Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati - Schema di D.Lgs. n. 189 (art. 4, legge 52/2015) - Note sulla composizione dei collegi e cartografie
Riferimenti:
SCH.DEC 189/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 193
Data: 15/07/2015
Descrittori:
CAMERA DEI DEPUTATI   COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
L 2015 0052     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
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Camera dei deputati

 

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati

 

Schema di D.Lgs. n. 189

(art. 4, legge 52/2015)

 

 

 

 

 

 

 

n. 193

 

 

 

 

 

15 luglio 2015

 

 

 

 

Servizio responsabile:

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

 

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File: AC0468.docx


 

Indice

 

 

Premessa                                                                                                                                                                 pag.                      1

Circoscrizione Piemonte                                                                                                                                                                      7

Circoscrizione Lombardia                                                                                                                                                        13

Circoscrizione Veneto                                                                                                                                                                    21

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia                                                                                                                                 27

Circoscrizione Liguria                                                                                                                                                                    31

Circoscrizione Emilia-Romagna                                                                                                                                                        35

Circoscrizione Toscana                                                                                                                                                                    39

Circoscrizione Marche                                                                                                                                                                    43

Circoscrizione Lazio                                                                                                                                                          47

Circoscrizione Abruzzo                                                                                                                                                                    53

Circoscrizione Campania                                                                                                                                                                    57

Circoscrizione Puglia                                                                                                                                                         63

Circoscrizione Calabria                                                                                                                                                                    67

Circoscrizione Sicilia                                                                                                                                                         71

Circoscrizione Sardegna                                                                                                                                                                    75

Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol                                                                                                                                79

 


 

 

Avvertenza

 

Il dossier presenta la ripartizione del territorio nazionale in 100 collegi plurinominali prevista dallo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 189.

Per ciascuna delle circoscrizioni suddivise in più collegi plurinominali è presentata una scheda che riporta:

·       una prima Tabella con l’elenco dei collegi plurinominali costituiti nella regione; i collegi sono identificati da un codice costituito dal codice Istat della regione e dal numero d’ordine sequenziale nella regione; per ciascun collegio sono elencati: la popolazione residente, la variazione percentuale della popolazione rispetto alla media della regione, il numero di seggi, la sigla della o delle province il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel collegio, il numero di comuni compresi nel collegio, la superficie espressa in Km2 e una descrizione sommaria;

·       una seconda Tabella nella quale, oltre ai dati di base della circoscrizione (numero di seggi, numero di collegi plurinominali che devono essere costituiti, popolazione media per seggio e per collegio), sono riportati i dati di popolazione delle province: popolazione residente, variazione (percentuale ed in valore assoluto) rispetto alla popolazione media; scostamento dal limite del più o meno 20 per cento della popolazione media per collegio;

·       una cartografia dell’intera circoscrizione che mostra l’insieme di tutti i collegi plurinominali costituiti nella regione e, in determinate circoscrizioni, una o più cartografie di dettaglio relative al territorio di singole province o collegi. Nelle cartografie sono evidenziate le seguenti circoscrizioni elettorali e amministrative:

o   i collegi plurinominali individuati dalla campitura di diverso colore;

o   le province il cui confine è rappresentato da un tratto nero spesso;

o   i collegi uninominali Camera 1993 il cui confine è individuato da un tratto rosso;

o   i Comuni e le Aree subcomunali delle quattro città divise in più collegi plurinominali, delimitati da un tratto grigio sottile.

Per le circoscrizioni Umbria, Molise e Basilicata, che sono costituite in un unico collegio plurinominale, non è presentata scheda di dettaglio.

E’ presentata inoltre una scheda relativa agli otto collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige.

 

 


 

Premessa

 

 

 

 

 


Oggetto e termini della delega legislativa

 

L'art. 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati" delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (d’ora in poi “TU”), come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52. Tale tabella prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle regioni.

In base alla legge 52/2015 le liste dei candidati sono infatti presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali (ad eccezione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per cui sono previste disposizioni particolari).

Si ricorda inoltre che le nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati, definite dalla legge 52/2015, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.

 

I principali elementi qualificanti del nuovo sistema elettorale della Camera, approvato con L. 52/2015 sono i seguenti:

o   la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta in complessivi 100 collegi plurinominali;

o   a ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9;

o   disposizioni speciali riguardano le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali sono costituiti collegi uninominali; per il Trentino-Alto Adige, inoltre, tre seggi sono assegnati con sistema proporzionale;

o   i seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale;

o   accedono alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche);

o   alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi;

o   qualora nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti;

o   alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi;

o   non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste nel turno di ballottaggio;

o   i seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto;

o   si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista;

o   le liste elettorali sono formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati; l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. ‘doppia preferenza di genere'), tra quelli che non sono capolista: sono proclamati eletti dapprima i capolista nei collegi e, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

o   con la finalità di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati - in ciascuna lista - in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento;

o   nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi;

o   sono stabilite modalità per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo le modalità che saranno definite di intesa tra i ministri competenti.

 

La legge 52/2015 (art. 4, comma 1) stabilisce dunque che la determinazione dei collegi plurinominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione sia effettuata con decreto legislativo da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ai sensi dell’art. 14 della legge n. 400/1988).

La determinazione dei collegi ha per oggetto il numero e la delimitazione territoriale degli stessi all’interno di ciascuna circoscrizione. Si ricorda infatti che il numero di seggi da attribuire a ciascun collegio - non inferiore a tre e non superiore a nove (salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige) - sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione è invece determinato (ai sensi dell’art. 3, co. 2 e 3 del TU) dal decreto del Presidente della Repubblica contestuale a quello di convocazione dei comizi. Al medesimo decreto del Presidente della Repubblica spetta l’assegnazione del numero dei seggi proprio di ciascuna circoscrizione (art. 3, co. 1 del TU).

 

Il sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato dall’art. 56, quarto comma, della Costituzione: fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618 il numero degli abitanti della Repubblica risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Il comma 2 dell’art. 4 L. 52/2015 prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal Presidente dell’ISTAT, che la presiede, e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

La Commissione di esperti è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2015.

 

I commi 3 e 4 dell’art. 4 L. 52/2015 definiscono i termini e le modalità di adozione del decreto legislativo:

·       entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Governo invia alle Camere lo schema di decreto (termine 7 luglio 2015);

·       entro i 25 giorni successivi alla ricezione dello schema di decreto le Commissioni permanenti competenti per materia esprimono il parere (termine 1° agosto 2015);

·       il Governo prescinde dal parere parlamentare se questo non è reso entro il previsto termine di 25 giorni;

·       qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

 

Princìpi e criteri direttivi della delega legislativa

 

I princìpi e criteri direttivi della delega sono enunciati all’art. 4, comma 1, lettere a) - g), della L. 52/2015.

Numero e ampiezza dei collegi

Il primo criterio (lettera a)), è quello relativo al numero complessivo dei collegi: escludendo le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari, nel resto del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali; la norma precisa inoltre che la circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.

La lettera b) fissa i criteri relativi al numero e all’ampiezza dei collegi in ciascuna circoscrizione: il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’art. 56 della Costituzione; la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto.

L’introduzione del criterio demografico mira alla costituzione in ogni circoscrizione di collegi plurinominali tendenzialmente omogenei sotto il profilo del numero di seggi spettanti.

 

La Tabella seguente mostra i dati relativi alla popolazione, al numero di seggi e il numero di collegi di ciascuna circoscrizione:

 

 

Determinazione del territorio

Le lettere c), d) ed e) indicano i princìpi e criteri per la determinazione del territorio destinato a costituire il collegio plurinominale.

Il primo principio (di cui alla lettera c)), è quello relativo alla coerenza e continuità del territorio: devono essere garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

In base ai criteri indicati sempre alla lettera c) i collegi, di norma, non possono dividere il territorio di un comune, salvo il caso di comuni di dimensioni demografiche tali da ricomprendere al loro interno più collegi. In questo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal d.lgs. n. 536 del 1993 (di attuazione della cd. legge Mattarella) per l’elezione della Camera dei deputati.

Una specifica disposizione è prevista (alla medesima lettera c)) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute: in tali zone la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati alla lettera stessa.

 

E’ poi individuato (lettera d)) nel territorio provinciale il riferimento di base: ciascun collegio plurinominale corrisponde, di norma, al territorio di una provincia - come delimitata alla data di entrata in vigore della legge - o al territorio di più province fra loro contigue.

In caso di province di dimensione estesa i collegi, analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per i comuni maggiori, sono definiti mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal citato d.lgs. n. 536 del 1993 per l’elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un’altra provincia.

 

La legge (lettera e)) indica poi un ordine di priorità nell’applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio dei collegi indicati alle lettere precedenti: qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale, si può derogare al principio dell’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal d.lgs. n. 536 del 1993 e, in subordine, al criterio dell’integrità del territorio provinciale.

In base alla lettera e), dunque, quello della continuità territoriale si delinea come un criterio prevalente, per il rispetto del quale i restanti criteri territoriali sono derogabili. Rispetto ad essi, l’unica possibilità di deroga al criterio della continuità territoriale è la presenza in una zona di minoranze linguistiche riconosciute (ai sensi della lettera c)).

 

Circoscrizioni Trentino-Alto Adige-Südtirol e Friuli-Venezia Giulia

La legge fissa princìpi e criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (lettere f) e g)).

La lettera f) stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all’art. 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.

E’ poi stabilito (lettera g)) il principio in base al quale nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 38 del 2001, che reca “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”.

 

Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo è presentato in attuazione dell’illustrato art. 4 della L. 52/2015. Il parere parlamentare deve essere espresso – in base alle previsioni della legge di delega (v. supra) - entro 25 giorni dalla ricezione e, quindi, entro il 1° agosto 2015.

L’art. 1 dello schema di decreto legislativo prevede che i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati siano determinati come riportato alla Tabella A.

 

Riguardo ai princìpi e criteri previsti dalla delega legislativa (v. supra) che, in base alla formulazione della legge, assumono una valenza vincolante per il legislatore delegato, si evidenzia in particolare che:

-        escludendo le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, sono costituiti 100 collegi plurinominali, e in Molise è costituito un collegio plurinominale, come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge n. 52/2015 (al Molise non sarebbe infatti spettato alcun collegio in base alla ripartizione proporzionale). Oltre alla circoscrizione Molise, in applicazione dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 4, co. 1, lett. a) e b), le circoscrizioni Umbria e Basilicata risultano costituite in un unico collegio plurinominale;

Nella relazione illustrativa si evidenzia come i collegi plurinominali risultino omogenei anche per popolazione che si attesta, in media nazionale, intorno ai 582 mila abitanti.

-        il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione come previsto dall’art. 56 Cost. e dall’art. 4, co. 1, lett. b);

-        la popolazione di ciascun collegio non si scosta dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto, come previsto dall’art. 4, co. 1, lett. b);

-        è assicurata la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. c) e tenuto conto dell’ordine di priorità nell’applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio dei collegi indicato dall’art. 4, co. 1, lett. e).

Sono fatti salvi i casi di enclave o exclave attualmente già presenti nei territori comunali e provinciali.

Altro criterio che risulta vincolante per il legislatore delegato è quello della coerenza del bacino territoriale di ciascuno collegio elettorale (lett. c)).

A tal proposito, la relazione illustrativa rileva che l'applicazione del principio della coerenza territoriale ha portato il Governo a definire collegi plurinominali compatti per prossimità reciproca della popolazione residente e per l'appartenenza del collegio ad ambiti territoriali amministrativi e funzionali già definiti e "vissuti" dalla stessa popolazione.

 

Con riferimento al Trentino-Alto Adige/Südtirol, si è tenuto conto della previsione, a carattere vincolante (lett. f)), in base alla quale gli otto collegi uninominali ivi presenti – determinati in base all’art. 7 della legge 277/1993 - devono essere tali da assicurare che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.

Riguardo alla necessità che, nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali sia costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena (lett. g)), nella relazione illustrativa si evidenzia come uno dei collegi plurinominali di tale circoscrizione è stato definito in maniera da recepire tale previsione.

Analogamente, riguardo al criterio in base al quale, nelle zone con minoranze linguistiche riconosciute, la definizione dei collegi deve essere tale da agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lett. c)), nella relazione illustrativa si evidenzia di aver applicato tale criterio agevolativo, anche in deroga agli altri principi. In proposito, va altresì considerato che nella definizione del territorio del collegio nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia in cui è concentrata la rappresentanza della lingua slovena (FVG02) sono stati accorpati il numero minimo di territori necessari per il raggiungimento della soglia demografica necessaria in base ai criteri di delega, evidentemente al fine di valorizzare l’incidenza dell’elettorato di lingua slovena.

 

Gli ulteriori criteri di delega non appaiono completamente vincolanti, come si evince dall’uso delle espressioni “di norma” e “ove possibile”.

In base al criterio di cui alla lettera d), ciascun collegio plurinominale corrisponde, di norma, al territorio di una provincia o al territorio di più province fra loro contigue.

Bisogna peraltro considerare (come riportato anche nella relazione illustrativa) che, in base ai dati relativi alla dimensione demografica, solo 16 province consentono la costituzione di unico collegio plurinominale. Tre di queste (Ancona, Cagliari, Udine), tuttavia, hanno una posizione geografica tale che la loro configurazione quale unico collegio plurinominale non avrebbe consentito il rispetto del criterio della continuità territoriale per le restanti parti della regione (nel caso di Udine viene in rilievo anche il criterio relativo alle minoranze linguistiche).

Dalla ricostruzione effettuata, quindi, 13 collegi plurinominali corrispondono al territorio di un’unica provincia (Cuneo, Como, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Latina, Frosinone, Foggia, Taranto, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Agrigento).

In taluni casi, inoltre, è stato raggruppato in un collegio il territorio di due province (Asti e Alessandria; Verbano-Cusio-Ossola e Novara; Lecco e Sondrio; Imperia e Savona; Parma e Piacenza; Forlì-Cesena e Rimini; Lucca e Massa-Carrara; Pistoia e Prato; Aquila e Teramo; Pescara e Chieti; Caltanissetta e Enna; Sassari e Olbia-Tempio, oltre a Perugia e Terni e Potenza e Matera) o di tre province (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) che, da sole, non raggiungevano il limite demografico prescritto dai criteri di delega.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come sia stata assicurata l’integrità dell’ambito provinciale, fin laddove possibile, tenuto conto delle soglie demografiche della lett. b) (scostamento massimo del 20 per cento). Nel caso di dimensione demografica inferiore a quella derivante dall’applicazione dei criteri di delega si rileva come sia stato necessario un apporto demografico, che è stato effettuato all’esito di specifica valutazione della coerenza territoriale e dell’omogeneità con l’entità da costituire. L’obiettivo perseguito, in base a quanto riportato nella relazione, è stato quello della maggior salvaguardia possibile dell’integrità territoriale delle singole province o dell’unione di due o più di esse giungendo a definire collegi con aggiunte o sottrazioni di territori attraverso il ricorso ai collegi del 1993, solo nei casi strettamente necessari.

 

Nel caso di province di dimensione estesa, in senso demografico, il criterio stabilito dalla lettera d) prevede che i collegi siano definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal d. Igs. 536/1993, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.

Tale criterio è richiamato nella relazione illustrativa, che evidenzia anche la necessità di derogarvi al fine di garantire il rispetto del criterio (vincolante) della continuità territoriale.

La relazione evidenzia inoltre che complessivamente, rispetto ai collegi uninominali del 1993, nelle 18 circoscrizioni elettorali considerate, oltre 400 collegi uninominali su 466 sono interamente compresi nei collegi plurinominali.

 

Un ulteriore criterio - da rispettare “di norma” - riguarda il mantenimento dell’integrità del territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per ampiezza demografica, devono essere divisi in più collegi. In quest’ultima ipotesi, i collegi sono definiti “di norma” mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal d. Igs. 536/1993 (lett. c)).

Si rileva in proposito, che nei collegi plurinominali è rispettato il criterio dell’integrità comunale, salvi i comuni che - per ampiezza - necessitano di essere divisi (Milano, Torino, Roma e Napoli).

 

Infine, principi e criteri direttivi non completamente vincolanti (“di norma”) riguardano l’esigenza di tenere conto, per il bacino territoriale di ciascun collegio, dell'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la valutazione dell'omogeneità dal punto di vista storico culturale ha costituito un dato costante dell'attività di definizione dei collegi.

 

Si segnala che per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della composizione dei singoli collegi plurinominali riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l’intero territorio regionale: in Veneto manca l’indicazione del collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso ma appartenente al collegio uninominale 1993 di Feltre (che per la restante parte ricade nella provincia di Belluno); in Sicilia manca l’indicazione del collegio uninominale 1993 di Bagheria, in provincia di Palermo.

Sulla base della conformazione geografica e dei valori demografici dei territori interessati, tali territori appaiono univocamente attribuibili, come si può vedere nel dettaglio nelle cartografie relative. Il comune di Segusino dovrebbe essere inserito all’interno del collegio plurinominale Veneto 01; il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa dovrebbe rientrare nel collegio plurinominale Veneto 02, relativo alla provincia di Vicenza; il collegio uninominale 1993 di Bagheria dovrebbe essere inserito all’interno del collegio plurinominale Sicilia 03.

Si rileva inoltre che nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta composto dai collegi uninominali 1993 di Capaci, Resuttana, Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecannoli; si tratta dei collegi uninominali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di Palermo-Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo, comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica.

Dato che la popolazione del collegio plurinominale Sicilia 01, qualora fossero compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti, è presumibile che anche in questo caso si sia trattato di un errore nella descrizione del collegio plurinominale, che verosimilmente comprende il solo territorio del comune di Palermo (la cui popolazione rientra nelle soglie previste). I quattro comuni pertanto dovrebbero rientrare nel collegio plurinominale Sicilia 03 che comprende la provincia di Palermo.

 

L’art. 2 reca una previsione relativa alle sezioni elettorali che concerne i casi in cui – alla luce della nuova delimitazione territoriale dei collegi – le sezioni interessino ora due o più collegi plurinominali: in tale caso il testo stabilisce che si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

L’ipotesi di sezioni che interessano più collegi plurinominali può verificarsi nei casi in cui i collegi dividano il territorio comunale e dunque – presumibilmente – è riferibile in particolare alle grandi città. La disposizione pone dunque una norma di chiusura in attesa di una opportuna revisione delle sezioni nei territori comunali in coerenza con la nuova disciplina elettorale.

Si tratta di una disposizione contenuta anche nel decreto legislativo relativo alla delimitazione dei collegi uninominali sulla base della cd. legge Mattarella (art. 2 d. lgs. 536/1993).

 

L’art. 3 riguarda i collegi uninominali della circoscrizione Trentino Alto Adige/Südtirol prevedendo che essi sono stabiliti in numero di otto (come stabilito in particolare dall’art. 2, co. 2, capoverso 1-bis e dall’art. 4, co. 1, lett. f) L 52/2015) e sono definiti come riportato nella Tabella B.

Come già detto, in tale regione i collegi sono determinati in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all’art. 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale (art. 4, co. 1, lett. f))

La Tabella B ha dunque una funzione sostanzialmente ricognitiva alla luce delle variazioni di tipo amministrativo intervenute dal 1993 ad oggi.

 

L’art. 4 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

 

L'art. 5 dispone l'inserimento del provvedimento nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e alla sua osservanza.

 


 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Piemonte


La circoscrizione Piemonte è stata suddivisa in 8 collegi plurinominali. La Tabella n. 1 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

* il territorio del comune di Torino è suddiviso fra i due collegi

 


Cartografie

Per la circoscrizione Piemonte sono presentate due cartografie:

  • la prima mostra la ripartizione del territorio regionale in 8 collegi plurinominali;
  • la seconda mostra il territorio compreso nei collegi plurinominali Piemonte 04 e Piemonte 05 (comune di Torino e comuni limitrofi).

 

La Tabella n. 2 mostra la dimensione demografica delle otto province della regione: l’unica provincia la cui popolazione rientra nei vincoli demografici è la provincia di Cuneo, che costituisce un collegio plurinominale a sé. La provincia di Torino supera di molto la soglia massima di popolazione, mentre le altre sei province sono tutte al di sotto della soglia minima: nella definizione dei collegi plurinominali il territorio della provincia di Torino è stato pertanto ripartito in più collegi e i territori delle altre sei province sono stati accorpati in tre collegi interprovinciali. Il territorio del comune di Torino, la cui popolazione (872.367 abitanti) eccede il valore massimo dello scostamento in eccesso (+217.780), è ripartito in due collegi plurinominali.

I collegi plurinominali costituiti dall’intero territorio di una o più province sono:

 

 


 

 


Il restante territorio della provincia di Torino è ripartito in quattro collegi plurinominali:

Come mostra la cartografia nella pagina seguente il territorio del comune di Torino è diviso fra il collegio Piemonte 05, costituito esclusivamente da territorio cittadino, che comprende il centro e la parte orientale della città (collegi uninominali 1993 Torino 1, Torino 2, Torino 4, Torino 5 e Torino 6), e il collegio Piemonte 04 che comprende la parte orientale della città (collegi uninominali 1993 Torino 3, Torino 7 e Torino 8). Al fine di raggiungere la soglia demografica prevista al collegio Piemonte 04 sono stati accorpati i quattro comuni del collegio uninominale 1993 di Collegno (Alpignano, Collegno, Grugliasco e Pianezza).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Lombardia


La circoscrizione Lombardia è stata suddivisa in 17 collegi plurinominali. La Tabella n. 3 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 



Cartografie

Per la circoscrizione Lombardia sono presentate tre cartografie:

·       la prima mostra l’insieme dei 17 collegi plurinominali della regione;

·       la seconda mostra il dettaglio delle province di Milano (collegi plurinominali Lombardia 08, 10, 11, 12 e 13) e Monza e della Brianza, e una parte della provincia di Varese (collegi plurinominali Lombardia 06 e 07);

·       la terza mostra la ripartizione del territorio delle province di Bergamo (collegi plurinominali Lombardia 03 e 09), Brescia (collegi plurinominali Lombardia  04 e 11) e Cremona (collegi plurinominali Lombardia  15 e 16).

Il territorio delle 12 province della regione ha grande variabilità in termini di ampiezza e di popolazione rispetto ai parametri considerati dai princìpi e criteri direttivi della delega (i numeri sono esposti nella Tabella n. 4 alla pagina seguente):

·       5 province hanno popolazione inferiore al valore minimo (meno 20 per cento dal valore medio della popolazione dei collegi): Sondrio, Lecco, Lodi, Cremona e Mantova;

·       5 province hanno popolazione superiore al valore massimo:  Brescia, Bergamo, Varese, Monza e della Brianza con più del 20 per cento dal valore medio della popolazione dei collegi); la provincia di Milano ha una popolazione 4 volte maggiore del valore medio di riferimento;

·       2 sole province sono dentro la banda di oscillazione dello scostamento: Como e Pavia.



 

 

Le province di Lecco e Sondrio sono unite in un collegio plurinominale interprovinciale, Lombardia 01, che comprende l’intero territorio delle due province

 

La provincia di Como (Lombardia 02) e la provincia di Pavia (Lombardia 17) costituiscono ciascuna un collegio plurinominale per l’intero suo territorio.

 

Il territorio della provincia di Milano (vedi la cartografia a lato) è stato ripartito in 5 collegi plurinominali di cui due costituiti dal territorio del comune di Milano.

La ripartizione del territorio è stata fatta sulla base dei collegi uninominali 1993, tenendo conto del fatto che, in ragione della costituzione della provincia di Monza e della Brianza, molti dei collegi uninominali 1993 della zona nord della provincia, sarebbero ora costituiti da comuni delle due province:

Il comune di Milano è ripartito in 2 collegi plurinominali:

 

Il territorio della provincia di Monza e della Brianza (vedi la cartografia a lato) è ripartito in due collegi: uno costituito dalla parte orientale della provincia, compreso il capoluogo (Lombardia 07), l’altro costituito dalla restante parte del territorio provinciale e da una parte del territorio della provincia di Varese (Lombardia 06). La restante parte del territorio della provincia di Varese, compreso il capoluogo, costituisce un collegio plurinominale (Lombardia 05).

-        in provincia di Monza e della Brianza, i collegi uninominali 1993 di Desio e Limbiate (ad esclusione dei comuni in provincia di Milano) e i comuni di Varedo (collegio uninominale 1993 di Paderno Dugnano), Nova Milanese e Muggiò (collegio uninominale 1993 di Cinisello Balsamo);

-        in provincia di Varese, il collegio uninominale 1993 di Saronno, per i nove comuni che appartengono a quella provincia, e l’intero territorio del collegio di Tradate;




Ciascuna delle province di Bergamo e di Brescia è ripartita in due collegi plurinominali sulla base dei collegi uninominali 1993. Il territorio delle province di Lodi, Mantova e Cremona è ripartito in due collegi plurinominali (vedi la cartografia a lato).

Provincia di Bergamo:

Provincia di Brescia:

 

Il territorio delle province di Lodi, Mantova e Cremona è ripartito in due collegi plurinominali (vedi la cartografia a lato).

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Veneto


La circoscrizione Veneto è stata suddivisa in 8 collegi plurinominali. La Tabella n. 5 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 

 


 

Cartografie

Per la circoscrizione Veneto sono presentate due cartografie:

  • la prima mostra la ripartizione del territorio regionale in 8 collegi plurinominali;
  • la seconda mostra il territorio delle province di Vicenza e Treviso.

Come mostra la Tabella n. 6, in questa circoscrizione la popolazione di cinque province è sensibilmente al di sopra della soglia massima consentita, mentre quella delle altre due è meno della metà della soglia minima. Le due province con la minore popolazione sono collocate una all’estremo nord della regione (Belluno) e l’altra all’estremo sud (Rovigo), mentre il territorio di altre quattro province è disposto al centro, intorno al territorio della provincia di Padova, che è quella con la popolazione maggiore. In virtù della loro collocazione geografica e dimensione demografica, il territorio di ciascuna delle cinque province maggiori è pertanto suddiviso in due collegi plurinominali, mentre quello delle due province minori è accorpato a parte del territorio delle province contigue.

Con riferimento alla descrizione della composizione dei singoli collegi plurinominali della circoscrizione Veneto riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo si segnala quanto segue: nell’elenco dei territori che compongono i collegi plurinominali della circoscrizione manca l’indicazione del collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso (ma appartenente al collegio uninominale 1993 di Feltre, che per la restante parte ricade nella provincia di Belluno). Sulla base della conformazione geografica e dei valori demografici dei territori interessati, tali territori vanno evidentemente attribuiti, rispettivamente, al collegio plurinominale Veneto 02, relativo alla provincia di Vicenza, e al collegio plurinominale Veneto 01, al cui interno è collocato il territorio del comune di Segusino. Le tabelle e le cartografie della circoscrizione Veneto sono state pertanto elaborate sulla base delle soluzioni individuate.

 

 


I singoli collegi plurinominali sono così costituiti:

 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia


La circoscrizione Friuli-Venezia Giulia è stata suddivisa in 2 collegi plurinominali. La Tabella n. 7 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 



 

In questa regione l’istituzione di due collegi plurinominali fa sì che il valore della popolazione media dei collegi sia particolarmente alta e conseguentemente, come mostra la Tabella n. 8, che tre province su quattro abbiano un numero di abitanti inferiore alla soglia minima di popolazione prevista.

 

 

La legge n. 52 del 2015 prevede uno specifico criterio di delega per la definizione dei collegi plurinominali della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia: l’articolo 4, comma 1, lettera g), dispone infatti che uno dei collegi plurinominali della circoscrizione sia costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

I 32 comuni nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena a norma dell’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 e del D.P.R. di attuazione 12 settembre 2007 (evidenziati con un colore più scuro nella cartografia della pagina seguente) sono pertanto compresi in un unico collegio plurinominale interprovinciale, cui sono aggiunti ulteriori comuni al fine di assicurare la continuità territoriale e il rispetto dei vincoli demografici.

 

 

 

I due collegi plurinominali risultano così composti:


 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Liguria


La circoscrizione Liguria è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 9 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 


 


 

Come mostra la Tabella n. 10, nella provincia di Genova si concentra più di metà della popolazione dell’intera regione, mentre le altre tre province sono sensibilmente al di sotto della soglia demografica minima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In virtù della conformazione del territorio della regione lungo l’arco del golfo e della distribuzione demografica, con le province minori per popolazione ai due lati della provincia di Genova, i tre collegi plurinominali sono così composti:

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Emilia-Romagna


La circoscrizione Emilia-Romagna è stata suddivisa in 7 collegi plurinominali. La Tabella n. 11 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 



La conformazione territoriale della regione e la distribuzione demografica nelle nove province, come mostra la Tabella n. 12, consentono di istituire collegi plurinominali corrispondenti all’intero territorio di una provincia, o di più province unite fra loro: ciò è possibile in particolare per le province di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia e Modena, contigue l’una all’altra ad ovest della regione, e per le province di Rimini e Forlì-Cesena ad est. La provincia di Bologna, che supera la soglia massima di popolazione, è divisa in due collegi plurinominali, uno dei quali comprende anche parte del territorio della provincia di Ravenna al fine di rispettare i vincoli demografici. La provincia di Ferrara e la restante parte della provincia di Ravenna sono accorpate in un ulteriore collegio plurinominale.

I sette collegi plurinominali sono pertanto così composti:

  1. il collegio Emilia-Romagna 01 comprende l’intero territorio delle province di Parma e Piacenza;
  2. il collegio Emilia-Romagna 02 comprende l’intero territorio della provincia di Reggio Emilia;
  3. il collegio Emilia-Romagna 03 comprende l’intero territorio della provincia di Modena;
  4. il collegio Emilia-Romagna 04 comprende il territorio del comune di Bologna e parte della provincia (collegi uninominali 1993 di Bologna-Borgo Panigale, Bologna-S. Donato, Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro e Casalecchio di Reno);
  5. il collegio Emilia-Romagna 05 comprende il restante territorio della provincia di Bologna (collegi uninominali 1993 di San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Imola) e il territorio del collegio uninominale 1993 di Faenza (provincia di Ravenna);
  6. il collegio Emilia-Romagna 06 comprende l’intero territorio della provincia di Ferrara e il restante territorio della provincia di Ravenna (collegi uninominali 1993 di Ravenna-Lugo e Ravenna-Cervia)
  7. il collegio Emilia-Romagna 07 comprende l’intero territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Toscana


La circoscrizione Toscana è stata suddivisa in 6 collegi plurinominali. La Tabella n. 13 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 

 

 


 

Cartografie

La cartografia della circoscrizione Toscana mostra l’insieme dei 6 collegi plurinominali in cui è suddivisa la regione e il dettaglio del territorio dei collegi che interessano il territorio della provincia di Firenze.

 

Come mostra la Tabella n. 14, in questa circoscrizione nove province su dieci hanno una popolazione residente inferiore al valore della soglia minima ammessa, mentre la popolazione della provincia di Firenze è sensibilmente al di sopra della soglia massima. In virtù dell’alto numero di province e della loro consistenza demografica, cinque dei sei collegi plurinominali comprendono il territorio di più province. Il territorio delle province di Firenze, Pisa e Arezzo è diviso in due collegi plurinominali, quello delle altre province è interamente compreso in un collegio plurinominale.

I collegi plurinominali istituiti nella circoscrizione sono così costituiti:

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Marche


La circoscrizione Marche è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 15 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 



 

Nella circoscrizione, formata da 5 province, sono costituiti 3 collegi plurinominali. Nella Tabella n. 16 sono riportati i dati di popolazione di ciascuna provincia, da cui si evince che l’unica provincia che rientrerebbe da sola nei vincoli demografici previsti è la provincia di Ancona. Data la geografia della regione, però, la formazione di un collegio plurinominale coincidente con il territorio della provincia di Ancona non consentirebbe la costituzione degli altri due collegi per accorpamento dei territori delle province al di sotto della soglia demografica minima.

 

 

Pertanto i collegi plurinominali istituiti nella circoscrizione sono così costituiti:

 


 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Lazio


La circoscrizione Lazio è stata suddivisa in 9 collegi plurinominali. La Tabella n. 17 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 

*il territorio del comune di Roma è suddiviso fra i quattro collegi

 


Cartografie

Per la circoscrizione Lazio sono presentate due cartografie:

  • la prima mostra la ripartizione del territorio regionale in 9 collegi plurinominali e il dettaglio del territorio dei comuni della provincia di Roma compresi nel collegio Lazio 01;
  • la seconda mostra il territorio dei collegi plurinominali Lazio 03, Lazio 04, Lazio 05 e Lazio 06 (comune di Roma).

 

La Tabella n. 18 mostra i valori relativi alla popolazione delle cinque province che costituiscono la circoscrizione. Le province di Latina e Frosinone, la cui popolazione rientra nelle soglie previste, sono costituite ciascuna in un proprio collegio plurinominale. Le province di Viterbo e di Rieti hanno complessivamente una popolazione residente inferiore al valore minimo ammesso e, pertanto, è stato accorpato il territorio di alcuni comuni della provincia di Roma per raggiungere la soglia demografica prevista. Il restante territorio della provincia di Roma è stato suddiviso in sei collegi plurinominali, di cui quattro relativi al comune di Roma.

I nove collegi plurinominali sono così composti:

 



 


 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Abruzzo


La circoscrizione Abruzzo è stata suddivisa in 2 collegi plurinominali. La Tabella n. 19 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 



 

Come mostra la Tabella n. 20 in questa circoscrizione i valori della popolazione delle quattro province sono inferiori di circa la metà alla soglia demografica minima. I due collegi plurinominali sono quindi formati accorpando ciascuno il territorio di due province.

I comuni appartenenti ai due collegi uninominali 1993 di Montesilvano e Sulmona sono stati ricondotti agli ambiti delle rispettive province.

 

 

I due collegi plurinominali sono così costituiti:

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Campania


La circoscrizione Campania è stata suddivisa in 10 collegi plurinominali. La Tabella n. 21 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 

* il territorio del comune di Napoli è suddiviso fra i due collegi

 


Cartografie

Per la circoscrizione Campania sono presentate due cartografie:

·       la prima mostra l’insieme dei dieci collegi plurinominali della regione;

·       la seconda mostra il dettaglio della provincia di Napoli, con i 4 collegi compresi interamente nel territorio provinciale (Campania 04, 06, 07 e 08) e i 2 collegi interprovinciali Campania 03 (Caserta e Napoli) e Campania 05 (Benevento, Avellino e Napoli).

 

 

La Tabella n. 22 mostra come la distribuzione della popolazione nelle cinque province della circoscrizione renda necessario ripartire in più collegi plurinominali il territorio delle province di Napoli, Salerno e Caserta. La popolazione delle province di Benevento e Avellino non è sufficiente, singolarmente, per la costituzione di un collegio, mentre, aggregando insieme le due province, viene superato di circa 22.000 unità il massimo del limite demografico.

 

 

 


 


La provincia di Caserta è ripartita in due collegi,  uno dei quali comprende anche una piccola parte della provincia di Napoli, sufficiente per raggiungere il limite minimo di popolazione:

 

Il territorio della provincia di Benevento e la maggior parte del territorio della provincia di Avellino costituiscono un collegio plurinominale. Al territorio della provincia di Avellino è, infatti, sottratta una parte confinante ad est con la provincia di Napoli, al fine di far rientrare la popolazione del collegio nel limite massimo demografico:

 

Il territorio della provincia di Napoli è ripartito in 6 collegi plurinominali, di cui 4 (Campania 04, 06, 07 e 08) interamente compresi nella provincia, e 2 interprovinciali: Campania 05 costituito dalla zona est e da una parte della provincia di Avellino; Campania 03 costituito da tre comuni della provincia di Napoli aggregati al collegio della zona sud della provincia di Caserta. Il comune di Napoli è ripartito in due collegi plurinominali (Campania 06 e 07), uno dei quali (Campania 07) comprende anche i comuni della zona di Pozzuoli e dell’isola di Ischia (vedi cartografia di dettaglio alla pagina seguente).

 

La provincia di Salerno è ripartita in due collegi plurinominali:

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Puglia


La circoscrizione Puglia è stata suddivisa in 7 collegi plurinominali. La Tabella n. 23 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 

 


Cartografie

La cartografia della circoscrizione Puglia mostra l’insieme dei 7 collegi plurinominali in cui è suddivisa la regione e il dettaglio del territorio dei collegi che interessano il territorio della provincia di Bari.

In virtù della conformazione della regione e della distribuzione della popolazione nelle sei province (vedi Tabella n. 24 a fianco), cinque dei sette collegi plurinominali insistono sul territorio di una provincia mentre gli altri due collegi plurinominali sono interprovinciali, compensando l’eccedenza delle due province più popolose (Bari e Lecce) con il deficit delle due province contigue meno popolose (rispettivamente Barletta-Andria-Trani e Brindisi).

I sette collegi plurinominali sono definiti come segue:

 

 


 
il collegio Puglia 05 comprende l’intero territorio della provincia di Taranto;

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Calabria


La circoscrizione Calabria è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 25 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 


 


Come mostra la Tabella n. 26 le province di Cosenza e di Reggio Calabria, l’una al confine nord della regione e l’altra al sud, rientrano nei limiti demografici previsti e pertanto costituiscono, ciascuna, un collegio plurinominale. Le tre province centrali e confinanti sono accorpate nel terzo collegio plurinominale della regione.

I tre collegi plurinominali sono così definiti:

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Sicilia


La circoscrizione Sicilia è stata suddivisa in 9 collegi plurinominali. La Tabella n. 27 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 

 


Cartografie

La cartografia della circoscrizione Sicilia mostra l’insieme dei 9 collegi plurinominali in cui è suddivisa la regione e il dettaglio del territorio del comune di Palermo e dei comuni limitrofi.

 

La Tabella n. 28 mostra i valori relativi alla popolazione delle nove province che costituiscono la circoscrizione. Le province di Agrigento e Messina sono le uniche in cui la popolazione rientra nelle soglie previste, mentre le altre province o eccedono il limite massimo di popolazione (Palermo e Catania) o sono al di sotto del minimo necessario (Trapani, Siracusa e Ragusa, Caltanissetta ed Enna).

Nella definizione dei collegi plurinominali le province di Agrigento e Messina sono pertanto costituite ciascuna in un proprio collegio plurinominale e le due province minori, Caltanissetta ed Enna, sono state accorpate in un unico collegio plurinominale. Anche le province di Siracusa e Ragusa sono state accorpate in un collegio plurinominale, con l’esclusione di alcuni comuni della provincia di Siracusa per consentire il rispetto dei limiti demografici. Le province di Palermo e Catania sono state suddivise in due collegi plurinominali ciascuna, mentre alla provincia di Trapani è stato accorpato il territorio di quattro comuni in provincia di Palermo allo scopo di superare la soglia demografica minima.

 

 

 

 

 

 


 


Con riferimento alla descrizione della composizione dei singoli collegi plurinominali della circoscrizione Sicilia riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo si segnala quanto segue:

Le tabelle e la cartografia della circoscrizione Sicilia sono state pertanto elaborate in base alle soluzioni individuate.

 

I singoli collegi uninominali sono così costituiti:


 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Sardegna


La circoscrizione Sardegna è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 29 mostra la definizione dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 

 

 


Come mostra la Tabella n. 30, ad eccezione della provincia di Cagliari, le altre sette province sarde sono tutte molto al di sotto della media della popolazione dei collegi.

 

 

 

 

 

La definizione dei 3 collegi plurinominali proposta dal Governo, vede la regione ripartita orizzontalmente in tre fasce: al nord sono aggregate insieme le province di Sassari e Olbia Tempio; al centro al territorio delle province di Oristano, Nuoro, Ogliastra e Medio Campidano (la cui popolazione non sarebbe sufficiente a costituire un collegio) è aggregata la zona del territorio della provincia di Cagliari che si incunea tra le suddette province; al sud, di conseguenza, alla restante parte della provincia di Cagliari è aggregata la provincia di Carbonia-Iglesias:

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Collegi uninominali



 

 

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della legge n. 52 del 2015, la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è suddivisa in 8 collegi uninominali determinati ai sensi dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, sulla base delle disposizioni speciali contenute nel Titolo VI del Testo Unico in materia elettorale, come modificato dalla stessa legge n. 52 del 2015. La norma di delega (articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 52 del 2015) ribadisce il riferimento all’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277 e ai princìpi e criteri direttivi ivi enunciati.

La Tabella B allegata allo schema di decreto legislativo riproduce pertanto i collegi uninominali già previsti dalla Tabella allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, aggiornata con le variazioni di tipo amministrativo intervenute dopo il 1993.

La Tabella seguente mostra i dati relativi alla composizione e alla popolazione degli otto collegi uninominali. Si ricorda in proposito che la norma di delega (articolo 7, legge 4 agosto 1993, n. 277) prevedeva che, nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 15%, in eccesso o in difetto.