Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo - A.C. 948 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 948/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 30
Data: 18/06/2013
Descrittori:
DIFESA DEL SUOLO   ZONE AGRICOLE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIII-Agricoltura


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Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

18 giugno 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità comunitaria|Incidenza sull'ordinamento giuridico|



Contenuto

 

Alla fine della scorsa legislatura, il 14 settembre 2012, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri uno specifico disegno di legge per il contenimento del consumo del suolo che è stato trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell'espressione del parere. Sulla base delle deliberazioni della Conferenza il disegno di legge è stato modificato ed è stato presentato al Parlamento, nel mese di dicembre 2012 (A.S. 3601/XVI), ma l'esame parlamentare non è stato avviato per lo scioglimento anticipato della legislatura.

La proposta di legge in titolo C. 948 riprende il contenuto di quella proposta ed è volto, appunto, ad introdurre disposizioni per il contenimento del consumo di suolo agricolo sempre più minacciato dalla progressiva urbanizzazione del territorio.

Il provvedimento consta di 8 articoli.

 

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito applicativo della legge.

Viene al riguardo esplicitato che il suolo, in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, deve essere oggetto di politiche di contenimento quanto alla sua utilizzazione urbanistica, al fine di preservare l'attività agricola, ed insieme ad essa, il paesaggio e l'ambiente.

A tal fine si ritiene necessario coordinare le politiche di pianificazione territoriale e paesaggistica con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati ed il riutilizzo e recupero delle aree urbanizzate.

 

Secondo le ultime rilevazioni di Inea (Agricoltura italiana conta 2012) il processo di impermeabilizzazione dei terreni rappresenta una delle principali minacce al settore agricolo nazionale, considerato che la riduzione delle superfici coltivabili non solo incide negativamente sull'autosufficienza alimentare ma ha anche ripercussioni negative sull'ambiente, sulla preservazione della biodiversità, sulla gestione del territorio e sul paesaggio.
Il processo di urbanizzazione ha subito una notevole intensificazione: secondo i dati LUCAS, negli ultimi dieci anni, l'incremento delle aree urbanizzate è stato pari all'8,8% con una crescita giornaliera di 45 ettari. Il fenomeno ha raggiunto maggiore intensità nelle regioni già ad alta urbanizzazione come la Lombardia; alti tassi di crescita si registrano comunque anche in Basilicata (+ 19%) ed in Molise (+17%).
L'Italia risulta il quarto Paese per incidenza di aree artificiali a livello europeo, con una superficie urbanizzata pari a 2,2 milioni di ettari, corrispondente al 7,3% del territorio nazionale.
Secondo i dati ISTAT la superficie agricola è diminuita di oltre 300.000 ettari tra il 2000 ed il 2010; a fronte di ciò le aree urbanizzate sono cresciute di 160.000 ettari. Il consumo di suolo agricolo è stato più elevato nelle regioni centrali (-10%) ed in quelle settentrionali (-6%).
Viene inoltre posto in evidenza che la perdita di superficie agricola non dipende solo dal crescente processo di urbanizzazione ma anche dall'abbandono delle terre meno produttive, allocate prevalentemente nelle zone montane, dove è riscontrabile un fenomeno di rinaturalizzazione e di aumento delle superfici a bosco.
Il fenomeno trova, quindi, la propria ragione d'essere, da un lato, nella elevata redditività assicurata da un terreno agricolo che, attraverso gli strumenti urbanistici vigenti, riesce ad ottenere il cambiamento di destinazione d'uso ai fini dell'inserimento in aree ad uso residenziale, dall'altro, nella bassa redditività dell'attività agricola tout court. Al riguardo risulta molto importante la definizione delle misure legate alla gestione della politica agricola comune, legate alla remunerazione dell'attività di "greening", di sistemazione e cura del territorio in un'ottica di preservazione della biodiversità e della salvaguardia dell'ambiente.

 

L'articolo 2 fornisce le definizioni di "superficie agricola" e di "consumo del suolo". Rientrano nella prima definizione non solo i terreni così qualificati dagli strumenti urbanistici ma anche le aree che, di fatto, sono utilizzate a fini agricoli nonché quelle libere da processi di edificazione e infrastrutturazione e suscettibili di utilizzazione agricola.

Per consumo di suolo si intende, invece, la riduzione di superficie agricola a seguito di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.

 

L'articolo 3 definisce la procedura in base alla quale deve essere definita l'estensione massima di superficie agricola consumabile nel territorio nazionale.

Le fasi della procedura possono essere così riassunte:

  • la Conferenza Unificata  stabilisce con deliberazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri e le modalità per la definizione dell'estensione massima di superficie agricola consumabile nel territorio nazionale; in mancanza si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 2);
  • le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro 3 mesi dall'adozione della delibera della Conferenza, al Comitato istituito presso il Ministero delle politiche agricole (con il compito di monitorare il consumo del suolo) i dati acquisiti sulla base dei criteri individuati dalla delibera (comma 3);
  • entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, è adottato un decreto del Ministro delle politiche agricole - d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione della Conferenza e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata, e sentito il citato Comitato - aggiornabile ogni dieci anni, nel quale viene determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile nel territorio nazionale (commi 1 e 4);
  • con deliberazione della Conferenza unificata, tale estensione è ripartita tra le regioni; in caso di inerzia protrattasi per 6 mesi dalla data di adozione del decreto, la ripartizione è effettuata con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle politiche agricole, sentito il citato Comitato e acquisito il parere della Conferenza unificata (commi 5 e 6);
  • le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e con cadenza decennale l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale. Il limite stabilito a livello nazionale rappresenta, per ciascun ambito regionale, il limite massimo della trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico (comma 10) ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, e in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 135, determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori. In caso di inerzia la ripartizione è adottata con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle politiche agricole, sentito il citato Comitato e acquisito il parere della Conferenza unificata (comma 11).
Si ricorda che ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine viene previsto che le regioni sottopongano a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Lo stesso art. 135, comma 4, prevede, tra l'altro, che i piani paesaggistici definiscano apposite prescrizioni volte, in particolare, a perseguire una serie di finalità, tra cui si ricordano la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche "assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio" (lett. c) e l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, "con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali".

 

L'articolo 4 introduce il divieto di mutamento di destinazione d'uso per i terreni agricoli che hanno ricevuto aiuti di Stato o europei e per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione.

Vengono fatti salvi gli interventi che sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola nonché quanto previsto dalla legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000), dove si prevede (art. 10) che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

Si prevede, quindi, che negli atti di compravendita deve essere indicato, a pena di nullità dell'atto, il divieto in esame.

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del T.U. 380/2001, in caso di violazione, il trasgressore sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5.000 euro (nel parere espresso dalla Conferenza Stato regioni sul disegno di legge presentato nella XVI Legislatura si specificava che la sanzione era rapportata ad ettaro) e non superiore a 50.000 euro, insieme alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente edificate e del ripristino dello status quo ante.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia), il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Si ricorda altresì il disposto dell'art. 30 del medesimo T.U. ai sensi del quale si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

 

L'articolo 5 prevede che i comuni e le province che prevedano di localizzare gli insediamenti nelle aree urbane dismesse o che prevedano interventi di recupero del patrimonio abitativo agricolo esistente abbiano la priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia (nel testo esaminato dalla Conferenza si faceva riferimento anche a quelli di origine europea). Nel caso di interventi di recupero la priorità è estesa anche agli interventi realizzati dai privati. Le regioni e le province autonome possono a tal fine individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Si segnala che l'art. 6, comma 2, della legge n. 10/2013, prevede che, ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:
a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

 

L'articolo 6 prevede che venga istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro dove  iscrivere i comuni che non hanno previsto alcun ampliamento delle aree edificabili o il cui ampliamento è inferiore al limite massimo di superficie agricola consumabile stabilito con decreto.

 

L'articolo 7 prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dall'art. 4 e dal T.U. edilizia siano destinati esclusivamente per:

  • la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici;
  • gli interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, compresa la messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.

 

Viene, quindi, abrogato il comma 8 dell'art. 2 della L. 244/2007, secondo il quale (sulla base della recente novella operata dall'art. 10, comma 4-ter, del D.L. 35/2013), per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia),  possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 

Si ricorda, al riguardo,  che il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato "la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (art. 16, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Ai sensi dell'art. 10 del T.U. Edilizia, sono soggetti a permesso di costruire:
  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti "in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio" (Cons. Stato, Sez.V, 23 gennaio 2006, n. 159).
Tali oneri si distinguono in:
  • oneri di urbanizzazione primaria, ovvero relativi a realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
  • oneri di urbanizzazione secondaria, finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
Ai sensi del citato art. 16 del D.P.R. 380/2001 la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, e sulla base degli importi definiti periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione ai parametri di cui al comma 4 del citato articolo 16.
Si ricorda altresì che l'articolo 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), prevede che "le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo".
Si segnala infine che è in corso d'esame presso l'VIII Commissione la proposta di legge A.C. 70, recante norme per il contenimento dell'uso del suolo e la rigenerazione urbana, che, all'articolo 8, comma 2, disciplina l'utilizzo dei proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione previsti dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001 prevedendo che siano versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30%, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

 

L'articolo 8, infine, reca talune disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge fino all'adozione del decreto di definizione del limite massimo di suolo agricolo utilizzabile, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo agricolo fatti salvi gli interventi già autorizzati delineati dagli strumenti urbanistici vigenti nonché per i lavori già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di cui alla legge n. 443/2001 (cd. "legge obiettivo").

Il comma 2 fa salve le competenze esclusive in materia riservate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 3 esplicita che il provvedimento riveste carattere di riforma economica-sociale ed è attuato dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.



Collegamento con i lavori in corso

Si segnala che presso l'VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici è iniziato l'esame della proposta di legge C. 70, recante norme per il contenimento dell'uso del suolo e la rigenerazione urbana. Le principali novità contenute nel provvedimento riguardano:

  • l'istituzione di un Registro nazionale del consumo del suolo;
  • la definizione di una procedura per la definizione di obiettivi di contenimento quantitativo del consumo del suolo;
  • l'istituzione di  un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana;
  • la possibilità per i comuni di individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare a interventi di rigenerazione urbana;
  • l'applicazione di un'aliquota IMU ridotta per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana;
  • l'istituzione di uno strumento finanziario della Cassa depositi e prestiti.

La seconda parte della proposta di legge affronta invece un'ulteriore tematica che attiene al governo del territorio, e segnatamente alla perequazione, alla compensazione urbanistica, ai diritti edificatori, in cui è ricompresa anche la citata destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni. 

 

Da ultimo, si segnala che nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno, secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale, è stato approvato un disegno di legge, che verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata, per il contenimento del consumo del suolo ed il riuso del suolo edificato. 



Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge è prevalentemente riconducibile alla materia del "governo del territorio", che è compresa tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in cui è ricompresa anche l'urbanistica, come è stato chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 303 e 307 del 2003.
Con la sentenza n. 307 del 2003, la Corte costituzionale ha chiarito anche che il "governo del territorio" comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività: tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa "concorrente" delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Rileva anche la materia della tutela dell'ambiente, che il secondo comma, lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione elenca tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.


Compatibilità comunitaria



Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Cambiamento indiretto dell'uso del suolo

Con riferimento agli effetti negativi del cambiamento indiretto dell'uso del suolo, si segnala che è all'esame delle istituzioni europee la proposta di direttiva (COM(2012)595) che modifica la direttiva 98/70/UE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'obiettivo della proposta è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti da situazioni in cui i terreni in precedenza non agricoli, come le foreste, vengono utilizzati per la produzione alimentare, di mangimi o di fibre, poiché i terreni agricoli precedentemente destinati a questo tipo di produzione sono stati convertiti alla produzione di biocarburante.

Il voto del Parlamento europeo sulla proposta, discussa dal Consiglio il 22 febbraio e il 21 marzo 2013, è previsto per settembre 2013.

Nell'ambito della Strategia tematica sul suolo (COM(2006)231), la Commissione europea ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di sviluppare delle buone pratiche per mitigare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione sulle funzioni del suolo.

Strategia tematica europea sul suolo

Sull'attuazione della strategia la Commissione, nel febbraio del 2012, ha presentato una relazione (COM(2012)46) che dà conto della creazione della rete europea per la consapevolezza dei suoli (ENSA); del finanziamento di 25 progetti di ricerca, nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca, tra cui RAMSOIL (per le metodologie di valutazione), LUCAS (un'inchiesta sulla copertura del suolo, l'uso del territorio e gli indicatori agro ambientali) e BIOSOIL (sulle foreste europee); dell'integrazione della politica di protezione del suolo nell'ambito delle altre politiche dell'UE (PAC, installazioni industriali, politiche di coesione, aiuti di Stato per il risanamento dei suoli contaminati).

Precedentemente, la "Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)571) ha stabilito che entro il 2020 le politiche della UE dovranno tenere conto degli impatti derivanti dall'occupazione del suolo con l'obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050. 



Incidenza sull'ordinamento giuridico

 



Attribuzione di poteri normativi

In aggiunta a quanto precedentemente rilevato nel testo, si segnala che l'art. 3, comma 7, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola nel territorio nazionale e l'attuazione della legge. Il decreto è adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.



Coordinamento con la normativa vigente

Riguardo all'articolo 5, andrebbe valutata la possibilità di un suo coordinamento con l'articolo 66, comma 2, della legge n. 10/2013 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) il cui contenuto è stato riportato nella descrizione del medesimo articolo 5.

Per quanto attiene invece l'articolo 7, atteso che il comma 2 provvede ad abrogare il comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 recentemente novellato, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la disposizione con quella recata dall'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 10/2013, che ha dettato una differente disciplina a regime con riguardo alle maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. edilizia.