Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano A.C. 56 Cost. - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 56/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 351
Data: 13/10/2015
Descrittori:
BOLZANO - Prov, TRENTINO-ALTO ADIGE   DPR 1972 0670
MINORANZE LINGUISTICHE   REGIONI A STATUTO SPECIALE
TRENTINO-ALTO ADIGE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano

13 ottobre 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|La tutela delle minoranze linguistiche in Trentino - Alto Adige|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Formulazione del testo|


La proposta di legge costituzionale A.C. 56 (on. Alfreider ed altri) reca una serie di modifiche allo statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, volte a tutelare, in particolare, la rappresentanza della minoranza linguistica ladina in diverse sedi. Gli interventi proposti prevedono:

Secondo i dati relativi all'ultimo censimento (2011) con riguardo alla provincia di Bolzano, le percentuali di appartenenza ai tre gruppi linguistici ivi presenti sono state pari al 26,06% per il gruppo italiano, al 69,41% per il gruppo tedesco ed al 4,53% per quello ladino. In valori assoluti, le dichiarazioni di appartenenza al gruppo italiano sono state 115.161, al gruppo tedesco 310.360, al gruppo ladini 20.126.

Lo statuto prevede espressamente, al fine di tutelare le diverse componenti linguistiche presenti nella provincia di Bolzano, di considerare l'appartenenza ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (cosiddetta "proporzionale etnica"). Specifiche norme di attuazione (d.P.R. 752/76 art. 18 e D.Lgs. 99/2005) disciplinano le dichiarazioni di appartenenza (e di ‘aggregazione', nel caso si dichiari di non appartenere a nessuno dei tre gruppi linguistici) da rendere – in forma anonima – in occasione di ogni censimento generale della popolazione.
Nella provincia di Trento, alla data del censimento si sono dichiarati appartenenti alla popolazione di lingua ladina 18.550 residenti, pari al 3,5% della popolazione totale.
In tale provincia, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento, art. 4), nei censimenti generali della popolazione è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, anche la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra, al fine di tutelare e promuovere le caratteristiche etniche e culturali di tali popolazioni. La rilevazione censuaria ha finalità esclusivamente statistiche. 

Contenuto

L'articolo 1 interviene sulla composizione della Giunta provincialegiunta della provincia di Bolzano modificando l'articolo 50 dello statuto del TAA. Attualmente lo statuto stabilisce che la giunta è composta dal Presidente, da due vice Presidenti e dagli assessori. I due vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede che, qualora almeno un componente della giunta sia ladino, questi, se non ricopre la carica di Presidente, viene nominato vice Presidente. In tal caso, il numero dei vice Presidenti diviene pari a tre: uno tedesco, uno italiano e uno ladino. La nuova norma, dunque, è destinata ad avere effetto solamente in caso di presenza in giunta di uno o più appartenenti al gruppo ladino. Infatti, in caso contrario, rimane operante la disciplina vigente: un Presidente e due vice Presidenti (uno italiano e uno tedesco).

L'articolo 2 modifica l'articolo 62 dello statuto del TAA avente ad oggetto gli Enti pubblici locali enti pubblici locali . L'art. 62,  nella formulazione vigente, stabilisce che, nella provincia di Bolzano, le norme che regolano la composizione degli organi collegiali debbano garantire la rappresentanza del gruppo ladino. La pdl in esame aggiunge due ulteriori commi a tale disposizione, aventi ad oggetto  gli organi di vertice di due diversi istituti: gli enti pubblici di rilevanza provinciale e gli enti locali intermedi, entrambi non contemplati finora dallo statuto.

Per quanto riguarda gli enti pubblici di rilevanza provinciale, si stabilisce che, qualora siano previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il presidente, con l'effetto di garantire automaticamente la rappresentanza ai tre gruppi linguistici.

L'altro comma aggiuntivo stabilisce che negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni nei quali la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo ladino, la carica di vice presidente sia ricoperta da un ladino. L'obbligo non sussiste se il presidente appartiene al gruppo ladino.

La formulazione della nuova disposizione recata dall'art. 2 della pdl è di carattere generale ma la sua collocazione, nell'ambito dell'art. 62 dello statuto, che si riferisce esclusivamente alla provincia di Bolzano, porta a ritenere che la norma si applichi agli enti della provincia di Bolzano.

L'articolo 3 modifica la procedura di approvazione del Approvazione del bilanciobilancio  regionale e di quello della provincia di Bolzano nella particolare ipotesi di votazione per gruppi linguistici.

L'articolo 84, secondo comma, dello statuto prevede, infatti, che su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, la votazione dei singoli capitoli (ora unità previsionali di base) ad eccezione di quelli relativi all'entrata e  a quelli attinenti a spese dovute, avviene per gruppi linguistici, ossia ciascun capitolo  per essere approvato deve ottenere la maggioranza dei voti di ciscuno dei tre gruppi linguistici. In caso contrario si instaura una procedura di conciliazione: i capitoli non approvati sono sottoposti ad una commisisone paritetica composta da 4 consiglieri (due del gruppo tedesco e due del gruppo italiano) eletta all'inizio della legislatura. La commissione decide entro 15 giorni in ordine alla denominazione e all'ammontare definitivo dei capitoli contestati. E' prescritta la maggioranza semplice per l'approvazione dei capitoli, in mancanza della quale la questione è deferita alla sezione di Bolzano del TAR che decide con lodo arbitrale in via definitiva. Attualmente, dunque, anche se in consiglio manca la maggioranza del solo gruppo ladino, decide la commissione paritetica formata esclusivamente da consiglieri di lingua tedesca e italiana.

L'articolo in esame mantiene la procedura di conciliazione vigente nel solo caso di opposizione all'approvazione del bilancio da parte del gruppo tedesco o del gruppo italiano, mentre, in caso di mancata maggioranza del gruppo ladino si istituisce una subprocedura che vede il deferimento ad un'altra commissione paritetica, questa volta formata da 3 consiglieri, in rappresentanza di tutti  i gruppi linguistici, quindi anche dei ladini. In luogo della maggioranza semplice, prevista per l'altra commissione, si prescrive l'unanimità per l'approvazione dei capitoli.

L'articolo 4 interviene in materia di personale degli uffici statali in provincia di Bolzano ed in particolare sul trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e sulla ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti della magistratura (art. 89 statuto).

In provincia di Bolzano vige il principio della cosiddetta "proporzionale etnica" in base al quale, in via generale, i posti degli uffici statali in provincia sono riservati ai residenti e sono ripartiti in rapporto alla consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dalle dichiarazioni di appartenenza rese in occasione del censimento ufficiale della popolazione. A tal fine, sono istituiti appositi ruoli del personale civile, distinti per carriere, di tutte le amministrazioni statali che hanno uffici in provincia. Fanno eccezione: la carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, il personale della pubblica sicurezza e il personale amministrativo della Difesa.

A tutela del mantenimento della proporzionale, al personale dei ruoli provinciali è garantita la Stabilità della sedestabilità della sede, a meno che non si renda necessario, per le peculiarità di determinate amministrazioni o carriere, il trasferimento per motivi di servizio o addestramento. Per il personale di lingua tedesca è prevista una tutela suplementare, in quanto i trasferimenti degli appartenenti a tale gruppo linguistico devono essere contenuti al 10% dei posti complessivi da esso occupati.

L'articolo in esame estende anche alla minoranza ladina il limite del 10% dei trasferimenti massimi consentiti.

Inoltre, si interviene anche in ordine alla ripartizione dei posti del personale della Magistraturamagistratura. Attualmente, in questo settore, la predetta porporzionale è prevista solamente tra i gruppi linguistici italiano e tedesco: la norma in esame estende la ripartizione dei posti anche ai cittadini di lingua ladina. 

Gli articoli 5 e 6 hanno per oggetto la composizione degli organi della giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano.

In particolare, l'articolo 5 interviene in ordine alla composizione della TAR Bolzanosezione di Bolzano del TAR della regione Trentino - Alto Adige (definito Tribunale regionale di giustizia amministrativa). Attualmente, lo statuto prevede l'istituzione nella regione di un Tribunale regionale di giustizia amminitrativa con una sezione autonoma per la provincia di Bolzano (art. 90). L'articolo 91, primo comma, dello statuto, oggetto di novella della disposizione in esame, prevede che i componenti di tale sezione devono appartenere in egual misura ai due maggiori gruppi linguistici (tedesco e italiano). I componenti la sezione, sono 8: quattro sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al  gruppo di lingua tedesca e quattro sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica (DPR 426/1984, art. 2).

L'articolo in commento dispone che nella sezione del Tribunale vengano nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino.

Viene poi modificato anche il secondo comma dell'art. 91, che prevede la nomina di metà dei  componenti del TAR Bolzano da parte del consiglio provinciale di Bolzano, al fine di includere obbligatoriamente un rappresentante ladino nella quota di nomina provinciale.

Inoltre, la disposizione incide anche in ordine alla nomina del presidente della sezione. Attualmente sono nominati a tale carica per uguale periodo di tempo un giudice di lingua tedesca e uno di lingua italiana. L'articolo in commento propone la successione, in alternanza  per sei mandati, di un giudice di lingua italiana e di uno di lingua tedesca e, alla scadenza di tale periodo, si prevede un mandato per un presidente di lingua ladina.

L'articolo 6 modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di StatoConsiglio di Stato che esaminano i ricorsi avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del TAR. Attualmente, la sezione di volta in volta coinvolta, è integrata da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca (art. 93). La modifica poposta dispone che il collegio possa essere integrato da un rappresentante di lingua tedesca o da uno di lingua ladina.

L'articolo 7 interviene sulla composizione della cosiddetta Commissione dei dodiciCommissione dei dodici, organo consultivo con il compito di fornire pareri sulle norme di attuazione dello Statuto (formalmente adottate con decreti legislativi). La Commissione è composta, ai sensi del vigente articolo 107, primo comma dello statuto, da 12 membri così distribuiti:

  • 6 in rappresentenza dello Stato;
  • 2 del consiglio regionale (che, si ricorda, attualmente è formato dai due consigli provinciali riuniti);
  • 2 del consiglio provinciale di Trento;
  • 2 del consiglio provinciale di Bolzano;

Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Per le questioni relative alle competenze della provincia di Bolzano è costituita, in seno alla Commisisone dei dodici, una speciale sottocommissione (cd Commissione dei sei), composta da 3 rappresentanti dello Stato (di cui uno del gruppo linguistico tedesco) e 3 delle provincia (di cui uno del gruppo linguistico italiano).

La disposizione in commento, fermo restando il numero complessivo di membri  della Commissione dei dodici, aumenta a 3 il numero dei componenti nominati da ciascun consiglio provinciale, abolisce i membri di nomina regionale e prevede che dei 3 componenti destinati al gruppo linguistico tedesco, uno può apparterere al gruppo di lingua ladina.

Per quanto riguarda la Commissione dei sei, rimane l'obbligo che uno dei rappresentanti dello Stato deve essere di lingua tedesca, mentre si introduce la prescrizione che i tre rappresentanti della provincia  devono appartenere a ciascuno dei gruppi linguistici, i quali possono rinunciare al proprio rappresentante in favore di altro gruppo linguistico, se così si esprime la maggioranza del consiglieri del gruppo linguistico.

In base all'art. 107 dello Statuto in seno alla commissione dei dodici è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

L'articolo 8 reca una norma di Copertura copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le spese (non quantificate) per la modifica alla composizione della giunta provinciale e degli organi di vertice degli enti provinciali (artt. 1 e 2), la procedura di esame dei bilanci (art. 3) e il personale provinciale (art. 4), si prevede che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente (comma 1).

Invece, relativamente agli oneri per le nuove norme in materia di composizione degli organi della giustizia amministrativa (art. 5 e 6), valutati in 450 mila euro a decorrere dal 2013, si provvede attraverso il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto-legge 282/2004 (L. 307/2004), art. 10, comma 5, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale (comma 2).

Infine, per quanto riguarda la Commissione paritetica (art. 7), alle relative spese fanno fronte i soggetti in essa rappresentati a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, escludendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

L'articolo 9 dispone la immediata Entrata in vigoreentrata in vigore del provvedimento in esame, a partire dal giorno successivo della sua publicazione nella Gazzetta Ufficiale.


La tutela delle minoranze linguistiche in Trentino - Alto Adige

Lo statuto della regione Trentino - Alto Adige (DPR 670/1972)  sancisce la parità dei diritti dei cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono (art. 102). In diverse altre disposizioni statutarie sono previste misure di tutela delle minoranze linguistiche, soprattutto al Titolo XI, che dispone la parificazione della lingua tedesca a quella italiana nella regione, mentre sancisce la tutela delle tradizioni e delle lingue delle popolazioni ladine, cimbre e mochene (queste ultime due presenti in provincia di Trento).

Si ricorda inoltre che, secondo quanto stabilito dallo statuto, il sistema di elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è un sistema proporzionale, che deve peraltro garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 47, comma 3 e art. 48, comma 2). Sempre lo statuto dispone in merito alla rappresentanza dei gruppi linguistici riguardo al Presidente e all'Ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia, nonché riguardo la composizione della Giunta provinciale. La disciplina elettorale (ed anche il Regolamento interno del Consiglio), infatti, prevede che ciascun candidato dichiari l'appartenenza (o l'aggregazione) ad uno dei tre gruppi linguistici.

In provincia di Trento, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento, art. 4), nei censimenti generali della popolazione è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, anche la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra, al fine di tutelare e promuovere le caratteristiche etniche e culturali di tali popolazioni. La rilevazione censuaria ha finalità esclusivamente statistiche. 


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.


Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge è volta a modificare, secondo le procedure di revisione costituzionale disciplinate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e dello Statuto della regione Trentino - Alto Adige, il testo dello Statuto medesimo, approvato con legge costituzionale.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'art. 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale. Tali statuti possono essere modificati secondo la procedura di cui all'art. 138 Cost. per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali.

Ai sensi dell'art. 103 dello Statuto delTrentino - Alto Adige (come modificato dall'art. 5 della L.cost. 2/2001) per la modifica dello statuto speciale si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali (art. 138 Cost.). L'iniziativa oltre che al Governo e ai parlamentari, appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei consiglio della provincia di Trento  e di Bolzano. Le suddette norme dispongono inoltre che le proposte di modificazione di iniziativa governativa o parlamentare sono trasmesse dal Governo al consiglio regionale e ai consigli provinciali, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).


Formulazione del testo

All'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), la proposta di legge modifica l'art. 50 dello Statuto del TAA, prevedendo che «La giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico».

Ai fini di una più chiara formulazione del testo appare opportuno menzionare anche il Presidente e gli assessori nell'ambito della composizione della giunta (come previsto dal medesimo art. 50, primo comma).