CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 giugno 2012
660.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06404 Damiano: Casi problematici legati alla ricongiunzione onerosa di contributi previdenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione in merito all'impegno conferito al Governo in occasione dell'approvazione, all'unanimità, della mozione n. 1-00690 a prima firma dell'onorevole Cazzola e degli ordini del giorno n. 9/4612/109 dell'onorevole Gnecchi e n. 9/04612/017 dell'onorevole Versace accolti durante l'approvazione della cosiddetta manovra di agosto e, pertanto, chiedono di modificare l'articolo 12, comma 7-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.
  Ricordo che la previsione di un onere di ricongiunzione, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi, risponde a criteri di equità tra le diverse categorie.
  Fino all'entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cd. «Gestioni sostitutive ed esclusive» (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
  Tutte le ricongiunzioni dalle «Gestioni Speciali» (ossia dalle «altre» gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) e dal FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) alle «Gestioni sostitutive ed esclusive», di contro, erano già a titolo oneroso.
  Sussisteva, quindi, una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista della coerenza complessiva del sistema, nonché sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.
  Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono caratterizzate per una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali e lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
  In proposito, vorrei sottolineare che questo Governo, nell'ambito della riforma del sistema previdenziale introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge cosiddetto «salva Italia», ha rivisto la disciplina della totalizzazione – istituto alternativo alla ricongiunzione – abolendo la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Come è noto, la totalizzazione è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo che garantisce, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati. In tale ottica, proprio al fine di non produrre ingiustificate differenze, la totalizzazione riguarda adesso tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.Pag. 267
  Occorre, inoltre, considerare che l'onerosità della ricongiunzione appare corretta e razionale anche sotto il profilo attuariale, come dimostrano le stime fornite dall'INPS in proposito, secondo le quali l'eventuale reintroduzione del principio di gratuità della ricongiunzione determinerebbe impegni finanziari rilevanti, pari a 378 milioni di euro per l'anno corrente, che aumenterebbero in misura costantemente crescente.
  Da ultimo, faccio presente che il ripristino della gratuità dell'istituto della ricongiunzione contrasterebbe con gli obiettivi di equità intergenerazionale e intragenerazionale che ispirano l'operato del Governo anche nella materia previdenziale, nonché con il processo di contenimento della spesa previdenziale attuata con il decreto cosiddetto salva Italia.

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ALLEGATO 2

5-06509 Mannucci: Sulle prestazioni di «welfare integrativo» offerte dall'ex-INPDAP.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Mannucci – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle prestazioni creditizie e sociali erogate dalla gestione ex INPDAP dell'INPS in favore degli iscritti e dei loro figli nonché dei pensionati.
  Al riguardo, l'INPS ha fatto sapere che le predette prestazioni vengono erogate grazie alle risorse derivanti dal prelievo pari allo 0,35 per cento della retribuzione lorda degli iscritti in servizio, e dal prelievo pari allo 0,15 per cento dell'importo della pensione per il personale in quiescenza.
  Com’è noto l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, la soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all'Inps, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.
  Per rispondere al primo quesito posto dall'interrogante, faccio presente che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'Inps – con la Deliberazione del 14 febbraio 2012 di integrazione alla relazione programmatica per gli anni 2012-2014 – ha inteso recepire le priorità strategiche contenute nella delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inpdap n. 344 del 21 aprile 2011, in cui le attività di welfare erano state considerate parte strategica essenziale delle attività del soppresso Istituto di previdenza.
  Inoltre, con Determinazione del Presidente Inps del 15 marzo 2012, di esecuzione delle citate linee strategiche, nella parte inerente agli interventi in materia di prestazioni creditizie e politiche sociali, viene confermato il «Mantenimento delle finalità sociali delle politiche di credito e welfare assicurate dagli Enti soppressi». In tal senso verranno valutati interventi di razionalizzazione delle specifiche discipline regolamentari e verranno rimodulati i criteri per l'attribuzione delle prestazioni, privilegiando quelli di merito, di reddito e di omogeneità territoriale.
  Per quanto concerne gli ulteriori due quesiti, pur dandosi atto della rilevanza delle questioni prospettate dall'onorevole interrogante, faccio presente che l'INPS – interpellato su tali aspetti – ha subordinato ogni possibile soluzione orientata nella direzione auspicata dall'interrogante all'adozione di appositi interventi di carattere normativo.

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ALLEGATO 3

5-06587 Boccuzzi: Corsi di formazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ora ad illustrare l'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Boccuzzi concernente i corsi di formazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  Preliminarmente è necessario ricordare che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza viene svolta dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e soltanto in alcune attività – essenzialmente in edilizia – la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi ispezione del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro.
  Da quanto premesso si evince che non rientra nelle attività delle Direzioni territoriali del lavoro programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sulla conformità al dettato normativo dei corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  Gli eventuali accertamenti sulla effettività della formazione erogata dagli organismi all'uopo individuati sia nell'articolo 32 comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che nell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, vengono infatti effettuati solo qualora, nel corso delle ispezioni nei settori di competenza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario), dall'esame degli attestati di formazione emergano dubbi circa la regolarità del percorso formativo, oppure a seguito di specifico incarico delegato dall'Autorità Giudiziaria.
  In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute in merito all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi, il Ministero che rappresento ha già fornito, con la circolare n. 20 del 29 luglio 2011, alcune indicazioni operative, cui faranno seguito ulteriori istruzioni.
  Con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
  Nella revisione dell'accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l'attività di verifica sull'effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall'onorevole interrogante.
  Per quanto riguarda i controlli da porre in essere per verificare che le offerte formative rispettino il dettato normativo, d'intesa con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si è deciso di programmare le azioni di vigilanza nel «Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro», presieduto dal Ministro della salute, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Pag. 270

ALLEGATO 4

5-06941 Antonino Foti: Sull'attuazione degli incentivi per i premi di produttività nell'anno 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Foti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sui tempi di emanazione del decreto attuativo per la detassazione dei premi di produttività per l'anno 2012.
  In proposito, occorre ricordare che l'articolo 33, comma 14, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità finanziaria per l'anno 2012) ha previsto – per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012 – uno sgravio dei contributi, dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore sulle somme erogate a quest'ultimo, sulla base di determinati criteri e modalità e nei limiti delle risorse destinate, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007.
  Tale misura agevolativa – introdotta in via sperimentale, per il triennio 2008-2010, dall'articolo 1, commi 67 e 68 della citata legge n. 247 del 2007 – è stata disciplinata – per l'anno 2011 – dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 e il relativo decreto attuativo – già registrato alla Corte dei Conti – è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Occorre inoltre precisare che il Governo, nel valutare positivamente gli effetti conseguenti all'applicazione dello sgravio contributivo in questione, ha previsto, nell'ambito del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro recentemente approvato dal Senato della Repubblica e in procinto di essere esaminato dalla Camera dei deputati, il superamento della fase sperimentale con l'obiettivo di stabilizzare la misura a partire dall'anno 2013.
  Tanto premesso, con specifico riferimento a quanto richiesto dall'onorevole Foti, faccio presente che l'Amministrazione che rappresento ha già provveduto a predispone lo schema di provvedimento attuativo delle disposizioni innanzi richiamate per l'anno 2012 che sarà, al più presto, sottoposto all'esame congiunto dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di individuare la misura massima di percentuale di retribuzione (di secondo livello) cui applicare la predetta agevolazione.