CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2011
423.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento.

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: quando il querelante, inserire le seguenti: ha ricevuto il risarcimento del danno, ovvero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 152 del codice penale è inserito il seguente:
«Ai sensi del precedente comma, l'offerta di cui all'articolo 1209 del codice civile, ritenuta congrua dal giudice procedente, equivale a danno risarcito».
1. 100.Il Relatore.