CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 dicembre 2012
755.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 5060 Faenzi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4240-B Lanzarin, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e C. 5060 Faenzi recante «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale»;
   evidenziati i profili di criticità del provvedimento con riferimento alla sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni recate dagli articoli 3 e 4 in materia di gestione dei rifiuti;
   rilevato infatti che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), così come formulata, comporta una modifica alla definizione di «rifiuto organico» prevista dall'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE, prevedendo l'estensione della definizione di rifiuto organico ai «manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002»;
   visto inoltre il comma 1, lettera c), n. 1) del medesimo articolo 3, che novella la lettera b) del comma 2 dell'articolo 185 del Codice ambientale relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, prevedendo un'ulteriore condizione all'eccezione prevista dalla stessa lettera b), che incide sulla destinazione del digestato o del compost ottenuti dai rifiuti e che sembra escludere dal novero dei rifiuti i sottoprodotti che vengono compostati o digestati per essere utilizzati dalla medesima azienda; per tali prodotti sembra pertanto non ricorrere la definizione di rifiuto che prevede la volontà del detentore di disfarsene, come previsto dall'articolo 3, n. 1) della direttiva 2008/98/CE;
   rilevato altresì che l'articolo 4 prevede un'estensione delle esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE, novellando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di escludere dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice ambientale il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
   osservato che tali eventuali modifiche rischiano di esporre l'Italia a contestazioni da parte della Commissione Europea;
   ritenuto pertanto opportuno sottoporre le misure richiamate ad una preventiva valutazione da parte della Commissione europea, Pag. 115
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, lettera b), la parola «manufatti» sia sostituita dalle seguenti: «rifiuti originati da imballaggi»;
   2) provveda la VIII Commissione, dopo l'articolo 37, ad inserire il seguente:
  «Art. 37-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».