ALLEGATO
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro).
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:
Art. 1.
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.
2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti;
b) prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:
1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:
2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;
2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;
2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
2.4) previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;
c) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:
1) ai soggetti di cui alla lettera b), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino a legittima provenienza;
2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;
3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera b), numero 2) o dei suoi partecipi;
d) prevedere che le misure di prevenzione patrimoni ali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:
1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;
2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), o dei suoi appartenenti;
3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;
4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera s) ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera p), non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;
e) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta,
resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi a misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;
4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;
6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:
6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;
6.2) ove si trova il bene da confiscare;
7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) se più sono i beni da confiscare essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);
f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;
g) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:
1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali d parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;
3) prevedere che i soggetti titolari dei potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;
h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o
intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;
2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e dei direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede n distretto di corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere b), numeri 2) e 3), c), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b), numeri 2) e 3), d), numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;
3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;
4) prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;
5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato;
i) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:
1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;
2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;
l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:
1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;
2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;
3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;
4) che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dai sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudizi ari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi,
sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
m) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:
1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;
2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;
3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2), o di suoi appartenenti;
4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'unione stessa;
n) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali;
2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;
4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:
4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;
4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;
4.4) la data e la sottoscrizione;
5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), lettere a), b) e d), determini a nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;
6) prevedere che, entro il termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;
7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che
se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;
8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;
9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed alloro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;
10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;
11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove Io ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;
12) prevedere che nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;
13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;
14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;
16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;
17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:
17.1) prevedere le modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;
17.2) prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
17.3) la possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;
17.4) prevedere che il sequestro perda efficacia se non viene disposta (a confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
17.5) prevedere che i termini di cui al numero 17.4) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;
17.6) prevedere che nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) non siano computati tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;
17.7) prevedere l'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;
17.8) prevedere la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, 'inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva a tutela dei terzi in buona fede;
17.9) prevedere che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;
17.10) che la confisca si trascriva, scriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;
17.11) prevedere che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;
17.12) prevedere che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
o) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;
p) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;
q) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:
1) il controllo giudiziario, stabilendo: ('obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);
2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:
2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;
2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;
3) Il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;
r) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera q) che:
1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;
2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;
3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;
4) che se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera q), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento,
il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;
s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera p), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:
1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle associazioni di cui alla lettera b), n. 2);
2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);
3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);
4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera b);
t) prevedere, nel caso di cui alla lettera s), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera q);
u) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:
1) che essa possa essere richiesta:
1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare Il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;
3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei caso di cui ai numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;
5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;
v) disciplinare i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:
1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all'albo; siano previsti casi di incompatibilità; si stabilita la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;
2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:
2.1) inventario e stima dei beni;
2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;
23) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;
2.4) tenuta della contabilità;
2.5) adempimento degli oneri fiscali;
2.6) resa del conto di gestione;
3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre a quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;
4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il preposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;
5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione;
z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;
aa) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legale;
bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;
cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;
3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino e norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima delta sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;
dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione, prevedendo in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni e che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui a confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura, e che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi ad atto pubblico;
3.4) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne, costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il flesso di strumentalità e che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra l'altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e a formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;
ee) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore
o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;
6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura dei fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;
ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;
gg) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;
hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;
ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;
ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:
1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniarie, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;
2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi: 2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni; 2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;
3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;
5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;
6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti
all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente
dello Stato o di altro ente pubblico ovvero i) concessionario di opere e di servizi pubblici che:
6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, di cui all'articolo;
6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;
7) prevedere, nei casi di cui di cui ai numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;
8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;
9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:
9.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;
9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;
mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;
nn) procedere alla abrogazione di tutta le normativa incompatibile con il testo unico.
Art. 1-bis.
(Decreti legislativi integrativi e correttivi).
1. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dello stesso testo unico.
1. 9.Di Pietro, Messina.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.
Conseguentemente, sostituire l'alinea del comma 3 con la seguente:
2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:.
1. 24.Di Pietro, Messina.
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 si procederà secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) mantenere l'attuale definizione di «associazione di tipo mafioso» prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, aggiornando le pene edittali nei seguenti termini:
1) prevedere per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 6 a 12 anni di reclusione;
2) prevedere circostanze aggravanti nelle ipotesi previste nella attuale formulazione dell'articolo 416-bis del codice penale, con aggravamento delle pene di cui al precedente numero 1) anche fino all'ergastolo;
b) introdurre con una specifica norma di legge l'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, consistente nel fatto di chiunque, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a titolo di dolo diretto, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore ovvero articolazione territoriale e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; estendere a tale fattispecie le pene previste per gli associati dall'articolo 416-bis del codice penale;
c) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, applicando all'autoriciclaggio le corrispondenti pene previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia; in particolare prevedere:
1) competenza per le indagini da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale della sede di corte di appello;
2) competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di corte di appello;
3) limiti di durata delle indagini preliminari da un minimo di un anno ad un massimo di due anni;
4) possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;
5) possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese, anche domiciliari, con decreto motivato del pubblico ministero;
6) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.
1. 29.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: criminalità organizzata, aggiungere le seguenti: ed altre gravi forme di criminalità.
1. 76.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: ivi compresa a penale.
1. 108.Ferranti, Cavallaro.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea nel settore in esame (2005/21 2/GAI; 2006/783/GAI; 2007/845/GAI; 2008/978/GAI).2.
1. 178.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:
0a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso; prevedere che le misure di prevenzione diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.
1. 123.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali;
2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;
4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:
4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;
4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;
4.4) la data e la sottoscrizione;
5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), punti 1, 2 e 4 determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;
6) prevedere che, entro il termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;
7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di
competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;
8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;
9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed ai loro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;
10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;
11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;
12) prevedere che nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta, abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;
13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;
14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;
16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;
17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:
17.1) prevedere le modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;
17.2) prevedere i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;
17.3) la possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;
17.4) prevedere che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la
confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;
17.5) prevedere che i termini di cui al numero 17.4) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;
17.6) prevedere che nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) non siano computati tutti i periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;
17.7) prevedere l'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;
17.8) prevedere la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, l'inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva la tutela dei terzi in buona fede;
17.9) prevedere che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;
17.10) che la confisca si trascriva, iscriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;
17.11) prevedere che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;
17.12) prevedere che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
1. 121.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, lettera a), sostituire il n. 1), con il seguente:
1) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, limitando l'applicazione alle persone indiziate di uno dei reati per cui è consentita l'applicazione delle suddette misure preventive. Va comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti patrimoniali.
1. 72.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), n. 1), aggiungere in fine il seguente periodo: ridefinire in maniera organica la categoria dei destinatari di misure di prevenzione patrimoniali ex articolo 1 legge n. 575 del 1965 e limitare l'ambito di applicazione delle patrimoniali con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 19 legge n. 152 del 1975 precisando che le disposizioni della legge n. 575 del 1965 si applicano alle persone indicate nell'articolo 1, n. 1 e 2, legge n. 1423 del 1956, quando l'attività delittuosa
Pag. 65da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter c.p.
1. 79.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a) dopo il n. 1), aggiungere i seguenti:
1.1) che venga adeguata la disciplina dell'articolo 23-bis della legge n. 646 del 1982;
1.2) che l'iniziativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale venga attribuita in via esclusiva al procuratore distrettuale, salve le competenze del procuratore nazionale antimafia;
1.3) che vengano istituite presso i capoluoghi distrettuali delle sezioni investigative specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione;
1.4) che l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali possa avvenire a prescindere dall'applicazione delle misure di prevenzione personali;
1.5) che l'applicazione delle misure di prevenzione personali sia vietata solo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa ex articolo 166 c.p.
1. 73.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1-bis) adeguare la disciplina dell'articolo 23-bis, della legge n. 646 del 1982;.
1. 80.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire i seguenti:
1.1) prevedere la possibilità di disporre intercettazioni nell'ambito delle indagini patrimoniali (articolo 2-bis legge n. 575 del 1965);
1.2) aggiornare il catalogo dei soggetti nei cui confronti possono svolgersi indagini patrimoniali in coerenza con le presunzioni legali di fittizia intestazione o trasferimento.
1. 81.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1-bis) che la proposta di applicazione delle misure di prevenzione sia di competenza alternativa del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia competente per territorio, del direttore della Direzione nazionale antimafia e del Questore competente per territorio.
1. 30.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1.1. Attribuire in via esclusiva le funzioni e le competenze in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge n. 575 del 1965 al Procuratore distrettuale, salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia.
1. 92.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1.1. Attribuire il coordinamento circa le funzioni e le competenze in relazione
alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge n. 575 del 1965 al Procuratore distrettuale, salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia.
1. 83.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1.1. Attribuire in via esclusiva le funzioni e le competenze in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge n. 575 del 1965 alla D.D.A., salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia.
1. 84.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1.1) prevedete l'istituzione presso i Tribunali capoluogo di distretto di sezioni specializzate per l'applicazione di misure di prevenzione ex legge n. 575 del 1965;.
1. 85.Ferranti, Garavini, Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1), inserire il seguente:
1.1) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle misure patrimoniali indipendentemente dalle personali eliminando le attuali disposizioni che presuppongono l'interdipendenza tra le due misure e limitando alle misure personali il divieto di applicazione delle misure di prevenzione nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa (articolo 166 c.p.).
1. 86.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), sostituire il n. 2), con il seguente:
2) che le garanzie difensive dell'interessato vengano riconosciute sin dalla fase delle indagini, che l'udienza si svolga nel rispetto del principio del contraddittorio ed in forma pubblica, se così richiede l'interessato, che la disciplina del termini per l'impugnazione del decreto di applicazione delle misure di prevenzione risulti adeguato.
1. 74.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), n. 2), sostituire le parole: che il preposto abbia con le seguenti: che il preposto e tutti gli interessati al procedimento di prevenzione abbiano.
1. 25.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: proposto abbia con le seguenti: gli interessati abbiano.
1. 87.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 2), aggiungere il seguente:
2.1) che l'audizione dell'interessato, dell'imputato di reato connesso o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza
ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.
1. 75.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente:
2.1.) in relazione ai procedimenti patrimoniali di particolare complessità disciplinare il diritto di partecipazione all'udienza del proposto e del suo difensore, nonché prevedere la rilevanza del legittimo impedimento difensivo;.
1. 88.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente:
2.1.) prevedere la possibilità della partecipazione al procedimento del proposto, dell'imputato di reato connesso o del testimone, a distanza tramite videoconferenza (articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.);.
1. 89.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a), dopo il n. 3.2), inserite il seguente:
3.2.1) in relazione ai procedimenti patrimoniali particolarmente complessi, prevedere delle cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro nei casi di legittimo impedimento difensivo e di particolari esigenze di acquisizione probatoria (acquisizione di documentazione, consulenze tecniche di parte e perizie),stabilendo che in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini previsti.
1. 90.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a) al punto n. 3.3), sopprimere le parole: ovvero quando permanga grave o comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati.
1. 71. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a) dopo il punto n. 3.3), la inserire il seguente:
«3.4) allungare i termini di efficacia della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni di cui all'articolo 3-quater1. 575/65».
1. 91. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a) dopo il n. 3.3), inserire i seguenti:
«3.4) che in caso di procedimenti patrimoniali particolarmente complessi si prevedano delle cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro qualora vanga fatto valere un legittimo impedimento del difensore o sia necessario procedere ad un'acquisizione probatoria all'estero mediante rogatoria. In ogni caso non può essere superato il doppio dei termini previsti;
3.5) che i termini di efficacia della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni di cui all'articolo 3-quater1. 575/65 venga allungata».
1. 70. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera a) sostituire il punto 4) con il seguente:
«4) che contestualmente all'esercizio dell'azione di prevenzione il pubblico ministero trasmetta gli esiti delle indagini patrimoniali al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della Guardia di Finanza a fini fiscali».
1. 60. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;
3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;
4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;
5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;
6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:
6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;
6.2) ove si trova il bene da confiscare;
7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;
8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);
a-ter) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto.
1. 18. Di Pietro, Messina.
Al comma 3, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:
1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale; l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica
amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, dei codice di procedura penale;
2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:
2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;
2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;
2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
2.4) previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto dei Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;
a-ter) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:
1) ai soggetti di cui alla lettera a-bis), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;
2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;
3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera a-bis), numero 2) o dei suoi partecipi;
a-quater) prevedere che le misure di prevenzione patrimoni ali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:
1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al comma 1, lettera a-bis), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;
2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera a-bis), o dei suoi appartenenti;
3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse
costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;
4) si trovino nelle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale e non abbiano reso la denuncia ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento, non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;
a-quinquies) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:
1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;
2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere a-bis), numeri 2) e 3), a-ter), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a-bis), numeri 2) e 3), e a-quater), numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;
3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;
4) prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;
5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato».
1. 22. Di Pietro, Messina.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:
1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;
2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distraggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;
3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni per delinquere di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;
4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;
5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'Unione stessa.
1. 19. Di Pietro, Messina.
Al comma 3, lettera b) dopo le parole: della confisca dei beni, inserire le seguenti: che risultino frutto o reimpiego di attività illecite.
1. 69. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera b), dopo il n. 1) inserire il seguente:
«1.1) uniformare la disciplina nel senso di estendere a tutte le ipotesi di confisca previste dagli articoli 2-ter e 3-quinquies1. 575/65 la previsione che i beni "risultino" frutto o reimpiego di attività illecite, ferme restando le disposizioni sulla confiscabilità dei beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta».
1. 100. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente: 2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano;
1. 61.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 3, lettera b), n. 2), dopo le parole: ove i beni si trovano aggiungere le seguenti: e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire la formulazione di attività rogatoriali, nella fase delle indagini a fini di prevenzione, volte alla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro e confisca;.
1. 26.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, lettera b), n. 2), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo l'applicabilità, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al libro XI, titolo III, capo II (Rogatorie) del codice di procedura penale.
1. 200.Il Relatore.
Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2 è aggiunto il seguente: 2-bis). Le modalità di esecuzione e la disciplina applicabile, anche in considerazione di eventuali decisioni quadro, alle confische disposte da autorità di Paesi appartenenti all'Unione europea nonché ai rapporti tra provvedimenti concorrenti sullo stesso bene;.
1. 5.Contento.
Al comma 3, lettera b), dopo il punto 2) inserire il seguente: 2.1) recepire le decisioni quadro dell'Unione Europea in materia di sequestro e confisca dei beni (2005/212 GAI, 2006/783/GAI, 2007/845/GAI).
1. 102.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera b), dopo il punto 2) inserire il seguente: 3) un allungamento dei termini della presunzione di fittizietà dei trasferimenti e intestazioni, anche a titolo oneroso, nei confronti degli ascendenti, discendenti, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché parente entro il sesto grado ed affine entro il quarto grado.
1. 93.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera b) aggiungere il seguente punto: 3) l'estensione della normativa in materia di richieste ed esecuzione di attività di assistenza giudiziaria internazionale anche alla indagini a fini di prevenzione.
1. 62.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere la revocazione della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:
1) che essa possa essere richiesta:
1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;
2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;
3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei caso di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;
4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;
5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;.
1. 20.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, lettera e), dopo il punta 1.3 aggiungere il seguente: 1.4) quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies legge 352/92.
1. 68.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera c), dopo il n. 1.3) aggiungere il seguente: 1.4) prevedere la revocazione anche in relazione alla confisca ex articolo 12-sexies legge 356/92.
1. 103.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera c), numero 3, sostituire la parola: inammissibilità con la seguente: decadenza.
1. 6.Contento.
Al comma 3, lettera c), numero 4, sostituire le parole da: solo fino a medesimi con le seguenti: anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico.
1. 7.Contento.
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
c-bis) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;
c-ter) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:
1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e, direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);
2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:
2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente In costanza di amministrazione;
2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;
2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni In base alle quali è stata applicata;
3) il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;
c-quater) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera c-ter) che:
1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute
meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;
2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;
3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;
4) che se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera c-ter), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;
c-quinquies) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-bis del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera c-bis), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi ai fine di:
1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle associazioni di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;
2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);
3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);
4) evitare la commissione dei reati indicati di cui al numero 1);
c-sexies) prevedere, nel caso di cui alla lettera c-quinquies), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera c-ter);.
1. 10.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;.
1. 15.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:
1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;
2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari.
1. 13.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: e) introdurre un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, da svolgere dopo la pronuncia della confisca in primo grado nel caso di crediti aziendali e dopo la confisca definitiva nel caso di crediti personali;
il procedimento deve prevedere l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati, con accertamento della buona fede nei termini sopra descritti, e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi, da parte dell'amministratore giudiziario in caso di crediti aziendali e da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel caso di crediti personali, con la partecipazione in entrambi i casi del pubblico ministero;
prevedere nel caso di crediti personali del proposto, aventi data certa anteriore al sequestro, che, dopo la confisca definitiva di prevenzione, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati coadiuvi il tribunale nel procedimento di verifica dei crediti;
prevedere nel caso di crediti aziendali, aventi data certa anteriore al sequestro, che, in seguito all'approvazione del programma per la prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 2-sexies legge 575/'65 e della pronuncia della confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario coadiuvi il giudice delegato nel procedimento di verifica dei crediti; prevedere che prima della chiusura del procedimento di verifica dei crediti, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e previa autorizzazione del giudice delegato, l'amministratore giudiziario possa distribuire ai creditori aziendali acconti parziali sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
Conseguentemente sopprimere alla lettera g) il punto n. 3.5).
1. 106.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: l'amministratore giudiziario con le seguenti: un delegato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
1. 63.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:
1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare
tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;
2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;
3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fideiussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;
4) che quali misure accessorie alla sorveglianza speciale il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudizi ari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro.
1. 14.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;
3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;
5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;.
1. 16.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, lettera f), sopprimere il n. 4).
1. 67.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera g), premettere i seguenti periodi: La tutela dei terzi si
Pag. 77fonda sul rispetto del principio della buona fede.
Il creditore è in buona fede quando l'atto da cui il credito deriva non è strumentale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di strumentalità.
Conseguentemente sopprimere alla medesima lettera g), il punto 3.4).
1. 104.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera g), n. 1), dopo le parole: dei creditori in buona fede aggiungere le seguenti: e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire la definizione di buona fede dei creditori quando l'atto da cui il credito, avente data certa anteriore al sequestro, deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità;.
1. 27.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, lettera g), n. 2), dopo le parole: a quando inserire le seguenti: entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non superiore a novanta giorni.
1. 1.Contento.
Al comma 3, lettera g), dopo il n. 2), inserire i seguenti:
2-bis) prevedere un termine massimo entro il quale opera la sospensione di cui al comma che precede e le conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto del termine;
2-ter) prevedere i casi nei quali l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di risolvere i rapporti contrattuali in atto nonché le modalità di tutela dei diritti dei terzi contraenti in buona fede;.
1. 64.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 3, lettera g), n. 3.1) le parole: diritti reali o personali di godimento con le seguenti: diritti reali di godimento o di garanzia e sostituire e le parole: all'estinzione consegue il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo con le seguenti: e che in tal caso lo Stato succeda nel debito nei limiti del valori dei beni confiscati.
1. 105.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera g), dopo il n. 3.1), aggiungere il seguente;
3.1-bis) prevedere che nel caso in cui il creditore sia un istituto bancario si proceda automaticamente a richiedere una verifica delle operazioni di rilascio dei finanziamenti ad opera della Banca d'Italia;.
1. 28.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, lettera g), sopprimere il n. 3.3.
1. 2.Contento.
Al comma 3, lettera g), n. 3.3 sopprimere le parole: nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento.
Pag. 78Conseguentemente, alla lettera h), n. 2) sopprimere le parole: "70 per cento del.
1. 107.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 3, lettera g), sostituire il n. 3.4) con il seguente:
3.4) quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di funzionalità.
1. 65.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Piano.
Al comma 3, lettera g), dopo il n. 3.6 inserire il seguente:
3.6-bis) la verifica da parte della Banca d'Italia delle operazioni di rilascio dei finanziamenti nel caso in cui il creditore sia un istituto bancario.
1. 201.Il Relatore.
Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: in via residuale, sul 70 per cento del con la seguente: sul.
1. 3.Contento.
Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:
1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;
3) prevedere che i soggetti titolari dei potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione.
1. 17.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, dopo la lettera i), inserire le seguenti:
i-bis) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;
i-ter) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;
i-quater) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;
i-quinquies) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;
i-sexies) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati.
1. 11.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) prevedere le seguenti fattispecie criminose;
1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;
2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi: 2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni; 2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;
3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;
5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;
6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:
6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, di cui all'articolo;
6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;
7) prevedere, nei cast di cui di cui ai numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;
8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;
9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:
9.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;
9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;.
1. 12.Di Pietro, Messina.
Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:
i-bis) disciplinare le modalità di tassazione dei beni immobili sequestrati anche in relazione alle imposte comunali, prevedendo:
1) che le predette imposte siano poste a credito degli Enti aventi diritto ma non siano esigibili nel periodo della sottoposizione a sequestro dei beni;
2) le modalità di versamento di tali imposte in caso di revoca del provvedimento di sequestro a favore dell'avente diritto alla restituzione;
3) le modalità di versamento di tali imposte in caso di confisca dei predetti beni e di destinazione e/o alienazione a terzi dei beni medesimi;.
1. 66.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 4, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
1. 4.Contento.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.
1. 31.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, con contestuale previsione di generale necessità di acquisizione di informazioni prefettizie circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, per tutte le imprese interessate a contrattare con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, con gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o con altro ente pubblico e con le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, anche nella forma del subcontratto comunque denominato;.
2. 13.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 1, dopo le parole: Il Governo è delegato ad adottare, sono inserite le parole: sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti.
2. 201.Il Relatore.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: semplificazione sulla base di quanto stabilito dalla successiva lettera d).
2. 1.Contento.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei limiti di valore.
2. 90.Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: con previsione della possibilità di integrare la banca dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il Procuratore Nazionale Antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati medesima.
2. 31.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis). Previsione della possibilità di accedere alla banca dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
2. 200.Il Relatore.
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:
c-bis). Istituzione di una banca dati nazionale e di un'anagrafe unica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli.
2. 32.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Piano.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2. 33.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente lettera:
a-bis) creazione presso il prefetto territorialmente competente, delle White list di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.
2. 10.Di Pietro, Messina.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: una inserire la seguente: unica.
2. 2.Contento.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della documentazione antimafia aggiungere le seguenti: con immediata efficacia su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, delle informative antimafia negative.
2. 11.Di Pietro, Messina.
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e previsione, con regolamento del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri dell'interno e della giustizia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia.
2. 14.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini dell'espletamento delle attività di coordinamento investigativo e di repressione dei reati del procuratore nazionale antimafia, è consentita accessibilità da parte della Direzione Nazionale antimafia alla banca dati.
2. 12.Di Pietro, Messina.
Dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis). Individuazione dei dati da inserire nella banca di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi
Pag. 82con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici ovvero ad altri elementi idonei ad identificare la prestazione.
2. 3.Contento.
Al comma 1, lettera d), dopo la parola: individuazione inserire le seguenti: attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro della giustizia,.
2. 4.Contento.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di attività inserire le seguenti: oltre quelle di cui all'articolo 3-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori).
1. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:
a) attività di cava;
b) noli a caldo;
c) fornitura di calcestruzzo;
d) fornitura di bitume;
e) smaltimento di rifiuti;
f) lavori in terra;
g) trasporto a discarica.
2. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L 'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività.
3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.
4. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotare comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.
2. 20.Vitali.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di attività inserire le seguenti: oltre quelle di cui all'articolo 3-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Elenchi di fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori).
1. Rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti attività:
a) attività di cava;
b) noli a caldo;
c) fornitura di calcestruzzo;
d) fornitura di bitume;
e) smaltimento di rifiuti;
f) lavori in terra;
g) trasporto a discarica.
2. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per della relativa attività.
3. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 100, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa.
4. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2, comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.
2. 40.Ferranti, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: e-bis). Possibilità di prevedere l'obbligo, per l'ente locale, nel provvedimento di scioglimento adottato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e per un periodo determinato, comunque non superiore a 36 mesi, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.
2. 5.Contento.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Facoltà, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;.
2. 6.Contento.
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;.
2. 7.Contento.
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: sanzioni inserire le seguenti: penali ed amministrative, comprensive della reclusione da comprendersi tra un minimo di un anno ed un massimo di sei anni e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. 15.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nel caso di subappalti o subcontratti di importo complessivo non superiore a 154.937,07 euro, il conto dedicato può essere sostituito dal conto corrente bancario o postale già acceso e utilizzato
dall'impresa per la sua attività fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. 9.Contento.
Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
2. 8.Contento.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.
2. 16.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al codice penale).
1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «e di omertà» sono sostituire dalle seguenti: «o di omertà».
b) all'ultimo comma le parole da: «anche alla camorra» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni mafiose comunque denominate».
2. 03.Di Pietro, Messina.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al codice penale).
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere a promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità».
2. 02.Di Pietro, Messina.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al codice penale).
1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con a reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
2. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648 e 648-bis»;
b) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: «dagli articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 648-bis».
2. 01.Di Pietro, Messina.
ART. 3.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e alle forniture pubblici inserire le seguenti: nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei e, al secondo periodo, dopo le parole: e alle forniture pubblici inserire le seguenti: nonché alla gestione dei finanziamenti di cui sopra.
3. 30.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 1, sostituire le parole: gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con le seguenti: banche o Poste SpA.
3. 4.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: accesi presso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. 5.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale inserire le seguenti:, fermo restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
3. 3.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: a pena di nullità assoluta.
3. 1.Contento.
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: a pena di nullità assoluta.
3. 2.Contento.
Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:
Art. 3-bis.
(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali).
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei Cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.
Art. 3-ter.
(Identificazione addetti nei cantieri).
La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l'indicazione del proprio committente.
3. 01.Vitali.
Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:
Art. 3-bis.
(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali).
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.
Art. 3-ter.
(Identificazione addetti nei cantieri).
La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, lettera u) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
3. 01.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
ART. 4.
Al comma 1, dopo le parole: Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture aggiungere le seguenti: e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.
4. 5.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 1, sostituire le parole: effettuati senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con le seguenti: effettuati senza avvalersi di conti correnti bancari o postali.
4. 7.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 1, sostituire le parole: degli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con le seguenti: di banche e Poste SpA.
4. 6.Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.
Al comma 1, dopo le parole: comportano, a carico del soggetto inadempiente, aggiungere le seguenti: la risoluzione di diritto del relativo contratto, subcontratto o affidamento, nonché.
4. 1.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 1, sostituire le parole: dal 5 al 20 per cento con le seguenti: dal venti al cento per cento.
4. 2.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per due anni.
4. 200.Il Relatore.
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: nonché l'interdizione per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, dalla possibilità di concludere contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici per la durata di anni 1.
4. 8.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate, aggiungere le seguenti: tramite intermediari abilitati ma.
4. 3.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 2, sostituire le parole: dal 2 al 10 per cento con le seguenti: dal dieci al cinquanta per cento.
4. 4.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per 1 anno.
4. 201.Il Relatore.
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: nonché l'interdizione per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, dalla possibilità di concludere contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici per la durata di anni 1.
4. 9.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Sostituire il comma 3 con i seguenti: 3. Il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo di ciascun accredito.
3-bis. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.
3-ter. Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 siano persone giuridiche le sanzioni di cui ai commi che precedono si applicheranno nei confronti delle stesse, 2.
4. 10.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. 11.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. La competenza all'effettuazione degli accertamenti e delle contestazioni delle violazioni di cui al presente articolo è della Guardia di finanza.
4-ter. La competenza all'irrogazione delle relative sanzioni è dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
4. 12.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
ART. 5.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», al comma 1, sostituire le parole: ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria con le seguenti: ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari,.
5. 1.Di Pietro, Messina.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: di illeciti inserire le seguenti: valutari e societari e comunque.
5. 200.Il Relatore.
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», al comma 1, sostituire le parole: ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica e finanziaria con le seguenti: ai fini dell'accertamento di illeciti in materia economica, societaria e finanziaria.
5. 2.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
ART. 6.
Al comma 1, lettera a), n. 1, al comma 1, sostituire le parole da: delitti previsti dagli articoli 473, fino alla fine del periodo, con le seguenti: reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.
6. 2.Di Pietro, Messina.
Al comma 1, lettera a), n. 1), capoverso, dopo le parole: del codice penale, inserire le seguenti: agli altri delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.
6. 200.Il Relatore.
Al comma 1, capoverso, lettera b), comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 1.Contento.
Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:
Art. 6-bis.
(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies, 371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 371-ter. - (Procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.
2. La richiesta di cui ai comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dai procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.
3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
«Art. 371-quater. - (Procedura passiva di costituzione di squadre investigative comuni). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
2. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la
richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
Art. 371-quinquies. - (Contenuto dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-ter, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.
2. L'atto che costituisce la squadra investigativa comune contiene l'indicazione:
a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;
b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;
c) del nominativo del direttore della squadra;
d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;
e) degli atti da compiersi;
f) della durata delle indagini;
g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 371-sexies. - (Adempimenti esecutivi). - 1. Nei casi di cui agli articoli 371-ter e 371-quater, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.
2. Nel caso di cui all'articolo 371-quater, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
3. Il termine di cui all'articolo 371-quinquies, comma 2, lettera f), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o ai procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.
Art. 371-septies. - (Membri distaccati, rappresentanti ed esperti). - 1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
2. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali
e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.
Art. 371-octies. - (Utilizzazione delle informazioni investigative). - 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.
Art. 6-ter.
(Modifiche all'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale).
1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune».
Art. 6-quater.
(Disciplina e direzione dell'attività investigativa).
1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.
Art. 6-quinquies.
(Responsabilità civile per danni).
1. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.
2. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, io Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dai membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.
Art. 6-sexies.
(Clausola di invarianza).
1. Dall'attuazione degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
6. 05.Di Pietro, Messina.
Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:
Art. 6-bis.
(Costituzione delle squadre investigative comuni).
1. Il Procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi e convenzioni
Pag. 91di cui all'articolo precedente, la costituzione delle squadre investigative comuni quando procede ad indagini collegate con quelle condotte in altri stati, relative a delitti di cui agli articoli 51 commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.
3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno stato estero è trasmessa al Procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.
4. Il Procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta al Ministro della giustizia che, entro dieci giorni, può disporre che ad essa non si dia seguito, quando l'attività da compiere è contraria a interessi essenziali dello Stato.
5. Ai di fuori dei casi di cui al comma 3, il Procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune alla competente autorità dello Stato estero. La richiesta è comunicata ai Procuratore generale presso la Corte d'Appello il quale, se rileva che si tratta di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai Procuratori generali e ai Procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.
Art. 6-ter.
(Atto costitutivo e durata della squadra investigativa comune).
1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal Procuratore della Repubblica.
2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica;
a) il titolo di reato e i fatti oggetto delle indagini;
b) i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune e gli atti da compiere;
c) il funzionario di polizia capo della squadra;
d) i membri nazionali ed i membri distaccati da altri Stati;
e) il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.
3. Quando la squadra investigativa è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del trattato dell'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.
4. Il termine di cui al comma 2 lettera e), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad una anno. La proroga è comunicata al Procuratore generale o al Procuratore Nazionale antimafia.
5. Le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di Stato straniero vanno comunicate anche al Ministro di giustizia.
Art. 6-quater.
(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti - direzione delle indagini e utilizzazione - utilizzazione delle informazioni investigative - acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento).
1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri delle squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agii atti d'indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.
3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1, sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati dalla legge 21 febbraio 1990 n. 36 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.
4. Ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del trattato dell'Unione europea, non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squadra investigativa comune.
5. La squadra investigativa comune opera sui territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.
6. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma precedente per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.
7. Il Procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli dell'atto costitutivo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se la stessa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.
8. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano.
Art. 6-quinquies.
(Responsabilità civile per i danni).
1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.
Art. 6-sexies.
(Clausola di invarianza).
1. Dall'attuazione degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
6. 01.Di Pietro, Messina.
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica dell'articolo 648-bis del codice penale concernente il reato di riciclaggio).
All'articolo 648-bis del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
Pag. 93da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
Non costituiscono attività di riciclaggio i meri atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione nonché l'utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».
6. 02.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
ART. 7.
Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*7. 200.Il Relatore.
Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*7. 3.Contento.
Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*7. 1.Di Pietro, Messina.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 353 del codice penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alla stessa pena soggiace chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni, o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente nei contratti ad evidenza pubblica».
7. 2.Contento.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
1. L'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
Non costituiscono attività di riciclaggio i meri atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione nonché l'utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».
7. 05. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis.
Dopo l'articolo 353 del codice penale, è aggiunto il seguente: «Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - 1. Chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla pubblica amministrazione al procedimento amministrativo, la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa da euro 516 a euro 2065».
7. 01. Contento.
Dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:
Art. 7-bis.
(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti).
1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:
a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 della legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altro delitto non colposo.
2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengono dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.
Art. 7-ter.
(Sospensione delle concessioni o erogazioni).
1. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni o incentivi:
a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1 lettere a) e b), della presente legge;
b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dall'articolo 7-bis, comma 1, lettere a) e b).
Art. 7-quater.
(Accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione).
1. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative
Pag. 95alla concessione o erogazione di cui all'articolo 7-bis e delle cause di sospensione di cui all'articolo 7-ter della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
2. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziarie, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.
3. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui all'articolo 7-bis richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
Art. 7-quinquies.
(Norma transitoria).
1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni degli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della presente legge, non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
7. 08. Di Pietro, Messina.
ART. 8.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1 lettera f) dopo la parola: "usura" deve essere inserito l'inciso "turbata libertà degli incanti"».
8. 1. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
ART. 9.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. I Protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire, sotto il coordinamento del procuratore distrettuale, lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per il contrasto patrimoniale e, in particolare, per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, e successive modificazioni».
9. 1. Di Pietro, Messina.
ART. 10.
Al comma 1, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono inserite le seguenti: sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Pag. 96Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
«d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferme le disposizioni vigenti in materia;
e) le misure per la qualificazione delle SUA da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
10. 200. Il Relatore.
Aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17-ter, i commi 6 , 7 e 8 sono soppressi;
2-ter. Al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 44-bis, i commi 1, 2 e 6 sono soppressi.
10. 1. Di Pietro, Messina.
Aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: «all'articolo 17-ter: al comma 2, il primo periodo è soppresso; i commi 6 , 7 e 8 sono soppressi;
2-ter. Al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'articolo 44-bis, i commi 1, 2 e 6 sono soppressi.
10. 2.Di Pietro, Messina.
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
Art. 10-bis.
(Misure di trasparenza nei contratti pubblici per contrastare le infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici).
1. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e di infiltrazione mafiosa, favorire l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono resi tempestivamente disponibili, attraverso forme di cooperazione applicativa, dalle stazioni appaltanti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che li inserisce nelle proprie banche dati. La disposizione si applica altresì ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza, limitatamente ai loro elementi essenziali.
2. L'Autorità di cui al comma 1 pubblica, per ogni contratto, i bandi e gli avvisi di gara, gli aggiudicatari e l'elenco dei partecipanti, l'inizio dell'esecuzione del contratto, le sospensioni, le varianti, le imprese subappaltatrici, la durata e gli importi finali del contratto, nonché i dati relativi al contenzioso ed al relativo esito, ivi compresi gli eventuali arbitrati.
3. L'Autorità di cui al comma 1, al fine di garantire la massima e tempestiva trasparenza e conoscibilità dei dati inerenti i contratti pubblici, stabilisce e rende pubbliche le tipologie di dati di cui ai commi 1 e 2, le modalità e i tempi di comunicazione ed aggiornamento attraverso strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni. 1 dati di cui ai commi 1 e 2 nonché tutti quelli contenuti nel Casellario informatico, sono resi pubblici a cura dell'Autorità.
4. L'Autorità di cui al comma 1 attua, con proprio provvedimento, sentiti i rappresentanti
delle stazioni appaltanti e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, un'adeguata integrazione dell'attuale sistema di qualificazione, con parametri reputazionali oggettivi, basati sulla valutazione del comportamento tenuto dalle imprese nell'esecuzione del contratto e, sulla scorta di tali parametri, predispone schemi di valutazione utilizzabili anche dalle stazioni appaltanti.
Art. 10-ter.
(Efficacia delle delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
1. Le stazioni appaltanti destinatarie di delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che accertano l'esistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, comunicando all'Autorità nonché ai soggetti interessati l'esito del riesame. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità, la stessa è tenuta a motivare adeguatamente, salva la facoltà dell'Autorità di ricorrere in giudizio avverso il provvedimento confermativo della stazione appaltante. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di riesame e comunicazione, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 50.000,00.
10. 0200.Il Relatore.
ART. 11.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità posseduti;»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate».
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera e-bis) e del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotti dal comma 1-bis del presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
11. 1.Di Pietro, Messina.
ART. 12.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: Od). dal Procuratore nazionale antimafia.
12. 200.Il Relatore.
A1 comma 1, sostituire la lettera a) è con la seguente:
a) al comma 1, le lettere d), e) e f), sono sostituite dalle seguenti:
d) dal Procuratore nazionale antimafia;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
f) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
g) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia».
12. 1.Vietti, Rao, Ria, Tassone.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis). Dal direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;.
12. 2.Contento.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere disposizioni in materia di incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991;
b) coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;.
12. 01.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere disposizioni in materia di incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991;.
12. 02.Bersani, Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Letta.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere disposizioni in materia di adozione di adeguate disposizioni in materia di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale per una efficace azione di contrasto alla criminalità e, in particolare:
a) prevedere l'introduzione nel codice di rito penale di norme che regolamentano l'istituzione di squadre investigative destinate al compimento di indagini comuni tra autorità giudiziarie di differenti Stati per consentire una incisiva possibilità di contrasto ai fenomeni criminali che assumono connotazioni transnazionali;
b) riconoscere la titolarità delle funzioni di polizia giudiziaria ai funzionari distaccati presso le squadre investigative comuni, che operino sul territorio dello Stato italiano, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché pongano in essere atti rientranti nell'ambito della nozione materiale di polizia giudiziaria;
c) semplificare le modalità di esecuzione delle rogatorie internazionali dall'estero attraverso la previsione della possibilità di assistenza giudiziaria diretta tra autorità giudiziarie, anche qualora non vi siano specifiche ragioni di urgenza, ferme restando le esigenze di non recare pregiudizio alla possibilità per l'ordinamento di tutelare adeguatamente i principi fondamentali su cui poggiano;
d) disciplinare le attività di indagine sotto copertura in condizioni di reciprocità;
e) disciplinare le attività delle consegne sorvegliate a livello internazionale;
f) disciplinare l'attività di ritardo degli atti di arresto e di sequestro, ove necessario per le indagini condotte dalle squadre investigative comuni;
g) regolamentare le modalità di restituzione ad uno Stato estero di beni in sequestro;.
12. 03.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Letta.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di inquinamento ambientale attraverso la previsione di applicazione di una sanzione da uno a cinque anni di reclusione e della multa fino a sessantamila euro per quelle condotte che attraverso l'immissione nell'ambiente
Pag. 100di sostanze od energie cagionano o contribuiscono a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque, dell'aria della flora o della fauna selvatica.
12. 04.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di disastro ambientale relativo alle condotte di inquinamento che, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offendono la pubblica incolumità o cagionano una alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema attraverso la previsione di applicazione di una sanzione da tre a dieci anni di reclusione e con la multa da trentamila a duecentocinquantamila euro;.
12. 05.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di traffico illecito di rifiuti relativo alle condotte di chi illegittimamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti ordinari o pericolosi attraverso la previsione di una sanzione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a cinquecentomila euro;.
12. 06.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di traffico illecito di traffico o di abbandono di materiale radioattivo o nucleare relativo alle condotte di chi illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta, abbandona sorgenti radioattive o materiale nucleare attraverso la previsione di una sanzione da due a sei anni di reclusione e con la multa da cinquantamila a duecentocinquantamila euro;.
12. 07.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali il delitto di frode in materia ambientale relativo alle condotte di chi, al fine di commettere un delitto in materia ambientale, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa
Pag. 101uso di documentazione falsa attraverso la previsione di una sanzione da sei mesi a quattro anni di reclusione e con la multa fino a diecimila euro;.
12. 08.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali circostanze aggravanti ad effetto speciale nell'ipotesi in cui il delitto di associazione per delinquere sia finalizzato, anche in via non esclusiva o prevalente, alla consumazione di delitti ambientali;.
12. 09.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema delle leggi penali circostanze aggravanti ad effetto speciale nell'ipotesi in cui i sopra indicati delitti in materia ambientale siano commessi avvalendosi delle condizioni di cui al comma terzo dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis del codice penale;.
12. 010.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema penale la previsione dell'applicazione per i delitti ambientali delle disposizioni in materia di confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale;.
12. 011.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel sistema penale la previsione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo per coloro che si rendono responsabili di delitti in materia ambientale;.
12. 012.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad introdurre modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Pag. 102attraverso la previsione per i soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo in relazione alla consumazione di taluno dei delitti in materia di ambiente sopra indicati:
a) di specifiche sanzioni pecuniarie;
b) di sanzioni interdittive di durata non inferiore ad un anno.
12. 013.Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano, Bressa, Realacci, Mariani.