Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio - Atto del Governo n. 7 - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 7/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 8
Data: 10/05/2013
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLO STATO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL N. 95 DEL 06-LUG-12   L N. 135 DEL 07-AGO-12


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Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

10 maggio 2013
Elementi per l'istruttoria normativaElementi per l'istruttoria normativa



Indice

Quadro normativo|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento|Formulazione del testo|



Quadro normativo

L'amministrazione periferica dello Stato è rappresentata dal complesso degli uffici delle amministrazioni ministeriali che hanno una competenza territorialmente delimitata. I ministeri hanno una propria articolazione periferica disciplinata nel relativo regolamento di organizzazione; l'ambito territoriale degli uffici periferici di norma è provinciale, ma può anche essere subprovinciale, regionale, infraregionale, ecc. Tali uffici dipendendono funzionalmente dal ministero di riferimento.

Negli ultimi anni, il legislatore ha più volte tentato di riordinare e razionalizzare la rete degli uffici periferici delle amministrazioni statali, lungo due direttrici fondamentali: da un lato, favorendo la concentrazione e l'accorpamento degli uffici periferici, al fine di contrastare l'elevata frammentazione organizzativa dello Stato sul territorio e, dall'altro, ridefinendo in via tendenzialmente residuale le funzioni di tali uffici, in coerenza con l'ampia dismissione di funzioni amministrative statali in favore di regioni ed enti locali realizzato ex D.Lgs. 112/1998.

Le riforme intraprese hanno previsto diversi modelli organizzativi, in relazione alle difficoltà incontrate nel percorso di riforma. Sulla base della delega contenuta nella legge n. 59/1997, l'articolo 11 del D.Lgs. 300/1999 dapprima istituì gli uffici territoriali del Governo quali organi di rappresentanza generale dello Stato in periferia: tali uffici, oltre al mantenimento delle funzioni di competenza delle prefetture, avrebbero dovuto assumere la titolarità di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato, ad eccezione di alcune espressamente indicate (affari esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni culturali, agenzie e, successivamente, anche comunicazioni). Il D.P.R. 287/2001 individuava quali amministrazioni avrebbero dovuto trasferire agli UTG i compiti svolti dalle proprie strutture locali.

In seguito alle difficoltà incontrate nell'attuazione dell'originario disegno di riforma, l'articolo 11 del D.Lgs. 300 è stato significativamente modificato con il D.Lgs. 29/2004, in virtù del quale gli uffici hanno assunto la nuova denominazione di prefetture - uffici territoriali del Governo (utg) e hanno mutato le loro funzioni, assumendo, accanto ai compiti propri delle prefetture, un ruolo di coordinamento degli uffici periferici dello Stato. Conseguentemente, il D.P.R. 287/2001 è stato abrogato e sostituito dal nuovo regolamento di attuazione, emanato con D.P.R. 180/2006.

In base al vigente articolo 11 del D.Lgs. 300/1999, la prefettura - ufficio territoriale del governo, oltre alle attribuzioni istituzionali proprie della prefettura, di rappresentanza generale del governo sul territorio, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Gli strumenti per garantire da tutto ciò sono rappresentati dalla conferenza provinciale permanente, organo che coadiuva il prefetto nell'esercizio di tali funzioni, e dal riconoscimento in capo al prefetto della titolarità ad agire in via sostitutiva nei confronti degli uffici periferici.

Ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 180/2006, la conferenza provinciale permanente è presieduta del prefetto e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti nella provincia, e dai rappresentanti degli enti locali (presidente della provincia, rappresentante della città metropolitana, ove costituita, sindaco del comune capoluogo e sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati), nonchè da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse. La Conferenza opera articolandosi in sezioni corrispondenti ad aree e settori organici di materie (amministrazioni d'ordine; sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità). Il prefetto nel capoluogo della regione è coadiuvato anche da una conferenza regionale).

Per garantire la capacità di coordinamento degli uffici periferici statali, il prefetto, oltre che in sede di conferenza provinciale, è titolare di poteri di intervento diretto verso tali uffici, sino alla sostituzione. La condizione per intervenire è la presenza di disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività. Qualora venga a conoscenza di una simile situazione, il prefetto:

  1. acquisisce ulteriori elementi per favorire una mediazione con i soggetti interessati;
  2. laddove non si giunga ad un'intesa diretta ad eliminare la disfunzione, convoca la conferenza permanente per l'individuazione delle misure necessarie;
  3. ove occorra, invita il responsabile dell'ufficio interessato ad adottare i provvedimenti necessari, indicando un congruo termine;
  4. in caso di inottemperanza, adotta i provvedimenti necessari, previo assenso del Ministro competente e previa informativa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora il Ministro competente non dia l'assenso nel termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio può deferire la questione al Consiglio dei Ministri che autorizza il prefetto all'intervento.

 

Nel quadro organizzativo descritto, gli uffici amministrativi periferici dei diversi ministeri hanno mantenuto la loro autonomia funzionale ed organizzativa rispetto alle prefetture-uffici territoriali del governo, in quanto continuano a dipendere esclusivamente dall'amministrazione centrale di pertinenza.

Parallelamente, il legislatore ha più volte invitato le amministrazioni ministeriali a prevedere una revisione e riduzione delle strutture periferiche indicando diversi percorsi. In alcuni casi, si è lasciata l'amministrazione libera di scegliere, alternativamente, o la rideterminazione della rete periferica secondo un'articolazione (non inferiore a quella) regionale o interregionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all'interno delle prefetture - uffici territoriali del Governo. Si vedano, al riguardo, sia  l'art. 1, co. 404, lett. c), L. 296/2006, che l'art. 74, D.L. 112/2008.

Successivamente, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo l'avvio di un programma di "spending review" mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, ha disposto che tra gli obiettivi primari del suddetto programma per la razionalizzazione della spesa pubblica vi fosse in particolare la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale.

Da ultimo, l'articolo 2, co. 10, lett. c), D.L. 95/2012, opta, in sede di nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri, per la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale.

 

Prefetture-UTG
Conferenza permanente
Intervento sostitutivo del prefetto
Uffici statali periferici


Contenuto

Lo schema di regolamento di delegificazione in esame disciplina nuovi compiti e attribuzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo, sulla base dell'autorizzazione disposta con l'articolo 10, D.L. 95/2012. Tali attribuzioni sono ulteriori rispetto al quadro funzionale previsto dalle disposizioni vigenti (D.Lgs. 300/1999 e D.P.R. 180/2006), che pertanto non risulta in alcuna parte modificato.

Il provvedimento si compone di dieci articoli, suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 definisce gli ambiti dell'intervento regolamentare (comma 1) e ne delimita le esclusioni (comma 2). In particolare, il regolamento non trova applicazione - come già previsto dalla legge di autorizzazione (art. 10, co. 4, D.L. 95/2012) - nei confronti degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontaliera, dei Posti di ispezione frontaliera e degli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari. Un'ulteriore esclusione riguarda gli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, oggetto di un ampio riordino sulla base delle speciali disposizioni recate dall'art. 23-quinquies, co. 5, del D.L. 95/2012. Ed, infine, sono salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come richiamato dall'articolo 10 dello schema in esame.

L'articolo 2 individua i nuovi compiti attribuiti alle prefetture-uffici territoriali del Governo in connessione con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, ed in relazione a questi prevede le complementari modificazioni organizzative. Le attribuzioni riguardano:

  1. la garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa dello Stato e della fruizione effettiva e ottimale dei servizi erogati al cittadino dalle amministrazioni periferiche; a tal fine, viene ribadito il ruolo di coordinamento delle attività amministrative statali in ambito provinciale, che comporta l'onere per gli uffici periferici di informare preventivamente il prefetto di ogni iniziativa connessa all'attività di governo sul territorio;
  2. la promozione di iniziative volte alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, nonchè di programmi e progetti finalizzati a rimuovere gli squilibri territoriali; a tal fine, si ribadisce il ruolo del prefetto di promotore della cooperazione interistituzionale;
  3. la partecipazione ad attività di vigilanza sulle amministrazioni periferiche attualmente svolte a livello centrale. Segnatamente, si fa riferimento all'azione di verifica sul territorio degli adempimenti derivanti dall'ordinamento europeo svolta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, nonchè all'attività di monitoraggio dei programmi e dei progetti di investimento pubblico, anche finanziati con fondi europei, di competenza delle amministrazioni statali.

In connessione con tali attribuzioni, presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo deve essere istituito un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, il quale supporta il prefetto nelle attività di informazione e monitoraggio dell'attività amministrativa statale, nonché in quelle di promozione e di coordinamento. Coadiuva il prefetto nei rapporti con gli uffici periferici statali e verifica la presenza di eventuali criticità amministrative relative ai servizi erogati dagli enti territoriali qualora sia compromessa la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini. Infine, cura una sezione del sito istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo dedicata alla comunicazione e interazione digitale con la comunità di riferimento.

 

Gli articoli 3 e 4 dettano disposizioni tese a rafforzare gli strumenti e le modalità di coordinamento amministrativo del prefetto. Le novità sono rappresentate dal piano di coordinamento e dall'istituzione di un comitato esecutivo della Conferenza permanente.

Il piano di coordinamento è approvato dalla Conferenza permanente a composizione esclusivamente statale, la quale definisce le linee di intervento per l'esercizio coordinato delle attività amministrative svolte dagli uffici periferici statali al servizio dei cittadini ed individua gli obiettivi di ottimizzazione dei servizi resi, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa e di semplificazione. L'attuazione del piano è coordinata e vigilata dal prefetto per il tramite dell'Ufficio unico di garanzia, al quale gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono tenuti ad inviare periodicamente rapporti sugli obiettivi di propria competenza. Il prefetto del capoluogo di regione assicura il raccordo delle singole pianificazioni provinciali.

Il secondo elemento di novità è dato dall'istituzione, nell'ambito della Conferenza permanente (regionale e provinciale) di un Comitato esecutivo che svolge funzioni di supporto al prefetto quando sia necessario ripristinare il corretto svolgimento o la corretta erogazione di un servizio statale, anche in assenza di segnalazioni da parte degli utenti. Proprio la capacità di intervenire con tempestività ed efficacia giustificano alcuni caratteri di tali organo. Il comitato esecutivo ha composizione variabile: presieduto e convocato dal prefetto, senza particolari formalità o modalità procedurali, vi partecipano i responsabili degli uffici periferici delle amministrazioni statali interessate di volta in volta all'individuazione e all'attuazione delle misure necessarie a superare la criticità riscontrata. La disposizione specifica che le misure possono essere "anche di carattere sussidiario", lasciando intendere che laddove non sia adeguato l'intervento dell'amministrazione provinciale, si coinvolgerà il livello regionale e, in subordine, quello centrale.

All'esito della riunione del Comitato, il prefetto adotta le determinazioni del caso, invitando l'ufficio interessato a provvedere entro un congruo termine; in caso di persistente inerzia, il prefetto può agire in via sostitutiva con le modalità previsite dall'art. 7, co. 4 e 5, D.P.R. 180/2006, già illustrate.

Pertanto, con l'introduzione del Comitato esecutivo, si fornisce al prefetto uno strumento che dovrebbe consentire un intervento più agile e spedito rispetto all'intera procedura disciplinata dal citato articolo 7, che prevede il tentativo di mediazione e la convocazione della Conferenza permanente.

 

Gli articoli 5 e 6 riguardano gli ambiti territoriali di riferimento dell'attività del prefetto. Innanzitutto si conferma la circoscrizione provinciale quale ambito di riferimento delle prefetture-Uffici territoriali del Governo.

 

In proposito, si ricorda che nell'ambito delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica introdotte dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si prevede la riduzione e la riorganizzazione delle province di cui gli articoli 17 e 18.

In sintesi, l'intervento normativo ha tre direttrici:

  • riduzione del numero delle province, attraverso un procedimento di soppressione e accorpamento, condiviso con le comunità locali; le province non dovranno avere una popolazione inferiore a 350 mila abitanti e una dimensione territoriale inferiore a 2.500 Kmq;
  • ridefinizione delle funzioni delle province, prevedendo tra l'altro il conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento stabilite dal D.L. 201/2011;
  • istituzione delle città metropolitane nel 2014. 

La legge di stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, comma 115) ha provveduto a prorogare i termini per il riordino delle province recati dal D.L. 95/2012 al 31 dicembre 2013.

Accanto al futuro riassetto delle circoscrizioni provinciali, occorre considerare che il medesimo D.L. 95/2012, (all'art. 2, co. 10, lett. c)) prevede una riorganizzazione delle amministrazioni statali, conseguente alla riduzione delle dotazioni organiche ivi disposta, con la quale, tra l'altro, gli uffici periferici siano rideterminati su base regionale o interregionale.

 

In secondo luogo, si introducono alcune disposizioni per quanto riguarda le città metropolitane. Una volta istituite, l'ambito di riferimento delle prefetture-uffici territoriali del governo si adegua alla circoscrizione territoriale della città metropolitana.

 

In materia, l'articolo 18 del decreto legge 95/2012 ha ridefinito la disciplina delle città metropolitane che sono istituite dal 1° gennaio 2014 nei territori delle 10 province, che sono contestualmente soppresse, di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la creazione di nuove province. In particolare, il potere di iniziativa dei comuni si estrinseca in un atto del consiglio, con il quale si può deliberare l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, ad altra provincia limitrofa.

 

Si prevede ulteriormente (art. 6) che presso tali prefetture possono essere delegate ad un Prefetto - che dovrebbe essere una figura distinta dal Prefetto titolare - specifiche funzioni in materia di protezione civile, di difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo e di enti locali. La relazione illustrativa del provvedimento in esame giustifica tale possibilità "in relazione alla complessità delle funzioni esercitate nelle città metropolitane e al fine di garantire una più efficiente prossimità delle istituzioni alla cittadinanza".

La delega è disposta con decreto del Ministro dell'interno, che contiene l'individuazione delle materie delegate, le modalità di raccordo con il prefetto della città metropolitana, le modalità organizzative e la dotazione organica e strumentale dell'ufficio del prefetto delegato.

 

Gli articoli 7 e 8 dello schema di regolamento in esame disciplinano l'istituzione di servizi comuni agli uffici periferici statali per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, secondo quanto previsto dalla legge di autorizzazione.

Pertanto, la ristrutturazione organizzativa prefigurata - confermata la difficoltà di realizzare una integrazione funzionale e strutturale del livello territoriale dello Stato - dà ulteriore contenuto alla funzione di coordinamento della prefettura-utg assegnandole la gestione in forma unitaria delle funzioni strumentali, che hanno carattere trasversale.

Secondo la disposizione che ha autorizzato l'atto in esame,  la ristrutturazione organizzativa è finalizzata a contenere la spesa pubblica, con un obiettivo di riduzione pari ad almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni.

L'istituzione di servizi comuni consiste nell'affidamento delle funzioni logistiche e strumentali alla responsabilità diretta ed esclusiva di un ufficio unico individuato presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Per la realizzazione di tali servizi, è prevista una fase transitoria, funzionale ad individuare le risorse ed operare una prima assegnazione delle stesse.

In prima applicazione, le tipologie di spesa connesse alle funzioni logistiche e strumentali trasferite alla gestione comune sono indicate nella tabella A, allegata allo schema. Si tratta di spese: per beni di consumo; per canoni e fitti; per corsi di formazione, per manutenzione ordinaria e riparazioni; per locazioni, noleggi e laesing operativo; per pubblicazioni periodiche; per rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità; postali e valori bollati; per utenze, per mense; per servizi ausiliari; per pulizia e per vestiario. Tale elenco potrà essere modificato ed integrato per implementare progressivamente l'ambito delle spese a gestione unitaria della prefettura con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Mentre, in fase di prima applicazione, sempre con d.P.C.M., sono individuate le voci di spesa, tra quelle della tabella, escluse in relazione a specifiche esigenze connesse al funzionamento e all'organizzazione delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico e di altre amministrazioni.

 

In proposito, la relazione illustrativa fa riferimento alla necessità di alcune amministrazioni di poter diporre e gestire in via diretta e senza alcuna intermediazione le risorse finanziarie occorrenti per l'acquisizione di alcuni beni e servizi, in ragione delle loro caratteristiche tecniche.

 

Nella fase transitoria occorre operare una ricognizione delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l'esercizio unitario. A tale fine, l'articolo 7 prevede alcuni passaggi procedimentali:

- adozione di un d.P.C.M. entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento, con il quale si forniscono alle amministrazioni interessate le indicazioni per fornire il quadro ricognitivo delle risorse finanziarie. Sul decreto si richiede il concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della pubblica amministrazione e i Ministri responsabili delle strutture periferiche interessate;

- convocazione della Conferenza permanente provinciale cui partecipano i responsabili di tutte le amministrazioni statali periferiche, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto. La Conferenza predispone e approva il quadro ricognitivo per l'attuazione dei servizi comuni nella provincia di riferimento, che comprende sia le risorse finanziarie, sia i beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi.

Il quadro ricognitivo di ciascuna provincia è comunicato al Prefetto del capoluogo di regione per la definizione del quadro ricognitivo regionale, che a sua volta è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione, per l'anno 2014, del quadro ricognitivo nazionale delle risorse, adottato con d.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno. All'esito di questi adempimenti, con decreto del Ministro dell'economia vengono determinate, per il 2014, le somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata che confluiscono su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, le risorse saranno direttamente allocate su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed attribuite ai titolari degli uffici unici per l'esercizio dei servizi comuni, presso ciascuna prefettura-utg.

La gestione di tali risorse avviene nel rispetto delle previsioni dei fabbisogni triennali predisposti e trasmessi dalle amministrazioni periferiche agli uffici unici entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base di linee guida redatte dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia. Entro il 31 maggio di ogni anno, i titolari degli uffici unici predispongono piani triennali per l'utilizzo delle risorse, individuando la quota delle spese di pertinenza dei singoli uffici periferici.

 

Nuovi compiti delle prefetture-UTG
Coordinamento amministrativo
Ambiti territoriali
Prefetto delegato
I servizi comuni
Fase transitoria
Gestione a regime


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è corredato della relazione illustrativa; dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria. Inoltre, sono allegati i testi del parere della Ragioneria generale dello Stato, formulato con nota prot. n. 148 del 9 gennaio 2013, nonché del parere favorevole della Conferenza unificata e dell'Unione Province d'Italia, reso nelle rispettive sedute del 7 febbraio 2013.

 



Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento



Legge di autorizzazione

Il provvedimento in esame è volto a dare attuazione all'articolo 10 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con tale intervento, il legislatore ha previsto una riorganizzazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, che si colloca nel quadro delle decisioni di revisione e contenimento della spesa pubblica (c.d. spending review). Tale riorganizzazione non modifica il quadro delle funzioni già assegnate alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 31 luglio 1999, n. 300 e del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo), ma ne aggiunge di ulteriori.

In particolare, nel rispetto del quadro normativo vigente, l'intervento organizzativo richiesto dall'art. 10 del D.L. 95/2012 prevede:

a) un rafforzamento delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, svolte dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, da realizzare mediante la costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato;

b) il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, da realizzare mediante l'accorpamento delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sotto la responsabilità diretta ed esclusiva di un unico ufficio.

La riorganizzazione è demandata ad un regolamento di delegificazione da adottare nel rispetto delle seguenti norme regolatrici della materia:

  1. contenimento della spesa pubblica;
  2. mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita; viene fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
  3. individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all'art. 11, D.Lgs. 300/1999, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
  4. realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, mediante attribuzione ad un unico ufficio, ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;
  5. utilizzazione delle risorse liberate dalla ristrutturazione organizzativa di cui alla lettera d) in modo che le risorse umane siano assegnate ad altre funzioni ovvero collocate in mobilità e le risorse strumentali e finanziarie siano allocate in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione ed il rispetto delle norme regolatrici indicate nella legge di autorizzazione, si sottolinea quanto segue:

  1. l'articolo 2 dello schema attribuisce alcuni nuovi compiti al prefetto, per i quali non si trova riferimento alcuno nei criteri che accompagnano la autorizzazione legislativa alla delegificazione. Il riferimento è relativo in particolare alle attribuzioni di cui alle lettere d), e), ed f)).
  2. l'articolo 6 dello schema di regolamento prevede nel'ambito della prefettura-utg della città metropolitana la possibilità di delegare ad un secondo prefetto, che si affiancherebbe al prefetto titolare, alcune specifiche funzioni. L'oggetto di tale disposizione non trova nella norma di autorizzazione una specifica base giuridica: in particolare, la lettera b) del comma 2 (norme regolatrici della materia delegificata) fa salva la possibilità di un ulteriore decentramento territoriale in relazione a tali specifiche funzioni, da attuare mediante individuazione di presidi con provvedimento motivato;
  3. infine, stante il tenore letterale delle disposizioni di autorizzazione di cui all'articolo 10, co. 2, lettere d) ed e), il legislatore ha previsto l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture, nonché l'istituzione di servizi comuni, indicando in un elenco non tassativo alcuni di essi. In sede di attuazione, il Governo attua solo parzialmente tali disposizioni; infatti, ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento, non prevede una concentrazione nè strutturale nè funzionale, ma indica tipologie di spesa degli uffici periferici la cui gestione e assegnazione verrà coordinata da un ufficio unico all'interno della prefettura-utg.  Tale constatazione richiede una valutazione sull'effettività dell'economia di spesa in misura pari almeno al 20% richiesta dalla disposizione di autorizzazione. Inoltre, il provvedimento rimette ad un decreto della Presidenza del Consiglio la possibilità di individuare specifiche esclusioni alla gestione accentrata legate alle esigenze connesse al funzionamento e all'organizzazione delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, del comparto vigili del fuoco e del soccorso pubblico, nonchè, più discrezionalmente, alle esigenze legate ad altre amministrazioni statali, mentre la legge di autorizzazione non contempla al riguardo ipotesi di deroga, salvo quelle indicate al comma 4.

 

Norme regolatrici della materia


Procedura di emanazione

Il provvedimento in esame è un regolamento di delegificazione emanato ai sensi dell'ar­ticolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988: pertanto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e le commissioni parlamentari.

L'articolo 10, co. 3, D.L. 95/2012 ha dettato norme peculiari per la procedura di adozione, prevedendo che il regolamento sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Sullo schema di regolamento è richiesto il parere parere della Conferenza unificata e successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione (anzichè i trenta giorni previsti in generale dalla L. 400/1988). Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

In relazione allo strumento prescelto del regolamento di delegificazione, si segnala che attualmente la disciplina delle prefetture-uffici territoriali del governo è contenuta nel citato D.P.R. 180/2006, che è invece un regolamento di attuazione emanato sulla base dell'articolo 11, D.Lgs. 300/1999. Pertanto, con l'intervento in commento le funzioni degli uffici verrebbero ad essere disciplinate da due distinti atti normativi e di differente rango normativo.




Formulazione del testo

Nel parere reso nell'adunanza del 14 marzo 2013, il Consiglio di Stato ha formulato alcune osservazioni che riguardano profili prevalentemente formali, alle quali si rinvia.

Inoltre, si segnala che l'articolo 7, comma 9, dello schema di regolamento stabilisce che rimanga attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze la competenza delle infrastrutture informatiche e dei relativi sistemi applicativi in uso agli uffici territoriali dello stesso Ministero.

Il contenuto precettivo di tale disposizione, peraltro già prevista dall'articolo 10, co. 3, ult. periodo, D.L. 95/2012, appare in ogni caso assorbito dal disposto dell'articolo 1 dello schema di regolamento, ai sensi del quale gli uffici periferici del Ministero dell'economia sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento.