ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

1. In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a ridurre gli adempimenti amministrativi per le imprese ed i cittadini, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 6. Lupi, Toccafondi.

Al comma 1, alinea «8», dopo le parole: alla Corte dei conti, aggiungere le seguenti: La Corte, fermo restando che le istanze dei privati volte a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte della amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza, procede all'esercizio dell'azione erariale nei casi in cui sia stato accertato, nei termini di cui al periodo precedente, l'inadempimento all'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza volta ad ottenere un provvedimento, quantificando il danno risarcibile, nei modi previsti dalla normativa vigente, eventualmente anche con riguardo soltanto al tempo perduto e all'incertezza prodottasi nel soggetto privato a causa dell'inosservanza, dolosa o gravemente colposa, del termine di conclusione del procedimento. Nella quantificazione del danno risarcibile, la Corte tiene conto, in ogni caso, del grado di efficienza raggiunto dagli uffici dell'amministrazione interessata all'epoca dei fatti e della natura dell'interesse sotteso all'istanza del privato.
1. 3. Ghiglia, Lorenzin.

Sopprimere il comma 2.
1. 4. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «e dei gestori di pubblici servizi», inserire le seguenti: «, per questi ultimi limitatamente alle attività direttamente connesse e strumentali al servizio pubblico e con esclusione di quelle attinenti la gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: del presente articolo, con le seguenti: di cui al comma 1, e alla rubrica, sopprimere le parole: in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi.
1. 5. Marinello, Lazzari.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Conferenza di servizi).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:
6-ter. Qualora la conferenza sia stata convocata al fine di promuovere la conclusione dell'accordo tra le amministrazioni partecipanti, la determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso, o comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste producendo gli effetti dell'intesa di cui al decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al decreto del Presidente della repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e determinando altresì le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
1. 01. Scarpetti, Vannucci.

ART. 2.

Al comma 1, alla fine del periodo, sostituire la parola: ove, con le seguenti: solo ed esclusivamente se.
2. 6. Callegari, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole:, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, con le seguenti:, ove tali dati siano espressamente richiesti dalla normativa vigente,.
2. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 dopo le parole: «normativa comunitaria» inserire le seguenti: «nonché nei casi in cui sussistano esigenze di protezione della salute, dell'infanzia e dell'adolescenza, di persone anziani o disabili o, comunque, di soggetti socialmente deboli, previste da leggi dello Stato, delle Regioni».
2. 7. Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 35-octies del decreto-legge 138/2011, sono soppressi gli ultimi due periodi.
2. 2. Montagnoli, Polledri, Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, al comma 35-octies del decreto-legge 138/2011, sostituire la parola: «3 euro» con la parola «5 euro».
2. 3. Montagnoli, Polledri, Bitonci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 15-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «15-quinquies. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società a cittadina extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria a assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importa non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atta della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società a dalla persona fisica straniera».
2. 4. Bitonci, Vanalli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione del numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che la rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.
2. 5. Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte

dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge».
2. 01. Callegari, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, le parole: «sussistendone le ragioni di interesse pubblico», sono sostituite dalle seguenti: «solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale».
2. 02. Callegari, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, la pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, deve indicare, oltre alla motivazione di cui al comma 1, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi, il destinatario dell'atto può presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente, che si esprime entro il termine di venti giorni»;
b) al comma 2, le parole: «La motivazione non è richiesta» sono sostituite dalle seguenti:
«Le disposizioni di cui ai commi i e 1-bis non si applicano».
2. 03. Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 4-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite».
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi

gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.»

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti: «e la conferenza di servizi,».
2. 04. Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire).

1. L'articolo 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: «8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10».
* 2. 06. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire).

1. L'articolo 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente: «Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10».
* 2. 05. Mastromauro.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico delle imprese aggiungere le seguenti: introdotti con gli atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano o hanno determinato livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime.
3. 8. Vignali, Lupi.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole:, di concerto con i Ministri competenti con le seguenti: , sentiti i Ministri competenti.
3. 7. Brunetta, Stracquadanio.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire le parole:, di concerto con i Ministri competenti con le seguenti:, sentiti i Ministri competenti.
3. 6. Brunetta, Stracquadanio.

Al comma 1, capoverso comma 2-quinquies, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: con regolamenti.
3. 1. Lo Moro, Zaccaria, Duilio.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies.
3. 5. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge della legge 11 novembre 2011, n. 180 dopo le parole: «sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «introdotti con gli atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano o hanno determinato livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime».
* 3. 9. De Micheli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge della legge 11 novembre 2011, n. 180 dopo le parole: «sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «introdotti con gli atti di recepimento di direttive comunitarie che determinano o hanno determinato livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime».
* 3. 10. Peluffo, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
3-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il Programma di cui al comma 4 individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e della elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7

dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel Programma di cui al comma 4 il Governo adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza Unificata, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso 1' attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi comunitari, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi, e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.
3. 4. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco.
3. 2. Nicco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'Interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di «sponsorizzazione» o di «partenariato pubblico privato» ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al 5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo.
3. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione procedurale in materia di sale cinematografiche nei centri storici urbani).

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui le strutture cinematografiche ivi definite siano ubicate nei centri storici dei comuni e abbiano una capienza complessiva inferiore a 701 posti.»
2. Le Regioni adeguano le norme di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in relazione a quanto previsto dal comma 1.
3. 012. Lovelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di Autorizzazione Unica per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» sono inserite le seguenti parole: «; la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza è altresì da intendersi quale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
3. 014. Boccia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme per assicurare la trasparenza dei processi decisionali).

1. Al fine di implementare la trasparenza dei processi decisionali a livello nazionale nonché semplificare la normativa vigente in materia di rapporti tra portatori di interessi particolari e decisori pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nel comma 2. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) garantire la trasparenza del processo decisionale, ed in particolare assicurare la conoscibilità dei portatori di interessi particolari anche attraverso l'istituzione di un apposito Elenco pubblico e la previsione di relazioni semestrali sull'attività posta in essere;
b) assicurare la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali generali su basi egualitarie in particolare modo nella fase di attuazione dell'analisi di impatto della regolamentazione da parte delle Autorità competenti;
c) prevedere meccanismi di trasparenza per i finanziamenti da parte dei privati alle campagne elettorali, ai partiti politici, alle Fondazioni culturali, ai movimenti di opinione, anche attraverso la realizzazione di un sito internet specifico e di facile accessibilità
d) definire in modo omogeneo le nozioni di «decisore pubblico», «portatore di interessi particolari» e «processo decisionale» in coerenza con quanto elaborato dal Parlamento europeo;
e) consentire l'acquisizione al processo decisionale di elementi informativi e tecnici necessari per compiere scelte consapevoli ed agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
f) indicare in modo esplicito le norme abrogate.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati:
a) gli articoli 4 e 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e successive modificazioni;
b) l'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 e successive modificazioni;
c) l'articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 e successive modificazioni;
d) l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 e successive modificazioni;
e) l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246 e successive modificazioni l'articolo 6 della legge li novembre 2011 n. 180;
e) le disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con il regolamento di cui al comma 1.
3. 013. De Micheli, De Girolamo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Pubblico Registro Unico per la trasparenza nella rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso la Pubblica Amministrazione e gli Organi Costituzionali della repubblica).

1. Ai fini del miglioramento del rapporto tra cittadini e Organi della Pubblica Amministrazione della Repubblica Italiana e per garantire la trasparenza nei rapporti,

sulla base delle buone pratiche già poste in essere dal Parlamento Europeo, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Pubblico Registro Unico per la trasparenza nella rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso la Pubblica Amministrazione e gli Organi Costituzionali della Repubblica Italiana».
2. Il registro di cui al comma 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sentito il parere vincolante del CNEL e, previa consultazione pubblica obbligatoria delle rappresentanze delle Associazioni professionali o di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative a livello nazionale che ne facessero richiesta.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di tre mesi per una sola volta.
4. Il registro di cui al comma 1 entra ufficialmente in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto istituivo di cui al comma 2 o della proroga di cui al comma 3 ove invocata, ed è regolamentato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi vincolanti:
a) Al registro di cui al comma 1 debbono iscriversi, le persone fisiche che esercitano o intendono esercitare prioritariamente, in forma stabile, sia individualmente che in associazione, l'attività professionale della rappresentanza di interessi particolari e legittimi presso gli organi dello Stato Italiano e in generale della Pubblica Amministrazione;
b) i soggetti di cui alla precedente lettera a) devono produrre idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento con continuità dell'attività professionale svolta nel settore della rappresentanza di interessi particolari e legittimi nel biennio precedente la data di richiesta di iscrizione e apposita certificazione antimafia;
c) Entro 30 giorni dalla data della domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli aventi diritto una tessera magnetica nominativa di riconoscimento. Decorso tale termine la domanda si da per accolta, ove non ricorrano oggettivi elementi ostativi alla iscrizione. Il regolamento dovrà disciplinare i casi di diniego della domanda da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le modalità di ricorso da parte degli interessati.
d) La tessera di riconoscimento magnetica nominativa di cui alla precedente lettera c), accompagnata dal documento di identità personale valido ai sensi di legge, è riconosciuta come documento valido per il libero accesso presso tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica Italiana e presso gli Organi Costituzionali di ogni ordine e grado.
e) Nel rispetto del principio di trasparenza nella pubblica amministrazione, le Pubbliche Amministrazioni e gli organi Costituzionali di cui alla precedente lettera d), non possono impedire l'accesso alle proprie sedi agli iscritti al registro di cui al comma I se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza di cui deve essere dato apposito avviso pubblico, da emanarsi a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i 15 giorni precedenti la sospensione temporanea degli accessi per gli iscritti al registro.
f) Le pubbliche amministrazioni della Repubblica Italiana e gli Organi Costituzionali di ogni ordine e grado registrano con procedura elettronica ogni ingresso degli iscritti al registro di cui al comma 1 presso le loro sedi, attraverso la banda magnetica presente sulla tessera di riconoscimento. Tali dati sono pubblicati semestralmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in forma sintetica ai soli fini statistici;
g) Il registro di cui al comma I, e il compendio dei dati statistici degli accessi, sono pubblici ed resi disponibili in una apposita sezione del sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e chiunque ne abbia interesse può consultarli.
3. 015. Di Biagio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione procedurale in materia di apertura della tutela e nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 394/99 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, articolo 28, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la lettera a) è sostituita con la seguente:
a) Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, nonché al Giudice tutelare quale istanza per l'apertura della tutela, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito delle suddette segnalazioni ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Ai fini dell'apertura della tutela e della nomina del tutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
b) alla lettera c-sexies, comma 1, dell'articolo 11, sono aggiunte, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del parere a tutela dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico, si applica l'articolo 20, limitatamente ai commi 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».
3. 016. Bressa, Mogherini Rebesani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione procedurale in materia di apertura della tutela e nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati).

1. Al comma 5, articolo 26, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In assenza del provvedimento di nomina del tutore, trascorsi trenta giorni dalla segnalazione del Questore, la tutela è esercitata dal Sindaco de! Comune presso il quale il minore è collocato ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile, salve successive disposizioni da parte del Giudice tutelare».
3. 017. Bressa, Mogherini Rebesani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di protezione civile conseguenti alla sentenza n. 22/2012 della Corte Costituzionale).

1. Il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
3. 018. Ventura, Vannucci, Mariani, Vico, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di protezione civile conseguenti alla sentenza n. 2 2/2012 della Corte Costituzionale).

1. Il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è abrogato.
3. 020. Ventura, Vannucci, Mariani, Vico, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di protezione civile conseguenti alla sentenza n. 22/2012 della Corte Costituzionale).

1. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
3. 021. Ventura, Vannucci, Mariani, Vico, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di protezione civile conseguenti alla sentenza n. 22/2012 della Corte Costituzionale).

1. Il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente: «A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo avere verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità».
3. 022. Ventura, Vannucci, Mariani, Vico, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di protezione civile conseguenti alla sentenza n. 22/2012 della Corte Costituzionale).

1. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
2. Il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente: «A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo avere verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente

per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità».
3. 019. Ventura, Vannucci, Mariani, Vico, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Perentorietà dei termini).

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo».
3. 02. Fava, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria.
3. 03. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati », e sono premessi i seguenti commi:
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»;
b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)»
d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: «44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni
1.(L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti. Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia

o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza.
e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: (L) 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà» ed è aggiunta la seguente lettera: d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
3. 04. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola «centoventi» è sostituita dalla parola: «novanta».
2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole «centoventi» e «sessanta» con le seguenti: «novanta».
3. 05. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: «1o ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2012».
3. 06. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati

nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR. le Amministrazioni utilizzano i criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
2. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua le verifiche di competenza sulle relazioni di cui al comma 1 e il Dipartimento della funzione pubblica e la segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione normativa predispongono, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Per ogni amministrazione, in caso di saldo negativo del bilancio fra oneri amministrativi introdotti ed eliminati il Governo adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 3, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 3, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

7. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 6, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma I, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 3.
8. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 6, con decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 3.
3. 07. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.
4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma i, è aggiunto il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali»;
b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:
«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
3. 08. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile).

1. All'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato».
3. 09. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Attribuzìone all'organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell'organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
3. 010. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riforma degli ordinamenti professionali).

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole da «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati» a «i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. 011. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 4.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 4.
(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità).

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 4-bis.
(Partecipazione delle persone disabili ai giochi paraolimpici di Londra 2012).

1. Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paraolimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paraolimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. 4.Miotto.

Al comma 1 dopo le parole: previsti per le persone con disabilità aggiungere le seguenti: nonché costituiscono documentazione sufficiente ad evitare che i soggetti, portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,

siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
4. 8.Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Schirru.

Al comma 1 dopo le parole: previsti per le persone con disabilità aggiungere le seguenti: nonché dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.
4. 7.Schirru, Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Qualora il soggetto riconosciuto invalido civile debba essere sottoposto a nuovo accertamento medico legale al fine di verificare la permanenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'invalidità, la visita presso la Commissione medica integrata di cui all'articolo 20 del decreto legge i luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve essere programmata non oltre 15 giorni dalla scadenza indicata nel verbale di visita collegiale.
2-ter. Qualora in sede di verifica sia accertato il venir meno dei requisiti che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità o ad emolumenti economici, il presidente della Commissione ne dà immediata comunicazione alla sede INPS competente.
4. 5.Lenzi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Schirru.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e della salute, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
4. 3.Codurelli, Schirru.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 20 comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS sono sostituite dalle seguenti: Al termine della visita il verbale accertante l'invalidità, validato entro 7 giorni dal centro Medico legale dell'Inps, viene spedito all'interessato.
4. 6.Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Schirru.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a:
a) individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica;

b) semplificare la disciplina prevista dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 in materia di prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo dei dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato nonché gli apparecchi acquistati direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali.
4. 1.Meroni.

Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie, e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: e patologie croniche.
4. 2.I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperatività e di cooperazione applicativa previsti dal sistema pubblico di connettività, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
2. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE.
3. Con le modalità di cui al comma 2, i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
4. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
5. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. 01.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. L'articolo 1, comma sesto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle

persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.».
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate, ai sensi dell'articolo 1, comma settimo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le disposizioni tese ad armonizzare il Regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal comma 1.
4. 02.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Norme in materia di certificati e autenticazioni di copie).

All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (L) - (Copie autentiche di scritture contabili). - 1. Il segretario comunale o un altro funzionario incaricato dal sindaco può autenticare gli estratti delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile».

2. Alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il numero 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Autenticazione di scritture contabili euro 20,00».
4. 03.Bitonci.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.
5. 1. Lo Moro, Zaccaria, Duilio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. 14. Marinello, Lazzari.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei due giorni lavorativi successivi, con le seguenti: nei trenta giorni successivi.
5. 9. Bragantini, Vanalli, Torazzi, Fava.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: previa comunicazione al comune di provenienza, e al secondo periodo, dopo le parole: iscrizioni anagrafiche aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti cancellazioni.
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
5. 18. Naccarato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alle medesime condizioni dei cittadini italiani».
*5. 6. Favia, Cimadoro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alle medesime condizioni dei cittadini italiani».
*5. 15. Froner, Naccarato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alle medesime condizioni dei cittadini italiani».
*5. 3. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente

soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, alle medesime condizioni dei cittadini italiani».
*5. 19. Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Tutte le comunicazioni tra i comuni e tra questi e le altre amministrazioni pubbliche, avvengono mediante l'utilizzo del sistema INA-SAIA.
**5. 2. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Tutte le comunicazioni tra i comuni e tra questi e le altre amministrazioni pubbliche, avvengono mediante l'utilizzo del sistema INA-SAIA.
**5. 16. Froner, Naccarato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comune di provenienza.
5. 10. Bragantini, Vanalli, Torazzi, Fava.

Al comma 5, dopo le parole: di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. 4. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica danno luogo a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il richiedente deve altresì presentare la documentazione necessaria attestante l'agibilità dell'immobile, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per cui si chiede l'iscrizione o la variazione anagrafica».
5. 7. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Nel regolamento di cui al comma 5 vengono altresì individuati indicatori oggettivi e soggettivi utili a determinare la sussistenza della abitualità della dimora di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche con riguardo alle particolari condizioni che si riscontrano nei Comuni ad alta vocazione turistica. Inoltre, sono stabilite le condizioni di iscrivibilità anagrafica del minore nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 317-bis del codice civile, i genitori non siano conviventi ed vi sia contrasto tra di loro sulla sua residenza, vivendo egli parte del tempo con l'uno e parte con l'altro».
5. 8. Bitonci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto: 2-bis) La disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti al 31 dicembre 2011 all'AIRE.
5. 12. Bitonci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma 2-bis:
«L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».

Allo stesso tempo, all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 viene aggiunto il seguente articolo 108-bis:
«L'ufficiale di anagrafe riscuote per ciascuna certificazione e attestazione un diritto fisso di euro 7, di cui 3,50 euro vengono incassati dal Comune presso cui opera l'ufficiale di anagrafe e 3,50 euro dallo Stato.
Il diritto non è dovuto quando la certificazione o l'attestazione sia richiesta direttamente all'ufficiale di anagrafe da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane».

L'articolo 6 della Tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 è così sostituito: «Certificati di qualunque natura ad esclusione di quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme: 0,52 euro».
5. 13. Bitonci, Vanalli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: previo adeguamento del sistema INA-SAIA alla gestione telematica di tutte le comunicazioni previste tra i Comuni e tra i Comuni e le altre Amministrazioni.
*5. 17. Froner, Naccarato.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: previo adeguamento del sistema INA-SAIA alla gestione telematica di tutte le comunicazioni previste tra i Comuni e tra i Comuni e le altre Amministrazioni.
*5. 5. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del luogo elettivo di nascita).

1. Nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, relativamente agli atti dello stato civile formati all'estero.
2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, conseguenti all'introduzione delle disposizioni suindicate.
5. 01. Di Pietro, Favia, Cimadoro.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Pubblicità Dati della Pubblica Amministrazione).

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni devono rendere disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente Codice».
b) dopo l'articolo 52, comma 1-bis, sono introdotti i seguenti:
«1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
1-quater. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
5. 02. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione, cancellazione e registrazione nell'anagrafe della popolazione residente).

1. Al fine della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il richiedente deve provare la disponibilità di un alloggio. Con provvedimento dell'ufficiale di anagrafe sono stabiliti i criteri e le condizioni di idoneità abitativa e gli atti ritenuti idonei ad attestare la disponibilità dell'alloggio.
2. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione di cui al comma 1 sia presentata da uno straniero deve inoltre essere presentata anche la dichiarazione dei redditi o un altro documento equivalente dal quale

si può desumere l'attestazione del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge.
3. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno sono definite le linee guida alle quali si devono attenere i provvedimenti dell'ufficiale di anagrafe di cui al comma 1.
4. Gli accertamenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità della persona interessata, sono fissati nel numero di tre e devono essere eseguiti a intervalli di tre mesi.
5. Le registrazioni nell'anagrafe della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere effettuate solo a condizione che egli sia in possesso o che sia stata messa a sua disposizione la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica n. 223 del 1985, e successive modificazioni.
6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 risulti carente, ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare la documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta.
7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio provvedimento, apporta le modifiche necessarie agli articoli 7, 11 e 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.
5. 03. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, dopo le parole:. .. di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni aggiungere le seguenti:. .. ovvero tramite il sistema INA-SAIA.
*6. 11. Froner, Naccarato.

Al comma 1, alinea, dopo le parole:. .. di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni aggiungere le seguenti:. .. ovvero tramite il sistema INA-SAIA.
*6. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sostituire le parole:. .. sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con le seguenti:. .. d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,.
6. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 2 sopprimere le parole: e i termini.
6. 7. Brunetta, Stracquadanio.

Al comma 3 sopprimere le parole: e i termini.
6. 8. Brunetta, Stracquadanio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Al fine di valorizzare e rendere fruibile e riutilizzabile l'informazione del settore pubblico, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
3-ter. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la disposizione di cui al comma 3-bis trova applicazione nel caso in cui le amministrazioni titolari non adottino diversa licenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. 6. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Le comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui ed decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono esclusivamente con strumenti informatici a decorrere dal 180o giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3-ter. L'inosservanza, da parte delle pubbliche amministrazione che vi sono soggette, del termine di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, comporta la riduzione del 2 per cento delle somme iscritte in bilancio loro spettanti».
6. 5. Borghesi, Favia, Cimadoro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sono riviste organicamente le disposizioni che disciplinano l'anagrafe e lo stato civile per adeguarle a quanto disposto dal presente articolo e alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale».
6. 9. Fontanelli, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, comma 6 lettera c) la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2015».
*6. 4. Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, comma 6 lettera c) la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2015».
*6. 10. Froner, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, comma 6 lettera c) la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2015».
*6. 13. Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia"».
6. 12. Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole: "nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
6. 14. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la conoscibilità per via telematica dei prezzi dei carburanti).

1. Al fine di favorire la conoscenza dei prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, rafforzare la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti e di dare completa attuazione all'articolo 51 della legge 23 luglio 1999, n. 99, Il Ministero dello sviluppo economico adotta un proprio decreto entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con il quale fissa la data a partire dalla quale decorrerà l'obbligo di comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere b) e c) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010. In ogni caso, tale obbligo decorrerà a partire da non oltre 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Il decreto del Ministero

dello sviluppo economico previsto dal presente comma definirà anche le modalità attraverso cui dovrà essere avviata la comunicazione dei dati di prezzo da parte dei gestori all'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti.
2. L'obbligo di comunicazione dei prezzi previsto dall'articolo 51 della legge 23 luglio 1999, n. 99 è stabilito con riferimento a ciascuna tipologia di carburante venduto nell'impianto di distribuzione, anche in relazione agli eventuali diversi prezzi applicati nei diversi orari di apertura oppure a seconda della modalità di distribuzione, sia self-service o servito, inclusi metano per autotrazione e Gpl. I gestori degli impianti di distribuzione del carburante dovranno comunicare i prezzi applicati in ogni caso di variazione degli stessi, sia in aumento sia in diminuzione, anche nel corso di una stessa giornata.
3. Entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministero dello sviluppo economico stipulerà apposite convenzioni a titolo non oneroso previste dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010. Tali convenzioni dovranno consentire, entro 50 giorni dalla loro stipula, la comunicazione dei prezzi dei carburanti prevista dall'articolo 51 della legge 23 luglio 1999, n. 99 anche attraverso servizi di telefonia, di trasmissione telematica dei dati e via internet. A tal fine, le convenzioni dovranno prevedere anche la messa a disposizione, sia al Ministero dello sviluppo economico che ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, delle piattaforme informatiche e delle tecnologie necessarie per la raccolta, la gestione e la pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico del prezzi dei carburanti. In ogni caso, dalla stipula delle convenzioni non dovrà discendere alcun onere economico per la finanza pubblica e per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti.
4. Tra i soggetti con i quali potranno essere stipulate con priorità le convenzioni di cui al comma 3 del presente articolo rientrano, oltre a quelli indicati dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, anche tutti i soggetti già attivi nella raccolta, gestione e diffusione ai consumatori dei prezzi finali di servizi e prodotti.
5. I dati relativi ai prezzi dei carburanti, pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, dovranno consentire di risalire ai prezzi e agli impianti di distribuzione dei carburanti:
a) per ambiti geografici nazionali, regionali, provinciali e comunali;
b) in base all'indirizzo civico dell'impianto di distribuzione dei carburanti;
c) in base ai marchi utilizzati negli impianti di distribuzione del carburanti.

6. All'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «sia superiore a» sono sostituite dalle parole: «sia differente rispetto a».
6. 01. Quartiani.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione delle norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive).

1. Al comma 2 dell'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole: «..., nonché le modalità per la loro esecuzione.» sono aggiunte le seguenti: «... I Comuni al fine di semplificare gli accertamenti d'ufficio e l'esecuzione dei controlli, possono utilizzare una piattaforma tecnologica condivisa per interconnettersi tra di loro e con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte avvalendosi dell'ANCI anche per la stipulazione di accordi con le altre amministrazioni procedenti o certificanti».
6. 02. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « 1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
6. 04. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non si applica qualora il disturbo o l'interferenza sia circoscritto ad una proprietà privata. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione».
6. 05. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica).

«1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza ad una Pubblica Amministrazione o a un qualsivoglia Ente o Autorità competente, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta».
6. 08. I Relatori.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 09. Il Relatore.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni devono rendere disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente Codice»;
b) dopo l'articolo 52, comma 1-bis, sono introdotti i seguenti:
«1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
1-quater. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui ai comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
6. 06. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di valorizzare e rendere fruibile e riutilizzabile l'informazione del settore pubblico, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
2. Con riferimento al documenti e al dati già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui ai comma precedente trova applicazione nel caso in cui le amministrazioni titolari non adottino diversa licenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. 07. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241,

e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto; d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzi l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso».
6. 010. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore dalla tutela dei diritti degli autori, mediante lo sviluppo dal pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari del diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'aurore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti.
3. Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
6. 011. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione delle norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive).

1. Al comma 2 dell'articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole: «..., nonché le modalità per la loro esecuzione.» sono aggiunte le seguenti: «... I Comuni al fine di semplificare gli accertamenti d'ufficio e l'esecuzione dei controlli, possono utilizzare una piattaforma tecnologica condivisa per interconnettersi tra di loro e con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte avvalendosi dell'ANCI anche per la stipulazione di accordi con le altre amministrazioni procedenti o certificanti».
6. 012. Froner, Naccarato.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La carta di identità ha durata di dieci anni per i cittadini italiani; per gli stranieri la durata è identica a quella del permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono».
7. 2. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, a richiesta del dipendente, sono rilasciate in formato elettronico.
7. 3. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. La carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, riunisce in solo documento anche la patente di guida, la carta regionale dei servizi e il tesserino del codice fiscale. A tal fine, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a definire le modalità e la tempistica di attuazione della disposizione di cui al presente comma».
7. 1. Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, il penultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1o gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono»;
b) al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo: «Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano.».
7. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta degli interessati, può autorizzare la celebrazione dei matrimoni civili anche in luoghi diversi da quelli previsti dal regolamento comunale, purché le strutture individuate siano idonee allo svolgimento della cerimonia e la richiesta pervenga all'Ufficiale dello Stato Civile almeno 30 giorni prima della data fissata per il matrimonio.
2. In tal caso la tariffa stabilita per lo svolgimento del servizio sarà comprensiva degli oneri sostenuti dall'Ufficiale dello Stato Civile, o dalla persona da questi delegata alla celebrazione del matrimonio civile, per recarsi presso il luogo scelto dai nubendi.
7. 02. Carlucci, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: anche.
8. 5. Marinello, Lazzari.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Le domande inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) dovranno essere comprensive dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido. Tutti i files inviati tramite PEC (domanda, allegati alla domanda, documento di identità, ecc.) dovranno essere esclusivamente in formato PDF, pena la non ammissione al concorso se presentati in formati differenti. La validità dell'invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla (PEC) aziendale o l'invio da casella di posta elettronica certificata della quale non è titolare.
8. 2. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Le domande inviate in via telematica dovranno essere comprensive dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido. Tutti i files inviati tramite posta elettronica (domanda, allegati dia domanda, documento di identità, ecc.) dovranno essere esclusivamente in formato PDF, pena la non ammissione al concorso se presentati in formati differenti.
8. 3. Borghesi, Cimadoro, Pavia.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Per la copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dai 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.
2-ter. Per la copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-quater. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. A tal fine, si provvede mediante aumento del numero dei posti messi a concorso per l'attribuzione della qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica al 1o gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
2-quinquies. In sede di prima applicazione, al conferimento dei posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2007, si provvede mediante aumento del numero

dei posti nella qualifica di capo squadra da mettere a concorso con decorrenza giuridica al 1 ° gennaio 2009.
2-sexies. I requisiti di ammissione ed i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6 e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-septies. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, la durata dei corsi di formazione di cui agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.
2-octies. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Conseguentemente modificare la rubrica: Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive e per le procedure di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato.
*8. 4. Lorenzin.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Per la copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-ter. Per la copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-quater. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. A tal fine, si provvede mediante aumento del numero dei posti messi a concorso per l'attribuzione della qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
2-quinquies. In sede di prima applicazione, al conferimento dei posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2007, si provvede mediante aumento del numero dei posti nella qualifica di capo squadra da mettere a concorso con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2009.
2-sexies. I requisiti di ammissione ed i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno

precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6 e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2-septies. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, la durata dei corsi di formazione di cui agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.
2-octies. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183. modificare la rubrica:

Conseguentemente modificare la rubrica: Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive e per le procedure di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato».
*8. 7. Rosato.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la funzionalità operativa delle proprie strutture nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad espletare le procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.
8. 6. Amici.

Al comma 4, dopo la parola ricercatori, aggiungere la parola confermati.
8. 1. Contento.

Dopo il comma 4 inserite il seguente:
4-bis. All'articolo 26, comma 1, lettera c) del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento» sono sostituite dalle seguenti: «i professori di ruolo e i ricercatori di materie giuridiche nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento.
8. 8. Raisi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza stato regioni, è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui all'allegato I e II del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. In attuazione del comma 1 - articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni), a far data dal 31/12/2012 le dichiarazioni uniche di conformità di cui al precedente comma sono inoltrate unicamente per via telematica tramite funzioni rese disponibili dal sistema camerale che provvederà, tramite posta elettronica certificata, a renderle disponibili ai comuni di competenza entro e non oltre 3 giorni dall'inoltro. Tale inoltro costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge.
3. Al fine di conferire maggiore impulso ed efficacia al processo di dematerializzazione e semplificazione tramite la cooperazione digitale, su iniziativa dei Comuni, le Camere di Commercio possono, localmente, stipulare specifiche convenzioni non onerose per la finanza pubblica per migliorare l'utilizzo dei dati nei processi di lavorazione interni e regolamentare ulteriori servizi cooperativi. Tali convenzioni, ai fini di migliorare il livello di performance dell'intero sistema locale, possono anche coinvolgere altri soggetti pubblici, associazioni imprenditoriali o preposte alla tutela di consumatori, utenti e cittadini o altre associazioni senza scopo di lucro di livello nazionale o locale.

Tali convenzioni possono:
definire modalità di raccolta dei dati delle dichiarazioni atte a garantire un controllo di qualità dei dati e l'incrocio con altre banche dati;
estendere le modalità prevista al comma 2 del presente articolo ad altre tipologie di dichiarazioni di conformità di impianti previste dalle norme o altre comunicazioni dovute per legge;
stabilire tempi di entrata in funzione del servizio precedenti alla data del 31/12/2012 ed eventuali regimi transitori fino a tale data;
garantire il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali nell'azione di accompagnamento delle imprese al processo di dematerializzazione;
definire modalità di inoltro elettronico massivo di dichiarazioni di conformità;
individuare modalità di inoltro, dalla Camera di Commercio al Comune competente, alternative alla posta elettronica certificata ma comunque coerenti a quelle previste dal Sistema Pubblico di Connettività di cui all'articolo 73 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
definire le modalità di condivisione con altri soggetti pubblici e privati di dati (puntuali o aggregati) e documenti raccolti telematicamente al fine di perseguire maggiore efficienza nei controlli e negli adempimenti dovuti per legge nazionale, regionale o regolamento comunale in materia di sicurezza degli impianti, efficienza energetica degli stessi, sicurezza sui luoghi di lavoro, legalità contributiva e fiscale, contrasto alle infiltrazioni mafiose;
prevedere la fruizione pubblica di alcuni dati (puntuali o aggregati) raccolti nel processo di dematerializzazione al fine di garantire l'accesso alle informazioni che possono avere interesse pubblico in attuazione dei principi e delle norme vigenti sul riuso dei dati della Pubblica Amministrazione di cui alla direttiva 2003/98/CE recepita in Italia con decreto legislativo 6/2006 e ss. mm.;

prevedere meccanismi di revisione delle convenzioni al fine di incrementare gradualmente il livello di cooperazione tra imprese e sistema pubblico;
definire indici di monitoraggio dell'efficacia della convenzione e modalità di misurazione degli stessi;
definire come bacino di applicazione l'ambito regionale al fine di garantire omogeneità di trattamento sull'intero territorio regionale.

4. Il processo di definizione di tali convenzioni non può produrre oneri per la finanza pubblica e deve ottenere il parere positivo del Garante dei Dati Personali prima della sua sottoscrizione. La richiesta al Garante per la Protezione dei Dati Personali va effettuata a cura dalla Camera di Commercio competente alla approvazione della convenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è tenuto a fornire il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta. In assenza di comunicazione avverse entro tale termine il parere positivo si intende acquisito. I contenuti di tali convenzioni saranno esaminati annualmente dalla Conferenza Unificata che pubblicherà una sintetica relazione annuale in cui vengono definite proposte di interventi legislativi di livello nazionale e regionale al fine di diffondere le migliori pratiche sul territorio nazionali.
5. Le Camere di Commercio sono tenute a trasmettere con cadenza annuale all'Agenzia delle Entrate i dati raccolte nel processo di dematerializzazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo. L'Agenzia delle Entrate è parimenti tenuta a rendere disponibile il medesimo contenuto informativo alle singole amministrazioni comunali che ne facciano richiesta. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi dovranno essere coerenti con quelle previste dal Sistema Pubblico di Connettività di cui all'articolo 73 del Codice dell'Amministrazione Digitale e saranno definite con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con la Conferenza Unificata da emanarsi entro il 30/09/2012.
9. 13. Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, dopo la parola trasporti, aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
9. 5. Contento.

Al comma 1, dopo le parole: è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità: inserire le seguenti: per gli impianti termici.
9. 2. Cosenza.

Apportarle seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In attuazione del comma 1 dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, a far data dal 1° gennaio 2013 le dichiarazioni uniche di conformità di cui al precedente comma, complete degli allegati obbligatori, sono inoltrate unicamente per via telematica tramite funzioni rese disponibili dal sistema delle Camere di Commercio che provvederanno, tramite posta elettronica certificata, a renderle disponibili ai Comuni di competenza entro e non oltre 10 giorni dall'inoltro. Tale inoltro costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge. I Comuni entro il 31/12/2012 predisporranno il sistema per la ricezione e l'archiviazione delle Dichiarazioni di Conformità ricevute».

c) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 14. Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Apportarle seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In attuazione del comma 1 dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, a far data dal 1° gennaio 2013 le dichiarazioni uniche di conformità di cui al precedente comma, complete degli allegati obbligatori, sono inoltrate unicamente per via telematica tramite funzioni rese disponibili dal sistema delle Camere di Commercio che provvederanno, tramite posta elettronica certificata, a renderle disponibili ai Comuni di competenza entro e non oltre 10 giorni dall'inoltro. Tale inoltro costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge. I Comuni entro il 31/12/2012 predisporranno il sistema per la ricezione e l'archiviazione delle Dichiarazioni di Conformità ricevute».
c) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 15. Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti; e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In attuazione del comma 1 dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, a far data dal 1° gennaio 2013 le dichiarazioni uniche di conformità di cui al precedente comma, complete degli allegati obbligatori, sono inoltrate unicamente per via telematica tramite funzioni rese disponibili dal sistema delle Camere di Commercio che provvederanno, tramite posta elettronica certificata, a renderle disponibili ai Comuni di competenza entro e non oltre 10 giorni dall'inoltro. Tale inoltro costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge. I Comuni entro il 31/12/2012 predisporranno il sistema per la ricezione e l'archiviazione delle Dichiarazioni di Conformità ricevute».
c) alla rubrica sopprimere la parola termici.
*9. 7. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti; e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In attuazione del comma 1 dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, a far data dal 1° gennaio 2013 le dichiarazioni uniche di conformità di cui al precedente comma, complete degli allegati obbligatori, sono inoltrate unicamente per via telematica tramite funzioni rese disponibili dal sistema delle Camere di Commercio che provvederanno,

tramite posta elettronica certificata, a renderle disponibili ai Comuni di competenza entro e non oltre 10 giorni dall'inoltro. Tale inoltro costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge. I Comuni entro il 31/12/2012 predisporranno il sistema per la ricezione e l'archiviazione delle Dichiarazioni di Conformità ricevute».
c) alla rubrica sopprimere la parola termici.
*9. 1. Barani.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti; e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In attuazione del comma 1 dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, a far data dal 1° gennaio 2013 le dichiarazioni uniche di conformità di cui al precedente comma, complete degli allegati obbligatori, sono inoltrate unicamente per via telematica tramite funzioni rese disponibili dal sistema delle Camere di Commercio che provvederanno, tramite posta elettronica certificata, a renderle disponibili ai Comuni di competenza entro e non oltre 10 giorni dall'inoltro. Tale inoltro costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge. I Comuni entro il 31/12/2012 predisporranno il sistema per la ricezione e l'archiviazione delle Dichiarazioni di Conformità ricevute».
c) alla rubrica sopprimere la parola termici.
*9. 10. Vignali.

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti; e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In attuazione del comma 1 dell'articolo 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, a far data dal 1° gennaio 2013 le dichiarazioni uniche di conformità di cui al precedente comma, complete degli allegati obbligatori, sono inoltrate unicamente per via telematica tramite funzioni rese disponibili dal sistema delle Camere di Commercio che provvederanno, tramite posta elettronica certificata, a renderle disponibili ai Comuni di competenza entro e non oltre 10 giorni dall'inoltro. Tale inoltro costituisce invio documentale valido ad ogni effetto di legge. I Comuni entro il 31/12/2012 predisporranno il sistema per la ricezione e l'archiviazione delle Dichiarazioni di Conformità ricevute».
c) alla rubrica sopprimere la parola termici.
*9. 12. De Micheli.

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: senza aggiungere ulteriori o maggiori oneri e obblighi di dichiarazione a carico degli utenti.
9. 6. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 2, dopo le parole: La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata inserire le seguenti: che hanno l'obiettivo primario di certificare la compatibilità energetico-ambientale degli impianti.
9. 3. Cosenza.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008 n.133, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2-ter. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica, la dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 8 comma 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, deve essere presentata esclusivamente all'atto di richiesta di nuova fornitura di energia elettrica. Il committente è tenuto a consegnare copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al solo venditore».
*9. 8. Lazzari.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008 n.133, è prorogato al 31 dicembre 2012.
2-ter. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica, la dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 8 comma 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, deve essere presentata esclusivamente all'atto di richiesta di nuova fornitura di energia elettrica. Il committente è tenuto a consegnare copia della dichiarazione di conformità dell'impianto al solo venditore».
*9. 11. Federico Testa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'Allegato 1 del decreto ministeriale 20 Luglio 2004, alla Tabella B nella tipologia di intervento 11 sono soppresse le parole da: "aventi coefficiente di dispersione volumica" fino alla fine del periodo e conseguentemente è soppressa la Tabella 1 nonché le parole da: "Per la definizione ed il calcolo" sino a: "iscritto al pertinente albo professionale"».
9. 9. Lazzari.

Sostituire la rubrica con la seguente: Dichiarazione unica di conformità degli impianti posti a servizio degli edifici.
9. 4. Contento.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis - (semplificazioni in materia di presentazione della denuncia degli immobili al catasto urbano). - 1. All'articolo 34-quinquies, secondo comma, del Decreto Legge del 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n, 80:
a) alla lettera a), le parole: trenta giorni dal momento sono sostituite dalle seguenti sessanta giorni dal momento;
b) alla lettera b) le parole: entro trenta giorni dal momento sono sostituite dalle seguenti: entro sessanta giorni dal momento.
9. 01. Brugger, Zeller.

ART. 10.

Sopprimerli
10. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

Gli spazi per parcheggi, realizzati in base alla legge 17 agosto 1942 n. 1150, alla legge 6 agosto 1967, n. 765 e alla legge 122/89 sono legati da vincolo pertinenziale alle unità immobiliari e non possono essere ceduti separatamente dalla stessa. Gli atti di cessione o di diversa disposizione degli spazi per parcheggi rispetto all'unità immobiliare di cui sono pertinenza sono nulli. Solo nel caso in cui gli spazi per parcheggi realizzati eccedano il numero delle unità immobiliare è possibile il trasferimento purché la distanza tra il parcheggio ceduto e il nuovo immobile pertinenziale non sia superiore a 100 m in linea d'aria.
10. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: presente articolo;
b) sopprimere il secondo periodo;

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
5-bis. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati.
*10. 11. Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: presente articolo;
b) conseguentemente sopprimere il secondo periodo;
c) aggiungere il seguente comma 2;
2. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati».
*10. 7. Stradella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso, sostituire le parole: comma 1 con: presente articolo;
b) Al comma 1, capoverso sopprimere il secondo periodo;
c) aggiungere in fine, il seguente comma;
1-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati».
*10. 8. Lorenzin, Milanato.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: presente articolo;
b) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;
c) aggiungere infine il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione contenuta al comma 5 si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati.».
*10. 9. Mastromauro.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere infine le parole: nel rispetto del programma urbano dei parcheggi di cui al comma 4.
10. 10. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: rispetto del programma urbano dei parcheggi di cui al comma 4."
*10. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 1 capoverso, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine della determinazione del vincolo di pertinenzialità, la distanza tra il parcheggio ceduto e il nuovo immobile pertinenziale non può essere superiore a cinquecento metri in linea d'aria.
10. 5. Cimadoro, Favia, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni;
a) le parole «ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato» sono sostituite dalla seguenti: «ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello stesso comune e da individuare contestualmente al primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo:
«Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad oggetto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio».
*10. 1. Girlanda.

All'articolo 10, aggiungere, infine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato» sono sostituite dalla seguenti: «ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello stesso comune e da individuare contestualmente al

primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo:
«Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad oggetto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio».
*10. 6. Fava, Lanzarin, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione in materia di trasferimenti di immobili da costruire).

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), dopo la parola «compravendita» sono aggiunte le seguenti parole: «di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui alle lettere b) e d) all'articolo 1».
10. 01. Gelmini.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione in materia di trasferimenti di trascrizione o concessione ipotecaria).

All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis) dopo la parola esclusione aggiungere le seguenti parole: delle servitù e, ed alla fine aggiungere le seguenti parole: ovvero individua sotto la propria responsabilità i titoli idonei a conseguire tale conformità.;
b) dopo il comma 1-bis) aggiungere il seguente comma:
"1-ter). Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis), gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo"».
10. 02. Gelmini.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Soppressione del DURC per lavori in economia).

1. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori specialistici».
10. 03. Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis
(Introduzione delle targhe automobilistiche personalizzate).

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. Il richiedente l'immatricolazione o il trasferimento di proprietà di un autoveicolo o di un motoveicolo può domandare ed ottenere in tale sede, ferme, tranne l'assenza del marchio dello Stato e un massimo di 8 caratteri, le caratteristiche costruttive previste dalle disposizioni vigenti, le targhe di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle per i ciclomotori, con una specifica combinazione alfabetica, numerica o alfanumerica, che varranno e saranno utilizzabili per il solo veicolo, individuato con il numero di telaio, al quale sono abbinate, con possibilità di nuovo abbinamento. Tali targhe sono fabbricate e consegnate dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264, previa verifica, presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata. Il prezzo delle targhe previste dal presente comma è libero, con assoggettamento alla quota di maggiorazione di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 285 del 1992 stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti di abilitazione delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'omologazione delle apparecchiature per la fabbricazione delle targhe così personalizzate, nonché i necessari procedimenti per l'attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: 11-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 8, nonché quelle di attuazione, fatti salvi gli eventuali profili penali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 a euro 4.000,00.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti può stabilire che l'assegnazione di particolari combinazioni per le targhe personalizzate di cui all'articolo 100, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avvenga con la corresponsione, direttamente o tramite incanto, di una tassa di concessione.
10. 04. Velo, Meta, Mereu, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Zampa.

ART. 11.

Al comma 1, premettere al seguente lettera:
0a) All'articolo 61, comma 2, le parole: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri», sono sostituite con le seguenti: «gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi».
11. 27. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 61, comma 2, le parole: «lunghezza massima di 18 metri» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,75 metri».
*11. 11. Garofalo, Bergamini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 61, comma 2, le parole: «lunghezza massima di 18 metri» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,75 metri».
*11. 38. Velo, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Martino, Merlo, Tullo, Zampa.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 61, comma 2, le parole: «lunghezza massima di 18 metri» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,75 metri».
*11. 19. Biasotti, Tullo.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 80, comma 8, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nella Provincia Autonoma di Bolzano la concessione prevista nel primo periodo del presente comma, in via sperimentale può essere estesa anche ai veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,51 tonnellate».
11. 18. Brugger, Zeller.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 84, comma 4, lettera a), sostituire le parole: «superiore a 6 tonnellate» con le seguenti: «superiore a 25 tonnellate».
11. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 97, comma 2, terzo periodo, le parole da: «che» a: «regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,».
*11. 59. Valducci.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) All'articolo 97, comma 2, terzo periodo, le parole da: «che» a: «regola

mento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,».
*11. 26. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) ed e).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
11. 21. Cimadoro, Favia, Mura.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
e-bis) All'articolo 23, comma 7, gli ultimi due periodi del comma sono sostituiti dal seguente: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale»;
e-ter) All'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 12-bis, le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a: «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater»;
2) il comma 12-quater è sostituito dal seguente:
«12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La medesima relazione, nello stesso termine, è altresì trasmessa al competente ufficio territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.455,00 a euro 17.823,00 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, comminata dal predetto ufficio territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
10-bis. All'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato li modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento

di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
11. 12. Garofalo.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti lettere:
e-bis) All'articolo 6 dopo il comma 3 è introdotto il seguente:
«3-bis. Le regioni possono adottare misure prioritarie di limitazione alla circolazione di particolari categorie di motoveicoli, ciclomotori ed autoveicoli in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE e derivate, in applicazione delle norme statali di recepimento»;
e-ter) All'articolo 7 dopo il comma 1 è introdotto il seguente:
«1-bis. Le regioni possono adottare misure prioritarie di limitazione alla circolazione di particolari categorie di motoveicoli, ciclomotori ed autoveicoli in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE e derivate, in applicazione delle norme statali di recepimento»;
e-quater) All'articolo 201 al comma 1-bis dopo la lettera g-bis) aggiungere la seguente:
«h) Accertamento delle violazioni di cui all'articolo 158 comma 2 lettera e), con dispositivi omologati che soddisfino le condizioni di cui al successivo comma 1-quater».
11. 63. Vignali, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 142, comma 12-bis, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa quali contributi in conto impianti ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi in via prioritaria nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
11. 7. Valducci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) All'articolo 164, comma 2, le parole: «, se costituito da cose indivisibili,» sono soppresse.
11. 28. Gidoni, Desiderati, Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis)
All'articolo 193, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre

il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».
11. 69. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) All'articolo 202:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»;
2) al comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in forma elettronica»;
3) al comma 2, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in forma elettronica»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in forma elettronica, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia ricevuta della somma riscossa al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo».
5) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 1»;
6) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche in forma elettronica».

Conseguentemente:
al medesimo articolo 11, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Ministro dell'interno, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti in forma elettronica previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1, lettera e-bis), del presente articolo.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.»;
alla rubrica, sostituire le parole: e apparecchi di controllo della velocità con le seguenti:, apparecchi di controllo della velocità, notificazione e pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada.
11. 6. Valducci, Monai, Mereu, Desiderati, Toto, Biasotti, Nicco, Pionati, Meta, Garofalo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
d) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu», apparecchi di controllo della velocità e accesso al Pubblico Registro Automobilistico.
11. 4. Gelmini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».
11. 16. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedono, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».
11. 17. Brugger, Zeller.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».
*11. 8. La Loggia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».
*11. 66. Amici.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».
*11. 10. Bianconi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».
*11. 45. Polidori.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».
*11. 46. Marinello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».
*11. 56. Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: allegando certificato anamnestico del proprio medico di famiglia».
*11. 57. Laffranco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 36 della legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è sostituito dal seguente: «Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dai presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 a euro 639 in via solidale con il soggetto pubblicizzato».

Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dopo le parole: euro 1.596 aggiungere le seguenti: in via solidale con il soggetto pubblicizzato.
11. 1. Galli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 dell'articolo 23 dopo le parole: «euro 1.596» sono aggiunte le seguenti: «in via solidale con il soggetto pubblicizzato»;
b) al comma 12 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 a euro 639 in via solidale con il soggetto pubblicizzato».
11. 54. Sanga.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dal comma 10-bis dell'articolo 36 della legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 dopo le parole: «euro 1.596» aggiungere le parole: «in via solidale con il soggetto pubblicizzato»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 a euro 639 in via solidale con il soggetto pubblicizzato».
11. 52. Lazzari.

Sopprimere il comma 5.
11. 5. Lo Moro, Zaccaria, Duilio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Gli articoli 335 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono modificati per aggiornarli e adeguarli in relazione alle novità introdotte all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto-legge 31 luglio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, tenendo conto, se del caso anche in deroga alle citate novità, delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela quali, senza che l'indicazione sia esaustiva, le successioni ereditarie o generazionali e le variazioni civilistiche dell'autoscuola.
11. 61. Valducci.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Con decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 400/88, gli articoli 335 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono adeguati alle modifiche introdotte all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto legge 31 luglio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, tenendo conto, se del caso anche in deroga alle citate modifiche, delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela come le successioni ereditarie o generazionali e le variazioni civilistiche dell'autoscuola».
11. 37. Velo.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495 sono operate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: "in aggiunta a quelli festivi;" sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso";
b) sopprimere le parole: "c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b)».
11. 70. Desiderati.

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Sono altresì dispensate le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 198/1991, che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori tra il 5 dicembre 1999 ed il 16 agosto 2005. Tali imprese sono comunque tenute a frequentare un corso di aggiornamento professionale, senza esame finale. Resta fermo il corso di formazione previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del Regolamento (CE) n. 1071/2009».
11. 51. Vignali.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Sono, altresì, dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori tra il 5 dicembre 1999 ed il 16 agosto 2005 e che esercitano la professione nelle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 198 del 16 maggio 1991 recante "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali". Resta fermo il corso di formazione previsto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1071/2009».
11. 43. Velo, Meta, Mereu, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Martino, Merlo, Tullo, Zampa.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
6-ter. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, la funzione di gestore dei trasporti può essere esercitata per conto di una sola impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi».
11. 60. Valducci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa

a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
11. 29. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di rendere uniforme su tutto il territorio nazionale le modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009, gli uffici competenti a verificare tale requisito sono tenuti a fare riferimento alla Tabella di seguito riportata:

*11. 35. Vignali.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria di cui al paragrafo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009, gli uffici competenti a verificare tale requisito sono tenuti a fare riferimento alla tabella di cui all'Allegato I al presente articolo».

Conseguentemente, aggiungere il seguente Allegato:

Allegato I
articolo 6, comma 6-bis

*11. 41.Velo, Meta, Mereu, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Martino, Merlo, Tullo, Zampa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria di cui al paragrafo 7 del Regolamento (CE) 1071/2009, gli uffici competenti a verificare tale requisito predispongono una tabella contenente l'indicazione di specifiche modalità rapportate alla forma giuridica dell'impresa».
11. 44. Garofalo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, la

funzione di gestore dei trasporti può essere esercitata per conto di una sola impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
11. 30. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento (CE) 1071/2009, le associazioni di categoria dell'autotrasporto facenti parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e le rispettive articolazioni territoriali, sono ammesse a certificare i conti annuali dell'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai soli fini della dimostrazione della capacità finanziaria.
11. 31. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, aggiungere al termine il seguente comma:
«L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».
11. 32. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il gestore dei trasporti di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1071/2009, non può svolgere le proprie funzioni in più di una impresa, senza limitazioni di parco veicolare, sia nel caso in cui tale figura sia riconducibile alla fattispecie di cui al paragrafo 1, sia nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo 4».
*11. 67. De Micheli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il gestore dei trasporti di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1071/2009, non può svolgere le proprie funzioni in più di una impresa, senza limitazioni di parco veicolare, sia nel caso in cui tale figura sia riconducibile alla fattispecie di cui al paragrafo 1, sia nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo 4».
*11. 40. Velo, Meta, Mereu, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Martino, Merlo, Tullo, Zampa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il gestore dei trasporti di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1071/2009, non può svolgere le proprie funzioni in più di una impresa, senza limitazioni di parco veicolare, sia nel caso in cui tale figura sia riconducibile alla fattispecie di cui al paragrafo 1, sia nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo 4».
*11. 53. Zunino, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il regolamento recante la disciplina sull'accesso all'attività di trasportatore su strada di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli

accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate».
**11. 39. Velo, Meta, Mereu, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Martino, Merlo, Tullo, Zampa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Il regolamento recante la disciplina sull'accesso all'attività di trasportatore su strada di cui al Regolamento (CE) 1071/2009, non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate».
**11. 50. Vignali.

Al comma 8, sostituire le parole: dei dispositivi di combustione e scarico con le seguenti: delle emissioni dei gas di scarico.
*11. 34. I Relatori.

Al comma 8, sostituire le parole: dei dispositivi di combustione e scarico con le seguenti: delle emissioni dei gas di scarico.
*11. 65. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 8, sostituire le parole: dei dispositivi di combustione e scarico con le seguenti: delle emissioni dei gas di scarico.
*11. 64. Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: salvo diversa disposizione dei Comuni che ne possono prevedere una diversa periodicità in relazione a particolari condizioni ambientali connesse alla qualità dell'aria sul territorio di competenza.
**11. 13. Osvaldo Napoli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: salvo diversa disposizione dei Comuni che ne possono prevedere una diversa periodicità in relazione a particolari condizioni ambientali connesse alla qualità dell'aria sul territorio di competenza.
**11. 49. Froner, Naccarato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994 è soppresso. I Comuni possono avviare tutte le procedure necessarie, anche per via telematica, al fine di ricevere e gestire i dati tecnico ambientali relativi alle analisi dei valori delle emissioni inquinanti rilevati al momento della revisione, oltre che per automatizzare i controlli da parte degli organi di polizia locale».
*11. 48. Froner, Naccarato.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994 è soppresso. I Comuni possono avviare tutte le procedure necessarie, anche per via telematica, al fine di ricevere e gestire i dati tecnico ambientali relativi alle analisi dei valori delle emissioni inquinanti rilevati al momento della revisione, oltre che per automatizzare i controlli da parte degli organi di polizia locale».
*11. 55. Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994 è soppresso. I Comuni possono avviare tutte le procedure necessarie, anche per via telematica, al fine di ricevere e gestire i dati tecnico ambientali relativi alle analisi dei valori delle emissioni inquinanti rilevati al momento della revisione, oltre che per automatizzare i controlli da parte degli organi di polizia locale».
*11. 14. Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi 9 e 10.
11. 22. Cimadoro, Favia, Mura.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.
2. L'Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.
3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca un'oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile»;
b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

10-ter. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.
10-quater. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli auto trasportatori.
10-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.
10-sexies. Le misure di cui al comma 10-quinquies possono consistere:
a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;
b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, hanno assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;
c) nella progressiva riduzione dell'IRAP.

10-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabiliti le modalità applicative del comma 10-sexies,

i criteri per l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.
10-octies. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.
10-novies. E istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».
10-decies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.
10-undecies. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.
10-duodecies. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 10-novies a 10-duodecies, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 10-terdecies.
10-terdecies. Dopo il primo comma dell'articolo 1696 del codice civile è inserito il seguente:
«Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'indennizzo è calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta e il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata».

10-quaterdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 10-bis a 10-terdecies, pari a 126 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 10-quinquiesdecies.
10-quinquiesdecies. Gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, inclusi i costi burocratici connessi all'erogazione di detti trasferimenti, sono ridotti di un importo pari a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
11. 23. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».
10-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.
10-quater. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.
10-quinquies. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna.
10-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 10-bis a 10-quinquies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 10-septies.
10-septies. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2012.
11. 24. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis, le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a: «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater»;
b) il comma 12-quater è sostituito dal seguente:
«12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La medesima relazione, nello stesso termine, è altresì trasmessa al competente ufficio territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.455,00 a euro 17.823,00 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, comminata dal predetto ufficio territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

10-ter. All'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu», apparecchi di controllo della velocità e di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. 58. Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Aggiungere infine il seguente comma:
10-bis. 1. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3»;
c) al termine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «La medesima sanzione di applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato»;
d) dopo il comma 10 inserire il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza dI massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione».

2. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis è abrogato.

3. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL.
11. 62. Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. L'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei serviti di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».
*11. 15. Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. L'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei serviti di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale».
*11. 47. Froner, Naccarato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Al fine di migliorare la corretta applicazione e l'impiego da parte degli enti locali, sull'attivazione e l'utilizzo degli apparecchi e dei sistemi di rilevamento della velocità, come previsto dall'articolo 142, del "Nuovo codice della strada", di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli interni, predispone ogni tre mesi, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, un'attività di controllo e di monitoraggio nei confronti degli enti locali al fine di una corretta verifica dell'applicazione e della congruità delle sanzioni finanziarie previste a carico dei trasgressori, nonché al miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale».
11. 20. Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Nel caso in cui un'impresa svolga l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché un'altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, l'impresa stessa può trasportare con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi tutte le cose derivanti dall'altra attività purché lo stesso sia tecnicamente compatibile».
*11. 2. Barani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Nel caso in cui un'impresa svolga l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché un'altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, l'impresa stessa può trasportare con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi tutte le cose derivanti dall'altra attività purché lo stesso sia tecnicamente compatibile».
*11. 25. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Nel caso in cui un'impresa svolga l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché un'altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, l'impresa stessa può trasportare con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi tutte le cose derivanti dall'altra attività purché lo stesso sia tecnicamente compatibile».
*11. 36. Vignali.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Nel caso in cui un'impresa svolga l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché un'altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, l'impresa stessa può trasportare con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi tutte le cose derivanti dall'altra attività purché lo stesso sia tecnicamente compatibile».
*11. 42. Velo, Meta, Mereu, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Martino, Merlo, Tullo, Zampa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.
Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi.
11. 68. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«L'articolo 29, comma 1-quater della legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato».
11. 33. Montagnoli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Diritti di imbarco sui passeggeri e merci).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 euro per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito Fondo del Ministero delle infrastrutture e trasporti e ripartito sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali sulla base del rispettivo traffico secondo i seguenti criteri:
a) per il 70 per cento del totale a favore dei Comuni sede di porti categoria II;

b) per il 30 per cento del totale per il finanziamento di interventi di riqualificazione urbana».
11. 01. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili).

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sostituire le parole "in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno" con le parole: "in immediata postazione sul capitolo 1330 'Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, da destinate ai Comuni del sedime aeroportuale' inserito nella Tabella 8 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali"».
11. 02. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge portuale, 29 gennaio 1994, n. 84).

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 6-bis. - 1. Le autorità portuali sono competenti sulla programmazione della installazione delle infrastrutture di ricarica portuale e la elettrificazione delle banchine nell'area portuale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, per 'infrastruttura di ricarica portuale' si intende l'infrastruttura destinata al rifornimento dei veicoli elettrici destinati alla logistica portuale.
3. Ai fini di cui al precedente comma 1 per 'elettrificazione delle banchine' si intende l'installazione di una rete elettrica destinata al rifornimento delle navi nell'area portuale.
Art. 6-ter. - 1. Il Piano Regolatore Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, individua le aree di sviluppo della logistica elettrica nonché le banchine destinate alla fornitura di energia elettrica alle navi.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto sopra le autorità portuali provvedono a stipulare apposite convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica.
3. L'infrastruttura di ricarica per lo sviluppo della logistica elettrica e per l'elettrificazione delle banchine sono realizzate dalle società di distribuzione e remunerate secondo i meccanismi tariffari previsti dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas.
4. Il Piano Regolatore Portuale potrà altresì prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Art. 6-quater. - 1. La fornitura di energia elettrica destinata al rifornimento dei natanti è soggetta al medesimo regime fiscale previsto per i carburanti utilizzati dai natanti stessi"».
11. 03. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure di semplificazione del regime giuridico dei veicoli e soppressione del PRA).

1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposi

zioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, secondo e terzo comma del codice civile. Ai predetti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma.
2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, per l'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al primo comma, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente articolo ed è soppresso il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 e successive modificazioni.
4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, assicurando al Ministero delle infrastrutture le risorse umane necessarie all'espletamento dei compiti di cui al secondo comma.
5. Il personale dipendente di cui al quarto comma, che mantiene il trattamento economico in atto al momento della soppressione del pubblico registro automobilistico, è trasferito presso l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 o presso l'Agenzia del Territorio.
6. Il personale dipendente di cui al quarto comma, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o di area, può essere ricollocato attraverso passaggio diretto mediante specifiche intese con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante specifici accordi nella Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Entro il termine di cui al comma 1, con uno o più decreti regolamentari, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono dettate disposizioni attuative della disciplina di cui al medesimo comma 1 ed è disciplinato il trasferimento all'Archivio nazionale dei veicoli, entro i successivi centottanta giorni, dei dati già acquisiti al pubblico registro automobilistico. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati gli importi delle tariffe applicabili alle annotazioni di cui al comma 1, garantendo l'invarianza del gettito».
11. 04. Misiti, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Modalità di notifica infrazioni al codice della strada da parte dei veicoli e dei loro rimorchi).

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16 decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, le infrazioni al codice della strada e le notifiche di tutte le Amministrazioni Pubbliche a carico di veicoli a motori e dei loro rimorchi, intestati a imprese costituite in forma societaria o a persone fisiche in possesso della posta certificata elettronica che lo richiedono, vengono comunicate in via esclusiva attraverso l'indirizzo di posta certificata.

A decorrere dall'entrata in vigore della suddetta norma, nell'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dagli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada, si inserisce apposito campo denominato indirizzo di posta certificata.
I veicoli e i loro rimorchi, intestati a imprese costituite in forma societaria, immatricolati, reimmatricolati, soggetti ad aggiornamento di proprietà e/o di dati tecnici e a revisione periodica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente norma devono obbligatoriamente riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata. Analoga disposizione si attua per l'operazione di registrazione presso il P.R.A.
Tutte le persone fisiche intestatarie di veicoli o rimorchi e in possesso di posta certificata elettronica possono richiedere l'annotazione della stessa nell'Archivio Nazionale dei veicoli presso gli uffici periferici delle Direzioni Generali Territoriali dei Trasporti.
Per le operazioni di aggiornamento dati non effettuate con lo sportello telematico cooperante la direzione generale della motorizzazione provvede ad inoltrare al P.R.A. l'indirizzo di posta certificata.
All'atto dell'inserimento l'ufficio che regista il campo posta certifica elettronica provvede a rilasciare un apposito documento cartaceo dal quale constatare l'esattezza dello stesso.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nella banca dati della Direzione Generale della Motorizzazione e del P.R.A. e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».
11. 05. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e nuove disposizioni in materia semplificazione procedimentale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ogni misura necessaria volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) attuazione delle procedure di dematerializzazione dei documenti e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti;
b) completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, al fine di dare piena attuazione a quanto sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
c) integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
d) attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

2. In caso di inadempienza da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi fissati dal comma 1 è disposta l'applicazione di una decurtazione pari ad una quota del 2 per cento del totale delle somme di bilancio a disposizione di ciascuna amministrazione interessata.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite, le modalità attuative del comma 2 del presente articolo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti che impediscano il ragionevole svolgimento dei procedimenti amministrativi, affinché ciascun procedimento possa concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente di fissare termini diversi nei casi più complessi che prevedano il coinvolgimento di più amministrazioni o qualora sussistano problemi ostativi legati all'esistenza di particolari vincoli, quali quelli di carattere ambientale, paesaggistico o culturale, ma in ogni caso non eccedenti i 180 giorni;
b) previsione, in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni pubbliche, dell'applicazione di una decurtazione pari ad una quota del 2 per cento del totale delle somme di bilancio a disposizione di ciascuna amministrazione interessata.
11. 06. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme di semplificazione in materia di adozione nazionale e internazionale).

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capo I del titolo II è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
Art. 7-bis. - (Documentazione). - 1. Il tribunale per i minorenni può richiedere che le domande di adozione nazionale e internazionale di cui agli articoli 22 e 29-bis siano accompagnate dalla seguente documentazione:
a) certificato di nascita di entrambi i richiedenti;
b) certificato di residenza di entrambi i richiedenti;
c) stato di famiglia;
d) attestazione del titolo di studio di entrambi i richiedenti;
e) ultima dichiarazione dei redditi:
f) certificato del casellario giudiziale rilasciato, da non oltre sei mesi, dalla procura della Repubblica del luogo di residenza dei richiedenti;
g) certificato di matrimonio;
h) fotografia di entrambi i richiedenti;
i) certificato di sana e robusta costituzione psico-fisica di entrambi i richiedenti rilasciato dall'ufficio del medico legale dell'azienda sanitaria locale o dal medico di medicina generale;
l) analisi mediche volte ad accertare l'assenza di HIV-AIDS, epatiti e sifilide;
m) certificato dei carichi penali pendenti rilasciato, da non oltre novanta giorni, dalla procura della Repubblica del luogo di residenza dei richiedenti.

2. I documenti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 possono essere autocertificati allegando copia dei documenti di identità dei richiedenti»;
b) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
11. 07. Mura, Cimadoro, Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme di semplificazione in materia di adozione nazionale e internazionale).

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone che i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati provvedano all'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, anche avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che sono avviate immediatamente a seguito della disposizione del tribunale per i minorenni di cui al comma 3, devono concludersi entro novanta giorni e riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti e i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal presente comma, i servizi socio-assistenziali sono obbligati a trasmettere, entro i dieci giorni successivi, al tribunale per i minorenni e ai diretti interessati una comunicazione nella quale sono riportati i motivi del mancato rispetto del termine.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, dando precedenza, a parità di tutte le altre condizioni, alle coppie senza figli»;
b) all'articolo 29-bis, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. I servizi socio-assistenziali trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i tre mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal presente comma, i servizi sono obbligati a trasmettere, entro i dieci giorni successivi, al tribunale per i minorenni e ai diretti interessati una comunicazione nella quale sono riportati i motivi del mancato rispetto del termine.
5-bis. I servizi socio-assistenziali hanno l'obbligo di far conoscere agli aspiranti genitori adottivi il contenuto integrale della relazione di cui al comma 5, prima di trasmetterla al tribunale per i minorenni. Il mancato rispetto di tale obbligo configura il reato di omissione di atti di ufficio».
11. 08. Mura, Cimadoro, Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme di semplificazione in materia di adozione nazionale e internazionale).

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge, il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un archivio informatico unico nazionale delle coppie che hanno ottenuto l'idoneità all'adozione nazionale, denominato «Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione».
2. Il Ministro della giustizia, entro i quatto mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,

sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede ad adottare un regolamento volto a garantire:
a) il funzionamento e l'aggiornamento costante del Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione;
b) la tutela dei dati contenuti nel Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione;
c) l'accesso informatico al Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione da parte di tutti i tribunali per i minorenni.

3. Il tribunale per i minorenni si avvale delle informazioni presenti nel Registro nazionale delle coppie richiedenti adozione ai fini dell'individuazione delle coppie di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
11. 09. Mura, Cimadoro, Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma).

Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presenta in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre

anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».
11. 010. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure per la deflazione del contenzioso in materia RC auto).

1. All'articolo 149 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola "devono" è sostituita dalla seguente: "possono" e dopo la parola "risarcimento" è inserita la parola: "anche";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».
11. 012. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di certificazione dei requisiti psico-fisici per la conduzione di ciclomotori).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante "Nuovo Codice della Strada", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 1-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale."

2. Al decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 7 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "2. All'articolo 119, comma 2, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 20 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dal medico di medicina generale".
11. 014. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 214-ter. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)»;
b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «dal prefetto»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213 e 214-bis.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai veicoli sequestrati che non siano stati affidati all'autore della violazione, al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196. La domanda di assegnazione del veicolo deve essere presentata entro dieci giorni dal provvedimento di sequestro.».
11. 015. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Anche quando il veicolo è stato temporaneamente affidato, a qualsiasi titolo, ad altra persona fisica o giuridica, il proprietario deve garantire che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.»;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli, ne affida o ne consente la circolazione senza la copertura assicurativa di cui al comma 1.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il sequestro del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quinquies. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.»;
d) al comma 4-bis è aggiunto il seguente periodo: «Quando oggetto del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo non si applicano le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quinquies».
e) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Nei casi in cui sia disposto il sequestro di cui ai commi 4 e 4-bis, qualora sia stato affidato ad un custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-bis ovvero, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato dal Prefetto alla custodia di veicoli, in deroga alle disposizioni dell'articolo 213, commi 1-quater e 2-quinques, il veicolo sequestrato è sempre trasferito in proprietà al custode stesso decorsi 10 giorni dall'accertamento dell'illecito. Se il custode, diverso da quello nominato ai sensi dell'articolo 214-bis, non intende acquisire il veicolo e la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio

dell'Agenzia del Demanio è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. In tali casi, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto al conducente autore della violazione, al proprietario o, in sua vece, ad altro dei soggetti indicati nell'articolo 196, e, in caso di mancata assunzione della custodia decorsi dieci giorni dall'avviso, dispone l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. Dell'avvenuto trasferimento in proprietà è data comunicazione al proprietario del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 213, comma 2-quater, ultimo periodo.
4-quater. Fuori dei casi indicati dal comma 4-bis, nonché, dal comma 4-ter, dopo il trasferimento di proprietà l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, esibisce l'avvenuto pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-quinques. Le imprese di assicurazione entro 5 giorni lavorativi successivi la stipula o il rinnovo di un contratto di assicurazione di cui al comma 1, comunicano, per via telematica, all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, la targa ovvero il telaio del veicolo oggetto del contratto e la relativa scadenza. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative per disciplinare le modalità di comunicazione".
11. 016. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: «e gli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del Libro VI-Titolo I del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della istituzione di specifici titoli professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.

3. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità navali adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.».
11. 017. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui all'articolo 122, comma 9, del predetto decreto legislativo.
11. 031. Valducci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli).

1. Entro dodici mesi dalia data di entrata In vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui ai periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché, l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.
11. 030. Valducci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Misure di semplificazione del regime giuridico dei veicoli e soppressione del FRA).

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,
2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli i rimorchi, sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per l'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente articolo ed è soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni.
4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, assicurando in ogni caso al Ministero delle infrastrutture le risorse umane necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
5. Il personale dipendente di cui al comma 4 che mantiene il trattamento economico in atto al momento della soppressione del pubblico registro automobilistico, è trasferito presso l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto.
6. Il personale dipendente di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o di area, può essere ricollocato attraverso passaggio diretto mediante specifiche intese con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, mediante specifici accordi nella Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
7. Entro il termine di cui al comma 1, con uno o più decreti regolamentari, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono dettate disposizioni attuative della disciplina di cui al medesimo comma 1 e, in particolare, è disciplinato il trasferimento all'Archivio nazionale dei veicoli, entro i successivi novanta giorni, dei dati già acquisiti al pubblico registro automobilistico. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati gli importi delle tariffe applicabili alle annotazioni di cui al comma 1, garantendo comunque l'invarianza del gettito».
11. 018. Lulli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 citato, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni.
11. 019. Velo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione del procedimento di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionati dei veicoli a motore).

1. All'articolo 75 dei decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti:
«3-quinquies. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono esentate dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice di cui al comma 3-bis e, dagli accertamenti di cui al comma 3-quater, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;
b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso.

3-sexies. Con uno dei decreti di cui al comma 3-bis il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 3-quinquies, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura dei competenti uffici di cui al comma 3-bis,

che devono certificare la corretta installazione dei componenti e aggiornare la carta di circolazione le disposizioni di cui al comma 3-quinquies trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, dalla medesima data è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con le disposizioni di cui al comma 3-quinquies».
11. 020. Lulli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di certificazione dei requisiti psico-fisici per la conduzione di ciclomotori).

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della Strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 116, comma 1-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente «L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale»;
b) all'articolo 119, comma 2, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dal medico di medicina generale».
11. 021. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Le autorità portuali sono competenti sulla programmazione della installazione delle infrastrutture di ricarica portuale e la elettrificazione delle banchine nell'area portuale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, per 'infrastruttura di ricarica portuale' si intende l'infrastruttura destinata al rifornimento dei veicoli elettrici destinati alla logistica portuale.
3. Ai fini di cui al precedente comma 1 per 'elettrificazione delle banchine' si intende l'installazione di una rete elettrica destinata al rifornimento delle navi nell'area portuale.
Art. 6-ter. - 1. Il Piano Regolatore Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 individua le aree di sviluppo della logistica elettrica nonché, le banchine destinate alla fornitura di energia elettrica alle navi.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto sopra le autorità portuali provvedono a stipulare apposite convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché, la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica.
3. L'infrastruttura di ricarica per lo sviluppo della logistica elettrica e per l'elettrificazione delle banchine sono realizzate dalle società di distribuzione e remunerate secondo i meccanismi tariffari previsti dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas.
4. Il Piano Regolatore Portuale potrà altresì prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Art. 6-quater. - 1. La fornitura di energia elettrica destinata al rifornimento dei natanti è soggetta al medesimo regime fiscale previsto per i carburanti utilizzati dai natanti stessi"».
11. 022. Froner, Naccarato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Iniziative a favore dei servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale).

All'articolo 59 della legge 23 luglio 2009 n. 99 il comma 2 è soppresso.
11. 023. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

All'articolo 36, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012 aggiungere la seguente lettera g) «prevedere che le disposizioni contenute nelle lettere a) e d) del presente comma, si applicano anche ai titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui alla legge 21/92;».
11. 024. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012 dopo le parole «servizi di trasporto persone e cose su autoveicoli non di linea» aggiungere le seguenti «come definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».
11. 029. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

All'articolo 36, comma 8, lettera a), del decreto legge 24 gennaio 2012 dopo le parole «a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali» aggiungere le seguenti «disposto dai Comuni, sulla base delle indicazioni dell'Autorità, ed».

Conseguentemente eliminare le parole: e sentiti i sindaci.
11. 027. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

L'articolo 36, comma 8, lettera c), del decreto legge 24 gennaio 2012 è sostituito con il seguente «prevedere la possibilità di rilasciare licenze titoli autorizzativi part-time non cedibili a terzi alle figure giuridiche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 21/92, al fine di espletare servizi alternativi e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno».
11. 026. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

All'articolo 36, comma 8, lettera d), del decreto legge 24 gennaio 2012 sostituire la parola «sindaci» con la parola «Comuni».
11. 025. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

All'articolo 36, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012 dopo le parole «con particolare riferimento al servizio taxi, » inserire le seguenti «fermo restando le prerogative dei Comuni e delle Regioni di cui alla legge 21/92, ad emanare indicazioni tese».
11. 028. Di Biagio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione in materia di accesso al Pubblico Registro Automobilistico).

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"d) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente all'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».
11. 032. Antonio Pepe.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 4.Cimadoro, Favia.

Al comma 1, dopo le parole: ove costituite inserire le seguenti: e agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS.
*12. 29.Mantini, Formisano, Tassone, Pezzotta, Libè, Ruggeri.

Al comma 1, dopo le parole: ove costituite inserire le seguenti: e agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS.
*12. 19.Lulli.

Al comma 1, dopo le parole: categorie interessate inserire le seguenti: comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,;

al comma 2, dopo le parole: concernenti l'attività di impresa inserire le seguenti: compresa quella agricola;.
12. 11.Mario Pepe (PD), Fiorio, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Cuomo, Sani, Trappolino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle stesse condizioni le Camere di commercio possono individuare percorsi sperimentali di semplificazione delle attività e procedure in materia di adempimenti pubblicitari (registro imprese), contratti di rete, prestazioni di servizi alle imprese, accesso alle banche dati, mediante convenzioni agevolate con le Associazioni di rappresentanza imprenditoriali maggiormente rappresentative, anche in deroga alle procedure vigenti, e nell'ottica di una riduzione degli oneri per le imprese stesse.
*12. 31.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
Alle stesse condizioni le Camere di commercio possono individuare percorsi sperimentali di semplificazione delle attività e procedure in materia di adempimenti pubblicitari (registro imprese), contratti di rete, prestazioni di servizi alle imprese, accesso alle banche dati, mediante convenzioni agevolate con le Associazioni di rappresentanza imprenditoriali maggiormente rappresentative, anche in deroga alle procedure vigenti e nell'ottica di una riduzione degli oneri per le imprese stesse.
*12. 17.Mastromauro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Alle stesse condizioni le Camere di commercio possono individuare percorsi sperimentali di semplificazione delle attività e procedure in materia di adempimenti pubblicitari (registro imprese), contratti di rete, prestazioni di servizi alle imprese, accesso alle banche dati, mediante convenzioni agevolate con le Associazioni di rappresentanza imprenditoriali maggiormente rappresentative, anche in deroga alle procedure vigenti, e nell'ottica di una riduzione degli oneri per le imprese stesse.
*12. 28.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 2, sopprimere le parole: con il sistema tributario.
12. 12.Brunetta, Stracquadanio.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti: agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS.
*12. 27.Mantini, Formisano, Tassone, Pezzotta, Libè, Ruggeri.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti: agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS.
*12. 20.Lulli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 16.De Micheli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 30.Scarpetti, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 26.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 14.Vignali.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 23.Froner.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) possibilità di delegare i procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio di attività economiche, tramite una procura in forma scritta non autenticata, a professionisti iscritti in appositi albi professionali, agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS, agenzie per le imprese, esclusa la fase di controllo finale che rimane in capo alla pubblica amministrazione e senza maggiori oneri a carico dello Stato.
12. 21.Lulli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) possibilità di delegare i procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio di attività economiche, tramite ima procura in forma scritta non autenticata, a professionisti, agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS, agenzie per le imprese, esclusa la fase di controllo finale che rimane in capo alla pubblica amministrazione e senza maggiori oneri a carico dello Stato.
12. 25.Mantini, Formisano, Tassone, Pezzotta, Libè, Ruggeri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) possibilità di delegare il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi, tramite una convenzione con i soggetti certificatori, a professionisti iscritti in appositi albi professionali, agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS, agenzie per le imprese, per favorire un più veloce sviluppo dei procedimenti amministrativi telematici.
12. 22.Lulli.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.
12. 15.Fontanelli, Naccarato.

Al comma 4, dopo le parole: sottoposte ad autorizzazione, inserire le seguenti: tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione.
*12. 1.La Loggia.

Al comma 4, dopo le parole: sottoposte ad autorizzazione, aggiungere le seguenti: tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione,.
*12. 24.Ciccanti, Tassone, Anna Teresa Formisano, Libè, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 5, dopo le parole: Le regioni sono inserite le seguenti: e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
12. 3.Brugger, Zeller.

Al comma 6, sopprimere le parole:, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici.
12. 13.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
6-ter. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.
6-quater. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.
6-quinquies. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
6-sexies. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «termine fissato» sono aggiunte le seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4».
12. 6.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, antinfortunistica e di tutela della

privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti.
12. 7.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procura speciale può essere conferita anche alle agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS per la rappresentanza e l'assistenza dei contribuenti in materia di richiesta e presentazione di pratiche amministrative, anche in formato telematico».
12. 18.Lulli.

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono operate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso»;
b) sopprimere le parole: «c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b).
12. 5.Desiderati.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, al Capo VII, all'articolo 2463 del Codice civile, le parole: «atto pubblico» sono sostituite dalle parole: «scrittura privata».
12. 8.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'atto di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata anche dai segretari comunali.
12. 10.Montagnoli, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 2556 C.C., al comma 2, la parola: «autenticante» è sostituita dalla seguente frase: «dalle parti contraenti».
All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995, comma 10, primo periodo, la parola: «dal notaio» è sostituita dalla frase: «da uno dei soggetti indicati alle lettere s) e t) dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56».
All'articolo 2703 C.C., comma 1, viene aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni cui agli articoli 2296 e 2556 del C.C., la sottoscrizione degli atti può essere autenticata anche da uno dei soggetti indicati alle lettere s) e t) dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56».
12. 2.Ceroni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
12. 9.Vanalli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Zone a burocrazie zero in via sperimentale).

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
4.Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
12. 010.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Pluralità di canali per facilitare l'accesso alla pubblica amministrazione).

1. È istituito il «Punto di accesso di prossimità» con il compito di avvicinare l'utente alla Pubblica amministrazione supportandolo nel predisporre, istruire, gestire pratiche a carattere amministrativo di qualsiasi genere, da presentare alle pubbliche amministrazioni.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è istituito l'elenco dei punti di accesso di prossimità e il relativo marchio nazionale, sono stabiliti i requisiti e le

modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, le forme di vigilanza sui soggetti stessi da parte del sistema camerale, le modalità di apertura dei punti di accesso medesimi e le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 è consentita ai soggetti che svolgono a titolo professionale attività di intermediazione amministrativa ed in particolare:
a) professionisti iscritti in appositi albi professionali;
b) agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS;
c) agenzie delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. I servizi del «Punto di accesso di prossimità» sono fomiti dietro il pagamento di una prestazione concordata tramite convenzione con le pubbliche amministrazioni riceventi, in capo alle quali rimane la competenza esclusiva sui relativi controlli, ove necessari e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
12. 013.Lulli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rappresentanza dell'utente nei confronti della pubblica amministrazione).

1. Le imprese, gli enti pubblici e privati, i professionisti, i cittadini, possono conferire a un soggetto terzo il potere di rappresentarli per il compimento di procedimenti amministrativi presso la pubblica amministrazione di qualsiasi ordine e grado, comprese le operazioni telematiche. La delega è comprovata mediate l'esibizione di una procura in forma scritta non autenticata alla quale è allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo. Qualora sia esibita detta delega è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse. Il procuratore telematico, dovrà essere munito di un dispositivo di firma digitale qualificato, emesso da un ente certificatore accreditato.
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'elenco dei procuratori di cui al comma 1 al quale possono iscriversi:
a) i professionisti iscritti in appositi albi professionali e i loro dipendenti a ciò preposti;
b) le agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi di cui all'articolo 115 del TULPS e i loro dipendenti a ciò preposti;
c) le agenzie delle imprese di cui di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e i loro dipendenti a ciò preposti.
12. 014.Lulli.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli n. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente on-line, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.
12. 015.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Informazioni sulle proprietà immobiliari delle imprese all'atto della Comunicazione unica di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40).

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti ed al fine di migliorare e razionalizzare l'acquisizione delle informazioni sulle proprietà immobiliari, le imprese tenute alla Comunicazione unica per costituzione, variazione o cessazione di impresa, di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, devono indicare nell'apposita modulistica telematica predisposta se possiedono beni immobiliari.
12. 016.Marchi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di apertura di punti vendita dei giornali).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
2-bis. Il titolare di autorizzazione per un punto vendita esclusivo può, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire alla vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti, sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende espresso.
12. 017.Mazzuca, Marinello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Divieto di applicazione di costi fissi per l'allaccio alle reti).

1. Al fine di assicurare ai consumatori finali maggiore trasparenza e migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e servizi, è vietata, da parte di tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, l'applicazione dei costi fissi di allaccio alle suddette reti. Tali operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 020.Lazzari.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Termine per l'effettuazione degli allacci alle reti).

1. Per tutte le realtà ricadenti in insediamenti produttivi e industriali, tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, sono tenuti, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a predisporre quanto di competenza e procedere agli allacciamenti alle reti di competenza, previo pagamento degli oneri dovuti.
12. 018.Lazzari.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di costituzione di società a responsabilità limitata e modificazioni dell'atto costitutivo di tali società).

1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, le parole: «atto pubblico» sono sostituite dalla seguente: «iscritto»;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
2-bis. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto con scrittura privata, devono depositarlo entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.
2-ter. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori e verificata la sussistenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto.
c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2331,2332, escluso il primo comma, numero 1), e 2341.

2. All'articolo 2480 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il verbale è depositato entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. In tal caso, si applica l'articolo 2463, comma 2-ter. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436».
3. All'articolo 2481, comma 1, del codice civile, le parole da: «da notaio» fino alle parole «dell'articolo 2436.» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata a norma dell'articolo 2480.».
12. 019.Mastromauro.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione nel procedimento di autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale).

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 96 è inserito il seguente:
96-bis. L'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale è subordinato alla prestazione di una cauzione nella misura pari all'accisa gravante sulla quantità massima di tabacchi lavorati che possono essere detenuti nel deposito fiscale, prendendo a riferimento la marca con il prezzo più elevato iscritta nella tariffa di vendita al pubblico e che si intende introdurre nel deposito fiscale. Sono esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione gli enti pubblici, le aziende a prevalente capitale pubblico ed i depositi fiscali produttivi.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità previe visure nel Bollettino dei protesti e acquisizione di idonee referenze bancarie.
12. 022.Esposito, Baretta.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Agenzie per le imprese).

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;
c) revisione dei requisiti richiesti alle Agenzie per le imprese in modo che l'accreditamento avvenga per materie di regolazione e tipologie di procedimenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
*12. 021.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agenzie per le imprese).

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento

della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;
c) revisione dei requisiti richiesti alle Agenzie per le imprese in modo che l'accreditamento avvenga per materie di regolazione e tipologie di procedimenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
*12. 023.Romani.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dovranno contenere le sole informazioni previste dagli articoli 264 e 265 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 29 novembre 2006. Gli ulteriori dati e le informazioni necessarie per le attività di controllo ed accertamento, i dati e le informazioni previsti dalle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list, nonché le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 dovranno essere richieste in un'unica comunicazione telematica.
Con successivi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini per l'attuazione del presente comma.
12. 02.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Portale «impresainungiorno.gov»).

1. Al fine di rendere operativo sull'intero territorio nazionale il Portale «impresainungiorno» di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, il Ministero dello sviluppo economico entro il 1o maggio 2012 verifica il possesso dei requisiti minimi per l'accreditamento degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. La verifica di cui al comma 1 riguarda, in particolare modo, la capacità del SUAP di consentire la compilazione e l'invio in maniera esclusivamente telematica di tutte le comunicazioni di interesse per le imprese.
3. In caso di esito negativo, il Ministero attribuisce al Comune un termine massimo di trenta giorni per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale revoca l'accreditamento.
4. A decorrere dall'anno 2013, l'accreditamento del SUAP o la delega delle relative funzioni alla Camera di Commercio costituiscono elemento di valutazione della virtuosità dei Comuni ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dei compiti di verifica di cui al comma 1 del presente articolo, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle

finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
12. 024.Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis. - (Compensazione dei debiti di fornitura). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione dei crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni attuative del presente articolo».

2. Le disposizioni dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come introdotto dal comma 1, si applicano nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come incrementate dal il comma 17 dell'articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal comma 2 dell'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. Confluiscono nelle disponibilità del Fondo anche le risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 025.Lazzari.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione in materia di scissione societaria).

1. All'articolo 2506-ter, quinto comma, del codice civile, dopo le parole: 505-ter» sono inserite le seguenti: «e 2505-quater».
12. 01.Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni in materia di rivendita di generi di monopolio).

Sostituire l'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, con il seguente:
1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65, decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore. Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, numeri 2) e 3).
Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purché questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
12. 03.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle economia e finanze e il Ministro per la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle pubbliche amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.
2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
12. 04.Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente:
«40. (L) Certificati e sono premessi i seguenti commi:
2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore;
e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà» ed è aggiunta la seguente

lettera: «d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.».

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25,26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.
26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.».
12. 05.Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Risposta «veloce» all'interpello fiscale).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: «centoventi» è sostituita dalla parola: «novanta».
2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi» e «sessanta» con le seguenti: «novanta».
12. 06.Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedura semplificata di trasferimento di quote di Srl).

Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel

senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. 011.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
12. 07.Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

Art. 1-bis. (Modifica dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004). - 1. In considerazione della necessità di individuare criteri coerenti con l'effettiva realizzabilità degli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia e non discriminanti, in particolare per quanti hanno frequentato scuole regionali che erogano una formazione equiparabile alle scuole statali, nonché per avviare una nuova procedura di selezione pubblica, il Ministro dei beni culturali provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, a modificare la disciplina recata dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
12. 08.Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rivalutazione immobili di impresa).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. 09.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno del creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente».
12. 012.Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

ART. 13.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.
2. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.
3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblica o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.
4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.
5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali»;
a-ter) all'articolo 20, le parole da: «avvengono manifestazioni» fino a: «assembramenti predetti» sono soppresse;
a-quater) l'articolo 21 è abrogato;
a-quinquies) l'articolo 25 è abrogato.
13. 4.Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*13. 12.Caparini, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*13. 17.Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la licenza ha validità annuale con le seguenti: La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.
13. 18.Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera b) alle parole: La licenza premettere le seguenti: Quando la legge non disponga altrimenti,.
13. 23.Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, lettera b), dopo il periodo: La licenza ha validità annuale. aggiungere il seguente: Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1969, n. 323, in ordine, rispettivamente, alla validità esennale delle licenze di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio e per l'esercizio dello sport del tiro a volo.
13. 11.Cimadoro.

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole la licenza ha validità annuale aggiungere le seguenti: La validità della licenza di porto d'arma da caccia e tiro a volo di cui all'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed all'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323 è aumentata ad anni dieci, salvo che il richiedente non abbia compiuto il 65o anno di età, caso nel quale la validità è di anni sei.
13. 16.Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole la licenza ha validità annuale aggiungere le seguenti: La validità della licenza

di porto d'arma da caccia e tiro a volo di cui all'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed all'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323 è aumentata ad anni otto.
13. 15.Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole la licenza ha validità annuale aggiungere le seguenti:, fatta salva la validità della licenza di porto d'arma da caccia e tiro a volo di cui all'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed all'articolo unico della Legge 18 giugno 1969, n. 323.
13. 14.Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: La licenza ha validità annuale aggiungere le seguenti: ad esclusione della licenza di porto di fucile per uso di caccia prevista dal comma 9 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
13. 13.Caparini, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio sono sostituite dalle seguenti: hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.
*13. 9.Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio sono sostituite dalle seguenti: hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.
*13. 22.Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio sono sostituite dalle seguenti: hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.
*13. 29.Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: La licenza ha validità annuale aggiungere le seguenti:, salvo che la legge disponga diversamente.
*13. 19.Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: La licenza ha validità annuale aggiungere le seguenti:, salvo che la legge disponga diversamente.
*13. 24.Brunetta, Laffranco.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: La licenza ha validità annuale aggiungere le seguenti:, salvo che la legge disponga diversamente.
*13. 1.Luciano Rossi, Beccalossi, Vignali, Germanà, Ceroni, Pizzolante, Marinello, Nola, Laffranco, Molteni.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera f) numero 3) è aggiunto infine il seguente periodo: «Le attività di cui al presente comma consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso, nel sollecito e nel recupero, in via epistolare, telematica, telefonica e/o domiciliare, per conto terzi, di crediti insoluti. Esse a esplicano nel contatto e, ove accorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero.»;

b) al comma 1, lettera f) dopo il numero 3) aggiungere il seguente: «4) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti si concretizzano anche mediante l'acquisto, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente".
6-ter. Le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dalle imprese per il recupero stragiudiziale del credito assumono efficacia probatoria ai fini dei requisiti previsti dalla normativa fiscale in materia di deducibilità delle perdite su crediti.»;
c) Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il titolare della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi di cui ali articolo 115, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come introdotto dal presente decreto legge, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti professionali e di specchiata onorabilità, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) adempimento degli obblighi scolastici o possesso di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero stragiudiziale dei crediti non inferiore a tre anni in qualità di legge rappresentante o di preposto;
c) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 anni per delitti non colposi in assenza di riabilitazione ex articolo 11 TULPS».
2-ter. Gli addetti operanti nel settore dei recupero stragiudiziale dei crediti; in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di formazione in materia di tutela del a edito, avente particolare riguardo alle seguenti normative:
a) antiriciclaggio;
b) gestione dei sistemi di informazione creditizia;
c) tutela della privacy;
d) tutela del consumatore.
2-quater. Con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabilite le modalità ed i soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2-ter.
13. 7.Mariarosaria Rossi.

Al comma 1, lettera f):
al numero 3), al primo e secondo periodo, sostituire le parole:
licenza del con le seguenti: comunicazione al;
dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
3-bis) al settimo comma sostituire la parola: «licenza» con la seguente: «comunicazione»;
3-ter) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «il titolare della comunicazione indica nella medesima l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale. I suoi agenti sono tenuti a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»;

conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. La comunicazione per il recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi di cui all'articolo 115, comma 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto legge, autocertifica il possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti professionali e di specchiata onorabilità, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) adempimento degli obblighi scolastici o possesso di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero stragiudiziale dei

crediti non inferiore a tre anni in qualità di legge rappresentante o di preposto;
c) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 anni per delitti non colposi in assenza di riabilitazione ex articolo 11 TULPS».
2-ter. Gli addetti operanti nel settore dei recupero stragiudiziale dei crediti; in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di formazione in materia di tutela del credito, avente particolare riguardo alle seguenti normative:
a) antiriciclaggio;
b) gestione dei sistemi di informazione creditizia;
c) tutela della privacy;
d) tutela del consumatore.
13. 8.Mariarosaria Rossi.

Al comma 1, lettera f):
al numero 3), al primo e secondo periodo, sostituire le parole: licenza del con le seguenti: comunicazione al;
dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
«3-bis) al settimo comma sostituire la parola: "licenza" con la seguente: "comunicazione";
3-ter) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "il titolare della comunicazione indica nella medesima l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale. I suoi agenti sono tenuti a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano".».
*13. 31.Froner.

Al comma 1, lettera f):
al numero 3), al primo e secondo periodo, sostituire le parole: licenza del con le seguenti: comunicazione al;
dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
«3-bis) al settimo comma sostituire la parola: "licenza" con la seguente: "comunicazione";
3-ter) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "il titolare della comunicazione indica nella medesima l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale. I suoi agenti sono tenuti a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano".».
*13. 32.Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera f):
al numero 3), al primo e secondo periodo, sostituire le parole: licenza del con le seguenti: comunicazione al;
dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:
«3-bis) al settimo comma sostituire la parola: "licenza" con la seguente: "comunicazione";
3-ter) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "il titolare della comunicazione indica nella medesima l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale. I suoi agenti sono tenuti a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano".».
*13. 27.De Micheli.

Al comma 1, alla lettera f), dopo il punto 3) inserire il seguente:
3-bis). Le imprese di spedizione di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
13. 21.Reguzzoni, Torazzi, Fava, Vanalli.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
13. 33.Naccarato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: 86, secondo comma.
*13. 10.Favia, Cimadoro.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: 86, secondo comma.
*13. 35.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: 86, secondo comma.
*13. 25.Golfo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: 86, secondo comma.
*13. 26.De Micheli.

Sopprimere il comma 2.
13. 28.Naccarato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le imprese di spedizione disciplinate dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442 e successive modificazioni, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
2-ter. All'articolo 1, primo comma, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, le parole: «Ferma l'osservanza dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635», sono soppresse.
13. 30.Froner.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale inquadrato nelle ex sezioni regionali della soppressa Agenzia Autonoma per l'Albo dei Segretari Comunali (AGES), sino al livello D d'inquadramento di provenienza, con attribuzione della Posizione Organizzativa (P.O.) e anzianità di almeno tre anni nella suddetta posizione, in possesso del titolo di laurea e operante in regioni con un numero di comuni superiore a 500, è inquadrato al corrispondente livello retributivo e funzionale della dirigenza di seconda fascia del Comparto Ministeri.
13. 2.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per finalità di contenimento delle spese pubbliche e di semplificazione delle funzioni amministrative degli enti locali, i segretari comunali di IV classe, alla prima nomina, possono essere preposti all'incarico nei comuni fino a un massimo di 5.000 abitanti.
13. 3.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le imprese di spedizione disciplinate dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
13. 34.Bianconi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*13. 01.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*13. 03.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri,
Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*13. 04.Froner.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*13. 05.Marchioni, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*13. 06.De Micheli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.
*13. 07.Golfo.

Dopo l'articolo 13, è infine aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.

All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:
«18-bis. Entro il 1o aprile 2012, le province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia Provinciale, così come disposto dall'articolo 12 della legge n. 65 del 1986. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da porte delle Province entro il 1o aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 dello legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato».
13. 20.Comaroli.

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in termini di concorrenza e di libera circolazione di merci e persone, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica sicurezza, l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.
13. 08.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 48 comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo le parole: «la vendita è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «, in via prioritaria,».
13. 02.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 14.

Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:, con particolare attenzione a quelli connessi alla tutela dell'ambiente e del risparmio energetico da parte delle stesse imprese.
14. 2. Cosenza.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: degli interessi pubblici aggiungere le seguenti: e degli interessi individuali di diritto costituzionale o la cui violazione comporta sanzioni penali.
*14. 26. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: degli interessi pubblici aggiungere le seguenti: e degli interessi individuali di diritto costituzionale o la cui violazione comporta sanzioni penali.
*14. 43. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni inserire le seguenti: per il tramite del SUAP di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
*14. 7. Napoli.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni inserire le seguenti: per il tramite del SUAP di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
*14. 40. Giovanelli, Froner, Naccarato.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni inserire le seguenti: per il tramite del SUAP di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
*14. 49. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 3, dopo le parole: il Governo è autorizzato ad adottare, sono aggiunte le seguenti: nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
*14. 24. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, dopo le parole: il Governo è autorizzato ad adottare, sono aggiunte le seguenti: nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
*14. 24. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, dopo le parole: il Governo è autorizzato ad adottare, inserire le seguenti:, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
14. 19. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 3, dopo le parole: il Governo è autorizzato ad adottare, inserire le seguente:, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
*14. 37. Santori.

Al comma 3, dopo le parole: il Governo è autorizzato ad adottare, inserire le seguente:, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
*14. 52. Beccalossi, Santelli.

Al comma 4, sostituire le parole: le associazioni imprenditoriali con le parole: le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
14. 45. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: associazioni imprenditoriali inserire le seguenti: e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.
14. 25. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).
14. 4. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: amichevole.
*14. 9. Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: amichevole.
*14. 36. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

comma 4, lettera d), sostituire le parole: collaborazione amichevole con le seguenti: leale collaborazione.
**14. 27. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

comma 4, lettera d), sostituire le parole: collaborazione amichevole con le seguenti: leale collaborazione.
**14. 46. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) obbligo di informazione preventiva dell'avvio dei controlli in tutti i casi in cui quest'ultima non possa pregiudicare l'esito delle verifiche o delle ispezioni.
14. 6. Contento.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).
14. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
*14. 28. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
*14. 42. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 4, sostituire la lettera f), con la seguente: f) programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, sulla disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica; a questo scopo il legale rappresentante dell'azienda trasmette agli organi di vigilanza e controllo una dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta l'effettiva adozione e efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione.
14. 29. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, alla lettera f), sostituire le parole: soppressione o riduzione con la seguente: razionalizzazione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: al quale fa carico, in ultima istanza, la responsabilità in solido.
14. 20. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 4. lettera f), dopo le parole: o altra appropriata certificazione emessa inserire le seguenti: anche di natura ambientale,.
14. 50. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:
«4-bis) nel decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81, all'articolo 37, comma 12 le parole: in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel in cui si svolge l'attività del datore di lavoro sono sostituite dalle seguenti: in collaborazione con gli organismi paritetici, ove costituiti da associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente decreto, firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore ove opera l'azienda, presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro e i cui indirizzi siano pubblici e i nomi dei legali rappresentanti siano comunicati per opportuna conoscenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome, anche ai fini degli opportuni controlli».
14. 47. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis) all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi,».
14. 51. Laffranco.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di promuovere un processo di qualità della gestione dell'impresa agricola e per migliorarne i rapporti con l'ambiente, il territorio ed i cittadini, le azioni di controllo esercitate sulle stesse sono precedute da azioni di informazione, formazione, audit e monitoraggio sulla gestione dell'impresa stessa.
14. 18. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 5, dopo le parole: le regioni sono inserite le seguenti:, le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
14. 8. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni esercitano le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità per l'esercizio delle predette funzioni. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma e di verifica ai fini previdenziali"».
*14. 22. Beccalossi, Santelli.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni esercitano le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità per l'esercizio delle predette funzioni. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma e di verifica ai fini previdenziali"».
*14. 53. Russo.

Dopo il comma 5, inserire inseguenti:
«5-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, è abrogata la lettera a), del comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106».
5-ter. L'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20 luglio 2011, n. 106, è soppresso.
14. 23. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.
14. 21. Brunetta, Stracquadanio.

Al comma 6, sostituire le parole: fiscale e finanziaria con le seguenti: fiscale e finanziaria e ai controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e ai controlli in materia di regolarità della prestazione lavorativa.
14. 44. Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 6, sostituire le parole: e fiscale con le seguenti:, fiscale e di salute e sicurezza del lavoro nonché di regolarità della prestazione lavorativa.
14. 31. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, dopo le parole: fiscale e finanziaria inserire le seguenti: nonché ai controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alte dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e ai controlli in materia di regolarità della prestazione lavorativa.
14. 30. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, dopo le parole: in materia fiscale sono aggiunte le seguenti, ambientale, sanitaria.
14. 5. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:
«6-bis. L'allegato XII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni,t è così sostituito:

"ALLEGATO XII
(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99).

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) pubblico o privato; (i) persona fisica (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo); (i) nonché persona giuridica se esistente (Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo).
4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.
5. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo.
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata (Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità).
Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero

di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].
13. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale o partita IVA, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].
14. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€)."».
14. 35. Mastromauro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
5-bis. L'allegato XII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e così istituito:

ALLEGATO XII
(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99).

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) pubblico o privato; (i) persona fisica (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo); (i) nonché persona giuridica se esistente (Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo).
4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.
5. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo.
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata (Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'Inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo dei DURC in corso di validità).
Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate (Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'Inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante).
12-bis. Identificazione dei lavoratori autonomi aia selezionati (Codice Fiscale o partita IVA, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità).
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€)
*14. 16. Stradella.

Dopo il comma 6 aggiungere in fine i seguenti:
6-bis. All'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, della segnalazione certificata inizio attività, della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 6 comma 2, lett. a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b);»
6-ter. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunta in fine la seguente lettera: c-bis) documento unico di regolarità contributiva (DURC).
14. 33. Mastromauro.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera: «i-bis) il marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre in uso nei cantieri edili».
6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
14. 38. Froner.

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:
«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 54, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:
"2. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti devono richiedere ed inviare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per via telematica e prevederne un'archiviazione elettronica"».
14. 32. Mastromauro.

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:
6-bis. L'articolo 54 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. e così sostituito:

Dopo il comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

2. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti dovranno richiedere, inviare o archiviare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) pervia telematica.
*14. 14. Stradella.

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:
6-bis. L'articolo 54 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. e così sostituito:

Dopo il comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

2. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti dovranno richiedere, inviare o archiviare il documento

unico di regolarità contributiva (DURC) pervia telematica.
*14. 39. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

La lettera c) del comma 9 dell'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e così sostituita:
«c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei favori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, della segnalazione certificata inizio attività, della comunicazione di inizio del lavori di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lett. a) e b)»;
e conseguentemente all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 386 del 2001, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«d) documento unico di regolarità contributiva.
14. 17. Stradella.

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:
«6-bis. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente sono aggiunte le seguenti: e alla cassa edile territorialmente competente
*14. 15. Stradella.

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:
«6-bis. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente sono aggiunte le seguenti: e alla cassa edile territorialmente competente.
*14. 34. Mastromauro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis, Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico entro il 30 aprile 2012, a disciplinare F applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili, a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
*14. 1. Galli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis, Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico entro il 30 aprile 2012, a disciplinare F applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili, a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
*14. 10. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis, Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico entro il 30 aprile 2012, a disciplinare F applicazione del

l'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili, a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
*14. 48. Raisi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. i commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.»
14. 12. Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bitonci, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Togni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalia data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dèi beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma».
14. 11. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazione in materia di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa).

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».
14. 01. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.»
14. 13. Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni dei pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese di importo complessivo inferiore a 10.000 euro).

«1. Per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese,

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è aggiunto infine il seguente comma:
"9-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti che le stazioni appaltanti effettuano a favore di gestori e fornitori di pubblici esercizi, a favore di fornitori esteri e ai pagamenti di importo complessivo inferiore a 10.000,00 euro."»
14. 02. Zeller, Brugger.

Art. 14-bis.
(Abrogazione del registro acquisti dei generi di monopolio per i titolari di patentini).

«1. All'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio."»
14. 03. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di microimprese).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole «Ai consumatori» sono inserite le seguenti: «, alle microimprese».
2. All'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
«4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.»
14. 04. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica dei termini in materia edilizia).

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del Dpr 380/2001 è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione.
2. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Dpr 380/2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo».
14. 05. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Trasporto materiali per attività dei cantieri).

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'articolo 4, comma 1, è soppresso.»
14. 06. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifica al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004»).

1. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, comma 3-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché gli artigiani e i piccoli imprenditori che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1".»
14. 07. Vignali.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES).

All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma l, prima ipotesi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio.».
14. 09. Vignali.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Dimostrabilità dell'avvenuta esportazione).

All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, dopo le parole: «dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura» aggiungere le seguenti: «o da equivalente documentazione doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario».
14. 010. Vignali.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1) Al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione trasmettano all'ENEA per via telematica o a mezzo di raccomandata semplice una dichiarazione sostitutiva che attesta la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
2) La comunicazione della documentazione all'ENEA ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è abolita.
3) Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è

comunque opportunamente modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di recepire le modifiche previste dalla presente norma.
14. 011. Santelli.

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004»).

1. Al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;
b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25 per cento dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetario annua prevista.»
*14. 08. Vignali.

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004»).

1. Al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;
b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25 per cento dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetario annua prevista.»
*14. 012. Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 14 è inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifica al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del

regolamento CE882/2004»).

1. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, comma 3-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché gli artigiani e i piccoli imprenditori che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1.
14. 013. Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Art. 14-bis.
(Modifica al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del

regolamento CE882/2004»).

1. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, comma 3-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché gli artigiani e i piccoli imprenditori che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1.
14. 021. De Micheli.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Agenzie per le imprese).

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;
c) revisione dei requisiti richiesti alle Agenzie per le imprese in modo che l'accreditamento avvenga per materie di regolazione e tipologie di procedimenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
14. 014. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Camere di commercio pubblicano altresì i principali adempimenti delle società connessi all'iscrizione nel registro delle imprese. L'Unioncamere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, formula direttive ed indirizzi generali per la pubblicazione di tali informazioni nei siti delle Camere di commercio, in modo da garantire una maggiore uniformità».
14. 015. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 9, comma 2 della legge 11 novembre n. 180, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Camere di commercio pubblicano altresì i principali adempimenti delle società connessi all'iscrizione nel registro delle imprese. L'Unioncamere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, formula direttive ed indirizzi generali per la pubblicazione di tali informazioni nei siti delle Camere di commercio, in modo da garantire una maggiore uniformità».
14. 016. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 9, comma 2 della legge 11 novembre n. 180, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Camere di commercio pubblicano altresì i principali adempimenti delle società connessi all'iscrizione nel registro delle imprese. L'Unioncamere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, formula direttive ed indirizzi generali per la pubblicazione di tali informazioni nei siti delle Camere di commercio, in modo da garantire una maggiore uniformità».
14. 022. Mastromauro.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES).

1. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio.»
14. 017. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Dimostrabilità dell'avvenuta esportazione).

1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni, dopo le parole: "dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura" aggiungere le seguenti "o da equivalente documenta zione

doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario"».
14. 018. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Agenzie per le imprese).

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;
i revisione dei requisiti richiesti alle Agenzie per le imprese in modo che l'accreditamento avvenga per materie di regolazione e tipologie di procedimenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.».
14. 019. Mastromauro.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di Servizi postali).

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 giugno 2012 gli invii di posta massiva e di pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale";
b) l'articolo 4 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le norme di cui al comma 1».
14. 020. Lulli, Bressa.

ART. 15.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita dalla seguente:
«d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché dei mariti conviventi per il medesimo periodo».
15. 1. Bucchino.

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Semplificazione in materia di attività professionali affini).

All'articolo 3, comma 5, dei decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo la parola: regolamentate sono aggiunte le seguenti: secondo principi di semplificazione e accorpamento su base volontaria, fra professioni che svolgono attività affini.
15. 02. Motta.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure di trasparenza sulle dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

1. La lettera di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, a pena di nullità, dalle parti interessate su di un apposito modulo reso gratuitamente disponibile dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, riportante la data di richiesta, quella di emissione e il codice numerico di identificazione. La validità del modulo è di quindici giorni dalla data di emissione.
2. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti relativi ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche e le modalità di richiesta e rilascio dei moduli di cui al comma 1, anche per via telematica, nonché, mediante apposite convenzioni, per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. I datori di lavoro e i committenti sono tenuti a comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai lavoratori e ai prestatori d'opera titolari dei contratti di cui al comma 2, stipulati antecedentemente o successivamente all'approvazione della presente legge, le nuove modalità di recesso.
5. Ai datori di lavoro e ai committenti che, entro il termine di un mese dall'approvazione della presente legge o dalla decorrenza dei nuovi contratti, non adempiano all'obbligo di cui al comma 4 è irrogata da parte delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro una sanzione amministrativa compresa tra euro 200 e

euro 500 per ogni lavoratore verso cui è stata è omessa la comunicazione prevista.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
15. 03. Muro, Perina, Giorgio Conte.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:
a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli.

2. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:
a) di 5 punti percentuali, in presenza di i figlio;
b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
c) di 15 punti percentuali, in presenza di 3 figli;
d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.
15. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 16.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli enti erogatori di interventi e servizi sociali con le seguenti: INAIL, comuni e Aziende sanitarie.
16. 14.Miotto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere l'avverbio unitariamente.
16. 4.Cimadoro, Favia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: prestazioni concesse aggiungere le seguenti: così come individuate dall'articolo 22, comma 2 della legge n. 328 del 2000.
16. 13.Miotto, Lenzi, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 1, primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: l'INPS a sua volta trasmette i dati delle persone invalide, nel rispetto dei principi di riservatezza dei dati personali e sensibili ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, che percepiscono gli assegni sociali, delle indennità d'invalidità e dell'assegno di accompagnamento ai servizi sociali e anagrafe dei comuni, ai quali compete l'obbligo di comunicare poi all'INPS, all'ASL, ricoveri in strutture protette, i decessi, cambio residenza e domicilio.
16. 15.Schirru.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: province autonome aggiungere i seguenti: ai comuni.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, dopo le parole province autonome aggiungere le seguenti: ai comuni.
16. 12.Lenzi, Miotto.

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 28 febbraio di ogni anno alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56, della legge 9 marzo 1989, n. 88 una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3.
16. 2.Il Relatore.

Al comma 3 aggiungere infine i seguenti periodi: L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento la «Relazione sulle politiche sociali e assistenziali" riferite all'anno precedente».
16. 9.Lenzi, Miotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis: Gli Enti che devono comunicare i relativi flussi informativi, di cui ai commi da 1 a 3, sono identificati in: Regioni, Comuni, Aziende Ospedaliere, Case di

Cura e Enti privati erogatori di servizio non convenzionato. I Flussi Informativi devono essere inviati dagli Enti del presente comma entro il 30 giugno di ogni anno.
16. 7.Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 4 dopo le parole Ministro della Salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
* 16. 10.Lenzi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Schirru.

Al comma 4 dopo le parole del ministero della salute, aggiungere le seguenti: d'intesa con la conferenza unificata,.
* 16. 5.Cimadoro, Favia.

Sopprimere il comma 6.
16. 8.Schirru.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 20, comma 12 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 6 agosto del 2008 dopo le parole «relative» aggiungere le seguenti: «alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,».
16. 6.D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini della semplificazione delle procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all'interno del INPS i commi 2-septies, 2-octies, 2-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di trovare applicazione per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione delle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che ricongiungono la contribuzione versata con una posizione precedente presso l'INPS, per le quali le predette disposizioni restano in vigore sino alla definitiva equiparazione dei requisiti anagrafici rispetto alle lavoratrici del settore privato, la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostituii ve della medesima.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-bis, stimati in 330 milioni di euro annui nel 2012, in 624 milioni di euro annui nel 2013, in 925 milioni di euro anni nel 2014 e in 1.050 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante l'incremento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, di due punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico dei pensionati diretti e indiretti iscritti alla Gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n.335 nonché di un punto percentuale per soggetti iscritti alla suddetta Gestione oltreché a un'altra e prevalente forma di previdenza obbligatoria.
16. 1.Cazzola.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini della semplificazione delle procedure di ricongiunzione dei contributi pensionistici versati a differenti gestioni confluite all'interno del INPS i commi 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, cessano di trovare applicazione per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
16. 16.Gnecchi, Gatti, Damiano, Santagata, Bellanova, Codurelli, Schirru, Rampi, Mattesini, Boccuzzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazione apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «entrate contributive» aggiungere le seguenti «e patrimoni»
2) dopo le parole «cinquanta anni.» Aggiungere il seguente periodo «Ai fini del computo dei patrimoni questi sono imputati in ragione del settanta per cento del loro valore».
16. 17.Tassone, Formisano, Ruggeri, Libè, Mantini, Pezzotta.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola «assicurare» aggiungere includendo i rendimenti dei patrimoni immobiliari e mobiliari,.
16. 3.Cazzola, Poli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 38 del decreto legislativo n. 98 del 6 luglio 2011 disposizione in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale è soppresso. Il contenzioso previdenziale e assistenziale è trattato nell'ambito del processo del lavoro, nel capo II negli articolo 442 e altri in seguito al ricorso amministrativo dell'interessato.

Conseguentemente sopprimere i commi 9 e 10.
16. 11.Schirru.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

1. Per sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi Investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui ai comma 2.
2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di infrastrutture o di opere pubbliche, ovvero per la capitalizzazione di piccole e medie imprese, è garantito, oltre alla restituzione, a scadenza, dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.

3. Per il sostegno delle misure di cui ai commi 1 e 2, i ministeri interessati, indicati nel decreto di cui al comma 1, si avvalgono del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare in Italia, costituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072, dell'8 giugno 2010. Al Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione, e degli altri enti previdenziali interessati, in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno. Al Comitato è altresì affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e formazione poste in essere dai fondi pensione e dagli altri enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento di quei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, in autonomia, singoli finanziamenti.
4. In favore dei Comitato di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2012, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro, da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 01.Giammanco, Poli, Baccini, Torrisi, Antonino Foti, Santori, Saltamartini, Mannucci.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) ai lavoratori, anche se non iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013.

2. All'onere derivante dalla lettera f) del comma 14 dell'articolo 24 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
16. 02.Di Biagio, Muro.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Il comma 4, dell'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, così come modificato dall'articolo 18 bis della Legge 24 febbraio 2012 n. 14 conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n 216 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative è sostituito dal seguente: «Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2».
16. 03.Laffranco.

ART. 17.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2-ter, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 50 euro.
17. 2. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: test di conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti: o della lingua tedesca nella provincia di Bolzano.
17. 3. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a tre mesi, decorsi i quali, il lavoratore extracomunitario, che non abbia altro titolo per il soggiorno, è espulso ai sensi dell'articolo 13».
17. 4. Molgora, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fin dell'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la visita medica di cui alla lettera e-bis 9 dell'articolo 41 del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive integrazioni e modificazioni, si effettua nel paese di origine del lavoratore straniero.
17. 5. Montagnoli.

Sopprimere il comma 4.
17. 1. Lo Moro, Zaccaria, Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis: 1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro). - 1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di:
a) idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
b) mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;
c) mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
d) una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure

mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.

2. La disponibilità delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente è stato versato in un apposito Fondo per l'ingresso, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua altresì le modalità di restituzione delle somme versate, nel caso in cui lo straniero trovi adeguata posizione lavorativa. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma i può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati.
3. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, e comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio, All'atto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero è sottoposto immediatamente ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici.
4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal Visto di ingresso, alle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.
5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è convertito su richiesta, in presenza dei requisiti di cui al comma i e qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale».
* 17. 6. Bobba, Damiano, Bellanova, Gatti, Mattesini, Boccuzzi, Gnecchi, Rampi, Codurelli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
4-bis: 1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo ti. 286 del 1998, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro). - 1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di:
a) idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
b) mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;
c) mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

d) una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.

2. La disponibilità delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente è stato versato in un apposito Fondo per l'ingresso, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua altresì le modalità di restituzione delle somme versate, nel caso in cui lo straniero trovi adeguata posizione lavorativa. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati.
3. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, e comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio. Allatto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero è sottoposto immediatamente ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici.
4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, alle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.
5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è convertito su richiesta, in presenza dei requisiti di cui al comma i e qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale.
* 17. 8. Bobba, Damiano, Sarubbi, Bellanova, Gatti, Mattesini, Boccuzzi, Gnecchi, Rampi, Lenzi, Miotto, Livia Turco, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis: l'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94 è soppresso.
17. 9. Livia Turco, Miotto.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
4-bis: 1. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso

del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
17. 7. Livia Turco, Zaccaria, Bellanova, Bobba, Damiano, Gatti, Mattesini, Rampi, Boccuzzi, Gnecchi, Codurelli, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Aggiungere, infine i seguenti commi:
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono soppresse le parole:, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono soppresse le parole:, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a far data dal 1o settembre 2012.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di documentazione amministrativa per gli immigrati.
17. 11. Bressa, Zaccaria.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche dell'articolo 7 e all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile.

2. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, la copia e gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, i dati catastali e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo in base al quale il denunciante ha la disponibilità dell'immobile. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
3. La dichiarazione di ospitalità di uno straniero o apolide ha una durata di tre mesi. Allo scadere di tale termine deve essere inviata all'autorità locale di pubblica sicurezza e al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile un'ulteriore dichiarazione di ospitalità. Dopo la terza dichiarazione di ospitalità il sindaco del comune, per il tramite della polizia locale, accerta se l'ospitalità non sia una dimora abituale ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, applicandone le relative disposizioni.
4. Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla polizia locale del comune ove si trova l'immobile.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dal sindaco e i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1981, n. 689»;
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. In ogni caso si deve scomputare, ai fini della determinazione del reddito minimo annuo, una quota parte delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno con cadenza biennale sono determinate le somme da scomputare»;
17. 01. D'Amico, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sportelli del lavoro turistico).

1. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«c-bis) nei distretti turistici, considerate le peculiari caratteristiche del mercato del lavoro in essi esistenti, sono attivati «sportelli del lavoro turistico» promossi da Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché da Enti Bilaterali costituiti dalle Associazioni sopra richiamate. Presso tali sportelli confluiscono tutte le informazioni dell'incontro domanda offerta di lavoro nonché comunicazioni di instaurazione modifica cessazione dei rapporti di lavoro in modalità semplificate. Gli sportelli adempiranno agli obblighi di interconnessione e di conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro. Con decreto ministeriale da parte

del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Servizi pubblici per l'impiego nonché per le comunicazioni obbligatorie, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale potrà attribuire ulteriori funzioni ai sopra indicati sportelli. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
17. 02. De Micheli.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei pubblici esercizi con le seguenti: Nel settore agricolo, turistico e dei pubblici esercizi.
18. 4. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.».
18. 7. Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

Sopprimere il comma 2.
* 18. 3. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.
* 18. 9. Mattesini, Damiano, Gatti, Bellanova, Boccuzzi, Gnecchi, Rampi, Codurelli.

Sopprimere il comma 2.
* 18. 12. De Micheli.

Sopprimere il comma 2.
* 18. 13. Abrignani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«I commi 2 e 2-bis, dell'articolo 9-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante forme di comunicazione aventi data certa, anche telematiche e telefoniche. In caso di urgenza o di causa di forza maggiore, ivi comprese le fattispecie previste all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, la comunicazione può essere effettuata entro il quinto giorno successivo non festivo.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve indicare il codice fiscale del datore di lavoro, il codice fiscale del lavoratore e la data di assunzione. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, può essere indicata anche la data presunta di cessazione del rapporto di lavoro. Gli ulteriori elementi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai servizi per l'impiego e agli istituti previdenziali e assistenziali, ivi comprese le comunicazioni di cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro, sono trasmessi mediante la denuncia mensile di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per la Semplificazione

Normativa e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, sono determinate le necessarie modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007 e sono definite le modalità con le quali gli enti e le amministrazioni interessate acquisiscono e condividono le informazioni comunicate dai datori di lavoro ai sensi dei commi precedenti.».
18. 2. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro."».
18. 8. Gatti, Mattesini, Damiano, Bellanova, Boccuzzi, Gnecchi, Rampi, Codurelli.

Sopprimere il comma 3.
18. 1. Lo Moro, Zaccaria, Duilio.

Al comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
«a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";
«b) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente";
«c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"».
18. 5. Borghesi, Cimadoro, Favia.

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Al comma 1 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce la sospensione di cui al presente comma, previo parere dei Servizi per l'impiego territoriali sulle quali insistono le unità produttive dell'impresa.";
b) alla lettera c) dopo le parole "ovvero il Ministero" aggiungere le seguenti: ", previo parere dei Servizi per l'impiego territoriali sulle quali insistono le unità produttive dell'impresa,"».
18. 11. Schirru, Damiano, Bellanova, Boccuzzi, Gatti, Mattesini, Rampi, Gnecchi, Codurelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori, è considerato personale di cantiere anche quello direttamente impiegato nei cantieri nelle operazioni di montaggi industriali o impiantistici."».
18. 10. Damiano, Froner, Gatti, Rampi, Bellanova, Mattesini, Codurelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sostituire le

parole "pari o superiore al 60 per cento" con le seguenti: "pari o superiore al 60 per mille".»
18. 6. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
18-bis. - (Semplificazione in materia di mobilità). - Al fine di favorire la flessibilità organizzativa e la mobilità del personale dirigente, anche in connessione con i processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «entro il limite del 10 per cento dello dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia,» sono soppresse;
b) alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo che in caso di dirigenti di ruolo in eccedenza questi ultimi hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza».
18. 01. Calabria, Germanà.

Dopo l'articolo 18 aggiungere seguente:

Art. 18-bis.
(Infortuni in itinere in bicicletta)

All'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali», dopo le parole «purché necessitato», sono inserite le seguenti «L'uso della bicicletta è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico».
18. 07. Franceschini, Bratti, Miglioli, Castagnetti, Motta, Mariani, Realacci, Fontanelli, Marco Carra.

Dopo l'articolo 18 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:
18-bis. - (Semplificazione in materia di mobilità). - Al fine di favorire la flessibilità organizzativa e la mobilità del personale dirigente, anche in connessione con i processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia,» sono soppresse.
b) alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo che in caso di dirigenti di ruolo in eccedenza questi ultimi hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza».
* 18. 02. Cazzola.

Dopo l'articolo 18 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:
«18-bis. - (Semplificazione in materia di mobilità). - Al fine di favorire la flessibilità organizzativa e la mobilità del personale dirigente, anche in connessione con i processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 19,

comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, "sono soppresse.
b) alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Resta fermo che in caso di dirigenti di ruolo in eccedenza questi ultimi hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza".»
* 18. 03. Baccini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del ruolo dei capi squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da conferire, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2009 sino al 31 dicembre 2013, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 sino al 31 dicembre 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Per la decorrenza giuridica ed economica dei posti messi a concorso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, e 16, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. I posti derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali per la nomina a capo reparto sono conferiti per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, nella qualifica inferiore di capo squadra con decorrenza fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica dei relativi concorsi il capo reparto e decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione dei corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il conferimento dei posti di risulta avviene mediante aumento del numero dei posti a capo squadra da mettere a concorso per la relativa annualità.

3. In sede di prima applicazione, al conferimento dei posti derivanti dall'espletamento del concorso per capo reparto con decorrenza 1o gennaio 2007, si provvede mediante aumento dei posti a capo squadra da mettere a concorso con decorrenza 1o gennaio 2009.

4. I requisiti di ammissione ed i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono resi disponibili, a qualsiasi titolo, i posti messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al comma 1, la durata dei corsi di formazione di cui agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

6. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n 183.
18. 08. Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Semplificazioni nelle comunicazioni ai servizi per l'impiego).

1. All'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.183, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante forme di comunicazione aventi data certa, anche telematiche e telefoniche. In caso di urgenza o di causa di forza maggiore, ivi comprese le fattispecie previste all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, la comunicazione può essere effettuata entro il quinto giorno successivo non festivo.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve indicare il codice fiscale del datore di lavoro, il codice fiscale del lavoratore e la data di assunzione. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, può essere indicata anche la data presunta di cessazione del rapporto di lavoro. Gli ulteriori elementi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai servizi per l'impiego e agli istituti previdenziali e assistenziali, ivi comprese le comunicazioni di cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono trasmessi mediante la denuncia mensile di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro per la Semplificazione Normativa e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, sono determinate le necessarie modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007 e sono definite le modalità con le quali gli enti e le amministrazioni interessate acquisiscono e condividono le informazioni comunicate dai datori di lavoro ai sensi dei commi precedenti."»
18. 09. De Micheli.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
«18-bis. - (Contributo di solidarietà sui contratti atipici). - 1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:
misure di sostegno al reddito;
misure di sostegno alla maternità;
misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.»

18. 05. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
«18-bis. - (Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine). - In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n.25, e successive modificazioni ed integrazioni.»
18. 06. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione dell'obbligo di visita medica per i minori da adibire ad attività lavorativa).

L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è abrogato.
18. 04. Zeller, Brugger.

ART. 19.

Al comma 1, sostituire la parola: diverse con le seguenti: che non risultino veritiere.
19. 5.Gatti, Damiano, Bellanova, Mattesini, Rampi, Gnecchi, Codurelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale.
19. 1.D'Amico, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
19. 2.Bitonci, Vanalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei Dirigenti Pubblici nel rispetto dei seguenti principi:
a) le assunzioni di tutti i Dirigenti Pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Mandato di Governo;
b) ampliando le possibilità di licenziamento dei Dirigenti Pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità.
19. 3.Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, è aggiunto il seguente:
4-bis. L'autorizzazione è soggetta ad un visto annuale di conformità e di regolarità da parte del Comune che ha provveduto al rilascio. Il visto di regolarità accerta la sussistenza dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori per legge, nonché al registro delle imprese delle locali CCIAA. Per l'espletamento della procedura del visto il Comune si avvale della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.
19. 4.Bitonci.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,

le parole: «lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000».
All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».
All'articolo 4, comma 4-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000».
All'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 1.000».
All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000».
All'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

Art. 19-ter.
(Ulteriori sanzioni comminate ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni).

Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
9-bis. In caso di reiterata inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8, su segnalazione o proposta della Commissione di garanzia, le autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8 adottano misure di sospensione temporanea fino ad un massimo di sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di revoca, delle autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, licenze, o provvedimenti comunque denominati, che consentono al trasgressore l'esercizio dell'attività.

Art. 19-quater.
(Semplificazione in materia di personale dell'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali).

1) La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è denominata Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Tale Autorità assume tutte le competenze precedentemente demandate dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, alla Commissione di garanzia.
2) Al fine di garantire un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente, la cui dotazione organica non eccede le 30 unità, così come previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
3) Nella dotazione organica è inquadrato, a domanda, con la qualifica di provenienza, e previo colloquio da espletarsi secondo le modalità stabilite dall'Autorità di cui al comma 1, il personale che, alla data del 31 gennaio 2012, presta servizio presso l'Autorità stessa in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e che opti per il trasferimento nel ruolo dell'Autorità, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.
4) L'organizzazione ed il funzionamento della struttura sono disciplinate dall'Autorità con proprio regolamento.
5) In conformità a quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30

novembre 1998, n. 442, al funzionamento delle strutture della Commissione sovraintende il Segretario Generale nominato dal Presidente, sentita l'Autorità, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.
6) Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni di legge.
7) Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione e mezzo di euro all'anno, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dal comma 3 del presente articolo.
19. 02.Giorgio Conte.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
19-bis. Ai lavoratori che siano stati iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari. Cassa Pensioni Insegnanti e Cassa Pensioni Sanitari, è consentito effettuare gratuitamente la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, a condizione che la cessazione dal servizio senza diritto a pensione presso l'INPDAP sia intervenuta entro il 31 luglio 2010 e che gli interessati ne facciano domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

Conseguentemente, al titolo della Sezione II, aggiungere le parole: E DI PREVIDENZA.
19. 06.Gnecchi, Santagata, Damiano, Bellanova, Gatti, Mattesini, Rampi, Codurelli.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Pensione supplementare).

1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente, al titolo della Sezione II, aggiungere le parole: E DI PREVIDENZA.
19. 07.Gnecchi, Santagata, Damiano, Bellanova, Gatti, Mattesini, Rampi, Codurelli.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia previdenziale).

1. Al fine di uniformare le modalità applicative dell'istituto della totalizzazione dei contributi previdenziali, l'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è sostituito dal seguente:
Art. 4. - (Modalità di liquidazione del trattamento). - 1. In conformità alle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. È consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.

3. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere diciotto anni di contributi, anche totalizzati.
4. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento è determinata in pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi.
5. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi d'iscrizione nelle diverse gestioni sono convertiti, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono a un anno e viceversa.

6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.

Conseguentemente, al titolo della Sezione II, aggiungere le parole: E DI PREVIDENZA.
19. 08.Gnecchi, Santagata, Damiano, Bellanova, Gatti, Mattesini, Rampi, Codurelli.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure di semplificazione delle procedure di ricongiunzione dei contributi previdenziali).

1. I lavoratori iscritti all'Inps a seguito di privatizzazione o esternalizzazione di un servizio che comportava la precedente iscrizione a un fondo esonerativo o sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria ottengono il trasferimento automatico e gratuito della propria posizione contributiva, senza dover fare domanda, a meno che non oppongano esplicito rifiuto.

Conseguentemente, al titolo della Sezione II, aggiungere le parole: E DI PREVIDENZA.
19. 09.Santagata, Gnecchi, Damiano, Bellanova, Gatti, Mattesini, Rampi, Codurelli.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzione di gruppo in agricoltura).

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3-ter dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
*19. 010.Santori.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Assunzione di gruppo in agricoltura).

1. All'articolo 31 del decreto legislativo IO settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3-ter dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
*19. 013.Delfino, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni di gruppo in agricoltura).

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso titolare o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalia data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.
**19. 026.Beccalossi.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Comunicazione di assunzione plurima in agricoltura).

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più lavoratori agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è

assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Per i lavoratori extracomunitari i dati da trasmettere devono essere integrati con gli estremi del permesso di soggiorno nonché con l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio.
19. 025.Paolo Russo.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Comunicazione di assunzione plurima in agricoltura).

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
*19. 011.Santori.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Comunicazione di assunzione plurima in agricoltura).

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
*19. 022.Delfino, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

1. L'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento di famiglia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta prestazione, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1o gennaio 2012.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente la contribuzione per i trattamenti di famiglia.
19. 012.Pagano.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione degli adempimenti in caso di prestazioni lavorative di breve durata).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,

è aggiunto, in fine, il seguente comma:
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, acquisiti i pareri della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
19. 019.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria;
b) all'articolo 37:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali»;
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato»;
c) all'articolo 52, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi;
d) all'articolo 73, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione delle parti sociali».
19. 05.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al Codice della Navigazione aerea in materia di tutela del personale aereo navigante).

Il comma 8 dell'articolo 716 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 è così modificato:
All'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Con decreto ministeriale da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'ufficio di ricollocamento presso l'Enac, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fini di garantire la ricollocazione ed il reimpiego del personale aeronavigante, privilegiando il reimpiego del personale collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità.
19. 013.Di Biagio, Toto.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, successivamente alle parole: «consultare» sono aggiunte le seguenti: «anche in via telematica».
19. 016.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

1. Il comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.
I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dall'Organismi d'ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle Autorità di Controllo.

2. I commi 12 e 13 del citato articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono soppressi.
19. 03.Mosella.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro).

1. All'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
19. 04.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro).

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
11-bis. Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro non sono soggette ai termini temporali di cui al precedente comma. In detto periodo, il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell'INAIL ovvero ASL-ARPA ovvero dei soggetti pubblici o privati abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con le modalità di cui al comma 13.
19. 014.Baretta.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Sportelli del lavoro turistico).

1. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis) nei distretti turistici, considerate le peculiari caratteristiche del mercato del lavoro in essi esistenti, sono attivati «sportelli del lavoro turistico» promossi da Associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché da Enti Bilaterali costituiti dalle Associazioni sopra richiamate. Presso tali sportelli confluiscono tutte le informazioni dell'incontro domanda offerta di lavoro nonché comunicazioni di instaurazione/modifica/cessazione dei rapporti di lavoro in modalità semplificate. Gli sportelli adempiranno agli obblighi di interconnessione e di conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro.
Con decreto ministeriale da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Servizi pubblici per l'impiego nonché per le comunicazioni obbligatorie, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà attribuire ulteriori funzioni ai sopra indicati sportelli. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
19. 015.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Registro infortuni).

1. L'obbligo di tenuta del registro degli infortuni di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è abolito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «al registro degli infortuni ed» sono soppresse.
19. 017.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria).

1. All'articolo 25, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «per iscritto» sono soppresse.
2. L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
19. 018.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca).

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 per conto delle imprese associate.

Di conseguenza, al comma 3, le parole: commi 1 e 2 sono sostituite dalle parole: commi 1, 2 e 2-bis.
19. 020.Delfino, Mantini, Tassone, Anna Teresa Formisano, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione).

1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 codice navale sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.
19. 021.Delfino, Mantini, Tassone, Anna Teresa Formisano, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione in materia di esercizio del potere di precettazione ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche).

L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dai seguente:
1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione vincolante della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, sentita obbligatoriamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano, previo tempestivo parere obbligatorio della Commissione, con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. L'ordinanza viene altresì comunicata alla Commissione di garanzia e della stessa viene data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.
19. 01.Giorgio Conte.

ART. 20.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, comma 1-bis, sostituire le parole: «suddividere gli appalti in lotti funzionali» con le seguenti: «suddividere gli appalti in lotti funzionali o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento».
20. 5.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
1) al capoverso comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «acquisiti dall'Osservatorio dei contratti pubblici tramite e in coordinamento con sistemi informativi delle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome»;
2) al capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole «contenuti nella Banca dati» sono aggiunte le parole: «tenuto conto degli accordi di collaborazione per l'interscambio dei dati con le Sezioni regionali dell'Osservatori dei contratti pubblici, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali»;
3) al capoverso articolo 6, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Per tale finalità, l'Autorità opera anche tramite gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici al fine di garantire il necessario supporto alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.»;
4) al capoverso articolo 6, comma 4, dopo le parole «previste dalla stessa Autorità» sono aggiunte le parole «e per quanto di competenza, dalle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici.»;
5) al capoverso articolo 6, comma 4, le parole: «gli operatori economici sono tenuti altresì ad adeguare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso procedure telematiche, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura acquisiscono, dagli operatori economici, le integrazioni dei dati di cui al comma 1 contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ne attestano la relativa veridicità».
20. 12.Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1 lettera a), dopo alinea 5, inserire la seguente:
5-bis. All'articolo 40, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'entrata a regime di quanto disposto dal presente articolo restano ferme le vigenti disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia».
20. 42.Mariani, Bressa.

Al comma 1, lettera a), alinea 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: con espressa esclusione dell'applicazione dell'articolo 40, commi 01 e 02 e dell'articolo 74, comma 2, lett. a) e c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
20. 41.Mariani, Bressa.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 9 dell'articolo 7, dopo le parole: «I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale» sono inserite le seguenti: «fatta salva la decadenza dell'obbligo qualora le sezioni regionali dell'Osservatorio non trasmettano le password nei tempi stabiliti a seguito di regolare richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori».
20. 19.Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti,» e dopo la parola «definitiva» sono aggiunte le seguenti: «che, in tal modo, diviene efficace.».
Conseguentemente il comma 8 è soppresso.
20. 17.Fava, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 11, comma 10, le parole: «trentacinque giorni» sono sostituite con le seguenti: «venti giorni;».
20. 22.Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «da parte dell'organo competente» sono aggiunte le seguenti: «, che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa».
20. 15.Fava, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
«f-ter) limitatamente alla prestazione dei servizi sociali e assistenziali, gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3 comma 22, stabiliti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;».
20. 9.Santelli, Marinello, Pagano.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, i servizi forniti dalla Banca d'Italia nonché ai contratti di finanziamento, sotto qualsiasi forma affidati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;»;
1) Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice»,

2) Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:
«7. Al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 286, alla fine del comma 2, dopo la parola «utilizzate.» aggiungere «; criteri ambientali di fornitura del servizio».
b) All'articolo 286 comma 5 dopo la parola «punteggio» la parola «totale» è abrogata;
c) All'articolo 286 il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:
X = Pi * C/PO
dove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso.
C = Coefficiente (40-60) di cui al comma 3.
PO = Prezzo offerto.
20. 28.Vignali, Peluffo, Lupi.

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 53 il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.»
20. 45.Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) al comma 7 dell'articolo 66, le parole: «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo» sono sostituite con le seguenti: «sul sito del comune e della regione competenti per il territorio».
20. 20.Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2 dell'articolo 44, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è abrogato».
20. 35.Damiano, Boccuzzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 84 i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico

sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;
b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.
Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.».
9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.»

Conseguentemente al comma 3 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
all'articolo 120 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «comma 8», sono sostituite dalle parole «comma 9»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice».
*20. 46.Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
2. All'articolo 84 i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;
b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza. Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei

soggetti inadempienti, secondo i medesimi prìncipi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.».
«9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».
3. Conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «comma 8», sono sostituite dalle parole «comma 9»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 dei Codice.
*20. 31.Lorenzin, Romani.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) All'articolo 84 commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;
b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto approva le modalità di selezione dei candidati sulla base dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.».
«9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».

Al comma 3 dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 120 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «comma 8», sono sostituite dalle seguenti «comma 9»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice».
*20. 36.Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
f-bis): l'articolo 86, è sostituito dal seguente:
Art. 86. - (Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse). - 1. Nei contratti di cui al presente codice, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
2-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
3. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
20. 4.Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 87, al comma 1, le parole «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
**20. 16.Fava, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 87, al comma 1, le parole «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
**20. 32.Lorenzin, Romani.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 87, al comma 1, le parole «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
**20. 47.Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 87, al comma 1, le parole «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
**20. 37.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
d-bis) con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, da soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
2) Al comma 1, lettera g), dopo la lettera: d) inserire la seguente: d-bis);
3) Al comma 6, dopo la parola: d) inserire la seguente: d-bis)».
20. 29.Lorenzin.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 91, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste».
20. 21.Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, capoverso Articolo 6-bis punto 6 dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
f-bis) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole: «comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali» è inserita la seguente: «assicurativi» dopo le parole: «tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo» è inserita la seguente: «tecnico amministrativo e statico l'attività di verifica «, e, dopo le parole:» nonché tra i loro collaboratori» è inserita la seguente: «tecnici»;
f-ter) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì (omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»;
f-quater)
all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando (autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità»;
f-quinquies) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: «inferiore a un milione di euro, previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a un milione di euro, previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno della».
***20. 7.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso Articolo 6-bis punto 6 dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
f-bis) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole: «comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali» è inserita la seguente: «assicurativi» dopo le parole: «tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo» è inserita la seguente: «tecnico amministrativo e statico l'attività di verifica «, e, dopo le parole:» nonché tra i loro collaboratori» è inserita la seguente: «tecnici»;
f-ter) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì (omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»;
f-quater)
all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando (autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità»;
f-quinquies) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: «inferiore a un milione di euro, previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a un milione di euro, previa approvazione» è inserita la seguente: «almeno della».
***20. 43.Froner, Naccarato.

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 111, comma 1, secondo periodo, dopo la parola «esecuzione.», sono aggiunte le seguenti: «, nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata».

Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis)
all'articolo 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5».

Conseguentemente, al comma 3 premettere la seguente lettera:
Oa) all'articolo 56, comma 2, dopo le parole «stazione appaltante» sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-bis, comma 1-bis del Codice,».
20. 48.Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7). Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei

ribassi percentuali che superano la predetta media. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia».
2) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86».
20. 49.Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis). All'articolo 128, comma 11, dopo le parole: «i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati» inserire le seguenti: «per almeno 30 giorni».
20. 18.Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) All'articolo 166 comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al costo di ricostruzione per la ricollocazione della stessa nell'ambito di area edificabile del medesimo comune».
20. 34.Lovelli.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1, settimo periodo alle parole sponsorizzazione tecnica, sono indicati sono aggiunte le parole: i requisiti di qualificazione che deve possedere il soggetto realizzatore nonché».
20. 13.Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 3, sostituire le parole: ferme restando la natura e le condizioni essenziali con le seguenti: restando immutate la natura e le condizioni.
20. 11.Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) il comma 9 dell'articolo 122 è sostituito con il seguente:
«9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) 1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).
2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore.
3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.
5. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara.
6. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.
7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia.

La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86».
20. 30.Lorenzin, Romani.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
h-bis). All'articolo 211, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il primo, il secondo e il quarto trattino;
b) al quinto trattino sopprimere le parole «, e servizi logistici».
20. 38.Marinello, Lazzari.

Al comma 1, capoverso Articolo 6-bis, punto 6, alla lettera h) dopo il punto 3 aggiungere il seguente:
3-bis.
Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: «Il progetto è redatto,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e»;
b) All'articolo 45, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli interventi soggetti alle attività di verifica sono quelli, superiori alla soglia di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprite 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, rientranti nelle tipologie edilizie di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 lettere c) e f) nonché lettera d), qualora comportino la totale demolizione e ricostruzione del manufatto edilizio,»;
c) All'articolo 47 comma 1 dopo le parole «attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione» sono inserite le seguenti «ovvero avvalendosi di proprie strutture tecniche a carattere consultivo, e»;

d) All'articolo 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis) Ai soggetti interni alla stazione appaltante incaricati della verifica è corrisposto un compenso nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 92 comma 5 del decreto-legge n. 163 in data 12 aprile 2006, senza incremento di spesa, stabilito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione»;
c) All'articolo 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. La conferenza di servizi si svolge e si conclude prima del rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica».
20. 44.Froner, Naccarato.

Sopprimere il comma 3.
20. 2.Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 3, sostituire le parole: verificano con le seguenti: possono verificare.
20. 25.Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 16 dell'articolo 79 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «categoria OS 3: 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 3: 20 per cento;
2) le parole: «categoria OS 28: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 28: 40 per cento;
3) le parole: «categoria OS 30: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «categoria OS 30: 40 per cento».
20. 14.Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 87 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra o di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile; per le classifiche: inferiori è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione».
20. 23.Montagnoli, Gidoni, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) il comma 10, dell'articolo 267 le parole: 0.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «40.000 euro».
20. 24.Montagnoli, Gidoni, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis). All'articolo 286 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera a) dopo le parole «(progetto tecnico)» sono inserite le seguenti: «anche con riguardo alle esigenze sociali e alla tutela dell'ambiente»;
b) al comma 5 la parola «totale» è soppressa;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:
X = Pi * C/PO dove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso.
C = Coefficiente (40-60) di cui al comma 3.
PO = Prezzo offerto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.
****20. 33.Lulli, Mariani, Peluffo, Martella, Motta.

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis). All'articolo 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 lettera a) dopo le parole «(progetto tecnico)» sono inserite le seguenti: «anche con riguardo alle esigenze sociali e alla tutela dell'ambiente»;
2) al comma 5 la parola «totale» è soppressa;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:
X = Pi * C/PO dove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso.
C = Coefficiente (40-60) di cui al comma 3.
PO = Prezzo offerto».
****20. 50.Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Libè, Mantini, Pezzotta.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Nell'articolo 357 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5, le parole: «siano pubblicati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano pubblicati a decorrere da due anni successivi» e le parole: «siano inviati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle parole: «siano inviate a decorrere da due anni successivi».
****20. 3.La Loggia.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Nell'articolo 357 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5, le parole: «siano pubblicati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano pubblicati a decorrere da due anni successivi» e le parole: «siano inviati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle parole: «siano inviate a decorrere da due anni successivi».
****20. 40.Polidori.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Nell'articolo 357, comma 5, le parole: «siano pubblicati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano pubblicati a decorrere da due anni successivi» e le parole: «siano inviati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle parole: «siano inviate a decorrere da due anni successivi».
****20. 51.Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Libè, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Nell'articolo 357 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5, le parole: «siano pubblicati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano pubblicati a decorrere da due anni successivi» e le parole: «siano inviati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle parole: «siano inviate a decorrere da due anni successivi».
****20. 6.Bianconi.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Nell'articolo 357 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5, le parole: «siano pubblicati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «siano pubblicati a decorrere da due anni successivi» e le parole: «siano inviati a decorrere da un anno successivo» sono sostituite dalle parole: «siano inviate a decorrere da due anni successivi».
****20. 52.Laffranco.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 357 del decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, al primo e al secondo periodo, le parole «... trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento...» sono sostituite dalle seguenti «...1o gennaio 2013...»;
2) al comma 14, al primo periodo, la parola «... trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento... «sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
3) al comma 15, al primo periodo, le parole «...trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento...» sono sostituite dalle seguenti «:..1o gennaio 2013...»;
4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla dato di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
5) al comma 17, le parole «... trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dei presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «...1o gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5.»;
6) al comma 22, le parole «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2013...»; le parole «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «...alla doto del 1o gennaio 2013...».
20. 26.Lanzarin, Togni.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
b-bis) Al 1 comma dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile

2006, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
f-ter) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3 comma 22, stabiliti in Italia, diversi da quelli previsti dal presente comma, indipendentemente dalla forma giuridica assunta».
20. 1.Barani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 01 aggiungere, in fine, il seguente periodo «Restano ferme in ogni caso le vigenti disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia.
20. 39.Marinello, Lazzari.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla fine del primo periodo del comma 3 dell'articolo 127 del D.Lgs 163/06 si eliminano le parole S «ove esse ne facciano richiesta».
20. 8.Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
b-bis) Il comma 5 dell'articolo 127 (ex articolo 6, legge dell'11 febbraio 1994 n.109) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
«Il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o di organismi decentrati della stessa natura viene redatto perentoriamente entro quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto definitivo».
20. 10.Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Delimitazione dei casi di offerte da sottoporre a verifica di anomalia).

Alla fine del comma 1 dell'articolo 86 del D.lgs 163/06 sono inserite le seguenti parole: «qualora il rapporto tra lo scarto medio e la media risulti superiore al 15 per cento».
20. 01.Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Il comma 9 dell'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, è sostituito con il seguente:
«9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica del ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) 1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).
2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore.
3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media, e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.
5. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara.
6. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.
7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia».

La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86».
20. 02.Stradella.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 84, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;
b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza. Gli ordini professionali è le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento».

«9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione

di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di; accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti (dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8».

2. Conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del (codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.
20. 03.Stradella.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

All'articolo 87 del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, al comma 1, le parole «che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara» sono sostituite con le seguenti: «più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta».
20. 04.Stradella.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 240-bis del decreto legislativo n. 163/2006).

1. All'articolo 240-bis dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo «L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara».
2) II comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e dei validatore, ai sensi dal presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5».

Conseguentemente, all'articolo 111, comma 1, secondo periodo del codice, dopo la parola: esecuzione. aggiungere le seguenti:, nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata, nonché all'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola stazione appaltante le seguenti: «, nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-bis, comma 1-bis del Codice,.
20. 05.Stradella.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Permuta negli appalti di lavori pubblici - Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo n. 168/2006).

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo.
8. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.
20. 06.Stradella.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Associazione fra imprese di tipo verticale e subappalto - Modifica dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, i soggetti affidatari, che non intendano o non siano in grado di realizzarle, possono utilizzare il subappalto ai sensi dell'articolo 118. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Si considerano speciali quelle strutture, impianti ed opere che per l'esecuzione o la posa in opera richiedono una particolare qualificazione tecnico-economica, tecnologica ed organizzativa dell'impresa, del personale in essa impiegato e delle attrezzature da essa possedute. L'elenco delle opere generali e specializzate rientranti nelle opere speciali di cui al presente comma e i connessi requisiti di qualificazione richiesti alle imprese per la loro esecuzione sono adottati con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che li elabora sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e le rappresentanze nazionali delle associazioni imprenditoriali e professionali interessate; con la medesima procedura, l'elenco e i requisiti di qualificazione delle opere speciali sono periodicamente aggiornati entro e non oltre due anni a partire dalla loro prima adozione. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto, al quale non si applica il primo periodo dell'articolo 118, comma 4.».
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è adottata entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto legge.
3. Conseguentemente, l'articolo 107 del decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercia, industria e artigianato. Le camere di commercio,

industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
2. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del Codice, e dei suoi successivi aggiornamenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici individua, tra le opere generali e specializzate di cui all'Allegato A, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le opere speciali e i connessi requisiti per la qualificazione delle imprese nel rispetto dei seguenti criteri:
a) elevata specializzazione e qualificato contenuto tecnologico delle attrezzature è dei mezzi d'opera;
b) riconoscibile livello di professionalità tecnica del personale impiegato;
c) costante aggiornamento delle tecnologie applicate ai materiali, ai processi realizzativi e alle prestazioni da eseguire.

3. Fino all'adozione dei decreto di cui al precedente comma, si considerano opere speciali, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le seguenti opere generali e specializzate elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:
a) OG 11 - impianti tecnologici;
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza:
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-8 - componenti per facciate continue;
q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
r) OS 20-B - indagini geognostiche;
s) OS 21 - opere strutturali speciali;
t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 28 - armamento ferroviario;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità».
20. 07.Stradella.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi - Modifica all'articolo 253 del decreto legislativo n. 12 aprile 2006, n. 163).

All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:
«23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale...».
20. 08.Stradella.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione riferimento vincolo a sagoma negli interventi di ristrutturazione edilizia).

Dopo l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 aggiungere il seguente articolo:
«
44-bis - Semplificazioni in materia edilizia. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale è ammessa la seguente modifica: all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3130 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», eliminare le seguenti parole: «e sagoma».»
20. 09.Stradella.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di arbitrati).

1. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in cui sia parte una amministrazione aggiudicatrice o un organismo di diritto pubblico di cui agli articoli 3, commi 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono devolute al Tribunale delle Imprese di cui decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dal decreto legge 24/1/2012 n. 1.
3. Gli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 11 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sulla proposta si pronuncia in ogni caso l'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento.»;
b) Al comma 12 è aggiunto infine il seguente periodo. «I soggetti di cui al comma 1 prima della approvazione della

proposta di accordo bonario, hanno la facoltà di chiedere un parere all'Autorità».
20. 010.Mariani, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. È fatto divieto ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato di assumere incarichi di arbitrato ed altri incarichi extraistituzionali.
20. 011.Mariani, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni).

1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
20. 012.Amici, Bressa, Mariani.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001).

Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 è sostituito con i seguenti:
1. Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva da parte dei competente Ufficio Tecnico della Regione.
1-bis. Gli altri interventi non richiamati al precedente comma sono sottoposti a controlli a campione secondo modalità stabilite con legge regionale, anche in relazione alle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83.
20. 013.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

Art. 20-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 44 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.
2. Al comma 1, dell'articolo 91, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni le parole «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 200.000 euro».»

3. Al decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:
«1. Al comma 1, dell'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le lettere a), b) e c) sono abrogate»;
2. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la parola «pubblico» è soppressa.

4. Il comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla Parte III del codice non possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività inerenti le procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata Parte III direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1 lettera f) che siano da essi stesse controllate».
5. II punto m) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 è sostituito dal seguente: «Progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura a destinazione non residenziale che non superino la volumetria di 450 metri cubi».
6. Il primo capoverso del comma 1, dell'articolo 4 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 è sostituito dal seguente: «Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Entro tre mesi dalla iscrizione, l'ingegnere e l'architetto iscritto all'albo, dovranno essere titolari di partita Iva in forma individuale associata o societaria pena cancellazione dal relativo albo professionale».
7. Articolo 5 del regio decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente: «Per esercitare in tutto il territorio nazionale e nella comunità europea la professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ed essere titolari di Partiva IVA in forma individuale, associata o societaria ed essere iscritti alle rispettive casse di previdenza».
20. 014.Polidori, Del Tenno.

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

Art. 20-bis.
(Imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato del luoghi, di seguito denominato «albo speciale».
2. Le imprese edili in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 dei codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo speciale.
3. La mancata iscrizione delle imprese edili all'albo speciale nonché il rifiuto di eseguire i lavori di demolizione di opere edilizie abusive o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi in esecuzione di un provvedimento della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria sono sanzionati con la cancellazione delle imprese dai registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché dai registri delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei competenti ordini professionali e con l'interdizione delle stesse imprese a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
20. 015.Granata, Angela Napoli, Della Vedova, Barbaro, Bocchino, Bongiorno, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Di Biagio, Divella, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Carpenterie metalliche).

1. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1.7 - Centri di trasformazione, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti eccetera, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario eccetera), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale.».
20. 016.Montagnoli, Gidoni, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 21.

Sostituirlo col seguente:

Art. 21.
(Limiti alla responsabilità solidale negli appalti).

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2005, n. 276, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è tenuto a verificare, inizialmente e periodicamente, che l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori abbia corrisposto ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».
21. 4.Santelli.

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,.
* 21. 14.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Libè, Mantini, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,.
* 21. 1...............

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,.
* 21. 2.Bianconi.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: due anni con le parole un anno.
** 21. 15.Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: due anni con le parole un anno.
** 21. 6.Stradella.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
** 21. 11.Mastromauro.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: due anni con le parole: un anno.
** 21. 7.Lorenzin, Romani.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: a corrispondere ai lavoratori, inserire le seguenti:, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda,.
21. 18.Laffranco.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine, il seguente periodo: La responsabilità solidale di cui al primo periodo resta esclusa in caso che l'appaltatore o eventuali subappaltatori abbiano reso dichiarazioni

e/o attestazioni false al committente imprenditore o datore di lavoro e questo, utilizzando l'ordinaria diligenza, non poteva identificare la falsità di tale dichiarazione e/o attestazione.
21. 3.Brugger, Zeller.

Al comma 1, capoverso, in fine, le seguenti parole: Il committente imprenditore o datore di lavoro richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione dell'appaltatore. La notifica va effettuata nei confronti di entrambi, anche quando è convenuto solo l'appaltatore.
* 21. 13.Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine le seguenti parole:
Il committente imprenditore o datore di lavoro richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione dell'appaltatore. La notifica va effettuata nei confronti di entrambi, anche quando è convenuto solo l'appaltatore.
* 21. 8.Lazzari.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine le seguenti parole:
Il committente imprenditore o datore di lavoro richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione dell'appaltatore. La notifica va effettuata nei confronti di entrambi, anche quando è convenuto solo l'appaltatore.
* 21. 16.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine le seguenti parole:
Il committente imprenditore o datore di lavoro richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione dell'appaltatore. La notifica va effettuata nei confronti di entrambi, anche quando è convenuto solo l'appaltatore.
* 21. 12.Mastromauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza.
21. 5.Fedriga, Fava, Vanalli, Bragantini, Torazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.
21. 17.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. All'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Nei bandi di gara devono riportare i contratti collettivi nazionali e

territoriali di lavoro, specificando per quelli misti la parte relativa a servizi e lavori. Per quanto attiene i lavori, dovranno essere elencate le categorie e le classifiche come riportato nel capitolato speciale d'appalto. Alle ditte esecutrici dei lavori commissionati, è fatto obbligo di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, così come riportati nell'offerta presentata alla candidatura di aggiudicazione dell'appalto.
21. 10.Bellanova, Damiano, Gatti, Mattesini, Rampi, Gnecchi, Boccuzzi, Codurelli.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. All'articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. I contratti collettivi sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale, possono individuare metodi e procedure di controllo e verifica della regolarità complessiva degli appalti.
21. 9.Damiano, Froner, Gatti, Bellanova, Mattesini, Rampi, Gnecchi, Boccuzzi, Codurelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire).

1. Il comma 8 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui ai comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10».
21. 02.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, i soggetti affidatari, che non intendano o non siano in grado di realizzarle, possono utilizzare il subappalto ai sensi dell'articolo 118. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Si considerano speciali quelle strutture, impianti ed opere che per l'esecuzione o la posa in opera richiedono una particolare qualificazione tecnico-economica, tecnologica ed organizzativa dell'impresa del personale in essa impiegato e delle attrezzature da essa possedute. L'elenco delle opere generali e specializzate rientranti nelle opere speciali di cui al presente comma e i connessi requisiti di qualificazione richiesti alle imprese per la loro esecuzione sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che

li elabora sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e le rappresentanze nazionali delle associazioni imprenditoriali e professionali interessate; con la medesima procedura, l'elenco e i requisiti di qualificazione delle opere speciali sono periodicamente aggiornati entro e non oltre due anni a partire dalla loro prima adozione. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto, al quale non si applica il primo periodo dell'articolo 118, comma 4.».

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
cui all'articolo 37, comma II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è adottato entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
3. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generai e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
2. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del Codice, e dei suoi successivi aggiornamenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici individua, tra le opere generali e specializzate di cui all'Allegato A, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le opere speciali e i connessi requisiti per la qualificazione delle imprese nei rispetto dei seguenti criteri:
a) elevata specializzazione e qualificato contenuto tecnologico delle attrezzature e dei mezzi d'opera;
b) riconoscibile livello di professionalità tecnica del personale impiegato;
c) costante aggiornamento delle tecnologie applicate ai materiali, ai processi realizzativi e alle prestazioni da eseguire.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al precedente comma, si considerano opere speciali, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le seguenti opere generali e specializzate elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:
a) OG 11 - impianti tecnologici;
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
p) OS 18-B - componenti per facciate continue;
q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
r) OS 20-B - indagini geognostiche;
s) OS 21 - opere strutturali speciali;
t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 29 - armamento ferroviario;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
21. 01.Colaninno, Lulli, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 22.

All'articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente"».

Conseguentemente, la ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (cosiddette operazioni intraday) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento.
22. 1. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

All'articolo 22, dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis: il comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso.».
22. 2. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Associazione fra imprese di tipo verticale e subappalto).

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, i soggetti affidatari, che non intendano o non siano in grado di realizzarle, possono utilizzare il subappalto ai sensi dell'articolo 118. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Si considerano speciali quelle strutture, impianti ed opere che per l'esecuzione o la posa in opera richiedono una particolare qualificazione tecnico-economica, tecnologica ed organizzativa dell'impresa, del personale in essa impiegato e delle attrezzature da essa possedute. L'elenco delle opere generali e specializzate rientranti nelle opere speciali di cui al presente comma e i connessi requisiti di qualificazione richiesti alle imprese per la loro esecuzione sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che li elabora sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e le rappresentanze nazionali delle associazioni imprenditoriali e professionali interessate; con la medesima procedura,

l'elenco e i requisiti di qualificazione delle opere speciali sono periodicamente aggiornati entro e non oltre due anni a partire dalla loro prima adozione. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto, al quale non si applica il primo periodo dell'articolo 118, comma 4.».

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è adottato entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,
3. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
2. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del Codice, e dei suoi successivi aggiornamenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici individua, tra le opere generali e specializzate di cui all'Allegato A, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le opere speciali e i connessi requisiti per la qualificazione delle imprese nel rispetto dei seguenti criteri:
a) elevata specializzazione e qualificato contenuto tecnologico delle attrezzature e dei mezzi d'opera;
b) riconoscibile livello di professionalità tecnica del personale impiegato;
c) costante aggiornamento delle tecnologie applicate ai materiali, ai processi realizzativi e alle prestazioni da eseguire.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al precedente comma, si considerano opere speciali, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le seguenti opere generali e specializzate elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo "OG" o "OS" qui riportato:
a) OG 11 - impianti tecnologici;
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B - componenti per facciate continue;
q) OS 20-A - rilevamenti topografici;
r) OS 20-B - indagini geognostiche;
s) OS 21 - opere strutturali speciali;
t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
u) OS 25 - scavi archeologici;
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
aa) OS 29 - armamento ferroviario;
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità».
22. 010. Mastromauro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

1. All'articolo 53, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo.
7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3."».
22. 09. Mastromauro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Commissione giudicatrice).

1. All'articolo 84, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;
b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza. Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i princìpi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

8-bis. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi princìpi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari

diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui ai comma 8.".

2. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole "comma 8", sono sostituite dalle seguenti parole "comma 9";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, dei codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144,153 e 176 del Codice."».
22. 05. Mastromauro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Valutazione della congruità delle offerte).

1. All'articolo 87, del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, al comma 1, le parole "che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara" sono sostituite dalle seguenti: "più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta."».
22. 06. Mastromauro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Esclusione automatica delle offerte anomale).

1. All'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
"9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;
c) procedura descritta dai seguenti punti:
1) Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).
2) Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore.

3) Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
4) Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.
5) Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara.
6) Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara,
7) La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia.
9-bis. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86."».
22. 04. Mastromauro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Riserve).

1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara";
b) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: "1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5";

2. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "esecuzione", sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata";
3. All'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole "stazione appaltante" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni,"».
22. 08. Mastromauro.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.
(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi).

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
"23-bis. Fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore di cui all'articolo 133, comma 1, di sollevare l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, risulta essere almeno pari al 10 per cento dell'importo netto contrattuale."».
22. 011. Mastromauro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Misure di semplificazione in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno e tempestività dei pagamenti alle imprese).

1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.».
*22. 07. Mastromauro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Misure di semplificazione in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno e tempestività dei pagamenti alle imprese).

1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.».
*22. 03. Stradella.

Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 11 novembre 2011, n. 180).

1. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) Negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali».
22. 01. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:
«6-ter. Qualora la conferenza sia stata convocata al fine di promuovere la conclusione dell'accordo tra le amministrazioni partecipanti, la determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso, o comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste producendo gli effetti dell'intesa di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e determinando altresì le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale».
22. 02. Abrignani.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: «di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le seguenti: di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC) di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
23. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 23, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale» aggiungere le seguenti: e in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
23. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo le parole: in materia di aggiungere le parole: valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché.
23. 4. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite con parole: d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla lettera b), aggiungere infine le parole: «per il tramite del SUAP».
23. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1977. 281» con le parole: d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
alla lettera b) in fine, aggiungere le parole: per il tramite del SUAP.
* 23. 6. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza, con le parole: d'intesa con la Conferenza.
** 23. 5. Favia, Cimadoro, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le parole: d'intesa con la Conferenza unificata.
** 23. 3. Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, alinea dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: «ed il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali CESPA,».
*** 23. 12. Santori.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», inserire le seguenti: ed il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientale - CESPA.
*** 23. 8. Beccalossi, Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) l'autorizzazione unica ambientale si applica alle piccole e medie imprese e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
23. 9. Lazzari.

Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera; c-bis) il procedimento deve essere coordinato con il procedimento dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
23. 10. Mariani, Benamati, bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente: c-bis) le imprese possono delegare l'intero procedimento, tramite una procura speciale, a professionisti, agenzie pubbliche di disbrigo pratiche amministrative conto terzi, di cui all'articolo 11.5 del TULPS, agenzie per le imprese, salvo la fase di controllo finale che rimane in capo alla pubblica amministrazione, senza maggiori oneri a carico dello Stato.
23. 11. Lulli.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
7-bis. Al comma 32, lettera a), dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: e, limitatamente per la gestione dei rifiuti urbani, alla data del 31 dicembre 2013».
23. 7. Lanzarin, Guido Dussin, Alessandri.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di Sistri per le piccole imprese).

Al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 5 dipendenti ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 4, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che non hanno più di 5 dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;»".
23. 04. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.
(Soppressione del SISTRI e istituzione del Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-bis, l'articolo 188-ter, l'articolo 260-bis e l'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
f) i commi 3,3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 10 gennaio 2012, è istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti-lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato «Sistema», volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma o secondo affidamenti che rispettano i principi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.
6. Il Sistema è obbligatorio per:
a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto

di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all'attività, i periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;
c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;
d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;
e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;
f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua, il successivo trasporto;
h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.
8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni - parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione dei Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i software gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai finì dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:
a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;
b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;
c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la

registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;
d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;
e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando test scadenzati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;
f) prevedere meccanismi di revisione periodica dei Sistema a regime che recepiscano immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;
g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;
h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;
i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.

10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.
11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
23. 01. Togni, Guido Dussin, Lanzarin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di rifiuti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52, e successive modificazioni;
i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011;
l) i commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

2. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni».
23. 02. Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Polledri, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis. Nell'ambito del rinnovo dell'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove una riserva di accesso al credito, mediante la definizione di criteri e procedure di selezione specifici e facilitati, per le società a responsabilità limitata disciplinate dall'articolo 2643 bis del codice civile. Tale riserva non è inferiore ad un terzo del complesso delle risorse messe a disposizione dagli istituti di credito a valere sul plafond di 250 milioni di euro dedicato alla copertura di spese di investimento o ad esigenze di incremento del capitale 'circolante delle PMI, di cui alla provvista erogata dalla Cassa depositi e prestiti in base all'accordo del 24 marzo 2011. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ABI danno adeguata pubblicità all'accesso al credito previsto dall'Accordo».
23. 03. Lupi, Toccafondi.

ART. 24.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:
aa) All'articolo 6, comma 4, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
d) i piani e/o i programmi della gestione dei rifiuti sul territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
24. 4.Brugger, Zeller.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*24. 2.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*24. 22.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: relative proroghe aggiungere le seguenti: nonché degli eventuali titoli consequenziali.
24. 36.Bernardo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche ai fini delle eventuali relative proroghe, aggiungere le parole: nonché dei provvedimenti e dei titoli minerari conseguenti e connessi.
24. 11.Romani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche al fine delle eventuali proroghe aggiungere le seguenti:, concesse, ai fini delle tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
24. 3.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 63, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile.
24. 21.Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis)
all'articolo 96, comma 1, le parole: «sia alle grandi sia alle piccole derivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle grandi derivazioni».
24. 20.Braga, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: è rilasciata inserire le seguenti: previa verifica dell'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o per la realizzazione di opere marittime,.
24. 8.Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dalla regione, inserire le seguenti: solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo al fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo,.
24. 23.Margiotta.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) All'articolo 216-bis, comma 7, sostituire le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione», con le parole: «entro il 30 giugno 2012».
24. 6.Cimadoro, Favia, Borghesi, Piffari.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
24. 9.Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) all'articolo 228 sono apportate le sedenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1; eventuali modifiche e integrazioni al decreto saranno adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto.
In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, assoggettato ad IVA, è riportato in fattura nella misura stabilita per l'anno solare in cui avviene la fase di commercializzazione considerata dalla fattura stessa.
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.
*24. 29.Realacci, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1; eventuali modifiche e integrazioni al decreto saranno adottate dai Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto.
In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, assoggettato ad IVA, è riportato in fattura nella misura stabilita per l'anno solare in cui avviene la fase di commercializzazione considerata dalla fattura stessa.
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.
*24. 13.Lazzari.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 230, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis) Con riguardo agli elettrodotti le disposizione di cui ai commi da 1 a 4 si applicano altresì alle attività di demolizione e realizzazione degli stessi.
24. 5.Di Cagno Abbrescia.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) Il comma 5 dell'articolo 230 è sostituito con il seguente:
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva luogo ove in tal caso si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri i ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1, legge 6 giugno 1974, n. 298.
24. 7.Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
24. 26.Margiotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
24. 1.Lo Moro, Zaccaria, Duilio.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis)
Nell'allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è soppresso il punto 7-bis).
24. 19.Calvisi, Pes, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Schirru.

Al comma 1, la lettera i), è sostituita dalla seguente:
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente:
1.4-bis. terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore con potenza termica di combustione superiore ai 5 MW;.
24. 37.Bernardo.

Al comma 1 la lettera i) è sostituita con: «i), all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente: 1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore con potenza termica di combustione superiore ai 50 MW»;
24. 12. Romani.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 242, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per i siti per i quali non siano stati ancora individuati valori di fondo per i terreni e per le acque sotterranee, gli enti pubblici competenti, tenendo conto dei dati storici disponibili, delle informazioni ricavate dalle attività di caratterizzazione eseguite e delle risultanze di indagini mirate, eventualmente condotte dai soggetti procedenti e validate da ARPA, provvedono entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla determinazione di tali valori, sulla base delle indicazioni riportate nel protocolli tecnici per la determinazione dei valori di fondo dei terreni e delle acque sotterranee emanati da ISPRA.
24. 27. Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma dopo la lettera i, inserire le seguenti:
i-bis) all'articolo 242, sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in Conferenza di Servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima detta data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata da ARPA. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro 60 giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 60 giorni. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi deve

essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di VIA, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di VIA, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di VIA che potrà essere acquisita successivamente».
i-ter; all'articolo 252, sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi ai procedimento di bonifica si svolge in Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di VIA, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire al componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata da ARPA. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro 60 giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 60 giorni».
24. 28. Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:
i-bis) all'articolo 242, sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in Conferenza di Servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, là valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di VIA, al fine di

garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di VIA, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di VIA che potrà essere acquisita successivamente».
i-ter) all'articolo 252, sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di VIA, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilancio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni».
24. 33. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) all'articolo 124, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: dieci anni.
* 24. 14. Vignali.

Al comma 1 dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) all'articolo 124, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: dieci anni.
* 24. 32. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) all'articolo 242, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo».
* 24. 15. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) all'articolo 242, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi

competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo».
*24. 30. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.
** 24. 31. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.
** 24. 16. Vignali.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo le parole: la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.
** 24. 24. Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:
«i-bis)
all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, è aggiunto infine il seguente comma 2-decies 2-decies, Fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al presente decreto, per i terminali di rigassificazione e per gli altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore, alle domande di autorizzazione già presentate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di presentazione delle relative domande. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore dei medesimo decreto-legge 5 restano valide ed efficaci sino all'ottenimento della prima autorizzazione integrata ambientale».
24. 35. Bernardo.

Ai comma 1, dopo fa lettera i), inserire le seguenti:
i-bis) all'articolo 242, comma 9, sostituire le parole: di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche con le seguenti: di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate;

i-ter) all'articolo 242, comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti.
i-quater) all'articolo 242, dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Nel caso di interventi da effettuarsi in aree ricadenti nei perimetri dei siti interessati da attività di bonifica, comportanti la realizzazione di nuove iniziative industriali o la modifica di impianti esistenti, anche con l'esecuzione di scavi, ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere agli Enti competenti:
a) il progetto dell'opera da realizzare o equivalente documentazione tecnica;
b) i risultati della caratterizzazione, validata dall'Ente competente, o, ove necessario, dell'analisi di rischio sito-specifica, approvata ai sensi del comma 4 del presente articolo, attestanti lo stato di non contaminazione del suolo interessato, ovvero il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza decisoria relativamente all'approvabilità dei Progetto di bonifica del suolo Interessato e della falda;
c) la stima del rischio sanitario ed ambientale, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'aggiornamento più recente disponibile del manuale «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio» pubblicato da ISPRA, associato a tutte le vie di esposizione attivate o attivabili in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare e allo scenario di esposizione previsto;
d) l'attestazione che l'opera non comporta impedimento o ostacolo alle eventuali attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica della falda;
e) l'eventuale piano di riutilizzo dei terreni non contaminati escavati nell'ambito degli interventi e delle opere da realizzare».
*24. 25. Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'articolo 24, dopo la lettera i), inserire le seguenti:
i-bis) all'articolo 242, comma 9, sostituire le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» con le seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate»;
i-ter) all'articolo 242, comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: «Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti»;
i-quater) all'articolo 242, dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Nel caso di interventi da effettuarsi in aree ricadenti nel perimetri dei siti interessati da attività di bonifica, comportanti la realizzazione di nuove iniziative industriali o la modifica di impianti esistenti, anche comportanti l'esecuzione di scavi, ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere agli Enti competenti:
a) il progetto dell'opera da realizzare o equivalente documentazione tecnica;
b) i risultati della caratterizzazione, validata dall'Ente competente, o, ove necessario, dell'analisi di rischio sito-specifica, approvata ai sensi del comma 4 del presente articolo, attestanti lo stato di non

contaminazione del suolo interessato, ovvero il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza decisoria relativamente all'approvabilità del Progetto di bonifica dei suolo interessato e della falda;
c) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate o attivabili in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare e allo scenario di esposizione previsto;
d) l'attestazione che l'opera non comporta impedimento o ostacolo alle eventuali attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica della falda;
e) l'eventuale piano di riutilizzo dei terreni non contaminati escavati nell'ambito degli interventi e delle opere da realizzare.
*24. 34.Lulli, Fadda, Colaninno, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 24, dopo la lettera i), inserire le seguenti:
i-bis) all'articolo 242, comma 9, sostituire le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» con le seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate»;
i-ter) all'articolo 242, comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: «Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti»;
i-quater) all'articolo 242, dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Nel caso di interventi da effettuarsi in aree ricadenti nel perimetri dei siti interessati da attività di bonifica, comportanti la realizzazione di nuove iniziative industriali o la modifica di impianti esistenti, anche comportanti l'esecuzione di scavi, ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere agli Enti competenti:
a) il progetto dell'opera da realizzare o equivalente documentazione tecnica;
b) i risultati della caratterizzazione, validata dall'Ente competente, o, ove necessario, dell'analisi di rischio sito-specifica, approvata ai sensi del comma 4 del presente articolo, attestanti lo stato di non contaminazione del suolo interessato, ovvero il decreto direttoriale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza decisoria relativamente all'approvabilità del Progetto di bonifica dei suolo interessato e della falda;
c) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate o attivabili in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare e allo scenario di esposizione previsto;
d) l'attestazione che l'opera non comporta impedimento o ostacolo alle eventuali attività di messa in sicurezza operativa e di bonifica della falda;
e) l'eventuale piano di riutilizzo dei terreni non contaminati escavati nell'ambito degli interventi e delle opere da realizzare.
*24. 17.Vignali.

Dopo la lettera i), inserire le seguenti:
i-bis) all'articolo 242, sostituire il comma 13 con il seguente:
13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in Conferenza di Servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi

compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi i, almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni: dissenzienti espresse nel corso della Conferenza. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di VIA, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di VIA, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di VIA che potrà essere acquisita successivamente.
i-ter) all'articolo 252, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di VIA, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.
24. 18.Vignali.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica all'articolo 93 del decreto legislativo 259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche).

1. All'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 30, sono a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti e sono calcolate

in base ad un tariffario nazionale predisposto dal Ministero dell'ambiente. Nelle more dell'approvazione del tariffario nazionale trovano applicazione i tariffari approvati dalle Regioni e dalle Province autonome per le prestazioni delle rispettive Agenzie ambientali.
24. 013.Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di procedure autorizzatorie per gli impianti di produzione di energia eolica offshore).

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati.
2. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.
24. 014.Calvisi, Pes, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Schirru.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Emissioni in atmosfera degli essiccatoi).

1. All'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:
v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza infilata non superiore a 900.000 chilocalorie;
b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:
v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato.
24. 016.Santori.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Entrata in vigore dei nuovi regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).

1. I nuovi regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera a), comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 28 del 2011.
24. 017. Santori.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Esonero dall'iscrizione al SISTRI).

1. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: «Fino al 2 luglio 2012» sono soppresse.
24. 018. Santori.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Albo gestori).

1. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in modo saltuario ed occasionale, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 193, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010, sono esentati dall'iscrizione all'albo gestori di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n, 152 del 2006.
24. 019. Santori.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifiche al sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI).

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

2. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, da istituire ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve rispondere ai seguenti princìpi:
a) Utilizzi tecnologie informatiche che non richiedano la necessità di alcun supporto hardware ma prevedano l'accesso al sistema tramite user-name e password nella fase di inserimento e salvataggio dei dati, e la firma dei dati, ove necessaria, mediante un sistema di firma digitale remota, senza la necessità di alcun supporto hardware.
b) Comporti procedure di gestione analoghe agli attuali sistemi cartacei.
c) Definisca un reale sistema di monitoraggio istantaneo della movimentazione dei rifiuti.
d) Non comporti un aggravio di costi per le imprese.
e) Sia riferito esclusivamente alla gestione dei rifiuti pericolosi prodotti in quantità superiore ai in quantità fino a 2.000 kg/anno.

3. Nelle more dell'emanazione del sistema di cui al comma 2, e comunque per i soggetti che non saranno obbligati al nuovo sistema di tracciabilità, resta ferma l'applicazione delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
*24. 015. Froner, Lulli, Vico, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifiche al sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI).

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

2. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, da istituire ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve rispondere ai seguenti princìpi:
a) Utilizzi tecnologie informatiche che non richiedano la necessità di alcun supporto hardware ma prevedano l'accesso al sistema tramite user-name e password nella fase di inserimento e salvataggio dei dati, e la firma dei dati, ove necessaria, mediante un sistema di firma digitale remota, senza la necessità di alcun supporto hardware.
b) Comporti procedure di gestione analoghe agli attuali sistemi cartacei.
c) Definisca un reale sistema di monitoraggio istantaneo della movimentazione dei rifiuti.
d) Non comporti un aggravio di costi per le imprese.
e) Sia riferito esclusivamente alla gestione dei rifiuti pericolosi prodotti in quantità superiore ai in quantità fino a 2.000 kg/anno.

3. Nelle more dell'emanazione del sistema di cui al comma 2, e comunque per i soggetti che non saranno obbligati al nuovo sistema di tracciabilità, resta ferma l'applicazione delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
24. 020. Vignali.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", allegato 1, punto 7.1.3, la lettera c) è soppressa;
2. Alla lettera a) del medesimo punto 7.1.3 dopo le parole: "per l'edilizia" sono inserite le parole "mediante fasi meccaniche" le seguenti parole "e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali"».
24. 08. Stradella.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.
(Composti organici volatili).

All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: "nei quattro anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse».
*24. 023. Romani.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di Composti Organici Volatili).

Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive

modificazioni, le parole: «nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
*24. 09. Vignali.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di Composti Organici Volatili).

Al comma 2, dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole: "nei quattro anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse».
*24. 021. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti).

1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per l'asporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.
2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità».
24. 10. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Nel primo periodo dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013", sono soppresse».
24. 01. Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.
(Terre e rocce da scavo).

1. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di

opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.».
24. 02. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione delle procedure di attuazione dei piani urbanistici).

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole «di cui al presente comma» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni, ove non già disposto con norme legislative o regolamentari, possono prevedere ulteriori modalità per l'individuazione dei piani attuativi, comunque denominati, da escludere dalla verifica di assoggettabilità e dalla Valutazione ambientale strategica, ovvero per lo svolgimento di procedure semplificate, qualora tali piani interessino aree di ridotta estensione o siano varianti afferenti modificazioni di contenuta entità o riguardanti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi i cui progetti non siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.».
24. 03. Fava, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di rischio idrogeologico).

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, le Regioni, d'intesa con l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela e valorizzazione dell'ambiente, attuano, d'intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia, interventi per l'impiego di detenuti, previa dotazione di braccialetto elettronico, in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia dell'ambiente e del territorio e sopratutto per fronteggiare il rischio idrogeologico, attraverso la pulizia e il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, promossi d'intesa con gli Enti locali.».
24. 04. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori).

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e

riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221:
1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato»;
2) nel comma 5;
2.2) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti i»;
2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n, 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»
3) al comma 8, le parole «, fino al consumo,», sono soppresse;
4) al comma 9,
4.1) nei primo periodo, le parole «di ogni livello fino al consumo,», sono soppresse;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,»;
4.3) alla fine del comma, dopo le parole «dall'articolo 261» è inserita la seguente: «comma 2»;
b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;
c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso.
24. 05.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica).

1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 decreto legislativo 152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.
24. 06.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, le parole da: «nella selvicoltura» sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano t'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
2. Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati in agricoltura e netta selvicoltura da parte dei soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile, presso il luogo di produzione, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
24. 07.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).

1. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2011 resta invariato sino alla completa applicazione del nuovo tributo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
24. 011.De Micheli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia ambientale e di adempimento degli obblighi sulla tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI) per talune categorie).

1. In materia di semplificazione degli adempimenti In materia di smaltimento dei rifiuti speciali per talune categorie, I soggetti che svolgono le attività di odontotecnici, laboratori orafi, fotografi e cineoperatori, pulitintolavanderie, installazione di impianti, attività di riparazione di beni di consumo, imprese di pulizia e sanificazione, giardinieri e manutentori del verde urbano nonché le imprese commerciali e di servizi produttrici di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e) ed f) del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed Integrazioni e che producono rifiuti pericolosi in quantità non superiore a 2 tonnellate all'anno possono trasportarli, in conto proprio, senza alcuna iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento od in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Fatta salva la possibilità di aderire in via facoltativa alla tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed Integrazioni, 1 soggetti esercenti le attività richiamate al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di Iscrizione, ovvero di utilizzo se già Iscritti, del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI e dal versamento del relativo contributo annuale.

3. Le imprese esonerate, secondo le modalità sopra richiamate, dagli obblighi di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni che siano già iscritte al sistema di tracciabilità elettronica del rifiuti SISTRI sono cancellate su richiesta dai Sistema medesimo mediante l'invio di una comunicazione in carta semplice al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; esse hanno facoltà di chiedere la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di contributo annuale nonché di ogni altro importo versato in ottemperanza a quanto previsto dal decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I soggetti che svolgono le attività richiamate al comma 1, alla tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI di cui ai decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, rimangono comunque tenuti ad adempiere agli obblighi di contabilità ambientale previsti dagli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
*24. 010.Vignali.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia ambientale e di adempimento degli obblighi sulla tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI) per talune categorie).

1. In materia di semplificazione degli adempimenti In materia di smaltimento dei rifiuti speciali per talune categorie, I soggetti che svolgono le attività di odontotecnici, laboratori orafi, fotografi e cineoperatori, pulitintolavanderie, installazione di impianti, attività di riparazione di beni di consumo, imprese di pulizia e semplificazione, giardinieri e manutentori del verde urbano nonché le imprese commerciali e di servizi produttrici di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e) ed f) del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed Integrazioni e che producono rifiuti pericolosi in quantità non superiore a 2 tonnellate all'anno possono trasportarli, in conto proprio, senza alcuna iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento od in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Fatta salva la possibilità di aderire in via facoltativa alla tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed Integrazioni, 1 soggetti esercenti le attività richiamate al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di Iscrizione, ovvero di utilizzo se già Iscritti, del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI e dal versamento del relativo contributo annuale.
3. Le imprese esonerate, secondo le modalità sopra richiamate, dagli obblighi di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni che siano già iscritte al sistema di tracciabilità elettronica del rifiuti SISTRI sono cancellate su richiesta dai Sistema medesimo mediante l'invio di una comunicazione in carta semplice al Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; esse hanno facoltà di chiedere la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di contributo annuale nonché di ogni altro importo versato in ottemperanza a quanto previsto dal decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I soggetti che svolgono le attività richiamate al comma 1, alla tracciabilità

elettronica dei rifiuti SISTRI di cui ai decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, rimangono comunque tenuti ad adempiere agli obblighi di contabilità ambientale previsti dagli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
*24. 012.De Micheli.

ART. 25.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «informazioni necessarie, utilizza» inserire le seguenti: «per i dati in loro possesso»;
b) dopo le parole: «sistema pubblico di connettività» sopprimere la parola: «anche»;
c) dopo le parole: «industria, artigianato ed agricoltura» inserire le seguenti: «e degli enti pagatori regionali».
25. 8. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con esse inserire le seguenti: anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
*25. 12. Beccalossi, Santelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con esse inserire le seguenti: anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
*25. 14. Paolo Russo.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
3-ter. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358».
**25. 10. Beccalossi, Santelli.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
3-ter. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358».
**25. 15. Paolo Russo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-quater. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ivi comprese le istanze dirette all'emanazione di provvedimenti di natura discrezionale," e le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni"».
*25. 11. Beccalossi, Santelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-quater. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "ivi comprese le istanze dirette all'emanazione di provvedimenti di natura discrezionale," e le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni"».
*25. 16. Paolo Russo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. I contratti di soccida cessano di essere applicabili al settore zootecnico e sono sostituiti da intese di filiera di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. I contratti di soccida in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non sono rinnovabili».
25. 9. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1o gennaio 2012. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa».
25. 13. Santori.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Previa convenzione col servizio pubblico o col circuito organizzato di raccolta sono esonerati dall'iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli, che trasportano e conferiscono i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte Fanno e per non più di 100 kg/l annuali».
25. 1. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».
25. 2. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):
«128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali a fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori avicoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella».
25. 3. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 6, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28" inserire le seguenti: "nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557 e successive integrazioni e modificazioni situati in zona montana,"».
25. 4. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 6, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28" inserire le seguenti: "nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557 e successive integrazioni e modificazioni con superficie coperta inferiore a metri quadrati 100 e situati in zona montana,"».
25. 5. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. Dopo l'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, è inserito il seguente:

Art. 97-bis.
(Ulteriori funzioni roganti dei segretari comunali).

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni notarili, può:
a) rogare i contratti tra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 1.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a 5.000 euro, ubicati nel territorio comunale;
b) autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti di cui alla lettera a).

3-ter. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di contratti aventi per oggetto terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo.
25. 7. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
d) documento unico di regolarità contributiva.
25. 6. Stradella.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Ricomposizione fondiaria).

1. Nei trasferimenti di terreni agricoli aventi valore catastale inferiore a 5.000 euro, gli oneri per le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono corrisposti nella misura fissa di 100 euro.
25. 03. Lazzari.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Contratti agrari in deroga).

1. L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, è abrogato.
2. All'articolo 58 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) alla rubrica, le parole: «Inderogabilità delle norme della presente legge e» sono soppresse.
25. 01. Messina, Di Giuseppe, Cimadoro, Favia.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Norme di semplificazione in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole).

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'omologazione delle macchine agricole creando condizioni di parità di trattamento per i costruttori nazionali, al comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "trasporti terrestri", sono inserite le seguenti: "o da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti dallo stesso ministero di concerto con il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,"».
25. 02. Negro, Rainieri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 26.

Alla lettera a) dopo le parole: pascoli arborati aggiungere le seguenti:, ai sensi dei regolamenti dell'Unione Europea relativi all'attuazione della Politica Agricola Comune.
26. 2.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sopprimere la lettera b).
26. 1.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la parola: «forestali» con le seguenti: «arboree ed arbustive»;
b) sostituire la parola: «vincoli» con le seguenti: «periodi di impegno».
26. 4.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: oggetto di recupero a fini produttivi con le seguenti: oggetto di recupero al fine di ripristinare prati, pascoli, pascoli arborati, colture tradizionali e di nicchia, ad eccezione della viticoltura intensiva.
26. 3.Callegari, Fogliato, Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: come pascoli, prati o pascoli arborati inserire le seguenti: o come tartufaie coltivate.
26. 5.Trappolino, Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Attività società agricole).

1. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.
*26. 01.Beccalossi, Santelli.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Attività società agricole).

1. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.
*26. 05.Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Attività società agricole).

1. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale o il possesso di beni materiali ed immateriali utilizzati a titolo di godimento e non impiegati nello svolgimento delle attività agricole stesse.
*26. 03.Santori.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Attività società agricole).

1. All'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il riferimento all'esercizio esclusivo delle attività si interpreta nel senso che non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione o il comodato di beni appartenenti al patrimonio sociale.
26. 02.Santori.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Produzione biologica).

1. In applicazione dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento UE n. 834 del 2007, sono esentati dal sistema di controllo gli operatori che vendono prodotti direttamente all'utilizzatore o al consumatore finale, a condizione che non li producano, preparino, immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino, da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.
26. 04.Santori.

ART. 27.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: della medesima comunicazione aggiungere, in fine, le seguenti:, fatta salva la disciplina vigente per la vendita al dettaglio in materia i igiene e sanità.
27. 2. Froner.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di semplificare le attività di vendita diretta di prodotti agricoli non in forma itinerante, i comuni e le province possono istituire mercati riservati a questo tipo di vendita effettuata da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 novembre 2007, nel rispetto dei principi della trasparenza dei prezzi e del contenimento della spesa per i consumatori».
27. 1. Cosenza.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese.

1. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f-septies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, possono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie.
27. 02. Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono aggiunte le seguenti: «e 517-quater».
2. All'articolo 448 del codice penale, dopo le parole: «dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono aggiunte le seguenti: «e 517-quater».
3. All'articolo 518 del codice penale dopo le parole: «dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517» sono aggiunte le seguenti: «e 517-quater».
4. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli 440, 442, 444, 473, 474 e 517-quater del codice penale».
5. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, dopo le parole: «realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono aggiunte le seguenti: «473, 474» sono aggiunte le seguenti: «440, 442, 444».
27. 03. Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo d'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni a tutela dei consumatori e del made in Italy).

1. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti».
2. È fatto obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'origine geografica degli ingredienti caratterizzanti evidenziati, utilizzati nella fabbricazione o nella lavorazione degli stessi, nel caso in cui sia obbligatoria, in base alla normativa vigente, la menzione in etichetta di tali ingredienti.
3. L'indicazione dell'origine geografica degli alimenti è obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, qualora le altre informazioni desumibili da elementi figurativi o denominativi dei marchi, dei segni o da simboli apposti o dalle modalità di presentazione in commercio inducano il consumatore a ritenere che l'alimento abbia una diversa origine o provenienza geografica.
4. La violazione della disciplina di cui al precedente comma 3 costituisce una pratica commerciale ingannevole.
27. 04. Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST Spa).

1. I benefici e le agevolazioni concessi da parte della «Società italiana per le imprese all'estero - SMEST Spa» a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare sono revocati qualora le imprese beneficiarie pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori, nei mercati esteri, sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati ovvero di configurare atti di concorrenza sleale nei confronti delle imprese operanti nel mercato interno o nella produzione di italian sounding.
2. All'articolo 1, comma 12, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertivo in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole «nonché di una parte sostanziale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «nonché comportino una riduzione delle attività produttive nel territorio nazionale. Non si applicano altresì ai progetti che sono suscettibili di falsare la concorrenza delle imprese operanti, nel mercato nazionale, nei settori economici oggetto degli interventi».
27. 05. Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Vendita diretta per gli imprenditori ittici).

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
2. La disciplina di cui al comma 1-bis si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. All'articolo 4, comma 2, la lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla seguente:
«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

5. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è così sostituito:
«3. Al consumatore finale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere fornite, a cura dell'imprenditore ittico e dell'imprenditore dell'acquacoltura, le informazioni di cui all'articolo 58 comma 6, del Reg. 1224/2009».

6. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è così sostituito:
«5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al di sotto della soglia definita dell'articolo 58, comma 8, del Reg. n. 1224/2009, nel caso di vendita diretta al consumatore».
27. 06. Delfino, Mantini, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee», sono inserite le seguenti: «, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
27. 07. Santori.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
27. 01. Fava, Lussana, Torazzi, Vanalli, Montagnoli, Pastore, Fedriga, Fugatti, Volpi, Fogliato, Bragantini.

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo).

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. La movimentazione dei rifiuti non pericolosi tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora i rifiuti siano stati prodotti nell'ambito dell'attività dell'azienda e quando detta movimentazione risulti effettuata dallo stesso imprenditore agricolo e sia comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».
28. 4. Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, marantelli, motta, Viola.

Al comma 1 dopo le parole: appartenenti alla medesima azienda agricola inserire le seguenti: e prodotti nella stessa dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.
28. 2. Sani, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Trappolino.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
28. 1.Brugger, Zeller.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci chilometri, con le seguenti: venti chilometri.
* 28. 3.Beccalossi, Santelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci chilometri, con le seguenti: venti chilometri.
* 28. 5.Santori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci chilometri, con le seguenti: venti chilometri.
* 28. 6. Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Allacciamento alla rete del gas).

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per t'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.
2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi I e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.
* 28. 01.Beccalossi, Santelli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Allacciamento alla rete del gas).

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.
2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi i e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.
* 28. 02.Santori.

ART. 29.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: di intesa con i presidenti delle regioni che ospitano i siti oggetto dei progetti di riconversione.
29. 1.Callegari, Fogliato, Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 17.315.826,64 euro, è prorogata al 31 dicembre 2012.
2-ter. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 3, è coperto con le somme rendicontabili sul bilancio di AGEA stanziate e non ancora erogate ai sensi delle seguenti leggi: articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29. 2.Galletti, Libè, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Mantini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta).

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
* 29. 05.Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta).

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
* 29. 016.Beccalossi, Santelli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta).

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
* 29. 018.Santori.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta).

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
* 29. 03.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati).

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'Accordo, concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre del 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo.
2. Qualora le Regioni e le Province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non abbiano provveduto ai sensi del comma 1, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. 04.Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Utilizzo sostenibile dei pesticidi).

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee», sono

inserite le seguenti: «del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».
29. 06.Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Rappresentanza nelle Aree Marine Protette).

1. All'articolo 2, comma 339 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo le parole «ICRAM» sono inserite le seguenti: «tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative».
2. All'articolo 2 comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole «o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziate tra loro» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni ambientaliste riconosciute, cooperative di pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro o Associazioni o consorzi di impresa o loro Associazioni nazionali».

Conseguentemente alla rubrica della Sezione V dopo le parole «in materia di agricoltura» aggiungere le seguenti: «e pesca».
29. 07.Delfino, Mantini, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Licenza di pesca elettronica).

1. La licenza di pesca di cui all'articolo 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in formato esclusivamente elettronico. Il documento così predisposto è stampato a cura del titolare ed è tenuto a bordo per eventuali controlli.
2. In caso di variazioni sostanziali della licenza che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo, è dovuta la relativa tassa di concessione governativa e la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
3. Penna restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del precedente comma 1, nonché la definizione delle variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

Conseguentemente alla rubrica della Sezione V dopo le parole «in materia di agricoltura» aggiungere le seguenti: «e pesca».
29. 08.Delfino, Mantini, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Definizione Programmi di intervento strutturale SFOP1994/1999).

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171 convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la

realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2 commi 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, alla rubrica della Sezione V dopo le parole «in materia di agricoltura» aggiungere «e pesca».
29. 09.Delfino, Mantini, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Titoli professionali marittimi).

1. All'articolo 261 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa, per il conseguimento del titolo, i punti 5) e 6) possono essere sostituiti dai seguenti:
5) aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca;
6) aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di 12 mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altrui i programmi».

2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa, per il conseguimento del titolo, il punto 5) può essere sostituito dal seguente:
5) aver frequentato un corso di formazione teorico-pratico di 6 mesi presso istituti riconosciuti a livello nazionale e sulla base di programmi stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».

3. All'articolo 273 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa, per il conseguimento del titolo, i punti 5) e 6) possono essere sostituiti dai seguenti:
5) aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di 12 mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce altresì i programmi;
6) aver inoltre effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;».

4. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa, per il conseguimento del titolo, il punto 5) può essere sostituito dal seguente:
5) aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di 6 mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce altresì i programmi;».
29. 010.Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Registro elettronico delle imprese di pesca e dei pescatori marittimi).

1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca (REPMI), contenente le informazioni previste al Titolo n. Capo I, Sezione I, e al Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità operative per il passaggio dai registri in formato cartaceo di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, a quello in formato elettronico di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per l'incrocio dei dati con il registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e a artigianato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
29. 011.Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione delle procedure di conciliazione in materia di contratti agrari).

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente:
«Articolo 11-bis.

1. In caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 11 è esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle Organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.
2. L'Organizzazione convoca le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione nel rispetto dei termini previsti dal citato articolo 11. Alla procedura di conciliazione devono partecipare anche i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole scelti dalle parti ed il processo verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione è sottoscritto da tutti gli intervenuti.».
29. 015.Paolo Russo.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
Interpretazione autentica di norme).

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole «in deroga alle norme vigenti» si interpretano nel senso che la deroga è relativa a tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici ad esclusione di quelle inerenti ai requisiti essenziali del contratto nonché alla tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai finì di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative agricole e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
29. 014.Paolo Russo.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato

interesse all'affitto o alla concessione amministrativa coltivatori diretti e o imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola o società di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi dando preferenza alle richieste di coltivatori diretti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o alle richieste di società di cui al citato articolo 2, comma 4-bis, a condizione che almeno la metà dei soci o degli amministratori siano coltivatori diretti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.».
29. 013.Paolo Russo.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Norme in materia di prelazione e riscatto agrari).

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nella relativa gestione previdenziale da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 le parole da «come risultante» fino a «del codice civile.» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nella relativa gestione previdenziale da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere».
29. 012.Paolo Russo.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Entrata in vigore dei nuovi regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero).

1. Gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nonché gli impianti da realizzarsi nell'ambito degli accordi interprofessionaii della filiera bieticolo-saccarifera, hanno diritto alla tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro/kWh, di cui alla tabella 3, voce 6, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sino 31 luglio 2013.
29. 017.Santori.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Agromeccanico professionale).

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Agromeccanico professionale). - 1. È definito agromeccanico professionale il soggetto che svolge attività agromeccanica di cui all'articolo 5, sotto forma sia di impresa individuale che in forma societaria.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è agromeccanico professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e di competenze professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, dedica all'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 del presente decreto, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro

complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro.
3. Le regioni, mediante regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. Le società di persone e di capitali sono considerate agromeccanici professionali qualora io statuto preveda quale oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale;
b) nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale.

5. All'agromeccanico professionale si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale definito ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
6. I lavoratori autonomi di cui al comma 5 in possesso, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica e il relativo trattamento previdenziale e contributivo, mediante opzione da comunicare alle commissioni provinciali dell'artigianato e alla sedi provinciali dell'INPS competenti da effettuare non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate o montane.
8. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia nelle zone agricole che in altre zone, delle opere e dei fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
29. 01.Marco Carra.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazioni in materia di gestione del carburante agevolato ad uso agricolo).

1. Al fine di semplificare le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza delle regioni, da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di attuazione della predetta agevolazione sulla base dei seguenti principi:
a) revisione del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 per adeguarlo alle disposizioni della direttiva 2003/96/CE, del Consiglio del 27 ottobre 2003, e sulla base dei principi di cui alle lettere successive;
b) abolizione del gasolio «verde»;
c) libero rifornimento sul mercato nei limiti dei quantitativi concessi ai prezzi previsti al consumo ordinario;
d) pagamento dello sgravio fiscale relativo ai quantitativi assegnati a ciascun imprenditore attraverso il pagamento unico e sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale;

e) attribuzione alla Guardia di Finanza dei controlli legati alla verifica di corrispondenza dei mezzi agricoli denunciati e la coerenza con i quantitativi assediati;
f) attribuzione all'AGEA ed alle Agenzie regionali del compito di calcolare i quantitativi di gasolio comune attribuiti a ciascun imprenditore agricolo avente diritto e della relativa comunicazione sulla base delle informazioni sulle macchine agricole da inserire nel fascicolo aziendale;
g) determinazione dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevoli attraverso procedura informatizzata tramite gli sportelli dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ovvero direttamente da parte delle imprese agricole e soppressione dell'Ufficio Motori Agricoli (UMA).
29. 02.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 30.

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

Sezione VI.
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

Art. 30.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al titolo II, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Norme di coordinamento tra Stato e Regioni).

1. Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della attività produttive, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere identificate le seguenti modalità di intervento:
a) interventi riservati alla competenza esclusiva dello Stato:
1) ottimizzazione del sistema della ricerca pubblica italiana;
2) realizzare la semplificazione amministrativa dell'accesso alle risorse per la ricerca anche armonizzando gli strumenti normativi di finanziamento esistenti, compresi i fondi strutturali;
3) assegnare un nuovo ruolo ai processi di valutazione dei risultati della ricerca e delle relative risorse umane;
4) migliorare la qualità del sistema di formazione e reclutamento degli addetti alla ricerca in linea con le indicazioni della Carta europea dei ricercatori;
5) migliorare la partecipazione italiana nel contesto della ricerca europea ed internazionali sia nella fase decisionale sia attuativa;
6) mettere in atto un sistema integrato nazionale/internazionale di raccolta ed analisi dei dati su ricerca, sviluppo e innovazione italiane;
7) i grandi progetti strategici di ricerca di base realizzati attraverso le risorse del FIRB;
8) i progetti e i programmi di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo e gli interventi di sostegno alle imprese strategiche per una particolare filiera produttiva;
9) la costituzione di grandi laboratori pubblico-privato al sostegno e per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche di interesse nazionale;
10) il coordinamento della partecipazione del sistema scientifico nazionale ai grandi progetti europei ed internazionali (piattaforme tecnologiche europee);
11) le azioni di potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese;

b) interventi riservati alla competenza esclusiva delle regioni, in relazione alle relative esigenze di sviluppo del singolo territorio interessato, con particolare riguardo agli interventi di potenziamento della capacità di ricerca e di innovazione

delle piccole e medie imprese, nonché per la valorizzazione territoriale, quali:
1) il sostegno ai progetti di innovazione liberamente presentati dalle piccole e medie imprese;
2) le azioni a sostegno della creazione di imprese quali spin-off della ricerca;
3) azioni di trasferimento tecnologico;
4) gli interventi di recupero, attraverso attività di ricerca, di imprese industriali in crisi la cui dimensione non risulti critica per un'intera filiera produttiva nazionale;
5) il sostegno alle attività di formazione di ricercatori industriali;
6) le azioni di sostegno all'occupazione di personale qualificato all'interno delle piccole e medie imprese;
7) gli interventi per favorire la mobilità a livello regionale del personale di ricerca tra le componenti del sistema ricerca;
8) la facoltà esclusiva regionale di proposta per la costituzione dei distretti tecnologici;

c) azioni regionali svolte con il concorso statale, per la valorizzazione del patrimonio territoriale esistente, per garantire ai distretti industriali una capacità competitiva, tale da poter essere inserita in reti nazionali ed internazionali della ricerca, attraverso:
1) istituire tavoli tematici per coordinare a livello nazionale l'individuazione di roadmap settoriali che definiscano le priorità nazionali e regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
2) sostenere l'integrazione e la collaborazione tra le autorità regionali, gli enti di ricerca, le università e le imprese per progetti finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca che implementino i temi della programmazione congiunta europea;
3) la definizione delle aree di intervento e di collaborazione tra Stato e regioni in tema di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di promuovere interventi di riorganizzazione degli stessi finalizzati a una migliore focalizzazione e interconnessione degli ambiti tematici;
4) la definizione di un programma condiviso con le regioni per la valutazione delle attività e dello stato di avanzamento dei programmi dei distretti tecnologici;
5) completamento della rete dei distretti tecnologici assicurando per i nuovi interventi e la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il distretto stesso;
6) definizione del quadro delle azioni per il supporto delle iniziative svolte in collaborazione dal MIUR e dalle regioni;
7) attuazione di un processo di governance dei distretti».
30. 3.Goisis, Rivolta.

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

Art. 30.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al titolo II, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Istituzione del sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato).

1. Al fine di sviluppare programmi di ricerca scientifica, industriale e tecnologica di alta valenza nazionale, regionale e internazionale, nonché per favorire l'accrescimento del capitale umano, è istituito il sistema della ricerca e della formazione

post dottorato, con la finalità di attrarre nuovi talenti e favorire la qualificazione di nuove competenze.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca promuove la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione inter-istituzionale, costituito da esperti indicati dalle università, regioni, fondazioni ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca, che sottoscrive un "accordo unitario".
3. L'"accordo unitario" prevede:
a) l'individuazione delle risorse occorrenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e la loro distribuzione temporale;
b) le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici;
c) e modalità di monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo stesso;
d) la revisione eventuale degli Accordi.

4. Il "Comitato inter-istituzionale" s'impegna a sostenere le seguenti azioni:
a) la definizione di obiettivi comuni finalizzati all'internazionalizzazione, attraverso l'adeguamento comune di infrastrutture e risorse umane;
b) il rinnovo degli strumenti di ricerca;
c) l'avviamento di procedure omogenee per il reclutamento dei ricercatori, e strategia di incentivazione del personale permanente e transiente;
c) l'adozione di un modello omogeneo per la valutazione dei ricercatori;
d) la partecipazione congiunta a iniziative nazionali e comunitarie.

3. In coerenza con gli obiettivi definiti in sede di "accordo unitario", il Comitato inter-istituzionale promuove Accordi di programma pluriennali, atti a garantire:
a) la costituzione del vincolo di cooperazione, mediante la partecipazione al "sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato";
b) il sistema della premialità in relazione al raggiungimento e al miglioramento degli obiettivi fissati in base a determinati indicatori, prevedendo una quota del finanziamento non inferiore al 30 per cento;
c) la previsione di un fondo di funzionamento, che copra le spese generali e quelle del personale a tempo indeterminato e di un fondo dedicato alle iniziative e ai progetti;
d) la valutazione della qualità scientifica e la selezione delle proposte anche all'interno del quadro generale delle priorità delle ricerca di ogni singola regione interessata».
30. 2.Goisis.

Al comma 1, sostituire l'alinea 3-ter con la seguente:
3-ter. È consentita, in quanto ritenuta automaticamente non rilevante, la variazione dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del 20 per cento dei soggetti, che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, purché nei limiti oggettivi di variazione del 20 per cento del costo del valore del progetto. La variazione in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del 20 per cento del valore del progetto, nella fase di valutazione preventiva ai fini dell'ammissione al finanziamento, è possibile nel caso in cui il soggetto capofila comunichi che altri soggetti possano surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità, il valore e gli obiettivi del progetto.
30. 4.Gelmini, Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle difficoltà del sistema delle piccole e medie imprese ad accedere agli strumenti di garanzia necessari per ottenere l'erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca, per il triennio 2012-2014 gli oneri per le polizze di garanzia si considerano ammissibili sino alla misura massima del cinquanta per cento. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.
* 30. 5.Gelmini, Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle difficoltà del sistema delle piccole e medie imprese ad accedere agli strumenti di garanzia necessari per ottenere l'erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca, per il triennio 2012-2014 gli oneri per le polizze di garanzia si considerano ammissibili sino alla misura massima del cinquanta per cento, Con decreto non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.
* 30. 6.Mastromauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle difficoltà del sistema delle piccole e medie imprese ad accedere agli strumenti di garanzia necessari per ottenere l'erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca, per il triennio 2012-2014 gli oneri per le polizze di garanzia si considerano ammissibili sino alla misura massima del cinquanta per cento. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
* 30. 7.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle difficoltà del sistema delle piccole e medie imprese ad accedere agli strumenti di garanzia necessari per ottenere l'erogazione delle anticipazioni previste per i progetti di ricerca, per il triennio 2012-2014 gli oneri per le polizze di garanzia si considerano ammissibili sino alla misura massima del cinquanta per cento. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione.
* 30. 8.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Bandi per accrescimento del capitale umano (post-doc e unità di ricerca), finalizzati alla promozione di nuove linee di ricerca).

1. Al fine di promuovere "nuove linee di ricerca", nonché per favorire l'accrescimento di giovani talenti post doc, impegnati singolarmente o in unità di ricerca, in ambiti di ricerca non prioritari o non sufficientemente sviluppati dalle strategie attuate dagli enti di ricerca, può essere prevista l'attivazione di bandi per programmi di ricerca tematicamente non vincolati, finanziati e gestiti in associazioni di rete tra enti (Università, Regioni e Fondazioni), nonché utilizzando i finanziamenti europei e internazionali».
30. 1.Goisis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA».
30. 03.Lulli, Martella, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore alle opere del disegno industriale. - 1. Alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio, la protezione di diritto d'autore trova applicazione con il limite di non poter essere fatta valere in relazione a prodotti fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 ovvero fabbricati nei cinque anni successivi a tale data, purché la fabbricazione o la commercializzazione siano avvenute ad opera di soggetti terzi che avevano fabbricato o commercializzato, anteriormente al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con dette opere del disegno industriale e purché l'attività di questi soggetti si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso da essi effettuato nei dodici mesi anteriori a tale data».
30. 02.Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

ART. 31.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: del dieci con le seguenti: fino al 30 per cento.
31. 1.Goisis.

ART. 32.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'Università e della Ricerca, provvede con proprio decreto a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo elementi di premialità per quelli presentati da piccole e medie imprese».
* 32. 3.Vignali.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'Università e della Ricerca, provvede con proprio decreto a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo elementi di premialità per quelli presentati da piccole e medie imprese».
* 32. 4.De Micheli.

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali»;
b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'Università e della Ricerca, provvede con proprio decreto a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo elementi di premialità per quelli presentati da piccole e medie imprese».
* 32. 6.Froner.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 872, dopo la parola: internazionali aggiungere le seguenti: e garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.
32. 5.Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Levi, Pes, Rossa, Russo, Lolli, Melandri.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 873, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
32. 1.Lo Moro, Zaccaria, Duilio.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. L'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
32. 2.Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.

ART. 33.

Nella rubrica, sostituire le parole: Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca con le seguenti: Aspettativa per attribuzione di Borse di Studio comunitarie o internazionali e semplificazioni per la ricerca.
33. 2. Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali con le seguenti: in seguito all'attribuzione di borse di studio comunitarie o internazionali;
sostituire le parole: per il periodo massimo di durata del grant con le seguenti: per il periodo massimo di durata della borsa di studio.
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant con le seguenti: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente la borsa di studio;
al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant con le seguenti: lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente la borsa di studio;
al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: rimane a carico del grant comunitario o internazionale con le seguenti: rimane a carico della borsa di studio comunitaria o internazionale.
sostituire le parole: in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali con le seguenti: in seguito all'attribuzione di borse di studio comunitarie o internazionali.
33.1. Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

ART. 34.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17.
(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore o il legale rappresentante, ovvero un addetto inserito stabilmente nell'impresa da preporre in veste di responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla predetta legge n. 46 del 1990.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, spetta d'ufficio alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate ed il conseguente aggiornamento dello stato di iscrizione senza applicazione di diritti di segreteria né versamento di tasse di concessione. Nei certificati e negli atti camerali viene riportata la dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"».
* 34. 8. Portas, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Quartiani, Scarpetti, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui

al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore o il legale rappresentante, ovvero un addetto inserito stabilmente nell'impresa da preporre in veste di responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla predetta legge n. 46 del 1990.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, spetta d'ufficio alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate ed il conseguente aggiornamento dello stato di iscrizione senza applicazione di diritti di segreteria né versamento di tasse di concessione. Nei certificati e negli atti camerali viene riportata la dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"».
* 34. 7. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore o il legale rappresentante, ovvero un addetto inserito stabilmente nell'impresa da preporre in veste di responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla predetta legge n. 46 del 1990.

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, spetta d'ufficio alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate ed il conseguente aggiornamento dello stato di iscrizione senza applicazione di diritti di segreteria né versamento di tasse di concessione. Nei certificati e negli atti camerali viene riportata la dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"».
* 34. 6. Abrignani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17.
(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore o il legale rappresentante, ovvero un addetto inserito stabilmente nell'impresa da preporre in veste di responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla predetta legge n. 46 del 1990.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, spetta d'ufficio alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate ed il conseguente aggiornamento dello stato di iscrizione senza applicazione di diritti di segreteria né versamento di

tasse di concessione. Nei certificati e negli atti camerali viene riportata la dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"».
* 34. 5. Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore o il legale rappresentante, ovvero un addetto inserito stabilmente nell'impresa da preporre in veste di responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla predetta legge n. 46 del 1990.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, spetta d'ufficio alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate ed il conseguente aggiornamento dello stato di iscrizione senza applicazione di diritti di segreteria né versamento di tasse di concessione. Nei certificati e negli atti camerali viene riportata la dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"».
* 34. 4. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano

già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore o il legale rappresentante, ovvero un addetto inserito stabilmente nell'impresa da preporre in veste di responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla predetta legge n. 46 del 1990.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, spetta d'ufficio alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate ed il conseguente aggiornamento dello stato di iscrizione senza applicazione di diritti di segreteria né versamento di tasse di concessione. Nei certificati e negli atti camerali viene riportata la dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"».
* 34. 1. Barani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17.
(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, a condizione che l'imprenditore o il legale rappresentante, ovvero un addetto inserito stabilmente nell'impresa da preporre in veste di responsabile tecnico, sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla predetta legge n. 46 del 1990.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano

già iscritte al registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, o all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge agosto 1985, n. 443, ovvero annotate nella sezione speciale del predetto registro, per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, spetta d'ufficio alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate ed il conseguente aggiornamento dello stato di iscrizione senza applicazione di diritti di segreteria né versamento di tasse di concessione. Nei certificati e negli atti camerali viene riportata la dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37"».
* 34. 3. De Micheli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane già operanti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37, su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n.46 si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo i della suddetta legge, come risultanti dallo Stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
34. 2. Montagnoli, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Liberalizzazioni in materia edilizia per le modifiche interne alle aziende).

1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 7.
3. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.
4. La deroga di cui al comma 7 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
34. 01. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa «franco fabbrica», ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, il requisito del trasporto o spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro

può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 331/1993 oltre alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente.
34. 02. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. Fino al 31 marzo 2015, per l'effettuazione delle verifiche periodiche, non si applicano i termini temporali di cui al comma 11. Il datore di lavoro può, quindi, rivolgersi direttamente ed indifferentemente anche ai soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13, senza dover preventivamente attendere il mancato rispetto dei suddetti termini da parte degli enti titolari della funzione di verifica.
34. 03. Raisi.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

4. All'articolo 16 del regio decreto 254/1929, apportare la seguente modifica:
Il punto m) dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 è sostituito dal seguente:
«Progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura a destinazione non residenziale che non superino la volumetria di 450 metri cubi».

5. Al regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2577 apportare le seguenti modifiche:
Il primo capoverso del comma 1, dell'articolo 4 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 è sostituito dal seguente:
«Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Entro tre mesi dalla iscrizione, l'ingegnere e l'architetto iscritto all'albo, dovranno essere titolari di partita Iva in forma individuale associata o societaria pena cancellazione dal relativo albo professionale».

L'articolo 5 del regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:
«Per esercitare in tutto il territorio nazionale e nella comunità europea la professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ed essere titolari di Partiva IVA in forma individuale, associata o societaria ed essere iscritti alle rispettive casse di previdenza».
34. 04. Laffranco.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari).

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 dei codice civile è abrogato.
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio Sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio terzo comma deve provvedere. entro trenta Se l'assemblea non provvede, alla nomina interessato.
35. 17.Distaso.

Sostituire i commi 1 e 2 coi seguenti:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio Sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera e) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».
* 35. 18.Lazzari, Marinello.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:
L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei Conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, Io Statuto PUÒ prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata allo revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due de/limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomino del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se Patto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approvo il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
* 35. 28.Mancuso.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
2. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2477.
(Collegio Sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la

nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
* 35. 20.Sanga.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio Sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancia consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti, indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancia in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere,

entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
* 35. 19.Pagano, Gioacchino Alfano.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.

Conseguentemente il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomino del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore o quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomino di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatorio se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in temo di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approvo il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
* 35. 8.Lo Presti.

I commi 1 e 2 sono sostituito dai seguenti:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo camino dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale del conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni In tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
* 35. 7.Pagano, Gioacchino Alfano.

I commi 1 e 2 sono sostituito dai seguenti:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatorio se 11 capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dei collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
*35. 6.Antonino Foti.

All'articolo 35, sostituire il primo comma con il seguente:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 2.Lorenzin.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
2. il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 14.De Micheli.

Sostituire il primo comma con il seguente:
1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 12.Corsaro, De Corato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 23. Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Poli.

All'articolo 35, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è soppresso.
** 35.21.Stasi, Cesario.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato.
** 35. 26.Raisi.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo comma 3 lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del comma 3 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati ai commi 2 e 3 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
* 35. 27.Raisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico.
3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

4. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
7. L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
* 35. 24. Tassone, Anna Teresa Formisano, mantini, pezzotta, Ruggeri, Libè, Poli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo può prevedere, daterminandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera e) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo dal collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superate due del seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
** 35. 22.Stasi, Cesario.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, fa nomina di un sindaco unico. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancia consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera e) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
** 35. 13.Corsaro, De Corato.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la

nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».
** 35. 15.De Micheli.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina del collegio sindacale, di un sindaco o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. In tale ipotesi, nel caso in cui non siano anche superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al successivo terzo comma lettera c) ridotti ad un quarto, lo statuto può prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un sindaco unico. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma

cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale di società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui si verificano i presupposti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale o del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
** 35. 1.Lorenzin.

Sostituire il secondo comma con il seguente:
2. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

Art. 2477.
(Collegio sindacale, sindaco e revisione legale dei conti).

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

2-bis. L'articolo 2397 del codice civile è così sostituito:

Art. 2397.
(Composizione del collegio).

Per le società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate in mercati regolamentati, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
35. 11. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2543, comma 1, del codice civile, le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo».
* 35. 25.Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2543, comma 1, del codice civile, le parole «del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo».
* 35. 16.Lulli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni, gli ultimi due periodi si interpretano nel senso che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere Io partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
35. 10.Bitonci.

Al comma 3 premettere il seguente comma:
03. Al comma 1 dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire le parole «prima dei tre anni» con le seguenti parole: «prima dei cinque anni».
35. 9.Torazzi, Vanalli, Fava.

Al comma 4, sopprimere le parole: «ai presidenti e ai procuratori generali di Corte di appello.
35. 3.Contento.

Dopo l'articolo 35, è aggiunto il seguente:

Art. 35-bis.
(Semplificazione in materia di scissione societaria).

Al comma 5 dell'articolo 2506-ter del codice civile , dopo le parole «2505-ter» sono aggiunte le seguenti: «e 2505-quater.».
35. 01.Gelmini.

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

Art. 35-bis.
(Trattamento economico della dirigenza delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola «possono» è sostituita con la parola «devono».
35. 02.Marinello.

Dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:

Art. 35-bis.
(Mobilità del personale pubblico).

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente comma:
«2-septies. Il previo esperimento della mobilità di cui al presente articolo si effettua con riferimento alle procedure concorsuali e relativamente ai posti indicati nei bandi e comunque successivamente alla comunicazione di cui all'art 34-bis del presente decreto. In mancanza di tabelle di equiparazione al dipendente assunto in mobilità definitiva presso l'amministrazione di destinazione, ai sensi del presente articolo, spetta la posizione economica iniziale della categoria o area del contratto collettivo che trova applicazione

nella nuova amministrazione. In nessun caso è possibile riconoscere trattamenti economici ad personam riguardanti la retribuzione accessoria, previsti nell'amministrazione di provenienza. Per la mobilità di cui al presente articolo si prescinde dal nulla osta dell'amministrazione di appartenenza in caso di eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33, mancato rispetto del patto di stabilità interno oppure in caso di mancanza di criteri datoriali sul rilascio dell'assenso che devono essere resi noti da parte dell'amministrazione.».
35. 03.Marinello.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza di tutte le retribuzioni e dei compensi erogati dalla RAI).

1. Al comma 50 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa provvede alla trasmissione alla Commissione dei dati di cui al presente comma, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera hanno diritto di conoscere le notizie trasmesse alla Commissione ai sensi del presente comma. Previa autorizzazione dei soggetti interessati i dati possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».
35. 04.Amici, Naccarato, Peluffo.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Norme in materia di trasparenza nella gestione dei servizi).

1. Le società affidatarie di servizi in house da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli stessi enti divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.
2. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché degli altri organismi che espletano finzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui le dette finzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
4. Il divieto di cui al comma 2 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio.
5. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la stessa carica o la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 negli enti locali o nelle amministrazioni pubbliche che detengono quote di partecipazione al capitale.
35. 05.Causi, Mariani.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di costituzione di società a responsabilità limitata e modificazioni dell'atto costitutivo di tali società).

1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: «atto pubblico» sono sostituite dalla seguente: «iscritto»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto con scrittura privata, devono depositarlo entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.
2-ter. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori e verificata la sussistenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto.»;
c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2331, 2332, escluso il primo comma, numero 1), e 2341.».

2. All'articolo 2480 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il verbale è depositato entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. In tal caso, si applica l'articolo 2463, comma 2-ter. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436.».
3. All'articolo 2481, comma 1, del codice civile, le parole da «da notaio» fino alle parole «dell'articolo 2436.» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata a norma dell'articolo 2480».
35. 06.Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
35. 07.Anna Teresa Formisano, Zinzi, Bosi, Tassone, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Cancellazione delle ipoteche non rinnovate).

Al fine di ampliare l'ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione delle ipoteche senza alcun onere per il debitore e per rendere più agevole la circolazione dei beni immobili, all'articolo 161 del decreto legislativo 1o settembre

1993 n. 385, dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente:
«7-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».
35. 08.Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Libè, Ruggeri, Pezzotta.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifica della Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 36, comma 1).

Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
«È vietato ai titolari di cariche con delega negli organi gestionali e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere ed esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti nel medesimo settore di attività.».
35. 09.Strizzolo.

ART. 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'orticolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla dato di entrata in vigore della presente legge.
36. 1. Bitonci.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifica alle disposizioni per l'attuazione del codice civile).

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, l'articolo 5 è abrogato, e all'articolo 7 le parole da: «e al prefetto» fino alla fine dell'articolo sono soppresse.
36. 01. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al codice civile in tema di azione di riduzione).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, nel secondo periodo del comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) all'articolo 563, comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) all'articolo 563, comma 4, la parola: «sospeso» è sostituita dalla seguente: «interrotto» e la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci».

2. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice e civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente:
135-bis. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice civile relativo alle donazioni trascritte anteriormente, al 15 maggio 2005 è fissato al 14 maggio 2015.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Introduzione del tasso unico di costo della polizza assicurativa).

1. Ai fini della semplificazione e della trasparenza dei rapporti tra imprese assicurative e clienti, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa)).

1. Nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni deve essere obbligatoriamente indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa) comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto.

2. In caso d'inadempienza della disposizione di cui al comma 1, il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
36. 03. Borghesi, Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifica all'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di indicazione del saggio di interesse annuo effettivo globale nei contratti bancari e di capitalizzazione degli interessi nei contratti regolati in conto corrente).

1. Ai fini della semplificazione e della trasparenza dei rapporti tra istituti di credito e clienti, dopo il comma 4 dell'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.
4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo.
36. 04. Borghesi, Barbato, Cimadoro, Mura, Messina.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazioni per le cooperative edilizie).

1. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.
36. 05. Lanzarin, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Tariffe dell'energia elettrica per le piccole imprese).

1. A decorrere dal 1o luglio 2012, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti non domestici con contratti in bassa-media tensione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina il corrispettivo di potenza da addebitare all'utenza come prodotto della potenza

mediamente prelevata, con riferimento all'anno solare, per il relativo corrispettivo unitario espresso in euro/KW.
36. 06. Lazzari.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Semplificazione e ammodernamento dell'attività di vigilanza sulle cooperative con riguardo al sistema sanzionatorio).

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti sono revocate tutte le agevolazioni fiscali per il periodo d'imposta in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per i successivi periodi fino alla cessazione del precitato comportamento.
3-bis. Il provvedimento dichiarativo della revoca delle agevolazioni di cui al comma 3 è comunicato all'Agenzia delle Entrate.
3-ter. La sanzione di cui al comma 3 è irrogata dall'autorità di vigilanza in luogo della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente cooperativo prevista dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in tutti i casi in cui essa è prevista».
36. 07. Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la domanda sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
* 37. 7.Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
* 37. 6.Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, è aggiunto il seguente comma 6-bis:
«L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il termine di cui al precedente comma, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».
* 37. 2.Vignali.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque soggette alle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile le imprese costituite in forma societaria che abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese in data successiva al 28 novembre 2011.;
b) dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dal 1o luglio 2012, l'Ufficio del Registro delle imprese che riceve una qualsiasi istanza da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata sospende la stessa finché l'impresa stessa non comunica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
** 37. 5.Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque soggette alle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile le imprese costituite in forma societaria che abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese in data successiva al 28 novembre 2011.;
b) dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dal 1o luglio 2012, l'Ufficio del Registro delle imprese che riceve una qualsiasi istanza da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata sospende la stessa finché l'impresa stessa non comunica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
** 37. 3.De Micheli.

Al comma 1, sostituire le parole ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012 con le seguenti: tramite una e-mail al registro delle imprese, accompagnata dall'attestazione rilasciata dal gestore che ha attivato la casella di posta.
37. 1.Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque soggette alle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile le imprese costituite in forma societaria che abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese in data successiva al 28 novembre 2011.
* 37. 4.Froner.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono comunque soggette alle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile le imprese costituite in forma societaria che abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese in data successiva al 28 novembre 2011.
* 37. 8.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici).

1. Al fine di semplificare l'accesso ai medicinali omeopatici, l'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 219 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sui mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici). - 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al periodi precedenti, l'Agenzia Italiana del Farmaco richiede una dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda titolare, recante:
a) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni;
b) l'indicazione dei fornitori dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX dei presente decreto;

d) gli elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.

2. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 maggio 2012.
3. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.
4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, al medicinali omeopatici».
37. 04.Raisi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per i medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, il modello di cui al comma 2 non può prevedere la presentazione del modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto. Nel caso In cui il medicinale contenga additivi ovvero contaminanti, il legale rappresentante dell'azienda produttrice presenta autocertificazione recante l'indicazione degli additivi ovvero dei contaminanti utilizzati nonché dei relativi fornitori.
2-ter. Al fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, determinato con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro il 31 maggio 2012.».
37. 05.Raisi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga in materia di dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche).

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2011 le parole «1o novembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1o novembre 2012».
37. 06.Pagano.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici).

1. Al fine di semplificare l'accesso ai medicinali omeopatici, l'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici). - 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi precedenti, l'Agenzia Italiana del Farmaco richiede una dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda titolare, recante:
a) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni;

b) l'indicazione del fornitori dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto;
d) gli elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.

2. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 maggio 2012.
3. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.
4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti dei presente decreto, ai medicinali omeopatici».
37. 01.Pisicchio.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di registrazione semplificata dei medicinali omeopatici).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per i medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, il modello di cui al comma 2 non può prevedere la presentazione del modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto. Nel caso in cui il medicinale contenga additivi ovvero contaminanti, il legale rappresentante dell'azienda produttrice presenta autocertificazione recante l'indicazione degli additivi ovvero del contaminanti utilizzati nonché dei relativi fornitori.
2-ter. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, determinato con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro il 31 maggio 2012.».
37. 02.Pisicchio.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;
c) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;
d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;
3) il quarto comma è abrogato;
e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice può autorizzare

per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono abrogate;
f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono abrogate;
g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;
h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;
i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;
l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;
b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;
2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono abrogate;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti,»;
d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario»;
3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «In entrambi i casi di cui ai commi 1-bis e 2».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
37. 03.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi.

ART. 38.

Al comma 2, dopo l'alinea 2-ter, aggiungere il seguente:
(Materie prime farmacologicamente attive).

2-quater. All'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
« 4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API - active pharmaceutical ingredients), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche di Fase I e II, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA.
38. 1.Lorenzin.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.

All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modificazioni, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso le procedure di registrazione semplificata non potranno essere sottoposte a ulteriori prescrizioni od oneri da parte dell'AIFA rispetto a quanto previsto nel presente articolo.»

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per la registrazione dei medicinali omeopatici che rientrano nella procedura semplificata di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non necessita la presentazione del modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto».
38. 01.Laura Molteni.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 relativo al Codice Comunitario per i medicinali di uso umano).

Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16 comma 2 aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso le procedure di registrazione semplificata non potranno essere sottoposte a ulteriori prescrizioni od oneri da parte dell'A.I.F.A. rispetto a quanto previsto nel presente articolo" e conseguentemente è adeguato il contenuto del modulo relativo alla domanda di registrazione semplificata del medicinale omeopatico di cui al successivo articolo 17.»
b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20.
(Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici).

1. Ai medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 si applica la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura di registrazione semplificata prevista dagli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16.
In sostituzione della documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui ai periodi antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il legale rappresentante dell'azienda titolare deve produrre all'A.I.F.A apposita dichiarazione autocertificativa contenente:
a) i dati di vendita al consumo del prodotto omeopatico degli ultimi 5 anni;

b) l'indicazione delle ditte fornitrici e produttrici dei principi attivi e degli eccipienti utilizzati;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IX del presente decreto;
d) elementi comprovanti la sicurezza del medicinale omeopatico, con riferimento alla sua composizione, via di somministrazione e forma farmaceutica.

2. Ai fini della registrazione del medicinale omeopatico è il richiesto il pagamento di un corrispettivo dal versare all'A.I.F.A. determinato con decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro il 30 giugno 2012.
3. A seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, si applicano le disposizioni previste dal Titolo IX del presente decreto.
4. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, al presente ai medicinali omeopatici.
38. 02.Laura Molteni.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.
2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa»;
b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA»;
c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un termine per l'adempimento» sono aggiunte le seguenti: «nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio»;
d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le parole: «e di cui al comma 2-bis e sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo con le parole: «Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente».

e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:
2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma I, lettera b) e dal comma 2-bis)
f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;
g) all'articolo 130, comma 4, le parole: articolo 111 sono sostituite dalle seguenti: articolo 126;
h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza.
38. 03.Laura Molteni

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Composti organici volatili).

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, le parole: nei quattro anni successivi alle date ivi previste, sono abrogate.
38. 05.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente articolo:

«Art. 38-bis.
(Semplificazione procedurale in materia di attribuzioni dei medici della Polizia di Stato).

1. L'Articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 334/2000 è sostituito dal seguente:

Art. 44.
(Attribuzioni dei medici).

1. I medici della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;
c) svolgono attività di medico competente, secondo le vigenti disposizioni, nell'ambito delle strutture dipendenti dalla Amministrazione della Polizia di Stato, e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
d) svolgono attività di medicina preventiva e igiene delle collettività nei confronti del personale della Polizia di Stato;
e) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato partecipano inoltre alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, articolo 5, comma 2 e alle commissioni previste dal decreto ministeriale 08 maggio 1997, n, 187 articolo 5, primo comma.
f) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
g) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;
h) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».
38. 06.Laganà Fortugno.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
(Materie prime farmacologicamente attive).

1. All'articolo 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API - active pharmaceutical ingredients), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche di Fase I e II, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA».
38. 07.Lorenzin.

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni in materia di farmaci).

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.
2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-bis, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa»;
b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA»;
c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un termine per l'adempimento» sono aggiunte le seguenti: «nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio»;
d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le parole: «e di cui al comma 2-bis » e sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro della salute» fino alla fine del periodo con le parole: «Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente».
e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:
2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le finzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis).»
f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio»;
g) all'articolo 130, comma 4, le parole: « articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126»;
h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza».
38. 2.Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 40.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-ter. Al comma 1, articolo 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande» aggiungere le seguenti: «le attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
1-ter. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Conseguentemente, modificare come segue la rubrica dell'articolo:
(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione e natura produttiva e di orario di vendita per alcune tipologie di attività).
40. 1.Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 1, articolo 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande» aggiungere le seguenti: «le attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
1-ter. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di orario di vendita per alcune tipologie di attività».
40. 2.Froner, Naccarato.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al comma 1, articolo 3, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande» aggiungere le seguenti: «le attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
1-ter. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di orario di tipologie di attività».
40. 3.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli esercizi di panificazione ubicati nelle aree non di rilevanza turistica è data facoltà di concordare le aperture domenicali con le istituzioni territoriali competenti e di prevedere un giorno di riposo settimanale obbligatorio eventualmente diverso dalla domenica o di procedere all'apertura domenicale a turni tra le diverse zone del comune o tra comuni limitrofi.
40. 4.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Concorrenza tra grandi strutture commerciali).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire l'effettiva concorrenzialità del settore, in ogni provincia le strutture commerciali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, facenti capo allo stesso marchio o gruppo, anche con la formula del franchinsing, non possono coprire più del 50 per cento della superficie occupata dal complesso delle medesime strutture. Qualora un marchio o un gruppo oltrepassino il suddetto limite, sono tenuti ad adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013; decorso tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia le attività previste dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed applica le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 287 medesima».
40. 01.Lazzari.

ART. 41.

Sopprimerlo.
*41. 8. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Sopprimerlo.
*41. 5. Vignali.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:
1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di operatori iscritti o annotati nel Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'esercizio di attività attinenti la produzione, il commercio, la somministrazione o la preparazione di alimenti e bevande ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
41. 4. De Micheli.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole:, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
41. 1. Cimadoro, Favia.

Al comma 1, sostituire le parole: e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con le seguenti: ed è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
41. 7. Froner.

Al comma 1 sostituire le parole: dall'articolo 71, con le seguenti: dal comma 6 dell'articolo 71.
41. 6. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 1, dopo le parole: dei requisiti previsti dall'inserire le parole: dal comma 6.
41. 2. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1 dopo le parole: dall'articolo 71 inserire le seguenti:, comma 6.
41. 3. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Cuomo, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure in materia di guide e accompagnatori turistici).

1. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori.
2. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Ai soggetti titolari di

laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
3. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
41. 08. Causi.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di accisa e nell'assetto dei depositi fiscali per i microbirrifici).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma 3-bis):
3-bis). Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del confezionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto, 1 prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e e).

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo, periodo è sostituito dal seguente:
Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.
*41. 02. Barani.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di accisa e nell'assetto dei depositi fiscali per i microbirrifici).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma 3-bis):
3-bis). Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del confezionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto, 1 prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e e).

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo, periodo è sostituito dal seguente:
Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.
*41. 06. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di accisa e nell'assetto dei depositi fiscali per i microbirrifici).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma 3-bis):
3-bis). Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del confezionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto, 1 prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e e).

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo, periodo è sostituito dal seguente:
Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.
*41. 011. Vignali.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di accisa e nell'assetto dei depositi fiscali per i microbirrifici).

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma 3-bis):
3-bis). Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del confezionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente dell'impianto, 1 prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e e).

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo, periodo è sostituito dal seguente:
Per le fabbriche di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.
*41. 09. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la somministrazione non assistita per le attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare fattività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda,

comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con (esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando (osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. Le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare, operanti in locali che per propria struttura non possono essere resi conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande, possono svolgere anche fattività di somministrazione assistita, purché avente ad oggetto alimentari prodotti prevalentemente dall'impresa stessa, utilizzando arredi ed attrezzature di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva dei medesimi locali, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
**41. 05. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la somministrazione non assistita per le attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare fattività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con (esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando (osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. Le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare, operanti in locali che per propria struttura non possono essere resi conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande, possono svolgere anche fattività di somministrazione assistita, purché avente ad oggetto alimentari prodotti prevalentemente dall'impresa stessa, utilizzando arredi ed attrezzature di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva dei medesimi locali, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
**41. 03. Barani.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la somministrazione non assistita per le attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-bis

dell'articolo 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
*41. 018. Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la somministrazione non assistita per le attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
*41. 014. Abrignani.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure per la somministrazione non assistita per le attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-bis dell'articolo 4 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
*41. 012. Vignali.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta).

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
**41. 015. Abrignani.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta).

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica

eseguita sia su registri cartacei che informatici.
**41. 01. Barani.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta).

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
**41. 07. Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcol etilico ad accisa assolta).

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
**41. 010. Vignali.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazione in materia di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa).

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».
41. 04. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in prateria di costituzione di società a responsabilità limitata e modificazioni dell'atto costitutivo di tali società).

1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «atto pubblico» sono sostituite dalla seguente «iscritto»;
b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto con scrittura privata, devono depositarlo entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.
2-ter. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori e verificata la sussistenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto».
c) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2331, 2332, escluso il primo comma, numero 1), e 2341».

2. All'articolo 2480 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il verbale è depositato entro quindici giorni presso l'ufficio dei registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. In tal caso, si applica l'articolo 2463, comma 2-ter. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436».
3. All'articolo 2481, comma 1, del codice civile, le parole da «da notaio» fino a «dell'articolo 2436.» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata a norma dell'articolo 2480».
41. 013. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non sono applicabili ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio a dettaglio su aree pubbliche».
b) All'articolo 16, il comma 4 è soppresso.
c) All'articolo 70, al comma 1 la frase «a società di capitali regolarmente costituite o cooperative» è soppressa.
41. 016. Di Biagio.

ART. 42.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis - (Comunicazione del vincolo culturale al catasto). - 1. La verifica con esito positivo di bene culturale prevista dall'articolo 12, nonché la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13, quando abbiano ad oggetto beni immobili, devono essere cura della Soprintendenza comunicate al catasto ai fini della loro indicazione nei registri catastali»;
b) dopo l'articolo 182 è aggiunto il seguente:
«Art. 182-bis - (Disposizione transitoria relativa all'articolo 15-bis). - 1. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore dell'articolo 15-bis, allo scopo di fruire delle agevolazioni fiscali previste per i beni immobili culturali, il proprietario del bene, sia esso persona fisica o persona giuridica - privata o pubblica - è tenuto a segnalare al catasto l'esistenza del vincolo culturale sul bene».
42. 1.Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: «legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al terzo periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali» e le parole «ufficio delle entrate del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;
2) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera h), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «del Ministro per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali» e le parole: «nell'articolo 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo: le parole: «previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali» sono soppresse; le parole:

«dal Ministero per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero per i beni e le attività culturali»; le parole: «che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo» sono soppresse; al terzo periodo le parole da: «il Ministero per i beni culturali e ambientali» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»; al quarto periodo le parole: «per i beni culturali e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali»;
3) all'articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e), primo periodo, le parole: «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole: «da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: «articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; al secondo periodo le parole da: «previo parere» fino a: «all'entrata dello Stato» sono sostitute dalle seguenti: «I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni»;
3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente».

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,

con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente».
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.
6. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante»;
b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale».

7. Nell'Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo 1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 2, camini 303,304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
9. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
4a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso».
10. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, la parola: «2012» è sostituita dalla seguente: «2011».
11. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.
42. 04.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di trascrizione).

1. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis dopo la parola: «esclusione» sono inserite le seguenti: «delle servitù e»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
1-ter. Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo».
42. 01.Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di trasferimenti di immobili da costruire).

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili, si interpreta nel senso che l'obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita si applica limitatamente agli immobili da costruire di cui alle lettere b)

e d) all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 122 del 2005».
42. 02.Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 42, è aggiunto il seguente:

Art. 42-bis.
(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i Beni Culturali).

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:
a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola «vincolante», nonché il secondo periodo, dalle parole «Il parere del soprintendente» alle parole «si considera favorevole»;
b) al comma 8:
b.1. dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;
b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole «Il soprintendente» alle parole «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.
3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 dei medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.
6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
42. 03.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 43.

AI comma 1, sopprimere le parole: non avente natura regolamentare.
43. 2. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, dopo le parole: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni.
43. 5. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 si interpreta nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenute la dichiarazione dell'interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del medesimo decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti ai gestori di servizio pubblico, se strumentali alla erogazione del servizio, anche nel caso di successiva modifica della destinazione d'uso, dismissione o valorizzazione del bene.
2-ter. L'articolo 12, comma 9 e l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II dei medesimo decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti ad enti pubblici trasformati in società prima del 2 ottobre 2003, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».
43. 6. Laffranco.

Dopo il comma 2, aggiungerei il seguente:
2-bis. - Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Comunicazione del vincolo culturale al Catasto).

1. La verifica con esito positivo di bene culturale prevista dall'articolo 12, nonché la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13, quando abbiano ad oggetto beni immobili, devono essere comunicate dalla Soprintendenza al Catasto ai fini della loro indicazione nei registri catastali.
2. Dopo l'articolo 182 è aggiunto il seguente:

Art. 182-bis.
(Disposizione transitoria relativa all'articolo 15-bis).
1. Nel corso dei tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento introdotto dall'articolo 15-bis, allo scopo di ottenere o di conservare le agevolazioni fiscali previste per i beni immobili culturali, il proprietario del bene, sia esso persona fisica o persona giuridica - privata o pubblica - è tenuto a segnalare al Catasto l'esistenza del vincolo culturale sul bene.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale.
43. 1. Gelmini.

All'articolo 43 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.
(Comunicazione del vincolo culturale al catasto).

1. La verifica con esito positivo di bene culturale prevista dall'articolo 12, nonché la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13, quando abbiano ad oggetto beni immobili, devono essere a cura della Soprintendenza comunicate al catasto ai fini della loro indicazione nei registri catastali.
b) dopo l'articolo 182 è aggiunto il seguente:

Art. 182-bis.
(Disposizione transitoria relativa all'articolo 15-bis).

1. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore dell'articolo 5-bis, allo scopo di fruire delle agevolazioni fiscali previste per i beni immobili culturali, il proprietario del bene, sia esso persona fisica o persona giuridica - privata o pubblica - è tenuto a segnalare al catasto resistenza del vincolo culturale sul bene.
43. 3. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(semplificazioni in materia di diritto d'autore, modifiche alla legge 22 aprile 1941).

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941 n. 63, secondo periodo, sostituire le parole: «purché non effettuata a scopo di lucro» con le seguenti: «entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, nonché la lettura e l'esecuzione di opere in biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici o accessibili al pubblico ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, purché tali utilizzi non vengano effettuati a scopo di lucro né per altri vantaggi economici diretti o indiretti e non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica delle opere.
43. 01. Levi, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Abrogazione dell'obbligo di relazione annuale per le cooperative edilizie di abitazione).

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata.
43. 02. Delfino, Tassone, Anna Teresa Formisano, Libè, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia edilizia).

1. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale è ammessa la seguente modifica: all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», sono soppresse le seguenti parole: «e sagoma».
43. 03. Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 44.

Al comma 1, dopo le parole: di interventi di lieve entità, nonché aggiungere le seguenti:, agli articoli 146 e 149 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004,.
* 44. 11.Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Al comma 1, dopo le parole: interventi di lieve entità, nonché aggiungere le seguenti:, agli articoli 146 e 149 del medesimo decreto legislativo 42/2004.
* 44. 2.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: di interventi di lieve entità, nonché sono aggiunte le seguenti:, agli articoli 146 e 149 del medesimo decreto legislativo 42/2004,.
* 44. 10.Froner, Naccarato.

Al comma 1, dopo le parole: n. 281 inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni.
44. 4.Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, al comma 2, alinea, le parole: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica» sono sostituite con le seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica.
44. 3.Maggioni, Fava, Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Il parere non è dovuto quando trattasi di interventi sottoposti alla procedura di autorizzazione semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 9 luglio 2010».
44. 7.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione, della provincia o del comune interessati, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1.»;
b) al comma 8, le parole: «alla compatibilità paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «alla legittimità giuridico-formale».
44. 6.Mastromauro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non è richiesto il parere del

Soprintendente in caso di positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione, della provincia o del comune interessati, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1».
44. 9.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
44. 1.Antonino Foti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 142, comma 2, alinea, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «lettere a), b), c), d), e)» inserire le seguenti: «f)».
44. 5.Zucchi, Braga.

All'articolo 44, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 28 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n, 137», è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:
«3-bis. I poteri del soprintendente previsti dal presente articolo e gli effetti di tutela dei provvedimenti previsti dagli articoli 12 e seguenti, nonché 45 e seguenti del Codice, possono essere esercitati e si esplicano anche dopo il rilascio dei titoli abilitativi e l'inizio dei lavori.».

4. All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:
«2-bis. I poteri del soprintendente previsti dal presente articolo e gli effetti di tutela dei provvedimenti previsti dagli articoli 139 e seguenti del Codice, possono essere esercitati e si esplicano anche dopo il rilascio dei titoli abilitativi e d'inizio dei lavori».
45. 8.Realacci, Mariani, Granata, Margiotta, Braga, Bratti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
All'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 2-bis è riformulato nel modo seguente:
«2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati ai comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero per le manifestazioni o gli eventi che abbiano una durata superiore a tre giorni. In caso di manifestazioni o eventi, anche richiedenti il posizionamento di specifiche strutture, la cui durata non supera i tre giorni, la predetta concessione in uso è sottoposta all'autorizzazione dell'autorità proprietaria o che ha in consegna il bene. In entrambi i casi l'autorizzazione è rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene».
44. 01.Fava.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire).

L'articolo 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dà! seguente:
«Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
44. 02.Romani.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore).

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: «in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.».
2. Per il quinquennio che ha inizio il 1o gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n, 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.
44. 03.Romani.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia edilizia).

Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale è ammessa la seguente modifica: «all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del presidenze della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", eliminare le seguenti parole: "e sagoma"».
44. 04.Romani.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia edilizia).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le seguenti parole sono soppresse: «e sagoma».
44. 05.Mastromauro.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: n. 300, aggiungere le seguenti: previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
45. 3.I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
b-bis) all'articolo 30, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Sono previsti interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali, più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali».
b-ter) all'articolo 33, al comma 1, è inserito in fine il seguente periodo:
«Ogni titolare e responsabile del trattamento e, se presente, il rappresentante stabilito nel territorio dello Stato, devono conservare la documentazione aggiornata descrittiva di tutte le operazioni di trattamento di dati sensibili e devono metterla a disposizione, se richiesti, dell'autorità Garante. Tale documentazione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:
a) il nome e i dettagli di contatto del titolare o di ogni titolare congiunto, di ogni responsabile e, se presente, del rappresentante stabilito;
b) gli scopi del trattamento, inclusi gli eventuali legittimi interessi perseguiti dal titolare;
c) una descrizione delle categorie di Interessati e delle categorie di dati personali a loro riferiti;
d) l'elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati;
e) l'elenco dei trasferimenti di dati personali all'estero, inclusi i dettagli dei Paesi di destinazione e i documenti che legittimano tale trasferimento;
f) l'elenco delle banche dati e l'indicazione generale del tempo massimo di conservazione delle diverse tipologie di dati, termine dopo il quale essi verranno cancellati;
g) la descrizione delle misure minime adottate tra quelle individuate nel presente capo.».
45. 4.Della Vedova, Gozi, Raisi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso informato, manifestato ai sensi dell'articolo 23.
45. 1.Lorenzin.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre).

In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione

n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.
45. 01..............

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.

In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene, definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.
45. 02.Laffranco.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.

In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di. cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.
45. 03.Giorgio Merlo.

ART. 46.

Dopo il comma 1, aggiungere, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di razionalizzare le attività di servizio e supporto dei settori energetici, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa conguaglio per il settore elettrico è trasformata in Agenzia, operante in forma di ente pubblico economico, con la denominazione di Cassa per la compensazione dei settori energetici (CCSE).
1-ter. La Cassa per la compensazione dei settori energetici esercita attività di intermediazione e di gestione economica dei fondi alla stessa intestati in funzione degli interessi generati curati dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas. Detti fondi, che sono alimentati dai clienti finali e dagli operatori di energia, e le spese di gestione della Cassa non interessano direttamente, né indirettamente la finanza pubblica,
1-quater. Sono organi della Cassa il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'Intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla nomina del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale dell'ente. Lo statuto è sottoposto all'approvazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas.
1-quinquies. Il personale in regime di distacco presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, non proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra le partì, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è ceduto alla Cassa per la compensazione dei settori energetici, fermi restando i diritti in precedenza maturati dai lavoratori sia presso gli enti distaccanti sia presso la Cassa conguaglio del settore elettrico.

Alla rubrica, dopo le parole: «vigilati dal Ministero della difesa», aggiungere le seguenti: «e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».
46. 1. Abrignani.

Dopo il coma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.
2-ter. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
46. 2. Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al codice civile in tema di azione di restituzione degli immobili).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, nel secondo periodo del comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) all'articolo 563, comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) all'articolo 563, comma 4, la parola: «sospeso» è sostituita dalla seguente: «interrotto» e la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
d) dopo l'articolo 135 delle disposizioni transitorie e di attuazione è aggiunto il seguente: «135-bis. Il termine per la ratifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice civile relativo alle donazioni trascritte anteriormente, al 15 maggio 2005 è fissato al 14. maggio 2015»;
46. 01. Mariastella Gelmini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al Codice civile in materia di riconoscimento dell'usucapione).

1. Al codice civile, dopo l'articolo 1159-bis sono aggiunti i seguenti:
Art. 1159-ter. Riconoscimento dell'usucapione. - L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158 e seguenti può formare oggetto di riconoscimento.
Art. 1159-quater. Atto di riconoscimento. - Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.
L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.
Art. 1159-quinquies. Pubblicità dell'atto di riconoscimento. - L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i beni immobili per i quali viene effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo del Tribunale. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159- sexies.
L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali ed a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non cancellata contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione va fatta menzione, a norma dell'articolo 2659 secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-septies.
Art. 1159-sexies. Opposizione. - Contro Tatto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-quinquies primo comma.

L'opposizione va proposta davanti al Tribunale : del luogo in cui è situato il bene immobile e deve essere notificata anche al notaio rogante per gli effetti di cui all'articolo 1159-septies.
Art. 1159-septies. Riconoscimento del diritto. - Se l'opposizione non è proposta nel termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine dell'ultima affissione o, ove successiva, dalla data di perfezionamento dell'ultima notifica di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-quinquies terzo comma.
Ferma restando la possibilità di disporre del baie anche in difetto di atto o pronuncia giudiziale che accerti l'intervenuta usucapione, ima volta decorso il termine di cui all'articolo 1159 sexies, senza che sia stata proposta opposizione, a chi acquista in buona fede da colui che ha ottenuto il riconoscimento o dai suoi eredi si applicano gli articoli 1159 e 1159-bis.
46. 02. Mariastella Gelmini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche alla legge 28 febbraio 1913, numero 89).

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«29-bis. 1. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.
2. notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, nonché ai seguenti soggetti:
a) al Giudice Tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;
b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

3. Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.
4. Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta "giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.
La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto.».
46. 03. Gelmini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di editoria onlus).

1. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto con decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002 a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge per la spedizione di programmi di abbonamento spediti in abbonamento postale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*46. 04. Urso.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di editoria onlus).

1. Alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si applica il medesimo trattamento tariffario previsto con decreto del Ministero delle Comunicazioni 13 novembre 2002 a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge per la spedizione di programmi di abbonamento spediti in abbonamento postale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*46. 017. Marinello.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizione in materia di liti fiscali).

Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, la parola «20.000» è sostituita con la parola «100.000».
46. 08. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizione in materia di liti fiscali).

Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, la parola «20.000» è sostituita con la parola «75.000.».
46. 09. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizione in materia di liti fiscali).

Al comma 12 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, la parola «20.000» è sostituita con la parola «50.000».
46. 010. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
46-bis: Dopo l'articolo 474, comma 1, del codice penale, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La fattispecie si applica anche alle merci presentate in dogana per essere vincolate al regime del transito e al regime del deposito, così come previsti rispettivamente agli articoli 91 e seguenti e 98 e seguenti del Reg. CE del 12 ottobre 1992 n. 2913, Regolamento che istituisce un codice doganale comunitario».
*46. 07. Mistrello Destro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
46-bis: Dopo l'articolo 474, comma 1, del codice penale, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La fattispecie si applica anche alle merci presentate in dogana per essere vincolate al regime del transito e al regime del deposito, così come previsti rispettivamente agli articoli 91 e seguenti e 98 e seguenti del Reg. CE del 12 ottobre 1992 n. 2913, Regolamento che istituisce un codice doganale comunitario».
*46. 051. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione ai lavori nei cantieri temporanei e mobili).

1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi».
**46. 020. Abrignani.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione ai lavori nei cantieri temporanei e mobili).

1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi».
**46. 043. Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione ai lavori nei cantieri temporanei e mobili).

1. All'articolo 28, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato» sono abrogate.
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, al comma 5, le parole «fino a 10» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5» e le parole «effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro» sono abrogate.
*46. 021. Abrignani.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione ai lavori nei cantieri temporanei e mobili).

1. All'articolo 28, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato» sono abrogate.
2. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, al comma 5, le parole «fino a 10» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5» e le parole «effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro» sono abrogate.
*46. 042. Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi).

1. All'articolo 27, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 1-bis è soppresso.
**46. 022. Abrignani.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi).

1. All'articolo 27, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 1-bis è soppresso.
**46. 041. Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1. lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1966, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni provinciali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni».
b) al secondo comma, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare».
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è abrogato.
4. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «sanitaria locale», la parola «e» è sostituita dalla parola: «o».
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: -bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»

5. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, IL 81, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacati dei datori di lavoro».
6. All'articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
7. All'articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
8. All'articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
*46. 023. Abrignani.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1. lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1966, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni provinciali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni».
b) al secondo comma, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare».
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è abrogato.
4. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «sanitaria locale», la parola «e» è sostituita dalla parola: «o».
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: -bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»

5. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, IL 81, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacati dei datori di lavoro».
6. All'articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
7. All'articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
8. All'articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».
*46. 040. Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni provinciali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni».
b) al secondo comma, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro procede ad un'inchiesta al fine di accertare:».
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

3. L'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è abrogato.
4. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «sanitaria locale», la parola «e» è sostituita dalla parola «o»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

5. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione alle verifiche periodiche delle attrezzature).

1. Il comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2006, n. 61, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VH a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di

tipo A, ai sensi della norma UNI GEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni».

2. Il comma 12 è soppresso.
3. Il comma 13 è soppresso.
*46. 024. Abrignani.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione alle verifiche periodiche delle attrezzature).

1. Il comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2006, n. 61, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VH a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI GEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.

2. Il comma 12 è soppresso.
3. Il comma 13 è soppresso.
*46. 039. Vignali.

Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione alle verifiche periodiche delle attrezzature).

1. Il comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è cancellato e sostituito dal seguente: «Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEIISO/IEC 17020; emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziarne la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione.
I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dall'organismo di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo».

2. Il comma 12 è soppresso.
3. Il comma 13 è soppresso.
**46. 071. De Micheli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione alle verifiche periodiche delle attrezzature).

1. All'articolo dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati, I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI GEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.

Conseguentemente, il comma 12 e 13 sono soppressi.
**46. 064. Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione alle verifiche periodiche delle attrezzature).

1. All'articolo dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati, I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI GEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.

2. Il comma 12 è soppresso.
3. Il comma 13 è soppresso.
**46. 032. Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione alle verifiche periodiche delle attrezzature).

1. All'articolo dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e

successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifica periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Le verifiche sono effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati, I soggetti pubblici e privati abilitati devono possedere i seguenti requisiti: certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI GEI ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati dagli organismi di ispezione al possessore delle attrezzature e rese disponibili, a richiesta, delle autorità di controllo. I soggetti abilitati sono inseriti nella banca dati di ACCREDIA, a cui possono accedere le imprese che ne richiedono le prestazioni.
2. i commi 12 e 13 sono soppressi.
**46. 029. Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Libè, Mantini, Pezzotta.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni pagamenti Uffici periferici Motorizzazione civile).

1. All'articolo 7 della legge 18 ottobre del 1978, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo capoverso, dopo la parola: «conto corrente postale» sono aggiunte le seguenti: «o pagamento elettronico e/o di R.I.D. bancario».
b) al secondo capoverso, dopo le parole: «corrente postale vincolato» sono aggiunte le seguenti: «o pagamento elettronico e/o di R.I.D. bancario».

2. All'articolo 9 della legge 18 ottobre del 1978, n. 625, da le parole: «lire 50 mila a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro euro 1000,00».
46. 011. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 46-ter, aggiungere il seguente:

Art. 46-quater.
(Semplificazione in materia di previdenza ed assistenza).

1. All'articolo 7, comma 3-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, conseguentemente è abrogata la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all'ENAM, a decorrere dall'a.s. 2011-2012».
2. All'articolo 24, comma, 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «ad applicarsi», sono aggiunte le seguenti: «per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012.».
3. All'articolo 24, comma 15-bis, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale del comparto scuola.».
46. 012. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente).

1. Al fine di semplificare l'azione amministrativa in materia di accesso e di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente e di semplificare i vari contenziosi attivati presso i

vari Tribunali del lavoro, resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. N 137/2007 e successive modificazioni che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro giorno 1 dicembre 2007, data prevista per l 'inizio dei corsi.»
46. 05. Gibiino, Torrisi.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente).

1. Al fine di semplificare l'azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso, la risoluzione delle eventuali controversie legate alle assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferendo una procedura concorsuale è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. È soppresso il comma 4-quater dell'articolo 1 della legge 167/2009.
46. 015. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 46-bis aggiungere il seguente:

Art. 46-ter.
(Semplificazioni in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento).

1. Al fine di semplificare l'azione amministrativa in materia di accesso e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera c), comma 605 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, possono iscriversi nella fascia aggiuntiva tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva gli studenti iscritti al corso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria negli anni 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. All'atto dell'emanazione del decreto che discipline le domande di aggiornamento per il triennio 2014-2016, i docenti in possesso di abilitazione inseriti nella fascia aggiuntiva sono inseriti a pieno titolo, con il rispettivo punteggio, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nella provincia scelta.
46. 013. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Definizione interventi edilizi).

Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, all'ultimo periodo, dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne l'originaria consistenza».
46. 014. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazione in materia di distanza dei cimiteri dall'abitato).

1. All'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, concernente Testo

unico delle leggi sanitarie, la parola: «duecento» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «cento».
46. 016. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Dopo l'articolo 474-quater del codice penale, è aggiunto il seguente:
Art. 474-quinquies. - 1. Nel caso in cui le condotte di cui all'articolo 474 siamo poste in essere attraverso una spedizione di massimo 20 prodotti con segni o marchi contraffatti o alterati, importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea a mezzo servizio postale, corriere espresso, ovvero a seguito di passeggeri, si applica una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 7.000, a condizione che non vi siano elementi che possano far ritenere che la spedizione sia parte di un trafficò più ampio e che non si tratti di prodotti farmaceutici, anabolizzanti ovvero prodotti nocivi per la salute.
2. All'accertamento della violazione procede l'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'articolo 326 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. L'ufficio delle dogane competente procede alla confisca amministrativa della merce finalizzata alla sua distruzione. I costi sono posti a carico del destinatario della spedizione.
*46. 06. Mistrello Destro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Dopo l'articolo 474-quater del codice penale, è aggiunto il seguente:
Art. 474-quinquies. - 1. Nel caso in cui le condotte di cui all'articolo 474 siamo poste in essere attraverso una spedizione di massimo 20 prodotti con segni o marchi contraffatti o alterati, importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea a mezzo servizio postale, corriere espresso, ovvero a seguito di passeggeri, si applica una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 7.000, a condizione che non vi siano elementi che possano far ritenere che la spedizione sia parte di un trafficò più ampio e che non si tratti di prodotti farmaceutici, anabolizzanti ovvero prodotti nocivi per la salute.
2. All'accertamento della violazione procede l'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'articolo 326 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3. L'ufficio delle dogane competente procede alla confisca amministrativa della merce finalizzata alla sua distruzione. I costi sono posti a carico del destinatario della spedizione.
*46. 052. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n, 1, ed alla legge 17 agosto 2005, n. 174, concernenti l'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore presso i locali delle imprese abilitate).

1. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
6-bis. Per l'effettuazione delle prestazioni e dei trattamenti di cui all'articolo 1, le imprese che svolgono l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3. A tale fine le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 6-ter. L'attività di estetista può essere altresì svolta in forma di lavoro autonomo

da parte di soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 3, presso i locali di imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale, che siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari Il godimento dei locali costituisce oggetto di contratto di affitto ai sensi dell'articolo 1615 codice civile, ovvero di contratto di comodato ai sensi dell'articolo 1803 codice civile, da stipulare in forma scritta.
2. All'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto seguente:
6-bis. L'attività di acconciatore può essere altresì svolta in forma di lavoro autonomo da parte di soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione professionale previsti dall'articolo 3, presso i locali di imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale, che siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Il godimento dei locali costituisce oggetto di contratto di affitto ai sensi dell'articolo 1616 codice civile, ovvero di contratto di comodato ai sensi dell'articolo 1803 civile civile, da stipulare in forma scritta.
**46. 025. Abrignani.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed alla legge 17 agosto 2005, n. 174, concernenti l'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore presso i locali delle imprese abilitate).

1. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per l'effettuazione delle prestazioni e dei trattamenti di cui all'articolo 1, le imprese che svolgono l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3. A tale fine le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6-ter. L'attività di estetista può essere altresì svolta in forma di lavoro autonomo da parte di soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 3, presso i locali di imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale, che siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Il godimento dei locali costituisce oggetto di contratto di affitto ai sensi dell'articolo 1615 c.c., ovvero di contratto di comodato ai sensi dell'articolo 1803 c.c., da stipulare in forma scritta.».

2. All'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiungo il seguente:
«6-bis. L'attività di acconciatore può essere altresì svolta in forma di lavoro autonomo da parte di soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione professionale previsti dall'articolo 3, presso i locali di imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale, che siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Il godimento dei locali costituisce oggetto di contratto di affitto ai sensi dell'articolo 1615 c.c., ovvero di contratto di comodato ai sensi dell'articolo 1803 c.c., da stipulare in forma scritta.».
** 46. 026.Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed alla legge 17 agosto 2005, n. 174, concernenti l'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore presso i locali delle imprese abilitate).

1. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per l'effettuazione delle prestazioni e dei trattamenti di cui all'articolo 1, le imprese che svolgono l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3. A tale fine le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6-ter. L'attività di estetista può essere altresì svolta in forma di lavoro autonomo da parte di soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 3, presso i locali di imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale, che siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Il godimento dei locali costituisce oggetto di contratto di affitto ai sensi dell'articolo 1615 c.c., ovvero di contratto di comodato ai sensi dell'articolo 1803 c.c., da stipulare in forma scritta.».

2. All'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiungo il seguente:
«6-bis. L'attività di acconciatore può essere altresì svolta in forma di lavoro autonomo da parte di soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione professionale previsti dall'articolo 3, presso i locali di imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale, che siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Il godimento dei locali costituisce oggetto di contratto di affitto ai sensi dell'articolo 1615 c.c., ovvero di contratto di comodato ai sensi dell'articolo 1803 c.c., da stipulare in forma scritta.».
** 46. 065.Froner, Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed alla legge 17 agosto 2005, n. 174, concernenti l'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore presso i locali delle imprese abilitate).

1. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per l'effettuazione delle prestazioni e dei trattamenti di cui all'articolo 1, le imprese che svolgono l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3. A tale fine le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6-ter. L'attività di estetista può essere altresì svolta in forma di lavoro autonomo da parte di soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 3, presso i locali di imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale, che siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Il godimento

dei locali costituisce oggetto di contratto di affitto ai sensi dell'articolo 1615 c.c., ovvero di contratto di comodato ai sensi dell'articolo 1803 c.c., da stipulare in forma scritta.».

2. All'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiungo il seguente:
«6-bis. L'attività di acconciatore può essere altresì svolta in forma di lavoro autonomo da parte di soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione professionale previsti dall'articolo 3, presso i locali di imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale, che siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Il godimento dei locali costituisce oggetto di contratto di affitto ai sensi dell'articolo 1615 c.c., ovvero di contratto di comodato ai sensi dell'articolo 1803 c.c., da stipulare in forma scritta.».
** 46. 077.Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti di rete di imprese).

Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: «Le nuove adesioni o i recessi anticipati non importano modificazione del contratto a condizione che essi siano oggetto di comunicazione da parte delle imprese interessate secondo le modalità previste dal presente comma, corredata da formale atto di accoglimento della richiesta da parte del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune della rete ovvero, in sua assenza, di tutte le imprese partecipanti, secondo i criteri previsti dal contratto».
46. 027.Mantini, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazione degli interventi nella ricostruzione dei commi terremotati della Regione Abruzzo).

1. Agli interventi edilizi nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
2. Agli interventi di ristrutturazione edilizia, su singoli edifici classificati E) ai sensi delle ordinanze vigenti, che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A), non comportino mutamenti rilevanti della destinazione d'uso, si applica il regime di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del T.U. Edilizia.
3. I piani integrati di intervento, ai sensi della legislazione vigente, e i progetti di riqualificazione sviluppo, comunque denominati, sono approvati dai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, entro trenta giorni dall'esito positivo della conferenza dei servizi, svolta ai sensi dell'articolo 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, che si esprime entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione del progetto al comune. In caso di ritardo, il presidente della regione Abruzzo nomina, con urgenza, i commissari ad acta che deliberano, in via sostitutiva, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina.

4. I piani e i progetti sono approvati ove coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 aprile 2009 e comunque, previa congrua motivazione, ove determinino un miglioramento dell'assetto urbano, dei servizi pubblici, della mobilità, della qualità ambientale, architettonica, ed energetica.
5. I soggetti proponenti sono tenuti a garantire la massima pubblicità dei progetti e ad organizzare in forma seminariale, entro venti giorni dalla presentazione del progetto, un'udienza pubblica, con la partecipazione delle associazioni e dei comitati che ne fanno richiesta entro e non oltre i due giorni precedenti, ai fini dell'illustrazione e della valutazione in contraddittorio del progetto nonché della presentazione di eventuali osservazioni e proposte. L'udienza pubblica è presieduta dal dirigente dell'ufficio comunale competente o dal responsabile del procedimento che ne fa verbale e acquisisce i documenti prodotti di cui l'amministrazione dovrà tenere conto ai fini dei pareri e delle decisioni.
6. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, sono tenuti a redigere, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le mappe delle demolizioni e dell'edilizia sostitutiva con riferimento agli atti urbanistici vigenti e ai documenti prodotti dalla Struttura tecnica di missione, al criterio costi/benefici, tenendo conto delle volontà espresse dai proprietari degli immobili.
7. Ai fini dei compiti previsti dal presente articolo i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, sottoscrivono convenzioni con il Consiglio nazionale degli Architetti, con il Consiglio nazionale degli Ingegneri, con le Università, per dotarsi di adeguate strutture tecniche che consentano lo svolgimento di controlli periodici sugli interventi edilizi in corso.
46. 028.Mantini, Tassone, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Libè, Pezzotta.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Norme in materia di cittadinanza allo straniero per alti meriti sportivi).

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il termine di cui al comma 1, lettera f), può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la proceduta di cui al comma 2-ter del presente articolo.
2-ter
. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, un elenco di atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è proposta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 2-bis del presente articolo, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvede ad inoltrare l'elenco al Ministro dell'interno corredato del proprio parere».
46. 019.Lazzari.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione dei controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati e per la dematerializzazione contrassegni di Stato).

Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione dei contrassegni di Stato di cui all'articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con il provvedimento di cui al comma 2 dello stesso articolo, da emanarsi entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione o integrazione con sistemi di controllo elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. Le caratteristiche dei sistemi di controllo elettronici o telematici dovranno essere certificati dall'Amministrazione finanziaria.
46. 030.Poli, Bosi, Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Mantini, Libè, Pezzotta.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazione per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta).

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.
46. 031.Anna Teresa Formisano, Tassone, Ruggeri, Pezzotta, Mantini, Libè.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni per la programmazione del sistema delle camere di commercio).

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è sostituito dal seguente:
«6. Sono invitati permanenti alle riunioni dell'organo amministrativo dell'Unioncamere, di cui fanno parte i presidenti delle camere di commercio come individuati a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata».

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
* 46. 059.Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni per la programmazione del sistema delle camere di commercio).

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente:
«6. Sono invitati permanenti alle riunioni dell'organo amministrativo dell'Unioncamere, di cui fanno parte i presidenti delle camere di commercio come individuati a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata».

2. La disposizione di cui al comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
* 46. 034.Fadda, Lulli, Froner, Colaninno, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni del registro delle imprese).

1. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999 n. 206, non hanno, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione pei integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16,comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.
2. Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società, su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
4. Il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì la cancellazione della partita IV A della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo.
** 46. 033.Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni del registro delle imprese).

1. Le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, non hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, non hanno, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, presentato all'ufficio del registro delle imprese l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, ai sensi dell'articolo 16, comma 12-undecies della legge 28 gennaio 2009 n. 2, e che non hanno iscritto nel registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, sono sciolte senza nomina del liquidatore con provvedimento del conservatore del registro delle imprese.
2. Le società di capitali confiscate con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, che risultino da oltre tre anni non più operative e prive di dipendenti, possono essere cancellate dal conservatore dell'ufficio registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la società,

su domanda dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge,
4. Il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì la cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro medesimo.
** 46. 060.Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Iscrizione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel registro delle imprese).

1. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiede all'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'impresa interessata, l'iscrizione dei provvedimenti di confisca dei beni emessi dall'autorità giudiziaria a proprio favore. L'iscrizione deve avvenire nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura competenti per territorio, provvede all'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, dell'informazione interdittiva emessa dal Prefetto ai sensi del comma 4 del citato articolo 93.
46. 035.Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

1. All'articolo 16, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «la cui sosta nel territorio Italiano si protrae oltre quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni giorno, o frazione di esso, di sosta nel territorio nazionale oltre le prime quarantotto ore, fatta eccezione per gli aeromobili in sosta presso le ditte di manutenzione.».
46. 036.Raisi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Il comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente la gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare, è soppresso.
46. 037.Angeli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Soggetto gestore degli incentivi statali).
1. Per la gestione di una o più fasi procedimentali riguardanti gli incentivi previsti da norme statali, il Ministero competente può avvalersi di un Soggetto gestore, con il quali può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Il Soggetto gestore è individuato mediante procedura aperta, ristretta o negoziata o dialogo competitivo in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oppure è scelto mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno. L'Amministrazione, in particolare, procederà senz'altro ad affidamento diretto qualora, per le caratteristiche dell'erogazione degli incentivi, abbia individuato l'unico organismo in possesso di una rete capillare per l'erogazione di servizi presente in ogni Comune, nonché di tecnologie e mezzi tali da soddisfate le esigenze di celere distribuzione degli incentivi stessi secondo le individuate modalità, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero sia titolare di diritti esclusivi. Tale organismo deve altresì essere in possesso di collaudate competenze per l'adeguato svolgimento della tipologia di servizi previsti dalla normativa, in ragione della notevole esperienza maturata nel settore, nell'adempimento di precedenti rapporti convenzionali per analoghi servizi già in atto con lo Stato italiano, ed in particolare nei rapporti convenzionali in essere con le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché aver maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità, al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentite la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza che l'amministrazione si pone nell'erogazione dei servizi pubblici.
46. 018.Pagano.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

1. All'articolo 45, comma 2, del decreto dei Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.».
* 46. 038..............................

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

1. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.».
* 46. 058.Beccalossi, Santelli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione di importanti infrastrutture sportive, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai commi 272, 273 e 274, le parole «Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «Federazione ciclistica italiana».
2. Al comma 273, la parola «80» è sostituita dalla seguente: «95».
3. Al comma 273, le parole da «con il ministro» fino a «interessati» sono sostituite dalle seguenti: con il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri».
46. 057.Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Servizi di tesoreria e di cassa).

1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A.
46. 056.Montagnoli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle parole: «nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno»;
b) dopo le parole: «possono certificare» sono inserite le seguenti: «, motivando le eventuali ragioni di diniego,»;
c) le parole: «entro il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dentro il termine di trenta giorni»;
d) dopo le parole: «legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «, ovvero rilevano l'insussistenza o l'inesigibilità del credito»;
e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti pro-soluto a banche o ad intermediari finanziari, nell'anno finanziario in cui il credito è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pagamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
46. 055.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiede all'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'impresa, l'iscrizione dei provvedimenti di confisca dei beni emessi dall'autorità giudiziaria a proprio favore.
2. L'iscrizione deve avvenire nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente per territorio, provvede all'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, dell'informazione interdittiva emessa dal Prefetto ai sensi del comma 4 del citato articolo 93.
46. 061.Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di cooperative edilizie di abitazione).

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, è soppressa.
46. 062.Lulli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti di rete di imprese).

1. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: «Le nuove adesioni o i recessi anticipati non importano modificazione del contratto a condizione che essi siano oggetto di comunicazione da parte delle imprese interessate secondo le modalità previste dal presente comma, corredata da formale atto di accoglimento della richiesta da porte del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune della rete ovvero, in sua assenza, di tutte le imprese partecipanti, secondo i criteri previsti dal contratto».
46. 063.Lulli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio).

1. Al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione è sospesa, per un periodo non superiore a due annualità, nel caso in cui non ci sia capienza nella imposta del beneficiario, o se, per cause non dipendenti dalla sua volontà, il beneficiario abbia risolto il proprio rapporto di lavoro e non percepisca forme di sostegno al reddito. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le modalità attuative di cui al presente comma.».
46. 066.Gnecchi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in relazione agli obblighi del datore di lavoro).

1. All'articolo 18, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, successivamente alle parole: «consultare», sono aggiunte le seguenti: «anche in via telematica».
46. 067.De Micheli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 25, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e le parole «per iscritto» sono soppresse.
2. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è riformulato come segue: «Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell'allegato 3A».
3. L'Allegato 3B «Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria» è soppresso.
46. 068.De Micheli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni).

1. All'articolo 26 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «rischi da interferenze» sono inserite le seguenti: «o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento» e, dopo le parole «lavori, servizi e forniture.», è aggiunto il seguente periodo: «Della individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera». Nel secondo periodo le parole «Tale documento è» sono sostituite dalle parole «In caso di redazione del documento esso è»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi

la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell'impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori»;
c) al comma 5, le parole «i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.» sono sostituite dalle parole «i costi relativi alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.».
46. 069.De Micheli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, acquisiti i pareri della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento».
46. 072.De Micheli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Esonero dal pagamento del canone di abbonamento speciale).

1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali pubblici o aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento. Non rientra altresì nell'obbligo del pagamento l'occasionale fruizione di trasmissioni radiotelevisive attraverso detti apparecchi.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
* 46. 076.Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Esonero dal pagamento del canone di abbonamento speciale).

1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articoli 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, coloro che detengono

uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali pubblici o aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali, ivi compresa la descrizione, la pubblicizzazione e la promozione mediante schermi connessi in rete dei beni o servizi forniti, e comunque diversi dall'intrattenimento.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
* 46. 073.De Micheli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, dopo le parole «possono avvalersi di personale a tempo determinato», sono incluse le seguenti «incluso il personale dirigente»
46. 074.De Micheli.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di semplificazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi).

1. All'articolo 27, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 1-bis è soppresso.
46. 075.Vignali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Esercizio nella pratica del tiro a segno).

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
b) al comma 2, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
46. 045.Caparini, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è

coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;
b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo. 3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.»;
b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.»;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso V amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.»;
d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»;
e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione.».
46. 046.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. All'articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.».
46. 047.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile è aggiunto il seguente:
«Art. 2645-quater - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, le convenzioni, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della Regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e comunque ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative.».
46. 048.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Nei casi in cui il notaio assume la funzione di sostituto d'imposta, i soggetti passivi dell'imposta sono sgravati da qualsiasi responsabilità verso l'erario per il mancato o insufficiente versamento o per l'errato calcolo dell'imposta stessa.
46. 049.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
46. 050.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 47.

Al comma 1, dopo le parole: rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, aggiungere le seguenti: comprese le aziende agricole, e sostituire, in fondo, le parole da: adeguate a innovativi con le seguenti: e agricole adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti, la valorizzazione delle eccellenze produttive e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e servizi innovativi con particolare riferimento ai sistemi logistico informativi di nuova generazione utilizzabili in ambito agricolo.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
47. 16. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino, Gentiloni Silveri.

Al comma 1, dopo le parole: servizi digitali innovativi inserire le seguenti: anche in mobilità.
* 47. 17. Lorenzin.

Al comma 1, dopo le parole: servizi digitali innovativi inserire le seguenti: anche in mobilità.
* 47. 15. Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, dopo le parole: larga banda inserire le seguenti: a promuovere il mercato digitale delle opere dell'ingegno protette.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente il Governo promuove:
a) misure rivolte a incentivare la domanda di servizi online erogati in modalità Cloud Computing;
b) esportazione e pubblicazione di informazioni pubbliche modalità Open Data nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali quale modello base per lo scambio di dati delle Pubbliche Amministrazioni e di valorizzazione del patrimonio pubblico.

1-ter. Il Governo individua le modalità di consolidamento e razionalizzazione dei data center della Pubblica amministrazione, con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi di gestione, anche attraverso un censimento degli attuali centri nella pubblica amministrazione a livello centrale e locale.
1-quater. Con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione si provvede a dare attuazione ai princìpi di cui al precedente comma entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto.
47. 12. Lulli, Bressa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: connettività a larga banda aggiungere le seguenti: a promuovere il mercato digitale delle opere dell'ingegno, contrastando la pirateria e la contraffazione».
** 47. 21. Palmieri, Brunetta, Stracquadanio, Murgia.

Al comma 1, dopo le parole: connettività a larga banda aggiungere le seguenti: a

promuovere il mercato digitale delle opere dell'ingegno, contrastando la pirateria e la contraffazione.
** 47. 2. Palmieri, Valducci, Formichella, Bergamini, Baldelli, Vignali, Murgia, Cassinelli.

Al comma 1, dopo le parole: connettività a banda larga aggiungere le seguenti: a promuovere il mercato digitale delle opere dell'ingegno, contrastando la pirateria e la contraffazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: In coerenza con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, tutte le pubbliche amministrazioni devono rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, secondo licenza aperta IODL. Eventuali eccezioni dovranno essere esplicitate e motivate.
47. 4. Palmieri, Formichella, Garofalo, Bergamini, Murgia, Cassinelli.

Al comma 1, dopo le parole: larga banda inserire le seguenti: a promuovere il mercato digitale delle opere dell'ingegno protette.
47. 19. Lorenzin, Romani.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti e servizi innovativi aggiungere le seguenti: gli interventi di innovazione nelle aree urbane e di smart cities, come reti e contatori intelligenti, edifici a consumi energetici praticamente nulli e sistemi di trasporto intelligenti è essenziale favorire la cooperazione fra l'industria delle TIC, altri settori e le amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: province autonome ed enti locali aggiungere le seguenti: in particolare a promuovere e semplificare le procedure autorizzatorie per gli interventi previsti al comma 1.
*** 47. 13. Froner, Naccarato.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti e servizi innovativi aggiungere le seguenti: gli interventi di innovazione nelle aree urbane e di smart cities, come reti e contatori intelligenti, edifici a consumi energetici praticamente nulli e sistemi di trasporto intelligenti è essenziale favorire la cooperazione fra l'industria delle TIC, altri settori e le amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: province autonome ed enti locali aggiungere le seguenti: in particolare a promuovere e semplificare le procedure autorizzatorie per gli interventi previsti al comma 1.
*** 47. 6. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente il Governo promuove:
a) misure rivolte a incentivare la domanda di servizi online erogati in modalità Cloud Computing;
b) esportazione e pubblicazione di informazioni pubbliche modalità Open Data nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali quale modello base per lo scambio di dati delle Pubbliche Amministrazioni e di valorizzazione del patrimonio pubblico.

1-ter. Il Governo individua le modalità di consolidamento e razionalizzazione dei data center della Pubblica amministrazione, con l'obiettivo di diminuire i costi complessivi di gestione, anche attraverso un censimento degli attuali centri nella pubblica amministrazione a livello centrale e locale.
1-quater. Con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione si provvede a dare attuazione ai principi di cui al precedente comma entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto.
47. 18. Lorenzin, Romani.

Al comma 2, dopo le parole: cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, aggiungere le seguenti: composta dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI.
47. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dello sviluppo economico riferisce alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno sui lavori della cabina di regia di cui al presente comma, con riferimento all'attuazione dell'agenda digitale italiana.
47. 7. Cimadoro, Favia, Borghesi, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate in un quadro di massima concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni. A tal fine, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera g) del decreto-legge, 6 dicembre 2011, n. 201, il servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa è offerto agli operatori concorrenti in forma distinta e disgiunta rispetto ai servizi accessori. Il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della risorsa e il costo delle attività accessorie quali il costo del servizio di attivazione ed il costo del servizio di manutenzione correttiva. Gli operatori concorrenti possono acquisire i servizi accessori anche da soggetti terzi. Con determinazione dell'Autorità per le telecomunicazioni sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma nonché la fissazione di una quota di compartecipazione a carico degli operatori per gli investimenti finalizzati al potenziamento e all'ammodernamento delle reti di telecomunicazione.
47. 11. Lulli, Bressa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate in un quadro di piena concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni. A tal fine, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa sono offerti agli operatori concorrenti in maniera disgiunta. Il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa indica separatamente il costo della prestazione dell'affitto della risorsa ed il costo delle attività accessorie quali il costo del servizio di attivazione ed il costo del servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, è garantita la possibilità per gli operatori richiedenti il servizio anche di acquisire tali servizi dal mercato, ovvero da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un regime di concorrenza.
47. 10. Raisi.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine di adottare adeguate iniziative per assicurare un utilizzo efficiente dello spettroradio, nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

2-ter. Il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 2-bis. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
2-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 2-bis tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
2-quinquies. La base d'asta della procedura di cui al comma 2-quater deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
47. 9. Cimadoro, Favia, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella digitale europea, persegue i seguenti obiettivi di:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società.
47. 8. Cimadoro, Favia, Borghesi, Monai.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito

il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2.
47. 1. Lorenzin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. (Accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni). - Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 ed al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli Stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un regime di concorrenza.
** 47. 016. Fava, Caparini, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. (Accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni). - Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 ed al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 1 lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli Stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un regime di concorrenza.
** 47. 14. Caparini, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1 per promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite iniziative per favorire lo sviluppo del venture capital.
47. 24. Gentiloni Silveri, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In attuazione del comma 1, ai fini della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese comma 2 dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

2-ter. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 35 è abrogato;
b) al comma 37 le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013»;
c) al comma 37-bis le parole: o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: o gennaio 2013»;
d) al comma 37-ter le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013»;
e) al comma 37-ter le parole: «non aventi valore fiscale», sono eliminate.
47. 30. Gentiloni Silveri, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1 per potenziare l'offerta di connettività in banda larga, al decreto legislativo 30 marzo 2008, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 (Definizioni), la lettera g) è sostituita dalle seguenti: «Per indirizzo di protocollo internet (IP) assegnato: indirizzo di protocollo (IP) che consente l'identificazione degli abbonati od utenti che effettuano comunicazioni sulla rete pubblica.
All'articolo 3 (Categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica) il comma 1, lettera a), punto 2.1, è sostituito dal seguente: «2.1 nomi e indirizzi degli abbonati o degli utenti registrati a cui al momento della comunicazione sono stati assegnati un indirizzo di protocollo internet (IP) o univocamente assegnati, un identificativo di utente o un numero telefonico».
All'articolo 3 (Categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica) il comma 1, lettera c), punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1 data e ora (GMT) della connessione e della disconnessione dell'utente del servizio di accesso Internet, unitamente all'indirizzo TP, dinamico o statico, assegnato dal fornitore di accesso Internet a una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o dell'utente registrato».
All'articolo 5 (Sanzioni) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa o l'incompleta conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l'identificazione degli utenti o abbonati che effettuano in un dato momento comunicazioni sulla rete pubblica condividendo il predetto indirizzo IP, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal Ministero dello sviluppo economico.
47. 29. Gentiloni Silveri, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1 per incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite e modalità per favorire lo sviluppo dell'e-commerce.
47. 28. Gentiloni Silveri, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'attuazione dell'Agenda Digitale il governo promuove il migliore utilizzo tecnico ed economico dello spettro elettromagnetico quale risorsa fondamentale per l'accesso a internet attraverso frequenze radio mobili. A questo fine l'articolo 45 della legge 88/2009 è abrogato.
47. 27. Gentiloni Silveri, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In attuazione del comma 1 ai fini della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di realizzazione di un piano di switch off affinché le pubbliche amministrazioni rendano disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità esclusivamente digitale.
47. 26. Gentiloni Silveri, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1 per incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di realizzazione di programmi formativi di alfabetizzazione informatica dei cittadini e dei lavoratori, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.
47. 25. Gentiloni Silveri, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Zampa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In coerenza con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, tutte le pubbliche amministrazioni devono rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, secondo licenza aperta IODL. Eventuali eccezioni dovranno essere esplicitate e motivate.
* 47. 20. Palmieri, Brunetta, Stracquadanio, Murgia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In coerenza con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, tutte le pubbliche amministrazioni devono rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, secondo licenza aperta IODL. Eventuali eccezioni dovranno essere esplicitate e motivate.
* 47. 3. Palmieri, Valducci, Formichella, Garofalo, Bergamini, Baldelli, Vignali, Murgia, Cassinelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, è aggiunto il seguente:
Art. 87-ter. Le procedure mediante comunicazioni di cui all'articolo 35, comma

4, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge con modifiche dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 si applicano anche per tutte le modifiche degli impianti preesistenti di cui ai precedenti articoli 87 e 87-bis che non comportano un incremento dell'altezza della struttura di sostegno delle antenne, superiore a quattro metri. Per tutte le comunicazioni di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica di cui gli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
47. 22. Lorenzin, Romani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2.
47. 23. Lorenzin, Romani.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012-2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
47. 013. Moffa.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Definizione di Piccole Imprese Innovative).

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011 n. 180, dopo la lettera n) inserire la seguente:
n-bis) si definiscono «Piccole Imprese Innovative» le imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo pari almeno al 30 per cento del totale dei costi aziendali e hanno un numero di addetti

dedicato alla ricerca e sviluppo pari almeno al 30 per cento del totale degli addetti.
47. 012. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
47. 011. Laffranco.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2012, 12 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 12 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
47. 010. Laffranco.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n 366/10/CONS del 15 luglio 2010 della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n 185 del 10 agosto 2010.
47. 014.Calearo Ciman, Catone.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le. Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.
47. 03. Galletti, Rao, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri, Libè.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010,

della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.
** 47. 09.Laffranco.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1 comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.
47. 08.Laffranco.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

Dopo l'articolo 39 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, è inserito il seguente:
Art. 39-bis. All'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzi l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.
47. 07.Raisi, Perina.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni rendono disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente Codice;
b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti seguenti:
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata

pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
1-quater. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
47. 06.Raisi.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Interpretazione autentica della disciplina del canone televisivo).

1. Sono considerati apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938, esclusivamente quelli per i quali tale ricezione rappresenta la funzione tecnologica prevalente.
47. 05.Raisi, Rao.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Semplificazioni in materia di sanità digitale).

1. Nei piani di Sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.
2. Con Decreto del Ministro della Salute si promuove l'utilizzo di dispositivi mobili nel settore sanitario i quali possono essere utilizzati per la raccolta di dati cimici, la diffusione di informazioni ai medici, ricercatori e pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile.
3. Al fine di omogeneizzare l'accesso alle informazioni relative allo stato sanitario dei cittadini sul territorio nazionale, con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione di concerto con il Ministro della Salute, vengono fissati i criteri per assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
47. 04. Lulli, Bressa, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Promozione delle transazioni on-line).

1. All'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
3-ter. È considerata pratica commerciale scorretta ai sensi del presente articolo prevedere un onere per le transazioni elettroniche superiore ai costi marginali del servizio.
47. 02.Cimadoro, Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono autorizzate ad assumere, nel settore dei sistemi informativi automatizzati e nei limiti della propria dotazione organica, i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale di livello dirigenziale, a tempo indeterminato per l'area informatica anche avvalendosi della facoltà di utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto.
2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1, con esclusivo riferimento al settore dei sistemi informativi automatizzati, sono rese indisponibili ai fini degli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 138/2011, convertito in Legge, 14 settembre 2011, n. 148.
Ai relativi oneri, si provvede, per il 201.2, in via sperimentale, nei limiti di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione a valere sul fondo del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione - CMSI e a decorrere dal 2013 con un taglio lineare dell'1 per cento dei capitoli di spesa corrente per l'informatica delle amministrazioni di cui al comma 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di spesa previste dal presente comma.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle Finanze, si provvede alla ripartizione, per ciascuna delle amministrazioni interessate, delle risorse finanziarie di cui al comma 2, sulla base dei criteri proporzionali individuati con il medesimo decreto e tenuto conto delle richieste inoltrate da ciascuna amministrazione, da far pervenire al Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base di un apposito avviso reso pubblico sul sito internet dello stesso Dipartimento.
47. 01. Baldelli, Brunetta, Palmieri.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche).

Dopo il comma 2-bis dell'articolo 81 del 2005, n. 82, è inserito il seguente comma:
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 comma 2 utilizzano, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
Con decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 3, da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti per le amministrazioni locali.
47. 018.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Istituzione di una Commissione permanente per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche).

Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è inserito il seguente comma:
3-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, e istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione permanente, presieduta dalla Banca d'Italia, per l'armonizzazione dei provvedimenti di attuazione in materia di pagamenti elettronici effettuati verso e dalle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante previsti dalle disposizioni vigenti.
47. 019.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Semplificazione delle attività di verifica).

Dopo il comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è aggiunto il seguente:
6. Ferma la facoltà dell'Amministrazione di eseguire le verifiche previste dalla legge per accertare la regolare esecuzione del contratto nei contratti pubblici di servizi affidati ai soggetti inseriti negli elenchi di cui al comma i e per i servizi indicati dal comma 3 le verifiche di conformità, di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ritenersi superate con esito positivo.»
47. 020.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Digitalizzazione e riorganizzazione).

Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 sono aggiunti i seguenti commi:
4. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (funzioni ICT) nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia.
5. Le funzioni ICT di cui al comma precedente comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche - rete dati, fonia, apparati - di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica, la consulenza nel settore dell'informatica.
6. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
7. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto al successivo comma 8.
8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma i del presente articolo.
9. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 10, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni ed ai servizi di cui ai commi 4 e 5. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
10. Le funzioni di cui al comma 4 e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la Pubblica

Amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
47. 021.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Organizzazione e finalità dei servizi in rete).

Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:
4. A partire dal 1o gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
5. A partire dal 1o gennaio 2014 i soggetti indicati al comma utilizzano esclusivamente servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi.
6. I soggetti indicati al comma 4) almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore pubblicano, sul sito web istituzionale, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 4.
47. 022.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica).

Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) è sostituito dal seguente:
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma digitale e di firma elettronica qualificata si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Il disconoscimento della firma elettronica avanzata ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 214 del c.p.c.

Il comma 2-bis dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) è sostituito dal seguente:
2-bis) salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti informatici sottoscritti con firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata integrano il requisito di forma di cui all'articolo 1350, comma 1, n. 13 del codice civile.
47. 023.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Semplificazione dell'uso della firma digitale).

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
1. La firma digitale e la firma elettronica qualificata devono riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale e della firma elettronica qualificata deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
47. 024.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Firma autenticata).

I commi 3 e 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
3. L'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 22, comma 5.
47. 025.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

La lettera a) del comma 1, dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dalla seguente:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.
47. 026.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Copie informatiche documenti analogici).

Il testo del comma 5 dell'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:
5. Al fine di assicurare la verifica della provenienza e della conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, e apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 23-ter, sono aggiunti i seguenti commi:
5-bis. Sui certificati, documenti e altri atti amministrativi, formati secondo le modalità indicate nel precedente comma 5, le amministrazioni riportano l'indicazione

relativa agli obblighi di assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
5-ter. I cittadini, laddove previsto, provvedono ad apporre il bollo sulla copia analogica del documento al momento dell'utilizzo.
47. 027.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Documenti amministrativi informatici-diritti di segreteria nei certificati digitali).

Dopo il comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Ai certificati, documenti e altri atti amministrativi rilasciati per via telematica le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di sopprimere i diritti di segreteria o di ridurre diritti tasse o contributi eventualmente previsti, nei termini indicati dal comma 15 articolo 2 della legge 127 del 1997.
47. 028.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Riproduzione e conservazione dei documenti).

Il testo del comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:
Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito DigitPA, individua con proprio provvedimento da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli atti e i documenti aventi valore transuente la cui distruzione non necessita del preventivo pronunciamento del Ministero per i beni e le attività culturali. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
47. 029.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici).

Dopo il comma 1-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:
1-quater. Le misure e gli accorgimenti che deve assicurare il sistema di conservazione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono prescritti da DigitPA in applicazione ai principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare alla realizzazione del sistema di conservazione effettuata a seguito di un eventuale richiesta di interpello a DigitPA del soggetto che intende adottare il suddetto sistema di conservazione.
Gli oneri sostenuti da DigitPA sono a carico del richiedente l'interpello e stabiliti attraverso una specifica disposizione adottata da DigitPA entro 180 giorni dalla registrazione del presente decreto.
47. 030.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Conservatori accreditati).

Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:
I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento

del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.
47. 031.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

Il comma 3 dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.»
47. 32. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi).

1. Al comma 5 dell'articolo 66 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è aggiunto il seguente:
5-bis) Le amministrazioni emettitrici di carta nazionale dei servizi ai sensi del comma 2 lettera a) ai fini previsti dalla lettera d) comma 2 e dal comma 5 operano come Identity Provider secondo le modalità previste dalle regole tecniche emesse ai sensi del comma c-bis).
2. Il comma 7 dell'articolo 66 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:
Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, prevedono modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

3. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 66 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è inserito il seguente comma:
9. La carta nazionale dei servizi può essere emessa anche dai certificatori qualificati accreditati ai sensi dell'articolo 29 purché ospiti anche i servizi di firma digitale.

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 dell'articolo 66 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è inserito il seguente comma:
10. La carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, inclusa la tessera sanitaria, sono carte istituzionali ai sensi dell'articolo 4 comma i del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
47. 033. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche).

Il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuati i criteri i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti di cui ai commi 1 e 2, il

riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.».
47. 034. Brunetta, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 articolo 97 comma 2, dopo le parole: 5.000 sono aggiunte le seguenti: Il presente comma non si applica qualora il disturbo o l'interferenza sia circoscritto ad una proprietà privata».
47. 035. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « 111.000,00 euro sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00» euro sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
47. 036. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il libro, anche se fissato su supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta.
47. 037. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. chiunque distribuisca contenuti audiovisivi attraverso televisione, home video sale cinematografiche nell'ambito di un'attività di impresa è tenuto a rendere, contestualmente, disponibili i medesimi contenuti, a condizioni di accesso non discriminatorie rispetto a quelle caratteristiche della corrispondente offerta nei canali tradizionali, attraverso piattaforma telematica.
47. 038. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Le società che operano nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore e connessi relativi

allo sfruttamento di qualsivoglia genere di opera dell'ingegno online e/o alla produzione di opere destinate ad essere distribuite - anche in via non esclusiva - online, sono tenute a pubblicare il proprio catalogo e la relativa offerta commerciale sul proprio sito internet ed a consentire il perfezionamento di ogni relativo contratto di licenza per via telematica.
L'offerta online deve essere formulata a condizioni non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta proposta per via tradizionale.
47. 039. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, la lettera b) è così sostituita:
«b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore o fornitore di servizi, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale»;
b) al comma 3, al terzo periodo, le parole: contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore» sono sostituite dalle seguenti: «allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore».
è aggiunto il seguente periodo: «L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio d'appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni».
c) al comma 6, al primo periodo, le parole: «ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «quando è manifestamente infondata» sono soppresse.

2. Le modifiche apportate dal presente articolo all'articolo 140-bis del Codice del consumo si applicano a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in giudizio del presente Decreto.
47. 040. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

L'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive) è sostituito dal seguente:
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata della presente disposizione, norme finalizzate alla protezione del diritto d'autore per le opere e i contenuti digitali veicolati sulle reti di comunicazione elettroniche.
2. Le disposizioni di cui al comma i devono essere adottate nel rispetto dei principi di seguito indicati:
a) garantire la neutralità della rete;
b) garantire la più ampia circolazione possibile dei contenuti online attraverso l'eliminazione delle barriere di mercato alla circolazione delle opere;
c) garantire lo sviluppo della concorrenza tra piattaforme alternative;

d) attribuire all'autore il diritto di scelta del sistema di licenze per la propria opera;
c) adottare modalità distributive innovative e flessibili dei con tenuti;
d) individuare strumenti per la rimozione degli ostacoli all'utilizzo lecito dei sistemi di file sharing, incluso il peer-to-peer, volti alla diffusione della circolazione dei contenuti online;
e) garantire l'accesso degli utenti ai contenuti digitali;
47. 041. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato».
2. All'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione».
3. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. E libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie»;
c) al comma 4, le parole: «per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «idonei alla riproduzione di cui al comma 3»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio».
4. L'articolo 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 69.

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle disco teche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette,

ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione peli la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.
2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli a venti diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.
3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti sostituzione dell'esemplare originale».

5. L'articolo 71-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

Art. 71-ter.

1. E libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni.
2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione».
6. All'articolo 71-quinquies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro

utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater;
compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto»;
c) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali».
47. 042. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.

Alla legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) gli articoli 171-septies e 181-bis sono abrogati;
2) all'articolo 171-bis al comma 1, le parole: «contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;
3) ai comma 2, le parole: «su supporti non contrassegnati SIAE», sono soppresse;
4) all'articolo 171-ter, comma 1, la lettera d) è abrogata;
5) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa«, sono soppresse.
47. 043. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico di merci contraffatte o piratate, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, alinea:
dopo le parole: «responsabile delle informazioni» sono aggiunte le seguenti: «relative al commercio elettronico di beni soggetti a contraffazione o pirateria»;
Al medesimo comma:
alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga, incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dalla fattività o dall'informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio»;
alla lettera b), dopo le parole: «autorità competenti» sono inserite le seguenti: «o di qualunque soggetto interessato,».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma i del presente articolo, sono aggiunte, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare

di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio;
3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, 11. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o con la disabilitazione dell'accesso alla medesima».
47. 015. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Deposito contratti sottoscritti con firma digitale).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.»
47. 017. Fava, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

ART. 48.

Al comma 1, alinea articolo 5-bis comma 2 sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sostituire il comma 2 con il seguente: per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. A tali oneri si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al medesimo articolo 48, aggiungere i commi seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta; rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 2-bis, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
48. 1. Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2011, n. 216, è aggiunto il seguente periodo: «Il limite stabilito dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non opera per le assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso le università, rispettivamente quali professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci».
48. 2. Lorenzin.

All'articolo 48 aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
48. 3. Meloni.

ART. 49.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) All'articolo 4 comma 3, della legge n. 40 del 2010, la lettera o) è soppressa.
49. 2.Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le lettere c), e), h), l) e n) con le seguenti:
«c) all'articolo 4, comma 3, sopprimere la lettera o);
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «ad eccezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
«. Conseguentemente è abrogato l'articolo 4 del decreto legge n. 35 del 2005.»:
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata quindicennale» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con opportune garanzie bancarie che assicurino comunque la copertura totale dei costi stipendiali per almeno quindici anni per i professori e per i ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), e comma 5, ovvero per la durata del contratto per i ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato»;
5) al comma 5, lettera f), le parole da: «ovvero a titolari di borse d studio o di ricerca banditi da» sono sostituite dalle seguenti: «sia italiani che stranieri, ovvero a titolari di borse di studio o di contratti di ricerca presso»;

l) all'articolo 23, comma 1:
1) dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;
2) le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del primo periodo sono soppresse;
3) nel terzo periodo, dopo le parole: «da lavoro autonomo o dipendente» sono inserite le seguenti: «, ovvero da pensione»;

n) all'articolo 19:
1) al comma 1, sopprimere la lettera b);
2) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«o) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.
(Ricercatori a tempo determinato).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione

della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; esclusivamente nel caso di contratti di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della presente legge, eventuale titolo di un progetto di ricerca; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CTIN; esclusivamente nel caso di contratti di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della presente legge, rispondenza del curriculum del candidato al progetto di ricerca eventualmente specificato nel bando; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito

dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 22 della presente legge , o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda dei regime di impegno elevato fino a un massimo del 30 per cento nel caso di contratti a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della presente legge. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
49. 24.Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Levi, Pes, Rossa, Antonino Russo, Lolli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto n. 1).
49. 14.Goisis.

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 4, primo capoverso aggiungere il seguente periodo: «L'assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica è subordinata all'assenza di domanda di affidamento per gli stessi corsi e moduli curriculari da parte dei professori di ruolo, i quali hanno la precedenza.»;
1-ter) al comma 4, ultimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale compenso, misurato in termini di didattica frontale, non può comunque essere inferiore alle 40 euro per ciascuna ora».
49. 13.Goisis.

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 60 ore dedicate esclusivamente alla didattica frontale».
49. 16.Goisis.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto n. 2).
49. 15.Goisis.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
49. 1.Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il punto n. 1).
49. 17.Torazzi.

Al comma 1, lettera c), al punto n. 2), dopo la parola: laurea aggiungere la parola: o.
49. 18.Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente».
49. 11.Goisis.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30 per cento del corpo docente di ciascuna Università.
49. 12.Goisis.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) l'articolo 10 è abrogato.
49. 19.Goisis.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: all'articolo 16, aggiungere le seguenti: comma 3, sopprimere la lettera n) e al.
49. 8.Goisis.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il punto n. 2).
49. 20.Goisis.

Al comma 1, lettera h), punto n. 4, sopprimere le seguenti parole: e dopo la parola: «università» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni».
49. 21.Goisis.

Al comma 1, lettera h), dopo il punto 5) è aggiunto il seguenti:
6) i professori che hanno congiunto l'idoneità di associato nei concorsi banditi nel 2008 sono chiamati con priorità ai fini della presa di servizio.
49. 27.Mantini.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) all'articolo 19 comma 1 lettera b della legge 30 dicembre 2010 n.240, sopprimere il numero 1
49. 4. Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Al comma 1 dopo la lettera i) inserire la seguente:
i-bis) sostituire l'articolo 22 con il seguente:

Art. 22.
(Contratti di diritto privato per attività di ricerca).

1. Al fine di sviluppare il capitale umano dedicato alla Ricerca, e attrarre nuovi talenti, nonché per favorire la qualificazione di nuove competenze nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica, le università secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca prioritarie e innovative. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.
2. I contratti di cui al comma i stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.
3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca pubblici e privati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli previsti dalla presente legge.
49. 9. Goisis.

Al comma 1, lettera l, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: di alta qualificazione inserire le seguenti: compreso il personale tecnico amministrativo laureato delle Università, purché in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali.
dopo la lettera l), inserire la seguente: 1-bis. All'articolo 23, comma 2, al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: il personale tecnico amministrativo laureato delle Università purché, in possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali.
49. 5. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Al comma 1, lettera 1, sopprimere il punto 2)
49. 7. Zazzera, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il punto n. 2)
49. 22. Goisis.

Al comma 1, lettera m), dopo il punto 1), inserire il seguente:
1-bis) al comma 6, primo paragrafo, le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo» sono soppresse.
49. 3. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: anzianità di servizio» sono soppresse.
49. 23. Goisis.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Limitatamente alte chiamate di professori universitari di seconda fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai concorsi per ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, purché effettuati nell'ambito dei rispettivi e specifici finanziamenti ministeriali, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è differita al 1° gennaio 2015.
49. 25. Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Levi, Pes, Rossa, Russo, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le università di cui all'articolo 1, comma i primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proroga dei termini stabiliti nel secondo periodo del medesimo comma sono autorizzate a completare le procedure di assunzione dei Vincitori dei concorsi regolarmente banditi ed espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
49. 26. Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Levi, Pes, Rossa, Russo, Lolli, Melandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. - Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le regioni per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività»;
b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitino almeno una sede universitaria»;
c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
«d) borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di fondazione o di ricerca dei borsisti»;
d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.
3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
49. 6. Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'applicazione della quota premiale dell'FFO è sospesa, fino alla definizione, da assumersi entro 180 giorni, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le commissioni parlamentari competenti, di nuove modalità di definizione del nuovo sistema di valutazione ex ante e di assegnazione del fondo di funzionamento ordinario su base triennale e tale da tenere conto della necessità di promuovere la crescita e il raggiungimento di obiettivi di sviluppo delle università più deboli
49. 6. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro, Di Pietro..

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci e quindi senza alcun onere per la finanza pubblica, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
49. 28. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Mantini, Ruggeri, Libè.

ART. 50.

Sopprimerlo.
50. 3. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Sostituire l'articolo 50, con il seguente:

Art. 50-bis.
(Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. attivazione, nel rispetto della vigente normativa contabile, di un Fondo unico d'istituto che comprenda il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei 4 Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate ai finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell'istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l'innovazione dell'attività didattica, al recupero, all'integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell'abbandono e al contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.

4. L'organico dell'autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
6. L'organico dell'autonomia rimane determinato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l'organico dell'autonomia è determinato in misura uguale a quello dell'anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.
7. L'organico dell'autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell'autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell'offerta didattica e per gli interventi perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organi di cui ai commi 4 e 6.
50. 10. Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole:. ..sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome... con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata.
50. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 1 sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente con i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le province con le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 131 del 2003
50. 4. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro.

Al comma 1, lettere b) e d), dopo le parole: un organico aggiungere la seguente: regionale.

Conseguentemente al comma 1, lettera e), dopo le parole degli organici aggiungere la seguente: regionali.
50. 11. Pezzotta, Anna Teresa Formisano, Tassone, Mantini, Ruggeri, Libè.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria aggiungere le seguenti: esigenze di incremento del tempo pieno.
50. 12. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Mantini, Ruggeri, Libè.

Al comma 1 lettera e), sopprimere le parole: nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.
50. 7. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, operando una scelta, all'interno delle batterie dei quesiti predisposti dall'INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti dall'INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata dal Collegio docenti.
50. 2. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Al comma 2, sostituire le parole da: nel rispetto fino a: esternalizzazione dei servizi per i posti ATA con le seguenti: sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberi di personale determinati in conseguenza dei tagli.
50. 5. Zazzera, Di Giuseppe, Favia.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede apportando le seguenti modifiche:
All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
1. alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
2. alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
3. alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle sedenti: «11,1 per cento»;
4. alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle sedenti «9,5 per cento»;
5. alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
50. 9. Siragusa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA e ITP) statale, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
50. 8. De Pasquale.

Sopprimere il comma 3.
50. 6. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro, Di Pietro.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249).

1. È consentita l'ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, senza l'obbligo di sostenere le prove di accesso, ai docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi insegnanti tecnico pratici ed ex diplomati magistrali (scuola dell'infanzia e primaria) privi di abilitazione, ancorché inseriti in terza fascia di Istituto, che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio.
50. 02. Di Biagio, Granata, Barbaro.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, dopo le parole: «maggiormente innovative» sono inserite le seguenti: «nonché di

programmi in lingua inglese o comunque finalizzati all'insegnamento della lingua inglese».
50. 7. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 - 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.
50. 01. Pelino.

ART. 52.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome... con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...
*52. 3. Vanalli, Bitonci.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome... con le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata...
*52. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma, 1 lettera c), sopprimere la parola: anche.
52. 4. De Pasquale.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: area tecnologica aggiungere le seguenti: fatte salve le aree con elevate concentrazioni produttive.
52. 2. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente articolo:

Art. 52-bis.
(Misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
52. 01. Briguglio.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Interpretazione autentica del diploma ISEF).

1. L'articolo 1 comma 1 della legge 18 giugno 2002, n. 136, si interpreta nel senso che il Diploma ISEF è equiparato ai titoli accademici di primo livello denominati «laurea» (L) ed è pertanto titolo di accesso valido per il concorso di dirigente scolastico, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
52. 02. De Pasquale.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Adozione libri di testo).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet e salva la possibilità, per ciascuna istituzione scolastica, di cambiare, in ogni anno scolastico, fino ad un massimo di un quinto dei testi adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, escludendo dalla base di conteggio i seguiti dei corsi pluriannuali».
52. 03. Levi, Siragusa, Ghizzoni, Coscia, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Melandri, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

ART. 53.

Sostituire l'articolo 53 con il seguente:

Art. 53.
(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni; tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. La proposta di Piano per la parte riguardante le materie di competenza ministeriale, è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi, e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate, anche al fine della riallocazione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, della legge 183/2011, delle risorse medesime, in relazione:
a) agli interventi di messa in sicurezza delle scuole di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 29 novembre 2008, n. 185;
b) agli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole previsti dal terzo programma stralcio di cui all'articolo 80, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come programmato in attuazione dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

3. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento; nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, nell'ottica della sicurezza strutturate degli edifici, in particolare modo sotto il profilo antisismico favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione

in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) l'individuazione delle modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali che restano competenti della gestione proprietaria degli edifici scolastici ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23.

4. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
5. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
6. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico, alla progettazione partecipata e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari a centocinquanta milioni per l'anno 2012 di cui 100 assegnati ai sensi dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e 50 milioni ricavati dalla modifica del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ottenuta sopprimendo, al comma 15-ter dell'articolo 16, le parole da «L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta» fino a «quello di costruzione». Per le finalità di cui al precedente periodo, previa intesa con la Conferenza Stato regioni, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare di 50 milioni, ai fini del finanziamento dei singoli interventi.
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

7. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
8. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
9. All'articolo 77-bis, dopo il comma 7-quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica».

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 62, comma l, Tabella A è aggiunta la seguente voce:
«Voce: 13.bis., Tipo atto: L., Numero: 23, Data: 11 gennaio 1996, Titolo: Norme per l'edilizia scolastica, Disposizioni abrogate: Articolo 5, commi 1 e 3».
53. 14. Ghizzoni, Mariani, De Pasquale, Coscia, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Siragusa, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire:
«e) la promozione di "contratti di partenariato pubblico privato" così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*53. 11. Lorenzin, Romani.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire:
«d-bis) la promozione di "contratti di partenariato pubblico privato" così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*53. 12. Mastromauro.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire:
«d-bis) la promozione di "contratti di partenariato pubblico privato" così come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*53. 8. Stradella.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire:
«d-bis) la promozione di "contratti di partenariato pubblico privato" così come

definiti dall'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
*53. 15. Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 assegnate con la delibera CIPE il 20 gennaio 2012 per nuovi edifici scolastici, pari a cento milioni di euro».
**53. 10. Lorenzin, Romani.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 assegnate con la delibera CIPE il 20 gennaio 2012 per nuovi edifici scolastici, pari a cento milioni di euro».
**53. 13. Mastromauro.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 assegnate con la delibera CIPE il 20 gennaio 2012 per nuovi edifici scolastici, pari a cento milioni di euro».
**53. 16. Libè, Tassone, Anna Teresa Formisano, Mantini, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle risorse di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183 assegnate con la delibera CIPE il 20 gennaio 2012 per nuovi edifici scolastici, pari a cento milioni di euro».
**53. 9. Stradella.

Al comma 3, dopo le parole: accordi di programma, aggiungere le seguenti parole: con gli enti loca i proprietari e le regioni territorialmente competenti,.

Al comma 6 dopo le parole: presso la nuova sede aggiungere le seguenti: previo assenso dell'ente territoriale proprietario.
*53. 3. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Al comma 3, dopo le parole: accordi di programma aggiungere le seguenti parole: con gli enti locali proprietari e le regioni territorialmente competenti,.

Al comma 6, dopo le parole: presso la nuova sede aggiungere le seguenti parole: previo assenso dell'ente
territoriale proprietario.
*53. 6. Bitonci, Vanalli.

Al comma 3, dopo le parole: accordi di programma aggiungere le seguenti parole: con gli enti locali proprietari e le regioni territorialmente competenti,.

Al comma 6, dopo le parole: presso la nuova sede aggiungere le seguenti parole: previo assenso dell'ente
territoriale proprietario.
*53. 1. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messo in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
53. 17. Bitonci, Vanalli.

Al comma 5, lettera a) e al comma 7 sostituire le parole:. .. sentita la Conferenza Unificata... con e parole: d'intesa con la Conferenza Unificata;

Al comma 9 dopo le parole:. .. e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte... aggiungere le parole: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
**53. 2. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, lettera a) e al comma 7 sostituire le parole:. .. sentita la Conferenza Unificata... con e parole: d'intesa con la Conferenza Unificata;

Al comma 9 dopo le parole:. .. e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte... aggiungere le parole: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
**53. 4. Zazzera, Favia, Cimadoro.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.
9-ter. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis.
53. 5. Fava, Montagnoli, Vanalli, Fugatti, Fedriga, Bragantini, Fogliato, Torazzi, Lussana, Pastore.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
9-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
53. 7. Montagnoli, Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Intervento per l'edilizia carceraria).

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può

convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.
53. 04. Fava, Lussana, Torazzi, Vanalli, Montagnoli, Pastore, Fedriga, Fugatti, Volpi, Fogliato, Bragantini.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

All'articolo 2 del decreto legislativo 79/1999 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis Nei casi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, si definisce autoproduttore la persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, utilizzi l'energia in misura non inferiore al 70 per cento per uso proprio ovvero per uso di persone fisiche e giuridiche, destinatarie di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115/2008 e successive modificazioni, i cui apparati di consumo sono connessi per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi all'impianto di produzione.
53. 05. Di Biagio.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure per un migliore utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133).

All'articolo 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire il secondo periodo «.E fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.» con il seguente «L'anzianità di servizio può essere calcolata soltanto se sono state assegnate, per

ciascun anno, al suddetto personale le risorse previste dall'articolo 8, comma 14.»
53. 01. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure per l'assunzione del personale scolastico).

All'articolo 9, comma 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere la parola «anche» e il testo nell'ultimo capoverso dalle parole «In ogni caso» fino alle parole «presente decreto».
53. 02. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure per una maggiore efficienza dell'utilizzo del personale in esubero della scuola).

All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo "Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico.
53. 03. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

ART. 54.

Al comma 1, le parole dall'inizio del comma fino a: supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, sono sostituite con le seguenti: 1. Nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 22, comma 9, le parole «all'articolo 24», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 24 e 24-bis» e dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
Art. 24-bis. - (Tecnologia a tempo determinato). - Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico alle attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e da alti enti e organismi pubblici e privati.
54. 2. Ghizzoni, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Levi, pes, Rossa, Russo, Lolli.

Al comma 1, capoverso articolo 24-bis sostituire le parole: ed eventualmente di una, con le seguenti: e di una.
54. 1. Goisis.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei).

Al fine di dotare le Università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 54-ter.
(Misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei).

1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.
2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), partecipano a un concorso nazionale di idoneità, superato il quale, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell'articolo i della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all'estero, l'attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università,

le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso Università o enti di ricerca della stessa durata.
54. 01. Misiti, Miccichè, Fallica, Iapicca, Grimaldi, Pugliese, Soglia, Stagno d'alcontres, Terranova.

ART. 55.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Adeguamento contratti integrativi).

1. È fissato al 31 dicembre 2014 il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
55. 01. De Pasquale.

ART. 56.

Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti:
0a) all'articolo 3, comma, 1, la lettera n) è sostituita danna seguente:
n) la legge 22 febbraio 1982, n. 44 ed il decreto legge 5 giugno 1989, n. 217, così come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 luglio 1989, n. 268;

0a-bis) all'articolo 4, comma 1, dell'allegato 1, sono soppresse le parole: «facenti parte dei sistemi turistici locali».
0a-ter) all'articolo 12, comma 5, dell'allegato 1, sono soppresse le parole: «facenti parte dei sistemi turistici locali», sono soppresse le seguenti parole: «non inferiore a sette giorni e».
0a-quater) all'articolo 12, comma 6, dell'allegato 1, sono soppresse le parole: «facenti parte dei sistemi turistici locali», sono soppresse le seguenti parole: «non inferiore a tre giorni».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1-ter. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori stagionali del settore agricolo» sono aggiunte le seguenti: «e del turismo».
56. 6. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: imprese turistiche aggiungere le seguenti: e con le cooperative o consorzi di cooperative sociali.
56. 14. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

A comma 1, sopprimere la lettera b).
56. 3. Cimadoro, Favia.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
56. 13. Marchioni.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «a titolo oneroso», con le parole: «secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3 lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) sopprimere le parole: «le modalità di costituzione delle cooperative».
56. 15. Picierno.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di rilanciare l'offerta turistica a livello internazionale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e dell'Economia e delle Finanze, le funzioni e le competenze attribuite all'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, alla SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero), all'INFORMEST, alla FINEST Spa, alle Camere di Commercio

Italiane all'estero e agli Istituti italiani di cultura all'estero sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le esercita nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi di riunificazione organizzativa e funzionale:
1) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del «Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero», che subentra nelle funzioni degli enti di cui al comma 1-bis contestualmente soppressi;
2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
3) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
4) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
5) realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
6) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» - che subentrano sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST Spa, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero;
7) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta ed alla elaborazione di banche dati informative ed alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionale;
8) assorbimento del personale a tempo indeterminato degli enti di cui al comma 1 nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché nell'ambito degli sportelli «Promo Italia» di cui al paragrafo 5.

1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
56. 2. Borghesi, Cimadoro, Favia.

All'articolo 56, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 40, al comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, 214, le parole: «entro le ventiquattro ore successive» sono sostituite dalle parole «entro le quarantotto ore successive».
56. 7. Bitonci, Montagnoli, Vanalli.

All'articolo 56, dopo il comma 2, aggiungere il seguente;
2-bis. All'articolo 4 del Decreto Legislativo 23 Marzo 2011 n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «il gettito di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato per il 50 per cento per il finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle Strutture ricettive, nonché interventi di

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e per il restante 50 per cento alla riduzione delle tariffe dei servizi pubblici locali per i soli residenti dei comuni che istituiscono la tassa».
56. 8. D'Amico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis - a) Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili a scopo turistico, a decorrere dal periodo di imposta in corso, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
b) Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
c) La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
d) Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
e) Il reddito assoggettato a cedolare:
1) è escluso dal reddito complessivo;
2) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
3) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

f) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
g) Ad eventuali oneri, non compensati dal maggior gettito atteso, derivanti dall'applicazione della presente norma, si provvede per un importo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2014 mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.
56. 02. Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione di fabbricati e terreni agricoli, di proprietà demaniale dello Stato che si trovino in stato di abbandono e siano improduttivi; questi ultimi possono essere dati in concessione, in analogia con quanto previsto dal comma precedente, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni che intendano utilizzarli per attività agrituristiche. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
56. 1. Cosenza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure, lo sviluppo e la competitività della ricettività turistica all'aria aperta - campeggi e villaggi turistici -:
l'articolo 3 L comma e) punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è così modificato: «l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di sculture qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».
56. 4. Chiappori.

All'articolo 56, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di incentivare la diffusione dei sistema dei voucher e promuovere l'occupazione sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo dei voucher. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
56. 11. Bitonci, Vanalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
56. 10. Bitonci, Vanalli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. L'articolo 3, comma 1, lettera e), punto e.5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è così modificato:
«e.5) l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.»
56. 04. De Micheli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Interpretazione autentica della disciplina concernente l'assoggettamento delle aree demaniali marittime dei porti all'imposta comunale sugli immobili e all'imposta municipale propria).

1. Le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili e l'imposta municipale propria, devono intendersi nel senso che tali imposte non sono dovute in relazione alle aree e banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle

attività portuali, anche se affidate in concessione.
2. Sono assoggettati alle imposte di cui al comma 1, invece, i fabbricati o porzioni di essi, non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale; in tal caso il soggetto passivo è il concessionario.
3. Gli atti impositivi o sanzionatori, fondati sull'applicazione dell'imposta comunale agli immobili e alle aree di cui al comma 1, perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari sono estinti.

Conseguentemente al Titolo II, Capo I, dopo la Sezione VI, aggiungere la seguente: Sezione VII - Disposizioni in materia di porti.
56. 05. Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Lovelli.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di piani regolatori portuali e realizzazione delle opere portuali).

1. All'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n, 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di un'Autorità Portuale è adottato dal Comitato Portuale e viene trasmesso al Comune o ai Comuni interessati per l'espressione dell'intesa. L'intesa si intende raggiunta qualora il Comune o i Comuni interessati non comunichino all'Autorità Portuale un motivato diniego entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Sono vincolanti ai fini dell'intesa esclusivamente le prescrizioni assunte dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti, relativamente agli ambiti portuali di interazione con il territorio contiguo di esclusiva competenza del Comune. Qualora non si raggiunga l'intesa, nei 90 giorni sopra indicati, la Regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro 45 giorni dalla data di ricezione della proposta, una conferenza di servizi tra Regione, Comune o Comuni interessati ed Autorità Portuale. La conferenza entro i successivi 45 giorni assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.
4. Esperita la procedura di cui al comma precedente, il piano regolatore portuale è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale, effettuata da un'apposita commissione paritetica istituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione è composta da componenti del Consiglio Superiore de lavori Pubblici e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e si esprime sul piano regolatore entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la Regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale, decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.
5. I progetti di opere costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori portuali approvati non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale.

b) al comma 8, all'ultimo periodo, dopo le parole: «o sbarcate» aggiungere: «diritti sui passeggeri», e dopo le parole: «concessione» aggiungere le parole: «e di autorizzazione».

Conseguentemente al Titolo II, Capo I, dopo la Sezione VI, aggiungere la seguente: Sezione VII - Disposizioni in materia di porti.
56. 06. Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Lovelli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e disposizioni sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Autorità portuali).

1. All'articolo 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'Autorità portuale, inoltre, svolge un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale. Il Presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.
b) al comma 2, il secondo periodo, in considerazione delle funzioni affidate alle Autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, è sostituito dal seguente:
«Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferite alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto».

2. All'articolo 8, comma 3, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
h) amministra in via esclusiva, le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32, da 34 a 55, 64, 65, 68, 75, 76 e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, c. 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni provvedendo, con proprio provvedimento, a conferire al personale dell'A.P. le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale.

h-bis) esercita di intesa con l'autorità marittima, per i porti di giurisdizione, i compiti in tema di port security.

3. Le Autorità portuali non rientrano, altresì, tra quelle individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi e per le finalità dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

Conseguentemente al Titolo II, Capo I, dopo la Sezione VI, aggiungere la seguente: Sezione VII - Disposizioni in materia di porti.
56. 07. Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Lovelli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di Autorità portuali).

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 3 e aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Il Presidente, con proprio provvedimento, conferisce al personale dell'autorità portuale appositamente incaricato, il compito di accertare inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale e di applicare le sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione, dal Regolamento per la navigazione marittima, dal Codice della strada e dalle altre norme vigenti in materia, se il fatto non costituisce reato».

Conseguentemente al Titolo II, Capo I, dopo la Sezione VI, aggiungere la seguente: Sezione VII - Disposizioni in materia di porti.
56. 08. Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Lovelli.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di durata degli organi delle Autorità portuali).

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 9, comma 2, la parola «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»;
c) all'articolo 10, comma 3, la parola «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
d) all'articolo 11, comma 2, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

2 Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle autorità portuali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente al Titolo II, Capo I, dopo la Sezione VI, aggiungere la seguente: «Sezione VII - Disposizioni in materia di porti».
56. 09. Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Lovelli, Testoni.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in materia di Autorità portuali).

1. Alle Autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 8 e 9 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012.

Conseguentemente al Titolo II, Capo I, dopo la Sezione VI aggiungere la seguente: Sezione VII - Disposizioni in materia di porti.
56. 10. Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Lovelli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni sul demanio marittimo).

Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si applicano alle concessioni demaniali rilasciate dalle Autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
56. 011. Meta, Velo, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Lovelli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazione in materia di realizzazione di strutture per il soggiorno e il pernottamento).

Al fine di garantire la semplificazione delle procedure, lo sviluppo e la competitività della ricettività turistica all'aria aperta - campeggi e villaggi turistici l'articolo 3L comma 1 punto e) 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e così modificato: l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
56. 012. Galli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

1. L'articolo 3, comma 1, lettera e), punto e.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380: è così modificato:
e.5) l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate i manufatti leggeri, anche prefabbricati, - e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
56. 013. Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 56, il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro Io stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti:

«I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma i del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo Stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Le disposizioni del comma i non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
56. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche).

1. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma I sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile beato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
a) è escluso dal reddito complessivo;
b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali

(determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
56. 03. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

ART. 57.

L'articolo 57 è abrogato.
57. 1. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza degli approvvigionamenti, inserire le seguenti: e degli oli vegetali, nonché sostituire le parole: volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, con le seguenti: volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei relativi settori,; alla lettera a) dopo le parole: oli minerali, inserire le seguenti: e degli oli vegetali; alla lettera b) dopo le parole: di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, inserire le seguenti: e degli oli vegetali; alla lettera d) dopo le parole: prodotti petroliferi, inserire le seguenti: e degli oli vegetali; alla lettera f) dopo le parole: della legge 23 agosto 2004, n. 239, inserire le seguenti:« , compresi quelli per gli oli vegetali.
Al comma 7, ultimo periodo dopo le parole:
oli minerali, inserire le seguenti: e degli oli vegetali.
Al comma 8, sostituire le parole: e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, con le seguenti: e di stoccaggio di oli minerali e degli oli vegetali in depositi di oli minerali e degli oli vegetali.
57. 18. Abrignani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate sempre e comunque dalle Regioni interessate che devono provvedervi sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica economica, fatte salve le disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
57. 8. Cimadoro, Favia.

Al comma 2, dopo le parole: e insediamenti strategici di cui al comma 1, inserire le seguenti: tutte le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa con le regioni interessate e.
57. 22. Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Abrogare il comma 3.
57. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica secondo la disciplina di cui al decreto legislativo li febbraio 2010, n. 22.
57. 2. Cosenza.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono semplificate le procedure concorsuali per la selezione dei soggetti che prestano il servizio di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertivo con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 4. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è indetta una nuova procedura concorsuale per l'affidamento del servizio di cui al citato articolo 1 del

decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertivo con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 4 relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015.
57. 12. Romani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nullo osta pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, ti. 239, sono rilasciate entro il termine di 90 giorni.
57. 13. Romani.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di GPL, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4: «A decorrere dal 31 gennaio 2016, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001 si applicheranno anche ai soggetti che hanno immesso in consumo gas di petrolio liquefatto. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, è incaricato di attivare, presso ogni regione italiana, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio di GPL, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali, e destinati anche a garantire le scorte d'obbligo di gas di petrolio liquefatto previste dal decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001. Per assicurare la speditezza all'azione amministrativa il Capo dell'ufficio del Provveditorato alle Opere Pubbliche, di ogni regione, individua la figura di un interlocutore istituzionale unico per l'istruttoria sollecita e la definizione dei singoli procedimenti realizzativi. I soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di GPL presentano le proposte tecniche di cui alla presente norma, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. I Provveditorati citati concludono i relativi procedimenti autorizzativi entro i successivi 24 mesi.
57. 21. Raisi.

Abrogare i commi 7, 8 e 9.
57. 4. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Sostituire i commi da 7, 8 e 9, con i seguenti:
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le regioni e i comuni interessati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento o al rilancio della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
7-bis. Gli accordi di programma di cui al punto 7 potranno interessare anche siti dismessi non ancora bonificati (brownfields) per i quali siano previsti piani di reindustrializzazione, allo scopo di incentivarne la riqualificazione ambientale e produttiva.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le

autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, previa valutazione da parte dell'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni stesse, possono mantenere la loro validità fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale i sistemi di messa in sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti Regione e comuni interessati, del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'assenza di rischi sanitario-ambientali connessi agli scenari di utilizzo previsti per le aree.
57. 16. Bratti, Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

A comma 7, prima delle parole: 1«la semplificazione degli adempimenti, aggiungere le seguenti: di promuovere.
57. 9. Cimadoro, Favia.

Al comma 7, sopprimere le parole: degli impianti industriali e, aggiungere, in fine, le seguenti: e degli impianti industriali.
57. 11. Lazzari.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
57. 14. Romani.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti commi:
12-bis. Al fine di favorire l'utilizzo dell'energia dalle fonti geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, è avviato un programma di ricerca e sviluppo della geotermia nelle regioni del Mezzogiorno. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei trasporti e delle infrastrutture, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite:
a) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di diversificazione e sviluppo tecnologico nel settore energetico di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 23 agosto 2004, n. 239;
b) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di semplificazione amministrativa già previsti, nel comma 12 del presente articolo, per la metanizzazione delle regioni meridionali.
57. 5. Cosenza.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti commi:
12-bis. Al fine di favorire l'utilizzo, anche al di fuori della Regione Toscana, dell'energia dalle fonti geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, è avviato un programma nazionale di ricerca e sviluppo della geotermia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, dei trasporti e delle infrastrutture, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite:
2«a) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di diversificazione e sviluppo tecnologico nel settore energetico di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 23 agosto 2004, n. 239;
b) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di semplificazione amministrativa già previsti, nel comma 12 del presente articolo, per la metanizzazione delle regioni meridionali.
57. 6. Cosenza.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. In riferimento agli interventi previsti ai comma 1 e 3 dell'articolo 47, in particolare, ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla ricarica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, e della riduzione di emissioni inquinanti e di CO2, all'articolo 52 comma 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunta la seguente: «f) impiegata per alimentare le infrastrutture di distribuzione destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.
13-ter. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera: «f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, sistemi elettronici per i micropagamenti, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti.
57. 7. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui ai decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
6-ter. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma 1, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventano esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio

dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5.
57. 10. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti commi:
15-bis. L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il bonus elettrico e per il gas prevedendo l'estensione del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico.
15-ter. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il gas destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico. Dall'attuazione del comma 1-bis e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
57. 17. Lupi, Toccafondi.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:
15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 4 dell'articolo 252 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Il presente comma non si applica alle procedure di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.».
b) all'allegato 4, comma 2, 3o caso, dopo le parole: «Tale progetto di bonifica dovrò essere approvato dalle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.», sono aggiunte infine le seguenti: «Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi messa in sicurezza d'emergenza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. L'autorità competente all'approvazione del progetto di bonifica si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione allo scarico.
57. 15. Romani.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
13-bis. In riferimento agli interventi previsti ai comma 1 e 3 dell'articolo 47, in particolare, ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla ricarica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, e della riduzione di emissioni inquinanti e di CO2, all'articolo 52 comma 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunta la seguente: «f) impiegata per alimentare le infrastrutture di distribuzione destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
13-ter. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera: «f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, - di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, sistemi elettronici per i micropagamenti, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire

l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti».
57. 20. Froner, Naccarato.

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:
14-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, dopo le parole: «ivi previsti», aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nel limite della potenza termica sostituita e comunque non superiore a 10MW termici»;
b) al comma 2 si aggiunge un ultimo periodo: «A tal fine si specifica che ai fini della autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti alimentati a biomasse, biogas e biocombustibili di potenza inferiore ad I MWe sono equiparati ad impianti termici di pari potenza».
57. 19. Di Biagio.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Identificazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale).

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei settori della produzione, importazione, esportazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio, rigassificazione, liquefazione e vendita del gas naturale, della produzione, importazione, esportazione, trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, sono individuati, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo i giugno 2011, n. 93, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificate come prioritarie e di interesse comune dalle Decisioni del Parlamento Europeo e del Consiglio secondo le procedure delle Trans European Network (TEN-E);
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono elencati i progetti di cui al comma 1, per i quali non sia intervenuta espressa rinuncia da parte dei soggetti proponenti, come ricavati dalle Decisioni n, 96/391/CE, 1254/96/CE, 1229/2003/CE, 1364/2006/CE e dai relativi elenchi di cui alle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea ISBN 92-894-4745-1 e ISBN 978-92-79-18877-0.
3. L'elenco di cui ai precedenti commi 1 e 2 è integrato e aggiornato periodicamente secondo le medesime modalità previste dal Titolo I del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93.
57. 01. Quartiani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. A carico degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW, è applicato un corrispettivo unitario pari a euro 24,5 per ogni mwh prodotto ed immesso in rete.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del corrispettivo e sono indicati i criteri per il suo utilizzo al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici

e alle imprese con un consumo inferiore a 5 .gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali.
57. 02. Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ad alto rendimento», aggiungere le seguenti: «o da fonti rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia Plus, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b». Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.
57. 03. Di Biagio.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

All'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di GPL, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
4. A decorrere dal 31 gennaio 2016 le disposizioni di cui al decreto legislativo del 31 gennaio 2001, n. 22 si applicheranno anche ai soggetti che hanno immesso in consumo gas di petrolio liquefatto.
4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, è incaricato di attivare, presso ogni regione italiana, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio di GPL, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali, e destinati anche a garantire le scorte d'obbligo di gas di petrolio liquefatto previste dal decreto legislativo del 31 gennaio 2001, n. 22.
4-ter. Per assicurare la speditezza all'azione amministrativa il Capo dell'ufficio del Provveditorato alle opere pubbliche di ogni regione deve individuare la figura di un interlocutore istituzionale unico per l'istruttoria sollecita e la definizione dei singoli procedimenti realizzativi.
4-quater. I soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di GPL devono presentare le proposte tecniche di cui alla presente norma, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
4-quinquies. I provveditorati alle opere pubbliche devono concludere i relativi procedimenti autorizzativi entro i successivi ventiquattro mesi.
57. 04. Lusetti, Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

All'articolo 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione dello stoccaggio di GPL, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
4. A decorrere dal 31 gennaio 2016, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001 si applicheranno anche ai soggetti che hanno immesso in consumo gas di petrolio liquefatto.
4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, è incaricato di attivare, presso ogni regione italiana, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio di GPL, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali, e destinati anche a

garantire le scorte d'obbligo di gas da petrolio liquefatto previste dal decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2011.
4-ter. Per assicurare la speditezza all'azione amministrativa il Capo dell'ufficio del Provveditorato alle Opere Pubbliche, di ogni regione, deve individuare la figura di un interlocutore istituzionale unico per l'istruttoria sollecita e la definizione dei singoli procedimenti realizzativi.
4-quater. I soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di GPL devono presentare le proposte tecniche di cui alla presente norma, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
4-quinquies. Provveditorati citati devono concludere i relativi procedimenti autorizzativi entro i successivi 24 mesi.
57. 06. Lolli.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Infrastrutture di ricarica per le auto elettriche).

1. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi alla ricarica di accumulatori elettrici destinati ad uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica:
a) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) del è inserita la seguente lettera:
e-bis) i soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica;
2) all'articolo 55, comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c-bis), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;
3) all'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, dopo la lettera a), sono aggiunte le parole: «e lettera e-bis)»; b) all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera: e-ter) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti.
57. 05. Federico Testa.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Pompe di calore).

1. Al decreto del Ministero delle attività produttive 20 luglio 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'Allegato i alla Tabella B nella tipologia di intervento 11 le parole da «aventi coefficiente di dispersione volumica», fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) all'Allegato 1 la Tabella I e le parole da «Per la definizione ed il calcolo» sino a «iscritto al pertinente albo professionale» sono soppresse.
57. 06. Federico Testa.

ART. 58.

Sopprimere la lettera b).
58. 2.Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. In attesa dell'adozione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, degli interventi di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 2011 n. 80, volti alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese sottoposte alla sua attività regolatoria e di vigilanza, al fine di razionalizzare gli adempimenti posti in capo alle medesime imprese nonché di ridurre gli oneri posti a carico dei consumatori finali, civili e industriali, di energia elettrica tramite le componenti tariffarie, l'erogazione di contributi, benefici o incentivi economici, comunque denominati, finanziati a valere sulle componenti del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, erogati ad imprese operanti usi settori dell'energia elettrica o del gas naturale, è subordinata all'adempimento degli obblighi informativi o di comunicazione previsti dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.»;
b-ter) all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, dopo le parole: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono aggiunte le seguenti; anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa,».
58. 3.Romani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 108 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: «Le province e tutti i comuni possono assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 12 percento per l'anno 2011 e per l'anno 2012, il 10 per cento per l'anno 2013 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».
58. 1.Simonetti, Bitonci, Vanalli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'allegato 3 ivi richiamato, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nel caso di edifici nuovi o ristrutturazioni rilevanti gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento (quest'ultimo ove previsto):
almeno il 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e almeno il 20 per cento per il totale (ACS + riscaldamento + raffrescamento) a partire dal 1o gennaio 2013;
almeno il 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e almeno il 25 per cento per il totale (ACS + riscaldamento + raffrescamento) a partire dal 1o gennaio 2015.
58. 4.Romani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido, installati

nelle zone climatiche E e F per le abitazioni con superficie utile maggiore di 100 metri quadrati, abbiano rendimento termico utile nominale, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Per le caldaie a gas il limite sulle emissioni è stabilito nella misura di NOx di 70 mg/KW.
58. 5.Froner.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'allegato 3 ivi richiamato, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di edifici nuovi o ristrutturazioni rilevanti gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento ove previsto:
a) almeno il 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e almeno il 20 per cento del totale di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, a partire dal 1o gennaio 2013;
b) almeno il 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e almeno il 25 per cento del totale di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, a partire dal 1o gennaio 2015.
58. 6.Froner.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
a) nuove installazioni di impianti termici in edifici di nuova costruzione, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati».

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483, ed esclusivamente nei seguenti casi:
a) sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo;
b) ristrutturazioni - in tutto od in parte - degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
c) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
d) impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato;
e) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo.

1-quater. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al comma 1-ter, agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici.

1-quinquies. I comuni e le regioni sono adeguano le proprie normative alle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater. Sono nulle le prescrizioni specifiche dei regolamenti locali o le eventuali regolamentazioni tecniche o altre disposizioni normative locali qualora esse si pongano in diretto contrasto o richiedano adempimenti diversi o più onerosi rispetto alla Normativa tecnica nazionale adottata in materia di sicurezza degli impianti.
58. 7.Froner.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 5, dell'articolo 38 è modificato come segue:
«5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private senza obbligo di connessione di terzi, cui si applica l'articolo 33, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;
b-ter) dopo il comma 5, dell'articolo 38 aggiungere il seguente comma:
«6. Il comma 27 dell'articolo 30, il comma 5 dell'articolo 33 della legge n. 99 del 2009 sono soppressi.
3. L'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 115 del 2008 relativo ai Sistemi efficienti di utenza è così modificato:
t) sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20MWe e complessivamente installata sullo stesso sito alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115/2008 e successive modificazioni e integrazioni».
58. 8.Di Biagio.

Dopo l'articolo 58, inserire i seguenti:

Art. 58-bis.

Al Capo II, del Titolo I, Disposizioni in materia di semplificazioni, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VII
INDIRIZZI DI SEMPLIFICAZIONE ALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E II GAS

Articolo 58-bis.
(Semplificazione dei contratti e delle offerte contrattuali ai consumatori finali).

1. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1995, n. 481, allo scopo di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolte alle tipologie di clienti del servizio gas identificati all'articolo 7 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e del servizio elettrico dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, identifica le componenti base di costo da esplicitare obbligatoriamente in tutti i contratti e nelle offerte contrattuali di somministrazione dei servizi.
2. L'Autorità predispone uno schema espositivo standard delle componenti base di cui al comma 1, curandone la massima semplicità e confrontabilità, che le imprese

dovranno obbligatoriamente utilizzare nei contratti e in tutte le attività di pubblicizzazione delle proprie offerte. Le ulteriori opportunità commerciali e/o le diverse modalità di erogazione del servizio non potranno modificare il quadro economico complessivo delle componenti di base e dovranno essere chiaramente distinte nei contratti e nelle offerte contrattuali.
3. In caso di mancato o falsato rispetto dei provvedimenti che saranno adottati dall'Autorità in esecuzione di quanto previsto ai commi precedenti, si applicano i provvedimenti coercitivi nella sua disponibilità e l'irrogazione delle sanzioni ai livelli massimi previsti.
4. L'Autorità pubblicherà sul proprio sito internet lo schema di cui al primo comma corredato di tutte le informazioni utili per la sua piena comprensione da parte dei fruitori del servizio, e ne curerà la pubblicità nell'ambito delle proprie attività di comunicazione verso il pubblico.
5. L'Autorità provvede affinché quanto previsto nel commi 1 e 2 del presente articolo abbia piena attuazione entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge di conversione. L'Autorità provvede inoltre ad analizzare ed illustrare lo stato d'avanzamento della presente normativa in un apposito capitolo della Relazione annuale a Governo e Parlamento.

Articolo 58-ter.
(Semplificazione delle fatturazioni delle forniture di energia elettrica e di gas).

1. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo del servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1995, n. 481, allo scopo di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolte alle tipologie di clienti del servizio gas identificati all'articolo 7 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 e del servizio elettrico dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, provvede affinché la fatturazione dell'erogazione dei servizi di elettricità e gas corrisponda alta fornitura effettivamente erogata nel periodo di riferimento.
2. L'Autorità provvede a regolare conseguentemente i rapporti e i reciproci doveri tra società di distribuzione e società di vendita. In occasione della prima fatturazione senza importi presunti, le società di vendita provvedono alla restituzione di quanto eventualmente percepito precedentemente a tale titolo.
3. L'Autorità provvede affinché quanto previsto al comma 1 abbia piena attuazione entro sei mesi per i clienti forniti di contatore elettronico teleletto e entro 12 mesi per i clienti che ancora non usufruiscono di tale servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
4. In deroga a quanto previsto alla lettera b) del comma 19 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, il completamento dell'installazione dei contatori elettronici e la predisposizione del servizi di telelettura non comporterà alcun aumento delle componenti tariffarie previste a copertura dei costi del servizio.

Articolo 58-quater.
(Semplificazione delle procedure di rimborso ai clienti dei servizi di elettricità e gas).

1. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo del servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, previa analisi statistica cui le imprese di distribuzione e vendita hanno l'obbligo di fornire la massima collaborazione, adotta i provvedimenti necessari a semplificare al massimo e rendere completamente trasparente e svolta nel minor tempo possibile,

comunque non superiore alla prima fatturazione utile successiva all'addebito, la restituzione degli importi addebitati in eccesso rispetto ai consumi effettivi delle tipologie di clienti del servizio gas identificati all'articolo 7 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 e del servizio elettrico dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma l'Autorità avvia una analisi, anche con il contributo volontario di tutte le imprese interessate, di modalità tecnologicamente innovative, che prevedano anche l'utilizzo della messaggistica telefonica mobile, che le imprese venditrici di elettricità e gas potranno essere obbligate ad adottare nei modi e nei tempi che essa Autorità riterrà più opportuni previo consenso formale dei clienti.

Articolo 58-quinquies.
(Semplificazione della lettura e promozione della gestione individuale dei consumi).

1. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1995, n. 481, allo scopo di semplificare la conoscenza del propri consumi da parte dei clienti, e con ciò favorirne la gestione consapevole per le tipologie di clienti del servizio gas identificati all'articolo 7 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 e del servizio elettrico dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), nel rispetto delle sue prerogative procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, procede all'analisi delle tecnologie già oggi disponibili e di quelle in via di sviluppo, anche con il supporto volontario delle imprese interessate e la collaborazione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, per l'installazione all'interno delle abitazioni di sistemi semplificati di lettura dei consumi rilevati dai contatori, nonché della loro trasmissione a distanza.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione l'Autorità procede ad una ampia consultazione pubblica sul risultati delle proprie analisi per valutare se pervenire all'installazione obbligatoria di tali dispositivi a cura delle società di vendita o di distribuzione, attribuzione dei costi e modalità di rimborso, se dovuto.

Articolo 58-sexies.
(Integrazione temporanea delle risorse dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. Per dare attuazione a quanto previsto al precedenti articoli 58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è autorizzata all'assunzione a tempo determinato, secondo la normativa vigente, di 8 unità di personale e provvedere conseguentemente alla variazione della pianta organica.
2. Dall'attuazione del comma precedente non deriverà alcuna variazione né diretta né indiretta sul bilancio dello Stato. È confermato l'esclusivo finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a carico degli operatori del settore nei termini della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive integrazioni e modificazioni, a compensazione dell'attività di regolazione del settore da essa svolta.
58. 01.Contento.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
«4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento

del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione.
58. 02.Montagnoli, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28).

All'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 dopo le parole «ivi previsti» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nel limite della potenza termica sostituita e comunque non superiore a 10 MW termici»;
b) al comma 2 si aggiunge un ultimo periodo: «A tal fine si specifica che ai fini della autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti alimentati a biomasse, biogas e biocombustibili di potenza inferiore ad 1 MW e sono equiparati ad impianti termici di pari potenza».
58. 03.Di Biagio.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 n. 2 recante «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012.
58. 04.Di Biagio, Giorgio Conte, Raisi.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.

All'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 18 dicembre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «decreto legislativo 387/2003» aggiungere le seguenti: «o titolo autorizzativo equivalente»;
b) dopo la parola «normativa» aggiungere la seguente: «nazionale»;
c) è aggiunto il seguente periodo: «In caso di richiesta di qualifica IAFR per impianto in esercizio, in luogo della documentazione autorizzativa sopra indicata, si allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal produttore in merito alla sussistenza delle autorizzazioni necessarie.
58. 05.Di Biagio.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Sportelli del turista).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo promuove l'istituzione, con le camere di commercio, di sportelli del turista decentrati. Il funzionamento degli sportelli decentrati è assistito da una banca-dati centralizzata accessibile mediante la rete telematica delle camere di commercio.
2-ter. Le attività degli sportelli sono finanziate con appositi diritti di segreteria ai sensi della lettera d) comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione degli sportelli può essere affidata a cooperative composte da soggetti di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276. L'istituzione degli sportelli non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato. Le modalità attuative degli sportelli decentrati sono: definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.».
58. 06.Marchioni, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Martella, Mastromauro, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Allacciamento alla rete del gas).

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per r allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.
2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.
58. 07.Delfino, Anna Teresa Formisano, Tassone, Libè, Pezzotta, Ruggeri, Mantini.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Sviluppo della logistica e potenziamento dell'intermodalità).

1. Dopo il comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 si aggiunge il seguente:
«59-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fidante del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.».

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il comma 8-bis:
«Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, dovrà essere consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di

stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213.».

3. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «ed alla modalità di trasporto fluviomarittimo».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, comma 2: alla lettera b), dopo le parole: «il trasporto via mare» sono aggiunte le seguenti: «o fluviomarittimo»; alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «fiume-mare»;
all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: «della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e fluviomarittima»;
all'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al venditore che spedisca la merce con la modalità fiume-mare è riconosciuto un contributo del 20 per cento sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità dei trasporto su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo».

All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«Ai fini di cui al comma l, gli interventi di risanamento includono le azioni per la realizzazione di nuove catene logistiche che utilizzano il Sistema idroviario padano veneto, gli interventi per l'ammodernamento della flotta fluviomarittima ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente nonché gli interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale navigante agli stessi fini. Alla realizzazione di tali interventi è riservato il dieci per cento del limite di impegno annuo autorizzato di cui al comma 1.».
58. 08.Vignali.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni sulla funzionalità dei Nuclei tecnici di valutazione e verifica degli investimenti pubblici).

1. I componenti esteri degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Nuclei Tecnici di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici), qualora dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono collocati dalle amministrazioni di provenienza in aspettativa senza assegni e con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cm all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nominati componenti esterni degli organismi di cui al comma 1, non si applicano, altresì, le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto

legislativo n. 165 del 2001, né i divieti di cumulo di aspettative previsti dalle norme vigenti.

Conseguentemente al Titolo II, modificare la Rubrica del Capo I, nel seguente modo: Norme in materia di agenda digitale e investimenti pubblici e sviluppo dei settori dell'innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche.

E dopo la Sezione VI, aggiungere la seguente:
Sezione VII

Disposizioni in materia di Nuclei tecnici di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
58. 09.Margiotta.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della navigazione interna).

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, dopo le parole: «sui carri ferroviari», sono inserite le seguenti: «, sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: «sui carri ferroviari» sono inserite le seguenti: «sulle navi della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
58. 010.Vignali, Lupi.

ART. 59.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: entro due anni dalla data di assunzione con le seguenti: entro un anno dalla data di assunzione.
59. 3. Savino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione delle minusvalenze sono adottate le seguenti misure:
a) All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti di cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, è punita con la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle minusvalenze e delle differenze negative oggetto di omessa, incompleta o infedele comunicazione, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50.000».
b) l'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato l'ultimo periodo.
c) all'articolo I, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è abrogato il terzo periodo.
59. 4. Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 30 aprile 2012, i termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

Conseguentemente, modificare come segue la rubrica dell'articolo:
(Disposizioni in materia di credito d'imposta ed altre semplificazioni fiscali).
59. 5.Pagano.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Misure per limitare la circolazione di denaro contante).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di limitare l'uso del denaro contante, tutte le transazioni regolate con sistemi elettronici di pagamento, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente, sia per il venditore.
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono soppresse le parole «quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare».
59. 01. Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore.

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Regime IMU per le cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa ed ex IACP).

1. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al precedente comma 7 e la suddetta detrazione, compresa la maggiorazione, si applicano anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I comuni possono prevedere che le agevolazioni di cui al precedente periodo si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2012, a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 02.Quartiani.

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Regime IMU per gli alloggi sociali).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 241, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica alle abitazioni e loro pertinenze locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008. A tali abitazioni e loro pertinenze si applica la detrazione, compresa la maggiorazione, di cui al successivo comma 10».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2012, a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 03.Quartiani.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Imprese in Libia).

1. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono differiti i

termini per il pagamento dei tributi e stabilite le data di posticipazione delle prossime scadenze alla doto di liquidazione dei crediti maturati alle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica della Libia, in modo da evitare che le imprese interessate subiscono, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe; danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.

2. In relazione e per effetto della sospensione, non sono applicati soprattasse, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati, nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
59. 04. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Moratoria per il pagamento delle rate del mutuo delle imprese).

1. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrato in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetto data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.
59. 05.Bitonci, Vanalli.

ART. 60.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, inserire le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
60. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
60. 12. Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari, ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ai titolari di protezione internazionale;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 32, dopo la parola «cittadinanza italiana» sono aggiunte le seguenti: «e ai soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale»;
2) al comma 33, lettera a), dopo la parola «cittadini» sono aggiunte le seguenti: «e soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale».»
60. 20. Froner.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari, ovvero ai cittadini stranieri, residenti in Italia almeno da 15 anni».
60. 11. Laura Molteni, Martini, Fabi, Rondini, Bitonci.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cittadini comunitari con le seguenti: cittadini italiani e agli altri cittadini comunitari.
60. 8. I Relatori.

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.».
*60. 6. Santelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
*60. 10. Laura Molteni, Martini, Fabi, Rondini, Bitonci.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e ai titolari di protezione internazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Ai commi 32 e 33 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «cittadini» è sostituita dalle seguenti: «cittadini e soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale».
60. 16. Formisano, Pezzotta, Tassone, Libè, Ruggeri, Mantini.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e ai titolari di protezione internazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al comma 32 dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ai residenti di cittadinanza italiana», aggiungere le parole «e ai soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale».
60. 7. Favia, Cimadoro, Evangelisti, Donadi, Borghesi, Palagiano.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed ai titolari di protezione internazionale.
*60. 2. I Relatori.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed ai titolari di protezione internazionale.
*60. 13. Granata, Perina.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole: ed ai titolari di protezione internazionale.
*60. 14. Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le parole: ed ai titolari di protezione internazionale.
*60. 21. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti aggiungere le seguenti: anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
*60. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: adottano la carta acquisti inserire le seguenti parole: anche attraverso l'integrazione e/o evoluzione dei Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
*60. 19. Froner, Naccarato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.
**60. 5. Osvaldo Napoli.

Al comma 2 dopo la lettera f), aggiungere la sedente:
f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.
**60. 17. Formisano, Tassone, Libè, Pezzotta, Ruggeri, Mantini.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base dati SGAte relativa ai soggetti già beneficiari di Bonus Gas e Bonus Elettrico possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari

della Carta Acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.
**60. 18. Froner, Naccarato.

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) le modalità per utilizzare come supporto per la carta acquisti la carta d'identità elettronica.
60. 9. Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai commi 32 e 33 dell'articolo 81 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «cittadini» è sostituita con: «cittadini e soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sodale».
*60. 15. Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis: Ai commi 32 e 33 dell'articolo 81 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, a 133, la parola: «cittadini» è sostituita con: «cittadini e soggetti a questi equiparati dalla legge in materia di assistenza sociale».
*60. 22. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. È soppressa la lettera b) di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
60. 1. Barani.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. L'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune dell'Aquila.
60. 038. Lolli.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. L'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune dell'Aquila.
60. 039. Lolli.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune dell'Aquila."
60. 034. Lolli.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. L'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 5 maggio 2010, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune dell'Aquila.
60. 035. Lolli.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. L'articolo 10, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica al comune dell'Aquila.
60. 037. Lolli.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. L'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 non si applica al comune dell'Aquila.
60. 036. Lolli.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Al fine di utilizzare la somma di 1 milione di euro stanziati dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni 26 febbraio 2011, n. 10 al comune dell'Aquila per l'anno 2012 non si applicano i principi di contenimento della spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
60. 042. Lolli.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. In considerazione degli eventi sismici dei 2009, per il triennio 2012-2014, al comune dell'Aquila non si applicano le norme relative al Patto di stabilità interno.
60. 041. Lolli.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Nell'ambito della necessità di procedere all'attuazione e alla semplificazione di livelli ottimali di gestione dei servizi socio assistenziali, la lettera e) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dei consorzi che esercitano funzioni socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
60. 040. Livia Turco, Miotto.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Le frequenze residuali saranno assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico a condizioni agevolate, su base regionale a imprese a gestione prevalentemente femminile o gestite da soggetti con meno di trentacinque anni di età, per la realizzazione di infrastrutture e di sistemi di comunicazione elettronica in banda larga in zone sprovviste di tali collegamenti,

secondo criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei regolamento di cui al capoverso del precedente articolo che conterrà anche l'individuazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione delle zone sprovviste dei collegamenti in banda larga. Il Ministero dello sviluppo economico nell'assegnare i diritti d'uso delle frequenze nelle zone individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovrà comunque rispettare i seguenti criteri:
a) le piccole imprese a gestione prevalentemente femminile destinatarie dell'assegnazione del diritti d'uso a condizioni agevolate devono possedere le seguenti caratteristiche:
per le ditte individuali il titolare deve essere donna
per le società di persone e (e cooperative almeno il 60 per cento dei soci deve essere costituito da donne
per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.
b) le piccole imprese gestite da soggetti con meno di trentacinque anni di età destinatarie dell'assegnazione dei diritti d'uso a condizioni agevolate devono possedere le seguenti caratteristiche:
per le ditte individuali il titolare deve avere meno di trentacinque anni per le società di persone e le cooperative almeno il 60 per cento dei soci deve essere costituito persone con meno di trentacinque anni di età
per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da persone sotto i trentacinque anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti sotto i trentacinque anni per almeno i 2/3.
c) Le piccole imprese devono possedere i seguenti requisiti: meno di 20 dipendenti; fatturato inferiore a 1 milione di euro o totale di bilancio inferiore a 3 milioni di euro; indipendenza da imprese già operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche. Le pubbliche amministrazioni non possono detenere in modo diretto o indiretto quote delle imprese di cui sopra.
60. 043. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. A far data all'entrata in vigore dei presente decreto è abrogato l'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Sono conseguentemente annullati il bando ed il disciplinare di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre (in G.U. n. 80 dell'8 luglio 2011, 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici) di cui al Regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 497/10/CONS e lo stesso regolamento.
Ai fini della risoluzione della procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea nel confronti dell'Italia per il contrasto con le disposizioni comunitarie del regime giuridico nazionale sulle frequenze televisive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Governo, definisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un regolamento di gara per l'assegnazione delle frequenze già oggetto del bando di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze di cui al beauty, contest, secondo i seguenti criteri:
a) procedura di assegnazione su base onerosa di un terzo delle risorse frequenziali a disposizione, per sistemi televisivi di radiodiffusione digitale e terrestre su base nazionale con riserva di assegnazione a condizioni più vantaggiose a soggetti nuovi entranti nel mercato televisivo, caratterizzati da forme di azionariato popolare o diffuso alla loro proprietà, per incrementare

il pluralismo e dare opportunità di sviluppo a nuove forme di business e prodotti digitali;
b) Asta competitiva per l'assegnazione di un ulteriore terzo delle risorse frequenziali da assegnare ad operatori di comunicazione elettronica.
60. 044. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Money transfer).

1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 35-octies, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: «e codice fiscale» con le parole: «o codice fiscale o di un regolare visto ai sensi del Regolamento CE n. 810/2009 del 13 luglio 2009 o titolo di soggiorno, anche di breve durata, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ferme restando le disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II, del titolo II, con la seguente: Disposizioni per le imprese, i cittadini meno abbienti e gli stranieri.
60. 045. Pagano.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. A far data dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Comune è ripristinata la figura del segretario.
2. Il segretario è nominato dal Ministero dell'Interno.
3. La durata in carica del segretario non può essere superiore a quattro anni.
60. 01. Garagnani.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 ed al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, in materia di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi, nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare entro il termine di cui al comma 1 uno o più decreti legislativi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operati nell'ambito ferroviario della rete ferroviaria nazionale e regionale al fine di adeguare la legge 26 aprile 1974, n. 191, e i relativi decreti di attuazione con le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81 del 2008 e con la disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario.
3. La delega di cui ai commi 1 e 2 è attuata in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e alle relative norme di attuazione, al fine di garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il decretò legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e la legge 26 aprile 1974,

n. 191, e i relativi decreti di attuazione sono abrogati e trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
5. I decreti di cui al comma 1 e 2 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali considerati in relazione allo specifico settore cui i decreti afferiscono:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nonché nel settore ferroviario in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) garanzia dei livelli di tutela già previsti dalle vigenti disposizioni;
c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;
d) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi;
e) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
f) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione;
g) introduzione di funzioni propositive dei Ministeri competenti nei confronti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni per quanto non disciplinato dai decreti legislativi di cui al comma 1 e 2;
i) riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo ed adeguamento delle relative sanzioni, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo alla particolare disciplina del lavoro in ambito ferroviario, nei porti ed a bordo delle navi, alla figura del comandante nei casi in cui non rivesta il rublo di datore di lavoro, dirigente o preposto, razionalizzando e rimodulando le sanzioni in funzione del rischio e dell'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, valorizzando il sistema del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mantenendone fermi i princìpi ispiratori quali:
1. determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento;
2. previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3. previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
l) abrogazione espressa del decreto legislativo 27 luglio, n. 271, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e della legge 26 aprile 1974, n. 191, e dei relativi decreti di attuazione.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 e 2 sono adottati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, della giustizia e con il Ministro per

la pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
7. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e» e le parole: «e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272,» e le parole: «disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione» sono soppresse.
60. 01. Garofalo.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e delega al Governo in materia di apparato sanzionatorio per le violazioni degli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori in ambito portuale o di trasporto marittimo e ferroviario).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito seguente: «Con decreti, da emanare entro sessanta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il riordino ed il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative d bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione con al disciplina contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, con le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del presente decreto, per quanto riguarda tutto l'ambito ferroviario con esclusione delle metropolitane e tranvie. I predetti decreti assicurano altresì il rispetto delle normative nazionali e comunitarie, nonché delle convenzioni internazionali, eventualmente vigenti nelle rispettive materie, assicurando livelli di tutela non inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni ed in particolare dal presente decreto, le cui disposizioni saranno applicabili per quanto non espressamente previsto dagli stessi;
b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «A decorrere dallo

stesso termine, la legge 26 aprile 1974, n. 191, e i relativi decreti di attuazione sono abrogati e, conseguentemente, all'articolo 13, comma 2, le parole compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191» sono soppresse.

2. Fatte salve le norme penali vigenti, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi previsti dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 1, che non siano già sanzionabili ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. La delega di cui al comma 2 è esercitata con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
5. Le disposizioni di cui ai decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo modificato dal comma 1, la cui disciplina sanzionatoria è apprestata dai decreti legislativi di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questi ultimi. Decorso inutilmente il termine per l'esercizio della delega, trovano applicazione le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
60. 02.Garofalo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

1. Il beauty contest come definito dall'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'allegato A, Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, la delibera 22 settembre 2010 n. 497/1OCONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva ed il disciplinate di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 che intende implementare la disponibilità di un dividendo digitale, prevedendo che almeno 5 reti, televisive nazionali in frequenza DVB-T e la frequenza DVB-H o T2, sono revocati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Fermo restando che nessun soggetto a regime possa detenere più di 5 multiplex complessivamente, il Ministro dello sviluppo economico procede all'autorizzazione della conversione in DVB-T degli attuali autorizzati che operano in tecnica DVB-H procedendo ad un beauty contest DVB-H o T2 per la sesta frequenza oggetto della gara di cui al comma 1 a cui non potranno partecipare coloro che avranno optato per la precedente conversione.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle 5 frequenze DVB-H di cui al comma 1 tramite una procedura a titolo oneroso che garantisca la partecipazione di tutti i soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni

e degli operatori di rete radiotelevisivi in condizione di neutralità tecnologica».
60. 03.Caparini, Fava, Fugatti, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Misure per la razionalizzazione della spesa per software della Pubblica amministrazione e per una maggiore concorrenza tra i fornitori).

1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, sostituire il comma 1 col seguente:
«7. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici, o parti di essi, a seguitò di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software, o parti di esso, sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico certifichi l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore è consentita, in via eccezionale, l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso».
60. 04.Caparini, Fava, Fugatti, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, sostituire le parole: «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» con «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».
2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
3. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di l milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
60. 05.Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni

altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».
60. 06.Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre).

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n, 185 del 10 agosto 2010.
60. 07.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Finanziamento del sistema televisivo locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011,2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
60. 08.Caparini, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale).

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n-246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».
60. 09.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

All'articolo 71-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.»
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.»;
3) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali».
60. 010.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inseguite le seguenti:
o-bis) «opera cinematografica», «opera filmica» o «film», l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinato dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;
o-ter) «opera audiovisiva»:
1) l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;
2) videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma».
60. 011.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;
b) le parole «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;
c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali» fino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.».
60. 012.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.».
60. 013.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, - Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono portate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori», sono soppresse;
b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito con il seguente:
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.».
60. 014.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Il comma 1-bis dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
60. 015.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)).

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SIAE».

2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 180-bis. -. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».
6. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 13-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei precetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.
9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 32 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.
10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.
12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario

straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.
60. 016.Caparini, Fava, Bragantini, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(IVA libri su supporto elettronico).

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
60. 017.Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Grimoldi, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
60. 018.Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio, 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

1. Al comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».
60. 019.Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).

Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni

previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
b) all'articolo 19, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».
60. 020.Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Modifiche alla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

All'articolo 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto col Ministero per l'economia e le finanze, stila un elenco degli apparecchi di cui al comma precedente ed individua la tipologia dei soggetti tenuti al suo pagamento».
60. 021.Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione».
60. 022.Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Fedriga, Pini, Rainieri, Nicola Molteni, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Soppressione dei consorzi di Bonifica).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.
2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1,

sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
60. 023.Caparini, Dal Lago, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Montagnoli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.
2. Le funzioni dei compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle, regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle , popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.
4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.
5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:
a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;
b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Conseguentemente
1. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.
2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
60. 024.Caparini, Fava, Grimoldi, Fedriga, Consiglio, Pini, Stucchi, Rainieri, Vanalli, Nicola Molteni, Volpi, Bitonci, Montagnoli, Torazzi, Bragantini.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dell'interno, sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali

del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti.
2. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.
60. 025.Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Fugatti, Montagnoli, D'Amico, Bragantini, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Entro il 1o maggio di ogni anno le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono inserite le seguenti: «il cui rapporto la superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»;
c) al comma 4, le parole: «, nonché alle imita di cui ai comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse;
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
4-bis. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale è effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione incluso e il mese di dicembre dello stesso anno»;
e) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'atto» sono inserite le seguenti: nonché per le unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172, o che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno o frazione di anno di iscrizione e per quello successivo»;
f) al comma 7:
al primo periodo dopo le parole: «locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra di navi o imbarcazioni da diporto»;

dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172»;
g) il comma 8 è soppresso;
h) al comma 9, le parole: «da 2 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 7»;
i) al comma 15-ter, la parola: «costruzione» è sostituita dalle seguenti: «della prima iscrizione»;
l) dopo il comma 15-ter, è inserito il seguente:
15-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate per lo 0,75 per cento annuo all'istituzione e funzionamento del registro telematico delle imbarcazioni e navi da diporto e per lo 0,25 per cento annuo al finanziamento di un fondo per lo studio dei fenomeni economici, occupazionali e turistici della nautica da diporto ai fini del relativo sviluppo del settore. Tale fondo è istituito, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le risorse per l'attuazione delle relative finalità sono assegnate secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze».
60. 026.Caparini, Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
60. 027.Caparini, Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1 comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.
60. 028.Caparini, Bragantini, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o dì altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire

con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. 029.Torazzi, Fava, Vanalli.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo).

1. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «La fattura, in deroga al principio di competenza, è registrata dal destinatario al momento del pagamento del corrispettivo»;
b) Il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione Europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In attuazione della medesima direttiva, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica fino al limite di volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia.
2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento».
3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».
60. 030.Torazzi, Fava, Vanalli.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.
(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare ti pagamento dei debiti tributari p previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:
a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi, in modo proporzionale all'importo del debito;
b) azzeramento delle sanzioni e corresponsione di interessi ad un tasso complessivo non superiore all'euribor a 6 mesi + 1,5 per cento;
c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive

modificazioni, le parole: « 13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento».
5. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».
60. 031.Torazzi, Cavallotto, Fava, Vanalli.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

Al decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 è apportata la seguente modifica:
a) Al comma 21, articolo 4 aggiungere infine le seguenti parole: «La presente disposizione non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti».
60. 032.Torazzi, Fava, Vanalli, Torazzi.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1o gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.
2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
60. 033.Fava, Vanalli, Fedriga, Fogliato, Lussana, Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Torazzi, Pastore, Volpi.

ART. 61.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis
. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la Sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.
61. 6.Bitonci.

Sopprimere i commi 3 e 4.
* 61. 1.Brugger, Zeller.

Sopprimere i commi 3 e 4.
* 61. 8. Bragantini, Vanalli, Torazzi, Fava.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dopo le parole «I trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario», sono inserite le seguenti: «, comprensivi di quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 dello legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP,».
4-ter. Contestualmente, è ripristinata una quota dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al DPCM 28 gennaio 2011 in misura corrispondente all'importo del fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4-quater. Le risorse ripristinate sono attribuite ad ogni regione in relazione alla quota di accesso ai trasferimenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inclusi nella riduzione di risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011 e sono successivamente fiscalizzate ai sensi dell'articola 7, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
4-quinquies. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti per singola regione gli obiettivi di finanza pubblica in relazione ai nuovi valori dei trasferimenti ridotti a seguito dell'applicazione dei commi precedenti.
61. 5. Bitonci, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Togni, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
«Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore alle opere del disegno industriale - 1. Alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio, la protezione di diritto d'autore trova applicazione con il limite di non poter essere fatta valere in relazione a prodotti fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 ovvero fabbricati nei cinque anni successivi a tale data, purché la fabbricazione o la commercializzazione siano avvenute ad opera di soggetti terzi che avevano fabbricato o commercializzato, anteriormente al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con dette opere del disegno industriale e purché l'attività di questi soggetti si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso da essi effettuato nei dodici mesi anteriori a tale data.
61. 9.Vignali.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli dei patto di stabilità, i canoni di leasing sono considerati spesa corrente in caso di leasing strumentale e spesa in conto capitale, se il bene oggetto di leasing è una infrastruttura o opera pubblica. Non si applicano ai suddetti contratti i vincoli di cui all'articolo 77-bis, comma 20, lettera b), di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche, in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
Norme transitorie, interpretative e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa.
61. 7. Montagnoli, Torazzi, Fava, Vanalli, Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto:
Il 4 per cento dei residui passivi in Conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4 dello stesso decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dallo legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguente: del 6,5 per cento.
61. 3.Vanalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene infine aggiunto:
1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 dell'articolo 23 e così sostituito:
«33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento a, rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali;
b) al comma 34, la lettera c) è abolita.
61. 2.Torazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, è abrogato.

Conseguentemente il comma 39 dell'articolo 2, decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225 è abrogato.
61. 4.Simonetti, Bitonci, Vanalli.

ART. 62.

Al comma 1, sostituire la tabella di cui all'allegato A con la seguente:

62. 8.Il Relatore.

Al comma 1, tabella A, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Legge n. 977 del 17 ottobre 1967 «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti», articolo 8.
62. 6.Zeller, Brugger.

Al comma 1, Tabella A, dopo il comma 3 aggiungere la seguente:
3-bis. Tipo atto: R.D. Numero: 1016 Data: 05/06/1939 Titolo: Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia Disposizioni abrogate: Art. 8, commi dal quarto all'undicesimo; articolo 67, commi dal quinto all'ottavo.
62. 2.Lo Moro, Duilio, Zaccaria.

Al comma 1, Tabella A, dopo la voce n. 4 aggiungere la seguente:
4-bis. Tipo atto: R.D. Numero: 2578 Data: 15/10/1925 Titolo: Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. Disposizioni abrogate: Articolo 5, commi dal quarto al sesto.
62. 3.Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, Tabella A, sopprimere la voce n. 7 «Legge 1o marzo 1975, n 46 Tutela della denominazione dei vini Recioto e Amarone» intero testo.
62. 9. Montagnoli, Callegari, Fogliato, Vanalli, Fava, Torazzi, Bragantini.

Al comma 1, Tabella A, dopo la voce n. 9 aggiungere la seguente:
9-bis. Tipo atto: R.D. Numero: 577. Data: 5/02/1928 Titolo: Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione. Disposizioni abrogate: Articolo 39.
62. 4.Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, Tabella A, dopo la voce n. 10, aggiungere la seguente:
10-bis. Tipo atto: decreto del Presidente della Repubblica Numero: 417 Data: 31/0511974 Titolo: Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato; Disposizioni abrogate: articolo 94, primo comma, lettera c-bis e articolo 97-bis.
62. 5.Lo Moro, Zaccaria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 1, comma 8, lettera d) del decreto-legge 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, alla voce «indebitamento», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 7.700 milioni di euro e 3.500 milioni di euro.
62. 13. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli.

Dopo il comma l aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge n 183 della legge 12 novembre 2011 è abrogato;

1-ter. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1-ter, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
62. 7. Zazzera, Di Giuseppe, Favia, Cimadoro.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, al comma 2, la lettera gg-septies è abrogata.
62. 10. Polledri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 del Decreto Legge 138/2011 convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 26-bis, 26-ter e 26-quater sono abrogati.
62. 11. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'articolo 4, comma 14 del Decreto Legge 138/2011 convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
62. 12. Lanzarin, Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 18, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
62. 1. Calabria, Germanà.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001. n. 3.
62. 01. Brugger, Zeller, Nicco.


ALLEGATO 1

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.
1. 4.Brunetta, Stracquadanio.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies.
3. 5.Brunetta, Stracquadanio.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
3-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il Programma di cui al comma 4 individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e della elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel Programma di cui al comma 4 il Governo adotta, entro 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I regolamenti sono adottati, sentita la conferenza Unificata, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza Unificata nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi comunitari, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi, e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.
3. 4.I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e della salute, previo parere con la conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
4. 3.(nuova formulazione) Schirru, Codurelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie, e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: persone con disabilità inserire le seguenti: e patologie croniche.
4. 2.I Relatori.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: previa comunicazione al comune di provenienza, e al secondo periodo, dopo le parole: iscrizioni anagrafiche aggiungere le seguenti: e delle corrispondenti cancellazioni.
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
5. 18.Naccarato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comune di provenienza.
5. 10.Bragantini, Vanalli, Torazzi, Fava.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia»».
6. 12.Naccarato.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica).

«1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza ad una Pubblica Amministrazione o a un qualsivoglia Ente o Autorità competente, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate per tutti i casi in cui questa è dovuta».
6. 08.I Relatori.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 09.I Relatori.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, a richiesta del dipendente, sono rilasciate, ove possibile, in formato elettronico.
7. 3.(nuova formulazione) Brunetta, Stracquadanio.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole:
e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 14.(parte approvata) Vico, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 7.(parte approvata) Allasia, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 1.(parte approvata) Barani.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole:
e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 10.(parte approvata) Vignali.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: e la dichiarazione di cui con le seguenti: e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto Decreto n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui;
b) nella rubrica sopprimere la parola: termici;
*9. 12.(parte approvata) De Micheli.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere infine le parole: ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.
*10. 10.(nuova formulazione) Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione.
*10. 4.(nuova formulazione) Osvaldo Napoli.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
categorie interessate inserire le seguenti: comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,;
b) al comma 2, dopo le parole: concernenti l'attività di impresa inserire le seguenti: compresa quella agricola;.
12. 11.Mario Pepe (PD), Fiorio, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Cuomo, Sani, Trappolino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 16.De Micheli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 30.Scarpetti, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 26.Anna Teresa Formisano, Tassone, Pezzotta, Ruggeri, Libè, Mantini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 14.Vignali.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Unioncamere, Regioni inserire le seguenti:, Agenzie per le imprese.
*12. 23.Froner.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.
12. 15.Fontanelli, Naccarato.

Al comma 5, dopo le parole: Le regioni sono inserite le seguenti: e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
12. 3.Brugger, Zeller.

Al comma 6, sopprimere le parole:, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici.
12. 13.Brunetta, Stracquadanio.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la licenza ha validità annuale con le seguenti: La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.
13. 18.Molgora, Rondini, Fava, Bragantini, Torazzi.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio sono sostituite dalle seguenti: hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.
*13. 9.Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera c) le parole: hanno validità di due anni dalla data del rilascio sono sostituite dalle seguenti: hanno validità di tre anni dalla data del rilascio.
*13. 22.Fava, Vanalli, Torazzi, Bragantini.

ART. 14.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: associazioni imprenditoriali inserire le seguenti: e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.
14. 25.Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: amichevole.
*14. 9.Comaroli, Fava, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: amichevole.
*14. 36.Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 5, dopo le parole: le regioni sono inserite le seguenti:, le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
14. 8.Brugger, Zeller.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari con le seguenti: all'INPS le informazioni sui beneficiari unitariamente
16. 4.(nuova formulazione) Cimadoro, Favia.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: province autonome aggiungere i seguenti: ai comuni.
Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, dopo le parole province autonome aggiungere le seguenti: ai comuni.
16. 12.Lenzi, Miotto.

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 28 febbraio di ogni anno alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56, della legge 9 marzo 1989, n. 88 una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente: Con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3.
16. 2.I Relatori.

Al comma 3 aggiungere infine i seguenti periodi: L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento la «Relazione sulle politiche sociali e assistenziali» riferite all'anno precedente».
16. 9.Lenzi, Miotto.


ALLEGATO 2

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 11.

All'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come attuate nel decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare, e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del citato decreto 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività al 4 dicembre 2011 ed autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e del trasporti in data 25 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo

2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Euro 3» sono sostituite dalle seguenti «Euro 5».
11. 71. I Relatori.

ART. 23.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale una capillare distribuzione delle infrastrutture di ricarica ad uso pubblico per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione delle infrastrutture stesse a cura delle società di distribuzione di energia elettrica è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
23. 14. I Relatori.

ART. 56.

1. Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese all'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26 la parola «300» è sostituita dalla seguente: «450»;
b) al comma 26-bis in fine dopo le parole «Ministero dello sviluppo economico.» sono inserite le seguenti: «Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3-ter. All'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «di cui al comma 26-bis dell'articolo 114 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 26-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

2. L'attuazione della presente norma avviene nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-octies dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione apporta modifiche all'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, volte a rilanciare il processo di internazionalizzazione delle imprese, razionalizzando la struttura organizzativa dedicata.
Al fine di realizzare il potenziamento dell'azione all'estero ed anche in considerazione di una analisi comparativa di analoghe strutture operanti a livello europee, è ampliato il limite massimo delle unità di cui dotare l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per assicurare una dimensione adeguata allo svolgimento dei relativi compiti. Tale previsione non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, realizzando una migliore allocazione delle risorse del soppresso ICE, tenuto conto che le risorse non trasferite all'Agenzia sono collocate all'interno del Ministero dello sviluppo economico in relazione alle funzioni attribuite al dicastero. In relazione al trasferimento al citato Ministero di alcune funzioni in materia di internazionalizzazione del soppresso ICE, la disposizione prevede la conseguente rideterminazione della dotazione organica del dicastero.
Viene, infine, precisato il corretto riferimento normativo al comma 26-sexies operato dal comma 8 dell'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L'attuazione della presente norma avviene nel rispetto dei vincoli di invarianza della spesa previsti dal comma 26-octies dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, atteso che il predetto comma già stabilisce il mantenimento del trattamento economico ex ICE al personale che viene trasferito al Ministero dello sviluppo economico.
53. 18. I Relatori.