CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 maggio 2012
655.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05631 Ghizzoni: Sul caso della minore affetta da disabilità fisica presso la scuola elementare Giovanni Paolo II di San Nicola la Strada (CE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede che venga garantito a un'alunna con disabilità frequentante la scuola primaria «Giovanni Paolo 11» di San Nicola la Strada (CE) un adeguato numero di ore di sostegno, in coerenza con i principi sanciti dalle norme di legge e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010.
  Preliminarmente, giova ricordare che il Ministero si è attivato per adeguare le dotazioni organiche dei docenti di sostegno alle effettive esigenze dell'utenza, che hanno effettivamente visto un aumento degli alunni diversamente abili. A fronte di tale circostanza infatti, pur nella necessità di perseguire i ben noti obiettivi di contenimento della spesa, i decreti interministeriali relativi agli organici per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 hanno confermato un numero complessivo di posti attivabili in ogni regione pari alle quantità assegnate in organico di fatto dell'anno precedente. A tale contingente vanno aggiunti i posti in deroga previsti dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 122 del 2010, per situazioni di particolare gravità.
 Per effetto delle descritte operazioni si è registrato un costante aumento del numero dei posti di sostegno, passati dai circa 90.000 dell'anno scolastico 2009/2010 a circa 94.400 del 2010/2011. Per l'anno scolastico in corso la dotazione si è ulteriormente incrementata superando le 97.000 unità a fronte di circa 198.000 alunni con handicap.
  Viene così rispettato il rapporto di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili previsto anche dall'articolo 19, comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011) che ha inoltre previsto, per un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che l'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite al fine di consentire la flessibilità nell'intervento di personale e nell'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità e di promuovere nei confronti dei consigli di classe una più diffusa cultura dell'integrazione.
  Ciò posto, sul caso specifico segnalato nell'atto parlamentare sono state richieste informazioni al competente direttore scolastico regionale per la Campania, il quale ha comunicato che alla scuola primaria «Giovanni Paolo II» di San Nicola la Strada erano inizialmente assegnati, per il corrente anno scolastico, 6 posti di sostegno per 10 alunni con handicap psicofisico e 1 posto per 1 alunno con handicap uditivo.
  Vi è stato poi il trasferimento di un ulteriore alunno diversamente abile che è stato seguito dalla stessa insegnante di sostegno della scuola di provenienza, all'uopo utilizzata per 12 ore presso la scuola «Giovanni Paolo II».
  Successivamente, con provvedimento del 23 novembre 2011, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha autorizzato l'istituzione di 30 posti di sostegno in deroga per le scuole della provincia di Caserta, di cui 13 e mezzo da destinare alle scuole primarie. L'ufficio territoriale ha pertanto proceduto ad assegnare alla suddetta scuola ulteriori 24 ore di sostegno. Pag. 173Si precisa che la distribuzione delle ore tra gli alunni viene effettuata in ogni scuola dai dirigenti scolastici tenendo conto delle patologie accertate.
  Per quanto riguarda il prossimo anno scolastico 2012/2013, si informa che il Ministero ha assicurato alla regione Campania un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività nell'organico di fatto del corrente anno.
  Al fine di definire l'organico di sostegno a livello provinciale e di singola istituzione scolastica, il dirigente dell'ambito territoriale di Caserta formulerà alla Direzione scolastica regionale la relativa richiesta in base alle effettive esigenze rilevate e, sentito il dirigente della scuola primaria «Giovanni Paolo II» di San Nicola la Strada, valuterà, congiuntamente al Gruppo di lavoro sull'handicap (GLH) a livello provinciale, il contingente di posti da assegnare alla predetta scuola.
  Il Direttore regionale assicura che, considerata la particolare delicatezza della questione, le relative decisioni saranno assunte in piena considerazione delle esigenze che saranno rappresentate dal dirigente scolastico della citata scuola.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05916 Zazzera: Iniziative normative atte a frenare l'illecito traffico di beni culturali sottratti allo Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Zazzera chiede di sapere quali iniziative normative si vogliano assumere per inasprire le pene per coloro che sottraggono illegalmente beni culturali allo Stato.
  Negli ultimi anni il Ministero ha avviato una politica incentrata su una forte sinergia tra le istituzioni preposte, a vario titolo, alle attività di prevenzione e contrasto del traffico illegale di beni culturali, potenziando, tra l'altro, la presenza di rappresentanti dell'Italia nei tavoli internazionali che trattano tematiche connesse alla tutela e al controllo della circolazione di beni culturali (UNESCO, UE, UNODC, UNIDROIT, Interpol).
  Tali iniziative hanno determinato significativi cambiamenti a livello internazionale, richiamando l'attenzione mondiale sul problema del controllo della circolazione di beni e, soprattutto, dei reperti archeologici da scavi clandestini.
  Ciò, tuttavia, non è ancora sufficiente. Il problema del trafugamento di beni, soprattutto archeologici, non può dirsi certo risolto. Benché il numero dei cosiddetti tombaroli si sia ridotto rispetto agli anni ‘70, ‘80 e ‘90, questo tipo di condotte di reato continua ad arrecare ancora oggi un danno significativo al patrimonio culturale.
  Il vasto saccheggio del patrimonio archeologico e storico-artistico italiano, protrattosi per circa 40 anni, è stato per troppo tempo sanzionato con pene irrisorie o di scarsa afflittività, anche se va ricordato che il caso di Giacomo Medici, menzionato nell'interrogazione, è giunto finalmente alla sua conclusione con la condanna definitiva dell'imputato, da parte della Corte di cassazione, ad otto anni di reclusione, nonché al pagamento di 10 milioni di euro come provvisionale allo Stato.
  Proprio al fine di superare le rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche e soprattutto per il fatto che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale, variamente distribuite nel Codice penale (come noto antecedente alla Costituzione) e nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (che non ha introdotto modifiche determinanti rispetto all'impianto complessivo della legislazione di settore risalente al 1939) risultano ad oggi inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale, il Ministero che rappresento ha proposto un intervento normativo finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni al codice penale, alle disposizioni dei Capi I e II del Titolo II della Parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché, ai soli fini del coordinamento lessicale, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.
  Il disegno di legge (Atto Senato n. 3016 – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale) intende conferire organicità Pag. 175alla disciplina penale concernente i reati aventi ad oggetto i beni culturali ed i beni paesaggistici operando, innanzi tutto, una reductio ad unitatem della materia considerata, in modo da conferire coerenza sistematica al complesso delle sanzioni penali previste nei confronti delle lesioni dell'interesse della collettività alla tutela del patrimonio culturale. Ciò mediante il riconoscimento di uno «statuto» penale comune alle aggressioni nei confronti dei beni che presentino interesse culturale e paesaggistico. L'offesa di tale interesse deve infatti sempre essere assistita, in accordo con i richiamati precetti costituzionali, da un trattamento sanzionatorio appropriato e differenziato.
  A tal fine, il disegno di legge predetto propone l'introduzione di autonome figure di reato e di circostanze aggravanti di reati già previsti dall'ordinamento, tutti caratterizzati dall'offesa nei confronti dell'interesse della collettività all'integrità del patrimonio culturale. Tra i compiti demandati ed attinenti alla disciplina dei reati contro il patrimonio culturale, vi è il necessario innalzamento delle pene edittali oggi previste per talune fattispecie, poiché il trattamento sanzionatorio vigente risulta, in concreto, inadeguato e privo di appropriata efficacia dissuasiva. Sono previste, inoltre, opportune aggravanti ad effetto speciale, con incremento del trattamento sanzionatorio, applicabile a tutti i reati aventi ad oggetto beni culturali, con ulteriore inasprimento delle pene qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, regime da associare alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione.
  L'incremento delle pene edittali, peraltro, non è fine a se stesso e non svolge una funzione soltanto di prevenzione generale, ma persegue anche il fine strumentale, molto importante, di far «scattare», con l'aumento della pena prevista, tutta una serie di effetti processuali penali – dalla possibilità di arresto in flagranza alla maggiore durata del termine di prescrizione – utili al fine di consentire alla polizia giudiziaria di agire in modo più efficace nella repressione di questa tipologia di reati.
  Allo scopo di rendere maggiormente efficace la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio è, in particolare, prevista, l'introduzione del delitto di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, punibile anche a titolo di colpa e procedibile d'ufficio, in considerazione del preminente interesse pubblico alla prevenzione e repressione di queste condotte di reato.
  È prevista, poi, anche una particolare attenzione a quelle condotte poste in essere con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, di cui pure si dispone la confisca obbligatoria; tali disposizioni sono necessarie allo scopo di contrastare le condotte, purtroppo frequentemente accertate anche in tempi recenti, di ricerca abusiva di beni archeologici e, in particolare, di monete antiche, effettuate mediante l'impiego di metal detector.
  Il disegno di legge prevede, altresì, che le forze dell'ordine siano dotate di strumenti di maggiore efficacia nel perseguire i reati contro il patrimonio culturale. E così, allo scopo di rendere più efficaci le attività di contrasto del delitto di uscita od esportazione illecite, è previsto che il suddetto reato, quando il fatto abbia per oggetto beni di rilevante valore culturale, sia annoverato tra i delitti per i quali è consentito lo svolgimento di operazioni sotto copertura, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
  Inoltre, per il contrasto alla criminalità di settore, quando il fatto abbia per oggetto beni di rilevante valore culturale, sono predisposti ulteriori e specifici strumenti di indagine e, in particolare, la possibilità di utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti a sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché la possibilità di procedere, anche per via telematica, all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione Pag. 176all'autorità giudiziaria che è autorizzata, con decreto motivato, a differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.
  Infine, è previsto che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni stessi.
  Ci si augura, dunque, che il predetto disegno di legge, attualmente all'esame della II Commissione Giustizia del Senato, prosegua con speditezza il suo corso normativo e possa essere approvato in tempi brevi.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06179 Goisis: Sulla possibile riconferma del dimissionario professor Domenico Giardini a Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta all'atto parlamentare in discussione, si ritiene che debbano considerarsi superate le riserve espresse dall'Onorevole interrogante.
  Infatti, con decreto ministeriale del 27 marzo 2012, n. 111, è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il Professor Stefano Gresta, già membro del Consiglio di amministrazione del medesimo Istituto.
  La nomina del nuovo presidente è stata effettuata, come prevede l'articolo 5 dello statuto dell'ente, con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 tra personalità di alta qualificazione scientifica nei settori di competenza dell'istituto con l'incarico di durata quadriennale rinnovabile una sola volta.
  In particolare, per quanto riguarda la procedura che ha portato alla designazione del nuovo presidente, si informa che a seguito delle dimissioni presentate dal Prof. Domenico Giardini in data 22 dicembre 2011 è stato affidato al Comitato di selezione di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 4520, il compito di presentare una nuova rosa di candidati alla presidenza utilizzando le candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico del 20 maggio 2011.
  Tale Comitato ha enucleato 5 nominativi di soggetti in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico in questione confrontando i curricula dei candidati in base a criteri previamente determinati e ha tracciato il seguente profilo del professor Gresta: «ordinario di geofisica della terra all'Università degli studi di Catania, membro del Consiglio direttivo dell'INGV, componente di un comitato per l'emergenza sismica, una vita scientifica dedicata alle ricerche sismologiche, docente per lunghi periodi, carriera universitaria a medio livello e gestore di progetti di ricerca nazionali, partecipa alla spedizione in Antartide, responsabile della rete sismica della Sicilia, gestisce rapporti scientifici plurimi con molte Istituzioni, attivo a Berkeley, Seattie, in Russia, a Grenoble, a Parigi, partecipa attivamente alle attività di valutazione dei risultati scientifici e della ricerca nazionale».
  Con il citato decreto n. 111 del 2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha quindi individuato il Professor Gresta come il soggetto più idoneo nell'ambito della suddetta rosa di candidati.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06570 Giulietti: Sul potenziamento e rilancio della Mostra di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Giulietti chiede notizie in merito al progetto del Palazzo del cinema di Venezia.
  Nell'interrogazione si pongono interrogativi concernenti l'iter dei lavori ed il quadro delle risorse per la realizzazione e del nuovo palazzo del Cinema al Lido di Venezia.
  Si rappresenta preliminarmente che il Ministero per i beni e le attività culturali non ha una competenza diretta in ordine alla realizzazione di tale intervento, ma solo la funzione di vigilanza che esercita sulla Fondazione la Biennale di Venezia, attraverso la competente Direzione generale per il cinema, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante «Trasformazione dell'ente pubblico “La Biennale di Venezia” in persona giuridica privata denominata “Fondazione La Biennale di Venezia”, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
  Il Ministero ha sottoscritto in data 8 maggio 2007 un Protocollo di Intesa con la Regione Veneto, il Comune di Venezia e l'Azienda ULSS 12 Veneziana, volto alla riqualificazione del Lido da realizzarsi, tra l'altro, attraverso la costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2007 veniva nominato il Commissario Straordinario per la Costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 67/2007; ancora, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2007, il suddetto intervento è stato dichiarato «grande evento», ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, in relazione agli interventi connessi alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, tra i quali è ricompresa la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema di Venezia. A questo Ministero pertanto sono riconducibili solo compiti di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia considerato che le risorse per la realizzazione di tale opera sono del Comune di Venezia, della Regione del Veneto e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Unità tecnica di Missione per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia).
  Ciò detto, informo che lo stato della procedura, a quel che risulta al Ministero, è il seguente:
   La gestione commissariale per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia è stata prorogata, nello scorso mese di febbraio, ed è stato confermato Commissario Delegato il dottor Vincenzo Spaziante.
   Con il recente decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in corso di conversione, all'articolo 3, comma 2 è stato disposto il trasferimento delle risorse commissariali al Comune di Venezia, mantenendone la destinazione e facendo salve le competenze del Commissario per quanto riguarda la sola liquidazione e la rendicontazione delle risorse già impegnate.
   Il precedente progetto, a seguito del ritrovamento dell'amianto e delle minori Pag. 179risorse economiche di circa 20 milioni di euro nel frattempo resesi disponibili a seguito del minor introito derivante dalla vendita del compendio ospedaliero del Lido di Venezia, è in via di ridefinizione, con una variazione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo palazzo del Cinema e dei Congressi e la soluzione della problematica costituita dall'area nella quale si è rinvenuto l'amianto.
   L'impresa SACAIM, capofila della associazione temporanea d'imprese aggiudicataria della gara, è in regime di amministrazione controllata e, di recente, ha subito un mutamento della gestione commissariale con la nomina del Professor Alberto Maffei Alberti disposta con decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 19 febbraio 2012.
   È in via di perfezionamento un accordo tra l'ATI aggiudicataria e il Comune di Venezia per definire le pendenze attualmente in essere circa la gestione del contratto.
   È in corso di indizione nel corrente mese di maggio una Conferenza dei Servizi in materia ambientale.
  Al riguardo, confermo la volontà del Ministero di fornire tutto il supporto tecnico-scientifico necessario per la individuazione di tutte le soluzioni più utili e opportune per una definitiva soluzione delle problematiche emerse, nonostante l'attuale congiuntura economica e le evidenti difficoltà del contesto in cui si opera.
  In tale prospettiva è allo studio degli Uffici la possibilità di elaborare un nuovo protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Venezia, la Regione Veneto e la Biennale di Venezia per consentire le modifiche del progetto ed assicurare un riferimento giuridico-amministrativo essenziale a garantire una ripresa dei lavori. Questo al duplice scopo di recuperare in primo luogo l'area di cantiere attualmente interessata prima della LXIX Mostra del Cinema di Venezia e poi di avviare la progettazione e la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06589 Siragusa: Sulla riduzione dell'organico degli insegnanti in Sicilia per l'anno 2012-2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante si ricorda anzitutto che la definizione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2012/2013 è disciplinata dallo schema di decreto interministeriale trasmesso con circolare n. 25 del 29 marzo 2012, contenente disposizioni sulla quantificazione e distribuzione delle risorse dal livello nazionale a quello delle singole istituzioni scolastiche.
  Si precisa che nel corrente anno scolastico si è concluso il triennio di contenimento degli organici previsto dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008 e che le dotazioni organiche, per l'anno 2012/2013, vengono determinate a livello nazionale in misura corrispondente a quelle del corrente anno, come dispone il comma 7 dell'articolo 19 della legge n. 111 del 15 luglio 2011.
  Per quanto riguarda la situazione specifica della Sicilia, il competente Direttore scolastico regionale, interessato al riguardo, ha comunicato che per tutti gli ordini di scuola è prevista riduzione complessiva di 349 posti d'insegnamento a fronte di un decremento della popolazione scolastica di circa 8.000 alunni.
  Venendo più in dettaglio al settore della scuola dell'infanzia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato alla regione Sicilia 8.617 posti. In particolare, pur in presenza di 34 proposte di soppressione pervenute dagli uffici di ambito territoriale per le province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani, lo schema di decreto interministeriale non ha tuttavia tagliato alcun posto di scuola dell'infanzia ma, come avvenuto negli ultimi anni, ha confermato in organico di diritto i posti che l'Ufficio scolastico regionale aveva istituito in organico di fatto. L'organico di diritto per il 2012/2013 corrisponde quindi esattamente alle sezioni attualmente funzionanti nella regione.
  I 34 posti di cui sopra sono stati assegnati alle province di Messina per 2 posti, di Catania per 11 posti e di Palermo per i rimanenti 21, al fine di avviare il graduale assorbimento delle liste di attesa ivi esistenti.
  Il sopra citato Direttore scolastico ha inoltre rappresentato, per completezza di informazione, che l'attivazione di nuove sezioni, pur in presenza delle suddette liste, è resa difficoltosa in molti casi dall'inadeguatezza di locali e servizi messi a disposizione dagli enti locali di competenza.
  Il medesimo Direttore ha comunque assicurato che è intendimento dell'Ufficio attivarsi anche in futuro per l'espansione del servizio, tenuto anche conto del fatto che una precoce scolarizzazione degli alunni costituisce un valido strumento di contrasto di numerosi fattori di criticità del territorio siciliano.