). 

Al fine della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, è prevista la trasmissione, da parte del proponente in formato elettronico, all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, della documentazione necessaria (comma 3).

La conclusione della attività di verifica è prevista entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente (comma 3) e, qualora i soggetti individuati per la verifica non provvedano entro il termine stabilito, lo svolgimento delle attività di verifica è in capo direttamente all'autorità competente (comma 4).

In caso di esito negativo della verifica di ottemperanza, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29 (comma 5).

Se i risultati delle attività di verifica accertano la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, è prevista la possibilità da parte della autorità competente di acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, modificando il provvedimento di VIA, e stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario (comma 6).

Successivamente all'autorizzazione del progetto, l'accertamento della sussistenza di gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull'ambiente derivante dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera determina la possibilità, da parte dell'autorità competente, di ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more dell'adozione delle opportune misure correttive, ivi incluse quelle previste dalle sanzioni di cui all'articolo 29 (comma 7). 

I commi 6 e 7 riprendono le disposizioni vigenti del comma 1-bis dell'articolo 28.

E' prevista adeguata informazione sul sito web dell'autorità competente, in merito alle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, ove prescritti. 

Il vigente comma 2 dell'articolo 28 prevede che delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

Da ultimo, si segnala che, ai sensi dell'art. 25, comma 3 dello schema in esame, è prevista inoltre l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, con il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali, al fine di stabilire gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.


Articolo 18 - Sanzioni (art. 29 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 18, che sostituisce  l'art. 29 del Codice, disciplina il sistema sanzionatorio relativo al procedimento di valutazione d'Impatto ambientale.

In tale ambito, l'art. 10-bis della direttiva VIA (inserito dalla direttiva 2014/52) prevede, in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva medesima, l'applicazione da parte degli Stati di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Il vigente art. 29 prevede in via generale l'annullabilità dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta (comma 1), disponendo:
  1. per violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, la sospensione dei lavori e l'imposizione al proponente di adeguamento dell'opera o intervento (comma 3);
  2. per opere ed interventi realizzati senza verifica di assoggettabilità o di VIA, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, la sospensione dei lavori e la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile (comma 4).

Il nuovo articolo 18 prevede, in modo analogo al vigente art. 29,  l'annullabilità dei provvedimenti di autorizzazione di un progetto, adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte (comma 1), prevedendo, altresì, in modo innovativo rispetto alla norma vigente, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, una serie di azioni che l'autorità competente può attuare secondo la gravità delle infrazioni (comma 2):

  1. diffida, con assegnazione di un termine per eliminare le inosservanze;
  2. diffida e sospensione dell'attività per un tempo determinato in caso di rischio di impatti ambientali negativi;
  3. revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Si prevede, inoltre,la possibilità - nel caso di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al nuovo procedimento unico in materia ambientale (introdotto dallo schema in esame), ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei relativi provvedimenti concernenti un progetto già realizzato o in corso di realizzazione -  di assegnare da parte della autorità competente un termine all'interessato per avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, consentendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione del lavori o delle attività, valutata l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato (comma 3). 

Scaduto il suddetto termine assegnato all'interessato, ovvero in caso di esito negativo del nuovo provvedimento di VIA, l'autorità competente dispone, in modo analogo al comma 4 dell'art. 29 vigente, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, con definizione dei termini e delle modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente (comma 3). 

E' inoltre introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 35.000 a 100.000 euro, nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza VIA o senza verifica di assoggettabilità, ove prescritte (comma 4) e una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80,000 euro nei confronti del soggetto che non osserva le condizioni ambientali presenti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA o di VIA (comma 5). Tali sanzioni sono irrogate dall'autorità competente, senza applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 (commi 6 e 7). 

I proventi derivanti dalle sanzioni di competenza statale per le violazioni in materia di VIA, in coerenza con quanto prevede il criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 114/2015, sono versate al bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ai capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente per il miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, e per le attività di cui all'articolo 28 per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali (comma 8). 

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 dello schema, è prevista inoltre l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla sua data di entrata, per la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti.


Articolo 19 - Impatti ambientali interregionali (art. 30 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 19, che sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 30, prevede, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti interessati assumano le determinazioni.

Il comma 2 dell'articolo 30, richiamato nella disposizione in esame, prevede che, nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, localizzati anche sul territorio di regioni confinanti,(nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII), i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. In tal caso, la norma vigente, che viene sostituita dalla disposizione in esame, prevede - ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri - l'obbligo disposto dall'autorità competente che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti.


Articolo 20 - Consultazioni transfrontaliere (art. 32 D.Lgs. 152/06)

L'articolo  20 modifica l'articolo 32 del Codice che disciplina la modalità di svolgimento delle consultazioni transfrontaliere, in caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato lo richieda. 

In particolare, la lettera a) prevede, con una modifica al comma 2 dell'art. 32, l'obbligo di trasmissione dell'autorità competente agli Stati membri consultati, oltre che delle decisioni finali e di tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27, 29-quater, anche di quelle riguardanti le valutazioni degli impatti ambientali e del provvedimento di VIA di cui all'art. 25 sostituito dall'art. 14 dello schema in esame.

L'art. 32 prevede che, in caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto. Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente (comma 1). Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del decreto medesimo (comma 2).
Rileva sottolineare che l'art. 7, paragrafo 4 della direttiva VIA (modificato dalla direttiva 2014/52), ;oltre a prevedere che gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione, introduce la possibilità che tali consultazioni possano essere svolte mediante un organismo comune appropriato.

La lettera b), con una modifica al comma 5-bis dell'art. 32, interviene sul riferimento normativo concernente il provvedimento finale di VIA sostituendo il richiamo al vigente art. 26, comma 1, con quello all'articolo 25, comma 2, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 14 dello schema in esame.

La norma sui cui interviene la novella in esame prevede che, nel caso di notifica ad altro Stato per l'espressione del proprio interesse alla partecipazione alla procedura di VIA e se espresso l'interesse a partecipare alla medesima procedura, il termine per l'adozione del provvedimento finale di VIA viene prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato con lo Stato in questione.

Articolo 21 - Oneri istruttori (art. 33 D.Lgs. 152/06)

L'articolo 21 interviene sull'art. 33 del Codice, recante la disciplina degli oneri relativi alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale.

La norma in esame, che sostituisce il comma 1 dell'art. 33, prevede che le tariffe da applicare ai proponenti siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, con un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Rispetto al testo vigente del comma 1 dell'art. 33, si prevede che le tariffe siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Per quanto riguarda l'emanazione del decreto ministeriale per la determinazione delle tariffe, non si prevede più il concerto del Ministro dello sviluppo economico e il termine per la sua adozione è fissato dall'articolo 25, comma 7, dello schema in esame, ossia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema medesimo.

Si ricorda inoltre che con il D.M. 245/2016 (G.U. n. 1 del 2017) sono stati determinati gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) e di valutazione ambientale strategica (di seguito VAS).

Articolo 22 - Allegati (Modifiche agli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06)

L'articolo 22 reca una serie di modifiche agli allegati alla parte II del Codice.

Allegato II - Progetti di competenza statale (comma 1)

Il comma 1 reca una serie di modifiche all'allegato II che elenca i progetti sottoposti a VIA di competenza statale.

Un primo gruppo di modifiche consiste nell'introduzione di nuove classi di opere, al fine di assoggettare alla VIA statale i progetti relativi a:

- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

Tale tipologia impiantistica è attualmente inclusa nell'allegato III (che in base al testo vigente la assoggetta a VIA regionale). Di conseguenza l'art. 26 dello schema in esame abroga la lettera c) dell'allegato III ove tali impianti sono contemplati.

- impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW;

attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare;

- attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali (la norma elenca le seguenti sostanze: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive);

porti con funzione turistica e da diporto di dimensioni rilevanti (la norma prevede come condizioni per l'assoggettamento a VIA statale la presenza di uno specchio d'acqua superiore a 10 ettari o di aree esterne interessate superiori a 5 ettari o di moli con lunghezza superiore ai 500 metri).

La lettera b) del punto 8 dell'allegato I alla direttiva VIA (non modificato dalla direttiva 2014/52/UE) assoggetta a VIA i porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.
Si fa notare che i porti in questione sono inclusi, nella disciplina vigente, nell'allegato III (che attualmente li assoggetta a VIA regionale). Di conseguenza l'art. 26 dello schema in esame abroga la lettera l) dell'allegato III.

Viene inoltre ampliato il campo di applicazione dell'allegato, al fine di assoggettare a VIA statale tutti gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km, e non solo quelli (aventi tali caratteristiche) facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Si tratta di una modifica in linea con il dettato del punto 20 dell'allegato I alla direttiva VIA (non modificato dalla direttiva 2014/52/UE), che assoggetta a VIA tutti i progetti di costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.

Alla modifica in esame è collegata l'abrogazione, disposta dall'art. 26 dello schema, del punto 4-ter dell'allegato in esame, che riguarda una sottoclasse degli elettrodotti in questione.

Si fa altresì notare che gli "elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" sono attualmente assoggettati a VIA regionale. Conseguentemente viene abrogata (dall'art. 26 del presente schema) la lettera z) dell'allegato III che li contempla.

Il testo vigente del punto 7, che assoggetta a VIA le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare, viene sostituito con due nuovi punti (7.1 e 7.2), in cui non sono più contemplate le attività di prospezione ma solamente:

  • la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare;
  • la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare. Con riferimento ai progetti relativi a tali coltivazioni, il nuovo testo prevede una restrizione del campo di applicazione dell'allegato, in quanto la sottoposizione a VIA di tali progetti viene confermata solo per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale.
Si fa presente in proposito che il punto 14 dell'allegato I alla direttiva VIA (non modificato dalla direttiva 2014/52/UE) assoggetta a VIA i progetti relativi a estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale.

Ulteriori modifiche riguardano lo stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici e gas.

Una prima modifica consiste nell'ampliamento del campo di applicazione dell'allegato, in virtù della riduzione (da 80.000 m3 a 40.000 m3) della soglia minima (espressa in termini di capacità complessiva dello stoccaggio) necessaria per l'assoggettamento a VIA statale dello stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici, nonché per lo stoccaggio superficiale di gas naturali e prodotti petroliferi liquidi.

Tale soglia minima di stoccaggio viene inoltre estesa, in base al nuovo testo previsto dal comma in esame, anche al petrolio e a tutti i prodotti petroliferi.

Si tratta di modifiche che consentono di assoggettare a VIA statale i progetti relativi a "stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3" attualmente assoggettati a VIA regionale in quanto contemplati dalla lettera h) dell'allegato III. Tale lettera viene quindi conseguentemente abrogata dall'art. 26 dello schema.

Un ulteriore ampliamento deriva dall'assoggettamento a VIA statale dello stoccaggio sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.

Tale attività è attualmente assoggettata a VIA regionale. Viene quindi conseguentemente abrogata (dall'art. 26 dello schema) la lettera ab) dell'allegato III che la contempla.

Viene invece eliminato dall'allegato, e quindi sottratto all'applicazione della VIA statale, lo stoccaggio di prodotti di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.

Si fa notare che il punto 21 dell'allegato I alla direttiva VIA (non modificato dalla direttiva 2014/52/UE) si limita a far riferimento a impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200.000 tonnellate.

Ulteriori ampliamenti riguardano:

  • le stazioni di spinta relative a condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km, per il trasporto di gas, petrolio, prodotti chimici e flussi di CO2. Viene infatti eliminata la parte della disposizione che circoscrive l'assoggettamento a VIA statale per le sole stazioni di spinta intermedie, estendendo quindi l'applicabilità dell'allegato in esame a tutte le stazioni di spinta di cui sopra;
Si fa presente in proposito che la lettera b) del punto 16 dell'allegato I alla direttiva VIA (non modificato dalla direttiva 2014/52/UE) limita l'applicazione alle sole stazioni di spinta intermedie.
  • gli impianti per la cattura di flussi di CO2. La norma in esame viene infatti integrata al fine di includere nell'allegato II non solo gli impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti sottoposti a VIA statale (come prevede il testo vigente), ma anche quelli che catturano flussi provenienti da impianti assoggettati a VIA regionale (elencati nell'allegato III). 
Il punto 23 dell'allegato I alla direttiva VIA (non modificato dalla direttiva 2014/52/UE) assoggetta a VIA, tra gli altri, gli "impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato".

Le modifiche relative alle opere stradali sono indicate nel seguente testo a fronte.

Allegato II-bis - Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale (comma 2)

Il comma 2 introduce il nuovo allegato II-bis, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (c.d. screening di VIA) di competenza statale.

I progetti elencati sono prevalentemente progetti attualmente contemplati dall'allegato IV (che elenca i progetti soggetti a screening di VIA regionale) che vengono tresferiti nell'allegato in esame, modificando quindi il soggetto deputato allo svolgimento della fase di screening. Si tratta di progetti concernenti l'industria energetica ed estrattiva (impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW; installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km; impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III ai fini dello stoccaggio geologico; elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km), nonché progetti di infrastrutture (interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali, porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, vie navigabili; strade extraurbane secondarie di interesse nazionale, acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; aeroporti non compresi nell'Allegato II; porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri).

Conseguentemente a tali spostamenti, l'art. 26 dello schema in esame provvede alle conseguenti abrogazioni nell'allegato IV.

In realtà si fa notare che non tutti i progetti spostati dall'allegato IV vengono soppressi dall'art. 26. L'art. 26, comma 1, infatti, si limita ad abrogare i  i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV. Le altre soppressioni (punti 2.a), 2.f), 2.n-bis) dell'allegato IV) sono operate dal comma 4 nell'ambito della riscrittura di parti dell'allegato IV. 
Si fa notare che nel testo vigente del punto 7.q) si assoggettano a screening anche i progetti di intervento su porti già esistenti. Tali progetti non sono invece contemplati nel punto 2.f) del nuovo allegato II-bis. Va però fatto notare che il successivo punto 2.l) contempla "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)."  

Rappresentano invece voci nuove quelle indicate alle lettere g), h) e i) dell'allegato in esame e relative a:

  • coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto inferiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale;

Si tratta di una voce corrispondente a quella inserita all'allegato II dal comma 1 dell'articolo in esame. Si fa però notare che, poiché la voce contemplata dall'allegato II fa riferimento a quantitativi superiori alle soglie indicate, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di includere anche i progetti con quantitativi non solo inferiori, ma anche uguali alle soglie in questione.

  • rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o di esplosivo.
Sugli effetti della tecnica dell'airgun il Ministero dell'ambiente, in attuazione dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 145/2015, ha trasmesso alle Camere il "Rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun - Anno 2016" (Doc. CCLI, n. 1).
Allegato III - Progetti di competenza regionale (comma 3)

Il comma 3 introduce puntuali modifiche all'allegato III.

Si ricorda che, oltre a tali modifiche, il comma 1 ha provveduto a spostare nell'allegato II alcune voci attualmente incluse nell'allegato in questione (e conseguentemente l'art. 26 ne ha disposto la soppressione all'interno dell'allegato in esame). 

Una prima modifica riguarda gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma.

Rispetto al testo vigente viene eliminata la precisazione volta a stabilire la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. 

Contemporaneamente viene introdotta una soglia (potenza complessiva superiore a 1 MW) oltre la quale scatta l'assoggettabilità a VIA regionale, ma solo se disposto all'esito della fase di screening. Si fa notare che gli impianti in questione sono assoggettati, se con potenza complessiva superiore a 1 MW, dal comma seguente, allo screening di VIA regionale.

Una seconda modifica riguarda l'inserimento nell'allegato III delle strade urbane di scorrimento.
Allegato IV - Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale (comma 4)
Il comma 4 introduce puntuali modifiche all'Allegato IV al fine precipuo di eliminare da tale allegato le categorie progettuali inserite nel nuovo Allegato Il-bis.
Un'ulteriore modifica è volta a precisare, per gli impianti di piscicoltura di superficie complessiva oltre i 5 ettari, già sottoposti a screening regionale dal testo vigente, che la sottoposizione a screening opera solo per gli impianti di piscicoltura intensiva.
Ulteriori modifiche riguardano la categoria delle opere stradali e sono finalizzate a dare coerenza alle nuove disposizioni, relative alle strade, introdotte negli allegati II-bis e III, come risulta dal seguente schema, che mette altresì a confronto le nuove norme con quelle vigenti.
Allegato IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale (comma 5)
L'articolo 22, comma 5, aggiunge l'Allegato IV-bis al Codice dell'ambiente relativo ai contenuti dello studio preliminare ambientale.

Il nuovo Allegato IV-bis prevede che lo studio preliminare ambientale debba contenere (punto 1) la descrizione del progetto in termini di caratteristiche fisiche (indicando, se del caso, anche i lavori di demolizione) e di localizzazione dello stesso progetto, con particolare riferimento alla sensibilità ambientale delle aree interessate. Lo studio dovrà essere corredato dalla descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante (punto 2). Inoltre, tra i contenuti del progetto ambientale, il punto 3 include la descrizione di tutti probabili effetti sull'ambiente - con particolare riferimento a residui, emissioni e produzione rifiuti - nonché dell'uso delle risorse naturali. Riguardo ai criteri da utilizzare nelle suddette descrizioni, il punto 4 rimanda ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato V, ove applicabili. Si prevede, infine, al punto 5, che si tenga conto di eventuali precedenti valutazioni degli effetti sull'ambiente (condotte sulla base di normative europee, nazionali o regionali) e che si dia conto delle misure eventualmente previste per ridurre gli impatti negativi.

Allegato V - Criteri per la verifica di assoggettabilità (comma 6)
Il comma 6 sostituisce l'Allegato V concernente i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19.

L'Allegato V è strutturato, analogamente all'allegato vigente, in tre punti dedicati: alle caratteristiche dei progetti; alla localizzazione dei progetti; alle caratteristiche dell'impatto potenziale. Riguardo all'ultimo punto, occorre rilevare che la modifica proposta include, oltre alle caratteristiche, anche la "tipologia" dell'impatto potenziale.

Secondo il nuovo Allegato V, le caratteristiche del progetto (punto 1) dovranno tenere conto delle dimensioni ma anche, secondo l'ulteriore specificazione qui proposta, della "concezione dell'insieme del progetto". Riguardo all'utilizzazione di risorse naturali, il nuovo testo specifica che si dovrà tenere conto, in particolare, del suolo, del territorio, dell'acqua e della biodiversità nonché, come nel testo vigente, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e dei disturbi ambientali. Il nuovo testo, inoltre prevede tra i criteri i rischi di "gravi" incidenti, aggiungendo il riferimento alle "calamità" e al cambiamento climatico. Si introduce, infine, il nuovo criterio dei "rischi per la salute umana". 

Riguardo alla localizzazione dei progetti, come nel testo vigente il nuovo punto 2 stabilisce che si dovrà considerare la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare, delle diverse tipologie di zone comprese in un elenco modificato ed integrato dal provvedimento in esame.  Si dovrà quindi tenere conto, come nel testo vigente: delle zone umide, costiere, montuose o forestali, delle riserve e dei parchi naturali. A tali tipologie, il nuovo Allegato aggiunge: le zone riparie, le foci dei fiumi e l'ambiente marino. Riguardo alle zone tutelate dalla normativa nazionale ed europea, il nuovo allegato esplicita il riferimento alla rete Natura 2000 (istituita ai sensi della Direttiva 92/43/UEE "Habitat"). Si deve inoltre tenere conto delle zone in cui siano stati disattesi gli standard ambientali fissati dalla normativa nazionale ed europea (o, secondo una specificazione introdotta dal provvedimento in esame, nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto di tali standard). Inoltre si dovrà considerare: la forte densità demografica; l'importanza storica, culturale o archeologica (alle quali il nuovo allegato aggiunge l'importanza "paesaggistica"); la presenza di aree con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Il punto 3 stabilisce che gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2. Il nuovo testo, inoltre, specifica che ci si dovrà riferire ai fattori di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) del Codice, relativo ai fattori in relazione ai quali sono valutati gli impatti ambientali (si veda, a tale proposito, la modifica recata al citato articolo 4 del Codice dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame). Il nuovo Allegato, inoltre, fa riferimento ad "entità ed estensione" dell'impatto (in luogo della "portata" del testo vigente) nonché alla "tipologia" dello stesso (integrando quanto previsto a legislazione vigente). Si dovrà inoltre considerare: la natura transfrontaliera dell'impatto; l'intensità ("ordine di grandezza" nel testo vigente) e la complessità dell'impatto; la probabilità dell'impatto; la durata, frequenza e reversibilità dell'impatto nonché la prevista insorgenza (quest'ultima inserita dal provvedimento in esame). Rispetto al testo vigente figurano i seguenti nuovi fattori: cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti approvati; la possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Allegato VII - Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (comma 7)
Il comma 7 interviene sull'allegato VII, che disciplina dettagliatamente i contenuti dello studio di impatto ambientale, al fine di recepire quanto introdotto dalla direttiva 2014/52/UE.
Il nuovo testo dell'allegato è sostanzialmente identico a quello dell'allegato IV della direttiva VIA (come modificato dalla direttiva 2014/52/UE), ad eccezione di alcune disposizioni aggiuntive contemplate dal testo in esame e volte ad inserire, tra i contenuti del SIA, anche:
- la descrizionedella tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili (lettera e) del punto 1);
Si noti che tale disposizione corrisponde al punto 1.d) del testo vigente dell'allegato VII alla parte seconda del Codice.
- la descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie (punto 8);
Si noti che tale disposizione corrisponde al punto 6 del testo vigente dell'allegato VII alla parte seconda del Codice.
- un sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti (punto 12). 
Si noti che tale disposizione corrisponde al punto 8 del testo vigente dell'allegato VII alla parte seconda del Codice.
Rispetto al testo della direttiva viene altresì precisato, dall'allegato in esame, che:
- la descrizione dell'ubicazione del progetto deve essere resa "anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti" (lettera a) del punto 1);
- la descrizione delle alternative ragionevoli è limitata a quelle principali e comprende anche l'alternativa zero (punto 2);
Si noti che l'indicazione dell'alternativa zero è contemplata anche dal nuovo testo dell'art. 22 del Codice (modificato dall'art. 11 dello schema in esame), quindi appare opportuno indicarlo anche nell'allegato in esame. Si fa invece notare che la limitazione alle alternative principali non è contemplata nè dalla direttiva nè dal nuovo testo del citato art. 22 del Codice.
- la descrizione dei fattori potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto deve riguardare anche il patrimonio agroalimentare (punto 4);
- l'indicazione dei rischi derivanti dal progetto deve riguardare anche quelli per il paesaggio (lettera d) del punto 5).

Articolo 23 - Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 23 detta una serie di disposizioni principalmente finalizzate a regolare il passaggio tra la disciplina vigente e quella nuova risultante dalle modifiche previste dal decreto in esame.

In particolare il comma 1, in linea con il disposto dell'art. 3 della direttiva 2014/52/UE (che fissa la data del 16 maggio 2017 come termine fino al quale applicare la direttiva VIA nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla direttiva 2014/52/UE) prevede l'applicazione della normativa previgente (cioè quella attualmente vigente) ad una serie di procedimenti avviati prima del 16 maggio 2017. La norma fa riferimento ai procedimenti di screening di VIA pendenti a tale data, nonché ai procedimenti di VIA per i quali risulti avviata alla medesima data la fase di consultazione relativa alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale o per i quali sia stata presentata l'istanza di VIA.

Il comma 1 consente comunque l'applicazione della nuova disciplina anche nei casi succitati, nei seguenti casi:

  • qualora, su istanza del proponente (da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto), l'autorità competente lo disponga;
  • qualora il proponente ritiri l'istanza (di VIA o di screening di VIA) e ne presenti una nuova, avviando quindi un nuovo procedimento a cui si applicheranno le nuove disposizioni introdotte dal decreto. Viene precisato che, nel presentare la nuova istanza, il proponente potrà optare per la nuova procedura prevista dal nuovo testo dell'art. 27 del Codice (introdotto dall'art. 16 dello schema) e finalizzata al rilascio di un provvedimento unico in materia ambientale.

Il comma 2 prevede invece l'applicazione immediata della nuova disciplina del monitoraggio dettata dal nuovo testo dell'art. 28 del Codice (modificato dall'art. 17 del decreto in esame) alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti.

Il comma 3 disciplina l'adeguamento, alle norme del decreto, degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Decorso inutilmente tale termine è prevista l'applicazione dei poteri sostitutivi.

Il comma 4 disciplina la nomina dei componenti del nuovo Comitato tecnico istruttorio (istituito dall'art. 6 dello schema, alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione VIA-VAS) che deve essere effettuata, dal Ministro dell'ambiente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Andrebbe verificato il richiamo al comma 4 dell'articolo 8 del Codice, modificato dallo schema in esame, dato che il Comitato istruttorio è invece disciplinato al comma 3.

L'entrata in carica di tali componenti è condizionata all'entrata in vigore del decreti previsti dai commi 5 e 6 del nuovo testo dell'art. 8 del Codice (come modificato dall'art. 6 del decreto in esame).

Si fa notare che il riferimento ai commi 5 e 6 non appare corretto, dato che il comma 6 non contempla l'emanazione di decreti attuativi, e che andrebbero probabilmente richiamati i commi 4 e 5.

Il comma 4 demanda ad uno o più decreti attuativi la definizione dell'articolazione, dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento della Commissione VIA-VAS e del Comitato tecnico istruttorio, mentre il comma 5 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, i costi di funzionamento della Commissione VIA-VAS e del Comitato tecnico istruttorio siano definiti con decreto annuale del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 24 - Conferenza di servizi per VIA regionale (art. 14 L. 241/90)

L'articolo 24 modifica il comma 4 dell'art. 14 della L. 241/1990, che ha introdotto una disciplina specifica per la conferenza di servizi sui progetti sottoposti a VIA, al fine precipuo di chiarirne l'applicabilità alle sole procedure di VIA di competenza regionale e di apportare le modifiche necessarie a rendere il testo coerente con le modifiche apportate dallo schema in esame al cd. Codice dell'ambiente.

Prima di procedere nell'analisi delle nuove norme merita richiamare brevemente le caratteristiche principali della vigente disciplina, che è stata recentemente introdotta dal D.Lgs. 127/2016 (recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124"), che vengono confermati dalle modifiche introdotte dall'articolo in esame.

Il comma 4 dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2016) disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi nel caso in cui si abbia un progetto sottoposto a VIA, per la realizzazione del quale siano necessari autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati.
In tal caso la norma prevede lo svolgimento obbligatorio della conferenza di servizi prevista dalla normativa sulla VIA (dall'art. 25, comma 3, del Codice). La conferenza di servizi è quindi, in tale caso, il luogo necessitato di acquisizione di tutti gli assensi necessari.
Le norme introdotte dal D.Lgs. 127/2016 inoltre configurano la conferenza di servizi per progetti sottoposti a VIA come una conferenza decisoria e prescrivono che la conferenza sul progetto sottoposto a VIA è convocata in modalità sincrona (disciplinata dal nuovo articolo 14-ter della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2016) ed indetta entro 10 giorni dalla verifica documentale, condotta dall'amministrazione competente, circa la completezza della documentazione allegata dal proponente all'istanza di VIA.

Una prima rilevante modifica rispetto al testo vigente è l'aggiunta di una precisazione volta a restringere l'ambito di applicazione del comma 4 in questione ai soli progetti sottoposti a VIA di competenza regionale. Si tratta di una disposizione che sembra volta a superare l'ambiguità insita nella formulazione attualmente vigente, ove da un lato il campo di applicazione non è delimitato, dall'altro si dispone (nell'ultimo periodo del comma) che resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

Si ricorda che la disciplina dettata dal nuovo testo del comma 4 dell'art. 14 della L. 241/1990 (risultante dall'articolo in esame) rappresenta il procedimento unico da seguire per l'adozione del provvedimento di VIA nei casi di VIA di competenza regionale.

Ciò viene infatti statuito sia dal nuovo articolo 7-bis, comma 7, del Codice (introdotto dall'art. 5 dello schema in esame), che dal nuovo testo dell'art. 25, comma 3, del Codice (risultante dalla modifica di cui all'art. 14 dello schema in esame).
Il citato comma 7 dispone infatti che il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
L'art. 25, comma 3, dispone che, nel caso di progetti di competenza regionale, l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA, nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Conseguentemente, viene chiarito che la conferenza di servizi è indetta dall'autorità competente in sede regionale, come individuata dall'articolo 7-bis, comma 5, del Codice (introdotto dall'art. 5 dello schema in esame).

La disposizione richiamata stabilisce che, in sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

Rispetto al testo vigente, vengono inoltre inseriti tre nuovi periodi, nei quali:

♦ si stabilisce che — al fine di consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte della Conferenza di servizi, finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari — il proponente è tenuto, all'atto della presentazione dell'istanza di VIA, ad allegare la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore;

♦ viene precisato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati;

♦ viene specificato che la decisione di concedere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

Un'ultima rilevante innovazione è la modifica del limite massimo di durata della conferenza di servizi, che deve concludersi entro il termine di 300 giorni. Nel testo vigente viene previsto che la conferenza di servizi si deve concludere entro il termine di conclusione del procedimento di VIA, che (in base al testo vigente dell'art. 26, comma 1, del Codice) è pari a 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, prolungabili a 210 "nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità" e salvi gli eventuali prolungamenti disposti (in base al testo vigente dell'art. 24 del Codice) in fase di consultazione.

Ciò premesso, si osserva che non appare chiaro da quale data decorra il termine in esame; non è chiaro infatti se debba farsi riferimento alla data di inizio della conferenza medesima o, come sembra desumersi dalla disposizione, all'esito della verifica documentale (che di norma si deve concludere entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA).

Si ricorda altresì che il comma 3 dell'art. 25 del Codice (modificato dall'art. 14 dello schema in esame) dispone che, nel caso di progetti di competenza regionale, l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA, nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, e che, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

Andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di  chiarire come l'applicazione del procedimento della conferenza di servizi, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si coordini con quanto disposto dal comma 3 del nuovo testo dell'art. 25 del Codice, considerato che, sulla base di tale disposizione, il provvedimento di VIA, nell'ambito del  medesimo procedimento, si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24.


Articolo 25 - Disposizioni attuative

L'articolo 25, in attuazione delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/06 da parte dello schema in esame, prevede l'adozione di sette decreti ministeriali (commi 1-7) e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) tra Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali, per la definizione di forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal medesimo Codice, come modificato dal provvedimento in esame (comma 8).

In particolare, il comma 1 dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'atto in esame sia adotttato un decreto del Ministro dell'ambiente per l'individuazione dei contenuti della modulistica necessaria ai fini delle liste di controllo previste dal nuovo art. 6, comma 9, del codice, come riscritto dall'art. 3 del provvedimento in materia di c.d. prescreening.

Con il comma 2 si prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome si provvede a modificare e ad aggiornare il decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2015, di cui all'articolo 6, comma 6, lett. c) e d), del codice dell'ambiente, come modificato dall'articolo 3 dell'atto in esame. Tale decreto reca, in allegato, le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (come previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) che stabiliscono criteri e soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti a valutazione di impatto.  

 

Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, con il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali, al fine di stabilire gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali disciplinata nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del Codice (modificato dall'articolo 17 dello schema in esame)

Il comma 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti relativi alle sanzioni da applicare. 


Il comma 5 prevede l'emanazione con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, delle linee guida nazionali per le attività di rilievi geofisici mediante airgun ed esplosivo. Tale disposizione sembra connessa a quanto previsto dall'art. 22 dello schema di decreto in esame, che inserisce il nuovo Allegato II-bis nel Codice, che elenca i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, tra i quali sono inseriti - alla lettera h) - i rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun e - alla lettera i) - i rilievi geofisici attraverso l'uso di esplosivo. 

Il comma 6 prevede l'emanazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria, o destinazione ad altri usi, delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.

Il comma 7 prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 33, comma 1, del Codice, come modificato dall'articolo 21 dello schema, che disciplina le tariffe da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.


Articolo 26 - Abrogazioni e modifiche

L'articolo 26 provvede (al comma 1) ad abrogare una serie di disposizioni del testo vigente del Codice, al fine di coordinare la disciplina introdotta dallo schema in esame con l'attuale quadro normativo. Di tali abrogazioni si è già dato conto nel commento degli articoli precedenti.

Viene altresì abrogato il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità" (lettera b).

Le ragioni di tale abrogazione sembrano da rinvenire nel suo superamento operato con l'introduzione della nuova disciplina prevista dal nuovo testo dell'art. 22 del Codice modificato dall'art. 11 dello schema in esame) e dalla riscrittura dell'allegato VII (prevista dall'art. 22 dello schema). 

L'articolo 26, comma 1, lettera a), dello schema in esame abroga i commi 1-bis, 1-ter e  2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Considerato che l'articolo 7 ne modifica altresì la rubrica e interviene sul comma 1, il contenuto dell'articolo 10 risulta coerente con la nuova rubrica "Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale" (conseguente alla modifica di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera  a) dello schema) .

La lettera c) abroga l'articolo 9 del d.p.r. numero 90 del 2007, in materia di Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, in coerenza con le modifiche apportate dal provvedimento, per cui si veda in particolare l'art. 8 dello schema in esame.

Si ricorda che la norma oggetto di abrogazione indica la composizione della Commissione, prevedendo che per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione è integrata da un componente designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, in possesso dei requisiti previsti, con designazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendosi poi la articolazione negli organi del Presidente, dell'Assemblea plenaria, del Comitato di coordinamento e dell'Ufficio di segreteria.
Si segnala che, in base all'art 23, co. 4, dello schema in esame, si prevede la permaenza in carica della Commissione fino alla scadenza del mandato in corso, mentre la stessa norma stabilisce la nomina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'atto in esame, del Comitato tecnico istruttorio di cui la Commissione si avvale (ai sensi del richiamato art. 8 dello schema in esame). Tuttavia, per entrambi gli organi, si prevede nello schema in esame che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, siano stabiliti articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento (nuovo art. 8, comma 4, del codice, come recato dall'art. 6 dello schema in esame).

La lettera d) abroga l'articolo 7 del decreto-legge numero 90 del 2008, recante misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali.

Si ricorda che tale norm aveva previsto ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, la riduzione del numero dei commissari  componenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo  9 del d.p.r. n. 90/2007, da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni, demandandone a un successivo decreto del Ministro dell'ambiente il riordino.

La lettera e) abroga i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2014. Si ricorda che i commi 1 e 2 della indicata disposizione avevano recato disposizioni di contenimento della spesa mediante la prevista riduzione del numero dei componenti, mentre il comma 3 è ricalcato dall'attuale nuovo art. 8, comma 6, del codice, come riscritto dall'art. 6 dello schema in esame.

Ulteriori disposizioni, aventi la medesima finalità, sono contenute nei commi 2 e 3 e sono volte a modificare disposizioni contenute in provvedimenti diversi dal Codice.

Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/2010 – che disciplina il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche – prevedendo che avvenga in base alla normativa nazionale sulla VIA e non (come prevede il testo vigente) in base a quella regionale. Tale modifica sembra, almeno in parte, connessa all'assoggettamento alla VIA statale delle attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare, previsto dalle modifiche all'allegato II operate dall'art. 22 dello schema in esame. Si segnala, però, che le attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera, ivi comprese le risorse geotermiche (con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie), continuano ad essere sottoposte, anche sulla base dello schema, allo screening di VIA regionale (v. art. 22, comma 4, lettera b), dello schema in esame).

La modifica in esame andrebbe, pertanto, valutata tenendo condo che, per quanto riguarda la terraferma, l'attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera, ivi comprese le risorse geotermiche, continua a essere sottoposta allo screening di VIA regionale. 

Il comma 3 modifica l'articolo 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), senza apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente. Le modifiche sono infatti finalizzate a coordinare la disposizione contenuta nel D.Lgs. 42/2004 con le nuove modalità previste, per lo svolgimento del procedimento di VIA, dagli articoli 12-14 e 24 dello schema in esame.


Articolo 27 Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 27 prevede che dall'attuazione dello schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività previste sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo il disposto di cui all'articolo 21. Tale articolo, infatti, demanda a un decreto ministeriale la disciplina delle tariffe per la copertura dei costi per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e VAS.