Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: La durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere - Normativa di riferimento e precedenti
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 329
Data: 23/01/2018

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

La durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere

 

Normativa di riferimento e precedenti

 

 

 

 

 

 

n. 329

 

 

 

23 gennaio 2018

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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INDICE

Premessa

Normativa di riferimento

§  Costituzione della Repubblica (artt. 56, 57, 60-62, 87, 88) 7

§  D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (artt. 7 e 11) 9

Precedenti

Tabella sinottica delle legislature. 13

Quadro cronologico delle singole legislature. 15

§  I Legislatura. 15

§  II Legislatura. 19

§  III Legislatura. 23

§  IV Legislatura. 31

§  V Legislatura. 39

§  VI Legislatura. 47

§  VII Legislatura. 55

§  VIII Legislatura. 63

§  IX Legislatura. 71

§  X Legislatura. 79

§  XI Legislatura. 89

§  XII Legislatura. 99

§  XIII Legislatura. 109

§  XIV Legislatura. 119

§  XV Legislatura. 131

§  XVI Legislatura. 143

§  XVII Legislatura. 155

§  XVIII Legislatura. 171

 

 


Premessa

 


 

 

 

 

La durata della legislatura, le procedure di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali sono regolate da poche norme, prevalentemente di rango costituzionale, e da una prassi consolidata.

 

Il presente dossier raccoglie, oltre ai riferimenti normativi, gli atti ufficiali che segnano il passaggio da una legislatura all’altra. Tutti gli atti sono adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

In primo luogo, sono riportati, per ciascuna legislatura repubblicana, il decreto di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il conseguente decreto di convocazione dei comizi elettorali che stabilisce la data delle elezioni. I due atti, distinti e separati, sono generalmente adottati contestualmente e pubblicati nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale.

 

Nella VII legislatura si registra un significativo disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere (2 aprile 1979) e quello di convocazione dei comizi elettorali (10 aprile 1979) dovuto alle seguenti circostanze: il 2 aprile il Presidente della Repubblica Pertini firma il decreto di scioglimento delle Camere; nella seduta del 5 aprile il Consiglio dei ministri discute la questione dell’eventuale abbinamento delle elezioni politiche con le coincidenti consultazioni europee e amministrative, rilevando, allo stato, “l’impraticabilità del ricorso ad un decreto-legge [ritenuto necessario per rendere possibile tale abbinamento] per la mancanza, nella particolare situazione parlamentare, della necessaria unanimità di consenso”. Tenuto conto del parere negativo espresso in merito il 9 aprile dal Consiglio di Stato su richiesta del Governo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 aprile, fissa per il 3 e 4 giugno la data di svolgimento delle elezioni politiche e per il 10 giugno quella delle elezioni europee.

 

Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica sempre anche la data della prima riunione delle Camere ai sensi dell’articolo 87, terzo comma, della Costituzione.

 

Completano il quadro dei provvedimenti di fine legislatura, i due decreti, uno per la Camera e uno per il Senato, di ripartizione dei seggi, rispettivamente, nelle circoscrizioni elettorali e nelle regioni, che dal 1963 accompagnano il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Infatti, la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha determinato in misura fissa il numero dei deputati e dei senatori (630 e 315); in precedenza tale numero era calcolato proporzionalmente alla popolazione in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila e di un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Inoltre, la legge costituzionale del 1963 ha previsto l’effettuazione della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) in base al numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione. Pertanto, a partire dalla III legislatura (elezioni 1963) in poi, il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato sempre accompagnato da due altri decreti del Presidente della Repubblica, emanati contestualmente, recanti appunto l’assegnazione dei seggi.

Nelle elezioni precedenti il riparto dei seggi era effettuato, sempre in proporzione alla popolazione, direttamente dalla legge elettorale.

 

Dalle elezioni politiche del 1994 e fino a quelle del 2001, effettuate con il sistema elettorale introdotto dalla cosiddetta “legge Mattarella”, nei decreti di ripartizione sono indicati anche i seggi da attribuire nei collegi uninominali e quelli da attribuire in ragione proporzionale.

Per le elezioni del 2018, dopo la riforma elettorale di cui alla legge 165/2017, i decreti recano anche il numero dei seggi spettanti ai collegi plurinominali, con l’indicazione dei seggi uninominali e quelli proporzionali.

A partire dall’introduzione del voto degli italiani all’estero, i decreti includono le tabelle con l’assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera e del Senato (dal 2006).

 

 

 


Normativa di riferimento

 


 

Costituzione della Repubblica
(artt. 56, 57, 60-62, 87, 88)

 

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

 

 

(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

 

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)

 

 

(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

 

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)

 

 

(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

 

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

 

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)

 

 

(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

 

 


 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(artt. 7 e 11)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(omissis)

Art. 7.

 

Non sono eleggibili:

a) i deputati regionali o consiglieri regionali (*);

b) i presidenti delle Giunte provinciali;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a).

 (omissis)

TITOLO III

 

Del procedimento elettorale preparatorio

 

Art. 11.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

 

 

(omissis)

 


Precedenti

 


Tabella sinottica delle legislature

Legislatura

Data delle elezioni

Prima
seduta delle Camere

Decreto di scioglimento delle Camere

Decreto di convocazione dei comizi elettorali

I

18.4.1948

8.5.1948

DPR 4.4.1953, n. 174

DPR 4.4.1953, n. 175

II

7.6.1953

25.6.1953

DPR. 17.3.1958, n. 153

DPR 17.3.1958, n. 154

III

25.5.1958

12.6.1958

DPR 18.2.1963, n. 62

DPR 18.2.1963, n. 63

IV

28.4.1963

16.5.1963

DPR 11.3.1968, n. 128

DPR 11.3.1968, n. 129

V

19.5.1968

5.6.1968

DPR 28.2.1972, n. 19

DPR 28.2.1972, n. 20

VI

7.5.1972

25.5.1972

DPR 1.5.1976, n. 163

DPR 3.5.1976, n. 164

VII

20.6.1976

5.7.1976

DPR 2.4.1979, n. 96

DPR 10.4.1979, n. 115

VIII

3.6.1979

20.6.1979

DPR 4.5.1983, n. 145

DPR 5.5.1983, n. 146

IX

26.6.1983

12.7.1983

DPR 28.4.1987, n. 159

DPR 28.4.1987, n. 160

X

14.6.1987

2.7.1987

DPR 2.2.1992, n. 60

DPR 2.2.1992, n. 61

XI

5.4.1992

23.4.1992

DPR 16.1.1994, n. 27

DPR 16.1.1994, n. 28

XII

27.3.1994

15.4.1994

DPR 16.2.1996, n. 63

DPR 16.2.1996, n. 64

XIII

21.4.1996

9.5.1996

DPR 8.3.2001, n. 42

DPR 9.3.2001, n. 47

XIV

13.5.2001

30.5.2001

DPR 11.2 2006, n. 32

DPR 11.2.2006, n. 33

XV

9.4.2006

28.4.2006

DPR 6.2.2008, n. 19

DPR 6.2.2008, n. 20

XVI

13.4.2008

29.4.2008

DPR 22.12.2012, n. 225

DPR 22.12.2012, n. 226

XVII

24.2.2013

15.3.2013

DPR 28.12.2018, n. 208

DPR 28.12.2018, n. 209

XVIII

4.3.2018

23.3.2018

 

 


Quadro cronologico delle singole legislature

 

I Legislatura

 

18 aprile 1948

data di svolgimento delle elezioni

 

8 maggio 1948

prima riunione delle Camere

 

4 aprile 1953

D.P.R. n. 174 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 aprile 1953, n. 79)

 

4 aprile 1953

D.P.R. n. 175 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 4 aprile 1953, n. 79)

 

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica De Gasperi, il quale, il 29 giugno 1953, presenta le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al settimo Governo De Gasperi succede l’ottavo Governo De Gasperi.

 

 


N. 33

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1948.

 

Convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Edizione straordinaria – del 9 febbraio 1948, n. 33)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 61 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 95 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale del 5 febbraio 1948, n. 26;

Visti gli articoli 4 e 24 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

Decreta:

Art. 1.

I comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1948.

La prima riunione delle Camere avrà luogo in Roma, sabato 8 maggio 1948, a Palazzo Montecitorio per la Camera dei Deputati e a Palazzo Madama per il Senato della Repubblica.

 

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1948

 

DE NICOLA

De Gasperi – Scelba

Visto, il Guardasigilli: Grassi

 


 

N. 174

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1953.

 

Scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1953)

 

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 4 aprile 1953

 

EINAUDI

De Gasperi

Visto, il Guardasigilli: Zoli


N. 175

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1953.

 

Convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1953)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, e modificato con la legge 31 marzo 1953, n. 148;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

I comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 7 giugno 1953.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 25 giugno 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 4 aprile 1953

 

EINAUDI

 

De Gasperi – Scelba

 

Visto, il Guardasigilli: Zoli

 


 

II Legislatura

 

7 giugno 1953

data di svolgimento delle elezioni

 

25 giugno 1953

prima riunione delle Camere

 

17 marzo 1958

D.P.R. n. 153 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 marzo 1958, n. 67)

 

17 marzo 1958

D.P.R. n. 154 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 marzo 1958, n. 67)

 

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Zoli il quale, il 19 giugno 1958, secondo la prassi costituzionale, presenta le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al Governo Zoli succede il secondo Governo Fanfani.

 

 


N. 153

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1958.

 

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 17 marzo 1958)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Decreta:

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 17 marzo 1958

 

GRONCHI

 

Zoli

Visto, il Guardasigilli: Gonella

 

 


N. 154

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1958.

 

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 17 marzo 1958)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica, modificata con la legge 27 febbraio 1958, n. 64;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno:

 

Decreta:

 

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 25 maggio 1958.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 12 giugno 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 17 marzo 1958.

 

GRONCHI

 

Zoli – Tambroni

Visto, il Guardasigilli: Gonella

 

 

 


 

III Legislatura

 

25 maggio 1958

data di svolgimento delle elezioni

12 giugno 1958

prima riunione delle Camere

18 febbraio 1963

D.P.R. n. 62 di scioglimento delle Camere (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47)

18 febbraio 1963

D.P.R. n. 63 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47)

18 febbraio 1963

D.P.R. n. 64 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47)

18 febbraio 1963

D.P.R. n. 65 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 18 febbraio 1963, n. 47)

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Fanfani che, secondo la prassi costituzionale, il 16 maggio 1963 rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al quarto Governo Fanfani succede il primo Governo Leone.

 

N.B. La legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 ha modificato gli articoli 56 e 57 Cost. determinando in misura fissa il numero dei deputati e dei senatori (in precedenza calcolato proporzionalmente alla popolazione) e prevedendo la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni (alla Camera) e tra le regioni (al Senato) in base al numero degli abitanti risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione. A partire dalla presente legislatura (elezioni 1963) in poi il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato sempre accompagnato da due altri decreti, emanati contestualmente, recanti l’assegnazione del numero dei seggi, rispettivamente, alle regioni e alle circoscrizioni (o ai collegi secondo la definizione utilizzata fino al 1992). Nelle elezioni precedenti il riparto dei seggi era effettuato dalla legge elettorale.

 


 

N. 62

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

 

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Decreta:

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.

 

SEGNI

Fanfani

 

Visto, il Guardasigilli: Bosco

 

 


N. 63

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

 

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 16 maggio 1963.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.

 

SEGNI

 

Fanfani – Taviani

Visto, il Guardasigilli: Bosco

 


N. 64

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

 

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)

_________________

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 57 e 60 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l’art.. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 61 recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 “Norme per l’elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con la quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

 

Su proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella Tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.

 

SEGNI

Taviani

Visto, il Guardasigilli: Bosco


 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

R E G I O N I

Popolazione
1961

Quoziente: 164.838

Quozienti
interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

3.914.250

23

122.976

(**) 24

Valle d’Aosta

100.959

-

-

(*)    1

Lombardia

7.406.152

44

153.280

(**) 45

Trentino-Alto Adige

785.967

-

-

(*)    7

Veneto

3.846.562

23

55.288

      23

Friuli-Venezia Giulia

1.204.298

7

50.432

       7

Liguria

1.735.349

10

86.969

(**) 11

Emilia-Romagna

3.666.680

22

40.244

       22

Toscana

3.286.160

19

154.238

(**) 20

Umbria

794.745

-

-

(*)    7

Marche

1.347.489

8

28.785

        8

Lazio

3.958.957

24

2.845

       24

Abruzzi e Molise

1.564.318

9

80.776

         9

Campania

4.760.759

28

145.295

(**) 29

Puglia

3.421.217

20

124.437

(**) 21

Basilicata

644.297

-

-

(*)    7

Calabria

2.045.047

12

66.991

      12

Sicilia

4.721.001

28

105.537

(**) 29

Sardegna

1.419.362

8

100.658

(**) 9

 

50.623.569

285

1.318.771

     315

 

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione.

Il quoziente 164. 838, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 293, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (22) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

 

Visto, il Ministro per l’interno

Taviani


N. 65

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

 

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1963)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 28 aprile 1963;

Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963

 

SEGNI

Taviani

Visto, il Guardasigilli: Bosco


TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

COLLEGIO

Popolazione
1961

Quozienti
interi

Resti

Seggi assegnati

I

Torino-Novara-Vercelli

2.684.677

33

32.995

33

II

Cuneo-Alessandria-Asti

1.229.573

15

24.263

15

III

Genova-Imperia-La Spezia-Savona

1.735.349

21

(*) 47.915

22

IV

Milano-Pavia

3.675.008

45

(*) 59.078

46

V

Como-Sondrio-Varese

1.365.110

16

(*) 79.446

17

VI

Brescia-Bergamo

1.627.619

20

20.539

20

VII

Mantova-Cremona

738.415

9

15.229

9

VIII

Trento-Bolzano

785.967

9

(*) 62.781

10

IX

Verona-Padova-Vicenza-Rovigo

2.254.852

28

4.940

28

X

Venezia-Treviso

1.356.789

16

(*) 71.125

17

XI

Udine-Belluno-Gorizia

1.140.574

14

15.618

14

XII

Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì

2.095.379

26

6.175

26

XIII

Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia

1.571.301

19

(*) 44.575

20

XIV

Firenze-Pistoia

1.245.702

15

(*) 40.392

16

XV

Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara

1.241.127

15

35.817

15

XVI

Siena-Arezzo-Grosseto

799.331

9

(*) 76.145

10

XVII

Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno

1.347.489

16

(*) 61.825

17

XVIII

Perugia-Terni-Rieti

957.150

11

(*) 73.256

12

XIX

Roma-Viterno-Latina-Frosinone

3.796.552

47

19.914

47

XX

L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo

1.206.266

15

956

15

XXI

Campobasso

358.052

4

36.636

4

XXII

Napoli-Caserta

3.070.570

38

17.118

38

XXIII

Benevento-Avellino-Salerno

1.690.189

21

2.755

21

XXIV

Bari-Foggia

1.928.531

24

35

24

XXV

Lecce-Brindisi-Taranto

1.492.686

18

(*) 46.314

19

XXVI

Potenza-Matera

644.297

8

1.465

8

XXVII

Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria

2.045.047

25

36.197

25

XXVIII

Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna

2.406.474

29

(*) 76.208

30

XXIX

Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta

2.314.527

28

(*) 64.615

29

XXX

Cagliari-Sassari-Nuoro

1.419.362

17

(*) 53.314

18

XXXI

Valle d’Aosta

100.959

1

20.605

1

XXXII

Trieste

298.645

3

(*) 57.583

4

 

TOTALI

50.623.569

615

 

630

 

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

                                                      Visto, il Ministro per l’interno

                                                             Taviani

 


 

IV Legislatura

 

28 aprile 1963

data di svolgimento delle elezioni

 

16 maggio 1963

prima riunione delle Camere

 

11 marzo 1968

D.P.R. n. 128 di scioglimento delle Camere (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)

 

11 marzo 1968

D.P.R. n. 129 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)

 

11 marzo 1968

D.P.R. n. 130 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)

 

11 marzo 1968

D.P.R. n. 131 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 11 marzo 1968, n. 67)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Moro che, secondo la prassi costituzionale, il 5 giugno 1968 rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al Governo Moro succede il secondo Governo Leone.

 

 


 

N. 128

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.

 

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Decreta:

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968.

 

SARAGAT

Moro

 

Visto, il Guardasigilli: Reale

 

 


N. 129

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.

 

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 5 giugno 1968.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968.

 

SARAGAT

 

Moro – Taviani

Visto, il Guardasigilli: Reale

 


N. 130

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.

 

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell’11 marzo 1968)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione ella Regione Molise”;

Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato l numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968

 

Saragat

 

Taviani

 

Visto, il Guardasigilli: Reale


 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

R E G I O N I

Popolazione
1961

Quoziente: 164.740

Quozienti
interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

3.914.250

23

125.230

(**) 24

Valle d’Aosta

100.959

-

-

(*)    1

Lombardia

7.406.152

44

157.592

(**) 45

Trentino-Alto Adige

785.967

-

-

(*)    7

Veneto

3.846.562

23

57.542

      23

Friuli-Venezia Giulia

1.204.298

7

51.118

       7

Liguria

1.735.349

10

87.949

(**) 11

Emilia-Romagna

3.666.680

22

42.400

       22

Toscana

3.286.160

19

156.100

(**) 20

Umbria

794.745

-

-

(*)    7

Marche

1.347.489

8

29.569

        8

Lazio

3.958.957

24

5.197

       24

Abruzzi

1.206.266

7

53.086

         7

Molise

358.052

-

-

(*)      2

Campania

4.760.759

28

148.039

(**) 29

Puglia

3.421.217

20

126.417

(**) 21

Basilicata

644.297

-

-

(*)    7

Calabria

2.045.047

12

68.167

      12

Sicilia

4.721.001

28

108.281

(**) 29

Sardegna

1.419.362

8

101.442

(**)  9

 

50.623.569

283

1.318.129

      315

 

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 164. 740 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

 

Visto, il Ministro per l’interno

Taviani


 

N. 131

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968.

 

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 11 marzo 1968)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 19 maggio 1968;

Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Ai collegi elettorati di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 11 marzo 1968

 

Saragat

 

Taviani

 

Visto, il Guardasigilli: Reale


TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

COLLEGIO

Popolazione
1961

Quozienti
interi

Resti

Seggi assegnati

I

Torino-Novara_vercelli

2.684.677

33

32.995

33

II

Cuneo-Alessandria-Asti

1.229.573

15

24.263

15

III

Genova-Imperia-La Spezia-Savona

1.735.349

21

(*) 47.915

22

IV

Milano-Pavia

3.675.008

45

(*) 59.078

46

V

Como-Sondrio-Varese

1.365.110

16

(*) 79.446

17

VI

Brescia-Bergamo

1.627.619

20

20.539

20

VII

Mantova-Cremona

738.415

9

15.229

9

VIII

Trento-Bolzano

785.967

9

(*) 62.781

10

IX

Verona-Padova-Vicenza-Rovigo

2.254.852

28

4.940

28

X

Venezia-Treviso

1.356.789

16

(*) 71.125

17

XI

Udine-Belluno-Gorizia

1.140.574

14

15.618

14

XII

Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì

2.095.379

26

6.175

26

XIII

Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia

1.571.301

19

(*) 44.575

20

XIV

Firenze-Pistoia

1.245.702

15

(*) 40.392

16

XV

Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara

1.241.127

15

35.817

15

XVI

Siena-Arezzo-Grosseto

799.331

9

(*) 76.145

10

XVII

Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno

1.347.489

16

(*) 61.825

17

XVIII

Perugia-Terni-Rieti

957.150

11

(*) 73.256

12

XIX

Roma-Viterno-Latina-Frosinone

3.796.552

47

19.914

47

XX

L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo

1.206.266

15

956

15

XXI

Campobasso

358.052

4

36.636

4

XXII

Napoli-Caserta

3.070.570

38

17.118

38

XXIII

Benevento-Avellino-Salerno

1.690.189

21

2.755

21

XXIV

Bari-Foggia

1.928.531

24

35

24

XXV

Lecce-Brindisi-Taranto

1.492.686

18

(*) 46.314

19

XXVI

Potenza-Matera

644.297

8

1.465

8

XXVII

Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria

2.045.047

25

36.197

25

XXVIII

Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna

2.406.474

29

(*) 76.208

30

XXIX

Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta

2.314.527

28

(*) 64.615

1829

XXX

Cagliari-Sassari-Nuoro

1.419.362

17

(*) 53.344

118

XXXI

Valle d’Aosta

100.959

1

20.605

41

XXXII

Trieste

293.645

3

(*) 57.583

4

 

TOTALI

50.623.569

615

 

630

 

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

                                                      Visto, il Ministro per l’interno

                                                                  Taviani

 


 

V Legislatura

 

19 maggio 1968

data di svolgimento delle elezioni

 

5 giugno 1968

prima riunione delle Camere

 

28 febbraio 1972

D.P.R. n. 19 di scioglimento delle Camere (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)

 

28 febbraio 1972

D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)

 

28 febbraio 1972

D.P.R. n. 21 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 28 febbraio 1972, n. 56)

 

28 febbraio 1972

D.P.R. n. 22 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 28 febbraio 1972, n. 22)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Andreotti. Il primo governo Andreotti viene nominato il 17 febbraio 1972, il 26 febbraio 1972, non avendo ottenuto la fiducia del Senato, rassegna le dimissioni.

Al primo Governo Andreotti succede il secondo Governo Andreotti.

 

 


N. 19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.

 

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Decreta:

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972.

 

LEONE

Andreotti

 

Visto, il Guardasigilli: Gonella

 


N. 20

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.

 

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in pari data relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 25 maggio 1972..

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963.

 

LEONE

 

Andreotti - Rumor

Visto, il Guardasigilli: Gonella


N. 21

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.

 

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;

Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il  quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

Su proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione. Modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972.

 

LEONE

Andreotti - Rumor

Visto, il Guardasigilli: Gonella

 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

R E G I O N I

Popolazione
1961

Quoziente: 164.740

Quozienti
interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

3.914.250

23

125.230

(**)  24

Valle d’Aosta

100.959

-

-

(*)     1

Lombardia

7.406.152

44

157.592

(**)  45

Trentino-Alto Adige

785.967

-

-

(*)     7

Veneto

3.846.562

23

57.542

        23

Friuli-Venezia Giulia

1.204.298

7

51.118

         7

Liguria

1.735.349

10

87.949

(**)  11

Emilia-Romagna

3.666.680

22

42.400

       22

Toscana

3.286.160

19

156.100

(**)  20

Umbria

794.745

-

-

(*)     7

Marche

1.347.489

8

29.569

         8

Lazio

3.958.957

24

2.845

        24

Abruzzi

1.206.266

7

53.086

         7

Molise

358.052

-

-

(*)     2

Campania

4.760.759

28

148.039

(**) 29

Puglia

3.421.217

20

126.417

(**) 21

Basilicata

644.297

-

-

(*)    7

Calabria

2.045.047

12

68.167

      12

Sicilia

4.721.001

28

108.281

(**) 29

Sardegna

1.419.362

8

101.442

(**)   9

 

50.623.569

283

1.318.129

      315

 

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 164.740, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

 

Visto, il Ministro per l’interno

Rumor


N. 22

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1972.

 

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 28 febbraio 1972)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 7 maggio 1972;

Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Visto l’articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Vista la legge 6 maggio 1970, n. 241, concernente il distacco della borgata Lido di Follonica dal Comune di Piombino, in Provincia di Livorno, e la sua aggregazione al Comune contermine di Follonica, in Provincia di Grosseto;

Visti i dati relativi alla popolazione delle province di Grosseto e di Livorno, contenuti nella pubblicazione dell’Istituto centrale di statistica “Popolazione e movimento anagrafico dei Comuni”, volume XVI, 1970;

Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali alla popolazione legale secondo il censimento del 15 ottobre 1961;

 

Su proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.

 

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1972

 

LEONE

Andreotti - Rumor

Visto, il Guardasigilli: Gonella


TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

COLLEGIO

Popolazione
1961

Quozienti
interi

Resti

Seggi assegnati

I

Torino-Novara-Vercelli

2.684.677

33

32.995

33

II

Cuneo-Alessandria-Asti

1.229.573

15

24.263

15

III

Genova-Imperia-La Spezia-Savona

1.735.349

21

(*) 47.915

22

IV

Milano-Pavia

3.675.008

45

(*) 59.078

46

V

Como-Sondrio-Varese

1.365.110

16

(*) 49.446

17

VI

Brescia-Bergamo

1.627.619

20

20.539

20

VII

Mantova-Cremona

738.415

9

15.229

9

VIII

Trento-Bolzano

785.967

9

(*) 62.781

10

IX

Verona-Padova-Vicenza-Rovigo

2.254.852

28

4.940

28

X

Venezia-Treviso

1.356.789

16

(*) 71.125

17

XI

Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone

1.140.574

14

15.618

14

XII

Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì

2.095.370

26

6.175

26

XIII

Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia

1.571.301

19

(*) 44.575

20

XIV

Firenze-Pistoia

1.245.702

15

(*) 40.392

16

XV

Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara

1.240.965

15

35.655

15

XVI

Siena-Arezzo-Grosseto

799.493

9

(*) 76.307

10

XVII

Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno

1.347.489

16

(*) 61.825

17

XVIII

Perugia-Terni-Rieti

957.150

11

(*) 73.256

11

XIX

Roma-Viterbo-Latina-Frosinone

3.796.552

47

19.914

47

XX

L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo

1.206.266

15

956

15

XXI

Campobasso-Isernia

358.052

4

36.636

4

XXII

Napoli-Caserta

3.070.570

38

17.118

38

XXIII

Benevento-Avellino-Salerno

1.690.189

21

2.755

21

XXIV

Bari-Foggia

1.928.531

24

35

24

XXV

Lecce-Brindisi-Taranto

1.492.686

18

(*) 46.314

19

XXVI

Potenza-Matera

644.297

8

1.465

8

XXVII

Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria

2.045.047

25

36.197

25

XXVIII

Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna

2.406.474

29

(*) 76.208

30

XXIX

Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta

2.314.527

28

(*) 64.615

29

XXX

Cagliari-Sassari-Nuoro

1.419.362

17

(*) 53.344

18

XXXI

Valle d’Aosta

100.959

1

20.605

1

XXXII

Trieste

298.645

3

(*) 57.583

4

 

TOTALI

50.623.569

615

 

630

 

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

                                                      Visto, il Ministro per l’interno

                                                                  Rumor

 


 

VI Legislatura

 

7 maggio 1972

data di svolgimento delle elezioni

 

25 maggio 1972

prima riunione delle Camere

 

1° maggio 1976

D.P.R. n. 163 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)

 

3 maggio 1976

D.P.R. n. 164 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)

 

3 maggio 1976

D.P.R. n. 165 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)

 

3 maggio 1976

D.P.R. n. 166 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 4 maggio 1976, n. 116)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Moro.

Al quinto Governo Moro succede il terzo Governo Andreotti.

 

 


 

N. 163

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1976.

 

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

 

Decreta:

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 1° maggio 1976.

 

LEONE

Moro

 

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio


N. 164

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.

 

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data 1° maggio 1976, n. 163, relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l’elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di lunedì 5 luglio 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976.

 

LEONE

 

Moro – Cossiga

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio


N. 165

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.

 

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

_________________

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise”;

Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1073, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro per l’interno;

Decreta:

Alle Regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno:

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

Leone

Cossiga

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio


 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

R E G I O N I

Popolazione
1971

Quoziente: 176.930

Quozienti
interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

4.432.313

25

9.063

  25

Valle d’Aosta

109.150

-

-

(*) 1

Lombardia

8.543.387

48

50.747

  48

Trentino-Alto Adige

841.886

-

-

(*) 7

Veneto

4.123.411

23

54.21

  23

Friuli-Venezia Giulia

1.213.532

6

151.952

(**)7

Liguria

1.853.578

10

84.278

  10

Emilia-Romagna

3.846.755

21

131.225

(**)22

Toscana

3.473.097

19

111.427

(**) 20

Umbria

775.783

-

-

(*)    7

Marche

1.359.907

7

121.397

(**)  8

Lazio

4.689.482

26

89.302

(**) 27

Abruzzi

1.166.694

6

105.114

(**)  7

Molise

319.807

-

-

(*)    2

Campania

5.059.348

28

105.308

(**) 29

Puglia

3.582.787

20

44.187

      20

Basilicata

603.064

-

-

(*)   7

Calabria

1.988.051

11

41.821

      11

Sicilia

4.680.715

26

80.535

      26

Sardegna

1.473.800

8

58.360

       8

 

54.136.547

284

1.238.737

    315

 

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

 

Visto, il Ministro per l’interno

Cossiga

 


 

N. 166

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976.

 

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Visto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l’art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.

 

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

 

Leone

Cossiga

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

 


TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

COLLEGIO

Popolazione
1971

Quozienti
interi

Resti

Seggi assegnati

I

Torino-Novara-Vercelli

3.190.079

37

10.632

37

II

Cuneo-Alessandria-Asti

1.242.234

14

(*) 39.200

15

III

Genova-Imperia-La Spezia-Savona

1.853.578

21

(*) 49.027

22

IV

Milano-Pavia

4.430.074

51

(*) 47.593

52

V

Como-Sondrio-Varese

1.615.435

18

(*) 68.677

19

VI

Brescia-Bergamo

1.786.705

20

(*) 68.085

21

VII

Mantova-Cremona

711.173

8

23.725

8

VIII

Trento-Bolzano

841.886

9

(*) 68.507

10

IX

Verona-Padova-Vicenza-Rovigo

2.426.385

28

20.317

28

X

Venezia-Treviso

1.475.871

17

15.044

17

XI

Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone

1.134.383

13

17.280

13

XII

Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì

2.219.829

25

(*) 71.554

26

XIII

Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia

1.626.926

18

(*) 80.168

19

XIV

Firenze-Pistoia

1.400.702

16

25.806

16

XV

Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara

1.292.509

15

3.544

15

XVI

Siena-Arezzo-Grosseto

779.886

9

6.507

9

XVII

Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno

1.359.907

15

(*) 70.942

16

XVIII

Perugia-Terni-Rieti

918.945

10

(*) 59.635

11

XIX

Roma-Viterbo-Latina-Frosinone

4.546.320

52

(*) 77.908

53

XX

L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo

1.166.694

13

(*) 49.591

14

XXI

Campobasso-Isernia

319.807

3

(*) 62.014

4

XXII

Napoli-Caserta

3.387.888

39

36.579

39

XXIII

Benevento-Avellino-Salerno

1.671.460

19

38.771

19

XXIV

Bari-Foggia

2.008.580

23

32.167

23

XXV

Lecce-Brindisi-Taranto

1.574.207

18

27.449

18

XXVI

Potenza-Matera

603.064

7

1.547

7

XXVII

Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria

1.988.051

23

11.638

23

XXVIII

Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna

2.415.193

28

9.125

28

XXIX

Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta

2.265.522

26

31.316

26

XXX

Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano

1.473.800

17

12.973

17

XXXI

Valle d’Aosta

109.150

1

23.219

1

XXXII

Trieste

300.304

3

(*) 42.511

4

 

TOTALI

54.136.547

616

 

630

 

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

                                                      Visto, il Ministro per l’interno

                                                                  Cossiga

 


 

VII Legislatura

 

20 giugno 1976

data di svolgimento delle elezioni

5 luglio 1976

prima riunione delle Camere

2 aprile 1979

D.P.R. n. 96 di scioglimento delle Camere (G.U. 4 aprile 1979, n. 4)

10 aprile 1979

D.P.R. n. 115 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 aprile 1979, n. 101)

10 aprile 1979

D.P.R. n. 117 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 11 aprile 1979, n. 101)

10 aprile 1979

D.P.R. n. 118 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 11 aprile 1979, n. 101)

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Andreotti. Il quinto Governo Andreotti viene nominato il 20 marzo 1979; il 31 marzo 1979, non avendo ottenuto la fiducia del Senato, rassegna le dimissioni.

Al quinto Governo Andreotti succede il primo Governo Cossiga.

 

Nel caso in esame, il disallineamento tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e quello di convocazione dei comizi elettorali è dovuto alle seguenti circostante: il 2 aprile il Presidente della Repubblica Pertini firma il decreto di scioglimento delle Camere; nella seduta del 5 aprile il Consiglio dei ministri discute la questione dell’eventuale abbinamento delle elezioni politiche con le coincidenti consultazioni europee e amministrative, rilevando, allo stato, “l’impraticabilità del ricorso ad un decreto-legge [ritenuto necessario per rendere possibile tale abbinamento] per la mancanza, nella particolare situazione parlamentare, della necessaria unanimità di consenso”. Tenuto conto del parere negativo espresso in merito il 9 aprile dal Consiglio di Stato su richiesta del Governo, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 aprile, fissa per il 3 e 4 giugno la data di svolgimento delle elezioni politiche e per il 10 giugno quella delle elezioni europee.

 

 

N. 96

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1979.

 

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Decreta:

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 2 aprile 1979.

 

PERTINI

Andreotti

 

Visto, il Guardasigilli: Morlino

 


N. 115

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.

 

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, n. 96, relativo allo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale del 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la  legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

 

Decreta:

 

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 20 giugno 1979.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979.

 

Pertini

Andreotti– rognoni

Visto, il Guardasigilli: morlino

 


N. 117

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.

 

Assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)

_________________

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;

Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro per l’interno;

Decreta:

Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979.

 

PERTINI

Rognoni

Visto, il Guardasigilli: Morlino

 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

R E G I O N I

Popolazione
1971

Quoziente: 176.930

Quozienti
interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

4.432.313

25

9.063

       25

Valle d’Aosta

109.150

-

-

(*)    1

Lombardia

8.543.387

48

50.747

      48

Trentino-Alto Adige

841.886

-

-

(*)    7

Veneto

4.123.411

23

54.021

      23

Friuli-Venezia Giulia

1.213.532

6

151.952

 **)  7

Liguria

1.853.578

10

84.278

       10

Emilia-Romagna

3.846.755

21

131.225

(**) 22

Toscana

3.473.097

19

111.427

(**) 20

Umbria

775.783

-

-

(*)    7

Marche

1.359.907

7

121.397

(**)   8

Lazio

4.689.482

26

89.302

(**) 27

Abruzzi

1.166.694

6

105.114

(**)   7

Molise

319.807

-

-

(*)    2

Campania

5.059.348

28

105.308

(**) 29

Puglia

3.582.787

20

44.187

       20

Basilicata

603.064

-

-

(*)    7

Calabria

1.988.051

11

41.821

      11

Sicilia

4.680.715

26

80.535

      26

Sardegna

1.473.800

8

58.360

       8

 

54.136.547

284

1.238.737

     315

 

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

 

Visto, il Ministro per l’interno

Rognoni


N. 118

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1979.

 

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell’11 aprile 1979)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1979;

Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l’articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 124 ottobre 1971;

 

Su proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 10 aprile 1979

 

 

PERTINI

Rognoni

Visto, il Guardasigilli: Morlino

 


TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

COLLEGIO

Popolazione
1971

Quozienti
interi

Resti

Seggi assegnati

I

Torino-Novara-Vercelli

3.190.079

37

10.632

37

II

Cuneo-Alessandria-Asti

1.242.234

14

(*) 39.200

15

III

Genova-Imperia-La Spezia-Savona

1.853.578

21

(*) 49.027

22

IV

Milano-Pavia

4.430.074

51

(*) 47.593

52

V

Como-Sondrio-Varese

1.615.435

18

(*) 68.677

19

VI

Brescia-Bergamo

1.786.705

20

(*) 68.085

21

VII

Mantova-Cremona

711.173

8

23.725

8

VIII

Trento-Bolzano

841.886

9

(*) 68.507

10

IX

Verona-Padova-Vicenza-Rovigo

2.426.385

28

20.317

28

X

Venezia-Treviso

1.475.871

17

15.044

17

XI

Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone

1.134.383

13

17.280

13

XII

Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì

2.219.829

25

(*) 71.554

26

XIII

Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia

1.626.926

18

(*) 80.168

19

XIV

Firenze-Pistoia

1.400.702

16

(*) 25.806

16

XV

Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara

1.292.509

15

3.544

15

XVI

Siena-Arezzo-Grosseto

779.886

9

6.507

9

XVII

Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno

1.359.907

15

(*) 70.942

16

XVIII

Perugia-Terni-Rieti

918.945

10

(*) 59.635

11

XIX

Roma-Viterbo-Latina-Frosinone

4.546.320

52

(*)77.908

53

XX

L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo

1.166.694

13

(*)49.591

14

XXI

Campobasso-Isernia

319.807

3

(*)62.014

4

XXII

Napoli-Caserta

3.387.888

39

36.579

39

XXIII

Benevento-Avellino-Salerno

1.671.460

19

38.771

19

XXIV

Bari-Foggia

2.008.580

23

32.167

23

XXV

Lecce-Brindisi-Taranto

1.574.207

18

27.449

18

XXVI

Potenza-Matera

603.064

7

1.547

7

XXVII

Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria

1.988.051

23

11.638

23

XXVIII

Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna

2.415.193

28

9.125

28

XXIX

Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta

2.265.522

26

31.316

26

XXX

Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano

1.473.800

17

12.973

17

XXXI

Valle d’Aosta

109.150

1

23.219

1

XXXII

Trieste

300.304

3

(*) 42.511

4

 

TOTALI

54.136.547

616

 

630

 

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

                                                      Visto, il Ministro per l’interno

                                                                  Rognoni

 


 

VIII Legislatura

 

3 giugno 1979

data di svolgimento delle elezioni

 

20 giugno 1979

prima riunione delle Camere

 

4 maggio 1983

D.P.R. n. 145 di scioglimento delle Camere (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)

 

5 maggio 1983

D.P.R. n. 146 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)

 

5 maggio 1983

D.P.R. n. 147 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)

 

5 maggio 1983

D.P.R. n. 148 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 5 maggio 1983, n. 122)

 

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Fanfani.

Al quinto Governo Fanfani succede il primo Governo Craxi.

 

 


 

N. 145

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983.

 

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Decreta:

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti..

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

 

Pertini

Fanfani

Visto, il Guardasigilli: Darida


 

N. 146

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.

 

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto 4 maggio 1983, n. 145, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la  legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

Emana

il seguente decreto

 

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 12 luglio 1983.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983.

 

Pertini

Fanfani– rognoni

Visto, il Guardasigilli: Darida


N. 147

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.

 

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983))

_________________

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;

Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

 

Sulla proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983.

PERTINI

Rognoni

Visto, il Guardasigilli: Darida


 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

R E G I O N I

Popolazione
1981

Quoziente: 184.965

Quozienti
interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

4.479.031

24

39.871

       24

Valle d’Aosta

112.353

-

-

(*)    1

Lombardia

8.891.652

48

13.332

      48

Trentino-Alto Adige

873.413

-

-

(*)    7

Veneto

4.345.047

23

90.852

      23

Friuli-Venezia Giulia

1.233.984

6

124.194

 (**)  7

Liguria

1.807.893

9

143.208

 (**) 10

Emilia-Romagna

3.957.513

21

73.248

       21

Toscana

3.581.051

19

66.716

       19

Umbria

807.552

-

-

(*)    7

Marche

1.412.404

7

117.649

(**)   8

Lazio

5.001.684

27

7.629

      27

Abruzzi

1.217.791

6

108.001

(**)   7

Molise

328.371

-

-

(*)    2

Campania

5.463.134

29

99.149

(**) 30

Puglia

3.871.617

20

172.317

(**) 21

Basilicata

610.186

-

-

(*)    7

Calabria

2.061.182

11

26.567

      11

Sicilia

4.906.878

26

97.788

      26

Sardegna

1.594.175

8

114.455

(**)  9

TOTALI

56.556.911

284

1.294.976

     315

 

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

 

Visto, il Ministro per l’interno

Rognoni


N. 148

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983.

 

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;

Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l’articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

 

Sulla proposta del Ministro per l’interno;

 

Decreta:

 

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983

 

 

PERTINI

Rognoni

Visto, il Guardasigilli: Darida

 


 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

COLLEGIO

Popolazione
1981

Quozienti
interi

Resti

Seggi assegnati

I

Torino-Novara-Vercelli

3.249.095

36

17.303

36

II

Cuneo-Alessandria-Asti

1.229.936

13

(*) 62.900

14

III

Genova-Imperia-La Spezia-Savona

1.807.893

20

12.453

20

IV

Milano-Pavia

4.531.003

50

 42.403

50

V

Como-Sondrio-Varese

1.738.045

19

32.377

19

VI

Brescia-Bergamo

1.913.210

21

27.998

21

VII

Mantova-Cremona

709.394

7

(*) 80.990

8

VIII

Trento-Bolzano

873.413

9

(*) 65.465

10

IX

Verona-Padova-Vicenza-Rovigo

2.565.338

28

51.722

29

X

Venezia-Treviso

1.559.374

17

33.250

17

XI

Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone

1.170.678

13

3.642

13

XII

Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì

2.269.476

25

25.176

25

XIII

Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia

1.688.037

18

(*) 72.141

19

XIV

Firenze-Pistoia

1.467.008

16

30.656

16

XV

Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara

1.324.863

14

(*) 68.055

15

XVI

Siena-Arezzo-Grosseto

789.180

8

(*) 71.004

9

XVII

Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno

1.412.404

15

(*) 65.824

16

XVIII

Perugia-Terni-Rieti

950.346

10

(*) 52.626

11

XIX

Roma-Viterbo-Latina-Frosinone

4.858.890

54

11.202

54

XX

L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo

1.217.791

13

(*)50.755

14

XXI

Campobasso-Isernia

328.371

3

(*)59.055

4

XXII

Napoli-Caserta

3.726.191

41

(*) 45.539

42

XXIII

Benevento-Avellino-Salerno

1.736.943

19

31.725

19

XXIV

Bari-Foggia

2.146.222

23

(*) 81.466

24

XXV

Lecce-Brindisi-Taranto

1.725.395

19

19.727

19

XXVI

Potenza-Matera

610.186

6

(*) 71.554

7

XXVII

Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria

2.061.182

22

(*) 86.198

23

XXVIII

Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna

2.535.114

28

21.498

28

XXIX

Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta

2.371.764

26

37.692

26

XXX

Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano

1.594.175

17

(*) 68.051

18

XXXI

Valle d’Aosta

112.353

1

22.581

1

XXXII

Trieste

283.641

3

14.325

3

TOTALI

56.556.911

614

1.436.903

630

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

                                                      Visto, il Ministro per l’interno

                                                                  Rognoni

 


 

IX Legislatura

 

26 giugno 1983

data di svolgimento delle elezioni

 

12 luglio 1983

prima riunione delle Camere

 

28 aprile 1987

D.P.R. n. 159 di scioglimento delle Camere (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)

 

28 aprile 1987

D.P.R. n. 160 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)

 

28 aprile 1987

D.P.R. n. 161 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)

 

28 aprile 1987

D.P.R. n. 162 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 29 aprile 1987, n. 98)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Fanfani. Il sesto Governo Fanfani viene nominato il 17 aprile 1987; il 28 aprile 1987, a seguito della mancata fiducia della Camera, rassegna le dimissioni.

Al sesto Governo Fanfani succede il Governo Goria.

 

 


 

N. 159

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.

 

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti..

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987

 

Cossiga

 

Fanfani,  Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Rognoni


N. 160

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.

 

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)

_________________

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la  legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 31, recante disposizioni per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica , ed il proprio decreto in data 7 marzo 1987 con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 24 maggio 1987 i comizi elettorali per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Bressanone,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1987,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

 

Emana

il seguente decreto

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987.

Le elezioni suppletive nel collegio senatoriale di Bressanone, già indette per il 24 maggio 1987, non hanno più luogo.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 2 luglio 1987.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987.

Cossiga

                                                 

                                                  Fanfani,  Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                  Scalfaro, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Rognoni


N. 161

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.

 

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987)

_________________

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, “Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise”;

Visto l’art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 “Modificazioni all’art. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica”;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quel vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro per l’interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione, modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987.

 

COSSIGA

Scalfaro, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Rognoni


TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

R E G I O N I

Popolazione
1981

Quoziente: 184.965

Quozienti
interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

4.479.031

24

39.871

       24

Valle d’Aosta

112.353

-

-

(*)    1

Lombardia

8.891.652

48

13.332

      48

Trentino-Alto Adige

873.413

-

-

(*)    7

Veneto

4.345.047

23

90.852

      23

Friuli-Venezia Giulia

1.233.984

6

124.194

 (**)  7

Liguria

1.807.893

9

143.208

 (**) 10

Emilia-Romagna

3.957.513

21

73.248

       21

Toscana

3.581.051

19

66.716

       19

Umbria

807.552

-

-

(*)    7

Marche

1.412.404

7

117.649

(**)   8

Lazio

5.001.684

27

7.629

      27

Abruzzo

1.217.791

6

108.001

(**)   7

Molise

328.371

-

-

(*)    2

Campania

5.463.134

29

99.149

(**) 30

Puglia

3.871.617

20

172.317

(**) 21

Basilicata

610.186

-

-

(*)    7

Calabria

2.061.182

11

26.567

      11

Sicilia

4.906.878

26

97.788

      26

Sardegna

1.594.175

8

114.455

(**)  9

 

56.556.911

284

1.294.976

     315

 

N.B. – Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell’art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965, per il riparto proporzionale di cui al quarto comma dell’articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

 

Visto, il Ministro per l’interno

Scalfaro


N. 162

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1987.

 

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1983)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 14 giugno 1987;

Visto l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l’art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l’adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l’art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

 

Sulla proposta del Ministro per l’interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme ed alla pubblicazione sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l’interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987

 

 

COSSIGA

Scalfaro, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Rognoni

 

 


TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

COLLEGIO

Popolazione
1981

Quozienti
interi

Resti

Seggi assegnati

I

Torino-Novara-Vercelli

3.249.095

36

17.303

36

II

Cuneo-Alessandria-Asti

1.229.936

13

(*) 62.900

14

III

Genova-Imperia-La Spezia-Savona

1.807.893

20

12.453

20

IV

Milano-Pavia

4.531.003

50

 42.403

50

V

Como-Sondrio-Varese

1.738.045

19

32.377

19

VI

Brescia-Bergamo

1.913.210

21

27.998

21

VII

Mantova-Cremona

709.394

7

(*) 80.990

8

VIII

Trento-Bolzano

873.413

9

(*) 65.465

10

IX

Verona-Padova-Vicenza-Rovigo

2.565.338

28

51.722

29

X

Venezia-Treviso

1.559.374

17

33.250

17

XI

Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone

1.170.678

13

3.642

13

XII

Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì

2.269.476

25

25.176

25

XIII

Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia

1.688.037

18

(*) 72.141

19

XIV

Firenze-Pistoia

1.467.008

16

30.656

16

XV

Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara

1.324.863

14

(*) 68.055

15

XVI

Siena-Arezzo-Grosseto

789.180

8

(*) 71.004

9

XVII

Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno

1.412.404

15

(*) 65.824

16

XVIII

Perugia-Terni-Rieti

950.346

10

(*) 52.626

11

XIX

Roma-Viterbo-Latina-Frosinone

4.858.890

54

11.202

54

XX

L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo

1.217.791

13

(*)50.755

14

XXI

Campobasso-Isernia

328.371

3

(*)59.055

4

XXII

Napoli-Caserta

3.726.191

41

(*) 45.539

42

XXIII

Benevento-Avellino-Salerno

1.736.943

19

31.725

19

XXIV

Bari-Foggia

2.146.222

23

(*) 81.466

24

XXV

Lecce-Brindisi-Taranto

1.725.395

19

19.727

19

XXVI

Potenza-Matera

610.186

6

(*) 71.554

7

XXVII

Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria

2.061.182

22

(*) 86.198

23

XXVIII

Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna

2.535.114

28

21.498

28

XXIX

Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta

2.371.764

26

37.692

26

XXX

Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano

1.594.175

17

(*) 68.051

18

XXXI

Valle d’Aosta

112.353

1

22.581

1

XXXII

Trieste

283.641

3

14.325

3

 

TOTALI

56.556.911

614

1.436.903

 

630

 

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

                                                      Visto, il Ministro per l’interno
                                                                  Scalfaro


 

X Legislatura

 

14 giugno 1987

data di svolgimento delle elezioni

 

2 luglio 1987

prima riunione delle Camere

 

2 febbraio 1992

D.P.R. n. 60 di scioglimento delle Camere (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)

 

2 febbraio 1992

D.P.R. n. 61 di convocazione dei comizi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)

 

2 febbraio 1992

D.P.R. n. 62 di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)

 

2 febbraio 1992

D.P.R. n. 63 di assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 7 febbraio 1992, n. 31)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Andreotti il quale, secondo la prassi costituzionale, il 24 aprile 1992, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Al settimo Governo Andreotti succede il primo Governo Amato.

 

 


 

N. 60

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.

 

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentito l’avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992

 

Cossiga

 

Andreotti,  Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Martelli


N. 61

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.

 

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la  legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1992,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

 

Emana

il seguente decreto

 

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 23 aprile 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992.

 

Cossiga

                                                 

                                                  Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                  Scotti, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Martelli


N. 62

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29: "Norme per la elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282: "Modificazioni all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica";

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina";

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992

COSSIGA

Scotti, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Martelli


 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

R E G I O N I

Popolazione
1981

Quoziente: 184.965

Quozienti
interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

4.479.031

24

39.871

24

Valle d’Aosta

112.353

-

-

(*) 1

Lombardia

8.891.652

48

13.332

48

Trentino-Alto Adige

873.413

-

-

(*) 7

Veneto

4.345.047

23

90.852

23

Friuli-Venezia Giulia

1.233.984

6

124.194

(**) 7

Liguria

1.807.893

9

143.208

(**) 10

Emilia-Romagna

3.957.513

21

73.248

21

Toscana

3.581.051

19

66.716

19

Umbria

807.552

-

-

(*) 7

Marche

1.412.404

7

117.649

(**) 8

Lazio

5.001.684

27

7.629

27

Abruzzo

1.217.791

6

108.001

(**) 7

Molise

328.371

 

-

(*) 2

Campania

5.463.134

29

99.149

(**) 30

Puglia

3.871.617

20

172.317

(**) 21

Basilicata

610.186

-

-

(*) 7

Calabria

2.061.182

11

26.567

11

Sicilia

4.906.878

26

97.788

26

Sardegna

1.594.175

8

114.455

(**) 9

 

56.556.911

284

1.294.976

315

 

 

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e il totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno

Scotti


N. 63

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1992.

Assegnazione ai collegi del numero dei seggi per la elezione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 5 aprile 1992;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'art. 1 della legge 1› marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E  m  a  n  a

il seguente decreto:

 

Ai collegi elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1992

 

COSSIGA

Scotti, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Martelli

 


 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

COLLEGIO

Popolazione
1981

Quozienti
interi

Resti

Seggi assegnati

I

Torino-Novara-Vercelli

3.249.095

36

17.303

36

II

Cuneo-Alessandria-Asti

1.229.936

13

(*) 62.900

14

III

Genova-Imperia-La Spezia-Savona

1.807.893

20

12.453

20

IV

Milano-Pavia

4.531.003

50

42.403

50

V

Como-Sondrio-Varese

1.738.045

19

32.377

19

VI

Brescia-Bergamo

1.913.210

21

27.998

21

VII

Mantova-Cremona

709.394

7

(*) 80.990

8

VIII

Trento-Bolzano

873.413

9

(*) 65.465

10

IX

Verona-Padova-Vicenza-Rovigo

2.565.338

28

(*) 51.722

29

X

Venezia-Treviso

1.559.374

17

33.250

17

XI

Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone

1.170.678

13

3.642

13

XII

Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì

2.269.476

25

25.176

25

XIII

Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia

1.688.037

18

(*) 72.141

19

XIV

Firenze-Pistoia

1.467.008

16

30.656

16

XV

Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara

1.324.863

14

(*) 68.055

15

XVI

Siena-Arezzo-Grosseto

789.180

8

(*) 71.004

9

XVII

Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno

1.412.404

15

(*) 65.824

16

XVIII

Perugia-Terni-Rieti

950.346

10

(*) 52.626

11

XIX

Roma-Viterbo-Latina-Frosinone

4.858.890

54

11.202

54

XX

L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo

1.217.791

13

(*) 50.755

14

XXI

Campobasso-Isernia

328.371

3

(*) 59.055

4

XXII

Napoli-Caserta

3.726.191

41

(*) 45.539

42

XXIII

Benevento-Avellino-Salerno

1.736.943

19

31.275

19

XXIV

Bari-Foggia

2.146.222

23

(*) 81.466

24

XXV

Lecce-Brindisi-Taranto

1.725.395

19

19.727

19

XXVI

Potenza-Matera

610.186

6

(*) 71.554

7

XXVII

Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria

2.061.182

22

(*) 86.198

23

XXVIII

Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna

2.535.114

28

21.498

28

XXIX

Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta

2.371.764

26

37.692

26

XXX

Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano

1.594.175

17

(*) 68.051

18

XXXI

Valle d’Aosta

112.353

1

22.581

1

XXXII

Trieste

283.641

3

14.325

3

 

Totali

56.556.911

614

1.436.903

630

 

N.B. - Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in piu' al collegio.

Visto, il Ministro dell'interno

Scotti

 


 

XI Legislatura

 

5 aprile 1992

data di svolgimento delle elezioni

23 aprile 1992

prima riunione delle Camere

16 gennaio 1994

D.P.R. n. 27 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)

1 gennaio 1994

D.P.R. n. 28 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)

16 gennaio 1994

D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)

16 gennaio 1994

D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 gennaio 1994, n. 12)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Ciampi[1], che, secondo la prassi costituzionale, il 16 aprile 1994 rassegna le dimissioni.

Al Governo Ciampi succede il primo Governo Berlusconi.

 

 


 

N. 27

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994.

 

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

 

scalfaro

 

Ciampi,  Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Conso


N. 28

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994.

 

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in pari data recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

 

Emana

il seguente decreto

 

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per  domenica 27 marzo 1994.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 aprile 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994.

SCALFARO

                                                 

                                                  Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                  Mancino, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Conso


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;

 

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E  m  a  n  a

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

 

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

SCÀLFARO

 

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mancino, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1994

Registro n. 1 Interno, foglio n. 4


 

SENATO DELLA REPUBBLICA
 
Tabella di assegnazione alle regioni del numero dei seggi e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale
 

REGIONI

Popolazione

Quoziente: 185.988

Seggi da attribuire nei collegi uninominali

Seggi da attribuire in ragione proporzionale

Quozienti interi

Resti

Seggi assegnati

Piemonte

4.302.565

23

24.841

23

17

6

Valle d’Aosta

115.938

-

-

(*) 1

1

-

Lombardia

8.856.074

47

114.638

47

35

12

Trentino-Alto Adige

890.360

-

-

(*) 7

6

1

Veneto

4.380.797

23

103.073

23

17

6

Friuli-Venezia Giulia

1.197.666

 

-

(*) 7

5

2

Liguria

1.676.282

9

2.390

9

6

3

Emilia-Romagna

3.909.512

21

3.764

21

15

6

Toscana

3.529.946

18

182.162

(**) 19

14

5

Umbria

811.831

-

-

(*) 7

5

2

Marche

1.429.205

7

127.289

(**) 8

6

2

Lazio

5.140.371

27

118.695

(**) 28

21

7

Abruzzi

1.249.054

6

133.126

(**) 7

5

2

Molise

330.900

-

-

(*) 2

2

-

Campania

5.630.280

30

50.640

30

22

8

Puglia

4.031.885

21

126.137

(**) 22

16

6

Basilicata

610.528

-

-

(*) 7

5

2

Calabria

2.070.203

11

24.335

11

8

3

Sicilia

4.966.386

26

130.698

(**) 27

20

7

Sardegna

1.648.248

8

160.344

(**) 9

6

3

Totali

56.778.031

277

1.302.132

315

232

83

 

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato,è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno

Mancino


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1994

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, concernente la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1994;

 

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

 

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1994

 

SCÀLFARO

 

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mancino, Ministro dell'interno

 
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 3

 

 


Elezione della camera dei deputati
Tabella di assegnazioni del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale


Circoscrizione

Popolazione 1991

Quozienti interi

Resti

Seggi spettanti

Suddivisione

Seggi da attribuire nei collegi uninominali

Seggi da attribuire in ragione proporzionale

I

Piemonte 1 (Prov. di Torino)

2.236.765

24

(*)73.813

25

19

6

II

Piemonte 2 (Prov. Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)

2.065.800

22

(*)83.094

23

17

6

III

Lombardia 1 (Prov. Milano)

3.738.685

41

43.642

41

31

10

IV

Lombardia 2 (Prov. Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)

3.744.866

41

(*)49.823

42

32

10

V

Lombardia 3 (Prov. Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)

1.372.523

15

20.678

15

11

4

VI

Trentino- Alto Adige

890.360

9

(*)79.253

10

8

2

VII

Veneto 1 (Prov. Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)

2.604.622

28

(*)81.178

29

22

7

VIII

Veneto 2 (Prov. Venezia, Treviso, Belluno)

1.776.175

19

(*)63.838

20

15

5

IX

Friuli-Venezia Giulia

1.197.666

13

26.067

13

10

3

X

Liguria

1.676.282

18

(*)54.068

19

14

5

XI

Emilia-Romagna

3.909.512

43

34.223

43

32

11

XII

Toscana

3.529.946

39

15.149

39

29

10

XIII

Umbria

811.831

9

724

9

7

2

XIV

Marche

1.429.205

15

(*)77.360

16

12

4

XV

Lazio 1 (Provincia di Roma)

3.761.067

41

(*)66.024

42

32

10

XVI

Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)

1.379.304

15

27.459

15

11

4

XVII

Abruzzi

1.249.054

13

(*)77.455

14

11

3

XVIII

Molise

330.900

3

(*)60.531

4

3

1

XIX

Campania 1 (Provincia di Napoli

3.016.026

33

41.967

33

25

8

XX

Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)

2.614.254

29

687

29

22

7

XXI

Puglia

4.031.885

44

(*)66.473

45

34

11

XXII

Basilicata

610.528

6

(*)69.790

7

5

2

XXIII

Calabria

2.070.203

22

(*)87.497

23

17

6

XXIV

Sicilia 1 (Prov. Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)

2.405.921

26

(*)62.723

27

20

7

XXV

Sicilia 2 (Prov. Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)

2.560.465

28

37.021

28

21

7

XXVI

Sardegna

1.648.248

18

26.034

18

14

4

XXVII

Valle D’Aosta

115.938

1

25.815

1

1

-

 

Totale

56.778.031

615

1.352.386

630

475

155

 

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

 

                                                                          Visto, il Ministro per l’interno

                                                                  Mancino

 


 

XII Legislatura

 

27 marzo 1994

data di svolgimento delle elezioni

 

15 aprile 1994

prima riunione delle Camere

 

16 febbraio 1996

D.P.R. n. 63 di scioglimento delle Camere (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)

 

16 febbraio 1996

D.P.R. n. 64 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)

 

16 febbraio 1996

D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)

 

16 febbraio 1996

D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 17 febbraio 1996, n. 40)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Dini.

Al Governo Dini succede il Governo Prodi.

 

 


 

N. 63

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996.

 

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40  del 17 febbraio 1996)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Decreta:

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

 

scalfaro

 

Dini,  Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Caianiello


N. 64

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996.

 

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in pari data, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1996, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 febbraio 1996 i comizi elettorali per l’elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia;

Visto l’art. 12 del regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

 

Emana

il seguente decreto

 

Art. 1

1. I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per  domenica 21 aprile 1996.

2. La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di giovedì 9 maggio 1996.

 


 

Art. 2

1. Le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Puglia, fissate per il giorno di domenica 25 febbraio 1996, non hanno più luogo.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996.

 

SCALFARO

                                                 

                                                  Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                  Coronas, Ministro dell’interno

 

Visto, il Guardasigilli: Caianiello


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 21 aprile 1996;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

 

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

 

SCÀLFARO

 

Dini, Presidente del Consiglio dei  Ministri

Coronas, Ministro dell'interno

 
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 109

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA
 
Tabella di assegnazione alle regioni del numero dei seggi e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale
 

REGIONI

Popolazione

Quoziente: 185.988

Seggi da attribuire nei collegi uninominali

Seggi da attribuire in ragione proporzionale

Quozienti interi

Resti

Seggi assegnati

Piemonte

4.302.565

23

24.841

23

17

6

Valle d’Aosta

115.938

-

-

(*) 1

1

-

Lombardia

8.856.074

47

114.638

47

35

12

Trentino-Alto Adige

890.360

-

-

(*) 7

6

1

Veneto

4.380.797

23

103.073

23

17

6

Friuli-Venezia Giulia

1.197.666

 

-

(*) 7

5

2

Liguria

1.676.282

9

2.390

9

6

3

Emilia-Romagna

3.909.512

21

3.764

21

15

6

Toscana

3.529.946

18

182.162

(**) 19

14

5

Umbria

811.831

-

-

(*) 7

5

2

Marche

1.429.205

7

127.289

(**) 8

6

2

Lazio

5.140.371

27

118.695

(**) 28

21

7

Abruzzi

1.249.054

6

133.126

(**) 7

5

2

Molise

330.900

-

-

(*) 2

2

-

Campania

5.630.280

30

50.640

30

22

8

Puglia

4.031.885

21

126.137

(**) 22

16

6

Basilicata

610.528

-

-

(*) 7

5

2

Calabria

2.070.203

11

24.335

11

8

3

Sicilia

4.966.386

26

130.698

(**) 27

20

7

Sardegna

1.648.248

8

160.344

(**) 9

6

3

Totali

56.778.031

277

1.302.132

315

232

83

 

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato,è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le regioni alle quali è  stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno

Mancino

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1996

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1996)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 21 aprile 1996;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, concernente la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1996;

 

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1996

 

SCÀLFARO

Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri

Coronas, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 110

 

 


Elezione della camera dei deputati
Tabella di assegnazioni del numero dei seggi alle circoscrizioni e loro suddivisione tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale

Circoscrizione

Popolazione
1991

Quozienti interi

Resti

Seggi spettanti

Suddivisione

Seggi da attribuire nei collegi uninominali

Seggi da attribuire in ragione proporzionale

I

Piemonte 1 (Prov. di Torino)

2.236.765

24

(*)73.813

25

19

6

II

Piemonte 2 (Prov. Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)

2.065.800

22

(*)83.094

23

17

6

III

Lombardia 1 (Prov. Milano)

3.738.685

41

43.642

41

31

10

IV

Lombardia 2 (Prov. Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)

3.744.866

41

(*)49.823

42

32

10

V

Lombardia 3 (Prov. Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)

1.372.523

15

20.678

15

11

4

VI

Trentino- Alto Adige

890.360

9

(*)79.253

10

8

2

VII

Veneto 1 (Prov. Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)

2.604.622

28

(*)81.178

29

22

7

VIII

Veneto 2 (Prov. Venezia, Treviso, Belluno)

1.776.175

19

(*)63.838

20

15

5

IX

Friuli-Venezia Giulia

1.197.666

13

26.067

13

10

3

X

Liguria

1.676.282

18

(*)54.068

19

14

5

XI

Emilia-Romagna

3.909.512

43

34.223

43

32

11

XII

Toscana

3.529.946

39

15.149

39

29

10

XIII

Umbria

811.831

9

724

9

7

2

XIV

Marche

1.429.205

15

(*)77.360

16

12

4

XV

Lazio 1 (Provincia di Roma)

3.761.067

41

(*)66.024

42

32

10

XVI

Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)

1.379.304

15

27.459

15

11

4

XVII

Abruzzi

1.249.054

13

(*)77.455

14

11

3

XVIII

Molise

330.900

3

(*)60.531

4

3

1

XIX

Campania 1 (Provincia di Napoli

3.016.026

33

41.967

33

25

8

XX

Campania 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)

2.614.254

29

687

29

22

7

XXI

Puglia

4.031.885

44

(*)66.473

45

34

11

XXII

Basilicata

610.528

6

(*)69.790

7

5

2

XXIII

Calabria

2.070.203

22

(*)87.497

23

17

6

XXIV

Sicilia 1 (Prov. Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)

2.405.921

26

(*)62.723

27

20

7

XXV

Sicilia 2 (Prov. Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)

2.560.465

28

37.021

28

21

7

XXVI

Sardegna

1.648.248

18

26.034

18

14

4

XXVII

Valle D’Aosta

115.938

1

25.815

1

1

-

 

Totale

56.778.031

615

1.352.386

630

475

155

N.B. – Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al Collegio.

                                            Visto, il Ministro per l’interno          Mancino

 


 

XIII Legislatura

 

21 aprile 1996

data di svolgimento delle elezioni

 

9 maggio 1996

prima riunione delle Camere

 

8 marzo 2001

D.P.R. n. 42 di scioglimento delle Camere (G.U. 9 marzo 2001, n. 57)

 

8 marzo 2001

D.P.R. n. 47 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 10 marzo 2001, n. 58)

 

8 marzo 2001

D.P.R. di assegnazione alle Regioni del numero dei seggi per l’elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 10 marzo 2001, n. 58)

 

8 marzo 2001

D.P.R. di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi e riparto maggioritario ovvero proporzionale (G.U. 10 marzo 2001, n. 58)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Amato, il quale, secondo la prassi costituzionale, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto il 31 maggio 2001.

Al secondo Governo Amato succede il secondo Governo Berlusconi.

 

 


 

N. 42

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2001.

 

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57  del 9 marzo 2001)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 8 marzo 2001

 

CIAMPI

 

Amato,  Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino


N. 47

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.

 

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)

_________________

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data di ieri, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno;

 

Emana

il seguente decreto

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per  domenica 13 maggio 2001.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 30 maggio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001.

 

CIAMPI

                                                 

                                                  Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                  Bianco, Ministro dell’interno

 
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: "Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise";

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

 

CIAMPI

 

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bianco, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 367

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

 

REGIONI

Popolazione
1991

Quoziente: 185.988

Seggi da attribuire nei collegi uninominali

Seggi da attribuire in ragione proporzionale

Quozienti interi

Resti

Seggi
assegnati

Piemonte

4.302.565

23

24.841

23

17

6

Valle d’Aosta

115.938

--

--

(*) 1

1

--

Lombardia

8.856.074

47

114.638

47

35

12

Trentino Alto Adige

890.360

--

--

(*) 7

6

1

Veneto

4.380.797

23

103.073

23

17

6

Friuli Venezia Giulia

1.197.666

--

--

(*) 7

5

2

Liguria

1.676.282

9

2.390

9

6

3

Emilia-Romagna

3.909.512

21

3.764

21

15

6

Toscana

3.529.946

18

182.162

(**) 19

14

5

Umbria

811.831

--

--

(*) 7

5

2

Marche

1.429.205

7

127.289

(**) 8

6

2

Lazio

5.140.371

27

118.695

(**) 28

21

7

Abruzzi

1.249.054

6

133.126

(**) 7

5

2

Molise

330.900

--

--

(*) 2

2

-

Campania

5.630.280

30

50.640

30

22

8

Puglia

4.031.885

21

126.137

(**) 22

16

6

Basilicata

610.528

--

--

(*) 7

5

2

Calabria

2.070.203

11

24.335

11

8

3

Sicilia

4.966.386

26

130.698

(**) 27

20

7

Sardegna

1.648.248

8

160.344

(**) 9

6

3

TOTALI

56.778.031

277

1.302.132

315

232

83

 

N.B. - Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le Regioni alle quali è  stato assegnato un seggio in base ai più  alti resti.

Visto, il Ministro dell'interno

Bianco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione del collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno l993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

 

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bianco, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 368

 

 


 

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

 

CIRCOSCRIZIONE

Popolazione 1991

Quozienti interi

Resti

Seggi spettanti

Suddivisione

 

Seggi da attribuire nei collegi uninominali

Seggi da attribuire in ragione proporzion.

 

I

Piemonte 1 (Provincia di Torino)

2.236.765

24

73.813(*)

25

19

6

 

II

Piemonte 2 (Provincie di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella Verbano-Cusio-Ossola)

2.065.800

22

83.094(*)

23

17

6

 

III

Lombardia 1 (Provincia di Milano)

3.738.685

41

43.642

41

31

10

 

IV

Lombardia 2 (Province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)

3.744.866

41

49.823

42

32

10

 

V

Lombardia 3 (Province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)

1.372.523

15

20.678

15

11

4

 

VI

Trentino-Alto Adige

890.360

9

79.253(*)

10

8

2

 

VII

Veneto 1 (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)

2.604.622

28

81.178(*)

29

22

7

 

VIII

Veneto 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)

1.776.175

19

63.838(*)

20

15

5

 

IX

Friuli-Venezia Giulia

1.197.666

13

26.067

13

10

3

 

X

Liguria

1.676.282

18

54.068(*)

19

14

5

 

XI

Emilia-Romagna

3.909.512

43

34.223

43

32

11

 

XII

Toscana

3.529.946

39

15.149

39

29

10

 

XIII

Umbria

811.831

9

724

9

7

2

 

XIV

Marche

1.429.205

15

77.360(*)

16

12

4

 

XV

Lazio 1 (Provincia di Roma)

3.761.067

41

66.024(*)

42

32

10

 

XVI

Lazio 2 (Province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)

1.379.304

15

27.459

15

11

4

 

XVII

Abruzzi

1.249.054

13

77.455(*)

14

11

3

 

XVIII

Molise

330.900

3

66.531(*)

4

3

1

XIX

Campania 1 (Provincia di Napoli)

3.016.026

33

41.967

33

25

8

XX

Campania (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)

2.614.254

29

687

29

22

7

XXI

Puglia

4.031.885

44

66.473(*)

45

34

11

XXII

Basilicata

610.528

6

69.790(*)

7

5

2

XXIII

Calabria

2.070.203

22

87.497(*)

23

17

6

XXIV

Sicilia 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)

2.405.921

26

62.723(*)

27

20

7

XXV

Sicilia 2 (Province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)

2.560.465

28

37.021

28

21

7

XXVI

Sardegna

1.648.248

18

26.034

18

14

4

XXVII

Valle d’Aosta

115.938

1

25.815

1

1

-

TOTALE

56.778.031

615

1.352.386

630

475

155

 

N.B. - Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, il Ministro dell'interno
Bianco

 


 

XIV Legislatura

 

13 maggio 2001

data di svolgimento delle elezioni

                                                     

30 maggio 2001

prima riunione delle Camere

 

11 febbraio 2006

D.P.R. n. 32 di scioglimento delle Camere (G.U. 11 febbraio 2006, n. 35)

 

11 febbraio 2006

D.P.R. n. 33 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 11 febbraio 2006, n. 35)

 

11 febbraio 2006

D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati (G.U. 13 febbraio 2006, n. 36)

 

11 febbraio 2006

D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 13 febbraio 2006, n. 36)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Berlusconi, il quale, secondo la prassi costituzionale, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto il 2 maggio 2006.

Al terzo Governo Berlusconi succede il secondo Governo Prodi.

 

 


N. 32

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006.

 

 Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35  dell’11 febbraio 2006)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei  deputati;

 

Decreta:

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente  del  Consiglio dei Ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli


N. 33

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006.

 

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’ 11 febbraio 2007)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto  il  proprio decreto in data  odierna, che dispone  lo  scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il  testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  sono convocati per i giorni di domenica 9 aprile e  di lunedì 10 aprile 2006.

 La  prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 28 aprile 2006.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito  nella  Raccolta  ufficiale degli atti normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

 

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e visto inoltre l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006 Ministeri  istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 5

 

 


Tabella A

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati

CIRCOSCRIZIONI

 

Popolazione 2001

Quoziente intero: 92.226

Seggi spettanti

Quozienti interi

Resti

I

Piemonte 1

2.165.619

23

44.421(*)

24

II

Piemonte 2

2.049.058

22

20.086

22

III

Lombardia 1

3.738.685

40

18.170

40

IV

Lombardia 2

3.707.210

42

46.698(*)

43

V

Lombardia 3

1.405.154

15

21.764

15

VI

Trentino-Alto Adige

940.016

10

17.756

10

VII

Veneto 1

2.713.294

29

38.740

29

VIII

Veneto 2

1.814.400

19

62.106(*)

20

IX

Friuli-Venezia Giulia

1.183.764

12

77.052(*)

13

X

Liguria

1.571.783

17

3.941

17

XI

Emilia-Romagna

3.983.346

43

17.628

43

XII

Toscana

3.497.806

37

85.444(*)

38

XIII

Umbria

825.826

8

88.818(*)

9

XIV

Marche

1.470.581

15

87.191(*)

16

XV

Lazio 1

3.700.424

40

11.384

40

XVI

Lazio 2

1.411.989

15

28.599

15

XVII

Abruzzo

1.262.392

13

63.454(*)

14

XVIII

Molise

320.601

 3

43.923

3

XIX

Campania 1

3.059.196

33

15.738

33

XX

Campania 2

2.642.735

28

60.407(*)

29

XXI

Puglia

4.020.707

43

54.989(*)

44

XXII

Basilicata

597.768

6

44.412

6

XXIII

Calabria

2.011.466

21

74.720(*)

22

XXIV

Sicilia 1

2.383.132

25

77.482(*)

26

XXV

Sicilia 2

2.585.859

28

3.531

28

XXVI

Sardegna

1.631.880

17

64.038(*)

18

XXVII

Valle d’Aosta

119.548

1

27.322

1

TOTALE

56.995.744

605

 

618

N.B. – Il quoziente intero (92.226), ai fini dell’art. 56, comma quarto, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all’assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: PISANU
Tabella B

 

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

(elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI

(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)

QUOZIENTE INTERO: 440.101

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

EUROPA

2.039.149

1

4

278.745(*)

6

AMERICA MERIDIONALE

885.673

1

2

5.471

3

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

403.597

1

0

403.597(*)

2

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

192.390

1

0

192.390

1

TOTALE

3.520.809

4

6

 

12

 

 

N.B. – Il quoziente intero (440.101), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all’assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Pisanu

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2006

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 9 aprile 2006;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, in data 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Dato a Roma, addì 11 febbraio 2006

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 6

 


 

TABELLA A

 

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica

 

REGIONI

POPOLAZIONE 2001

SEGGI ASSEGNATI
(Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)

QUOZIENTE INTERO: 190.677

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

Piemonte

4.214.677

 

22

19.783

22

Valle d’Aosta

119.548

1

 

 

1

Lombardia

9.032.554

 

47

70.735

47

Trentino-Alto Adige

940.016

7

10

 

7

Veneto

4.527.694

 

23

142.123(*)

24

Friuli-Venezia Giulia

1.183.764

7

 

 

7

Liguria

1.571.783

 

8

46.367

8

Emilia-Romagna

3.983.346

 

20

169.806(*)

21

Toscana

3.497.806

 

18

65.620

18

Umbria

825.826

7

 

 

7

Marche

1.470.581

 

7

135.842(*)

8

Lazio

5.112.413

 

26

154.811(*)

27

Abruzzo

1.262.392

 

6

118.330(*)

7

Molise

320.601

2

 

 

2

Campania

5.701.931

 

29

172.298(*)

30

Puglia

4.020.707

 

21

16.490

21

Basilicata

597.768

7

 

 

7

Calabria

2.011.466

 

10

104.696

10

Sicilia

4.968.991

 

26

11.389

26

Sardegna

1.631.880

 

8

106.464(*)

9

 

ITALIA

 

56.995.744

 

31

 

271

 

 

 

309

 

 

N.B. – Il quoziente intero (190.677), ai fini dell’art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l’art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all’assegnazione di un seggio in più alle regioni.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Pisanu


 

TABELLA B

 

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del senato della repubblica

 

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

(elenco aggiornato ex art. 5 legge 27/12/2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI

(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)

QUOZIENTE INTERO: 1.760.404

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

EUROPA

2.039.149

1

1

278.745

2

AMERICA MERIDIONALE

885.673

1

 

885.673(*)

2

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

403.597

1

 

403.597

1

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

192.390

1

 

192.390

1

 

TOTALE

 

3.520.809

 

4

 

1

 

 

 

6

 

N.B. – Il quoziente intero (1.760.404), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all’assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

 

 

Visto, il Ministro dell'interno: Pisanu

 

 


 

XV Legislatura

 

9 aprile 2006

 

data di svolgimento delle elezioni

 

28 aprile 2006

prima riunione delle Camere

 

6 febbraio 2008

D.P.R. n. 19 di scioglimento delle Camere (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)

 

6 febbraio 2008

D.P.R. n. 20 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)

 

6 febbraio 2008

D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per la elezione delle Camera dei deputati (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)

 

6 febbraio 2008

D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)

 

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Prodi.

Al secondo Governo Prodi  succede il quarto Governo Berlusconi.

 

 


N. 19

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008.

 

 Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31  del 6 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 31)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti  i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei deputati;

 

Decreta:

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

 


N. 20

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008.

 

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  6 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 31)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87,  terzo comma, della Costituzione;

Visto il  testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,  di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008.

La  prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 29 aprile 2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 31 gennaio 2008, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008 - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 400

 

 

 


Tabella A

 

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati

 

CIRCOSCRIZIONI

 

Popolazione 2001

Quoziente: 92.226

Totale seggi spettanti

Quozienti interi

Resti

I

Piemonte 1

2.165.619

23

44.421(*)

24

II

Piemonte 2

2.049.058

22

20.086

22

III

Lombardia 1

3.707.210

40

18.170

40

IV

Lombardia 2

3.920.190

42

46.698(*)

43

V

Lombardia 3

1.405.154

15

21.764

15

VI

Trentino-Alto Adige

940.016

10

17.756

10

VII

Veneto 1

2.713.294

29

38.740

29

VIII

Veneto 2

1.814.400

19

62.106(*)

20

IX

Friuli-Venezia Giulia

1.183.764

12

77.052(*)

13

X

Liguria

1.571.783

17

3.941

17

XI

Emilia-Romagna

3.983.346

43

17.628

43

XII

Toscana

3.497.806

37

85.444(*)

38

XIII

Umbria

825.826

8

88.018(*)

9

XIV

Marche

1.470.581

15

87.191(*)

16

XV

Lazio 1

3.700.424

40

11.384

40

XVI

Lazio 2

1.411.989

15

28.599

15

XVII

Abruzzo

1.262.392

13

63.454(*)

14

XVIII

Molise

320.601

 3

43.923

3

XIX

Campania 1

3.059.196

33

15.738

33

XX

Campania 2

2.642.735

28

60.407(*)

29

XXI

Puglia

4.020.707

43

54.989(*)

44

XXII

Basilicata

597.768

6

44.412

6

XXIII

Calabria

2.011.466

21

74.720(*)

22

XXIV

Sicilia 1

2.383.132

25

77.482(*)

26

XXV

Sicilia 2

2.585.859

28

3.531

28

XXVI

Sardegna

1.631.880

17

64.038(*)

18

XXVII

Valle d’Aosta

119.548

1

27.322

1

ITALIA

56.995.744

605

 

618

 

N.B. – Il quoziente (92.226), ai fini dell’art. 56, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all’assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: AMATO


Tabella B

 

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati

 

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI

(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)

QUOZIENTE: 456.172

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

EUROPA

2.072.410

1

4

247.722(*)

6

AMERICA MERIDIONALE

1.017.776

1

2

105.432

3

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

359.852

1

0

359.852(*)

2

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

199.339

1

0

199.339

1

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

3.649.377

4

6

 

12

 

N.B. – Il quoziente intero (456.172), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all’assegnazione alle relative ripartizioni di un seggio in più.

 

 

Visto, il Ministro dell'interno: Amato


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2008

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per i giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 31 gennaio 2008, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2008

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008 - Ministeri  istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 399

 

 


Tabella A

 

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica

 

REGIONI

POPOLAZIONE 2001

SEGGI ASSEGNATI (Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)

QUOZIENTE: 190.677

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

Piemonte

4.214.677

 

22

19.783

22

Valle d’Aosta

119.548

1

 

 

1

Lombardia

9.032.554

 

47

70.735

47

Trentino-Alto Adige

940.016

7

 

 

7

Veneto

4.527.694

 

23

142.123(*)

24

Friuli-Venezia Giulia

1.183.764

7

 

 

7

Liguria

1.571.783

 

8

46.367

8

Emilia-Romagna

3.983.346

 

20

169.806(*)

21

Toscana

3.497.806

 

18

65.620

18

Umbria

825.826

7

 

 

7

Marche

1.470.581

 

7

135.842(*)

8

Lazio

5.112.413

 

26

154.811(*)

27

Abruzzo

1.262.392

 

6

118.330(*)

7

Molise

320.601

2

 

 

2

Campania

5.701.931

 

29

172.298(*)

30

Puglia

4.020.707

 

21

16.490

21

Basilicata

597.768

7

 

 

7

Calabria

2.011.466

 

10

104.696

10

Sicilia

4.968.991

 

26

11.389

26

Sardegna

1.631.880

 

8

106.464(*)

9

 

ITALIA

 

56.995.744

 

31

 

271

 

 

 

309

 

 

N.B. – Il quoziente (190.677), ai fini dell’art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l’art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 7, danno titolo all’assegnazione di un seggio in più alle regioni.

 

Visto, il Ministro dell'interno: AMATO

 


 

TABELLA B

 

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del senato della repubblica

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI

(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)

QUOZIENTE: 1.824.688

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

EUROPA

2.072.410

1

1

247.722

2

AMERICA MERIDIONALE

1.017.776

1

0

1.017.776 (*)

2

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

359.852

1

0

359.852

1

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

199.339

1

0

199.339

1

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

3.649.377

4

1

 

6

 

N.B. – Il quoziente (1.824.688), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all’assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Amato

 

 

 


 

XVI Legislatura

 

13 aprile 2008

data di svolgimento delle elezioni

 

29 aprile 2008

prima riunione delle Camere

 

22 dicembre 2012

D.P.R. n. 225 di scioglimento delle Camere (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299)

22 dicembre 2012

D.P.R. n. 226 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299)

22 dicembre 2012

D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299)

22 dicembre 2012

D.P.R. di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 24 dicembre 2012, n. 299)

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dimissionario Monti.

Al Governo Monti succede il Governo Letta.

 

 


N. 225

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012.

 

 Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299  del 24 dicembre 2012)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti  i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei deputati;

 

Decreta:

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 


N. 226

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012.

 

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del  24 dicembre 2012)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87,  terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,  di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013.

La  prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di venerdì 15 marzo 2013.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Severino


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e la tabella A del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, nella quale è indicato altresì il seggio assegnato alla circoscrizione uninominale Valle d'Aosta.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459,è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 146

 

 

 


 

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati

 

CIRCOSCRIZIONI

 

Popolazione 2011

Quoziente: 96.171

Totale seggi spettanti

Quozienti interi

Resti

1

Piemonte 1

2.247.780

23

35.847

23

2

Piemonte 2

2.116.136

22

374

22

3

Lombardia 1

3.878.549

40

31.709

40

4

Lombardia 2

4.300.066

42

68.542(*)

45

5

Lombardia 3

1.525.536

15

82.971(*)

16

6

Trentino-Alto Adige

1.029.475

10

67.765(*)

11

7

Veneto 1

2.923.457

29

38.327(*)

31

8

Veneto 2

1.933.753

19

10.333

20

9

Friuli-Venezia Giulia

1.218.985

12

64.933(*)

13

10

Liguria

1.570.694

17

31.958

16

11

Emilia-Romagna

4.342.135

43

14.440

45

12

Toscana

3.672.202

37

17.704

38

13

Umbria

884.268

8

18.729

9

14

Marche

1.541.319

15

2.583

16

15

Lazio 1

3.997.465

40

54.454(*)

42

16

Lazio 2

1.505.421

15

62.856(*)

16

17

Abruzzo

1.307.309

13

57.086(*)

14

18

Molise

313.660

 3

25.147

3

19

Campania 1

3.054.956

33

73.655(*)

32

20

Campania 2

2.711.854

28

19.066

28

21

Puglia

4.052.566

43

13.384

42

22

Basilicata

578.036

6

1.010

6

23

Calabria

1.959.050

21

35.630

20

24

Sicilia 1

2.393.438

25

85.334(*)

25

25

Sicilia 2

2.609.466

28

12.849

27

26

Sardegna

1.639.362

17

4.455

17

27

Valle d’Aosta

126.806

1

30.635

1

ITALIA

59.433.744

608

 

618

 

N.B. – Il quoziente (92.226), ai fini dell’art. 56, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 13, danno titolo all’assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Cancellieri


Allegato

 

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati

 

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI

(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)

QUOZIENTE: 526.122

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

EUROPA

2.307.683

1

4

203.195

5

AMERICA MERIDIONALE

1.283.078

1

2

230.834(*)

4

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

388.904

1

0

388.904(*)

2

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

229.312

1

0

229.312

1

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

4.208.977

4

6

 

12

 

N.B. – Il quoziente intero (526.122), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all’assegnazione alle relative ripartizioni di un seggio in più.

 

 

Visto, il Ministro dell'interno: Cancellieri


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2012

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, in data 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i sette seggi assegnati alla regione Trentino-Alto Adige, dei quali sei da attribuire sulla base dei collegi uninominali definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, ed uno da attribuire con metodo del recupero proporzionale.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2012

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012 -- Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 145

 

 


Allegato

 

TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica

 

REGIONI

POPOLAZIONE 2011

SEGGI ASSEGNATI (Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)

QUOZIENTE: 198.857

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

Piemonte

4.363.916

 

21

187.919(*)

22

Valle d’Aosta

126.806

1

 

 

1

Lombardia

9.704.151

 

48

159.015(*)

49

Trentino-Alto Adige

1.029.475

7

 

 

7

Veneto

4.857.210

 

24

84.642(*)

24

Friuli-Venezia Giulia

1.218.985

7

 

 

7

Liguria

1.570.694

 

7

178.695(*)

8

Emilia-Romagna

4.342.135

 

21

166.138(*)

22

Toscana

3.672.202

 

18

92.776

18

Umbria

884.268

7

 

 

7

Marche

1.541.319

 

7

149.320(*)

8

Lazio

5.502.886

 

27

133.747(*)

28

Abruzzo

1.307.309

 

6

114.167(*)

7

Molise

313.660

2

 

 

2

Campania

5.766.810

 

28

198.814(*)

29

Puglia

4.052.566

 

20

75.426

20

Basilicata

578.036

7

 

 

7

Calabria

1.959.050

 

9

169.337(*)

10

Sicilia

5.002.904

 

25

31.479

25

Sardegna

1.639.362

 

8

48.506

8

 

ITALIA

 

59.433.744

 

31

 

269

 

 

 

309

 

 

N.B. – Il quoziente (198.857), ai fini dell’art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l’art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratti il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 9, danno titolo all’assegnazione di un seggio in più alle regioni.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Cancellieri

 


 

 

 

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del senato della repubblica

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI

(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)

QUOZIENTE: 2.104.488

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

EUROPA

2.307.683

1

1

203.195

2

AMERICA MERIDIONALE

1.283.078

1

0

1.283.078(*)

2

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

388.904

1

0

388.904

1

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

229.312

1

0

229.312

1

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

4.208.977

4

1

 

6

 

N.B. – Il quoziente (2.104.488), ai fini dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all’assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Cancellieri

 

 

 

 

 


 

XVII Legislatura

 

24 febbraio 2013

data di svolgimento delle elezioni

 

15 marzo 2013

prima riunione delle Camere

 

28 dicembre 2017

D.P.R. n. 208 di scioglimento delle Camere (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)

28 dicembre 2017

D.P.R. n. 209 di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)

28 dicembre 2017

D.P.R. di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per la elezione della Camera dei deputati (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)

28 dicembre 2017

D.P.R. di assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica (G.U. 29 dicembre 2017, n. 302)

 

 

 

I D.P.R. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono controfirmati dal Presidente del Consiglio in carica Gentiloni.

 

 

 


 

 

N. 208

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017.

 

 Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302  del 29 dicembre 2017)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti  i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei deputati;

 

Decreta:

 

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

 

MATTARELLA

 

Gentiloni Silveri, Presidente

del Consiglio dei Ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 


N. 209

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017.

 

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87,  terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,  di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018.

La  prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 23 marzo 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

 

MATTARELLA

 

Gentiloni Silveri, Presidente

del Consiglio dei Ministri

Minniti, Ministro dell'interno

 

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017.

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l’elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001 n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, e l’art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell’art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell’interno;

 

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.

Nell’ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell’ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all’art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

 

MATTARELLA

 

Gentiloni Silveri, Presidente

del Consiglio dei Ministri

Minniti, Ministro dell'interno

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
   Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2491

 

 


 

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale

 

CIRCOSCRIZIONI

 

Popolazione 2011

Quoziente per l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni: 96.171

Totale seggi spettanti alle circoscrizioni

 

 

Quozienti interi

Resti

 

I

Piemonte 1

2.247.780

23

35.847

23

II

Piemonte 2

2.116.136

22

374

22

III

Lombardia 1

3.805.895

39

55.226(*)

40

IV

Lombardia 2

2.088.579

21

68.988(*)

22

V

Lombardia 3

2.175.099

22

59.337(*)

23

VI

Lombardia 4

1.634.578

16

95.842(*)

17

VII

Veneto 1

1.932.447

20

9.027

20

VIII

Veneto 2

2.923.457

30

38.327

30

IX

Friuli-Venezia Giulia

1.220.291

12

66.239(*)

13

X

Liguria

1.570.694

16

31.958

16

XI

Emilia-Romagna

4.342.135

45

14.440

45

XII

Toscana

3.672.202

38

17.704

38

XIII

Umbria

884.268

9

18.729

9

XIV

Marche

1.541.319

16

2.583

16

XV

Lazio 1

3.622.611

37

64.284(*)

38

XVI

Lazio 2

1.880.275

19

53.026(*)

20

XVII

Abruzzo

1.307.309

13

57.086(*)

14

XVIII

Molise

313.660

 3

25.147

3

XIX

Campania 1

3.054.956

31

73.655(*)

32

XX

Campania 2

2.711.854

28

19.066

28

XXI

Puglia

4.052.566

42

13.384

42

XXII

Basilicata

578.036

6

1.010

6

XXIII

Calabria

1.959.050

20

35.630

20

XXIV

Sicilia 1

2.365.463

24

57.359(*)

25

XXV

Sicilia 2

2.637.441

27

40.824

27

XXVI

Sardegna

1.639.362

17

4.455

17

XXVII

Valle d’Aosta

126.806

1

30.635

1

XXVIII

Trentino-Alto Adige

1.029.475

10

67.765(*)

11

ITALIA

59.433.744

607

 

618

 

N.B. – Il quoziente per l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (96.171), ai fini dell’art. 56, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 11, danno titolo all’assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti


 

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

 

 

Circoscrizioni

 

 

Collegi plurinominali

 

Popolazione 2011

 

Totale seggi spettanti

 

Quoziente per l’assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali

 

 

Totale seggi spettanti ai collegi plurino-minali

 

Seggi uni-nomi-nali

 

Seggi propor-zionali

 

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

 

 

1

Piemonte 1

 

 

 

Quoziente:

97.729

 

 

 

 

 

Piemonte 1 - 01

1.148.880

 

11

73.861(*)

12

5

7

 

 

Piemonte 1 - 02

1.098.900

 

11

23.881

11

4

7

 

 

Totale

2.247.780

23

22

 

23

9

14

2

Piemonte 2

 

 

 

Quoziente:

96.188

 

 

 

 

 

Piemonte 2 - 01

1.115.105

 

11

57.037(*)

12

4

8

 

 

Piemonte 2 - 02

1.001.031

 

10

39.151

10

4

6

 

 

Totale

2.116.136

22

21

 

22

8

14

3

Lombardia 1

 

 

 

Quoziente:

95.147

 

 

 

 

 

Lombardia 1 - 01

839.843

 

8

78.667(*)

9

3

6

 

 

Lombardia 1 - 02

991.654

 

10

40.184

10

4

6

 

 

Lombardia 1 - 03

1.125.385

 

11

78.768(*)

12

5

7

 

 

Lombardia 1 - 04

849.013

 

8

87.837(*)

9

3

6

 

 

Totale

3.805.895

40

37

 

40

15

25

4

Lombardia 2

 

 

 

Quoziente:

94.935

 

 

 

 

 

Lombardia 2 - 01

871.886

 

9

17.471

9

3

6

 

 

Lombardia 2 - 02

1.216.693

 

12

77.473(*)

13

5

8

 

 

Totale

2.088.579

22

21

 

22

8

14

5

Lombardia 3

 

 

 

Quoziente:

94.569

 

 

 

 

 

Lombardia 3 - 01

1.062.990

 

11

22.731

11

4

7

 

 

Lombardia 3 - 02

1.112.109

 

11

71.850(*)

12

4

8

 

 

Totale

2.175.099

23

22

 

23

8

15

6

Lombardia 4

 

 

 

Quoziente:

96.151

 

 

 

 

 

Lombardia 4 - 01

832.231

 

8

63.023(*)

9

3

6

 

 

Lombardia 4 - 02

802.347

 

8

33.139

8

3

5

 

 

Totale

1.634.578

17

16

 

17

6

11

7

Veneto 1

 

 

 

Quoziente:

96.622

 

 

 

 

 

Veneto 1 - 01

988.114

 

10

21.894

10

4

6

 

 

Veneto 1 - 02

944.333

 

9

74.735(*)

10

4

6

 

 

Totale

1.932.447

20

19

 

20

8

12

8

Veneto 2

 

 

 

Quoziente:

97.448

 

 

 

 

 

Veneto 2 - 01

921.361

 

9

44.329

9

3

6

 

 

Veneto 2 - 02

859.205

 

8

79.621(*)

9

3

6

 

 

Veneto 2 - 03

1.142.891

 

11

70.963(*)

12

5

7

 

 

Totale

2.923.457

30

28

 

30

11

19

9

Friuli-Venezia Giulia

 

 

 

Quoziente:

93.868

 

 

 

 

 

Friuli-Venezia Giulia - 01

1.220.291

 

 

 

13

5

8

 

 

Totale

1.220.291

13

 

 

13

5

8

10

Liguria

 

 

 

Quoziente:

98.168

 

 

 

 

 

Liguria - 01

782.132

 

7

94.956(*)

8

3

5

 

 

Liguria - 02

788.562

 

8

3.218

8

3

5

 

 

Totale

1.570.694

16

15

 

16

6

10

11

Emilia-Romagna

 

 

 

Quoziente:

96.491

 

 

 

 

 

Emilia-Romagna 01

1.097.268

 

11

35.867

11

4

7

 

 

Emilia-Romagna 02

1.039.258

 

10

74.348(*)

11

4

7

 

 

Emilia-Romagna 03

976.243

 

10

11.333

10

4

6

 

 

Emilia-Romagna 04

1.229.366

 

12

71.474(*)

13

5

8

 

 

Totale

4.342.135

45

43

 

45

17

28

12

Toscana

 

 

 

Quoziente:

96.636

 

 

 

 

 

Toscana - 01

1.096.381

 

11

33.385

11

4

7

 

 

Toscana - 02

774.839

 

8

1.751

8

3

5

 

 

Toscana - 03

982.472

 

10

16.112

10

4

6

 

 

Toscana - 04

818.510

 

8

45.422(*)

9

3

6

 

 

Totale

3.672.202

38

37

 

38

14

24

13

Umbria

 

 

 

Quoziente:

98.252

 

 

 

 

 

Umbria - 01

884.268

 

 

 

9

3

6

 

 

Totale

884.268

9

 

 

9

3

6

14

Marche

 

 

 

Quoziente:

96.332

 

 

 

 

 

Marche - 01

779.662

 

8

9.006

8

3

5

 

 

Marche - 02

761.657

 

7

87.333(*)

8

3

5

 

 

Totale

1.541.319

16

15

 

16

6

10

15

Lazio 1

 

 

 

Quoziente:

95.331

 

 

 

 

 

Lazio 1 - 01

1.273.494

 

13

34.191

13

5

8

 

 

Lazio 1 - 02

1.232.144

 

12

68.172(*)

13

5

8

 

 

Lazio 1 - 03

1.116.973

 

11

68.332(*)

12

4

8

 

 

Totale

3.622.611

38

36

 

38

14

24

16

Lazio 2

 

 

 

Quoziente:

94.013

 

 

 

 

 

Lazio 2 - 01

842.882

 

8

90.776(*)

9

3

6

 

 

Lazio 2 - 02

1.037.393

 

11

3.250

11

4

7

 

 

Totale

1.880.275

20

19

 

20

7

13

17

Abruzzo

 

 

 

Quoziente:

93.379

 

 

 

 

 

Abruzzo - 01

751.535

 

8

4.503

8

3

5

 

 

Abruzzo - 02

555.774

 

5

88.879(*)

6

2

4

 

 

Totale

1.307.309

14

13

 

14

5

9

18

Molise

 

 

 

Quoziente:

104.553

 

 

 

 

 

Molise - 01

313.660

 

 

 

3

2

1

 

 

Totale

313.660

3

 

 

3

2

1

19

Campania 1

 

 

 

Quoziente:

95.467

 

 

 

 

 

Campania 1 - 01

1.156.534

 

12

10.930

12

4

8

 

 

Campania 1 - 02

962.003

 

10

7.333

10

4

6

 

 

Campania 1 - 03

936.419

 

9

77.216(*)

10

4

6

 

 

Totale

3.054.956

32

31

 

32

12

20

20

Campania 2

 

 

 

Quoziente:

96.851

 

 

 

 

 

Campania 2 - 01

729.301

 

7

51.344(*)

8

3

5

 

 

Campania 2 - 02

904.921

 

9

33.262

9

3

6

 

 

Campania 2 - 03

1.077.632

 

11

12.271

11

4

7

 

 

Totale

2.711.854

28

27

 

28

10

18

21

Puglia

 

 

 

Quoziente:

96.489

 

 

 

 

 

Puglia - 01

1.021.785

 

10

56.895

10

4

6

 

 

Puglia - 02

1.039.285

 

10

74.395(*)

11

4

7

 

 

Puglia - 03

1.044.467

 

10

79.577(*)

11

4

7

 

 

Puglia - 04

947.029

 

9

78.628(*)

10

4

6

 

 

Totale

4.052.566

42

39

 

42

16

26

22

Basilicata

 

 

 

Quoziente:

96.339

 

 

 

 

 

Basilicata - 01

578.036

 

 

 

6

2

4

 

 

Totale

578.036

6

 

 

6

2

4

23

Calabria

 

 

 

Quoziente:

97.952

 

 

 

 

 

Calabria - 01

941.190

 

9

59.622(*)

10

4

6

 

 

Calabria - 02

1.017.860

 

10

38.340

10

4

6

 

 

Totale

1.959.050

20

19

 

20

8

12

24

Sicilia 1

 

 

 

Quoziente:

94.618

 

 

 

 

 

Sicilia 1 - 01

681.119

 

7

18.793

7

3

4

 

 

Sicilia 1 - 02

874.426

 

9

22.864

9

3

6

 

 

Sicilia 1 - 03

809.918

 

8

52.974(*)

9

3

6

 

 

Totale

2.365.463

25

24

 

25

9

16

25

Sicilia 2

 

 

 

Quoziente:

97.683

 

 

 

 

 

Sicilia 2 - 01

823.275

 

8

41.811(*)

9

3

6

 

 

Sicilia 2 - 02

819.019

 

8

37.555

8

3

5

 

 

Sicilia 2 - 03

995.147

 

10

18.317

10

4

6

 

 

Totale

2.637.441

27

26

 

27

10

17

26

Sardegna

 

 

 

Quoziente:

96.433

 

 

 

 

 

Sardegna - 01

890.256

 

9

22.359

9

3

6

 

 

Sardegna - 02

749.106

 

7

74.075(*)

8

3

5

 

 

Totale

1.639.362

17

16

 

17

6

11

28

Trentino-Alto Adige

 

 

 

Quoziente:

93.588

 

 

 

 

 

Trentino-Alto Adige - 01

1.029.475

 

 

 

11

6

5

 

 

Totale

1.029.475

11

 

 

11

6

5

ITALIA

 

59.306.936

617

 

 

617

231

386

 

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell’ambito di ogni circoscrizione elettorale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominale, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominale stesso.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti

 

 


 

TABELLA C - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della camera dei deputati

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI

(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)

 

 

 

QUOZIENTE PER L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 621.742

 

 

 

TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI

 

 

 

QUOZIENTI INTERI

RESTI

 

EUROPA

2.685.815

1

4

198.847

5

AMERICA MERIDIONALE

1.559.068

1

2

315.584(*)

4

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

451.062

1

0

451.062(*)

2

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

277.997

1

0

277.997

1

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

4.973.942

4

6

 

12

 

N.B. – Il quoziente per l’assegnazione dei seggi alle ripartizioni (621.742), ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 2, danno titolo all’assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: MINNITI

 


 

D.P.R. 28 dicembre 2017
Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica

 

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l’elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l’attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, e l’art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell’art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell’interno;

E m a n a

il seguente decreto:

 

Alle regioni di cui all’art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d’Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell’ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno, è determinato per ogni collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell’ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all’art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell’interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

 

MATTARELLA

 

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MINNITI, Ministro dell'interno

 


Tabella A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

assegnazione dei seggi spettanti alle regioni del territorio nazionale

 

 

REGIONI

Popolazione 2011

Seggi assegnati

(ex art. 57, terzo comma, della costituzione)

Quoziente per l’assegnazione dei seggi alle regioni: 198.853

Totale seggi spettanti alle regioni

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

Piemonte

4.363.916

 

21

188.003(*)

22

 

Valle d’Aosta

126.806

1

 

 

1

 

Lombardia

9.704.151

 

48

159.207(*)

49

 

Trentino-Alto Adige

1.029.475

7

 

 

7

 

Veneto

4.855.904

 

24

83.432

24

 

Friuli-Venezia Giulia

1.220.291

7

 

 

7

 

Liguria

1.570.694

 

7

178.723(*)

8

 

Emilia-Romagna

4.342.135

 

21

166.222(*)

22

 

Toscana

3.672.202

 

18

92.848

18

 

Umbria

884.268

7

 

 

7

 

Marche

1.541.319

 

7

149.348(*)

8

 

Lazio

5.502.886

 

27

133.855(*)

28

 

Abruzzo

1.307.309

 

6

114.191(*)

7

 

Molise

313.660

2

 

 

2

 

Campania

5.766.810

 

29

73

29

 

Puglia

4.052.566

 

20

75.506

20

 

Basilicata

578.036

7

 

 

7

 

Calabria

1.959.050

 

9

169.373(*)

10

 

Sicilia

5.002.904

 

25

31.479

25

 

Sardegna

1.639.362

 

8

48.538

8

 

ITALIA

59.433.744

31

270

 

309

 

 

 

N.B. – Il quoziente per l’assegnazione dei seggi alle regioni (198.853), ai fini dell’art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l’art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 8, danno titolo all’assegnazione alle regioni di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti

 


 

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

 

 

 

REGIONI

 

 

COLLEGI PLURINO-MINALI

 

Popolazione 2011

 

Totale seggi spettanti

 

Quoziente per l’assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali

 

 

Totale seggi spettanti ai collegi plurino-minali

 

Seggi uni-nomi-nali

 

Seggi propor-zionali

 

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

 

 

Piemonte

 

 

 

Quoziente:

198.359

 

 

 

 

Piemonte - 01

2.247.780

 

11

65.831

11

4

7

 

Piemonte - 02

2.116.136

 

10

132.546(*)

11

4

7

 

Totale

4.363.916

22

21

 

22

8

14

Lombardia

 

 

 

Quoziente:

198.043

 

 

 

 

Lombardia 1 - 01

1.634.578

 

8

50.234

8

3

5

 

Lombardia 1 - 02

2.175.099

 

10

194.669(*)

11

4

7

 

Lombardia 1 - 03

2.088.579

 

10

108.149

10

4

6

 

Lombardia 1 - 04

2.091.136

 

10

110.706(*)

11

4

7

 

Lombardia 1 - 05

1.714.759

 

8

130.415(*)

9

3

6

 

Totale

9.704.151

49

46

 

49

18

31

Trentino-Alto Adige

 

 

 

Quoziente:

147.067

 

 

 

 

Trentino-Alto Adige - 01

1.029.475

 

 

 

7

6

1

 

Totale

1.029.475

7

 

 

7

6

1

Veneto

 

 

 

Quoziente:

202.329

 

 

 

 

Veneto - 01

2.174.796

 

10

151.506(*)

11

4

7

 

Veneto - 02

2.681.108

 

13

50.831

13

5

8

 

Totale

4.855.904

24

23

 

24

9

15

Friuli-Venezia Giulia

 

 

 

Quoziente:

174.327

 

 

 

 

Friuli-Venezia Giulia - 01

1.220.291

 

 

 

7

2

5

 

Totale

1.220.291

7

 

 

7

2

5

Liguria

 

 

 

Quoziente:

196.336

 

 

 

 

Liguria - 01

1.570.694

 

 

 

8

3

5

 

Totale

1.570.694

8

 

 

8

3

5

 

 

 

 

Quoziente:

197.369

 

 

 

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna 01

2.349.477

 

11

178.418(*)

12

4

8

 

Emilia-Romagna 02

1.992.658

 

10

18.968

10

4

6

 

Totale

4.342.135

22

21

 

22

8

14

Toscana

 

 

 

Quoziente:

204.011

 

 

 

 

Toscana - 01

2.078.853

 

10

38.743

10

4

6

 

Toscana - 02

1.593.349

 

7

165.272(*)

8

3

5

 

Totale

3.672.202

18

17

 

18

7

11

Umbria

 

 

 

Quoziente:

126.324

 

 

 

 

Umbria - 01

884.268

 

 

 

7

2

5

 

Totale

884.268

7

 

 

7

2

5

Marche

 

 

 

Quoziente:

192.664

 

 

 

 

Marche - 01

1.541.319

 

 

 

8

3

5

 

Totale

1.541.319

8

 

 

8

3

5

Lazio

 

 

 

Quoziente:

196.531

 

 

 

 

Lazio 1 - 01

1.656.777

 

8

84.529

8

3

5

 

Lazio 1 - 02

1.663.766

 

8

91.518(*)

9

3

6

 

Lazio 1 - 03

2.182.343

 

11

20.502

11

4

7

 

Totale

5.502.886

28

27

 

28

10

18

Abruzzo

 

 

 

Quoziente:

186.758

 

 

 

 

Abruzzo - 01

1.307.309

 

 

 

7

2

5

 

Totale

1.307.309

7

 

 

7

2

5

Molise

 

 

 

Quoziente:

156.830

 

 

 

 

Molise - 01

313.660

 

 

 

2

1

1

 

Totale

313.660

2

 

 

2

1

1

Campania

 

 

 

Quoziente:

198.855

 

 

 

 

Campania - 01

1.634.222

 

8

43.382

8

3

5

 

Campania - 02

2.118.537

 

10

129.987(*)

11

4

7

 

Campania - 03

2.014.051

 

10

25.501

10

4

6

 

Totale

5.766.810

29

28

 

29

11

18

Puglia

 

 

 

Quoziente:

202.628

 

 

 

 

Puglia - 01

1.968.814

 

9

145.162(*)

10

4

6

 

Puglia - 02

2.083.752

 

10

57.472

10

4

6

 

Totale

4.052.566

20

19

 

20

8

12

Basilicata

 

 

 

Quoziente:

82.576

 

 

 

 

Basilicata - 01

578.036

 

 

 

7

1

6

 

Totale

578.036

7

 

 

7

1

6

Calabria

 

 

 

Quoziente:

195.905

 

 

 

 

Calabria - 01

1.959.050

 

 

 

10

4

6

 

Totale

1.959.050

10

 

 

10

4

6

Sicilia

 

 

 

Quoziente:

200.116

 

 

 

 

Sicilia - 01

2.589.401

 

12

188.009(*)

13

5

8

 

Sicilia - 02

2.413.503

 

12

12.111

12

4

8

 

Totale

5.002.904

25

24

 

25

9

16

Sardegna

 

 

 

Quoziente:

204.920

 

 

 

 

Sardegna - 01

1.639.362

 

 

 

8

3

5

 

Totale

1.639.362

8

 

 

8

3

5

ITALIA

 

59.306.938

308

 

 

308

115

193

 

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell’ambito di ogni regione, ai sensi dell’art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall’ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominale, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominale stesso.

 

Visto, il Ministro dell'interno: MINNITI

 

 


 

TABELLA C - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del senato della repubblica

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)

SEGGI ASSEGNATI

(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)

 

 

 

QUOZIENTE PER L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 2.486.971

 

 

 

TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI

 

 

 

QUOZIENTI INTERI

RESTI

 

EUROPA

2.685.815

1

1

198.844

2

AMERICA MERIDIONALE

1.559.068

1

0

1.559.068 (*)

2

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

451.062

1

0

451.062

1

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

277.997

1

0

277.997

1

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

4.973.942

4

1

 

6

 

 

N.B. – Il quoziente per l’assegnazione dei seggi alle ripartizioni (2.486.971), ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 2, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all’assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

 

Visto, il Ministro dell'interno: MINNITI

 

 


XVIII Legislatura

 

4 marzo 2018

data di svolgimento delle elezioni

 

23 marzo 2018

prima riunione delle Camere

 

 

 

 



[1] Il Presidente del Consiglio Campi rassegna le dimissioni il 13 gennaio 1994. Il 16 gennaio, il Presidente della Repubblica Scalfaro, sciogliendo la riserva formulata in occasione delle dimissioni del Governo, le respinge e, sentiti i Presidenti delle Camere, firma il decreto di scioglimento delle stesse.