ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150.
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE GOVERNO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, si osserva quanto segue.
Art. 17 e 20.
Sono formulati due preliminari rilievi sulla relazione tecnica nella parte relativa agli articoli 17 e 20.
1) Il primo afferma lo sviamento delle somme affluite al Fondo unico giustizia dagli altri fini istituzionali.
Al riguardo, va rimarcato anzitutto che già la legge-delega (articolo 60, lettera o)) prevede il finanziamento delle agevolazioni fiscali attraverso il Fondo, così aggiungendo una ulteriore destinazione legale a quelle già previste nella legge istitutiva.
In secondo luogo, il paventato pregiudizio alle finalità istituzionali del Fondo non sussiste, in quanto le principali esigenze attualmente presenti per l'Amministrazione della giustizia o trovano già distinte fonti di finanziamento o non possono trovare nel Fondo la loro copertura.
Infatti, il processo telematico e in generale la digitalizzazione sono coperti:
a) sia dalle somme prelevate in prededuzione sul fondo stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 143 del 2008, e dunque estranee alla quota spettante al Ministero della giustizia, al netto della prededuzione;
b) sia dagli aumenti delle spese di giustizia previsti nella legge finanziaria 2010.
Quanto alla riqualificazione del personale, poi, essa non può essere considerata, in quanto si tratta di una spesa corrente non finanziabile con entrate variabili quali sono quelle del Fondo.
2) Con il secondo rilievo, il relatore invita il Governo a chiarire come intende fronteggiare attraverso il Fondo unico giustizia l'onere di 171.700.000 euro per garantire il riconoscimento del credito d'imposta.
Ora, bisogna precisare che in concreto tale onere si attesta intono a circa 62.000.000 euro complessivi.
Prendendo le mosse dalle cause soggette a condizione di procedibilità, occorre infatti precisare che la stima operata nella relazione tecnica, secondo la quale esse sono circa 1.000.000, è largamente prudenziale.
Dall'esame dei dati statistici risulta infatti che in concreto le cifre sono significativamente inferiori. Secondo i più recenti dati ISTAT, le cause civili iscritte a ruolo in Italia in primo grado ammontano a circa 1.370.000.
Ora, tale cifra, oltre a comprendere anche le cause su diritti indisponibili del tutto escluse dal campo di applicazione
dello schema di decreto legislativo, deve essere ulteriormente ritagliata con riferimento al catalogo tassativo di liti per cui vale la condizione di procedibilità.
Va infatti considerato che il tentativo obbligatorio è escluso per un vasto ambito di materie: non ricadono nella mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, la maggior parte del contenzioso contrattuale ed extracontrattuale, tra cui l'intero settore dell'incidentistica stradale e dei danni cagionati dalla p.a., le opposizioni a ordinanza ingiunzione, l'intero contenzioso cautelare nelle materie ricadenti nel tentativo obbligatorio, quando non prosegue nel merito, il contenzioso possessorio, tutti gli incidenti di esecuzione (opposizione, accertamento dell'obbligo del terzo, controversie in sede di distribuzione) che danno origine a un'autonoma causa di cognizione, il contenzioso agrario e quello sulle telecomunicazioni, per i quali ultimi c'è un altro tentativo obbligatorio, estraneo alla disciplina del decreto ai sensi dell'articolo 23.
Nelle materie incluse, poi, almeno quattro sono connotate da numeri limitatissimi (patti di famiglia, successioni ereditarie, comodato, affitto d'azienda) e altre due (quali la diffamazione a mezzo stampa e la responsabilità medica) comprendono numeri circoscritti.
Alla luce di quanto appena illustrato, le cause per le quali il decreto legislativo rende il tentativo di mediazione obbligatorio possono essere quantificate in circa 274.000, vale a dire il 20 per cento del dato totale ISTAT sopra citato.
Per i casi di mediazione obbligatoria, che diventerà tale, secondo l'articolo 24, solo dopo diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, valgono le stime sopra riportate, in base alle quali le controversie soggette a mediazione obbligatoria si attestano intorno a 274.000 casi per anno.
Se operiamo una media ponderale per le controversie che vanno in mediazione secondo i dati delle Camere commercio, lo scaglione medio utilizzato è quello delle cause fino a 25.000 euro, dunque 320-350 euro complessive di indennità (160-175 x 2 parti di media). Per le mediazioni obbligatorie, opererà però il calmiere previsto dall'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, ipotizzando che il decreto ministeriale di attuazione lo fissi al 40 per cento, ogni mediazione obbligatoria costerà in media, indipendentemente dal suo esito, 210 euro di indennità.
Se moltiplichiamo tale importo per il numero previsto di mediazioni obbligatorie, otteniamo un importo di spesa per credito d'imposta pari a circa 58 mln di euro (274.000 mediazioni x 210 euro, con arrotondamento per eccesso di 460.000 euro).
Su questo va calcolato un ulteriore abbattimento prudenziale del 25 per cento dovuto al fatto che alle parti aventi diritto al gratuito patrocinio l'organismo non può chiedere indennità quando la mediazione è obbligatoria.
Fermo restando quanto sopra ricordato sul tetto costituito dalle risorse del Fondo, il credito d'imposta da mediazione obbligatoria è dunque calcolabile in circa 43,5 mln di euro, ben inferiore rispetto a quanto indicato nella stessa RT.
A questo importo va aggiunto quello relativo alle mediazioni volontarie, incluse quelle che refluiranno dall'abrogato rito societario.
Secondo i dati delle Camere di commercio, le mediazioni volontarie sono circa 50.000 annue; considerato che una parte di tali conciliazioni (presumibilmente 1/5, secondo lo stesso calcolo fatto sopra) saranno soggette a mediazione obbligatoria e anche stimando un pani incremento di quelle volontarie sulla spinta del decreto, la somma da aggiungere sarebbe comunque di circa 50.000 conciliazioni.
Riconoscendo il credito d'imposta per tutte le mediazioni volontarie, con una maggiorazione del 20 per cento in caso di successo, da stabilirsi nel decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo, in fase di avanzata elaborazione, l'onere derivante dal credito d'imposta da mediazione volontaria dovrà essere calcolato in, circa 18,5 mln di euro.
Tale importo è stato ottenuto calcolando un'indennità media complessiva per ciascun procedimento di 350 euro, maggiorata del 20 per cento in caso di successo a 420 euro.
In ogni caso va ricordato che l'onere derivante dal riconoscimento del credito d'imposta, benché allo stato non esattamente determinabile, trova un limite insuperabile nella quota del Fondo Unico Giustizia spettante al Ministero della giustizia, come è chiaramente detto nell'articolo 20, comma 2, ultimo periodo, dello schema di decreto.
Ogni anno, il Ministero sarà tenuto a raccogliere i dati delle mediazioni svolte nell'anno precedente, calcolare i crediti d'imposta spettanti in base alle indennità effettivamente versate e verificare se la quota del Fondo è capiente: in difetto, il credito d'imposta riconoscibile alla parte sarà ridotto proporzionalmente, in modo da assicurare sempre la copertura.
Sull'ammontare dell'onere non incide dunque la variabilità delle somme affluenti al Fondo.
Tale osservazione assorbe anche il rilievo in ordine alle fonti di afflusso di denaro al Fondo, fermo restando che non si condivide il rilievo incidentale secondo cui i proventi dei beni confiscati non sarebbero utilizzabili agli esposti fini. Tale rilievo è infatti privo di ogni fondamento normativo.
Art. 16.
Il relatore chiede che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 si estenda anche ai formatori, di cui al comma 5.
Il suggerimento merita di essere recepito, confermandosi in ogni caso che presso il Ministero della giustizia già esiste una struttura preposta a simili forme di vigilanza: si tratta della Direzione generale della giustizia civile, già incaricata della vigilanza sugli organismi della conciliazione societaria e sulle professioni.
Art. 17.
Il relatore chiede l'inserimento di una clausola di salvaguardia che preveda il monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'esonero di cui all'articolo 17, commi 2 e 3.
Si condivide il suggerimento.
Art. 20.
Il relatore rileva che l'articolo 20, comma 5, non esplicita che il riversamento all'Agenzia delle entrate da parte del Ministero della giustizia avvenga attingendo alle risorse del Fondo.
Il suggerimento può essere recepito, ancorché tale origine delle risorse sia desumibile da altre parti dello stesso articolo 20.
In ordine alla quantificazione dell'onore complessivo da credito d'imposta, si ribadisce quanto sopra relativamente alle concrete modalità di calcolo di tale onere e al suo conseguente ridimensionamento rispetto alle cifre indicate.
Art. 21.
Il relatore suggerisce che nell'articolo 21 sia specificato che la destinazione di risorse per finalità pubblicitarie non deve pregiudicare interventi già previsti dalla legislazione vigente.
Il suggerimento è condivisibile.
MINISTERO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Attuazione della legge n. 69/2009 in materia di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Art. 17.
Regime fiscale Bollo e Registro.
Il relazione all'osservazione circa l'esenzione parziale dall'imposta di registro, per i verbali di accordo in sede non contenziosa, fino ad un valore di 51.646 euro, si osserva quanto segue.
Pag. 59La relazione tecnica considera irrisoria la perdita di gettito dovuta alla esenzione parziale da Registro, in quanto, si ribadisce che, già ad attuale legislazione, esistono diversi casi assimilabili alla proposta in esame.
Ad esempio, già l'articolo 39 del decreto legislativo n. 5 del 2003 prevede l'esenzione parziale da Registro, in sede non contenziosa, per i verbali di conciliazione in materia di diritto societario, intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, seppur con il limite di 25.000 euro, e, soprattutto, l'articolo 9 della legge 488 del 1999 già prevede l'esenzione, in sede contenziosa, per i processi verbali di conciliazione di valore non superiore ai 51.646 euro.
Per ciò che concerne la perdita dovuta all'esenzione da imposta di bollo, si precisa che nel calcolo della stessa si è considerato un solo foglio (per foglio si intendono 4 facciate), in quanto la maggior parte degli atti rientrano nel primo foglio presentato dalle parti in esame.
Si conferma, pertanto, la perdita riportata nella relazione tecnica, dell'ordine di circa 11,7 milioni di euro.
Art. 20.
Credito di imposta.
In relazione alla perplessità manifestata circa la stima del credito di imposta contenuta nella relazione tecnica si conferma che la valutazione si basa su dati forniti dal Ministero della giustizia.
In particolare, per quanto riguarda l'osservazione circa la scarsa prudenzialità con cui è stata impiantata la stima, si precisa, che la quantificazione del credito di imposta in esame contiene i necessari elementi di prudenzialità, in quanto non è stato preso in considerazione l'eventuale maggior gettito dovuto alla tassazione delle indennità percepite dai mediatori quale reddito di lavoro autonomo.
Si evidenzia comunque che la norma, al comma 2, prevede che nel caso di un ammontare di risorse da destinare alla copertura del provvedimento in esame inferiore alla stima, l'entità del credito di imposta verrà ridotto in misura proporzionale alle risorse stanziate.