CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2012
596.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05618 Stradella: Gravi disagi economici per le imprese fornitrici di opere per conto di FS SpA, conseguenti ai ritardi da questa accumulati nei pagamenti delle fatture.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante è stata interessata la società Ferrovie dello Stato per acquisire i chiarimenti del caso.
  Al riguardo è stato precisato, in primis, che i termini e le modalità di fatturazione delle prestazioni rese dagli appaltatori e fornitori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato sono definiti contrattualmente e che i relativi impegni, nella generalità dei casi, risultano puntualmente rispettati.
  Il Gruppo Ferrovie dello Stato, che, com’è noto, è parte di un gran numero di contratti di appalto è fornitura, ha inoltre evidenziato che in assenza di precise informazioni sulle imprese che lamentano ritardi nei pagamenti, non è possibile fornire puntuali riscontri e chiarimenti.
  A ciò si deve poi aggiungere che i ritardi potrebbero dipendere da cause imputabili all'appaltatore, in relazione alla gestione della commessa (ad esempio irregolarità nella fatturazione), o dall'accertato inadempimento di obblighi che la legge impone a tutela dei subappaltatori (articolo 118, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006) e dei lavoratori (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).
  Per quanto attiene, da ultimo, alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante nella parte in cui si chiede di conoscere quali siano gli importi delle riserve e degli arbitrati relativi al programma TAV, occorre evidenziare che sono intercorsi continui contatti e scambi di corrispondenza tra l'Ufficio Legislativo del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti e la competente Direzione generale del Gruppo Ferrovie dello Stato, volti ad acquisire i dati di bilancio relativi alla consistenza delle poste economiche destinate a far fronte alle riserve iscritte nell'ambito del programma TAV, così come gli importi delle riserve medesime per le quali sono state attivate le procedure arbitrali o di accordo bonario.
  Stante la non esaustiva corrispondenza del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA ai precisi quesiti posti dal Ministero – rispetto ai quali la Società medesima ha fatto conoscere che eventuali esborsi, rinvenienti da pronunce arbitrali, rappresentano, in quanto capitalizzabili, un maggior valore dell'opera, e che, inoltre, alcun fondo è stato appostato per far fronte ad eventuali sfavorevoli pronunce arbitrali o di componimento bonario – si fa riserva di acquisire, nei prossimi giorni, ulteriori elementi informativi volti a soddisfare le richieste avanzate dall'onorevole interrogante, e ciò in quanto la posizione espressa dall'Azienda vigilata non appare pienamente conforme a quanto statuito dalla disciplina afferente agli appalti pubblici, relativamente all'obbligo di puntuale iscrizione e quantificazione delle riserve avanzate, anche in ragione della proposizione delle procedure di accordo bonario o di arbitrato.

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ALLEGATO 2

5-05681 Sani: Ipotesi di soppressione della fermata di Grosseto per i treni Eurostarcity che attraversano la tratta tirrenica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Occorre preliminarmente considerare che i treni «Frecciabianca» rientrano tra i «servizi a mercato» e, quindi, non essendo oggetto di corrispettivi pubblici, si sostengono esclusivamente attraverso i ricavi da traffico; il gestore ferroviario, pertanto, nell'ambito delle sue scelte aziendali, può declinare autonomamente le caratteristiche qualitative e quantitative dell'offerta, nonché i livelli di prezzo.
  Ebbene, con il nuovo orario, in vigore dal dicembre 2011 – posteriormente, quindi, all'interrogazione dell'onorevole Sani – è stata attuata una revisione complessiva dell'offerta Eurostar City «Frecciabianca» su tutte le direttrici dove è programmata questa tipologia di collegamenti, tra cui la tirrenica nord.
  L'obiettivo di tale riorganizzazione è quello di incrementare i volumi di traffico registrati, che risultavano insoddisfacenti per il prodotto «Frecciabianca» e, pertanto, comportavano perdite economiche rilevanti per Trenitalia S.p.A.
  In funzione di tale obiettivo, si è ritenuto opportuno velocizzare parte dell'offerta «Frecciabianca» e rivederne gli orari per una migliore distribuzione nell'arco della giornata; si è reso necessario, inoltre, sopprimere una coppia di treni che presentava frequentazioni del tutto insufficienti.
  È stato previsto, pertanto, un servizio strutturato su 5 coppie di «Frecciabianca» (in luogo di 5 coppie di «Frecciabianca» più 1 coppia di Eurostar), delle quali 3 coppie più veloci assicurano il collegamento tra Genova e Roma in poco più di quattro ore, mentre le altre 2 hanno conservato i precedenti standard di fermate e tempi di percorrenza.
  La velocizzazione dei «Frecciabianca» è stata attuata attraverso la soppressione delle fermate che registravano i minori volumi di traffico e l'utilizzo di materiale rotabile ETR460.
  Faccio presente, infine, che nella nuova programmazione, per tutti i collegamenti «Frecciabianca» è stata confermata la fermata nella stazione di Grosseto che, quindi, oggi dispone di 10 collegamenti «Frecciabianca» (5 coppie), come in passato, dei quali 6 più veloci (3 coppie).

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ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. (C. 3901, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: «Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608».
1. 100. Proietti Cosimi.

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ALLEGATO 4

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. (C. 4663 Biasotti ed altri).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1 sopprimere le parole: dell'ordine pubblico,.
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 3 sostituire le parole: Chiunque viola il divieto o la limitazione disposti con le ordinanze di cui al comma 2, con le seguenti: Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo.
1. 200. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 5

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. (C. 4663 Biasotti ed altri).

ORDINI DEL GIORNO

  La IX Commissione,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è diretto a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse;
    considerato che nei vari aeroporti italiani esiste una situazione assai differenziata per quanto riguarda le tariffe praticate per i parcheggi e la sosta dei veicoli;
    che tali tariffe risultano spesso assai elevate in quanto determinate in regime di monopolio dalle società di gestione, che sono le uniche proprietarie degli spazi al parcheggio e la sosta dei veicoli;
    sovente i parcheggi aeroportuali sono istituiti nell'ambito di aree non custodite, mal pavimentate, e le società di gestione, pur a fronte di tariffe particolarmente elevate, non corrispondono prestazioni di servizi adeguati, senza neanche garantire il risarcimento degli eventuali danni che potrebbero occorrere ai veicoli in sosta;
    il costo elevato delle tariffe praticato dalle società di gestione delle aree per la sosta e i parcheggi dei veicoli va ad incidere inevitabilmente sulla scelta compiuta da parte di ogni singolo cittadino di usufruire del servizio di trasporto aereo, ed in particolare da parte dell'utenza economicamente più debole ovvero da parte dell'utenza che più frequentemente si serve del servizio di trasporto aereo per motivi di lavoro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza tesa a favorire condizioni di maggiore concorrenzialità all'interno delle aree aeroportuali per quanto concerne le tariffe praticate per i parcheggi e la sosta dei veicoli da parte delle società di gestione dei relativi spazi, affinché vengano stabiliti limiti tariffari orari, giornalieri e settimanali che tengano conto dell'effettivo costo di ammortamento e gestione destinate alla sosta e ai parcheggi;
   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza tesa a favorire la delimitazione all'interno o in prossimità degli accessi alle aree aeroportuali di apposite aree di sosta e di parcheggio destinate alle categorie protette, ovvero a determinate categorie di utenti che più frequentemente utilizzano il servizio di trasporto aereo per motivi di lavoro.
0/4663/IX/1Monai.