Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||||
Titolo: | Proposte di linee guida dell'ANAC - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Schede di lettura | ||||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 246 | ||||||
Data: | 27/07/2016 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Proposte di linee guida dell'ANAC - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
27 luglio 2016
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Indice |
Premessa|Struttura e contenuto| |
PremessaNell'ambito del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), l'affidamento dei «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici» (d'ora in poi indicati con l'acronimo SAIET, definiti come "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE" dall'art. 3, lettera vvvv), del Codice) è disciplinato da varie disposizioni collocate in diverse parti del testo. Nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata al testo delle linee guida in esame, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) richiama le seguenti norme, giudicate "di maggior interesse":
Nella medesima AIR, l'ANAC motiva l'emanazione delle linee guida in esame alla luce del fatto che si tratta di una materia in relazione alla quale il nuovo quadro normativo dedica solo pochi articoli del nuovo Codice. L'ANAC sottolinea infatti che, nella precedente disciplina, la materia era dettagliatamente disciplinata dalla Parte III (intitolata "Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari") del D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del "vecchio" Codice, vale a dire del D.Lgs. 163/2006), costituita dagli articoli 252-270, tutti abrogati ad eccezione degli articoli 254-256 (fatti salvi dall'art. 216, comma 5, del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 24, comma 2, destinato a definire i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei SAIET). L'ANAC sottolinea quindi che "si è reso necessario individuare nuove regole di riferimento per l'affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria e di architettura, partendo da un'interpretazione sistematica delle norme del Codice, sia di quelle specificamente dedicate ai citati servizi sia di quelle disposizioni che attengono all'affidamento dei servizi in generale. Ciò allo scopo di evitare un'empasse del sistema, stante l'assenza di riferimenti normativi precisi e puntuali per le stazioni appaltanti che intendono esternalizzare i servizi in parola". Le linee guida sono state adottate ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016, d'ora in avanti Codice), che attribuisce all'ANAC il compito di garantire la promozione dell'efficienza e della qualità delle stazioni appaltanti attraverso linee guida che, a seconda della loro rilevanza, vengono trasmesse alle Camere. Le linee guida, che sono state poste in consultazione pubblica prima della loro adozione da parte dell'ANAC, sono corredate dall'AIR e dai contributi inviati dai diversi soggetti all'ANAC. Le linee guida sono state trasmesse al Consiglio di Stato, che esprimerà un parere, e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato. |
Struttura e contenutoStruttura delle linee guidaEscludendo il paragrafo I, che riproduce quanto affermato nell'AIR, le linee guida sono articolate in sei paragrafi:
Principi generaliNel paragrafo II delle linee guida vengono evidenziati i seguenti cinque principi generali, desunti dalle norme del Codice, in relazione ai quali vengono forniti chiarimenti interpretativi:
Indicazioni operative sulle fasi e sulle operazioni da effettuare per l'affidamento della progettazioneIl paragrafo III fornisce una serie di indicazioni operative che delineano una vera e propria scansione procedurale, la cui prima fase risiede nello stabilire se ci si trova in un caso di "lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico" (e quindi è prescritta la progettazione interna dall'art. 23, comma 2, del Codice) oppure no (e quindi è possibile rivolgersi all'esterno). La seguente tabella sintetizza le indicazioni fornite dalle linee guida nei due diversi casi. Si fa notare che le fasi 1 e 2 indicate nella colonna di destra della tabella seguente riproducono, nella sostanza, quanto previsto nel paragrafo 1 della Determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015 (pubblicata nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2015).
Nel paragrafo III è incluso anche un par. 5, che riguarda le attività di supporto alla progettazione. Per definire tali attività, meramente strumentali alla progettazione, le linee guida richiamano quelle contemplate dal 2° periodo dell'art. 31, co. 8, del Codice ("indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché … la sola redazione grafica degli elaborati progettuali"). Viene precisato che la consulenza non è invece contemplata e chiarito che è demandato al RUP il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Si noti che tale par. 5 riprende le indicazioni contenute nella parte finale del paragrafo 1 della citata Determinazione ANAC n. 4/2015.
Si fa notare che l'ultimo periodo del paragrafo 5.1 appare incompleto. Modalità di affidamento e requisiti di partecipazioneIl paragrafo IV è articolato in due paragrafi a seconda che l'importo dell'incarico sia minore (caso 1) o maggiore (caso 2) di 100.000 euro. Ognuno di questi paragrafi contempla poi ulteriori casistiche, per cui si configurano 4 differenti modalità di affidamento, a seconda delle seguenti classi di importo: Per il caso 1 le linee guida disciplinano i criteri per la formazione dell'elenco degli operatori da cui attingere per scegliere gli invitati e le modalità di effettuazione delle indagini di mercato, riprendendo quanto previsto dalla citata Determinazione ANAC n. 4/2015. Rispetto a tale provvedimento, le linee guida in esame precisano che, nella scelta degli operatori da invitare tramite indagini di mercato "vanno evitati riferimenti a principi di territorialità".
Anche per il caso 2 si rinvengono numerose analogie con la citata determinazione n. 4/2015, soprattutto per il sottoparagrafo 2.2.2 sui requisiti di partecipazione. Innovativi sembrano i requisiti concernenti il fatturato globale per servizi di architettura e ingegneria espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara (nella citata determinazione si trattava dei fatturati espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base di gara), e i requisiti concernenti i professionisti singoli e associati. Non sembra trovare invece corrispondenze il sottoparagrafo 2.2.3, che introduce indicazioni relative ai raggruppamenti e ai consorzi stabili. Tale sottoparagrafo riprende in parte i contenuti di alcune disposizioni del regolamento di attuazione del vecchio Codice (v. art. 261, commi 7 e 8, del D.P.R. 207/2010). La disciplina regolamentare prevedeva che il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara potessero prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, il possesso da parte della mandataria di una percentuale minima degli stessi requisiti, comunque, in misura non superiore al sessanta per cento. Il riferimento a tale percentuale non si rinviene nelle linee guida in esame. Si precisa, inoltre, che, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili e al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.
Le linee guida precisano che la scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (ultimo periodo del paragrafo 1.2.2). Viene richiamato l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 dell'art. 36 del Codice, in base al quale l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Classi, categorie e tariffe professionaliIl paragrafo V contiene indicazioni sulla corrispondenza tra classi e categorie di opere, utili ai fini della qualificazione e della valutazione del possesso dei requisiti. Tali indicazioni riprendono il contenuto del corrispondente paragrafo della determinazione ANAC n. 4/2015.
Indicazioni per l'applicazione dell'OEPVIl paragrafo VI contiene indicazioni per l'applicazione dell'OEPV secondo il criterio del "miglior rapporto qualità/prezzo" (prescritto dall'art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016). La norma richiamata stabilisce, tra l'altro, che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.
Mentre la parte sui criteri motivazionali riproduce nella sostanza quanto già previsto nella citata determinazione n. 4/2015, la parte sugli elementi di valutazione è difficilmente confrontabile con quanto previsto dalla determinazione medesima, alla luce del mutato quadro normativo introdotto dalla legislazione europea e recepito dal nuovo Codice, ben evidenziato nell'89° considerando della direttiva 2014/24/UE, ove si legge che "per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/UE e 2004/18/UE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo»". Alla luce della disposizione del nuovo Codice - secondo cui l'OEPV, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (come previsto dall'art. 95, comma 6, del Codice) – le linee guida individuano i seguenti criteri di valutazione delle offerte: a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, anche secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale che stabilisce le tariffe (il cui riferimento potrebbe essere esplicitato più precisamente nelle linee guida considerato che viene identificato come "DM tariffe");
b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo;
e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi (CAM) ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al D.M. Ambiente 24 dicembre 2015, come modificato dal D.M. 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.
Si ricorda che con il D.M. 24 dicembre 2015 sono stati adottati i CAM (riportati nell'allegato 1 al medesimo decreto) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della P.A. e i CAM per le forniture di ausili per l'incontinenza" (G.U. n. 16/2016). Tale D.M. è intervenuto in ordine all'incremento progressivo dell'applicazione dei CAM negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.
Verifica e validazione dei progettiIl paragrafo VII dà indicazioni su verifica dei progetti ed eventuale affidamento esterno della stessa. Tali indicazioni riprendono il corrispondente paragrafo della det. ANAC n. 4/2015. Una differenza evidente si ha nella tabella che riepiloga i soggetti abilitati alla verifica: la classe di importo da 1 a 20 Meuro (considerata dalla det. n. 4/2015) è suddivisa in 2 classi (una per importi fino a 5,225 Meuro, cioè la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, e una per importi superiori alla soglia e fino a 20 Meuro). |