Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione - Ddl Cost. A.C. 2613-B e abb. | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 216 Progressivo: 10 | ||||
Data: | 20/10/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera
dei deputati |
XVII
LEGISLATURA |
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SERVIZIO
STUDI |
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Documentazione per l’esame di |
Ddl Cost. A.C. 2613-B e abb. Superamento del bicameralismo paritario e revisione del
Titolo V della Parte seconda della Costituzione |
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n.
216/10 |
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20 ottobre
2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855/066760-9475– * st_istituzioni@camera.it - |
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File:
ac0500l.docx |
INDICE
Il progetto di riforma costituzionale
§ Le modifiche
approvate dal Senato
§ Funzioni delle
Camere: il superamento del bicameralismo perfetto
Le modifiche approvate dal Senato
§ Composizione del
Senato della Repubblica
Le modifiche approvate dal Senato
§ Diritti delle
minoranze, statuto delle opposizioni e dovere di partecipazione ai lavori
parlamentari
§ Verifica dei
poteri e rappresentanza della Nazione
§ Giudizio
preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali
§ Rinvio
presidenziale delle leggi
§ Deliberazione
dello stato di guerra, amnistia e indulto, ratifica dei trattati internazionali
§ Scioglimento
della Camera e rapporto di fiducia
§ Principi
sull'amministrazione
§ La revisione del
Titolo V della Parte II della Costituzione
-
La soppressione delle
province
-
Il “regionalismo
differenziato”
Le modifiche approvate dal Senato
-
Il riparto di
competenza tra Stato e Regioni
-
L’autonomia finanziaria
degli enti territoriali
-
Il potere sostitutivo
del Governo
-
Emolumenti degli organi
regionali ed equilibrio di genere
-
Scioglimento anticipato
del Consiglio regionale
Le modifiche approvate dal Senato
§ Disposizioni
consequenziali e di coordinamento
Le modifiche approvate dal Senato
(comma 11)
Le modifiche approvate dal Senato
(comma 13)
Il progetto di
riforma costituzionale
Il disegno di legge di riforma costituzionale reca
disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte
II della Costituzione.
Esso è stato approvato dal Senato, con
modificazioni, l’8 agosto 2014, modificato dalla Camera il 12 marzo 2015 e
nuovamente modificato dal Senato che lo ha approvato il 13 ottobre 2015 (C.
2613-B).
Il
principale elemento caratterizzante l'intervento di riforma riguarda il superamento
del bicameralismo perfetto: il
Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della
Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran
parte differenti.
Alla Camera
dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e
della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del
Governo.
Il Senato
della Repubblica (che mantiene la
denominazione vigente) diviene organo ad elezione indiretta, sede di
rappresentanza delle istituzioni territoriali. Rispetto ai 315 senatori
elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95
senatori eletti dai consigli regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri
in occasione del rinnovo dei medesimi organi - tra i consiglieri regionali ed i
sindaci del territorio, cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e 5 senatori che possono essere
nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni.
Al
fine di adeguare il procedimento legislativo al nuovo assetto
costituzionale caratterizzato da un bicameralismo
differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad
approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l'approvazione
della sola Camera dei deputati: il Senato, al quale il testo approvato è
immediatamente trasmesso, può disporre di esaminarle e le proposte di modifica
dallo stesso deliberate sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che
si pronuncia in via definitiva. È attribuito un "ruolo rinforzato" al
Senato per le leggi di attuazione della clausola di supremazia di cui al nuovo art.
117 Cost..
Nell'ambito
del nuovo procedimento legislativo, è introdotto l'istituto del 'voto a data
certa', che consente al Governo tempi definiti riguardo alle deliberazioni
parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione
del programma di governo. Al contempo, vengono 'costituzionalizzati' i
limiti alla decretazione d'urgenza, già previsti a livello di legislazione
ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.
Un'altra
novità è costituita dall'introduzione del giudizio preventivo di
legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per la Camera e
per il Senato, e dalla modifica dei quorum
per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Al
contempo, vengono modificate le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del
Parlamento, stabilendo che essi vengano eletti, separatamente, tre dalla Camera
dei deputati e due dal Senato.
Circa
gli istituti di democrazia diretta, viene introdotto un nuovo quorum per la validità del referendum
abrogativo nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000
elettori. In tale caso, il quorum è
pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Resta
fermo il quorum di validità
attualmente previsto, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel
caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000
e 800.000. Sono inoltre introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi
e di indirizzo, la cui disciplina è rinviata ad una apposita legge
costituzionale.
Per
l'iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il
numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da
parte del corpo elettorale, introducendo al contempo il principio che ne deve
essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e
limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
Modifiche
rilevanti riguardano infine il titolo V della parte II della
Costituzione.
In
particolare, di rilievo appare la soppressione del riferimento
costituzionale alle province, in linea con il processo di riforma degli
enti territoriali in atto.
Al
contempo, il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni
è ampiamente rivisitato. Viene soppressa la competenza concorrente, con una
redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e
competenza regionale. L'elenco delle materie di competenza esclusiva statale è
inoltre profondamente modificato, con l'enucleazione di nuovi ambiti materiali.
Di significativa rilevanza è infine l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su
proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a
tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse
nazionale. Sono altresì oggetto di modifica la disciplina del cd. “regionalismo differenziato” e del potere sostitutivo dello Stato nei
confronti degli enti territoriali.
La
revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di
intese con gli enti interessati.
Rispetto
al testo approvato dalla Camera il 12 marzo 2015, le principali modifiche apportate nel corso dell'iter alla
Senato hanno riguardato in particolare:
-
la
ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato;
-
la
previsione in base alla quale l’elezione dei senatori da parte dei consigli
regionali avviene in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i
candidati consiglieri in occasione del rinnovo di tali organi;
-
l’introduzione
di due nuove materie (“disposizioni generali e comuni sulle politiche sociali”
e “commercio con l’estero”) tra quelle che possono essere attribuite alle
regioni nell’ambito del procedimento di cui all’art. 116, terzo comma, della
Costituzione (c.d. regionalismo differenziato);
-
il
ripristino della previsione (già presente nel testo approvato dal Senato in
prima lettura) in base alla quale i cinque giudici di nomina parlamentare della
Corte Costituzionale sono eletti distintamente dalla Camera (tre) e dal Senato
(due), superando la vigente previsione che pone tale nomina in capo al
Parlamento in seduta comune;
-
la sostituzione dell’espressione “adeguamento” degli
statuti con l’espressione “revisione” per riferirsi al momento dal quale il
titolo V riformato risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle
province autonome;
-
l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale e
alle province autonome, a decorrere dalla revisione dei predetti statuti,
dell’articolo 116, terzo comma, Cost., relativo al
cd. ‘regionalismo differenziato’, con una disciplina transitoria per il periodo
precedente;
-
la possibilità di approvare la nuova legge
elettorale del Senato anche nella legislatura in corso, prevedendo
conseguentemente che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale su tale
legge elettorale scada il decimo giorno dall’entrata in vigore della legge medesima;
-
è stato introdotto per le Regioni un termine per
adeguarsi alla nuova legge elettorale del Senato, fissato in 90 giorni dall’entrata
in vigore della legge medesima.
|
Si ricorda che le principali
modifiche apportate dalla Camera nel corso della prima lettura avevano
riguardato: la ridefinizione delle funzioni del Senato; la semplificazione
del procedimento legislativo; l'introduzione di un richiamo costituzionale
allo "statuto delle opposizioni"; la disciplina del c.d. "voto
a data certa" e la soppressione del c.d. "voto bloccato";
diversi quorum deliberativi per l'elezione del Presidente della
Repubblica; il mantenimento dell'elezione da parte del Parlamento in seduta
comune dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare; il richiamo
al principio di trasparenza nell'organizzazione dei pubblici uffici; alcune
modifiche al riparto della potestà legislativa statale e regionale di cui
all'art. 117 Cost. nonché delle materie per le quali
può applicarsi un'autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116 Cost.; l'applicabilità del ricorso di legittimità
costituzionale, su richiesta di un determinato quorum di parlamentari,
alle leggi elettorali della Camera e del Senato promulgate nella legislatura
in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. |
L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale modifica l'articolo
55 Cost. e rivisita profondamente le funzioni
proprie dei due rami del Parlamento. A tali modifiche consegue la
configurazione di un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo
luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua
ad articolarsi in Camera e Senato, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte
differenti.
Il primo comma del nuovo articolo 55 Cost.
– che prevede che "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica" - non è modificato rispetto al testo vigente
della Costituzione. La seconda Camera, pertanto, mantiene la denominazione di
"Senato della Repubblica",
rispetto al testo iniziale del disegno di legge, che faceva invece riferimento
al Senato delle autonomie.
Il nuovo secondo comma dell'articolo 55 Cost.
prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere
promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza,
rafforzando in tal modo il principio della parità di accesso alle cariche
elettive, già sancito dall'articolo 51 Cost. Tale
principio trova un riferimento anche per la rappresentanza regionale nel nuovo
art. 122 Cost., primo comma.
Il nuovo terzo comma dell'articolo 55 Cost.
prevede che "Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la
Nazione".
I senatori cessano dunque di condividere
con i deputati la rappresentanza della Nazione, attualmente richiamata
dall'articolo 67 Cost. Essi divengono invece
rappresentanti delle istituzioni territoriali, come risulta dal nuovo quinto
comma dell'articolo 55 e dal nuovo primo comma dell'articolo 57.
Il nuovo quarto comma dell'articolo 55 Cost. attribuisce
la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita "la funzione
di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo
dell'operato del Governo".
Come già rilevato, in base al nuovo
quinto comma dell'art. 55 Cost. il Senato della
Repubblica "rappresenta le istituzioni territoriali".
Tale previsione va letta in correlazione
con il nuovo art. 57 Cost. in base al quale il Senato è composto da 95 senatori rappresentativi
delle istituzioni territoriali (oltre ai senatori di nomina
presidenziale e agli ex Presidenti della Repubblica) eletti dai Consigli regionali, in conformità alle scelte espresse
dagli elettori.
Il quinto comma individua le funzioni
del Senato che sono:
A seguito delle modifiche apportate in
terza lettura dal Senato sono state dunque ulteriormente definite le funzioni
proprie di tale ramo del Parlamento, inserendo altresì il richiamo ad una
funzione di “verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui
territori”.
E’ da intendersi che le competenze
menzionate dal nuovo art. 55 Cost. per le quali non è
richiamato il concorso spettino comunque anche alla Camera, in quanto titolare
della funzione di indirizzo politico e di controllo sull’operato del Governo.
Infine, in base al sesto comma dell'articolo 55 Cost., non è mutata la previsione in base alla quale il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
|
In base alla
Costituzione, come modificata dal testo in esame, il Parlamento si riunisce
in seduta comune nei seguenti casi: per l'elezione del Presidente della
Repubblica (art. 83 Cost.); per il giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del
Presidente della Repubblica (art. 91 Cost.), per la
messa in stato di accusa dello stesso nei casi di alto tradimento e attentato
alla Costituzione (art. 90 Cost.); per l'elezione
di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.). |
|
Le modifiche approvate dal SenatoNel corso dell'esame al Senato è stata prevista
l’attribuzione al Senato, in via generale, di funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti
costitutivi della Repubblica. Al contempo, il Senato “concorre” all’esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e
l’Unione europea. A seguito delle modifiche apportate, al Senato è dunque
espressamente attribuita, insieme alla Camera, una funzione di “raccordo
triangolare” tra lo Stato, l’Unione europea e gli enti costitutivi della
Repubblica. Si ricorda che l’esercizio della “funzione di raccordo
tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione
europea”, in capo al Senato, era stata prevista nel testo approvato in prima
lettura da tale ramo del Parlamento. Nel testo
approvato dalla Camera al Senato spettava il concorso nella funzione di
raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra
questi e l’Unione europea. Di conseguenza, alla Camera spettava, in via
esclusiva, la funzione di raccordo tra lo Stato e l’Unione europea, ferma
restando la competenza del Senato – non modificata nel corso dell’iter parlamentare – di partecipazione
alla “fase ascendente e discendente” del diritto dell’UE (“partecipa alle
decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e
delle politiche dell’Unione europea”). Al Senato è inoltre attribuita, in base ad una modifica
da ultimo apportata dal Senato al quinto comma dell’art. 55 Cost. la verifica
dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Per quanto riguarda
le norme dei Trattati che stabiliscono
direttamente funzioni e poteri dei Parlamenti, si ricorda, tra gli altri,
che l'art. 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona, stabilisce che
ciascuno dei Parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi
Parlamenti può, nei termini ed alle condizioni previsti, esprimere un parere
motivato di sussidiarietà e che
spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei Parlamenti
nazionali consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali con poteri
legislativi. A seguito delle modifiche apportate, al Senato è
attribuita la valutazione delle
politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni. Si
ricorda come tali funzioni erano già poste in capo al Senato nel testo
approvato dalla Camera, che esplicitava come esse fossero svolte in
“concorso” con la Camera stessa (titolare della funzione di indirizzo
politico e di controllo dell’operato del governo in base al quarto comma del
nuovo art. 55 Cost.). Nella Relazione finale trasmessa al
Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 dalla Commissione per le riforme costituzionali
istituita l’11 giugno 2013 si prospetta la possibilità che, nell’ambito dei
compiti dei due rami del Parlamento, e in particolare del Senato, assuma
particolare rilievo la “valutazione
delle politiche pubbliche”, che – si evidenzia nella Relazione -
costituisce una specificazione della
funzione di controllo parlamentare. Con questa espressione la Commissione
rileva che intende riferirsi alla misura
dell’efficacia di un’azione attraverso una quantificazione dei suoi
effetti mediante indicatori di prestazione e un apprezzamento della congruità
dei suoi obiettivi. Nel concetto di valutazione entra anche
l’accertamento di che cosa non ha funzionato allorché gli obiettivi non sono
stati raggiunti e una valutazione comparativa delle situazioni in cui gli
obiettivi sono stati raggiunti e di quelle in cui invece si è fallito. Si
considerano, inoltre, anche la valutazione degli effetti di una legge
(valutazione dell’impatto regolatorio) e
l’accertamento delle ragioni dell’eventuale mancato conseguimento degli
obiettivi. Per “politiche pubbliche”, viene evidenziato nella Relazione, si
intende il complesso delle azioni concrete messe in atto o coordinate dai
poteri pubblici in relazione a problemi inerenti l’intera comunità nazionale. Si ricorda inoltre
che tal funzioni sono inserite per la prima volta nella Costituzione ma sono
in parte già presenti nell’ordinamento
nazionale e in sede di Unione
europea, così come in altre esperienze
comparate. La verifica dell'attuazione delle
leggi statali e la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività
delle pubbliche amministrazioni, dovrà essere peraltro adeguatamente definita
in sede applicativa al fine di evitare che la stessa possa riverberarsi nel
"controllo sull'operato del Governo", che è "funzione"
attribuita dal medesimo art. 55 Cost. alla sola
Camera dei deputati. Restano confermate le
altre funzioni già poste in capo al Senato nel testo approvato dalla Camera:
il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le
modalità stabilite dalla Costituzione; la partecipazione alle decisioni
dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche
dell'Unione europea; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla
verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato. |
L'articolo 2 del disegno di legge -
modificando l'articolo 57 Cost. -
definisce una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato
della Repubblica: in particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti
dal testo costituzionale vigente, il nuovo Senato è composto da 95 senatori
rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli
regionali o delle province autonome, in conformità alle scelte degli elettori.
Al contempo, il Presidente della Repubblica può nominare fino a 5 senatori,
che durano in carica sette anni, tra i cittadini che hanno illustrato la patria
per altissimi meriti. Si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica
in qualità di senatori di diritto e a vita.
Per
il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei
componenti, l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado. I
consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono
i senatori, con metodo proporzionale,
tra i propri componenti e, nella
misura di uno per ciascuno, tra i
sindaci dei comuni dei rispettivi territori (art. 57, secondo comma).
L’elezione dei senatori avviene inoltre in
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in
occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle province autonome,
secondo le modalità stabilite dalla nuova legge elettorale del Senato (art. 57,
quinto comma).
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Le modifiche approvate dal SenatoNel corso della terza lettura,
il Senato ha introdotto la previsione che i senatori sono eletti “in
conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati
consiglieri” in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle
province autonome, secondo le modalità stabilite dalla nuova legge elettorale
del Senato, modificando a tal fine l’articolo 57, quinto comma, Cost. Dal riferimento ai “candidati
consiglieri” deriva che la scelta degli elettori non potrà riguardare i
sindaci. Rimane comunque ferma
l’elezione dei senatori, con metodo proporzionale, da parte dei
consigli regionali e delle province autonome tra i propri componenti e, nella
misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo
territorio. L’individuazione delle modalità con cui le scelte degli elettori incideranno
sull’elezione dei senatori da parte dei consiglieri regionali e provinciali è
rimessa alla nuova legge elettorale del Senato. Si tratta della legge
bicamerale prevista dal sesto comma dell’articolo 57, il quale inoltre indica
quali criteri per l’attribuzione dei seggi i “voti espressi” e la “composizione
di ciascun Consiglio”. Sui termini di approvazione
della nuova legge elettorale del Senato, incide un’altra modifica apportata
dal Senato alle disposizioni transitorie, che specifica che essi decorrono
dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale,
consentendo così l’approvazione della legge anche nella legislatura in corso.
Si rinvia in proposito al commento all’articolo 39, comma 11. |
Per
quanto attiene alle modalità di ripartizione dei seggi tra le Regioni,
il terzo comma dell'articolo 57 Cost. prevede che
nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle province
autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2.
|
In base al testo vigente dell'articolo 57 Cost. nessuna regione può avere un numero di senatori
inferiore a 7; al Molise ne
spettano 2, alla Valle d'Aosta
1 (la previsione vigente si
applica ad un totale di 309 senatori, dovendosi escludere i 6 senatori eletti
nella circoscrizione Estero). |
Al
contempo, il quarto comma
dell'articolo 57 Cost., senza mutare l'impostazione
del testo attuale, prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si
effettui, previa applicazione del suddetto terzo comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Inoltre, viene eliminando il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, non più applicabile al nuovo Senato.
|
Il riferimento all'ultimo censimento generale viene ripreso al comma 2
dell'articolo 39 del disegno di legge, il quale specifica che, quando in base
all'ultimo censimento generale della popolazione il numero di senatori
spettanti ad una regione (come definito in base alle predette disposizioni) è
diverso da quello risultante dal censimento precedente, il Consiglio
regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento
"anche in deroga al primo
comma dell'articolo 57 Cost.". Il numero dei senatori, dunque, può variare rispetto a
quello complessivo di 100 di cui all’art. 57, primo comma, in quanto: • vanno aggiunti
gli ex Presidenti della Repubblica; • il numero di
95 senatori elettivi potrebbe variare, per un periodo limitato, in aumento o
in diminuzione quando, in base all’ultimo censimento, il numero di senatori
spettanti ad una regione è diverso da quello risultante dal censimento precedente. |
La
seguente tabella espone la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei 95
senatori elettivi, che conseguirebbe
dalla nuova disciplina costituzionale, facendo riferimento ai dati relativi
alla popolazione dell’anno 2011 (anno dell’ultimo censimento). Nella tabella è
altresì evidenziato il rapporto tra popolazione di ciascuna regione e numero di
senatori alla stessa spettanti.
La durata del mandato dei senatori coincide con
quella dell'organo dell'istituzione
territoriale da cui sono stati eletti, ossia con la durata dei consigli
regionali (articolo 57, quinto comma). Il Senato diviene dunque organo a rinnovo parziale, non
sottoposto a scioglimento.
|
Si ricorda inoltre che l'articolo 66 Cost.,
come modificato, prevede che la cessazione dalla carica elettiva regionale o
locale abbia per conseguenza la decadenza da senatore (della quale il Senato
"prende atto"). La nuova legge elettorale del Senato, inoltre,
dovrà prevedere le modalità di sostituzione dei consiglieri e dei sindaci in
caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale (art. 57, sesto
comma). Da
ciò deriva che il senatore-sindaco cessa dal mandato di senatore in entrambi
questi casi: a) in
caso di cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto, nonostante la
sua permanenza in carica come sindaco; b) in caso di cessazione dalla carica di
sindaco. |
Per
quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, si ricorda
che viene soppresso l'articolo 58 Cost.
(dall'articolo 38, comma 2), con la conseguenza che non è più previsto il
requisito del compimento di quaranta anni di età per diventare senatori, né
quello di venticinque anni per esercitare il diritto di voto.
Le
"modalità di attribuzione dei
seggi e di elezione dei
componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci", nonché quelle per la
loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e
locale sono regolate – in base a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo
57 Cost. - con legge approvata da entrambe
le Camere. La medesima disposizione esplicita, come già richiamato, i criteri da seguire nella ripartizione dei
seggi: i voti espressi e la
composizione di ciascun Consiglio.
|
Si ricorda altresì che: ·
ai sensi del nuovo art. 55, secondo comma, Cost. le leggi elettorali delle Camere promuovono
l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza; ·
ai sensi dell’art. 40, comma 6, i senatori della
Provincia autonoma di Bolzano sono eletti tenendo conto della consistenza dei
gruppi linguistici in base all'ultimo censimento; Il termine per l’approvazione della nuova legge
elettorale del Senato decorre dall’entrata in vigore della legge di riforma
costituzionale e perdura fino a sei
mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di
entrata in vigore della legge costituzionale in esame (art. 39 del disegno di
legge). Va infine tenuto presente che il disegno di legge, nelle
more dell'entrata in vigore della legge bicamerale che disciplinerà l'elezione
indiretta del Senato (di cui all'articolo 57, sesto comma, Cost.), detta specifiche disposizioni elettorali
riguardanti la prima applicazione (v.
infra, articolo 39, commi 1 e 4). |
L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 Cost., prevedendo che il Presidente della
Repubblica possa nominare senatori cittadini
che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Tali senatori non
restano, peraltro, in carica a vita, come previsto dall'attuale testo
costituzionale, ma durano in carica
sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
Tale
disposizione va letta in combinato disposto con le previsioni degli articoli
39, co. 7, e 40, co. 5, del disegno di legge costituzionale, che prevedono,
rispettivamente, che i senatori a vita
attuali rimangano nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato
e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 Cost. (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex
Presidenti della Repubblica) i senatori
di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 Cost., come modificato, "non possono eccedere, in
ogni caso, il numero complessivo di cinque", tenuto conto della
permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in
vigore della legge costituzionale in esame.
Il
medesimo articolo 40, comma 5, stabilisce infine che "lo stato e le
prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le
disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".
L'articolo 4 interviene sull'articolo
60 Cost., che disciplina la durata delle
Camere. L'articolo riferisce alla sola
Camera dei deputati l'elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in
caso di guerra, disposizioni attualmente valide per entrambi i rami del
Parlamento.
La
modifica è conseguente alla previsione, di cui all'articolo 57 Cost. come novellato dal disegno di legge, in base alla
quale il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto
un rinnovo parziale 'continuo', in corrispondenza con le elezioni dei singoli
Consigli regionali.
L'articolo 5 inserisce, all'articolo
63 Cost., un nuovo secondo comma che rimette al regolamento del Senato
l'individuazione dei casi nei quali
l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione
dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali. L'intento è
di evitare che si cumuli nello stesso soggetto la rappresentanza di organi
istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione.
|
Restano ferme le previsioni vigenti dell'articolo 63 Cost., in base alle quali ciascuna Camera elegge fra i
suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza; quando il Parlamento
si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Al
riguardo, si ricorda che i nuovi articoli 85 e 86 Cost.,
come modificati dal disegno di legge costituzionale, modificano le
disposizioni relative alla presidenza ed alla convocazione del Parlamento in
seduta comune, con riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica (v. infra). |
L'articolo 6 introduce due nuovi commi
all'articolo 64 Cost. (secondo e sesto comma)
e reca una modifica di carattere formale al quinto comma del medesimo articolo.
Viene,
in particolare, introdotta una nuova disposizione (secondo comma) che attribuisce
ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze
parlamentari.
Con
una modifica approvata alla Camera, si assegna la definizione di una disciplina
dello statuto delle opposizioni al solo regolamento della Camera, cui
spetta la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo.
|
Si ricorda in proposito che i riferimenti ai gruppi
parlamentari contenuti nel disegno di legge costituzionale in esame (art. 72,
quarto comma, Cost., sulla composizione delle
commissioni in sede legislativa e art. 82, secondo comma, Cost.,
sulla composizione delle commissioni di inchiesta), riguardano esplicitamente
solo la Camera dei deputati. Tale impostazione appare riconducibile alla
configurazione e alla composizione del nuovo Senato, che ha caratteristiche
peculiari, relativamente alla dimensione “politica”. |
Il
nuovo sesto comma dell'articolo 64 Cost., a sua
volta, prevedendo in Costituzione quanto attualmente stabilito da specifiche disposizioni
dei Regolamenti della Camera e del Senato, sancisce il dovere, per i membri del
Parlamento, di partecipare alle
sedute dell'Assemblea e ai
lavori delle Commissioni.
L'articolo 7 modifica l'articolo 66 Cost.,
in base al quale ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
degli stessi.
Considerato
che lo status di senatore previsto dalla riforma dipende dai titoli
legati alla condizione di consigliere regionale o di sindaco, il nuovo secondo comma dell'art. 66 dispone
che il Senato "prende atto"
della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale, da cui
consegue la decadenza da senatore. In tal modo si è inteso chiarire che
il Senato giudica su tutti i titoli di ammissione e di permanenza in carica
peculiari dei suoi membri, mentre si limita a prendere atto delle cause che
impediscono lo svolgimento del mandato legate alla carica elettiva regionale o
locale.
L'articolo 8 interviene sull'articolo
67 Cost. eliminando la previsione in base alla
quale tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione. La rappresentanza
della Nazione è posta in capo infatti ai soli deputati (art. 55, terzo comma),
laddove ai senatori è riconosciuta la rappresentanza delle istituzione
territoriali (art. 55, quarto comma, e art. 57, primo comma).
Al
contempo, la riscrittura dell'articolo 67 Cost.,
operata dal disegno di legge, mantiene anche per i membri del Senato il divieto
di mandato imperativo.
L'articolo 9 del disegno di legge
modifica l'articolo 69 Cost. che, nella nuova
formulazione, prevede che i membri della Camera dei deputati - e quindi non più
i membri del Parlamento - ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Conseguentemente,
la corresponsione della indennità parlamentare è limitata ai soli membri
della Camera dei deputati.
|
Il trattamento
economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali
eletti in secondo grado risulta dunque quello spettante per la carica di
rappresentanza territoriale che rivestono. Ai sensi dell'articolo 122 Cost., come novellato dal disegno di legge costituzionale
(articolo 35), la legge statale
ivi prevista, ad approvazione bicamerale, reca l'individuazione della durata
degli organi elettivi della regione e dei relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci
dei Comuni capoluogo di Regione. Per i senatori di nomina presidenziale (art. 59, secondo
comma, Cost.) non è invece prevista alcuna
indennità. In base alle disposizioni transitorie e
finali, viene inoltre mantenuta l'indennità per i senatori ex
Presidenti della Repubblica (art. 40, co. 5, ultimo periodo, del disegno di
legge) e per i senatori a vita attualmente in carica (art. 39, co. 7, del
disegno di legge). |
L'articolo 10, che sostituisce l'articolo
70 Cost., differenzia i poteri che ciascuna delle
due Camere esercita nella formazione delle leggi.
Il
nuovo articolo 70 Cost. disciplina il procedimento
legislativo innovando profondamente rispetto all'attuale assetto: vengono
infatti delineate due tipologie di procedimento, bicamerale e monocamerale, cui si affianca una specifica
procedura, monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, per le sole leggi che
applicano la cosiddetta clausola di supremazia, prevista dal nuovo quarto comma
dell'articolo 117.
In
base alla nuova architettura, il procedimento legislativo bicamerale,
caratterizzato da un ruolo paritario delle due Camere, che esercitano
collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa (come nel
sistema attualmente vigente), è mantenuto solo per alcune categorie di leggi, individuate al primo comma dell'art. 70 Cost.
|
Nello specifico, il primo comma dell'art. 70 Cost. prevede l'esercizio collettivo della funzione
legislativa per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali, solo per le leggi di attuazione delle disposizioni
costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i
referendum popolari, le altre forme di consultazione (previste dall'articolo
71 Cost.), per le leggi che determinano
l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di
principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le
norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea, per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo
comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma (legge elettorale
del Senato), 80, secondo periodo (ratifica dei trattati sull'appartenenza
dell'Italia all'UE), 114, terzo comma (ordinamento di Roma capitale), 116,
terzo comma (attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia), 117, quinto comma (norme di procedura per le Regioni
e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, sulla
partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
dell'UE e sull'attuazione e sull'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'UE, nonché le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza), 117, nono comma (legge che disciplina i casi e le
forme in cui la Regione, nelle materie di sua competenza, può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato),
119, sesto comma (legge che definisce i principi generali per l'attribuzione
del patrimonio a comuni, città metropolitane e Regioni), 120, secondo comma
(definizione delle procedure per il potere sostitutivo del Governo e dei casi
di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali
dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di
grave dissesto finanziario dell'ente), 122, primo comma (legge che stabilisce
i principi fondamentali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta
regionale e dei consiglieri regionali, nonché per promuovere l'equilibrio tra
donne e uomini nella rappresentanza e che determina la durata degli organi
elettivi ed i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli
attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione), 132, secondo comma
(distacco dei comuni da una Regione ed aggregazione ad un'altra). |
Il
riferimento per individuare l'ambito del procedimento bicamerale è alle leggi in senso formale, intendendo la
legge come fonte di produzione di una specifica normativa. A tal fine, nel
testo costituzionale è stato esplicitato che tali leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere
abrogate, modificate o derogate solo in
forma espressa e da leggi approvate in base al medesimo procedimento
bicamerale (primo comma).
Tutte
le altre leggi sono approvate solo dalla Camera dei deputati (secondo comma), con un procedimento
legislativo monocamerale, ferma
restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell'iter
legislativo: in particolare, il Senato può, entro dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi componenti,
disporre di esaminare i progetti
di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento. Le eventuali proposte di
modificazione, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei
deputati, alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva (terzo comma).
Anche
i disegni di legge di bilancio (di cui all'articolo 81, quarto comma, Cost.) seguono il procedimento monocamerale di cui al terzo
comma dell'art. 70 Cost., con la differenza che il loro
esame da parte del Senato avviene in via automatica - quindi senza bisogno
della richiesta di un terzo dei componenti e della successiva decisione da
parte del Senato - ed il termine per deliberare proposte di modificazione è di
15 giorni dalla data della trasmissione del testo da parte della Camera (quinto comma).
Viene
inoltre previsto un procedimento legislativo monocamerale con ruolo
rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la
Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato - a condizione
che lo stesso si sia espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti -
solamente pronunciandosi "nella votazione finale" a maggioranza
assoluta dei suoi componenti (quarto
comma). A seguito delle modifiche approvate dalla Camera, questo
specifico procedimento si applica solo alle leggi a tutela dell'unità giuridica e economica della Repubblica o
a tutela dell'interesse nazionale che
danno attuazione alla c.d. clausola di supremazia (introdotta dal nuovo
articolo 117, quarto comma, Cost.), per le quali
l'esame del Senato è disposto entro 10 giorni.
|
Nel testo approvato dal Senato in prima lettura, l'ambito
di applicazione del procedimento di cui al quarto comma dell'articolo 70 era
più ampio e ricomprendeva anche una serie di materie, individuate mediante
richiamo alle relative disposizioni costituzionali. Con le modifiche
apportate dalla Camera in seconda lettura, viene eliminato il riferimento
alle materie e si ricomprendono nel procedimento bicamerale di cui al primo
comma dell'articolo 70 Cost. alcuni ambiti di
intervento legislativo a cui si sarebbe applicata la procedura con
"ruolo rinforzato del Senato". |
Nell'eventualità
che insorgano questioni di competenza legislativa tra le due Camere,
sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, è prevista l'intesa tra i Presidenti delle Camere (sesto comma).
Infine,
è attribuita al Senato la facoltà,
secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività
conoscitive, nonché di formulare osservazioni
su atti o documenti all'esame
della Camera dei deputati (settimo
comma).
L'articolo 11 modifica l'articolo 71
Cost. che disciplina l'iniziativa
legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma che
attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro
delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferito con legge
costituzionale. Tuttavia, ai sensi del novellato articolo 72 Cost., mentre i progetti di legge a procedimento bicamerale
possono essere presentati indifferentemente ad una della due Camere, gli altri
sono presentati alla Camera dei deputati.
Rimane,
pertanto, la facoltà per ciascun senatore di presentare disegni di legge, fermo
restando che i disegni di leggi cui si applica il procedimento monocamerale
dovranno comunque essere presentati alla Camera dei deputati.
|
Più in generale, nel nuovo testo costituzionale, la
presentazione dei disegni di legge risulta così disciplinata: ü i disegni di legge ad
approvazione bicamerale sono presentati alla Camera o al Senato (art. 72,
primo comma, Cost.); ü tutti gli altri
disegni di legge devono necessariamente essere presentati alla Camera (art.
72, primo comma, Cost.); ü i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge devono essere
presentati alla Camera (art. 77 Cost.); ü i disegni di legge di
iniziativa dei Consigli regionali devono essere presentati alla Camera (art.
121 Cost.). |
Viene
attribuito al Senato il potere di
richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno
di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e
pronunciarsi entro il termine di sei
mesi dalla data della deliberazione del Senato (secondo comma dell'articolo
71 Cost.).
Viene
quindi modificato anche il secondo comma (che all'esito della novella operata
dall'articolo in esame diventerebbe il terzo
comma) dell'articolo 71 vigente che attiene all'iniziativa
legislativa popolare: è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme
necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo,
introducendo al contempo il principio che ne
deve essere garantito l'esame
e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei
regolamenti parlamentari.
Infine,
sono introdotti nell'ordinamento i referendum
propositivi e di indirizzo al fine
di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche
pubbliche, la cui disciplina è peraltro rinviata ad una apposita legge
costituzionale, unitamente a quella di altre forme di consultazione, anche
delle formazioni sociali (quarto comma).
|
Per quanto riguarda il referendum propositivo, si tratta un istituto nuovo per
l'esperienza costituzionale italiana. Peraltro, si segnala che alcune regioni già prevedono tale strumento di
partecipazione popolare. Invece, l’istituto del referendum di indirizzo non è del tutto nuovo nel nostro
ordinamento: il 18 giugno 1989, contestualmente alle elezioni per il rinnovo
del Parlamento europeo, si è svolto un referendum
di indirizzo, indetto con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2,
relativo al conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo. |
L'articolo 12 modifica l'articolo 72 Cost.,
che riguarda il procedimento di approvazione dei disegni di legge.
I
disegni di legge per i quali si prevede un procedimento legislativo bicamerale possono essere presentati ad una delle due Camere (primo comma).
Tutti gli altri progetti di legge sono presentati
alla Camera dei deputati
e, secondo le norme del suo regolamento, sono esaminati da una Commissione e
poi dalla Camera stessa, che li approva articolo per articolo e con votazione
finale (secondo comma).
È
affidata ai regolamenti delle Camere la disciplina dei procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (terzo comma) nonché la possibilità di
stabilire casi e forme per il deferimento dei disegni di legge alle
Commissioni. Riguardo alla composizione delle Commissioni in sede
legislativa (quarto comma), la previsione costituzionale di una
composizione delle stesse effettuata in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari è riferita solo a quelle della Camera dei deputati (la
stessa impostazione è seguita per la composizione delle Commissioni di
inchiesta dall'articolo 82 Cost., come modificato –
v. infra).
Sono
poi espressamente esclusi dalla possibilità di approvazione in sede legislativa
anche i disegni di legge di conversione dei decreti-legge,
oltre a quelli - già previsti - in materia costituzionale ed elettorale, di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (quinto comma).
La
disciplina delle modalità di esame di tutti i disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati al Senato è demandata al regolamento di quest’ultimo (sesto comma).
Il
nuovo settimo comma
dell'articolo 72 Cost. regola l'istituto del c.d.
"voto a data certa", modificato durante l'esame alla Camera.
In
base alla nuova disposizione costituzionale, il Governo può chiedere alla
Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale
per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità
all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della
Camera dei deputati entro il termine di
settanta giorni dalla deliberazione.
Il
nuovo testo prevede che, in tali casi, sono ridotti della metà i termini per la deliberazione di
proposte di modificazione da parte del Senato (che divengono quindi pari
a 5 giorni per disporre di esaminare il disegno di legge e 15 giorni per la
relativa deliberazione, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 70, terzo
comma). È poi prevista la possibilità di un differimento del termine, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della
Commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Al regolamento della Camera dei deputati
è affidata la definizione delle modalità
e dei limiti del procedimento,
anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
Al
contempo, una nuova disposizione transitoria precisa che, fino all'adeguamento
del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72,
settimo comma, della Costituzione, il differimento del termine previsto da tale
articolo (pari a quindici giorni) non può, in ogni caso, essere inferiore a
dieci giorni (art. 39, co. 9, del disegno di legge).
La
procedura del "voto a data certa" è esclusa per alcune categorie di
leggi: si tratta delle leggi ad approvazione paritaria (articolo 70, primo
comma, Cost.), delle leggi in materia elettorale,
delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, delle
leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto (articolo 79 Cost.) e della legge che reca il contenuto della legge di
bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio (81,
sesto comma, Cost.).
L'articolo 13 introduce un nuovo secondo
comma all'articolo 73 Cost.,
che prevede che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte,
prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità
costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che
almeno un terzo dei componenti
del Senato o un quarto dei componenti
della Camera presenti - entro 10 giorni dall'approvazione della legge - un
ricorso motivato.
La
nuova previsione stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il
termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere
promulgata.
L'articolo
13 provvede inoltre a coordinare l'articolo
134 Cost., che definisce gli ambiti di
giudizio della Corte costituzionale, aggiungendo allo stesso un nuovo secondo
comma, che prevede che la Corte costituzionale giudichi altresì della
legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Per
quanto riguarda le leggi elettorali della Camera e del Senato promulgate nella legislatura
in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, specifiche
previsioni sono dettate dall'art. 39 del disegno di legge (v. infra, sub
art. 39, comma 11).
L'articolo 14 modifica l'articolo 74 Cost. in materia di rinvio delle leggi da parte del
Presidente della Repubblica, stabilendo che, qualora il rinvio riguardi
i disegni di legge di conversione di decreti-legge,
è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine
costituzionale di 60 giorni per la conversione, attualmente fissato
dall'articolo 77 Cost.
Con
una seconda modifica, viene adeguata la formulazione dell'articolo al nuovo
procedimento legislativo delineato dall'articolo 70 Cost.,
specificando che se "la legge" è nuovamente approvata, questa deve
essere promulgata (tale formulazione sostituisce quella prevista nel testo
vigente che fa riferimento all'ipotesi in cui le "Camere" approvino
nuovamente).
L'articolo 15 modifica l'articolo 75 Cost. sul referendum abrogativo,
introducendo un nuovo quorum per la validità del referendum, ossia
la maggioranza dei votanti alle ultime
elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. Nel caso in cui
la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000,
resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, ossia la
maggioranza degli aventi diritto al voto,.
Si
ricorda inoltre che, in base al nuovo quarto comma dell'articolo 71 Cost., sono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi
e di indirizzo (v. supra,
art. 11).
L'articolo 16 modifica l'articolo 77 Cost., prevedendo, in primo luogo, che spetta alla "legge" (mentre nel testo
vigente il riferimento è alle Camere) il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all'articolo
76 (primo comma)e quello di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti (terzo comma).
Stabilisce
poi che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano presentati
alla Camera dei deputati e "costituzionalizza" i limiti alla decretazione di urgenza, attualmente previsti solo a livello
di legislazione ordinaria (legge n. 400/1988).
|
È, così, introdotto il divieto di disciplinare con
decreto-legge le materie per cui la Costituzione (articolo 72, quinto comma)
prevede la c.d. riserva di Assemblea, ossia la materia costituzionale ed
elettorale, la delegazione legislativa, la conversione in legge di decreti,
l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l'approvazione di
bilanci e consuntivi. Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è
stata esclusa dal divieto di decretazione d'urgenza in materia elettorale la
disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello
svolgimento delle elezioni. È altresì previsto il divieto di reiterare
disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare
l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per
vizi non procedurali. I decreti-legge inoltre
devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo e nel corso dell'esame parlamentare dei
disegni di legge di conversione non possono essere approvate disposizioni
estranee all'oggetto o alle finalità del decreto. |
Al
fine di garantire il rispetto dei termini per la conversione, il testo prevede
che il termine di efficacia dei decreti-legge sia pari a novanta giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della
Repubblica (in correlazione con il nuovo articolo 74 Cost.)
e che il procedimento legislativo segua la disciplina generale dell'articolo
70, fermo restando l'obbligo di presentazione alla Camera anche per i decreti-legge cd. bicamerali.
Sono
altresì individuati i termini per l'esame da parte del Senato dei decreti-legge cd. monocamerali. In particolare,
l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e
le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10
giorni dalla trasmissione del testo. È infine previsto che la trasmissione del
disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre quaranta giorni
dalla presentazione.
L'articolo 17 modifica l'articolo 78 Cost., che disciplina la deliberazione dello stato
di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza
ad assumere tale deliberazione ed
a conferire al Governo i poteri necessari. Tale deliberazione deve avvenire a maggioranza assoluta dei
componenti della Camera.
L'articolo 18 del disegno di legge
interviene sul primo comma dell'articolo 79 Cost.,
stabilendo che l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati - e
non di ciascuna Camera, come attualmente previsto - in ogni suo articolo e
nella votazione finale.
L'articolo 19 modifica l'articolo 80 Cost., che disciplina l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali inerenti
alle cinque categorie di materie indicate dal medesimo articolo: trattati di
natura politica; che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che
importano variazioni del territorio; che comportano oneri alle finanze; che
comportano modificazioni di leggi. Il testo di riforma riferisce alla sola
Camera dei deputati le previsioni (nel testo vigente relative ad entrambe
le Camere) in ordine alla competenza ad autorizzare
con legge la ratifica dei trattati internazionali.
Nel
caso di ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea è attribuita al Senato della Repubblica - una competenza paritaria con la Camera per
l'esame dei relativi disegni di legge (procedimento bicamerale – v. supra).
Ai
disegni di legge di amnistia ed indulto e a quelli di ratifica di trattati
internazionali (con l'eccezione dei trattati di appartenenza all'UE) si
applicherà dunque il procedimento legislativo monocamerale (art. 70, terzo
comma).
L'articolo 20 interviene sull'articolo
82 Cost., in tema di istituzione di Commissioni
di inchiesta.
Il nuovo
testo stabilisce, al primo comma, che la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse "concernenti le autonomie
territoriali".
Il
novellato secondo comma dell'articolo 82 Cost.
prevede quindi che, a tale scopo, ciascuna Camera nomini fra i propri
componenti una commissione. Soltanto
per la Camera si stabilisce che la commissione di inchiesta sia formata
in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi (la stessa impostazione è seguita all'articolo 72 Cost., come modificato, riguardo alla composizione delle
commissioni in sede legislativa).
Analogamente
a quanto già oggi previsto, le commissioni d'inchiesta procederanno alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
In
via generale, infine, potrà essere definito in sede applicativa se e in quale
misura nel nuovo sistema di bicameralismo differenziato possano trovare spazio
organi bicamerali.
L'articolo 21 interviene sull'elezione del
Presidente della Repubblica (articolo 83 Cost.)
da parte del Parlamento in seduta comune.
In particolare, viene soppressa la vigente previsione
che dispone che all’elezione del Presidente della Repubblica partecipino anche
tre delegati regionali (uno per la Valle d’Aosta), alla luce delle nuova
composizione del Senato di cui fanno parte i rappresentanti delle regioni e
degli enti locali.
Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum
per l'elezione del Capo dello Stato da parte del Parlamento in seduta
comune, prevedendo :
·
la maggioranza dei due terzi dei componenti
per i primi tre scrutini,
·
la maggioranza dei tre quinti dei componenti
dal quarto scrutinio;
· la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio.
|
Attualmente, per i primi tre
scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal
quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il testo approvato
dal Senato in prima lettura prevedeva sempre la maggioranza dei due terzi
dell'assemblea fino al terzo scrutinio, dal quarto la maggioranza dei tre
quinti e, a partire dal nono scrutinio, la maggioranza assoluta. |
L'articolo 22 modifica l'articolo 85 Cost. sopprimendo, in primo luogo, il riferimento alla convocazione
dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, in
linea con il nuovo articolo 83 Cost.
Inoltre, è confermata la vigente previsione
costituzionale che stabilisce che quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati (art. 63 Cost.). Al contempo, peraltro, è attribuito
al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento
in seduta comune per la suddetta elezione, quando il Presidente della
Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui
questi non possa adempierle (v. immediatamente infra).
Infine, si interviene sulla disciplina della convocazione
del Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione del Presidente della
Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua
cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera dei
deputati (in quanto per il nuovo Senato, in considerazione della nuova
composizione, non è previsto scioglimento).
L'articolo 23 modifica l'articolo 86 Cost., in materia di esercizio delle funzioni del
Presidente della Repubblica, in caso egli non possa adempierle, e di
convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della
Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.
In particolare, è novellato il primo comma,
prevedendo che l'organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in
cui Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, sia
non più il Presidente del Senato bensì il Presidente della Camera dei
deputati.
È modificato, di conseguenza, il secondo comma
attribuendo al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come
previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in
seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica in caso di
impedimento permanente, morte o dimissioni di quest’ultimo.
L'articolo 24 novella l'articolo 88 Cost., riferendo il potere di scioglimento del
Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il
Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.
L'articolo 25 modifica l'articolo 94 Cost., che disciplina la fiducia al Governo. In
considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del disegno di legge
all'articolo 55 Cost. – che attribuiscono alla
sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo
– vengono di conseguenza adeguate le previsioni dell'articolo 94 Cost. che attualmente fanno riferimento ad entrambe le Camere.
Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al
rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei
deputati.
L'articolo 26 novella l'articolo 96 Cost., limitando alla sola Camera dei deputati il
potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei
Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni.
La norma di coordinamento di cui all'art. 38, co.
15, del disegno di legge adegua conseguentemente l’art. 5 della legge
costituzionale n. 1/1989 che individua l’organo competente all’autorizzazione a
procedere per i reati ministeriali.
Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera,
è stato introdotto un nuovo articolo (art. 27), che modifica il secondo comma
dell'articolo 97 Cost.. Tale articolo apre
la seconda sezione del titolo III della Parte seconda della Carta fondamentale,
dedicata alla pubblica amministrazione. Il testo vigente della Costituzione
afferma che le leggi sull'amministrazione (attività e organizzazione dei
pubblici uffici) debbono assicurare il rispetto del buon andamento e
dell'imparzialità dell'amministrazione. L'intervento emendativo aggiunge a
questi due principi anche quello della trasparenza.
L'articolo 28 del disegno di legge abroga integralmente
l'articolo 99 Cost. che prevede, quale organo
di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL).
Le disposizioni finali e transitorie
definiscono i profili amministrativi della soppressione del CNEL, prevedendo la
nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la
riallocazione del personale presso la Corte dei Conti (articolo 40, comma 1).
L’articolo 41, a sua volta, dispone l'immediata
applicazione di tutte le suddette disposizioni (v. infra art 41).
L'articolo 29 modifica l'articolo 114 Cost., sopprimendo il riferimento alle province
quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre
disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo
costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente
necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative
proprie.
L'articolo 40, comma 4, peraltro, disciplinando il
riparto di competenza legislativa relativamente agli "enti di area
vasta", attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e
le ulteriori disposizioni alla legge regionale.
L'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo
116 Cost., che disciplina l'ipotesi di estensione
di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario
(c.d. "regionalismo differenziato").
A seguito delle modifiche apportate:
- viene ridefinito l'ambito delle materie
nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle
regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza
legislativa statale (il vigente art. 116 Cost.
richiamava anche le materie di competenza concorrente, competenza ora superata
dal nuovo art. 117 Cost.): organizzazione della
giustizia di pace; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;
istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria; programmazione
strategica della ricerca scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro
e istruzione e formazione professionale; commercio con l’estero; beni culturali
e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; attività
culturali; turismo; governo del territorio);
- è introdotta una nuova condizione per tale attribuzione,
essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra
le entrate e le spese del proprio bilancio;
- l'iniziativa della regione interessata non è più
presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo
aggravato, ma solo condizione eventuale;
- l'attribuzione delle forme speciali di autonomia
avviene con legge "approvata da entrambe le Camere",
senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma
restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.
Inoltre, il comma 13 dell’art. 39 introduce
l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome dell’art.
116 Cost., con riferimento ad un determinato ambito
di materie e con una diversa scansione temporale (v. infra, art. 39).
|
Le modifiche approvate dal SenatoLe modifiche
apportate dal Senato in terza lettura hanno riguardato le materie che possono
essere attribuite alle regioni nell’ambito del procedimento individuato
dall’art. 116 Cost.. Rispetto al testo approvato
dalla Camera sono state aggiunte le seguenti materie: - politiche sociali (il testo fa
riferimento a disposizioni generali e comuni, essendo solo queste attribuite
alla legislazione statale in base al nuovo art. 117 Cost.). Si ricorda che nella
Costituzione vigente la materia “politiche sociali” spetta alla competenza
residuale delle Regioni, mentre il testo della riforma costituzionale, nel
corso dell’esame alla Camera, ha attribuito le “disposizioni generali e
comuni per le politiche sociali” alla competenza legislativa statale. - commercio con l'estero. Si ricorda che il
“commercio con l’estero” è materia attribuita alla competenza esclusiva
statale (in base al nuovo art. 117, secondo comma, lettera q)). Nella
Costituzione vigente tale materia appartiene agli ambiti di competenza
concorrente. Per quanto riguarda le modifiche che erano state
apportate nel corso dell’esame alla Camera rispetto al disegno di legge
approvato dal Senato in prima lettura si ricorda che, con l’approvazione di
un emendamento della Commissione, è stata introdotta, tra le materie per cui
è prevista la possibilità di attribuzione di forme e condizioni particolari
di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, anche quella delle “politiche
attive del lavoro e l’istruzione e formazione professionale” (attribuite alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al nuovo art. 117 Cost., secondo le modifiche apportate dalla Camera). |
L'articolo 31 riscrive ampiamente l'articolo 117 Cost., in tema di riparto di competenza legislativa
e regolamentare tra Stato e Regioni.
Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed
è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle
materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
Nell'ambito della competenza esclusiva statale, sono
introdotte materia nuove e sono enucleati casi di competenza
esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad
ambiti determinati (quali ‘disposizioni generali e comuni' o ‘disposizioni di principio’).
|
Nel nuovo testo dell'articolo
117, secondo comma, le materie nelle quali allo Stato è riconosciuta potestà
legislativa esclusiva sono le seguenti: a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo; g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne
l'uniformità sul territorio nazionale; h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni
generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per
la sicurezza alimentare; n) disposizioni
generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione
universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e
tecnologica; o) previdenza
sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e
sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e
comuni sull'istruzione e formazione professionale; p) ordinamento,
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni
e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni; q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme
informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s) tutela e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema;
ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali
e sul turismo; t) ordinamento delle
professioni e della comunicazione; u) disposizioni
generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e
coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto
e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione
di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti
civili, di interesse nazionale e internazionale. |
Nell'ambito della competenza regionale, una
novità è l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza,
che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa
tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).
In base al nuovo articolo 117, terzo comma, spetta
alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle
minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità
al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo
economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese
e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche
universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale,
delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e
paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di
regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle
relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto
degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in
ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Di significativo rilievo è inoltre l’introduzione di
una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su
proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione
esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della
Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Anche i criteri di riparto della potestà
regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze
legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta
infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative
(nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle
materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente
e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).
L'articolo 32 modifica l’articolo 118 Cost. introducendo una nuova disposizione in base alla
quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione
e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza
e di responsabilità degli amministratori.
L'articolo 33 modifica l'articolo 119 Cost., che disciplina l’autonomia finanziaria
degli enti territoriali. Con la riscrittura del secondo comma - dedicato
alla finanza ordinaria degli enti territoriali - si prevede che l'autonomia
fiscale degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con
la Costituzione, anche secondo quanto disposto dalla legge dello Stato a fini
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, anziché
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, in linea con l'attribuzione di tale ambito materiale alla
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett.
e)).
Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto
comma - dedicato al c.d. principio del parallelismo tra le funzioni
esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per
esercitare tali compiti - si stabilisce che le risorse di cui dispongono
gli enti territoriali "assicurano" il finanziamento integrale delle
funzioni pubbliche loro attribuite, laddove il testo attualmente vigente della
Costituzione prevede che le risorse degli enti territoriali
"consentono" di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche
loro attribuite. Viene inoltre attribuita ad una legge statale la definizione
di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono
condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni medesime.
L'articolo 34 modifica l'articolo 120,
secondo comma, Cost., che disciplina il c.d. "potere
sostitutivo" del Governo nei confronti delle regioni e delle province
autonome, introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo
il parere preventivo del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro
quindici giorni dalla richiesta; fanno eccezione i casi di motivata urgenza.
Al secondo comma dell'articolo 120 Cost. viene inoltre attribuita alla legge la definizione
dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali
dall'esercizio delle rispettive funzioni "quando è stato accertato lo
stato di grave dissesto finanziario dell'ente".
|
La disposizione transitoria
recata dall’art. 38, co. 13, dispone l’applicazione della norma
costituzionale sul potere sostitutivo del Governo alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome, prevedendo che, dalla data di entrata in
vigore della legge di riforma costituzionale e sino alla revisione degli
statuti, resta ferma la disciplina vigente prevista dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo
120 Cost. |
L'articolo 35 modifica l'articolo 122, primo
comma, Cost., al fine di porre un limite agli emolumenti
dei componenti degli organi regionali.
Per effetto della modifica apportata, infatti, si
stabilisce che con la legge statale ivi prevista (la medesima fonte che
disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali), ad approvazione bicamerale
in base all'art. 70 Cost., vada individuato un limite
agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi
elettivi regionali, in modo che non possano comunque superare l'importo di
quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.
Alla legge statale è stata altresì affidata la
determinazione dei principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra
donne e uomini nella rappresentanza.
L'articolo 36, con una modifica al primo comma dell'articolo
126 Cost., prevede che il decreto motivato
del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento
anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica.
Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la
quale il decreto è adottato "sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica". Viene così meno il riferimento costituzionale alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Si ricorda peraltro che, in forza della disposizione
transitoria dell'articolo 39, comma 13, la riforma costituzionale, per la parte
relativa alla rivisitazione del titolo V della Costituzione (in particolare, le
disposizioni di cui al Capo IV), non si applica alle Regioni a Statuto
speciale né alle Province autonome, finché non si abbia la revisione dei
rispettivi statuti (per il quale è necessaria, com'è noto, una legge
costituzionale). È esplicitato altresì che la revisione statutaria avvenga
sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciale e con le Province
autonome (v. infra art. 39, co. 13).
L'articolo 37 interviene sull'articolo 135 Cost., in materia di elezione dei giudici della Corte
costituzionale, modificando il primo e il settimo comma di tale disposizione.
Più in particolare, il primo comma è riformulato al
fine di prevedere che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici,
dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei
deputati e due dal Senato. La previsione differisce pertanto da quella
vigente in quanto i cinque giudici costituzionali, nominati attualmente dal
Parlamento in seduta comune, verrebbero nominati separatamente, appunto in
numero di tre dalla Camera dei deputati e in numero di due dal Senato.
L'articolo 39, comma 10, del disegno di legge
costituzionale stabilisce inoltre che, in sede di prima applicazione del nuovo articolo
135 della Costituzione, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte
costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune le nuove nomine sono
attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato.
Di conseguenza, è modificata, all’articolo 38, comma
16, la legge costituzionale n. 2/1967, prevedendo in ordine alle modalità di
nomina dei giudici costituzionali da parte di ciascuna Camera. Vengono,
a tal fine, mantenute le modalità di votazione (elezione a scrutinio segreto) ed il quorum richiesto (maggioranza dei due terzi dei componenti fino al
terzo scrutinio; maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio),
quorum che la legge costituzionale
prevedeva con riferimento al Parlamento in seduta comune.
|
Le modifiche approvate dal SenatoCon le modifiche
approvate dal Senato in terza lettura, l’elezione dei cinque giudici da parte
del Parlamento spetta dunque distintamente ai due rami del Parlamento, nel
numero di tre alla Camera e due al Senato. Tale impostazione era stata
seguita dal Senato già nel corso dell’esame in prima lettura (C. 2613). A seguito di una
modifica approvata in sede referente alla Camera era stato invece disposto di
non modificare la vigente previsione dell’art. 135 della Costituzione,
mantenendo in capo al Parlamento in seduta comune la nomina, da parte del
Parlamento, dei cinque giudici della Corte costituzionale. |
Il settimo comma dell’art. 135 della Costituzione viene
invece modificato - là dove lo stesso prevede che nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica intervengano, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che
il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari - stabilendo che i cittadini in
questione debbano avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non
più a senatore.
Tale modifica è conseguente alla trasformazione del
Senato in organo elettivo di secondo grado, composta da consiglieri regionali e
sindaci (con l’abrogazione dell’art. 58 della Costituzione che dispone in ordine
all’elettorato attivo e passivo dei senatori).
|
Si rammenta che l'articolo 137 della Costituzione
stabilisce, al primo comma, che una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte e
prevede, al secondo comma, che con legge ordinaria sono stabilite le altre
norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. L'articolo 1 della
legge costituzionale n. 1 del 1953 ha poi successivamente stabilito che la
Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle
condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione
delle predette norme costituzionali." La legge ordinaria cui rinvia
l'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1953 è la legge n. 87 dello
stesso anno che, all'articolo 3, disciplinava originariamente le modalità per
l'elezione dei giudici costituzionali di competenza del Parlamento in seduta
comune. Su tale materia è quindi intervenuta la legge
costituzionale n. 2 del 1967 che, all'articolo 3 – ora modificato
dall’articolo 38, comma 16 - stabilisce che i giudici della Corte
costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta
comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due
terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea. |
L'articolo 38 reca una serie di disposizioni consequenziali
e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale e
due leggi costituzionali.
Il comma 1 modifica l'articolo 48, terzo comma,
Cost., che disciplina l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero. La proposta in esame riferisce alla
sola Camera dei deputati le previsioni relative, nel testo vigente, ad entrambe
le Camere. Come conseguenza della previsione in esame, la circoscrizione
Estero concorre all'elezione solo della Camera dei deputati.
Il comma 2 abroga l'articolo 58 Cost., relativo ai requisiti anagrafici di eleggibilità
attiva e passiva. Conseguentemente, non risulta più necessario il
requisito anagrafico di 40 anni di età per l'eleggibilità a senatore, né
di 25 anni per esercitare il diritto di voto. Si ricorda invece che non
è modificata la previsione costituzionale (art 56 Cost.)
che fissa a 25 anni l'età anagrafica per essere eletti alla Camera (e 18 anni
per esercitare il diritto di voto).
Il comma 3 sostituisce l'articolo 61 Cost., che disciplina il termine delle elezioni e della prima
riunione delle nuove Camere e la prorogatio
delle uscenti.
Il testo di riforma riferisce alla sola Camera dei
deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in
quanto solo la Camera dei deputati è prevista come direttamente elettiva e
suscettibile di scioglimento.
Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma,
Cost., relativo alla convocazione di diritto di una
Camera, quando l'altra si riunisca in via straordinaria.
Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma,
Cost., relativo alla promulgazione delle leggi di cui
le Camere dichiarano l'urgenza.
Come conseguenza della modifica, solo la Camera dei deputati,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara l'urgenza di una legge e
indica un termine per la promulgazione della legge stessa.
Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e
sesto dell'articolo 81 Cost., che disciplinano
l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio. Il
disegno di legge riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni
riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere.
Come conseguenza della proposta, dunque, il ricorso
all'indebitamento è consentito previa autorizzazione della sola Camera dei
deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di
eventi eccezionali (secondo comma); è la Camera dei deputati ogni anno ad
approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo (quarto comma).
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti
con legge costituzionale (sesto comma).
Il comma 7 modifica l'articolo 87 Cost., nella parte relativa alle prerogative del
Presidente della Repubblica.
Di conseguenza, il Presidente della Repubblica indice
le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione
(viene soppresso il riferimento al Senato, che a seguito delle modifiche
disposte dal progetto di riforma costituzionale, diviene organo a rinnovo
continuo, senza scioglimento) (terzo comma).
Il Presidente della Repubblica, inoltre, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della
"Camera dei deputati" (è eliminato il riferimento al Senato); in
coerenza con quanto disposto dagli artt. 70 e 80 Cost.,
come novellati, per i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea, la ratifica del Presidente della Repubblica avviene previa
autorizzazione di "entrambe le Camere" (ottavo comma). Infine, lo stato
di guerra è dichiarato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione
della Camera dei deputati (nono comma).
Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo
V della Parte seconda Cost., sopprimendo
le parole "le Province" ed introducendo le parole "Città
metropolitane".
I successivi commi 9 e 12 modificano rispettivamente
gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, espungendovi i
riferimenti alle Province nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del
Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali, e nel
secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali
da una Regione ad un'altra. Inoltre viene specificato che le disposizioni in
materia di potere sostitutivo si applicano nei confronti delle Province
autonome di Trento e Bolzano. Resta comunque ferma la vigente disciplina degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione in materia di potere
sostitutivo (art. 39, comma 11, secondo periodo, introdotto dall'Assemblea
della Camera).
Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo
comma, Cost., relativo alle potestà attribuite al
Consiglio regionale. La modifica proposta incide sul secondo periodo del
comma, prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio
si eserciti con la presentazione di proposte di legge alla Camera dei
deputati, e non più (come nel testo vigente) "alle Camere".
Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo
comma, Cost., al fine di superare l'incompatibilità
di membro di consiglio regionale o di giunta regionale rispetto al mandato
parlamentare. La novella circoscrive alla sola Camera dei deputati tale
incompatibilità, posta la nuova composizione del Senato, quale configurata dal
disegno di legge costituzionale.
Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma,
Cost., relativo al mutamento delle circoscrizioni
provinciali e all'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione.
Come già ricordato, il riferimento alle "Province" viene espunto
ovunque ricorra dal testo costituzionale.
Il comma 14 interviene in materia di messa in
stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto
tradimento e di attentato alla Costituzione: attraverso una modifica all'art.
12 della legge cost. n. 1/1953 si prevede che il
Comitato per la deliberazione della messa in stato di accusa sia presieduto dal
Presidente della Giunta delle autorizzazioni della Camera.
Il comma 15 interviene in maniera analoga per i reati
ministeriali, modificando l'art. 5 della legge cost.
n. 1/1989: si prevede che spetti sempre alla Camera (e non al Senato come nel
testo vigente) anche se il procedimento riguarda soggetti che non sono membri
della Camera.
Il comma 16, introdotto dal Senato, adegua le
previsioni dell’articolo 3 della legge cost. n.
2/1967 sulla Corte costituzionale alla nuova formulazione dell’articolo 135
della Costituzione, che attribuisce alla Camera e al Senato – e non più al
Parlamento in seduta comune – la nomina dei giudici costituzionali (v. supra, art. 135).
L'articolo 39, ai commi da 1 a 6, reca disposizioni
relative alla modalità di elezione per il Senato, anche con riferimento
alla prima applicazione.
In particolare, il comma 1 stabilisce le modalità di
elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del
nuovo Senato la cui composizione è definita dall'art. 57 della Costituzione,
novellata dal disegno di legge. Queste norme operano “in sede di prima applicazione
e fino all'entrata in vigore della legge” bicamerale che dovrà disciplinare
appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali.
A seguito delle modifiche approvate dal Senato
è stato espressamente previsto che la nuova legge elettorale del Senato può
essere approvata anche nella legislatura in corso (v. infra comma 11). Il sistema elettorale definito dai commi in esame
troverà, quindi, applicazione fino all’entrata in vigore di tale legge.
Il sistema di elezione stabilito dal comma 1 dispone
che in ciascuna regione (e provincia autonoma), ogni consigliere possa votare
per una unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci
dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste
secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal
risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero
di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci
siano ancora seggi da attribuire - dei più alti resti. Nell'ambito della lista,
sono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Per la lista che
abbia ottenuto il maggior numero di voti, la norma in esame dispone che possa
essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa,
di un consigliere.
La norma dispone inoltre che, in caso di cessazione
di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è
proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato
come il primo tra i non eletti della stessa lista.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 40, comma 6, i
senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz
Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici
in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione, ogni
consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da
consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in
una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse
spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione.
La norma stabilisce che, qualora secondo l'ultimo censimento, il numero di
senatori spettanti ad una regione sia diverso dal numero risultante in base a
quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente,
anche in deroga alla composizione numerica del Senato, disciplinata dalla
suddetta novella dell'art. 57 della Costituzione.
Il comma 3 prevede che, nella legislatura in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi
elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
Il comma 4 riguarda la prima costituzione del
nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge ad
approvazione "paritaria" sulla relativa elezione di cui all'articolo
57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal testo in esame.
Viene previsto che la prima costituzione del Senato avrà
luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera
dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore
del disegno di legge costituzionale in esame.
Viene altresì previsto che, quando alla data di
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche
elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro
tre giorni dal loro insediamento.
Il comma 5 affida al Presidente della Giunta
regionale (e della Giunta delle provincia autonoma di Trento e di Bolzano), la proclamazione
dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).
Il comma 6 prevede che la legge che definisce le
modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in
base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto
comma, della Costituzione), sia approvata entro sei mesi dalla data di
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di
entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame (si veda anche
quanto previsto dal comma 11 – v. infra).
Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a
vita, che permangono – "ad ogni effetto" - nella carica nel nuovo
Senato.
Altra disposizione – recata dal comma 8 -
concerne i regolamenti parlamentari. Viene precisato che i regolamenti
parlamentari vigenti continuano ad applicarsi, "in quanto
compatibili", fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso
dalla Camere nella loro autonomia regolamentare.
Il comma 9 chiarisce che, fino all'adeguamento del
regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dal nuovo articolo 72,
settimo comma, della Costituzione (che disciplina l'istituto del c.d. voto a
data certa) il termine previsto per la pronuncia in via definitiva della
Camera non può essere differito per meno di dieci giorni. In base al citato
settimo comma, il differimento non può essere superiore a quindici giorni,
tenuto conto dei tempi di esame da parte della Commissione, nonché della
complessità del disegno di legge.
E’ stabilito inoltre (comma 10, introdotto dal
Senato) che, in sede di prima applicazione del nuovo articolo 135 della
Costituzione, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte
costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune le nuove nomine
sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al
Senato.
Il comma 11 dispone che le leggi elettorali
della Camera e del Senato promulgate nella legislatura in corso
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, possono essere
sottoposte - su ricorso motivato di almeno un quarto dei componenti della
Camera o di un terzo dei componenti del Senato - al giudizio di legittimità
della Corte costituzionale, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. Il
ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge costituzionale o, per la nuova legge elettorale del Senato, dalla
data di entrata in vigore della legge medesima.
E’ altresì fissato alla data di entrata in vigore
della legge costituzionale il termine a decorrere dal quale può essere approvata
la nuova legge elettorale del Senato, al fine di consentirne
l’approvazione anche nella legislatura in corso. Si ricorda che il comma 6
fissa il termine finale per l’approvazione della legge in sei mesi dalla nuova
elezione della Camera.
Le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sono inoltre tenute a conformare le proprie disposizioni legislative e
regolamentari entro 90 dall’entrata in vigore della nuova legge elettorale del
Senato.
Tale disposizione è stata inserita tra quelle di immediata
applicazione, individuate dall'art. 41, co. 1, considerato che le altre
troveranno applicazione a decorrere dalla legislatura successiva allo
scioglimento di entrambe le Camere.
|
Le modifiche approvate dal Senato (comma 11)Nel corso dell’esame al Senato: -
è stato espressamente fissato
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale il termine a
decorrere dal quale può essere approvata la nuova legge elettorale del
Senato; -
è stato conseguentemente
previsto che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale sulla
nuova legge elettorale del Senato scade al decimo giorno dall’entrata in
vigore della legge elettorale medesima; -
è stato introdotto per le Regioni
un termine per adeguarsi alla nuova legge elettorale del Senato. Con la prima modifica è stato
previsto che “il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale”. Il comma 6 stabilisce a sua
volta che la nuova legge elettorale del Senato è approvata entro sei
mesi dalla data della prima elezione della Camera successiva all’entrata in
vigore della riforma costituzionale. Nel corso dei lavori al Senato,
al termine di un dibattito sulla portata normativa della modifica, è stato espressamente chiarito che
essa è volta a fissare il termine iniziale (dies a quo) per l’approvazione della
nuova legge elettorale del Senato, che decorre dall’entrata in vigore della
legge costituzionale, fermo restando il termine finale (dies ad quem) per
tale approvazione fissato dal comma 6, ossia sei mesi dalle elezioni della
Camera (cfr. le sedute dell’Assemblea del Senato del 9 e del 10 ottobre 2015). La modifica è finalizzata a
consentire l’approvazione della nuova legge elettorale del Senato anche nella
legislatura in corso. Non essendo stata infatti
modificata la disciplina transitoria per la prima elezione del Senato (art.
39, comma 1), l’approvazione di una nuova legge elettorale appare necessaria
per garantire l’operatività della disposizione – introdotta dal Senato - in
base alla quale i senatori sono eletti in conformità alle scelte espresse
dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione delle elezioni
regionali. Tale operatività sembra
peraltro praticabile, per le prime elezioni del Senato, solo nelle Regioni
che procedono al rinnovo dei propri organi contestualmente all’elezione
della Camera (o eventualmente in precedenza, ma dopo l’approvazione della
nuova legge elettorale del Senato ed il suo recepimento da parte della
legislazione elettorale regionale). La fissazione del termine di 90
giorni per l’adeguamento delle leggi e dei regolamenti regionali
risulta necessaria in quanto l’attuazione della disposizione introdotta dal
Senato sulle scelte degli elettori richiederà la modifica delle leggi
elettorali regionali, che, come è noto, spetta alla competenza delle singole
regioni. Si ricorda, infine, che per la
legge elettorale della Camera il termine per la presentazione del ricorso
alla Corte costituzionale resta fissato in 10 giorni dall’entrata
in vigore della legge di riforma costituzionale. |
Infine, tre disposizioni concernono l'ordinamento
regionale.
In primo luogo (comma 12), le leggi regionali su
materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti,
continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o
regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la
riscrittura dell'articolo 117.
In secondo luogo (comma 13), la riforma
costituzionale - per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della
Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) - non si
applica alle Regioni a statuto speciale né alle Province autonome,
finché non si abbia la revisione dei rispettivi Statuti (per la quale è
necessario, com'è noto, una legge costituzionale). È esplicitato altresì che
l'adeguamento statutario avvenga sulla base di intese con le Regioni a statuto
speciale e con le Province autonome.
È poi prevista, a seguito della revisione degli
statuti, l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome delle disposizioni sul cd. ‘regionalismo differenziato’ contenute
nell’art. 116, terzo comma, Cost. Dalla data di
entrata in vigore della legge di riforma costituzionale e sino alla
revisione degli statuti, alle predette Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome si applica l’art 116, terzo comma, nel testo vigente prima
della predetta entrata in vigore (ossia nel testo attualmente vigente),
escludendo le materie di competenza concorrente. L’art. 116, terzo comma, nel
testo attualmente vigente si applica dunque limitatamente alle materie dell’organizzazione
della giustizia di pace, delle norme generali sull’istruzione, e della tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Nel medesimo arco temporale – ossia dalla data di
entrata in vigore della legge di riforma costituzionale e sino alla revisione
degli statuti - resta ferma la disciplina vigente prevista dagli statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo
120 Cost., che disciplina il potere sostitutivo
del Governo nei confronti degli enti territoriali e rimette alla legge la
determinazione dei casi di esclusione dall’esercizio dei titolari di organi di
governo regionali e locali in caso di accertamento dello stato di grave
dissesto finanziario.
|
Le modifiche approvate dal Senato (comma 13)Rispetto al testo approvato
dalla Camera, il Senato: -
ha sostituito l’espressione
“adeguamento” degli statuti con l’espressione “revisione” per
riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà
applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle province autonome; -
ha previsto l’applicabilità alle
Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla
revisione degli statuti, dell’articolo 116, terzo comma, Cost.,
relativo al cd. ‘regionalismo differenziato’, con una disciplina transitoria
per il periodo precedente alla suddetta revisione. Dalla prima modifica
sembrerebbe derivare un allentamento dei termini in cui la revisione del
titolo V dovrà essere recepita dagli statuti speciali. Nel testo approvato
dalla Camera era infatti previsto di doversi procedere all’adeguamento. Circa la seconda modifica, in
materia di “regionalismo differenziato” è previsto un doppio binario. Fino alla revisione degli statuti si applica l’articolo 116, terzo comma, nel testo vigente prima della
riforma costituzionale, limitatamente alle materie dell’organizzazione della
giustizia di pace, delle norme generali sull’istruzione e della tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Le differenze del vigente art.
116, terzo comma, Cost., rispetto al testo
modificato dalla riforma costituzionale sono le seguenti: -
la legge che disciplina le ulteriori
forme di autonomia è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, ferma restando la previa intesa con la Regione interessata. Viene dunque di fatto previsto,
limitatamente a questa disciplina transitoria, un nuovo procedimento legislativo:
bicamerale a maggioranza assoluta; -
la legge deve essere
necessariamente di iniziativa regionale, mentre nel nuovo testo si fa
riferimento ad una legge “anche” su richiesta delle stesse; -
non è espressamente previsto
che la Regione debba essere in condizione di equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio. A seguito della revisione degli statuti è invece prevista l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome delle disposizioni sul cd. ‘regionalismo differenziato’
contenute nell’art. 116, terzo comma, Cost. nel
testo modificato dalla riforma costituzionale. |
Infine, il comma 14 specifica che la Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore
del disegno di legge costituzionale in esame.
Il comma 1 dell'articolo 40 reca alcune disposizioni
finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione
del CNEL (stabilita dal precedente articolo 28 – v. supra).
In particolare, è disposto che, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui
affidare la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al suo
patrimonio (anziché - a seguito di una modifica dell'Assemblea della Camera -
per la liquidazione del patrimonio) e per la riallocazione delle risorse umane
e strumentali da operarsi, come specificato nel corso dell'esame al Senato,
presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla
soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del
commissario straordinario decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi
componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
Il comma 2 riguarda i gruppi politici presenti
nei consigli regionali. La norma introduce un divieto di corrispondere ai
suddetti gruppi consiliari "rimborsi o analoghi trasferimenti
monetari" con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico
delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente
pubblico.
Il comma 3 affida alle Camere - alla luce
della profonda riforma del Parlamento operata - l'obiettivo di un'integrazione
funzionale delle Amministrazioni parlamentari, secondo criteri di
efficienza e razionalizzazione, attraverso: servizi comuni; impiego coordinato
di risorse umane e strumentali; ogni altra forma di collaborazione.
Il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, che
viene a tal fine istituito, è formato dal personale di ruolo delle due Camere,
mentre nello statuto unico del personale dipendente, di cui si prevede
l'adozione, sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei
rispettivi ordinamenti e stabilite altresì le procedure per le successive
modificazioni, da approvare conformemente ai principi di autonomia,
imparzialità ed accesso esclusivo e diretto con apposito concorso.
La norma affida altresì alle Camere la definizione -
di comune accordo - della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze
delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai
regolamenti.
Viene infine inserita una norma di continuità dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, anche nei confronti dei terzi.
Il comma 4, primo periodo, disciplina il riparto di
competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti
"di area vasta". In particolare, i profili ordinamentali generali
sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le "ulteriori
disposizioni" vengono affidate alla competenza regionale.
Il secondo periodo prevede poi che il mutamento
delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
Si ricorda che le disposizioni di cui ai suesposti
commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 40, in base al successivo articolo 41 (v. infra),
sono di immediata applicazione al momento dell’entrata in vigore della legge costituzionale
nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto
stabilito dal primo comma dell'art. 59 Cost. (che
riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica)
i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'art. 59 Cost., come modificato, "non possono eccedere, in ogni
caso, il numero complessivo di cinque", tenuto conto della
permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in
vigore della legge costituzionale in esame.
Al medesimo comma 5 viene precisato che lo stato
e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i
senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Infine, il comma 6 prevede che i senatori della Provincia
autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono
eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base
all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione, ogni consigliere può
votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci
dei rispettivi territori.
L'articolo 41 reca le disposizioni relative non solo
all'entrata in vigore ma anche all'applicabilità delle
disposizioni della legge.
Si prevede che il testo di legge costituzionale in
esame entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel
momento, ma "a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento
di entrambe le Camere", fatte salve alcune disposizioni specificamente
individuate.
Solo alcune disposizioni sono dunque
suscettibili di immediata applicazione.
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In particolare: l'articolo
28, che modifica l'articolo 99 Cost., relativo
alla soppressione del Cnel; l'articolo 35,
che modifica l'articolo 122 Cost. sui limiti agli
emolumenti dei componenti degli organi regionali e sulla determinazione dei
principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza nelle Regioni; l'articolo 39, comma 3, che
dispone di non procedere alla convocazione dei comizi elettorali per il
rinnovo del Senato a seguito dello scioglimento delle Camere nella
legislatura attualmente in corso; l'articolo 39, comma 7, relativo alla
permanenza in carica degli attuali senatori a vita e l'articolo 39, comma
11, che consente l’approvazione della nuova legge elettorale del Senato
nella legislatura in corso nonché la sottoposizione al giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi elettorali della Camera e del Senato
promulgate nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale; l'articolo 40, che reca le disposizioni finali
concernenti: il regime transitorio del CNEL (comma 1); il divieto di
corresponsione di contributi ai gruppi nei Consigli regionali (comma 2);
la riorganizzazione delle amministrazioni parlamentari (comma 3); il
riparto di competenza legislativa sugli enti di area vasta ed il procedimento
di modifica delle circoscrizioni delle Città metropolitane (comma 4). |