Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati - Schema di D.Lgs. n. 189 (art. 4, legge 52/2015) - Note sulla composizione dei collegi e cartografie | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 193 | ||||
Data: | 15/07/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
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Camera
dei deputati |
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XVII LEGISLATURA |
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Documentazione
per l’esame di |
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Determinazione dei collegi elettorali della Camera
dei deputati Schema di D.Lgs.
n. 189 |
(art. 4, legge 52/2015) |
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n. 193 |
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15 luglio 2015 |
Servizio
responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni (
066760-3855 – 066760-9265– *
st_istituzioni@camera.it |
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Premessa pag. 1
Circoscrizione Piemonte 7
Circoscrizione Lombardia 13
Circoscrizione Veneto 21
Circoscrizione Friuli-Venezia
Giulia 27
Circoscrizione Liguria 31
Circoscrizione Emilia-Romagna 35
Circoscrizione Toscana 39
Circoscrizione Marche 43
Circoscrizione Lazio 47
Circoscrizione Abruzzo 53
Circoscrizione Campania 57
Circoscrizione Puglia 63
Circoscrizione Calabria 67
Circoscrizione Sicilia 71
Circoscrizione Sardegna 75
Circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol 79
Avvertenza
Il dossier presenta la ripartizione del
territorio nazionale in 100 collegi plurinominali prevista dallo schema di
decreto legislativo Atto del Governo n. 189.
Per ciascuna delle circoscrizioni suddivise
in più collegi plurinominali è presentata una scheda che riporta:
·
una
prima Tabella con l’elenco dei collegi plurinominali costituiti nella regione;
i collegi sono identificati da un codice costituito dal codice Istat della
regione e dal numero d’ordine sequenziale nella regione; per ciascun collegio
sono elencati: la popolazione residente, la variazione percentuale della
popolazione rispetto alla media della regione, il numero di seggi, la sigla
della o delle province il cui territorio (in tutto o in parte) insiste nel
collegio, il numero di comuni compresi nel collegio, la superficie espressa in
Km2 e una descrizione sommaria;
·
una
seconda Tabella nella quale, oltre ai dati di base della circoscrizione (numero
di seggi, numero di collegi plurinominali che devono essere costituiti,
popolazione media per seggio e per collegio), sono riportati i dati di popolazione
delle province: popolazione residente, variazione (percentuale ed in valore
assoluto) rispetto alla popolazione media; scostamento dal limite del più o
meno 20 per cento della popolazione media per collegio;
·
una
cartografia dell’intera circoscrizione che mostra l’insieme di tutti i collegi
plurinominali costituiti nella regione e, in determinate circoscrizioni, una o
più cartografie di dettaglio relative al territorio di singole province o
collegi. Nelle cartografie sono evidenziate le seguenti circoscrizioni
elettorali e amministrative:
o
i collegi plurinominali individuati dalla campitura di diverso colore;
o
le province il cui
confine è rappresentato da un tratto nero spesso;
o
i collegi uninominali Camera
1993 il cui confine è
individuato da un tratto rosso;
o
i Comuni e le Aree
subcomunali delle quattro città divise in più collegi plurinominali,
delimitati da un tratto grigio sottile.
Per le circoscrizioni Umbria, Molise e
Basilicata, che sono costituite in un unico collegio plurinominale, non è
presentata scheda di dettaglio.
E’ presentata inoltre una scheda relativa
agli otto collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige.
Premessa
Oggetto e termini della delega legislativa
L'art.
4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di
elezione della Camera dei deputati" delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito
di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (d’ora in poi “TU”), come
sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52. Tale tabella prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al
territorio delle regioni.
In
base alla legge 52/2015 le liste dei candidati sono infatti presentate in 20
circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali
(ad eccezione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per cui sono previste
disposizioni particolari).
Si
ricorda inoltre che le nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei
deputati, definite dalla legge 52/2015, si applicano a decorrere dal 1° luglio
2016.
I
principali elementi qualificanti del
nuovo sistema elettorale della Camera, approvato con L. 52/2015 sono i
seguenti:
o
la
suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali,
corrispondenti alle regioni, divise a loro volta in complessivi 100 collegi
plurinominali;
o
a
ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9;
o
disposizioni
speciali riguardano le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige,
nelle quali sono costituiti collegi uninominali; per il Trentino-Alto Adige,
inoltre, tre seggi sono assegnati con sistema proporzionale;
o
i
seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale;
o
accedono
alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento
dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste
rappresentative di minoranze linguistiche);
o
alla
lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono
attribuiti 340 seggi;
o
qualora
nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di
ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti;
o
alla
lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi;
o
non
è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è
consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste nel turno
di ballottaggio;
o
i
seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura
proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto;
o
si
procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle
circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti
ottenuto da ciascuna lista;
o
le
liste elettorali sono formate da un candidato capolista e da un elenco di
candidati; l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di
sesso diverso (cd. ‘doppia preferenza di genere'), tra quelli che non sono
capolista: sono proclamati eletti dapprima i capolista nei collegi e,
successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze;
o
con
la finalità di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso
alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati - in ciascuna lista
- in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso
non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel
complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun
sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento;
o
nessuno
può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad
eccezione dei capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10
collegi;
o
sono
stabilite modalità per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per
motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella
circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed
alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare
secondo le modalità che saranno definite di intesa tra i ministri competenti.
La
legge 52/2015 (art. 4, comma 1) stabilisce dunque che la determinazione dei
collegi plurinominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione sia effettuata con
decreto legislativo da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ai sensi dell’art. 14
della legge n. 400/1988).
La
determinazione dei collegi ha per oggetto il numero e la delimitazione
territoriale degli stessi all’interno di ciascuna circoscrizione. Si ricorda
infatti che il numero di seggi da
attribuire a ciascun collegio - non inferiore a tre e non superiore a nove
(salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto
Adige) - sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della
popolazione è invece determinato (ai sensi dell’art. 3, co. 2 e 3 del TU) dal decreto del Presidente della Repubblica
contestuale a quello di convocazione dei comizi. Al medesimo decreto del
Presidente della Repubblica spetta l’assegnazione del numero dei seggi proprio
di ciascuna circoscrizione (art. 3, co. 1 del TU).
Il
sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato
dall’art. 56, quarto comma, della Costituzione: fatti salvi i 12 seggi da
attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618 il numero degli
abitanti della Repubblica risultante dall’ultimo censimento generale della
popolazione e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il
comma 2 dell’art. 4 L. 52/2015 prevede che, ai fini della predisposizione dello
schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi, il Governo si
avvalga di una Commissione composta
dal Presidente dell’ISTAT, che la presiede, e da 10 esperti in materia
attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri
aggiuntivi.
La
Commissione di esperti è stata istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2015.
I
commi 3 e 4 dell’art. 4 L. 52/2015 definiscono i termini e le modalità di
adozione del decreto legislativo:
· entro 45 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge il Governo invia alle Camere lo schema di decreto (termine 7
luglio 2015);
· entro i 25 giorni successivi alla ricezione
dello schema di decreto le Commissioni permanenti competenti per materia
esprimono il parere (termine 1° agosto 2015);
· il Governo
prescinde dal parere parlamentare se questo non è reso entro il previsto
termine di 25 giorni;
· qualora il Governo
ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, contemporaneamente alla
pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente
adeguata motivazione.
Princìpi e criteri direttivi della delega legislativa
I
princìpi e criteri direttivi della delega sono enunciati all’art. 4, comma 1,
lettere a) - g), della L. 52/2015.
Il
primo criterio (lettera a)), è quello
relativo al numero complessivo dei collegi: escludendo le circoscrizioni Valle
d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari,
nel resto del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali; la norma precisa inoltre che la
circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.
La
lettera b) fissa i criteri relativi
al numero e all’ampiezza dei collegi in ciascuna circoscrizione: il numero dei
collegi plurinominali da costituire è determinato con il metodo dei quozienti
interi e dei più alti resti in proporzione
al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, secondo la ripartizione
effettuata ai sensi dell’art. 56 della Costituzione; la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della
popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in
eccesso o in difetto.
L’introduzione
del criterio demografico mira alla costituzione in ogni circoscrizione di
collegi plurinominali tendenzialmente omogenei sotto il profilo del numero di
seggi spettanti.
La
Tabella seguente mostra i dati relativi alla popolazione, al numero di seggi e
il numero di collegi di ciascuna circoscrizione:
Le
lettere c), d) ed e) indicano i
princìpi e criteri per la determinazione del territorio destinato a costituire il
collegio plurinominale.
Il
primo principio (di cui alla lettera c)),
è quello relativo alla coerenza e continuità del territorio: devono essere
garantite la coerenza del bacino
territoriale di ciascun collegio e, di
norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonché la continuità, salvo il caso in cui il territorio
stesso comprenda porzioni insulari.
In
base ai criteri indicati sempre alla lettera c) i collegi, di norma,
non possono dividere il territorio di un comune, salvo il caso di comuni di
dimensioni demografiche tali da ricomprendere al loro interno più collegi. In
questo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati
mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal
d.lgs. n. 536 del 1993 (di attuazione della cd. legge Mattarella) per
l’elezione della Camera dei deputati.
Una
specifica disposizione è prevista (alla medesima lettera c)) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute: in tali zone la delimitazione
dei collegi deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel
minor numero possibile di collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri
indicati alla lettera stessa.
E’
poi individuato (lettera d)) nel territorio provinciale il riferimento
di base: ciascun collegio plurinominale corrisponde, di norma, al territorio di una provincia - come delimitata alla
data di entrata in vigore della legge - o al territorio di più province fra loro
contigue.
In
caso di province di dimensione estesa i collegi, analogamente a quanto previsto
alla lettera precedente per i comuni maggiori, sono definiti mediante
l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal citato
d.lgs. n. 536 del 1993 per l’elezione della Camera dei deputati, escludendo,
ove presenti, i comuni compresi in un’altra provincia.
La
legge (lettera e)) indica poi un ordine di priorità nell’applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio
dei collegi indicati alle lettere precedenti: qualora non sia altrimenti
possibile rispettare il criterio della continuità
territoriale, si può derogare al principio dell’accorpamento dei territori
dei collegi uninominali stabiliti dal d.lgs. n. 536 del 1993 e, in subordine,
al criterio dell’integrità del territorio provinciale.
In
base alla lettera e), dunque, quello
della continuità territoriale si delinea come un criterio prevalente, per il
rispetto del quale i restanti criteri territoriali sono derogabili. Rispetto ad
essi, l’unica possibilità di deroga al criterio della continuità territoriale è
la presenza in una zona di minoranze linguistiche riconosciute (ai sensi della
lettera c)).
Circoscrizioni Trentino-Alto Adige-Südtirol e Friuli-Venezia
Giulia
La
legge fissa princìpi e criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia (lettere f)
e g)).
La
lettera f) stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali
in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all’art. 7 della legge n. 277
del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di
una circoscrizione provinciale.
E’
poi stabilito (lettera g)) il
principio in base al quale nella circoscrizione
Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da
favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della
minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 38 del
2001, che reca “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia”.
Il contenuto dello schema di decreto legislativo
Lo
schema di decreto legislativo è presentato in attuazione dell’illustrato art. 4
della L. 52/2015. Il parere parlamentare
deve essere espresso – in base alle previsioni della legge di delega (v. supra) - entro 25
giorni dalla ricezione e, quindi, entro
il 1° agosto 2015.
L’art. 1 dello schema di decreto
legislativo prevede che i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei
deputati siano determinati come riportato alla Tabella A.
Riguardo
ai princìpi e criteri previsti dalla delega legislativa (v. supra) che, in base alla
formulazione della legge, assumono una valenza vincolante per il legislatore
delegato, si evidenzia in particolare che:
-
escludendo
le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, sono costituiti 100 collegi plurinominali, e in Molise
è costituito un collegio plurinominale, come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 della legge
n. 52/2015 (al Molise non sarebbe infatti spettato alcun collegio in base alla
ripartizione proporzionale). Oltre alla circoscrizione Molise, in applicazione
dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 4, co. 1, lett. a) e b), le circoscrizioni Umbria e
Basilicata risultano costituite in un unico collegio plurinominale;
Nella relazione illustrativa si evidenzia come i
collegi plurinominali risultino omogenei anche per popolazione che si attesta,
in media nazionale, intorno ai 582 mila abitanti.
-
il
numero dei collegi plurinominali da
costituire è determinato con il metodo dei
quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi
assegnati alla circoscrizione come previsto dall’art. 56 Cost.
e dall’art. 4, co. 1, lett. b);
-
la
popolazione di ciascun collegio non
si scosta dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in
difetto, come previsto dall’art. 4, co. 1, lett. b);
-
è
assicurata la continuità del territorio
di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda
porzioni insulari, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett.
c) e tenuto conto dell’ordine di
priorità nell’applicazione dei princìpi per la determinazione del territorio dei
collegi indicato dall’art. 4, co. 1, lett. e).
Sono fatti salvi i casi di enclave o exclave
attualmente già presenti nei territori comunali e provinciali.
Altro criterio che risulta vincolante per
il legislatore delegato è quello della coerenza
del bacino territoriale di ciascuno collegio elettorale (lett. c)).
A
tal proposito, la relazione illustrativa rileva che l'applicazione del
principio della coerenza territoriale ha portato il Governo a definire collegi
plurinominali compatti per prossimità reciproca della popolazione residente e
per l'appartenenza del collegio ad ambiti territoriali amministrativi e
funzionali già definiti e "vissuti" dalla stessa popolazione.
Con
riferimento al Trentino-Alto Adige/Südtirol, si è tenuto conto della previsione, a
carattere vincolante (lett. f)), in base alla quale gli otto collegi uninominali ivi presenti –
determinati in base all’art. 7 della legge 277/1993 - devono essere tali da
assicurare che il territorio di nessun
collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.
Riguardo
alla necessità che, nella circoscrizione
Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali sia costituito in modo
da favorire l’accesso alla
rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena (lett. g)), nella relazione illustrativa si
evidenzia come uno dei collegi plurinominali di tale circoscrizione è stato
definito in maniera da recepire tale previsione.
Analogamente, riguardo al criterio in base
al quale, nelle zone con minoranze
linguistiche riconosciute, la definizione dei collegi deve essere tale da
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lett. c)), nella
relazione illustrativa si evidenzia di aver applicato tale criterio
agevolativo, anche in deroga agli altri principi. In proposito, va altresì
considerato che nella definizione del territorio del collegio nella
circoscrizione Friuli Venezia Giulia in cui è concentrata la rappresentanza
della lingua slovena (FVG02) sono stati accorpati il numero minimo di territori
necessari per il raggiungimento della soglia demografica necessaria in base ai
criteri di delega, evidentemente al fine di valorizzare l’incidenza
dell’elettorato di lingua slovena.
Gli
ulteriori criteri di delega non appaiono completamente vincolanti, come si
evince dall’uso delle espressioni “di
norma” e “ove possibile”.
In
base al criterio di cui alla lettera d),
ciascun collegio plurinominale
corrisponde, di norma, al territorio di una provincia o al territorio di più province fra loro contigue.
Bisogna
peraltro considerare (come riportato anche nella relazione illustrativa) che,
in base ai dati relativi alla dimensione demografica, solo 16 province consentono la costituzione di unico collegio
plurinominale. Tre di queste (Ancona, Cagliari, Udine), tuttavia, hanno una
posizione geografica tale che la loro configurazione quale unico collegio
plurinominale non avrebbe consentito il rispetto del criterio della continuità
territoriale per le restanti parti della regione (nel caso di Udine viene in
rilievo anche il criterio relativo alle minoranze linguistiche).
Dalla
ricostruzione effettuata, quindi, 13
collegi plurinominali corrispondono
al territorio di un’unica provincia (Cuneo, Como, Pavia, Reggio Emilia,
Modena, Latina, Frosinone, Foggia, Taranto, Cosenza, Reggio Calabria, Messina,
Agrigento).
In
taluni casi, inoltre, è stato raggruppato in un collegio il territorio di due province (Asti e Alessandria; Verbano-Cusio-Ossola e Novara;
Lecco e Sondrio; Imperia e Savona; Parma e Piacenza; Forlì-Cesena e Rimini;
Lucca e Massa-Carrara; Pistoia e Prato; Aquila e Teramo; Pescara e Chieti;
Caltanissetta e Enna; Sassari e Olbia-Tempio, oltre a Perugia e Terni e Potenza
e Matera) o di tre province (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) che, da sole, non
raggiungevano il limite demografico prescritto dai criteri di delega.
Nella relazione illustrativa si evidenzia
come sia stata assicurata l’integrità dell’ambito provinciale, fin laddove possibile,
tenuto conto delle soglie demografiche della lett. b)
(scostamento massimo del 20 per cento). Nel caso di dimensione demografica
inferiore a quella derivante dall’applicazione dei criteri di delega si rileva
come sia stato necessario un apporto demografico, che è stato effettuato
all’esito di specifica valutazione della coerenza territoriale e
dell’omogeneità con l’entità da costituire. L’obiettivo perseguito, in base a
quanto riportato nella relazione, è stato quello della maggior salvaguardia possibile
dell’integrità territoriale delle singole province o dell’unione di due o più
di esse giungendo a definire collegi con aggiunte o sottrazioni di territori
attraverso il ricorso ai collegi del 1993, solo nei casi strettamente
necessari.
Nel
caso di province di dimensione estesa, in senso demografico, il criterio
stabilito dalla lettera d) prevede che i collegi siano definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi
uninominali stabiliti dal d. Igs. 536/1993,
escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.
Tale criterio è richiamato nella relazione
illustrativa, che evidenzia anche la necessità di derogarvi al fine di
garantire il rispetto del criterio (vincolante) della continuità territoriale.
La
relazione evidenzia inoltre che complessivamente, rispetto ai collegi
uninominali del 1993, nelle 18 circoscrizioni elettorali considerate, oltre 400
collegi uninominali su 466 sono interamente compresi nei collegi plurinominali.
Un
ulteriore criterio - da rispettare “di
norma” - riguarda il mantenimento dell’integrità
del territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per ampiezza
demografica, devono essere divisi in più collegi. In quest’ultima ipotesi, i
collegi sono definiti “di norma” mediante accorpamento dei territori dei
collegi uninominali stabiliti dal d. Igs. 536/1993 (lett. c)).
Si
rileva in proposito, che nei collegi plurinominali è rispettato il criterio
dell’integrità comunale, salvi i comuni che - per ampiezza - necessitano di
essere divisi (Milano, Torino, Roma e Napoli).
Infine,
principi e criteri direttivi non completamente vincolanti (“di norma”) riguardano l’esigenza di
tenere conto, per il bacino territoriale di ciascun collegio, dell'omogeneità economico-sociale e delle
caratteristiche storico-culturali.
Nella
relazione illustrativa si evidenzia che la valutazione dell'omogeneità dal
punto di vista storico culturale ha costituito un dato costante dell'attività
di definizione dei collegi.
Si
segnala che per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della
composizione dei singoli collegi plurinominali riportata nella Tabella A
allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l’intero territorio
regionale: in Veneto manca l’indicazione del collegio uninominale 1993 di
Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in
provincia di Treviso ma appartenente al collegio uninominale 1993 di Feltre
(che per la restante parte ricade nella provincia di Belluno); in Sicilia manca
l’indicazione del collegio uninominale 1993 di Bagheria, in provincia di
Palermo.
Sulla
base della conformazione geografica e dei valori demografici dei territori
interessati, tali territori appaiono univocamente attribuibili, come si può
vedere nel dettaglio nelle cartografie relative. Il comune di Segusino dovrebbe
essere inserito all’interno del collegio plurinominale Veneto 01; il collegio
uninominale 1993 di Bassano del Grappa dovrebbe rientrare nel collegio
plurinominale Veneto 02, relativo alla provincia di Vicenza; il collegio
uninominale 1993 di Bagheria dovrebbe essere inserito all’interno del collegio
plurinominale Sicilia 03.
Si
rileva inoltre che nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta
composto dai collegi uninominali 1993 di Capaci, Resuttana,
Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecannoli; si tratta
dei collegi uninominali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti
relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di
Palermo-Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo,
comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine,
Torretta e Ustica.
Dato
che la popolazione del collegio plurinominale Sicilia 01, qualora fossero
compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti,
è presumibile che anche in questo caso si sia trattato di un errore nella
descrizione del collegio plurinominale, che verosimilmente comprende il solo
territorio del comune di Palermo (la cui popolazione rientra nelle soglie
previste). I quattro comuni pertanto dovrebbero rientrare nel collegio
plurinominale Sicilia 03 che comprende la provincia di Palermo.
L’art. 2 reca una previsione relativa
alle sezioni elettorali che concerne
i casi in cui – alla luce della nuova delimitazione territoriale dei collegi –
le sezioni interessino ora due o più collegi plurinominali: in tale caso il
testo stabilisce che si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
L’ipotesi
di sezioni che interessano più collegi plurinominali può verificarsi nei casi
in cui i collegi dividano il territorio comunale e dunque – presumibilmente – è
riferibile in particolare alle grandi città. La disposizione pone dunque una
norma di chiusura in attesa di una opportuna revisione delle sezioni nei
territori comunali in coerenza con la nuova disciplina elettorale.
Si
tratta di una disposizione contenuta anche nel decreto legislativo relativo
alla delimitazione dei collegi uninominali sulla base della cd. legge
Mattarella (art. 2 d. lgs. 536/1993).
L’art. 3 riguarda i collegi uninominali
della circoscrizione Trentino Alto Adige/Südtirol prevedendo che essi sono stabiliti in
numero di otto (come stabilito in particolare dall’art. 2, co. 2, capoverso 1-bis e dall’art. 4, co. 1, lett. f) L 52/2015) e sono definiti come riportato nella
Tabella B.
Come già detto, in tale regione i collegi
sono determinati in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all’art. 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al
contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione
provinciale (art. 4, co. 1, lett. f))
La
Tabella B ha dunque una funzione sostanzialmente ricognitiva alla luce delle
variazioni di tipo amministrativo intervenute dal 1993 ad oggi.
L’art. 4 reca la clausola di neutralità finanziaria del
provvedimento.
L'art. 5 dispone l'inserimento del
provvedimento nella Raccolta Ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana e alla sua osservanza.
La circoscrizione Piemonte
è stata suddivisa in 8 collegi plurinominali. La Tabella n. 1 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
* il territorio del
comune di Torino è suddiviso fra i due collegi
Cartografie |
Per la
circoscrizione Piemonte sono presentate due cartografie:
|
La Tabella n. 2 mostra la dimensione demografica delle
otto province della regione: l’unica provincia la cui popolazione rientra nei
vincoli demografici è la provincia di Cuneo, che costituisce un collegio
plurinominale a sé. La provincia di Torino supera di molto la soglia massima di
popolazione, mentre le altre sei province sono tutte al di sotto della soglia
minima: nella definizione dei collegi plurinominali il territorio della
provincia di Torino è stato pertanto ripartito in più collegi e i territori
delle altre sei province sono stati accorpati in tre collegi interprovinciali.
Il territorio del comune di Torino, la cui popolazione (872.367 abitanti)
eccede il valore massimo dello scostamento in eccesso (+217.780), è ripartito
in due collegi plurinominali.
I collegi plurinominali costituiti dall’intero
territorio di una o più province sono:
Il restante territorio della provincia di Torino è ripartito in quattro collegi plurinominali:
Come mostra la cartografia nella pagina seguente il
territorio del comune di Torino è
diviso fra il collegio Piemonte 05, costituito esclusivamente da
territorio cittadino, che comprende il centro e la parte orientale della città
(collegi uninominali 1993 Torino 1, Torino 2, Torino 4, Torino 5 e Torino 6), e
il collegio Piemonte
04 che comprende la parte orientale della città (collegi uninominali
1993 Torino 3, Torino 7 e Torino 8). Al fine di raggiungere la soglia
demografica prevista al collegio Piemonte 04 sono stati accorpati i quattro
comuni del collegio uninominale 1993 di Collegno (Alpignano, Collegno,
Grugliasco e Pianezza).
La circoscrizione
Lombardia
è stata suddivisa in 17 collegi plurinominali. La Tabella n. 3 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Cartografie |
Per la
circoscrizione Lombardia sono presentate tre cartografie: ·
la prima mostra l’insieme dei 17 collegi
plurinominali della regione; ·
la seconda mostra il dettaglio delle
province di Milano (collegi plurinominali Lombardia 08, 10, 11, 12 e 13) e
Monza e della Brianza, e una parte della provincia di Varese (collegi
plurinominali Lombardia 06 e 07); ·
la terza mostra la ripartizione del
territorio delle province di Bergamo (collegi plurinominali Lombardia 03 e
09), Brescia (collegi plurinominali Lombardia 04 e 11) e Cremona (collegi plurinominali
Lombardia 15 e 16). |
Il territorio delle 12 province della regione ha grande
variabilità in termini di ampiezza e di popolazione rispetto ai parametri
considerati dai princìpi e criteri direttivi della delega (i numeri sono
esposti nella Tabella
n. 4 alla pagina seguente):
·
5
province hanno popolazione inferiore al valore minimo (meno 20 per cento dal
valore medio della popolazione dei collegi): Sondrio, Lecco, Lodi, Cremona e
Mantova;
·
5
province hanno popolazione superiore al valore massimo: Brescia, Bergamo, Varese, Monza e della
Brianza con più del 20 per cento dal valore medio della popolazione dei
collegi); la provincia di Milano ha una popolazione 4 volte maggiore del valore
medio di riferimento;
·
2
sole province sono dentro la banda di oscillazione dello scostamento: Como e
Pavia.
Le province di Lecco e Sondrio sono unite
in un collegio plurinominale interprovinciale, Lombardia 01, che comprende l’intero
territorio delle due province
La provincia di Como (Lombardia 02) e la provincia di Pavia (Lombardia 17) costituiscono ciascuna un collegio
plurinominale per l’intero suo territorio.
Il territorio della
provincia di Milano (vedi la cartografia a lato) è stato
ripartito in 5 collegi plurinominali di cui due costituiti dal territorio del comune
di Milano.
La ripartizione del
territorio è stata fatta sulla base dei collegi uninominali 1993, tenendo conto
del fatto che, in ragione della costituzione della provincia di Monza e della
Brianza, molti dei collegi uninominali 1993 della zona nord della provincia,
sarebbero ora costituiti da comuni delle due province:
Il comune di Milano è ripartito in 2
collegi plurinominali:
Il territorio della
provincia di Monza e della Brianza (vedi la cartografia a lato) è ripartito
in due collegi: uno costituito dalla parte orientale della provincia, compreso il
capoluogo (Lombardia 07), l’altro costituito dalla restante parte del
territorio provinciale e da una parte del territorio della provincia di Varese (Lombardia 06). La restante parte del territorio della provincia di Varese,
compreso il capoluogo, costituisce un collegio plurinominale (Lombardia 05).
-
in
provincia di Monza e della Brianza, i collegi uninominali 1993 di Desio e
Limbiate (ad esclusione dei comuni in provincia di Milano) e i comuni di Varedo
(collegio uninominale 1993 di Paderno Dugnano), Nova Milanese e Muggiò
(collegio uninominale 1993 di Cinisello Balsamo);
-
in
provincia di Varese, il collegio uninominale 1993 di Saronno, per i nove comuni
che appartengono a quella provincia, e l’intero territorio del collegio di
Tradate;
Ciascuna delle province di Bergamo e di
Brescia è ripartita in due collegi plurinominali sulla base dei collegi
uninominali 1993. Il territorio delle province di Lodi, Mantova e Cremona è
ripartito in due collegi plurinominali (vedi
la cartografia a lato).
Provincia
di Bergamo:
Provincia di
Brescia:
Il territorio delle province di Lodi, Mantova e Cremona è ripartito in
due collegi plurinominali (vedi la
cartografia a lato).
La circoscrizione
Veneto
è stata suddivisa in 8 collegi plurinominali. La Tabella n. 5 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Cartografie |
Per la
circoscrizione Veneto sono presentate due cartografie:
|
Come mostra la Tabella n. 6, in questa circoscrizione la popolazione
di cinque province è sensibilmente al di sopra della soglia massima consentita,
mentre quella delle altre due è meno della metà della soglia minima. Le due
province con la minore popolazione sono collocate una all’estremo nord della
regione (Belluno) e l’altra all’estremo sud (Rovigo), mentre il territorio di
altre quattro province è disposto al centro, intorno al territorio della
provincia di Padova, che è quella con la popolazione maggiore. In virtù della loro
collocazione geografica e dimensione demografica, il territorio di ciascuna
delle cinque province maggiori è pertanto suddiviso in due collegi
plurinominali, mentre quello delle due province minori è accorpato a parte del
territorio delle province contigue.
Con riferimento alla descrizione della composizione dei
singoli collegi plurinominali della circoscrizione Veneto riportata nella
Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo si segnala quanto segue:
nell’elenco dei territori che compongono i collegi plurinominali della
circoscrizione manca l’indicazione del collegio uninominale 1993 di Bassano del
Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di
Treviso (ma appartenente al collegio uninominale 1993 di Feltre, che per la
restante parte ricade nella provincia di Belluno). Sulla base della
conformazione geografica e dei valori demografici dei territori interessati,
tali territori vanno evidentemente attribuiti, rispettivamente, al collegio
plurinominale Veneto 02, relativo alla provincia di Vicenza, e al collegio plurinominale
Veneto 01, al cui interno è collocato il territorio del comune di Segusino. Le
tabelle e le cartografie della circoscrizione Veneto sono state pertanto
elaborate sulla base delle soluzioni individuate.
I singoli collegi
plurinominali sono così costituiti:
La circoscrizione
Friuli-Venezia Giulia
è stata suddivisa in 2 collegi plurinominali. La Tabella n. 7 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
In questa regione l’istituzione
di due collegi plurinominali fa sì che il valore della popolazione media dei
collegi sia particolarmente alta e conseguentemente, come mostra la Tabella n. 8,
che tre province su quattro abbiano un numero di abitanti inferiore alla soglia
minima di popolazione prevista.
La legge n. 52 del
2015 prevede uno specifico criterio di delega per la definizione dei collegi
plurinominali della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia: l’articolo 4, comma
1, lettera g), dispone infatti che uno dei collegi plurinominali della
circoscrizione sia costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza
dei candidati espressione della minoranza
linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 febbraio
2001, n. 38.
I 32 comuni nei
quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena a norma
dell’articolo 4 della legge
I due collegi
plurinominali risultano così composti:
La circoscrizione
Liguria
è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 9 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Come mostra la Tabella n. 10,
nella provincia di Genova si concentra più di metà della popolazione
dell’intera regione, mentre le altre tre province sono sensibilmente al di
sotto della soglia demografica minima.
In virtù della
conformazione del territorio della regione lungo l’arco del golfo e della
distribuzione demografica, con le province minori per popolazione ai due lati
della provincia di Genova, i tre collegi plurinominali sono così composti:
La circoscrizione
Emilia-Romagna
è stata suddivisa in 7 collegi plurinominali. La Tabella n. 11 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
La conformazione
territoriale della regione e la distribuzione demografica nelle nove province,
come mostra la Tabella
n. 12, consentono di istituire collegi plurinominali corrispondenti
all’intero territorio di una provincia, o di più province unite fra loro: ciò è
possibile in particolare per le province di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia
e Modena, contigue l’una all’altra ad ovest della regione, e per le province di
Rimini e Forlì-Cesena ad est. La provincia di Bologna, che supera la soglia
massima di popolazione, è divisa in due collegi plurinominali, uno dei quali comprende
anche parte del territorio della provincia di Ravenna al fine di rispettare i
vincoli demografici. La provincia di Ferrara e la restante parte della
provincia di Ravenna sono accorpate in un ulteriore collegio plurinominale.
I sette collegi
plurinominali sono pertanto così composti:
La circoscrizione
Toscana
è stata suddivisa in 6 collegi plurinominali. La Tabella n. 13 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Cartografie |
La
cartografia della circoscrizione Toscana mostra l’insieme dei 6 collegi
plurinominali in cui è suddivisa la regione e il dettaglio del territorio dei
collegi che interessano il territorio della provincia di Firenze. |
Come mostra la Tabella n. 14,
in questa circoscrizione nove province su dieci hanno una popolazione residente
inferiore al valore della soglia minima ammessa, mentre la popolazione della provincia
di Firenze è sensibilmente al di sopra della soglia massima. In virtù dell’alto
numero di province e della loro consistenza demografica, cinque dei sei collegi
plurinominali comprendono il territorio di più province. Il territorio delle
province di Firenze, Pisa e Arezzo è diviso in due collegi plurinominali, quello
delle altre province è interamente compreso in un collegio plurinominale.
I collegi plurinominali istituiti nella circoscrizione
sono così costituiti:
La circoscrizione
Marche
è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 15 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Nella
circoscrizione, formata da 5 province, sono costituiti 3 collegi plurinominali.
Nella Tabella
n. 16 sono riportati i dati di popolazione di ciascuna provincia, da
cui si evince che l’unica provincia che rientrerebbe da sola nei vincoli
demografici previsti è la provincia di Ancona. Data la geografia della regione,
però, la formazione di un collegio plurinominale coincidente con il territorio
della provincia di Ancona non consentirebbe la costituzione degli altri due
collegi per accorpamento dei territori delle province al di sotto della soglia
demografica minima.
Pertanto i collegi plurinominali istituiti nella
circoscrizione sono così costituiti:
*il territorio del comune di Roma è suddiviso fra i
quattro collegi
Cartografie |
Per la
circoscrizione Lazio sono presentate due cartografie:
|
La Tabella n. 18
mostra i valori relativi alla popolazione delle cinque province che
costituiscono la circoscrizione. Le province di Latina e Frosinone, la cui
popolazione rientra nelle soglie previste, sono costituite ciascuna in un
proprio collegio plurinominale. Le province di Viterbo e di Rieti hanno
complessivamente una popolazione residente inferiore al valore minimo ammesso
e, pertanto, è stato accorpato il territorio di alcuni comuni della provincia
di Roma per raggiungere la soglia demografica prevista. Il restante territorio
della provincia di Roma è stato suddiviso in sei collegi plurinominali, di cui
quattro relativi al comune di Roma.
I nove collegi
plurinominali sono così composti:
La circoscrizione
Abruzzo
è stata suddivisa in 2 collegi plurinominali. La Tabella n. 19 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Come mostra la Tabella n. 20
in questa circoscrizione i valori della popolazione delle quattro province sono
inferiori di circa la metà alla soglia demografica minima. I due collegi
plurinominali sono quindi formati accorpando ciascuno il territorio di due
province.
I comuni appartenenti
ai due collegi uninominali 1993 di Montesilvano e Sulmona sono stati ricondotti
agli ambiti delle rispettive province.
I due collegi plurinominali
sono così costituiti:
La circoscrizione
Campania
è stata suddivisa in 10 collegi plurinominali. La Tabella n. 21 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
* il territorio del
comune di Napoli è suddiviso fra i due collegi
Cartografie |
Per la
circoscrizione Campania sono presentate due cartografie: · la
prima mostra l’insieme dei dieci collegi plurinominali della regione; · la
seconda mostra il dettaglio della provincia di Napoli, con i 4 collegi
compresi interamente nel territorio provinciale (Campania 04, 06, 07 e 08) e
i 2 collegi interprovinciali Campania 03 (Caserta e Napoli) e Campania 05
(Benevento, Avellino e Napoli). |
La Tabella n. 22
mostra come la distribuzione della popolazione nelle cinque province della
circoscrizione renda necessario ripartire in più collegi plurinominali il
territorio delle province di Napoli, Salerno e Caserta. La popolazione delle
province di Benevento e Avellino non è sufficiente, singolarmente, per la
costituzione di un collegio, mentre, aggregando insieme le due province, viene
superato di circa 22.000 unità il massimo del limite demografico.
La provincia di Caserta è ripartita in due
collegi, uno dei quali comprende anche
una piccola parte della provincia di Napoli, sufficiente per raggiungere il
limite minimo di popolazione:
Il territorio della
provincia di Benevento e la maggior
parte del territorio della provincia di
Avellino costituiscono un collegio plurinominale. Al territorio della
provincia di Avellino è, infatti, sottratta una parte confinante ad est con la
provincia di Napoli, al fine di far rientrare la popolazione del collegio nel
limite massimo demografico:
Il territorio della
provincia di Napoli è ripartito in 6
collegi plurinominali, di cui 4 (Campania 04, 06, 07 e 08) interamente compresi
nella provincia, e 2 interprovinciali: Campania 05 costituito dalla zona est e
da una parte della provincia di Avellino; Campania 03 costituito da tre comuni
della provincia di Napoli aggregati al collegio della zona sud della provincia
di Caserta. Il comune di Napoli è ripartito in due collegi plurinominali
(Campania 06 e 07), uno dei quali (Campania 07) comprende anche i comuni della
zona di Pozzuoli e dell’isola di Ischia (vedi
cartografia di dettaglio alla pagina seguente).
La provincia di Salerno è ripartita in due
collegi plurinominali:
La circoscrizione
Puglia
è stata suddivisa in 7 collegi plurinominali. La Tabella n. 23 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Cartografie |
La
cartografia della circoscrizione Puglia mostra l’insieme dei 7 collegi
plurinominali in cui è suddivisa la regione e il dettaglio del territorio dei
collegi che interessano il territorio della provincia di Bari. |
In virtù della conformazione della regione
e della distribuzione della popolazione nelle sei province (vedi Tabella n. 24
a fianco), cinque dei sette collegi plurinominali insistono sul territorio di
una provincia mentre gli altri due collegi plurinominali sono interprovinciali,
compensando l’eccedenza delle due province più popolose (Bari e Lecce) con il
deficit delle due province contigue meno popolose (rispettivamente
Barletta-Andria-Trani e Brindisi).
I sette collegi plurinominali sono definiti come segue:
il
collegio Puglia
05 comprende l’intero territorio della provincia di Taranto;
La circoscrizione
Calabria
è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 25 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di decreto
legislativo.
Come mostra la Tabella n. 26 le province di Cosenza e di Reggio
Calabria, l’una al confine nord della regione e l’altra al sud, rientrano nei
limiti demografici previsti e pertanto costituiscono, ciascuna, un collegio
plurinominale. Le tre province centrali e confinanti sono accorpate nel terzo
collegio plurinominale della regione.
I tre collegi plurinominali sono così definiti:
La circoscrizione
Sicilia
è stata suddivisa in 9 collegi plurinominali. La Tabella n. 27 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Cartografie |
La
cartografia della circoscrizione Sicilia mostra l’insieme dei 9 collegi
plurinominali in cui è suddivisa la regione e il dettaglio del territorio del
comune di Palermo e dei comuni limitrofi. |
La Tabella n. 28
mostra i valori relativi alla popolazione delle nove province che costituiscono
la circoscrizione. Le province di Agrigento e Messina sono le uniche in cui la
popolazione rientra nelle soglie previste, mentre le altre province o eccedono
il limite massimo di popolazione (Palermo e Catania) o sono al di sotto del
minimo necessario (Trapani, Siracusa e Ragusa, Caltanissetta ed Enna).
Nella definizione
dei collegi plurinominali le province di Agrigento e Messina sono pertanto
costituite ciascuna in un proprio collegio plurinominale e le due province
minori, Caltanissetta ed Enna, sono state accorpate in un unico collegio
plurinominale. Anche le province di Siracusa e Ragusa sono state accorpate in
un collegio plurinominale, con l’esclusione di alcuni comuni della provincia di
Siracusa per consentire il rispetto dei limiti demografici. Le province di
Palermo e Catania sono state suddivise in due collegi plurinominali ciascuna,
mentre alla provincia di Trapani è stato accorpato il territorio di quattro
comuni in provincia di Palermo allo scopo di superare la soglia demografica
minima.
Con riferimento alla descrizione della composizione dei
singoli collegi plurinominali della circoscrizione Sicilia riportata nella
Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo si segnala quanto segue:
Le tabelle e la cartografia della circoscrizione
Sicilia sono state pertanto elaborate in base alle soluzioni individuate.
I singoli collegi
uninominali sono così costituiti:
La circoscrizione
Sardegna
è stata suddivisa in 3 collegi plurinominali. La Tabella n. 29 mostra la definizione
dei collegi plurinominali prevista dalla Tabella A allegata allo schema di
decreto legislativo.
Come mostra la Tabella n. 30, ad eccezione della provincia di
Cagliari, le altre sette province sarde sono tutte molto al di sotto della
media della popolazione dei collegi.
La definizione dei 3 collegi plurinominali proposta dal
Governo, vede la regione ripartita orizzontalmente in tre fasce: al nord sono
aggregate insieme le province di Sassari e Olbia Tempio; al centro al
territorio delle province di Oristano, Nuoro, Ogliastra e Medio Campidano (la
cui popolazione non sarebbe sufficiente a costituire un collegio) è aggregata
la zona del territorio della provincia di Cagliari che si incunea tra le
suddette province; al sud, di conseguenza, alla restante parte della provincia
di Cagliari è aggregata la provincia di Carbonia-Iglesias:
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della legge n. 52 del 2015, la circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol
è suddivisa in 8
collegi uninominali determinati ai sensi dell’articolo 7 della legge
4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione
è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, sulla base delle
disposizioni speciali contenute nel Titolo VI del Testo Unico in materia
elettorale, come modificato dalla stessa legge n. 52 del 2015. La norma di
delega (articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 52 del 2015) ribadisce
il riferimento all’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277 e ai princìpi e
criteri direttivi ivi enunciati.
La Tabella B allegata allo schema di decreto
legislativo riproduce pertanto i collegi uninominali già previsti dalla Tabella
allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, aggiornata con le
variazioni di tipo amministrativo intervenute dopo il 1993.
La Tabella seguente mostra i dati relativi alla
composizione e alla popolazione degli otto collegi uninominali. Si ricorda in
proposito che la norma di delega (articolo 7, legge 4 agosto 1993, n. 277)
prevedeva che, nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche
riconosciute, la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi
dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il
15%, in eccesso o in difetto.