CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2012
722.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07132 Maurizio Turco: Sulle richieste di rogatoria internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano.
5-07139 Maurizio Turco: Sulle rogatorie nei confronti dello Stato Città del Vaticano riguardanti il caso Banco Ambrosiano.
5-07140 Maurizio Turco: Sulla collaborazione da parte dello Stato Città del Vaticano nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni oggi in discussione riguardano, anche se con diverse specificità, i rapporti tra lo Stato Italiano e lo Stato Città del Vaticano, con particolare riferimento alle norme in materia di riciclaggio e di trasparenza finanziaria e di collaborazione giudiziaria. Per tale ragione ritengo sia opportuna la trattazione unitaria dei quesiti proposti dall'onorevole Turco, in modo da offrire una ricostruzione organica della problematica, che tenga conto dell'imprescindibile connessione tra tutti gli argomenti trattati.
  In particolare, le interrogazioni in questione chiedono che sia fatta chiarezza in merito:
   1) all'esistenza di un elenco storico delle richieste di rogatoria internazionale nei confronti dello Stato Città del Vaticano, con indicazione delle ragioni della richiesta e delle relative risposte;
   2) all'esito di tre rogatorie inviate allo Stato Città del Vaticano dalla procura della Repubblica di Roma, tramite il Ministero della giustizia, rispettivamente negli anni 2002, 2004 e 2006;
   3) alla congruità delle norme dello Stato Città del Vaticano in materia di antiriciclaggio e trasparenza finanziaria.

  Quanto al primo aspetto, trattato nell'interrogazione n. 5-07132, segnalo che presso la competente Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della giustizia non esiste un archivio storico delle richieste di commissioni rogatorie inoltrate allo Stato Città del Vaticano. Inoltre, laddove non vi sia il riferimento ad una specifica rogatoria o, quanto meno, un richiamo testuale al procedimento nel quale la stessa è stata formulata, non risulta possibile acquisire utili elementi di risposta, attesa l'estrema genericità della richiesta.
  Peraltro, poiché le rogatorie eventualmente pendenti presso la Direzione Generale della Giustizia Penale sono formulate nell'ambito di procedimenti penali in corso, trattandosi di atti coperti dal segreto investigativo, non possono essere comunicate le «ragioni della loro richiesta» e non può essere, del pari, fornita alcuna informazione in merito alle «risposte relative» ad esse rese.
  Soltanto l'Autorità giudiziaria procedente ha il compito di valutare, di volta in volta, l'esistenza del predetto segreto e, una volta cessato lo stesso, fornire le informazioni pertinenti.
  Quanto alle tre rogatorie menzionate nell'interrogazione n. 5-07139 che, come rappresentato dall'onorevole Turco sarebbero state indirizzate allo Stato Città del Vaticano dalla procura della Repubblica di Roma negli anni 2002, 2004 e 2008, comunico che per due di esse – segnatamente le rogatorie inviate nel 2004 e nel 2008 – lo Stato richiesto ha dato una Pag. 34risposta che è stata negativa nel primo caso ed ha avuto esito positivo nell'altro.
  In particolare, con riguardo alla rogatoria del 2004, la Segreteria di Stato del Vaticano ha comunicato alla procura della Repubblica di Roma, in data 18 marzo 2004, di non potere aderire alla richiesta di informativa, dal momento che nel caso in esame erano trascorsi più di venti anni, mentre gli atti ed i documenti bancari sono conservati per un periodo non superiore ai dieci anni. Tale risposta è stata ricevuta dalla procura di Roma il 15 aprile 2004.
  Quanto alla rogatoria formulata dalla procura di Roma il 20 novembre 2008 nell'ambito del procedimento penale relativo all'omicidio di Roberto Calvi e volta a verificare se le due lettere inviate da Roberto Calvi al Papa ed al Cardinale Palazzini fossero state ricevute dai rispettivi destinatari, rappresento che, con nota verbale del 3 marzo 2009, la Segreteria di Stato del Vaticano ha riscontrato la richiesta, segnalando, che atteso il notevole tempo trascorso, non sarebbe stato, comunque, agevole dare risposta all'istanza. Una copia della nota verbale è stata trasmessa il 24 marzo 2009 alla procura di Roma. In data 3 aprile 2012 la Segreteria di Stato della Città del Vaticano ha dato riscontro alla rogatoria formulata dalla procura di Roma il 20 novembre 2008.
  La nota di riscontro è stata, quindi, inoltrata alla procura di Roma in data 23 aprile 2012.
  Per quanto riguarda, invece, la rogatoria del 2002 che, come sostenuto nel corso di una trasmissione televisiva dal dottor Tescaroli sarebbe stata inviata al Ministero della giustizia, rappresento che la stessa non è mai pervenuta a questo Ministero. Della stessa non vi è, infatti, traccia né negli archivi, né nei protocolli dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale, che è competente in materia di rapporti giurisdizionali con le Autorità estere. Né, la stessa procura procedente ha prodotto documentazione alcuna, attestante l'avvenuta formulazione della predetta rogatoria del 2002.
  Piuttosto, dagli accertamenti espletati è emerso che soltanto in data 16 dicembre 2011 la procura di Roma nella persona del PM procedente dottor Tescaroli ha trasmesso al competente Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale una nota con la quale rappresentava di non avere ricevuto notizie in ordine alle due rogatorie del 2004 e 2008, a suo tempo inviate alla Città del Vaticano, nonché di una terza rogatoria formulata il 28 novembre 2002 nel procedimento penale n. 46486/02 R.G. Noti, avente ad oggetto la consultazione di documentazione bancaria e l'acquisizione di copia degli atti inerenti l'attività dell'Istituto delle Opere di Religione. Tali rogatorie sono state sollecitate il 22 dicembre 2011 al Ministero degli affari esteri. A fronte del sollecito, l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede ha risposto chiedendo a sua volta che venisse comunicata la data ed il numero di protocollo della nota di trasmissione della sola rogatoria del 2002, in quanto mai pervenuta.
  Poiché le ricerche volte a reperire il fascicolo concernente la rogatoria asseritamente formulata il 28 novembre 2002 hanno dato esito negativo, in data 14 febbraio 2012, è stata inviata dalla competente Articolazione ministeriale alla procura di Roma una richiesta urgente diretta ad ottenere una copia della nota di trasmissione con la quale la stessa procura avrebbe inviato nel 2002 la rogatoria in questione, unitamente alla copia della missiva con la quale il predetto Ufficio ministeriale avrebbe effettuato la comunicazione di ricezione della rogatoria ai sensi dell'articolo 727, comma 3 del codice di procedura penale.
  Soltanto in data 5 aprile 2012, la procura di Roma – premesso che «le ricerche effettuate non avevano consentito di documentare la ricezione da parte del Ministero della giustizia (...) della rogatoria, datata 28 novembre 2002, diretta alla competente Autorità della Città del Vaticano» – ha comunicato di aver proceduto alla rinnovazione dell'originaria rogatoria, integrata dagli elementi acquisiti successivamente Pag. 35alla stesura iniziale e, poi, trasmessa al Ministero con nota separata.
  La nuova rogatoria – formulata, quindi, soltanto in data 4 aprile 2012 – è stata trasmessa al Ministero degli affari esteri per l'inoltro alle Autorità vaticane in data 19 aprile 2012. La stessa è stata inoltrata all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede in data 3 maggio 2012.
  Dell'inoltro è stata informata la procura della Repubblica di Roma con nota in data 15 maggio 2012.
  Con nota verbale del 14 giugno 2012 la Segreteria di Stato della Santa Sede ha comunicato di aver inoltrato la rogatoria all'Autorità giudiziaria vaticana per gli opportuni adempimenti.
  Di tale passaggio è stata informata la procura della Repubblica di Roma in data 10 luglio 2012.
  Con nota in data 2 agosto 2012, pervenuta in data 8 agosto 2012, il Ministero degli affari esteri ha trasmesso gli atti di esecuzione della rogatoria del 4 aprile 2012. Tali atti sono stati inoltrati alla procura della Repubblica di Roma in data 10 agosto 2012.
  La ricostruzione dei fatti come esplicitati conferma, quindi, la circostanza che la rogatoria asseritamente formulata nell'anno 2002 non è mai stata inviata al Ministero della giustizia.
  Tale assunto risulta, peraltro, ulteriormente avvalorato dal fatto che:
   nella rogatoria formulata nell'anno 2004 non vi è alcun riferimento alla
precedente rogatoria del 2002;
   l'asserita rogatoria del 2002 non risulta essere mai stata oggetto di alcun sollecito dal 2002 e fino alla data del 16 dicembre 2011;
   dal raffronto tra il testo della rogatoria del 2004 ed il testo della rogatoria del 2002 (trasmessa, come detto, soltanto nel 2011 ed in occasione del sollecito) emerge che gli accertamenti richiesti sono sostanzialmente sovrapponibili e coincidenti.

  Per quanto concerne, infine, l'interrogazione n. 5-07140, premetto che le iniziative da assumere «sul piano diplomatico affinché lo Stato Vaticano offra la più ampia collaborazione all'Autorità giudiziaria italiana» rientrano nelle specifiche competenze del Ministero degli esteri, cui vanno rimesse le valutazioni del caso.
  Con riferimento, invece, alla richiesta relativa ad una valutazione sulla congruità della nuova legislazione vaticana in punto di normativa antiriciclaggio, segnalo – anche con riguardo all'asserita decisione vaticana di non dare informazioni in merito ai rapporti precedenti al 2011 – che tale problematica comporta valutazioni di merito sulla legislazione di uno Stato estero che, in quanto tali, non competono al Ministro della giustizia.
  Peraltro, così come già rappresentato in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-07138 presentata dallo stesso onorevole Turco, la paventata elusione delle leggi italiane (che deriverebbe da un'interpretazione non retroattiva della normativa in tema di riciclaggio, introdotta dallo Stato Città del Vaticano nell'aprile 2011) va rimessa al giudizio degli Organismi internazionali, poiché investe decisioni di uno Stato estero.
  Né, tantomeno, la asserita violazione può discendere da una interpretazione di quelle norme ritenuta non corretta, trattandosi di una valutazione che potrebbe al più configurarsi nel caso di una ipotetica mancata cooperazione a livello internazionale, comunque espressione dell'esercizio di sovranità dello Stato.
  Detto ciò, così come riferito dal Ministero dell'economia e delle finanze, faccio presente che il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentite Banca d'Italia e Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha comunicato che la stessa Banca d'Italia, dopo l'avvio presso la procura di Roma di un'indagine per violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio nei rapporti tra un intermediario italiano e lo IOR, ha prontamente verificato il regime antiriciclaggio applicabile allo IOR, quale banca extra comunitaria.
  Tale verifica si è resa necessaria in considerazione della circostanza che la Pag. 36nuova disciplina in materia – introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio – ha portato ad un complessivo superamento del sistema previgente nel cui ambito lo IOR – in quanto dotato del codice di corrispondente estero attribuito dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) – beneficiava delle eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, previsti dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.
  Nel gennaio 2010 la Banca d'Italia ha, quindi, diramato ai gruppi bancari che intrattenevano rapporti con l'Istituto vaticano indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Nel settembre 2010 sono state diramate ulteriori indicazioni operative, dirette all'intero sistema bancario, volte a definire con chiarezza il regime antiriciclaggio applicabile ai rapporti intrattenuti con lo IOR.
  In tale occasione, la Banca d'Italia ha innanzi tutto fatto rilevare come la mancata inclusione dello Stato della Città del Vaticano nella lista dei Paesi extra comunitari dotatisi di una normativa, in materia di antiriciclaggio, valutata in termini di sufficienza, comporta che gli intermediari italiani, nei rapporti con lo IOR, sono tenuti ad applicare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 231 del 2007 ed ad effettuare la conseguente registrazione dei relativi dati nell'Archivio unico informatico. Ciò implica, tra l'altro, che gli intermediari italiani devono acquisire dall'Istituto vaticano l'impegno formale ad identificare i propri clienti e ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica, in analogia a quanto previsto dal decreto.
  Alle banche italiane è stato, quindi, fatto presente che, qualora lo IOR non si conformi agli standards normativi indicati per le banche extracomunitarie, le stesse dovranno considerare l'Istituto vaticano alla stregua di un cliente ordinario, nei confronti del quale calibrare, come richiesto dalla normativa a fini antiriciclaggio, l'intensità delle verifiche da svolgere.
  Nel caso in cui non siano assicurate le condizioni base di rispetto della normativa antiriciclaggio e, in particolare, quella della trasparenza dell'identità dei soggetti per conto dei quali lo IOR agisce, alle banche italiane sono stati ricordati gli obblighi di astensione e di segnalazione di operazioni sospette, di cui agli articoli 23 e 41 del decreto.
  Il predetto Comitato interministeriale ha, inoltre, evidenziato che, in attuazione della Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, entrata in vigore il 10 gennaio 2010, le Autorità vaticane hanno emanato il 30 dicembre 2010 misure legislative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sul modello delle disposizioni comunitarie in vigore. In particolare, è stata introdotta una normativa che persegue penalmente le condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e impone obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette. Contestualmente, è stata creata l'Autorità di Informazione Finanziaria, quale ente preposto al rispetto della normativa, con compiti regolamentari, di controllo e sanzionatori.
  Peraltro, il Santo Padre ha disposto, Motu Proprio, l'estensione della descritta normativa vaticana alle attività degli enti della Santa Sede, tra cui lo IOR. Di recente, inoltre, l'adeguatezza del sistema antiriciclaggio vaticano è stata fatta oggetto di una valutazione da parte del Moneyval, organismo del Consiglio d'Europa affiliato al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).
  Da quanto sin qui rappresentato, ritengo che si evinca pienamente l'impegno delle Autorità italiane per verificare che vi sia un effettivo rispetto degli obblighi assunti in materia di riciclaggio.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07386 Bernardini: Sulla sistemazione dei detenuti del penitenziario di Ferrara e sulle condizioni della struttura in seguito al recente terremoto in Emilia Romagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'interrogazione in discussione evidenziando che in occasione del recente evento sismico che ha colpito la regione Emilia Romagna, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è riuscito a far fronte con efficacia alla conseguente situazione di emergenza verificatasi presso carcere di Ferrara.
  Nello specifico, la Direzione dell'istituto ha disposto l'evacuazione dei detenuti, attuando puntualmente il piano di emergenza. Le relative operazioni sono state coordinate personalmente dal Direttore, unitamente al Comandante di Reparto e sono avvenute con ordine e senza dare luogo a rilievi di sorta né, nella circostanza, alcun detenuto ha avuto necessità di ricorrere a cure mediche.
  Tutte le persone recluse sono state fatte confluire in spazi a cielo aperto: in particolare, i detenuti «comuni» sono stati trasferiti nel campo sportivo, mentre i «collaboratori» sono stati portati all'interno di apposita area recintata presente nella medesima sezione dagli stessi occupata.
  Nella circostanza, è stato disposto l'aumento delle sentinelle armate sul muro di cinta e l'intensificazione della ronda automontata.
  Inoltre, al fine di contenere le comprensibili tensioni ingeneratesi nella popolazione detenuta, la competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto un consistente sfollamento dell'istituto: il relativo provvedimento ha riguardato, infatti, 200 detenuti comuni.
  Va sottolineato, al riguardo che, pur trattandosi di un provvedimento emergenziale, nell'occasione, per quanto possibile, si è cercato di destinare i detenuti ad istituti siti in provveditorati limitrofi: ciò in considerazione dei legami familiari dei reclusi e del principio della territorialità della pena.
  Nel contempo, sono state attivate tutte le iniziative necessarie per verificare l'agibilità della struttura: infatti, il 21 maggio – giorno seguente alla prima scossa sismica – la Direzione del carcere si è rivolta al Comando dei vigili del Fuoco per un intervento teso a verificare l'agibilità ed eventuali danni strutturali all'edificio; nella medesima giornata, è stato effettuato un sopralluogo anche dal personale tecnico del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, con sede a Bologna.
  A seguito, poi, del successivo evento sismico del 29 maggio 2012, la Direzione dell'istituto ha richiesto alla Sezione Operativa di Ferrara del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo sopralluogo, effettuato il 30 maggio e ripetuto il 18 giugno, a seguito delle nuove scosse sismiche.
  Dagli accertamenti svolti è emerso che le lievi lesioni presenti nell'edificio non hanno in ogni caso pregiudicato la sicurezza strutturale del carcere; i tecnici hanno invece rilevato la necessità di interventi per la messa in sicurezza delle Pag. 38canne fumarie della centrale termica, e dei locali pertinenti al teatro e ad un laboratorio a causa delle lesioni riscontrate alle tramezzature.
  A seguito di tali rilievi, la Direzione dell'istituto ha prontamente emesso apposito ordine di servizio per interdire l'accesso a detti locali, richiedendo nel contempo al Provveditorato regionale una perizia sui lavori da eseguire.
  Il progetto per la messa in sicurezza dei locali è in corso di definizione, dovendosi lo stesso conformare alle linee guida recentemente emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in materia di interventi di adeguamento sismico.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07426 Bernardini: Sulla nomina definitiva del provveditore dell'amministrazione penitenziaria della regione Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Bernardini, prima di affrontare nel dettaglio la problematica da Lei esposta, ritengo sia doveroso porre in evidenza la costante attenzione che da sempre il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha riservato alla questione riguardante la nomina definitiva del Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per la regione Calabria.
  In tal senso, credo sia utile segnalare che, fino ad oggi, l'Amministrazione è stata tenuta ad adottare provvedimenti di carattere provvisorio e ciò in considerazione delle recenti modifiche normative intervenute nel settore: queste ultime, infatti, ben potendo determinare un ridimensionamento anche delle strutture dirigenziali generali, impongono, che venga assicurata una generale riorganizzazione dell'Amministrazione, prima che si possa procedere all'adozione di provvedimenti definitivi.
  Detto ciò, mi preme, comunque, ricordare che, anche nelle more del programmato riordino generale, è sempre stata assicurata la reggenza a dirigenti generali i quali, sebbene già investiti della carica di Provveditori regionali presso altre sedi regionali, non hanno mai fatto mancare il loro fattivo supporto ed hanno continuativamente assicurato la regolare funzione amministrativa del Provveditorato regionale calabrese. Da ultimo, per esigenze di completezza informativa, rappresento che dal 2 maggio scorso la reggenza del Provveditorato calabrese è stata affidata, sempre con carattere provvisorio, al dirigente generale Salvatore Acerra, in sostituzione del dottor Gianfranco De Gesu.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07346 Bernardini: Sul decesso di un detenuto del carcere di Genova Marassi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione l'onorevole Bernardini, prendendo spunto dal recente decesso di Milia Simone, detenuto tossicodipendente affetto da HIV, chiede di sapere se il Governo intenda ampliare il numero degli istituti a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti (cosiddetto ICATT), tenuto conto dei numerosi decessi di tale tipologia di reclusi.
  Prima di rispondere al quesito proposto, intendo chiarire le circostanze che hanno condotto alla morte del Milia.
  Il detenuto faceva ingresso nel carcere di Genova Marassi il 5 maggio 2012, di ritorno dalla Casa Circondariale di Cagliari, ove era stato tradotto per esigenze giudiziarie.
  Il Milia – da tale data e sino al 10 giugno 2012 – è stato ristretto presso l'istituto di Genova nel reparto «HIV», proprio perché affetto da diverse gravi patologie, tra le quali AIDS conclamato con cirrosi HCV correlata.
  Dall'esame del diario clinico è emerso che l'Autorità Giudiziaria competente stava procedendo alla valutazione della sussistenza dei presupposti per disporre l'eventuale applicazione del rinvio dell'esecuzione penale ex articolo n. 684 c.p.p.
  Nelle più recenti relazioni sanitarie – l'ultima datata 5 giugno 2012 – viene attestato che le condizioni di salute del Milia sono «fragili e precarie», che il detenuto risulta «non più responsivo alle comuni terapie antiretrovirali» e che deambula con l'ausilio di stampelle.
  Come già detto, il decesso del Milia è avvenuto il 10 giugno 2012, intorno alle ore 3,20.
  Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha evidenziato che, nella circostanza, i soccorsi – sia del personale penitenziario che dei medici – sono stati immediati e che le dinamiche dell'evento sono state tali da escludere ogni tipo di responsabilità del personale; per tale ragione il Dipartimento citato non ha ritenuto di avviare alcuna indagine amministrativa.
  Peraltro, va segnalato, al riguardo, che il 19 giugno 2012 il Provveditore regionale ha provveduto a richiedere, alla locale procura della Repubblica, l'esito dell'esame autoptico, ad oggi non pervenuto.
  Con riferimento, invece, al quesito sollevato dall'interrogante, si osserva che il circuito penitenziario per tossicodipendenti è stato istituito sin dal 1991 allorquando, con apposito decreto ministeriale, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, furono dedicati a tale particolare tipologia di detenuti alcuni istituti penitenziari o apposite sezioni di case di reclusione e di case circondariali.
  Nello specifico, sono quattro – ad oggi – gli ICATT presenti nel nostro Paese: la C.C. di Firenze Mario Gozzini, la C.C. di Roma Rebibbia III Casa, la C.R. di Eboli e la C.C. di Lauro; le sezioni a custodia attenuata sono, invece, presenti negli istituti di Torino Lorusso e Cutugno, Genova Marassi, Milano Bollate, Busto Arsizio, Castelfranco Emilia, Forlì, Rimini, San Gimignano, Giarre, Venezia Giudecca, Porto Azzurro, Napoli Secondigliano, e Barcellona Pozzo di Gotto.Pag. 41
  Il complesso di tali strutture ospitava, alla data del 27 settembre ultimo scorso, 657 detenuti tossicodipendenti.
  Peraltro, va segnalato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, che ha disposto il trasferimento della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale, ha dedicato particolare attenzione al problema della tossicodipendenza, prevedendo apposite Linee di indirizzo per l'individuazione di strategie idonee a contrastare detto fenomeno nelle carceri.
  Inoltre, l'accordo del 26 novembre 2009, raggiunto in sede di Conferenza unificata, intitolato «Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano» ha previsto una possibile rivisitazione dell'attuale panorama degli istituti e sezioni per la custodia attenuata dei tossicodipendenti che potrà costituire oggetto di approfondita disamina nell'ambito del più ampio studio riguardante i circuiti regionali.
  Ciò, al fine di pervenire, in tale ambito territoriale, ad un sistema integrato di istituti che sia differenziato a seconda delle diverse tipologie detentive e che consenta di modulare il trattamento penitenziario sulla base delle peculiarità dei soggetti reclusi, tenendo altresì conto degli aspetti connessi al principio di territorialità della pena.