ALLEGATO 1
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
a) rilevato che il decreto-legge in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, numerose disposizioni anche ordinamentali estremamente rilevanti di competenza della Commissione giustizia, che, non sembrando rispondere ai requisiti di necessità ed urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza, avrebbero dovuto essere oggetto di specifici progetti di legge, consentendo così un esame adeguatamente approfondito da parte non solo della Commissione competete nel merito ma anche della Assemblea della Camera dei deputati, la quale invece si trova sempre più spesso ad esaminare provvedimenti estremamente complessi composti da norme del tutto eterogenee tra loro, sui quali peraltro viene sistematicamente apposta la questione di fiducia;
b) osservato che nel caso in esame, come già avvenuto in precedenza anche quando una maggioranza diversa da quella attuale sosteneva il Governo, la Camera dei deputati è stata posta di fatto nella condizione di non poter apportare modifiche al testo approvato dal Senato, in ragione del rischio di non convertire il decreto-legge;
c) ritenuto invece che il decreto-legge in esame deve essere modificato proprio in alcune delle disposizioni di competenza della Commissione giustizia;
d) auspicato che le prerogative del Parlamento non siano più compresse da nuovi disegni di legge di iniziativa governativa con contenuto eterogeneo, dei quali è pressoché impossibile effettuare un esame adeguatamente approfondito;
e) rilevato in merito al contenuto del decreto-legge in esame che:
1. l'articolo 2 è volto a modificare il decreto legislativo n. 168 del 2003 che ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, modificandone la denominazione in «sezioni specializzate in materia di impresa» ed istituendo nuove sezioni specializzate delle imprese in tutti i tribunali e corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione, quali Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento, che finora ne erano sprovvisti nonché presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia;
2. si sarebbe dovuto procedere alla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa solo successivamente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, volta alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
3. la disciplina istituiva delle sezioni specializzate presenta forti criticità sotto il profilo applicativo, in quanto non si è operata una scelta precisa sul modello
ordinamentale da applicare e non si è tenuto in debito conto delle ricadute che esse avranno sul funzionamento degli uffici giudiziari in assenza di interventi legislativi volti ad adeguare l'organico e le strutture organizzative alle nuove competenze;
4. la carenza di organico potrebbe determinare la paralisi delle nuove sezioni, costringendo di fatto l'utenza a ricorrere all'arbitrato per ottenere giustizia nelle materie di competenza di tali sezioni;
5. vi sono diverse esigenze di natura organizzatoria da parte degli uffici giudiziari interessati dalla riforma in esame, in quanto alcuni, come ad esempio Roma, Milano e Napoli, attrarranno un numero circoscritto di cause con limitata necessità di adeguamenti di organico, altri vedranno un aumento di carico di lavoro al quale si potrà far fronte con modifiche delle tabelle, altri ancora, come ad esempio Venezia, Bologna e L'Aquila, avranno un aumento del carico di lavoro di entità tale da richiede un adeguamento degli organici in via legislativa, la cui possibilità viene invece espressamente negata dal comma 1-bis introdotto dal decreto in esame nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 26 giugno 2003;
6. al fine di scongiurare il rischio di quanto paventato al punto n.3 occorrerebbe che:
6.1) la ridistribuzione dell'organico che verrà effettuata in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sia effettuata in favore in primo luogo delle Corti d'appello e dei tribunali che sono sedi delle sezioni specializzate in materia d'impresa;
6.2) presso la Corte di Cassazione la trattazione delle controversie sia riservata alla competenza delle sezioni specializzate sia attribuita ad una sezione civile espressamente designata nelle tabelle dell'ufficio;
6.3) le sezioni specializzate in materia d'impresa siano composte, in presenza di esigenze organizzative e di celere trattazione delle controversie, da un numero di giudici non inferiore a 5 e da un presidente di sezione;
6.4) in presenza di particolari esigenze organizzative l'assegnazione dei giudici alle sezioni specializzate in materia d'impresa avvenga anche mediante una tabella infradistrettuale appositamente predisposta dal presidente della Corte d'appello con il criterio della coassegnazione, escludendo quello della supplenza;
6.5) nella tabella infradistrettuale di cui al punto 5.5) sia consentita, in presenza di esigenze organizzative e di celere definizione delle controversie, la previsione della trattazione delle cause presso i tribunali ricompresi nel distretto della Corte d'appello;
6.6) ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate possano essere assegnati ulteriori affari connessi con le materie attribuite alla sezione, con specifico riferimento a quelle concernenti le materie societaria e fallimentare;
6.7) i giudici assegnati alle sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze dando la preferenza a coloro che siano stati già assegnati alla trattazione delle controversie in materia societaria, fallimentare e della proprietà industriale o abbiano maturato esperienze tali da garantire il possesso di una specifica attitudine professionale nelle materie in esame;
6.8) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, che appare essere eccessivamente indeterminato nel prevedere che sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli attribuiti alla competenza delle predette sezioni;
6.9) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 2, diretto a raddoppiare, per i processi di competenza delle sezioni specializzate, il contributo unificato previsto dal testo unico sulle spese di giustizia, ritenendo che sia ingiustificato prevedere un aggravio dei costi per accedere alla giustizia in relazione ai predetti processi;
6.10) prevedere l'istituzione di sezioni specializzate in materia d'impresa presso la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento con sede in Bolzano e presso il tribunale di Bolzano, in attuazione del principio costituzionale del bilinguismo;
7. l'articolo 3 introduce nel codice civile l'articolo 2463-bis, avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione ed il cui capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro;
8. la società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2463-bis viene incontro alla condivisibile esigenza di semplificare la costituzione di società, con il rischio tuttavia di introdurre nell'ordinamento delle società con garanzie patrimoniali non adeguate alle attività svolte;
9. l'articolo 9 è volto ad abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed a disciplinare il tirocinio in materia professionale;
10. la scelta di abrogare le tariffe non tiene conto che la ratio della disciplina vigente in materia deve essere rinvenuta nell'esigenza di parametrare i compensi dei professionisti anche a tutela dei clienti, riducendo notevolmente il rischio di abusi della posizione dominante che il professionista ha nei confronti del cliente;
11. il comma 2 dell'articolo 9 prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante e che con decreto del Ministro della giustizia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe;
12. nel procedimento con cui vengono stabiliti con decreto ministeriale i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale nonché dei parametri per determinare oneri e contribuzioni alle casse professionali ed agli archivi si dovrebbe prevedere che siano sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate, i quali possono fornire, per la competenza ed esperienza maturata nella materia, un contributo rilevante;
13. al comma 3 appare opportuno sopprimere le parole «limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali», in relazione alla sopravvivenza in via transitoria delle tariffe abrogate, per ovviare al rischio di paralisi della liquidazione dei compensi, tanto in sede di contenzioso su parcelle quanto in sede di liquidazione delle spese di giudizio, evidenziato come numerosi procedimenti, quali la liquidazione dei compensi relativi all'atto di precetto nonché la liquidazione delle spese dei procedimenti di ingiunzione, rischiano di trovarsi di fronte ad un vuoto di disciplina;
14. il comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale, mentre, nell'interesse del cliente, che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto, come disposto dall'articolo 2233 del codice civile;
15. al medesimo comma 4 si prevede che in ogni caso la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima ed adeguata all'importanza dell'opera, venendo pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
16. appare opportuno sopprimere la previsione secondo cui devono essere indicate nel preventivo le voci di costo delle singole prestazioni in quanto, fermo restando un accordo sufficientemente indicativo del valore del compenso, in taluni casi è impossibile conoscere in anticipo le singole attività che il professionista si troverà a svolgere;
17. appare opportuno escludere la professione forense dalla disciplina del comma 6, relativa al tirocinio, per le stesse ragioni di rilievo costituzionale che giustificato l'esclusione delle professioni sanitarie da tale disciplina;
18. per la professione forense non appare inoltre opportuno anticipare il tirocinio durante il corso di studi universitari, giacché per svolgere correttamente tale tirocinio risulta indispensabile un'attiva frequenza dello studio legale, oltre che l'assistenza e la partecipazione alle udienze;
19. l'articolo 9-bis interviene in materia di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;
20. il rilievo costituzionale della professione forense, unica professione espressamente menzionata nella Costituzione, impone per essa l'adozione di una disciplina specifica, pur nel quadro di quella generale prevista per la società tra professionisti;
21. una specifica disciplina per le società tra professionisti appare necessaria per la professione forense, al fine di garantire il diritto di difesa dell'individuo nonché l'indipendenza dell'avvocato, in modo che l'esercizio in forma societaria della professione forense non vanifichi il principio di personalità della prestazione, il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore e, allo stesso tempo, in modo da mantenere ferma la responsabilità personale dell'avvocato, da consentire la soggezione della società professionale ad un concorrente regime di responsabilità ed al regime di deontologia specifico della professione forense;
22. anche il particolare rilievo del segreto professionale dell'avvocato depone nel senso dell'opportunità di escludere soci non avvocati: il socio di investimento, infatti, non sarebbe soggetto al dovere di mantenere il segreto, né appare sufficiente, al riguardo, la formale opponibilità del segreto nei suoi confronti da parte dei soci avvocati;
23. per le predette ragioni si considera adeguata l'esclusione delle società tra avvocati dall'ambito di applicazione della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, nonché la previsione che consente solamente ai soci professionisti di costituire società tra avvocati;
24. occorre inoltre evitare che l'attività professionale venga diretta da soggetti esterni, interessati solamente alla remunerazione del capitale investito, onde ridurre il rischio di conflitto di interessi con il cliente e di infiltrazioni criminali nella proprietà degli studi legali;
25. la libertà dell'avvocato è condizione della libera interpretazione del diritto, fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti;
26. L'articolo 43, al comma 1, prevede che, per realizzare le strutture necessarie per superare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri, si debba ricorre prioritariamente alla finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), scelta che dovrebbe essere motivata, secondo la relazione illustrativa del decreto-legge, con la difficoltà di reperire risorse pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie;
27. Sarebbe opportuno sostituire il criterio della priorità con il criterio della eccezionalità, chiarendo in tal modo che il ricorso alla finanza di progetto debba essere una extrema ratio con la quale far
fronte a situazioni nelle quali è impossibile ricorrere agli strumenti ordinari.
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia soppresso l'articolo 2;
2) qualora non si ritenesse di accogliere la condizione n. 1) sia modificato l'articolo 2 secondo quanto indicato nei punti 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 della premessa;
3) sia soppresso l'articolo 3;
4) siano soppressi i commi da 1 a 5 dell'articolo 9;
5) qualora non si ritenga di accogliere la condizione n. 2), all'articolo 9:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del ministro vigilante» siano aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «delle Finanze» siano aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato,»;
b) al comma 3 siano soppresse le parole: «, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,» e le parole: «e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
c) al comma 4:
1) le parole «, nelle forme previste dall'ordinamento,» siano sostituite dalle seguenti: «per iscritto»;
2) dopo il secondo periodo sia aggiunto il seguente: «Le polizze assicurative possono essere stipulate anche in forma collettiva o convenzionale nell'ambito di convenzioni-quadro fra ordini e collegi professionali ed imprese assicuratrici.»;
3) al penultimo periodo sia soppressa la parola: «singole» e, di conseguenza, dopo le parole: «oneri e contributi» siano inserite le seguenti: «salvo ulteriori spese sopravvenute ed impreviste»;
6) al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «secondo»;
7) dopo l'articolo 9-bis sia inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - (Delega legislativa per l'esercizio in forma societaria della professione forense). - 1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.
2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) In considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;
b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;
c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;
d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;
e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;
f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;
h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;
i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;
k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;
n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;
o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.
3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense».;
8) all'articolo 43, comma 1, le parole «in via prioritaria» siano sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile reperire risorse pubbliche».;
e con la seguente osservazione:
al comma 6 dell'articolo 9 le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che le disposizioni in materia di tirocinio non si applichino anche per la professione forense.
ALLEGATO 2
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
a) rilevato che Il decreto-legge in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, numerose disposizioni anche ordinamentali estremamente rilevanti di competenza della Commissione giustizia, che, non sembrando rispondere ai requisiti di necessità ed urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza, avrebbero dovuto essere oggetto di specifici progetti di legge, consentendo così un esame adeguatamente approfondito da parte non solo della Commissione competete nel merito ma anche della Assemblea della Camera dei deputati, la quale invece si trova sempre più spesso ad esaminare provvedimenti estremamente complessi composti da norme del tutto eterogenee tra loro, sui quali peraltro viene sistematicamente apposta la questione di fiducia;
b) osservato che nel caso in esame, come già avvenuto in precedenza anche quando una maggioranza diversa da quella attuale sosteneva il Governo, la Camera dei deputati è stata posta di fatto nella condizione di non poter apportare modifiche al testo approvato dal Senato, in ragione del rischio di non convertire il decreto-legge;
c) ritenuto invece che il decreto-legge in esame deve essere modificato proprio in alcune delle disposizioni di competenza della Commissione giustizia;
d) auspicato che le prerogative del Parlamento non siano più compresse da nuovi disegni di legge di iniziativa governativa con contenuto eterogeneo, dei quali è pressoché impossibile effettuare un esame adeguatamente approfondito;
e) rilevato in merito al contenuto del decreto-legge in esame che:
7. l'articolo 2 è volto a modificare il decreto legislativo n. 168 del 2003 che ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, modificandone la denominazione in «sezioni specializzate in materia di impresa» ed istituendo nuove sezioni specializzate delle imprese in tutti i tribunali e corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione, quali Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento, che finora ne erano sprovvisti nonché presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia;
8. si sarebbe dovuto procedere alla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa solo successivamente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, volta alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
9. la disciplina istituiva delle sezioni specializzate presenta forti criticità sotto il profilo applicativo, in quanto non si è operata una scelta precisa sul modello ordinamentale da applicare e non si è tenuto in debito conto delle ricadute che esse avranno sul funzionamento degli uffici giudiziari in assenza di interventi legislativi
volti ad adeguare l'organico e le strutture organizzative alle nuove competenze;
10. la carenza di organico potrebbe determinare la paralisi delle nuove sezioni, costringendo di fatto l'utenza a ricorrere all'arbitrato per ottenere giustizia nelle materie di competenza di tali sezioni;
11. vi sono diverse esigenze di natura organizzatoria da parte degli uffici giudiziari interessati dalla riforma in esame, in quanto alcuni, come ad esempio Roma, Milano e Napoli, attrarranno un numero circoscritto di cause con limitata necessità di adeguamenti di organico, altri vedranno un aumento di carico di lavoro al quale si potrà far fronte con modifiche delle tabelle, altri ancora, come ad esempio Venezia, Bologna e L'Aquila, avranno un aumento del carico di lavoro di entità tale da richiede un adeguamento degli organici in via legislativa, la cui possibilità viene invece espressamente negata dal comma 1-bis introdotto dal decreto in esame nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 26 giugno 2003;
12. al fine di scongiurare il rischio di quanto paventato al punto n.3 occorrerebbe che:
6.1) la ridistribuzione dell'organico che verrà effettuata in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sia effettuata in favore in primo luogo delle Corti d'appello e dei tribunali che sono sedi delle sezioni specializzate in materia d'impresa;
6.2) presso la Corte di Cassazione la trattazione delle controversie sia riservata alla competenza delle sezioni specializzate sia attribuita ad una sezione civile espressamente designata nelle tabelle dell'ufficio;
6.3) le sezioni specializzate in materia d'impresa siano composte, in presenza di esigenze organizzative e di celere trattazione delle controversie, da un numero di giudici non inferiore a 5 e da un presidente di sezione;
6.4) in presenza di particolari esigenze organizzative l'assegnazione dei giudici alle sezioni specializzate in materia d'impresa avvenga anche mediante una tabella infradistrettuale appositamente predisposta dal presidente della Corte d'appello con il criterio della coassegnazione, escludendo quello della supplenza;
6.5) nella tabella infradistrettuale di cui al punto 5.5) sia consentita, in presenza di esigenze organizzative e di celere definizione delle controversie, la previsione della trattazione delle cause presso i tribunali ricompresi nel distretto della Corte d'appello;
6.6) ai magistrati assegnati alle sezioni specializzate possano essere assegnati ulteriori affari connessi con le materie attribuite alla sezione, con specifico riferimento a quelle concernenti le materie societaria e fallimentare;
6.7) i giudici assegnati alle sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze dando la preferenza a coloro che siano stati già assegnati alla trattazione delle controversie in materia societaria, fallimentare e della proprietà industriale o abbiano maturato esperienze tali da garantire il possesso di una specifica attitudine professionale nelle materie in esame;
6.8) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, che appare essere eccessivamente indeterminato nel prevedere che sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli attribuiti alla competenza delle predette sezioni;
6.9) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 2, diretto a raddoppiare, per i processi di competenza delle sezioni specializzate,
il contributo unificato previsto dal testo unico sulle spese di giustizia, ritenendo che sia ingiustificato prevedere un aggravio dei costi per accedere alla giustizia in relazione ai predetti processi;
6.10) prevedere l'istituzione di sezioni specializzate in materia d'impresa presso la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento con sede in Bolzano e presso il tribunale di Bolzano, in attuazione del principio costituzionale del bilinguismo;
28. l'articolo 3 introduce nel codice civile l'articolo 2463-bis, avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata, che può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione ed il cui capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro;
29. la società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2463-bis viene incontro alla condivisibile esigenza di semplificare la costituzione di società, con il rischio tuttavia di introdurre nell'ordinamento delle società con garanzie patrimoniali non adeguate alle attività svolte;
30. l'articolo 9 è volto ad abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed a disciplinare il tirocinio in materia professionale;
31. la scelta di abrogare le tariffe non tiene conto che la ratio della disciplina vigente in materia deve essere rinvenuta nell'esigenza di parametrare i compensi dei professionisti anche a tutela dei clienti, riducendo notevolmente il rischio di abusi della posizione dominante che il professionista ha nei confronti del cliente;
32. il comma 2 dell'articolo 9 prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante e che con decreto del Ministro della giustizia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe;
33. nel procedimento con cui vengono stabiliti con decreto ministeriale i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale nonché dei parametri per determinare oneri e contribuzioni alle casse professionali ed agli archivi si dovrebbe prevedere che siano sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate, i quali possono fornire, per la competenza ed esperienza maturata nella materia, un contributo rilevante;
34. al comma 3 appare opportuno sopprimere le parole «limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali», in relazione alla sopravvivenza in via transitoria delle tariffe abrogate, per ovviare al rischio di paralisi della liquidazione dei compensi, tanto in sede di contenzioso su parcelle quanto in sede di liquidazione delle spese di giudizio, evidenziato come numerosi procedimenti, quali la liquidazione dei compensi relativi all'atto di precetto nonché la liquidazione delle spese dei procedimenti di ingiunzione, rischiano di trovarsi di fronte ad un vuoto di disciplina;
35. il comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale, mentre, nell'interesse del cliente, che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto, come disposto dall'articolo 2233 del codice civile;
36. al medesimo comma 4 si prevede che in ogni caso la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima ed adeguata all'importanza dell'opera, venendo pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
37. appare opportuno sopprimere la previsione secondo cui devono essere
indicate nel preventivo le voci di costo delle singole prestazioni in quanto, fermo restando un accordo sufficientemente indicativo del valore del compenso, in taluni casi è impossibile conoscere in anticipo le singole attività che il professionista si troverà a svolgere;
38. appare opportuno escludere la professione forense dalla disciplina del comma 6, relativa al tirocinio, per le stesse ragioni di rilievo costituzionale che giustificato l'esclusione delle professioni sanitarie da tale disciplina;
39. per la professione forense non appare inoltre opportuno anticipare il tirocinio durante il corso di studi universitari, giacché per svolgere correttamente tale tirocinio risulta indispensabile un'attiva frequenza dello studio legale, oltre che l'assistenza e la partecipazione alle udienze;
40. l'articolo 9-bis interviene in materia di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;
41. il rilievo costituzionale della professione forense, unica professione espressamente menzionata nella Costituzione, impone per essa l'adozione di una disciplina specifica, pur nel quadro di quella generale prevista per la società tra professionisti;
42. una specifica disciplina per le società tra professionisti appare necessaria per la professione forense, al fine di garantire il diritto di difesa dell'individuo nonché l'indipendenza dell'avvocato, in modo che l'esercizio in forma societaria della professione forense non vanifichi il principio di personalità della prestazione, il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore e, allo stesso tempo, in modo da mantenere ferma la responsabilità personale dell'avvocato, da consentire la soggezione della società professionale ad un concorrente regime di responsabilità ed al regime di deontologia specifico della professione forense;
43. anche il particolare rilievo del segreto professionale dell'avvocato depone nel senso dell'opportunità di escludere soci non avvocati: il socio di investimento, infatti, non sarebbe soggetto al dovere di mantenere il segreto, né appare sufficiente, al riguardo, la formale opponibilità del segreto nei suoi confronti da parte dei soci avvocati;
44. per le predette ragioni si considera adeguata l'esclusione delle società tra avvocati dall'ambito di applicazione della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, nonché la previsione che consente solamente ai soci professionisti di costituire società tra avvocati;
45. occorre inoltre evitare che l'attività professionale venga diretta da soggetti esterni, interessati solamente alla remunerazione del capitale investito, onde ridurre il rischio di conflitto di interessi con il cliente e di infiltrazioni criminali nella proprietà degli studi legali;
46. la libertà dell'avvocato è condizione della libera interpretazione del diritto, fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti;
47. L'articolo 43, al comma 1, prevede che, per realizzare le strutture necessarie per superare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri, si debba ricorre prioritariamente alla finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), scelta che dovrebbe essere motivata, secondo la relazione illustrativa del decreto-legge, con la difficoltà di reperire risorse pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie;
48. Sarebbe opportuno sostituire il criterio della priorità con il criterio della eccezionalità, chiarendo in tal modo che il ricorso alla finanza di progetto debba essere una extrema ratio con la quale far fronte a situazioni nelle quali è impossibile ricorrere agli strumenti ordinari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia soppresso l'articolo 2;
2) qualora non si ritenesse di accogliere la condizione n. 1) sia modificato l'articolo 2 secondo quanto indicato nei punti 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 della premessa;
3) sia soppresso l'articolo 3;
4) siano soppressi i commi da 1 a 5 dell'articolo 9;
5) qualora non si ritenga di accogliere la condizione n. 2), all'articolo 9:
d) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del ministro vigilante» siano aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «delle Finanze» siano aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato, »;
e) al comma 3 siano soppresse le parole: «, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,» e le parole: «e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
f) al comma 4:
1) le parole «,nelle forme previste dall'ordinamento,» siano sostituite dalle seguenti: «per iscritto»;
2) dopo il secondo periodo sia aggiunto il seguente: «Le polizze assicurative possono essere stipulate anche in forma collettiva o convenzionale nell'ambito di convenzioni-quadro fra ordini e collegi professionali ed imprese assicuratrici.»;
3) al penultimo periodo sia soppressa la parola: «singole» e, di conseguenza, dopo le parole: «oneri e contributi» siano inserite le seguenti: «salvo ulteriori spese sopravvenute ed impreviste»;
6) al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «secondo»;
7) all'articolo 43, comma 1, le parole «in via prioritaria» siano sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile reperire risorse pubbliche»;
8) al disegno di legge di conversione dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:
«2. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.
3. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
p) In considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;
q) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;
r) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;
s) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;
t) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;
u) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
v) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;
w) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;
x) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
y) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;
z) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
aa) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
bb) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;
cc) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;
dd) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.;
4. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
5. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.»;
e con la seguente osservazione:
al comma 6 dell'articolo 9 le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che le disposizioni in materia di tirocinio non si applichino anche per la professione forense.