ALLEGATO 1
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 5312, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
premesso che:
l'articolo 10, comma 8, del provvedimento in esame dispone che alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
l'articolo 60 del provvedimento in esame – da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo del complesso delle disposizioni – quale individuato dal comma 1 dell'articolo in esame – è quello di garantire la competitività della ricerca, per fa fronte alle sfide globali della società;
l'articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati;
l'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca;
l'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti;
l'articolo 65, novellando l'articolo 2 della legge n. 189 del 2003 – che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili – dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
l'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario prevedere in generale un cambiamento di rotta deciso e fermo da parte del Governo con la destinazione di risorse adeguate ai settori dell'innovazione, del sapere, della ricerca, dell'innovazione e della cultura, quali fattori di modernità e possibili volani per l'economia, al fine di evitare l'arretramento Pag. 96complessivo della qualità e del ruolo della cultura e della conoscenza nel Paese;
2) risulta altresì necessario, in merito all'articolo 8, specificare il ruolo, configurazione interna e statuto della Fondazione La Grande Brera, nel senso di una sua adeguata valorizzazione, con la previsione di modalità di gestione secondo criteri di efficienza economica, chiarendo al contempo il ruolo complessivo che è chiamata a svolgere, anche in riferimento alle realtà territoriali locali che ne faranno parte, nonché ai soggetti che avranno la responsabilità di realizzarla. Sia chiarito inoltre che le modalità di conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, dell'intero patrimonio artistico di Brera, avvenga nel rispetto delle necessarie garanzie di trasparenza e di finalità pubblica;
3) si rende necessaria, inoltre, la stabilizzazione del settore dello spettacolo attraverso l'approvazione della legge quadro sullo spettacolo dal vivo e della revisione più volte annunciata dal Ministro, della legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2012, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, sulle Federazioni lirico-sinfoniche, i cui lavoratori sono stati messi per la prima volta in cassa integrazione, e il sostegno adeguato per le imprese dello spettacolo presenti nelle zone terremotate, particolarmente penalizzate in questa fase di ricostruzione;
4) appare necessario altresì, all'articolo 20, comma 3, lettera f), definire ulteriori previsioni a sostegno della promozione e della diffusione di iniziative di alfabetizzazione informatica, rivolte ai cittadini, nonché di formazione ed addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, al fine di dispiegare le successive potenzialità dell'agenda digitale. Inoltre occorre ampliare il campo di intervento della digitalizzazione nel campo dell'istruzione, a partire da un piano coerente di digitalizzazione delle scuole, parte non accessoria dell'edilizia scolastica, da una relazione non episodica con l'editoria online, per governare la transazione di sistema, salvaguardando il diritto alla conoscenza;
5) con riguardo all'articolo 62, comma 3, è necessario chiarire il significato dell'espressione «di volta in volta»;
6) con riguardo all'articolo 63, è necessario chiarire secondo quali procedure sarà regolata l'erogazione dei finanziamenti, nonché di abrogare l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 62, comma 2, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, si valuti l'opportunità di considerare che l'articolo 1, comma 873, della legge n. 296 del 2006 già prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ex articolo 17, co. 3, L. 400/1988, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del MIUR, chiarendo, dunque, la connessione fra i due interventi normativi;
b) con riguardo all'articolo 64, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa o un concerto della Conferenza unificata;
c) all'articolo 65, si valuti l'opportunità, nella rubrica, di fare riferimento alle discipline sportive «associate» e di inserire il riferimento «Paraolimpiche» per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate, indicando il soggetto fondatore, i soggetti che possono partecipare alla fondazione, i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e i titoli/certificazioni/attestazioni che la medesima fondazione potrà rilasciare, anche in rapporto ai titoli di studio rilasciati dai corsi attivati dalle università, con la specificazione Pag. 97che il limite di spesa indicato riguarda «ciascuno» degli anni 2012, 2013, e 2014;
d) appare infine opportuna una più approfondita riflessione sulla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui all'articolo 67 del provvedimento, ribadendo l'importanza della relazione fra cultura, turismo ed il sistema delle autonomie territoriali, quale strumento di crescita economica per il Paese, in considerazione della grave estromissione della cultura come funzione fondamentale nella Carta delle Autonomie normata nel provvedimento sulla revisione della spesa, all'attenzione del Senato.
ALLEGATO 2
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 5312, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese;
premesso che:
l'articolo 10, comma 8, del provvedimento in esame dispone che alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
l'articolo 60 del provvedimento in esame – da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo del complesso delle disposizioni – quale individuato dal comma 1 dell'articolo in esame – è quello di garantire la competitività della ricerca, per fa fronte alle sfide globali della società;
l'articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati;
l'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca;
l'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti;
l'articolo 65, novellando l'articolo 2 della legge n. 189 del 2003 – che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili – dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
l'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario prevedere in generale un cambiamento di rotta deciso e fermo da parte del Governo con la destinazione di risorse adeguate ai settori dell'innovazione, del sapere, della ricerca, dell'innovazione e della cultura, quali fattori di modernità e possibili volani per l'economia, al fine di evitare l'arretramento Pag. 99complessivo della qualità e del ruolo della cultura e della conoscenza nel Paese;
2) risulta altresì necessario, in merito all'articolo 8, specificare il ruolo, configurazione interna e statuto della Fondazione La Grande Brera, nel senso di una sua adeguata valorizzazione, con la previsione di modalità di gestione secondo criteri di efficienza economica, chiarendo al contempo il ruolo complessivo che è chiamata a svolgere, anche in riferimento alle realtà territoriali locali che ne faranno parte, nonché ai soggetti che avranno la responsabilità di realizzarla. Sia chiarito inoltre che le modalità di conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, dell'intero patrimonio artistico di Brera, avvenga nel rispetto delle necessarie garanzie di trasparenza e di finalità pubblica;
3) si rende necessaria, inoltre, la stabilizzazione del settore dello spettacolo attraverso l'approvazione della legge quadro sullo spettacolo dal vivo e della revisione più volte annunciata dal Ministro, della legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2012, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, sulle Federazioni lirico-sinfoniche, i cui lavoratori sono stati messi per la prima volta in cassa integrazione, e il sostegno adeguato per le imprese dello spettacolo presenti nelle zone terremotate, particolarmente penalizzate in questa fase di ricostruzione;
4) appare necessario altresì, all'articolo 20, comma 3, lettera f), definire ulteriori previsioni a sostegno della promozione e della diffusione di iniziative di alfabetizzazione informatica, rivolte ai cittadini, nonché di formazione ed addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, al fine di dispiegare le successive potenzialità dell'agenda digitale. Inoltre occorre ampliare il campo di intervento della digitalizzazione nel campo dell'istruzione, a partire da un piano coerente di digitalizzazione delle scuole, parte non accessoria dell'edilizia scolastica, da una relazione non episodica con l'editoria, salvaguardando le condizioni per la ricerca e il diritto alla conoscenza, con particolare riferimento alla transizione all’online;
5) con riguardo all'articolo 62, comma 3, è necessario chiarire il significato dell'espressione «di volta in volta»;
6) con riguardo all'articolo 63, è necessario chiarire secondo quali procedure sarà regolata l'erogazione dei finanziamenti, nonché di abrogare l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012;
7) con riguardo all'articolo 64, comma 2, appare necessario prevedere un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa con la Conferenza unificata;
8) all'articolo 65, nella rubrica, si faccia riferimento alle discipline sportive «associate» e di inserire il riferimento «Paraolimpiche» per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate, indicando il soggetto fondatore, i soggetti che possono partecipare alla fondazione, i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e i titoli/certificazioni/attestazioni che la medesima fondazione potrà rilasciare, anche in rapporto ai titoli di studio rilasciati dai corsi attivati dalle università, con la specificazione che il limite di spesa indicato riguarda «ciascuno» degli anni 2012, 2013, e 2014;
9) appare inoltre necessaria una più approfondita riflessione sulla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui all'articolo 67 del provvedimento, ribadendo l'importanza della relazione fra cultura, turismo ed il sistema delle autonomie territoriali, quale strumento di crescita economica per il Paese, in considerazione della grave estromissione della cultura come funzione fondamentale nella Carta delle Autonomie normata nel provvedimento sulla revisione della spesa, all'attenzione del Senato.Pag. 100
e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 62, comma 2, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, si valuti l'opportunità di considerare che l'articolo 1, comma 873, della legge n. 296 del 2006 già prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ex articolo 17, co. 3, L. 400/1988, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del MIUR, chiarendo, dunque, la connessione fra i due interventi normativi;
b) si valuti infine l'opportunità di estendere l'applicazione degli articoli 60 e 24 del provvedimento in esame anche al settore delle scienze umane.