CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 febbraio 2011
442.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente della II Commissione Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.
Atto n. 327.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Fabio GAVA (PdL), relatore per la X Commissione, osserva che lo schema di decreto legislativo, sul quale le Commissioni riunite II e X sono chiamate ad esprimere un parere entro il 12 marzo 2011, è composto da 4 articoli e 2 Allegati. Rileva che, mentre sull'Allegato 1 (la cui approvazione è prevista dall'articolo 1) recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, la Commissione parlamentare per la semplificazione deve esprimere il parere, sull'Allegato 2 (la cui approvazione è prevista dall'articolo 2), recante l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, è prevista l'espressione del parere da parte delle Commissioni congiunte II e X. L'articolo 3 dello schema di decreto elenca inoltre le disposizioni abrogate e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Le disposizioni dell'Allegato 2 dello schema di decreto in esame, intervengono con modifiche relative al Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) nella parte relativa alla multiproprietà, in attuazione della direttiva 2008/122/CE. Tale parte dello schema dà attuazione

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alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).
Le novità più significative apportate alla disciplina della multiproprietà attengono all'ampliamento delle tipologie contrattuali cui essa si applica (non solo contratti di multiproprietà, ma anche contratti relativi ad un prodotto per le vacanze di lungo termine e contratti di rivendita e di scambio); all'applicazione della disciplina della multiproprietà ai contratti di durata superiore ad un anno, anziché a tre anni, come previsto attualmente; alla disciplina degli obblighi di informazione e delle iniziative di vendita; alle modifiche volte a rendere effettivo il diritto di recesso. In particolare, il nuovo articolo 69 del Codice del consumo (che attua l'articolo 2 della direttiva) estende l'ambito di applicazione della disciplina della multiproprietà, intervenendo su due profili. Da un lato, viene ampliata la stessa definizione di «contratto di multiproprietà»: la durata minima del contratto viene ridotta da tre anni a un anno; attraverso il contratto di multiproprietà può essere trasferito non solo un diritto reale, ma anche un diritto personale di godimento; oggetto di tale diritto, che nella formulazione vigente è un immobile, diviene «un alloggio» (nozione che è suscettibile di comprendere anche beni mobili quali roulotte, chiatte o navi); non è più richiesto un periodo minimo annuale di godimento dell'alloggio di una settimana, prevedendosi invece il pernottamento per più di un periodo di occupazione. Dall'altro, l'applicazione della disciplina viene estesa a tipologie contrattuali ulteriori rispetto al contratto di multiproprietà.
L'articolo 70 (cfr. articolo 3 della direttiva) prevede in particolare che, nel caso in cui il contratto di multiproprietà o le altre tipologie contrattuali affini siano offerte al consumatore nell'ambito di una promozione o un'iniziativa di vendita, l'operatore deve indicare chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
In materia di informazioni precontrattuali, l'articolo 71 (che riprende l'articolo 4 della direttiva) prevede, in via generale, che esse siano accurate, sufficienti e fornite in maniera chiara e comprensibile; tali informazioni dovranno essere date a titolo gratuito su carta o altro supporto durevole, in lingua italiana e nella lingua dello Stato UE in cui il consumatore risiede o di cui è cittadino; la medesima disposizione rinvia ad appositi allegati per l'individuazione delle specifiche informazioni da fornire per ciascuna tipologia contrattuale.
L'articolo 72 (cfr. articolo 5 della direttiva), oltre a disciplinare la lingua del contratto e a prevedere la forma scritta ad substantiam, ne determina il contenuto minimo. Il contratto dovrà in particolare includere un formulario separato (Allegato VII alla direttiva) attraverso il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso.
In base all'articolo 73 (che riprende l'articolo 6 della direttiva), il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso, entro 14 giorni dalla stipula (attualmente il termine è di 10 giorni) e senza dover indicare particolari motivi.
In base all'articolo 74 (che riprende gli articoli 7 e 8 della direttiva) il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve dare comunicazione scritta della propria decisione. In tal caso, il consumatore non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto e comporta, in base all'articolo 77 (che riprende l'articolo 11 della direttiva), la risoluzione di tutti i contratti accessori, oltre che, come nel testo vigente, dell'eventuale contratto di credito stipulato tra il consumatore e l'operatore o un terzo (in quest'ultimo caso sulla base di un accordo tra terzo e operatore). Passa quindi la parola al relatore per la II Commissione, onorevole Torrisi, per l'illustrazione della parte restante dello schema di decreto in esame.

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Salvatore TORRISI (PdL), relatore per la II Commissione, con riferimento alle disposizioni del provvedimento, ulteriori rispetto a quelle illustrate dal Relatore per la X Commissione, segnala, in primo luogo il nuovo articolo 75 del Codice di consumo, introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che estende a qualsiasi forma di pagamento (versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, depositi bancari, riconoscimento di debito od ogni altro onere a favore dell'operatore o del terzo) il divieto di acconti attualmente previsto dall'articolo 74; tale divieto opera nel periodo durante il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso o, nel caso di contratti di rivendita, nel periodo anteriore al momento in cui la vendita abbia effettivamente luogo o sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.
La relazione illustrativa spiega la disposizione nella prospettiva di assicurare effettività alla tutela offerta dal diritto di recesso e chiarisce che tale divieto recepisce il diffuso orientamento «funzionale» della giurisprudenza di merito.
L'articolo 76 (che riprende l'articolo 10 della direttiva) prevede, per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, che il pagamento avvenga secondo il piano di pagamento scaglionato. In particolare, i pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore e, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
L'articolo 78 (che riprende in particolare l'articolo 12 della direttiva) interviene in materia di legge applicabile al contratto, chiarendo in particolare la natura inderogabile delle condizioni di tutela previste dal Capo I sia nel caso in cui si applichi la legge di uno Stato membro, sia nel caso in cui si applichi la legge di uno Stato extracomunitario se il bene immobile interessato sia situato sul territorio di un Paese membro o, se il contratto non riguarda beni immobili, nei casi in cui l'operatore svolga l'attività commerciale o professionale in uno Stato membro o diriga la sua attività verso il territorio comunitario.
Al fine di garantire il rispetto della nuova disciplina da parte degli operatori, l'articolo 79, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva, attribuisce ai consumatori la facoltà di attivare gli strumenti specifici previsti dagli articoli 27, 139, 140 e 140-bis del Codice del consumo.
In ogni caso, è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
L'articolo 80, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, oltre alla previsione dell'adozione da parte degli operatori di appositi codici di condotta, conferma la possibilità di ricorrere alle procedure di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010, richiamando anche la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica, che in base all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo non sono precluse dalla disciplina della mediazione.
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, recata dall'articolo 81, segnala: l'aumento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili e della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività; la previsione di ulteriori condotte sanzionabili; tra queste in particolare le violazioni in materia di obbligo di fideiussione (articolo 72-bis), delle disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine (articolo 76) e della disciplina della risoluzione dei contratti accessori (articolo 77).
Segnala, inoltre, l'Allegato III, che è relativo ai contratti di multiproprietà e prescrive che oltre a una descrizione del prodotto debbano essere fornite al consumatore informazioni sul prezzo e l'eventuale piano di pagamento scaglionato, debbano essere indicati i servizi inclusi come elettricità, acqua e manutenzione, nonché le strutture a disposizione. Inoltre, l'operatore dovrà chiarire

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se ha aderito a un codice di condotta applicabile agli operatori del settore che deve essere adottato dagli organismi di categoria e se è stato attivato un sistema di scambio (il formulario per i contratti di scambio è contenuto nell'Allegato VI), specificandone i costi. Gli Allegati IV e V contengono i formulari, rispettivamente, per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e per i contratti di rivendita.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.