CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 gennaio 2011
427.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (C. 3909-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3909-B Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti», limitatamente alle modifiche apportate dal Senato;
rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e che, tuttavia, «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi» (sentenza n. 62/2005);
considerato che vengono in rilievo anche le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che la formulazione dell'articolo 1, comma 2-bis - che prevede che il Presidente della Regione costituisca un'apposita struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite dal provvedimento in esame - implica in capo alla Regione un obbligo di tipo organizzativo, laddove le regioni, nella materia della propria organizzazione amministrativa e di quella degli enti pubblici regionali, devono ritenersi titolari di competenza legislativa residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
rilevato nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto nell'articolo 1 il nuovo comma 7-bis, il quale, in considerazione della perdurante situazione di criticità e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, autorizza il Presidente della regione Campania

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ad adottare una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), per l'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovraprovinciali;
ricordato che il predetto articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 detta la disciplina per l'adozione, da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, di ordinanze contingibili e urgenti e l'esercizio dei poteri sostitutivi;
considerato che il richiamato articolo 191 detta già una disciplina in deroga alla normativa generale, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, occorrerebbe chiarire la portata dell'ulteriore deroga disposta dalla norma in commento.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) al comma 2-bis dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la costituzione di un'apposita struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite dal provvedimento in esame sia un potere del Presidente della Regioni, e non - come nella formulazione attuale della disposizione - un obbligo;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 1, considerato che l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 detta già una disciplina, derogatoria rispetto a quella generale, in materia di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente della provincia ovvero del Sindaco, facendo tuttavia salve le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.