Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Le province dopo la sentenza della Corte costituzionale
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 38
Data: 09/07/2013
Descrittori:
GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA'   PROVINCE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


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Le province dopo la sentenza della Corte costituzionale

9 luglio 2013



Indice

La sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013|Le amministrazioni provinciali sciolte|Dati sul commissariamento delle province|



La sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 2013

Nella scorsa legislatura, l'ordinamento delle province è stato riformato con tre decreti-legge, D.L. 201/2011, D.L. 95/2012 e D.L. 188/2012, quest'ultimo non convertito in legge.

Il disegno delineato da tali decreti-legge è stato inciso dalla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata il 3 luglio 2013, della quale è noto solo il dispositivo, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle pertinenti disposizioni contenute nei decreti-legge n. 201 e n. 95.

Dalla nota informativa diffusa dagli uffici della Corte costituzionale, risulta che la sentenza ha dichiarato l'illegittimità di nove commi dell'art. 23, (4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis) del decreto-legge n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto-legge n. 95/2012, in quanto lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".

 

L'art. 23 del decreto-legge n. 201/2011 aveva circoscritto le funzioni provinciali di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale e aveva limitato gli organi di governo della Provincia al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia, e previsto la loro elezione di secondo grado, rinviando la determinazione delle modalità di elezione di tali organi a legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2013.

Per le funzioni diverse da quelle indicate era stato previsto il trasferimento ai comuni salve esigenze di carattere unitario che ne rendano necessaria l'acquisizione alle regioni.

In particolare le seguenti disposizioni dell'art. 23, delle quali la sentenza dichiara l'illegittimità, hanno previsto:

  • obbligo dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia di affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici (comma 4);
  • limitazione delle funzioni delle province esclusivamente a quelle di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (comma 14);
  • eliminazione della giunta dagli organi di governo della Provincia limitati al Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia che durano in carica cinque anni (comma 15);
  • il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia e il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti (commi 16 e 17 ): le modalità di elezione dovevano essere stabilite con legge entro il 31 dicembre 2013, ma l'esame del disegno di legge presentato a tal fine dal Governo nella scorsa legislatura non si è concluso;
  • lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva (comma 18);
  • lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia (comma 19);
  • agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, la disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento; gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale; solo decorsi tali termini si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali  (comma 20);
  • le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni illustrate che non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 20 bis).

Il decreto-legge n. 95/2012 aveva disposto, con l'articolo 17, un generale riordino delle province all'esito di un procedimento da condividere con le comunità locali e una ridefinizione delle loro funzioni, con conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. 201/2011. Il riordino delle province è strettamente collegato all'istituzione delle città metropolitane, prevista dall'articolo 18 del medesimo provvedimento, che avrebbe dovuto comportare la contestuale soppressione delle province nel relativo territorio.

 

Nella scorsa legislatura era stato emanato un terzo decreto-legge n. 188/2012, decaduto per mancanza di conversione nel termine, che provvedeva al riordino delle province delle regioni a statuto ordinario sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 che ne aveva individuato i requisiti minimi: popolazione di almeno 350 mila abitanti e superficie territoriale non inferiore ai 2.500 chilometri quadrati. Il testo disponeva anche in materia di istituzione e di organi di città metropolitane.

 

Poiché non sono ancora note le complessive motivazioni della sentenza, allo stato non ne sono ancora pienamente valutabili gli effetti sul complessivo ordinamento delle province.

 

Va comunque tenuto presente che, con l'art. 1, comma 115, L. 228/2012, legge di stabilità per il 2013, la configurazione dell'assetto delle province stabilita dai citati decreti-legge è stata temporaneamente congelata prevedendo: la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, del trasferimento ai Comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, nonché del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali all'esercizio delle funzioni stesse; la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell'applicazione delle disposizioni in materia di città metropolitane; la proroga al 31 dicembre 2013 del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di elezione dei componenti del Consiglio provinciale con previsione di gestioni commissariali fino alla stessa data; l'attribuzione di carattere transitorio all'assegnazione delle funzioni di area vasta alle province, effettuata in via definitiva dal comma 10 dell'art. 17 del D.L. 95/2012.

 

Nella riunione del 5 luglio 2013, il Consiglio dei ministri ha esaminato, su proposta del Presidente del Consiglio, del Vicepresidente e Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme costituzionali, e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, uno schema di disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province, che sarà sottoposto al parere della Conferenza unificata.



Le amministrazioni provinciali sciolte

 

 PROVINCE

 MOTIVO

 D.P.R

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 BELLUNO

 MOZIONE SFIDUCIA

 13/12/11

Art. 52, comma 2, TUEL

 GENOVA

 DIMISSIONI PRESIDENTE

 09/05/12

Art. 23, D.L. 6.12.2011, n. 201

Art. 53, comma 3, TUEL

 VICENZA

 FINE MANDATO

 31/05/12

Art. 23, D.L. 6.12.2011 n. 201

 LA SPEZIA

 FINE MANDATO

 01/06/12

Art. 23, D.L. 6.12.2011, n. 201

 ANCONA

 FINE MANDATO

 02/06/12

Art. 23, D.L. 6.12.2011, n. 201

 COMO

 FINE MANDATO

 02/06/12

Art. 23, D.L. 6.12.2011, n. 201

 ASTI

 DIMISSIONI PRESIDENTE

 23/11/12

Art. 53, comma 3, TUEL

 BIELLA   

 DIMISSIONI PRESIDENTE

 23/11/12

Art. 53,comma 3, TUEL

 BRINDISI   

 DIMISSIONI PRESIDENTE

 23/11/12

Art. 53, comma 3, TUEL

  VIBO VALENTIA

  DIMISSIONI PRESIDENTE

  10/12/12

Art. 53, comma 3, TUEL

 ROMA

 DIMISSIONI PRESIDENTE

 10/01/13

Art. 53, comma 3, TUEL

 AVELLINO   

 PRONUNCIA di decadenza da parte del consiglio provinciale – Seduta del  15.01.2013 n. 1

 12/02/13

Art.1, comma 115, Legge 24.12.2012, n. 228   

Art. 62 TUEL

  RIETI

 Dimissioni Presidente Provincia in data 29.12.2012 Decadenza Presidente (Delibera Consiglio Prov.le 18.01/2012 n. 21)

   12/02/13

Art.1, comma 115, Legge 24.12.2012, n. 228   

Art. 62 TUEL

 FROSINONE       

 DECADENZA PRESIDENTE (delibera Consiglio Prov.le 09.01.2013 n. 6 per incompatibilità secondo le previsioni dell'art. 13, comma 3 d.l. 138/2011, anche in relazione al disposto comma 115 legge stabilità.  

 18/03/13.

Art. 1, comma 115 Legge 24.12.2012, n. 228

 NAPOLI           

 DECADENZA PRESIDENTE (delibera Consiglio Prov.le 27.10.2012 n. 74 per incompatibilità secondo le previsioni dell'art. 13, comma 3 d.l. 138/2011    

 18/03/13          

Art. 13, D.L. 13.08.2011, n. 138

 BENEVENTO   

 FINE MANDATO

 18/04/13

Art. 23, D.L. 6.12.2011, n. 201

 CATANZARO   

 FINE MANDATO

 18/04/13

Art. 23, D.L. 6.12.2011, n. 201

 MASSA CARRARA   

 FINE MANDATO

 18/04/13

Art. 23, D.L. 6.12.2011, n. 201

 VARESE   

 FINE MANDATO

 18/04/13

Art. 23, D.L. 6.12.2011, n. 201

 FOGGIA

 FINE MANDATO

 16/05/13

Art. 23 D.L. 6.12.2011, n. 201

 LODI

 PRONUNCIA di decadenza da parte del consiglio provinciale – Seduta del  06.05.2013 n. 10

 06/06/13

Art. 65 TUEL

 TARANTO

 Dimissioni consiglieri

 D.P.R. IN CORSO DI ADOZIONE

Art. 141 TUEL

Fonte: Ministero dell'interno


Dati sul commissariamento delle province

 

PROVINCE 

DATI COMMISSARIAMENTO 

 

Commissario 

Decreto di nomina 

BELLUNO

Vittorio Capocelli

31 ottobre 2011

GENOVA

Giuseppe Piero Fossati

9 maggio 2012

VICENZA

Attilio Schneck

31 maggio 2012

LA SPEZIA

Marino Fiasella

1° giugno 2012

ANCONA

Patrizia Casagrande Esposto

2 giugno 2012

COMO

Leonardo Ambrogio Carioni

2 giugno 2012

ASTI

Alberto Ardia

30 ottobre 2012

BIELLA

Angelo Ciuni

23 novembre 2012

BRINDISI

Cesare Castelli

23 novembre 2012

VIBO VALENTIA

Mario Ciclosi

20 novembre 2012

ROMA

Umberto Postiglione

10 gennaio 2013

AVELLINO

Raffaele Coppola

12 febbraio 2013

RIETI

Giancarlo Felici 

12 febbraio 2013

FROSINONE

Giuseppe Patrizi

18 marzo 2013

NAPOLI
(non c'è commissariamento, ma reggenza del Vicepresidente Ciro Alfano)

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BENEVENTO

Aniello Cimitile

18 aprile 2013

CATANZARO

Wanda Ferro

18 aprile 2013

MASSA CARRARA

Osvaldo Angeli

18 aprile 2013

VARESE

Dario Galli

18 aprile 2013

FOGGIA

Fabio Costantini

16 maggio 2013

LODI

Cristiano Devecchi

6 giugno 2013

TARANTO

Mario Tafaro

29 maggio 2013