Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette - A.C. 4144-A e abb.
Riferimenti:
AC N. 4144-A/XVII   AC N. 1987/XVII
AC N. 2023/XVII   AC N. 2058/XVII
AC N. 3480/XVII   AC N. 4144/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 518    Progressivo: 1
Data: 27/03/2017
Descrittori:
L 1991 0394   ZONE E AREE PROTETTE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

27 marzo 2017
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

La proposta di legge, già approvata dal Senato, interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, per lo più modificando la legge quadro  n. 394 del 1991 (d'ora in avanti "legge quadro"). Il testo approvato dal Senato è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente. Di seguito, si riporta l'analisi delle disposizioni della proposta di legge, come modificate nel corso dell'esame in Commissione. Per una disamina delle innovazioni della proposta di legge rispetto alla normativa vigente, si rinvia al dossier n. 518.


Art. 1 - Classificazione delle aree naturali protette (art. 2, L. 394/91)

L'articolo 1, che modifica in più punti l'articolo 2 della legge quadro, interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, al fine di introdurre la classificazione delle aree marine protette, disciplinare l'istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare. L'articolo reca inoltre misure per le aree protette inserite nella rete "Natura 2000" e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato previsto che, nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera sia stipulato d'intesa con la regione interessata, anziché sentita la regione
come prevedeva il testo approvato dal Senato.

Il nuovo comma 5-ter dell'art. 2 della legge quadro (inserito dall'articolo in esame) dispone, altresì, che alle aree del territorio nazionale rientranti nella rete "Natura 2000" si applicano le norme del D.P.R. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Il successivo comma 5-quinquies dispone che le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette. Il rinvio al comma 5-ter consente di affidare agli enti gestori delle aree protette le aree esterne al territorio nazionale rientranti nella rete "Natura 2000".
   Si osserva che la norma non prevede criteri per la delimitazione per le aree esterne in questione, mentre l'individuazione delle aree contigue "ed esterne" al territorio dei parchi nazionali, che hanno finalità di zona di transizione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 della legge quadro inserito dall'articolo 5 della proposta di legge, avviene d'intesa con la regione.

 Il successivo comma 5-quater dispone che la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle previste zone speciali di conservazione (ZSC), nonché delle zone di protezione speciale (ZPS), qualora "ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina" sono di competenza del corrispondente ente gestore, che, come previsto in sede referente, può avvalersi  del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

 Durante l'esame in sede referente è stato aggiunto un nuovo comma 5-sexies, che affida la gestione delle aree marine protette contigue ai parchi regionali ai parchi regionali medesimi,in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare.


Art. 1-bis Piano nazionale triennale per le aree naturali protette (artt. 3 e 4, L. 394/91)

L'art. 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, sopprime, al comma 1, l'articolo 3 della legge 394/91, che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, che, rispettivamente, stabiliscono le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali ed esprimono i pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente. L'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette è discipinata dall'articolo 18 della proposta di legge.

La norma, inoltre, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro che attualmente disciplina il Programma triennale per le aree naturali protette, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette. Al riguardo, si segnala che il programma triennale per le aree naturali protette, inserito dalla norma in esame, è stato soppresso dall'art. 76 del D.Lgs. n. 112 del 1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nella norma vigente, il Programma triennale per le aree naturali protette specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette, indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, ripartisce le disponibilità finanziarie e prevede contributi per le attività nelle aree naturali protette sostenute dalle regioni, determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma da parte di Stato, e organismi di gestione delle aree protette e fissa criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane.

Il nuovo art. 4, comma 1, stabilisce che il sistema nazionale delle aree naturali protette sia costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge. Al comma 2 sono elencati i compiti del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette (di seguito "piano di sistema"), sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente.In particolare, il citato Piano nazionale: a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine; b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi, progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché l'attuazione per quanto di competenza della Strategia Nazionale delle Green Communities di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi, progetti di cui alla lettera b) provenienti anche dall'Unione Europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette; d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del piano per quanto di loro competenza.

Con il nuovo articolo 4 si prevede inoltre il cofinanziamento regionale del piano di sistema, attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente e la facoltà di ciascun membro del Comitato di cui all'articolo 33 di presentare proposte relative al piano (commi 3 e 4).

Si prevede inoltre la presentazione (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) da parte del Ministro dell'ambiente della proposta di piano al suddetto Comitato nazionale per le aree protette, istituito dall'articolo 18 della proposta di legge, che delibera entro i successivi quattro mesi; decorso inutilmente tale termine, è prevista l'approvazione del piano comunque con decreto del Ministro dell'ambiente. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente (comma 5).

Per il finanziamento del piano 2018-2020 si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (comma 6) a cui si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 7).


Art. 2 - Contributo di sbarco a favore delle aree protette

L'articolo 2 consente ai comuni ubicati nelle isole minori (ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori) in cui sono presenti aree protette di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale (comma 1). A tale scopo il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro (comma 2). Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.

Durante l'esame in Commissione è stato modificato il comma 2 dell'articolo 2 al fine di specificare che la maggiorazione fino a due euro del contributo di sbarco previsto per i comuni ubicati nelle isole minori, di cui al comma 1, deve avvenire esclusivamente per finanziare i predetti interventi complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale


Art. 2-bis - Agevolazioni fiscali nelle aree protette

L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che possano essere definite misure di incentivazione fiscale nelle aree protette individuate nell'ambito della legge quadro (come modificata dal provvedimento in esame), al fine di sostenere iniziative compatibili con le finalità dell'area e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale (comma 1). Tali misure sono demandate a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; lo stesso decreto (comma 2), in considerazione delle disponibilità finanziarie, ne individua l'ambito territoriale, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari.


Art. 3 - Istituzione parchi nazionali e riserve naturali in cui siano compresi siti militari (art. 8 L. 394/1991)

L'articolo 3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

In particolare, la norma, che modifica l'articolo 8 della legge quadro, introduce il comma 2-bis, in cui si prevede che, qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, si proceda all'istituzione del parco o della riserva sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Si segnala che l'articolo 10 della proposta di legge in esame, nel disciplinare l'istituzione delle aree marine protette, prevede che il decreto istitutivo sia adottato dal Ministro dell'ambiente anche di concerto con il Ministro della difesa per le aree di interesse militare.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 394 del 1991 riguardano rispettivamente i parchi nazionali e le riserve naturali statali. L'articolo, trattando della istituzione delle aree naturali protette nazionali, prevede, al comma 1, che i parchi nazionali siano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione, mentre il comma 2 stabilisce che le riserve naturali statali siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

Art. 4 - Ente parco (art. 9, L. 394/1991)

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco, di cui all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991), apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del Direttore del Parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica. 

Organi dell'ente parco

Si prevede che siano organi dell'ente Parco: il Presidente, il Consiglio direttivo, la Comunità del parco e, sulla base di una modifica introdotta in sede referente, anche il Revisore unico dei conti anziché il il Collegio dei revisori dei conti (comma 2, art. 9).

La durata in carica di tali organi è di cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine di tali organi, sulla base di una modifica inserita in Commissione, deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere (comma 3, art. 9). 

In Commissione è stato modificato il comma 10-bis dell'art. 9 che prevede che la nomina del Revisore unico dei conti avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e che sia scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato disposto (comma 7)che il divieto di attribuire incarichi e consulenze a soggetti in quiescenza (di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012) non si applichi agli incarichi di Presidente e membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché del Presidente delle aree marine protette. E' stato altresì disposto  che, al fine di assicurare la funzionalità degli stessi enti medesimi, le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato D.L. 95/2012 restino efficaci fino alla loro naturale scadenza.

L'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti (lavoratori pubblici o privati) in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti. Alle stesse amministrazioni è altresì vietato conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle richiamate amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi di specifici enti.
In ogni caso, i richiamati incarichi sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e, per soli incarichi dirigenziali e direttivi, devono avere una durata massima di un anno (non prorogabile né rinnovabile) con la stessa amministrazione.
Si ricorda che in materia il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato due circolari interpretative, la n. 6/2014 e la n. 4/2015.

In Commissione, inoltre, è stata introdotta la possibilità (al comma 14), per il personale interessato di effettuare la mobilità volontaria tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.

L'istituto della mobilità volontaria è disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le richiamate amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

Consiglio direttivo 

Durante l'esame in Commissione è stato modificato il comma 8-bis dell'art. 9 - che nel testo approvato dal Senato prevedeva che il Consiglio Direttivo fosse formato dal Presidente e da sei componenti, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e da otto componenti, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni - al fine di stabilire che il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto. 

Conseguentemente, è stato modificato il comma 8-ter dell'art. 9, che disciplina le modalità di designazione dei membri del Consiglio Direttivo, prevedendo che quattro degli otto componenti del Consiglio direttivo, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, siano individuati su designazione: uno del Ministro dell'ambiente, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

Direttore del Parco 

Il comma 11 dell'art. 9 affida la gestione amministrativa dei parchi nazionali a un direttore, che deve essere in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea (conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999) e di particolare qualificazione professionale, con contratto individuale stipulato dal Presidente, con durata minima di tre anni e massima di cinque anni.
La norma, che è stata modificata in sede referente, prevede in particolare:

  • la nomina del direttore  da parte del Presidente e non più del Consiglio direttivo (come prevedeva il testo del Senato);
  • l'istituzione di una commissione tecnica, per la compilazione della rosa di soggetti tra i quali deve essere scelto il direttore. La commissione è costituita da tre soggetti, scelti secondo le seguenti modalità: a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'ente parco; b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'ente parco; c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della Commissione;
  • un bando di selezione predisposto dall'ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo  e sottoposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991, prima della sua applicazione.

Ulteriori novità rispetto al testo approvato dal Senato riguardano: l'attribuzione al direttore del parco da parte del Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, degli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire annualmente e la soppressione della possibilità di rinnovo dell'incarico una sola volta del direttore del parco per un periodo non superiore a cinque anni.

Il nuovo comma 11 richiama  inoltre in modo più puntuale rispetto al testo approvato in Senato, nell'ambito delle funzioni esercitate dal direttore del parco, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 165/2001 in materia di potere di organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro (in base al quale le relative determinazioni sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali),e dalle lettere da d) ad e-bis) dell'art. 17 del medesimo D.Lgs. 165/2001, che attribuiscono ai dirigenti determinate funzioni (quali: la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari; la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati agli uffici, nonchè la valutazione del relativo personale).

Si segnala che l'AG 393, concernente la riforma del Testo unico sul pubblico impiego (attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere), con riferimento alle determinazioni organizzative di cui al richiamato art. 5 del D.Lgs. 165/2001 (con particolare riguardo alla direzione e all'organizzazione del lavoro) sopprime l'espresso richiamo all'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, facendo comunque salve (oltre all'informazione sindacale) le ulteriori forme di partecipazione eventualmente previste nei contratti collettivi nazionali.

Monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati

Con il comma 14-bis dell'art. 9, al fine di monitorare il livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate,si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente per l'adozione di una specifica direttiva. Come specificato in Commissione, si prevede che il Ministro si avvalga deil supporto dell'ISPRA.


Art. 5 - Regolamento del parco, piano per il parco (artt. 11, 12, 14, 25, 26 e 32 L. 394/1991)

L'articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla f), modificando diversi articoli della legge-quadro, interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo scopo di integrarne i contenuti, esplicitando in particolare  l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco, e sui contenuti disciplinati dal piano del parco.

Ulteriori disposizioni riguardano la procedura per l'approvazione del regolamento del parco e la disciplina dell'attività venatoria nelle aree contigue alle aree protette regionali.

Di seguito si dà  conto delle principali modifiche recate in sede referente.

Attività disciplinate e attività vietate 

Nell'ambito delle attività disciplinate dal regolamento del parco (comma 2, art. 11, L. 394/91) sono state inserite: il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo e lo svolgimento di esercitazioni militari. 

Per quanto riguarda le attività vietate, disciplinate dal comma 3 dell'art. 11 L. 394/91, sono state inserite le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, e l'attività di eliski e, in conseguenza dell'inserimento tra le attività disciplinate dal regolamento del parco, del sorvolo di velivoli, viene soppresso il divieto di sorvolo di velivoli non autorizzato (punto 3.4), che sopprime la lettera h) del comma 3 dell'articolo 11 della legge quadro). 

Regolamento del Parco

Per quanto riguarda la disciplina del Regolamento del Parco (comma 6, art. 11, L. 394/91) si prevede che il regolamento del parco, approvato dal Ministro dell'Ambiente, sia adottato dall'Ente parco, previo parere, oltre che della Comunità del parco, anche dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco. 

Piano per il parco

L'articolo 5 interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la disposizione intenda riferirsi a due distinte tipologie di aree,nel caso provvedendo a una loro definizione.

Nell'ambito dei contenuti disciplinati dal Piano per il parco (comma 1, art. 12, L. 394/91) rileva, al fine di mantenere e recuperare gli ecosistemi e le caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promuovere l'agricoltura biologica e biodinamica, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/UE (Utilizzo sostenibile dei pesticidi), e, al fine di mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, il rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Si specifica inoltre che, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria, regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, può essere esercitata, sulla base di
una modifica approvata dalla Commissione, solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Nel testo approvato dal Senato, si faceva riferimento ai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua.

Sempre in ordine alle aree contigue si specifica che il piano per il parco, in attuazione della direttiva 2009/128/ CE, deve prevedere le indicazioni per il rispetto della normativa vigente sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc..) e nelle aree naturali protette.

Nella procedura di approvazione del Piano per il parco, che coinvolge in primis Ente parco e regione, vengono altresì  coinvolti i comuni delle aree contigue al parco e nel caso in cui il piano non sia definitivamente approvato dalla regione entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, viene approvato entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente.

Con il nuovo comma 1-bis nel piano per il parco si prevede la promozione anche di strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa.

In tal senso, anche in coerenza con la Strategia nazionale  delle Green community, di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015, è prevista da parte dell' ente parco la stipula di convenzioni con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, per la definizione di programmi e progetti di valorizzazione. 


Art. 6 - Nulla osta (art.13 L. 394/1991

L'articolo 6 modifica l'art. 13 della legge quadro recante la disciplina sulla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nullaosta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 1). Decorso inutilmente il termine previsto di sessanta giorni dalla richiesta del nulla osta, si dispone, inoltre, che chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi 1-3, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010). La norma vigente (art. 13, co. 1, L. n. 394/1991) prevede, invece, che, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta, il nulla osta si intende rilasciato. Pertanto, con l'intervento che si propone si supera l'attuale meccanismo del silenzio assenso nel rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di sessanta giorni dalla richiesta (comma 3). 

Durante l'esame in sede referente è stato introdotto un nuovo comma 3-bis) che introduce una disciplina specialeper gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D. 

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 394/91, il piano per il parco suddivide il territorio in base a quattro zone con diverso grado di protezione, prevedendo in particolare, alla lettera d), zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

In particolare, il nuovo comma 3-bis)  prevede - ove le previsioni del piano del parco e del regolamento approvati e vigenti siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici - che gli enti locali competenti provvedano ad autorizzare i predetti interventi e che, in caso di non conformità, il direttore del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.

Si ricorda che l'art. 5 del D.P.R. 380/2001 che disciplina le attività dello Sportello unico per l'edilizia prevede al comma 3 tra gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio il nullaosta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.

Art. 7 - Indennizzi art. 15 L. n. 394/1991

L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi, di cui all'articolo 15 della legge quadro, al fine di:

  • delimitarne l'ambito, considerato che l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica"nel parco", anziché dalla fauna selvatica del parco come prevede la norma vigente. Si fa riferimento, pertanto, al solo evento che accada nei confini del parco stesso perché questo assuma rilevanza ai fini dell'indennizzo (lettera a);
  • definire l'impegno dell'Ente parco, quanto alla istituzione nel proprio bilancio di un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, solo per il pagamento di indennizzi, atteso che è espunta invece la previsione di risarcimenti (lettera b).

Art. 8 - Entrate dell'Ente parco (art. 16 L. 394/1991)

L'articolo 8, comma 1,apporta numerose integrazioni all'articolo 16 della legge quadro, relativo alle entrate dell'ente parco e alle agevolazioni fiscali, e reca l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 16 della citata legge, dei commi da 1-bis a 1-septiesdecies.ll comma 2 modifica il Codice antimafia, inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Comma 1 – Versamento di somme da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività (commi 1 bis-1 septies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

I nuovi commi da 1-bis a 1-septies individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione ha convertito l'annualità di tali versamenti – il cui ammontare e la cui articolazione era inizialmente previsto che fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in obbligo di versamento una tantum. La finalità di tali versamenti, come precisato da ciascuno dei commi inseriti, è individuata nel concorso o nel contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

In particolare, le norme in questione si applicano:

  • alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore a 100 kw, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, alla data di entrata in vigore della disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle aree medesime. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare al predetto ente gestore, una somma di ammontare pari al 10% del canonedemaniale relativo alle concessioni medesime (comma 1-bis).
  • alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti all'entrata in vigore della disposizione, nelle aree contigue a quella protetta (comma 1-ter). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare una tantum al gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.
Le aree contigue sono individuate dall'articolo 12, comma 2-bis, della citata L. 394/1991. In particolare, l'articolo 12, che reca norme sul piano per il parco, al comma 2-bis , introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, prevede che il piano del parco indichi le "aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione". La norma, inoltre, sottolinea la peculiare valenza e destinazione funzionale di tali aree.
Si ricorda, inoltre, che il decreto-legge 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, è intervenuto su vari aspetti della disciplina della coltivazione, prospezione e ricerca di idrocarburi, con l'esplicita finalità di una valorizzazione delle risorse energetiche nazionali. L'articolo 38 del citato decreto, in particolare, contiene diverse disposizioni in merito. Le modifiche, inizialmente apportate dal provvedimento alla disciplina vigente, hanno anche inciso sulle competenze autorizzatorie dello Stato e delle regioni sulla materia. In particolare, l'articolo 38 D.L. n. 133/2014 ha, tra l'altro, stabilito nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, per semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico, accordato con decreto MiSE, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni. La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) è intervenuta sul divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). La legge ha soppresso le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, che consentivano una serie di deroghe al divieto, anch'esse oggetto di richiesta di quesito referendario abrogativo. La legge di stabilità 2016 ha confermato solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati specificando però che essi operino per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.
  • agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione. I titolari di tali impianti sono tenuti a versare una tantum al gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari a sei euro per ogni kw di potenza elettrica installata (comma 1-quater);
  • alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nel territorio dell'area protetta e in quelle contigue. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari all' 1% del valore di vendita delle quantità prodotte (comma 1-quinquies).
Si ricorda che l'articolo 6, comma 17, del D.Lgs. n. 152/2006, vieta le attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. La medesima norma prevede che i titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, e che sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. I titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti, inoltre, a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di coltivazione di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.
  • agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse, di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta e già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 1-sexies). I titolari di tali impianti sono tenuti a versare una tantum, in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, una somma pari a 1 euro per kw di potenza;
  • alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 1-septies). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area, in un'unica soluzione, per ogni chilometro non interrato, una somma pari a:

-      100 euro per oleodotti o metanodotti;

-      30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione;

-      50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata;

-      20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

Comma 1 – Versamento di somme da parte dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni (comma 1-octies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il comma 1-octies prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boae per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una somma una tantum all'ente gestore dell'area protetta. Il versamento, il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione, va fatto  in un'unica soluzione, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

Si ricorda che la concessione di pontili galleggianti per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto costituisce un'ipotesi di utilizzazione del demanio marittimo  ed è quindi soggetta a rilascio di concessione. La procedura per la concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinata dal D.P.R. 509/1997, che prevede un procedimento ben definito per i porti turistici e per gli approdi turistici. Per i «punti d'ormeggio» invece, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, lo stesso DPR prevede che la concessione sia rilasciata conducendo secondo princìpi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo.
Le competenze gestionali in materia di demanio marittimo sono state conferite agli enti territoriali dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59), salvo gli introiti, che rimangono in capo allo Stato.
La misura del canone (art. 39 cod. nav.) è determinata nell'atto di concessione. Alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, si applicano le tariffe previste  per le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, dall'art. 03 del D.L. n. 400 del 1993 , come modificato dalla legge finanziaria 2007.
Si prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente, con decreto ministeriale, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT.
Con DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (G.U.  23/1/2017), sono stati fissati gli aggiornamenti, relativi all'anno 2017, delle misure unitarie dei canoni riducendole dello 0,3% rispetto a quelle dei canoni determinati per il 2016. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2017, nonché per le concessioni in vigore, ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2017.
Sulla questione dell'entità dei canoni demaniali marittimi si sono instaurate numerose procedure di contenzioso in sede nazionale, che hanno portato a sanatorie legislative ed a sospensioni dei relativi procedimenti pendenti. Con la sentenza n. 29/2017 la Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione dell'aumento dei canoni concessori demaniali per la realizzazione e la gestione di strutture per lanautica da diporto, il cui ammontare è stato aumentato a partire dal 2007 dall'art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), anche per le concessioni in essere. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita'costituzionale di tale norma, sollevata nel 2015 dal Consiglio di Stato e dal TAR Toscana, nella parte in cui determina - anche con riferimento ai rapporti concessori in corso - la misura di tali canoni.
Si ricorda infine che è stato presentato il 15 febbraio 2017 il  disegno di legge delega (A.C. 4302) per il riordino complessivo della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali  e fluviali ad uso turistico ricreativo, che ha la finalità di riordinare tale materia assai complessa , a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni, delle concessioni demaniali marittime e dei relativi canoni. A livello normativo europeo, sulla materia ha inciso l'entrata in vigore della "direttiva Servizi" n. 2006/123/UE (direttiva Bolkestein), in quanto tale direttiva si applica anche alla materia delle concessioni demaniali marittime in particolare per quanto riguarda la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni.

Comma 1 –(commi 1-octies1.-1-septiesdecies dell'art. 16 della legge n. 394/1991)

Il comma 1 inserisce ulteriori disposizioni nell'articolo 16 della legge quadro. In particolare:

-  Il nuovo comma1-octies.1., inserito dalla Commissione, prevede infatti che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28. Si segnala, al riguardo, che l'articolo 28, che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema di remunerazione di tali servizi, è stato integrato nel corso dell'esame in sede referente, allo scopo di prevedere che il sistema di PSE sia attivato anche per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquis, 1-sexies, 1-septies e 1-octies della legge quadro.

Andrebbe valutata l'opportunità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo 28, considerato che, da un lato, la norma, pur facendo riferimento a versamenti una tantum, che hannoex se carattere non continuativo e che sembrerebbero escludere successive applicazioni del versamento medesimo, continua a disporre l'obbligo di versamento di tali somme "in sede di prima applicazione" e che, dall'altro, si prevede che sia attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per le "annualità successive alla prima applicazione".

- i commi 1-novies e 1-decies prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte degli enti gestori di deliberare il pagamento a carico di ciascun visitatore, per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta, e che i proventi derivanti dalla vendita della faunacatturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e habitat naturali costituiscano una ulteriore entrata;

- il comma 1-undecies prevede l'affidamento in concessione gratuita all'ente gestore dei beni demaniali, presenti nel territorio in gestione all'ente gestore medesimo per un periodo di nove anni, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, con la possibilità di concederli in uso a terzi dietro il pagamento di un canone.

Al riguardo,si valuti l'opportunità di modificare la disposizione che prevede che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario, atteso che dovrebbe farsi riferimento al soggetto concedente.

- i commi 1-duodecies e terdecies consentono, rispettivamente,  la concessione, anche a titolo oneroso,  dell'uso del marchio del parco, per servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità e, come introdotto in sede referente, di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale e la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni; 

- il comma 1-quaterdecies prevede, a decorrere dall'anno 2017, l'inclusione degli enti gestori tra i beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- il comma 1-quinquiesdecies, specifica, attraverso una modifica introdotta in sede referente, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies, ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. In sede referente è stata inoltre innalzata dal 50 al 70 per cento la quota, relativaalle entrate percepite nelle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi da 1-bis a 1-octies, che gli enti gestori versano per il finanziamento dell'apposito Fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente, specificando altresì la destinazione di tale entrate esclusivamente al finanziamento del Piano nazionale triennale di sistema previsto all'articolo 4, come introdotto dall'art. 1-bis del provvedimento in esame, invece che al finanziamento di progetti e azioni di sistema per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente le specie e gli habitat di cui alle direttive 92/43 (c.d. Direttiva Habitat) e 2009/147 (conservazione uccelli selvatici). Il restante 30 per cento (non più il 50 per cento) delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il comma 1-quinquiesdecies si applica, come stabilito in sede referente, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

-  il comma 1-sexiesdecies, stabilisce l'applicazione delle precedenti disposizioni ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali, alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema;

- il comma 1-septiesdecies prevede che ogni altro aspetto del rapporto tra ente parco e soggetto privato venga disciplinato mediante negozi giuridici, stabilendo altresì la nullità delle clausole apposte in violazione dell'art. 16, come modificato, e che da esse deriva la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico e la responsabilità per il risarcimento del danno per il soggetto privato.

Comma 2 – Affidamento di beni confiscali alla mafia

Il comma 2 dell'articolo 8 modifica il comma 3 dell'articolo 48 del cd. Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) aggiungendo gli enti parco nel catalogo dei soggetti cui possono essere dati in uso beni immobili confiscati alla mafia, a condizione che non si renda necessaria la vendita dei beni stessi al fine di risarcire le vittime dei reati di tipo mafioso.


Art. 9 - Gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette (nuovo art. 11.1, L. 394/91)

L'articolo 9, comma 1, introduce nel testo della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete "Natura 2000" o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani.

Viene altresì previsto che una quota pari al 30% di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per essere destinata:

  • al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica;
  • e, in base ad un'integrazione approvata in sede referente, anche per l'esercizio delle attività previste dalla legge (come modificata dalla proposta di legge in esame).

Il comma 2 aggiunge alla legge n. 394/91 un nuovo allegato I in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.


Art. 9-bis - Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali (art. 16-bis L. 394/1991)

L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, integra la normativa sugli enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, alla quale viene aggiunto l'articolo 16-bis.

 

Vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA (tra le quali anche i parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, come da elenco Istat) per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma in esame. In particolare, agli enti citati non si applicano, per progetti coerenti con le finalità della legge sulle aree protette e la tutela della biodiversità, i seguenti limiti previsti dalle norme di spending review in relazione alle spese per:

La norma precisa comunque, sempre al comma 1, che resta fermo il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni di spending review richiamate. Il comma 4, infatti, mantiene fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello stato previsto dalle medesime disposizioni (per approfondimenti, si veda la circolare n. 26/2016 del MEF).

 

Ai sensi del comma 2 – che si applica in deroga ad ogni altra disposizione - le risorse utilizzabili per le finalità citate dal comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per

  • attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni di tali enti;
  • sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile;
  • attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età, mediante il ricorso di contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile (secondo la disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 81 del 6 agosto 2015 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183").

 

Il comma 3 disciplina la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco.

Lo schema di bilancio di previsione viene trasmesso, entro il 1° settembre dell'esercizio precedente, dall'Ente parco al revisore unico dei Conti, che deve esprimersi entro 20 giorni (se non si esprime entro questo periodo, l'Ente parco lo segnala al Ministero vigilante).

Decorso il termine per l'espressione del parere del revisore unico dei conti, l'Ente parco trasmette lo schema alla Comunità del parco, che deve esprimersi entro 15 giorni (alla scadenza del termine il parere si intende favorevolmente acquisito).

Nella normativa attualmente vigente (articolo 9, comma 10, della citata legge quadro sulle aree protette), il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco è esercitato dal collegio dei revisori dei conti, organo dell'Ente parco nominato con decreto del Ministro del tesoro e formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il provvedimento in esame, all'articolo 4, modifica il richiamato articolo 9 della legge quadro sulle aree protette, prevedendo il Revisore unico dei conti in luogo del Collegio dei revisori dei conti.
Un altro organo previsto dalla legge quadro (e mantenuto in essere anche dal provvedimento in esame, all'articolo 4) è la Comunità del parco, un organo consultivo e propositivo dell'Ente, costituito dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco (articolo 10 della legge quadro).
Entro i successivi 10 giorni dall'acquisizione dei pareri, l'Ente parco trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al MEF e al MATTM. Il MEF esprime il proprio parere entro 40 giorni dall'acquisizione, ai sensi del D.P.R. n. 439/1998, articolo 2 (che riguarda le delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo).
Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre, il MATTM nomina un Commissario ad acta per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio.

 

Il comma 5 esclude gli enti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano dall'applicazione del nuovo articolo 16-bis in esame della legge quadro sulle aree protette.


Art. 9-ter - Divieto di introduzione del Cinghiale nel territorio nazionale

L'articolo 9-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede un rinvio ad un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, per l'applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal cd. collegato ambientale (art. 7, co.1, della legge n. 221/2015). Il provvedimento è chiamato a definire i criteri e le modalità con le quali vengono allevati i cinghiali, in modo da evitare fuoriuscite accidentali e garantire una tracciabilità dei capi nel processo di trasformazione alimentare. Il regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Si ricorda, in proposito, che il divieto di immissione di cinghiali non si applica, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 7, co.1, della legge n. 221/2015, alle aziende faunistico-venatorio e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate nonché, secondo una modifica prevista nel cd. collegato agricolo, alle aziende agricole autorizzate all'addestramento dei cani da cinghiale.

Art. 10 - Istituzione di aree marine protette (art. 18, L. 394/91)

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), attraverso una riscrittura integrale dell'art. 18 della L. 394/91. Tra le novità più rilevanti l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire AMP e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo nelle AMP differenziata in base alla zonazione dell'area.

Con riferimento alla nuova procedura per l'istituzione di AMP, nel corso dell'esame in sede referente sono state precisate le modalità e i soggetti competenti all'effettuazione dello studio preliminare sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, volto ad individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione e, quindi, a fornire le informazioni per la valutazione dell'effettiva necessità di istituzione dell'AMP.

Nel testo iniziale veniva affidato all'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, "la relativa istruttoria tecnica preliminare".

Tale parte del testo è stata modificata, al fine di precisare che l'ISPRA cura l'istruttoria tecnico-scientifica relativa allo studio, anche avvalendosi, ove necessario, delle altre componenti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).

Viene altresì precisato che l'attribuzione dell'istruttoria tecnico-scientifica all'ISPRA avviene non soltanto nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater (come prevede il testo iniziale) ma anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 132/2016.

Riguardo al citato articolo 2, comma 9-quater, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, si ricorda che esso attribuisce all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero, demandando ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'individuazione dei compiti attribuiti all'ISPRA, chiamato ad assicurarne l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, si prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA proceda all'adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.
Con riferimento al coinvolgimento delle altre componenti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), si ricorda che l'SNPA è stato istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, che, oltre ad istituire tale sistema (di cui fanno parte l'ISPRA e le agenzie ambientali regionali e provinciali ARPA-APPA), ha anche disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
In particolare si ricorda che l'art. 6 della medesima legge dispone, tra l'altro, che le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del SNPA e comprendono anche lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera.

Art. 11 - Gestione delle aree marine protette (art. 19, L. 394/91)

L'articolo 11, comma 1, interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette (AMP), di cui all'articolo 19 della legge quadro, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione (di cui vengono disciplinati la procedura per l'emanazione nonché i relativi contenuti), al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, A, B, C, D, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza.

Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un periodo al nuovo testo del comma 2 dell'art. 19, al fine di precisare che, qualora un'AMP sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

Il comma 2 dell'art. 11 reca una disposizione transitoria, in base alla quale gli enti gestori che, alla data di entrata in vigore della legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.


Art. 12 - Programma triennale per le aree marine protette (nuovo art. 19-bis, L. 394/91)

L'articolo 12, comma 1, aggiunge l'articolo 19-bis alla legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette (AMP). In realtà tale nuovo articolo non disciplina solo tale programma ma, più in generale, i vari aspetti gestionali dell'AMP: i contributi statali destinati all'AMP e il relativo piano economico-finanziario; la revoca dell'affidamento della gestione dell'area; la nomina di una consulta dell'AMP; l'organico e il direttore dell'area; le entrate, le agevolazioni fiscali e le misure di incentivazione in favore dell'AMP; la riscossione dei proventi delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in favore dell'ente gestore dell'AMP; nonché disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile.

La disposizione relativa al direttore dell'AMP (comma 12 del nuovo art. 19-bis), che prevede che il direttore stesso sia reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica, è stata modificata e integrata, nel corso dell'esame in sede referente, al fine di:

  • eliminare la parte della norma che prevedeva l'applicazione, al direttore dell'AMP, delle disposizioni previste per i direttori dei parchi nazionali;
  • aggiungere un periodo volto a demandare ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei requisiti per la partecipazione alle selezioni citate, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore dell'AMP.

Il comma 2 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, di tutti i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero il 1º febbraio 2007.

Il comma 3 sopprime le commissioni di riserva istituite dall'art. 28 della L. 979/1982 ("Disposizioni per la difesa del mare") presso ogni Capitaneria di porto e nominate con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il comma 4 abroga i commi da 1 a 5 dell'art. 8 della L. 179/2002 che dettano disposizioni relative alle risorse umane dell'AMP, ora disciplinate dal comma 11 del nuovo articolo 19-bis introdotto dall'articolo in esame.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inseriti due nuovi commi. Il comma  5, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle AMP istituite, incrementa di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
Il successivo comma 6 disciplina la copertura dei relativi oneri, prevedendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Si ricorda che l'art. 8, comma 10, della L. 93/2001, per il funzionamento e la gestione delle AMP previste dalle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991, ha autorizzato la spesa di 3 miliardi di lire (pari a circa 1,55 milioni di euro) a decorrere dall'anno 2001. Lo stesso comma ha autorizzato la spesa di lire 2.000 milioni (pari a circa 1,03 milioni di euro), a decorrere dall'anno 2000, per investimenti nelle medesime AMP. L'art. 6, comma 1, della L. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), sempre per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle AMP istituite, ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della L. 93/2001, di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Art. 13 - Vigilanza sui gestori di aree protette di rilievo internazionale e nazionale (art. 21, L. 394/91)

L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti (eliminando il riferimento al soppresso Ministero della marina mercantile) all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale (nuovo comma 1 dell'art. 21 della L. 394/91), in particolare precisando che il Ministero dell'ambiente vigila sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione di tali aree, e che tale attività viene svolta dal medesimo Ministero mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Art. 14 - Divieto di attività venatoria nelle aree naturali protette regionali (art. 22, L. 394/91)

L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/1991), allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'art. 11.1 (introdotto dall'art. 9 della proposta di legge in esame).


Art. 15 - Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale (art. 24, L. 394/91)

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'art. 24 della legge quadro, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.


Art. 16 - Poteri del direttore dell'organismo di gestione dell'area protetta (art. 29, L. 394/1991)

L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'art. 29 della legge quadro (legge n. 394 del 1991) attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.


Art. 17 - Sanzioni (art. 30, L. 394/1991)

L'articolo 17, sostituendo l'articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi. La riforma, in particolare, aumenta leggermente l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. Più nel dettaglio:

  • il comma 1 conferma il carattere di illecito penale delle violazioni degli  articoli 6 (Misure di salvaguardia), 11 comma 3 (Attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco), 13 (Nulla osta) e 19, comma 5 (Attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali), inasprendo leggermente le pene pecuniarie. La riforma aggiunge, infine, la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali;
  • il comma 2 disciplina la sanzione amministrativa applicabile al comando o alla conduzione di un'unità da diporto che violi il divieto di navigazione a motore laddove l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti previsti dalla legge. Rispetto alla normativa vigente, il limite massimo della sanzione amministrativa è raddoppiato. Viene, inoltre, cassato il riferimento alla circostanza che il responsabile della violazione non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
  • Il comma 3 inasprisce la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette. Analogamente a quanto previsto al comma 1, è aggiunta la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. La sanzione amministrativa pecuniaria del comma 3 è ridotta dal comma 4 qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di segnalazione previsti dalla legge;
  • il comma 5 inasprisce la reazione delle autorità a fronte di condotte che, oltre a costituire una violazione della legge sulle aree protette, integrino anche gli estremi di un reato ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del codice penale, o di un delitto contro l'ambiente, ai sensi degli articoli da 452-bis a 452-terdecies del codice penale. Per le predette ipotesi (peraltro limitate ai soli articoli 733 e 734 c.p.), il vigente articolo 30, comma 3, della Legge sulle aree protette, facoltizza il giudice (o, in caso di flagranza, gli addetti alla sorveglianza dell'area protetta) a disporre il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. La riforma, invece, impone il predetto sequestro, ne dispone l'immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. In capo al responsabile, viene mantenuto l'obbligo di provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, nonché quello di risarcire il danno. Analogamente, il nuovo comma 6 impone al giudice di disporre, in sede di condanna e solo nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito; la vigente disposizione prevede che il giudice possa, e non debba, procedere con la confisca;
  • il comma 11 esclude l'applicabilità della disciplina sulla particolare tenuità del fatto: conseguentemente, alle sanzioni previste dall'art. 30 non sarà applicabile la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis del codice penale;
  • il comma 12 prevede l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie.

I commi da 7 a 10 riproducono quanto attualmente previsto dall'art. 30 della legge quadro.


Art. 17-bis - Riserve statali (art. 31, L. 394/91)

L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, provvede alla sostituzione dell'art. 31 della L. 394/91, da un lato sopprimendo le disposizioni di carattere transitorio (contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 31), ormai superate, dall'altro dettando disposizioni analoghe alle restanti norme (recate dai commi 3 e 4 del medesimo articolo).

In particolare, la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le riserve statali, che già ricadano o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono affidate all'ente gestore del medesimo parco.

La norma vigente (contenuta nel comma 3) reca una disposizione analoga, in base alla quale la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.

 

Si dispone, inoltre, che il Ministro dell'ambiente approva le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della L. 349/1986, confermando per lo più quanto previsto dal testo vigente. Rispetto al testo vigente dell'art. 31 viene inoltre specificato che lo stesso Ministro provveda alla verifica delle direttive medesime.

Si fa notare che nel testo vigente si fa riferimento anche alle direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali.
Il richiamato comma 3 dell'art. 5 della L. 349/86 dispone che il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

Art. 18 - Comitato nazionale per le aree protette. Relazione al Parlamento (art. 33, L. 394/91)

L'articolo 18, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/91), prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Nel corso dell'esame in sede referente la composizione del Comitato è stata integrata, prevedendo che ad esso partecipino anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ed un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM).

Un'ulteriore modifica (volta ad attribuire al Comitato il compito di predisporre il piano di sistema di cui all'art. 4 della L. 394/91) è finalizzata a coordinare la disposizione con le nuove norme introdotte nel corso dell'esame in sede referente e contenute nell'art. 1-bis della proposta di legge in esame.

Tale articolo infatti, modificando l'art. 4 della legge quadro, ha sostituito il programma triennale per le aree naturali protette con il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, indicato per brevità come «piano di sistema».

Art. 19 - Istituzione dei Parchi del Matese e di Portofino (art. 34, L. 394/1991)

L'articolo 19 istituisce (mediante l'aggiunta delle lettere f-bis) e f-ter) all'art. 34, comma 1, della L. 394/91) i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino) e, a tal fine, prevede per l'esercizio 2017 uno stanziamento massimo di 300.000 euro per ciascun parco nazionale.

A decorrere dal 2018, il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, rispettivamente, con uno stanziamento di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro.


Art. 19-bis - Appennino parco d'Europa

L'articolo 19-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere:

- alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica;

- all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

La norma in esame precisa che essa si propone di dare attuazione all'art. 1-bis della L. 394/1991.

L'articolo 1-bis in questione dispone che il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. Lo stesso articolo prevede che il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individui altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma citati.

Il Progetto APE "Appennino Parco d'Europa" è un progetto che coinvolge le 14 regioni dell'arco appenninico suddivise per aree geografiche.

Il progetto è nato, nel 1995 (su iniziativa di una serie di soggetti, tra cui il Ministero dell'ambiente), dalla constatazione del fatto che a seguito dell'entrata in vigore della legge-quadro sulle aree naturali protette (L. 394/1991) si è verificata – lungo l'intero arco appenninico – la costituzione di molti parchi e riserve naturali di rilievo nazionale, regionale e locale, che è possibile leggere ed interpretare come un sistema articolato di aree protette.

Il progetto APE non ha l'obiettivo di creare un unico grande parco esteso all'intero sistema appenninico, ma di promuovere lo sviluppo dell'attuale sistema di aree naturali protette e la sua interazione con le aree contigue, attuando politiche innovative di sviluppo sostenibile e di salvaguardia attiva in campo ambientale e storico-culturale.

Nel corso del 2000 il CIPE ha approvato il Programma d'azione del Progetto APE e accantonato 35 miliardi di lire (pari a 18,1 milioni di euro) per il cofinanziamento del Progetto APE. Con la successiva delibera CIPE 1 febbraio 2001, n. 4, la somma di 35 miliardi di lire è stata ripartita tra una serie di progetti pilota.

Esaurita la prima fase dei progetti pilota, nel febbraio 2006 è stata siglata, nell'ambito del progetto APE, la Convenzione degli Appennini che –  secondo quanto riportato dal Ministero dell'ambiente nel documento datato 2007 e intitolato Progetto APE - La Convenzione degli Appennini e la seconda fase attuativa del Programma –  "rappresenta il passaggio istituzionale che precede il percorso di attuazione della seconda fase prevista dal Programma originario per la realizzazione degli interventi e delle attività legate ai progetti integrati d'area".


Art. 20 - Parco nazionale dello Stelvio (art. 35, L. 394/91)

L'articolo 20, che modifica l'articolo 35, comma 1, della legge quadro, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.


Art. 21 - Aree marine di reperimento (art. 36, L. 394/91)

L'articolo 21 reca alcune modifiche all'art. 36 della legge quadro (L. 394/91), al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette (AMP), nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento (Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento).


Art. 22 - (Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro sulle aree protette (L. 394/91), allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.

In particolare, i commi 1 e 6 dell'art. 22 prevedono la sostituzione di riferimenti normativi riguardanti le procedure per la demolizione delle opere abusive. Le due norme prevedono  in modo identico l'applicazione della procedura dell'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali e in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, in luogo di quella dettata dagli abrogati commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 47/1985.

Si segnala che i citati commi dell'articolo 27 sono stati abrogati dall'art. 136, comma 2, lett. f), del testo unico e dall'art. 136, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 378 del 2001, mentre l'articolo 41 del medesimo testo unico, oggetto della novella in esame, è stato sostituito dall'art. 32, comma 49-ter, del D.L. n. 269 del 2003.

Con riferimento alla sostituzione operata dal comma in esame, si segnala che l'articolo 32, comma 49-ter del D.L. 269/2003, che ha sostituito l'articolo 41 del T.U. in materia edilizia, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2004.

Si segnala che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2012).

Per quanto concerne la disposizione oggetto della novella in esame, si segnala che la circolare esplicativa del MIT 7 dicembre 2005, n. 2699/C, sull'articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo a misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali, ha, tra l'altro, rilevato che "il comma 49-ter dell'art. 32 della legge n. 326/2003 aveva sostituito interamente l'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, configurando un   nuovo   ruolo del prefetto nell'ambito del procedimento di repressione dell'abusivismo edilizio. Il comma succitato, tuttavia, è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 196 del 2004. Pertanto, rivive il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel contenuto vigente prima della sostituzione operata dal comma 49-ter dell'art. 32 della legge n. 326/2003".

Ciò premesso, andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla reviviscenza del testo dell'articolo 41 del testo unico in materia edilizia, nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dal comma 49-ter dell'articolo 32 della DL. 269/2003.

I restanti commi 2-5 del'art. 22 disciplinano, come anticipato, interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.


Art. 23 - Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso

L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un comma che, per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, rinvia a criteri da stabilire in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'art. 35, comma 1, primo periodo, della L. 394/91.

Il richiamato primo periodo del comma 1 dell'art. 35 della L. 394/91 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, l'adeguamento ai princìpi della legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. 

Art. 24 - Autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. 42/2004)

L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio (dettata dall'art. 146 del Codice dei beni cultuali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.


Art. 25 - Comitato paritetico per la biodiversità

L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente del 6 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità), prevedendo che esso coordini e promuova azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree  marine protette. La norma prevede, inoltre, che il Comitato paritetico per la biodiversità fornisca il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'art. 67 della L. 221/2015 (cd. collegato ambientale).


Art. 25-bis - Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia»

L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere la collaborazione tra le attività svolte dal Comitato nazionale della aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale (comma 1), e a tal fine, nonché per divulgare le attività svolte e  i risultati conseguiti, prevede (al comma 2) la convocazione della Conferenza nazionale "La Natura dell'Italia" entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni. La norma reca altresì la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'articolo in esame non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

Riguardo al comma 1, si precisa che esso affida al Ministro dell'ambiente non solo il compito di promuovere la collaborazione tra i comitati suddetti, ma anche la sinergia operativa tra le attività svolte dai medesimi. A tal fine viene previsto che il Ministro individui i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.


Art. 26 - Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale (L. 349/1986)

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle  associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.

In particolare, la lettera b) del comma 1 dell'art. 26 modifica la disciplina per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, recata dall'articolo 13 della legge 349/86.

Il nuovo articolo 13 stabilisce, al comma 1, che l'individuazione, effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente, riguardi le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale presenti in almeno dieci regioni (e non in cinque, come prevede il testo vigente) e avvenga sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

Accanto a tali criteri per l'individuazione delle associazioni, il comma 2 prevedeva l'eventuale emanazione di un apposito ed ulteriore decreto del Ministro dell'ambiente (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) in cui potevano essere definiti ulteriori criteri rispetto a quelli indicati dal comma 1 e testé menzionati. 

Il comma 2 è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, al fine di stabilire che il decreto ministerialedeve definire nel dettaglio tutti i criteri per l'individuazione delle associazioni.


Art. 27 - Delega al Governo per l’istituzione del Parco del Delta del Po

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti. Lo stesso articolo detta i princìpi e i criteri direttivi da seguire per l'esercizio della delega, nonché le modalità di adozione del decreto delegato. Tali criteri e modalità devono essere rispettati anche in caso di emanazione di eventuali decreti correttivi del decreto delegato, che potranno essere adottati entro due anni dalla sua entrata in vigore.I principi e i criteri direttivi riguardano, tra l'altro, la continuità occupazionale, la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali, l'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po, entro 6 mesi dall'insediamento dei suoi organi.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata apportata una aggiunta al criterio di delega contemplato dalla lettera h), al fine di precisare che il decreto delegato deve prevedere l'integrazione del piano per il parco non solo con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO (come previsto dal testo iniziale), ma anche con le strategie d'area delle aree interne "Contratto di foce" e "Basso Ferrarese" comprese nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI).

Le aree interne "Contratto di foce del Delta del Po" e "Basso Ferrarese" rappresentano due degli ambiti territoriali selezionati, rispettivamente, dalla Regione Veneto (con deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 21 aprile 2015) e dalla Regione Emilia-Romagna (con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016) per l'attuazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne.
Con riferimento all'area "Contratto di foce del Delta del Po", nel rapporto di istruttoria per la selezione delle aree candidabili (allegato A alla delibera n. 563/2015 citata) si legge che "i comuni dell'area hanno intenzione di sperimentare una nuova modalità di governance del territorio per la gestione integrata delle risorse territoriali, fortemente condizionate dalle criticità idrografiche" e che il Gruppo promotore dell'iniziativa è costituito, tra gli altri, dai Comuni di Ariano nel Polesine, Chioggia, Corbola, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina e Taglio di Po. 
Nel sito web del Contratto di Foce del Delta del Po si legge che il contratto stesso "insiste sulle aree terminali di più bacini idrografici (Brenta-Bacchiglione, Adige, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Po), che corrispondono al comprensorio territoriale gestito dal Consorzio di Bonifica Delta del Po (soggetto proponente), e sono caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico".
Riguardo all'area del "Basso Ferrarese", nel rapporto di istruttoria per la selezione delle aree candidabili (allegato alla citata delibera n. 473/2016) si legge che "il Basso Ferrarese è un territorio che fa parte del Delta del Po e che confina con i territori della sponda veneta del grande fiume italiano; un ambiente particolare che riveste un importante valore naturalistico. L'Area Progetto si compone di 8 comuni tutti rientranti nella categoria "aree interne"; [...]. L'Area Strategia è composta da ulteriori tre comuni (Ro, Fiscaglia e Lagosanto)". 

Relativamente alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si ricorda, in estrema sintesi, che essa rappresenta, insieme alle politiche per le città, una delle due politiche territoriali promosse dal Governo nel ciclo di programmazione 2014-2020. Le aree interne possono essere definite come quelle parti del territorio nazionale che subiscono gli effetti del calo o dell'invecchiamento della popolazione, dove la debolezza delle prospettive di sviluppo determina una sempre maggiore difficoltà delle condizioni di vita dei cittadini che vi risiedono. L'Italia ha adottato la SNAI per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree stanziando fondi nazionali per 190 milioni di euro (dalle leggi di stabilità per il 2014, 2015 e 2016), a cui si aggiungono i fondi delle Regioni provenienti dai programmi regionali finanziati dai fondi europei. Per approfondimenti sulla Strategia e sui fondi nazionali dedicati, si veda la Relazione annuale presentata al Cipe dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno (a pag. 38 una ricostruzione delle risorse nazionali).

Si ricorda inoltre che il Programma "Uomo e Biosfera" (MAB – Man and Biosphere) è un'iniziativa intergovernativa, del settore scienze dell'UNESCO, che ha per obiettivo principale quello di promuovere, sin dal 1971, l'idea che sviluppo socioeconomico e conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica e culturale non siano incompatibili fra di loro. Nell'ambito di questo programma è stata costituita una rete mondiale di Riserve della Biosfera: aree comprendenti ecosistemi terrestri, marini/costieri, o una combinazione degli stessi, riconosciute a livello internazionale nella struttura stessa del Programma MAB dell'UNESCO, dove l'accento è posto su forme di gestione integrata, partecipata e decentralizzata dello sviluppo.
Nel sito web creato in collaborazione dai due parchi regionali si legge che il Delta del Po, dopo essersi candidato come riserva della biosfera nel 2013, ha ottenuto il riconoscimento nel 2015 e che "oggi e nei mesi a venire si sta lavorando con un importante modello di governance per definire il piano di gestione della riserva della biosfera".

Art. 28 - Delega al Governo per l’introduzione di un sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici

L'articolo 28 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), riprendendo in larga parte il contenuto della delega (scaduta il 2 agosto 2016) disciplinata dall'art. 70 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale).

Gli ecosistemi forniscono numerosi vantaggi definiti beni e servizi ecosistemici. I beni prodotti dagli ecosistemi comprendono, ad esempio, il cibo, l'acqua, i carburanti e il legname; i servizi, invece, comprendono l'approvvigionamento idrico e la purificazione dell'aria, il riciclo naturale dei rifiuti, la formazione del suolo, l'impollinazione e molti altri meccanismi regolatori naturali. Per approfondire tale tematica si rinvia al portale dell'ISPRA, in cui sono illustrati che cosa sono i Servizi Ecosistemici e il relativo progetto di ricerca internazionale Millennium Ecosystem Assessment  (Valutazione degli Ecosistemi del Millennio). Una serie di esperienze di PSE a livello internazionale e nazionale sono presentate nello speciale "Servizi ecosistemici, quanto vale ciò che la natura ci regala?" della Regione Emilia-Romagna.

Tra i principali criteri di delega dettati dalla norma in esame merita ricordare quello recato dalla lettera a) del comma 2 - secondo cui i decreti delegati dovranno prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari - e quello di cui alla successiva lettera b), la quale prevede l'attivazione del sistema di PSE "in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni".

Tale lettera b), nel corso dell'esame in sede referente è stata integrata al fine di disporre che l'attivazione prioritaria del sistema di PSE deve scattare anche nei casi contemplati dall'art. 16, commi da 1-bis a  1-octies, della L. 394/1991, introdotti dall'art. 8 della presente legge.

Si ricorda che le disposizioni richiamate prevedono, in sede di prima applicazione, il versamento di somme di denaro, da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività insistenti sulle aree protette o sulle aree ad esse contigue (a seconda dei casi), a favore dell'ente gestore dell'area protetta "a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità", con riferimento: alle concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW; alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive; agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW; alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle testè menzionate, di potenza superiore a 100 kW; alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati; nonchè alle concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca.

Con riguardo all'integrazione in esame, disposta in sede referente, si ricorda che, sempre in sede referente, è stato inserito (dall'articolo 8 della proposta di legge) il nuovo comma 1-octies.1 dell'art. 16 della L. 394/91, in base al quale nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) previsto dall'articolo in esame.

Si è già osservato, all'articolo 8 della proposta di legge, che andrebbe valutata l'opportunità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo in esame (v. supra). Andrebbe, altresì, valutata la coerenza dell'integrazione in esame, che prevede l'attivazione del sistema di PSE nelle predette fattispecie, con le altre disposizioni che qualificano il sistema di PSE come"volontario".

Tra gli ulteriori criteri di delega dettati dall'articolo in esame figura quello (contemplato dalla lettera d) del comma 2), secondo cui i decreti delegati dovranno prevedere "in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali".

Un ulteriore criterio di delega è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente, e riguarda la possibilità, per gli istituti di credito e le fondazioni bancarie, di natura pubblica o privata, di concorrere, in veste di finanziatori e/o intermediari, alla realizzazione di sistemi di PSE (lettera n) del comma 2 dell'articolo in esame).


Art. 28-bis - Disciplina transitoria

L'articolo 28-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente allo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli enti parco nazionali, stabilisce per tali incarichi, in sede di prima applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

La norma in esame precisa che le sue disposizioni operano in deroga a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, della L. 394/1991, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della proposta di legge in esame.

In base all'art. 9, comma 2, della L. 394/1991, come modificato dalla proposta di legge, sono organi dell'Ente parco, tra gli altri, il Presidente e il Consiglio direttivo. Il successivo comma 3 dispone che gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta e che nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.
Si fa notare che anche il testo vigente della L. 394 contempla, tra gli organi dell'Ente parco, il Presidente e il Consiglio direttivo, e per essi prevede una durata di cinque anni.
Si fa altresì notare che il testo vigente dei commi 3-7 dell'art. 9 della L. 394 disciplina le procedure per la nomina di tali organi, che hanno modalità e scadenze differenziate.
Occorre anche evidenziare che la norma in esame riprende la formulazione della proroga in passato già prevista dal comma 424 dell'art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che, al fine di "allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394" ha prorogato al 31 dicembre 2013 le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora tra loro non coincidenti.

Art. 29 - Clausola di salvaguardia

L'articolo 29 introduce, con riferimento a tutte le disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame, nonché con riferimento alla legge quadro, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che tali disposizioni sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato per la legislazione ha formulato un parere favorevole con condizioni e osservazioni; tra le condizioni, è stata rilevata l'opportunità che,  al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, al medesimo articolo 28, al comma 4, si sostituisca il riferimento alla "data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo", con quello più corretto, alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi eventualmente adottati nell'esercizio della delega.

Il Comitato per i pareri della I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni; per quanto riguarda le condizioni, da un lato, è stata segnalata l'opportunità di modificare l'articolo 2-bis, in coerenza con principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto, considerato che tale articolo 2-bis demanda il compito di definire, nell'ambito delle aree protette, misure di incentivazione fiscale - per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale - ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la materia possa essere definita. E' stata, altresì, rilevata l'opportunità di sopprimere l'articolo 25, che incide su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero di riformularlo nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza.

La II Commissione (Giustizia), la III Commissione (Affari Esteri e comunitari), la IX Commissione (Trasporti) e la XIV Commissione (Politiche dell'UE) hanno espresso parere favorevole.

La IV Commissione (Difesa) ha formulato un parere con due condizioni volte a: sostituire le parole «sentito il Ministero della difesa» con le parole «di concerto con il Ministero della difesa»all'articolo 3, comma 1, capoverso; prevedere la consultazione con il Ministero della difesa sugli atti di regolamentazione e di gestione rispettivamente delle aree naturali protette e delle aree marine protette di interesse dell'amministrazione della difesa all'articolo 5, comma 1, capoverso «comma 6», e all'articolo 11.

La V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere nel corso dell'esame in Assemblea.

La VI Commissione (Finanze), la XI Commissione (Lavoro) hanno espresso un parere favorevole con osservazioni.

La VII Commissione (Cultura) ha formulato un parere favorevole con condizioni volte, tra l'altro, a prevedere che: (all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso comma 8-ter, lett. b) n. 1)  il componente designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia designato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo"; alla lettera g) capoverso comma 14, nella dotazione organica debba comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio;  all'articolo 24, comma 1, lettera a), se il soprintendente verifica difformità  del progetto rispetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La X Commissione (Attività produttive) ha formulato talune condizioni volte, tra l'altro, a segnalare l'opportunità di chiarire, all'articolo 5, che i divieti di cui al medesimo articolo si applicano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguente o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale, nonché ad espungere, relativamente ai versamenti una tantum introdotti dall'articolo 8 della proposta di legge, il riferimento alla prima applicazione.

La XII Commissione (Affari Sociali) ha formulato una condizione, volta a coordinare l'articolo 26 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui prevede i requisiti necessari ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, con le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

La XIII Commissione (Agricoltura) ha espresso un parere favorevole con talune condizioni in cui la Commissione ha, tra l'altro, segnalato l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso articolo 12, comma 2-bis, e comma 1, lettera f), capoverso articolo 32, al fine di porre in capo alle regioni la definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree protette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno. La Commissione ha, altresì, rilevato l'opportunità di chiarire se l'articolo 5, nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi a due distinte fattispecie, introducendo – in quest'ultimo caso – una chiara definizione di entrambe le aree e precisando le modalità di istituzione delle seconde. La Commissione ha, altresì, segnalato l'opportunità di riformulare l'articolo 9, comma 2, al fine di escludere – in capo all'Ente parco – gli interventi di gestione faunistica nelle aree contigue, ponendoli contestualmente in capo alle regioni, e di integrare i presupposti per l'attuazione dei predetti piani di contenimento della fauna selvatica con il riferimento alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed al caso dei danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o alla presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha formulato una serie di condizioni. La Commissione ha, tra l'altro, rilevato l'opportunità che: siano indicati i criteri per l'individuazione delle aree esterne alla rete ecologica europea "Natura 2000" e siano individuati i soggetti titolari del potere di procedere all'affidamento in gestione di dette aree agli enti gestori delle aree protette all'articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 1; siano chiarite le competenze di proposta e di decisione relative all'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette agli articoli 4 e 33 della legge n. 394 del 1991, come modificati dagli articoli 1-bis e 18; il procedimento per la nomina del Presidente dell'Ente parco sia modificato prevedendo, sulla base della giurisprudenza costituzionale, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo tra Stato e Regione all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 4; sia attribuita alle Regioni, come già previsto dalla normativa vigente, la definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree protette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno agli articoli 12, comma 2-bis, e 32 della legge n. 394 del 1991,come modificati dall'articolo 5; sia inoltre chiarito (all'articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 –) se il comma 2-bis, nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi a due distinte fattispecie, introducendo, in tale eventualità, una chiara definizione di entrambe le aree; sia previsto che la titolarità dei beni demaniali concessi gratuitamente all'ente gestore dell'area protetta rimane in capo al "soggetto concedente" anziché al "soggetto concessionario", al fine di evitare dubbi interpretativi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti territoriali all'articolo 16, comma 1-undecies, della legge n. 394 del 1991,introdotto dall'articolo 8.