CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 77

ALLEGATO

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 e abbinate.

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge detta disposizioni in materia di utilizzo del metano nel settore dell'autotrazione e ha la finalità di incentivarne l'impiego, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate alle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla rete autostradale, per il ridotto impatto ambientale, per la sicurezza intrinseca del su utilizzo, nonché per la continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti.
2. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) gas naturale o gas naturale compresso: il combustibile costituito da metano e da piccole tracce di altri idrocarburi;
b) metano: il componente principale del gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddistinta dalla formula «CH4» che commercialmente denomina il gas naturale o il gas naturale compresso;
c) metano liquido (GNL): combustibile che si ottiene sottoponendo il gas naturale, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;
d) biometano: è un gas di origine non fossile, prodotto tramite digestione anaerobica, che ha subito un processo di purificazione per arrivare ad una concentrazione di metano superiore al 95 per cento; può essere utilizzato come biocombustibile per i veicoli a motore al pari del gas naturale di derivazione fossile;
e) biometano liquido: combustibile che si ottiene sottoponendo il biometano, dopo opportuni trattamenti di depurazione e disidratazione, a successive fasi di raffreddamento e condensazione;
f) bombole: i serbatoi a pressione di esercizio di 200 bar installati sui veicoli a metano, collaudati a una pressione di 300 bar e progettati per resistere a una pressione di almeno 450 bar;
g) carri bombolai: gli autoveicoli muniti di bombole di gas naturale compresso utilizzati per l'alimentazione degli impianti di distribuzione non collegati alle reti di metanodotti;

Pag. 78

h) rete nazionale dei metanodotti: la rete dei metanodotti eserciti ad alta pressione individuata ogni anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i) rete regionale e locale dei metanodotti: le reti di trasporto di competenza regionale non comprese nella rete nazionale dei metanodotti e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione;
l) codici di rete: i codici, contenenti regole e modalità per la gestione e per il funzionamento delle reti di trasporto e di distribuzione del metano, predisposti dalle aziende che eserciscono tali attività e approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 3.
(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano).

1. Agli impianti di distribuzione di metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario, individua criteri e modalità per:
a) l'erogazione self service negli impianti di distribuzione di metano e presso gli impianti di compressione domestici;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi negli impianti di rifornimento multiprodotto;
c) la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali insistenti in aree urbane, da dismettere ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in impianti di distribuzione di metano.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i princìpi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione di metano. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di metanodotti, devono prevedere:
a) l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa;
b) l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale, che prevedono punti di rifornimento a metano;
c) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

4. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con delibera da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina

Pag. 79

l'adeguamento e l'aggiornamento dei codici di rete al fine di:
a) stabilire specifici criteri relativi alle modalità di trasporto e all'accesso allo stoccaggio del metano per autotrazione in relazione all'impegno della capacità giornaliera e al volume annuo di riferimento sulla rete nazionale dei metanodotti;
b) prevedere, per ogni singolo impianto, l'adeguamento automatico della capacità di trasporto in aumento o in diminuzione a decorrere dal mese successivo a quello del prelievo, eliminando le penali per esubero di capacità giornaliera e volume annuale, quando previsto dai codici di rete della condotta di allacciamenti.

6. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare la realizzazione di impianti di distribuzione/rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas.

Art. 4.
(Ulteriori disposizioni per la diffusione del metano per autotrazione).

1. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, consentono la circolazione dei veicoli a metano nelle aree a traffico limitato, li escludono dai blocchi anche temporanei della circolazione e individuano nei piani di parcheggio aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a metano.

Art. 5.
(Incentivi alla ricerca nel settore del metano per autotrazione).

1. A decorrere dal 2011 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, al fine di garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile, e ad implementare le nuove tecnologie motoristiche che assicurano la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. In particolare, sono incentivati progetti relativi a:
a) migliorare l'efficienza dei veicoli alimentati a metano;
b) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del bio-metano;
c) sviluppare l'utilizzo di miscele composte da metano e da idrogeno;
d) sviluppare sistemi volti all'utilizzazione del GNL nei trasporti pesanti.

2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, stabilito in un milione di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 parzialmente utilizzando le maggiori risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano i gestori degli impianti di distribuzione sono tenuti a versare un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla vendita del metano. Al pagamento del contributo sono assoggettati

Pag. 80

anche i proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. Il contributo è versato sul fondo di cui al comma 1.

Art. 6.
(Cassa per la gestione del metano per autotrazione).

1. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione con le funzioni di:
a) determinare i contributi di cui all'articolo 5, comma 3;
b) provvedere, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati, alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, subentrando ai contratti o convenzioni in essere stipulati ai sensi della legge 8 luglio 1950, n. 640;
c) formulare e trasmettere al Ministro dello sviluppo economico il rendiconto annuale delle attività svolte.

2. La Cassa per la gestione del metano per autotrazione è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione. Il decreto di nomina designa il presidente del Comitato scelto tra i rappresentanti della pubblica amministrazione.
3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, altresì, con il decreto di cui al comma 2, a stabilire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa per la gestione del metano per autotrazione.

Art. 7.
(Abrogazioni).

1. La legge 8 luglio 1950, n. 640, la legge 7 giugno 1990, n. 145, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, sono abrogati.