ALLEGATO
«Disposizioni in materia di sicurezza stradale» (C. 44 e abb.-B).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo in oggetto,
rilevato che:
a) l'emendamento 12.2 risponde ai rilievi precedentemente espressi da questa Commissione,
b) gli ulteriori emendamenti agli articoli 14, 19, 22 e 34 non pongono questioni di rilievo;
c) l'emendamento 36.1 va ad incidere, attraverso la soppressione dell'articolo 36, sull'aumento di un terzo delle violazioni commesse dopo le ore 2 e prima delle ore 6 in relazione alle sanzioni amministrative previste agli articoli 186, comma 2, lettera a) e 186-bis;
d) tale aumento di un terzo, tra l'altro, non risultava perfettamente allineato a quanto già stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 195 del codice della strada, laddove l'aumento di un terzo era previsto quando la violazione fosse commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7;
e) l'espressione del parere di questa Commissione non può sostituirsi alle valutazioni di merito che la IX Commissione è chiamata ad effettuare, trattandosi non della soppressione di una sanzione, ma dell'aumento di un terzo di una sanzione amministrativa che, qualora reintrodotto, andrebbe meglio coordinato con la disposizione da ultimo richiamata;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti 12.2, 14.1, 19.1, 22.1, 34.2, 34.3 e 36.1.