CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 giugno 2012
660.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO TRASMESSO DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  «Art. 6-bis.(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio). – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio».
6. 03. Mazzocchi, Razzi.

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ALLEGATO 2

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione,
   esaminato il testo del Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas (Atto n. 476),
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo Integrato (ovvero del sistema informativo che conterrà i dati anagrafici di tutti i punti di prelievo) si invita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a costituire un elenco delle informazioni relative ai soli clienti inadempienti, che risulterebbe strumento immediatamente disponibile per gli operatori;
   b) in relazione alle modalità di consultazione della BICSE (banca degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali del settore energetico), valuti l'Autorità la possibilità di modificare quanto previsto nella lettera a) del criterio predisposto, ovvero la possibile consultazione solo successivamente alla formulazione di una proposta contrattuale, con una formulazione che consenta la consultazione in fase di acquisizione dei clienti finali.