ALLEGATO 1
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare C. 2260-A Governo e abbinate.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
a) la Commissione si è già pronunciata sulla precedente versione del testo, esprimendo il 3 novembre 2009 parere favorevole con la condizione che fossero soppressi i commi 6 e 6-bis dell'articolo 6;
b) la nuova formulazione del testo, all'articolo 6, commi 6 e 7, riproduce le predette disposizioni, rispetto alle quali la Commissione giustizia ritiene necessario ribadire i rilievi illustrati nel precedente parere;
c) in particolare, all'articolo 6, il comma 6 è volto a modificare le disposizioni secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, aggiungendo il Corpo forestale che diverrebbe una componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere;
d) attualmente al personale del Corpo forestale è già riconosciuta la qualifica di Polizia giudiziaria, per cui tale personale può essere applicato presso le sezioni di Polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledano interessi tutelati proprio dal Corpo forestale;
e) la giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa; pertanto non sussiste una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine;
f) al comma 7 si prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di Polizia giudiziarie sono composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma;
g) la disposizione di cui al comma 7 non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali non si condivide il comma 6;
h) particolarmente rilevanti sono anche le perplessità connesse al nuovo comma 7-bis dell'articolo 6, il quale prevede che, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole, anche il personale del Corpo forestale dello Stato possa eseguire i servizi di protezione e vigilanza di cui al decreto-legge n. 83 del 2002, convertito con legge n. 133 del 2002, relativi alla tutela e protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone soggette a pericoli o minacce di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti, di armi, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici, o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere;
i) la normativa vigente prevede che i predetti servizi, in considerazione del loro rilievo nell'ambito delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, siano eseguiti da personale dotato di una specifica formazione e di addestramento specialistico quale, appunto, quello degli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria;
l) non appare quindi opportuno che compiti di tale natura siano affidati anche a personale dotato di una diversa tipologia di formazione e addestramento;
m) con riferimento alle disposizioni modificative del codice penale, non appare sufficientemente chiara e determinata la formulazione dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, diretti a specificare, in relazione ai reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la nozione di «origine»; in particolare si prevede che «per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento»;
esprime,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 6 siano soppressi i commi 6, 7 e 7-bis;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter.
ALLEGATO 2
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare C. 2260-A Governo e abbinate.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto,
rilevato che:
a) la Commissione si è già pronunciata sulla precedente versione del testo, esprimendo il 3 novembre 2009 parere favorevole con la condizione che fossero soppressi i commi 6 e 6-bis dell'articolo 6;
b) la nuova formulazione del testo, all'articolo 6, commi 6 e 7, riproduce le predette disposizioni, rispetto alle quali la Commissione giustizia ritiene necessario ribadire i rilievi illustrati nel precedente parere;
c) in particolare, all'articolo 6, il comma 6 è volto a modificare le disposizioni secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, aggiungendo il Corpo forestale che diverrebbe una componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere;
d) attualmente al personale del Corpo forestale è già riconosciuta la qualifica di Polizia giudiziaria, per cui tale personale può essere applicato presso le sezioni di Polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledano interessi tutelati proprio dal Corpo forestale;
e) la giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa; pertanto non sussiste una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine;
f) al comma 7 si prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di Polizia giudiziarie sono composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma;
g) la disposizione di cui al comma 7 non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali non si condivide il comma 6;
h) particolarmente rilevanti sono anche le perplessità connesse al nuovo comma 7-bis dell'articolo 6, il quale prevede che, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole, anche il personale del Corpo forestale dello Stato possa eseguire i servizi di protezione e vigilanza di cui al decreto-legge n. 83 del 2002, convertito con legge n. 133 del 2002, relativi alla tutela e protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone soggette a pericoli o minacce di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti, di armi, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici, o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere;
i) la normativa vigente prevede che i predetti servizi, in considerazione del loro rilievo nell'ambito delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, siano eseguiti da personale dotato di una specifica formazione e di addestramento specialistico quale, appunto, quello degli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria;
l) non appare quindi opportuno che compiti di tale natura siano affidati anche a personale dotato di una diversa tipologia di formazione e addestramento;
m) con riferimento alle disposizioni modificative del codice penale, non appare sufficientemente chiara e determinata la formulazione dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, diretti a specificare, in relazione ai reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la nozione di «origine»; in particolare si prevede che «per origine si intendono, per i prodotti diversi dal vino, anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento»;
n) l'articolo 7, comma 2, modifica gli articoli 22 e 23 della legge n. 281 del 1963 sia trasformando illeciti penali in illeciti amministrativi sia riducendo le sanzioni ivi previste, nonostante che le condotte sanzionate vadano ad incidere, sia pure indirettamente, sulla salute delle persone;
esprime,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 6 siano soppressi i commi 6, 7 e 7-bis;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare le sanzioni previste dagli articoli 22 e 23 della legge n. 281 del 1963, così come modificati dall'articolo 7, comma 2, del testo, al fine di adeguarle alla gravità dell'illecito commesso.